RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

11.10.2011 - (COM(2010)0781 – C7‑0011/2011 – 2010/0377(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: János Áder


Procedura : 2010/0377(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0339/2011

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(COM(2010)0781 – C7‑0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0781),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0011/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2011[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del …[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0339/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la propria dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione.

(2) Gli incidenti rilevanti hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità, al patrimonio e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. Occorre pertanto garantire che gli elevati livelli di protezione esistenti siano mantenuti e, se possibile, ulteriormente migliorati.

Motivazione

La proposta della Commissione include il "patrimonio" nella definizione di "incidente rilevante" là dove fa riferimento a "un pericolo grave (…) per la salute umana, il patrimonio o l'ambiente". Per garantire la coerenza giuridica, il termine "patrimonio" dovrebbe figurare anche nel considerando.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire maggiori livelli di protezione in tutta l'Unione. Dal riesame della direttiva è emerso che, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate e non si rendono necessarie modifiche di rilievo. È tuttavia opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al sistema UE di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento. Occorre inoltre chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni.

(3) La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire maggiori livelli di protezione in tutta l'Unione. Dal riesame della direttiva è emerso che il tasso di incidenti rilevanti si è mantenuto stabile. Se nel complesso le disposizioni esistenti sono adeguate, si rendono necessarie parecchie modifiche volte a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti. Parallelamente, è opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al sistema UE di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento. Occorre inoltre chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni.

Motivazione

Negli ultimi anni il numero degli incidenti rilevanti si è mantenuto stabile. Tuttavia, 30 incidenti l'anno sono troppi. È quindi importante cogliere l'occasione della revisione della direttiva, resa necessaria dal nuovo sistema di classificazione, per rafforzare le disposizioni rilevanti.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui semplificando le procedure senza compromettere la sicurezza. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione.

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso una semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute pubblica non siano compromesse. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione, mentre il livello di protezione della salute e dell'ambiente rimane quantomeno immutato o aumenta.

Motivazione

Occorre garantire che non venga compromesso né il livello di sicurezza né quello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione in tutta l'Unione.

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto stabilire e applicare misure di sicurezza e riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si producano incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un elevato grado di protezione in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per scambiarsi le rispettive buone prassi.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva per via delle loro caratteristiche intrinseche. Tali attività sono disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente. È tuttavia opportuno che la Commissione continui a garantire che non ci sono lacune gravi nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività, e che adotti le azioni più adeguate secondo necessità.

(8) Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che siano disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente. È opportuno che la Commissione continui a ricercare lacune gravi nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività come anche a sostanze pericolose specifiche e a taluni nanomateriali che non rientrano ancora nel campo di applicazione della presente direttiva, e che presenti, se del caso, una proposta legislativa appropriata per colmare dette lacune.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo campo di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Tali direttive sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di rischio che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del regime precedente. Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti dalla direttiva.

(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo campo di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di rischio che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del regime precedente. Tuttavia, talune categorie di rischio non sarebbero classificate nel contesto di tale sistema data l'assenza di criteri in detto quadro. Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, i livelli esistenti di protezione garantiti dalla direttiva.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È necessario un certo grado di flessibilità per poter modificare l'allegato I in modo da tenere conto di eventuali effetti indesiderati dell'armonizzazione al regolamento (CE) n. 1272/2008 e dei successivi adattamenti a detto regolamento che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze pericolose. Sulla base di criteri armonizzati che devono essere messi a punto, potrebbero essere concesse deroghe laddove le sostanze, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, non presentano rischi di incidenti rilevanti. Potrebbe inoltre essere introdotto un meccanismo correttivo corrispondente per trattare le sostanze che devono essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva per via del loro elevato potenziale di pericolo di incidenti.

(10) È necessario un certo grado di flessibilità per poter modificare l'allegato I in modo da tenere conto di eventuali effetti indesiderati dell'armonizzazione al regolamento (CE) n. 1272/2008 e dei successivi adattamenti a detto regolamento che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze pericolose. Sulla base di criteri armonizzati, potrebbero essere concesse deroghe laddove le sostanze, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, non presentano rischi di incidenti rilevanti. La valutazione di eventuali deroghe dovrebbe avere inizio rapidamente, in particolare dopo il cambiamento di classificazione di una sostanza pericolosa, al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti. Potrebbe inoltre essere introdotto un meccanismo correttivo corrispondente per trattare le sostanze che devono essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva per via del loro elevato potenziale di pericolo di incidenti.

Motivazione

Il meccanismo previsto all'articolo 4 è positivo. Tuttavia, nel caso di un cambiamento a livello della classificazione di una sostanza pericolosa, la valutazione dell'esclusione dal campo di applicazione della direttiva dovrebbe avere inizio rapidamente. Ciò eviterebbe oneri regolamentari e amministrativi inutili.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e attenuarne le conseguenze. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare misure di recupero. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

Motivazione

La responsabilità di adottare misure di recupero a seguito di un incidente incombe ai gestori.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) I gestori dovrebbero poter provare di essere in grado di affrontare le conseguenze di un incidente connesso con sostanze pericolose, ad esempio dimostrando di aver sottoscritto una polizza assicurativa specifica con una società la cui solvibilità è riconosciuta o di disporre di un livello sufficiente di capitale. Ciò è importante per garantire che la gestione delle conseguenze di un incidente connesso con sostanze pericolose non pesi sulle finanze pubbliche e rientri fra i costi del gestore.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di effetti domino, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione all'interazione tra le cause naturali di pericolo associate all'ubicazione dell'impresa o della struttura e le cause di pericolo associate alle tecnologie che essa utilizza.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, prendano in considerazione misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi le procedure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla normativa dell'Unione.

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, prevedano distanze di sicurezza adeguate tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, pongano in atto, se necessario, misure tecniche complementari per mantenere i rischi per le persone o l'ambiente a un livello accettabile. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, specie per le piccole e medie imprese, le procedure e le misure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale1, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Le informazioni trasmesse al pubblico andrebbero formulate in modo chiaro e comprensibile. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. In vista di una maggiore trasparenza, dovrebbero essere rese disponibili, su richiesta, informazioni più dettagliate ed esaustive, anche sotto forma di documenti. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza, da prevedere caso per caso, in linea con le condizioni e i criteri restrittivi stabiliti nel quadro della convenzione di Aarhus.

 

_______________

 

1  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

Motivazione

L'accesso a informazioni o a documenti addizionali, su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica, nel rispetto delle misure di tutela della riservatezza, aumenterebbe la trasparenza e la fiducia del pubblico nella sicurezza degli impianti industriali. Il trattamento riservato delle richieste dovrebbe essere soggetto alla convenzione di Aarhus onde assicurare che la direttiva modificata sia pienamente in linea con tale convenzione che è stata ratificata dall'UE e da tutti e 27 gli Stati membri.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore deve immediatamente informarne le autorità competenti e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata.

(19) Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore deve immediatamente informarne le autorità competenti e le autorità locali, e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata sulla salute delle persone, sui loro beni e sull'ambiente nonché per evitare che un incidente di questo tipo si riproduca.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per garantire lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze.

(20) Per garantire lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero intensificare i loro sforzi per far sì che le informazioni contenute nei sistemi di informazione creati per agevolare lo scambio di informazioni sugli incidenti rilevanti siano complete.

Motivazione

I sistemi di scambio delle informazioni sono estremamente importanti per far sì che gli Stati membri condividano le proprie esperienze. Essi consentono in particolare ai gestori di trarre gli opportuni insegnamenti. Tuttavia, le informazioni devono essere complete e devono permettere di determinare le cause dell'incidente.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Come conseguenza degli adeguamenti del regolamento (CE) n. 1272/2008 al progresso tecnico, bisognerebbe procedere a una valutazione sistematica della necessità di adeguare l'allegato della presente direttiva che contiene un elenco delle sostanze pericolose. Ciò consentirebbe di garantire un legame funzionale tra detto regolamento e la presente direttiva, nonché un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adozione di criteri per le deroghe alla presente direttiva e le modifiche agli allegati della stessa.

(23) Al fine di adeguare la presente direttiva per tener conto dei progressi tecnici e scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche alla parte 3 dell'allegato I e agli allegati da II a VI della presente direttiva. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

L'emendamento allinea il considerando alle nuove clausole standard sugli atti delegati. Esso precisa inoltre che dovrebbe essere possibile modificare, mediante atti delegati, la parte 3 dell'allegato I (cosa che modifica il campo di applicazione della direttiva, ma solo per situazioni molto specifiche) e gli allegati da II a VI. Le modifiche alle parti 1 e 2 dell'allegato I e all'allegato VII possono tuttavia avere un forte impatto sul campo di applicazione e dovrebbero pertanto essere trattate nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Poiché gli obiettivi della direttiva, vale a dire garantire un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello di UE, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(25) Poiché gli obiettivi della direttiva, vale a dire garantire un grado elevato di protezione della salute umana, del patrimonio e dell'ambiente, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello di UE, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Motivazione

La proposta della Commissione include il "patrimonio" nella definizione di "incidente rilevante" là dove fa riferimento a "un pericolo grave (…) per la salute umana, il patrimonio o l'ambiente". Per garantire la coerenza giuridica, il termine "patrimonio" dovrebbe figurare anche nel considerando.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.

La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana, per il patrimonio e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.

Motivazione

La proposta della Commissione include il "patrimonio" nella definizione di "incidente rilevante" là dove fa riferimento a "un pericolo grave (…) per la salute umana, il patrimonio o l'ambiente". Per garantire la coerenza giuridica, il termine "patrimonio" dovrebbe figurare anche nel considerando.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo, intermedio, di breve durata ad esso direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali, cavità saline o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

Motivazione

In base al testo proposto dalla Commissione, la direttiva copre solo gli stoccaggi in giacimenti depletati o in miniere abbandonate, mentre rimangono esclusi gli stoccaggi in cavità saline. Ciò crea uno squilibrio competitivo tra tipologie di stoccaggio coperte ed esentate, in particolar modo dannoso per quegli Stati membri che non possiedono cavità saline.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) alle sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato I.

soppresso

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 2, riguarda casi precisi di esclusione dal campo di applicazione della direttiva. La parte 3 dell'allegato I riguarda unicamente le deroghe concesse in casi specifici in cui le sostanze, per via di determinate condizioni, non possono costituire un pericolo di incidente rilevante. Le sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato I non sono escluse dal campo di applicazione della direttiva, ma beneficiano semplicemente di un trattamento speciale se sono soddisfatte rigorose condizioni.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Un'eventuale estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva è preceduta da una valutazione di impatto.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 2, e nella parte 2, colonna 2, dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, e nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

2. "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 2, o, eventualmente, nella parte 2, colonna 2, dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, e nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

Motivazione

Numerose sostanze sono menzionate unicamente nella parte 1 dell'allegato I e non nella parte 2. Occorre quindi precisare che si tratta di una parte o dell'altra, e non di entrambe.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, e nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

3. "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, o, eventualmente, nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

Motivazione

Numerose sostanze sono menzionate unicamente nella parte 1 dell'allegato I e non nella parte 2. Occorre quindi precisare che si tratta di una parte o dell'altra, e non di entrambe.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. "stabilimento vicino" o "sito vicino", uno stabilimento o un sito operante all'interno della zona d'impatto di un altro stabilimento;

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento di nuova costruzione o che non è ancora operativo;

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento che è stato costruito o che sarà operativo dopo il 1° giugno 2015 o che, per via di modifiche apportate ai suoi impianti, alle sue attività o al suo inventario delle sostanze pericolose dopo il 1° giugno 2015, rientra nel campo di applicazione della presente direttiva;

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose, anche a livello sotterraneo; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

7. "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento nella quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose, anche a livello sotterraneo; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

Motivazione

Il criterio della proprietà non dovrebbe essere pertinente ai fini della definizione di un impianto.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento o dellimpianto stesso;

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico e/o decisionale determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

Motivazione

Per evitare vuoti giuridici, in caso di delega, la definizione di "gestore" non dovrebbe essere limitata all'entità che esercita un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure la presenza di sostanze pericolose che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I;

11. "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure la presenza di sostanze pericolose che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale o in occasione di un altro incidente grave in un deposito o in un impianto, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I;

