Procedura : 2010/0150(COD)
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A7-0246/2010

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P7_TA(2010)0395

RELAZIONE     ***I
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27 ottobre 2010
PE 443.045v04-00 A7-0246/2010

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Kathleen Van Brempt

EMENDAMENTI
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PARERE della commissione per i bilanci
 PROCEDURA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0283),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0139/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera in data 22 ottobre 2010 di approvare la posizione del Parlamento, in conformità con l'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l’articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0246/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

alla proposta della Commissione

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Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)    Il regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(4), ha istituito il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) per favorire la ripresa economica attraverso la concessione di 3,98 miliardi di euro per il 2009 e il 2010.

(2)    Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di concedere quanto più possibile della dotazione finanziaria di 3,98 miliardi di euro entro la fine del 2010 ai sottoprogrammi di cui al capo II del regolamento (CE) n. 663/2009. Tuttavia, è stato stabilito che parte di tale importo non verrà impegnata nell’ambito di tali sottoprogrammi▌.

(3)    Nello spirito della strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l’occupazione e in linea con il pacchetto dell’UE in materia di clima ed energia e con il suo piano d'azione 2006 per l'efficienza energetica, lo sviluppo di altre fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica contribuirebbero ad una crescita più verde, alla realizzazione di un’economia competitiva e sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sostenendo tali politiche, l’Europa creerà nuovi posti di lavoro e opportunità di mercato verde che favoriranno lo sviluppo di un’economia competitiva, sicura e sostenibile. In tale contesto è essenziale la cooperazione tra i vari livelli di governo ("governance multilivello").

(4)    Fornendo maggiori aiuti finanziari si riducono in maniera decisa gli ostacoli rappresentati da costi iniziali elevati e si promuovono progressi in materia di energie sostenibili. È pertanto opportuno istituire uno strumento finanziario specifico (di seguito denominato "lo strumento") al fine di usare i fondi che non possono essere impegnati ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 663/2009 entro la fine del 2010. La creazione dello strumento dovrebbe essere considerata alla luce dell'iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili proposta dalla Commissione. Occorre che tale strumento finanziario sostenga lo sviluppo di progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliti in tali settori il finanziamento di progetti di investimento da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, soprattutto in ambiente urbano. A tale proposito, occorre prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, come i fondi strutturali e il fondo di coesione, lo strumento di assistenza europea a livello locale nel settore dell'energia (ELENA) e il fondo europeo di sviluppo regionale, modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009(5), al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.

(5)    Il sostegno agli investimenti in energie sostenibili risulta più efficace e vantaggioso quando è concentrato a livello locale. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, può essere più efficace puntare al livello nazionale, ad esempio per motivi legati alla disponibilità o al funzionamento delle strutture amministrative interessate.

(6)    Al fine di massimizzare l’impatto a lungo termine del finanziamento dell'Unione, è opportuno che lo strumento venga gestito da uno o più intermediari finanziari quali le istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Occorre che la selezione di tali intermediari finanziari venga effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace, con l'obiettivo di massimizzare quanto prima la partecipazione di altri investitori pubblici e privati e di conseguire il massimo effetto leva tra i fondi dell'Unione e il totale degli investimenti mobilitati, in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l'Unione. Tuttavia, in periodi di crisi finanziaria ed economica che hanno conseguenze particolarmente negative sulle finanze delle autorità locali e regionali, occorre garantire che la difficile situazione finanziaria di tali autorità non impedisca loro di accedere al finanziamento.

(7)    In conformità al regolamento (CE) n. 663/2009, è opportuno che lo strumento si limiti al finanziamento di progetti di investimento che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica, sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e sull'assistenza tecnica a favore dei progetti in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica. Tali progetti contribuiscono a una crescita verde, allo sviluppo di un'economia competitiva, interconnessa, sostenibile e verde così come alla salvaguardia dell'occupazione, alla creazione di posti di lavoro e alla lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi della strategia "Europa 2020". Occorre che i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 si applichino alla selezione e all'ammissibilità dei progetti finanziati nell'ambito dello strumento. È inoltre opportuno prendere in considerazione, quale elemento essenziale, l’equilibrio geografico tra i progetti, al fine di garantire l'impatto del presente regolamento sulla ripresa economica in tutta l'Unione e in considerazione del fatto che, in alcuni Stati membri, i progetti non sono o sono stati finanziati solo in parte ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 663/2009.

(7 bis) Ai fini del necessario impatto economico a breve termine del presente regolamento, fra la data della domanda di sovvenzione per un progetto e la decisione definitiva non dovrebbero intercorrere più di sei mesi.

(8)    ▌E' opportuno che gli impegni giuridici specifici di cui al capo II bis che attuano gli impegni di bilancio siano assunti entro il 31 marzo 2011.

(8 bis) Lo strumento non dovrebbe costituire un precedente per quanto riguarda l'uso del bilancio dell'Unione e le eventuali misure future di finanziamento, anche nel settore energetico, ma dovrebbe essere considerato piuttosto come una misura eccezionale adottata durante un periodo di difficoltà economica.

(9)    Data l’urgente necessità di far fronte alla crisi economica ▌, occorre che le spese sostenute ai sensi del capo II del regolamento (CE n. 663/2009 siano ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009, dal momento che, in conformità all’articolo 112 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso denominato "il regolamento finanziario")(6), molti richiedenti hanno chiesto che le spese siano ammissibili dalla data di deposito della domanda di sovvenzione. Le spese sostenute ai sensi del capo II bis dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(10)  Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica ▌, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009

Il regolamento (CE) n. 663/2009 è così modificato:

(1)    All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

Il presente regolamento prevede la creazione di uno strumento finanziario (di seguito denominato "lo strumento") a sostegno di progetti di investimento e dell'assistenza tecnica ai progetti in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica.

(2)       L’articolo 3 è così modificato:

(a)       il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II, che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010, sono assunti entro il 31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II bis sono assunti entro il 31 marzo 2011”.

(b)       è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.   Gli intermediari finanziari di cui all'allegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dell'Unione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e all'assistenza tecnica per progetti in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data, non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dell'Unione. Tutti i finanziamenti a titolo di contributo dell'Unione non assegnati dagli intermediari finanziari entro il 31 marzo 2014 sono restituiti al bilancio dell'Unione. Il finanziamento a titolo di contributo dell'Unione destinato a progetti di investimento rimane investito per un determinato periodo di tempo che non può protrarsi oltre il 31 marzo 2034. L'Unione ha diritto a profitti dai propri investimenti nello strumento per tutta la durata dello strumento, in proporzione al suo contributo allo strumento e in conformità con i suoi diritti di azionista."

(3)       è inserito il seguente capo II bis:

           "CAPO II BIS STRUMENTO FINANZIARIO

Articolo 21 bis

Fondi che non possono essere impegnati ai sensi del capo II ▌

1.      In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al capo II per un importo di 146.344.644,50 euro sono destinati allo strumento di cui all'articolo 1, quarto comma, al fine di sviluppare strumenti di finanziamento adeguati in cooperazione con le istituzioni finanziarie, in modo da dare un forte impulso ai progetti in materia di efficienza energetica e a quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2.      Lo strumento è attuato in conformità dell'allegato II. Ad esso non si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1.

3.      L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento, incluse le commissioni di gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo dell'Unione a tale strumento di cui al paragrafo 1, senza alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione."

(3 bis) L'articolo 22 è soppresso.

(4)       L’articolo 23 è così modificato:

           (a) al paragrafo 2, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

"Le spese sostenute ai sensi del capo II possono essere ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009."

           (b)       è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2bis.    L'assistenza finanziaria concessa ai sensi del capo II bis copre le spese relative ai progetti di investimento e all'assistenza tecnica per progetti in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica sostenute dai beneficiari di cui all'allegato II. Tali spese possono essere ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2011”.

(4 bis) L’articolo 27 è così modificato:

           (a)        è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1bis.    Entro il 30 giugno 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sulle misure adottate ai sensi del capo II bis riguardante in particolare:

(a)    l'efficacia dei costi, l'effetto leva e l'addizionalità dimostrata dallo strumento;

(b)    la prova della sana gestione finanziaria;

(c)    la misura in cui lo strumento ha conseguito gli obiettivi di cui al presente regolamento;

(d)    la misura in cui è necessario il costante sostegno dello strumento per progetti in materia di efficienza energetica e quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

La relazione di valutazione intermedia, se del caso, e in particolare se la valutazione della Commissione in merito alle misure adottate ai sensi del capo II bis è positiva, è accompagnata da una proposta legislativa per la prosecuzione dello strumento.";

           (b)       il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.           La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dei risultati ottenuti dall'EEPR e in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento finanziario.".

(4 ter) All'articolo 28 è aggiunto il terzo comma seguente:

"La relazione comprende informazioni su tutti i costi generali legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento di cui al capo II bis."

(5)       L’allegato va rinominato "allegato I" e va aggiunto il seguente allegato.

“Allegato IIStrumento finanziario ▌

A.           Attuazione dello strumento finanziario per progetti in materia di energia sostenibile

Tale strumento finanziario (in appresso denominato "lo strumento") sarà utilizzato per lo sviluppo di progetti nel settore del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliterà il finanziamento degli investimenti in tali settori da parte delle autorità pubbliche ▌ locali, regionali e, in casi debitamente giustificati, nazionali. Lo strumento sarà attuato in conformità alle disposizioni sulla delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabilite nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare progetti nel settore delle energie sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. Ciò comprende, in particolare, progetti concernenti:

(a)    ▌edifici pubblici e privati che prevedano soluzioni in materia di energie rinnovabili e/o di efficienza energetica, comprese quelle basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

(b)    investimenti nella produzione combinata di calore ed elettricità, compresa la micro-cogenerazione, e nelle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico, soprattutto a partire da fonti di energia rinnovabili;

(c)    fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale nonché la loro integrazione nelle reti elettriche;

(d)    microgenerazione da fonti energetiche rinnovabili;

(e)    trasporti urbani puliti a favore di una maggiore efficienza energetica e dell’integrazione delle fonti di energia rinnovabili con un'attenzione particolare ai trasporti pubblici, ai veicoli elettrici e a idrogeno nonché alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

(f)     infrastrutture locali, comprese un'illuminazione efficiente dell'infrastruttura pubblica esterna, fra cui l'illuminazione stradale, soluzioni per lo stoccaggio dell'elettricità, contatori e reti elettriche intelligenti che facciano pieno uso delle TIC;

(g)    l'efficienza energetica e tecnologie in materia di energia rinnovabile aventi un potenziale economico e di innovazione che utilizzino le migliori procedure disponibili.

Lo strumento può essere impiegato per fornire incentivi e assistenza tecnica, come pure per sensibilizzare le autorità locali, regionali e nazionali in modo da garantire un uso ottimale dei fondi strutturali e di coesione, specie quando si tratti di apportare miglioramenti nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, nell’edilizia abitativa e in altri tipi di costruzioni. Lo strumento dovrebbe sostenere progetti di investimento che dimostrino di essere economicamente e finanziariamente validi per poter rimborsare i capitali assegnati loro dallo strumento e attrarre investimenti pubblici e privati. Lo strumento può quindi essere impiegato tra l'altro per fornire accantonamenti e l'allocazione di capitali per prestiti, garanzie, partecipazioni e altri prodotti finanziari. Inoltre, fino al [xx]% dei finanziamenti di cui all'articolo 21 bis può essere utilizzato per fornire assistenza tecnica alle autorità locali, regionali o nazionali, per l'istituzione dei progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e la fase iniziale di applicazione della relativa tecnologia.

2. Sinergie

Nel concedere assistenza finanziaria o tecnica, occorre altresì prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, quali i fondi strutturali e di coesione nonché lo strumento di assistenza europea a livello locale nel settore dell'energia (Elena), al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.

3. Beneficiari

A beneficiare dello strumento saranno autorità pubbliche, di preferenza a livello locale e regionale, ed enti pubblici o privati che operino per conto di dette autorità.

B.          Cooperazione con gli intermediari finanziari

1. Selezione e requisiti generali

Lo strumento sarà istituito in cooperazione con uno o più intermediari finanziari e sarà aperto alla partecipazione di opportuni investitori. In conformità alle disposizioni definite nell’allegato, la selezione degli intermediari finanziari sarà effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace.

La Commissione garantirà che l'importo totale dei costi generali legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario, comprese le spese di gestione e altre spese ammissibili imputate dagli intermediari finanziari rimanga quanto più limitato possibile, in linea con la migliore pratica per analoghi strumenti e salvaguardando comunque la necessaria qualità dello strumento.

Il contributo dell'Unione allo strumento è attuato dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario.

Gli intermediari finanziari si atterranno agli obblighi specifici in materia di delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabiliti nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione, specie per quanto riguarda le norme di aggiudicazione degli appalti, il controllo esterno, la contabilità e la revisione contabile. Gli intermediari finanziari si vedranno finanziare unicamente le spese di gestione o i costi legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario.

I dettagli sulle modalità di istituzione e le condizioni quadro dello strumento, compresi il monitoraggio e il controllo, saranno definiti in uno o più accordi tra la Commissione e gli intermediari finanziari.

2. Disponibilità delle informazioni

Lo strumento metterà a disposizione online tutte le informazioni sulla gestione del programma che siano rilevanti per le parti interessate; ciò comprenderà in particolare le procedure di domanda, le informazioni sulle migliori pratiche e una rassegna dei progetti e delle relazioni.

C.          Condizioni di finanziamento e di ammissibilità e criteri di selezione

1. Portata del finanziamento

Lo strumento si limiterà al finanziamento:

(a)    di progetti di investimento che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e

(b)    dell'assistenza tecnica per progetti in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica

quali riportati nel presente allegato.

2. Fattori da prendere in considerazione

Per quanto riguarda la selezione dei progetti, si presterà particolare attenzione all'equilibrio geografico.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di investimento si presterà la debita attenzione alla creazione di un potente effetto leva tra i fondi dell’Unione e il totale degli investimenti mobilitati in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’Unione; tuttavia, l'effetto leva per i singoli progetti d'investimento può variare, a seconda di una serie di fattori quali la dimensione reale e il tipo di un progetto e le condizioni locali, tra cui le dimensioni e la capacità finanziaria del beneficiario.

3. Condizioni di accesso delle autorità pubbliche al finanziamento a titolo dello strumento

Le autorità pubbliche che richiedono un finanziamento per progetti di investimento o l'assistenza tecnica ai progetti in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

(a)    sono politicamente impegnate nella lotta contro i cambiamenti climatici o si impegnano a farlo, compresi eventualmente obiettivi concreti, ad esempio in relazione all'incremento dell'efficienza energetica e/o all'uso di energia da fonti rinnovabili;

(b)    stanno operando verso l'elaborazione di strategie pluriennali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e, se del caso, per il raggiungimento dei loro obiettivi o stanno partecipando ad una strategia pluriennale a livello locale, regionale o nazionale per mitigare i cambiamenti climatici;

(c)    accettano di rendere conto pubblicamente dei progressi compiuti nel quadro della loro strategia globale.

4.      Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento

I progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento dovranno rispettare i seguenti criteri di ammissibilità e di selezione:

(a)    la solidità ed adeguatezza tecnica dell’impostazione;

(b)    la solidità e l'efficacia dei costi del pacchetto finanziario durante tutta la fase di investimento dell’azione;

(c)    l’equilibrio geografico di tutti i progetti contemplati dal presente regolamento;

(d)    il grado di maturità, definito come il raggiungimento della fase d’investimento e il sostenimento, il prima possibile, di spese sostanziali in conto capitale;

(e)    la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

(f)     la misura in cui il finanziamento a titolo dello strumento stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;

(g)    la possibilità di quantificare l’impatto socio-economico;

(h)    la possibilità di quantificare l’impatto ambientale.

5.      Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo dello strumento

L'assistenza tecnica per i progetti in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica finanziati a titolo dello strumento devono soddisfare i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al punto 4 lettre (a), (c), (e), (f) e (g)."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) si applica a decorrere dal 13 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo                          Per il Consiglio

Il presidente                                               Il presidente

Or. en

(1)

Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato in GU).

(2)

              Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

(3)

             Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) e decisione      del          Consiglio del...

(4)

              GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

(5)

             Regolamento (CE n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento    (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità   degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa.

(6)

             GU L 248 del 16.9.2002, pag 1.


MOTIVAZIONE

Proposta originale per un programma energetico europeo per la ripresa

In risposta alla crisi finanziaria, nel gennaio del 2009 la Commissione europea ha proposto di riallocare 5 miliari di euro (da finanziamenti UE non utilizzati) principalmente a sostegno di progetti nel settore dell’energia. Secondo il piano, un totale di 3,5 miliardi di euro, in seguito aumentato a 3,98 miliardi di euro, avrebbe dovuto essere destinato a progetti energetici, il che avrebbe contribuito alla ripresa economica dell’UE(1). Il programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Recovery Programme, di seguito “EERP”) proposto è inteso a sostenere (a) progetti (soprattutto transfrontalieri) di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica (le cosiddette interconnessioni), (b) parchi eolici offshore, e (c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS).

Richiesta del Parlamento di includere progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Il Parlamento europeo è del parere che l’EERP dovrebbe comprendere anche misure a sostegno di progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili come inizialmente previsto dalla Commissione. Il finanziamento di progetti in questo campo stimolerà la ripresa economica, creerà opportunità di impiego e contribuirà alla lotta contro i cambiamenti climatici. Tali progetti sono più efficaci se attuati a livello municipale, regionale e locale. I progetti locali sono per lo più caratterizzati da un notevole carico di lavoro, pertanto creeranno una cospicua quantità di nuovi posti di lavoro, non soggetti alla delocalizzazione. Inoltre, ne deriverà un effetto leva considerevole e altri importanti aspetti, quali l’integrazione sociale e l'attrattiva della regione, ne saranno positivamente influenzati. In tal modo, le municipalità interessate possono fungere da modello per altre comunità, attivando una reazione a catena di buone prassi nell’intera Unione europea. Il finanziamento di progetti incentrati sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili, inoltre, sostiene in modo diretto gli sforzi dell’UE di raggiungere l’obiettivo di una quota del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili e del 20% di risparmio energetico rispetto agli scenari basati sul mantenimento dello status quo. In particolare, favorire misure relative all'efficienza energetica nel settore dell’edilizia, che consuma il 40% dell’energia dell’UE, comporterebbe un effetto positivo immediato non solo sull’aumento dell’efficienza energetica, ma anche sul sostegno alle PMI a livello locale e regionale. In aggiunta, tale aiuto sarebbe favorevole allo sviluppo di iniziative promettenti nel settore dell’efficienza energetica a livello locale, quali il “Patto dei Sindaci” e “città intelligenti”, che sono state colpite dalla contrazione del credito in atto e dalla conseguente riduzione delle entrate di bilancio.

