RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)

29.4.2009 - (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Antonio Masip Hidalgo
(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Procedura : 2008/0244(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0285/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)

(COM(2008)0815 – C6‑0477/2008 – 2008/0244(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0815),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 1, comma 1, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0477/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la lettera in data 25 febbraio 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6‑0285/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri tenendo conto del livello di assistenza sociale assicurato ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(11) È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, come specifica l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile solo nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento. Al richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

(16) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale ed essere conforme agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri, come specifica in particolare l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile solo nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento. Al richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

Motivazione

I riferimenti vengono aggiunti per sottolineare l’importanza che riveste, nell’ambito della presente direttiva, il rispetto degli standard internazionali in materia di diritti dell’uomo. Le misure detentive dovranno rispettare non solo la normativa nazionale applicabile ma anche gli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Ai fini della copertura di eventuali miglioramenti delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo, è indispensabile un aumento commisurato dei fondi stanziati dall'Unione europea per finanziarne i costi, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri soggetti a pressione specifica e sproporzionata sui loro sistemi nazionali di asilo, in ragione soprattutto della loro situazione geografica o demografica.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1 , 6, 7,  18 , 24 e 47  di detta Carta e deve essere attuata di conseguenza.

(26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1 , 4, 6, 7,  18 , 24 e 47  di detta Carta e deve essere attuata di conseguenza.

Motivazione

Nel quadro della presente direttiva appare importante un riferimento all’articolo 4 della Carta, che vieta i trattamenti inumani e degradanti.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita nella direttiva 2004/83/CE;

a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;

Motivazione

Adeguamento ad altri atti legislativi in materia di asilo.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale e purché non siano accompagnati dai coniugi, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato e non accompagnato dal coniuge, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell’interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati e non accompagnati dal coniuge, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c – punto vi (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vi) adulti non autosufficienti con esigenze particolari.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibile per il richiedente asilo. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che sia comprensibile per il richiedente asilo o che si può ragionevolmente supporre tale. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire l'accessibilità di tutte le informazioni destinate al richiedente asilo, informazioni che pertanto devono essere fornite in una lingua che questi è in grado di capire.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Al titolare del documento è garantito l'accesso ai diritti e ai benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

Non è necessario esibire documenti supplementari per godere dei diritti e dei benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Per certificare lo status del richiedente asilo e godere dei relativi diritti e benefici dovrebbe bastare un unico documento.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi giuridici o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza o l’identità del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I ritardi nella procedura amministrativa non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

Queste procedure devono essere espletate con la dovuta diligenza. I ritardi nella procedura non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

4. Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.

6. Gli Stati membri garantiscono che siano concesse gratuitamente e su richiesta l'assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.

Motivazione

Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti asilo possano realmente accedere all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

L'assistenza e/o la rappresentanza legali sono gratuite. I richiedenti asilo non devono provare che non sono in grado di sostenere i costi dell'assistenza e/o della rappresentanza legali e hanno sempre la possibilità di scegliere l'assistenza e/o la rappresentanza legali private. L'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali è disciplinato dal diritto nazionale.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti di visita, con i rappresentanti legali e i familiari. Parimenti è riconosciuta all'ACNUR ed altri pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita nei centri di trattenimento.

2. Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti di visita, con i rappresentanti legali, i familiari e gli assistenti sociali e religiosi. Parimenti è riconosciuta all'ACNUR ed altri pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita nei centri di trattenimento.

Motivazione

Includendo un riferimento all’accesso all’assistenza sociale e religiosa per i richiedenti asilo trattenuti, la Direttiva 2003/9/CE si porrebbe in linea con quanto già previsto dalle linee guida ACNUR sui criteri e gli standard applicabili in caso di detenzione di richiedenti asilo e dalla Raccomandazione Rec(2003) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Misure di detenzione dei richiedenti asilo).

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo in stato di trattenimento abbiano accesso ad adeguate cure mediche e, se del caso, all'assistenza psicologica.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua che sia loro comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Motivazione

Scopo dell'emendamento è adottare un approccio armonizzato in tutta una serie di atti legislativi comunitari contenenti riferimenti simili al livello richiesto di comprensione di una lingua.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età.

2. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età, come pure le attività all’aria aperta.

Motivazione

Per un sano sviluppo fisico e psichico dei minori, è necessario prevedere attività all’aria aperta.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

5. Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato e indipendente certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

Motivazione

Ai fini di un’analisi indipendente, è necessario un professionista indipendente.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale  da parte del minore o dei suoi genitori.

2. L'accesso al sistema educativo deve essere garantito quanto prima possibile dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e, in ogni caso, non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale  da parte del minore o dei suoi genitori.

Motivazione

Ai fini di una formazione adeguata, la scolarizzazione dei minori deve essere garantita quanto prima possibile

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o in una combinazione di questi elementi. Ove gli Stati membri garantiscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, il loro importo è determinato conformemente ai principi sanciti dal presente articolo.

Motivazione

È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in che modo garantire un tenore di vita adeguato, come previsto all'articolo 17, paragrafo 2. Deve restare altresì aperta la possibilità di scelta tra le prestazioni in natura o in denaro. Le prestazioni in natura possono garantire un adeguato tenore di vita alla stregua delle prestazioni in danaro. L'obbligo di garantire le prestazioni in denaro rappresenta un importante fattore di attrazione, suscettibile di generare ancor più immigrazione.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare dell'assistenza dovuta ai richiedenti asilo, gli Stati membri assicurano che il valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza a loro destinato sia equivalente all'importo concesso ai propri cittadini bisognosi di assistenza sociale. Eventuali differenze non sono giustificate.

soppresso

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari, comprese appropriate misure di assistenza psichica, alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari, comprese appropriate misure di assistenza psichica.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

Vittime di torture

 

Gli Stati membri provvedono a che le vittime di torture siano avviate senza indugio verso un centro di assistenza adeguato alla loro situazione.

Motivazione

I richiedenti asilo che siano stati vittime di torture devono ricevere le cure adatte alla loro patologia.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.

1. Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le vittime di mutilazioni genitali femminili, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.

Motivazione

Va prestata particolare attenzione alle vittime di mutilazioni genitali femminili.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano un sostegno adeguato alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

Motivazione

Il sostegno deve essere adeguato.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

1. Gli Stati membri adottano misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale. Il tutore è designato per consigliare e tutelare il minore, garantendo altresì che tutte le decisioni siano adottate nell'interesse prevalente di quest'ultimo. Il tutore deve essere in possesso della competenza richiesta in materia di cura dell'infanzia onde garantire che siano salvaguardati gli interessi del minore e che siano opportunamente soddisfatti i suoi bisogni giuridici, sociali, sanitari, psicologici, materiali ed educativi. Non possono svolgere la funzione di tutore legale le agenzie o gli individui i cui interessi possono potenzialmente contrastare con quelli del minore. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

Motivazione

Si tratta di un'ulteriore garanzia volta ad assicurare che il sistema statale di tutela dell'infanzia copra anche questa categoria di minori.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Motivazione

È logico che le persone che lavorano con vittime di torture, stupri o altre violenze gravi (gruppi menzionati nel paragrafo 1 dell’articolo) abbiano e continuino ad avere una formazione adeguata. Inoltre, la motivazione della proposta afferma l’importanza di garantire che le persone che lavorano con le vittime di torture e violenze abbiano e continuino ad avere una formazione adeguata, come previsto nella direttiva riguardo ai minori non accompagnati.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.

2. Gli Stati membri assicurano che siano concesse gratuitamente e su richiesta l'assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

"Lo Stato (del Messico) si prenderà cura di (questi) bambini (repubblicani spagnoli), dando loro amore e un'istruzione, affinché domani siano degni difensori degli ideali della loro patria" (Lettera del presidente messicano Lázaro Cárdenas al proprio omologo spagnolo, Manuel Azaña).

