RELAZIONE sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris

27.3.2012 - (2011/2097(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Bernhard Rapkay

Procedura : 2011/2097(IMM)
Ciclo di vita in Aula
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A7-0073/2012
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris

(2011/2097(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta presentata l'11 aprile 2011 da Luigi de Magistris in difesa della propria immunità, nel quadro del procedimento pendente davanti al Tribunale di Cosenza, Italia, e comunicata in Aula il 9 maggio 2011,

–   avendo ascoltato Luigi de Magistris, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti i contributi scritti presentati da Luigi de Magistris, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011[1],

–   visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7-0073/2012),

A. considerando che un deputato al Parlamento europeo, Luigi de Magistris, ha chiesto la difesa della sua immunità nel quadro del procedimento pendente davanti a un tribunale italiano;

B.  considerando che la richiesta di Luigi de Magistris si riferisce a un atto di citazione nei suoi confronti davanti al Tribunale di Cosenza per conto di Vincenza Bruno Bossio, in relazione a dichiarazioni espresse da Luigi de Magistris nel suo libro Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato, pubblicato nell'aprile 2010;

C. considerando che, secondo l'atto di citazione, le dichiarazioni formulate nel libro sono da intendersi come diffamazione e danno luogo a una richiesta di risarcimento;

D. considerando che il libro è stato pubblicato durante il periodo in cui Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo a seguito della sua elezione alle elezioni europee del 2009;

E.  considerando che, conformemente all'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che conformemente all'articolo 9 di detto protocollo i membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

F.  considerando che Luigi de Magistris fa riferimento all'articolo 8 e all'articolo 9 del protocollo, tuttavia che l'articolo 9 non risulta pertinente alla luce dell'articolo 68 della Costituzione italiana e pertanto è invocato soltanto l'articolo 8;

G. considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che i procedimenti siano di natura civile o amministrativa o contengano aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista da tale articolo;

H. considerando che i fatti inerenti alla causa, come si evince dall'atto di citazione e dalle comunicazioni scritte di Luigi de Magistris alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni formulate non hanno un'ovvia e diretta correlazione con l'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

I.   considerando che Luigi de Magistris, nel pubblicare il libro in questione, non ha pertanto agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

1.  decide di non difendere l'immunità e i privilegi di Luigi de Magistris;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Luigi de Magistris.

  • [1]  Causa 101/63 Wagner contro Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, Causa 149/85 Wybot contro Faure e altri [1986] Racc. 2391, Causa T-345/05 Mote contro Parlamento [2008] Racc. II-2849, cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra contro De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, Causa T-42/06 Gollnisch contro Parlamento (non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza) e Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza).

MOTIVAZIONE

1.        Contesto

Nella seduta del 9 maggio 2011 il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, di aver ricevuto in data 11 aprile 2011 una richiesta di Luigi de Magistris concernente la difesa della sua immunità parlamentare con riferimento agli articoli 8 e 9 del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e all'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana quale modificata con legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993. Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Luigi de Magistris è stato ascoltato dalla commissione il 26 gennaio 2012 a norma dell'articolo 7, paragrafo 3.

I fatti relativi alla richiesta di difesa sono i seguenti: Luigi de Magistris è stato citato davanti al Tribunale di Cosenza per conto di Vincenza Bruno Bossio, in relazione a dichiarazioni espresse da Luigi de Magistris nel suo libro Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato, pubblicato nell'aprile 2010. Nel libro Luigi de Magistris analizza il procedimento penale ‘Why Not', in cui Vincenza Bruno Bossio era uno degli imputati.

Vincenza Bruno Bossio sostiene che le dichiarazioni formulate a pagina 119 del libro sono gravemente diffamatorie dato che viene descritta come responsabile di diversi tentativi intesi a ottenere illecitamente informazioni sulle indagini che Luigi de Magistris stava conducendo.

Da parte sua Luigi de Magistris replica che nel libro ha espresso la sua opinione su importanti questioni di pubblico interesse, il che rappresenta un'espressione dell'attività politica di un deputato al Parlamento europeo, il quale ha il diritto di divulgare le proprie opinioni su legittime questioni e tematiche di pubblico interesse. Afferma di aver effettuato indagini nel corso del procedimento penale ‘Why not' che hanno suscitato grande interesse per la gravità dei comportamenti criminali presumibilmente posti in atto nella fattispecie.

2.        Legge e procedura relative all'immunità dei deputati al Parlamento europeo

Gli articoli 8 e 9 del Protocollo (n. 7) al trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e le immunità dell'Unione europea recitano come segue (sottolineature aggiunte):

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a.  sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b.  sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

L'articolo 68 della Costituzione italiana recita come segue

Articolo 68 [Indennità, immunità]

     I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

     Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

     Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

La procedura in seno al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni pertinenti sono le seguenti:

Articolo 6 - Revoca dell'immunità

1.  Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. (...)

3.  Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

4.  In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga portata restrizione alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

Articolo 7 - Procedure in materia di immunità

1.  La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2.  La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3.  La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato. (...)

6.  Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

7.  La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. (...)

3.        Motivazione della decisione proposta

Luigi de Magistris nella sua richiesta invoca espressamente gli articoli 8 e 9 del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Visto il riferimento all'articolo 68 della Costituzione italiana succitato, l'articolo 9 non presenta attinenza con il caso. Quindi Luigi de Magistris fa ovviamente riferimento soltanto all'articolo 8.

Il libro è stato pubblicato durante il periodo in cui Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo a seguito della sua elezione alle elezioni europee del 2009.

Conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che i procedimenti siano di natura civile o amministrativa o contengano aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista da tale articolo.

Come ha sostenuto la Corte di giustizia, l'ambito di applicazione dell'immunità assoluta di cui all'articolo 8 dev'essere determinata quindi unicamente sulla scorta del diritto comunitario[1]. Tuttavia la Corte ha recentemente sostenuto che "una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell'interessato per il reato di calunnia, costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell'immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di funzioni siffatte"[2]. La Corte ha enunciato poi ulteriori criteri sulla fattispecie di detto nesso sostenendo che ogni dichiarazione resa da un deputato deve essere idonea a "presentare un nesso diretto con un interesse generale coinvolgente i cittadini" e che tale nesso deve essere evidente[3] (sottolineatura aggiunta).

Le dichiarazioni rese da Luigi de Magistris nel caso riguardano affermazioni riguardanti un comportamento scorretto di terzi nel contesto di un indagini penali da egli condotte prima di diventare deputato al Parlamento europeo. Le dichiarazioni appaiono pertanto lungi dall'essere collegate alle funzioni di un deputato al Parlamento europeo e quindi difficilmente presentano un nesso diretto con un interesse generale coinvolgente i cittadini e anche ove tale nesso potesse essere comprovato, non sarebbe evidente.

In detto contesto la commissione giuridica ritiene che i fatti inerenti alla causa, come si evince dall'atto di citazione nonché dalle comunicazioni scritte e dalle presentazioni orali di Luigi de Magistris alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni formulate non hanno un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo.

La commissione giuridica ritiene pertanto che Luigi de Magistris, nel pubblicare il libro in questione, non abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo.

4.        Conclusioni

Sulla base delle considerazioni succitate e a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento e dopo aver esaminato i motivi a favore e contro la difesa dell'immunità del deputato, la commissione giuridica raccomanda al Parlamento europeo di non difendere l'immunità parlamentare di Luigi de Magistris.

  • [1]  Marra, sentenza citata, paragrafo 26.
  • [2]  Patriciello, sentenza citata, dispositivo.
  • [3]  Patriciello, sentenza citata, paragrafo 36.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

9

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Eva Lichtenberger