Sebbene durante i negoziati del trialogo il Parlamento non sia riuscito a convincere il Consiglio a includere un meccanismo per destinare i finanziamenti non utilizzati all’efficienza energetica e alle fonti di energia rinnovabili, la Commissione ha fatto propria la posizione del Parlamento suggerendo, in una dichiarazione in allegato al regolamento definitivo, di destinare i finanziamenti non utilizzati entro la fine del 2010 a progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili. “Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell’articolo 28, qualora dovesse riscontrare l’impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso e in modo geograficamente equilibrato, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell’allegato del presente regolamento.”

Relazione d’esecuzione e riallocazione dei finanziamenti

La relazione sull’attuazione dell’EERP pubblicata il 27 aprile 2010(2) indica che finora 115 milioni di euro non hanno potuto essere destinati ai progetti selezionati. Inoltre, esiste un rischio potenziale nell’attuazione dei progetti dovuto alla loro complessità tecnica, organizzativa, giuridica e finanziaria. Se un progetto non dovesse soddisfare tutte le condizioni per essere realizzato, la Commissione valuterà la situazione. Di conseguenza, entro la fine del 2010 ulteriori finanziamenti potrebbero essere disponibili per essere riallocati.

Avvio di uno strumento finanziario nel quadro dell’iniziativa per il finanziamento dell’energia sostenibile

Al fine di riallocare i finanziamenti ai progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, la Commissione ha presentato questa proposta il 31 maggio 2010 per modificare l’EERP. La proposta rispecchia notevolmente le idee espresse dal Parlamento durante i negoziati sull’EERP. In merito ai meccanismi per la riallocazione dei finanziamenti a misure relative all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili, si prevede di destinare i finanziamenti non utilizzati a uno strumento finanziario nel quadro dell’iniziativa per il finanziamento dell’energia sostenibile. Tale strumento sosterrà lo sviluppo di progetti redditizi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili facilitando così il finanziamento di tali progetti da parte delle autorità pubbliche comunali, locali e regionali. Nello specifico, si può sostenere un gran numero di progetti con un effetto leva considerevole attuando schemi innovativi di incentivi finanziari, quali garanzie e prestiti a tasso agevolato, e finanziando l’assistenza tecnica. Il relatore ritiene che questo meccanismo dovrebbe essere messo a punto da intermediari finanziari esperti, e che la Commissione dovrebbe iniziare quanto prima a sviluppare gli accordi con tali organi. Non appena tali accordi saranno conclusi, la Commissione dovrebbe trasmetterli in modo trasparente ed esaustivo al Parlamento europeo e agli Stati membri.

Aspetti da considerare per possibili miglioramenti

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione nel suo complesso e auspica di raggiungere rapidamente un accordo con il Consiglio (sotto la Presidenza belga). Nell’opinione del relatore, i seguenti aspetti potrebbero essere considerati dalla commissione per possibili miglioramenti alla proposta iniziale della Commissione:

§ si dovrebbe prestare adeguata attenzione, nell’intero testo, ad aspetti fondamentali quali una crescita più verde, la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo di un’economia competitiva, sociale e sostenibile, e la lotta contro i cambiamenti climatici.

§ L’innovazione e le tecnologie innovative sono estremamente importanti per la competitività dell’industria e dell’economia europee. Le caratteristiche innovative dovrebbero essere considerate anche nella scelta dei progetti da sostenere attraverso questo strumento.

§ Date le restrizioni finanziarie e di bilancio, qualunque nuovo strumento finanziario utilizzato deve essere complementare agli strumenti comunitari già esistenti a sostegno degli investimenti nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili per rafforzare le sinergie e massimizzare il valore aggiunto dei progetti finanziati dall'UE. In particolare, va chiaramente sottolineata la sinergia con i fondi strutturali e il Fondo di coesione (segnatamente il FESR) onde evitare eventuali duplicazioni degli investimenti.

§ I finanziamenti destinati al nuovo strumento finanziario rimangono molto limitati. Tuttavia, l’iniziativa è molto promettente e presenta un potenziale effetto leva considerevole. Occorre pertanto mettere a disposizione di questo nuovo strumento finanziario tutti i finanziamenti possibili e anche altri finanziamenti non utilizzati nel settore dell'energia e dei cambiamenti climatici potrebbero essere destinati a questo progetto. Vi sono alcuni finanziamenti non utilizzati nel quadro di un programma pluriennale della DG Clima, anch'esso incentrato sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili, che possono altresì essere destinati allo strumento finanziario per progetti nel campo dell’energia sostenibile.

§ L’allegato definisce le condizioni per affidare agli intermediari finanziari l’attuazione dello strumento finanziario per progetti nel campo dell’energia sostenibile. Il regolamento deve contenere garanzie sufficienti che tali intermediari finanziari abbiano dimostrato la capacità di gestire progetti di questo tipo entro limiti temporali stringenti e di rispettare i pertinenti requisiti di bilancio dell’UE.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, il relatore desidera sottolineare che è nell’interesse del Parlamento raggiungere rapidamente un accordo con il Consiglio, onde poter impiegare i finanziamenti non utilizzati per progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, dato che tali settori necessitano di sostegno pubblico in tempi di difficile accesso ai finanziamenti.

(1)

Proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia, COM (2009)35.

(2)

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del programma energetico europeo per la ripresa, COM(2010) 191.


PARERE della commissione per i bilanci (14.7.2010)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

Relatore per parere: Jens Geier

BREVE MOTIVAZIONE

Piano di ripresa

Il piano europeo di ripresa economica (EERP) è stato concordato dal Consiglio europeo a marzo 2009. Ad aprile 2009 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stabilito le modalità di finanziamento dell'EERP, che consta di due parti, i progetti in materia di energia e Internet a banda larga nelle zone rurali.

Il finanziamento previsto nella dichiarazione del 2 aprile 2009 delle tre Istituzioni può essere così sintetizzato:

Milioni di EUR

EERP -Tipo di progetto

Anno 2009

Anno 2010

Totale

Energia

2 000 milioni

1 980 milioni

3 980 milioni

Internet a banda larga

600 milioni

420 milioni

1 020 milioni

TOTALE

2 600 milioni

2 400 milioni

 

Mentre il finanziamento per il 2009 è stato conseguito principalmente riassegnando i fondi dalla rubrica 2 alla rubrica 1a, l'accordo sul finanziamento per il 2010 è stato raggiunto nella concertazione del 18 novembre 2009. Una parte consistente degli stanziamenti d'impegno è stata resa disponibile in seguito alla revisione del QFP per il 2009 e per il 2010.

L'importo di 1,98 miliardi di EUR stanziato per il finanziamento di progetti in materia di energia è così strutturato: 1 776 milioni (aumento dei massimali della rubrica 1a), 120 milioni di EUR mobilizzando lo strumento di flessibilità e 81 milioni di EUR riassegnando fondi alla rubrica 1a. A tale scopo nel 2009 è stato creato un capitolo specifico 06 04 14 per i progetti in materia di energia al fine di favorire la ripresa economica.

Progetti in materia di energia - Base giuridica

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia(1).

Il regolamento ha istituito lo strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, "EEPR"), per lo sviluppo di progetti nel settore dell’energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Per conseguire tali obiettivi sono stati istituiti tre sottoprogrammi relativi a progetti di infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, progetti eolici in mare e progetti di cattura e stoccaggio del carbonio. Il regolamento ha individuato progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e ha stabilito i criteri per determinare e attuare azioni per realizzare detti progetti. Nel bilancio UE sono state create le seguenti linee di bilancio specifiche: 06 04 14 01, 06 04 14 02 e 06 04 14 03.

Nella dichiarazione che accompagna il regolamento, la Commissione ha sottolineato che l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia sono priorità fondamentali della politica energetica dell'UE, sia per motivi ambientali sia per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, il che è in linea con le richieste del PE.

(10). Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso e in modo geograficamente equilibrato, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Progetti in materia di energia - Proposta di modifica del regolamento

In conformità a tale dichiarazione, il 31 maggio 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia.

La proposta è stata presentata sulla base della relazione di attuazione dell'EEPR del 27 aprile 2010 secondo cui un importo di circa 114 milioni di EUR non verrà impegnato ai sensi del regolamento EEPR. L’importo preciso dei fondi non impegnati sarà reso noto alla fine del 2010.

La Commissione propone di utilizzare i fondi non impegnati per istituire uno strumento finanziario specifico volto a promuovere iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili nell’ambito dell’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili. Tale strumento dovrà promuovere lo sviluppo di progetti redditizi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e dovrà facilitare il finanziamento degli investimenti in tale settore, soprattutto in ambiente urbano. Al fine di promuovere un gran numero di investimenti decentralizzati, ne saranno beneficiarie le autorità pubbliche comunali, locali e regionali. Lo strumento dovrebbe essere gestito da uno o più intermediari finanziari, quali gli istituti finanziari internazionali (IFI), che dovrebbero essere selezionati in base alla capacità dimostrata di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace possibile e con il maggior effetto leva tra i fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati, in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’UE.