L’Unione europea è soprattutto una comunità di valori condivisi dai suoi Stati membri e riuniti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (di seguito indicata come Carta), nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) nonché nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Fra tali diritti vi è il diritto di asilo, definito nell’articolo 18 della Carta, nei termini previsti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, nonché il diritto alla protezione sussidiaria, definito nell’articolo 19 della Carta, che proibisce le espulsioni di massa.

Il diritto di asilo è un diritto al contempo fondamentale e transitorio. Il suo godimento dipendente da una condizione di persecuzione nel paese di origine. Il suo riconoscimento deve garantire il pieno sviluppo del richiedente in qualità di essere umano, come affermava Cárdenas ad Azaña, affinché, per esempio, i bambini accolti oggi diventino domani difensori degli ideali di libertà grazie all’integrazione provvisoria nel paese che li ospita.

Il diritto di asilo accomuna gli Stati democratici nella protezione e promozione dei loro valori.

A seguito del Consiglio europeo di Tampere, l’obiettivo della prima fase del sistema comune europeo d’asilo (SECA) (1999-2005) è consistito nell’armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri attraverso norme minime comuni. La seconda fase implica l’instaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido per coloro che hanno ottenuto asilo o protezione sussidiaria.

In questo contesto è stata adottata la direttiva 2003/09/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e che lascia a questi ultimi un ampio margine di discrezionalità.

Dopo alcuni anni di applicazione, le valutazioni della Commissione e le visite della commissione per le libertà civili del Parlamento europeo (LIBE) hanno concluso che le procedure e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo continuano a essere problematiche e diseguali, provocando quindi movimenti secondari e opponendosi ai principi di parità di accesso alla protezione dell'Unione.

Il Parlamento ha avuto occasione di denunciare sofferenze inaccettabili di tali richiedenti all'interno dell'Unione europea. Si è altresì sottolineato il carico diseguale sopportato dagli Stati membri. Sebbene le risorse finanziarie siano migliorate, il Fondo europeo per i rifugiati è insufficiente per consentire di affrontare le sfide che ci attendono.

Nonostante il primo gruppo di relazioni in codecisione sul tema dell’asilo richieda un salto qualitativo rispetto al ruolo svolto finora dal Parlamento europeo, non dobbiamo perdere di vista che l’obiettivo è creare una normativa comune in materia di asilo.

Eccellente proposta presentata dalla Commissione

Il relatore accoglie con favore la proposta di revisione della direttiva 2003/09/CE del Consiglio relativa alle norme minime in materia di asilo negli Stati membri e manifesta la decisa volontà di appoggiare lo spirito del testo presentato dalla Commissione.

La nuova direttiva contribuirà all’armonizzazione e al miglioramento delle norme di accoglienza, oltre che alla limitazione dei movimenti secondari.

Le proposte seguenti sono ritenute essenziali:

1. Campo di applicazione della direttiva.

- L’inclusione dei richiedenti protezione sussidiaria al fine di assicurare coerenza con il resto dell’acquis comunitario vigente (direttiva qualifiche che introduce il concetto di “protezione sussidiaria”, i parallelismi della quale con l’asilo sono riconosciuti nella recente sentenza di Elgafaji del 17 febbraio 2009).

- L’applicazione della direttiva a tutte le procedure di asilo, zone geografiche e centri di accoglienza dei richiedenti, comprese frontiere e zone di transito.

2. Accesso al mercato del lavoro, vantaggioso sia per il richiedente asilo sia per lo Stato membro: la proposta è di concedere un accesso semplificato e maggiormente armonizzato al mercato del lavoro, dopo un massimo di sei mesi dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale.

L’accesso effettivo al lavoro non deve essere ostacolato da restrizioni amministrative.

L’accesso al mercato del lavoro è il modo migliore per garantire l’autonomia e il benessere di coloro che sono stati costretti ad abbandonare il proprio paese per il fondato timore di essere perseguitati per motivi razziali, religiosi, di nazionalità, opinione politica o appartenenza a un gruppo sociale. Impedisce l'isolamento sociale e la creazione di una situazione di dipendenza cronica. Il lavoro remunerato contribuisce a una maggiore conoscenza all'interno della società di accoglienza delle circostanze nelle quali si trovano i richiedenti e del loro apporto sociale. È indispensabile per il contributo già proposto da Cárdenas affinché i paesi di origine pongano fine alla repressione delle libertà.

L’introduzione di ulteriori obblighi per i richiedenti asilo per accedere al mercato lavorativo, come la necessità del permesso di lavoro, non deve in alcun modo prolungare il termine massimo stabilito di sei mesi.

3. Accesso alle condizioni materiali di accoglienza al fine di garantire una qualità della vita adeguata per la salute e il sostentamento dei richiedenti asilo: la proposta obbliga gli Stati membri a tenere conto del livello di assistenza sociale garantito ai propri cittadini quando assegnano un aiuto finanziario ai richiedenti asilo.

4. Trattenimento: il relatore ricorda il principio secondo il quale nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione, nonché la necessità di introdurre rigorose garanzie procedurali per il trattenimento temporaneo.

Un perseguitato da regimi contrari alla libertà non può essere trattenuto in Europa perché è fuggito da tale persecuzione né tantomeno potrà essere arrestato.

In conformità al diritto comunitario (la Carta) e internazionale (CEDU, la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo), la proposta della Commissione garantisce che il trattenimento sia autorizzato solamente in casi eccezionali e risponda sempre ai principi di necessità e proporzionalità, e che un provvedimento in tal senso debba essere adottato previa valutazione di ogni singolo caso.

Vi sono, infatti, situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e/o di verifica dei dati e/o delle circostanze del caso che possono prevedere come pertinenti alcune misure amministrative di trattenimento straordinario temporaneo. Le procedure stabilite nella proposta iniziale della Commissione riducono queste situazioni a un minimo accettabile e con termini ragionevoli sulla base di rigide garanzie. Si garantisce quindi la sorveglianza giudiziaria e la sua revisione periodica.

5. Assistenza giuridica. Sin dal primo momento il richiedente deve poter godere delle massime garanzie procedurali. I richiedenti devono avere a disposizione un'assistenza giuridica che consenta loro di poter comprendere i loro diritti.

L’assistenza di un legale dovrà essere garantita entro un termine inferiore rispetto alle previste 72 ore, come indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella più volte ricordata sentenza Saadi contro Regno Unito, giacché si ritiene che un termine superiore alle 48 ore costituisca una violazione dell’articolo 5.2 della CEDU.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e altre associazioni denominate “non governative” specializzate dovranno potersi recare presso i centri di trattenimento dove si trovano i soggetti detenuti temporaneamente, i quali non dovranno in alcun caso essere uniti ai detenuti comuni.

6. Gruppi vulnerabili: si tratta di garantire le necessità specifiche dei soggetti vulnerabili, come minori, persone con particolari esigenze, anziani, vittime della tratta di esseri umani, di torture, mutilazioni, malati ecc., affinché possano essere identificati immediatamente, nonché durante la procedura di asilo, potendo quindi ricevere le cure necessarie.

Tale rapida e adeguata attenzione contribuirà ad accelerare le pratiche ed evitare sovrapposizioni.

È importante che, nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri tengano debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) la possibilità di ricongiungimento famigliare;

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;

d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

7. Diritto a essere correttamente informati in una lingua a loro comprensibile. Per garantire che i richiedenti asilo conoscano correttamente i loro diritti è fondamentale che questi ultimi siano comunicati in una lingua comprensibile e pertanto, come interpretato dalla CEDU, che siano loro spiegati in una linguaggio semplice e non tecnico al fine di metterli nelle condizioni di presentare una difesa davanti a un tribunale.

Conclusioni

Il relatore si identifica con l’obiettivo fondamentale della proposta della Commissione di introdurre “norme più elevate di trattamento in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, in conformità con quanto stabilito nel diritto internazionale”.

Cosciente del fatto che numerose carenze nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo sono dovute a un’interpretazione e un’applicazione diseguale da parte dei diversi Stati membri, il relatore appoggia l’incremento delle facoltà di controllo della Commissione. Lo scambio di buone pratiche fra Stati membri dovrebbe, inoltre, contribuire a una maggiore convergenza nell’applicazione di tali standard di accoglienza. Il Parlamento, attraverso la commissione LIBE, dovrebbe stabilire un calendario di visite presso i centri di trattenimento.

Qualsivoglia proposta che intenda limitare le garanzie presentate dalla Commissione e quelle contenute negli emendamenti proposti dal relatore dovrebbe essere respinta da una maggioranza guidata da un senso di umanità all'interno del Parlamento, il cui obiettivo è il miglioramento del testo.

Il relatore è cosciente del fatto che il rafforzamento di un trattamento privilegiato dei richiedenti asilo rispetto ai normali migranti che desiderano entrare nell’UE potrebbe dare luogo a molteplici richieste prive di fondamento. Risulta complesso a livello tecnico stabilire sanzioni amministrative da comminare a coloro che utilizzano in modo del tutto abusivo il procedimento. Tuttavia, coloro che richiedono la protezione internazionale senza essere vittime di alcuna persecuzione, assistiti in modo adeguato e consigliati da un legale, dovrebbero assumersi le proprie responsabilità ed essere penalizzati o subire conseguenze negative nel loro rapporto amministrativo con l’UE. I consulenti dei richiedenti asilo devono impegnarsi al fine di trasmettere il principio della buona fede in sede di processo. In tal caso, si contribuirebbe inoltre in modo indiretto ma efficace al miglioramento dello smaltimento delle domande di asilo fondate. La nuova dottrina giurisprudenziale, d’altra parte, conferma la tesi sostenuta nella proposta della Commissione in riferimento alla pertinenza di un trattamento simultaneo dei richiedenti asilo e protezione sussidiaria.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2009)19544

Mr Gérard DEPREZ

Chairman

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

ASP 09G206

BRUSSELS

Subject:        Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council laying down minimum standards for the reception of asylum seekers (recast)

                    (COM(2008)815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 31 March 2009, the Committee on Legal Affairs, by 17 votes in favour and no abstentions[1], recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

  • [1]  The following Members were present: Giuseppe Gargani (Chairman), Carlo Casini, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Eva-Riitta Siitonen, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jacques Toubon, Véronique Mathieu.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

 

                     Brussels,

OPINION

FOR THE ATTENTION OF           THE EUROPEAN PARLIAMENT

                                                       THE COUNCIL

                                                       THE COMMISSION

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council laying down minimum standards for the reception of asylum seekers

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission met on 17 December 2008[1] for the purpose of examining, among others, the aforementioned proposal submitted by the Commission.

An examination of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council recasting Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers (COM(2008) 815 final/2 of 9.12.2008 - 2008/0244 (COD)) resulted in the Consultative Working Party’s concluding, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing text, without any change in its substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Jurisconsult                                       Jurisconsult                            Director General

  • [1]  At that meeting the Consultative Working Party had at its disposal the English, French and German language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

PROCEDURA

Titolo

Norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo (Rifusione)

Riferimenti

COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD)

Presentazione della proposta al PE

3.12.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

15.1.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

15.1.2009

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

31.3.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Antonio Masip Hidalgo

20.1.2009

 

 

Esame in commissione

20.1.2009

16.3.2009

16.4.2009

27.4.2009

Approvazione

27.4.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Michael Cashman, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Magda Kósáné Kovács, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Vladimir Urutchev

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Charles Tannock, Johannes Voggenhuber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Mariela Velichkova Baeva, Panayiotis Demetriou, Carmen Fraga Estévez, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Alexandru Nazare, Markus Pieper, Willem Schuth, Gabriele Zimmer

Deposito

29.4.2009