Procedura : 2010/0048(APP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0248/2010

Testi presentati :

A7-0248/2010

Discussioni :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Votazioni :

PV 22/09/2010 - 5.1
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2010)0328

RELAZIONE INTERLOCUTORIA     
PDF 147kDOC 157k
14 settembre 2010
PE 445.750v02-00 A7-0248/2010

sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013

(COM(2010)0072 – C7-0000/2010 – 2010/0048(APP))

Commissione per i bilanci

Relatore: Reimer Böge

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
 ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013

(COM(2010)0072 – C7-0000/2010 – 2010/0048(APP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (COM(2010)0072) ("proposta di regolamento QFP"),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE) (C7 0000/2010),

–   visti gli articoli 311 e 312 del trattato FUE,

–   visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) ("attuale AII"),

–   vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 12 novembre 2009, sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, riportata nell'allegato V della risoluzione del 17 dicembre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010(2),

–   vista la sua risoluzione del 12 novembre 2009 sugli orientamenti transitori riguardanti le procedure in materia di bilancio in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona(3),

–   vista la proposta della Commissione, del 3 marzo 2010, relativa ad un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2010)0071),

–   vista la proposta della Commissione, del 3 marzo 2010, relativa a un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio (COM(2010)0073),

–   viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo 2010 sul bilancio UE per il 2011,

–   vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 aprile 2010, sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0185),

–   visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria(4),

–   viste le interrogazioni del 20 maggio 2010 sulla revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 al Consiglio (O-0074/2010 - B7-0310/2010) e alla Commissione (B7-0311/2010 - O-0075/2010),

–   visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (A7-0248/2010),

A. considerando che, in base all’articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale (QFP),

B.  considerando che la dichiarazione comune del 12 novembre 2009 sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, concordata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, stabilisce le misure necessarie per garantire la continuità dell'azione dell'UE e un'agevole transizione verso il nuovo quadro giuridico per la procedura di bilancio risultante dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

C. considerando che la suddetta proposta di regolamento QFP, che non può essere adottato dal Consiglio senza l'approvazione del Parlamento europeo, mira ad allineare le disposizioni dell'attuale AII ai requisiti del trattato di Lisbona,

D. considerando che l'articolo 312, paragrafo 5, del trattato FUE invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ad adottare qualsiasi misura necessaria a facilitare l'adozione del quadro finanziario,

E.  considerando che il trattato di Lisbona conferisce all'Unione europea importanti nuove prerogative, per esempio nei settori dell'azione esterna (articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea), dello sport (articolo 165 del trattato FUE), dello spazio (articolo 189 del trattato FUE), dei cambiamenti climatici (articolo 191 del trattato FUE), dell'energia (articolo 194 del trattato FUE), del turismo (articolo 195 del trattato FUE) e della protezione civile (articolo 196 del trattato FUE),

F.  considerando che l'articolo 311 del trattato FUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche,

G. considerando che il punto 4 dell'attuale AII prevede un adeguamento del QFP – AII in caso di entrata in vigore di un nuovo trattato con implicazioni di bilancio,

H. considerando che, anche senza le nuove prerogative conferite all'Unione europea dal trattato di Lisbona, i massimali dell'attuale QFP sono stati raggiunti o superati fra il 2007 e il 2009, confermando la necessità di una maggiore flessibilità che consenta all'Unione europea di reagire efficacemente a eventi urgenti e imprevisti,

I.   considerando che secondo la più recente programmazione finanziaria della Commissione europea per il 2012-2013 (SEC(2010)0473) – che non tiene conto dei diversi elementi delle spese non programmate che devono ancora essere finanziati nell'ambito delle rubriche – il margine disponibile nella rubrica 1a sarà inferiore a 50 milioni di euro annui e il margine globale disponibile nell'ambito di tutte le rubriche sarà limitato a 436 milioni di euro per il 2012 e a 435 milioni di euro per il 2013,

J.   considerando che il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ha potenzialmente significative implicazioni di bilancio,

1.  chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

i.         è opportuno lavorare con il Parlamento europeo per consentire una rapida adozione dei nuovi strumenti necessari per dare attuazione alle disposizioni di bilancio del trattato di Lisbona e rivedere l'attuale QFP in modo da garantire risorse supplementari necessarie per iniziative non previste al momento della sua adozione;

ii.         occorre rispettare pienamente l'articolo 312, paragrafo 3, del trattato FUE, in base al quale il quadro finanziario prevede ogni disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio, e l'articolo 312, paragrafo 5, il quale stabilisce che "nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa";

iii.        occorre rispettare pienamente l'articolo 311 del trattato FUE, il quale stabilisce che l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche, tenendo conto dei nuovi ambiti di azione risultanti dal trattato di Lisbona, anche nei settori dell'azione esterna, dello sport, dello spazio, dei cambiamenti climatici, dell'energia, del turismo e della protezione civile;

iv.        occorre trarre tutte le conclusioni necessarie dal fatto che, anche prima dell'aggiunta di queste nuove necessità risultanti dal trattato di Lisbona, nel corso degli ultimi quattro anni dell'attuale QFP i bilanci annuali hanno potuto essere approvati solo utilizzando i margini esistenti o facendo ricorso agli strumenti previsti dall'attuale AII per finanziare le priorità dell'UE come Galileo, lo strumento alimentare o il piano europeo di ripresa economica, e che i margini restanti entro i massimali dell'attuale quadro finanziario sono considerati trascurabili per il resto del periodo;

