sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0331),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0173/2010),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0325/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) In attesa dell'esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima.
(4) In attesa dell'esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima. La nuova strategia IVA dovrà essere imperniata su una riforma della normativa capace di promuovere attivamente gli obiettivi del mercato interno. La nuova strategia IVA dovrà puntare a ridurre gli oneri amministrativi, eliminare gli ostacoli fiscali e migliorare il contesto per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese ad alta intensità di lavoro, garantendo nel contempo la solidità del sistema contro le frodi.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15% per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione.
(5) È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15% per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione, applicando come criterio guida a tale riguardo la strategia per il mercato unico.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) Ciò non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla alla nuova strategia sull'IVA.
(6) Ciò non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla alla nuova strategia sull'IVA. È opportuno, se possibile, che si vada verso un regime definitivo già prima del 31 dicembre 2015.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 1 bis
Riesame
1. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta proposte legislative per sostituire l'attuale regime transitorio del livello di aliquota minima dell'IVA con un regime definitivo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione procede ad ampie consultazioni con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, sulla nuova strategia IVA. Tali consultazioni riguardano almeno le aliquote IVA, comprese quelle ridotte, nonché l'opportunità di stabilire un'aliquota IVA massima, il campo di applicazione dell'IVA, le deroghe al regime e le opzioni alternative per la struttura e il funzionamento dell'IVA, compreso il luogo d'imposizione per le forniture all'interno dell'Unione. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito di dette consultazioni.
Parere del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
MOTIVAZIONE
Introduzione
Con la sua proposta, la Commissione propone di prorogare di 5 anni la disposizione in vigore per i paesi dell'UE di imporre un'aliquota normale minima di IVA del 15%. La proposta pertanto non avrà ripercussioni in termini di aliquote fiscali. La Commissione propone che la proroga entri in vigore il 1° gennaio 2011 e duri fino al 31 dicembre 2015. La proposta è basata sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Contesto
In vista dell'instaurazione del mercato interno senza frontiere nel gennaio 1993, la Commissione aveva presentato alcune proposte per l'istituzione di un regime di armonizzazione fiscale definitivo. Per quanto concerne le aliquote, la Commissione aveva inizialmente proposto una struttura fiscale armonizzata, con due aliquote IVA obbligatorie (una standard e una ridotta) nonché l'armonizzazione entro una certa forcella delle aliquote applicate dagli Stati membri.
Tuttavia, allorché è stato chiaro che non sarebbe stato possibile raggiungere in seno al Consiglio un accordo politico che consentisse di adottare le proposte della Commissione entro il 1º gennaio 1993, il Consiglio ha deciso di adottare un regime transitorio. Per quanto riguarda le aliquote, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/77/CEE che, ravvicinando le aliquote, ha introdotto un sistema di aliquote minime. Nella direttiva si stabiliva che, a partire dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, l'aliquota normale non poteva essere inferiore al 15%. Da allora, questa disposizione è stata prorogata quattro volte. L'ultima proroga sarà valida fino al 31 dicembre 2010.
Le adesioni del 2004 e del 2007 non hanno alterato la situazione delle aliquote IVA, che variano tuttora dal 15 al 25% nei 27 Stati membri (vedasi allegato). La Commissione ha confermato che nessuno Stato membro ha obiettato a una proroga dell'aliquota IVA normale.
Al fine di mantenere il livello di armonizzazione delle aliquote raggiunto, la Commissione ha presentato per due volte proposte che prevedevano un'aliquota normale situata in una forcella compresa tra il 15% e il 25% (COM(95)731 e COM(1998)693. Tale forcella si basava sulle aliquote applicate negli Stati membri, ove il livello dell'aliquota normale è sempre variato tra il 15 e il 25%.
Tali proposte di ravvicinamento delle aliquote sono state modificate in entrambi i casi dal Consiglio, che ha tenuto conto unicamente del principio dell'aliquota minima in riferimento a una percentuale non inferiore al 15%, paragonabile al sistema introdotto dalla direttiva del 1992.
Tuttavia, al momento di adottare le direttive successive (96/95/CE, 1999/49/CE, 2001/4/CE e 2005/92/CE), il Consiglio ha invece deciso di introdurre la presente dichiarazione nel processo verbale della riunione del Consiglio:
"Gli Stati membri dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 si impegnano - per quanto attualmente prevedibile - a compiere ogni sforzo per evitare l'ampliamento dell'attuale forcella di 10 punti percentuali oltre il livello minimo dell'aliquota normale attualmente d'applicazione."
Valutazione preliminare del relatore - il futuro del regime IVA
Nella proposta attuale, la Commissione indica che lo scopo della proroga non consiste esclusivamente nel dare alle imprese la necessaria certezza del diritto, aspetto che il relatore appoggia pienamente, ma anche nel rendere possibile l'ulteriore valutazione del livello adeguato dell'aliquota IVA normale in tutta UE.
Durante lo scambio di opinioni con la commissione per i problemi economici e monetari, il Commissario Šemeta ha annunciato che la Commissione varerà un Libro verde sulla revisione del regime dell'IVA, allo scopo di creare un ambiente più favorevole per le imprese e di semplificare e rafforzare il sistema per gli Stati membri. Il relatore reputa che la Commissione non dovrebbe limitarsi a esaminare la questione specifica dell'aliquota IVA normale e di altre aliquote ma, come annunciato dal Commissario, dovrebbe trattare anche la questione più ampia di una nuova strategia IVA, inclusi il campo di applicazione dell'IVA e le deroghe.
Il relatore ricorda che il regime IVA vigente, con la sua aumentata complessità non solo in termini di aliquote, non è al passo con lo sviluppo del mercato interno, il che pone le imprese europee, soprattutto le PMI, in una posizione svantaggiata. Inoltre, come ricordato in passato dal Parlamento europeo, il regime IVA, così come oggi è concepito e attuato negli Stati membri, presenta dei punti deboli che gli evasori sfruttano a loro vantaggio, con perdite di miliardi di euro in termini di gettito fiscale.
Pertanto, il relatore esorta la Commissione a presentare quanto prima le conclusioni delle sue analisi e a coinvolgere il Parlamento nella discussione.
Allegato
Aliquote IVA normali negli Stati membri
Stati membri
Aliquota normale
Belgio
21
Bulgaria
20
Repubblica ceca
20
Danimarca
25
Germania
19
Estonia
20
Grecia
23
Spagna
18
Francia
19,6
Irlanda
21
Italia
20
Cipro
15
Lettonia
21
Lituania
21
Lussemburgo
15
Ungheria
25
Malta
18
Paesi Bassi
19
Austria
20
Polonia
22
Portogallo
21
Romania
24
Slovenia
20
Slovacchia
19
Finlandia
23
Svezia
25
Regno Unito
17,5
PROCEDURA
Titolo
Modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale