sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0169),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio, (C6-0134/2009),
– visti il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1) e la sua posizione del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(2),
– viste la sua posizione del 20 novembre 2008(3) sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e la sua risoluzione in pari data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(4),
– visto il parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri,
– visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0268/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 332/2002
Articolo 3 bis
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio.
La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio. La Commissione trasmette il memorandum d'intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 332/2002
Articolo 5
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.
La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3nonché al memorandum d'intesa di cui all'articolo 3 bis. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione del Parlamento europeo e della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con quest'ultima. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.
Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.”
Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmentein accordo con i principali obiettivi economici della Comunità.
Motivazione
Chiarire la condizionalità degli interventi e il ruolo del Parlamento europeo.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 332/2002
Articolo 10
Testo della Commissione
Emendamento
6 bis. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Il Consiglio esamina ogni due anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione,previa consultazione del Parlamento europeo e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato, nel suo principio di base, nelle sue modalità e nei suoimassimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo."
Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio istituisce, sulla base degli articoli 119 e 308 del trattato, un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri e sostituisce il precedente strumento creato dal regolamento n. 1969/88 del Consiglio. Il nuovo strumento attua il meccanismo previsto all'articolo 119 del trattato, in base al quale la Comunità può accordare il concorso reciproco a uno Stato membro "in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella [sua] bilancia dei pagamenti […], provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone", a condizione che tale Stato membro non faccia parte della zona euro.
L'adozione del regolamento nel febbraio 2002 ha comportato la riduzione da 16 a 12 miliardi di euro del massimale previsto dal precedente regolamento. Infatti, con l'entrata in vigore dell'euro, gli Stati membri appartenenti all'eurozona non potevano più beneficiare delle disposizioni dell'articolo 119 in relazione alla bilancia dei pagamenti. Da allora si è avuto un allargamento dell'Unione europea e il numero di Stati membri che non fanno parte dell'Unione economica e monetaria è notevolmente aumentato. In tale situazione, e stante l'evoluzione del contesto finanziario internazionale, il Consiglio ha deciso di aumentare agli inizi di dicembre 2008 il massimale generale per l'assistenza finanziaria portandolo a 25 miliardi di euro dagli iniziali 12 miliardi, con il parere favorevole del Parlamento europeo espresso mediante procedura d'urgenza.
Inoltre il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo ha invitato la Commissione e il Consiglio a prendere le misure necessarie per esser pronti, se occorre, a reagire caso per caso, sulla base di tutti gli strumenti disponibili e ove appropriato in stretto coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, sottolineando che "in particolare, la Comunità è pronta a fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri ammissibili che ne hanno bisogno e, a tal fine, accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta di raddoppio del massimale del meccanismo di sostegno dell'Unione per l'aiuto alla bilancia dei pagamenti fino a 50 miliardi di euro". La nuova proposta della Commissione di raddoppiare il massimale si giustifica con il peggioramento delle prospettive finanziarie internazionali e si iscrive nel quadro dei negoziati per l'assistenza finanziaria a medio termine da concedere alla Romania, che l'UE intende fornire per un importo fino a 5 miliardi di EUR.
Finora l'UE ha deciso di concedere un prestito di sostegno all'Ungheria per 6,5 miliardi e alla Lettonia per 3,1 miliardi di euro.
La Vostra relatrice ritiene che il raddoppio del massimale (portandolo a 50 miliardi) sia ragionevole e che sia altresì opportuno chiarire determinati compiti e competenze.
PROCEDURA
Titolo
Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Margaritis Schinas