RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch,

15.4.2011 - (2010/2284(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Bernhard Rapkay

Procedura : 2010/2284(IMM)
Ciclo di vita in Aula
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A7-0155/2011
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A7-0155/2011
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch,

(2010/2284(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch, trasmessa dalle autorità francesi in data 3 novembre 2010 e comunicata in seduta plenaria il 24 novembre 2010,

–   avendo ascoltato Bruno Gollnisch il 26 gennaio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010[1],

–   visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

–   visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7-0155/2011),

A. considerando che un Pubblico ministero francese ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch, deputato al Parlamento europeo, onde consentire l'esame di una denuncia per presunta istigazione all'odio razziale e, se del caso, onde procedere nei confronti di Bruno Gollnisch dinanzi a tutti i gradi di giurisdizione francesi (Tribunale di primo grado, Corte d'appello e Cassazione),

B.  considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch si riferisce a un presunto reato di incitamento all'odio razziale in seguito a un comunicato stampa del 3 ottobre 2008 del gruppo del Front National della Regione Rhône-Alpes, di cui Bruno Gollnisch era presidente,

C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i deputati dell'Istituzione beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; che ciò non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi deputati,

D. considerando che, secondo l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Assemblea di cui fa parte; che detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, flagranza o condanna definitiva,

E.  considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata fosse finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato,

F.  considerando che la richiesta delle autorità francesi non riguarda le attività politiche di Bruno Gollnisch in qualità di deputato al Parlamento europeo ma riguarda piuttosto le sue attività di natura prettamente regionale e locale, svolte in qualità di consigliere regionale della Regione Rhône-Alpes, un mandato al quale è stato eletto a suffragio universale diretto e che è distinto da quello di deputato al Parlamento europeo,

G. considerando che Bruno Gollnisch ha spiegato le ragioni che hanno indotto il suo gruppo politico nel Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes a pubblicare il comunicato stampa da cui è scaturita la richiesta di revoca dell'immunità, affermando che il testo era stato scritto dall'equipe del Front National di tale regione, tra cui il responsabile della comunicazione, il quale era abilitato a parlare a nome degli eletti del Front National; considerando che l'applicazione dell'immunità parlamentare a una siffatta situazione costituirebbe un'indebita estensione di tali norme, che sono finalizzate a evitare qualsiasi interferenza con il funzionamento e l'indipendenza del Parlamento,

H. considerando che non spetta al Parlamento, bensì alle autorità giudiziarie competenti decidere, pur nel rispetto di tutte le garanzie democratiche, in quale misura sia stata violata la legge francese sull'istigazione all'odio razziale e quali ne potrebbero essere le conseguenze giudiziarie,

I.   considerando che è pertanto opportuno raccomandare la revoca dell'immunità parlamentare nella fattispecie,

1.  decide di revocare l'immunità di Bruno Gollnisch;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica francese e a Bruno Gollnisch.

  • [1]  Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlamento europeo, Racc. 2008, pag. 2849, cause congiunte C-200/07 e C‑201/07 Marra/ De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. 7929, e causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo.

MOTIVAZIONE

1.        Premessa

Nella seduta del 24 novembre 2010 il Presidente ha annunciato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, di aver ricevuto una lettera inviata dalle autorità francesi in data 3 novembre 2010, in cui si chiedeva la revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch.

Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

Il Pubblico ministero della Corte d'appello di Lione invita il Parlamento europeo a revocare l'immunità del deputato Bruno Gollnisch, in relazione a un'indagine penale condotta da tale giurisdizione. L'indagine giudiziaria fa seguito a una denuncia contro ignoti per istigazione all'odio razziale[1] sporta il 26 gennaio 2009 dalla Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo (in appresso LICRA), costituitasi parte civile (plainte avec constitution de partie civile).

Seguono in appresso gli antefatti della vicenda. Il 3 ottobre 2008 veniva pubblicato online dal gruppo del Front National in seno al Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes, di cui Bruno Gollnisch era presidente, un comunicato stampa così titolato: "Affaire des fiches à la Région: les Tartuffes s'insurgent" (Scoppia l'affaire des fiches alla Regione: insorgono i "Tartuffes"). Il comunicato stampa faceva seguito a una lettera aperta di Jean-Jack Queyranne, presidente del Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes, a Michèle Alliot-Marie, ministro degli Interni, in cui si criticava un sondaggio condotto tra alcuni dipendenti pubblici, il cui scopo era quello di verificare se i membri del personale di fede diversa da quella cristiana avessero chiesto una modifica dell'orario di lavoro o delle condizioni di servizio per poter praticare la loro religione.

Nella sua denuncia, la LICRA afferma che, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Lione il 10 ottobre 2008, Bruno Gollnisch, capogruppo del Front National in seno al Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes, ha dato una spiegazione della pubblicazione del comunicato stampa del suo gruppo politico, dichiarando, in particolare, che il testo era stato redatto dal gruppo del Front National della regione, tra cui il responsabile della comunicazione, il quale era abilitato a parlare per conto degli eletti del Front National;

Secondo la LICRA, costituiscono reato di istigazione all'odio razziale le seguenti parole:

"[La reazione del Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes] ignora l'attualità, giacché non sembrano essere cristiani coloro che stanno "festeggiando"' la fine di un periodo di digiuno (di giorno, rifacendosi però allegramente di notte), distruggendo, incendiando e lanciando pietre.

Ignora l'attualità, perché non sono stati dei cristiani a mettere a fuoco la città di Romans."

nonché

"È vero che, all'epoca, la sinistra auspicava combattere le religioni! Ora invece, il suo attuale obiettivo è quello di sostenere l'invasione della nostra Patria e la distruzione dei nostri valori da parte dell'Islam, una religione di cui si può facilmente constatare la tolleranza e il rispetto dei diritti umani e della libertà ovunque essa è al potere, cioè in Arabia Saudita, in Iran, in Afghanistan, nelle nostre periferie e presto, forse, in tutta la Francia, con il beneplacito delle Logge massoniche e della sinistra."

Il 22 gennaio 2009 è stata avviata un'indagine giudiziaria contro ignoti per il presunto reato di istigazione all'odio razziale.

Le autorità francesi affermano che Bruno Gollnisch, invocando la propria immunità da procedimenti penali in quanto deputato al Parlamento europeo, si è rifiutato di rispondere al mandato di comparizione emesso dagli inquirenti e successivamente dal giudice istruttore, il quale voleva redigere una trascrizione delle prove in relazione alle indagini preliminari (procès-verbal de première comparution). Poiché né il mandato di comparizione (mandat de comparution) dinanzi al giudice istruttore, emesso il 17 novembre 2009, né l'ordine di accompagnamento coattivo (mandat d'amener) dinanzi al giudice istruttore, emesso l'11 maggio 2010, sono stati applicati con efficacia, il giudice istruttore ha trasmesso il fascicolo all'ufficio del Pubblico ministero affinché fosse esaminato dalle autorità nazionali responsabili dell'azione penale. Nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione giuridica, Bruno Gollnisch ha dichiarato di essere stato più volte minacciato di arresto, aggiungendo che a tal fine erano stati inviati agenti di polizia nei locali del Consiglio regionale, in cui però egli non si trovava.

Il Pubblico ministero chiede la revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch per permettere l'esame della denuncia sporta dalla Lega Internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo e, se del caso, per consentire di procedere nei confronti di Bruno Gollnisch dinanzi a tutti i gradi di giurisdizione francesi (Tribunale di primo grado, Corte d'appello e Cassazione).

2.        Normativa e procedura in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo.

Gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea dell'8 aprile 1965 recitano:

Articolo 8:

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9:

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)   sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)   sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

L'articolo 26[2] della Costituzione francese stabilisce che:

"Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea alla quale appartiene. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva.

La detenzione, le misure privative o restrittive della libertà o l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l'Assemblea alla quale appartiene lo richieda.

L'Assemblea interessata si riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del caso, l'applicazione del comma di cui sopra."

La procedura in seno al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni pertinenti di tali articoli sono le seguenti:

Articolo 6 – Revoca dell'immunità:

1.        Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

2.        Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente. (...)

Articolo 7 – Procedure in materia di immunità:

1.        La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2.        La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3.        La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato. (...)

6.        Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

7         La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. (...)

3.        Motivazione della decisione proposta

Ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo, poiché il procedimento riguarda un presunto reato commesso in Francia, paese di cui Bruno Gollnisch era cittadino al momento dei fatti, l'unica parte applicabile del suddetto testo è quella secondo cui «Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese". La legge applicabile nella fattispecie è l'articolo 26 della Costituzione francese, in particolare il secondo comma, che recita:

"Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea alla quale appartiene. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva."

Il fatto che la legge nazionale in questione non stabilisca i criteri applicabili alla revoca dell'immunità, non impedisce al Parlamento di applicare i propri principi coerenti nel decidere se revocare o meno l'immunità di un deputato.

Nella fattispecie, la commissione non ha trovato prove di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata fosse finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato. In secondo luogo, la causa non rientra nell'ambito delle attività politiche di Bruno Gollnisch in qualità di deputato al Parlamento europeo ma riguarda piuttosto le sue attività di natura prettamente regionale e locale, svolte in qualità di consigliere regionale della Regione Rhône-Alpes, un mandato al quale è stato eletto a suffragio universale diretto[3] e che è distinto da quello di deputato al Parlamento europeo[4]. In terzo luogo, Bruno Gollnisch ha giustificato la pubblicazione del comunicato stampa incriminato da parte del suo gruppo politico nel Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes, affermando che il testo era stato scritto dall'equipe del Front National di tale regione, tra cui il responsabile della comunicazione, il quale era abilitato a parlare per conto degli eletti del Front National. L'applicazione dell'immunità parlamentare a una siffatta situazione costituirebbe un'indebita estensione di tali norme, che sono finalizzate a evitare qualsiasi interferenza con il funzionamento e l'indipendenza del Parlamento. Infine, non spetta al Parlamento, bensì alle autorità giudiziarie competenti, decidere, pur nel rispetto di tutte le garanzie democratiche, in quale misura sia stata violata la legge francese sull'istigazione all'odio razziale e quali ne potrebbero essere le conseguenze giudiziarie.

Va rilevato che con la decisione di revocare l'immunità di un deputato, il Parlamento europeo consente unicamente all'autorità nazionale competente di intentare un'azione giudiziaria – visto che non sono compromessi né il funzionamento né l'indipendenza dell'Istituzione – senza che tale misura sia in qualche modo considerata una pronuncia sulla colpevolezza del deputato interessato o sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti[5].

È pertanto opportuno, nella fattispecie, raccomandare la revoca dell'immunità parlamentare.

4.        Conclusione

Sulla base delle considerazioni suesposte e a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, avendo esaminato gli elementi a favore e quelli contrari alla revoca dell'immunità del deputato in questione, la commissione giuridica raccomanda al Parlamento europeo di revocare l'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch.

  • [1]  Articolo 24 della legge, modificata, del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa.
  • [2]  Articolo modificato dalla legge costituzionale n. 95-880 del 4 agosto 1995.           
  • [3]  Codice elettorale francese, articoli L336-338.
  • [4]  Vedasi, per analogia, la risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 1998 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen; GU C 328 del 26.10.1998, pagg. 15 e 31, e la relativa relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.
  • [5]  Ordinanza T 507/10 R Viktor Uspaskich/Parlamento europeo; vedasi anche l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento del Parlamento.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

11.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

9

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger