Procedura : 2010/0044(COD)
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A7-0311/2010

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PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

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PV 16/12/2010 - 6.1
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P7_TA(2010)0486

RELAZIONE     ***I
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9 novembre 2010
PE 442.830v02-00 A7-0311/2010

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

(COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Chrysoula Paliadeli

EMENDAMENTI
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PROCEDURA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

(COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0076),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato al suo Presidente da un parlamento nazionale in merito alla conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato delle regioni(1),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0311/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il trattato ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, e l'articolo 167 in particolare assegna all'Unione europea il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, e l'articolo 167 di tale trattato in particolare assegna all'Unione europea il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Inoltre l'articolo 167, paragrafo 2, del TFUE specifica che, conformemente al principio di proporzionalità, l'Unione contribuisce al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il trattato istituisce inoltre la cittadinanza dell'Unione, che integra la cittadinanza nazionale degli Stati membri ed è un importante elemento per la salvaguardia e il rafforzamento del processo di integrazione europea. Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà.

(3) Il trattato istituisce inoltre la cittadinanza dell'Unione, che integra la cittadinanza nazionale degli Stati membri ed è un importante elemento per la salvaguardia e il rafforzamento del processo di integrazione europea. Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale e linguistica, tolleranza e solidarietà.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il marchio del patrimonio europeo deve beneficiare delle esperienze acquisite sinora con l'iniziativa intergovernativa.

Motivazione

Tutte le esperienze acquisite sinora nell'ambito dell'iniziativa intergovernativa devono essere messe a frutto per la nuova azione dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il marchio del patrimonio europeo deve quindi cercare sinergie e complementarità con altre iniziative, come l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa. Il valore aggiunto del nuovo marchio del patrimonio europeo è rappresentato dal contributo apportato dai siti selezionati alla storia e alla cultura europee, dalla loro chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, compresi i giovani, nonché dalla creazione di reti fra i vari siti finalizzata allo scambio di esperienze e pratiche ottimali. L'iniziativa dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conservazione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto soprattutto sulla promozione dei siti, sull'accesso ad essi e sulla qualità delle spiegazioni fornite e delle attività proposte.

(7) Il marchio del patrimonio europeo deve quindi cercare di integrare ma non di duplicare iniziative, come l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO, la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa. Il valore aggiunto del nuovo marchio del patrimonio europeo è rappresentato dal contributo apportato dai siti selezionati alla storia e alla cultura europee nonché alla realizzazione dell'Unione, dalla loro chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, soprattutto i giovani, nonché dalla creazione di reti fra i vari siti finalizzata allo scambio di esperienze e pratiche ottimali. L'iniziativa dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conservazione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto soprattutto sulla promozione dei siti, sull'accesso ad essi – contribuendo così alla condivisione del patrimonio storico e culturale in seno all'Unione – e sulla qualità delle spiegazioni fornite e delle attività proposte.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter proporre siti cui è già stato assegnato il marchio del patrimonio europeo nel quadro del progetto intergovernativo del marchio del patrimonio europeo. Detti siti devono essere valutati in base ai nuovi criteri e alle nuove procedure.

Motivazione

I siti degli Stati membri dell'UE che hanno ottenuto il marchio nell'ambito dell'iniziativa intergovernativa possono partecipare alla nuova iniziativa UE. Per garantire la coerenza generale di quest'ultima, sarebbe necessario valutare di nuovo questi siti in base ai nuovi criteri.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Nel quadro delle future valutazioni del marchio del patrimonio europeo si potrebbe esaminare se sia opportuno estendere l'iniziativa ai paesi terzi che partecipano al programma Cultura.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le modalità di gestione relative al marchio del patrimonio europeo devono rimanere semplici e flessibili, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

(11) Le modalità di gestione relative al marchio del patrimonio europeo devono essere semplici e flessibili, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Motivazione

La nuova iniziativa introduce nuove modalità di gestione.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente decisione, con "siti" si intendono i monumenti, i siti naturali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale in quanto si ricollegano a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.

Ai fini della presente decisione, con "siti" si intendono i monumenti, i siti naturali, sottomarini, archeologici, industriali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale in quanto si ricollegano a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.

Motivazione

I siti archeologici sono direttamente collegati al patrimonio europeo e in quanto tali dovrebbero essere menzionati nella definizione. Anche i siti sottomarini dovrebbero essere coperti dalla definizione, vista la lunga tradizione marinara delle popolazioni europee, dalla preistoria ai giorni nostri.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

 a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione europea sulla base degli elementi comuni di storia e patrimonio e della consapevolezza della diversità;

 a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione, in particolare tra i giovani, sulla base dei valori e degli elementi comuni della storia e del patrimonio europei;

Motivazione

La promozione dell'accesso dei giovani al patrimonio culturale europeo è una delle priorità del marchio del patrimonio europeo e deve essere messa in risalto. Il marchio del patrimonio europeo non si riferisce alla conservazione dei siti, bensì alla loro dimensione educativa. Tale dimensione educativa del marchio del patrimonio europeo è parte della risposta intesa a ridurre la distanza crescente tra l'Europa e i cittadini, soprattutto con riferimento ai giovani.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– ad incoraggiare il dialogo interculturale.

 ad incoraggiare il dialogo interculturale e interterritoriale nonché la consapevolezza della diversità.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli obiettivi intermedi dell'azione sono:

2. A tal fine, quali obiettivi intermedi l'azione si propone di:

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'alinea dell'articolo 3, paragrafo 1.

Gli obiettivi intermedi riguardano l'impatto del marchio del patrimonio europeo sulle persone e sul patrimonio nel suo complesso. A questo livello, l'impatto può essere misurato e/o valutato con una certa precisione mediante indicatori di impatto intermedi.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

 valorizzare i siti che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia e nella costruzione dell'Unione europea;

 sottolineare il valore simbolico e innalzare il profilo dei siti che hanno rivestito un ruolo significativo nella storia e nella cultura europee e/o nella costruzione dell'Unione;

Motivazione

Il marchio intende promuovere il valore già riconosciuto dei siti. Si tratta di un'iniziativa importante, sia per favorire l'integrazione europea attraverso la conoscenza della cultura e della storia europee, sia per rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea e per avvicinare i cittadini alle sue istituzioni.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– aumentare la consapevolezza dei cittadini europei della costruzione dell'Unione europea nonché del patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani alla base del processo di integrazione europea.

 aumentare la consapevolezza dei cittadini europei della storia europea e della costruzione dell'Unione nonché del patrimonio culturale materiale e immateriale comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani alla base del processo di integrazione europea.

Motivazione

La storia e la cultura europee e la costruzione dell'Unione europea sono due concetti distinti di pari importanza per il patrimonio simbolico e culturale europeo.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

3. Gli obiettivi specifici perseguiti dai siti medesimi sono:

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'alinea dell'articolo 3, paragrafo 1.

Gli obiettivi specifici riguardano i miglioramenti che i siti stessi si impegneranno a realizzare – singolarmente e collettivamente – nel quadro della procedura di candidatura per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– sensibilizzare i giovani al patrimonio culturale comune;

– sensibilizzare i giovani in particolare e i cittadini europei in generale in merito al patrimonio culturale comune e rafforzare in loro il senso di identità europea;

Motivazione

Lo sviluppo di un'identità europea è un obiettivo fondamentale del processo di integrazione europea, e in quanto tale può essere promosso attivamente attraverso il marchio del patrimonio europeo.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

 migliorare l'accesso ai siti del patrimonio per tutte le categorie di pubblico, soprattutto i giovani;

 migliorare e/o potenziare l'accesso ai siti del patrimonio per tutti, soprattutto i giovani;

Emendamento  17

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

  promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale e storica;

 promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale, storica e interattiva online;

Motivazione

I giovani socializzano, prendono contatti, imparano e interagiscono attraverso l'uso delle TIC e dei siti delle reti sociali. È molto facile per le giovani generazioni esprimersi attraverso blog, facebook e altri siti educativi. L'apprendimento interattivo online è lo strumento migliore e il più efficace dal punto di vista dei costi per portare avanti il dialogo interculturale, e andrebbe pertanto inserito nel testo.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

  favorire le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creazione e della creatività contemporanee;

 favorire le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creazione contemporanea e sostenere la creatività;

Motivazione

Le sinergie tra il patrimonio culturale e il settore della creazione contemporanea potrebbero fungere da catalizzatori per la creatività.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 promuovere l'interazione tra il patrimonio culturale e le attività economiche che vi fioriscono intorno, pur sempre rispettando pienamente l'integrità del medesimo e contribuendo alla sua sostenibilità e a quella dei luoghi circostanti;

Motivazione

Il patrimonio culturale di un'area può essere una delle sue principali attrattive, avendo il potenziale di generare un'attività economica fiorente, alimentata dal turismo culturale, dalle industrie culturali ecc. Inoltre, l'interazione con l'attività economica produttiva consentirà ai siti del patrimonio di contribuire al proprio mantenimento, dato che gli elevati costi in questione possono spesso rendere estremamente oneroso il compito di gestirli.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

  contribuire all'attrattività e allo sviluppo sostenibile delle regioni.

 contribuire alla promozione, all'attrattività, all'influenza culturale, allo sviluppo turistico e allo sviluppo sostenibile delle regioni.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 incoraggiare la creazione di reti europee che valorizzino il patrimonio comune europeo.

Motivazione

Il patrimonio europeo è estremamente eterogeneo, e le reti interregionali potrebbero mettere in evidenza il tema comune europeo che si snoda attraverso periodi e stili artistici molto diversi. Si potrebbero ad esempio creare reti europee dell'ordine cistercense, dei rom, del modernismo o dell'Art Nouveau, dei riti del solstizio ecc., aiutando così i cittadini europei a rendersi conto del fatto che molti degli elementi che ciascuno ritiene appartenenti al proprio patrimonio si ritrovano in tutta Europa.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché vi sia complementarità fra il marchio del patrimonio europeo e altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'Unesco e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa.

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché il marchio del patrimonio europeo integri ma non duplichi altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'Unesco, la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 7.

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1) I candidati per il marchio hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia e nella costruzione dell'Unione europea. I candidati dimostrano pertanto:

1) I candidati per il marchio del patrimonio europeo hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo significativo nella storia e nella cultura europee e/o nella costruzione dell'Unione. Essi dimostrano pertanto:

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino.

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  e/o la collocazione e il ruolo di un sito nella storia e nell'integrazione europee e il suo legame con eventi o personalità chiave europei nonché con correnti culturali, artistiche, politiche, sociali, scientifiche, tecnologiche o industriali;

– e/o la collocazione e il ruolo di un sito nella storia e nell'integrazione europee e il suo legame con eventi o personalità chiave europei nonché con correnti culturali, artistiche, religiose, politiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, ambientali o industriali;

Motivazione

La religione, in qualunque forma, ha rivestito un'importanza fondamentale nel contesto europeo, provocando guerre ma anche influenzando la filosofia, il pensiero e la cultura generale, nonché gran parte della produzione artistica fino al diciannovesimo secolo, per non citare altre tematiche legate alla religione. Inoltre, i principali monumenti europei sono di carattere essenzialmente religioso, e pertanto sarebbe assurdo non includere la religione.