Motivazione

I danni causati da un incidente quale un incendio in un deposito potrebbero essere equivalenti a quelli conseguenti alla perdita del controllo di un processo chimico industriale. Dal momento che la direttiva stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è irrilevante che la sostanza sia generata a seguito della perdita del controllo di un processo chimico industriale o a seguito di un incendio o che abbia una qualsiasi altra causa.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 bis. "distanza di sicurezza adeguata", la distanza minima alla quale, in caso di incidente rilevante, non ci si aspettano effetti negativi sulla salute umana o l'ambiente;

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 ter. "effetto domino", la possibilità che in uno stabilimento si verifichi un incidente rilevante causato da un incidente verificatosi in prossimità di esso. Può trattarsi di incidenti in stabilimenti quali definiti nella presente direttiva o in siti che non rientrano nel suo campo di applicazione.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione può elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri stabiliti nell'allegato VII della presente direttiva, che determinate sostanze o miscele che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire, in condizioni determinate, un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, e che dovrebbero quindi beneficiare di una deroga, la Commissione potrebbe adottare atti delegati in conformità degli articoli 17 e 24 al fine di elencare tali sostanze e miscele, così come le condizioni applicabili, nella parte 3 dell'allegato I.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa di tali notifiche il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

La Commissione consulta il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2, in merito alle sostanze da elencare nella parte 3 dell'allegato I e alle notifiche effettuate ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

(Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2, che mira a includere le parti interessate nel forum)

Motivazione

La Commissione dovrebbe consultare le parti interessate in merito a decisioni come quelle in questione.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora venga dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente da un'autorità competente, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze presenti in un singolo stabilimento o in una qualsiasi parte di tale stabilimento, e incluse nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, non possono costituire un rischio di incidenti rilevanti, per via di condizioni specifiche legate allo stabilimento, come la natura dell'imballaggio e le modalità di contenimento della sostanza o l'ubicazione e le quantità coinvolte, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità competente può decidere di non applicare le prescrizioni di cui agli articoli da 7 a 19 della presente direttiva allo stabilimento interessato.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora venga dimostrato, sulla base dei criteri di cui nell'allegato VII, che determinate sostanze presenti in un singolo stabilimento o in una qualsiasi parte di tale stabilimento, e incluse nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, non possono costituire un rischio di incidenti rilevanti, per via di condizioni specifiche legate allo stabilimento in relazione alla natura dell'imballaggio e alle modalità di contenimento della sostanza o all'ubicazione e alle quantità coinvolte, l'autorità competente dello Stato membro può decidere di non applicare le prescrizioni di cui all'articolo 9, all'articolo 10, lettera b), all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 2, della presente direttiva allo stabilimento interessato.

Motivazione

Se il paragrafo 1 ammette deroghe a livello dell'UE per sostanze specifiche e solo in determinate circostanze, l'articolo 4, paragrafo 3, consente all'autorità competente dello Stato membro di autorizzare la concessione di deroghe a livello dei singoli stabilimenti. Dal momento che il livello di protezione non deve abbassarsi, si propone di mantenere in tutti i casi almeno le prescrizioni di soglia inferiore e di consentire deroghe solo in relazione agli obblighi in materia di informazione per stabilimenti di soglia superiore.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione un elenco degli stabilimenti interessati e delle sostanze pericolose interessate. Lo Stato membro in questione motiva la decisione di esclusione.

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione un elenco degli stabilimenti interessati, delle sostanze pericolose interessate e della natura delle condizioni specifiche applicate. Lo Stato membro in questione motiva la decisione di esclusione.

Motivazione

Le condizioni applicate devono essere chiaramente specificate.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni anno la Commissione trasmette per informazione gli elenchi di cui al secondo comma del presente paragrafo al forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

La Commissione trasmette regolarmente per informazione gli elenchi di cui al secondo comma del presente paragrafo al forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Motivazione

È importante che il forum riceva regolarmente gli elenchi contenenti deroghe forniti dalle autorità competenti, in linea di principio con frequenza inferiore a un anno.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

soppresso

Motivazione

Dal momento che definiscono la portata delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, i criteri di cui nell'allegato VII costituiscono una parte essenziale della direttiva, e pertanto non dovrebbero essere stabiliti mediante atti delegati. Non è accettabile che l'allegato rimanga completamente privo di contenuto durante la procedura legislativa. L'emendamento che viene proposto in relazione all'allegato VII comprende i criteri esistenti quali precisati nella decisione 98/433/CE della Commissione del 26 giugno 2008. La Commissione è invitata a presentare una proposta relativa a nuovi criteri, cosicché li si possa ancora includere nell'atto di base.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non elencata nelle parti 1 e 2 dell'allegato I comporti un pericolo di incidenti rilevanti, può adottare provvedimenti adeguati informandone la Commissione.

5. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non elencata nelle parti 1 e 2 dell'allegato I comporti un pericolo di incidenti rilevanti, o che una soglia sia troppo elevata, può adottare provvedimenti adeguati informandone la Commissione.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero altresì essere autorizzati ad agire quando ritengono che una soglia sia troppo elevata.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione comunica al forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le notifiche fatte ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

La Commissione consulta il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2, in merito alle notifiche fatte ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Motivazione

La Commissione dovrebbe consultare le parti interessate in merito a decisioni come quelle in questione.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, la Commissione può inserire le sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo nelle parti 1 e 2 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

Qualora ritenga che la sostanza pericolosa non elencata che ha portato all'adozione di un provvedimento a norma del primo comma del presente paragrafo dovrebbe essere inserita nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, la Commissione presenta a tal fine una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Contrariamente al paragrafo 1, che riguarda casi molto specifici e ben definiti, l'inserimento di sostanze nelle parti 1 o 2 potrebbe portare a un'estensione sostanziale del campo di applicazione, con ripercussioni economiche potenzialmente rilevanti. Dal momento che gli Stati membri possono prendere misure adeguate se ritengono che una sostanza pericolosa possa costituire un pericolo di incidente rilevante, essi sono comunque in grado di agire se necessario. La Commissione trasmette una notifica agli altri Stati membri. Tuttavia, successive modifiche del campo di applicazione per l'UE nel suo complesso dovrebbero avere luogo nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ove opportuno la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 per abbassare la soglia relativa alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo indicata nelle parti 1 e 2 dell'allegato I.

Motivazione

Se da un lato è opportuno che l'inserimento di nuove sostanze nell'elenco sia stabilito mediante procedura legislativa ordinaria, come proposto nell'emendamento 11 presentato dal relatore, dall'altro la modifica della soglia in seguito alla comunicazione di uno Stato membro potrebbe essere realizzata tramite atto delegato.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri garantiscono, senza possibilità di deroga, che lo stabilimento operi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, in particolare per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, in conformità della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)1.

 

_____________

 

1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

Motivazione

I siti Seveso dovrebbero conformarsi alle migliori tecniche disponibili senza possibilità di deroga.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere all'autorità competente una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere all'autorità competente e alle autorità locali una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini, è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;

a) il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;

Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo di ogni impresa subappaltatrice;

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose;

d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose;

Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose;

e) la quantità, la natura e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;

Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni sugli stabilimenti vicini, che rientrano o no nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché di altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni sugli stabilimenti vicini, nonché su altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere fonti di rischio o aggravarlo, ovvero aggravare le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino, a condizione che il gestore disponga di tali informazioni.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) un certificato della direzione dello stabilimento comprovante che il gestore è in grado di affrontare le conseguenze di un incidente connesso con sostanze pericolose.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. La comunicazione è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

2. La comunicazione è inviata all'autorità competente e alle autorità locali entro i termini indicati di seguito:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini, è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, almeno sei mesi prima dell'inizio della costruzione o dell'avvio dell'attività, o dell'introduzione delle modifiche;

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire l'atto legislativo.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il termine di un anno dalla data indicata all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il termine di tre mesi dalla data indicata all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma;

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il gestore informa immediatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:

4. Il gestore informa immediatamente l'autorità competente e le autorità locali dei seguenti eventi:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini, è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità competente.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità competente e alle autorità locali.

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini, è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Essa deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi e deve promuovere la cultura di sicurezza per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Essa deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il calendario e le misure per la realizzazione di detti obiettivi, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, e deve dimostrare in che modo si assicura costantemente un elevato livello di protezione per quanto riguarda i pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. La MAPP è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

2. Il documento che definisce la MAPP è inviato all'autorità competente e alle autorità locali entro i termini indicati di seguito:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini, è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, almeno sei mesi prima dell'inizio della costruzione;

Motivazione

Cfr. emendamento 8. Emendamento inteso a chiarire l'atto legislativo.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione, l'avvio dell'attività o l'introduzione delle modifiche;

Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento relativo all'articolo 3, punto 4, che include le modifiche nella definizione di "nuovo stabilimento".

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il gestore rivede periodicamente la MAPP e la aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la MAPP aggiornata all'autorità competente.

4. Il gestore rivede periodicamente la MAPP e la aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente il documento aggiornato che definisce la MAPP all'autorità competente e lo mette a disposizione del pubblico su richiesta.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La MAPP è attuata mediante strumenti, strutture e sistemi di gestione adeguati. Per quanto concerne gli stabilimenti di soglia superiore, essa è attuata tramite sistemi di gestione della sicurezza conformi all'allegato III. Gli Stati membri impongono agli stabilimenti di soglia inferiore di attuare la MAPP tramite un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli di incidenti rilevanti e alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento, a meno che lo considerino non necessario.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9 o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9 o in funzione delle richieste a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 bis o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti o dei rischi naturali connessi con la loro posizione geografica e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti o della prossimità di altri siti.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, se le informazioni che il gestore deve fornire a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), non sono sufficienti o disponibili, lo Stato membro assicura che l'autorità competente ottenga le informazioni direttamente dagli stabilimenti o dai siti vicini e le metta a disposizione del gestore.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) collaborino informando il pubblico e gli stabilimenti vicini che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e fornendo informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.

b) collaborino informando il pubblico e i siti vicini che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e fornendo informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri si accertano che l'autorità competente, in sede di elaborazione dei piani di emergenza esterni, tenga conto degli effetti domino.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) dimostrare che sono stati messi a punto piani di emergenza interni e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire la stesura di un piano di emergenza esterno;

d) dimostrare che sono stati messi a punto piani di emergenza interni, in stretta consultazione con i lavoratori, e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire la stesura di un piano di emergenza esterno;

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione sulla sicurezza è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

3. La relazione sulla sicurezza è inviata all'autorità competente e alle autorità locali entro i termini indicati di seguito:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini, è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione, l'avvio dell'attività o l'introduzione delle modifiche, e comunque al più tardi al momento della domanda di autorizzazione di esercizio a norma dell'articolo 12 della direttiva 2010/75/UE;

Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento relativo all'articolo 3, punto 4, che include le modifiche nella definizione di "nuovo stabilimento".

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In seguito a un incidente rilevante il gestore rivede la relazione sulla sicurezza e, se necessario, la aggiorna.

Motivazione

La conseguenza logica di un incidente è il riesame dell'autorizzazione; in ogni caso occorre rivedere la relazione sulla sicurezza alla luce del fatto che la gestione del rischio in essa prevista non è stata all'altezza degli obiettivi di prevenzione per i quali era stata elaborata.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il gestore trasmette tempestivamente la relazione aggiornata sulla sicurezza all'autorità competente.

Il gestore trasmette tempestivamente la relazione aggiornata sulla sicurezza all'autorità competente e alle autorità locali.

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini, è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri possono esigere che gli stabilimenti di soglia inferiore attuino la MAPP tramite un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli di incidenti rilevanti e alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

soppresso

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 10 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura, della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero portare a un aumento del rischio o avere serie ripercussioni sui pericoli di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "importanti conseguenze". Ogniqualvolta le modifiche sono suscettibili di portare a un aumento del rischio o di avere conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, la MAPP, la relazione sulla sicurezza e i sistemi di gestione della sicurezza dovrebbero essere riesaminati e, se del caso, modificati.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) comunicare le informazioni pertinenti alle imprese subappaltatrici nel sito;

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultata sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati. Gli Stati membri provvedono affinché la consultazione del pubblico sia conforme all'articolo 14.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché le autorità locali del territorio su cui insiste il sito dell'impresa e la popolazione siano consultate sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati. Gli Stati membri provvedono affinché la consultazione del pubblico sia conforme all'articolo 14.

