RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

3.6.2010 - (05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD)) - ***II

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Antonio Cancian


Procedura : 2008/0237(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0174/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05218/2010 – C7‑0077/2010),

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0817),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2008),

–   vista la sua posizione in prima lettura,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

–   consultato il Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0174/2010),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 5

Posizione del Consiglio

Emendamento

(5) Tenendo conto delle specificità dei servizi regolari urbani, suburbani e regionali, gli Stati membri dovrebbero aver il diritto di escludere tali tipi di trasporto dall'applicazione di una parte significativa del presente regolamento. Per individuare i servizi regolari urbani, suburbani e regionali, gli Stati membri dovrebbero tener conto di criteri quali la distanza, la frequenza dei servizi, il numero di fermate previste, il tipo di autobus, i regimi di emissione dei biglietti, le fluttuazioni del numero di passeggeri tra servizi nelle fasce orarie di punta e nelle fasce orarie di minor traffico, i codici degli autobus e gli orari.

(5) Tenendo conto delle specificità dei servizi regolari urbani, suburbani e regionali, che fanno parte di servizi integrati con servizi urbani o suburbani, gli Stati membri dovrebbero aver il diritto di escludere tali tipi di trasporto dall'applicazione di una parte del presente regolamento. Per individuare questi servizi regolari urbani, suburbani e regionali, gli Stati membri dovrebbero tener conto di criteri quali la suddivisione amministrativa, la posizione geografica, la distanza, la frequenza dei servizi, il numero di fermate previste, il tipo di autobus, i regimi di emissione dei biglietti, le fluttuazioni del numero di passeggeri tra servizi nelle fasce orarie di punta e nelle fasce orarie di minor traffico, i codici degli autobus e gli orari.

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile escludere i servizi regionali dal campo di applicazione del regolamento. L'emendamento è in linea con la posizione del PE in prima lettura, ma non si spinge altrettanto lontano, in quanto per escludere servizi non sarebbe più necessario provare che essi sono disciplinati da contratti di servizio pubblico che garantiscono ai passeggeri un livello di diritti comparabile. Per identificare i trasposti urbani o suburbani gli Stati membri dovrebbero poter far riferimento alla propria situazione nazionale e locale.

Emendamento  2

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 6

Posizione del Consiglio

Emendamento

(6) I passeggeri e, come minimo, le persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare dovrebbero essere tutelati adeguatamente in caso d'incidente derivante dall'utilizzo di autobus, tenendo conto della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

(6) I passeggeri dovrebbero essere tutelati da norme in materia di responsabilità comparabili a quelle applicabili agli altri modi di trasporto in caso di decesso o lesioni a seguito di un incidente.

Motivazione

Rispetto alla proposta della Commissione e alla posizione del PE in prima lettura, la posizione del Consiglio indebolisce notevolmente le disposizioni in materia di responsabilità civile. L'emendamento è volto a ripristinare la posizione del PE in prima lettura.

Emendamento  3

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 7

Posizione del Consiglio

Emendamento

(7) Nella scelta della legislazione nazionale applicabile al risarcimento in caso di decesso o lesioni personali nonché per perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, occorre tener conto del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), e del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

(7) I vettori dovrebbero rispondere della perdita o del danneggiamento del bagaglio dei viaggiatori secondo condizioni simili a quelle applicabili agli altri modi di trasporto.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del PE in prima lettura e reintroduce la disposizione in materia di danni che è collegata all'articolo 7.

Emendamento  4

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 8

Posizione del Consiglio

Emendamento

(8) Oltre al risarcimento secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, i passeggeri dovrebbero aver diritto ad assistenza per le esigenze pratiche immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti e trasporto.

(8) Oltre al risarcimento secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, i passeggeri dovrebbero aver diritto ad assistenza per le esigenze pratiche ed economiche immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere, ove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto nonché le spese per le esequie. In caso di decesso o lesioni personali, il vettore dovrebbe inoltre effettuare pagamenti anticipati per coprire le necessità economiche immediate in modo proporzionale al danno subito, sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore.

Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare la posizione del PE in prima lettura relativamente all'assistenza e agli anticipi.

Emendamento  5

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 11

Posizione del Consiglio

Emendamento

(11) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero, ove possibile, tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus dovrebbero designare i punti dove tali persone possono comunicare il loro arrivo e la necessità di ricevere assistenza.

(11) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero, senza eccezione e come condizione essenziale, tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti della "progettazione per tutti". In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus dovrebbero designare i punti dove tali persone possono comunicare il loro arrivo e la necessità di ricevere assistenza.

Emendamento  6

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(11 bis) Analogamente, i vettori dovrebbero tener conto di tali esigenze al momento di decidere le caratteristiche dei veicoli nuovi e l'ammodernamento di quelli esistenti.

Motivazione

L'emendamento ripristina un considerando introdotto dal PE in prima lettura.

Emendamento  7

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 11 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(11 ter) Gli Stati membri dovrebbero migliorare le infrastrutture esistenti qualora ciò sia necessario per consentire ai vettori di garantire l'accesso alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché di prestare loro un'assistenza adeguata.

Motivazione

L'emendamento ripristina un considerando introdotto dal PE in prima lettura.