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2) I candidati per il marchio presentano un progetto che promuova la loro dimensione europea e che li impegni a:

2) I candidati per il marchio del patrimonio europeo presentano un progetto, da realizzare al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, che includa gli elementi seguenti:

Motivazione

Stabilendo che entro la fine dell'anno di designazione deve essere garantita la conformità ai criteri, si obbligherebbero i candidati a rispettare gli impegni assunti.

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

–  promuovere il multilinguismo utilizzando varie lingue dell'Unione europea;

– promuovere il multilinguismo e la diversità regionale utilizzando varie lingue dell'Unione quale chiave del dialogo interculturale;

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

  partecipare alle attività di networking dei siti che hanno ricevuto il marchio del patrimonio europeo al fine di scambiare esperienze e avviare progetti comuni;

 cooperare con i siti che hanno già ricevuto il marchio del patrimonio europeo;

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

  favorire la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, per esempio utilizzando le nuove tecnologie;

 favorire la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, anche attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 2 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 garantire ai cittadini europei l'accesso al sito, nel pieno rispetto della sua integrità.

Motivazione

L'affermazione può sembrare ovvia, ma poiché molti monumenti non sono aperti al pubblico, è difficile che possano suscitare sentimenti di appartenenza.

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

– organizzare, ogni qualvolta le caratteristiche del sito lo permettano, attività artistiche e culturali (per esempio eventi, festival, residenze d'artisti) che promuovano la mobilità degli artisti e delle collezioni europei, stimolino il dialogo interculturale ed incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee.

– organizzare, ogni qualvolta le caratteristiche del sito lo permettano, attività artistiche e culturali (per esempio eventi, festival, residenze d'artisti) che promuovano la mobilità degli operatori culturali, degli artisti e delle collezioni europei, stimolino il dialogo interculturale e incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee.

Motivazione

Questa frase non dovrebbe rientrare fra i criteri vincolanti, bensì costituire un elemento facoltativo, dal momento che i criteri si applicheranno in modo proporzionale alle dimensioni e alle caratteristiche dei siti. Probabilmente non tutti i siti saranno in grado di organizzare attività artistiche e culturali.

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 3 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

–  garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, per esempio adeguando il sito a determinate esigenze o provvedendo alla formazione del personale;

– garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, per esempio adeguando il sito a determinate esigenze o provvedendo alla formazione del personale e grazie all'uso di Internet, anche per quanto concerne le persone anziane e quelle con disabilità;

Emendamento  32

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 3 – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

  occuparsi della promozione dei siti come destinazioni turistiche;

 promuovere i siti come destinazioni turistiche limitando nel contempo i potenziali impatti negativi sui siti stessi o sull'ambiente circostante;

Motivazione

Lo sviluppo del turismo non dovrebbe in alcun caso alterare il sito o l'ambiente circostante.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Articolo 7 – punto 3 – trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

 garantire che il piano di gestione sia il più possibile rispettoso dell'ambiente per limitare i possibili impatti negativi del turismo.

 garantire che il piano di gestione sia il più possibile rispettoso dell'ambiente.

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 7, punto 3, trattino 6.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il panel europeo è composto da 12 membri: quattro vengono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio e quattro dalla Commissione. Il panel nomina il suo presidente.

2. Il panel europeo è composto da 13 membri: quattro vengono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio, quattro dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni, secondo le rispettive procedure. Il panel europeo nomina il suo presidente.

Motivazione

L'inclusione nel panel europeo di un membro del Comitato delle regioni permetterebbe alle autorità regionali e locali di far sentire la propria voce, conferirebbe al panel maggiore rappresentatività e susciterebbe interesse a livello locale e regionale. Fra l'altro, in questo modo i membri del panel sarebbero in numero dispari.

Emendamento  35

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il panel europeo è composto da esperti indipendenti dotati di una solida esperienza e competenza nel campo della cultura, del patrimonio, della storia europea o in altri campi pertinenti agli obiettivi del marchio del patrimonio europeo.

3. Il panel europeo è composto da esperti indipendenti dotati di una solida esperienza e competenza nei campi pertinenti agli obiettivi del marchio del patrimonio europeo. Le istituzioni che nominano gli esperti cercano per quanto possibile di garantire la complementarità dei rispettivi ambiti di competenza nonché di assicurare una rappresentanza equilibrata dal punto di vista geografico.

Motivazione

Il panel europeo dovrebbe essere composto da esperti del settore culturale che rappresentino tutti i campi pertinenti agli obiettivi del marchio del patrimonio europeo (l'elenco non dovrebbe essere esaustivo e gli ambiti potrebbero spaziare dagli studi umanistici alla gestione dei beni culturali), garantendo nel contempo che tutti gli Stati membri siano rappresentati equamente.

Emendamento  36

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Per deroga, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti vengono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.

4. I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Per deroga, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti vengono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo e uno dal Comitato delle regioni per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento  37

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora emergano conflitti di interesse fra un membro del panel e un particolare sito, il membro del panel non prende parte alla valutazione del sito in questione.

5. I membri del panel europeo dichiarano qualsiasi conflitto di interessi o qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a un particolare sito. In presenza di una siffatta dichiarazione, o qualora emerga un siffatto conflitto di interessi, il membro del panel non partecipa alla valutazione del sito in questione o di qualsiasi altro sito dello Stato membro interessato.

Motivazione

Disposizioni pratiche intese a garantire la trasparenza della procedura.

Emendamento  38

Proposta di decisione

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di mantenere le procedure il più possibile snelle e semplici la Commissione prepara un modulo comune per la candidatura che riflette i criteri di selezione e che viene utilizzato da tutti i candidati. Sono prese in considerazione per la selezione solo le domande inviate tramite tale modulo ufficiale per la candidatura.

La Commissione prepara un modulo comune per la candidatura che riflette i criteri di selezione stabiliti all'articolo 7 e che viene utilizzato da tutti i candidati. Sono prese in considerazione per la selezione solo le domande inviate tramite tale modulo ufficiale per la candidatura.

Emendamento  39

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La preselezione dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è sotto la responsabilità degli Stati membri.

1. La preselezione dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è sotto la responsabilità degli Stati membri, in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali.

Emendamento  40

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro ha la possibilità di preselezionare fino ad un massimo di due siti all'anno in conformità del calendario nell'allegato. Le procedure di selezione vengono sospese negli anni dedicati al controllo.

2. Ciascuno Stato membro ha la possibilità di preselezionare ogni due anni fino ad un massimo di due siti, in conformità del calendario nell'allegato.

Motivazione

La selezione biennale dei siti garantirà una maggiore qualità sia nel processo di selezione sia a livello dei siti selezionati. Il numero dei siti deve essere mantenuto entro limiti ragionevoli per non compromettere la qualità, la credibilità e il prestigio del marchio del patrimonio europeo. La selezione verrebbe effettuata il primo anno a livello dello Stato membro e l'anno successivo a livello europeo, con la designazione ufficiale dei siti. In tal caso, il controllo dei siti potrebbe essere effettuato parallelamente alla procedura di selezione.

Emendamento  41

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione dei siti conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per mantenere le disposizioni amministrative il più possibile semplici e flessibili. Notifica tuttavia alla Commissione i risultati della preselezione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo la selezione.

3. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione dei siti conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per mantenere le disposizioni amministrative il più possibile semplici e flessibili. Notifica tuttavia alla Commissione i risultati della preselezione entro il 1° marzo dell'anno in cui essa ha luogo.

Motivazione

Modifica conforme al nuovo calendario proposto (cfr. allegato).

Emendamento  42

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La preselezione avviene secondo i criteri definiti all'articolo 7 e con il modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

4. La preselezione si svolge conformemente ai criteri definiti all'articolo 7 e sulla base del modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

Motivazione

La preselezione deve avvenire mediante l'utilizzo di criteri e moduli per la candidatura uniformi a livello di Stato membro.

Emendamento  43

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione pubblica l'elenco completo dei siti preselezionati e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Motivazione

La pubblicazione dei siti preselezionati e l'informazione di tutte le istituzioni dell'UE interessate conferiscono maggiore trasparenza alla procedura.

Emendamento  44

Proposta di decisione

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La selezione finale avviene secondo i criteri definiti all'articolo 7 e con il modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

3. La selezione finale si svolge conformemente ai criteri definiti all'articolo 7 e sulla base del modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

Motivazione

La selezione finale deve avvenire mediante l'utilizzo di criteri e moduli per la candidatura uniformi a livello dell'Unione.

Emendamento  45

Proposta di decisione

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati entro il 31 ottobre dell'anno in cui ha luogo la selezione. Tale relazione comprende raccomandazioni per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo e una giustificazione per l'esclusione dei siti che non compaiono sulla lista finale.

4. Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati entro il 15 dicembre dell'anno in cui ha luogo la preselezione. Tale relazione comprende raccomandazioni per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo e una giustificazione per l'esclusione dei siti che non compaiono sulla lista finale.

Motivazione

Modifica conforme al nuovo calendario proposto (cfr. allegato).

Emendamento  46

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura di quelle degli altri siti. Tali candidature sono sottoposte ad una preselezione da parte di uno degli Stati membri interessati nei limiti di un massimo di due siti, come definito nell'articolo 10, e vengono proposte a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi sono stati consultati e hanno espresso un parere favorevole.

2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura di quelle degli altri siti. Tali candidature sono sottoposte ad una preselezione da parte di tutti gli Stati membri interessati nei rispettivi limiti di un massimo di due siti, come definito nell'articolo 10. I siti transnazionali designano come coordinatore uno dei siti partecipanti; il coordinatore costituisce l'unico interlocutore della Commissione. Esso fornisce informazioni in tempo utile sulla candidatura transnazionale a tutti gli Stati membri, in modo da garantire la partecipazione dei siti pertinenti di tutta l'Unione. Tutti i siti compresi in un sito transnazionale compilano il modulo di candidatura di cui all'articolo 9 e soddisfano i criteri di cui all'articolo 7.

Motivazione

Viene data la precedenza ai siti transnazionali dal momento che essi, per la loro stessa natura, promuovono gli obiettivi essenziali del marchio del patrimonio europeo e creano reti. Di conseguenza, tutti gli Stati membri partecipanti dovrebbero utilizzare la propria quota per i rispettivi siti che fanno parte di siti transnazionali. È anche importante comunicare in tempo utile a tutti gli Stati membri l'intenzione di richiedere l'assegnazione del marchio di sito transnazionale affinché tutti gli interessati possano esservi inclusi. Per ragioni pratiche occorre nominare un coordinatore per ciascun sito transnazionale, che fungerà da interlocutore del panel europeo e della Commissione.

Emendamento  47

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

È attribuita particolare considerazione ai siti transnazionali che promuovono l'essenza stessa del patrimonio transfrontaliero europeo attraverso la rappresentazione di un simbolismo materiale e immateriale.

Motivazione

L'attribuzione di un marchio del patrimonio europeo a un sito transnazionale risulta particolarmente significativa in quanto così facendo si promuove il patrimonio europeo a un livello più profondo, che coinvolge un maggior numero di cittadini. Un esempio di simbolismo immateriale è rappresentato dalla pace.

Emendamento  48

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora uno dei siti compresi in un sito transnazionale cessi di soddisfare i criteri del marchio del patrimonio europeo o gli impegni assunti nella candidatura, si applica la procedura di cui all'articolo 15.

Emendamento  49

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla luce delle raccomandazioni del panel europeo, la Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della selezione. Essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

1. La Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della selezione, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo. Essa informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni delle proprie decisioni.

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 8.

Emendamento  50

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In linea di principio il marchio del patrimonio europeo viene assegnato ai siti in modo permanente conformemente alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

2. Il marchio del patrimonio europeo viene assegnato ai siti in modo permanente conformemente alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

Emendamento  51

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'assegnazione del marchio del patrimonio europeo non comporta nessun vincolo di carattere urbanistico, legale, paesaggistico, di mobilità o architettonico. L'unica legge applicabile in tali ambiti è la legislazione locale.

Emendamento  52

Proposta di decisione

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione è inviata alla Commissione e presentata al panel europeo per essere esaminata entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo.

3. La relazione è inviata alla Commissione e presentata al panel europeo per essere esaminata entro il 1° marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo.

Motivazione

Modifica conforme al nuovo calendario proposto (cfr. allegato).

Emendamento  53

Proposta di decisione

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio nello Stato membro interessato entro il 31 ottobre dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo che comprende, se necessario, le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.

4. Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio nello Stato membro interessato entro il 15 dicembre dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo che comprende, se necessario, le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.

Motivazione

Modifica conforme al nuovo calendario proposto (cfr. allegato).

Emendamento  54

Proposta di decisione

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione stabilisce degli indicatori comuni così che gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.

5. La Commissione, previa consultazione del panel europeo, stabilisce degli indicatori comuni così che gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.

Emendamento  55

Proposta di decisione

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione prende la decisione finale in merito al ritiro del marchio del patrimonio europeo. Essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. La Commissione prende la decisione finale in merito al ritiro del marchio del patrimonio europeo tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo. Essa ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Motivazione

Per ragioni di trasparenza, è essenziale coinvolgere il panel europeo nella procedura di ritiro del marchio.

Emendamento  56

Proposta di decisione

Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I siti possono scegliere in qualsiasi momento di rinunciare al marchio del patrimonio europeo. In tal caso, essi comunicano la propria scelta allo Stato membro interessato, il quale a sua volta ne informa la Commissione. La Commissione adotta una decisione sul ritiro del marchio del patrimonio europeo e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Motivazione

La possibilità di rinunciare volontariamente al marchio del patrimonio europeo rende l'iniziativa più democratica e tiene conto delle situazioni in cui un sito, per determinate ragioni oggettive, non può più rispettare i propri impegni o non intende più partecipare all'iniziativa.

Emendamento  57

Proposta di decisione

Articolo 16 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

  stabilisce orientamenti per le procedure di selezione e di controllo ed elabora il modulo per la candidatura;

 alla luce degli obiettivi enunciati all'articolo 3 e conformemente ai criteri di cui all'articolo 7, stabilisce orientamenti di ausilio per le procedure di selezione e di controllo ed elabora il modulo per la candidatura;

Emendamento  58

Proposta di decisione

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione è responsabile della comunicazione riguardante il marchio del patrimonio europeo a livello dell'Unione e della sua visibilità, in particolare attraverso la creazione e la manutenzione di un sito dedicato.

2. La Commissione è responsabile della comunicazione riguardante il marchio del patrimonio europeo a livello dell'Unione e della sua visibilità, in particolare attraverso la creazione e la manutenzione di un sito dedicato e di un nuovo logo, favorendo la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, per esempio utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché mezzi digitali e interattivi e cercando sinergie con altre iniziative europee. Tutte le notifiche e le raccomandazioni del panel europeo di cui all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 4 bis, e all'articolo 15, paragrafo 5, sono pubblicate sul sito web.

Motivazione

Un nuovo logo contribuirebbe alla visibilità del marchio del patrimonio dell'UE e a un processo di sensibilizzazione in merito all'iniziativa. I lavori del panel europeo devono essere quanto più possibile trasparenti.

Emendamento  59

Proposta di decisione

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione fa il possibile perché la valutazione dell'azione relativa al marchio del patrimonio europeo avvenga in modo esterno ed indipendente. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario riportato nell'allegato ed esamina ogni elemento, tra cui l'efficacia dei processi di gestione dell'azione del marchio del patrimonio europeo, il numero dei siti, l'impatto dell'azione, le possibilità di migliorarla e l'opportunità di mantenerla.

1. La Commissione fa il possibile perché la valutazione dell'azione relativa al marchio del patrimonio europeo avvenga in modo esterno ed indipendente. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario riportato nell'allegato ed esamina ogni elemento, tra cui l'efficacia dei processi di gestione dell'azione del marchio del patrimonio europeo, il numero dei siti, la copertura geografica e l'impatto dell'azione, le possibilità di migliorarla e l'opportunità di mantenerla.

Motivazione

Se necessario, nel quadro delle future valutazioni del marchio del patrimonio europeo si potrà esaminare se sia opportuno estendere l'iniziativa ai paesi terzi che partecipano al programma Cultura o ad altri paesi ancora.

Emendamento  60

Proposta di decisione

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito a tali valutazioni.

2. Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito a tali valutazioni corredata, se del caso, di opportune proposte.

Emendamento  61

Proposta di decisione

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Disposizioni transitorie

 

1. I siti a cui è già stato assegnato il marchio nel quadro dell'iniziativa intergovernativa e situati negli Stati membri sono valutati nel corso del [anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente decisione].

 

Per questi siti viene presentata una nuova candidatura secondo i nuovi criteri e le nuove procedure di cui agli articoli da 6 a 9 e tale candidatura è inviata alla Commissione dagli Stati membri interessati entro il 31 gennaio [dell'anno in questione].

 

Le nuove candidature sono esaminate dal panel europeo.

 

Qualora uno dei siti proposti da uno Stato membro non rispetti i criteri o siano necessarie ulteriori informazioni relative ad esso, il panel europeo avvia un dialogo con lo Stato membro in questione tramite la Commissione per valutare se sia possibile migliorare la domanda prima che venga presa una decisione finale. Se necessario potranno essere organizzate visite del sito.

 

Il panel europeo presenta una relazione sui siti con una raccomandazione perché a questi venga assegnato il marchio del patrimonio europeo entro la fine del [anno in questione] a meno che non siano necessari ulteriori chiarimenti da parte dello Stato membro.

 

La Commissione procede quindi alla designazione ufficiale dei siti.

 

In linea di principio il marchio del patrimonio europeo è assegnato in modo permanente ai siti di cui al presente paragrafo conformemente alle condizioni definite negli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

 

I candidati che non compaiono sulla lista finale potranno presentare negli anni seguenti una nuova candidatura per la preselezione a livello nazionale.

 

2. Gli Stati membri che non hanno partecipato all'azione intergovernativa relativa al marchio del patrimonio europeo hanno la possibilità di proporre fino ad un massimo di quattro siti candidati al marchio del patrimonio europeo nel [secondo anno dall'entrata in vigore della presente decisione].

 

Per questi siti viene presentata una nuova candidatura secondo i nuovi criteri e le nuove procedure di cui agli articoli da 6 a 9 che è inviata alla Commissione dagli Stati membri interessati entro il 31 gennaio [dell'anno in questione].

 

Le nuove candidature sono esaminate dal panel europeo. Qualora uno dei siti proposti da uno Stato membro non rispetti i criteri o siano necessarie ulteriori informazioni relative ad esso, il panel europeo avvia un dialogo con lo Stato membro in questione tramite la Commissione per valutare se sia possibile migliorare la domanda prima che venga presa una decisione finale. Se necessario potranno essere organizzate visite del sito.

 

Il panel europeo presenta una relazione sui siti con una raccomandazione perché a questi venga assegnato il marchio del patrimonio europeo entro la fine del [anno in questione] a meno che non siano necessari ulteriori chiarimenti da parte dello Stato membro.

 

La Commissione procede quindi alla designazione ufficiale dei siti.

 

In linea di principio il marchio del patrimonio europeo è assegnato in modo permanente ai siti di cui al presente paragrafo conformemente alle condizioni definite negli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

 

I candidati che non compaiono sulla lista finale potranno presentare negli anni seguenti una nuova candidatura per la preselezione a livello nazionale.

 

3. Le procedure di selezione e di controllo per il marchio del patrimonio europeo di cui agli articoli da 6 a 15 hanno inizio nel [terzo anno dall'entrata in vigore della presente decisione].

 

Motivazione

Se è vero che il nuovo marchio del patrimonio dell'Unione europea discende dall'iniziativa intergovernativa del marchio del patrimonio europeo, si tratta tuttavia di un'azione dell'UE basata su nuovi criteri comuni, chiari e trasparenti, con un modulo di candidatura comune e un nuovo logo, ben diversa dall'iniziativa intergovernativa. I siti che avevano già ricevuto il marchio del patrimonio europeo potranno mantenerlo e saranno trattati allo stesso modo di tutti gli altri siti candidati al marchio del patrimonio dell'Unione europea. Ciò non diminuirà il valore del vecchio marchio intergovernativo e conferirà maggiore prestigio al nuovo marchio.

Emendamento  62

Proposta di decisione

Allegato – tabella

Testo della Commissione

Emendamento

[Anno n]

 

Adozione della decisione

Lavori preparatori

[Anno n]

 

Adozione della decisione

Lavori preparatori

[Anno n+1]

Nuova valutazione dei siti cui è stato già assegnato il marchio del patrimonio europeo nell'ambito dell'iniziativa intergovernativa

[Anno n+1]

Lavori preparatori

[Anno n+2]

Prima presentazione dei siti da parte degli Stati membri che non hanno partecipato all'iniziativa intergovernativa

[Anno n+2]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n+3]

Selezione

 

[Anno n+3]

Designazione finale dei siti

[Anno n+4]

Controllo

 

[Anno n+4]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n+5]

Selezione

 

[Anno n+5]

Designazione finale dei siti e controllo

[Anno n+6]

 

Selezione

Valutazione del marchio del patrimonio europeo

[Anno n+6]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n+7]

Selezione

 

[Anno n+7]

Designazione finale dei siti Valutazione del marchio del patrimonio europeo

[Anno n+8]

Controllo

 

[Anno n+8]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n+9]

Selezione

 

[Anno n+9]

Designazione finale dei siti e controllo

[Anno n+10]

Selezione

 

[Anno n+10]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n+11]

Selezione

 

[Anno n+11]

Designazione finale dei siti

[Anno n+12]

 

Controllo

Valutazione del marchio del patrimonio europeo

 

[Anno n+12]

 

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n+13]

 

Designazione finale dei siti Valutazione del marchio del patrimonio europeo

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2.

(1)

GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 52.


MOTIVAZIONE

Creare un'identità comune europea e accrescere l'interesse dei cittadini per l'Unione e le sue origini costituiscono due sfide che le istituzioni europee devono affrontare nel loro tentativo di raggiungere la coesione e la solidarietà su ampia scala.

Vi sono senza dubbio altre vie, più radicali e ovvie, per accrescere la fiducia degli europei nell'UE e nei suoi leader (la recente crisi finanziaria ha dimostrato che i vertici dell'amministrazione hanno ancora molto da fare); tuttavia, conoscere la storia del nostro continente, essere consapevoli del suo patrimonio culturale multinazionale ma al contempo comune e trasmettere alle generazioni più giovani maggiori informazioni sulle idee e le persone che hanno contribuito a costruire l'Unione europea sono azioni che possono davvero contribuire a ridurre le distanze tra l'UE e i suoi cittadini.

La proposta della Commissione

La proposta della Commissione nasce dall'idea originale di creare un marchio del patrimonio europeo, risalente al 2005, come possibile soluzione per ridurre la distanza che separa l'Unione europea dai suoi cittadini. Lanciato per la prima volta nell'aprile 2006 come iniziativa intergovernativa di alcuni Stati europei (Francia, Spagna e Ungheria), il marchio puntava a sfruttare il nostro comune patrimonio culturale e storico per rafforzare il senso di appartenenza all'Europa dei cittadini europei. Fino ad oggi il marchio è stato assegnato a 64 siti in 17 Stati membri dell'Unione europea e in Svizzera.

Il 20 novembre 2008 gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione europea di trasformare il marchio del patrimonio europeo da iniziativa intergovernativa in azione formale dell'UE, al fine di ottimizzarne il funzionamento e garantirne pertanto il successo a lungo termine, mantenendo invariato l'obiettivo.

Una vasta consultazione pubblica e una valutazione d'impatto hanno indicato che il marchio del patrimonio europeo avrebbe potuto conseguire meglio i propri obiettivi se attuato come iniziativa UE, coniugando gli stessi criteri ben definiti a un efficace sistema di controllo inteso a rafforzare la visibilità e la credibilità del marchio, senza gli inconvenienti propri di un'amministrazione instabile e mutevole, di una comunicazione insufficiente e di un sempre minore interesse a partecipare.

Al fine di realizzare il proprio obiettivo politico, il nuovo marchio del patrimonio europeo, così come proposto, dovrebbe concentrarsi sul valore simbolico e/o educativo di un sito, piuttosto che sul suo aspetto estetico (come avviene invece per altre iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale) e dovrebbe insistere sulla stretta cooperazione tra i siti cui è stato conferito il marchio allo scopo di condividere le migliori pratiche e avviare progetti comuni.

La posizione del relatore

Il relatore si compiace della proposta della Commissione di utilizzare il marchio del patrimonio europeo, insieme ad altre iniziative più efficienti, come strumento per ridurre la distanza tra l'Unione europea e i suoi cittadini, come modo per sottolineare che la storia europea è il risultato di un patrimonio culturale comune, variegato, ricco e complementare e come riconoscimento del fatto che l'UE affonda le sue radici in valori forti quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, la diversità culturale, la tolleranza e la solidarietà. La decisione degli Stati membri di inserire il marchio del patrimonio europeo nel quadro dell'UE non contribuirà solo ad accrescerne la visibilità, il prestigio e la credibilità, ma permetterà di realizzare gli ideali di coesione e di solidarietà, perseguiti da tempo, tra i cittadini europei.

Inizialmente il relatore aveva espresso l'idea di estendere il marchio anche oltre i confini dell'UE, affinché diventasse uno strumento ambizioso al servizio delle politiche rivolte all'esterno, alla luce del contributo ampiamente riconosciuto della cultura europea nel mondo. Appare oggi tuttavia più realistico considerare il marchio in quanto strumento per approfondire la coesione a livello di Unione europea, fra gli Stati membri e i rispettivi cittadini, prima di utilizzarlo oltre i confini dell'UE per valorizzare i contributi alla storia e al patrimonio dell'umanità fondati sui valori nati e rispettati nel vecchio continente.

Tuttavia, alcuni punti della proposta necessitano di essere perfezionati e chiariti:

I. MARCHIO DEL PATRIMONIO DELL'UNIONE EUROPEA

Ribattezzare il marchio del patrimonio europeo, MPE, (iniziativa governativa) marchio del patrimonio dell'Unione europea, MPUE – inserito nel quadro di un'azione comunitaria – riveste una grande rilevanza per la posizione del relatore e per l'idea del marchio così come delineata nella proposta: ciò permette infatti di distinguere nettamente i due marchi e specifica che il nuovo marchio dovrebbe essere utilizzato come strumento per aspirare alla coesione e alla solidarietà e per realizzarle innanzitutto tra i cittadini dell'UE.

Dal momento che si tratta di una nuova iniziativa, con criteri più concreti e un solido sistema di controllo, un nuovo nome e un nuovo logo permetterebbero di distinguere questo marchio dal precedente. In tal modo, oltre a guadagnare tempo per testare e mettere in atto l'azione, si risolve anche la questione delle disposizioni transitorie.

II. NUMERO DEI SITI: SELEZIONE BIENNALE

Conferire ogni anno un massimo di 27 marchi ad altrettanti siti non solo moltiplicherebbe esponenzialmente il numero di siti insigniti del marchio nei primi anni, ma rischierebbe decisamente di screditare il prestigio del riconoscimento stesso. Ciò avrebbe inoltre un impatto anche sulla qualità della procedura di controllo, in particolare da parte del panel europeo, il cui compito è di esaminare le relazioni di controllo pubblicate dagli Stati membri e di formulare raccomandazioni.

Il relatore reputa che una selezione biennale dei siti garantirebbe una migliore qualità sia del processo in sé sia dei siti selezionati ed estenderebbe il tempo tra la fase di preselezione (a livello di Stati membri) e la successiva selezione (a livello europeo), agevolando il controllo dei siti.

III. SITI TRANSNAZIONALI

Il relatore conviene che, in virtù della valenza simbolica del marchio in quanto strumento che contribuisce all'integrazione europea, i siti transnazionali dovrebbero essere favoriti dato che promuovono gli elementi comuni, incoraggiano le attività di networking e stimolano la cooperazione e la collaborazione tra Stati o regioni. Pertanto, ai siti transnazionali dovrebbe essere riservata una posizione di rilievo nella normale "quota" di due siti proposti ogni anno da ciascun Stato membro. Per ragioni pratiche, uno Stato membro sarà nominato coordinatore e fungerà anche da interlocutore del panel europeo e della Commissione.

IV. NESSUNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per il relatore, il nuovo marchio non è una semplice trasformazione del primo, bensì un'opportunità per sviluppare un'azione fondata sull'esperienza accumulata con l'iniziativa intergovernativa. I nuovi criteri ben definiti, l'attività di networking, il panel e il controllo della nuova azione implicano un concetto diverso, da non confondere col precedente. Al fine di preservare il prestigio del vecchio marchio e promuovere il prestigio del nuovo, non dovrebbero essere necessarie disposizioni transitorie.

In aggiunta, l'assegnazione del marchio a un numero più ragionevole di siti consentirà di gestire meglio le procedure di selezione e controllo. Il numero di siti esaminati nel quadro di ogni procedura deve essere ragionevole e rappresentativo. Prevedendo un periodo transitorio, entro la fine del primo periodo di 4 anni potrebbero potenzialmente prendere parte all'iniziativa oltre cento siti. A titolo di paragone, circa 330 siti dell'UE a 27 sono iscritti nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ma sono stati necessari oltre trent'anni per arrivare a tale cifra.

V. IL RUOLO DEL PANEL EUROPEO

È stata sollevata la questione se fosse o meno possibile rafforzare il ruolo del panel europeo nel processo di assegnazione o ritiro del marchio del patrimonio europeo a determinati siti. Questa questione tocca indirettamente un argomento giuridico di carattere più generale, ossia la facoltà del legislatore dell'UE di creare, mediante diritto derivato, entità con potere decisionale non previste nei trattati. Dal trattato (principio di attribuzione delle competenze, articolo 5 del TUE) e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia si evince che il legislatore dell'UE può agire solo entro i limiti delle competenze attribuitegli dal trattato ed esclusivamente entro il quadro istituzionale previsto dal trattato.

L'articolo 17 del TUE stabilisce che, fra l'altro, la Commissione "gestisce programmi" ed "esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione" alle condizioni stabilite dai trattati, mentre l'articolo 291 del TFUE sancisce che, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti, alla Commissione vengono conferite competenze di esecuzione. Ne consegue che il panel non può essere coinvolto nel processo di assegnazione o ritiro del marchio.  

VI. UN RUOLO RAFFORZATO PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Per lo stesso motivo è giuridicamente difficile conferire maggiori poteri al Parlamento europeo, che si tratti di assegnare o di ritirare un marchio, al di là della sua partecipazione quale descritta nella proposta.

Le soluzioni per accrescere la partecipazione del PE nel processo di selezione consisterebbero nel prevedere che il PE si pronunci sui siti preselezionati, oppure nel trasmettergli maggiori informazioni a questo proposito nella fase iniziale. La prima opzione però ha l'inconveniente di rallentare il processo.

Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare un elenco completo dei siti preselezionati nonché darne comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio. In tal modo, il Parlamento europeo disporrebbe di tempo sufficiente per reagire, ove ve ne sia la necessità.

Conclusione

Il relatore condivide l'opinione espressa nella valutazione d'impatto secondo cui "il (vecchio) marchio da solo non avrebbe potuto colmare la distanza fra i cittadini europei e l'UE" ma aveva "l'ambizione più modesta di contribuire insieme ad altre iniziative aventi lo stesso scopo". Concorda inoltre con le osservazioni contenute nello stesso testo concernenti la partecipazione deludente alle elezioni europee di giugno 2009 e i risultati riportati da numerosi sondaggi dell'Eurobarometro che indicano che la percezione dell'immagine dell'UE non è migliorata negli ultimi anni e che, al contrario, il numero di europei che hanno un'immagine positiva dell'UE (45%) ha toccato i livelli più bassi dall'autunno 2005.

Le istituzioni europee devono lavorare ancora molto su questioni più importanti per riuscire a modificare queste cifre. L'idea di un marchio del patrimonio dell'Unione europea inteso ad accrescere tra i cittadini il senso di condivisione di un patrimonio comune (mediante la conoscenza della storia dell'Europa e la partecipazione ad azioni di sostegno del dialogo interculturale) e a concepire la costruzione dell'UE come un processo in corso è un passo in avanti in questa direzione.

Valori quali la democrazia e la libertà, propri del passato culturale europeo, rivestono la stessa importanza della trasparenza e della solidarietà e sono tanto più necessari oggi, dal momento che dobbiamo e vogliamo ridurre la distanza tra le istituzioni europee e i cittadini degli Stati membri dell'UE.


PROCEDURA

Titolo

Marchio del patrimonio europeo

Riferimenti

COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

24.3.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

REGI

24.3.2010

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

REGI

27.4.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Chrysoula Paliadeli

23.3.2010

 

 

Esame in commissione

23.6.2010

2.9.2010

 

 

Approvazione

27.10.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Deposito

9.11.2010

Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2010Avviso legale