v.        occorre rispettare il punto 4 dell'attuale AII, il quale stabilisce che "qualora si proceda a una revisione del trattato con implicazioni di bilancio nel corso del quadro finanziario 2007-2013 (in prosieguo il "quadro finanziario"), sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari";

vi.        è opportuno riconoscere che l'attuale situazione economica potrebbe indurre l'autorità di bilancio a compiere sforzi verso un riassetto delle priorità nel quadro del bilancio, così da garantire l'adeguato finanziamento delle priorità, senza dimenticare però il valore aggiunto europeo del bilancio dell'UE in quanto espressione di solidarietà ed efficienza nel mettere insieme risorse finanziarie che sarebbero altrimenti disperse a livello nazionale, regionale e locale; è opportuno sottolineare inoltre che la parte più cospicua della spesa del bilancio dell'UE sostiene gli investimenti a lungo termine necessari a stimolare la crescita economica dell'UE;

vii.       occorre riconoscere che queste nuove necessità non possono essere soddisfatte mediante una ridistribuzione o ridefinizione delle priorità e che è necessaria una revisione del QFP e dei meccanismi di flessibilità inclusi nell’accordo interistituzionale, contrariamente alla posizione del Consiglio quale risultante dalle sue conclusioni del 16 marzo 2010 sugli orientamenti di bilancio per il 2011 e ribadita dalla Presidenza in carica nelle sue dichiarazioni durante il dibattito del 15 giugno 2010 sull'interrogazione orale B7-0310/2010 O-0074/2010; è altresì opportuno ricordare che le nuove necessità risultanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona dovrebbero logicamente comportare risparmi a livello nazionale e regionale;

viii.      è opportuno rispondere alla dichiarazione 3 dell'attuale AII, che auspica entro il 2008-2009 una revisione generale e approfondita, comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese e alle risorse dell'UE, evitando di affrontare le sfide e le competenze conferite all'UE dal nuovo trattato con una revisione del funzionamento dell'attuale AII molto limitata e priva di ogni dimensione politica;

ix.        è opportuno riconoscere che la posizione del Consiglio e della Commissione sulla revisione del QFP finora è stata in contraddizione con la presentazione costante di nuove proposte che richiedono nuove risorse, come l' Accordo sulle banane e ITER;

x.        è opportuno manifestare la propria preoccupazione per la tendenza degli Stati membri a lanciare politiche europee finanziate al di fuori del bilancio dell'UE; occorre valutare il rischio di una mancanza di legittimità e controllo democratici rispetto a tali politiche e di una violazione del principio di universalità del bilancio dell'UE, nonché l'impatto negativo che tale tendenza potrebbe avere in relazione al principio di solidarietà;

xi.        occorre prendere tutte le misure necessarie per una revisione del QFP che preveda risorse supplementari necessarie per il servizio europeo di azione esterna e per le altre priorità politiche collegate al trattato di Lisbona, nonché altre iniziative, in particolare nell'ambito della Rubrica 1a "Competitività, crescita ed occupazione" e della Rubrica 4 "Relazioni esterne", che conferiscano valore aggiunto all'UE, consentendole di soddisfare i suoi impegni e le aspettative dei suoi cittadini;

xii.       occorre prendere atto del fatto che, senza questa revisione, il Parlamento non sarà in grado di adottare proposte per nuove agenzie o altre iniziative del Consiglio, a meno che non siano accompagnate da proposte di nuove risorse;

xiii.      occorre proseguire gli sforzi per una maggiore flessibilità, come indicato nella suddetta relazione della Commissione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

xiv.      occorre riconoscere l'importanza della flessibilità per la creazione di riserve e margini che consentano all'UE di rispondere alle attuali e future necessità, sia nell'ambito del quadro finanziario sia all’interno delle rubriche o tra di esse, nonché nei negoziati sull’introduzione e la revisione del QFP;

xv.       occorre tenere presente che il Parlamento insiste su una maggiore e più forte flessibilità e sulla creazione di riserve sufficienti per ciascuna categoria nonché su un incremento degli importi disponibili attraverso lo strumento di flessibilità e su una semplificazione della procedura per il trasferimento di risorse tra le diverse rubriche del QFP;

xvi.      occorre tener presente che il Parlamento non è disposto ad avviare negoziati su proposte che non includano almeno l'attuale grado di flessibilità sulle revisioni del quadro finanziario fino allo 0,03% del RNL dell'UE (articolo 8, paragrafo 3, della proposta di regolamento QFP);

xvii.     occorre comprendere che un approccio puramente tecnico all'attuazione del trattato di Lisbona nel settore del bilancio è insufficiente e che, perché il Parlamento possa dare la sua approvazione, è indispensabile avviare senza indugi un autentico negoziato politico a un livello adeguatamente elevato e, se necessario, al massimo livello;

xviii.    in considerazione di possibili conseguenze di bilancio di ampia portata, prima di adottare il regolamento QFP è opportuno riflettere ulteriormente sul meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria; occorre altresì accettare che entrambi i rami dell'autorità di bilancio partecipino alle decisioni concernenti l' impatto che questo meccanismo potrebbe avere sul bilancio dell'UE; è opportuno convenire che ogni eventuale necessità di bilancio legata a tale meccanismo debba essere finanziata mediante una revisione ad hoc del QFP in modo che sia garantito a tempo debito un sufficiente coinvolgimento dell’autorità di bilancio;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)

GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)

Testi approvati, P7_TA(2009)0115.

(3)

Testi approvati, P7_TA(2009)0067.

(4)

GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.


ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

13.9.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Roberto Gualtieri, Jan Olbrycht, Paul Rübig

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2010Avviso legale