Emendamento  8

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 13

Posizione del Consiglio

Emendamento

(13) Ove possibile, nell'organizzazione della formazione in materia di disabilità dovrebbero essere consultate o coinvolte le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

(13) Nella preparazione del contenuto della formazione in materia di disabilità dovrebbero essere consultate o coinvolte le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

Per garantire che la formazione in materia di disabilità sia calibrata sulle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, le organizzazioni rappresentative dovrebbero partecipare alla preparazione del contenuto della formazione.

Emendamento  9

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 14

Posizione del Consiglio

Emendamento

(14) Fra i diritti dei passeggeri di autobus dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri di autobus dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

(14) Fra i diritti dei passeggeri di autobus dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri di autobus dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, quali stampa a caratteri grandi, linguaggio chiaro, Braille, comunicazioni elettroniche accessibili con tecnologia adattiva e nastri audio.

Motivazione

L'emendamento ripristina parzialmente la prima lettura del PE sui formati accessibili.

Emendamento  10

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 16

Posizione del Consiglio

Emendamento

(16) Si dovrebbe ridurre il disagio subito dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo prolungato. A tale scopo i passeggeri in partenza dalle stazioni dovrebbero ricevere assistenza informazioni adeguate. I passeggeri dovrebbero altresì avere la possibilità di annullare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il proseguimento o il reinstradamento a condizioni soddisfacenti.

(16) Si dovrebbe ridurre il disagio subito dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo significativo. A tale scopo i passeggeri in partenza dalle stazioni dovrebbero ricevere assistenza e informazioni adeguate in un modo accessibile a tutti. I passeggeri dovrebbero altresì avere la possibilità di annullare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il proseguimento o il reinstradamento a condizioni soddisfacenti. Se i vettori omettono di fornire ai passeggeri l'assistenza necessaria, questi ultimi dovrebbero avere il diritto di ottenere un risarcimento in denaro.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del PE in prima lettura ed è collegato all'emendamento all'articolo 19.

Emendamento  11

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 17

Posizione del Consiglio

Emendamento

(17) Tramite le associazioni professionali, i vettori dovrebbero collaborare al fine di adottare intese a livello nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità, allo scopo di migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di annullamento del viaggio e ritardo prolungato.

(17) Tramite le associazioni professionali, i vettori dovrebbero collaborare al fine di adottare intese a livello regionale, nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità, allo scopo di migliorare le informazioni e l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di annullamento del viaggio e ritardo prolungato.

Motivazione

Si dovrebbe includere la cooperazione a livello regionale per meglio riflettere la struttura degli Stati membri e delle organizzazioni dei soggetti interessati. Inoltre, il diritto di informazione costituisce un aspetto importante dei diritti dei passeggeri e non può essere omesso.

Emendamento  12

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 26 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(26 bis) Gli Stati membri devono promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici e introdurre sistemi IT interoperabili in grado di gestire, per tutte le forme di trasporto, le informazioni sugli orari e le tariffe e l'emissione di biglietti multimodali, al fine di ottimizzare l'uso e l'interoperabilità dei diversi modi di trasporto. Tali servizi devono essere accessibili alle persone con disabilità.

Motivazione

Il nuovo considerando è inteso a promuovere la tariffazione integrata e l'emissione di biglietti multimodali a vantaggio dei passeggeri.

Emendamento  13

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Inoltre, il presente regolamento si applica, ad eccezione dei capi da III a VI, ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali se il punto iniziale d'imbarco o il punto finale di sbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro.

2. Inoltre, il presente regolamento si applica, ad eccezione degli articoli da 9 a 16 e dell'articolo 18 del capo III e dei capi da IV a VI, ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali se il punto iniziale d'imbarco o il punto finale di sbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro.

Motivazione

L'articolo 17 riguarda le questioni relative al risarcimento per sedie a rotelle e altre attrezzature per la mobilità. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi ai servizi occasionali allo stesso modo delle altre disposizioni in materia di risarcimenti (capo II).

Emendamento  14

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi regolari urbani, suburbani e regionali, compresi quelli transfrontalieri di tale tipo.

4. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, gli articoli 7, 8, 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 16, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 20, 23, 25, 26 e 27, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi regolari urbani e suburbani, come pure i servizi regolari regionali se fanno parte di servizi integrati con servizi urbani o suburbani, compresi quelli transfrontalieri di tale tipo.

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile escludere i servizi regionali dal campo di applicazione del regolamento. L'emendamento è in linea con la posizione del PE in prima lettura, ma non si spinge altrettanto lontano, in quanto per escludere servizi non sarebbe più necessario provare che essi sono disciplinati da contratti di servizio pubblico che garantiscono ai passeggeri un livello di diritti comparabile. Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli citati dovrebbero applicarsi anche ai trasporti urbani e suburbani.

Emendamento  15

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio

Emendamento

5. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento, in modo trasparente e non discriminatorio, i servizi regolari interni. Tali deroghe possono essere accordate per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile due volte.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo in esame permetterebbe di escludere i servizi interni dal campo d'applicazione del regolamento addirittura per 15 anni ed è pertanto inaccettabile.

Emendamento  16

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio

Emendamento

6. Per un periodo massimo di cinque anni, gli Stati membri possono escludere dall’applicazione del presente regolamento, in modo trasparente e non discriminatorio, determinati servizi regolari laddove una parte significativa del servizio regolare, che preveda almeno una stazione di fermata, sia operata al di fuori del territorio dell'Unione. Tali deroghe sono rinnovabili.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo in questione permetterebbe di escludere per un periodo indefinito dal campo d'applicazione del regolamento ("tali deroghe sono rinnovabili") i servizi che prevedono almeno una stazione di fermata al di fuori del territorio dell'Unione ed è pertanto inaccettabile.

Emendamento  17

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 7

Posizione del Consiglio

Emendamento

7. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe accordate per diversi tipi di servizi ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il … la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6.

7. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe accordate per diversi tipi di servizi ai sensi del paragrafo 4 entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il … la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi del paragrafo 4.

Motivazione

È importante che le deroghe siano notificate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento.

Emendamento  18

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 8

Posizione del Consiglio

Emendamento

8. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come prescrizione tecnica che impone a vettori o a enti di gestione delle stazioni obblighi di modifica o sostituzione degli autobus o delle infrastrutture o delle attrezzature alle fermate e alle stazioni.

8. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come confliggente con la legislazione in vigore concernente le prescrizioni tecniche per gli autobus, le infrastrutture o le attrezzature alle fermate e alle stazioni.

Motivazione

Il regolamento non è inteso a imporre nuovi obblighi agli operatori per quanto riguarda l'accesso ai veicoli e alle infrastrutture da parte delle persone a mobilità ridotta. Nondimeno, la normativa UE vigente in materia, nella fattispecie la direttiva 2001/85/CE, non può essere disattesa.

Emendamento  19

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 8

Posizione del Consiglio

Emendamento

8. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come prescrizione tecnica che impone a vettori o a enti di gestione delle stazioni obblighi di modifica o sostituzione degli autobus o delle infrastrutture o delle attrezzature alle fermate e alle stazioni.

8. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come prescrizione tecnica che impone a vettori o a enti di gestione delle stazioni obblighi di modifica o sostituzione degli autobus o delle infrastrutture alle fermate e alle stazioni.

Emendamento  20

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera g

Posizione del Consiglio

Emendamento

g) "vettore": una persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;

g) "vettore": una persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;

Motivazione

La definizione di vettore dovrebbe essere diversa da quella di agente di viaggio.

Emendamento  21

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera k

Posizione del Consiglio

Emendamento

k) "operatore turistico": l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

k) "operatore turistico": l'organizzatore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE;

Motivazione

Mediante il riferimento all'articolo 2, punto 3, la definizione di "operatore turistico" include i rivenditori. Questi ultimi, tuttavia, rientrano già nelle definizioni di "agente di viaggio" e "venditore di biglietti". Al fine di chiarire la suddivisione delle responsabilità, il riferimento all'articolo 2, punto 3, della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere soppresso.

Emendamento  22

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 7

Posizione del Consiglio

Emendamento

Decesso o lesioni dei passeggeri e perdita o danneggiamento del bagaglio

Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri

1. I passeggeri hanno diritto, secondo la legislazione nazionale applicabile, a un risarcimento per il decesso o le lesioni personali nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus. In caso di decesso di un passeggero, tale diritto si applica come minimo alle persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare.

1. In conformità del presente capo, il vettore è responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti derivanti dall'effettuazione di servizi di trasporto con autobus e avvenuti durante la presenza del passeggero a bordo del veicolo o al momento di salirvi o di scendervi.

2. L'importo del risarcimento è calcolato secondo la legislazione nazionale applicabile. Per ogni singolo evento, l'importo massimo previsto dalla legislazione nazionale per il risarcimento in caso di decesso e lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio non è inferiore a:

2. La responsabilità extracontrattuale del vettore per i danni non è soggetta ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti.

a) 220 000 EUR per passeggero;

 

b) per quanto riguarda i servizi regolari o occasionali urbani, suburbani e regionali, 500 EUR per bagaglio e per quanto riguarda tutti gli altri servizi regolari o occasionali 1200 EUR per bagaglio. In caso di danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento è sempre pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata.

 

 

3. Per le richieste di risarcimento danni sino a un importo massimo di 220 000 EUR per passeggero, il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità provando di aver esercitato la diligenza prescritta dal paragrafo 4, lettera a), a meno che l'importo totale del risarcimento risultante ecceda l'importo per il quale il diritto nazionale dello Stato membro in cui l'autobus è normalmente basato esige che l'assicurazione sia obbligatoria, in conformità della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. In siffatta situazione, la responsabilità è limitata a codesto importo.

 

4. Il vettore non è responsabile ai sensi del paragrafo 1:

 

a) se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus o che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

 

b) nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa o negligenza del passeggero.

 

Nessuna disposizione del presente regolamento:

 

a) implica che un vettore sia l'unico responsabile tenuto a risarcire i danni; o

 

b) limita il diritto del vettore di esercitare il diritto di regresso contro terzi secondo quanto previsto dall'ordinamento nazionale.

Motivazione

Rispetto alla proposta originaria della Commissione e alla posizione del PE in prima lettura, la posizione del Consiglio indebolisce notevolmente le disposizioni in materia di responsabilità civile. L'emendamento è volto a ripristinare la posizione del PE in prima lettura.

Emendamento  23

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Risarcimento

 

1. In caso di morte del passeggero il risarcimento dei danni a fronte della responsabilità di cui all'articolo 7 comprende:

 

a) le spese necessarie conseguenti al decesso del passeggero, in particolare quelle del trasporto della salma e delle esequie;

 

b) se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento dei danni previsto al paragrafo 2.

 

2. In caso di lesioni personali o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del passeggero, il risarcimento dei danni comprende:

 

a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alle cure e al trasporto;

 

b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

 

3. Se con la morte del passeggero vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare, queste persone devono essere egualmente indennizzate per tale perdita.

