RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)

25.3.2010 - (COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: José Manuel García-Margallo y Marfil
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2009/0118(CNS)
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A7-0061/2010
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)

(COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0427),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0165/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

 visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la lettera in data 12 novembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti l'articolo 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0061/2010),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, quale integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica e quale emendata in appresso;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai Parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

(2) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa influisce negativamente sul funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Il presente emendamento mira a sottolineare l'impatto negativo della frode e dell'evasione fiscale sul mercato interno.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale1, ha ribadito che l'attuale sistema di gestione dell'IVA richiede una revisione radicale e ha di conseguenza chiesto alla Commissione di presentare proposte intese ad armonizzare le procedure di registrazione e di cancellazione dei soggetti passivi IVA e a permettere agli Stati membri l'accesso automatico ai dati non sensibili relativi ai loro contribuenti immagazzinati da un altro Stato.

 

1 GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 13.

Motivazione

Appare opportuno sottolineare che il Parlamento europeo ha richiesto il miglioramento della cooperazione amministrativa nella sua relazione del 2008 sulla frode fiscale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Nell'ottenimento di tale accesso automatico ai dati non sensibili, occorre garantire un adeguato livello di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati scambiati e la dovuta responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati, al fine di evitare una cattiva gestione o una fuga di dati.

Motivazione

La dovuta protezione dei dati relativi ai contribuenti, un periodo limitato di memorizzazione di tali dati e la responsabilità dell'istituzione o dell'organo che li detiene sono elementi fondamentali affinché si possa prevenire una cattiva gestione o una fuga di dati.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sulla relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea concernente la cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto1, ha manifestato la convinzione che l'introduzione di Eurofisc potrà comportare un significativo valore aggiunto solo se si renderà obbligatoria la partecipazione di tutti gli Stati membri, al fine di evitare i problemi sperimentati con Eurocanet, e se la Commissione parteciperà pienamente alle attività di Eurofisc, svolgendo un ruolo di coordinamento.

 

1 GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 3.

Motivazione

Appare opportuno sottolineare che il Parlamento europeo ha richiesto nel 2008 l'introduzione di Eurofisc.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Il Parlamento europeo, nella citata risoluzione del 4 dicembre 2008, ha inoltre chiesto l'introduzione di Eurofisc e ha ribadito l'assoluta necessità di condividere le migliori prassi nazionali esistenti nella lotta contro la frode all'IVA transfrontaliera, mirando ad introdurre sia adeguati incentivi per assicurare la dovuta diligenza da parte degli Stati membri in relazione all’IVA che compensi per i contribuenti onesti.

Motivazione

La semplice creazione di Eurofisc non risolverà il problema delle frodi all'IVA transfrontaliera mentre l'introduzione di adeguate misure che incentivino gli Stati membri a garantire la dovuta diligenza nel pagamento dell'IVA e che premino i contribuenti onesti potrebbe avere un effetto significativo sulla riduzione di detto reato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per consentire un trattamento più rapido delle richieste di informazioni, tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all'interno della Comunità, è importante generalizzare l'uso di formulari tipo nell'ambito dello scambio di informazioni.

(14) Per consentire un trattamento più rapido delle richieste di informazioni, tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all'interno della Comunità, è importante generalizzare e promuovere l'uso di formulari tipo nell'ambito dello scambio di informazioni.

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire che tutti gli Stati membri adottino a tempo debito i nuovi formulari tipo.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Le condizioni per lo scambio e l'accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro dovrebbero essere definite in maniera chiara.

(20) Le condizioni per lo scambio e l'accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro e i mezzi di memorizzazione dovrebbero essere definiti in maniera chiara.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che in tutti gli Stati membri sia fissato uno standard minimo per la memorizzazione dei dati personali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) L'esperienza pratica di recente acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell'ambito della lotta contro la frode "carosello" ha dimostrato che in alcuni casi l'attuazione di un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido e riguardante informazioni più estese e mirate è indispensabile per lottare efficacemente contro la frode; questo meccanismo deve essere inserito nell'ambito del presente regolamento mantenendo tuttavia una flessibilità sufficiente per adattarlo ai nuovi tipi di frode. La rete EUROCANET ("European Carrousel Network"), realizzata su iniziativa del Belgio e sostenuta dalla Commissione, è un esempio di questo tipo di cooperazione.

