– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0501),
– visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0169/2009),
– vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti, la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica, della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura riportata in appresso;
2. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa sia compatibile con il massimale della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (QFP), ma che il margine rimanente all'interno di tale rubrica per il periodo 2011-2013 sia molto limitato e che il finanziamento di nuove attività non debba compromettere il finanziamento di altre priorità nell'ambito della rubrica 1a; ribadisce pertanto la sua richiesta che si proceda a una revisione del QFP, accompagnata da proposte concrete intese ad adeguarlo e a rivederlo entro la fine del primo semestre del 2010, ricorrendo a tutti i meccanismi disponibili a titolo dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (AII), in particolare i meccanismi previsti ai punti da 21 a 23, al fine di assicurare il finanziamento dell'Autorità bancaria europea (l'Autorità), senza compromettere il finanziamento delle altre priorità nell'ambito della rubrica 1a e garantendo che rimanga un margine sufficiente al suo interno;
3. sottolinea che le disposizioni del punto 47 dell'AII dovrebbero essere applicate alla creazione dell'Autorità; sottolinea che, qualora l'autorità legislativa approvasse la creazione dell'Autorità, il Parlamento dovrà avviare negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio per giungere rapidamente a un accordo sul finanziamento dell'Autorità in conformità delle pertinenti disposizioni dell'AII;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Testo della Commissione
Emendamento
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Autorità bancaria europea
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Autorità di vigilanza europea- Settore bancario
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.)
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto comunitario e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 bis) Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva regolarmente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione sui sempre più integrati mercati finanziari (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione1"del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea2; dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco3; del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity)4; del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza5, del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)6 e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito7).
________________________________
1 GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.
2 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.
3 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx.
4 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.
5 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.
6 Testi approvati, P6_TA(2009)0251.
7 Testi approvati, P6_TA(2009)0279.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nella Comunità. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico.
(2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière (la "Relazione Larosière") ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico. Le raccomandazioni contenute nella relazione rappresentavano il livello più basso di riforme giudicato dagli esperti come necessario per evitare il ripetersi di una simile crisi in futuro.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo"Guidare la ripresa in Europa", la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo"Vigilanza finanziaria europea" ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.
(3) Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo"Guidare la ripresa in Europa", la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo"Vigilanza finanziaria europea" ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, senza peraltro includere tutte le raccomandazioni formulate nella relazione Larosière.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 bis) Il 2 aprile 2009 i leader del G20, nella loro dichiarazione sul Piano globale per la ripresa e la riforma (Global Plan for Recovery and Reform), hanno manifestato la volontà "di intraprendere azioni per istituire un quadro normativo e di vigilanza più forte e più coerente su scala mondiale per il futuro settore finanziario, a sostegno di una crescita globale sostenibile e al servizio delle necessità delle imprese e dei cittadini". Al vertice di Pittsburg del 2009 i leader del G20 hanno chiesto al FMI di predisporre una relazione (…) concernente (…) che illustri come il settore finanziario potrebbe contribuire in modo equo e fattivo a pagare i costi associati agli interventi dei governi per correggere il sistema bancario". Nella relazione interlocutoria del 16 aprile 2010 dal titolo "Un contributo equo e fattivo del settore finanziario", elaborata in risposta a suddetta richiesta, si afferma, tra l'altro, che i costi diretti delle carenze del settore finanziario dovrebbero essere contenuti e coperti da un contributo di stabilità finanziaria (FSC) connesso a un "meccanismo per i fallimenti" (Resolution mechanism) credibile ed efficace. L'FSC garantirebbe che l'industria contribuisca a coprire i costi di ogni potenziale fallimento e ridurrebbe il rischio sistemico. Se adeguatamente definiti, i meccanismi fallimentari scongiureranno in futuro il verificarsi di situazioni in cui i governi saranno costretti a salvare istituti che sono troppo importanti, grandi o interconnessi per fallire.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 ter) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa "2020" afferma che una priorità fondamentale nel breve termine sarà quella di "mettere in moto una politica ambiziosa che ci consenta in futuro di prevenire più efficacemente e, se necessario, gestire meglio le eventuali crisi finanziarie e che valuti la possibilità – in considerazione della specifica responsabilità del settore finanziario nell'attuale crisi – che dal settore finanziario giungano adeguati contributi." Durante la riunione del 25 e 26 marzo 2010, il Consiglio ha convenuto che "è particolarmente necessario compiere progressi in ordine a una serie di questioni, tra le altre: […] istituzioni di importanza sistemica, strumenti per la gestioni delle crisi, aumento della trasparenza nei mercati dei derivati e vaglio di misure specifiche in ordine ai credit default swap sovrani […]."
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
(5) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) La Comunità ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee, che restano organismi di consulenza della Commissione. La Comunità non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti; in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nella Comunità, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete comunitaria.
(6) L’Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee. L'Unione non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti; in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea conl’obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete UE.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Occorre che il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria sia costituito da una rete di autorità di vigilanza nazionali e comunitarie, in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale e in cui il ruolo centrale nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri venga attribuito aicollegi delle autorità di vigilanza. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nella Comunità e garantirne l'applicazione uniforme. Occorre istituire l'Autorità bancaria europea, assieme all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (le autorità di vigilanza europee).
(7) Occorre che l'ESFS sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, che lasci la vigilanza corrente degli istituti finanziari al livello nazionale. Icollegi delle autorità di vigilanza dovrebbero esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari. Un'Autorità di vigilanza europea - Settore bancario (l'Autorità) dovrebbe rilevare le attività di vigilanza sugli istituti finanziari che rientrano nei criteri per il rischio sistemico al punto da poter pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, quando un'autorità nazionale non sia stata in grado di esercitare i suoi poteri. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità di vigilanza europea -Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e un'Autorità di vigilanza europea - Strumenti finanziari e mercati, nonché un'Autorità di vigilanza europea - Comitato congiunto. Dell'EFSF deve far parte un Comitato europeo per il rischio sistemico.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione
Emendamento
(8) Occorre che le autorità di vigilanza europee sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione, e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato, occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.
(8) Occorre che l'Autorità di vigilanza europea sostituisca il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione, e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione
Emendamento
(9) Occorre che l’Autorità bancaria europea (di seguito "l'Autorità") operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri, per proteggere i depositanti e gli investitori, per garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e per rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e degli istituti finanziari e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti in particolare. È necessario e opportuno che l'Autorità, per conseguire i suoi obiettivi, sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridicae di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.
(9) Occorre che l'Autorità operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della diversa tipologia degli istituti finanziari.L'Autorità deve tutelare valori di interesse collettivo quali la stabilità del sistema finanziario, la solvibilità e la liquidità degli istituti finanziari, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità deve anche prevenire l'arbitraggio normativo e garantire condizioni di parità nonché rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso e degli istituti finanziari, delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti, tenendo conto, al contempo, della necessità di potenziare la concorrenzae l'innovazione nel mercato interno e di garantire la competitività globale. Essa dovrà avere anche il compito di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell’UE nei settori della regolamentazione e vigilanza dell'attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica e nelle connesse aree della governance delle imprese, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(9 bis) È necessario e opportuno che l’Autorità, per conseguire i suoi obiettivi, sia un organismo dell'UE dotato di personalità giuridica e di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Come suggerito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, all'Autorità dovrebbero essere concessi "poteri di intervento in caso di violazione di norme o in presenza di problemi di sicurezza e solidità", in particolare se connessi con il rischio sistemico o i rischi transfrontalieri.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(9 ter) Il 28 ottobre 2009, il Comitato di stabilità finanziaria, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale e il G20 hanno definito il rischio sistemico come "un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è (i) causato da un indebolimento dell’insieme o di parti del sistema finanziario ed è (ii) potenzialmente in grado di produrre gravi ripercussioni sull’economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziarie possono potenzialmente rivestire importanza sistemica".
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(9 quater) Il rischio transfrontaliero, secondo le istituzioni di cui sopra, comprende tutti i rischi causati dagli squilibri economici o dagli insuccessi finanziari in tutta l’Unione o in parti di essa, che possono comportare conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno, o per le finanze pubbliche dell’Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04(Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto che l’articolo95 del trattato CE, riguardante l’adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, costituisce una base giuridica appropriata per l’istituzione di "un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione" se i compiti affidati a tale organismo sono strettamente connessi all’oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme comunitarie e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis comunitario sul mercato interno dei servizi finanziari.Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell'articolo 95 del trattato.
(10) Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04(Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito quanto segue: "nulla nel tenore testuale dell'art.95 CE [ora articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere (…), l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti” e i compiti affidati a tale organismo sono strettamente connessi all’oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari.Pertanto, occorre istituire l’Autorità sulla base dell’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione
Emendamento
(11) Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Rientrano anche nella vigente normativa comunitaria di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento:
(11) Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Rientrano anche nella vigente normativa comunitaria di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: L'applicazione del presente regolamento alla direttiva 94/19/CE deve lasciare impregiudicato l'aggiornamento continuo della stessa e non inficiare i poteri eventualmente conferiti all'Autorità a seguito di tale aggiornamento.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Rientrano anche nella vigente normativa comunitaria di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEEdel Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
(12)Rientrano anche nella vigente normativa dell'Unione di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi1, la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica2 e le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
1 GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.
2 GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13) È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento dei depositanti in tutta la Comunità. Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore.
(13) È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento dei depositanti in tutta l'Unione. Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore. Il ruolo dell’Autorità deve essere riesaminato una volta istituito il Fondo europeo di garanzia dei depositi.
Motivazione
È necessario riconsiderare il ruolo dell’Autorità nel settore della garanzia dei depositi in seguito all’istituzione del Fondo europeo di garanzia dei depositi.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione
Emendamento
(14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori intutt'Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell’elaborazione in settori definiti dalla normativa comunitaria dei progetti di standard tecnici che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi progetti di standard tecnici conformemente alla normativa comunitaria per conferire loro valore giuridico vincolante. I progetti di standard tecnici devono essere approvati dalla Commissione. I progetti di standard tecnici possono essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto comunitario, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis comunitario in materia di servizi finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporrealla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.
(14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard di regolamentazione armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori intutt’Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell’elaborazione in settori definiti dalla normativa dell’Unione dei progetti di standard di regolamentazione che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione abbia la facoltà di adottare atti delegati in materia di standard di regolamentazione per i servizi finanziari, conformementealla procedura di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15) La procedura di elaborazione degli standard tecnici ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Commissione di adottare, di propria iniziativa, misure di esecuzione mediante la procedura di comitato a livello 2 della struttura Lamfalussy, come definita nella normativa comunitaria applicabile. Le materie disciplinate da standard tecnici non implicano decisioni politiche e il loro contenuto è inquadrato dagli atti comunitari adottati al livello 1. L’elaborazione dei progetti di standard da parte dell'Autorità assicura che ci si possa valere delle competenze specializzate delle autorità di vigilanza nazionali.
(15) Occorre che la Commissione omologhi tali progetti di standard di regolamentazione al fine di renderli giuridicamente vincolanti. Essi devono poter essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con la legislazione dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro omologazione.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre chel'Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni non vincolanti sull'applicazione della normativa comunitaria. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a motivare l'eventuale inosservanza.
(16) Nei settori non coperti da standard di regolamentazione, occorre chel’Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazionisull’applicazione della normativa dell'Unione. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a pubblicare i motivi della loro eventuale inosservanza, onde garantire piena trasparenza nei confronti dei soggetti operanti sul mercato. Nei settori non coperti da standard di regolamentazione, occorre che l'Autorità definisca e diffonda le migliori prassi.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione
Emendamento
(17) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa comunitaria è un prerequisito essenziale per l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari nella Comunità. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di applicazione errata o insufficiente della normativa comunitaria. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa comunitaria definisce obblighi chiari e incondizionati.
(17) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari dell'Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di applicazione errata o insufficiente della normativa dell'Unione. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione, occorre che la Commissione sia autorizzata a prendere una decisione indirizzataall’autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa comunitaria, decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 226 del trattato.
(19) Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro il termine stabilito dall'Autorità, occorre che questa prenda senza indugi una decisione indirizzataall'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione, decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione
Emendamento
(21) Le minacce gravi al regolare funzionamento eall'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nella Comunità impongono una risposta rapida e concertata a livello comunitario. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Dato che la determinazione di una situazione di emergenza implica un notevole grado di discrezione, occorre conferire questo potere alla Commissione. Per assicurare una risposta efficace alla situazione di emergenza, occorre chel'Autorità, in caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali competenti, venga autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa comunitaria a loro direttamente applicabile, miranti ad attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire la fiducia nei mercati.
(21) Le minacce gravi al regolare funzionamento eall’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione impongono una risposta rapida e concertata a livello di UE. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Occorre che il Comitato europeo per il rischio sistemico determini quando sussiste una situazione di emergenza. Per assicurare una risposta efficace alla situazione di emergenza, occorre chel’Autorità, in caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali competenti, venga autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell’Unione a loro direttamente applicabile, miranti ad attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire la fiducia nei mercati.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione
Emendamento
(22) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenzadell'Autorità copra le controversie relative agli obblighi procedurali nel processo di cooperazione eall'interpretazione e all'applicazione della normativa comunitaria nelle decisioni di vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi di conciliazione esistenti previsti nella legislazione settoriale. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa comunitaria a loro direttamente applicabile.
(22) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenzadell’Autorità copra le controversie relative agli obblighi procedurali nel processo di cooperazione eall’interpretazione e all’applicazione della normativa dell'Unione nelle decisioni di vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi di conciliazione esistenti previsti nella legislazione settoriale. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione a loro direttamente applicabile. Lo stesso vale per le divergenze in seno a un collegio di autorità di vigilanza.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) La crisi ha messo in luce rilevanti carenze negli attuali approcci alla vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in particolare i maggiori e più complessi, il cui fallimento può provocare danni sistemici. Dette carenze derivano da un lato dai differenti settori di attività degli istituti finanziari e dall’altro dagli organi di vigilanza. Gli uni operano in un mercato senza frontiere, gli altri verificano quotidianamente se la loro giurisdizione si arresta alle frontiere nazionali.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 ter) Il meccanismo di cooperazione utilizzato per rimediare a tale asimmetria si è rivelato chiaramente insufficiente. Come segnala la Turner Review, edizione del marzo 2009, "gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza da parte dello Stato di origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale non sono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche al dettaglio europee operanti su base transfrontaliera1".
_____________
1 pag. 101.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 quater) Per risolvere tale asimmetria sono possibili due soluzioni: attribuire maggiori poteri ai responsabili della vigilanza nel paese ospitante (soluzione nazionale) oppure istituire un'autorità europea veramente alternativa (soluzione UE). Secondo la Turner Review "accordi più efficaci esigono accresciuti poteri nazionali, implicanti un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore livello di integrazione europea".
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 22 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 quinquies) Secondo la soluzione nazionale il paese ospitante potrebbe negare alle succursali locali il diritto di operare, obbligando gli istituti stranieri ad operare solo tramite società controllate e non attraverso succursali e controllando il capitale e la liquidità delle banche operanti sul proprio territorio, con conseguente maggiore protezionismo.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 22 sexies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 sexies) La soluzione "europea" comporta la necessità di potenziare i Collegi delle autorità di vigilanza nell'attività di supervisione degli istituti transfrontalieri e di trasferire progressivamente i poteri di vigilanza sugli istituti finanziari a dimensione UE all'Autorità dell'Unione. Il quadro di vigilanza deve comprendere gli istituti finanziari operanti oltre frontiera e quelli operanti entro il territorio nazionale, il cui fallimento potrebbe minacciare la stabilità del mercato finanziario unico dell'Unione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 22 septies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 septies) I Collegi delle autorità di vigilanza devono avere la prerogativa di definire regole di vigilanza che promuovano l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione. L'Autorità deve godere di pieni diritti di partecipazione nei Collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e la sua efficacia e di promuovere la convergenza e l’applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei Collegi. L'Autorità deve avere un ruolo guida nella vigilanza sugli istituti finanziari transfrontalieri operanti nell'Unione . L'Autorità deve altresì svolgere un ruolo di mediazione vincolante per la risoluzione dei conflitti fra le autorità nazionali di vigilanza.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 22 octies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 octies) I Collegi delle autorità di vigilanza devono ricoprire un ruolo importante ai fini della vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari transfrontalieri che non rientrano nella giurisdizione dell'Autorità, ma che presentano differenze in termini di standard e prassi nazionali. Non basta far convergere la normativa finanziaria di base se le prassi di vigilanza rimangono frammentate. Come rileva il rapporto de Larosière "le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio normativo dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, tra l'altro incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un debole sistema di vigilanza. Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato".
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione
Emendamento
(23) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l'Autorità goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l’applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei collegi.
soppresso
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(23 bis) La vigilanza prudenziale degli istituti finanziari interessati dai criteri di rischio sistemico va affidata all'Autorità nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali abbiano mancato di esercitare i propri poteri in modo corretto e tempestivo. Le autorità di vigilanza nazionali devono seguire le istruzioni dell'Autorità riguardo agli istituti interessati dai criteri di rischio sistemico. L'Autorità deve agire tramite le autorità nazionali di vigilanza.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(23 ter) Occorre pertanto instaurare un nuovo quadro per la gestione della crisi finanziaria, visto che l'attuale meccanismo destinato a garantire la stabilità del sistema finanziario si dimostra inefficace. Gli elementi chiave della gestione della crisi sono una serie di regole comuni e strumenti finanziari da attivare in caso di fallimenti (esecuzione e finanziamenti per affrontare le situazioni di crisi di grandi istituti transfrontalieri e/o collegati).
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(23 quater) Occorre identificare il rischio sistemico, tenendo conto degli standard internazionali, in particolare quelli introdotti dal Consiglio di stabilità finanziaria (FSB), dal Fondo monetario internazionale, dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e dal G20. Interconnettività, sostituibilità e tempestività sono i criteri più comunemente utilizzati per identificare il rischio sistemico. Se gli istituti finanziari sono interessati dai criteri di rischio sistemico oltre un certo grado, devono ricadere nella giurisdizione dell'Autorità ed essere soggetti all'obbligo di contribuire al Fondo europeo di garanzia dei depositi e al Fondo europeo per la stabilità bancaria.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(23 quinquies) Per garantire la corresponsabilità degli istituti finanziari transfrontalieri, tutelare gli interessi dei depositanti dell'Unione e ridurre i costi di una crisi finanziaria sistemica per il contribuente, il Fondo europeo di garanzia dei depositi deve avere quale finalità istituzionale quella di finanziare opportuni interventi di liquidazione o risanamento negli istituti che attraversano gravi difficoltà, il cui impatto rischia di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario unico dell'Unione. Il Fondo deve essere finanziato con contributi di tali istituti, con debito emesso dal Fondo o, in casi eccezionali, con contributi degli Stati membri coinvolti, secondo criteri precedentemente concordati in un Memorandum di intesa riveduto. I contributi al Fondo devono sostituire quelli versati ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 23 sexies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(23 sexies) Il Fondo europeo per la stabilità bancaria deve finanziare opportuni interventi di liquidazione o di salvataggio di istituti finanziari che attraversano difficoltà, quando queste rischiano di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario unico dell'Unione. Il Fondo deve essere finanziato da congrui contributi del settore finanziario. I contributi al Fondo devono sostituire quelli versati ai fondi nazionali di analoga natura.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione
Emendamento
(24) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un’autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità,un'autorità di vigilanza nazionale(l'autorità delegata) può decidere su talune questioni di vigilanza per suo conto al posto di un’altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze può essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa comunitaria pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi.
(24) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari, in particolar modo per quelli che non hanno una dimensione a livello dell'Unione. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un’autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità,un’autorità di vigilanza nazionale(l’autorità delegata) deve poter decidere su talune questioni di vigilanza per suo conto al posto dell'Autorità o di un’altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze può essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa dell'Unione pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Deve infine identificare e diffondere buone prassi in materia di delega e accordi di delega.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione
Emendamento
(27) Occorre chel'Autorità promuova attivamente una risposta comunitaria coordinata in materia di vigilanza, in particolare quando circostanze sfavorevoli rischiano di compromettere il regolare funzionamento el'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nella Comunità. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell’Autorità.
(27) Occorre chel’Autorità promuova attivamente una risposta coordinata dell’Unione in materia di vigilanza, in particolare allo scopo di garantire il regolare funzionamento el’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale in seno all’ESFS. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell’Autorità.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione
Emendamento
(28) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l’Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico, regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità coordini le prove di stress su scala comunitaria per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove.
(28) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l’Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico, regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove. A supporto dell'assolvimento dei propri compiti, occorre che l’Autorità conduca un’analisi economica dei mercati e dell’impatto di potenziali sviluppo del mercato.
Motivazione
L’impiego di un’analisi economica consentirà all’autorità europea di vigilanza di prendere decisioni più informate circa l’impatto delle proprie azioni sul mercato più ampio e l’impatto di quest'ultimo sulle loro azioni. Ciò è in linea con le migliori pratiche a livello dei singoli Stati membri.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori della Comunità. Occorre che rispetti pienamente le funzioni e le competenze esistenti delle istituzioni europee nelle relazioni con le autorità esterne alla Comunità e nelle sedi internazionali.
(29) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì chel’Autorità rappresenti l'Unione nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione
Emendamento
(32) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre chel'Autorità condivida ogni informazione pertinente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal Comitato europeo per il rischio sistemicoall'Autorità o ad un'autorità di vigilanza nazionale, l’Autorità deve assicurare che vi venga dato seguito.
(32) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre chel’Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico condividano ogni informazione pertinente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal Comitato europeo per il rischio sistemicoall’Autorità o adun’autorità di vigilanza nazionale, l’Autorità deve assicurare che vi venga dato opportuno seguito.
Motivazione
Migliore formulazione del testo.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione
Emendamento
(33) Occorre che, se del caso, l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard tecnici, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento comunitari (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), il loro personale, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore bancario abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa comunitaria.
(33) Occorre che l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard di regolamentazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di standard di regolamentazione, orientamenti e raccomandazioni, l'Autorità procede a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione (e che sia rappresentativo delle varie tipologie e dimensioni di imprese ed istituti finanziari, tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), i sindacati, il mondo accademico, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore bancario abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(33 bis) Le organizzazioni senza scopo di lucro, diversamente dai ben finanziati e inseriti rappresentanti dell'industria, risultano marginalizzate nel dibattito sul futuro dei servizi finanziari e nei relativi processi decisionali. Tale svantaggio deve essere compensato da un adeguato finanziamento dei loro rappresentanti nel gruppo delle parti in causa nel settore bancario.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della Commissione
Emendamento
(34) GliStati membri hanno una responsabilità essenziale nel mantenimento della stabilità finanziaria nel quadro della gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.
(34) GliStati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. I loro interventi devono essere strettamente coordinati entro il quadro e i principi dell’UEM. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(34 bis) Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo di tale meccanismo, la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita, dovrà fornire chiare e valide indicazioni a livello UE circa i casi in cui gli Stati membri dovranno o meno applicare la clausola di salvaguardia. Il ricorso da parte degli Stati membri alla clausola di salvaguardia deve essere valutato sulla scorta di queste indicazioni.
Motivazione
La proposta della Commissione manca di indicazioni su quando una decisione potrebbe invadere la sfera di competenza fiscale nazionale. Occorre che la nozione di "competenza fiscale" sia sostanziata da certezza giuridica onde garantire parità di condizioni per le autorità nazionali e per i partecipanti ai mercati finanziari in tutta l'UE. Vanno definite e concordate in comune chiare indicazioni sui casi in cui si possa denunciare un'interferenza nelle competenze fiscali nazionali.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(34 ter) Fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, ove uno Stato membro decida di invocare questa salvaguardia, deve informarne il Parlamento europeo contemporaneamente all’Autorità, al Consiglio e alla Commissione. Lo Stato membro deve inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia. L’Autorità deve, in collaborazione con la Commissione, definire i passi successivi da compiere.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione
Emendamento
(36) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del Comitato europeo per il rischio sistemico, della Banca centrale europea e delle altre due autorità di vigilanza europee devono poter partecipare in qualità di osservatori ai lavori del consiglio delle autorità di vigilanza. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse della Comunità. Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard tecnici, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nel trattato, mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.
(36) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del Comitato europeo per il rischio sistemico, della Banca centrale europea, dell'Autorità di vigilanza europea - Assicurazioni e pensioni e dell'Autorità di vigilanza europea - Strumenti finanziari e mercati devono poter partecipare in qualità di osservatori ai lavori del consiglio delle autorità di vigilanza. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione. Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard regolamentari, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.
(Le modifiche alla denominazione delle autorità si applicano all'intero testo)
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 38
Testo della Commissione
Emendamento
(38) Occorre che l’Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza tramite una procedura di selezione aperta. Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
(38) Occorre che l’Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo dopo una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione e la presentazione da parte di quest'ultima di una rosa di candidati idonei. Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 39
Testo della Commissione
Emendamento
(39) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente in seno ad un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee assuma tutte le funzioni del comitato congiunto sui conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate.
(39) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente attraverso leAutorità di vigilanza europee - Comitato congiunto ("il Comitato congiunto") ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzionidelle tre autorità di vigilanza europee nel settore dei conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza - Assicurazioni e pensioni aziendalie professionali europee) o dell'Autorità europea di vigilanza - Strumenti finanziari e mercati siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. I presidenti delle tre autorità di vigilanza europee dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del Comitato congiunto. Il presidente del comitato congiunto dovrebbe essere vicepresidente del Comitato europeo per il rischio sistemico. Il Comitato congiunto dovrebbe disporre di una segretaria permanente, con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.
Motivazione
Per rafforzare il ruolo del comitato congiunto nel coordinamento delle autorità, come indicato nella relazione Skinner.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione
Emendamento
(41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. Occorre che la procedura di bilancio comunitaria si applichi al contributo comunitario. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.
(41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. Il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 (AII). Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell’Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio sarà soggetto alla procedura di discarico.
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Motivazione
L'Autorità viene istituita sotto forma di agenzia decentrata dell'Unione europea e sarà finanziata in conformità dell'AII. È opportuno che ciò sia indicato nella relativa base giuridica.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 44
Testo della Commissione
Emendamento
(44) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. Occorre anche garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete.
(44) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell’Autorità e scambiate in seno alla rete dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed efficaci.
Motivazione
Data la sensibilità economica delle informazioni inerenti a un'impresa, è essenziale che le autorità di vigilanza finanziaria siano tenute a istituire dei meccanismi sicuri per la loro raccolta, memorizzazione e trasmissione. Si ravvisa una palese necessità di migliorare lo scambio d’informazioni per migliorare la comprensione del rischio sistemico. Tuttavia, è importante non deteriorare il clima di mercato attraverso la potenziale diffusione di dati sensibili e riservati che potrebbero sconvolgere il funzionamento ordinario dei mercati finanziari.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il regolamento istituisce l'Autorità bancaria europea(di seguito"l'Autorità").
1. Il regolamento istituisce l'Autorità di vigilanza europea - Settore bancario (di seguito"l'Autorità").
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2.L'Autorità opera nel campo di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto comunitario che attribuisca compitiall'Autorità.
2.L’Autorità opera nel campo di applicazione del presente regolamento, delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto legislativo UE che attribuisca compitiall’Autorità.
L'Autorità opera altresì nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, incluse le questioni relative alla governance delle imprese, alla revisione contabile e al reporting finanziario, al fine di garantire l'applicazione coerente degli atti legislativi di cui al paragrafo 1.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall'articolo 226 del trattato, di assicurare il rispetto del diritto comunitario.
3. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a:i) migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, ii) proteggere i depositanti e gli investitori, iii) garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, iv) salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e v) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. A tale scopo, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace del diritto comunitario di cuiall'articolo 1, paragrafo 2, a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
4. L'obiettivo dell'Autorità è di tutelare valori collettivi come la stabilità a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, la solvibilità e la liquidità degli istituti finanziari, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità contribuisce a: i) migliorare il funzionamento e la competitività del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, ii) rafforzare la concorrenza e l'innovazione nel mercato interno e stimolare la competitività globale, ii bis) promuovere l'inclusione sociale, iii) garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, iv) salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, v) sostenere la nuova strategia dell'Unione per l'occupazione e la crescita, vi) evitarel'arbitraggio regolamentare e contribuire alla uniformità delle condizioni di mercato, vii) evitare in futuro la creazione di bolle creditizie ad opera degli istituti finanziari dell’UE e viii) sviluppare metodologie comuni per la valutazione dell’effetto delle caratteristiche dei prodotti e dei processi di distribuzione sulla posizione finanziaria degli istituti e sulla tutela dei consumatori. Per tali scopi, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, favorendo la convergenza in materia di vigilanza, fornendo pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettuando analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)
Testo della Commissione
Emendamento
Nell'assolvimento dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta particolare attenzione agli istituti "sistemici" il cui fallimento o le cui difficoltà possano compromettere il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'esclusivo interesse dell'Unione.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. L'Autorità fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, che funziona come una rete di autorità di vigilanza secondo quanto specificato all'articolo 39.
soppresso
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. L'Autorità bancaria europea collabora con il Comitato europeo per il rischio sistemico secondo le modalità definite all'articolo 21 del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
1. L'Autorità è parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), la cui finalità precipua è di garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, onde preservare la stabilità finanziaria e creare così fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando al tempo stesso sufficiente protezione per i clienti dei servizi finanziari.
2. L'ESFS comprende:
(a) il Comitato europeo per il rischio sistemico;
(b) l’Autorità;
(c) l’Autorità di vigilanza europea -Strumenti finanziari e mercati, istituita con regolamento (UE) n. .../2010; [ESMA];
(d) l'Autorità di vigilanza europea - Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA];
(e) l’Autorità di vigilanza europea - Comitato congiunto, di cui all'articolo 40 (il "Comitato congiunto");
(f) le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n…/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];
(g) la Commissione, ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.
2 bis. Le Autorità che compongono l'ESFS, che comprendono le autorità competenti degli Stati membri, rispondono al Parlamento europeo, senza che ciò pregiudichi la loro responsabilità e rendicontabilità di autorità nazionali competenti dinanzi ai parlamenti nazionali.
3. L'Autorità, attraverso il Comitato congiunto, collabora regolarmente e strettamente - assicurando la coerenza intersettoriale delle attività ed elaborando posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali - con il Comitato europeo per il rischio sistemico, con l'Autorità di vigilanza europea - Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e l'Autorità di vigilanza europea - Strumenti finanziari e mercati, tramite l'Autorità di vigilanza europee.
4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE, le parti dell'ESFS cooperano con piena fiducia e rispetto reciproci, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.
5. Solo le autorità di vigilanza facenti parte dell'ESFS hanno la prerogativa di esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1)"istituti finanziari", gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2006/49/CE e i conglomerati finanziari ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
(1)"istituti finanziari", gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2006/49/CE e i conglomerati finanziari ai sensi della direttiva 2002/87/CE nonché ogni altra impresa o ente che operi nell’Unione europea e svolga attività di tipo analogo, anche se non hanno diretto contatto con il pubblico, incluse le banche pubbliche e le banche per lo sviluppo. Tuttavia, in riferimento alla direttiva 2005/60/CE, si intendono per “istituti finanziari” solamente enti finanziari e creditizi come definiti in tale direttiva;
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2)"autorità competenti", le autorità competenti ai sensi delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e, nel caso dei sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di questi sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE.
(2)"autorità competenti", le autorità competenti ai sensi delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e, nel caso dei sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di questi sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora la gestione del sistema di garanzia dei depositi sia affidata a una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi ai sensi della direttiva 94/19/CE.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della Commissione
Emendamento
L'Autorità ha sede a Londra.
L’Autorità ha sede a Francoforte.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) contribuisce all’elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni comunitarie ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici basatisulla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
(a) contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'UE ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard di regolamentazione ed esecuzionebasatisugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b)contribuisceall’applicazione uniforme della normativa comunitaria, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza,assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace della normativa di cuiall’articolo 1, paragrafo 2, impedendol’arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, promuovendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure in situazioni di emergenza;
(b)contribuisceall'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza,assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cuiall'articolo 1, paragrafo 2, impedendol'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari e garantendo il funzionamento uniforme dei Collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure, anche in situazioni di emergenza;
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
(c) promuove e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e
Testo della Commissione
Emendamento
(e) effettua esami tra pari delle autorità competenti per rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza;
(e) organizza ed effettua esami tra pari delle autorità competenti per rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(f bis) valuta, in particolare, l’accessibilità, la disponibilità e il costo del credito per le famiglie e le imprese, in particolare le PMI;
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 6 –lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(f ter) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare sul piano informativo l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(f quater) promuove la tutela di depositanti e investitori;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(f quinquies)agisce in qualità di organismo competente a gestire le crisi degli istituti transfrontalieri che comportano potenzialmente un rischio sistemico, di cui all'articolo 12 ter, conducendo ed eseguendo tutti gli interventi precoci, le procedure di risoluzione o di insolvenza per tali istituti attraverso la sua Unità di risoluzione di cui all'articolo 12 quater;
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g
Testo della Commissione
Emendamento
(g) esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
(g) esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi dell’Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(g bis) sorveglia gli istituti finanziari che non sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità competenti;
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(g ter) fornisce una banca dati degli istituti finanziari registrati nel settore di sua competenza e, ove specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a livello centrale.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) elaborare progetti di standard tecnici nei casi specifici di cui all'articolo 7;
(a) elaborare progetti di standard di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 7;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(a bis) elaborare progetti di standard di esecuzione nei casi specifici di cui all’articolo 7 sexies;
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;
Non concerne la versione italiana.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(f bis) raccogliere direttamente le necessarie informazioni sugli istituti finanziari;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(f ter) proibire o limitare temporaneamente taluni tipi di operazioni che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell'Unione. L'Autorità rivede tale decisione a intervalli debiti e regolari.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
L'Autorità rivede la decisione adottata ai sensi della lettera f ter) a intervalli regolari.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
3. L’Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche aventi portata comunitaria che le sono attribuiti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. L’Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche aventi portata in tutta l'Unione che le sono attribuiti in virtù degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
A tal scopo, l’Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni.
4.Ai fini dell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di vigilanza di cui al paragrafo 3, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità agisce in stretta cooperazione con le autorità competenti e si avvale delle loro competenze e dei loro servizi e poteri per svolgere i suoi compiti.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità può sviluppare standard tecnici nei settori specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L’Autorità presenta i suoi progetti di standard tecnici all’approvazione della Commissione.
1. L'Autorità può sviluppare standard di regolamentazione per integrare, aggiornare e modificare elementi non fondamentali per gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Gli standard di regolamentazione non costituiscono decisioni strategiche e il loro contenuto è limitato degli atti legislativi su cui si basano.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità, se del caso, effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici e analizza i potenziali costi e benefici.
2. L’Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici prima di adottare progetti di standard di regolamentazione. L'Autorità chiede altresì il parere o la consulenza al gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3. L’Autorità presenta i suoi progetti di standard all’approvazione della Commissione e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard la Commissione decide se approvarli o no. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi della Comunità.
5. Entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di standard diregolamentazione la Commissione decide se approvarli, respingerli o modificarli. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione, motivandola.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6. La Commissione può modificare i progetti di standard di regolamentazione qualora si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
Se la Commissione non approva gli standard né li adotta in parte o con modifiche, comunica le ragioni all’Autorità.
soppresso
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
soppresso
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 bis
Esercizio della delega
1. I poteri per l'adozione degli standard di regolamentazione di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. I progetti di standard di regolamentazione sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione.
3. Non appena adotta uno standard di regolamentazione, la Commissione ne dà notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. I poteri di adottare standard di regolamentazione sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 7 ter a 7 quinquies.
5. Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard di regolamentazione approvati ma non rispettati dalle autorità competenti.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 ter
Obiezioni agli standard di regolamentazione
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a uno standard di regolamentazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2. Se, alla scadenza del termine in oggetto, lo standard di regolamentazione non è stato contestato né dal Parlamento europeo né dal Consiglio, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.
3. Prima della scadenza di tale periodo e in casi eccezionali debitamente giustificati, il Parlamento europeo e il Consiglio possono informare la Commissione che non intendono sollevare obiezioni nei confronti dello standard di regolamentazione. In tal caso lo standard di regolamentazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.
4. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard di regolamentazione, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni a uno standard di regolamentazione ne precisa le ragioni.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 quater
Mancata approvazione o modifica dei progetti di standard di regolamentazione
1. Qualora la Commissione non approvi un progetto di standard di regolamentazione o lo modifichi, informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, indicandone le ragioni.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono convocare entro un mese il Commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le divergenze.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 7 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 quinquies
Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all’articolo 7 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. La decisione di revoca precisa le ragioni della revoca e pone fine alla delega dei poteri.
3. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per stabilire l'eventuale revoca della delega si impegna ad informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, indicando gli standard di regolamentazione che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 7 sexies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 sexies
Standard di attuazione
1. L'Autorità può elaborare progetti di standard di attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione nei settori espressamente indicati nel presente regolamento e negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. L’Autorità effettua consultazioni pubbliche aperte sugli standard di attuazione e ne analizza i potenziali costi e benefici prima di adottare progetti di standard di attuazione. L’Autorità chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all’articolo 22.
3. L'Autorità presenta i suoi progetti di standard di attuazione alla Commissione per approvazione, ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, allo stesso tempo, al Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard di attuazione la Commissione decide se approvare, respingere o emendare il progetto di standard di attuazione. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione, motivandola.
5. I progetti di standard di attuazione possono essere modificati dalla Commissione qualora si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari.
6. Qualora la Commissione non approvi i progetti di standard di attuazione o li modifichi, ne dà comunicazione all'Autorità, al Parlamento europeo e al Consiglio, indicandone le ragioni.
7. Una volta completata la debita procedura, gli standard sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l’applicazione comune e uniforme della normativa comunitaria, l’Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.
1. Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l’applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione, l’Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. L’Autorità svolge consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici. L'Autorità richiede altresì il parere o la consulenza del Gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22. Dette consultazioni, analisi e pareri e detta consulenza sono proporzionati rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto dell'orientamento o della raccomandazione.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
Le autorità competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni.
2. Entro due mesi dall'emissione di un orientamento o una raccomandazione, ciascuna autorità di vigilanza competente decide se intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in parola. Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni. Nel caso in cui un'autorità competente non intenda rispettarli, ne informa l'Autorità motivando la decisione. L'Autorità pubblica tali motivazioni.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Gli istituti finanziari riferiscono annualmente, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno all'orientamento o alla raccomandazione in parola.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 ter. Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che detta autorità competente si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Se le autorità competenti non applicano gli orientamenti e le raccomandazioni, comunicano le ragioni all’Autorità.
soppresso
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Se un’autorità competente non ha applicato correttamente la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l’Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
1. Se un'autorità competente non ha applicato correttamente gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli standard di regolamentazione e di attuazione stabiliti ai sensi degli articoli 7 e 7 sexies, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, della Commissione o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita errata applicazione del diritto comunitario.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti in causa nel settore bancario o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita errata applicazione del diritto dell’Unione.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 20, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini.
3. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 20, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
3. L’Autorità può, entro due mesi dall’avvio dell’indagine, trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto comunitario.
4. L’Autorità può, entro due mesi dall’avvio dell’indagine, trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione. L'Autorità assicura il rispetto del diritto di essere sentiti dei destinatari della decisione.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto comunitario.
5.Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
4. Se l’autorità competente non rispetta il diritto comunitario entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità o di propria iniziativa, può adottare una decisione per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto comunitario.
6. Se l’autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di dieci giorni lavorativi di cui al paragrafo 3, decorrente dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, quest'ultima adotta una decisione per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione adotta tale decisione entro il termine di tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.
L’Autorità adotta tale decisione entro il termine di un mese dall’adozione della raccomandazione.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per dare esecuzione alla decisione della Commissione.
7. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per dare esecuzione alla decisione dell’Autorità.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 226del trattato, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza da parte dell’autorità competente al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
8. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258del trattatosul funzionamento dell'Unione europea, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza da parte dell’autorità competente al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità, ai sensidegli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, adotta una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. La decisione dell’Autorità è conforme alla decisione adottata ai sensi del paragrafo 4.Qualsiasi spesa legale o giudiziaria imposta all'Autorità e risultante dall'applicazione del presente articolo è sostenuta dalla Commissione.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.
9. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 8 si applicano, ove appropriato, a tutti gli istituti finanziari che operano nella giurisdizione inadempiente e prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 5 o 8 è compatibile con dette decisioni.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 4 o 6 è compatibile con dette decisioni.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
9 bis. Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nellaComunità, la Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del Consiglio o delComitato europeo per il rischio sistemico, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento.
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione, l'ESRB, di propria iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del Consiglio, del Parlamento europeo o della Commissione, può segnalare l’esistenza di una situazione di emergenza onde permettere all'Autorità, senza ulteriori adempimenti, di adottare le decisioni individuali ex paragrafo 3.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Quando effettua una segnalazione, l'ESRB la notifica simultaneamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità. La conclusione formulata dall'ESRB è soggetta a uno scambio di opinioni ex-post tra il presidente dell'ESRB, il Parlamento europeo e il Commissario competente e diventa effettiva quanto prima possibile.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter. Quando è effettuata una segnalazione, l'Autorità si adopera per facilitare e, ove lo giudichi necessario, coordinare le misure delle pertinenti autorità competenti.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, l’Autorità puòadottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare i rischi che possono compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
2. Se l'ESRB ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, l’Autorità adotta decisioni individuali per garantire che le autorità competenti prendano le misure necessarie conformemente al presente regolamento e agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare i rischi che possono compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 226 del trattato, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari,prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258deltrattato sul funzionamento dell'Unione europea, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l’Autorità, in base ai pertinenti obblighi fissati dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prende una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Se il destinatario della decisione si rifiuta di osservare il diritto dell’Unione o una decisione specifica dell’Autorità, quest’ultima può avviare un’azione giudiziaria dinanzi ai tribunali nazionali, incluso un provvedimento provvisorio.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. L'ESRB riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o dell'Autorità e, se del caso, dichiara la cessazione della situazione di emergenza.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 ter. Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità indica le decisioni individuali destinate alle autorità competenti e agli istituti finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestareassistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.
1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, si fa parte diligenteper prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione.
2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In questa fase l'Autorità agisce in qualità di mediatore.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione nel rispettodel diritto comunitario.
3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità, in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia ed impone loro di adottare misure specifiche conformial diritto dell'Unione, con valore vincolante nei loro confronti.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 226 del trattato, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità adotta nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 ter. Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità espone le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e la decisione presa per risolvere tali dispute.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 11 bis
Risoluzione delle controversie inter-settore tra autorità competenti
Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, risolve le controversie che dovessero sorgere fra le autorità competenti che agiscono a norma dell'articolo 42.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità contribuisce a promuovere il funzionamento efficiente e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e l'applicazione uniforme della normativa comunitaria in tutti i collegi.
1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente,efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del dirittodell'Unione in tutti i collegi. Il personale dell'Autorità deve poter partecipare a qualsiasi attività, comprese le indagini in loco, effettuata congiuntamente da due o più autorità competenti.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'Autorità partecipa in qualità di osservatore ai lavori dei collegi delle autorità di vigilanza, se lo ritiene opportuno. Ai fini della partecipazione, viene considerata un'"autorità competente" ai sensi della normativa applicabile e riceve, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti comunicate ai membri del collegio.
2. L'Autorità dirige i collegi delle autorità di vigilanza nel modo che ritiene opportuno. A tal fine, viene considerata un'"autorità competente" ai sensi della normativa applicabile. Come minimo, essa:
a) raccoglie e condivide tutte le informazioni pertinenti in situazioni normali e in situazioni di emergenza in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;
b) avvia e coordina le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare di quelli contemplati all'articolo 12 ter, a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove;
c) pianifica e conduce attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti; nonché
d) verifica i compiti svolti dalle autorità competenti.
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. L'Autorità può emettere standard di regolamentazione ed esecuzione, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7, 7 sexies e 8 per armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi adottate dal Collegio delle autorità di vigilanza. Le autorità approvano delle modalità di funzionamento scritte per ciascun collegio, al fine di garantire un funzionamento convergente tra tutti i collegi.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 ter. Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. Qualora non sia possibile giungere a un accordo in seno al Collegio delle autorità di vigilanza competente, l'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato.
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 12 bis
Disposizioni generali
1. L'Autorità presta speciale attenzione e fa fronte al rischio di perturbazione dei servizi finanziari che (i) è causato da un indebolimento dell’insieme o di parti del sistema finanziario e (ii) è potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e per l’economia reale (rischio sistemico). In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, di infrastrutture e di mercati finanziari possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.
2. L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per attribuire un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri identificati all'articolo 12 ter. Tale rating è oggetto di una revisione periodica al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituisce un elemento cruciale ai fini di una decisione in merito alla vigilanza diretta o all'intervento in un istituto in difficoltà.
3. Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità propone, ove necessario, progetti supplementari di norme di regolamentazione e di attuazione, così come orientamenti e raccomandazioni per gli istituti identificati all'articolo 12 ter.
4. L'Autorità esercita la vigilanza degli istituti transfrontalieri che possono comportare un rischio sistemico come previsto all'articolo 12 ter. In tali casi, l'Autorità agisce tramite le autorità competenti.
5. L'Autorità istituisce un'Unità di risoluzione bancaria avente mandato di porre in atto la governance e il modus operandi, chiaramente definiti, della gestione delle crisi, dall'intervento rapido alla risoluzione e insolvenza, e di guidare dette procedure.
6. Tutti gli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter devono partecipare al Sistema europeo di garanzia dei depositi e al Fondo europeo di stabilità bancaria, istituiti a norma degli articoli 12 quinquies e 12 sexies. Gli istituti finanziari operanti in un solo Stato membro hanno la possibilità di partecipare al Sistema europeo di garanzia dei depositi o al Fondo europeo di stabilità bancaria. I contributi ai fondi europei sostituiscono quelli versati ai fondi nazionali di natura simile.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 12 ter
Identificazione degli istituti transfrontalieri che possono potenzialmente comportare un rischio sistemico
1. Previa consultazione dell'ESRB, il consiglio delle autorità di vigilanza può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, identificare gli istituti transfrontalieri che, a causa del rischio sistemico che potrebbero comportare, devono essere soggetti alla vigilanza diretta dell'Autorità o essere posti sotto il controllo dell'Unità di risoluzione bancaria di cui all'articolo 12 quater.
2. I criteri per individuare tali istituti finanziari sono conformi ai criteri stabiliti dal FSB, dal FMI e dalla BRI.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 12 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 12 quater
Unità di risoluzione bancaria
1. L'Unità di risoluzione bancaria preserva la stabilità finanziaria e riduce al minimo l'effetto di contagio propagantesi dagli istituti in difficoltà di cui all'articolo 12 ter al resto del sistema e all'economia nel suo complesso, nonché limita i costi per i contribuenti, rispettando il principio di proporzionalità e la gerarchia dei creditori e garantendo la parità di trattamento a livello transfrontaliero.
2. L'Unità di risoluzione bancaria è abilitata a svolgere i compiti indicati al paragrafo 1 al fine di risanare gli istituti in difficoltà o di decidere di liquidare gli istituti irrecuperabili (di importanza critica per limitare il rischio morale). Essa potrebbe, tra l'altro, richiedere adeguamenti del capitale o della liquidità adattare la combinazione delle attività, migliorare procedure, nominare o sostituire i membri della direzione, raccomandare garanzie, prestiti, sostegno alla liquidità e vendite totali o parziali, creare una buona banca/cattiva banca o una banca ponte, convertire debiti in capitale proprio (con gli appropriati sconti) o porre temporaneamente l'istituto sotto proprietà pubblica.
3. L'Unità di risoluzione bancaria comprende esperti nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza aventi conoscenza e competenza in materia di ristrutturazione, risanamento e liquidazione di istituti finanziari.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 12 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 12 quinquies
Fondo europeo di garanzia dei depositi
1. Un Fondo europeo di garanzia dei depositi (Fondo) è istituito per garantire la corresponsabilità degli istituti finanziari nella protezione degli interessi dei depositanti europei e per ridurre al minimo i costi per i contribuenti.
2. Il Fondo viene finanziato con i contributi di tutti gli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1. Il contributo al Fondo è determinato, tra l'altro, dal livello dei depositi e dal rischio di esposizione dell'istituto finanziario.
3. Il Fondo è gestito da un consiglio di amministrazione nominato dall'Autorità e dall'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) per un periodo di cinque anni. I membri del consiglio sono eletti fra il personale delle autorità nazionali competenti per i regimi nazionali di garanzia. Il Fondo istituisce altresì un consiglio consultivo comprendente i rappresentanti degli istituti finanziari che partecipano al Fondo.
4. Quando le risorse cumulate provenienti dai contributi versati dalle banche o dagli assicuratori si rivelano insufficienti per tutelare gli interessi dei depositanti o degli assicurati europei, il Fondo ha la facoltà di incrementare le proprie risorse facendo ricorso all'emissione di debito o ad altri mezzi finanziari.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 12 sexies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 12 sexies
Fondo europeo di stabilità bancaria
1. È istituito un Fondo europeo di stabilità bancaria per rafforzare l'internalizzazione dei costi del sistema finanziario e per contribuire alla risoluzione delle crisi degli istituti finanziari transnazionali in fallimento. Gli istituti finanziari operanti in un solo Stato membro hanno la possibilità di scegliere se partecipare al Fondo. Il Fondo europeo di stabilità bancaria adotta le misure opportune per evitare che la disponibilità di aiuti generi un rischio morale.
2. Il Fondo europeo di stabilità bancaria è finanziato con i contributi diretti di tutti gli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1. Tali contribuiti sono proporzionali al livello di rischio e all'apporto al rischio sistemico che ciascuno di essi comporta nonché alle variazioni del rischio complessivo nel tempo, secondo quanto determinato dal quadro operativo dei rischi. I livelli di contribuiti richiesti tengono in considerazione le condizioni economiche più ampie e la necessità degli istituti finanziari di mantenere capitale per altri obblighi di regolamentazione e commerciali.