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche di pianificazione territoriale o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:

1. Gli Stati membri perseguono, nelle rispettive politiche di pianificazione territoriale o in altre politiche pertinenti, gli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente mediante un controllo:

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti preesistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti preesistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano comportare o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a lungo termine, della necessità di:

2. Gli Stati membri perseguono, nella loro politica di pianificazione territoriale o nelle altre politiche pertinenti, nonché nelle relative procedure di attuazione, gli obiettivi di:

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui nelle parti 1 e 2 dell'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico, e che le informazioni di cui nella parte 2 bis dell'allegato V siano messe a disposizione del pubblico almeno su richiesta. Tali informazioni sono mantenute aggiornate e riesaminate almeno ogni tre anni.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente. Tali informazioni sono formulate in modo chiaro e comprensibile al pubblico;

Motivazione

È importante che le informazioni comunicate alle persone potenzialmente minacciate siano comprensibili e non diano adito a dubbi quanto alle modalità corrette di comportamento in caso di incidente.

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata della relazione sotto forma di sintesi non tecnica comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti, sui loro effetti potenziali e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata della relazione sotto forma di sintesi non tecnica comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti, sui loro effetti potenziali per la salute umana e l'ambiente e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti vicini nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni cinque anni.

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi strutture prescolari, scuole e ospedali, e altre strutture pubbliche ricreative, e a tutti gli stabilimenti vicini nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni cinque anni. Le informazioni sono aggiornate, in particolare in caso di modifiche quali quelle di cui all'articolo 10.

Motivazione

Per garantire la sicurezza delle persone interessate e assicurare che si comportino in modo adeguato, è importante che le informazioni sulle situazioni di emergenza pervengano al numero più ampio possibile di persone suscettibili di essere colpite. Le informazioni devono altresì essere aggiornate in caso di modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono trattate in conformità agli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo.

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto a informare il secondo di tale decisione e dei motivi alla base della stessa.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico possa esprimere il suo parere sulle questioni seguenti:

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano offerte al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione nell'ambito delle questioni seguenti:

Motivazione

Per coerenza con la convenzione di Århus, si ricorre alla formulazione utilizzata all'articolo 24 della direttiva sulle emissioni degli impianti industriali.

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante

Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante

Motivazione

L'articolo 15 non riguarda solo le informazioni che il gestore deve comunicare (paragrafo 1), ma anche le azioni che l'autorità competente e il gestore sono tenuti a intraprendere (paragrafo 2).

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) relazione sulla sicurezza di cui all'articolo 9.

Motivazione

Le relazioni sulla sicurezza sono un elemento importante per dimostrare che non solo sono stati identificati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti ma che sono state altresì adottate le misure necessarie per prevenire tali incidenti; è quindi essenziale offrire al pubblico l'opportunità di essere consultato in proposito.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) informare l'autorità competente;

a) informare l'autorità competente e le autorità locali;

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è necessario che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) ripristinare, ove possibile, la situazione ambientale (in caso di comprovati danni all'ambiente originario) e fornire un congruo risarcimento alla popolazione interessata, così come previsto dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale1;

 

_______________

 

1 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) adottare tutte le misure necessarie per informare le vittime circa i loro diritti; nonché

Motivazione

Le vittime meritano riconoscimento e sostegno. È questo l'oggetto della nuova disposizione che è opportuno introdurre per statuire sui diritti delle vittime, prima che la direttiva sia attuata.

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) informare il pubblico interessato dell'incidente rilevante e delle misure intraprese dal gestore nonché delle iniziative avviate dall'autorità competente stessa.

Motivazione

In caso di incidente rilevante occorre coinvolgere il pubblico interessato offrendogli la possibilità di essere informato circa la coerenza delle misure intraprese sia dal gestore che dall'autorità competente.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorità competente

Autorità competente e forum

(Collegato all'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2, degli stessi autori)

Motivazione

Il forum non dovrebbe essere composto di soli rappresentanti delle autorità competenti, per cui occorre modificare il titolo.

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva.

2. La Commissione convoca periodicamente un forum composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e di organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana e/o dell'ambiente, a sostegno dell'applicazione, dell'attuazione e degli adeguamenti tecnici della presente direttiva.

Motivazione

Il forum dovrebbe includere altre parti interessate ed essere consultato per l'applicazione, l'attuazione e gli adeguamenti tecnici della direttiva. Non è necessaria una clausola supplementare relativa alla cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti, dal momento che la stessa dovrebbe essere data per scontata.

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorità competente

Autorità competente e forum

(Collegato all'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2, degli stessi autori)

Motivazione

Il forum non dovrebbe essere composto di soli rappresentanti delle autorità competenti, per cui occorre modificare il titolo.

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti.

Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano palesemente insufficienti, o comunque il gestore non abbia posto in essere le misure necessarie individuate dalla relazione d'ispezione entro la scadenza fissata a norma dell'articolo 19, paragrafo 7.

Motivazione

Per determinare se una situazione sia o meno "nettamente insufficiente" è necessaria una valutazione, che come tale potrebbe risultare controversa. Qualunque palese insufficienza dovrebbe portare a un divieto di attività. La mancata attuazione delle misure necessarie individuate dalla relazione d'ispezione costituisce una palese insufficienza e dovrebbe portare a un divieto di esercitare l'attività.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti.

Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle ispezioni per i vari tipi di stabilimenti.

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'intervallo fra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione e non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

L'intervallo fra due visite in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi agli stabilimenti interessati. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

Motivazione

Dal punto di vista delle tecnologie della sicurezza l'inasprimento della legislazione proposto dalla Commissione appare ingiustificato. Il sistema attuale, che tiene conto del programma di ispezioni, si è dimostrato valido e fornisce alle autorità la necessaria flessibilità di un programma di ispezioni basato sul rischio effettivo. La modifica proposta imporrebbe ai gestori e alle autorità oneri aggiuntivi, senza contropartite in termini di sicurezza.

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la partecipazione del gestore al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

c) la partecipazione del gestore al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o a un sistema di gestione ambientale riconosciuto equivalente.

Motivazione

È opportuno potersi servire anche di sistemi di gestione ambientale riconosciuti diversi da EMAS, ad esempio i sistemi ISO, spesso utilizzati dalle imprese multinazionali. Un simile approccio è coerente con le disposizioni dell'allegato III, lettera a), della proposta di direttiva in oggetto.

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate in conformità di altre normative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.

8. Le ispezioni sono coordinate con quelle effettuate in conformità di altre normative dell'Unione, in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)1 e, nella misura del possibile, con esse combinate.

 

______________

 

1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. Laddove siano in uso sistemi di controllo basati sulle migliori tecnologie disponibili, le ispezioni possono essere coordinate con i dati disponibili in modo da facilitare le ispezioni stesse.

Motivazione

L'articolo 19 del progetto di direttiva è volto a rafforzare i criteri di ispezione degli impianti industriali. Il ricorso alle migliori tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) disponibili per le attrezzature di monitoraggio e controllo potrebbe costituire una soluzione per ottimizzare le ispezioni e i risultati ottenuti negli stabilimenti in questione.

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico le banche dati di cui ai paragrafi 3 e 5.

7. Fatto salvo l'articolo 21, la Commissione mette a disposizione del pubblico le banche dati di cui ai paragrafi 3 e 5.

Motivazione

Va chiarito che i principi della direttiva sull'informazione ambientale si applicano anche agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 7 .

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Relazioni

 

Ogni quattro anni la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 16 e delle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 5, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sul buon funzionamento della presente direttiva. Tuttavia, a seguito di qualunque incidente considerato estremamente grave in termini di numero di vittime o di danni all'ambiente, è elaborata una relazione nell'intento di prevenire eventuali nuovi danni.

Motivazione

È opportuno che Parlamento europeo e il Consiglio ricevano regolarmente informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio dell'Unione europea. Attualmente non sussiste alcun obbligo in materia di relazioni periodiche da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

Articolo 21

Riservatezza

Accesso alle informazioni

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le richieste di informazioni ricevute dalle autorità competenti a titolo della presente direttiva possono essere rifiutate se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE.

2. L'accesso alle informazioni concesso dalle autorità competenti a titolo della presente direttiva è soggetto alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE.

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'accesso alle informazioni complete di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), ottenute dalle autorità competenti può essere rifiutato se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti della relazione sulla sicurezza o dell'inventario di sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), della direttiva 2003/4/CE.

3. Se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti della relazione sulla sicurezza o dell'inventario di sostanze pericolose le autorità competenti possono rifiutare l'accesso a norma dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

Emendamento  106

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni della presente direttiva se:

Motivazione

In linea con la Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, il pubblico deve avere la possibilità di ricorrere alla giustizia e di sottoporre a riesame giurisdizionale la legalità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni posti in essere da privati o autorità pubbliche. Il pubblico dovrebbe quindi poter ricorrere alla giustizia anche per quanto riguarda altri requisiti, ad esempio gli obblighi generali dei gestori, le ispezioni e le relazioni sulla sicurezza.

Emendamento  107

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

2. Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente e della salute pubblica che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Si considera che le organizzazioni di cui al primo comma abbiano diritti che possono essere violati ai fini del paragrafo 2, lettera b).

Si considera che le organizzazioni di cui al primo comma abbiano diritti che possono essere violati ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Motivazione

I commi dovrebbero fare riferimento al paragrafo 1, lettere a) e b).

Emendamento  108

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare gli allegati da I a VII per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare la parte 3 dell'allegato I e gli allegati da II a VI per tener conto dei progressi tecnici e scientifici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24 e dell'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento  109

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro sei mesi dall'adozione di un adeguamento al progresso tecnico in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Commissione valuta se occorre adeguare l'allegato I tenendo conto del potenziale pericolo di incidenti rilevanti connesso alle singole sostanze e dei criteri adottati per l'applicazione dell'articolo 4.

Motivazione

L'adeguamento del campo di applicazione della direttiva Seveso al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) deve diventare un processo continuo, in linea con l'intrinseco carattere dinamico del citato regolamento.

Emendamento  110

Proposta di direttiva

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da *.

 

1 bis. La delega di potere di cui agli articoli 4 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 25 e 26.

3. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale temine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

_____________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  111

Proposta di direttiva

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25

soppresso

Revoca della delega

 

1. La delega di poteri di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata e non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

Emendamento  112

Proposta di direttiva

Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

soppresso

Ricorso contro atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo può essere prorogato di un mese.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

 

Emendamento  113

Proposta di direttiva

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Riesame

 

Entro il 1° giugno 2013, la Commissione valuta l'opportunità di includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi, e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Entro il 1° giugno 2015, la Commissione valuta l'opportunità di includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva il trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio, e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Entro il 1° giugno 2015, la Commissione valuta l'opportunità di aggiungere all'allegato I ulteriori sostanze classificabili come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, miscele contenenti tali sostanze e determinati nanomateriali; se del caso presenta una proposta legislativa in tal senso al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Entro il 1° giugno 2015, la Commissione valuta l'opportunità di aggiungere all'allegato I eventuali sostanze classificabili come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, ovvero molto persistenti e bioaccumulanti secondo i criteri di cui allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2007, e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Entro il 1° giugno 2020, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame dell'attuazione della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20. La relazione è eventualmente corredata da una proposta legislativa.

Motivazione

In conformità con l'articolo 20, paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione triennale sull'attuazione della direttiva. La Commissione dovrebbe riesaminare l'attuazione sulla base di tali relazioni e, se necessario, presentare una proposta legislativa.

Emendamento  114

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 2 – tabella – nuove righe dopo la riga 37

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

 

 

Emendamento

Piperidina

110-889-4

50

200

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina

3030-47-5

50

200

3-(2-etilesilossi)propilammina

5397-31-9

50

200

Composti del cromo VI

 

5

20

Acrilato di 2-(dimetilammino)etile

2439-35-2

5

20

Cloruro di metansulfonile

124-63-0

5

20

Diesilamina

143-16-8

5

20

Motivazione

Le sostanze elencate sono state integrate nella direttiva Seveso II, alle quantità proposte, e non dovrebbero essere eliminate con l'adozione del regolamento CLP.

Emendamento  115

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 2 – tabella – riga 37 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

 

Emendamento

Ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo

7681-52-9

200

500

Motivazione

La proposta della Commissione non riflette adeguatamente le modifiche a livello di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda l'ipoclorito di sodio. La soglia di concentrazione per la tossicità acquatica acuta della sostanza è stata modificata con l'adozione del CLP e tale provvedimento, pur ripercuotendosi sulla classificazione delle miscele, non dà adito a un aumento del rischio di incidenti rilevanti. Oltre 200 stabilimenti, magazzini e PMI potrebbero ritrovarsi inclusi nel campo di applicazione della direttiva Seveso, con un costo compreso tra i 3 e i 4 milioni di EUR per le autorità e per il settore.

Emendamento  116

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 2 – tabella – riga 37 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

 

Emendamento

Oli essenziali e sostanze simili (nota 19 bis)

 

1000

5000

Motivazione

Le soglie di rischio per l'ambiente acquatico non tengono conto delle modifiche di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Soglie di 1000/5000 T sarebbero più appropriate per i prodotti di origine agricola in questione (confezionati e conservati in fusti da 180 kg netti) che non comportano il rischio di un effetto domino se depositati in un'area sigillata e delimitata. Numerose imprese, in particolare PMI specializzate nella produzione, lo stoccaggio, la distribuzione o la miscelazione di oli essenziali, si ritroverebbero incluse nella classificazione della direttiva Seveso anche se non comportano nuovi pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento  117

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sostanze e miscele escluse dal campo di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 4, paragrafo 1

Sostanze e miscele soggette a deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 1

Motivazione

L'emendamento è in rapporto con quello relativo all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), che sopprime la lettera h). Le sostanze e miscele sono soggette a deroga solo laddove sussistano condizioni specifiche.

Emendamento  118

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 3 – colonna 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Quantità (se pertinente)

Quantità

Motivazione

Le sostanze e miscele sono soggette a deroga solo laddove sussistano condizioni specifiche.

Emendamento  119

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 3 – colonna 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Altre condizioni (se pertinente)

Altre condizioni

Motivazione

Le sostanze e miscele sono soggette a deroga solo laddove sussistano condizioni specifiche.

Emendamento  120

Proposta di direttiva

Note all'allegato I – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Le miscele classificate come pericolose per l'ambiente ai sensi delle sezioni E1 ed E2, parte 2, non sono tenute in considerazione in sede di determinazione delle soglie previste se imballate in quantitativi limitati (imballaggio interno fino a 5 litri/5 kg e imballaggio combinato fino a 30 kg), così come previsto dalla regolamentazione sul trasporto di merci pericolose.

Motivazione

Così come avviene per il trasporto, anche nel caso dello stoccaggio l'imballaggio serve a mitigare il rischio di rilascio accidentale nell'ambiente. Poiché i prodotti confezionati in quantitativi limitati non presentano rischi significativi di incidente rilevante, non dovrebbero essere tenuti in considerazione in sede di determinazione delle soglie.

Emendamento  121

Proposta di direttiva

Note all'Allegato I – paragrafo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis. Oli essenziali e sostanze simili (1000/5000)

 

Si applica agli oli essenziali e alle sostanze analoghe, quali definite dalla norma ISO 9235, ad eccezione di quelle della classe di rischio "tossicità acuta", categorie 1 – tutte le vie di esposizione – 2 – tutte le vie di esposizione – e 3 – esposizione per vie cutanee e per inalazione – (cfr. nota 7) e di quelle appartenenti alla classe di rischio "tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)" – esposizione unica, categoria 1.

Motivazione

Le soglie di rischio per l'ambiente acquatico non tengono conto delle modifiche di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Soglie di 1000/5000 T sarebbero più appropriate per i prodotti di origine agricola in questione (confezionati e conservati in fusti da 180 kg netti) che non comportano il rischio di un effetto domino se depositati in un'area impermeabile e delimitata. Numerose imprese, in particolare PMI specializzate nella produzione, lo stoccaggio, la distribuzione o la miscelazione di oli essenziali, si ritroverebbero incluse nella classificazione della direttiva Seveso anche se non comportano nuovi pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento  122

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia;

a) descrizione del sito, adeguata valutazione dei rischi naturali e del relativo ambiente in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia;

Emendamento  123

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero causare o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino, anche sulla base di informazioni fornite dalle autorità;

Motivazione

In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sulla "notifica", occorre riconoscere che i gestori non sempre dispongono degli strumenti giuridici necessari per ottenere le informazioni e che, se necessario, le autorità dovrebbero fornire le informazioni o attivarsi in tal senso.

Emendamento  124

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste;

a) Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento nonché identificazione delle imprese subappaltatrici (aspetti importanti dal punto di vista della sicurezza), delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredate di una descrizione delle misure preventive previste;

Emendamento  125

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative;

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative, sulla base delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

Motivazione

La conformità con le migliori tecniche disponibili dovrebbe essere parte integrante della descrizione dei processi.

Emendamento  126

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) rischi e fonti di pericoli esterni derivanti da effetti domino e da altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

ii) rischi e fonti di pericoli esterni derivanti da effetti domino e da altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero causare o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

Motivazione

Anche altri siti possono essere fonte di rischio.

Emendamento  127

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) descrizione della valutazione dell'impatto finanziario di un incidente connesso con determinate sostanze pericolose e delle misure adottate per affrontarlo, in particolare mediante una polizza di assicurazione specifica e/o un livello di capitale sufficiente.

Emendamento  128

Proposta di direttiva

Allegato III – lettera b – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v) cultura della sicurezza: misure per valutare e migliorare la cultura in materia di sicurezza;

v) livello di protezione costantemente elevato: misure per garantire costantemente un elevato livello di protezione per quanto riguarda i pericoli di incidenti rilevanti;

Emendamento  129

Proposta di direttiva

Allegato III – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vii bis) i sistemi di gestione della sicurezza dei gestori tengono conto del potenziale delle migliori tecnologie di monitoraggio e controllo disponibili per ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema e prevenire incidenti rilevanti.

 

Motivazione

L'allegato III al progetto di proposta elenca, oltre ai requisiti di sicurezza, gli indicatori di prestazioni in materia di sicurezza e fa riferimento al monitoraggio degli stabilimenti. Le migliori tecnologie disponibili dovrebbero essere considerate un metodo per ottimizzare il sistema di gestione della sicurezza dei gestori.

Emendamento  130

Proposta di direttiva

Allegato III – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

viii bis) valutazione da parte delle autorità competenti, nella misura del possibile, delle informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni negli impianti industriali contenute nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE.

Emendamento  131

Proposta di direttiva

Allegato IV – parte 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) Disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere, se del caso in coordinamento con i servizi di emergenza esterni.

Motivazione

L'allegato IV, parte 1, lettera f), della direttiva Seveso II (96/82/CE) prevedeva l'obbligo di includere nei piani di emergenza informazioni sulla formazione del personale. L'aspetto della formazione non è stato integrato dalla Commissione nell'allegato IV della direttiva Seveso III ma, trattandosi di un elemento essenziale, va inserito.

Emendamento  132

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento.

3. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento e delle sostanze pericolose coinvolte.

Motivazione

È importante che le informazioni messe a disposizione del pubblico, comprese quelle sulle sostanze pericolose, siano comprensibili e presentate in termini semplici. Informazioni più tecniche potrebbero, in alcuni casi, essere confidenziali per motivi economici o di sicurezza. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire se intendono pubblicare su Internet anche le denominazioni e le informazioni tecniche, in conformità con l'emendamento relativo all'allegato V, parte 2 bis (nuova), punto 1, o se invece ritengono un simile provvedimento inadeguato per motivi economici o di sicurezza.

Emendamento  133

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, denominazione generica o categoria di pericolo delle sostanze e delle miscele presenti nello stabilimento che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione delle principali caratteristiche pericolose.

4. Denominazione comune e, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, denominazione generica e categoria di pericolo delle sostanze e delle miscele presenti nello stabilimento che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione, in termini semplici, delle principali caratteristiche pericolose.

Emendamento  134

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di trasmissione delle notizie alla popolazione da parte delle autorità competenti o delle rispettive sedi locali in caso di incidente rilevante.

Emendamento  135

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Informazioni adeguate, fornite dalle autorità, sulle azioni che la popolazione interessata è tenuta a intraprendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante.

Emendamento  136

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Sintesi delle ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19 e degli esiti principali delle conclusioni delle ispezioni più recenti, insieme a un riferimento o a un link al relativo piano di ispezione.

6. Informazioni sulla data delle ultime ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19, unitamente a informazioni sul luogo in cui si possono richiedere gli esiti principali delle ispezioni e il relativo piano di ispezione.

Emendamento  137

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Informazioni adeguate su come la popolazione interessata è avvertita e tenuta informata in caso di incidente rilevante.

soppresso

Emendamento  138

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Informazioni adeguate sulle misure che la popolazione interessata deve prendere e sul comportamento che deve adottare in caso di incidente rilevante.

soppresso

Emendamento  139

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.

soppresso

Emendamento  140

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Piani di emergenza esterni

Emendamento  141

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Sintesi non tecniche della relazione sulla sicurezza

Emendamento  142

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 bis (nuova) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Informazioni da mettere a disposizione, quanto meno su richiesta, di tutti gli stabilimenti inclusi nel campo di applicazione della presente direttiva:

Emendamento  143

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 bis (nuova) – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. Sintesi delle ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19 e degli esiti principali delle conclusioni delle ispezioni più recenti e del relativo piano di ispezione.

Emendamento  144

Proposta di direttiva

Allegato VI – parte I – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari all'1% della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Motivazione

La limitazione proposta non porterebbe alcun beneficio in termini di sicurezza. La prassi ha dimostrato che la notifica in base alla soglia del 5% è perfettamente sufficiente. La proposta della Commissione implicherebbe invece una quantità sproporzionata di documentazione sia per i gestori che per le autorità.

Emendamento  145

Proposta di direttiva

Allegato VII

Testo della Commissione

Emendamento

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

 

Una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, può essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici è soddisfatto:

 

1. Forma fisica della sostanza

 

Sostanze sotto forma solida per le quali, sia in condizioni normali che in situazioni anormali ragionevolmente prevedibili, non è possibile un rilascio di materia o di energia in grado di generare un pericolo di incidente rilevante.

 

2. Modalità di contenimento e quantità

 

Sostanze imballate o immagazzinate in una maniera e in quantità tali che il massimo rilascio possibile in qualsiasi circostanza non sia in grado di generare un pericolo di incidente rilevante.

 

3. Ubicazione e quantità

 

Sostanze presenti in quantità e a distanze tali da altre sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non poter né generare di per sé un pericolo di incidente rilevante né provocare un simile incidente che coinvolga altre sostanze pericolose.

 

4. Classificazione

 

Sostanze definite come pericolose in base alla loro classificazione generica riportata nell'allegato I, parte 1, della presente direttiva, ma che non sono in grado di generare un pericolo di incidente rilevante e per le quali pertanto la classificazione generica risulta inadeguata per le finalità in oggetto.

Motivazione

Dal momento che definiscono la portata delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, i criteri di cui nell'allegato VII costituiscono una parte essenziale della direttiva, e non dovrebbero pertanto essere stabiliti mediante atti delegati. Non è accettabile che l'allegato rimanga completamente privo di contenuto durante la procedura legislativa. L'emendamento comprende i criteri esistenti quali precisati nella decisione 98/433/CE della Commissione, del 26 giugno 2008. La Commissione è invitata a presentare una proposta relativa a nuovi criteri che potranno così essere inclusi nell'atto di base.

  • [1]               GU C […], […], pag. […].
  • [2]               Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Gli incidenti industriali più gravi, ad esempio quelli avvenuti a Seveso (1976), Bhopal (India 1984), Schweizerhalle (Svizzera 1986), Enschede (Paesi Bassi 2000), Tolosa (Francia 2001) e Buncefield (Regno Unito 2005), sono costati molte vite e hanno distrutto beni sia pubblici che privati nonché compromesso gravemente l'ambiente, provocando danni per miliardi di euro. Al fine di ridurre le probabilità che si verifichino simili incidenti e di limitare le conseguenze degli stessi, l'UE ha adottato dapprima la direttiva 82/501/CEE (direttiva Seveso I) e successivamente quella oggi in vigore (direttiva Seveso II 96/82/CE), modificata dalla direttiva 2003/105/CE applicabile a circa 10 000 stabilimenti caratterizzati dalla presenza di sostanze (o miscele) pericolose in quantità sufficienti a determinare un pericolo di incidenti rilevanti. La direttiva impone particolari obblighi in capo ai gestori e alle autorità degli Stati membri al fine di prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze. I diversi livelli di obblighi imposti ai gestori riflettono un approccio progressivo in base al quale maggiori sono le quantità di sostanze, più rigide sono le norme. Tutti i gestori di stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono tenuti a trasmettere una comunicazione all'autorità competente e a elaborare una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti. Inoltre, i gestori dei cosiddetti "stabilimenti di soglia superiore" hanno l'obbligo di elaborare una relazione sulla sicurezza, un sistema di gestione della sicurezza e un piano di emergenza.

Motivazioni alla base della revisione della direttiva Seveso II

Il regolamento CLP (regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) dà attuazione al sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici delle Nazioni Unite (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Le nuove norme contenute nel regolamento CLP diverranno definitive a decorrere dal 1° giugno 2015.

L'allegato I alla direttiva Seveso II elenca le sostanze pericolose che rientrano nel campo di applicazione della direttiva stessa facendo riferimento a talune disposizioni delle precedenti direttive in materia classificazione (67/548/CEE e 1999/45/CE). Poiché il regolamento CLP sostituisce le citate direttive, l'integrazione delle nuove norme ivi contenute nella direttiva Seveso II rientra nella cosiddetta "legislazione a valle".

Approccio adottato dalla Commissione

Vista la necessità di armonizzare la direttiva Seveso con il regolamento CLP, nel 2008 la Commissione ha deciso di avviare un riesame di più ampio respiro della direttiva stessa. Sulla base di tale riesame la Commissione è giunta alla conclusione che, in generale, le norme in vigore sono adeguate e non si rendono necessarie modifiche di rilievo in relazione alla struttura di base e alle disposizioni principali.

La Commissione ha tuttavia proposto modifiche sostanziali sia a livello di attuazione della convenzione di Århus, relativa all'accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, sia in relazione al crescente utilizzo di Internet. La Commissione ha inoltre proposto di consolidare gli obblighi esistenti in materia di ispezioni.

2. Principi guida

Per gli emendamenti alla proposta della Commissione il relatore si è ispirato ai principi guida di seguito illustrati.

- L'attuale direttiva sembra dare risultati positivi; il relatore non ravvisa la necessità di apportare modifiche di rilievo alla struttura di base e alle disposizioni principali.

- La revisione è necessaria in virtù dell'esigenza di armonizzare la direttiva con il regolamento CLP.

- Nell'impossibilità di attuare una trasposizione uno a uno, il metodo di armonizzazione utilizzato dovrebbe mantenere almeno il medesimo livello di protezione garantito dall'attuale direttiva.

- Sono necessari meccanismi correttivi per far fronte a eventuali variazioni non intenzionali del campo di applicazione.

- Alcuni obblighi derivanti dalla registrazione e dalla classificazione delle sostanze sono già stati approvati in sede di adozione dei regolamenti REACH e CLP; la revisione non dovrebbe quindi essere utilizzata per riaprire le discussioni su detti obblighi (ad esempio l'effettuazione di test di laboratorio).

- Le modifiche alla direttiva attuale dovrebbero migliorarne l'attuazione e l'esecuzione, a tutto vantaggio della parità di condizioni, e, ove possibile, ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria.

- L'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia sono elementi essenziali ai fini della garanzia di un elevato livello di protezione;

- Al fine di prevenire eventuali "effetti domino" occorre garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni ottimali tra le autorità competenti, gli stabilimenti e i siti vicini.

3. Punti chiave

a) Armonizzazione dell'allegato I con il regolamento CLP

Il regolamento CLP introduce un nuovo sistema di classificazione che appare più sofisticato, in particolare per quanto concerne il nesso di causalità tra il contatto con le sostanze pericolose e i rischi per la salute umana che ne derivano.

Nell'ambito del sistema di classificazione precedente il grado di tossicità di una sostanza era espresso mediante l'assegnazione a una delle uniche due classi di tossicità (T e T+) previste; inoltre non esisteva alcuna possibilità di differenziazione in base al tipo di contatto con la sostanza pericolosa.

Il nuovo sistema di classificazione introduce tre classi (tossicità acuta 1, 2 e 3) che poi si suddividono ulteriormente in base a cinque possibili vie di esposizione (orale, cutanea, per inalazione di gas, di vapore o di aerosol).

Il valore aggiunto del nuovo sistema consiste nella maggiore precisione del metodo di identificazione del pericolo diretto per la vita e la salute degli esseri umani, che si basa sulla considerazione dei seguenti fattori:

- natura del contatto tra sostanze pericolose ed esseri umani attraverso le diverse vie di esposizione,

- livello di pericolosità della sostanza per la vita umana, espresso attraverso la classe di tossicità acuta della sostanza stessa (stabilita in base all'esame dei parametri "dose letale" e "concentrazione letale" di quest'ultima).

Poiché è scientificamente provato che le tre classi di tossicità acuta citate rappresentano un livello inaccettabile di pericolosità per la salute umana, in ragione delle conseguenze letali o dei danni a lungo termine a esse connessi, è giusto che le sostanze appartenenti a dette categorie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva Seveso siano disciplinate da quest'ultima.

Stando alle informazioni attualmente disponibili, la proposta della Commissione sembra mantenere il medesimo livello di protezione della direttiva attuale, e anche il numero di stabilimenti coinvolti non dovrebbe variare in maniera significativa. Il relatore ha pertanto deciso di non presentare emendamenti relativi alla metodologia proposta.

b) Quadro delle deroghe

L'apposito meccanismo proposto dalla Commissione prevede deroghe relative a particolari sostanze, valide in tutta l'Unione, oppure deroghe specifiche per determinati stabilimenti concesse a livello di Stato membro sulla base di criteri armonizzati. La Commissione propone di stabilire entrambe le tipologie di deroghe mediante atti delegati. Il relatore non concorda con l'approccio descritto in quanto:

- i criteri armonizzati applicabili alle deroghe dovrebbero essere fissati già nell'atto legislativo di base e non mediante atti delegati;

- la possibilità per l'autorità competente di concedere una dispensa da tutti gli obblighi derivanti dagli articoli da 7 a 19 potrebbe ridurre il livello di protezione; si propone quindi di offrire all'autorità competente la possibilità di concedere una dispensa solo in relazione agli obblighi in materia di informazione applicabili agli stabilimenti di soglia superiore (articoli 9, 10, lettera b), 11 e 13, paragrafo 2).

Va sottolineato che, nella proposta del relatore, la deroga applicabile a una determinata sostanza non comporta la totale esenzione per la stessa; non si tratta infatti di sottrarre una sostanza al campo di applicazione della direttiva, ma piuttosto di definire le circostanze specifiche (ad esempio il tipo di imballaggio) in presenza delle quali la sostanza stessa potrebbe non comportare un rischio significativo.

c) Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia

Il relatore concorda con la Commissione per quanto concerne il miglioramento del livello e della qualità delle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali e dell'accesso alla giustizia. Il pubblico deve essere adeguatamente informato e avere un accesso immediato alle informazioni pertinenti ai fini della partecipazione ai processi decisionali nonché dell'avvio delle opportune azioni in caso di incidente. In ogni caso le informazioni divulgate devono altresì risultare comprensibili. Inoltre, ove necessario e opportuno per ragioni economiche e di sicurezza, occorre garantire la riservatezza delle informazioni. L'allegato V elenca le informazioni che devono essere costantemente a disposizione del pubblico, anche attraverso Internet. Le informazioni di cui al punto 4 (informazioni tecniche sulle sostanze pericolose) e al punto 6 (esito delle ispezioni) potrebbero risultare potenzialmente troppo dettagliate e tecniche nonché generare problemi a livello di riservatezza. Il relatore propone pertanto l'obbligo di spiegare le sostanze pericolose in termini semplici su Internet e di indicare quando uno stabilimento è stato oggetto di un'ispezione. Le informazioni più dettagliate e specialistiche sulle sostanze pericolose nonché sulle ispezioni dovrebbero essere rese disponibili almeno su richiesta. Gli Stati membri possono poi stabilire autonomamente se ritengono opportuna la pubblicazione su Internet anche delle informazioni più dettagliate e tecniche.

d) Ispezioni

La Commissione consolida gli obblighi in materia di ispezioni. La frequenza prevista è la stessa di cui all'articolo 23 della direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/UE), che impone un intervallo non superiore a un anno tra le visite in loco presso gli stabilimenti che comportano i rischi più elevati e non superiore a tre anni per gli impianti che comportano i rischi minori. Secondo le stime contenute nel parere sul settore prioritario "Ambiente" elaborato dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, istituito dalla Commissione, circa la metà degli impianti che rientrano nel campo di applicazione dalla direttiva Seveso II rientra anche in quello della direttiva sulle emissioni industriali. Il coordinamento o l'integrazione dei due tipi di ispezione ridurrebbe l'onere amministrativo connesso alla preparazione, alla presenza degli ispettori e al follow-up. Il relatore incoraggia pertanto gli Stati membri ad agevolare tale coordinamento. Le norme proposte in materia di ispezioni contribuiscono a migliorare l'attuazione e quindi anche il livello di protezione, a tutto vantaggio della parità di condizioni.

4. Osservazioni conclusive

La revisione della direttiva Seveso II proposta è necessaria, e la Commissione ha opportunamente scelto di mantenere il livello di protezione e di evitare modifiche radicali del campo di applicazione. Il relatore concorda con la metodologia di armonizzazione con il regolamento CLP scelta dalla Commissione. In linea con l'esito del riesame e con la proposta della Commissione non si ravvisa la necessità di apportare modifiche di rilievo alla struttura di base e alle disposizioni principali dell'attuale direttiva. Una delle maggiori preoccupazioni del relatore riguarda la proposta della Commissione di fare ricorso agli atti delegati per le modifiche all'allegato I (che definisce il campo di applicazione della direttiva). Poiché l'allegato I costituisce un elemento essenziale della direttiva, il relatore propone di consentire l'introduzione di modifiche solo mediante procedura legislativa ordinaria. L'aggiunta di sostanze potrebbe portare a modifiche sostanziali del campo di applicazione, con ripercussioni economiche potenzialmente rilevanti. Il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà di esercitare pienamente i propri poteri nell'ambito del processo decisionale relativo a simili aggiunte.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (28.9.2011)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
(COM(2010)0781 – C7‑0011/2011 – 2010/0377(COD))

Relatore per parere: Jacky Hénin

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo della direttiva 96/82/CE, nota come "direttiva Seveso II", è di prevenire incidenti connessi con determinate sostanze pericolose e limitare le conseguenze di tali incidenti per l'uomo e l'ambiente, mediante l'analisi dei rischi e l'adozione di misure precauzionali adeguate.

Le sostanze che rientrano nel campo di applicazione della direttiva riguardano soprattutto l'industria chimica. La normativa si applica agli stabilimenti in cui determinate sostanze pericolose ai sensi della direttiva sono presenti in quantità superiori alle quantità soglia stabilite (nell'UE gli stabilimenti interessati sono circa 10.000).

La Commissione ha deciso di utilizzare la revisione della direttiva, resasi necessaria a seguito dell'adozione e della futura entrata in vigore (1° giugno 2015) del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (in appresso "regolamento CLP") cui la direttiva fa riferimento, per rivedere anche la struttura e le disposizioni essenziali della direttiva che non erano state modificate dopo la sua adozione.

Le modifiche più importanti riguardano i rischi per la salute. La precedente categoria "molto tossici" è stata sostituita dalla nuova categoria "tossicità elevata, categoria 1", e la categoria "tossici" è stata ripartita in "tossicità elevata, categoria 2" (applicabile a tutte le vie di esposizione) e "tossicità elevata, categoria 3" (via cutanea e inalazione).

Varie categorie di rischi fisici più specifici, introdotti dal regolamento CLP e che prima non esistevano sostituiscono le precedenti categorie più generali corrispondenti alle sostanze esplosive, comburenti e infiammabili. La Commissione propone, come nel caso della categoria di rischio per l'ambiente, una semplice trasposizione, senza modifiche importanti.

Fra le altre proposte di modifica figurano nuove norme sull'accesso del pubblico all'informazione relativa alla sicurezza, l'accesso alla giustizia e la partecipazione al processo decisionale.

Posizione del relatore

La questione che si pone al Parlamento è semplice:

Si tratta di un semplice rifacimento di facciata? O, alla luce degli incidenti e delle catastrofi naturali verificatesi dopo il 1996, si va nel senso di una maggiore sicurezza per le persone, l'ambiente e la società, senza inutili ostacoli per l'industria?

Osservazioni particolari:

1) Il testo lascia agli Stati membri possibilità di deroga troppo ampie, che possono trasformarsi in altrettante possibilità di eludere i principi di prevenzione, e sarebbe opportuno limitarne la portata.

2) Le prerogative concesse ai lavoratori dipendenti, ai loro organi eletti e organizzazioni sono ridotte al minimo. È lasciato ampio spazio all'informazione e alla consultazione del pubblico (articoli 12 e 13) o alle ONG, in particolare all'articolo 22, dedicato all'accesso alla giustizia. Ciò è importante, ma non viene fatta menzione di istanze paritarie, né tantomeno di organizzazioni sindacali. Solo incidentalmente viene fatto riferimento al personale, all'articolo 11, dedicato ai piani di emergenza.

A tale "dimenticanza" dei lavoratori dipendenti deve essere ovviato per almeno due ragioni: sono i primi interessati e dispongono di conoscenze sul "terreno" del funzionamento degli impianti potenzialmente pericolosi, elemento fondamentale di qualsiasi politica di prevenzione efficace.

3) La direttiva non fa alcun riferimento ai rischi associati all'uso di subappalti. C'è bisogno di ricordare le ragioni di fondo dell'esplosione della fabbrica AZF Total di Tolosa? La direttiva non pone in alcun modo in questione l'efficacia di tale relazione commerciale in termini di prevenzione dei rischi. Essa si limita a prevedere, all'articolo 11-4, la consultazione dei subappaltatori di lunga durata nell'elaborazione dei piani di emergenza interna!

4) Il progetto di testo menziona il coordinamento delle autorità competenti, ma che ne è, ad esempio, dei processi verbali redatti dalle autorità di controllo in materia di diritto del lavoro e che mettono in causa l'organizzazione del lavoro o addirittura il sistema di gestione della sicurezza?

Notiamo inoltre che i mezzi di soccorso e di controllo (umani e materiali) non sono sufficientemente evidenziati.

5) I rischi naturali: la recente catastrofe di Fukushima ha ampiamente dimostrato che tenere solamente conto dei rischi tecnologici non è sufficiente per garantire la sicurezza degli impianti, dei dipendenti e delle popolazioni, se essa non consente di tener conto della totalità dei rischi naturali.

6) Nella futura direttiva SEVESO III è necessario fare riferimento al trasporto di materie pericolose. Purtroppo, tale trasporto è talvolta utilizzato per ridurre gli stock fissi delle imprese SEVESO, consentendo di rispettare i regolamenti relativi ai livelli di sicurezza legati alle soglie di stoccaggio.

È pertanto necessario che i flussi TMP legati a questa esternalizzazione siano contabilizzati negli stock fissi e tenuti in considerazione ai fini dell'applicazione della corrispondente regolamentazione. Tale misura contribuirebbe a responsabilizzare i committenti e a rafforzare la sicurezza di circolazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione.

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. Occorre pertanto garantire che gli elevati livelli di protezione esistenti siano mantenuti e, se possibile, ulteriormente migliorati.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Gli incidenti rilevanti sono spesso stati causati da imprese subappaltatrici o ne hanno visto il coinvolgimento.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui semplificando le procedure senza compromettere la sicurezza. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione.

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui semplificando le procedure senza compromettere la sicurezza. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione, mentre il livello di protezione della salute e dell'ambiente dovrebbe essere mantenuto, se non aumentato.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione in tutta l'Unione.

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto stabilire e applicare misure di sicurezza e riduzione dei rischi, al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si producano incidenti ed attenuarne le eventuali conseguenze, al fine di garantire un elevato grado di protezione in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, scambiarsi le rispettive buone prassi.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e attenuarne le conseguenze. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e attenuarne le conseguenze. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati, oltre alle imprese subappaltatrici, l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) I gestori dovrebbero poter comprovare di essere in grado di affrontare le conseguenze di un incidente connesso con sostanze pericolose, ad esempio dimostrando di aver sottoscritto una polizza assicurativa specifica con una società la cui solvibilità è riconosciuta o di disporre di un livello sufficiente di capitale. Si tratta di elementi importanti onde garantire che le conseguenze di un incidente connesso con sostanze pericolose non pesino sulla spesa pubblica e siano incluse nel prezzo di costo.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di effetti domino, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione all'interazione tra le cause naturali di pericolo associate all'ubicazione dell'impresa o della struttura e le cause di pericolo associate alle tecnologie che essa utilizza.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, prendano in considerazione misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi le procedure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla normativa dell'Unione.

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, prendano in considerazione misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, specie per le piccole e medie imprese, le procedure e le misure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla normativa pertinente dell'Unione.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore deve immediatamente informarne le autorità competenti e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata.

(19) Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore deve immediatamente informarne le autorità competenti e le autorità locali e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata sulla salute delle persone, sui loro beni e sull'ambiente e per evitare che un tale incidente si riproduca.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Una valutazione sistematica della necessità di adeguare l'allegato I della presente direttiva dovrebbe essere effettuata a seguito dell'adeguamento al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò consentirebbe di garantire un collegamento funzionale tra le due normative, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adozione di criteri per le deroghe alla presente direttiva e le modifiche agli allegati della stessa.

(23) Al fine di adeguare la presente direttiva per tenere conto dei progressi tecnici e scientifici, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le modifiche alla parte 3 dell'allegato I e agli allegati da II a VI della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

L'emendamento allinea il considerando alle nuove clausole standard sugli atti delegati. Esso precisa inoltre che dovrebbe essere possibile modificare, mediante atti delegati, la parte 3 dell'allegato I (il che modifica il campo di applicazione della direttiva, ma solo per situazioni molto specifiche) e gli allegati da II a VI. Le modifiche alle parti 1 e 2 dell'allegato I e all'allegato VII possono tuttavia avere un forte impatto sul campo di applicazione e dovrebbero pertanto essere trattate nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Un'eventuale estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva deve essere preceduta da una valutazione di impatto.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento di nuova costruzione o che non è ancora operativo;

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento che sarà operativo dopo il 31 maggio 2015;

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 bis. "distanza di sicurezza adeguata", la distanza minima alla quale, in caso di incidente rilevante, non si registrano effetti negativi sulla salute umana o l'ambiente;

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 ter. "effetto domino", la possibilità che in uno stabilimento si verifichi un incidente rilevante causato da un altro incidente verificatosi in prossimità dello stabilimento, oppure in un altro stabilimento o in un sito che non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione può elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri stabiliti nell'allegato VII della presente direttiva, che determinate sostanze o miscele che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire, in determinate condizioni, un pericolo di incidente rilevante, per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, e dovrebbero quindi beneficiare di una deroga, la Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, al fine di elencare tali sostanze e miscele, così come le condizioni applicabili, nella parte 3 dell'allegato I.

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che il paragrafo 1 non è inteso ad escludere completamente determinate sostanze e miscele dal campo di applicazione della direttiva, ma si applica nei casi in cui sostanze e miscele non possono costituire un pericolo di incidente rilevante per via di condizioni specifiche quali stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard. Sostanze e miscele sono oggetto di deroga solo nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni precisate nella parte 3 dell'allegato I. Dal momento che ciò riguarderà situazioni molto specifiche, si potrebbe accettare di ricorrere ad atti delegati.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora venga dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente da un'autorità competente, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze presenti in un singolo stabilimento o in una qualsiasi parte di tale stabilimento, e incluse nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, non possono costituire un rischio di incidenti rilevanti, per via di condizioni specifiche legate allo stabilimento, come la natura dell'imballaggio e le modalità di contenimento della sostanza o l'ubicazione e le quantità coinvolte, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità competente può decidere di non applicare le prescrizioni di cui agli articoli da 7 a 19 della presente direttiva allo stabilimento interessato.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora venga dimostrato, sulla base dei criteri di cui nell'allegato VII, che determinate sostanze presenti in un singolo stabilimento o in una qualsiasi parte di tale stabilimento, e incluse nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, non possono costituire un rischio di incidenti rilevanti, per via di condizioni specifiche legate allo stabilimento, relative alla natura dell'imballaggio e alle modalità di contenimento della sostanza o all'ubicazione e alle quantità coinvolte, l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di non applicare le prescrizioni di cui all'articolo 9, all'articolo 10, lettera b), all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 2, della presente direttiva allo stabilimento interessato.

Motivazione

Se il paragrafo 1 ammette deroghe a livello dell'UE per sostanze specifiche e solo in determinate circostanze, l'articolo 4, paragrafo 3, consente all'autorità competente dello Stato membro di autorizzare la concessione di deroghe a livello dei singoli stabilimenti. Dal momento che il livello di protezione non deve abbassarsi, si propone di mantenere in tutti i casi almeno le prescrizioni di soglia inferiore e di consentire deroghe solo in relazione agli obblighi in materia di informazione per stabilimenti di soglia superiore.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione un elenco degli stabilimenti interessati e delle sostanze pericolose interessate. Lo Stato membro in questione motiva la decisione di esclusione.

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione un elenco degli stabilimenti interessati, delle sostanze pericolose interessate e della natura delle condizioni specifiche applicate. Lo Stato membro in questione motiva la decisione di esclusione.

Motivazione

Le condizioni applicate devono essere chiaramente specificate.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni anno la Commissione trasmette per informazione gli elenchi di cui al secondo comma del presente paragrafo al forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Ogni anno la Commissione trasmette regolarmente per informazione gli elenchi di cui al secondo comma del presente paragrafo al forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

soppresso

Motivazione

Dal momento che definiscono la portata delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, i criteri di cui nell'allegato VII costituiscono una parte essenziale della direttiva, e pertanto non dovrebbero essere stabiliti mediante atti delegati. Non è accettabile che l'allegato rimanga completamente privo di contenuto durante la procedura legislativa. L'emendamento che viene proposto in relazione all'allegato VII comprende i criteri esistenti quali precisati nella decisione 98/433/CE della Commissione del 26 giugno 2008. La Commissione è invitata a presentare una proposta relativa a nuovi criteri, affinché li si possa ancora includere nell'atto di base.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, la Commissione può inserire le sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo nelle parti 1 e 2 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

Qualora ritenga che la sostanza pericolosa non elencata che ha portato all'adozione di un provvedimento a norma del primo comma del presente paragrafo debba essere inserita nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, la Commissione presenta a tal fine una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Contrariamente al paragrafo 1, che riguarda casi molto specifici e ben definiti, l'inserimento di sostanze nelle parti 1 o 2 potrebbe portare a un'estensione sostanziale del campo di applicazione, con ripercussioni economiche potenzialmente rilevanti. Dal momento che gli Stati membri possono prendere misure adeguate se ritengono che una sostanza pericolosa possa costituire un pericolo di incidente rilevante, essi sono comunque in grado di agire se necessario. La Commissione trasmette una notifica agli altri Stati membri. Tuttavia, successive modifiche del campo di applicazione per l'Unione nel suo complesso dovrebbero avere luogo nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere all'autorità competente una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere all'autorità competente e alle autorità locali una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo di ogni impresa appaltatrice;

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 6 – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) un certificato della direzione dello stabilimento comprovante che il gestore è in grado di affrontare le conseguenze di un eventuale incidente connesso con sostanze pericolose.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. La comunicazione è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

2. La comunicazione è inviata all'autorità competente e alle autorità locali entro i termini indicati di seguito:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, almeno sei mesi prima dell'inizio della costruzione o dell'avvio dell'attività;

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire l'atto legislativo.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il gestore informa immediatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:

4. Il gestore informa immediatamente l'autorità competente e le autorità locali dei seguenti eventi:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità competente.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità competente e alle autorità locali.

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi e deve promuovere la cultura di sicurezza per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Motivazione

I termini "cultura di sicurezza" non rinviano ad esigenze operative.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. La MAPP è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

2. La MAPP è inviata all'autorità competente e alle autorità locali entro i termini indicati di seguito:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, almeno sei mesi prima dell'inizio della costruzione;

Motivazione

Cfr. emendamento 8. Emendamento inteso a chiarire l'atto legislativo.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9 o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9 o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, dei rischi naturali connessi alla posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri si accertano che l'autorità competente, in sede di elaborazione dei piani di emergenza esterni, tenga conto degli effetti domino.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione sulla sicurezza è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

3. La relazione sulla sicurezza è inviata all'autorità competente e alle autorità locali entro i termini indicati di seguito:

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il gestore trasmette tempestivamente la relazione aggiornata sulla sicurezza all'autorità competente.

Il gestore trasmette tempestivamente la relazione aggiornata sulla sicurezza all'autorità competente e alle autorità locali.

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le autorità designate a tale scopo dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno contenente le misure da adottare al di fuori dello stabilimento entro un anno dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore ai sensi della lettera b).

c) le autorità designate a tale scopo dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno contenente le misure da adottare al di fuori dello stabilimento entro due anni dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore ai sensi della lettera b).

Motivazione

Il termine di un anno non è realistico, tenuto conto del tipo di lavoro necessario e del fatto che non è possibile ridurre i termini della procedura (consultazione del pubblico di due mesi, notifica, approvazione ecc.). I termini amministrativi e di consultazione rappresentano, da soli, più di sei mesi.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) comunicare le informazioni rilevanti alle imprese appaltatrici nel sito;

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultata sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati. Gli Stati membri provvedono affinché la consultazione del pubblico sia conforme all'articolo 14.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché gli enti locali del territorio su cui sorge il sito dell'impresa e la popolazione siano consultate sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati. Gli Stati membri provvedono affinché la consultazione del pubblico sia conforme all'articolo 14.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta delle autorità competenti e delle autorità locali, le informazioni che esse reputano necessarie sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.

Motivazione

Spetta alle autorità competenti decidere sulla quantità e la qualità delle informazioni necessarie per farsi un'idea precisa del livello di sicurezza raggiunto negli stabilimenti. Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui nelle parti 1 e 2 dell'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico, e affinché le informazioni di cui nella parte 3 dell'allegato V siano messe a disposizione del pubblico su richiesta. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

Motivazione

Per quanto riguarda le relazioni sulle ispezioni e l'inventario delle sostanze pericolose, potrebbero esserci motivi economici e di sicurezza che giustifichino il fatto che le informazioni siano fornite al pubblico solo su richiesta. Gli Stati membri potrebbero poi essi stessi decidere se ritengono opportuno chiedere ai gestori di pubblicare le informazioni anche su Internet. Come indicato negli emendamenti relativi all'allegato V, i gestori dovrebbero essere obbligati a spiegare su Internet, in termini semplici, perché le sostanze sono pericolose e ad indicare quando uno stabilimento è stato oggetto di un'ispezione e a chi rivolgersi per ottenere le relative relazioni.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono trattate in conformità agli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'accesso alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è trattato in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Motivazione

Dal momento che le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), dovrebbero essere fornite senza che vi sia una richiesta specifica, non è corretto usare in questo paragrafo l'espressione "richieste di accesso". Inoltre, i paragrafi 1 e 2 nel loro insieme dovrebbero essere conformi all'integralità della direttiva 2003/4/CE.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) informare l'autorità competente;

a) informare l'autorità competente e le autorità locali;

Motivazione

Nell'interesse dei cittadini è opportuno che i gestori tengano informate le autorità locali e collaborino con loro.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) ripristinare, se possibile, la situazione ambientale, nel caso di danni ambientali comprovati alle sue condizioni originarie e risarcire in modo adeguato la popolazione interessata, come stabilito dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale1;

 

_______________

 

1 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) adottare tutte le misure necessarie per informare le vittime dei loro diritti; nonché

Motivazione

Le vittime devono essere riconosciute e sostenute. È questo l'oggetto del nuovo articolo 15 bis che deve statuire sui diritti delle vittime, prima che la direttiva sia attuata.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la partecipazione del gestore al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

c) la partecipazione del gestore al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o ad un sistema di gestione ambientale equivalente riconosciuto.

Motivazione

È opportuno poter disporre di sistemi di gestione ambientale riconosciuti diversi da EMAS, ad esempio di tipo ISO, che sono spesso utilizzati dalle imprese di livello internazionale. Tale richiesta è conforme alle disposizioni della lettera a) dell'allegato III della presente proposta di direttiva.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate in conformità di altre normative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.

8. Le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate in conformità di altre normative dell'Unione, in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e, nella misura del possibile, con esse combinate.

 

______________

 

1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le richieste di informazioni ricevute dalle autorità competenti a titolo della presente direttiva possono essere rifiutate se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE.

2. L'accesso alle informazioni ricevute a titolo della presente direttiva può essere limitato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare gli allegati da I a VII per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare gli allegati da I a VII per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24. Nei sei mesi che seguono l'adozione di un adeguamento del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto dei progressi tecnici, la Commissione valuta la necessità di adeguare l'allegato I, tenuto conto del rischio potenziale di incidente rilevante che presenta una sostanza e dei criteri di applicazione di cui all'articolo 4.

Motivazione

L'adeguamento del campo di applicazione della direttiva Seveso a quello del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) dovrebbe diventare un processo continuo, poiché il CLP è per sua natura un processo dinamico.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare gli allegati da I a VII per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare la parte 3 dell'allegato I e gli allegati da II a VI per tener conto dei progressi tecnici e scientifici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Motivazione

Dovrebbe essere possibile modificare, mediante atti delegati, la parte 3 dell'allegato I (il che modifica il campo di applicazione della direttiva, ma solo in casi molto specifici e ben definiti) e gli allegati da II a VI. Le modifiche alle parti 1 e 2 dell'allegato I e all'allegato VII possono tuttavia avere un forte impatto sul campo di applicazione e dovrebbero pertanto essere trattate nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 1 – sezione P – casella 1

Testo della Commissione

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)

-....Esplosivi instabili oppure

-....Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, oppure

-...Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità del metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive

10

50

Emendamento

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)

-....Esplosivi instabili oppure

-....Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, oppure

-...Per le sostanze e miscele che non sono state oggetto di una classificazione nella classe I secondo le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose riportate nel manuale di prove e criteri delle Nazioni Unite: sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità del metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei comburenti, perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive

10

50

Motivazione

Tale categoria include i prodotti classificati come esplosivi secondo il CLP, ma anche le sostanze o le miscele aventi proprietà esplosive determinate secondo il metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008. A fini di coerenza e di chiarezza, sarebbe auspicabile limitarsi ai criteri di classificazione secondo il CLP per gli esplosivi come per le altre categorie e non tenere conto di altri metodi di classificazione.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 1 – sezione E – caselle 1 e 2

Testo della Commissione

Sezione 'E' – PERICOLI PER L'AMBIENTE

 

 

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

100

200

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria

di tossicità cronica 2

200

500

Emendamento

Sezione 'E' – PERICOLI PER L'AMBIENTE

 

 

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria

di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 (sostanze con M≥10)

100

200

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria

di tossicità acuta 1 e cronica 1 (sostanze con M=1 e miscele)

500

1000

E3 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria

di tossicità cronica 2

1000

2500

Motivazione

Le modifiche alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non sono rispecchiate in modo adeguato nella proposta della Commissione per quanto riguarda i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, un maggior numero di stabilimenti rientrerà artificialmente nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso benché essi non presentino nuovi rischi di incidenti rilevanti. Alcune modifiche alle soglie relative alle quantità per i pericoli per l'ambiente non sono state adeguate alle modifiche apportate alle regole di classificazione, in particolare la seconda APT del CLP.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 2 – casella 37 ter (nuova)

Testo della Commissione

 

 

 

 

Emendamento

Oli essenziali e sostanze simili (nota 19 bis)

 

1000

5000

Motivazione

Le modifiche alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non sono rispecchiate in modo adeguato nella proposta della Commissione per quanto riguarda le miscele contenenti ipoclorito di sodio. Il limite di concentrazione di tale sostanza per la tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, in quanto esso ha un impatto sulla classificazione delle miscele, senza aumentare il rischio di incidenti rilevanti. Oltre 200 stabilimenti, magazzini e PMI potrebbero pertanto rientrare nell'ambito della direttiva Seveso, con un costo compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Allegato I – note all'allegato 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Nel determinare le quantità limite, le miscele classificate come pericolose per l'ambiente ai sensi delle sezioni E1 ed E2 della parte 2 non sono tenute in considerazione quando sono imballate in quantità limitate (confezione interna fino a 5 litri/5 kg e imballo in combinazione fino a 30 kg).

Motivazione

Come per il trasporto, l'imballaggio costituisce un mezzo atto a ridurre i rischi di versamenti accidentali del prodotto nell'ambiente. Emendamento inteso a mettere la presente direttiva in conformità con le norme già stabilite nell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR 2011).

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Allegato I – note all'allegato 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis. Oli essenziali e sostanze simili (1000/5000)

 

Si applica agli oli essenziali e alle sostanze analoghe, quali definite dalla norma ISO 9235, ad eccezione di quelle della categoria 1 "tossicità elevata" – (tutte le vie di esposizione), della categoria 2 – (tutte le vie di esposizione) e della categoria 3 – (esposizione per vie cutanee e per inalazione) (cfr. nota 7), e la tossicità per organi bersaglio specifici (STOT) – esposizione unica, categoria 1.

Motivazione

Le modifiche alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non sono rispecchiate in modo adeguato nella proposta della Commissione per quanto riguarda le miscele contenenti ipoclorito di sodio. Il limite di concentrazione di tale sostanza per la tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, in quanto esso ha un impatto sulla classificazione delle miscele, senza aumentare il rischio di incidenti rilevanti. Oltre 200 stabilimenti, magazzini e PMI potrebbero pertanto rientrare nell'ambito della direttiva Seveso, con un costo compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia;

a) descrizione del sito, adeguata valutazione dei rischi naturali e del relativo ambiente in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia;

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste;

a) Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento, identificazione delle imprese subappaltatrici, importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste;

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) descrizione della valutazione di impatto finanziario di un incidente connesso con sostanze pericolose e delle misure adottate per affrontarlo, in particolare mediante una polizza di assicurazione specifica e/o un livello di capitale sufficiente.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Allegato III – lettera b – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

(v) cultura della sicurezza: misure per valutare e migliorare la cultura in materia di sicurezza;

(v) controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature: inventario delle attrezzature dello stabilimento; descrizione dello stato iniziale delle attrezzature al 1° giugno 2015 o il giorno della loro messa in funzione qualora sia posteriore; presentazione di una strategia concepita per il controllo dello stato delle apparecchiature (modalità, frequenza, metodi ecc.) e per la determinazione del seguito da dare a tali controlli (metodologia di analisi dei risultati, criteri per l'avvio di azioni correttive di riparazione o sostituzione ecc.). Tali elementi della strategia sono giustificati in funzione delle modalità di degradazione prevedibili. Presentazione di una metodologia per il seguito dei risultati dei controlli e del seguito da dare a tali controlli; metodologia degli interventi eventualmente eseguiti alla luce di tali risultati;

Motivazione

La proposta di un nuovo capitolo nei sistemi di gestione della sicurezza dedicati alla cultura della sicurezza sembra vaga. Il parco industriale europeo invecchia ed è poco rinnovato. Per garantire un livello di sicurezza elevato, è necessario introdurre nuove procedure nel funzionamento quotidiano di uno stabilimento (sorveglianza rafforzata, sostituzione dei pezzi più usati ecc.). Le procedure non possono restare uguali a come erano quando lo stabilimento era nuovo.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Allegato IV – parte 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) Disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Sintesi delle ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19 e degli esiti principali delle conclusioni delle ispezioni più recenti, insieme a un riferimento o a un link al relativo piano di ispezione.

soppresso

Motivazione

È necessario sopprimere tale disposizione tenuto conto dei rischi elevati e delle carenze constatate sui siti Seveso, alla luce degli usi possibili a fini terroristici e dei rischi di intelligenza economica.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Allegato V – parte 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e dei tipi principali di eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari.

soppresso

Motivazione

Per gli stessi motivi che nella parte 1 del presente allegato, appare necessario non rendere pubblici i principali scenari di incidenti rilevanti ed ancora meno le fonti che hanno scatenato tali scenari. Le uniche informazioni che potrebbero essere diffuse riguarderebbero la sintesi non tecnica dello studio di rischio.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Allegato VI – parte 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;

b) due o più persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Allegato VII – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualsiasi sostanza o miscela tossica o molto tossica per gli organismi acquatici, immagazzinata in unità di stoccaggio (ad es. un fusto) inferiori o uguali allo 0,2% del tonnellaggio indicato alla colonna 2 della parte 1 dell'allegato I (ossia rispettivamente 400 kg e 200 kg per le sostanze e miscele tossiche o molto tossiche per gli organismi acquatici) non è contabilizzata nella quantità totale presente, se l'ubicazione del deposito all'interno dello stabilimento è tale che il rovesciamento accidentale del contenitore non può provocare un incidente rilevante in un'altra parte del sito per effetto domino, e se tale deposito è ubicato in un'unica area sigillata.

Motivazione

Lo stoccaggio di una piccola quantità di una sostanza tossica per l'ambiente non dovrebbe essere preso in considerazione, tenuto conto della quantità rilasciata: la perdita di una sostanza tossica per l'ambiente, stoccata in quantità limitate non ha le stesse conseguenze sull'ambiente rispetto ad una perdita da un serbatoio-deposito.

PROCEDURA

Titolo

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Riferimenti

COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

18.1.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

18.1.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jacky Hénin

14.3.2011

 

 

 

Esame in commissione

25.5.2011

30.6.2011

 

 

Approvazione

26.9.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Alajos Mészáros, Algirdas Saudargas

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (16.8.2011)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
(COM(2010)0781 – C7‑0011/2011 – 2010/0377(COD))

Relatore per parere: Małgorzata Handzlik

BREVE MOTIVAZIONE

Obiettivi della proposta

La direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in seguito: "direttiva Seveso II") è intesa a prevenire gli incidenti rilevanti nei quali sono coinvolte quantità elevate delle sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva (o miscele di tali sostanze), nonché a limitare le conseguenze di tali incidenti per le persone e per l'ambiente.

Osservazioni generali concernenti le modifiche della direttiva SEVESO II

Le modifiche proposte alla direttiva SEVESO II conseguono dalla necessità di adeguarla al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Contestualmente a tale adeguamento la Commissione ha deciso di apportare limitate modifiche alle altre disposizioni della direttiva, pur conservando gli elementi principali del sistema SEVESO. Il relatore per parere ritiene giustificato e necessario un approccio a due livelli (facendo una distinzione tra i gestori che utilizzano quantità – soglia minime ed elevate) al fine di mantenere la stabilità e la prevedibilità del sistema attuale. Dal momento che le modifiche alla direttiva SEVESO II conseguono dalla necessità di un adeguamento al regolamento sulla classificazione e non da un aumento del numero di incidenti rilevanti, il relatore per parere ritiene che non sia giustificata una modifica dell'approccio globale alle soluzioni adottate nella direttiva SEVESO II.

Osservazioni concernenti le modifiche all'allegato I

L'allegato I della direttiva SEVESO II ne costituisce un elemento chiave; in quanto definisce l'elenco delle sostanze pericolose e delle quantità – soglia minime ed elevate. È opportuno pertanto considerare l'allegato I un elemento fondamentale per determinare il campo di applicazione della direttiva e, quindi, il numero di gestori interessati dal suo dispositivo. All'articolo 4 della proposta, la Commissione propone meccanismi correttivi dell'allegato I, che consisterebbero in deroghe valide per tutta l'Unione, consentendo di escludere delle sostanze o delle miscele dal campo di applicazione dell'allegato I, nonché in disposizioni di salvaguardia che consentirebbero l'aggiunta di nuove sostanze o miscele all'allegato I. La Commissione propone che le modifiche all'allegato I avvengano attraverso atti delegati. Il relatore per parere non sostiene questo approccio e ritiene che le modifiche a tale allegato debbano avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria. Analogamente, la Commissione propone che anche l'allegato VII, che definisce l'elenco dei criteri di deroga di cui all'articolo 4, sia adottato attraverso la procedura legislativa ordinaria.

Osservazioni del relatore per parere sugli emendamenti restanti

Il relatore per parere accoglie con favore le nuove disposizioni che integrano la direttiva SEVESO II e le precisioni fornite dalla Commissione in merito a gran parte delle disposizioni già esistenti, e in particolare le disposizioni concernenti: l'informazione al pubblico (articolo 13), la consultazione pubblica e la partecipazione al processo decisionale (articolo 14), l'accesso alla giustizia (articolo 22) e gli scambi di informazioni e il sistema informativo (articolo 20).

Per quanto concerne i sistemi di scambi di informazioni, il relatore per parere si compiace, in particolare, dell'apertura al pubblico del sistema di ricerca di informazioni sulle installazioni SEVESO (SPIRS), della fissazione del termine massimo di un anno per la trasmissione delle informazioni relative agli incidenti rilevanti e della riduzione delle soglie che necessitano una notifica dal 5% all'1% della quantità indicata nella colonna 3 dell'allegato I. Grazie a tale riduzione delle soglie che richiedono una notifica, il numero di incidenti rilevanti segnalati aumenterà, ma ciò consentirà in parallelo agli altri gestori di trarre degli insegnamenti per il futuro e apprendere dagli errori degli altri. È importante tuttavia che le informazioni integrate nei sistemi SPIRS e MARS siano complete. Attualmente, le informazioni del sistema MARS sono purtroppo molto lacunose. Il relatore per parere propone che la Commissione trasmetta regolarmente, ogni 4 anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio dell'Unione europea nonché gli insegnamenti che se ne devono trarre per garantire l'efficacia della direttiva SEVESO II.

L'informazione al pubblico costituisce un elemento estremamente importante non solo per conquistarne la fiducia, ma anche per sensibilizzare la società in merito all'atteggiamento da adottare in caso di incidente rilevante. È importante che il pubblico non riceva troppe informazioni, di cui non ha necessità, ma che riceva informazioni formulate con precisione e comprensibili, ovvero informazioni che non comportino inutile panico in caso di assenza di minaccia ma che garantiscano che in caso di incidente rilevante saranno adottate le misure adeguate. Tali informazioni devono pervenire al numero più ampio possibile di persone minacciate da eventuali conseguenze di un grave incidente. I gestori devono impegnarsi soprattutto per informare regolarmente e attivamente il pubblico e perché le informazioni siano sistematicamente aggiornate. Tali informazioni devono essere altresì disponibili in formato elettronico. Oltre a tali informazioni di base, sarebbe altresì opportuno fornire al pubblico informazioni più precise. Per motivi di sicurezza e di confidenzialità delle informazioni commerciali e industriali nonché in ragione dei diritti di proprietà intellettuale, talune informazioni devono essere fornite unicamente su richiesta.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione in tutta l'Unione.

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione in tutta l'Unione e rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e pertanto fra le autorità regionali e locali, in modo da evitare incidenti transfrontalieri e assicurare una risposta coordinata agli incidenti rilevanti.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e attenuarne le conseguenze. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare misure di recupero. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

Motivazione

L'obbligo di eliminare le conseguenze di un incidente incombe ai gestori.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Le informazioni trasmesse al pubblico devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. Per conseguire una trasparenza maggiore, su richiesta, dovrebbero essere messi a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica informazioni più dettagliate ed esaustive, anche sotto forma di documenti. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

Motivazione

L'accesso, nel rispetto delle garanzie di confidenzialità, a informazioni o a documenti ulteriori, su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica, aumenterebbe la trasparenza e la fiducia pubblica nella sicurezza degli impianti industriali.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per garantire lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze.

(20) Per garantire lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze. Gli Stati membri e la Commissione devono intensificare i loro sforzi affinché le informazioni contenute nei sistemi di informazione creati per condividere le informazioni sugli incidenti rilevanti siano complete.

Motivazione

I sistemi di condivisione delle informazioni sono estremamente importanti affinché gli Stati membri condividano le proprie esperienze. Essi consentono in particolare ai gestori di trarre gli opportuni insegnamenti. È tuttavia importante che le informazioni condivise siano complete e permettano di determinare le cause dell'incidente.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adozione di criteri per le deroghe alla presente direttiva e le modifiche agli allegati della stessa.

(23) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le modifiche agli allegati II-VI della presente direttiva. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, con largo anticipo. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Gli allegati I e VII della direttiva contengono elementi fondamentali, per cui la modifica di tali elementi deve avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria. Per garantire la trasparenza nelle consultazioni e nei documenti trasmessi, si propone di integrare talune disposizioni dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione può elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione può presentare una proposta legislativa con l'obiettivo di elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I.

Motivazione

L'allegato I della direttiva contiene elementi fondamentali che ne definiscono il campo di applicazione. La modifica di tale allegato deve dunque avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria e non attraverso atti delegati.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione presenterà una proposta legislativa per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

Motivazione

L'allegato VII della direttiva contiene elementi fondamentali. La modifica di tale allegato deve dunque avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria e non attraverso atti delegati.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, la Commissione può inserire le sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo nelle parti 1 e 2 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa con l'obiettivo di elencare le sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo nelle parti 1 e 2 dell'allegato I.

Motivazione

L'allegato I della direttiva contiene elementi fondamentali che ne definiscono il campo di applicazione. La modifica di tale allegato deve dunque avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria e non attraverso atti delegati.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose;

(e) la quantità, la natura e la forma fisica della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose;

Motivazione

Necessità di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 4, lettera a).

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

(Non riguarda la versione italiana)

Motivazione

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura, della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

Motivazione

Necessità di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Le informazioni trasmesse al pubblico devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno. Gli Stati membri provvedono affinché informazioni ulteriori, più dettagliate rispetto a quanto previsto all'allegato V e in conformità dell'articolo 21 della presente direttiva, siano rese disponibili a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta.

Motivazione

È importante che le informazioni comunicate siano comprensibili e non diano adito a dubbi quanto alle modalità di comportamento in caso di incidente.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

(a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente; Le informazioni trasmesse al pubblico devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile;

Motivazione

È importante che le informazioni comunicate alle persone potenzialmente minacciate siano comprensibili e non diano adito a dubbi quanto alle modalità di comportamento in caso di incidente.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata della relazione sotto forma di sintesi non tecnica comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti, sui loro effetti potenziali e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

(b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata della relazione sotto forma di sintesi non tecnica comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti, sui loro effetti potenziali per la salute umana e l'ambiente e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti vicini nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni cinque anni.

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi strutture prescolari, scuole e ospedali, altre strutture pubbliche ricreative, e a tutti gli stabilimenti vicini nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni cinque anni. Tali informazioni sono aggiornate, in particolare in caso di modifiche di cui all'articolo 10.

Motivazione

Per garantire la sicurezza e un comportamento adeguato delle persone minacciate in caso di incidente, è importante che tali informazioni pervengano al numero più ampio possibile di persone potenzialmente minacciate. Tali informazioni devono altresì essere aggiornate in caso di modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo.

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo di tale decisione e dei motivi della sua adozione.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Relazioni

 

Ogni quattro anni la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi all'articolo 16 e delle informazioni contenute in banche dati e di cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 5, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sul buon funzionamento della presente direttiva. Tuttavia, a seguito di un incidente considerato estremamente grave in termini di numero delle vittime o di danni per l'ambiente, viene redatta una relazione al fine di prevedere possibili nuovi danni.

Motivazione

Il Parlamento europeo e il Consiglio devono ricevere regolarmente informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio dell'Unione europea. Per il momento non sussiste l'obbligo di riferire regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente o della salute pubblica che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare gli allegati da I a VII per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Al fine di adeguare gli allegati da II a VI per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Motivazione

Gli allegati I e VII della direttiva contengono elementi fondamentali, per cui la modifica di tali elementi deve avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Motivazione

Consegue dall'emendamento all'articolo 4.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La delega di poteri di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

(Non riguarda la versione italiana)

Motivazione

-

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata e non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario specificare le date esatte. Questa formulazione è conforme alla clausola standard proposta nell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo può essere prorogato di un mese.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio il periodo può essere prorogato di due mesi.

Motivazione

Per coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

PROCEDURA

Titolo

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Riferimenti

COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

18.1.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

18.1.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Małgorzata Handzlik

10.2.2011

 

 

 

Esame in commissione

13.4.2011

24.5.2011

 

 

Approvazione

12.7.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adam Bielan, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Wim van de Camp

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Phil Prendergast

PROCEDURA

Titolo

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Riferimenti

COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.12.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

18.1.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

18.1.2011

IMCO

18.1.2011

 

 

Relatore(i)

       Nomina

János Áder

8.2.2011

 

 

 

Esame in commissione

14.6.2011

 

 

 

Approvazione

4.10.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Matthias Groote, Judith A. Merkies, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Arlene McCarthy, Konrad Szymański

Deposito

12.10.2011