(29) L'esperienza pratica di recente acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell'ambito della lotta contro la frode "carosello" ha dimostrato che in alcuni casi l'attuazione di un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido e riguardante informazioni più estese e mirate è indispensabile per lottare efficacemente contro la frode; questo meccanismo deve essere inserito nell'ambito del presente regolamento mantenendo tuttavia una flessibilità sufficiente per adattarlo ai nuovi tipi di frode. La rete EUROCANET ("European Carrousel Network"), realizzata su iniziativa del Belgio e sostenuta dalla Commissione, è un esempio di questo tipo di cooperazione. Per garantire il buon funzionamento di questo meccanismo è opportuno adottare una strategia a livello dell'Unione.

Or. es

Motivazione

Si chiarisce che Eurofisc funzionerà nel quadro di una strategia a livello dell'Unione europea.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenuto conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell'importanza cruciale di queste informazioni per lottare efficacemente contro la frode.

(35) Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, nonché quelli previsti nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati1.

 

1 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Motivazione

Si rinvia al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 30 ottobre 2009.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.

Motivazione

Nella misura in cui il nuovo regolamento può implicare il trattamento di dati personali, e tenuto conto del fatto che il Garante europeo della protezione dei dati ha presentato un parere, appare opportuno citare detto parere nel preambolo dell'atto legislativo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente tale imposta, di verificare l'applicazione corretta dell'IVA, in particolare sulle transazioni intracomunitarie e di lottare contro la frode all'IVA. Esso definisce in special modo le norme e le procedure che consentono agli Stati membri di raccogliere e scambiare per via elettronica le suddette informazioni.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che sia necessaria per accertare correttamente tale imposta, di verificare l'applicazione corretta dell'IVA, in particolare sulle transazioni intracomunitarie e di lottare contro la frode all'IVA. Esso definisce in special modo le norme e le procedure che consentono agli Stati membri di raccogliere e scambiare per via elettronica le suddette informazioni.

Motivazione

Il trattamento di dati personali è ammissibile solo se necessario per il conseguimento degli obiettivi della misura. Si rinvia al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 30 ottobre 2009.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Nel quadro dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione vegliano al rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Si rinvia al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 30 ottobre 2009.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che possono essere utili a queste ultime.

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che siano necessarie per accertare correttamente l'IVA, verificare la corretta applicazione della normativa in materia, in particolare per quanto concerne le transazioni intra-Unione, e lottare contro la frode a tale imposta.

Motivazione

Il trattamento di dati personali è ammissibile solo se necessario per il conseguimento degli obiettivi della misura. Si rinvia al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 30 ottobre 2009.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le persone di cui alla lettera b) sono invitate a fornire il loro parere sulla qualità delle informazioni detenute.

Motivazione

È necessaria una procedura più esplicita per la comunicazione di dati sulla qualità delle informazioni scambiate come feedback.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

3. L'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e f), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2, senza imporre all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo.

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare la qualità del feedback fornito da un'autorità, piuttosto che aumentare l'onere amministrativo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle  informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:

Con l'unico fine di prevenire una violazione della legislazione in materia d’IVA, e quando lo si ritenga necessario per controllare le acquisizioni di beni o le prestazioni di servizi intra-Unione soggette all'imposta in uno Stato membro, ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:

Motivazione

Il trattamento di dati personali è ammissibile solo se ne viene specificato con chiarezza lo scopo. Conviene inoltre limitare i rischi associati all'accesso automatico a basi di dati che possano includere dati personali.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora le basi di dati di cui all’articolo18, paragrafo 1, lettera a), includano dati personali, l'accesso automatizzato a tali basi è limitato alle categorie di dati menzionate nel presente articolo.

