RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

1.7.2011 - (COM(2010)0550 – C7‑0318/2010 – 2010/0282(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Norbert Glante


Procedura : 2010/0282(COD)
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A7-0260/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

(COM(2010)0550 – C7‑0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0550),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0318/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0260/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO[2]*

alla proposta della Commissione

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[4],

considerando quanto segue:

(1)         L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[5] stabilisce che gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato (in seguito PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e una grande continuità di servizio.

(1 bis)   Poiché le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008 si applicano anche ai servizi (compreso il PRS) di cui all'allegato di detto regolamento, tenendo conto dell'interconnessione tra il sistema e il servizio sotto il profilo giuridico, tecnico, operativo, finanziario e proprietario, ai fini della presente decisione è opportuno riprendere le disposizioni pertinenti in materia di applicazione delle norme di sicurezza.

(3)         Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ricordato a più riprese che il sistema risultante dal programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile, ovvero realizzato secondo norme civili e in base a esigenze civili e sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione.

(3 bis)   Galileo riveste un'importanza strategica per l'indipendenza dell'Unione a livello di servizi di navigazione, posizionamento e invio di segnali orari via satellite; il programma offrirà un contributo importante in vista dell'attuazione della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(4)         Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei il PRS è contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile ed è quindi adatto ai servizi che richiedono una garanzia di solidità e di assoluta affidabilità. Deve garantire a beneficio degli utenti una continuità di servizio anche nelle situazioni più gravi di crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potenzialmente si possono estendere ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza dell'Unione e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno oggetto di un controllo permanente.

(5)         È di conseguenza opportuno definire le modalità d'accesso al PRS e le sue regole di gestione precisando in particolare i principi generali relativi a tale accesso, le funzioni dei diversi organismi di gestione e controllo, le condizioni legate alla fabbricazione e alla sicurezza ▌e il regime di controllo delle esportazioni.

(6)         Per quanto concerne i principi generali dell'accesso al PRS, l'oggetto stesso del servizio in questione e le sue caratteristiche impongono che il suo impiego sia rigorosamente limitato; gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna possono accedervi in modo discrezionale, illimitato e continuativo in tutto il mondo. Ogni Stato membro deve inoltre essere in grado di decidere autonomamente quali siano gli utilizzatori del PRS autorizzati e quali siano gli utilizzi che ne derivano, compresi gli impieghi associati alla sicurezza, in conformità a norme minime ▌.

(7)         Al fine di promuovere ▌l'utilizzo della tecnologia europea su scala mondiale, determinati paesi terzi e organizzazioni internazionali potrebbero diventare utenti del PRS mediante la conclusione di accordi separati. Per le applicazioni governative protette di navigazione satellitare, fermo restando che il rispetto dei requisiti di sicurezza dovrebbe sempre essere obbligatorio, è ▌ opportuno prevedere le condizioni in cui ▌ paesi terzi e organizzazioni internazionali potranno fare ricorso al PRS nell'ambito di accordi internazionali. Nel contesto di tali accordi la fabbricazione di ricevitori PRS potrebbe essere autorizzata in presenza di condizioni e requisiti specifici di livello almeno equivalente a quello delle condizioni e dei requisiti applicabili agli Stati membri. Gli accordi in questione non dovrebbero tuttavia contemplare aspetti particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza come ad esempio la fabbricazione di moduli di sicurezza.

(7 bis)   Gli accordi con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali saranno negoziati tenendo pienamente conto dell'importanza di garantire il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani nonché delle libertà fondamentali, la tutela della libertà di pensiero, di coscienza e di religione nonché di espressione e informazione, il rispetto della dignità umana, dei principi di uguaglianza e solidarietà nonché dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale.

(7 ter)   Le norme di sicurezza dell'Agenzia spaziale europea dovrebbero offrire un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom[6] della Commissione e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all'allegato della decisione 2011/292/UE[7] del Consiglio.

(8)         In linea generale, l'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per garantire la protezione e la sicurezza del sistema risultante dal programma Galileo e delle tecnologie e attrezzature del PRS al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate e per evitare un utilizzo ostile del servizio nei loro confronti.

(9)         A questo proposito è opportuno che gli Stati membri definiscano sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che vigilino sull'applicazione di tali sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)       Per quanto riguarda gli organismi di gestione e controllo, la soluzione che prevede che gli utenti del PRS siano tenuti a nominare un'"autorità responsabile per il PRS" per la gestione e il controllo dei propri utilizzatori, risulta quella più adeguata a garantire una gestione efficace dell'impiego del PRS in quanto facilita le relazioni tra i diversi attori incaricati della sicurezza e assicura il controllo permanente degli utilizzatori, in particolare degli utilizzatori nazionali, nel rispetto delle norme minime comuni. È tuttavia opportuno garantire una certa flessibilità al fine di consentire agli Stati membri un'efficiente organizzazione delle competenze.

(10 bis) In sede di attuazione della presente decisione è opportuno che il trattamento dei dati personali avvenga sempre nel rispetto delle norme dell'Unione europea, in particolare di quelle sancite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[8], e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[9].

(11)       Inoltre, una delle missioni del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 è garantire un'interfaccia operativa tra i diversi attori responsabili della sicurezza del PRS.

(12)       Il Consiglio e l'alto rappresentante sono inoltre chiamati a svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite ▌l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea[10]. Il Consiglio è inoltre chiamato ad approvare accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS.

(13)       Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di sicurezza fanno sì che questo compito possa essere affidato solo agli Stati membri che hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS o a imprese situate nel territorio di uno Stato membro che ha nominato un'autorità responsabile per il PRS. Inoltre, il fabbricante di ricevitori deve essere stato preliminarmente accreditato dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente al regolamento (UE) n. 912/2010[11] ed è tenuto a conformarsi alle decisioni del consiglio stesso. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo continuato sul rispetto sia del requisito dell'accreditamento ▌sia delle suddette decisioni e delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime comuni.

(13 bis) Gli Stati membri che non hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS dovrebbero in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione delle interferenze elettromagnetiche dannose con ripercussioni sul PRS eventualmente individuate. Tale punto di contatto è un organismo, una persona o un indirizzo che funge da punto di riferimento e che la Commissione può contattare in caso di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose al fine di porvi rimedio.

(14)       Per quanto riguarda le restrizioni alle esportazioni, al di fuori dell'Unione europea è opportuno limitare le esportazioni di attrezzature o di tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS nonché alle attività di fabbricazione finalizzate al PRS, indipendentemente dal fatto che tali attrezzature, software o tecnologie figurino nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso[12], ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un accordo internazionale stipulato con l'Unione. Un paese terzo non è considerato utente del PRS per il solo fatto che nel suo territorio è installata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema risultante dal programma Galileo.

(15)       Ai fini dell'adozione delle norme minime comuni, nei settori indicati nell'allegato, e, ove necessario, del relativo aggiornamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle modifiche da apportare all'allegato per tenere conto dell'evoluzione del programma. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione realizzi le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

In sede di elaborazione e redazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe garantire la parallela, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15 bis) Alla luce del potenziale impatto sulla sicurezza del sistema, tanto dell'Unione europea quanto dei suoi Stati membri sia sul piano sia individuale che su quello collettivo, è essenziale che le norme comuni relative all'accesso al PRS nonché alla fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza siano applicate in modo uniforme nei singoli Stati membri. È pertanto necessario che la Commissione abbia la facoltà di adottare specifiche dettagliate, orientamenti e altre misure al fine di dare attuazione alle norme minime comuni. Per poter garantire l'uniformità delle condizioni di attuazione della presente decisione è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione che quest'ultima dovrebbe esercitare conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[13].

(15 ter) È opportuno che gli audit e le ispezioni che la Commissione è tenuta a effettuare, in collaborazione con gli Stati membri, siano realizzati, se del caso, con modalità analoghe a quelle previste alla parte VII dell'allegato III della decisione 2011/292/EU del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE[14].

(15 quater)     Le modalità di accesso al PRS offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo costituiscono un prerequisito per l'attuazione del PRS stesso. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare una politica di tariffazione, anche per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito di tale valutazione.

(16)       Dato che l'obiettivo della presente decisione, ovvero definire le modalità in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al PRS, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri, mentre, a causa dell'ampiezza dell'azione, può essere meglio raggiunto a livello di Unione europea, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo.

(16 bis) Non appena il PRS sarà dichiarato operativo si renderà necessaria l'introduzione di un meccanismo di informazione e riesame.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1Oggetto

La presente decisione definisce le modalità in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al ▌PRS offerto dal ▌GNSS risultante dal programma Galileo.

Articolo 1 bisDefinizioni

Ai fini della presente decisione si intende per

a)        "PRS": il servizio pubblico regolamentato;

b)        "Utenti del PRS": gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE nonché, se debitamente autorizzati, le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c)        "Utilizzatori del PRS": le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dagli utenti del PRS a possedere o utilizzare un ricevitore PRS;

d)        "GSMC": il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, ossia il centro di sicurezza Galileo di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 683/2008 e all'articolo 6, lettera d) del regolamento (UE) n. 912/2010;

e)        "Consiglio di accreditamento di sicurezza ": il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 912/2010;

f)         "GNSS": i sistemi globali di navigazione via satellite;

g)        "SEAE": il servizio europeo per l'azione esterna;

h)       "Agenzia del GNSS europeo": l'agenzia istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010.

Articolo 2Principi generali in materia di accesso al PRS

2.        Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno diritto di accesso al PRS illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo.

3.        Spetta ai singoli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione e al SEAE decidere, nell'ambito delle rispettive competenze, se fare ricorso al PRS.

5.        Ogni Stato membro che fa ricorso al PRS determina autonomamente le categorie di persone fisiche residenti sul proprio territorio o che esercitano funzioni ufficiali all'estero per conto dello Stato membro stesso nonché le categorie di persone giuridiche situate sul proprio territorio autorizzate a essere utilizzatori del PRS, unitamente agli impieghi previsti per quest'ultimo, in conformità all'articolo 8 bis e al punto 1 i) e ii) dell'allegato. Gli utilizzi possono essere legati anche alla sicurezza.

Il Consiglio, la Commissione e il SEAE determinano le categorie dei propri agenti autorizzati a essere utilizzatori del PRS in conformità all'articolo 8 bis e al punto 1 i) e ii) dell'allegato.

6.        Un'agenzia dell'Unione europea può diventare un utente del PRS solo nella misura in cui ciò è necessario per l'esercizio delle rispettive funzioni e in base alle modalità stabilite da un accordo amministrativo stipulato tra la Commissione e detta agenzia ▌.

7.        Un paese terzo o un'organizzazione internazionale può diventare un utente del PRS, in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, solo alle seguenti condizioni:

a)        esiste un accordo sulla sicurezza dell'informazione che stabilisce il quadro per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate tra l'Unione da un lato e il paese terzo o l'organizzazione internazionale dall'altro, e che prevede un livello di protezione almeno equivalente a quello degli Stati membri; e

b)        tra l'Unione da un lato e il paese terzo o l'organizzazione internazionale dall'altro, esiste un accordo ▌ atto a fissare le condizioni e le modalità di accesso al PRS da parte di tale paese terzo o di tale organizzazione internazionale. In presenza di specifiche condizioni l'accordo può eventualmente includere la fabbricazione di ricevitori PRS, con l'esclusione dei moduli di sicurezza.

Articolo 4Applicazione delle norme di sicurezza

1.        Ciascuno Stato membro assicura non solo che le proprie norme di sicurezza nazionali garantiscano un livello di protezione delle informazioni classificate almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all'allegato della decisione 2011/292/CE del Consiglio, ma anche che tali norme si applichino agli utilizzatori del PRS dello Stato membro interessato nonché a tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e a tutte le persone giuridiche con sede nel territorio stesso che trattano informazioni classificate UE riguardanti il PRS.

2.        Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adozione delle norme di sicurezza nazionali di cui al paragrafo 1.

3.        Se risulta che informazioni classificate UE relative al PRS sono state divulgate a persone non autorizzate a venirne a conoscenza, la Commissione, in piena consultazione con lo Stato membro interessato:

a)        informa l'originatore dei dati classificati PRS;

b)        valuta i potenziali danni causati agli interessi dell'Unione o degli Stati membri;

c)        trasmette alle autorità competenti l'esito della suddetta valutazione unitamente alla raccomandazione di porre rimedio alla situazione. Dette autorità informano senza indugio la Commissione in merito alle azioni che hanno già intrapreso o intendono intraprendere, ivi incluse quelle volte a impedire il ripetersi della medesima situazione, e i risultati conseguiti con le stesse; e

d)        informa, ove opportuno, il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati così ottenuti.

Articolo 6Autorità responsabile per il PRS

1.        Un'autorità responsabile per il PRS è nominata:

i)        da ogni Stato membro che fa ricorso al PRS e da ogni Stato membro nel cui territorio sono stabiliti gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1. In tali casi, l'autorità responsabile per il PRS è stabilita nel territorio dello Stato membro interessato, che notifica senza indugio la nomina alla Commissione;

ii)       dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, se fanno ricorso al PRS. In tal caso, l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS, secondo modalità appropriate;

iii)      dalle agenzie dell'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2, paragrafi 6 e 7. In tal caso, l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS;

iv)       da paesi non membri, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 2, paragrafo 7.

1 bis.  I costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS sono sostenuti dagli utenti del PRS che l'hanno nominata.

1 ter.   Uno Stato membro che non ha nominato un'autorità responsabile per il PRS a norma del paragrafo 1, punto i) nomina in ogni caso un punto di contatto per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tale nomina alla Commissione.

1 quater.        Un'autorità responsabile per il PRS assicura che l'utilizzo del PRS sia conforme all'articolo 8 bis e al punto 1 dell'allegato e che:

i)        gli utilizzatori del PRS siano raggruppati per la gestione del PRS con il GSMC;

ii)       i diritti d'accesso al PRS per ogni gruppo o utilizzatore siano determinati e gestiti;

iii)      le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano ottenute dal GSMC;

iv)       le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano distribuite agli utilizzatori;

v)        la sicurezza dei ricevitori e la tecnologia e le informazioni classificate correlate siano gestite e i rischi valutati;

vi)       un punto di contatto sia istituito per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS.

1 quinquies.   L'autorità responsabile per il PRS di uno Stato membro assicura che un organismo stabilito nel territorio di detto Stato membro possa sviluppare o fabbricare ricevitori PRS o moduli di sicurezza solo se tale organismo:

i)        è stato debitamente accreditato dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 912/2010 ed

ii) è conforme sia alle decisioni adottate dal consiglio di accreditamento di sicurezza sia all'articolo 8 bis e al punto 2 dell'allegato riguardo allo sviluppo e alla fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, nella misura in cui questi sono correlati alla sua attività.

Gli accreditamenti per la fabbricazione di attrezzature di cui al presente paragrafo sono riesaminati almeno ogni cinque anni.

1 sexies.         In caso di sviluppo o fabbricazione di cui al paragrafo 1 quinquies o in caso di esportazione al di fuori dell'Unione europea, l'autorità responsabile per il PRS di tale Stato membro funge da interfaccia verso i soggetti competenti in materia di restrizioni all'esportazione di attrezzature, tecnologia e software pertinenti riguardo all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione finalizzata al PRS, al fine di assicurare che siano applicate le disposizioni dell'articolo 9.

1 septies.        Un'autorità responsabile per il PRS è connessa al GSMC a norma dell'articolo 8 bis e del punto 4 dell'allegato riguardo ai legami tra il GSMC e un'autorità responsabile per il PRS.

1 octies.          I paragrafi 1 quater e 1 septies lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di delegare determinati compiti specifici della rispettiva autorità responsabile per il PRS, di comune intesa, a un altro Stato membro, ad esclusione dei compiti correlati all'esercizio della sovranità sul rispettivo territorio. I compiti di cui ai paragrafi 1 quater e 1 septies, nonché quelli elencati al paragrafo 1 quinquies, possono essere svolti congiuntamente dagli Stati membri. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali misure alla Commissione.

1 nonies.        Un'autorità responsabile per il PRS può richiedere l'assistenza tecnica dell'agenzia del GNSS europeo per svolgere i suoi compiti, fatte salve specifiche modalità. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali modalità alla Commissione.

6 bis.  Le autorità responsabili per il PRS riferiscono ogni tre anni alla Commissione e all'Agenzia del GNSS europeo circa l'osservanza delle norme minime comuni.

7.        La Commissione, con l'ausilio dell'Agenzia del GNSS europeo, riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'osservanza delle norme minime comuni per il PRS da parte delle autorità responsabili e agli eventuali casi di violazione grave delle stesse.

8.         Nel caso in cui un'autorità responsabile per il PRS non si conformi alle norme minime comuni di cui all'articolo 8 bis, la Commissione può emanare una raccomandazione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà e in consultazione con lo Stato membro interessato, nonché, se del caso, dopo aver ottenuto ulteriori informazioni. Entro tre mesi dalla notifica della raccomandazione, l'autorità competente per il PRS interessata applica la raccomandazione della Commissione oppure chiede o propone altre modifiche per conformarsi alle norme minime comuni di cui all'articolo 8 bis e le applica d'intesa con la Commissione.

Se al termine dei tre mesi l'autorità responsabile per il PRS interessata continua a non conformarsi alle norme minime comuni, la Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo e propone misure appropriate.

Articolo 7Ruolo del centro di

monitoraggio della sicurezza Galileo

Il GSMC garantisce l'interfaccia operativa tra le autorità responsabili per il PRS, il Consiglio e l'alto rappresentante operanti a titolo dell'azione comune 2004/552/PESC e i centri di controllo. Informa la Commissione di qualsiasi evento che potrebbe compromettere il buon funzionamento del PRS.

Articolo 8Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza

1.        Uno Stato membro ▌ può, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 quinquies, affidare ▌ la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati a organismi stabiliti nel suo territorio o nel territorio di un altro Stato membro. Il Consiglio, la Commissione o il SEAE possono affidare ▌ la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati per proprio uso a organismi stabiliti nel territorio di uno Stato membro.

5.        Il consiglio di accreditamento di sicurezza può revocare in qualsiasi momento a un organismo di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione concessa per la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati se le misure previste all'articolo 6, paragrafo 1 quinquies, punto ii) non sono state rispettate.

