RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

21.3.2011 - (COM(2010)0552 – C7‑0322/2010 – 2010/0289(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: William (The Earl of) Dartmouth


Procedura : 2010/0289(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

(COM(2010)0552 – C7‑0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0552),

–   visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0322/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0069/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la richiesta del 18 novembre 2010, relativa a una deroga dell'OMC in materia di preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea al Pakistan,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: "Pakistan") si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1º settembre 20041. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti.

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: "Pakistan") si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1º settembre 20041. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti. Il rispetto dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e dei principi democratici costituisce altresì un elemento essenziale di tale accordo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli aiuti umanitari rappresentano ovviamente lo strumento principale in questo tipo di situazione e l'Unione è in prima linea su questo fronte fin dall'inizio dell'emergenza.

(3) Gli aiuti umanitari rappresentano ovviamente lo strumento principale in questo tipo di situazione e l'Unione è in prima linea su questo fronte fin dall'inizio dell'emergenza, essendosi impegnata a destinare al Pakistan un aiuto d'urgenza pari a oltre 415 milioni di EUR.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi appropriati per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza e a riprendere la via dello sviluppo.

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi disponibili per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza, incluse le misure commerciali eccezionali proposte volte ad incentivare le esportazioni del paese, onde contribuire al suo futuro sviluppo economico, garantendo nel contempo che la coerenza e l'uniformità siano mantenute a tutti i livelli al fine di sviluppare una strategia sostenibile a lungo termine.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La gravità di questa catastrofe naturale richiede una reazione forte e immediata, che tenga conto dell'importanza geostrategica del partenariato tra il Pakistan e l'Unione, soprattutto grazie al ruolo chiave svolto dal Pakistan nella lotta al terrorismo, contribuendo nel contempo allo sviluppo, alla sicurezza e alla stabilità globali della regione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) È necessario poter misurare concretamente gli effetti delle preferenze commerciali autonome in termini di creazione di posti di lavoro, eradicazione della povertà e sviluppo sostenibile per la popolazione attiva e per la popolazione povera del Pakistan.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato il suo fermo impegno a concedere esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'Unione attraverso la riduzione immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan.

(6) Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato il suo fermo impegno a concedere esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'Unione attraverso la riduzione eccezionale, immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan. Ricevuto questo mandato, la Commissione ha proposto un pacchetto contenente 75 linee tariffarie specifiche per i principali settori di esportazione del Pakistan presenti nelle regioni più gravemente colpite dalle inondazioni, sostenendo che un aumento delle esportazioni del Pakistan verso l'Unione europea per un importo pari ad almeno 100 milioni di EUR all'anno costituirebbe un aiuto reale, sostanziale e prezioso per la regione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Gli scambi commerciali del Pakistan con l'Unione europea riguardano principalmente i prodotti tessili e gli articoli di abbigliamento che, secondo la Commissione, hanno rappresentato il 73,7% delle esportazioni pakistane verso l'Unione nel 2009, ma anche etanolo e pellami, che sono prodotti industriali sensibili in alcuni Stati membri dove i lavoratori del settore sono già gravemente colpiti dalla recessione mondiale e le industrie stanno lottando per adattarsi ad un nuovo ambiente commerciale globale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Il settore tessile riveste un'importanza fondamentale per l'economia del Pakistan in quanto rappresenta l'8,5 % del PIL e occupa il 38% della manodopera, che è costituita per circa la metà da donne.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali non produrrebbe effetti negativi di rilievo sul mercato interno dell'Unione, né inciderebbe negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(7) Viste le condizioni di vita estremamente difficili della popolazione pakistana a seguito delle devastanti inondazioni, è quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome eccezionali sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali dovrebbe produrre solo effetti negativi limitati sul mercato interno dell'Unione e non dovrebbe incidere negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Queste misure sono proposte nell'ambito di un pacchetto eccezionale inteso a rispondere alla situazione specifica del Pakistan. Esse non dovrebbero costituire un precedente per la politica commerciale dell'Unione nei confronti di altri paesi.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La concessione di preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti dell'uomo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci costituiscono motivi per una sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione deve poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.