Motivazione

Si tratta di una disposizione che il Consiglio aveva soppresso. L'emendamento ripristina la posizione del PE in prima lettura e reintroduce la disposizione in materia di danni che è collegata all'articolo 7.

Emendamento  24

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8

Posizione del Consiglio

Emendamento

Esigenze pratiche immediate del passeggero

Esigenze pratiche ed economiche immediate del passeggero

In caso d'incidente derivante dall'utilizzo di autobus, il vettore presta un'assistenza ragionevole per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell'incidente stesso. L'assistenza prestata non costituisce riconoscimento di responsabilità.

In caso d'incidente derivante dall'utilizzo di autobus, il vettore presta assistenza per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell'incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto nonché le spese per le esequie. In caso di decesso o lesioni personali, il vettore dovrebbe inoltre effettuare pagamenti anticipati per coprire le necessità economiche immediate in modo proporzionale al danno subito, sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore. I pagamenti effettuati o l'assistenza prestata non costituiscono riconoscimento di responsabilità.

Motivazione

In caso di morte o lesioni personali, la proposta originaria e la posizione del PE in prima lettura prevedevano entrambe pagamenti anticipati non rimborsabili per far fronte alle necessità economiche immediate delle vittime. Inoltre, è opportuno specificare quale sia l'assistenza pratica necessaria riprendendo la formulazione del relativo considerando.

Emendamento  25

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio

 

1. Il vettore è responsabile dello smarrimento o del danneggiamento del bagaglio posto sotto la sua responsabilità. L'indennizzo massimo è fissato a 1 800 EUR per passeggero.

 

2. In caso di incidenti derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto con autobus, il vettore è responsabile della perdita o del danneggiamento degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come colli a mano. L'indennizzo massimo è fissato a 1 300 EUR per passeggero.

 

Un vettore non è ritenuto responsabile di una perdita o un danneggiamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2:

 

a) se la perdita o il danneggiamento è stato causato da circostanze estranee all'esercizio di servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

 

b) nella misura in cui il danneggiamento sia dovuto a errore o negligenza del passeggero.

Motivazione

Il Consiglio ha soppresso questo articolo e ha inserito le disposizioni sullo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio all'articolo 7, prevedendo per i passeggeri un livello di protezione inferiore. L'emendamento ripristina quindi la posizione del PE in prima lettura.

Emendamento  26

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 10 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono sforzi ragionevoli per informare la persona in questione su un servizio alternativo accettabile gestito dal vettore.

2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici informano la persona in questione su un servizio alternativo accettabile gestito dal vettore.

Motivazione

Dal momento che l'articolo in questione fa riferimento a servizi alternativi gestiti dal vettore, le informazioni dovrebbero essere agevolmente disponibili e dovrebbe essere semplice fornirle.

Emendamento  27

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 10 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, lettera a), il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico possono esigere che la persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornire l'assistenza richiesta dalla persona con disabilità o a mobilità ridotta, se ciò è strettamente necessario. L'accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

4. Se un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico rifiuta di accettare la prenotazione di una persona, di emetterle o fornirle in altro modo un biglietto o di imbarcarla a causa della sua disabilità o mobilità ridotta in virtù delle ragioni di cui al paragrafo 1, ovvero se il personale di bordo del veicolo è costituito unicamente dal conducente e questi non è in grado di fornire alla persona con disabilità o a mobilità ridotta tutta l'assistenza di cui all'allegato I, parte b, la persona con disabilità o a mobilità ridotta può chiedere di essere accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza da essa richiesta. L'accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

La persona con disabilità o a mobilità ridotta cui viene rifiutato il trasporto a causa della sua disabilità o ridotta mobilità dovrebbe avere il diritto di essere accompagnata da un'altra persona. Ciò vale anche nei casi in cui il vettore non può fornire a bordo del veicolo l'assistenza richiesta ai sensi dell'allegato I, parte b.

Emendamento  28

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni materialmente o su Internet, nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri.

2. Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri. Nel fornire tali informazioni viene prestata particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

È importante che le informazioni siano fornite in formati accessibili e che si presti particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. L'emendamento si basa sul testo approvato dal PE in prima lettura.

Emendamento  29

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

2 bis. Su richiesta, i vettori mettono immediatamente a disposizione copie delle norme internazionali, dell'Unione o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorio. Le copie devono essere fornite in formati accessibili.

Motivazione

L'emendamento ripristina un paragrafo soppresso dal Consiglio.

Emendamento  30

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Fatte salve le condizioni d'accesso indicate all'articolo 11, paragrafo 1, nelle stazioni designate dagli Stati membri i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente l'assistenza specificata nella parte a) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

1. Nelle stazioni designate dagli Stati membri i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente quanto meno l'assistenza specificata nella parte a) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

L'obbligo di fornire assistenza conformemente all'allegato del regolamento non dovrebbe essere subordinato a condizioni d'accesso stabilite dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni.

Emendamento  31

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 13 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Fatte salve le condizioni d'accesso indicate all'articolo 11, paragrafo 1, a bordo degli autobus i vettori prestano gratuitamente l'assistenza specificata nella parte b) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

2. A bordo degli autobus i vettori prestano gratuitamente quanto meno l'assistenza specificata nella parte b) dell'allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

L'obbligo di fornire assistenza conformemente all'allegato del regolamento non dovrebbe essere subordinato a condizioni d'accesso stabilite dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni.

Emendamento  32

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio

Emendamento

a) la necessità di assistenza della persona sia comunicata ai vettori, agli enti di gestione delle stazioni, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici con un preavviso di almeno due giorni lavorativi; e

a) la necessità di assistenza della persona sia comunicata ai vettori, agli enti di gestione delle stazioni, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici con un preavviso di almeno 24 ore; e

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del PE in prima lettura.

Emendamento  33

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Posizione del Consiglio

Emendamento

i) a un'ora stabilita precedentemente dal vettore a condizione che non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato; o

i) a un'ora stabilita precedentemente dal vettore a condizione che non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato, a meno che il vettore e il passeggero non abbiano concordato un termine più breve; o

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del PE in prima lettura.

Emendamento  34

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 17 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza derivanti dalla fornitura di assistenza. La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall'ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento.

1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza. La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall'ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento.

Motivazione

I vettori e gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero sempre risarcire il danneggiamento o la perdita di tali attrezzature, qualora ne siano responsabili, e non solo se il danneggiamento o la perdita sono la conseguenza della fornitura di assistenza. La restrizione introdotta va pertanto soppressa.

Emendamento  35

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 18 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, gli Stati membri possono esentare i servizi regolari interni dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente capo, purché assicurino che il livello di protezione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi delle loro norme nazionali è almeno equivalente a quello previsto dal presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Il Consiglio ha già introdotto limitazioni rispetto a quanto contemplato nella proposta originaria della Commissione e nella posizione del PE in prima lettura con riferimento alle disposizioni relative ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Sarebbe pertanto inaccettabile prevedere anche la possibilità di escludere i servizi interni dall'ambito di applicazione di tali disposizioni.

Emendamento  36

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 18 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la concessione delle deroghe accordate ai sensi del paragrafo 1. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alle disposizioni del presente articolo. Entro il … la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate ai sensi del paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Il Consiglio ha già introdotto limitazioni rispetto a quanto contemplato nella proposta originaria della Commissione e nella posizione del PE in prima lettura con riferimento alle disposizioni relative ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Sarebbe pertanto inaccettabile prevedere anche la possibilità di escludere i servizi interni dall'ambito di applicazione di tali disposizioni.

Emendamento  37

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di overbooking, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

Motivazione

Il regolamento dovrebbe riconoscere ai passeggeri diritti adeguati anche in caso di overbooking.

Emendamento  38

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio

Emendamento

a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;

a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale senza costi aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;

Motivazione

L'emendamento riflette la posizione del PE in prima lettura.

Emendamento  39

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

b bis) oltre al rimborso di cui alla lettera b), i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di fornire la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale di cui alla lettera a). L'indennizzo è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

Motivazione

L'emendamento riflette la posizione del PE in prima lettura.

Emendamento  40

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

1 bis. Quando l'autobus diventa inutilizzabile, ai passeggeri coinvolti viene offerto il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del PE in prima lettura.

Emendamento  41

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 21 – alinea

Posizione del Consiglio

Emendamento

Per un viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a due ore il vettore offre al passeggero a titolo gratuito:

Per un viaggio la cui durata prevista supera le tre ore il vettore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a un'ora, offre al passeggero a titolo gratuito:

Motivazione

Per garantire uniformità con la normativa relativa ad altri modi di trasporto (ad esempio le ferrovie), il meccanismo di indennizzo in caso di ritardi dovrebbe scattare a partire da un ritardo superiore a un'ora, non a due ore.

Emendamento  42

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 21, lettera b

Posizione del Consiglio

Emendamento

b) assistenza per trovare un albergo o un altro alloggio, nonché assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti.

b) sistemazione in albergo o altro alloggio, nonché assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti.

Motivazione

L'emendamento mira principalmente a ripristinare la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura per quanto riguarda il risarcimento dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo all'arrivo.

Emendamento  43

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 21 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

In caso di ritardo all'arrivo, se il ritardo è dovuto a negligenza o colpa del conducente o a un guasto tecnico del veicolo:

 

a) i passeggeri hanno diritto a un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore a un'ora, ovvero al 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore a due ore.

 

Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la cancellazione o il ritardo possono essere attribuiti a una delle seguenti cause:

 

– circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

 

– negligenza del passeggero.

Motivazione

Il meccanismo di indennizzo dovrebbe scattare anche in caso di ritardo all'arrivo, a condizione che le cause del ritardo siano imputabili al vettore.

Emendamento  44

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 22 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

Misure aggiuntive a favore dei passeggeri

 

I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità. Tali misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, soprattutto in caso di ritardi prolungati, interruzione o cancellazione dei servizi, con un'attenzione particolare per i passeggeri che hanno esigenze speciali dovute alla loro disabilità, mobilità ridotta, malattia, anzianità, gravidanza, nonché per gli accompagnatori e i passeggeri che viaggiano con bambini in tenera età.

Motivazione

L'emendamento ripristina parzialmente un articolo soppresso dal Consiglio

Emendamento  45

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 23

Posizione del Consiglio

Emendamento

I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio. Ove possibile tali informazioni sono fornite su richiesta in formati accessibili.

I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate, a partire dal momento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio, in formati accessibili e secondo un modello concettuale comune per i dati e i sistemi di trasporto pubblico.

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili e sin dal momento della prenotazione, di modo che i passeggeri siano informati su eventuali ritardi previsti, cancellazioni, ecc. Inoltre, l'utilizzo di modelli comuni renderebbe più agevole la creazione di sistemi di informazione dei passeggeri ed emissione di biglietti interoperabili e intermodali.

Emendamento  46

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 24 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Le informazioni sono fornite alle stazioni e, se del caso, su Internet. Le informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché, al momento della prenotazione e al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Le informazioni sono fornite alle stazioni e, se del caso, su Internet in formati accessibili e secondo un modello concettuale comune per i dati e i sistemi di trasporto pubblico. Le informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

Motivazione

Occorre garantire che i passeggeri ricevano informazioni sulle coincidenze con altri modi di trasporto. Ciò assicurerà anche il dialogo tra i servizi di trasporto passeggeri tramite autobus e quelli tramite ferrovia.

Emendamento  47

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 25

Posizione del Consiglio

Emendamento

I vettori istituiscono o dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi indicati agli articoli 4 e 8 e agli articoli da 9 a 24.

I vettori istituiscono o dispongono di un meccanismo per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento.

Motivazione

Il meccanismo per la gestione dei reclami dovrebbe riguardare tutti i diritti riconosciuti ai passeggeri dal presente regolamento, inclusi, ad esempio, i diritti contemplati agli articoli 6 e 7, che il testo del Consiglio invece escluderebbe.

Emendamento  48

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 26

Posizione del Consiglio

Emendamento

Se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare al vettore un reclamo relativo agli articoli 4 e 8 e agli articoli da 9 a 24, lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo.

Se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare un reclamo, lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i due mesi dal ricevimento del reclamo.

Motivazione

In linea con la proposta originaria e con la posizione del PE in prima lettura, l'emendamento riduce a due mesi il termine entro il quale deve essere fornita una risposta definitiva.

Emendamento  49

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 27 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi esistenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento, ovvero, qualora non ve ne siano, designa un nuovo organismo. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli enti di gestione delle stazioni.

Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli enti di gestione delle stazioni.

Motivazione

Non vi è motivo di creare nuovi organi amministrativi se questi esistono già. Occorre garantire la conformità per tutti i tipi di servizi di trasporto.

Emendamento  50

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 27 - paragrafo 3

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. Ogni passeggero può presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.

3. Ogni passeggero può presentare un reclamo all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere:

Gli Stati membri possono decidere che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo, in qual caso l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione o un altro organismo competente designato dallo Stato membro funge da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell'articolo 26.

a) che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo in relazione agli articoli 4 e 8 e agli articoli da 9 a 24; e/o

 

b) che l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione o un altro organismo competente designato dallo Stato membro funga da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell'articolo 26.

 

Motivazione

Il diritto a presentare reclamo in merito a presunte violazioni del regolamento non va limitato. Inoltre, occorre garantire che i reclami siano trattati da un organo di secondo grado qualora non siano risolti dal vettore.

Emendamento  51

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Allegato I – parte b – trattino 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

recarsi ai servizi igienici a bordo, se a bordo vi è altro personale oltre al conducente.

Motivazione

L'emendamento reintroduce disposizioni in materia di assistenza a bordo contenute sia nella proposta della Commissione che nella posizione del PE in prima lettura.

  • [1]  Parere del 16 luglio 2009 (GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99).

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

La proposta adottata dalla Commissione il 4 dicembre 2008 mira a definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus allo scopo di migliorare l'attrattiva di questo tipo di trasporto e la fiducia del pubblico in esso e di istituire inoltre pari condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri e tra i diversi modi di trasporto. Con l'introduzione di una nuova normativa, una volta adottato, il regolamento migliorerà la tutela dei passeggeri in generale e quella delle persone con disabilità e a mobilità ridotta in particolare. Esso definirà altresì standard di qualità analoghi a quelli già esistenti nei settori aereo e ferroviario. In sintesi, la proposta prevede i punti sotto riportati.

–   Responsabilità in caso di decesso o lesioni: si propone di stabilire una responsabilità illimitata dei vettori. Inoltre, a determinate condizioni, le imprese di trasporto non potranno contestare le richieste di risarcimento danni al di sotto di un importo specifico in caso di incidente (responsabilità oggettiva). I passeggeri hanno inoltre il diritto di ricevere pagamenti anticipati per affrontare le difficoltà economiche in cui essi o le loro famiglie vengono a trovarsi in caso di lesioni o decesso.

–   Diritti delle persone a mobilità ridotta: la proposta vieta qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità o la ridotta mobilità degli interessati in relazione alla prenotazione di un viaggio o all'imbarco su un veicolo e stabilisce norme che obbligano le imprese di trasporto a fornire assistenza gratuita. Le imprese di trasporto sono inoltre tenute a garantire un'adeguata formazione del personale.

–   Risarcimenti e assistenza in caso di cancellazioni o ritardi: secondo la proposta, le imprese di trasporto sarebbero obbligate a fornire ai passeggeri informazioni adeguate e servizi alternativi ragionevoli, oppure a versare un risarcimento.

–   Reclami e ricorsi: gli Stati membri sarebbero tenuti a istituire organi responsabili dell'applicazione del regolamento. Qualora un passeggero ritenga che uno dei suoi diritti non sia stato rispettato, può presentare un reclamo all'impresa di trasporto. Nel caso in cui la risposta non sia soddisfacente, il passeggero può inoltrare reclamo all'organo nazionale preposto all'applicazione del regolamento.

Prima lettura del Parlamento europeo

Il 23 aprile 2009 il Parlamento ha approvato, a larga maggioranza (557 voti favorevoli, 30 contrari e 23 astensioni), la sua posizione in prima lettura. La maggior parte degli emendamenti alla proposta della Commissione mirano a rafforzare i diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus, tenendo conto al tempo stesso delle specificità di questo modo di trasporto rispetto ad altri. Le principali modifiche introdotte dal Parlamento sono relative ai punti sotto elencati.

–   Ambito di applicazione: il Parlamento ritiene che gli Stati membri non dovrebbero poter escludere il trasporto regionale dall'ambito di applicazione del regolamento, dal momento che esso consiste in larga misura di trasporti effettuati con autobus. Il trasporto regionale potrebbe inoltre coprire distanze notevoli, a seconda delle dimensioni della regione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere dall'applicazione del regolamento i servizi di trasporto urbano e suburbano solo a condizione che questi siano disciplinati da contratti di servizio pubblico che garantiscono ai passeggeri un livello di diritti comparabile a quello previsto dal regolamento.

–   Responsabilità: il Parlamento ha approvato un emendamento inteso ad allineare le disposizioni relative alla responsabilità in caso di decesso o lesioni ai requisiti della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che limita la responsabilità oggettiva a 5 milioni di EUR per incidente. Sono inoltre state modificate le disposizioni in merito ai pagamenti anticipati da parte dei vettori in caso di decesso o lesioni personali dei passeggeri. In base all'emendamento del Parlamento, i vettori non sarebbero tenuti a effettuare immediatamente e automaticamente tali pagamenti, come previsto dalla proposta della Commissione, ma soltanto una volta accertata la loro eventuale responsabilità per l'incidente. Analogamente, i vettori dovrebbero farsi carico della responsabilità in caso di perdita o danneggiamento dei bagagli solo se effettivamente responsabili della perdita o del danneggiamento in questione.

–   Diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta: il Parlamento ha soppresso l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), che prevedeva la possibilità per i vettori di rifiutare una prenotazione a una persona con disabilità in virtù degli obblighi vigenti in materia di sicurezza. Altre disposizioni contenute all'articolo 11 sono state allineate alla formulazione della proposta relativa ai diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo. Il Parlamento ha inoltre approvato alcuni emendamenti tenendo conto che il personale viaggiante a bordo degli autobus è costituito, nella maggior parte dei casi, da un solo conducente, il quale può non essere sempre in grado di fornire assistenza durante il viaggio. In aggiunta, è stato precisato che le norme riguardanti l'accessibilità devono essere definite in cooperazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Altri emendamenti prevedono infine l'obbligo per i vettori di fornire le informazioni in formati accessibili.

–   Rimborso e risarcimento in caso di ritardi e cancellazioni: il Parlamento ha ridotto l'importo del risarcimento dovuto per cancellazioni e lunghi ritardi (nel caso in cui l'impresa non fornisca servizi alternativi o informazioni adeguate) alla metà – anziché all'intero importo – del prezzo del biglietto, dal momento che il risarcimento sarebbe dovuto in aggiunta al rimborso del biglietto. Il Parlamento ha tuttavia introdotto alcune disposizioni al fine di garantire che ai passeggeri siano offerti, qualora necessario, pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto fino al luogo da cui è possibile proseguire il viaggio.

–   Altri emendamenti: i restanti emendamenti riguardano, tra l'altro, alcune definizioni (contratto di trasporto, venditore di biglietti e operatore turistico (tour operator)), così come l'indipendenza degli organismi incaricati di vigilare sull'applicazione del regolamento e la loro cooperazione sia con i vettori che con le associazioni dei consumatori. È stato inoltre introdotto l'obbligo per i vettori di pubblicare annualmente una relazione concernente il trattamento dei reclami. Infine, la data di applicazione del futuro regolamento è stata posticipata da 1 a 2 anni dalla sua entrata in vigore per consentire ai vettori di adeguarsi ai nuovi requisiti.

Posizione del Consiglio in prima lettura

In prima lettura il Consiglio ha modificato in modo sostanziale alcuni elementi essenziali della proposta di regolamento. Diverse disposizioni importanti contenute sia nella proposta della Commissione che nella posizione del Parlamento in prima lettura sono state indebolite o completamente soppresse, riducendo pertanto notevolmente il livello di protezione dei passeggeri. Di conseguenza, la grande maggioranza degli emendamenti proposti dal Parlamento non è stata accolta dal Consiglio. Le principali modifiche introdotte dal Consiglio riguardano i punti sotto indicati.

–   Ambito di applicazione: la posizione del Consiglio offre agli Stati membri la possibilità di escludere dall'applicazione del regolamento i servizi regolari di trasporto urbani, suburbani e regionali, ivi compresi i servizi transfrontalieri. La proposta della Commissione contemplava tale possibilità solo nel caso in cui i servizi esclusi fossero disciplinati da contratti di servizio pubblico volti a garantire un livello di diritti dei passeggeri comparabile; la posizione del Parlamento prevedeva invece la facoltà di escludere unicamente i servizi urbani e suburbani. Gli Stati membri possono inoltre escludere, per un periodo da 1 a 15 anni, i servizi nazionali di linea, e per un periodo indefinito i servizi internazionali, una parte considerevole dei quali è operata al di fuori dell'Unione. Tutti questi elementi limitano in misura significativa l'ambito di applicazione del regolamento.

–   Responsabilità: la proposta della Commissione e la posizione del Parlamento in prima lettura contenevano un capitolo con norme dettagliate sugli obblighi dei vettori concernenti il risarcimento e l'assistenza in caso di incidente. La posizione del Consiglio ha sostituito tale capitolo con un riferimento alla normativa nazionale applicabile e con l'obbligo per gli Stati membri di garantire che il risarcimento massimo ai sensi della normativa nazionale non sia inferiore a 220.000 EUR per passeggero e a 500 EUR per bagaglio nei servizi urbani, suburbani e regionali (1.200 EUR per tutti gli altri servizi di trasporto). La posizione del Consiglio ha altresì sostituito l'obbligo di pagamento anticipato con l'obbligo, per i vettori, di fornire assistenza per soddisfare i bisogni immediati di ordine pratico dei passeggeri a seguito di un incidente.

–   Diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta: in questo ambito, il Consiglio ha integrato alcuni degli emendamenti del Parlamento in prima lettura, quali gli emendamenti 26 e 27 sulla struttura del veicolo e le infrastrutture, l'emendamento 29 sugli accompagnatori, gli emendamenti 31 e 32 sulle norme di accesso e l'emendamento 36 concernente la pubblicazione delle stazioni di autobus designate. Il testo del Consiglio non accoglie tuttavia i restanti emendamenti e modifica inoltre alcune parti della proposta originale, indebolendo i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Cosa più importante, il testo del Consiglio introduce un articolo in base al quale gli Stati membri potrebbero escludere tutti i servizi nazionali dall'applicazione delle disposizioni concernenti le persone con disabilità e a mobilità ridotta.

–   Rimborso e risarcimento in caso di ritardi e cancellazioni: il testo del Consiglio indebolisce inoltre i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi, per esempio sopprimendo le disposizioni che prevedono il pagamento di un risarcimento, la sistemazione gratuita in albergo e il trasferimento fino a un luogo da cui è possibile proseguire il viaggio. In aggiunta, è stato soppresso un articolo che conteneva misure supplementari a favore dei passeggeri.

–   Altre questioni: In varie parti del testo, il Consiglio ha sostituito la formulazione utilizzata dal Parlamento, secondo la quale le informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili, aggiungendo le espressioni "ove possibile"e "su richiesta". Il Consiglio ha altresì modificato le disposizioni concernenti il meccanismo di trattamento dei reclami e non ha accolto gli emendamenti presentati dal Parlamento che prevedevano l'obbligo, per i vettori, di pubblicare una relazione sul trattamento dei reclami. Per contro, il Consiglio ha ripreso l'emendamento 69, posticipando la data di applicazione del regolamento.

Valutazione e raccomandazioni del relatore per la seconda lettura

Il relatore condivide la profonda preoccupazione della Commissione in merito alle modifiche sostanziali introdotte dal Consiglio. Le limitazioni dell'ambito di applicazione consentirebbero di escludere la maggior parte dei servizi di trasporto effettuati con autobus dall'applicazione delle disposizioni del regolamento. Il testo del Consiglio prevede inoltre, per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, la possibilità di deroghe temporanee fino a 15 anni per i servizi nazionali e per un periodo indefinito per taluni servizi internazionali. In aggiunta, i servizi nazionali potrebbero essere esclusi dall'applicazione di tutte le disposizioni concernenti i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Il relatore ritiene pertanto che, se adottato, il testo del Consiglio non comporterebbe modifiche sostanziali dello status quo.

Oltre alle summenzionate limitazioni dell'ambito di applicazione, il Consiglio ha anche indebolito o soppresso una serie di disposizioni essenziali della proposta della Commissione e non ha tenuto conto della maggior parte degli emendamenti del Parlamento. Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, le norme sulla responsabilità in caso di decesso o di lesioni, la responsabilità per la perdita o il danneggiamento dei bagagli, il risarcimento e l'assistenza in caso di ritardi e cancellazioni e i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Il relatore è consapevole della necessità di preservare la redditività economica degli operatori e di tenere conto delle specificità del settore dei trasporti effettuati con autobus, che consiste per la maggior parte di operatori di piccole e medie dimensioni. Tuttavia, il nuovo regolamento deve al tempo stesso garantire un livello ragionevole di protezione dei passeggeri, comparabile a quello previsto per altri modi di trasporto. Il relatore propone pertanto emendamenti intesi a ripristinare l'ambito di applicazione del regolamento e la maggior parte degli obblighi sostanziali contenuti nella posizione del Parlamento in prima lettura.

Il relatore condurrà le negoziazioni con il Consiglio su tale base. Per poter giungere a una conclusione positiva, egli ritiene essenziale che il Consiglio innalzi il suo livello di ambizione, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le disposizioni per le persone con disabilità e a mobilità ridotta.

PROCEDURA

Titolo

Diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus e pullman

Riferimenti

05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

23.4.2009                     T6-0281/2009

Proposta della Commissione

COM(2008)0817 - C6-0469/2008

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura

25.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

25.3.2010

Relatore(i)

       Nomina

Antonio Cancian

11.12.2008

 

 

Relatore(i) sostituito(i)

Gabriele Albertini

 

 

Esame in commissione

3.5.2010

31.5.2010

 

 

Approvazione

1.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Birgit Sippel

Deposito

3.6.2010