RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2006/326/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

12.11.2009 - (COM(2009)0100 – C6‑0108/2009 – 2009/0031(CNS)) - *

Commissione giuridica
Relatore: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Procedura : 2009/0031(CNS)
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Ciclo del documento :  
A7-0058/2009
Testi presentati :
A7-0058/2009
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2006/326/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(COM(2009)0100 – C6‑0108/2009 – 2009/0031(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0100),

–   visti gli articoli 61, lettera c) e 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0108/2009),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7‑0058/2009),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La questione in breve

Il Parlamento è consultato sulla procedura con la quale la Comunità può autorizzare la Danimarca a concludere taluni accordi internazionali nell'ambito della procedura civile europea.

Antefatti

La Danimarca non partecipa all'adozione di misure proposte conformemente al titolo del trattato che include la cooperazione giudiziaria in materia civile[1]. Pertanto, gli strumenti adottati in tale ambito non sono vincolanti né applicabili in Danimarca, che, a tali fini, è considerata un paese terzo. La Comunità ha finora concluso due accordi internazionali con la Danimarca, estendendo a tale paese l'applicazione di due strumenti essenziali nell'ambito del diritto civile, ossia

· il regolamento Bruxelles I[2], e

· il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione di atti[3].

I due accordi internazionali stabiliscono che la Danimarca deve ottenere l'accordo della Comunità (ad esclusione della Danimarca) prima di poter concludere nuovi accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione dei due strumenti comunitari o alterarlo[4]. Tuttavia, non è prevista alcuna procedura per la concessione di tale accordo.

La Commissione ritiene che tale assenza di una procedura per la concessione di un accordo "richieda urgentemente una soluzione"[5]. Anziché tentare di modificare l'accordo internazionale, il che implicherebbe una procedura molto pesante, essa propone di modificare le due decisioni del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità di accordi internazionali, senza la partecipazione della Danimarca.

Le due proposte sono fondate sulla stessa base giuridica delle iniziali decisioni del Consiglio, ossia gli articoli 61, lettera c), 300, paragrafo 2,lettera i) e 300, paragrafo 3, lettera i).

Contenuto delle proposte gemelle

La Commissione propone due procedure.

La prima procedura prevede che solo la Commissione abbia il potere di concedere l'accordo della Comunità alla Danimarca. Tale procedura si applicherebbe quando gli Stati membri siano già stati autorizzati a concludere, nell'interesse della Comunità, l'accordo internazionale al quale la Danimarca auspica di partecipare, o qualora la Comunità stessa abbia già concluso tale accordo.

A tal riguardo, è opportuno ricordare che recentemente è stato istituito un meccanismo per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca) e i paesi terzi[6]. Tuttavia, detto meccanismo non si applica attualmente al regolamento Bruxelles I[7], e pertanto non esistono congegni per mitigare il fatto che, secondo la Corte di giustizia, la Comunità abbia una competenza esclusiva per concludere accordi internazionali relativi a questioni di competenza giurisdizionale e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[8].

La seconda procedura è identica alla prima con l'aggiunta di una procedura consultiva di comitatologia[9]. Tale procedura si applicherebbe soltanto quando la prima non sia applicabile.

Il fondamento logico della dualità delle procedure risiede nel fatto che, nei casi appartenenti alla prima categoria, si sarà già determinato se l'accordo internazionale pregiudica le misure comunitarie.

Approccio del relatore

Un primo scambio di opinioni sulle due proposte ha avuto luogo in seno alla commissione giuridica con l'ex relatore, Manuel Medina Ortega, il 21 aprile 2009.

In linea di massima, la relatrice, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, tenendo presente:

· l'importanza dell'integrità dell'acquis per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, e in particolare il fatto che sarebbe auspicabile che due strumenti essenziali relativi alla procedura civile europea siano applicati in tutta l'Unione,

· l'importanza di garantire che la Danimarca sia soggetta allo stesso livello di controllo degli altri Stati membri quando desideri concludere accordi internazionali che influiscano sul regolamento Bruxelles I e sul regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione di atti,

· il margine di manovra limitato disponibile nel quadro dalla procedura di consultazione,

intende appoggiare le due proposte presso la commissione e raccomandarle di votare a favore delle stesse.

Tuttavia, ella formula alcune riserve, sulle quali auspicherebbe di discutere in commissione con la Commissione prima che abbia luogo la votazione su tale relazione.

Osservazione complementare

Le due proposte dovrebbero altresì essere considerate nel contesto della modifica della situazione della Danimarca per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, in seguito all'eventuale ratifica del Trattato di Lisbona. In realtà, il protocollo sulla posizione della Danimarca nello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia verrebbe allora effettivamente modificato onde includere una "passerella" verso un sistema di opzione di partecipazione, sul modello di quello attualmente applicato al Regno Unito e all'Irlanda, anziché l'attuale clausola di non partecipazione globale[10]. Ciò potrebbe rendere superflui i meccanismi succitati, qualora la Danimarca scegliesse di aderire a una misura specifica, per esempio, il regolamento Bruxelles I o il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

  • [1]  Protocollo n. 5 allegato al trattato CE e al trattato UE sulla posizione della Danimarca (1997), articolo 1. "La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea".
  • [2]  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16.1.2001, pag 1.
  • [3]  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
  • [4]  Gli accordi internazionali sono stati conclusi mediante le decisioni del Consiglio 2006/325/CE (GU L 120 del 5.5.2006, pag.22) e 2006/326/CE, GU L 120 del 5.5.2006, pag. 23). L'articolo 5, paragrafo 2 dei due accordi internazionali prevede quanto segue:
    "La Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione del regolamento Bruxelles I allegato al presente accordo, a meno che non vi sia l'accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra tale accordo e l'accordo internazionale in questione. "
    Si veda, per analogia, la sentenza nella causa C-22/70, Commissione / Consiglio (Accordo europeo sui trasporti stradali),
    Racc. [1971], pag. 263.
  • [5]  COM(2009)100 definitivo, motivazione, pag. 3.
  • [6]  Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, GU L 200, 31.7.2009, pag. 25.
  • [7]  Si veda il considerando 21 della futura relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento che fa indirettamente riferimento (con riferimento al considerando 5) a un'eventuale estensione della procedura al regolamento Bruxelles I. Si veda altresì la dichiarazione nel processo verbale del Consiglio: "Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare con attenzione, durante la preparazione della sua relazione ai sensi dell'articolo 10, se, alla luce dell'esperienza acquisita per quanto riguarda l'applicazione del regolamento, detto regolamento, alla sua scadenza, debba essere sostituito da un nuovo testo che copra le stesse questioni o comprenda anche altre questioni coperte da altri strumenti comunitari. Nel quadro della relazione sull'applicazione del regolamento sul diritto applicabile, la Commissione dovrebbe esaminare, in particolare, se un eventuale nuovo regolamento debba includere il riconoscimento e l'esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 44/2001", e la risposta della Commissione:"La Commissione prende atto di tale invito e lo esaminerà attentamente nella sua relazione sull'applicazione del regolamento, fatte salve le sue competenze."
  • [8]  Parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (Competenza della Comunità nella conclusione della nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) Racc. [2006] I-1145.
  • [9]  Articolo 3 della decisione 1999/468 del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pag 23.
  • [10]  Si vedano gli articoli 8 e l'allegato del protocollo 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROCEDURA

Titolo

Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (modifica della decisione 2006/326/CE)

Riferimenti

COM(2009)0100 – C6-0108/2009 – 2009/0031(CNS)

Consultazione del PE

27.3.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

2.4.2009

Relatore(i)

       Nomina

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009

 

 

Esame in commissione

5.10.2009

 

 

 

Approvazione

10.11.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Kurt Lechner

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sajjad Karim

Deposito

13.11.2009