RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

27.10.2010 - (COM(2010)0358 – C7‑0162/2010 – 2010/0192(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedura : 2010/0192(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0294/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(COM(2010)0358 – C7‑0162/2010 – 2010/0192(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0358),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0162/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7‑0294/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 539/2001

Allegato II – parte 4 (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO:

4. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO:

Taiwan.

Taiwan (*).

 

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto non si applica ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan privi di numero di carta d'identità.

MOTIVAZIONE

I – QUESTIONI GENERALI

Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto è stabilito sulla base di una valutazione caso per caso della situazione del paese interessato in relazione ad aspetti quali l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la sicurezza, le relazioni esterne dell'Unione, la coerenza territoriale e il principio di reciprocità.

Poiché i citati aspetti possono variare nel tempo, il quadro normativo dell'Unione prevede un meccanismo di revisione, attraverso il quale i paesi che registrano un'evoluzione positiva in relazione ai criteri elencati possono eventualmente beneficiare di un'esenzione dall'obbligo del visto.

Ovviamente, il meccanismo di valutazione può funzionare anche in senso contrario e portare alla reintroduzione dell'obbligo del visto per i paesi che registrano un'involuzione rispetto ai criteri elencati, oppure che impongono l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri.

In sede di revisione degli elenchi in oggetto la Commissione è assistita dagli Stati membri. Questi ultimi hanno il compito di indicare i paesi terzi da inserire nei due elenchi, quello positivo e quello negativo. Le conclusioni della Commissione si basano sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri e sui preziosi dati forniti dal Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI).

II – SPOSTAMENTO DI TAIWAN NELL'ELENCO POSITIVO (ESENZIONE DALL'OBBLIGO DEL VISTO)

La proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 non costituisce un precedente e non pregiudica altre situazioni all'interno del continente europeo.

L'obiettivo della proposta è sviluppare la politica comune in materia di immigrazione, contribuendo nel contempo a rafforzare le relazioni commerciali tra l'Unione europea e Taiwan.

Contesto politico-economico

Negli ultimi decenni sull'isola di Taiwan si è assistito a un importante processo di democratizzazione. Le trasformazioni politiche verificatesi negli anni Ottanta sono culminate, nello svolgimento, nel 1996, delle prime elezioni presidenziali dirette. Da allora, le riforme istituzionali, unite al dinamismo della società civile e al rispetto delle libertà civili e dei diritti dei cittadini, hanno contribuito a consolidare la stabilità politica di Taiwan.

A Taiwan il massimo rappresentante è il Presidente che, come già indicato, è eletto dai cittadini a suffragio universale per un mandato quadriennale. Il Presidente nomina il Primo ministro che, a sua volta, organizza il governo e designa i ministri che compongono il Gabinetto esecutivo.

Attualmente il potere legislativo è esercitato dallo Yuan legislativo, composto da 113 membri. Questi ultimi sono nominati mediante un sistema elettorale basato su collegi uninominali con doppio voto, uno per eleggere il candidato del collegio e uno assegnato al partito politico. Il mandato è quadriennale.

Dal punto di vista economico, negli ultimi sessant'anni Taiwan ha registrato una crescita significativa raggiungendo un livello di reddito pro capite tra i più alti al mondo (30.100 dollari USA). A luglio 2010 il tasso di disoccupazione dell'isola era del 5,2%, un valore di molto inferiore alla media europea dello stesso mese, pari al 10,1%.

Nel 1950 Taiwan era un paese più povero di Ghana, Uganda e Repubblica democratica del Congo e, fino al 1960, mostrava una dipendenza dalle esportazioni di prodotti di base superiore a quella evidenziata da paesi come il Kenya, il Sudafrica e il Libano. Oggigiorno, invece, i prodotti fabbricati a Taiwan rappresentano oltre il 97% delle esportazioni del paese.

Secondo le statistiche del Fondo monetario internazionale (FMI), nel 2009 l'economia taiwanese, con un PIL di 379.000 milioni di dollari, occupava il 25° posto della graduatoria mondiale. Nel primo trimestre del 2010 la crescita economica è arrivata al 13,27%, mentre nel primo semestre dello stesso anno la bilancia commerciale ha evidenziato un saldo attivo di 12.100 milioni di dollari.

Taiwan, oltre a intrattenere con l'Unione europea importanti rapporti economico-commerciali, coopera con l'UE nei settori della ricerca, della scienza, della tecnologia, dell'istruzione, della cultura e dell'ambiente. Taiwan è il quarto partner asiatico dell'UE per importanza, mentre l'Unione rappresenta per l'isola il principale investitore straniero. Il volume degli scambi tra Stati membri e Taiwan ha raggiunto nel 2008 i 47.000 milioni di dollari.

Politica dei visti

La situazione fotografata dai dati riportati al precedente paragrafo ha favorito il raggiungimento di un tasso migratorio netto pari allo 0,15%, valore che rende estremamente basso il rischio di immigrazione clandestina nell'Unione europea di cittadini provenienti da Taiwan. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, nel periodo 2006-2008 sono stati individuati soltanto 45 immigrati clandestini provenienti dall'isola in tutto il territorio dell'Unione europea.

Per quanto concerne la sicurezza dei documenti di viaggio, i passaporti elettronici taiwanesi sono conformi a tutti i requisiti imposti dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale; essi sono altresì dotati di altri moderni dispositivi antifalsificazione. I passaporti sono autenticati mediante sistemi di certificazione elettronica. I dati del passaporto (nome e cognome - in inglese e cinese - data e luogo di nascita, numero di documento, data di scadenza e immagine del volto del titolare) sono archiviati su un microchip leggibile mediante strumenti a radiofrequenza.

Attualmente vi sono circa 60.000 titolari di passaporti emessi dalle autorità taiwanesi che risiedono al di fuori dell'isola e non possiedono alcun recapito nel territorio della stessa. Si tratta di persone che non sono in grado di esibire alcun documento d'identità taiwanese e che, se desiderano entrare a Taiwan, sono costrette a richiedere un permesso speciale all'Agenzia nazionale per l'immigrazione. Pertanto, se le autorità taiwanesi richiedono un permesso d'ingresso per i cittadini in oggetto, appare logico applicare a questi ultimi un criterio analogo anche nell'Unione europea.

Il visto, in quanto strumento destinato a legittimare l'ingresso o il soggiorno temporaneo del titolare in un paese diverso da quello di cittadinanza o residenza, costituisce uno strumento efficace per limitare gli eventuali ingressi o soggiorni irregolari. Si tratta di un requisito solitamente imposto ai cittadini di paesi da cui provengono o transitano immigrati clandestini, che tuttavia non trova più giustificazione in relazione a paesi con tassi di immigrazione particolarmente bassi.

È proprio per le citate ragioni che Stati membri come il Regno Unito e l'Irlanda hanno imposto, rispettivamente nel marzo e nel luglio 2009, l'obbligo del visto per i cittadini taiwanesi, mentre altri paesi, tra cui Giappone, Corea del Sud, Singapore e Nuova Zelanda, si sono aggiunti all'elenco di quelli che l'hanno invece abolito.

Attualmente sono esenti dall'obbligo del visto per l'ingresso a Taiwan i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione di Cipro, Romania e Bulgaria. Le autorità taiwanesi si sono tuttavia impegnate a esonerare formalmente da tale obbligo i cittadini di tali paesi l'11 novembre 2010. È fondamentale che Taiwan rispetti l'impegno assunto.

Conclusioni

Taiwan non rappresenta una minaccia per l'Unione europea sotto nessun punto di vista, né per quanto concerne l'immigrazione clandestina, né in termini sicurezza pubblica.

La liberalizzazione dei visti per Taiwan rafforzerà le relazioni commerciali tra l'isola e l'Unione europea e favorirà una più stretta collaborazione nei settori della cultura, dell'istruzione, dell'ambiente e della ricerca, promuovendo altresì l'aumento del turismo nei due sensi.

L'UE dovrebbe abolire l'obbligo del visto per i cittadini taiwanesi in nome della coerenza regionale, dal momento che essa ha già concesso l'esenzione da tale obbligo ad altri paesi ed entità della medesima area geografica che presentano un livello di sviluppo economico analogo, ad esempio Hong Kong, Macao, Giappone, Corea del Sud e Singapore.

La necessità per l'UE di agire in base ai principi di proporzionalità e reciprocità giustifica la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001, a condizione però che Taiwan riconosca formalmente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Bulgaria, Cipro e Romania entro la fine del 2010.

L'esenzione dall'obbligo del visto per l'ingresso nell'Unione europea non si applicherà ai titolari di passaporti taiwanesi privi di numero di carta d'identità.

In definitiva, lo spostamento di Taiwan nel cosiddetto elenco positivo costituisce un provvedimento opportuno e coerente con le decisioni recentemente adottate dall'Unione europea nell'ambito in questione.

III – SPOSTAMENTO DI ALTRI PAESI TERZI

La Commissione non ritiene giustificato lo spostamento nell'elenco positivo di Trinidad e Tobago, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Belize, Dominica, Grenada, isole Marshall, Micronesia e Palau.

Si tratta di proposte avanzate da singoli Stati membri o, in qualche raro caso, da gruppi di due Stati membri. Alla luce dello scarso sostegno ottenuto in Consiglio e dell'analisi realizzata dalla Commissione su aspetti quali l'economia, la sicurezza, il rischio di immigrazione clandestina e i principi di coerenza regionale e reciprocità non appare consigliabile dare seguito positivo alle richieste in oggetto.

IV – ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI

Il Territorio autonomo delle Marianne settentrionali è politicamente annesso agli Stati Uniti. Si tratta di un arcipelago formato dalle quattordici isole Marianne settentrionali che si trova tra le Hawaii e le Filippine e ha una popolazione di 82.459 abitanti.

Nel 1975 le Isole Marianne settentrionali hanno formalizzato l'unione politica con gli Stati Uniti. Nelle isole vige un regime democratico, rappresentativo, presidenziale e pluripartitico il cui più alto rappresentante è il Governatore. Il Capo dello Stato è il presidente degli Stati Uniti d'America. I fondi federali del Territorio sono amministrati dall'Agenzia per le isole (Office of Insular Affairs) del ministero degli Interni statunitense.

I cittadini delle Isole Marianne sono pertanto cittadini degli Stati Uniti.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, e in nome della coerenza politica dell'Unione, occorre quindi depennare le Isole Marianne dall'elenco di cui all'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, in modo da esentare i cittadini dell'arcipelago dall'obbligo del visto.

PARERE della commissione per gli affari esteri (6.10.2010)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(COM(2010)0358 – C7‑0162/2010 – 2010/0192(COD))

Relatore per parere: Andrey Kovatchev

BREVE MOTIVAZIONE

La finalità principale dell'attuale modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 è quella di esentare i titolari di passaporti taiwanesi dall'obbligo del visto per entrare nell'UE.

Come indicato in modo dettagliato e molto preciso nella proposta della Commissione, il principio dell'esenzione dall'obbligo del visto deve essere certamente sostenuto, dato che il livello di sviluppo economico, di istruzione e di governance democratica di Taiwan è paragonabile a quello dei paesi OCSE della regione della Corea del Sud e del Giappone.

Va ricordato che l'UE e i suoi Stati membri aderiscono alla "politica di una Cina unica" e non riconoscono Taiwan come Stato sovrano indipendente, pur esistendo legami commerciali (Taiwan è un membro dell'OMC), culturali e personali. Il Parlamento europeo continua ad incoraggiare la partecipazione di Taiwan nelle organizzazioni internazionali. I regimi dei visti nonché qualsiasi regime consolare o di diritto privato non pregiudicano alcuna posizione sullo status dei territori nell'ambito del diritto internazionale pubblico.

Dopo decenni di tensione, il clima politico tra l'attuale governo taiwanese e la Repubblica popolare cinese è molto positivo, come dimostrato dall'organizzazione di voli diretti e dal livello senza precedenti di affari commerciali e scambi personali attraverso gli Stretti, aprendo così una finestra di opportunità per attuare senza ostacoli la misura.

Attualmente, i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro e della Romania, nonché i cittadini di paesi non appartenenti all'UE nella zona Schengen beneficiano reciprocamente dell'entrata esente da visto a Taiwan.

Il governo taiwanese si è impegnato ad abolire l'obbligo del visto per i tre restanti paesi dell'UE prima della fine del 2010 e, pur lodando l'intenzione del governo taiwanese di concedere l'entrata esente dall'obbligo del visto a tutti i 27 Stati membri, ci si attende che ciò avvenga prima dell'adozione di questa misura dell'UE.

L'inclusione nella proposta di un altro territorio, l'arcipelago delle Marianne settentrionali statunitensi, con una popolazione inferiore a 90.000 abitanti titolari di passaporto statunitense, si prefigge di correggere un'inesattezza dell'attuale testo del regolamento, che tutela già la vicina Guam con lo stesso status politico e gli stessi dati demografici.

******

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Referimenti

COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

Annuncio in Aula

AFET

9.9.2010

 

 

 

Relatore

       Nomina

Andrey Kovatchev

15.9.2010

 

 

Esame in commissione

20.9.2010

 

 

 

Approvazione

5.10.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Frieda Brepoels, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Ernst Strasser, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nikolaos Chountis, Evgeni Kirilov, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Dominique Vlasto

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marie-Christine Vergiat

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Riferimenti

COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD)

Presentazione della proposta al PE

5.7.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

8.7.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

9.9.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

2.9.2010

 

 

Approvazione

26.10.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström

Deposito

28.10.2010