Osservazioni conclusive del relatore:

1. Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione di impiegare gli stanziamenti EEPR inutilizzati per istituire un nuovo strumento che sostenga i progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili. Il relatore sostiene altresì l'istituzione di uno strumento finanziario specifico a tale scopo. Di conseguenza invita le istituzioni coinvolte nell'adozione della base giuridica a conseguire rapidamente un accordo;

2. il relatore ricorda che il finanziamento del piano europeo di ripresa era una delle priorità del Parlamento per la procedura di bilancio 2009 e che l'accordo definitivo con il Consiglio venne raggiunto al termine di negoziati complessi, durante la concertazione del novembre 2008;

3. il relatore sottolinea che l'attuale proposta della Commissione è pienamente in linea con la richiesta iniziale del PE di inserire i progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili nell'EERP e accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione volta ad attuare tale priorità;

4. deplora tuttavia il ritardo nelle attuazioni dell'EEPR, volte a sostenere e stimolare la ripresa economica dell'UE. Di conseguenza ha presentato un emendamento che invita la Commissione ad adottare immediatamente le misure di bilancio necessarie a mettere a disposizione quanto prima gli stanziamenti inutilizzati. Ritiene che entro il 2010 debba essere creata una linea di bilancio specifica per il nuovo strumento finanziario che sostiene i progetti in materia di efficienza energetica.

5. il relatore invita la Commissione a informare l'autorità di bilancio in modo trasparente in merito all'istituzione dello strumento finanziario, alle sue modalità di funzionamento e alla selezione degli intermediari finanziari (IFI). Chiede inoltre alla Commissione di inoltrare a entrambi i rami dell'autorità di bilancio relazioni di attuazione che dovranno includere, in particolare, i dati sui beneficiari dello strumento, i progetti finanziati e l'effetto leva dello strumento per la realizzazione dei progetti;

6. il relatore sottolinea che, nell'attuale contesto di restrizioni di bilancio e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le sinergie tra gli strumenti esistenti che promuovono l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la lotta contro il cambiamento climatico dovranno essere ulteriormente sviluppate nell'ambito del bilancio UE.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nello spirito della strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l’occupazione, lo sviluppo di altre fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica contribuirebbero ad una crescita più verde, alla realizzazione di un’economia competitiva e sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sostenendo tali politiche, l’Europa creerebbe nuovi posti di lavoro e opportunità di mercato verde che favorirebbero lo sviluppo di un’economia competitiva, sicura e sostenibile.

(3) Nello spirito della strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l’occupazione e in linea con il pacchetto sul clima e l'energia dell'Unione europea e il suo piano d'azione per l'efficienza energetica, lo sviluppo di altre fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica contribuirebbero ad una crescita più verde, alla realizzazione di un’economia competitiva e sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sostenendo tali politiche, l’Europa creerebbe nuovi posti di lavoro e opportunità di mercato verde che favorirebbero lo sviluppo di un’economia competitiva, sicura e sostenibile.

Motivazione

Il pacchetto sul clima e l'energia è stato concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel dicembre 2008 ed è stato convertito in legge nel giugno del 2009. Esso rispecchia l'approccio integrato in materia di politica climatica ed energetica, che mira a contrastare il cambiamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'UE potenziandone nel contempo la competitività.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È pertanto opportuno istituire uno strumento finanziario specifico volto a promuovere iniziative in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica nell’ambito dell’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili al fine di usare i fondi non impegnati ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 663/2009. Occorre che tale strumento finanziario sostenga lo sviluppo di progetti redditizi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliti in tale settore il finanziamento di programmi di investimento da parte delle autorità pubbliche locali e regionali, soprattutto in ambiente urbano.

(5) È pertanto opportuno istituire entro la fine del 2010 uno strumento finanziario specifico volto a promuovere iniziative in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica nell’ambito dell’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili al fine di usare i fondi non impegnati ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 663/2009. Per inserire tali stanziamenti nel bilancio dell'Unione europea, si dovrebbe creare una linea di bilancio specifica. Occorre che tale strumento finanziario sostenga lo sviluppo di progetti redditizi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliti in tale settore il finanziamento di programmi di investimento da parte delle autorità pubbliche locali e regionali, soprattutto in ambiente urbano.

Motivazione

Il nuovo strumento finanziario a favore dei progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili deve essere istituito quanto prima, al fine di garantire che diventi operativo entro la fine del 2010. Lo strumento deve altresì essere presentato in modo trasparente all'interno del bilancio dell'UE; si raccomanda pertanto la creazione di una nuova linea di bilancio specifica.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di massimizzare l’impatto a lungo termine del finanziamento UE, è opportuno che lo strumento venga gestito da uno o più intermediari finanziari quali le istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Occorre che la selezione venga effettuata sulla base della comprovata capacità degli intermediari finanziari di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace e con il maggior effetto leva tra i fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati, in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’UE.

(6) Al fine di massimizzare l’impatto a lungo termine del finanziamento UE, è opportuno che lo strumento venga gestito da uno o più intermediari finanziari quali le istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Occorre che la selezione venga effettuata sulla base della comprovata capacità degli intermediari finanziari di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace e con il maggior effetto leva tra i fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati, in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’UE. Tuttavia, in periodi di crisi finanziaria ed economica aventi conseguenze particolarmente negative sulle finanze delle autorità regionali e locali, occorre garantire che la difficile situazione finanziaria dei beneficiari del meccanismo non impedisca loro di accedere ai fondi.

Motivazione

In conformità con l'allegato I, parte III, paragrafo 2 della proposta della Commissione, è importante sottolineare che qualora le autorità locali o regionali si trovino in una situazione finanziaria difficile, ciò non deve impedire loro di accedere al meccanismo, in linea con gli obiettivi di quest'ultimo di rispondere alla crisi economica e alle pressanti esigenze dell'Unione europea in materia di energia, come stabilito al considerando 10 della proposta della Commissione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 663/2009

Articolo 1 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento consente la creazione di strumenti finanziari a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.

Il presente regolamento consente la creazione di strumenti finanziari a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili di natura locale e regionale. I nuovi strumenti finanziari dovranno essere istituiti entro la fine del 2010.

Motivazione

Il relatore ritiene necessario sottolineare che gli strumenti finanziari devono mirare al livello locale e regionale. Il relatore invita la Commissione ad adottare le misure legislative e finanziarie necessarie al fine di garantire che lo strumento diventi operativo entro la fine del 2010.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 663/2009

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al capo II per un importo di 114 milioni di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi disponibili dalla totale o parziale mancata esecuzione dei progetti conformemente al capo II, sono destinati a uno degli strumenti finanziari previsti dall’iniziativa per il finanziamento dell’energia sostenibile.

1. In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al capo II per un importo di 114 milioni di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi disponibili dalla totale o parziale mancata esecuzione dei progetti conformemente al capo II, sono destinati a uno degli strumenti finanziari previsti dall’iniziativa per il finanziamento dell’energia sostenibile. Allo strumento verrà altresì destinato un importo di 15 milioni di EUR dal programma d'azione dell'UE per la lotta contro i cambiamenti climatici (linea di bilancio 07 03 23 nel bilancio 2010). Tale importo sarà ottenuto attuando tutte le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, in particolare il punto 23, al fine di modificare di conseguenza i massimali delle rubriche 1a e 2. La Commissione presenterà quindi le proposte necessarie concernenti l'adeguamento dei massimali e la creazione di una nuova linea di bilancio separata per lo strumento nel bilancio 2010.

Motivazione

Il relatore sostiene l'opinione del relatore ITRE secondo cui andrebbero utilizzate le risorse finanziarie già disponibili e, di conseguenza, gli strumenti finanziari della linea di bilancio 07 03 23 dovrebbero anch'essi essere trasferiti allo strumento. Al fine di trasferire 15 milioni di EUR dalla linea di bilancio 07 03 23 allo strumento, è necessario aggiungerli al contenuto del bilancio modificativo, creando lo strumento.

Tale punto potrebbe essere esaminato nel corso di uno dei prossimi dialoghi a tre in materia di bilancio.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 663/2009

Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nel quadro della revisione di bilancio si dovranno individuare un follow-up e una soluzione pluriennali e sostenibili per la rubrica 1a e si dovrà precedere a una revisione necessaria del quadro finanziario pluriennale (QFP) applicando le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, in particolare i punti da 21 a 23.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 663/2009

Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione trasmette regolarmente ai due rami dell'autorità di bilancio relazioni sul funzionamento dello strumento finanziario di cui al paragrafo 1. Tali relazioni includono, tra l'altro, informazioni sui beneficiari dello strumento, i progetti da esso finanziati, l'indicazione degli stanziamenti, informazioni precise sui costi finanziari dei progetti nonché l'effetto leva dello strumento al fine di garantire l'effettiva attuazione dei progetti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 663/2009

Allegato II – Parte III – paragrafo 3 – punto vi bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

vi bis) l'efficacia dei progetti sul piano dei costi;

Motivazione

Il relatore concorda con il fatto che il potenziale d’innovazione dovrebbe sempre rappresentare un punto cruciale da privilegiare nella scelta dei progetti. Tuttavia attribuisce notevole importanza anche agli obiettivi a lungo termine dei progetti. Tali obiettivi dovrebbero basarsi non solo su un alto livello di efficienza energetica, ma anche su un livello ragionevole in termini di efficacia dei costi per quanto concerne un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica all'interno dell'UE, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, come stabilito all'allegato II, parte III, paragrafo 1 della proposta della Commissione del 31.5.2010.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

Riferimenti

COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

15.6.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Jens Geier

2.6.2010

 

 

Approvazione

14.7.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Riikka Manner, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lucas Hartong

(1)

               GU L 200 del 31.7.2009.


PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

Riferimenti

COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD)

Presentazione della proposta al PE

31.5.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.6.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

15.6.2010

REGI

15.6.2010

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

REGI

13.7.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Kathleen Van Brempt

15.6.2010

 

 

Esame in commissione

24.6.2010

12.7.2010

2.9.2010

 

Approvazione

26.10.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio Cancian, Matthias Groote, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Markus Pieper, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij

Deposito

27.10.2010

Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2010Avviso legale