Articolo 8 bis

Norme minime comuni

1.        Le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS di cui all'articolo 6 riguardano i settori indicati nell'allegato.

2.        La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 riguardanti l'adozione delle norme minime comuni nei settori precisati nell'allegato e, se del caso, modifiche volte ad aggiornare l'allegato per tener conto degli sviluppi nel programma, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti in relazione alle esigenze di sicurezza.

3.        Sulla base delle norme minime di cui al paragrafo 2 la Commissione può adottare e specifiche tecniche, le indicazioni e le altre misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2.

4.        La Commissione provvede affinché siano adottate le iniziative necessarie per conformarsi alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 e affinché le disposizioni relative alla sicurezza del PRS e dei suoi utilizzatori nonché della relativa tecnologia siano rispettate, tenendo pienamente conto del parere degli esperti.

5.        Al fine di contribuire all'attuazione del presente articolo, la Commissione organizza una riunione di tutte le autorità responsabili per il PRS almeno una volta all'anno.

6.        La Commissione assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili per il PRS, in particolar modo effettuando audit o ispezioni.

Articolo 9

Restrizioni alle esportazioni

Le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di attrezzature, tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione finalizzata al PRS sono autorizzate unicamente in conformità dell'articolo 8 bis e del punto 3 dell'allegato e in linea con gli accordi di cui all'articolo 2, paragrafo 7 o nel quadro degli accordi relativi alle modalità di sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento ▌.

Articolo 11Attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC

La presente decisione si applica fatte salve le misure decise ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC.

Articolo 12Esercizio della delega

3.        Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

3 bis.  La delega di poteri di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a partire dal …[15]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di 5 anni.

3 ter.   La delega di poteri di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

3 quater.        Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica simultanea al Parlamento europeo e al Consiglio.

3 quinquies.   Ogni atto delegato adottato conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha manifestato la propria opposizione entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendevano manifestare opposizione. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 bis Procedura di comitato

1.        La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 683/2008. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.        Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non formula un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14 bisRiesame e presentazione di relazioni

Entro due anni dalla dichiarazione che il PRS è operativo la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento corretto e all'adeguatezza delle norme stabilite per l'accesso ai servizi PRS e, se del caso, propone emendamenti pertinenti alla presente decisione.

Articolo 14 terDisposizioni specifiche per l'attuazione del programma Galileo

Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, per garantire il buon funzionamento del sistema l'accesso alla tecnologia PRS e la proprietà o l'utilizzo di ricevitori PRS sono autorizzati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 bis e all'allegato, per:

         la Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma Galileo;

         gli operatori del sistema risultante dal programma Galileo, rigorosamente ai fini del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono conformare, definito in un accordo specifico con la Commissione;

         l'agenzia del GNSS europeo, affinché possa svolgere i compiti ad essa affidati, definiti in un accordo specifico con la Commissione;

         l'Agenzia spaziale europea, rigorosamente a fini di ricerca, sviluppo e realizzazione dell'infrastruttura, conformemente ad un accordo specifico con la Commissione.

Articolo 14 quaterSanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

1.        La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.        Gli Stati membri danno inizio all'applicazione dell'articolo 6 entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 16Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

__________________

Allegato

Norme minime comuni ▌

1.        Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1 quater, le norme minime comuni per l'utilizzo del PRS disciplinano i seguenti settori:

i)         organizzazione di gruppi di utilizzatori PRS;

ii)       definizione e gestione dei diritti di accesso degli utilizzatori del PRS e dei gruppi di utilizzatori degli utenti del PRS;

iii)      distribuzione delle chiavi del PRS e delle informazioni classificate correlate tra il GSMC e le autorità responsabili per il PRS;

iv)       distribuzione delle chiavi del PRS e delle informazioni classificate correlate agli utilizzatori;

v)        gestione della sicurezza, compresi gli incidenti in relazione alla sicurezza, e valutazione dei rischi per quanto riguarda i ricevitori PRS nonché la tecnologia e le informazioni classificate correlate;

vi)       notifica di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano i PRS;

vii)      principi e procedure operativi per i ricevitori PRS.

2.        Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1 quinquies, le norme minime comuni per lo sviluppo e la fabbricazione di ricevitori o moduli di sicurezza PRS disciplinano i settori seguenti:

viii)    accreditamento del segmento utilizzatore del PRS;

ix)       sicurezza dei ricevitori PRS e della tecnologia PRS durante le fasi di ricerca, sviluppo e fabbricazione;

x)        ricevitori PRS e integrazione della tecnologia PRS;

xi)       profilo di protezione dei ricevitori e dei moduli di sicurezza PRS nonché dei materiali che utilizzano tecnologia PRS.

3.        Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1 sexies e dell'articolo 9, le norme minime comuni per le restrizioni al'esportazione disciplinano i settori seguenti:

xii)     utenti del PRS autorizzati;

xiii)    esportazioni di materiale e tecnologia relativi al PRS.

4.        Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1 septies, le norme minime comuni per i collegamenti tra GSCM e autorità competenti PRS disciplinano il settore seguente:

xiv)     collegamenti dati e voce.

____________________

  • [1]  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 36.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 36.
  • [4]  Posizione del Parlamento europeo del xx.xx.2011.
  • [5]  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.
  • [6]  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
  • [7]  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.
  • [8]  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
  • [9]  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
  • [10]  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.
  • [11]  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.
  • [12]  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
  • [13]  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
  • [14]  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.
  • [15]  Data di entrata in vigore della presente decisione.

MOTIVAZIONE

Il programma europeo di navigazione satellitare Galileo offrirà complessivamente cinque servizi: il servizio aperto, il servizio commerciale, il servizio per la sicurezza della vita umana, il servizio di ricerca e salvataggio e il servizio pubblico regolamentato. Questa proposta riguarda il servizio pubblico regolamentato (PRS), riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili (quali, ad esempio, infrastrutture critiche, trasporti, sicurezza interna ed esterna, servizi d'emergenza), che richiedono un alto grado di precisione e di affidabilità, ragione per cui il PRS utilizza segnali forti e criptati.

La proposta della Commissione stabilisce un quadro giuridico dettagliato per le modalità di accesso al PRS e per la gestione e il controllo degli utilizzatori, al fine di garantire la sicurezza del sistema e la protezione delle informazioni. Poiché determinate applicazioni del servizio possono essere sensibili sul piano politico e strategico e al fine di garantire l'elevato livello di sicurezza richiesto, occorre procedere molto accuratamente nella definizione di questo quadro giuridico. Questo include una procedura di autorizzazione comune e armonizzata degli utilizzatori da parte dei partecipanti. Benché si preveda che il PRS diventi operativo nel 2014, è importante definire in anticipo il quadro giuridico necessario, affinché gli Stati membri e gli altri attori dispongano di tempo sufficiente per attuare i diversi meccanismi di sorveglianza e conformarsi alle norme di sicurezza richieste.

La proposta della Commissione stabilisce un quadro che consente ai partecipanti al PRS (gli Stati membri su base volontaria, il Consiglio, la Commissione e, a determinate condizioni, le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali) di autorizzare debitamente gli utilizzatori del PRS prescelti a possedere o utilizzare un ricevitore PRS. La proposta comprende:

· l'obbligo, per ciascun partecipante al PRS, di designare un'autorità responsabile per il PRS al fine di poter gestire e controllare in maniera efficace ogni utilizzatore autorizzato a fabbricare, possedere o utilizzare un ricevitore PRS;

· l'elaborazione di norme minime comuni che tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare;

· l'attuazione di una procedura di autorizzazione e di un meccanismo di controllo a livello di UE per la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei relativi moduli di sicurezza;

· l'elaborazione di norme rigorose per l'esportazione di attrezzature o di tecnologie relative all'utilizzo del PRS;

· la definizione delle condizioni alle quali le organizzazioni internazionali e i paesi terzi possono eventualmente partecipare al PRS.

Il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione. Il PRS è uno dei servizi essenziali offerti da Galileo ed è quello che permette di garantire la continuità del servizio e la sicurezza anche in gravi situazioni di crisi. Poiché il mancato rispetto delle norme di sicurezza può avere ripercussioni anche sugli altri partecipanti e utilizzatori (ad esempio, le lacune nella sicurezza potrebbero risultare in un utilizzo non autorizzato e ostile del PRS), l'utilizzo, la gestione e il controllo dell'accesso al PRS devono avvenire sulla base di norme comuni. Il relatore ritiene che il meccanismo proposto per garantire la sicurezza offra il necessario equilibrio tra, da una parte, la definizione di norme minime comuni e il controllo del rispetto delle regole a livello di UE e, dall'altra, la decentralizzazione della funzione di sorveglianza attualmente esercitata dagli Stati membri.

Il relatore desidera sottolineare alcuni punti che potrebbero essere pertinenti per il prosieguo della discussione:

· il testo legislativo dovrebbe definire più chiaramente la differenza tra partecipanti e utilizzatori del PRS; è importante che le definizioni siano impiegate in maniera coerente nel testo;

· la partecipazione degli Stati membri al PRS è volontaria. Allo stesso modo, gli Stati membri decidono individualmente sulla natura dell'utilizzo del PRS e se l'utilizzatore debba pagare per questo servizio (a tale riguardo, occorre osservare che il GPS è gratuito). Poiché verosimilmente non tutti gli Stati membri parteciperanno al PRS dall'inizio, sarebbe giusto che solo gli Stati membri, le istituzioni e le altre organizzazioni (internazionali) che vi partecipano si facessero carico dei suoi costi operativi nazionali;

· benché sia temporaneamente necessario, anche per ragioni di sicurezza, limitare la fabbricazione di ricevitori PRS al territorio dell'Unione europea, in futuro potrebbe tuttavia essere possibile estendere la produzione ad altri paesi, quali la Svizzera, la Norvegia o gli Stati Uniti. A tal fine sarebbe ovviamente necessario concludere accordi in materia di sicurezza che disciplinino anche le condizioni di tale autorizzazione, allo scopo di garantire il rispetto delle norme minime comuni;

· poiché la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza ha ripercussioni anche sugli altri partecipanti e utilizzatori e potrebbe condurre a una situazione pericolosa, sarebbe necessario introdurre una procedura chiara applicabile nei casi in cui un'autorità responsabile per il PRS non rispetti le norme minime comuni. Tale procedura dovrebbe infine garantire il rispetto delle norme all'interno di tutta l'Unione europea.

PARERE della commissione per gli affari esteri (22.3.2011)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo
(COM(2010)0550 – C7‑0318/2010 – 2010/0282(COD))

Relatore per parere: Maria Eleni Koppa

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione volta a definire le modalità di accesso al servizio pubblico regolamentato (in appresso PRS), un servizio del programma Galileo riservato dai governi agli utilizzatori autorizzati per applicazioni sensibili che richiedano una grande continuità di servizio.

Il presente progetto di parere si incentra principalmente sulle questioni relative alla sicurezza e sottolinea, al contempo, la necessità di una partecipazione più attiva della Commissione europea al momento di controllare l'applicazione delle norme comuni minime stabilite dal regolamento all'esame. Esso presenta un sistema rafforzato di sanzioni volto a garantire un controllo centralizzato della sua attuazione. La Commissione, in quanto gestore dei programmi GNSS dell'UE, deve avere l'autorità di determinare le sanzioni in caso di inosservanza delle norme minime. Gli Stati membri, dal canto loro, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione. Nel mettere in atto tali disposizioni, gli Stati membri devono garantire un elevato livello di protezione delle informazioni classificate.

Tenendo presenti il carattere sensibile del PRS e la necessità costante di proteggere le informazioni classificate, la Commissione deve garantire che le autorità responsabili per il PRS si conformino costantemente alle norme minime comuni. È pertanto importante procedere periodicamente ad audit, controlli o ispezioni.

Il progetto di parere pone in rilievo l'importanza del PRS quale utile strumento nel quadro delle operazioni PSDC e invita a sviluppare le capacità per proteggere in modo preventivo le infrastrutture critiche e assicurare il buon funzionamento del sistema, in particolare in caso di crisi internazionale.

Il relatore per parere si schiera con la Commissione per quanto riguarda la proposta che anche gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali possano avere accesso al PRS, dopo la conclusione di accordi internazionali con l'UE, conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il relatore per parere insiste sul fatto che tale procedura implica l'approvazione del Parlamento europeo e che l'accordo determinerà le conseguenze in caso di violazione delle sue disposizioni. Tutte le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive in modo da garantire la sicurezza del sistema e un elevato livello di continuità di servizio.

È necessario garantire un controllo efficace delle esportazioni di tecnologie e di prodotti a duplice uso figuranti nei regimi di controllo delle esportazioni europei e internazionali.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) stabilisce che gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato (in seguito PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio.

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) stabilisce che gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato (in seguito PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un controllo di accesso efficace e una grande continuità di servizio.

Motivazione

L'aggiunta proposta pone in rilievo la necessità di controllare efficacemente l'accesso alle applicazioni sensibili del PRS.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Galileo è un programma importante che rafforza l'indipendenza e la sicurezza dell'Unione. Il suo PRS, in particolare, costituisce uno strumento utile per la conoscenza della situazione, per le attività di ricerca e di salvataggio nel quadro delle operazioni PSDC, nonché per la protezione delle infrastrutture critiche dell'Unione.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'importanza di Galileo e del suo PRS per l'indipendenza e la sicurezza dell'UE. Si mette in evidenza, in particolare, il ruolo del PRS nel quadro delle operazioni PSDC.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) In considerazione dell'importanza del PRS per la navigazione e la guida di sistemi militari, le competenti istituzioni dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero agire di conseguenza e aumentare i propri sforzi per quanto riguarda la possibile revisione del quadro giuridico internazionale, che include il trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, tenendo conto del progresso tecnologico dal 1960 ad oggi.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei il PRS è contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile. Deve garantire a beneficio degli utenti una continuità di servizio anche nelle situazioni più gravi di crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potenzialmente si possono estendere ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza dell'Unione europea e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno oggetto di un controllo permanente.

(4) Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei il PRS è contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile. Deve garantire a beneficio degli utenti una continuità di servizio anche nelle situazioni più gravi di crisi. Ciò è possibile solo se si può tecnicamente impedire che i principali attori nel campo dello spazio e della navigazione possano modificare, interrompere o addirittura distruggere Galileo o suoi componenti. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potenzialmente si possono estendere ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza dell'Unione europea e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno oggetto di un controllo permanente.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) In linea generale, l'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per garantire la protezione e la sicurezza del sistema risultante dal programma Galileo e delle tecnologie e attrezzature del PRS al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate e per evitare un utilizzo ostile del servizio nei loro confronti.

(8) In linea generale, l'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per garantire la protezione e la sicurezza del sistema risultante dal programma Galileo e delle tecnologie e attrezzature del PRS al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate e per evitare un utilizzo ostile del servizio nei loro confronti. È pertanto opportuno introdurre un sistema europeo di controllo.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) A questo proposito è opportuno che gli Stati membri definiscano sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che vigilino sull'applicazione di tali sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(9) A questo proposito è opportuno che la Commissione definisca le misure amministrative applicabili in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che gli Stati membri determinino le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero vigilare sull'applicazione di tali sanzioni e misure amministrative. In ogni caso, le sanzioni e le misure amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Qualora siano imposte misure amministrative o sanzioni, va garantito il diritto di ricorso della persona o dell'entità accusata.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il Consiglio è anche chiamato a svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite, da un lato, l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea, dall'altro mediante l'approvazione di accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS.

(12) Il Consiglio è anche chiamato a svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite, da un lato, l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea, dall'altro mediante l'approvazione di accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS. La governance della sicurezza deve essere chiara in caso di attacco immediato da parte di un attore statale o non statale ostile contro l'Unione, gli Stati membri o paesi partner che utilizzano il PRS o altri servizi di Galileo. Il Consiglio dovrebbe quindi aggiornare adeguatamente l'azione comune 2004/552/PESC a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, in particolare il ruolo del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per quanto riguarda l'interruzione o la congrua modifica del servizio in caso di minaccia immediata.

.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) È opportuno che ciascun utente del PRS adotti tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del sistema e assicurare la continuità e l'assenza di perturbazione dei segnali. Occorre sviluppare capacità a livello degli Stati membri nonché nel quadro della PSDC al fine di evitare attacchi di spoofing contro il segnale criptato del PRS e garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche.

Motivazione

L'emendamento incoraggia lo sviluppo delle capacità per far fronte alle minacce che incombono sul buon funzionamento del PRS, in particolare nel caso di una crisi internazionale. L'articolo 2 dell'Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio fa riferimento alle misure da adottare nel caso si verifichi tale spiacevole situazione anziché evitare che si produca.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di sicurezza fanno sì che questo compito possa essere affidato solo agli Stati membri che utilizzano il PRS o a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza il PRS. Inoltre, l'organismo che produce ricevitori deve essere stato preliminarmente autorizzato dall'agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (CE) n. xxx/20109 ed è tenuto a conformarsi alle regole definite dall'autorità di accreditamento istituita in seno a detta agenzia. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo continuato sul rispetto sia delle norme di accreditamento provenienti da tale autorità di accreditamento sia delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime comuni.

(13) Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di sicurezza fanno sì che questo compito possa essere affidato solo agli Stati membri che hanno designato un'autorità responsabile per il PRS o a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che ha designato un'autorità responsabile per il PRS. Inoltre, l'organismo che produce ricevitori deve essere stato preliminarmente autorizzato dall'agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (CE) n. xxx/20109 ed è tenuto a conformarsi alle regole definite dall'autorità di accreditamento istituita in seno a detta agenzia. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo continuato sul rispetto sia delle norme di accreditamento provenienti da tale autorità di accreditamento sia delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime comuni.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per quanto riguarda il controllo delle esportazioni, al di fuori dell'Unione europea è opportuno limitare le esportazioni di attrezzature o di tecnologie relative all'utilizzo del PRS ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un accordo internazionale stipulato con l'Unione.

(14) In termini generali, la tecnologia a duplice uso deve essere sottoposta a un controllo efficace quando viene esportata al di fuori dell'Unione europea. Gli Stati membri, al momento di esaminare le domande di controllo all'esportazione presentate dalle loro industrie riguardanti beni relativi al GNSS, devono conformarsi alle disposizioni dei regimi di controllo all'esportazione europei e internazionali, quali l'Intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso. Per quanto riguarda le attrezzature o le tecnologie relative all'utilizzo del PRS, occorre in particolare limitare le esportazioni ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un accordo internazionale stipulato con l'Unione.

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare che il PRS riguarda le tecnologie a duplice uso. Pertanto, gli Stati membri e le loro industrie devono conformarsi agli obblighi stabiliti dai regimi di controllo all'esportazione europei e internazionali.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) La Commissione, nel quadro di una proposta relativa alla tariffazione dei servizi GNSS e con l'aiuto degli Stati membri, dovrebbe indicare un adeguato modello di finanziamento del PRS. La Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul quadro finanziario in cui figurino in dettaglio i costi esatti da sostenere a copertura del PRS.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri hanno accesso al PRS illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo.

2. Il Consiglio, la Commissione e tutti gli Stati membri hanno il diritto di accesso al PRS illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo.

Motivazione

L'emendamento è volto a sottolineare che tutti gli Stati membri hanno un diritto di accesso al PRS, sempre che desiderino beneficiarne e si conformino alle norme minime di sicurezza (come specificato in altri articoli).

Emendamento  13

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri che utilizzano il PRS in settori legati alla sicurezza si conformano ai principi e alle priorità dell'Unione, quali definiti nel titolo V, capitolo 1, del trattato sull'Unione europea e quali precisati nella Strategia europea di sicurezza.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che l'uso del PRS nei settori legati alla difesa deve essere conforme ai principi che reggono l'UE e iscriversi nella linea delle sue priorità dichiarate.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli utilizzatori del PRS sono le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dagli utenti di tale servizio a possedere o utilizzare un ricevitore PRS.

4. Gli utilizzatori del PRS sono le persone fisiche o giuridiche, tra cui enti governativi, debitamente autorizzate dagli utenti di tale servizio a possedere o utilizzare un ricevitore PRS.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che gli utilizzatori del PRS sono enti governativi.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 7 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

tra l'Unione da un lato e tale paese terzo o tale organizzazione internazionale dall'altro, esiste un accordo concluso in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e atto a fissare le condizioni e le modalità di utilizzo del PRS da parte di tale paese terzo o di tale organizzazione internazionale.

tra l'Unione da un lato e tale paese terzo o tale organizzazione internazionale dall'altro, esiste un accordo concluso in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'approvazione del Parlamento europeo, e atto a fissare le condizioni e le modalità di utilizzo del PRS da parte di tale paese terzo o di tale organizzazione internazionale.

Motivazione

L'emendamento ricorda che l'articolo 218 implica l'approvazione del Parlamento europeo (articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione).

Emendamento  16

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 7 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 Dato il carattere a duplice uso delle tecnologie e dei beni correlati al PRS, gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali rispettano tutti gli otto criteri del codice di condotta dell'UE sulle esportazioni di armi di cui alla posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 7 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 il paese terzo o l'organizzazione internazionale rispetta la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la protezione della fede religiosa, la dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale.

Motivazione

È necessario che i paesi terzi o le organizzazioni internazionali abbiano accesso al PRS soltanto se rispettano i principi fondamentali basati sulle disposizioni del titolo V, capo I, del trattato sull'Unione europea, in quanto il PRS non dovrebbe essere oggetto di abuso da parte di paesi terzi con regimi repressivi, totalitari o autoritari.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per mezzo di atti delegati la Commissione stabilisce, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, le norme relative alla protezione delle informazioni classificate riguardanti il PRS, in particolare quelle relative alla necessità per una persona fisica o giuridica, di accedere a informazioni classificate al fine di espletare una determinata funzione o un determinato compito. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'attuazione del presente paragrafo.

2. Per mezzo di atti delegati la Commissione stabilisce, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, le norme relative alla protezione delle informazioni classificate riguardanti il PRS, in particolare quelle relative alla necessità per una persona fisica o giuridica, di accedere a informazioni classificate al fine di espletare una determinata funzione o un determinato compito. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, garantendo un grado di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalla normativa di sicurezza del Consiglio di cui all'allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento intende garantire un alto grado di protezione delle informazioni classificate a livello degli Stati membri.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se risulta che dati relativi al PRS sono stati divulgati a terzi non autorizzati a venirne a conoscenza, la Commissione avvia un'inchiesta, informa il Consiglio e il Parlamento dei relativi risultati e adotta misure atte a porre rimedio alle conseguenze di tale divulgazione irregolare.

3. Se risulta che dati relativi al PRS sono stati divulgati a terzi non autorizzati a venirne a conoscenza, la Commissione adotta misure atte a garantire che la violazione non continui e

 

a) informa l'originatore;

 

b) valuta i potenziali danni causati agli interessi dell'Unione o degli Stati membri;

 

c) adotta misure atte a impedire che i fatti si ripetano;

 

d) informa le autorità competenti delle misure adottate; e

 

e) informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tali azioni.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sanzioni

Sanzioni e misure amministrative

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione determina le misure amministrative applicabili quando uno qualsiasi degli utenti del PRS viola le disposizioni della presente decisione.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri determinano le sanzioni e le misure amministrative da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di stabilire in anticipo non solo sanzioni sulla base del diritto penale ma anche misure di natura amministrativa.

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, l'accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 7, prevede misure adeguate applicabili in caso di violazione.

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma unico ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le sanzioni e le misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Porre in pericolo la sicurezza del sistema può comportare la revoca dell'autorizzazione di accesso. Qualora siano imposte sanzioni o misure amministrative, è garantito il diritto di ricorso della persona o dell'entità accusata.

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In qualità di operatore del centro di sicurezza menzionato all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 (in seguito "centro di sicurezza"), l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS da un utente di questo servizio.

4. In qualità di operatore del centro di sicurezza menzionato all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 (in seguito "centro di sicurezza"), l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS da un utente di questo servizio. L'agenzia del GNSS europeo opera in qualità di autorità designata responsabile per il PRS per il Consiglio, la Commissione e le agenzie dell'Unione europea.

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili per il PRS, in particolar modo effettuando audit o ispezioni.

7. La Commissione assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili per il PRS, in particolar modo effettuando, periodicamente, audit o ispezioni.

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità di procedere periodicamente a controlli (audit o ispezioni).

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Le autorità responsabili per il PRS riferiscono regolarmente alla Commissione e all'Agenzia del GNSS europeo circa l'osservanza delle norme minime comuni.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. La Commissione, con l'ausilio dell'Agenzia del GNSS europeo, riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'osservanza delle norme minime comuni per il PRS da parte delle autorità responsabili e agli eventuali casi di violazione grave delle stesse.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro che fa ricorso al PRS può garantire esso stesso, o affidare a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza tale servizio, la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati. Il Consiglio o la Commissione possono affidare a uno Stato membro che fa ricorso al PRS, o a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza tale servizio, la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati.

1. Ogni Stato membro che ha designato un'autorità responsabile per il PRS può garantire esso stesso, o affidare a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che ha designato un'autorità responsabile per il PRS, la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati. Il Consiglio o la Commissione possono affidare a uno Stato membro che ha designato un'autorità responsabile per il PRS, o a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che ha designato un'autorità responsabile per il PRS, la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati.

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità di accreditamento della sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare europei può in qualsiasi momento ritirare l'autorizzazione a fabbricare ricevitori PRS e i moduli di sicurezza associati concessa a un organismo indicato al paragrafo 1 se risulta che le misure fissate al paragrafo 3 non sono rispettate.

5. L'autorità di accreditamento della sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare europei può in qualsiasi momento ritirare l'autorizzazione a fabbricare ricevitori PRS e i moduli di sicurezza associati concessa a un organismo indicato al paragrafo 1 se risulta che le misure fissate al paragrafo 3 non sono rispettate. La decisione relativa al ritiro dell'autorizzazione può essere soggetta a ricorso. Se, sulla base di atti precedenti, attuali o potenziali degli organismi di cui al paragrafo 1, la sicurezza del sistema è messa a rischio, la procedura di ricorso non ha effetto sospensivo.

Motivazione

In virtù dei principi standard del diritto europeo, è essenziale che ogni persona o entità accusata abbia il diritto di impugnare la decisione di revoca dell'autorizzazione, tuttavia la procedura di ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo qualora vi siano rischi per la sicurezza.

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. I sistemi e i moduli devono essere flessibili per rispondere nel tempo alle sempre crescenti esigenze.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Un paese terzo non è considerato utente del PRS per il solo fatto che sul suo territorio è situata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema risultante dal programma Galileo. La Commissione stabilisce con tale paese terzo le modalità di sistemazione e funzionamento della stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS.

Un paese terzo non è considerato utente del PRS per il solo fatto che sul suo territorio è situata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema risultante dal programma Galileo. La Commissione stabilisce con tale paese terzo le modalità di sistemazione e funzionamento della stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS. Tali modalità includono la possibilità per gli organismi europei competenti di accedere alla stazione di riferimento a fini di controllo.

Motivazione

Gli organismi europei di controllo dovrebbero godere di garanzia di accesso alle stazioni di riferimento nei paesi terzi a fini di controllo.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

 

Consultazione dell'Agenzia del GNSS

 

La Commissione definisce le condizioni alle quali l'agenzia del GNSS europeo può essere associata nel più breve tempo possibile ai processi decisionali relativi al PRS. La Commissione consulta, quando lo ritenga necessario, l'Agenzia del GNSS europeo su tutte le questioni relative al PRS.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un mese.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di due mesi.

Motivazione

L'emendamento rettifica il lasso di tempo di cui dispongono il Parlamento europeo e il Consiglio per presentare obiezioni agli atti delegati, così come approvato nella seconda lettura relativa agli strumenti finanziari esterni.

Emendamento  35

Proposta di decisione

Allegato – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Data la fondamentale importanza di essere informato su qualsiasi incidente involontario che ha conseguenze per la sicurezza del PRS, ad esempio un furto o una perdita di un ricevitore, ogni autorità responsabile per il PRS utilizza i mezzi che consentono di individuare e correggere un tale incidente e di riferirne al centro di sicurezza.

6. Data la fondamentale importanza di essere informato su qualsiasi evento che ha conseguenze per la sicurezza del PRS, ad esempio un furto o una perdita di un ricevitore, ogni autorità responsabile per il PRS utilizza i mezzi che consentono di individuare e correggere un tale evento e di riferirne al centro di sicurezza.

Motivazione

L'emendamento riguarda prevalentemente la traduzione ceca.

[Nota del traduttore inglese: Nella versione ceca della proposta della Commissione, il termine "incidente" è usato per la prima volta al punto 6 ed è preceduto dall'aggettivo "involontario".] Considerando che il furto, che è un reato intenzionale, è menzionato nell'elenco di incidenti, il termine "incidente" [o, nella versione ceca, "incidente involontario"] non è appropriato. Considerando anche le altre versioni linguistiche, sarebbe più opportuno utilizzare il termine "evento", che è coerente con il resto del testo legislativo e si riferisce ad atti sia volontari che involontari.

PROCEDURA

Titolo

Modalità d’accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

Riferimenti

COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

AFET

16.12.2010

 

 

 

Relatore per parere

 Nomina

Maria Eleni Koppa

29.11.2010

 

 

Esame in commissione

6.12.2010

1.2.2011

28.2.2011

 

Approvazione

10.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

5

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Graham Watson

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Charalampos Angourakis, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Doris Pack, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Alf Svensson, Indrek Tarand, Traian Ungureanu

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Tatjana Ždanoka

 · 

PROCEDURA

Titolo

Modalità d’accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

Riferimenti

COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD)

Presentazione della proposta al PE

8.10.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

19.10.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

16.12.2010

TRAN

19.10.2010

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

TRAN

26.10.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Norbert Glante

8.11.2010

 

 

 

Esame in commissione

9.12.2010

26.1.2011

15.3.2011

16.6.2011

Approvazione

30.6.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

3

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Francesco De Angelis, Ilda Figueiredo, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

Deposito

1.7.2011