Procedura : 2011/2139(BUD)
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RELAZIONE     
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8 settembre 2011
PE 469.716v02-00 A7-0306/2011

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Barbara Matera

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
 ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
 MOTIVAZIONE
 ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0389 – C7-0175/2011),

–   visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,

–   visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),

–   vista la procedura di consultazione a tre quale prevista all'articolo 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

–   vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0306/2011),

A.  considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero a seguito dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilizzazione del FEG;

D. considerando che i Paesi Bassi hanno chiesto assistenza in relazione a 551 licenziamenti per esubero, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, effettuati da 26 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 ("Stampa e riproduzione su supporti registrati") della NACE Rev. 2 nelle regioni NUTS II Olanda settentrionale (NL32) e Flevoland (NL23), nei Paesi Bassi;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.  chiede alle Istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilizzazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda d'intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilizzazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;

2.  ricorda l'impegno delle Istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilizzazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; evidenzia inoltre che le misure finanziate a titolo del FEG dovrebbero portare alla creazione di posti di lavoro stabili;

4.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.  si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.  invita la Commissione a procedere ad un'esauriente valutazione qualitativa del FEG;

7.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)

GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)

GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea(3),

considerando quanto segue:

1)        il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

2)        L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

3)        L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

4)        Il 20 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di contributo finanziario del FEG in relazione agli esuberi in 26 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 ("Stampa e riproduzione su supporti registrati") della NACE Rev. 2 nelle regioni NUTS II Olanda settentrionale (NL32) e Flevoland (NL23) e, fino alla data del 3 marzo 2011, hanno trasmesso ulteriori informazioni a integrazione della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo pari a 1 849 086 EUR.

5)        Occorre pertanto procedere alla mobilizzazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2011, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilizzato per fornire l'importo di 1 849 086 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a [Bruxelles/Strasburgo], il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il Presidente                                                  Il Presidente

(1)

              GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)

              GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)

              GU C […] del […], pag. […].


MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali.

In base alle disposizioni del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006(2), il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR, che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente e/o dagli stanziamenti d'impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b. Gli importi necessari sono iscritti in bilancio come accantonamenti non appena siano stati individuati margini e/o impegni cancellati sufficienti.

Per quanto riguarda la procedura, in caso di valutazione positiva di una domanda e ai fini dell'attivazione del Fondo, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilizzazione dello stesso, contestualmente a una corrispondente proposta di storno. Parallelamente, può essere organizzata una consultazione a tre per trovare un accordo sul ricorso al Fondo e sugli importi necessari. La consultazione a tre può assumere una forma semplificata.

II. Situazione attuale: la proposta della Commissione

Il 28 giugno 2011 la Commissione ha adottato una nuova proposta di decisione sulla mobilizzazione del FEG a favore dei Paesi Bassi al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale.

La domanda in esame, la dodicesima nel quadro del bilancio 2011, si riferisce alla mobilizzazione del FEG per un importo totale di 1 849 086 EUR per i Paesi Bassi. La domanda riguarda 551 licenziamenti per esubero, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, effettuati da 26 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 ("Stampa e riproduzione su supporti registrati") della NACE Rev. 2 nelle regioni NUTS II Olanda settentrionale (NL32) e Flevoland (NL23) nel periodo di riferimento di nove mesi dal 16 gennaio al 16 ottobre 2010.

La domanda EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18 è stata presentata dai Paesi Bassi alla Commissione il 20 dicembre 2010 e integrata con informazioni aggiuntive fino all'3 marzo 2011. Essa si basa sul criterio d'intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG, che prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti nell'arco di nove mesi nelle imprese operanti nella stessa divisione NACE Rev. 2 in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in uno Stato membro.

Uno dei criteri di valutazione della Commissione è stato il legame tra gli esuberi e i grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o la crisi finanziaria. In questo caso si tratta di una forte contrazione a livello mondiale della domanda nel settore della grafica, che nei Paesi Bassi è diminuita dell'8,6% nel 2009. Inoltre, gli ordini da parte di altri settori economici di stampati pubblicitari sono drasticamente diminuiti a causa della riduzione dei budget destinati alla stampa e all'editoria.

Per quanto riguarda la dimostrazione del numero di esuberi, il caso dell'Olanda settentrionale e Flevoland è pienamente in linea con le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede almeno 500 licenziamenti effettuati nell'arco di 9 mesi da imprese operanti nella stessa divisione NACE Rev. 2 in un'unica regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in uno Stato membro. La domanda riguarda 551 esuberi in 26 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 ("Stampa e riproduzione su supporti registrati") della NACE Rev. 2 nelle regioni contigue NUTS II Olanda settentrionale (NL32) e Flevoland (NL23) nel periodo di riferimento di nove mesi dal 16 gennaio 2010 al 16 ottobre 2010.

Le autorità olandesi sostengono inoltre che la crisi economica e finanziaria e il suo impatto sul settore non potevano essere previsti. Nel 2009 la situazione economica di entrambe le province si è aggravata e la crescita economica è risultata negativa rispetto all'anno precedente (-3,9% nell'Olanda settentrionale e -2,8% nel Flevoland). Dato che le imprese dell'industria grafica e dei media contribuiscono ampiamente all'occupazione in queste regioni, le autorità olandesi prevedono che gli esuberi peggioreranno la situazione economica, creando nuova disoccupazione.

La valutazione della Commissione si è basata anche su una descrizione delle due regioni e degli enti e degli altri soggetti coinvolti. Secondo la descrizione delle autorità olandesi, l'Olanda settentrionale è la seconda provincia più densamente popolata dei Paesi Bassi, mentre la regione del Flevoland è costituita quasi interamente da polder.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare, compresa la sua compatibilità con le azioni sostenute dai Fondi strutturali, prevede misure di reinserimento lavorativo per i 551 lavoratori beneficiari, quali attività preparatorie, consulenza e formazione. Questi servizi personalizzati hanno preso avvio il 16 gennaio 2010.

Riguardo ai i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda e nella documentazione complementare allegata, le autorità olandesi

•         hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

•         hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non vanno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;

•         hanno dichiarato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE.

Riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano i finanziamenti del Fondo sociale europeo in tale paese. L'agenzia responsabile degli affari sociali e dell'occupazione costituirà l'organismo intermedio per l'autorità di gestione.

In base alla valutazione della Commissione, la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG e l'Istituzione raccomanda all'autorità di bilancio di procedere all'approvazione.

Ai fini della mobilizzazione del Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 1 849 086 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) in stanziamenti d'impegno verso la linea di bilancio FEG 04 05 01.

Il relatore si compiace del fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento (pari a 47 608 950 EUR) alla linea di bilancio FEG 04 05 01.

Il relatore ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviti di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe essere pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche.

L'accordo interistituzionale consente la mobilizzazione del Fondo entro il massimale annuo di 500 milioni di EUR.

La presente proposta di mobilizzazione del Fondo è la quarta presentata all'autorità di bilancio nel 2011. Di conseguenza, gli stanziamenti messi a disposizione per l'importo attualmente richiesto (1 849 086 EUR) lasciano a disposizione un importo pari a 453 199 130 EUR fino alla fine del 2011. Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% dell'importo massimo annuo riservato al FEG per le assegnazioni durante l'ultimo quadrimestre del 2011, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento FEG.

III. Procedura

La Commissione ha presentato una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2011 gli stanziamenti d'impegno necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

La consultazione a tre sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilizzazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come disposto dall'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento e Consiglio.

In base a un accordo interno, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) dovrebbe essere associata al processo, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilizzazione del Fondo.

A seguito della sua valutazione, la commissione EMPL esprimerà la propria posizione in merito alla mobilizzazione del Fondo, che figurerà nella lettera allegata alla presente relazione.

La dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nella riunione di concertazione del 17 luglio 2008, ha confermato l'importanza di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilizzazione del Fondo.

(1)

GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)

GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

ES/jm

D(2011)34779

On. Alain Lamassoure

Presidente della commissione per i bilanci

ASP 13E158

Oggetto: parere concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sul caso EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi (COM(2011)0389 definitivo)

Signor presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilizzazione di detto Fondo per il caso EGF/2010/030 NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, e hanno approvato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilizzazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A questo proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno di pagamenti.

Le delibere della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

A) la domanda si basa sull'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG e riguarda 551 dei 551 esuberi verificatisi durante il periodo di riferimento, tra il 16 gennaio 2010 e il 16 ottobre 2010, in 26 imprese nelle regioni NUTS II dell'Olanda settentrionale e del Flevoland, nei Paesi Bassi;

B) le autorità olandesi hanno individuato un legame tra la crisi finanziaria ed economica e la contrazione della domanda nel settore della grafica, il cui fatturato ha subito un calo dell'8,6% nel 2009 a causa della riduzione del numero di ordini di materiale pubblicitario stampato e della domanda di giornali e riviste (rispettivamente del 25,7% e del 24,4%);

C) in ragione della crisi economica, nel 2010 il numero di persone alla ricerca di un posto di lavoro è aumentato del 10,1% nell'Olanda settentrionale e del 10,4% nel Flevoland;

D) nel 2010 la Commissione, nel valutare le altre domande EGF relative allo stesso settore e alle stesse regioni, ha ammesso che l'industria grafica ha risentito della crisi economica;

E) la domanda fa parte di un pacchetto di 4 domande collegate, tutte riguardanti gli esuberi in 6 diverse regioni NUTS II dei Paesi Bassi, in imprese operanti nel settore grafico; la presente domanda si collega in particolare alla domanda EGF/2009/027 NL/Noord Brabant e Zuid Holland – Divisione 18, che è una delle sei domande presentate nel 2009 concernenti l'industria della stampa nei Paesi Bassi;

F) le autorità olandesi affermano che, nonostante l'onerosa ristrutturazione del settore e gli sforzi per preparare i dipendenti ai nuovi metodi di lavoro di un'industria orientata verso l'offerta, le aziende olandesi non sono state in grado di prevalere sui concorrenti esterni all'UE e che l'impatto negativo della crisi sul settore non era prevedibile;

G) inoltre, stando alle previsioni, il mercato del lavoro delle industrie tecniche e del settore delle costruzioni subirà un'ulteriore contrazione, il che non mancherà di avere gravi conseguenze per le possibilità di reinserimento dei lavoratori disoccupati;

H) il 65,0% dei lavoratori destinatari delle misure è costituito da uomini; il 25% dei lavoratori ha più di 54 anni e il 18% ne ha meno di 24;

I)  il 41% dei lavoratori in esubero rientra nella categoria delle professioni tecniche e affini e il 27,9% nella categoria dei conduttori di macchinari e assemblatori;

J)  il bilancio dell'UE per il 2011 prevede per la prima volta stanziamenti di pagamento alla linea di bilancio FEG 04 05 01, sostituendo anche in questo caso lo storno di pagamenti da altre linee di bilancio inutilizzate;

Pertanto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione dei bilanci, come commissione competente, a integrare i seguenti suggerimenti nella sua proposta di risoluzione relativa alla domanda del governo dei Paesi Bassi:

1.   concorda con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1927/2006 (regolamento FEG) sono soddisfatte e che pertanto i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.   osserva che nel 2009 la situazione economica delle regioni interessate si è deteriorata a fronte di una crescita economica negativa (-3,9% nell'Olanda settentrionale e -2,8% nel Flevoland) e che il 20% dei posti di lavoro nel settore dell'industria grafica è situato nell'Olanda settentrionale, mentre soltanto il 2,3% nel Flevoland;

3.   rileva che, secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione nazionale nei Paesi Bassi nell'ottobre 2010 si attestava al 4,4% ed era il secondo più basso nell'UE;

4.   ribadisce che, a norma del regolamento FEG, il contributo finanziario del Fondo andrebbe destinato principalmente ai lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti dell'Unione;

5.   si compiace del coinvolgimento delle parti sociali nella progettazione del pacchetto coordinato; ricorda che la domanda è basata su un accordo settoriale tra le parti sociali, sebbene ciò non sia esplicitamente indicato nella domanda, e suppone pertanto che il co-finanziamento sarà garantito anche dalle parti sociali, come è avvenuto per tutte le precedenti domande presentate dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 2, lettera b), del regolamento;

6.   accoglie con favore il pacchetto coordinato, pur dovendo purtroppo reiterare le stesse osservazioni formulate riguardo alla domanda EGF/2009/026 sul livello insoddisfacente delle descrizioni degli elementi specifici e degli obiettivi del pacchetto e sulla mancanza di spiegazioni in merito ai risultati attesi per i lavoratori;

7.   si chiede se dall'attuazione del pacchetto coordinato proposto per le sei domande del 2009 siano stati tratti i dovuti insegnamenti e se il suo impatto sul mercato locale del lavoro sia stato analizzato onde adeguare le misure in futuro;

8.   si compiace del fatto che il contributo a titolo del FEG sia concepito a sostegno esclusivo di misure attive per l'occupazione (formazione e consulenza) e non sia destinato all'erogazione di sussidi.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pervenche Berès

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

8.9.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Derk Jan Eppink, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2011Avviso legale