RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

6.5.2011 - (COM(2010)0249 – C7‑0129/2010 – 2010/0133(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Mariya Nedelcheva


Procedura : 2010/0133(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0188/2011
Testi presentati :
A7-0188/2011
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Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

(COM(2010)0249 – C7‑0129/2010 – 2010/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0249),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0129/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0188/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3bis) E' necessario consolidare la cooperazione tra le autorità che contribuiscono all'elaborazione e alla pubblicazione delle statistiche europee.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3ter) Al momento della preparazione e dell'elaborazione delle statistiche europee è opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle buone pratiche internazionali.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare gli allegati.

(12) Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e III. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni appropriate, anche con esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega di poteri a norma dell'articolo 290 del TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dal relatore si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione nella sua riunione del 15 febbraio 2011.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti di cui all'allegato I.

Il presente regolamento istituisce un quadro comune ai fini della produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti di cui in appresso:

 

a) Meli che producono mele da tavola;

 

b) Meli che producono mele destinate alla trasformazione industriale (facoltativo);

 

c) Peri che producono pere da tavola;

 

d) Peri che producono pere destinate alla trasformazione industriale (facoltativo);

 

e) Albicocchi;

 

f) Peschi;

 

g) Aranci;

 

h) Agrumi a piccoli frutti;

 

i) Limoni;

 

j) Ulivi;

 

k) Viti destinate alla produzione di uve da tavola;

 

l) Viti destinate a fini diversi dalla produzione di uve da tavola.

Motivazione

L'elenco delle colture permanenti cui si applica il presente regolamento rappresenta un elemento essenziale (campo d'applicazione) che dovrebbe essere definito negli articoli dell'atto legislativo e non dovrebbe essere soggetto a modifiche mediante atti delegati.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. "periodo normale di impianto": il periodo dell'anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell'anno successivo;

6. "periodo abituale di impianto": il periodo dell'anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell'anno successivo;

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Possono essere escluse le aziende la cui superficie è inferiore a 0,1 ettaro e la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro, se la loro superficie complessiva è inferiore al 5% della superficie piantata totale di tale coltura.

Possono essere escluse le aziende la cui superficie è inferiore a 0,2 ettari e la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro, se la loro superficie complessiva è inferiore al 5% della superficie piantata totale di tale coltura.

Motivazione

L'emendamento mira a ridurre l'onere amministrativo imposto alle piccole aziende.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, le statistiche sulle colture indicate al punto 12 dell'allegato I sono fornite utilizzando i dati contenuti nello schedario viticolo di cui all'articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.

3. Le statistiche sulle colture indicate al punto 12 dell'allegato I sono fornite utilizzando i dati disponibili contenuti nello schedario viticolo di cui all'articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.

Motivazione

Le statistiche relative alle superfici viticole dovrebbero essere prodotte esclusivamente sulla base dei dati contenuti nello schedario vinicolo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione adotta atti delegati, ai sensi dell'articolo 10, per modificare l'elenco figurante nell'allegato I e le statistiche figuranti negli allegati II e III.

4. La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 10, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e III, unicamente nella misura in cui tale modifica non comporti un onere amministrativo supplementare di rilievo per gli Stati membri e le aziende che praticano le colture di cui all'articolo 1.

Motivazione

Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega di poteri a norma dell'articolo 290 del TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dal relatore si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione nella sua riunione del 15 febbraio 2011.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le statistiche fornite riguardano la superficie piantata dopo il normale periodo di impianto.

3. Le statistiche fornite riguardano la superficie piantata dopo l'abituale periodo di impianto.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri che, per ottenere queste statistiche, effettuano indagini per campione adottano tutte le misure necessarie per far sì che i dati rispondano ai seguenti requisiti di precisione: il coefficiente di variazione dei dati non supera, a livello nazionale, il 3% per la superficie coltivata per ciascuna delle colture di cui ai punti da 1 a 11 e l'1% per le colture di cui al punto 12 dell'allegato I.

1. Gli Stati membri che, per ottenere queste statistiche, effettuano indagini per campione adottano tutte le misure necessarie per far sì che i dati rispondano ai seguenti requisiti di precisione: il coefficiente di variazione dei dati non supera, a livello nazionale, il 3% per la superficie coltivata per ciascuna delle colture di cui all'articolo 1.

Motivazione

Ridurre l'onere amministrativo per le amministrazioni nazionali.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati II e III entro il 31 luglio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati II e III entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento.

Motivazione

I termini attuali per la trasmissione dei dati hanno dimostrato la loro efficacia nella pratica; non dovrebbero quindi essere ridotti, ma dovrebbero essere mantenuti anche nel nuovo regolamento.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 10 per adattare le tabelle di trasmissione figuranti negli allegati II e III.

soppresso

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 4, paragrafo 4, rende superfluo questo paragrafo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il 31 luglio 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati.

2. Entro il 30 settembre 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati per le statistiche sulle colture di cui all'articolo 1, lettere da a) a k).

(Cfr. emendamento all'articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo).)

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2bis. Entro il 30 settembre 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati per le statistiche sulle colture di cui all'articolo 1, lettera l).

Motivazione

(Cfr. emendamento all'articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo).)

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

 

1 bis. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di poteri è rinnovabile tacitamente per periodi della stessa durata, salvo se il Parlamento europeo o il Consiglio manifesta la propria opposizione a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

 

1 ter. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12.

3. soppresso

 

3 bis. Ogni atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha manifestato la propria opposizione entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendevano manifestare opposizione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di due mesi.

 

* Data di entrata in vigore del presente regolamento

(Cfr. emendamento agli articoli 11 e 12.)

Motivazione

Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega di poteri a norma dell'articolo 290 del TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base. Le formulazioni relative agli atti delegati proposte dal relatore si basano sulla Convenzione d'intesa approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione parlamentari nella sua riunione del 15 febbraio 2011.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Revoca della delega

 

1. La delega di potere di cui agli articoli 4, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere ne informa l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e le relative motivazioni.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(Cfr. emendamento all'articolo 10.)

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Obiezione agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

 

(Cfr. emendamento all'articolo 10.)

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'allegato è soppresso.

Motivazione

L'elenco delle colture permanenti cui si applica il presente regolamento rappresenta un elemento essenziale (campo d'applicazione) che dovrebbe essere definito negli articoli dell'atto legislativo e non dovrebbe essere soggetto a modifiche mediante atto delegato.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 5

 

Testo della Commissione

5.          Sintesi

I dati (in ha) da comunicare sono i seguenti:

Stato membro:

Regione:

Specie:

Gruppo:

 

Classe d'età 1

Classe d'età 2

Classe d'età 3

Classe d'età 4

Classe d'età 5

Classe di densità 1

 

 

 

 

 

Classe di densità 2

 

 

 

 

 

Classe di densità 3

 

 

 

 

 

Classe di densità 4

 

 

 

 

 

Classe di densità 5

 

 

 

 

 

 

Emendamento

 

soppresso

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1 – tabella 1.1

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tabella soppressa

Motivazione

La tabella impone requisiti supplementari, che non esistono nel quadro giuridico attuale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei dati per regione a livello NUTS 3. La trasmissione di dati così dettagliati a livello regionale comporterebbe un pesante onere amministrativo per i rispondenti, mentre rimane incerta la loro utilizzazione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 2 – tabella 2.1

 

Testo della Commissione

Tabella 2.1: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, superficie totale coltivata a vite

Classe di dimensione di (ha)

N. az.

N. prcl.

Superficie (ha)

Prod. (hl o 100 kg)

< 0,10 *

 

 

 

 

0,10 - < 0,50

 

 

 

 

0,50 - < 1

 

 

 

 

1 - < 3

 

 

 

 

3 - < 5

 

 

 

 

5 - < 10

 

 

 

 

> 10

 

 

 

 

* Soltanto per il paese o i paesi interessati.

 

Emendamento

Tabella 2,1: Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, superficie totale coltivata a vite

Classe di dimensione di (ha)

N. az.

Superficie (ha)

< 0,10 *

 

 

0,10 - < 0,50

 

 

0,50 - < 1

 

 

1 - < 3

 

 

3 - < 5

 

 

5 - < 10

 

 

> 10

 

 

* Soltanto per il paese o i paesi interessati.

Motivazione

Le caratteristiche citate comportano un'estensione rispetto alle attuali rilevazioni delle superfici vitate, e non si ravvisa peraltro la necessità di dati né dal punto vista regolamentare né ai fini della politica viticola. Tali dati non sono inoltre completamente disponibili in tutti gli Stati membri nello schedario viticolo che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, costituisce la base per la rilevazione delle superfici vitate.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Allegato III – Tabella 3 – Tabella 3.1

 

Testo della Commissione

Tabella 3.1: Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione per NUTS 1/NUTS 2 (determinato dallo Stato membro)

Grado di specializzazione

< 0,10 ha4

N. az.

Superficie (ha)

 

Prod. (hl o 100 

 

kg)

N. az.

Superficie (ha)

 

Prod. (hl o 100 

 

kg)

Aziende con vigneti

 

 

 

 

 

 

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione vinicola, di cui

 

 

 

 

 

 

Ÿ aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP

 

 

 

 

 

 

- soltanto vini DOP

 

 

 

 

 

 

- soltanto vini IGP

 

 

 

 

 

 

- vini DOP e IGP

 

 

 

 

 

 

Ÿ aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP, di cui

 

 

 

 

 

 

Ÿ aziende con superfici vitate destinate alla produzione di diversi tipi di vini

 

 

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di uva passa

 

 

 

 

 

 

aziende con altre superfici vitate

 

 

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate a diversi tipi di produzione

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento

Tabella 3.1: Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione per NUTS 1/NUTS 2 (determinato dallo Stato membro)

Grado di specializzazione

< 0,10 ha4

 

N. az.

Superf

icie (ha)

 

N. az.

Super

ficie (ha)

 

Aziende con vigneti, di cui

 

 

 

 

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione vinicola, di cui

 

 

 

 

Ÿ aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP, di cui

 

 

 

 

- soltanto vini DOP

 

 

 

 

-soltanto vini IGP

 

 

 

 

- vini DOP e IGP

 

 

 

 

Ÿ aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini DOP e/o IGP

 

 

 

 

Ÿ aziende con superfici vitate destinate alla produzione di diversi tipi di vini

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di uva passa

 

 

 

 

aziende con altre superfici vitate

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate a diversi tipi di produzione

 

 

 

 

Motivazione

Le caratteristiche citate comportano un'estensione rispetto alle attuali rilevazioni delle superfici vitate, e non si ravvisa peraltro la necessità di dati né dal punto vista regolamentare né ai fini della politica viticola. Tali dati non sono inoltre completamente disponibili in tutti gli Stati membri nello schedario viticolo che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, costituisce la base per la rilevazione delle superfici vitate.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 3 – tabella 3.2

 

Testo della Commissione

Grado di specializzazione

< 0,10 ha 4

 

N. az.

Super

ficie (ha)

 

Prod. (hl o 100 kg)

 

N. az.

Super

ficie (ha)

 

Prod. (hl o 100 kg)

 

Come indicato nella tabella 3.1

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento

Grado di specializzazione

< 0,10 ha 4

 

N. az.

Super

ficie (ha)

 

N. az.

Super

ficie (ha)

 

Come indicato nella tabella 3.1

 

 

 

 

Motivazione

Le caratteristiche citate comportano un'estensione rispetto alle attuali rilevazioni delle superfici vitate, e non si ravvisa peraltro la necessità di dati né dal punto vista regolamentare né ai fini della politica viticola. Tali dati non sono inoltre completamente disponibili in tutti gli Stati membri nello schedario viticolo che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, costituisce la base per la rilevazione delle superfici vitate.

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione mirante ad aggiornare il quadro giuridico per le statistiche europee sulle colture permanenti, adattandole alle necessità attuali degli utenti e del mercato. Il relatore sottolinea l'obiettivo di semplificazione e apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per ridurre l'onere amministrativo dei rispondenti. Essi riguardano l'utilizzo di dati statistici sulle colture permanenti quale base affidabile per adottare decisioni oculate sulla produzione e il mercato europeo.

Il relatore considera nondimeno che taluni emendamenti sono necessari per conseguire un migliore equilibrio tra le necessità degli utenti e l'onere amministrativo connesso alla produzione dei dati.

In particolare, il relatore ritiene che l'onere amministrativo può essere ridotto modificando i requisiti sulla precisione dei dati, escludendo tutte le aziende agricole di piccole dimensioni (meno di 0,2 ettari) dal campo di applicazione e sopprimendo la ripartizione per regioni NUTS 3 di taluni dati sulle vigne destinate a fini diversi dalla produzione di uve da tavola.

Per quanto riguarda la delega di potere alla Commissione di modificare taluni aspetti del presente regolamento attraverso atti delegati, il relatore insiste su una rigorosa applicazione dei principi stabiliti nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (2010/2021 (INI)). Il relatore ricorda che, conformemente a tale risoluzione, "gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE devono essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base". È in questo spirito che il relatore ha proposto una serie di emendamenti relativi agli atti delegati. Le formule utilizzate fanno riferimento alla Convenzione di intesa quale convenuta dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e approvata dalla Conferenza dei presidenti di commissione parlamentari nella riunione del 15 febbraio 2011.

PROCEDURA

Titolo

Statistiche europee sulle colture permanenti

Riferimenti

COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.5.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

15.6.2010

Relatore(i)

       Nomina

Mariya Nedelcheva

2.6.2010

 

 

Esame in commissione

29.9.2010

28.3.2011

 

 

Approvazione

2.5.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Salvatore Caronna, Marian Harkin, Giovanni La Via, Milan Zver

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eider Gardiazábal Rubial

Deposito

6.5.2011