3. Il Fondo europeo di stabilità bancaria è gestito da un consiglio nominato dall'Autorità per un periodo di cinque anni. I membri del consiglio sono selezionati fra il personale proposto dalle autorità nazionali. Il Fondo istituisce altresì un consiglio consultivo comprendente la rappresentanza senza diritto di voto degli istituti finanziari che partecipano al Fondo. Il consiglio del Fondo può proporre che l'Autorità esternalizzi la gestione della liquidità del Fondo a istituti di nota affidabilità (quali la BEI). I fondi gestiti dal Fondo europeo di stabilità bancaria sono investiti in strumenti sicuri e liquidi.
4. Qualora le risorse accumulate grazie ai contributi erogati dalle banche non siano sufficienti a far fronte alle difficoltà, il Fondo europeo di stabilità ha la capacità di aumentare le proprie risorse mediante l'emissione di debito o altri mezzi finanziari.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Mediante accordo bilaterale, le autorità competenti possono delegare compiti e responsabilità ad altre autorità di vigilanza competenti.
1. Mediante accordo bilaterale, le autorità competenti possono delegare compiti e responsabilità all'Autoritào alle autorità competenti.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'Autorità facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.
2. L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. La delega di responsabilità comporta la ridistribuzione delle competenze stabilite dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Le normativa dell’autorità delegata governa la procedura, l’applicazione e la revisione amministrativa e giudiziaria delle responsabilità delegate.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Non vengono conclusi accordi bilaterali di delega concernenti gli istituti di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1.
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta la Comunità, e svolge almeno le attività seguenti:
1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione, e svolge almeno le attività seguenti:
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa;
(c) contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di contabilità e informativa a livello globale;
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate.
1. L'Autorità organizza ed effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate.
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 - lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) l'adeguatezza delle disposizioni istituzionali, delle risorse e delle competenze del personale dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
(a) l'adeguatezza delle disposizioni istituzionali, delle risorse e delle competenze del personale dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace delle norme di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 7 e 7 sexies e degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto comunitario;
(b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Sulla base dell’esame tra pari, l'Autorità può formulare raccomandazioni da presentare alle autorità competenti interessate.
3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità può adottare progetti di norme di regolamentazione e di attuazione in conformità degli articoli da 7 a 7 sexies e formulare orientamentie raccomandazioni a norma dell'articolo 8,o adottare una decisione indirizzata alle autorità competenti.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. L’Autorità rende pubblici l’esito degli esami tra pari e le migliori pratiche che possono essere individuate attraverso tali esami.
Motivazione
Al fine di promuovere la trasparenza, è opportuno rendere pubblici l’esito degli esami tra pari e le migliori pratiche che possono essere individuate attraverso tali esami.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
L'Autorità promuove la risposta comunitaria coordinata, in particolare:
L'Autorità promuove la risposta coordinata consolidatadell'Unione, in particolare:
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 bis) adottando tutte le misure opportune per garantire il coordinamento delle autorità competenti in caso di sviluppi che possono pregiudicare il funzionamento dei mercati finanziari;
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – punto 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 ter) fungendo da destinatario centrale del reporting regolamentare per le istituzioni attive in più di uno Stato membro. Al ricevimento delle relazioni, l’Autorità comunica le informazioni alle autorità competenti.
Motivazione
In molti casi l'EBA fisserà standard tecnici per attuare le norme sul capitale e altre norme (cfr. direttiva Omnibus). Per garantire che tutte le autorità di regolamentazione lavorino sulla base del medesimo complesso di fatti e per assicurare una maggiore continuità del coordinamento in momenti di crisi, l'EBA deve diventare il destinatario centrale delle relazioni regolamentari, evitando così l'attuale duplicazione dovuta alle relazioni a livello degli Stati membri.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità europea strumenti finanziari e mercato, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità.
1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l'Autorità di vigilanza europea (assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), l'Autorità di vigilanza europea (strumenti finanziari e mercato), il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati degli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su di essi.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(b bis) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sui depositanti, sugli investitori e sull'informazione dei clienti.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e i mercati.
3. L’Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l’Autorità di vigilanza europea (assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e con l’Autorità di vigilanza europea (strumenti finanziari e mercati)tramite il Comitato congiunto.
Motivazione
È importante stabilire che il comitato congiunto svolge un ruolo centrale nel coordinamento tra le autorità di vigilanza.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
-1. Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e delle autorità competenti, l’Autorità rappresenta l'Unione in tutte le sedi internazionali che si occupano di regolamentazione e vigilanza degli istituti soggetti agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
Fatte salve le competenze delle istituzioni europee, l'Autorità puòstabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi. Può concludere accordi amministrativi con organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.
L'Autorità stabilisce contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi. Può concludere accordi amministrativi con organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. L’Autorità fornisce assistenza nell’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. La Commissione adotta norme di regolamentazione conformemente agli articoli da 7 bis a 7 quinquies per procedere alle valutazioni di equivalenza di cui al presente articolo.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità espone gli accordi amministrativi e le decisioni in materia di equivalenza concordate con organizzazioni internazionali o amministrazioni in paesi terzi.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 ter. L’Autorità, sulla base di orientamenti comuni, può condurre la modifica della procedura di controllo di cui alla direttiva 2007/44/CE. Al ricevimento della notifica, l’Autorità si coordina con le pertinenti autorità competenti.
Motivazione
Attualmente le acquisizioni di banche e gli incrementi di partecipazioni a livello transfrontaliero coinvolgono in genere affiliate aventi sede in diversi paesi dell’UE (SEE), il che comporta obblighi di informazione pressoché analoghi. Questa duplicazione e le varie discussioni sui documenti necessari per espletare le formalità creano notevoli lungaggini. Per promuovere l’integrazione e migliorare il coordinamento delle procedure in materia di cambiamento del controllo (direttiva 2007/44/CE), evitando procedimenti multipli, l’Autorità bancaria europea dovrebbe coordinare il processo con le autorità nazionali interessate (“modello unificato”).
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.
1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che il destinatario abbia accesso legale ai dati pertinenti e che la richiesta di informazioni sia proporzionata rispetto alla natura del compito in questione.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare.
1 bis.L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Per tali richieste si fa uso di modelli di reporting comuni da compilare, ove del caso, a livello consolidato.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter. Nel caso in cui le autorità competenti non siano tenute a raccogliere le informazioni richieste, l'Autorità può modificare le norme di regolamentazione o di attuazione che si riferiscono agli obblighi di reporting.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 quater. Su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, a condizione che quest'ultima abbia posto in atto adeguate disposizioni in materia di riservatezza.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 quinquies. Per evitare duplicazioni degli obblighi di reporting, l'Autorità si avvale innanzitutto delle statistiche esistenti prodotte, divulgate ed elaborate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità bancaria europea coopera con il Comitato europeo per il rischio sistemico.
1. L'Autorità coopera strettamente e su base periodica con il Comitato europeo per il rischio sistemico.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento (CE) n. .../… [ESRB].
2. L'Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento (UE) n. .../2010 [ESRB]. L'Autorità elabora un idoneo protocollo per la divulgazione di informazioni riservate concernenti singoli istituti finanziari.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. Nell'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene neldebito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.
6. Nell’esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l’Autorità tiene conto delle segnalazioni e delle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Ai fini della consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti in causa nel settore bancario.
1. Per facilitare la consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario è consultato su tutte le pertinenti decisioni e azioni dell’Autorità. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti in causa nel settore bancario è informato quanto prima possibile.
Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si riunisce almeno quattro volte all’anno.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dellaComunità, il loro personale, nonché i consumatori e gli altri utenti dei servizi bancari.
2. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione, il loro personale, nonché i consumatori, gli altri utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le banche cooperative e di risparmio, e almeno tre rappresentano gli istituti di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1. Almeno dieci dei suoi membri sono eletti da organizzazioni di PMI.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si riunisce almeno due volte all’anno.
soppresso
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – commi 1 e 2
Testo della Commissione
Emendamento
3. I membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa.
3.I membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa.Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l’Unione.
Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta la Comunità.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Per i membri del gruppo delle parti in causa che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è previsto una compensazione adeguata. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche, per i quali possono essere nominati anche altri esperti al fine di garantire le competenze tecniche necessarie. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario è di cinque anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità definiti agli articoli 7 e 8.
5. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario emana pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti definiti agli articoli da 7 a 7 sexies e agli articoli 8, 10, 14, 15 e 17.
Motivazione
Coerenza con la relazione Skinner.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno.
6. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno con l’accordo della maggioranza dei due terzi dei membri.
Motivazione
Data la probabilità di significative divergenze di opinioni all’interno del gruppo delle parti in causa, è importante stabilire fin dall’inizio un forte regolamento interno. Il modo miglior per farlo è mediante l’approvazione di tale regolamento da parte di almeno due terzi dei membri. Ciò impedisce inoltre ai rappresentanti di un gruppo delle parti in causa di poter dominare il processo decisionale.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 11 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
soppresso
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 11 incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro un mese dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione.
2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo10, paragrafo 2, o dell'articolo 11 incida direttamente e in modo considerevole sulle sue competenze in materia di bilancio, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente,neinforma l'Autorità, la Commissione e il Parlamento europeo. Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
soppresso
Motivazione
Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
In tal caso, la decisione dell'Autorità è sospesa.
soppresso
Motivazione
Se l’articolo 23 va mantenuto per sensibilità nei confronti di alcuni Stati membri, esso deve applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, ossia ai sensi dell’articolo 10, in cui è probabile che gli Stati membri intervengano, eventualmente con fondi pubblici. Non occorre fare riferimento all’articolo 11 poiché la mediazione si applicherebbe solo in tempi normali, per la vigilanza continua.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5
Testo della Commissione
Emendamento
Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio decide entro due mesi, a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato, se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità.
Se l'Autorità mantiene o modifica la sua decisione, il Consiglio decide se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità. La decisione di mantenere la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza semplice dei membri. La decisione di revocare la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza qualificata dei membri. In nessuno dei casi in esame, si tiene conto del voto dei membri interessati. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio escluso lo Stato membro interessato, corrispondenti almeno al 65% della popolazione dell’Unione europea, esclusa la popolazione dello Stato membro interessato.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 6
Testo della Commissione
Emendamento
Se il Consiglio decide di mantenere la decisione dell'Autorità o non si pronuncia entro due mesi, la sospensione della decisione cessa immediatamente.
soppresso
Motivazione
Se l’articolo 23 va mantenuto per sensibilità nei confronti di alcuni Stati membri, esso deve applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, ossia ai sensi dell’articolo 10, in cui è probabile che gli Stati membri intervengano, eventualmente con fondi pubblici. Non occorre fare riferimento all’articolo 11 poiché la mediazione si applicherebbe solo in tempi normali, per la vigilanza continua.
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.
soppresso
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
soppresso
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato, decide entro dieci giorni lavorativi se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità.
soppresso
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Se una decisione adottata a norma dell'articolo 10 porta a un utilizzo dei fondi istituiti in virtù degli articoli 12 quinquies o 12 sexies, gli Stati membri non invitano il Consiglio a mantenere o revocare una decisione presa dall'Autorità.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Prima di adottare le decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, l'Autorità informa il destinatario della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza della questione.
1. Prima di adottare le decisioni di cui alpresente regolamento, l'Autorità informa il destinatario della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessitàe delle potenziali conseguenze della questione.
Motivazione
Per coerenza con la relazione Skinner.
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, nel rispetto dell'interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali.
5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l'interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso.
Motivazione
Non è opportuno divulgare l’identità dei singoli istituti qualora tale divulgazione possa entrare in conflitto con legittimi interessi commerciali o compromettere i mercati finanziari.
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro;
(b) il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro. Qualorain uno Stato membro esistano più autorità competentiresponsabili dell'applicazione del diritto dell'Unione, esse si accordano su come esercitare la loro rappresentanza, anche in caso di voto ai sensi dell'articolo 29, la quale viene condivisa;
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(f bis) due rappresentanti senza diritto di voto del gruppo delle parti in causa nel settore bancario.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Quando l’autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato da un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro.
soppresso
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.
soppresso
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.
soppresso
Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Ai fini dell'articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti incaricato di facilitare la risoluzione delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia.
2. Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente incaricato di facilitare la risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e che non abbiano alcun interesse nella disputa.
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 27
Testo della Commissione
Emendamento
Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse della Comunità, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma unico bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione europea e qualsiasi altro organismo pubblico o privato non cercano di esercitare influenza sui membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti relativi all'Autorità.
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell’Autorità sulla base del progetto di relazione di cui all’articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 205 del trattato, per quanto riguarda gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e decisioni adottate conformemente al capo VI.
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro del consiglio delle autorità di vigilanza dispone di un voto.
Tutte le altre decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono prese a maggioranza semplice dei membri.
Per quanto riguarda gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e decisioni adottate in conformità del capo VIl, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, ai sensi dell’articolo 16 del trattato sull’Unione europea.
Motivazione
Il principio della “votazione a maggioranza semplice” è l’unica regola per quanto concerne le modalità di voto all’interno del consiglio delle autorità di vigilanza. Tale regola assicura l’efficienza del lavoro dell'EBA, rispecchiando altresì la parità di posizione delle autorità di vigilanza nazionali. Va ricordato che, per sua natura, l'EBA dovrebbe essere un organismo di esperti. Una votazione a maggioranza qualificata potrebbe indurre a percepire l'EBA come un organismo influenzato politicamente. Ciò potrebbe minare la fiducia del pubblico nei suoi confronti, e nel caso di una siffatta autorità la reputazione è giudicata un valore importante. Infine, la competenza professionale dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza non è necessariamente legata alle dimensioni dello Stato membro.
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente, un rappresentante della Commissione e quattro membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza fra i suoi membri.
1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e quattro membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza fra i suoi membri con diritto di voto.
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.
soppresso
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta.
soppresso
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.
soppresso
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta.
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni volta che lo giudichi necessario.
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 31
Testo della Commissione
Emendamento
I membri del comitato di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse della Comunità, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafi 6 e 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6. Previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza, il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità sulla base del progetto di cui all'articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
6. Previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza, il consiglio di amministrazione adotta la relazione trimestrale che il presidente dell'Autorità trasmette al Parlamento europeo a norma dell'articolo 35, paragrafo2.
6 bis. Il consiglio di amministrazione approva anche una relazione annuale e il presidente dell'Autorità la trasmette al Parlamento europeo
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dalla Commissione.
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo. Dopo aver proceduto alle audizioni di tali candidati il Parlamento europeo seleziona uno di essi. Il candidato prescelto viene nominato dal Consiglio delle autorità di vigilanza.
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Prima della nomina, il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza deve essere confermato dal Parlamento europeo.
soppresso
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo.
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il sostituto non deve essere membro del consiglio di amministrazione.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma unico bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il Parlamento europeo può invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare periodicamente una dichiarazione dinanzi alla sua commissione competente e a rispondere alle domande poste dai membri di quest’ultima.
1. Il presidente compare con periodicità almeno trimestrale dinanzi alParlamento europeo per fare una dichiarazione e rispondere alle eventuali domande dei suoi membri.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Conformemente allo statuto di cui all’articolo 54, il presidente, terminato l’incarico, continua a essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell’accettazione di nomine e altri benefici.
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il Parlamento europeo può inoltre inviare il presidente a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.
2. Qualora richiesto, il presidente presenta una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti al Parlamento europeo almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2bis. Oltre alle informazioni menzionate agli articoli da 7 bis a 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la relazione contiene informazioni riguardanti in particolare la disponibilità, il volume e il costo del credito per le famiglie e le PMI nonché il volume ed eventuali variazioni del debito pubblico detenuto dagli istituti di credito e le risposte date al parere elaborato dal gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Vi sono altresì incluse le informazioni pertinenti richieste all'occorrenza dal Parlamento.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 ter. Il presidente presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'assolvimento dei suoi compiti.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dalla Commissione, previa approvazione da parte del Parlamento europeo.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma unico bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il direttore esecutivo nell’assolvimento dei suoi compiti.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 39
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 39
soppresso
Composizione
1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, il quale funziona come una rete di autorità di vigilanza.
2. Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:
(a)le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n… [EIOPA] e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. … [ESMA];
(b) l'Autorità;
(c) l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. …/… [EIOPA];
(d)l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. …/… [ESMA];
(e) il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee di cui all'articolo 40;
(f) la Commissione, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7, 9 e 10.
3. L'Autorità collabora regolarmente e strettamente, assicura la coerenza intersettoriale delle attività ed elabora posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee istituito dall'articolo 40.
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Capitolo IV – sezione 2 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
IL COMITATO CONGIUNTO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE
AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEA(COMITATO CONGIUNTO)
Motivazione
Per coerenza con la relazione Skinner.
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. È istituito un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.
È istituita l'Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto) con sede a Francoforte.
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e assicura l'uniformità intersettoriale.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente e assicura l’uniformità intersettoriale con le altre autorità di vigilanza europee, in particolare su:
– conglomerati finanziari;
– contabilità e revisione contabile;
– le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
– prodotti di investimento al dettaglio;
– misure contro il riciclaggio di denaro; nonché
– lo scambio di informazioni con il Comitato europeo per il rischio sistemico e lo sviluppo dei rapporti tra detto comitato e le autorità di vigilanza europee.
Motivazione
Il comitato congiunto sta sviluppando ulteriori ambiti di azione comune. Si propone pertanto di specificare nella normativa un certo numero di campi di cooperazione. Sulla base del lavoro preparatorio del comitato congiunto le decisioni finali verranno prese dai comitati in sede costitutiva.
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. L'Autorità fornisce sostegno amministrativo al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee fornendo un adeguato contributo di risorse. Queste includono risorse per le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e operative.
3. Il comitato congiunto dispone di un segretariato permanente, con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, di infrastruttura e operative.
Motivazione
Un segretariato permanente consentirà al comitato congiunto di muoversi efficacemente, di assolvere i compiti assegnatigli e di far fronte nel tempo a un aumento dei compiti. Esso inoltre permetterà l'apprendimento intersettoriale e la formazione di una cultura comune della vigilanza presso i suoi addetti, che sono distaccati dalle tre autorità europee di vigilanza.
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 40 bis
Vigilanza
Qualora un istituto di cui all'articolo 12 ter, lettera b), punto 1, svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto decide quale autorità di vigilanza europea debba fungere da autorità competente in via principale e/o sia abilitata ad adottare decisioni vincolanti per la risoluzione di problemi fra le autorità di vigilanza europee.
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il comitato congiunto è composto dal presidente e dai presidenti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.
1. Il comitato congiunto dispone di un consiglio composto dai presidenti delleautoritàdi vigilanza europee e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell’articolo 43.
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il direttore esecutivo, la Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.
2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del consiglio del comitato congiunto, nonché dei sottocomitati di cui all’articolo 43, in qualità di osservatori.
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il presidente del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
3. Il presidente del comitato congiunto è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell’Autorità di vigilanza europea (settore bancario), dell’Autorità di vigilanza europea (assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità di vigilanza europea (strumenti finanziari e mercati). Il presidente del comitato congiunto è vicepresidente del Comitato europeo per il rischio sistemico.
Motivazione
È importante dare peso sufficiente alle competenze di microlivello delle autorità di vigilanza europee in seno all’ESRB. È inoltre importante che l’ESRB non si concentri eccessivamente sul settore bancario, e che i settori bancario, assicurativo e strumenti finanziari/mercati siano rappresentati adeguatamente da un presidente del comitato congiunto, che può rappresentare tutti e tre i settori.
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Il consiglio del comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Motivazione
Per coerenza con la relazione Skinner.
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La commissione dei ricorsi è un organo comune dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
1. La commissione dei ricorsi è un organo comune delle tre autorità di vigilanza europee.
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti, che sono persone con pertinenti conoscenze ed esperienze; sono esclusi i funzionari ancora in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o comunitarie legati alle attività dell'Autorità.
2. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti in possesso di adeguate competenze giuridiche onde prestare consulenza legale specifica sulla regolarità dell'esercizio delle prerogative dell'autorità.
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri.
soppresso
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.
soppresso
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
3. Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
3. I membri della commissione dei ricorsi e i loro supplenti sono nominati dal Parlamento europeo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (CE) n. …/… [EIOPA] e al regolamento (CE) n. …/… [ESMA].
soppresso
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri.
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.
soppresso
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.
soppresso
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. L'Autorità, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi.
6. L’Autorità, l'Autorità di vigilanza europea (assicurazioni e pensioni aziendali o professionali) e l’Autorità di vigilanza europea (strumenti finanziari e mercati) assicurano per mezzo del comitato congiunto un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi.
Motivazione
Poiché la commissione dei ricorsi opererà nell'ambito del comitato congiunto, è opportuno che quest’ultimo assicuri il necessario supporto alla commissione dei ricorsi tramite il proprio segretariato.
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. La commissione dei ricorsi, conformemente al presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Autorità o rinviare il caso all'organo competente dell'Autorità. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.
5. La commissione dei ricorsi può confermare la decisione presa dall’organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso.
Motivazione
La commissione dei ricorsi deve poter confermare o respingere una decisione, ma il riformulare tale decisione non rientra nei suoi compiti, essendo competenza dell’Autorità.
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Azione dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia
Azione dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.)
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.
1. Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 47 - paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell’Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 232 del trattato.
2. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 - lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi;
soppresso
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) una sovvenzione della Comunitàiscrittanel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
b) una sovvenzione dell’Unione che figuri in una specifica linea di bilancio alla sezione [XII] del bilancio generale dell’Unione europea;
Motivazione
Secondo le proposte della Commissione, il bilancio delle autorità di vigilanza europee farebbe parte del bilancio della Commissione. Per rendere le autorità di vigilanza europee più indipendenti, sarebbe opportuno individuare una linea di bilancio specifica e distinta per tali autorità nel bilancio generale dell’Unione. Si propone pertanto, anche per consentire alle autorità di conseguire i propri obiettivi, di prevedere una linea di bilancio indipendente come si è fatto per il Garante europeo della protezione dei dati (vedi: regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati).
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura e operative.
2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente all'articolo 272 del trattato.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 del trattato.
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 9
Testo della Commissione
Emendamento
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio, che comprende le entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea e delle competenti autorità, dell'esercizio finanziario N.
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.
1. Al personale dell’Autorità, escluso il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione europea ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime.
Motivazione
Il presidente non deve essere soggetto allo statuto dei funzionari delle istituzioni dell’UE. I termini e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro del presidente devono essere determinati dal consiglio delle autorità di vigilanza, come già avviene per il presidente e i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Se si considera che i presidenti faranno parte dell’ESRB e del suo comitato direttivo, è opportuno un approccio coerente con quello della BCE.
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Le disposizioni di esecuzione consentono deroghe giustificate al fine di garantire un'esecuzione quanto più efficace dei compiti assegnati all'Autorità.
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni ingiustificati causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
Motivazione
Nel corso della sua attività, può verificarsi che l’autorità di vigilanza europea causi danni a singoli istituti finanziari per preminenti finalità collettive. Tali danni saranno giustificati dalla necessità di garantire la stabilità del sistema, per cui l’autorità di vigilanza europea non deve esserne ritenuta responsabile.
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 287 del trattato e alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione europea, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Essi si astengono dall'occupare una posizione presso un istituto finanziario precedentemente soggetto a vigilanza da parte dell'ESFS nei 18 mesi successivi alla cessazione dalle loro funzioni.
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 61 - paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. La partecipazione ai lavori dell'Autorità che siano di diretto interesse per i paesi non membri dell'Unione europea è aperta a questi ultimi a condizione che applichino la legislazione riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, previa la conclusione di un accordo con l'Unione.
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter. Tale partecipazione si traduce nello scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti e l’Autorità, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza e di protezione dei dati contemplate dalla pertinente normativa dell’Unione.
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 62 - paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Durante il periodo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e prima dell’istituzione dell’Autorità, il comitato di livello 3, in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del comitato di livello 3 con l’Autorità. Il comitato di livello 3 ha facoltà di intraprendere ogni azione preparatoria utile, lasciando impregiudicata la decisione finale da parte dei competenti organi dell’Autorità.
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter. Durante il periodo dall’entrata in vigore del presente regolamento fino alla data di designazione del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, e della nomina del direttore esecutivo, l’Autorità è provvisoriamente presieduta dal presidente dell’attuale comitato di livello 3 e gestita dal suo segretario generale.
Motivazione
Si propone di chiarire le disposizioni relative alle azioni preparatorie che possono essere intraprese prima della costituzione delle autorità di vigilanza europee. Per ragioni di efficienza, è essenziale che in seguito all’entrata in vigore del regolamento, i 3 comitati L3 adottino ogni misura utile per preparare la costituzione delle autorità europee di vigilanza. Questo lavoro preparatorio dev’essere soggetto a ratifica da parte dei competenti organi dell’autorità di vigilanza europea. Questo modus operandi contribuirà ad abbreviare il più possibile il periodo durante il quale le autorità di vigilanza europee potrebbero non essere pienamente operative per via dei tempi di nomina dei rispettivi presidenti e direttori esecutivi.
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.
2. Per consentire il regolare trasferimento del personale esistente all’Autorità, a tutto il personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo 1, compresi contratti di distacco, viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo a condizioni economiche e giuridiche equivalenti o comparabili, nel rispetto del corrispondente quadro giuridico.
Motivazione
Si propone di applicare al personale esistente dei comitati di livello 3 disposizioni transitorie specifiche.
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria o con il suo segretariato, al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere.
Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il comitato di livello 3 o con il suo segretariato, al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle competenze e dell’esperienza dimostrata dal dipendente nello svolgimento del proprio incarico prima del passaggio.
Motivazione
Si propone di applicare al personale esistente dei comitati di livello 3 disposizioni transitorie specifiche.
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo -1 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
-1. Entro il …* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per assicurare la corretta transizione alla vigilanza degli istituti di cui all'articolo 12 ter da parte dell'Autorità e la definizione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie.
* GU inserire la data: sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Entro tre anni dalla data fissata all'articolo 67, secondo comma, e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento.
1. Entro il …* e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. Detta relazione valuta, tra gli altri elementi:
a) la convergenza nelle normali prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;
b) il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
c) il ruolo dell'Autorità nella supervisione di istituti sistemici; nonché
d) l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23.
___________________
* GU inserire la data: tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento.
Motivazione
Gli emendamenti proposti mirano a costituire l'obbligo per la Commissione di avanzare proposte per chiarire il concetto di "competenza fiscale" degli Stati membri e di aggiornare il regolamento rendendolo più coerente con i potenziali miglioramenti ottenibili con l’attuazione del quadro normativo comune per la gestione delle crisi nel settore bancario, per il quale la Commissione ha recentemente consultato gli ambienti interessati.
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
La relazione valuta anche i progressi compiuti verso la convergenza regolamentare e di vigilanza nei settori della gestione e della risoluzione delle crisi nella Comunità. La valutazione si basa su un'ampia consultazione che preveda tra l'altro la partecipazione del gruppo delle parti in causa nel settore bancario.
1bis.La relazione di cui al paragrafo 1 analizza:
a) se sia opportuno proseguire la vigilanza distinta di banche, assicurazioni, pensioni aziendali, strumenti finanziari e mercati finanziari oppure se detti settori vadano assoggettati a un'unica autorità di vigilanza;
b) se sia opportuno supervisionare la vigilanza prudenziale e le relazioni con la clientela in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;
c) se sia opportuno snellire la struttura del'ESFS onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le autorità di vigilanza europee.
d) se sia opportuno potenziare i poteri regolamentari delle autorità di vigilanza europee;
e) se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale;
f) se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello.
g) se siano adeguate la rendicontazione e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione.
MOTIVAZIONE
L’attuale crisi finanziaria ha messo in luce un problema che il Parlamento europeo aveva denunciato molti anni fa, ossia l’insufficienza della regolamentazione finanziaria e la debolezza dei meccanismi di vigilanza dei mercati. In occasione della discussione del Piano d'azione per i servizi finanziari (cfr. la relazione di García-Margallo concernente la comunicazione della Commissione Messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano d'azione” (1999)(1)), il Parlamento aveva avvertito che al fine di evitare una crisi sistemica sarebbe stato necessario perseguire con la stessa intensità i tre obiettivi del piano: liberalizzazione dei mercati, rafforzamento dei meccanismi di controllo e armonizzazione delle imposte sul risparmio. Le relazioni successive (relazione Van den Burg sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea (2002)(2), relazione Van den Burg sulle politiche di vigilanza finanziaria (2005-2010) – Libro bianco (2007)(3) e relazione Van den Burg-Daianu recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008)(4)) hanno ribadito che la mera coordinazione tra le autorità nazionali di vigilanza, la cui giurisdizione non oltrepassa i confini dei rispettivi Stati, non sarebbe sufficiente per il controllo di istituzioni finanziarie che concepiscono il mercato interno come un autentico spazio privo di frontiere. Inoltre, alcune norme hanno già messo in evidenza i principi fondamentali o hanno indicato la tendenza generale di quella che dovrebbe essere la futura struttura di vigilanza europea (Skinner – relazione sulla Solvibilità II (2009); Gauzès – regolamentazione delle agenzie di rating del credito (2009)).
Per colmare le lacune normative e correggere la fragilità dei sistemi di vigilanza, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de Larosière, di redigere una relazione che, prendendo spunto dalle lezioni apprese dalla crisi, formulasse le raccomandazioni necessarie per cercare di evitare il ripetersi degli stessi errori. La proposta della Commissione raccomanda, in primo luogo, l'istituzione di una rete di autorità nazionali di vigilanza che operi insieme a una nuova Autorità europea di vigilanza fondata su tre pilastri: uno per le banche (EBA), uno per le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali (EIOPA), e uno per gli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Si propone inoltre un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee che assicuri una regolamentazione debitamente consolidata e la vigilanza dei mercati finanziari europei. La proposta della Commissione raccomanda, in secondo luogo, di stabilire un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) con l’incarico di vigilare e valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici. Il Parlamento concorda con tale approccio puntualizzando due fattori importanti: l’integrazione dell'ESRB con le autorità europee di vigilanza e l’attribuzione di maggiori competenze alle nuove autorità per conferire loro un'autentica dimensione europea.
La Commissione sottolinea, in terzo luogo, la necessità di introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, un ambito e una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori nell’Unione europea. Gli standard tecnici costituiscono uno strumento importante per il conseguimento di tale armonizzazione e per questo motivo la Commissione presta particolare attenzione ad essi. Il Parlamento si associa a tale strategia rivendicando due aspetti importanti: dare al Parlamento il ruolo che gli spetta nell'elaborazione di tali standard tecnici (articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e accentuare l’importanza dell’Autorità bancaria europea nell'elaborazione di tali standard. Per tale motivo, quando la Commissione non approva totalmente o parzialmente le proposte dell’Autorità, il presidente e il commissario responsabile saranno convocati dal Parlamento e dal Consiglio per motivare le ragioni del dissenso.
L’Autorità può servirsi degli orientamentie delle raccomandazioni sull’attuazione della legge europea nei settori non inclusi negli standard tecnici. Il Parlamento richiede che gli orientamenti e le raccomandazioni approvati dall’Autorità vincolino le autorità nazionali di vigilanza quanto più possibile. Per tale motivo, chiede che il presidente dell’Autorità “denunci” le autorità nazionali di vigilanza in caso di mancato adempimento di tali orientamenti e raccomandazioni e precisi le iniziative che intende adottare per obbligarle a rispettarli. La divulgazione di tali irregolarità costituisce un incentivo importante per far sì che le autorità nazionali rispettino le raccomandazioni e gli orientamenti approvati dall’Autorità.
Le relazioni tra la Commissione e le istituzioni private costituiscono un tema notoriamente delicato. La proposta della Commissione consente all’Autorità di rivolgersi alle autorità nazionali di vigilanza per obbligarle a rispettare le leggi europee e le permette inoltre di imporre loro l’adozione di misure necessarie in situazioni di emergenza. Nei casi in cui l’autorità nazionale di vigilanza non rispetti tali decisioni, l’autorità nazionale potrà rivolgersi alle istituzioni finanziarie in settori nei quali sia direttamente applicabile il diritto dell’Unione europea, per ripristinare la fiducia nei mercati. Il relatore ritiene che il potere di rivolgersi alle istituzioni finanziarie private rappresenti l’unico strumento possibile per garantire l'effettiva applicazione delle decisioni adottate dall’Autorità.
Le maggiori novità di tale relazione sono quelle che si riferiscono alla vigilanza delle istituzioni finanziarie, in particolare di quelle transfrontaliere. Bisogna prestare particolare attenzione ai grandi istituti finanziari il cui fallimento può provocare il collasso dell’intero sistema finanziario,sono i cosiddetti istituti “too big to fail”. In questo ambito vi sono solo due opzioni: più poteri per le autorità nazionali di vigilanza o più Europa (Turner Review). Più protezionismo o più mercato interno. Ciò che non ha senso è continuare con meccanismi la cui inefficacia è risultata evidente durante la crisi.
L’opzione “nazionale” imporrebbe di conferire alle autorità di vigilanza dei paesi ospitanti la facoltà di obbligare le banche estere a operare attraverso filiali e non succursali, nonché di controllare in modo più diretto il loro capitale e la loro liquidità.
La soluzione “europea” implicherebbe l'attribuzione ai Collegi delle autorità di vigilanza della facoltà di dettare norme vincolanti qualora le autorità nazionali di vigilanza non raggiungano un accordo. L’opzione “europea” comporterebbe altresì l’attribuzione all’Autorità della vigilanza sugli istituti finanziari il cui fallimento potrebbe minacciare la stabilità del sistema. L'Autorità agirebbe sempre tramite le autorità nazionali che, in questo caso, fungerebbero da delegate e ne seguirebbero le loro indicazioni. La definizione delle istituzioni di dimensione europea si farebbe tenendo in considerazione le norme nazionali (FSA, IMF, BIS). Il cambiamento da un modello a un altro potrebbe attuarsi in modo graduale, cominciando dagli istituti che comportano maggiori rischi e continuando con i rimanenti in un intervallo di tempo prudenziale.
La relazione parlamentare propone inoltre la creazione di un Fondo europeo prefinanziato dalle istituzioni finanziarie per proteggere i depositanti e soccorrere le istituzioni in difficoltà nel caso in cui il loro fallimento possa arrecare danni al sistema nel suo complesso. Nel caso in cui le risorse accumulate dal Fondo siano insufficienti, questo potrà emettere titoli di debito pubblico. Gli Stati membri dovranno intervenire qualora neanche tale misura fosse sufficiente e si ritenesse assolutamente necessario impegnare le risorse pubbliche per evitare il collasso del sistema. L’onere derivato da tali interventi pubblici sarà distribuito tra gli Stati interessati in conformità di un memorandum d’intesa negoziato in precedenza.
La proposta della Commissione è pensata quasi esclusivamente da una prospettiva bancaria che non tiene in considerazione il punto di vista dei beneficiari del credito. Per tale motivo, si propone di dare particolare importanza alle piccole e medie imprese europee che dipendono molto più dai finanziamenti bancari rispetto alle grandi imprese, che di solito riescono a far fronte alle proprie esigenze ricorrendo ai mercati. I rappresentanti delle organizzazioni delle piccole e medie imprese faranno parte del gruppo di parti interessate e sceglieranno due membri del consiglio delle autorità di vigilanza.
La relazione del Parlamento europeo, in definitiva, cerca di andare oltre la proposta della Commissione e di recuperare le proposte del Parlamento di alcuni anni fa. La relazione di Larosière è ben strutturata, ma non ha la profondità che i suoi redattori avrebbero desiderato. La proposta della Commissione è risultata più debole, probabilmente per facilitare un accordo con il Consiglio. L’accordo con il Consiglio, a dicembre 2009, ha ulteriormente sminuito la già debole proposta della Commissione. Per tale motivo, quattro gruppi di questo Parlamento (PPE, PSE, ALDE e Verts) hanno proclamato, tramite una nota pubblica, il loro desiderio di andare oltre ciò che avevano raggiunto le altre due istituzioni.
Durante la redazione di tale relazione parlamentare, si sarebbero potute seguire due strategie diverse: cercare di indovinare i desideri del Consiglio per arrivare a un accordo rapido o, in alternativa, adottare una prospettiva chiaramente europeista. Si è scelto di sfruttare l’opportunità per avanzare nel processo di costruzione europea. Si è optato questa seconda soluzione e per tale motivo la relazione scommette sulla creazione di un’autentica autorità europea.
Il reale obiettivo di tale relazione è quello di esplorare la possibilità di creare un’autentica autorità europea con competenze chiare e, al tempo stesso, stabilire un meccanismo di soluzione delle crisi future che riduca le possibilità che il contribuente europeo si trovi a dover affrontare le conseguenze derivanti da un crollo del sistema finanziario. La parola ora va ai deputati al Parlamento europeo.
L'assenza di una regolamentazione finanziaria a livello europeo e la debolezza dei meccanismi di vigilanza dei mercati sono risultate manifeste durante la crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Europa nel 2008, le cui conseguenze si fanno ancora sentire. Sulla base della relazione presentata dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière, la Commissione europea ha elaborato quattro proposte, del cui trattamento in seno al Parlamento è competente la commissione per i problemi economici e monetari.
Il presente parere della commissione per gli affari costituzionali mira a esaminare attentamente l'inquadramento istituzionale della nuova Autorità di vigilanza europea e del Comitato europeo per il rischio sistemico, creati in dette proposte. Il parere verte altresì sull'instaurazione di norme tecniche armonizzate per i servizi finanziari al fine di garantire, da una parte, la coerenza delle loro azioni e, dall'altra, una protezione adeguata dei depositari, degli investitori e dei consumatori nell'Unione europea. Il rapporto con gli istituti privati è oggetto di particolare attenzione nel presente parere, così come lo è il rapporto tra l'Autorità di vigilanza europea e le autorità di vigilanza nazionali. Si è posto infine l'accento sulla problematica che attiene alla vigilanza degli istituti transfrontalieri.
La crisi finanziaria del 2008 richiede una risposta europea a problemi europei: il Parlamento europeo, grazie alle nuove competenze conferitegli dal trattato di Lisbona, deve svolgere un ruolo determinante in tutti questi ambiti.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Testo della Commissione
Emendamento
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Autorità bancaria europea
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Settore bancario)
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.)
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto comunitario e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.)
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Occorre che il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria sia costituito da una rete di autorità di vigilanza nazionali e comunitarie, in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale e in cui il ruolo centrale nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri venga attribuito ai collegi delle autorità di vigilanza. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nella Comunità e garantirne l'applicazione uniforme. Occorre istituire l'Autorità bancaria europea, assiemeall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e all'Autoritàeuropea degli strumenti finanziarie dei mercati (le autorità di vigilanza europee).
(7) Occorre che il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria sia costituito da una rete di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari che non sono a dimensione Unione continui a essere esercitata a livello nazionale.I Collegi delle autorità di vigilanza devono esercitare la propria attività di supervisione nei confronti degli istituti transfrontalieri che non hanno una dimensione UE.L'Autorità di vigilanza europea (Settore bancario) ("Autorità") deve assumersi gradualmente la responsabilità della vigilanza sugli istituti istituzioni a dimensione UE. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e un'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati), nonché un'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto) ("comitato congiunto").Il Comitato europeo per il rischio sistemico formerà parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria.
(Le modifiche alla denominazione delle autorità si applicano all'intero testo)
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(10 bis) Nella causa C-217/04 (Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia ha rilevato che:"[…] nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri.Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti1”.Le misure adottate a norma dell'articolo 95 del trattato CE (ora, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) possono assumere la forma di direttiva o di regolamento.Per esempio, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione è stata istituita con il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e anche l'Autorità sarà istituita con un regolamento.
1 Sentenza del 2 maggio 2006, Racc. 2006, pag. I-3771, paragrafo 44.
2 GU L 77 del 13.2.2004, pag. 1.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione
Emendamento
(14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutt'Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell’elaborazione in settori definiti dalla normativa comunitaria dei progetti di standard tecnici che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi progetti di standard tecnici conformemente alla normativa comunitaria per conferire loro valore giuridico vincolante.I progetti di standard tecnici devono essere approvati dalla Commissione.I progetti di standard tecnici possono essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto comunitario, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis comunitario in materia di servizi finanziari.Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporrealla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.
(14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell'Unione dei progetti di standard tecnici che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione abbia la facoltà di adottare atti delegati in materia di standard tecnici per i servizi finanziari, conformementealla procedura di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15) La procedura di elaborazione degli standard tecnici ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Commissione di adottare, di propria iniziativa, misure di esecuzione mediante la procedura di comitato a livello 2 della struttura Lamfalussy, come definita nella normativa comunitaria applicabile.Le materie disciplinate da standard tecnici non implicano decisioni politiche e il loro contenuto è inquadrato dagli atti comunitari adottati al livello 1.L’elaborazione dei progetti di standard da parte dell'Autorità assicura che ci si possa valere delle competenze specializzate delle autorità di vigilanza nazionali.
(15)Occorre che la Commissione avalli tali progetti di standard tecnici al fine di renderli giuridicamente vincolanti.Essi potranno essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con la legislazione dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di servizi finanziari.Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre che l'Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni non vincolanti sull'applicazione della normativa comunitaria. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a motivarel'eventuale inosservanza.
(16) Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre che l’Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazionisull’applicazione della normativa dell'Unione. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a motivare pubblicamente la loro eventuale inosservanza, onde garantire la piena trasparenza nei confronti dei soggetti operanti sul mercato.Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre che l'Autorità definisca e diffonda le migliori prassi.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione
Emendamento
(17) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa comunitaria è un prerequisito essenziale per l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari nella Comunità. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di applicazione errata o insufficiente della normativa comunitaria. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa comunitaria definisce obblighi chiari e incondizionati.
(17) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari nell'Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di applicazione errata o insufficiente della normativa dell'Unione. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione, occorre che la Commissione sia autorizzata a prendere una decisione indirizzataall’autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa comunitaria, decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 226 del trattato.
(19) Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro il termine stabilito dall'Autorità, occorre che questa prenda senza indugi una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione, decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 258 del trattato.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione
Emendamento
(21) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziarionella Comunità impongono una risposta rapida e concertata a livellocomunitario. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza.Dato che la determinazione di una situazione di emergenza implica un notevole grado di discrezione, occorre conferire questo potere alla Commissione. Per assicurare una risposta efficace alla situazione di emergenza, occorre che l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali competenti, venga autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa comunitaria a loro direttamente applicabile, miranti ad attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire la fiducia nei mercati.
(21) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziarionell'Unione impongono una risposta rapida e concertata a livellodi UE. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza.Occorre che il Comitato europeo per il rischio sistemico stabilisca quando sussiste una situazione di emergenza. Per assicurare una risposta efficace alla situazione di emergenza, occorre che l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali competenti, venga autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione a loro direttamente applicabile, miranti ad attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire la fiducia nei mercati.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione
Emendamento
(22) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenzadell'Autorità copra le controversie relative agli obblighi procedurali nel processo di cooperazione eall'interpretazione e all'applicazione della normativa comunitaria nelle decisioni di vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi di conciliazione esistenti previsti nella legislazione settoriale. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativacomunitaria a loro direttamente applicabile.
(22) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei Collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenzadell’Autorità copra le controversie relative agli obblighi procedurali nel processo di cooperazione eall’interpretazione e all’applicazione della normativa dell'Unione nelle decisioni di vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi di conciliazione esistenti previsti nella legislazione settoriale. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativadell'Unione a loro direttamente applicabile.Lo stesso vale per le divergenze in seno a un collegio di autorità di vigilanza.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) La crisi ha messo in luce rilevanti carenze negli attuali sistemi di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in particolare quelli di maggiori dimensioni e complessità, il cui fallimento può provocare danni sistemici.Dette carenze derivano da un lato dai differenti settori di attività degli istituti finanziari e dall'altro dagli organi di vigilanza.Gli uni operano in un mercato senza frontiere, gli altri verificano quotidianamente se la loro giurisdizione si arresta alle frontiere nazionali.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 ter) Il meccanismo di cooperazione utilizzato per rimediare a tale asimmetria si è rivelato chiaramente insufficiente.Come segnala la Turner Review, edizione del marzo 2009, "gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza da parte dello Stato di origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale non sono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche al dettaglio europee operanti su base transfrontaliera1".
_____________
1 pag. 101.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 quater) Per risolvere la questione sono possibili due soluzioni:attribuire maggiori poteri ai responsabili della vigilanza nel paese ospitante oppure istituire un'autorità europea effettivamente alternativa.Sempre secondo la Turner Review "accordi più efficaci esigono accresciuti poteri nazionali, implicanti un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore livello di integrazione europea".
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 22 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 quinquies) La soluzione nazionale implica che il paese ospitante potrebbe negare alle succursali locali il diritto di operare, obbligando gli istituti stranieri ad operare solo tramite società controllate e non attraverso succursali e controllando il capitale e la liquidità delle banche operanti nel proprio territorio, con conseguente maggiore protezionismo.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22 sexies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 sexies) La soluzione europea impone un potenziamento dei Collegi delle autorità di vigilanza nella supervisione degli istituti transfrontalieri e il passaggio progressivo dei poteri di vigilanza sugli istituti finanziari a dimensione UE all'Autorità europea.Gli istituti finanziari a dimensione UE comprendono quelli che operano oltre frontiera e quelli che operano entro il territorio nazionale, e il cui fallimento sarebbe tale da minacciare la stabilità del mercato finanziario unico dell'Unione.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 22 septies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 septies) I Collegi delle autorità di vigilanza devono avere la prerogativa di definire regole di vigilanza che promuovano l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.L'Autorità deve godere di pieni diritti di partecipazione nei Collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e la sua efficacia e di promuovere la convergenza e l’applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei Collegi.L'Autorità deve avere un ruolo guida nella vigilanza sugli istituti finanziari transfrontalieri operanti nell'Unione .L'Autorità deve altresì svolgere un ruolo di mediazione vincolante per la risoluzione dei conflitti fra le autorità nazionali di vigilanza.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 22 octies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 octies) I Collegi delle autorità di vigilanza devono ricoprire un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari transfrontalieri che non hanno una dimensione UE, ma nella maggior parte dei casi sussisteranno differenze fra i vari standard e prassi nazionali.È inutile far convergere la normativa finanziaria di base se le prassi di vigilanza rimangono frammentate.Come rileva il rapporto de Larosière "le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio normativo dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, tra l'altro incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un debole sistema di vigilanza.Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato".
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(23 bis) La vigilanza prudenziale degli istituti finanziari a dimensione UE va affidata all'Autorità.Le autorità nazionali di vigilanza devono operare come agenti dell'Autorità ed essere vincolate alle istruzioni dell'Autorità quando svolgono attività di vigilanza nei confronti di istituti finanziari transfrontalieri a dimensione UE.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(23 ter) Gli istituti finanziari a dimensione UE devono essere identificati sulla base di standard internazionali.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione
Emendamento
(24) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un’autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un'autorità di vigilanza nazionale (l'autorità delegata) può decidere su talune questioni di vigilanza per suo conto al posto di un’altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze può essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa comunitaria pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi.
(24) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un’autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un’autorità di vigilanza nazionale(l’autorità delegata) può decidere su talune questioni di vigilanza per suo conto al posto dell'Autorità o di un’altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze può essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa dell'Unione pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Occorre altresì che individui e diffonda prassi eccellenti in materia di delega e accordi di delega.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione
Emendamento
(26) L’esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l’applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l’Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l’esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti.
(26) L’esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l’applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l’Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l’esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti.Occorre infine rendere pubblici i risultati delle peer review ed identificare e rendere pubbliche le migliori prassi.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori della Comunità.Occorre che rispetti pienamente le funzioni e le competenze esistenti delle istituzioni europee nelle relazioni con le autorità esterne alla Comunità e nelle sedi internazionali.
(29) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì chel’Autorità rappresentil'Unione nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione
Emendamento
(33) Occorre che, se del caso, l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard tecnici, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento comunitari (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), il loro personale, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore bancario abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa comunitaria.
(33) Occorre che l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard tecnici, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte.Prima di adottare tali progetti di standard tecnici, orientamenti e raccomandazioni, l'Autorità deve procedere a una valutazione di impatto.Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), il loro personale, il mondo accademico, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore bancario abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(34 bis) Fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, risulta evidente che ove uno Stato membro decida di invocare questa clausola di salvaguardia, il Parlamento europeo deve esserne informato contemporaneamente all'Autorità, al Consiglio e alla Commissione.Lo Stato membro deve inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia.Occorre che l'Autorità, in collaborazione con la Commissione, definisca i passi successivi da compiere.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 38
Testo della Commissione
Emendamento
(38)Occorre chel’Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza tramite una procedura di selezione aperta.Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
(38)Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo in base a una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione, che dovrà provvedere a compilare un elenco dei candidati idonei.Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 39
Testo della Commissione
Emendamento
(39) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente in seno ad un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee assuma tutte le funzioni del comitato congiunto sui conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate.
(39) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente mediante il Comitato congiuntoed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee nel settore dei conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza(assicurazioni e pensioni aziendali o professionali europee) o dell'Autorità europea di vigilanza (strumenti finanziari e mercati) siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. I presidenti delle tre autorità di vigilanza europee dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del Comitato congiunto.Il presidente del comitato congiunto dovrebbe essere vicepresidente del Comitato europeo per il rischio sistemico.Il Comitato congiunto dovrebbe disporre di un segretariato permanente, con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'Autorità opera nel campo di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto comunitario che attribuisca compiti all'Autorità.
2. L'Autorità opera nel campo di applicazione del presente regolamento e delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.
L'Autorità opera altresì nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, incluse le questioni relative alla governance delle imprese, alla revisione contabile e alla rendicontazione finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione efficace e coerente della normativa citata nel presente paragrafo.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. L'Autorità fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, che funziona come una rete di autorità di vigilanza secondo quanto specificato all'articolo 39.
soppresso
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. L'Autorità bancaria europea collabora con il Comitato europeo per il rischio sistemico secondo le modalità definite all'articolo 21 del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), operante come una rete integrata di autorità di vigilanza che riunisce tutte le autorità degli Stati membri e dell'Unione europea con competenze nel campo della vigilanza finanziaria, secondo quanto indicato nel presente regolamento e nei regolamenti dell'Unione collegati.Scopo principale dell'ESFS è di garantire una solida e coerente vigilanza dell'Unione sugli istituti finanziari, tale da assicurare fiducia nel sistema finanziario, sostenere la crescita dell'Unione e servire le necessità delle imprese e dei cittadini.
2. L'ESFS comprende:
a)il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (EU) n. .../...;[ESRB];
b)l'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati), istituita con regolamento (EU) n. .../...;[ESMA];
c)l'Autorità di vigilanza europea (assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) istituita con regolamento (UE) n. .../...[EIOPA];
d)l'Autorità;
e)il Comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee (JCESA) di cui all'articolo 40;
f)le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n…/...[ESMA], del regolamento (UE) n. …/2009 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/… [EBA];
g)la Commissione, ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.
3. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE, le parti dell'ESFS sono tenute a collaborare strettamente tra loro con fiducia e pieno rispetto reciproco.
4. Tutte le istituzioni finanziarie sono soggette ad atti giuridicamente vincolanti in base al diritto dell'Unione e alla vigilanza delle autorità competenti facenti parte dell'ESFS.
5. L'ESFS non impedisce alle autorità competenti l'esercizio dei poteri di vigilanza nazionale in conformità con atti dell'Unione giuridicamente vincolanti e secondo i principi internazionali in materia di vigilanza bancaria.
6. Solo le autorità di vigilanza facenti parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria hanno la prerogativa di esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) contribuisceall’applicazione uniforme della normativa comunitaria, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autoritàcompetenti, promuovendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza eprendendo misure in situazioni di emergenza;
b) contribuisce all'applicazione uniforme delle norme e della legislazione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari a dimensione UE e garantendo il funzionamento uniforme dei Collegi delle autorità di vigilanza eprendendo misure, anche in situazioni di emergenza;
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità può sviluppare standard tecnici nei settori specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L’Autorità presenta i suoi progetti di standard tecnici all’approvazione della Commissione.
1. L'Autorità può sviluppare standard tecnici per integrare, aggiornare e modificare elementi non fondamentali per gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tali standard tecnici non comportano decisioni strategiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità, se del caso, effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici e analizza i potenziali costi e benefici.
L’Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici e, prima di adottare progetti di standard tecnici, ne analizza i potenziali costi e benefici.L'Autorità richiede altresì il parere o la consulenza del Gruppo delle parti in causa nel settore bancario.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
L’Autorità presenta i suoi progetti di standard tecnici all’approvazione della Commissione e li trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard la Commissione decide seapprovarli o no. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessidella Comunità.
Entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di standard tecnici la Commissione decide se approvarli, respingerli o modificarli. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consigliodella propria decisione, motivandola.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
Se la Commissione non approva gli standard né li adotta in parte o con modifiche, comunica le ragioni all’Autorità.
soppresso
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. La Commissione adotta standard tecnici ai sensi degli articoli da 7bis a 7quinquies sotto forma di regolamento odecisione.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 bis
Esercizio della delega per l'adozione di standard tecnici
1. I poteri per l'adozione degli standard tecnici sotto forma di atti delegati di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Non appena adotta degli standard tecnici, la Commissione li notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri per adottare standard tecnici sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 7 ter a 7 quinquies.
4. Nella relazione del presidente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, l'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard tecnici approvati ma non rispettati dalle autorità nazionali.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 ter
Revoca della delega per l'adozione di standard tecnici
1. La delega di poteri per l'adozione di standard tecnici di cui all'articolo 7 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede ad informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando lo standard tecnico che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca precisa le ragioni del provvedimento e pone fine alla delega di poteri specificati nella decisione stessa.Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata, lasciando impregiudicata la validità degli standard tecnici già in vigore.Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 quater
Obiezioni agli standard tecnici
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi a uno standard tecnico entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notifica.Il termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2. Se, alla scadenza del termine in oggetto, lo standard tecnico non è stato contestato né dal Parlamento europeo né dal Consiglio, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.
Prima della scadenza di tale periodo e in casi eccezionali debitamente giustificati, il Parlamento europeo e il Consiglio possono informare la Commissione che non intendono sollevare obiezioni nei confronti dello standard tecnico.In tal caso lo standard tecnico è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard tecnico, quest'ultimo non entra in vigore.L'istituzione che si oppone precisa le ragioni della sua opposizione allo standard tecnico.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 7 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 7 quinquies
Mancata approvazione o modifica degli standard tecnici
1. Qualora la Commissione non approvi uno standard tecnico o lo modifichi, ne dà comunicazione all'Autorità, al Parlamento europeo e al Consiglio, indicandone le ragioni.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio può convocare entro un mese il Commissario competente, assieme con il presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
L’Autorità svolge consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici.L'Autorità richiede altresì il parere o la consulenza del Gruppo delle parti in causa nel settore bancario.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Le autorità competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni.
Entro due mesi dall'emissione di un orientamento e una raccomandazione, ciascuna autorità di vigilanza nazionale competente decide se intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in parola.Nel caso in cui intenda non conformarvisi, ne informa l'Autorità motivandone la decisione.L'Autorità pubblica tali motivazioni.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 32, paragrafo 6, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e raccomandazioni che ha emesso indicando quale autorità nazionale non vi abbia ottemperato ed illustrando il modo in cui intende garantire che le autorità nazionali si conformino in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Se le autorità competenti non applicano gli orientamenti e le raccomandazioni, comunicano le ragioni all’Autorità.
soppresso
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Seun’autorità competente non ha applicato correttamente la normativa di cuiall’articolo 1, paragrafo 2, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa,l’Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
1. Seun'autorità competente non ha applicato gli atti giuridicamente vincolanti e la normativa di cuiall'articolo 1, paragrafo 2, o li ha applicati in modo tale da sembrare in violazione del diritto dell'Unione, compresi gli standard tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 7, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa,l'Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, della Commissione o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita errata applicazione del diritto comunitario.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione,del gruppo delle parti in causa nel settore bancario o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
4. Se l’autorità competente non rispetta il diritto comunitario entro il termine di un mesedal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità o di propria iniziativa,può adottare una decisione per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto comunitario.
4. Se l’autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di dieci giorni lavorativi, come previsto al secondo comma del paragrafo 3, questa adotta una decisione per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione adotta tale decisione entro il termine di tre mesi dall’adozione della raccomandazione.La Commissione può prorogare il termine di un mese.
L'Autorità adotta tale decisione entro il termine di un mese dall'adozione della raccomandazione.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione assicura che sia rispettato il diritto di essere sentiti dei destinatari della decisione.
L'Autorità assicura che sia rispettato il diritto di essere sentiti dei destinatari della decisione.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
L’Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
Le autorità competenti forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per dare esecuzione alla decisione della Commissione.
5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per dare esecuzione alla decisione dell'Autorità.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 226 del trattato, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza da parte dell’autorità competente al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi della normativadi cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 del trattato, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza da parte dell’autorità competente al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, in base alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
La decisione dell’Autorità è conforme alla decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.
La decisione dell’Autorità è conforme alla decisione adottata ai sensi del paragrafo 4.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
7 bis. Nella relazione di cui all'articolo 32, paragrafo 6, l'Autorità indica le autorità nazionali e gli istituti finanziari che non sono in regola con le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento el’integrità dei mercati finanziari e la stabilitàdell’intero sistema finanziario o di parte di essonella Comunità, la Commissione, di propria iniziativa, o su richiestadell’Autorità, del Consiglio o del Comitato europeo per il rischio sistemico, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento.
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento el'integrità dei mercati finanziari e la stabilitàdell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione, l'ESRB, di propria iniziativa, o su richiestadell'Autorità, del Consiglio, del Parlamento europeo o della Commissione, può segnalare l’esistenza di una situazione di emergenza onde permettere all'Autorità, senza ulteriori adempimenti, di adottare le decisioni individuali ex paragrafo 3.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Non appena effettua una segnalazione, l'ESRB la notifica simultaneamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2.Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2,per affrontare i rischi che possono compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
2.Qualora sia stata dichiarata una situazione di emergenza ai sensi del paragrafo 1, l’Autorità adotta le opportune decisioni individuali per garantire che le autorità competenti prendano le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2,per affrontare i rischi che possono compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 226 del trattato, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari,prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 del trattato, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l’Autorità, in base ai pertinenti obblighi fissati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prende una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. L'ESRB sottopone a revisione la decisione di cui al paragrafo 1 su propria iniziativa o in seguito a richiesta da parte dell'Autorità, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 ter. Nella relazione di cui all'articolo 32, paragrafo 6, l'Autorità indica le decisioni individuali destinate alle autorità nazionali e agli istituti finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.
1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, si fa parte diligente per prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione.
2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione.In questa fase l'Autorità agisce in qualità di mediatore.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione nel rispetto del dirittocomunitario.
3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità, in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia ed impone loro di adottare misure specifiche conformi al dirittoUE, con valore vincolante nei loro confronti.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 226 del trattato, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 del trattato, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità adotta nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità di vigilanza nazionali sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità di vigilanza nazionali in relazione a fatti oggetto di una decisione ex paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 ter. Nella relazione di cui all'articolo 32, paragrafo 6, l'Autorità espone le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni prese per risolvere tali dispute.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 11 bis
Risoluzione delle controversie inter-settore tra autorità competenti
Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, risolve le controversie che dovessero sorgere fra le autorità competenti che agiscono a norma dell'articolo 42.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità contribuisce a promuovere il funzionamento efficiente e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e l'applicazione uniformedella normativacomunitaria in tutti i collegi.
1. L'Autorità favorisce e sorveglia il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei Collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e l'applicazione uniformedel dirittodell'Unione in tutti i collegi.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2.L'Autorità partecipa in qualità di osservatore ai lavori dei collegi delle autorità di vigilanza, se lo ritiene opportuno. Ai fini della partecipazione, viene considerata un'"autorità competente" ai sensi della normativa applicabile e riceve, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti comunicate ai membri del collegio.
2.L’Autorità partecipa ai lavori dei Collegi delle autorità di vigilanza, se lo ritiene opportuno. Ai fini della partecipazione, viene considerata un'"autorità competente" ai sensi della normativa applicabile e riceve, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti comunicate ai membri del collegio.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. L'Autorità può emettere standard tecnici, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7 e 8 per armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi adottate dal Collegio delle autorità di vigilanza.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 ter. Un ruolo di mediazione vincolante permetterà alle nuove autorità di risolvere dispute fra le autorità nazionali di vigilanza secondo la procedura istituita con l'articolo 11.Qualora non sia possibile raggiungere un accordo fra le autorità di vigilanza di un istituto transfrontaliero, l'Autorità avrà la prerogativa di adottare decisioni direttamente applicabili nei confronti dell'istituto in questione.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 12 bis
Vigilanza degli istituti finanziari aventi una dimensione UE
1. Le autorità nazionali esercitano la vigilanza prudenziale sugli istituti finanziari a dimensione UE operando in qualità di agenti dell'Autorità e seguendone le istruzioni, al fine di assicurare che in tutta l'Unione siano applicate le stesse regole di vigilanza.
2. L’Autorità presenta i suoi progetti di norme di vigilanza alla Commissione e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.La Commissione approva i progetti di norme di vigilanza secondo la procedura di cui all'articolo 7 o all'articolo 8.
3. Il Consiglio delle autorità di vigilanza, seguendo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, adotta una decisione con cui identifica gli istituti finanziari a dimensione UE.I criteri per l'identificazione di tali istituti tengono conto dei criteri stabiliti dal Comitato di stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca dei regolamenti internazionali.
4. L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un modello informativo per gli istituti interessati, per garantire una sana gestione del loro rischio sistemico.
5. Al fine di assicurare la corresponsabilità degli istituti finanziari aventi una dimensione UE, di proteggere gli interessi dei depositanti europei e di ridurre per i contribuenti il costo di una crisi finanziaria sistemica, è istituito un Fondo europeo di protezione finanziaria (denominato in appresso "il Fondo").Il fondo serve anche ad aiutare gli istituti dell'UE a superare le difficoltà che potrebbero minacciare la stabilità del mercato finanziario unico dell'Unione.Il fondo viene finanziato con i contributi di tali istituti finanziari.Il contributo di ciascun istituto finanziario è calcolato in base a criteri che premiano la buona gestione.Detti contribuiti sostituiscono quelli versati ai fondi nazionali di analoga natura.
6. Quando le risorse cumulate provenienti dai contributi versati dalle banche si rivelano insufficienti per risolvere la crisi, le risorse del Fondo possono essere incrementate facendo ricorso all'emissione di debito.Gli Stati membri possono in casi eccezionali agevolare l'emissione del debito da parte del Fondo mediante garanzie, in cambio di un corrispettivo che rifletta adeguatamente il rischio assunto.L'onere di tali garanzie è condiviso dagli Stati membri secondo i criteri di cui al paragrafo 7.
7. Qualora, in circostanze estreme ed eccezionali e nel quadro di una crisi sistemica, si verifichi il fallimento di uno o più istituti e le risorse disponibili si rivelino insufficienti, gli Stati membri colpiti affrontano tale onere secondo i principi stabiliti nell'attuale Memorandum di Intesa (MoU) quale modificato.Le disposizioni in materia di condivisione degli oneri possono includere uno dei seguenti criteri o una loro combinazione:depositi dell'istituto;attivi (in termini di valori contabili, valori di mercato o valori a rischio ponderato);flussi di entrate o quota dei flussi del sistema di pagamento dell'istituto.
8. Per gli istituti finanziari dell'Unione che vi aderiscono, la partecipazione al Fondo sostituisce la partecipazione agli attuali sistemi nazionali di garanzia di depositi.Il Fondo è gestito da un consiglio di amministrazione nominato dall'Autorità per un periodo di cinque anni.I membri del consiglio di amministrazione sono eletti fra il personale delle autorità nazionali.Viene istituito un Consiglio consultivo comprendente gli istituti finanziari che partecipano al Fondo.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. L'Autorità delega alle autorità degli Stati membri le competenze e il compito di sorvegliare la vigilanza prudenziale degli istituti finanziari a dimensione UE di cui all'articolo 12 bis.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo -1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
L'Autorità rappresenta l'Unione europea in tutte le sedi internazionali per la regolamentazione e la vigilanza degli istituti che rientrano nella legislazione citata all'articolo 1, paragrafo 2.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Fatte salve le competenze delle istituzioni europee, l'Autorità può stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi.Può concludere accordi amministrativi con organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.
Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, l'Autorità può stabilire contatti econcludere accordi amministrativi conleautorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento(CE) n..../… [ESRB].
2. L'Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento(CE) n..../… [ESRB].L'Autorità elabora un protocollo appropriato per la divulgazione di informazioni riservate concernenti singoli istituti finanziari,
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 11 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 11 incida direttamente e in modo significativo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dalla Commissione.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo.Dopo aver proceduto alle audizioni il Parlamento europeo seleziona uno di essi.Il candidato prescelto viene nominato dal Consiglio delle autorità di vigilanza.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Ove il Parlamento europeo ritenga che nessuno dei candidati in lizza risponda sufficientemente ai requisiti descritti al primo comma, si avvia una nuova procedura di selezione aperta.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Prima della nomina, il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza deve essere confermato dal Parlamento europeo.
soppresso
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il Parlamento europeo può invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare periodicamente una dichiarazione dinanzi alla sua commissione competente e a rispondere alle domande poste dai membri di quest’ultima.
1. Il presidente compare con periodicità almeno trimestrale dinanzi al Parlamento europeo per fare una dichiarazione e rispondere alle domande dei suoi membri.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il Parlamento europeo può inoltre inviare il presidente a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.
2. Il presidente presenta, se richiesto, una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti al Parlamento europeo almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dalla Commissione.Per la nomina è necessaria la previa approvazione da parte del Parlamento europeo.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 39
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 39
soppresso
Composizione
1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, il quale funziona come una rete di autorità di vigilanza.
2. Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:
a)le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n… [EIOPA] e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. … [ESMA];
b)l'Autorità;
c)l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. …/… [EIOPA];
d)l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. …/… [ESMA];
e)il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee di cui all'articolo 40;
f)la Commissione, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7, 9 e 10.
3. L'Autorità collabora regolarmente e strettamente, assicura la coerenza intersettoriale delle attività ed elabora posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee istituito dall'articolo 40.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Capitolo IV – sezione 2 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee
Il comitato congiunto
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e assicura l'uniformità intersettoriale.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e assicura l'uniformità intersettoriale e l'apprendimento, in particolare su:
– conglomerati finanziari;
– contabilità e revisione contabile;
– analisi micro-prudenziali ai fini della stabilità finanziaria;
– prodotti di investimento al dettaglio;
– misure contro il riciclaggio di denaro;nonché
– scambio di informazioni con il Comitato europeo per il rischio sistemico e sviluppo dei rapporti tra questo Comitato e le autorità di vigilanza europee.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. L'Autorità fornisce sostegno amministrativo al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee fornendoun adeguato contributo di risorse.Queste includono risorse per le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e operative.
3. Ilcomitato congiunto dispone di un segretariato permanente, con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee.L'Autorità contribuisce in equa proporzione alle spese amministrative, di infrastruttura e operative.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Solo le autorità di vigilanza facenti parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria hanno la prerogativa di esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 40 bis
Vigilanza
Qualora un importante istituto transfrontaliero svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto decide quale autorità di vigilanza europea debba fungere da autorità competente in via principale e/o sia abilitata ad adottare decisioni vincolanti per la risoluzione di problemi fra le autorità di vigilanza europee.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni ingiustificabili causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. La relazione della Commissione valuta fra l'altro:il grado di convergenza nelle normali prassi di vigilanza raggiunto dalle autorità nazionali;il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;il meccanismo di vigilanza degli istituti transfrontalieri, soprattutto quelli a dimensione UE;il funzionamento dell'articolo 23 per quanto concerne le salvaguardie e le autorità di regolamentazione;la convergenza dell'azione di vigilanza nei campi della gestione e risoluzione delle crisi nell'Unione e la questione relativa a se l'attività prudenziale e le relazioni con la clientela debbano essere trattate congiuntamente o separatamente.La relazione contiene proposte circa le modalità per sviluppare ulteriormente il ruolo dell'Autorità e dell'ESFS, al fine di creare un'architettura di vigilanza europea integrata.
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Emma McClarkin
PARERE della commissione per i bilanci (29.4.2010)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea
1. Al fine di risolvere le lacune nella vigilanza finanziaria europea evidenziate dalla recente crisi finanziaria, la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte mirate a istituire un sistema di vigilanza europeo più efficace, integrato e sostenibile. Tale sistema sarà basato su un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con nuove autorità di vigilanza europee, create dalla trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei(1) in vere e proprie autorità di vigilanza europee. A tal fine, la Commissione propone la creazione di tre nuove agenzie decentrate:
·l'Autorità bancaria europea (EBA);
·l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA);
·l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
2. La trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei in vere e proprie autorità di vigilanza europee efficaci, vale a dire in agenzie europee, richiederà maggiori risorse sia in termini di personale che di bilancio. L'incidenza della creazione di queste tre agenzie sul bilancio europeo ammonterà a circa 59,699 milioni di EUR ripartiti nel modo seguente:
Agenzia
2011
2012
2013
Totale
EBA
5, 206
7, 355
8, 965
21, 527
EIOPA
4, 235
5, 950
6, 799
16, 984
ESMA
5, 465
7, 202
8, 491
21, 158
in milioni di EUR
3. I fondi saranno stanziati a titolo della rubrica 1a, che è già confrontata a margini estremamente ridotti: l'ultima programmazione finanziaria della Commissione (gennaio 2010), che ha già tenuto conto degli importi destinati alle tre agenzie (assieme ad altre modifiche), prevede margini molto limitati fino al termine dell'attuale QFP (tra parentesi sono indicati i margini previsti nella programmazione finanziaria del gennaio 2009):
- 37,041 milioni di EUR per il 2011 (111,590 milioni)
- 34,003 milioni di EUR per il 2012 (123,879 milioni)
- 49,153 milioni di EUR per il 2013 (214,875 milioni).
Se si considera che nella programmazione finanziaria del febbraio 2009 per la rubrica 1a la Commissione prevedeva un margine di 111,8 milioni di EUR per il 2010, che in realtà ammonterà solamente a 147.000 EUR, è chiaro che la situazione è molto delicata. Occorre pertanto tener conto della necessità di un'eventuale revisione dei massimali al fine di garantire il finanziamento di queste tre nuove agenzie.
4. In realtà, il costo effettivo delle agenzie sarà di gran lunga superiore, in quanto ammonterà a circa 149,17 milioni di EUR. Tuttavia, gli Stati membri contribuiranno mediante un cofinanziamento per circa 89,497 milioni di EUR, che corrisponde al 60% dei costi complessivi del funzionamento delle agenzie fino al termine dell'attuale QFP:
Agenzia
2011
2012
2013
TOTALE
EBA
SM+UE=Totale
7, 809+5,206
=13,015
11, 033+7,355
=18, 388
13, 448+8,965
=22, 413
32,290+21, 527
=53, 816
EIOPA
SM+UE=Totale
8, 197+4,235
=13, 662
10, 803+5,950
=18, 005
12, 737+6, 799
=21, 228
31,737+16, 984
=52,895
ESMA
SM+UE=Totale
6, 352+5,465
=10,587
8, 925+7, 202
=14, 874
10,199+8,491
=16, 998
25,476+21, 158
=42, 459
in milioni di euro
5. Per quanto riguarda il personale, le 3 nuove agenzie dovranno disporre, entro il 2014, di oltre 269 agenti (224 AD e 45 AST):
Agenzia
2011
2012
2013
2014
EBA
personale (AD/AST)
40(36/4)
62(53/9)
80(69/11)
90(73/17)
EIOPA
personale (AD/AST)
40 (32/8)
62(50/12)
73 (60/13)
90 (77/13)
ESMA
personale (AD/AST)
43 (35/8)
60 (50/10)
76 (64/12)
89 (74/15)
6. La Commissione propone di fissare la sede delle tre nuove agenzie negli attuali luoghi di lavoro dei comitati di vigilanza europei (Londra, nel caso dell'EBA), il che sembra essere una soluzione ragionevole sia dal punto di vista pratico che da quello finanziario, in quanto faciliterà l'immediata operatività della nuova agenzia ed eviterà spese inutili per nuove strutture, trasferimenti di personale, ecc.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
1 bis. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa sia compatibile con il massimale della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (QFP), ma che il margine rimanente all'interno di tale rubrica per il periodo 2011-2013 sia molto limitato e che il finanziamento di nuove attività non debba compromettere il finanziamento di altre priorità nell'ambito della rubrica 1a;ribadisce pertanto la sua richiesta che si proceda a una revisione del QFP, accompagnata da proposte concrete intese ad adeguarlo e a rivederlo entro la fine del primo semestre del 2010, ricorrendo a tutti i meccanismi disponibili a titolo dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (AII), in particolare i meccanismi previsti ai punti da 21 a 23, al fine di assicurare il finanziamento dell'Autorità bancaria europea(l'Autorità), senza compromettere il finanziamento delle altre priorità nell'ambito della rubrica 1a e garantendo che rimanga un margine sufficiente al suo interno;
Emendamento 2
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
1 ter. sottolinea che le disposizioni del punto 47 dell'AII dovrebbero essere applicate alla creazione dell'Autorità;sottolinea che, qualora l'autorità legislativa approvasse la creazione dell'Autorità, il Parlamento dovrà avviare negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio per giungere rapidamente a un accordo sul finanziamento dell'Autorità in conformità delle pertinenti disposizioni dell'AII;
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione
Emendamento
(41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. Occorre che la procedura di bilancio comunitariasi applichi al contributo comunitario. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.
(41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. Il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 (AII). Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell'Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti. Il bilancio complessivo sarà soggetto alla procedura di discarico.
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Motivazione
L'Autorità viene istituita sotto forma di agenzia decentrata dell'Unione europea e sarà finanziata in conformità dell'AII.È opportuno che ciò sia indicato nella relativa base giuridica.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi;
a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo (n. 36) sulle Disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
b) una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione), subordinata all'accordo dell'autorità di bilancio secondo quanto previsto al punto 47 dell'AII;
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. I contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali e la sovvenzione dell'Unione, di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono resi disponibili all'inizio di ciascun esercizio finanziario.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 9
Testo della Commissione
Emendamento
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio,che comprende le entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea e delle autorità di vigilanza europee, dell'esercizio finanziario N.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Le disposizioni di esecuzione consentono deroghe giustificate al fine di garantire un'esecuzione quanto più efficace dei compiti assegnati all'Autorità.
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný
Ossia il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
PARERE della commissione giuridica (30.4.2010)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea
In linea di massima la commissione giuridica appoggia la proposta della Commissione che istituisce una nuova architettura della vigilanza finanziaria, volta a garantire una vigilanza e una regolamentazione più efficaci nonché a individuare meglio i rischi nell'ambito del sistema finanziario. Come la crisi finanziaria dimostra, una riforma dei mercati e degli istituti finanziari dell'Unione europea è necessaria per aumentare la concorrenza, incoraggiando la parità di condizioni, e per assicurare la coerenza degli accordi e della regolamentazione.
I. Articolo 7 – Standard tecnici
L'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della proposta di regolamento fa riferimento a direttive che definiscono il quadro giuridico all'interno del quale l'Autorità può sviluppare standard tecnici (cfr. articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento). Le direttive menzionate (2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE e 94/19/CE) contengono disposizioni di comitatologia(1). Il passaggio dal trattato CE al trattato di Lisbona (trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE) comporta cambiamenti a livello del regime di comitatologia, vale a dire, per essere più precisi, la sua abolizione.
Per quanto riguarda gli standard tecnici, la commissione ha adottato l'approccio che consiste nel procedere al necessario allineamento all'articolo 290 del TFUE principalmente nella proposta Omnibus (2009/0161(COD)), mentre l'articolo 7 dei regolamenti relativi alle autorità europee di vigilanza (ESA) si concentrano unicamente sulle procedure tra la Commissione e l'Autorità.
II. Articoli 9, 10 e 11
1. Attribuzione di competenze
La proposta di regolamento conferisce competenze specifiche alla nuova Autorità. Il trattato non consente esplicitamente questo tipo di conferimento (cfr. articolo 5 del trattato UE). Ciononostante, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto alle istituzioni dell'Unione la possibilità di delegare competenze a organismi esecutivi o regolamentari indipendenti, a condizione che detta delega interessi unicamente competenze esecutive chiaramente definite e che, in particolare, non si conceda all'organismo delegato alcuna competenza per effettuare scelte di politica. Inoltre, dal momento che l'Unione può solo esercitare le competenze che le sono state attribuite nel trattato in conformità delle procedure in esso stabilite, le istituzioni non possono delegare più competenze di quelle attribuite nel trattato (cfr. giurisprudenza della Corte di giustizia, causa Meroni, 9/56 (1958) Raccolta 133 e 157).
2. Azione diretta da parte dell'Autorità
Sebbene sia consentito un conferimento limitato di competenze specifiche all'Autorità, spetta alla Commissione garantire il rispetto del diritto comunitario (attraverso il procedimento d'infrazione – articolo 258 del TFUE). Ciononostante, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento proposto conferiscono all'Autorità, "fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 226 del trattato" (nuovo articolo 258 del TFUE), il potere di adottare, scavalcando l'autorità nazionale competente, decisioni individuali che sono direttamente vincolanti per un partecipante al mercato. Si tratta di una costruzione straordinaria che estende il sistema delle competenze fra le istituzioni europee e che, dal punto di vista del relatore per parere, richiede una giustificazione speciale. Se l'articolo 10 risponde alla volontà politica di reagire rapidamente ed efficacemente in tempo di crisi per garantire il funzionamento e l'integrità del mercato e del sistema finanziario, gli articoli 9 e 11 si applicano in situazioni di normalità.
Sulla base di un compromesso ampiamente condiviso, la commissione ha adottato emendamenti relativi al potere delle autorità di adottare decisioni individuali nei confronti di partecipanti al mercato in situazioni di normalità (articolo 9, paragrafo 6, e articolo 11, paragrafo 4), proponendo una procedura da applicarsi tra l'autorità e la Commissione al fine di allineare meglio i poteri delle autorità con i poteri conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE e dell'articolo 258 del TFUE.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) La Comunità ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee, che restano organismi di consulenza della Commissione. La Comunità non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti, in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nella Comunità, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete comunitaria.
(6) L’Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee. L’Unione non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti, in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell’Unione, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete dell’Unione.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione
Emendamento
(14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutt'Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell’elaborazione in settori definiti dalla normativa comunitaria dei progetti di standard tecnici che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi progetti di standard tecnici conformemente alla normativa comunitaria per conferire loro valore giuridico vincolante. I progetti di standard tecnici devono essere approvati dalla Commissione.I progetti di standard tecnici possono essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto comunitario, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis comunitario in materia di servizi finanziari.Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.
(14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutt'Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell’elaborazione in settori definiti dalla normativa dell’Unione dei progetti di standard tecnici che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi progetti di standard tecnici conformemente alla normativa dell’Unione per conferire loro valore giuridico vincolante. In virtù dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che la Commissione sia autorizzata ad adottare gli standard tecnici mediante atti delegati.La delega deve essere sancita dall’atto legislativo di base ed è opportuno che possa essere revocata dal Parlamento europeo ovvero dal Consiglio.Occorre, poi, che la durata della delega sia prolungata su richiesta della Commissione, salvo eventuali obiezioni del Parlamento europeo ovvero del Consiglio.Gli standard devono essere adottati dalla Commissione mediante regolamenti ovvero decisioni, quali atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.L’aggettivo “delegato” è inserito nel titolo di tali atti.Gli standard adottati secondo la procedura a norma dell’articolo 7 del presente regolamento entrano in vigore solo qualora il Parlamento e il Consiglio non abbiano espresso obiezioni entro tre mesi.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15)La procedura di elaborazione degli standard tecnici ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Commissione di adottare, di propria iniziativa, misure di esecuzione mediante la procedura di comitato a livello 2 della struttura Lamfalussy, come definita nella normativa comunitaria applicabile.Le materie disciplinate da standard tecnici non implicano decisioni politiche e il loro contenuto è inquadrato dagli atti comunitari adottati al livello 1.L’elaborazione dei progetti di standard da parte dell'Autorità assicura che ci si possa valere delle competenze specializzate delle autorità di vigilanza nazionali.
soppresso
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi alle decisioni adottate nei suoi confronti e nei quali la normativa comunitaria sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti UE.
(20) Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo e solo in situazioni di urgenza, decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari aventi un impatto sul mercato interno. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi alle decisioni adottate nei suoi confronti e nei quali la normativa dell’Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti UE.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della Commissione
Emendamento
(34) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel mantenimento della stabilità finanziaria nel quadro della gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione.È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.
(34) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di richiedere che la decisione dell’Autorità sia riesaminata.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione
Emendamento
(41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmenteda contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. Occorre che la procedura di bilancio comunitariasi applichial contributo comunitario. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.
(41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea. Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell’Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Standard tecnici
Standard tecnici – atti delegati
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione quali atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, della Commissione o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita errata applicazione del diritto comunitario.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita errata applicazione del diritto dell’Unione.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 226 del trattato, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza da parte dell’autorità competente al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza da parte dell’autorità competente al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato interno o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario sul mercato interno, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Prima di adottare una decisione individuale, l’Autorità informa la Commissione.
La Commissione assicura che sia rispettato il diritto di essere sentiti dei destinatari della decisione.
L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
Entro due settimane dal ricevimento del progetto di decisione dell’Autorità, la Commissione decide se approvarlo o meno.La Commissione può non prorogare detto termine.La Commissione può approvare il progetto di decisione in parte o con modifiche, se necessario, per tutelare gli interessi dell’Unione.
Se la Commissione non approva il progetto di decisione o lo adotta in parte o con modifiche, ne informa senza indugio l’Autorità attraverso un parere formale.
Entro una settimana dal ricevimento del parere formale, l’Autorità rivede e adegua la sua decisione al parere formale espresso dalla Commissione e la trasmette senza indugio a quest’ultima.
Entro una settimana dal ricevimento della decisione modificata dell’Autorità, la Commissione decide se approvarla o respingerla.
Se la decisione modificata è respinta dalla Commissione, la decisione si considera non adottata.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nella Comunità, la Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del Consiglio o del Comitato europeo per il rischio sistemico, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento.
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione, la Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del Parlamento europeo,del Consiglio o del Comitato europeo per il rischio sistemico, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 226 del trattato, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo partecipante al mercato finanziario una decisione individuale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 6, che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
Emendamento 13
Emendamento
Articolo 23 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 11 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 11 incida direttamente sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 11 incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro un mese dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione.
2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 11 incida direttamente sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide direttamente sulle sue competenze in materia di bilancio.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.
Entro una settimana dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5
Testo della Commissione
Emendamento
Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio decide entro due mesi, a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato, se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità.
Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio decide entro un mese, a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 238 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.
3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, incida direttamente sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide direttamente sulle sue competenze in materia di bilancio.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 - lettera a)
Testo della Commissione
Emendamento
a)contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi;
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Cfr. articolo 151 della direttiva 2000/48/CE, articolo 42 della direttiva 2006/49/CE, articolo 21 della direttiva 2002/87/CE, articolo 41 della direttiva 2005/60/CE e articolo 7 bis della direttiva 94/19/CE.