Procedura : 2010/0380(COD)
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Ciclo del documento : A7-0043/2012

Testi presentati :

A7-0043/2012

Discussioni :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Votazioni :

PV 18/04/2012 - 7.1
Dichiarazioni di voto
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Testi approvati :

P7_TA(2012)0121

RELAZIONE     ***I
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6 marzo 2012
PE 476.065v02-00 A7-0043/2012

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Milan Cabrnoch

EMENDAMENTI
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 PROCEDURA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0794),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0005/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0043/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 4

Testo della Commissione

Emendamento

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

soppresso

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La varietà e l'evoluzione delle condizioni in cui vengono esercitate le attività professionali impongono di tener conto della situazione dei lavoratori a forte mobilità. Nuovi modelli di offerta di lavoro sono emersi in particolare nel settore del trasporto aereo. Per il personale di volo considerare come legge applicabile quella dello Stato membro in cui ha sede legale o domicilio l'impresa o il datore di lavoro alle cui dipendenze tale personale lavora è possibile solo se esiste un collegamento sufficientemente stretto con detta sede legale o detto domicilio. Per il personale di volo, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 si è ritenuto opportuno fare riferimento alla nozione di "base di servizio" per precisare la nozione di "sede legale o domicilio".

(5) L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile1 definisce la nozione di "base di servizio" per il personale di volo ai sensi del diritto dell'Unione. Al fine di facilitare l'attuazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 per questo gruppo di persone, è giustificato elaborare una norma specifica utilizzando questa nozione di "base di servizio" come criterio per determinare la normativa applicabile al personale di volo. D'altro canto, la normativa applicabile al personale di volo dovrebbe restare stabile e il principio della "base di servizio" non dovrebbe condurre a cambi frequenti della normativa applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali.

 

_________________

 

1 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 deve essere modificato affinché i lavoratori autonomi ricevano le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, in modo da offrire loro le migliori possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro del loro Stato membro di residenza al rientro in detto Stato.

(6) Dovrebbe essere inserito un nuovo articolo 65 bis nel regolamento (CE) n. 883/2004 volto ad assicurare che un lavoratore autonomo transfrontaliero che diventa totalmente disoccupato riceva prestazioni, qualora abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione nello Stato membro competente e laddove lo Stato membro di residenza non possieda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi.

 

Questa nuova disposizione dovrebbe essere riesaminata alla luce dell'esperienza dopo due anni di applicazione e, se necessario, adeguata.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 18 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Dopo il considerando 18 bis è inserito il seguente considerando:

 

"18 ter. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile1, definisce la nozione di "base di servizio" per il personale di volo come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato. Al fine di facilitare l'attuazione del titolo II per questo gruppo di persone, è giustificato utilizzare questa nozione di "base di servizio" come criterio per determinare la normativa applicabile al personale di volo. D'altro canto, la normativa applicabile al personale di volo dovrebbe restare stabile e il principio della "base di servizio" non dovrebbe condurre a cambi frequenti della normativa applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali.

 

_____________

 

1 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.”.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. All'articolo 9, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

1. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonché le eventuali successive modifiche sostanziali."

"1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all'articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le eventuali successive modifiche sostanziali. In tali notifiche è indicata [...] la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri."

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 bis. Un'attività svolta da personale di volo addetto a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile1.

 

_________________________

 

1 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.”.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, oppure

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, oppure, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; oppure

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio al di fuori dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro e almeno una di queste imprese ha la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro al di fuori dello Stato membro di residenza, oppure

ii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio al di fuori dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi le proprie sedi legali o i propri domicili in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; oppure

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro che hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi, al di fuori dello Stato membro di residenza.

iii) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, ed almeno due di essi hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 36 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona assicurata, vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona e della prognosi della sua malattia.

2 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona e della prognosi della sua malattia.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 63

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. L'articolo 63 è sostituito dal seguente:

 

"Ai fini del presente capitolo, l'articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 65 e 65 bis ed entro i limiti previsti da detti articoli."

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 65 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. All'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

soppresso

“5. a) Fatto salvo quanto diversamente disposto alla lettera b), il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

 

 

b) Qualora la legislazione dello Stato membro di residenza non preveda l'assicurazione dei lavoratori autonomi contro il rischio di disoccupazione, il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, assicurato contro la disoccupazione nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività autonoma, riceve le prestazioni in base alla legislazione di quest'ultimo Stato membro.

 

c) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale ha beneficiato di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale è stato soggetto."

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 65 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Dopo l'articolo 65 si inserisce l'articolo seguente:

 

"Articolo 65 bis

 

Disposizioni specifiche per lavoratori autonomi transfrontalieri in disoccupazione completa qualora lo Stato membro di residenza non possieda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi.

 

1. In deroga all'articolo 65, una persona totalmente disoccupata che, in qualità di lavoratore frontaliero, abbia recentemente maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione e il cui Stato membro di residenza abbia notificato che nessuna categoria di lavoratori autonomi ha la possibilità di beneficiare del sistema di prestazioni di disoccupazione in tale Stato membro, si iscrive agli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l'ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a loro disposizione, e rispetta permanentemente le condizioni stabilite dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro quando richiede le prestazioni. La persona totalmente disoccupata può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza.

 

2. L'ultimo Stato membro alla cui legislazione è stata soggetta la persona disoccupata di cui al paragrafo 1 eroga le prestazioni conformemente alla legislazione applicata da tale Stato membro.

 

3. Se la persona di cui al paragrafo 1 non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l'ultima attività dopo essersi iscritta e preferisce cercare un'occupazione nello Stato membro di residenza, le disposizioni di cui all'articolo 64 si applicano mutatis mutandis, ad eccezione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente può prolungare il periodo di cui alla prima frase dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni."

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo statuto della commissione amministrativa è redatto dai suoi membri di comune accordo.

2. La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per l'adozione del proprio statuto, che è redatto dai suoi membri di comune accordo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In tutti gli altri casi la commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati.

soppresso

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 87 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 87 bis

 

Disposizione transitoria per l'applicazione del regolamento (CE) n. xx/2012.

 

1. Se, in conseguenza del regolamento (UE) n. xx/2012, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del presente regolamento, quale applicabile prima del …*, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci da … **, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) n. xx/2012. La domanda è presentata entro tre mesi dopo …*** all'istituzione designata dello Stato membro di residenza se la persona interessata è soggetta alla legislazione determinata a norma del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) n. xx/2012. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

 

2. Entro il secondo anno civile dopo …**** la commissione amministrativa valuta l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 bis e presenta una relazione sulla loro applicazione. In base a tale rapporto la Commissione europea può, ove appropriato, presentare proposte per modificare dette disposizioni.

 

__________________

 

* GU inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. xxx/2012.

 

** GU inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. xxx/2012.

 

*** GU inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. xxx/2012.

 

**** GU inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. xxx/2012."

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 6 – punto 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) negli altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri."

c) in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri."

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa subordinata in due o più Stati membri" si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte, escluse le attività marginali, in due o più Stati membri.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa subordinata in due o più Stati membri si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte, in due o più Stati membri.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 14 – paragrafo 5 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ove si tratti di personale di volo addetto a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci, per "sede legale o domicilio", come definiti al titolo II del regolamento di base, si intende la "base di servizio", come definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile.

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, il personale di volo generalmente addetto a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci in due o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio, come definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 14 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 5 ter:

 

"5 ter. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base. L'articolo 16 del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis a tali casi."

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 55 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. All'articolo 55, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

 

"1. "Per beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 64 o 65 bis del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo, 1 lettera b) del regolamento di base.".

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 55 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. I paragrafi da 1 a 6, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis alle persone di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base.

7. I paragrafi da 2 a 6 si applicano mutatis mutandis alla situazione di cui all'articolo 65 bis, paragrafo 3, del regolamento di base.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 56 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7. All'articolo 56, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"Se la persona disoccupata decide, conformemente agli articoli 65, paragrafo 2 o 65 bis, paragrafo 1, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni, dietro iscrizione nelle stesse come persona in cerca di occupazione, ne informa l'istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni.

 

Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata."

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Allegato – punto 2 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Allegato XI

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) alla voce "GERMANIA", il punto 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, lettera a) del presente regolamento, nonché dell’articolo 7 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all’assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania."

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Allegato – punto 2 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Allegato XI

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a bis) alla voce "FRANCIA" il punto 1 è soppresso.


PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

Riferimenti

COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.12.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

18.1.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Milan Cabrnoch

20.1.2011

 

 

 

Esame in commissione

5.12.2011

25.1.2012

29.2.2012

 

Approvazione

1.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Kinga Göncz, Silvana Koch-Mehrin, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Silvia-Adriana Ţicău

Deposito

6.3.2012

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2012Avviso legale