Motivazione

Il trattamento di dati personali è ammissibile solo se ne viene specificato con chiarezza lo scopo. Conviene inoltre limitare i rischi associati all'accesso automatico a basi di dati che possano includere dati personali

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce una struttura comune per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni:

1. Il presente regolamento istituisce una struttura a livello dell'Unione europea per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni:

Motivazione

Si chiarisce che Eurofisc funzionerà nel quadro di una strategia a livello dell'Unione europea.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono i settori di indagine della struttura istituita al paragrafo 1.

2. La struttura a livello dell'Unione europea istituita al paragrafo 1 è composta di funzionari designati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Motivazione

Si chiarisce che Eurofisc funzionerà nel quadro di una strategia a livello dell'Unione europea.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per ciascun settore di indagine le autorità competenti degli Stati membri designano, all'interno della struttura, uno o più Stati membri incaricati di controllare e guidare l'esecuzione delle funzioni di cui al paragrafo 1.

3. La struttura a livello dell'Unione europea istituita al paragrafo 1 determina gli ambiti di indagine in cui si svilupperà la sua attività.

Motivazione

Si chiarisce che Eurofisc funzionerà nel quadro di una strategia a livello dell'Unione europea.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Al fine di indagare sulle frodi IVA con maggiore efficienza all'interno dell'Unione, è creato un meccanismo di incentivi per il recupero dei crediti fiscali transfrontalieri che consiste nella distribuzione di un'equa percentuale dei proventi derivanti dal recupero dell'IVA non pagata tra lo Stato membro che ha effettuato il recupero dei crediti fiscali e lo Stato membro richiedente.

Motivazione

L'efficienza del sistema UE di recupero dell'IVA dovrebbe essere migliorata al fine di diminuire la dimensione delle frodi IVA all'interno dell'Unione. Tenendo presente che la maggior parte delle perdite IVA sono dovute a frodi "carosello", l'Unione dovrebbe concentrarsi soprattutto sull'aumento dell'efficienza della cooperazione tra le amministrazioni fiscali. Dovrebbe pertanto essere creato un meccanismo di incentivi per conseguire detto obiettivo.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

La struttura istituita dall'articolo 34 è costituita da funzionari competenti designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Tale struttura beneficia del sostegno tecnico, amministrativo e operativo della Commissione.

La Commissione coordina, guida e controlla l’esecuzione dei compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendo sostegno tecnico, amministrativo e operativo alle autorità competenti degli Stati membri.

Motivazione

Si chiarisce che Eurofisc funzionerà nel quadro di una strategia a livello dell'Unione europea, specificando altresì il ruolo che svolgerà la Commissione europea per il suo funzionamento.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte al comitato di cui all'articolo 60.

La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte agli Stati membri, al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 60.

Motivazione

È importante che Eurofisc sia caratterizzato da una struttura aperta e trasparente ed è pertanto necessario chiarire che il diritto ad esaminare le sue relazioni non spetta soltanto al comitato amministrativo istituito dalla Commissione, ma anche agli Stati membri e al Parlamento europeo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.

1. Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo e riferisce periodicamente agli Stati membri e al Parlamento europeo in merito ai risultati.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo.

9. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione mette a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo.

Motivazione

Per creare una cooperazione efficace, è importante che la Commissione sia responsabile di fornire assistenza e perizie di esperti per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del regolamento.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

2. Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, come pure delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Le garanzie contenute nella legislazione europea in materia di protezione dei dati si applicano anche alle relazioni con i paesi terzi.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.

1. Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Le informazioni godono altresì della protezione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.

Motivazione

È opportuno introdurre un riferimento esplicito alle garanzie offerte dalla legislazione europea in materia di protezione dei dati.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.

5. Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare misure legislative che limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.

Motivazione

È opportuno introdurre un riferimento esplicito alle garanzie contenute nella legislazione europea in materia di protezione dei dati, nonché alla necessità che le limitazioni siano stabilite mediante un atto legislativo.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri e la Commissione vegliano al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di informazione degli interessati nel caso di ottenimento di dati personali quali definiti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

È opportuno introdurre un riferimento esplicito agli obblighi di trasparenza in relazione agli interessati.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) garantire gli standard più elevati di qualità dei dati scambiati, affiancati, qualora opportuno, dal massimo grado di trasparenza.

Motivazione

È auspicabile che la qualità delle relazioni sui dati che gli Stati membri si scambino e ricevano sia la più elevata possibile e che dette relazioni soddisfino gli standard di trasparenza.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i casi in cui un altro Stato membro abbia rifiutato di fornire informazioni allo Stato membro richiedente o gli abbia impedito di svolgere indagini amministrative debitamente richieste. Lo Stato membro interpellato comunica alla Commissione i motivi che l’hanno indotto a rifiutare di fornire le informazioni o di facilitare le indagini. La Commissione valuta l'informazione e formula le raccomandazioni del caso. Tali raccomandazioni sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Al fine di migliorare lo scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali, si propone di istituire un monitoraggio dei casi in cui gli Stati membri abbiano rifiutato di trasmettere le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora le misure adottate nel quadro della procedura di cui al paragrafo 2 facciano riferimento a dati personali o implichino il trattamento di tali dati, è consultato il Garante europeo della protezione dei dati.

Motivazione

Nella misura in cui le disposizioni di esecuzione del presente regolamento possono incidere sul trattamento dei dati personali, è opportuno fare riferimento al parere del Garante europeo della protezione dei dati.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

La proposta legislativa all’esame è la rifusione del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. Con la sua proposta, la Commissione intende offrire agli Stati membri i mezzi per lottare più efficacemente contro la frode all’IVA transfrontaliera. Inoltre, la proposta integra e modifica il regolamento attuale in alcuni punti, tra i quali va sottolineata la creazione di una base giuridica per istituire una struttura che consenta una cooperazione mirata, incaricata di combattere la frode, ovverossia EUROFISC.

CONTESTO: ULTIMA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Prima di procedere all’esame dettagliato della proposta della Commissione, il relatore richiama brevemente il contesto più generale della lotta contro la frode fiscale nell’Unione europea.

La frode fiscale ha gravi ripercussioni sui bilanci nazionali, lede il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni delle condizioni di concorrenza, pregiudicando il funzionamento del mercato interno. Le distorsioni causate dalla frode ai danni dell’IVA incidono sull’equilibrio generale del sistema delle risorse proprie, che deve essere equo e trasparente per garantire il buon funzionamento dell’Unione europea. Dal momento che le autorità pubbliche sono costrette a compensare le perdite di entrate che ne derivano, l’aumento delle frodi comporta una maggiore pressione fiscale per le imprese che ottemperano agli obblighi tributari. Benché non siano state condotte indagini in tutti gli Stati membri in merito all’entità della frode e dell’evasione dell’IVA, sono state pubblicate numerose stime. L’Associazione internazionale IVA quantifica le perdite di gettito potenziali dovute alla frode dell’IVA a un importo compreso tra 60 e 100 miliardi di euro l’anno in tutta l’Unione europea.

Come ben sanno i membri di questa commissione, trattandosi di questioni che sono già state affrontate nel corso della legislatura precedente, nel quadro del progetto di relazione di Sharon Bowles sulla strategia combinata volta a migliorare la lotta contro le frodi fiscali, la lotta alla frode, pur essendo in gran parte di competenza degli Stati membri, non è un problema che può essere risolto esclusivamente a livello nazionale. La lotta alla frode fiscale dovrebbe rappresentare una priorità per l’UE e richiedere una più stretta collaborazione tra le autorità amministrative dei singoli Stati membri e la Commissione. A tal fine, la Commissione, nell’ottica definita dal Consiglio a partire dal 2007, ha elaborato una serie di disposizioni legislative volte a migliorare la gestione del sistema, senza però che tali disposizioni implichino modificazioni sostanziali del sistema in vigore.

Inoltre, è opportuno riferirsi alla relazione speciale n. 8 della Corte dei conti europea del 2007, che si esprime con toni molto critici nei confronti degli Stati membri. Nella sua relazione, la Corte dei conti esorta gli Stati membri ad accordare maggiore priorità alla cooperazione amministrativa, sia in materia di scambio di informazioni operative che di gestione amministrativa, e a favorire una comunicazione più diretta tra i funzionari dei servizi di controllo come strumento efficace per intensificare lo scambio di informazioni. La relazione introduce tra l’altro una serie di miglioramenti in relazione alla banca dati IVA (VIES).

D’altro canto, la Commissione ha pubblicato all’inizio di quest’anno una relazione sull’applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 1798/2003, per l’appunto il regolamento oggi all’esame. Le principali conclusioni di questa relazione possono riassumersi come segue:

§ il numero di risposte tardive alle richieste di cooperazione ha raggiunto un livello insostenibile;

§ si considera che l’accesso automatizzato alle banche dati degli altri Stati membri accelererebbe la cooperazione amministrativa;

§ nella maggior parte degli Stati membri manca un sistema di feedback al ricevimento delle informazioni;

§ persiste il problema della mancanza di conferma della validità dei numeri di identificazione ai fini dell’IVA così come quello del ritardo nella correzione dei dati;

§ continuano a riscontrarsi problemi pratici legati alla presenza di funzionari di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, come problemi linguistici o altri dovuti all’assenza di una base giuridica nazionale che legittimi tale presenza.

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA

Le principali innovazioni introdotte dalla proposta in esame sono brevemente passate in rassegna qui di seguito.

In primo luogo, è ampliata la responsabilità degli Stati membri in materia di cooperazione amministrativa ai fini della protezione del gettito IVA di tutti gli Stati membri. La proposta di regolamento stabilisce in maniera esplicita che l’obiettivo del regolamento non è solo di consentire di accertare correttamente tale imposta, ma anche di verificarne l’applicazione corretta, in particolare sulle transazioni comunitarie, e di lottare contro la frode all’IVA.

In secondo luogo, la proposta chiarisce in maniera specifica le informazioni che gli Stati membri devono ottenere e mettere a disposizione degli altri Stati membri tramite un sistema di banche dati elettronico, prevedendo al tempo stesso norme comuni sulle informazioni da raccogliere, e le verifiche da effettuare, per la registrazione di un numero d’identificazione IVA nella banca dati. Inoltre sono previste disposizioni uniformi per l’archiviazione per un periodo di cinque anni dei dati ottenuti in questo contesto.

La proposta introduce più in generale una serie di miglioramenti per lo scambio di informazioni, definendo meglio i casi in cui gli Stati membri possono condurre un’indagine amministrativa, e precisando le misure per rimediare al rifiuto di effettuare un’indagine; specificando le condizioni per lo scambio automatico di informazioni, incluso mediante moduli e formulari tipo, come anche i casi in cui devono scambiarsi talune informazioni spontaneamente e quelli in cui è previsto l’obbligo di un feedback alle informazioni messe a disposizione, vale a dire la trasmissione di informazioni in merito all’utilizzo fatto delle informazioni ricevute da un altro Stato membro.

La Commissione propone inoltre la creazione di una base giuridica per istituire una struttura, EUROFISC, che consenta una cooperazione mirata, incaricata di combattere la frode. Secondo la Commissione, questa struttura permetterà uno scambio multilaterale di informazioni, rapido e mirato, volto a consentire agli Stati membri di reagire per tempo e in modo coordinato, al fine di lottare contro l’emergere di nuovi tipi di frode, e potrà basarsi su un’analisi dei rischi frutto di una valutazione comune. In realtà, quello che la Commissione propone è di ufficializzare la rete EUROCANET (« European Carrousel Network »), realizzata alcuni anni fa su iniziativa del Belgio e sostenuta dalla Commissione al fine di aprirla a qualsiasi tipo di frode transfrontaliera. Secondo il parere degli esperti sulla strategia di lotta contro la frode fiscale, il lavoro di EUROCANET ha dato risultati positivi.

Infine, va messo in luce che il regolamento determina anche i diritti d’accesso a tali informazioni a seconda delle persone e delle situazioni. In data 30 ottobre 2009, il Garante europeo della protezione dei dati ha elaborato un parere nel quale si esprime in merito alla proposta, segnalando alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati al fine di garantire il rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati.

CONSIDERAZIONI DEL RELATORE

La presentazione di questa proposta legislativa rappresenta una buona notizia per la lotta contro la frode fiscale. La valutazione globale del relatore è positiva e promuove la proposta della Commissione.

Il relatore individua tuttavia tre ambiti nei quali sarebbe opportuno rafforzare tale proposta:

§ in relazione ad EUROFISC, si propone di precisare la natura comunitaria della nuova struttura, come d’altronde il ruolo che la Commissione europea è chiamata a svolgere in questo campo;

§ per migliorare lo scambio di informazioni tra le distinte autorità nazionali e rimediare alle lacune constatate dalla Commissione stessa nella sua recente relazione, si propone di stabilire un controllo sistematico da parte della Commissione europea dei casi in cui gli Stati membri abbiano rifiutato di fornire informazioni o di svolgere indagini;

§ infine, e rispondendo alle preoccupazioni legittime espresse dai membri della commissione per i problemi economici e monetari in occasione del primo scambio di opinioni, il relatore propone di integrare le raccomandazioni formulate dal Garante europeo della protezione dei dati, considerato che lo scambio di informazioni tra amministrazioni tributarie, pur riferendosi principalmente a dati relativi a persone giuridiche, può implicare anche il trattamento dei dati di persone fisiche. Come sottolinea il Garante europeo, l’elaborazione di questi dati deve essere conforme alla normativa comunitaria vigente sulla protezione dei dati.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

COMMISSIONE GIURIDICA

PRESIDENTE

Rif.: D(2009)61475

On. Sharon BOWLES

Presidente della commissione per i problemi economici e monetari

ASP 10G201

Bruxelles

Oggetto:    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)

                  (COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Signor Presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

“Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta della Commissione, essa notifica immediatamente la sua intenzione al Consiglio e alla Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.

Sulla scorta del parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle che sono indicate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

Inoltre, in conformità dell'articolo 87, la commissione giuridica ha ritenuto che gli adeguamenti tecnici suggeriti nel parere del suddetto gruppo consultivo fossero necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della rifusione.

In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione dell'11 novembre 2009, la commissione giuridica, con 19 voti favorevoli e nessuna astensione[1], raccomanda che la commissione da Lei presieduta proceda, in qualità di commissione competente per il merito, all'esame della proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 87.

(Formula di saluto)

Klaus-Heiner LEHNE

Allegato: Parere del gruppo consultivo.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (presidente), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 7 ottobre 2009

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)

COM(2009)0427 del 18.8.2009 – 2009/0118(CNS)

Visto l’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi e, in particolare, il punto 9, il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione ha tenuto, il 16 settembre 2009, una riunione per esaminare tra l'altro la proposta succitata presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di regolamento del Consiglio in vista della rifusione del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92, il gruppo consultivo ha, di comune accordo, preso atto di quanto segue.

1) Nella parte introduttiva dell'articolo 22, dopo la parola "seguenti" (contrassegnata con il corsivo barrato doppio) le parole "a cui può anche avere accesso diretto" avrebbero dovuto essere presenti, e queste ultime parole avrebbero dovuto essere contrassegnate con ombreggiatura e corsivo barrato doppio.

2) All'articolo 31, paragrafo 2, la sostituzione della parola "simultaneo" con la parola "multilaterale", essendo stata segnalata per mezzo di simboli che denotano una modifica sostanziale, avrebbe dovuto essere presentata utilizzando i simboli di adattamento.

Tale esame ha quindi permesso al gruppo di constatare di comune accordo che la proposta non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Per quanto riguarda la codifica delle disposizioni invariate del precedente atto con le succitate modifiche sostanziali, il gruppo ha inoltre constatato che la proposta si limita effettivamente a una semplice codifica, senza modificare la sostanza degli atti che ne costituiscono l’oggetto.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENAGiureconsulto

        Giureconsulto      Direttore generale

  • [1]  Il gruppo disponeva delle versioni francese, inglese e tedesca della proposta e ha lavorato basandosi sulla versione francese, ossia la versione originale del documento di lavoro.

PROCEDURA

Titolo

Cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi nel settore dell’IVA (rifusione)

Riferimenti

COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Consultazione del PE

23.9.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

7.10.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

7.10.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Esame in commissione

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Approvazione

17.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler