RACCOMANDAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

25.6.2010 - ***

(05308/2010 – C7‑0029/2010 – 2009/0188(NLE))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Salvatore Iacolino

Procedura : 2009/0188(NLE)
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A7-0209/2010
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

(05308/2010 – C7‑0029/2010 – 2009/0188(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone (15915/2009),

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (05308/2010),

–   visti l'articolo 82, secondo comma, lettera d), e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7‑0209/2010),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Giappone.

MOTIVAZIONE

1. Il contesto dell'Accordo.

La globalizzazione che caratterizza il momento storico in cui viviamo si manifesta in tutti i settori della vita quotidiana, incluso quello della delinquenza.

Le statistiche relative alle procedure di cooperazione giudiziaria penale intercorse tra i singoli Stati membri ed il Giappone evidenziano che pure in assenza di un quadro normativo le autorità giudiziarie europee e giapponesi si trovano nella necessità di cooperare tra loro.

Prendendo atto dell'assenza di trattati bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea ed il Giappone e consapevole dei vantaggi di un quadro normativo armonico e coerente, nel febbraio del 2009 il Consiglio ha autorizzato l'avvio dei negoziati per la conclusione di un accordo sulla assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone.

La firma dell'accordo è stata autorizzata dal Consiglio con decisione del 30 novembre 2009 in base agli articoli 24 e 38 del Trattato sull'Unione europea. In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento è stato richiesto di accordare il proprio consenso cosi' come previsto dall'articolo 218 del Trattato FUE.

2. Portata dell'Accordo.

Gli accordi sono modellati sulla base di altri accordi di cooperazione giudiziaria già conclusi in passato e riguardano in particolare la cooperazione volta allo svolgimento di indagini o all'acquisizione di mezzi di prova, cosi' come altre attività quali la notifica di comunicazioni nel paese richiesto.

Tra le disposizioni più significative si ricordano l'assunzione di deposizioni o dichiarazioni, la possibilità di ricorrere alla videoconferenza; l'acquisizione di registrazioni, documenti o estratti bancari o ancora la localizzazione o individuazione di persone, cosi' come la produzione di elementi di prova detenuti da autorità legislative, amministrative o giudiziarie dello Stato richiesto e dalle sue autorità locali.

Sono altresi' disciplinate dagli accordi le procedure finalizzate alla notifica di documenti ed informazioni con riguardo ad un invito a comparire nello Stato richiedente ed il trasferimento temporaneo di una persona detenuta ai fini di una deposizione o ad altri scopi probatori.

Disposizioni particolari concernono l'assistenza nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca di proventi o strumenti.

Infine, una clausola di chiusura consente di ricorrere a qualsiasi altro tipo di assistenza permesso dalla legislazione dello Stato richiesto e concordato tra uno Stato membro e il Giappone.

L'assistenza giudiziaria puo' svilupparsi attraverso una richiesta formale oppure attraverso uno scambio spontaneo di informazioni. In tale ultimo caso, possono essere posti dei limiti all'utilizzo delle informazioni trasmesse.

La richiesta di assistenza giudiziaria è eseguita in conformità alla legislazione dello stato richiesto ma possono essere concordate procedure particolari. Qualora, l'esecuzione della richiesta ponga un problema pratico per lo Stato richiesto, è previsto che quest'ultimo si consulti con lo Stato richiedente al fine di risolvere l'ostacolo. Al contempo se una richiesta interferisce con una procedura nazionale lo Stato richiesto può rinviarne l'esecuzione.

Quanto ai motivi di rifiuto, oltre ai motivi di rifiuto "classici" quali ad esempio quelli concernenti i delitti politici, il ne bis in idem, la strumentalizzazione a fini discriminatori e quelli che attengono al pregiudizio di sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto, si segnala la rilevanza della disposizione che tutela gli Stati membri avverso il possibile utilizzo degli accordi nel quadro di procedure per reati punibili con la pena capitale.

In particolare, proprio in osservanza della posizione più volte riaffermata da parte dell'Unione europea, che richiama ad una abolizione della pena di morte o quanto meno ad una sua moratoria, gli accordi prevedono che lo Stato richiesto possa ritenere che l’esecuzione di una richiesta relativa a un reato punibile con la pena di morte configuri un caso di pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato e, dunque, rifiutarla. Resta ferma la possibilità per lo Stato richiesto di accettare la richiesta di cooperazione laddove concordi con lo Stato richiedente le condizioni alle quali la richiesta stessa può essere eseguita.

E' infine richiesta l'osservanza del principio della doppia incriminazione nei casi in cui vengano in rilievo misure coercitive.

Nell'ottica di una leale cooperazione, ogni rifiuto deve essere preceduto da una fase di consultazione tra gli Stati interessati.

Tra le numerose garanzie che caratterizzano gli accordi, si ricorda quella che prevede la traduzioni degli atti da notificare in una lingua che il destinatario comprende.

L'articolo 11, paragrafo 3, dell’Accordo enuncia la non opponibilità del segreto bancario alle domande di assistenza giudiziaria. Il relatore ritiene che, in futuro, si potrebbe estendere tale non opponibilità anche al segreto professionale che potrebbero invocare gli avvocati o i membri di professioni giuridiche regolamentate. Tuttavia il rispetto del segreto professionale dovrebbe poter essere rimosso se copre attività manifestamente criminali.

Quanto poi all'assunzione di informazioni circa conti bancari, di deposizioni o dichiarazioni e di acquisizione di elementi di prova, le eventuali misure coercitive, comprese perquisizione e sequestro, possono essere attuate dallo Stato richiesto se appaiono giustificate a norma della propria legislazione. Dette previsioni appaiono sostenute da soddisfacenti garanzie procedurali.

Anche per quanto riguarda altre questioni quali la produzione di elementi di prova, la consegna di documenti, il blocco, il sequestro e la confisca di proventi e strumenti, lo Stato richiesto si adopera a fornire assistenza allo Stato richiedente nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe disponibile per le proprie autorità investigative e, dunque, nella misura consentita dalle proprie leggi. Adeguate misure di garanzia sembrano, dunque tutelare le parti dell'Accordo.

La mutua assistenza non esclude o vieta che le parti del presente Accordo realizzino in parallelo attività attinenti la stessa materia penale in conformità di altri accordi internazionali o concludere accordi che confermino, integrino, estendano o precisino le disposizioni dell'accordo in esame.

3. Conclusione

Le disposizioni che formano oggetto dell'Accordo tendono a realizzare un'assistenza giudiziaria quanto più efficace possibile e capace di fronteggiare le sfide odierne, riconoscendo adeguati livelli di garanzia.

In conclusione, gli standard di protezione previsti da questo Accordo appaiono superiori a quelli garantiti in analoghi accordi, compresi taluni recentemente sottoscritti.

Per quanto detto, l'adozione dell'Accordo non presenta particolari elementi di criticità.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Roberta Angelilli, Gerard Batten, Mario Borghezio, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Kyriacos Triantaphyllides