RELAZIONE sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris

15.4.2011 - (2010/2122(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Bernhard Rapkay

Procedura : 2010/2122(IMM)
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A7-0152/2011
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A7-0152/2011
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris

(2010/2122(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta presentata in data 5 luglio 2010 da Luigi de Magistris in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti a un tribunale italiano, comunicata in seduta plenaria il 7 luglio 2010,

–   avendo ascoltato Luigi de Magistris, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008 e 19 marzo 2010[1],

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7-0152/2011),

A. considerando che un deputato al Parlamento europeo, l'on. Luigi de Magistris, ha richiesto la difesa della sua immunità parlamentare nel quadro di un procedimento dinanzi a un tribunale italiano,

B.  considerando che la richiesta di Luigi de Magistris fa riferimento a un atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Benevento su istanza di Clemente Mario Mastella, deputato al Parlamento europeo, in relazione a un'intervista rilasciata da Luigi de Magistris a un quotidiano italiano il 31 ottobre 2009,

C. considerando che, secondo l'atto di citazione, un passaggio dell'intervista ("Mastella era implicato in una mia inchiesta e aveva cercato di fermarmi") costituisce diffamazione e ha dato luogo a una richiesta di risarcimento di 1.000.000 euro più le spese,

D. considerando che all'epoca in cui l'intervista è stata rilasciata Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo, essendosi candidato con successo alle elezioni europee del 2009,

E.  considerando che, conformemente all'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni,

F.  considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento europeo, il fatto che l'azione legale sia di natura civile o amministrativa o contenga aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé a che sia applicata l'immunità riconosciuta da detto articolo,

G. considerando che, nel rilasciare l'intervista in questione, Luigi de Magistris stava agendo nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato al Parlamento europeo e stava svolgendo attività politica esprimendo la sua opinione su un tema di pubblico interesse per i suoi elettori,

H. considerando che i tentativi volti a impedire ai parlamentari, attraverso un'azione legale, di esprimere le proprie opinioni su questioni di legittimo interesse pubblico e di criticare i propri avversari politici sono inaccettabili in una società democratica e rappresentano una violazione dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei deputati nell'esercizio delle loro funzioni, nell'interesse del Parlamento in quanto istituzione dell'Unione europea,

1.  decide di difendere i privilegi e l'immunità di Luigi de Magistris;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione all'autorità competente della Repubblica italiana e a Luigi de Magistris.

  • [1]  Causa 101/63 Albert Wagner contro Jean Fohrmann e Antoine Krier [1964] Racc. 195, causa 149/85 Roger Wybot contro Edgar Faure e altri [1986] Racc. 2391, causa T-345/05 Ashley Neil Mote contro Parlamento europeo [2008] Racc. II-2849, cause riunite C-200/07 e C‑201/07 Alfonso Luigi Marra contro Eduardo De Gregorio e Antonio Clemente [2008] Racc. I-7929, e causa T-42/06 Bruno Gollnisch contro Parlamento europeo.

MOTIVAZIONE

1.        Osservazioni preliminari

Nella seduta del 7 luglio 2010 il Presidente ha annunciato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, di aver ricevuto in data 5 luglio 2010 una richiesta da parte dell'on. Luigi de Magistris concernente la difesa della sua immunità parlamentare ai sensi degli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché in riferimento all'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana così come emendato dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993. Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3. Luigi de Magistris è stato ascoltato dalla commissione il 22 marzo 2011.

La richiesta di difesa dell'immunità si basa sulle premesse seguenti: Luigi de Magistris è stato citato dinanzi al tribunale di Benevento da Clemente Mario Mastella, membro del Parlamento europeo, in relazione a un'intervista rilasciata a un giornale italiano (l'edizione milanese del quotidiano Epolis) che è stata pubblicata il 31 ottobre 2009.

L'intervista spaziava su vari temi e riguardava la situazione politica dell'epoca in Italia. Il passaggio che costituisce l'oggetto della citazione a comparire recita:

"[intervistatore:] In Campania, intanto, è scoppiato un nuovo caso Mastella.

[De Magistris:] Mastella era già stato implicato in una mia inchiesta e aveva cercato di fermarmi. Parla di raccomandazioni, ma in realtà era a capo di un mercato criminale di posti di lavoro. Se le assunzioni all'Arpac (l'agenzia per l'ambiente, ndr) funzionavano in questo modo, non ci si meravigli del disastro ambientale nella regione."

L'on. Mastella sostiene che l'espressione "Mastella era implicato in una mia inchiesta e aveva cercato di fermarmi..." era intesa a ingenerare nel lettore l'idea di un tentativo di sviamento dell'attività giudiziaria dell'allora pubblico ministero de Magistris, tentativo che sarebbe stato posto in essere dall'on. Mastella attraverso l'abuso della sua posizione istituzionale di ministro della Giustizia[1]. L'on. Mastella asserisce che si tratta di un'affermazione assolutamente menzognera e falsa e, come tale, atta a causargli pesante discredito e che essa costituisce dunque diffamazione. Egli ha chiesto un risarcimento di un milione di euro più le spese, che intende devolvere in beneficenza al "Villaggio dei ragazzi" di Maddaloni.

Nella sua richiesta di difesa del 5 luglio 2010, l'on. de Magistris sostiene al contrario che le affermazioni rilasciate nell'intervista "costituiscono espressione della [sua] attività politica". Egli sostiene di avere il diritto di "esprimere critiche nei confronti di un avversario politico" e ritiene che "le [sue] dichiarazioni debbano trovare tutela sia nel regolamento del Parlamento europeo, sia nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea".

2.        Disposizioni legislative e procedura in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo

Gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 recitano:

Articolo 8:

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9:

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)        sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)        sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

In seno al Parlamento europeo la procedura è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni pertinenti sono le seguenti:

Articolo 6 - Revoca dell'immunità:

1.        Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. (...)

3.        Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

4.        In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga portata restrizione alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

Articolo 7 - Procedure in materia di immunità:

1.        La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2.        La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3.        La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato. (...)

6.        Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

7         La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. (...)

3.        Motivazione della decisione proposta

L'on. Luigi de Magistris ha esplicitamente invocato nella sua richiesta l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che è applicabile al caso in esame.

All'epoca in cui l'intervista è stata rilasciata Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo, essendo stato eletto in occasione delle elezioni europee del 2009.

Conformemente alla prassi consolidata del Parlamento europeo, il fatto che il procedimento sia di natura civile o amministrativa o contenga aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé a che sia applicata l'immunità riconosciuta da detto articolo.

Come stabilito dalla Corte di giustizia, la portata dell'immunità assoluta di cui all'articolo 8 "deve essere determinata quindi unicamente sulla scorta del diritto comunitario"[2].

La commissione ritiene che, nel rilasciare l'intervista in questione, Luigi de Magistris stesse agendo nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato al Parlamento europeo e stesse svolgendo attività politica esprimendo la sua opinione su un tema di pubblico interesse per i suoi elettori. In una società democratica, è inaccettabile che attraverso un procedimento giudiziario si cerchi di impedire ai parlamentari di esprimere le proprie opinioni su questioni di legittimo interesse pubblico e di criticare i propri avversari politici; ciò viola inoltre l'articolo 8 del Protocollo, che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei deputati nell'esercizio delle loro funzioni, nell'interesse del Parlamento in quanto istituzione dell'Unione europea,

4.        Conclusione

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, dopo aver esaminato le ragioni a favore e contro la difesa dell'immunità del deputato, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo difenda l'immunità parlamentare di Luigi de Magistris.

  • [1]  Sebbene eletto al Parlamento europeo in occasione delle elezioni del 2009, all'epoca cui l'on. de Magistris fa riferimento nell'intervista l'on. Mastella era ministro della Giustizia della Repubblica italiana e l'on. de Magistris era pubblico ministero.
  • [2]  Cfr. la causa Marra contro De Gregorio e Clemente citata in precedenza, punto 26.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

11.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger