sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0382),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 162 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0095/2009),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0048/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1)Al fine di migliorare la coesione economica e sociale della Comunità europea, è necessario sostenere interventi limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati ad uso abitativo negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data.Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999.
(1)Al fine di migliorare la coesione economica e sociale della Comunità europea, è necessario sostenere interventi limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati ad uso abitativo negli Stati membri.Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Negli Stati membri nei quali si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006, un gran numero di comunità emarginate vivono anche al di fuori delle zone urbane.Di conseguenza, è necessario estendere l'ammissibilità delle spese e gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa a queste comunità che vivono nelle zone rurali.
(3) In diversi Stati membri, un gran numero di comunità emarginate vive anche al di fuori delle zone urbane.Di conseguenza, è necessario estendere l'ammissibilità delle spese e gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa alle comunità emarginate che vivono nelle zone rurali.
Motivazione
La nuova disposizione relativa agli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate dovrebbe riguardare tutti gli Stati membri e non solo quelli che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 o dopo tale data. Il considerando dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) Senza tenere conto se queste comunità vivono in spazi urbani o rurali, a causa dell'infima qualità delle loro condizioni di alloggio, dovrebbero essere ammissibili anche le spese destinate alla sostituzione delle abitazioni esistenti con nuove costruzioni.
(4) Senza tenere conto se le comunità emarginate vivono in spazi urbani o rurali, a causa dell'infima qualità delle loro condizioni di alloggio dovrebbero essere ammissibili anche le spese destinate al rinnovo oalla sostituzione delle abitazioni esistenti, anche con nuove costruzioni.
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, per limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa per le comunità emarginate dovrebbero intervenire nel quadro di un approccio integrato che comprenda azioni, in particolare, nei settori dell'istruzione, della salute, del contesto sociale, dell'occupazione e della sicurezza.
(6) Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, per limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa per le comunità emarginate dovrebbero essere effettuati nel quadro di un approccio integrato e sostenibileche comprenda azioni, in particolare, nei settori dell'istruzione, della salute, del contesto sociale, dell'occupazione e della sicurezza.
Motivazione
Gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa per le comunità emarginate dovrebbero essere intesi a favorire l'inserimento a lungo termine di tali comunità. Il rinnovo e la sostituzione degli edifici esistenti devono essere attuati esclusivamente in tale prospettiva.
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2.Le spese per l'edilizia abitativa, eccettuate le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1°, sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:
2.Le spese per l'edilizia abitativa, eccettuate le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1, sono ammissibili nelle seguenti circostanze:
a)le spese sono programmate in uno dei seguenti ambiti:
a)le spese sono programmate in uno dei seguenti ambiti:
i)nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
i)nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
ii)nell'ambito di un approccio integrato per le comunità emarginate.
ii)nell'ambito di un approccio integrato e sostenibile per le comunità emarginate;
a bis) le spese di cui alla lettera a), punto i) sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente; le spese di cui alla lettera a), punto ii) sono ammissibili per tutti gli Stati membri dell'UE;
b)L'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2% della dotazione totale del FESR.
b)l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2% della dotazione totale del FESR.
Motivazione
The problem that the current revision of the ERDF Regulation is trying to address -by introducing a new provision under article 7 point 2(a)(ii) - does not only concern those Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004. In reality, housing for marginalised communities -and notably for the Roma population- represents an issue of major concern in many of the EU-15 Member States. Moreover, and as a matter of principle, it is imperative that the obsolete distinction between "old" and "new" Member States does not cover this new measure under point 2(a)(ii), as it happens under the current regime for other housing interventions (point 2(a)(i)).
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
Per quanto riguarda la lettera a), punto i), del primo sottoparagrafo, le spese sono limitate a uno dei seguenti interventi:
Per quanto riguarda la lettera a), punti i) e ii), del primo comma, le spese sono limitate ai seguenti interventi:
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Per quanto riguarda la lettera a), punto ii) del primo sottoparagrafo, gli interventi potranno comprendere la sostituzione degli edifici esistenti con case di nuova costruzione.
Per quanto riguarda la lettera a), punto ii) del primo comma, gli interventi potranno comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti.
Emendamento 8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1080/2006
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione potrà adottare l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a), punto i), del primo sottoparagrafo e l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a), punto i), del primo comma e l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Motivazione
Si propone di ripristinare la versione precedente dell'articolo 7 – parte finale – affinché la Commissione possa continuare ad adempiere al compito originariamente attribuitole dal regolamento in materia di valutazione e di determinazione dei criteri per gli interventi, in particolare nel settore degli interventi in materia di alloggi nei nuovi Stati membri, al fine di garantire l'efficienza e il valore aggiunto delle politiche, anche in considerazione dei relativi costi.
MOTIVAZIONE
L'attuale crisi economica mondiale rappresenta per l'Unione europea una sfida difficile, che richiede, nelle sue politiche, risposte rapide, flessibili ed efficaci. Con le sue risorse finanziarie complessive di 347 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2007-2013, la politica europea di coesione è la maggiore fonte di investimenti nell'economia reale, in grado di aiutare l'Europa e le sue regioni a riprendersi dalla crisi e a ritrovare fiducia e ottimismo.
A novembre dell'anno scorso la Commissione europea ha presentato un ampio piano di ripresa economica per l'Europa, nel quale la politica di coesione svolge un ruolo importante. Nella fase iniziale, la Commissione ha presentato proposte di revisione di tre regolamenti sui Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 – il regolamento generale, quello sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e quello sul Fondo sociale europeo (FSE) – con l'obiettivo generale di stimolare la realizzazione di progetti nonché di salvaguardare i posti di lavoro e crearne di nuovi, attraverso investimenti intelligenti. Il Parlamento europeo ha dato il suo via libera al pacchetto legislativo all'inizio di aprile e le misure del pacchetto hanno cominciato a entrare in vigore sin dalla fine di maggio. Una relazione sull'attuazione di queste misure adottate nel quadro del piano di ripresa economica è prevista per la seconda metà del 2010.
La prima modifica al regolamento sul FESR ha esteso il campo di applicazione delle norme di ammissibilità, consentendo a tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE di investire in misure per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'edilizia(1), ed ha ampliato il ricorso a tassi forfettari e importi una tantum al fine di semplificare la dichiarazione di spesa e introdurre un sistema di rimborsi maggiormente basato sui risultati.
Il 22 luglio la Commissione europea ha proposto una nuova serie di misure miranti a semplificare le regole di gestione della politica di coesione. Le modifiche si riferiscono al regolamento generale su FESR, FSE e Fondo di coesione e al regolamento sul FESR.
La nuova proposta relativa al regolamento FESR, oggetto della presente relazione, ha lo scopo di estendere l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate che vivono nei nuovi Stati membri.
Proposta della Commissione
La Commissione introduce una modifica all'attuale articolo 7, paragrafo 2, per permettere un sostegno finanziario del FESRagli interventi nel settore degli alloggi a favore delle comunità emarginate che vivono nei nuovi Stati membri (UE-12). In base alle disposizioni vigenti, gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa possono essere effettuati solo nel quadro di operazioni di sviluppo urbano, sotto forma di rinnovo di case esistenti. Le comunità emarginate presenti nei nuovi Stati membri, vivendo in gran maggioranza in zone rurali e in ripari, non possono beneficiare del sostegno del FESR per la sostituzione di abitazioni di infima qualità. Perciò il sostegno finanziario del FESR potrebbe integrare in misura significativa il contributo che dà in questo campo il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nonché gli sforzi compiuti dagli Stati membri per rimediare alla situazione di privazione ed emarginazione delle loro comunità vulnerabili. La spesa dovrebbe limitarsi ad interventi per il rinnovo delle parti comuni di alloggi multifamiliari esistenti e per il rinnovo e cambio d'uso di edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.
La proposta fa anche specifico riferimento, nei considerando, alla popolazione rom, in quanto comunità emarginata più grande d'Europa, affermando nel contempo che gli interventi a favore del popolo rom come gruppo bersaglio non dovrebbero escludere altri gruppi che condividono circostanze socioeconomiche analoghe.
La proposta in esame non aumenta i finanziamenti e non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. Essa consentirà agli Stati membri di utilizzare il fondo FESR, nell'ambito di un approccio integrato, in modo complementare ad altre risorse (FEASR e strumenti nazionali), per affrontare il problema degli alloggi per le loro comunità emarginate.
Posizione del Consiglio
Il Consiglio introduce solo delle piccole aggiunte, volte unicamente a rendere più chiara la formulazione del testo proposto dalla Commissione. Il suo gruppo "Misure strutturali" ha pertanto fatto preciso riferimento all'ammissibilità della spesa anche per il rinnovo di alloggi esistenti, non solo per la loro sostituzione, ed ha eliminato la limitazione alla sostituzione soltanto con "case di nuova costruzione".
Valutazione della proposta di revisione del regolamento FESR
Il vostro relatore concorda sulla necessità di trattare la questione degli alloggi per le comunità emarginate nel contesto di una modifica del regolamento FESR. Poiché le disposizioni vigenti non possono applicarsi alle comunità emarginate, che vivono per lo più nelle zone rurali dei nuovi Stati membri, la modifica proposta viene a colmare una lacuna nella legislazione, al fine di affrontare in maniera più appropriata il problema delle precarie condizioni di vita di queste popolazioni .
Questo nuovo provvedimento rispetta il principio di sussidiarietà, ampliando le possibilità a disposizione dei nuovi Stati membri per fornire sostegno ad interventi in materia di alloggi riguardanti le comunità emarginate, nel modo da essi ritenuto più appropriato, mantenendo nel contempo l'approccio integrato quale condizione minima per l'attuazione dell'intervento.
Dopo un trilogo informale con la Commissione e il Consiglio, nel corso del quale ha ricevuto assicurazioni da entrambe le parti in merito all'applicazione generale delle nuove disposizioni malgrado il riferimento esplicito alla popolazione rom nei considerando, il vostro relatore considera con grande favore le modifiche al regolamento che vengono proposte. Egli valuta positivamente, sottolineandone in questo contesto l'importanza, l'aggiunta della frase con cui si afferma che questo riferimento non dovrebbe far escludere altri gruppi che condividono circostanze socioeconomiche analoghe. Egli riconosce che il popolo rom rappresenta la più grande comunità emarginata in Europa, rilevando tuttavia che vi sono anche altre comunità, in particolare gli immigrati legali, che hanno bisogno di beneficiare di misure appropriate, dal momento che migrazione e integrazione sono divenute esperienza quotidiana nel nostro mondo globalizzato.
La relazione del Parlamento europeo
La revisione del regolamento in esame avverrà con la procedura di codecisione, che dà al Parlamento europeo e al Consiglio pari diritti e poteri di modifica della proposta della Commissione.
Sebbene anche nel territorio di alcuni dei vecchi Stati membri vivano comunità emarginate che potrebbero essere aiutate dalle disposizioni in questione, il vostro relatore tiene conto del fatto che un'ampia maggioranza di Stati membri sostiene la proposta della Commissione così com'è e pertanto ha deciso, essendo necessaria un'azione urgente, di fare propri tutti gli emendamenti proposti dal Consiglio e di non proporre nessun'altra modifica o integrazione del testo.
Il relatore chiede inoltre che la Commissione proceda ad una valutazione dell'attuazione di queste norme entro la fine del 2010.
Il regolamento nella sua forma originaria prevedeva un sostegno finanziario agli interventi nel settore dell'edilizia, compresi quelli per l'efficienza energetica, ma solo per i nuovi Stati membri (UE-12).
PROCEDURA
Titolo
FESR: ammissibilità degli interventi nel settore dell’alloggio a favore delle comunità emarginate
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen