– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0028),
– visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0061/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0002/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 bis. Per il suo ufficio di collegamento centrale o per gli uffici di collegamento che ha designato a fungere da struttura di collegamento, ogni Stato membro elabora sistemi di controllo appropriati, nell'interesse della trasparenza e dell'efficienza sotto il profilo dei costi e, nel quadro di un monitoraggio annuale, presenta di conseguenza una relazione accessibile al pubblico.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Su richiesta di un ufficio centrale di collegamento, di un ufficio dicollegamento o di un servizio di collegamento di uno Stato membro (di seguito "l'autorità richiedente"), l'ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento dello Stato membro a cui la domanda è inviata (di seguito "l'autorità adita") fornisce tutte le informazioni che possono aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all'articolo 2.
1. Gli uffici centrali di collegamento scambiano con gli uffici centrali degli altri Stati membri tutte le informazioni che possono aiutare questi ultimi a recuperare i crediti di cui all'articolo 2.
Motivazione
Per il recupero dei crediti sono essenziali i tempi. Quando lo scambio automatico di informazioni diventa la norma nelle relazioni tra gli Stati membri, non sembra opportuno perdere tempo prezioso in una procedura di scambio su richiesta, mentre sembra più indicato istituire una procedura di scambio automatico delle informazioni.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Articolo 5
Testo della Commissione
Emendamento
Gli uffici centrali di collegamento scambiano informazioni relative ai rimborsi di imposte, diverse dall'imposta sul valore aggiunto, effettuati dalle autorità fiscali nazionali qualora tali rimborsi interessino persone stabilite in un altro Stato membro e riguardino importi superiori a 10.000 EUR.
Gli uffici centrali di collegamento scambiano informazioni relative ai rimborsi di imposte, diverse dall'imposta sul valore aggiunto, effettuati dalle autorità fiscali nazionali qualora tali rimborsi interessino persone stabilite in un altro Stato membro.
Motivazione
Dato che tutti i dati in questione sono automatizzati, non si ritiene opportuno fissare un massimale per lo scambio di questo tipo di informazioni.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità adita e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalla prima possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito per ricevere le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità adita e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalla prima possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito per ricevere le informazioni di cui alla presente direttiva.
I funzionari dello Stato membro richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative ai sensi del primo comma possono esercitare i poteri di controllo conferiti ai funzionari dello Statomembro adito, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato.
I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative ai sensi del primo comma possono esercitare i poteri di controllo conferiti ai funzionari dell'autorità adita, se così è stato deciso, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro dell'autorità adita.
Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari delloStato membro richiedente è trattato dalloStato membro adito come un rifiuto opposto ai propri funzionari.
Se fra l'autorità richiedente e l'autorità adita è stato concluso un accordo sui poteri di controllo conferiti ai funzionari dell'autorità adita, qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell'autorità richiedente è trattato dall'autorità adita come un rifiuto opposto ai propri funzionari.
Motivazione
La collaborazione è importante, ma una collaborazione efficace tra le amministrazioni degli Stati membri lo è di più. E' auspicabile quindi che i due Stati membri si accordino sulle modalità che disciplinano la presenza di un funzionario distaccato nonché i poteri di controllo conferitigli.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) mediante l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, di un modulo standard al quale sono allegati l'atto o la decisione che emanano dallo Stato membro richiedente; il modello di tale modulo figura nell'allegato I.
(b) mediante l'invio, per raccomandata o per posta elettronica, di un modulo standard, o di una copia certificata dellostesso, con in allegato l'atto o la decisione che emanano dallo Stato membro richiedente; il modello di tale modulo figura nell'allegato I.
Motivazione
L'emendamento si prefigge di chiarire che il documento originale rilasciato dalle autorità giuridiche o fiscali e relativo ai crediti risultanti da imposte può essere conservato dallo Stato membro richiedente.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. L'autorità adita trasferisce allo Stato membro richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato.
3. L'autorità adita trasferisce allo Stato membro richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato entro il terminedi quattordici giornidalla richiesta.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 23 bis
Monitoraggio delle attività effettuate nel quadro della direttiva
Gli uffici centrali elaborano una relazione annuale sulle attività di cooperazione condotte nel corso dell'esercizio fiscale precedente in ottemperanza alla presente direttiva. In tale relazione figurano almeno il numero di richieste pervenute ed emesse, il seguito dato, le motivazioni addotte in caso di rifiuto della richiesta, i tempi impiegati per il trattamento, l'ammontare del credito e gli importi effettivamente recuperati. La relazione è trasmessa per parere al Parlamento europeo e alla Commissione europea.
Motivazione
Si ritiene opportuno prevedere un utile strumento di monitoraggio, che consenta di valutare l'efficacia della direttiva e di dotarsi sin d'ora degli strumenti necessari a individuare le difficoltà connesse alla sua applicazione.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione auspica una proficua collaborazione tra gli Stati membri e assicura un monitoraggio permanente delle eventuali denunce relative alla carenza di scambio di informazioni o di assistenza tra gli Stati membri per i recuperi di cui alla presente direttiva.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 27 bis
Analisi della Commissione
La Commissione effettua un'analisi comparativa su un'ampia gamma di strumenti di recupero fiscale previsti dalla legislazione specifica degli Stati membri, come gli ordini di recupero, il recupero dei crediti iscritti nei registri catastali, i privilegi, i termini delle procedure di esecuzione previsti per legge e applicati concretamente, al fine di facilitare l'applicazione delle buone prassi di recupero fiscale negli Stati membri.
Motivazione
Non esiste ancora un'analisi comparativa in grado di evidenziare le diverse prassi correnti nell'applicazione delle legislazioni nazionali in materia di recupero fiscale. Tale analisi comparativa deve costituire il catalizzatore per l'armonizzazione delle prassi utilizzate dagli Stati membri in materia di recupero fiscale (procedure, strumenti e termini).
MOTIVAZIONE
1. Antefatti della proposta:
La proposta si prefigge di intensificare e migliorare l'assistenza reciproca tra Stati membri in materia di recupero delle imposte. Finora il numero di richieste di assistenza reciproca tra Stati membri in materia di recupero dei crediti risultanti da determinate imposte, ai sensi della direttiva del Consiglio 1976/308/CEE, è aumentato da 3.000 nel 2003 a oltre 8.000 nel 2008. Gli importi per i quali si richiede assistenza sono sestuplicati e si prevede che, con l'aumento della mobilità dei capitali e delle persone, tali tendenze continueranno.
2. Necessità di una nuova direttiva del Consiglio:
Una nuova direttiva del Consiglio è necessaria dal momento che l'efficienza di recupero è molto bassa, con un tasso globale di recupero pari a solo il 5% circa. Per migliorare tale situazione è necessario rafforzare l'assistenza reciproca per il recupero fra gli Stati membri. In particolare, gli Stati membri deplorano l'insufficienza (lentezza, disparità e mancanza di coordinamento e di trasparenza) degli strumenti giuridici a loro disposizione ai sensi della direttiva del Consiglio 1976/308/CEE.
3. Contenuto della proposta:
Con la proposta la Commissione vuole migliorare il sistema di assistenza per il recupero nell'ambito del mercato interno, introducendo cambiamenti nelle quattro aree seguenti:
- l'estensione del campo di applicazione dell'assistenza reciproca in materia di recupero di altre imposte e dazi, compresi i contributi previdenziali obbligatori;
- la proposta offre di: a) titoli uniformi per l'adozione di misure esecutive o cautelari, al fine di evitare i problemi legati al riconoscimento e alla traduzione degli strumenti emanati da altri Stati membri; b) un modulo standard per la notifica dei documenti relativi ai crediti nel territorio di un altro Stato membro;
- inoltre, la proposta è volta a consentire ai funzionari di uno Stato membro di essere presenti negli uffici amministrativi o di partecipare attivamente alle indagini amministrative nel territorio di un altro Stato membro;
- infine, le richieste di assistenza e di documenti devono essere comunicate in forma digitale e tramite una rete elettronica.
4. Temi in discussione:
Stando all'informazione di cui dispone il relatore, la proposta contiene un certo numero di temi controversi, ossia:
§ L'inclusione dei contributi previdenziali obbligatori nell'ambito di applicazione dell'assistenza reciproca (articolo 2, lettera b)).
Il relatore sostiene questo aspetto della proposta, dal momento che un'estensione di questo genere è in linea con l'evoluzione di altri strumenti internazionali di assistenza in materia di recupero.
§ Presenza dei funzionari di uno Stato membro negli uffici amministrativi di un altro Stato membro e partecipazione alle indagini amministrative (articolo 6).
Alcuni Stati membri sembrano d'accordo con l'idea che i funzionari stranieri possono essere presenti nei loro uffici amministrativi, ma sono reticenti a concedere loro il potere di ispezione e il diritto di partecipare a indagini amministrative. Il relatore sostiene la proposta della Commissione europea per quanto riguarda la presenza dei funzionari di uno Stato membro negli uffici amministrativi di un altro Stato membro. Questi funzionari dovrebbero anche poter partecipare alle indagini e alle ispezioni amministrative, sulla base di un accordo tra le autorità di entrambi i paesi.
§ Il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente (articolo 11, paragrafo 2).
La proposta comprende l'introduzione di un modulo standard uniforme per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito, che dovrebbe risolvere i problemi di riconoscimento e di traduzione degli strumenti emanati da un altro Stato membro. Tale strumento uniforme deve accompagnare ogni richiesta di recupero. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 bis, il titolo iniziale che consente l'esecuzione, redatto ai fini dell'adozione di misure esecutive nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l'assistenza al recupero, deve essere allegato al titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito.
Il relatore ritiene che lo scopo del presente emendamento sia quello di chiarire che il documento originale rilasciato dalla giustizia o dalle autorità fiscali e relativo al recupero dei crediti risultanti da imposte può essere conservato dallo Stato membro richiedente. Il titolo iniziale, che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente, è di solito il documento originale rilasciato dalle autorità giuridiche o fiscali e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di conservarne l'originale.
5. Conclusioni
Il relatore sostiene gli obiettivi della proposta della Commissione di potenziare e migliorare l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri. Con il presente emendamento, il relatore auspica fornire garanzie supplementari per quanto riguarda lo status del titolo originale emesso dalle autorità giuridiche o fiscali relativamente ai crediti fiscali.
PROCEDURA
Titolo
Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Andreas Schwab