RACCOMANDAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, da parte dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

13.4.2011 - (05571/2011 – C7‑0068/2011 – 2010/0389(NLE)) - ***

Commissione per la pesca
Relatore: Carmen Fraga Estévez

Procedura : 2010/0389(NLE)
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A7-0142/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, da parte dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(05571/2011 – C7‑0068/2011 – 2010/0389(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (05571/2011),

–   visto il progetto di accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (05571/2011),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0068/2011),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0142/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  invita la Commissione europea a promuovere attivamente la firma, la ratifica e l'attuazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel quadro degli accordi commerciali, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), degli accordi di partenariato nel settore della pesca e nell'ambito della politica di sviluppo dell'Unione;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

MOTIVAZIONE

Premessa

Nel 2001 l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha elaborato, nel quadro del codice di condotta per una pesca responsabile, adottato dalla stessa FAO nel 1995, un piano d'azione internazionale volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Tale piano d'azione, seguendo un approccio olistico, prevede una serie di azioni da intraprendere da parte degli Stati di bandiera, costieri e di approdo. Si tratta della quarta occasione in cui sono state concordate, nel quadro di uno strumento internazionale, misure di competenza dello Stato di approdo intese a monitorare e controllare attività di pesca illegale. In precedenza ciò si era verificato nell'ambito dei tre strumenti seguenti: l'accordo di applicazione della FAO del 1993, l'accordo sugli stock ittici delle Nazioni Unite del 1995 e il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995.

Si è rapidamente diffusa, a livello mondiale, la consapevolezza della potenziale efficacia di un rafforzamento e di un'armonizzazione delle misure di competenza dello Stato di approdo, unitamente all'apprezzamento della loro efficacia in termini di costi e del ruolo centrale che esse svolgono nel potenziamento di altri strumenti per la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), come quelli relativi al commercio internazionale e alla responsabilità degli Stati di bandiera. La FAO ha pertanto adottato, nel 2005, il regime di riferimento dello Stato di approdo per la lotta contro la pesca INN, uno strumento volontario e non vincolante che comprende le norme minime su cui devono essere basate le misure adottate dagli Stati per monitorare, controllare e ispezionare i pescherecci battenti bandiera straniera che intendono utilizzare i loro porti.

Alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) hanno inoltre istituito procedure vincolanti di competenza dello Stato di approdo che le parti di tali organizzazioni devono applicare al fine di verificare la legalità degli sbarchi, dei trasbordi e di altre operazioni effettuate nei loro porti. Norme specifiche sono state altresì adottate nell'ambito di alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca al fine di negare l'accesso al porto alle navi comprese nell'elenco di un'ORGP delle navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN.

Nel corso della riunione del comitato Pesca della FAO del 2007 è stata decisa l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure che devono essere adottate dallo Stato di approdo al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). Una consultazione di esperti su questo tema si è svolta a Washington nel settembre 2007.

La FAO ha successivamente convocato quattro consultazioni tecniche (nel giugno 2008 e nel gennaio, nel maggio e nell'agosto 2009), aperte a tutte le sue parti, volte a completare l'elaborazione del progetto di strumento internazionale relativo alle misure dello Stato di approdo.

L'UE ha preso parte a questo processo fin dall'inizio e ha svolto un ruolo attivo e costruttivo nella redazione dell'accordo.

Dopo un anno di intensi negoziati, la 36a sessione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tenutasi a Roma dal 18 al 23 novembre 2009, ha approvato l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (in appresso "l'accordo") conformemente all'articolo XIV dell'atto costitutivo della FAO, in vista della sua presentazione ai membri della FAO.

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 22 novembre 2009, con riserva della sua conclusione in data successiva.

La presente proposta di decisione del Consiglio è intesa ad approvare l'accordo a nome dell'UE, previa approvazione del Parlamento europeo, a norma dell'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Contenuto dell'accordo

Obiettivo del presente accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l'applicazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo, assicurando così la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.

L'accordo è applicato dalle parti, in qualità di Stati di approdo, alle navi non autorizzate a battere la propria bandiera che chiedono di entrare nei suoi porti o si trovano in uno dei suoi porti. Il suo campo di applicazione non si limita alle navi da pesca, ma comprende anche le navi utilizzate per "attività inerenti alla pesca", ad esempio imbarcazioni per il trasporto che possono essere adibite al trasporto di prodotti della pesca. L'accordo adotta inoltre un'ampia accezione del concetto di pesca INN, tale da includere una vasta gamma di operazioni di pesca non regolamentate[1].

Le parti designano i porti in cui le navi possono chiedere di entrare. L'accordo specifica le procedure che le navi devono seguire per richiedere di entrare in un porto e, al contrario, quelle che gli Stati d'approdo devono seguire in relazione alle ispezioni delle navi e ad altre responsabilità quali ad esempio la trasmissione dei risultati delle ispezioni.

Se una parte dispone di prove sufficienti per dimostrare che una nave che ha chiesto di entrare in uno dei suoi porti ha praticato attività di pesca INN o ad essa inerenti, in particolare se la nave in questione figura in un elenco di navi che hanno praticato attività di pesca INN adottato da una pertinente organizzazione regionale di gestione della pesca, la parte rifiuta a tale nave l'entrata nei suoi porti. Qualora una nave sia entrata in uno dei suoi porti, l'utilizzo del porto le è negato, fra gli altri motivi, se la parte riscontra nella nave la mancanza di un'autorizzazione valida e applicabile a intraprendere attività di pesca o ad essa inerenti, se la parte riceve prove fondate che il pesce detenuto a bordo è stato catturato in violazione dei requisiti applicabili o se la parte ha motivi fondati di ritenere che la nave abbia in qualche modo praticato attività di pesca INN o ad essa inerenti.

La parte n. 4 dell'accordo è riferita alle "ispezioni e azioni di controllo". Le parti sono tenute a ispezionare nei propri porti il numero di navi richiesto per raggiungere un livello annuale di ispezioni sufficiente a conseguire l'obiettivo del presente accordo.

Gli allegati, in quanto parte integrante dell'accordo, specificano le informazioni che devono essere fornite anticipatamente dalle navi che chiedono di entrare nei porti delle parti, come pure orientamenti relativi alle procedure d'ispezione, alla gestione dei risultati delle ispezioni, ai sistemi d'informazione e ai requisiti in materia di formazione.

Lo scambio di informazioni in tempo reale è un aspetto fondamentale dell'accordo. Le parti devono essere pronte e in grado di scambiare informazioni (con gli Stati interessati, con la FAO, con altre organizzazioni internazionali e con le ORGP) relativamente alle navi che si sospettano o che risultano aver praticato attività di pesca INN.

Le parti cooperano per porre in atto, congiuntamente ad altre iniziative multilaterali e intergovernative appropriate, un meccanismo di condivisione delle informazioni di preferenza coordinato dalla FAO, nonché per facilitare lo scambio di informazioni con le banche dati esistenti pertinenti per il presente accordo.

L'articolo 20 tratta il ruolo degli Stati di bandiera, che cooperano con lo Stato di approdo durante le ispezioni e le altre azioni condotte a norma del presente accordo, comprese le misure coercitive.

L'accordo comprende una serie di meccanismi di salvaguardia coerenti con il diritto internazionale (ad esempio i casi di "forza maggiore o di difficoltà grave" e le procedure di appello).

L'articolo 21 è incentrato sulle esigenze speciali degli Stati in via di sviluppo, riconoscendo la necessità di garantire che tutte le parti, a prescindere dall'ubicazione geografica e dal livello di sviluppo, dispongano delle risorse umane e materiali necessarie all'attuazione dell'accordo. Le parti cooperano al fine di istituire adeguati meccanismi di finanziamento per assistere gli Stati in via di sviluppo in tale attuazione. Le parti istituiscono un gruppo di lavoro ad hoc incaricato di riferire e formulare raccomandazioni regolarmente alle parti in merito all'istituzione di tali meccanismi (compreso un regime di contributi), all'individuazione e alla mobilizzazione di fondi, all'elaborazione di criteri e di procedure che fungano da orientamento per l'attuazione.

Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione conforme.

Alla data del 31 gennaio 2011, l'accordo è stato firmato da 23 membri della FAO e sono stati depositati due strumenti di adesione.

Conclusioni

La pesca INN continua a rappresentare una delle minacce più gravi a livello mondiale per lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi. La lotta contro la pesca INN costituisce una componente essenziale della politica comune della pesca; l'UE deve quindi essere in grado di promuovere la cooperazione internazionale in questo settore, partecipando in modo attivo e costruttivo all'adozione di uno strumento internazionale relativo alle misure dello Stato di approdo.

L'UE è membro della FAO e di 13 ORGP. Le procedure applicabili dagli Stati di approdo adottate nell'ambito delle ORGP sono state recepite nel diritto dell'UE, che prevede anche norme generali[2] applicabili ai servizi portuali, agli sbarchi e ai trasbordi di prodotti della pesca effettuati da navi di paesi terzi nei porti dell'Unione nonché meccanismi di cooperazione e assistenza tra l'UE e i paesi terzi.

Il relatore apprezza gli sforzi profusi dalla Commissione europea ai fini dell'approvazione, da parte delle ORGP, delle risoluzioni basate sull'accordo FAO relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo. Durante la plenaria della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano svoltasi a Busan, nella Corea del Sud, nel marzo 2010, è stata approvata una risoluzione presentata dall'Unione europea sulle misure di competenza dello Stato di approdo (risoluzione 2010/11). Proposte analoghe sono state inoltre presentate dall'UE in seno ad altre ORGP, al fine di rafforzare e allineare le relative misure vigenti di competenza dello Stato di approdo con i requisiti previsti dall'accordo. Sfortunatamente non è stato possibile, in svariati casi, approvare tali proposte per l'opposizione di una serie di paesi, tra cui alcuni Stati dell'America latina e alcuni piccoli Stati insulari del Pacifico. Il relatore esprime il suo fermo sostegno e il suo incoraggiamento nei confronti della Commissione europea affinché continui ad adoperarsi a favore dell'approvazione di tali proposte, poiché le misure previste dall'accordo potranno essere veramente efficaci nel contrastare la pesca INN soltanto se e quando saranno applicate globalmente in modo completo, uniforme e trasparente, in modo da evitare lacune che possano essere facilmente sfruttate dagli operatori che praticano la pesca INN.

Durante la recente 29a sessione del comitato Pesca della FAO, svoltasi a Roma dal 31 gennaio al 4 febbraio 2011, è stato convenuto che le misure di competenza dello Stato di approdo costituiscono uno strumento potente ed efficace in termini di costi per combattere la pesca INN, ed è stata formulata la richiesta che la FAO istituisca un gruppo di lavoro aperto (o altro meccanismo analogo) allo scopo di redigere il mandato del gruppo di lavoro ad hoc, previsto dall'articolo 21, incaricato di assistere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione del presente strumento. La lotta contro la pesca INN richiede un utilizzo combinato di diversi strumenti e l'UE partecipa attivamente anche ad altre recenti iniziative intraprese dalla FAO in questo settore, quali la formulazione di orientamenti internazionali per i criteri di valutazione del comportamento degli Stati di bandiera e la messa a punto di un registro completo a livello globale delle navi da pesca, per il trasporto refrigerato e da rifornimento.

L'Unione europea è un attore di primo piano nell'ambito della pesca internazionale e costituisce uno dei principali mercati globali per i prodotti della pesca; è dunque nel suo interesse approvare l'accordo e svolgere un ruolo efficace nella relativa attuazione.

Alla luce di quanto precede, il relatore propone che il Parlamento dia la sua approvazione alla conclusione dell'accordo, che rappresenta un contributo importante alla lotta globale in corso contro la pesca INN.

  • [1]  Per "nave" si intende qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata ad essere utilizzata per la pesca o "attività inerenti alla pesca"; queste ultime comprendono "qualsiasi operazione di supporto o di preparazione alla pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce che non è stato precedentemente sbarcato in un porto, nonché la messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi da pesca e altre forniture in mare".
  • [2]  Vedasi, in particolare, il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

12.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Antolín Sánchez Presedo

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Agnès Le Brun