(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome eccezionali è subordinato al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci o un grave deterioramento del rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti dell'uomo in Pakistan, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, costituiscono motivi per una sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione deve poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) La concessione di tali preferenze è altresì subordinata all'impegno del Pakistan a non introdurre, mantenere o aumentare dazi o tasse aventi effetto equivalente, o qualsiasi altro tipo di divieto o restrizione all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi materiale utilizzato principalmente per la produzione di uno dei prodotti contemplati dal presente regolamento e destinati al territorio dell'Unione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Amendments  15

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Qualora un'indagine condotta dalla Commissione ne dimostri la necessità, occorre prevedere la reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune per qualsiasi prodotto che causi o minacci di causare gravi difficoltà a un produttore di prodotti simili o in diretta concorrenza nell'Unione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quinquies) Al fine di garantire quanto prima un efficace monitoraggio dell'andamento delle importazioni dei prodotti contemplati dal presente regolamento, è necessario istituire una sorveglianza doganale delle importazioni contemplate dal presente regolamento. Sulla base di tale monitoraggio, dovrebbe essere presentata un relazione trimestrale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 sexies) Le preferenze commerciali autonome concesse al Pakistan dovrebbero essere oggetto di una valutazione d'impatto annuale, effettuata dalla Commissione e presentata al Parlamento e al Consiglio, che consenta di effettuare adeguamenti in funzione dell'effettivo volume delle importazioni e delle possibili ripercussioni sui settori interessati in modo specifico dal presente regolamento.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Data l'urgenza della situazione in Pakistan, il regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1º gennaio 2011, purché entro tale data l'OMC abbia approvato la richiesta dell'Unione relativa a una deroga agli obblighi che le derivano dagli articoli I e XIII del GATT.

(12) Data l'urgenza della situazione in Pakistan, il regolamento deve essere applicato non appena l'OMC avrà approvato la richiesta dell'Unione relativa a una deroga agli obblighi che le derivano dagli articoli I e XIII del GATT.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali al 31 dicembre 2013.

(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali a un anno dall'entrata in vigore di tali misure.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(14) Alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le misure di sospensione temporanea, di sorveglianza e di salvaguardia. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali della natura delle preferenze commerciali autonome. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea perché possa procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici dell'elenco delle merci cui si applica il regime delle preferenze commerciali autonome,

(15) È opportuno utilizzare la procedura consultiva per l'adozione di misure di sorveglianza e di misure di salvaguardia provvisorie onde tener conto degli effetti di tali misure e della loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di salvaguardia definitive. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la sospensione delle preferenze qualora le condizioni per il beneficio del regime preferenziale non siano rispettate, in quanto la Commissione agisce al riguardo solo sulla base di prove fattuali e non è tenuta ad usare discrezione politica.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Al fine di apportare i necessari adeguamenti tecnici all'elenco dei beni ai quali si applicano le preferenze commerciali autonome e di introdurre contingenti tariffari qualora i volumi delle importazioni contemplate dal presente regolamento superino determinate soglie, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le modifiche dell'allegato I e dell'allegato II, onde rispecchiare le modifiche della nomenclatura combinata e introdurre nuovi contingenti tariffari. È particolarmente importante che, durante la sua attività preparatoria, la Commissione svolga opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

 

Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la parallela, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) l'impegno del Pakistan a non introdurre, mantenere o aumentare dazi o tasse aventi effetto equivalente sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di qualsiasi tipo di materiale utilizzato principalmente per la produzione di uno dei prodotti contemplati dal presente regolamento e destinati al territorio dell'Unione;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) il rispetto dell'articolo XI del GATT del 1994 e delle sue note interpretative. A tal fine, il Pakistan si impegna a non introdurre o mantenere divieti o restrizioni all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi tipo di materiale utilizzato principalmente per la produzione di uno dei prodotti figuranti negli allegati I e II.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) l'impegno del Pakistan a non introdurre nuovi dazi o tasse aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente sulle importazioni provenienti dall'Unione, a non aumentare i dazi e le tasse in vigore e a non introdurre nessun altro tipo di restrizione.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatte salve le condizioni di cui al comma precedente, il diritto di beneficiare del regime preferenziale previsto dall'articolo 1 è subordinato al rispetto, da parte del Pakistan, dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e dei principi fondamentali della democrazia.

 

Qualora il Pakistan adotti misure limitative dei diritti dell'uomo e dei diritti dei lavoratori, della parità di genere o dei diritti religiosi, o qualora fornisca appoggio o sostegno ad organizzazioni terroristiche di qualsivoglia matrice, la Commissione procederà senza indugio all'abrogazione del presente regolamento.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 ter

 

Introduzione urgente di contingenti tariffari

 

1. Qualora le importazioni di un prodotto figurante nell'allegato I provenienti dal Pakistan aumentino in volume di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo nel 2010, la Commissione ha il potere di applicare immediatamente un contingente tariffario alle importazioni di tale prodotto e di modificare in via d'urgenza l'allegato I e l'allegato II mediante un atto delegato. La procedura prevista all'articolo 7 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo.

 

2. Il contingente tariffario previsto dal presente articolo è introdotto sulla base dei dati forniti dalla sorveglianza doganale di cui all'articolo 9 ter.

 

3. Esso si configura come un contingente tariffario in esenzione da dazi, limitato al livello delle importazioni del prodotto in questione rapportato allo stesso periodo nel 2010, maggiorato del 20%. Dall'entrata in vigore dell'atto delegato, le importazioni che superano tale contingente sono soggette ai dazi applicabili alla nazione più favorita o ad altri dazi applicabili.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Modificazione degli allegati

Adeguamenti tecnici degli allegati

La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 5 per modificare gli allegati così da apportarvi le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni della TARIC.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 5 per modificare gli allegati così da apportarvi gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche sia dei codici della nomenclatura combinata che delle suddivisioni della TARIC.

 

In ogni caso, il potere conferito alla Commissione ai sensi del primo comma non si estende alla possibilità di inserire ulteriori prodotti non figuranti negli elenchi di cui all'allegato I e II del presente regolamento.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Esercizio della delega

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 ter e 4 è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni previste dal presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui agli articoli 3 ter e 4 è conferita alla Commissione per la durata del presente regolamento.

 

 

3. La delega di potere di cui agli articoli 3 ter e 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione stessa. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

 

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente.

4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente.

3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 4 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno manifestato la propria opposizione entro un termine di due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono manifestare opposizione. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

 

In caso di approvazione del presente emendamento, sono soppressi gli articoli 6 e 7.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Procedura d'urgenza

 

1. Gli atti delegati adottati in base alla procedura d'urgenza entrano in vigore immediatamente e si applicano purché non sia sollevata alcuna obiezione ai sensi del paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 5. In tal caso la Commissione procede senza indugio all'abrogazione dell'atto successivamente alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare un'obiezione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura di comitato

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Misure di salvaguardia

 

1. Qualora un prodotto originario del Pakistan figurante nell'allegato I o II sia importato a condizioni tali da mettere in difficoltà o da minacciare di mettere in difficoltà i produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta concorrenza, i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per il prodotto in questione (in appresso "misura di salvaguardia").

 

2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un mese. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’avvio. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso precisa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto, termine che non può superare un mese dalla data di pubblicazione dello stesso.

 

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute presso il Pakistan o qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.

 

4. Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni concernenti i produttori dell'Unione:

 quota di mercato,

 produzione,

 scorte,

 capacità di produzione,

 sfruttamento della capacità,

 occupazione,

 importazioni,

 prezzi.

 

5. L’inchiesta deve essere ultimata quanto prima e comunque entro quattro mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. In circostanze eccezionali, la Commissione può prorogare il periodo in questione di un mese al massimo.

 

6. La Commissione può adottare misure di salvaguardia provvisorie, mediante atti di esecuzione, in circostanze critiche in cui un ritardo provocherebbe un danno difficilmente riparabile, a seguito di una determinazione preliminare basata sui fattori di cui al paragrafo 4, la quale stabilisca che è stato sufficientemente dimostrato l'aumento delle importazioni di un prodotto contemplato dal presente regolamento in ragione della sospensione dei dazi doganali ai sensi del presente regolamento, e che tali importazioni arrecano o rischiano di arrecare gravi difficoltà all'industria dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1bis. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni.

 

7. La Commissione decide se imporre misure di salvaguardia definitive secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 ter

 

Misure di sorveglianza

.

1. Qualora l'andamento delle importazioni di uno dei prodotti originari del Pakistan figuranti nell'allegato I sia tale da poter condurre alle situazioni contemplate all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione può decidere di sottoporre a sorveglianza preliminare dell'Unione le importazioni del prodotto in questione.

 

 

2. Le misure di sorveglianza sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis.

 

 

3. Le misure di sorveglianza hanno un periodo di validità limitato. Salvo diversa disposizione, esse cessano di applicarsi al termine del secondo semestre.

 

 

4. Tale sorveglianza permette di fornire dati aggiornati e rapidamente disponibili in termini di volume e di valore. I dati sono messi immediatamente a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli operatori economici.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011 purché le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento siano autorizzate da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio. Qualora l'Organizzazione mondiale del commercio conceda la deroga successivamente al 1º gennaio 2011, esso si applica a decorrere da tale data successiva in cui la deroga prende effetto.

2. Il presente regolamento è subordinato alla concessione di una deroga da parte dall'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le concessioni tariffarie in esso previste ed esso si applica quindi a decorrere dalla data in cui la deroga prende effetto.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Se la deroga è concessa successivamente al 1º gennaio 2011, la data indicata è la data a decorrere dalla quale si applicano le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 2, seconda frase.

3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio.

PARERE della commissione per gli affari esteri (25.1.2011)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan
(COM(2010)0552 – C7‑0322/2010 – 2010/0289(COD))

Relatore per parere: Cristian Dan Preda

BREVE MOTIVAZIONE

Presentata dopo le inondazioni senza precedenti che, la scorsa estate, hanno devastato una vasta zona del territorio pakistano, la proposta della Commissione mira a concedere al paese preferenze commerciali autonome in relazione a 75 linee di prodotti di interesse (soprattutto tessili e abbigliamento), sotto forma di esenzione dai dazi doganali, con l'eccezione di un prodotto (etanolo) per il quale si applica un contingente tariffario.

Le misure proposte dovrebbero essere accolte come un perfetto esempio delle sinergie che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha reso possibili. Mentre l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno già generosamente inviato aiuti umanitari al Pakistan, l'estensione delle preferenze commerciali a questo paese è parte di un più ampio pacchetto di misure intese ad affrontare le conseguenze economiche a medio e a lungo termine delle catastrofiche inondazioni. Garantire la ripresa e il futuro sviluppo sostenibile del Pakistan è estremamente importante, non solo per i suoi cittadini, ma anche per la sicurezza e la stabilità della regione. Un Pakistan stabile e prospero che non subisce una deriva estremista o fondamentalista è ovviamente nell'interesse dell'UE.

Tuttavia, sebbene le preferenze commerciali autonome verranno concesse al Pakistan per tre anni, la Commissione non ha effettuato una valutazione completa dell'impatto delle misure proposte prima dell'adozione della proposta di regolamento. È quindi preferibile limitare la durata delle concessioni commerciali a due anni e subordinare la proroga di queste preferenze per un altro anno all'esecuzione di una completa valutazione d'impatto da parte della Commissione. Questa valutazione non dovrebbe riguardare esclusivamente gli effetti delle misure sul commercio e sulla produzione dell'Unione europea, ma anche il loro effettivo impatto sulla popolazione e le risorse fiscali del Pakistan, in particolare per quanto riguarda gli impegni del paese per migliorare l'efficacia del proprio regime fiscale.

Inoltre, va osservato che la proposta della Commissione non impone al Pakistan alcun onere nel settore dei diritti umani e sociali, al contrario di quanto sarebbe accaduto se gli fosse stato concesso lo status SPG +.

Sebbene si possa affermare che, a causa della particolare serie di circostanze che ha portato alla decisione di concedere preferenze commerciali autonome al Pakistan, le misure proposte non creeranno un precedente vincolante, questa spiegazione non è del tutto convincente.

In effetti, non si può escludere che la decisione di concedere preferenze commerciali autonome al Pakistan colpito dalle inondazioni possa essere seguita da altre iniziative simili in futuro. Vi è, inoltre, il rischio che l'adozione di preferenze commerciali autonome svincolate da qualsiasi tipo di condizioni in relazione ai diritti umani possano pregiudicare l'attuale sistema di preferenze dell'Unione europea, basato sul rispetto di una serie di diritti e valori fondamentali.

Su un piano più generale, l'articolo 207 del trattato di Lisbona stabilisce che la politica commerciale dell'UE deve essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto e i diritti dell'uomo è uno dei principali obiettivi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del trattato.

Nel regolamento proposto, si deve tener quindi conto della situazione dei diritti umani in Pakistan. Un grave degrado di questa situazione potrebbe quindi essere un motivo per sospendere l'applicazione delle preferenze commerciali concesse al paese.

È infine necessaria una rigorosa e verificabile osservanza delle pertinenti norme di origine dei prodotti al fine di garantire che i benefici commerciali concessi giovino esclusivamente a coloro cui sono diretti tali provvedimenti e contribuiscano veramente alla ripresa dell'economia del Pakistan, evitando di nuocere ai paesi produttori di prodotti simili, in particolare i beneficiari SPG + della regione e i paesi del vicinato meridionale dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: "Pakistan") si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1º settembre 20041. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti.

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: "Pakistan") si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1º settembre 20041. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti. Il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e dei principi democratici costituisce altresì un elemento essenziale del presente accordo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi disponibili per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza e a riprendere la via dello sviluppo.

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi disponibili per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza e a riprendere la via dello sviluppo, garantendo nel contempo che la coerenza e l'uniformità siano mantenute a tutti i livelli onde sviluppare una strategia sostenibile a lungo termine.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali non produrrebbe effetti negativi di rilievo sul mercato interno dell'Unione, né inciderebbe negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(7) È quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan a condizione che la concessione di queste preferenze commerciali non produca effetti negativi di rilievo sul mercato interno dell'Unione, né incida negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome è subordinato al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci costituiscono motivi per una sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione deve poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.

(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci o un grave deterioramento del rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani in Pakistan, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, costituiscono motivi per una sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione deve poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali al 31 dicembre 2013.

(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno che il mantenimento delle preferenze commerciali sino al termine massimo del 31 dicembre 2013 sia oggetto di una valutazione del loro impatto effettivo sulla popolazione del Pakistan e dell'attuazione delle riforme politiche necessarie a garantire che le industrie interessate contribuiscano in modo efficace alle risorse fiscali.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'ammissione al beneficio di uno dei regimi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezioni 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, per quanto concerne il cumulo dell'origine per la determinazione del carattere originario dei prodotti oggetto dei regimi di cui all'articolo 1, è consentito unicamente il cumulo con materiali originari dell'UE. Non sono consentiti il cumulo regionale né altri tipi di cumulo, salvo il cumulo con materiali originari dell'UE;

a) il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezioni 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, per quanto concerne il cumulo dell'origine per la determinazione del carattere originario dei prodotti oggetto dei regimi di cui all'articolo 1, è consentito unicamente il cumulo con materiali originari dell'UE. Non sono consentiti il cumulo regionale né altri tipi di cumulo, salvo il cumulo con materiali originari dell'UE;

b) il rispetto dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b) il rispetto dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

c) i certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti del Pakistan a norma del presente regolamento, recano nella casella 4 la seguente dicitura: "Misura autonoma – regolamento (UE) n. …/2010".

c) i certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti del Pakistan a norma del presente regolamento, recano nella casella 4 la seguente dicitura: "Misura autonoma – regolamento (UE) n. …/2010".

 

2. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato al rispetto, da parte del Pakistan, dei diritti umani, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori ed i principi fondamentali della democrazia.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, qualora constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare misure volte a sospendere, in tutto o in parte, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, purché essa abbia preliminarmente:

1. La Commissione, qualora constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, incluse prove di dumping sociale o se si verifica un grave deterioramento in materia di democrazia e diritti umani in Pakistan, può adottare misure volte a sospendere, in tutto o in parte, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, purché essa abbia preliminarmente:

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 10 - paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2013.

4. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2012.

 

Entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, la Commissione procede ad una valutazione completa dell'impatto del presente regolamento sul commercio e la produzione dei prodotti interessati dal presente regolamento nell'Unione, così come dell'effetto delle preferenze commerciali per l'economia, la situazione della popolazione e le risorse fiscali del Pakistan e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di prorogare l'applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2013.

PROCEDURA

Titolo

Preferenze commerciali autonome d’urgenza per il Pakistan

Riferimenti

COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Commissione competente per il merito

INTA

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

19.10.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Cristian Dan Preda

23.11.2010

 

 

Esame in commissione

13.1.2011

25.1.2011

 

 

Approvazione

25.1.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

61

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, György Schöpflin, Indrek Tarand

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sylvie Guillaume

PROCEDURA

Titolo

Preferenze commerciali autonome d’urgenza per il Pakistan

Riferimenti

COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.10.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

19.10.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

19.10.2010

IMCO

19.10.2010

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

29.11.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

William (The Earl of) Dartmouth

26.10.2010

 

 

Esame in commissione

9.11.2010

1.12.2010

25.1.2011

 

Approvazione

16.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa