RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici
25.4.2012 - (COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Pat the Cope Gallagher
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici
(COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0888),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0508/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– previa consultazione del Comitato sociale ed economico europeo,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0146/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) L'Unione dovrebbe poter rifiutare l'importazione di pesce proveniente da uno Stato che ha sollevato obiezioni rispetto a una misura di gestione o di conservazione, o che pregiudica detta misura, in seno ad una ORGP. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Tali misure devono essere volte ad eliminare, per le flotte del paese che autorizza una pesca non sostenibile, gli incentivi a sfruttare gli stock di interesse comune. Tale obiettivo può essere realizzato, ad esempio, limitando le importazioni di prodotti della pesca catturati da navi che svolgono attività di pesca su uno stock di interesse comune sotto la responsabilità di un paese che autorizza una pesca non sostenibile, limitando la fornitura di servizi portuali a tali navi o evitando che navi o attrezzature da pesca dell’Unione possano essere utilizzate per la pesca di stock di interesse comune sotto la responsabilità del paese che autorizza una pesca non sostenibile. |
(6) Tali misure devono essere volte ad eliminare, per le flotte del paese che autorizza una pesca non sostenibile, gli incentivi a sfruttare gli stock di interesse comune. Tale obiettivo può essere realizzato, ad esempio, limitando le importazioni di tutti i pesci e prodotti della pesca provenienti da un paese che autorizza una pesca non sostenibile, limitando la fornitura di servizi portuali a navi battenti bandiera di tale paese o evitando che navi o attrezzature da pesca dell'Unione siano utilizzate per la pesca di stock di interesse comune sotto la responsabilità del paese che autorizza una pesca non sostenibile. |
Motivazione | |
Il presente atto deve dotare l'UE di uno strumento forte che consenta l'azione più ampia possibile, e non limitarsi agli "stock di interesse comune" o alle "specie associate". | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) È necessario che l’adozione di tali misure sia preceduta da una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali previsti. |
(8) Affinché le misure previste non siano applicate in modo suscettibile di costituire un mezzo di discriminazione arbitrario o ingiustificabile tra paesi in cui prevalgono le stesse condizioni, ovvero un ostacolo dissimulato al commercio internazionale, è necessario che l’adozione di tali misure sia preceduta da una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali previsti. |
Motivazione | |
Sostituisce l'emendamento 2 del progetto di relazione. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce il contesto per l’adozione di talune misure relative alle attività e alle politiche di pesca condotte dai paesi terzi al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di interesse comune tra l’Unione europea e tali paesi terzi. |
1. Il presente regolamento stabilisce un contesto per l'adozione, da parte della Commissione, di talune misure relative alle attività e alle politiche di pesca dei paesi terzi e ha lo scopo di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di interesse comune tra l'Unione europea e tali paesi terzi. |
Motivazione | |
Chiarimento linguistico. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) “stock di interesse comune”: uno stock ittico che per la sua distribuzione geografica è accessibile alle flotte degli Stati membri e dei paesi terzi e la cui gestione richiede la cooperazione tra tali paesi terzi e l’Unione; |
(a) “stock di interesse comune”: uno stock ittico che per la sua distribuzione geografica è accessibile alle flotte degli Stati membri e dei paesi terzi e la cui gestione richiede la cooperazione tra tali paesi terzi e l’Unione o uno stock ittico gestito nel quadro di ORGP di cui l'Unione è parte contraente; |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) “specie associate”: ogni specie ittica oggetto di una pesca multispecifica che include uno stock di interesse comune; |
soppresso |
Motivazione | |
Emendamento in linea con gli emendamenti al considerando 6 e all'articolo 4, lettere c) e d). | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) “pesca multispecifica”: la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l’attrezzo da pesca utilizzato; |
soppresso |
Motivazione | |
La definizione non è più necessaria, in linea con gli emendamenti 1 e 3. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) ha adottato tali misure senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doverti delle altre parti, inclusa l’Unione europea, e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate dall’Unione in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi, danno luogo ad attività di pesca che hanno l’effetto di ridurre lo stock a livelli che non garantiscono il rendimento massimo sostenibile. |
(b) ha adottato tali misure senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doverti delle altre parti, inclusa l’Unione europea, e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate dall’Unione in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi, danno luogo ad attività di pesca che hanno l’effetto di ridurre lo stock a livelli che non garantiscono il rendimento massimo sostenibile, o |
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(c) non ha adottato le misure di gestione approvate nel quadro della ORGP che gestisce lo stock, o ha rifiutato di farlo. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i livelli degli stock in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sono determinati sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i migliori pareri scientifici disponibili determinano i livelli degli stock in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell’Unione di pesce e prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, provenienti da stock di interesse comune e che sono stai catturati sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile; |
soppresso |
Motivazione | |
Dato che tali misure sono definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), il paragrafo risulta superfluo. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell’Unione di pesce e prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, provenienti da stock di interesse comune e che sono stati catturati sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile; in tal caso, la Commissione definisce i mezzi appropriati per determinare le catture che rientrano nel campo di applicazione della misura; |
(d) imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell’Unione di tutte le specie di pesce che sono state catturate sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile di stock di interesse comune nonché prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce; |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) imporre restrizioni sull’uso dei porti dell’Unione per le navi battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune e per le navi che trasportano pesce e prodotti della pesca derivanti dallo stock di interesse comune catturato da navi battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile o da navi autorizzate da tale paese pur battendo un’altra bandiera; tali restrizioni non si applicano in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18 dell’UNCLOS (forza maggiore o difficoltà) per i servizi strettamente necessari al fine di rimediare a tali situazioni; |
(e) imporre restrizioni sull’uso dei porti dell’Unione per i pescherecci battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile; tali restrizioni non si applicano in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18 dell’UNCLOS (forza maggiore o difficoltà) per i servizi strettamente necessari al fine di rimediare a tali situazioni; |
Motivazione | |
Sostituisce l'emendamento 9 del progetto di relazione. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) rese efficaci applicandole congiuntamente a limitazioni delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione o della produzione o del consumo all’interno dell’Unione applicabili al pesce e ai prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, delle specie in relazione alle quali le misure sono state adottate a norma del presente regolamento. Tali restrizioni, nel caso delle specie associate, possono essere applicate unicamente quando queste vengono catturate nell’ambito di attività di pesca su stock di interesse comune; |
(b) rese efficaci applicandole congiuntamente a limitazioni delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione o della produzione o del consumo all’interno dell’Unione applicabili al pesce e ai prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, delle specie in relazione alle quali le misure sono state adottate a norma del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento è in linea con la soppressione delle "specie associate" all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nell’adottare misure conformemente al presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché dell’onere amministrativo associato alla loro attuazione. |
4. Nell’adottare misure conformemente al presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché dell’onere amministrativo associato alla loro attuazione, affinché le misure previste non siano applicate in modo suscettibile di costituire un mezzo di discriminazione arbitrario o ingiustificabile tra paesi in cui prevalgono le stesse condizioni, ovvero un ostacolo dissimulato al commercio internazionale. |
Motivazione | |
Sostituisce l'emendamento 11 del progetto di relazione. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Prima di adottare misure a norma dell’articolo 4, la Commissione offre al paese terzo interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica e di porre rimedio alla situazione.
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3. Prima di adottare misure a norma dell’articolo 4, la Commissione offre al paese terzo interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica e di porre rimedio alla situazione entro un mese dalla predetta notifica. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, viene messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 182/2011, in aggiunta ad altri documenti ivi previsti. |
Motivazione | |
Emendamento di compromesso che riguarda il considerando 8. Per comportare conseguenze giuridiche il considerando deve essere ripreso in un articolo. Ai sensi del regolamento n. 182/2011 la Commissione è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio. |
MOTIVAZIONE
Le ripetute violazioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, nonché le azioni unilaterali intraprese in spregio dei requisiti di cooperazione imposti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) agli Stati costieri per la gestione responsabile degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori rendono urgente la creazione di un appropriato strumento giuridico che consenta all'UE di rispondere alla mancanza di cooperazione di cui gli Stati interessati hanno dato prova.
Occorre reagire con un'azione ferma alla manifesta mancanza di disponibilità da parte di alcuni Stati ad adoperarsi per l'elaborazione di misure concordate, in quanto un simile comportamento può non solo influire negativamente sulla pesca nell'UE, ma anche condurre a un considerevole depauperamento degli stock ittici in questione, anche se altri Stati costieri si impegnano a moderare il proprio sforzo di pesca.
Essendo un lucrativo mercato di destinazione dei prodotti della pesca, l'UE ha una responsabilità particolare nel garantire un'attività di pesca sostenibile e il rispetto degli obblighi derivanti dalla gestione comune degli stock ittici transzonali e migratori. È pertanto necessario fornirle i mezzi che le consentano di adottare misure efficaci nei confronti degli Stati che non sono disposti ad assumersi una tale responsabilità o che non collaborano ai fini dell'adozione e dell'attuazione di misure di gestione concordate per scoraggiare le attività di pesca non sostenibili.
Il relatore esprime quindi pieno sostegno alla proposta della Commissione di applicare misure commerciali e di altro tipo in situazioni come quelle sopra descritte, ma esorta altresì a inviare un segnale politico inequivocabile che comprenda una chiara linea di azione e misure forti ed efficaci. L'applicabilità delle misure commerciali non dovrebbe essere limitata alle importazioni di "stock di interesse comune" o alle "specie associate", ma dovrebbe essere estesa a tutte le importazioni di pesce e prodotti della pesca provenienti da paesi che autorizzano una pesca non sostenibile.
PARERE della commissione per lo sviluppo (28.3.2012)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici
(COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD))
Relatore per parere: Maurice Ponga
BREVE MOTIVAZIONE
Questa nuova proposta di regolamento della Commissione intende promuovere la cooperazione tra gli Stati al fine di istituire una vera pesca sostenibile in grado di assicurare sia la conservazione degli stock ittici sia un loro utilizzo ottimale.
A tal fine l'Unione europea dovrebbe disporre di strumenti adeguati e efficaci per sanzionare gli Stati responsabili di misure e pratiche che determinano un ipersfruttamento degli stock o che non cooperano in buona fede a prendere le misure di gestione convenute.
Il nuovo regolamento presentato dalla Commissione prevede varie misure destinate a sanzionare i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile allo scopo di garantire la conservazione a lungo termine degli stock alieutici di interesse comune tra l'Unione europea e i paesi terzi.
Si tratta in particolare:
- di applicare restrizioni quantitative alle importazioni nell'Unione di pesci e prodotti ittici pescati sotto il controllo di un paese che autorizza la pesca non sostenibile o restrizioni all'utilizzazione dei porti dell'Unione per le navi che battono bandiera di un paese che autorizza la pesca non sostenibile,
- di vietare l'acquisto da parte di operatori economici dell'Unione di navi da pesca che battono bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile o di far passare i pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro sotto la bandiera di un paese che autorizza la pesca non sostenibile,
- di vietare le esportazioni di navi da pesca o attrezzi da pesca e forniture verso un paese che autorizza la pesca non sostenibile,
- di vietare la conclusione di accordi commerciali privati con paesi che autorizzano la pesca non sostenibile e le operazioni congiunte di pesca alle quali partecipano pescherecci che battono bandiera di un paese che autorizza una pesca non sostenibile.
Il relatore ritiene che questo nuovo regolamento contribuisca alla promozione e all'attuazione di una pesca sostenibile e responsabile a livello mondiale e che sia strettamente connesso con il regolamento relativo alla lotta contro la pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata. Egli si compiace dunque con la Commissione per questa sua iniziativa.
Il relatore ritiene tuttavia che in nome della coerenza delle politiche con gli obiettivi della politica di sviluppo, come sancito all'articolo 208 del TFUE, sia necessario assicurare una complementarietà e garantire la coerenza tra le misure adottate ai sensi della politica della pesca e della politica commerciale e quelle applicate ai sensi della politica di sviluppo. A suo giudizio, è quindi necessario prevedere misure particolari per i paesi in via di sviluppo onde tenere in debito conto le loro capacità finanziarie, tecniche e materiali e le loro esigenze.
Infine, il relatore ritiene necessario introdurre una clausola di riesame al fine di verificare l'efficacia e la pertinenza del regolamento e proporre modifiche, laddove necessario.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Occorre inoltre definire il tipo di misure che possono essere adottate nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile e stabilire le condizioni generali per l’adozione di tali misure, in modo che esse siano fondate su criteri oggettivi, equi, efficienti sotto il profilo dei costi e compatibili con il diritto internazionale, in particolare l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. |
(5) Occorre inoltre definire il tipo di misure che possono essere adottate nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile e stabilire le condizioni generali per l’adozione di tali misure, in modo che esse siano fondate su criteri oggettivi, equi, efficienti sotto il profilo dei costi e compatibili con il diritto internazionale, in particolare l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. Le misure devono tenere conto in particolare del livello di sviluppo e della vulnerabilità del paese interessato. |
Motivazione | |
Bisogna tener conto del livello di sviluppo e della vulnerabilità del paese che si ritiene autorizzi una pesca non sostenibile. Le stesse esigenze non possono infatti essere imposte nei paesi in via di sviluppo. | |
L'accordo del 1995 sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 relativamente agli stock transzonali e agli stock ittici altamente migratori prevede, in particolare nella parte VII, disposizioni particolari per i paesi in via di sviluppo. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nell’adottare misure conformemente al presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché dell’onere amministrativo associato alla loro attuazione. |
4. Prima di adottare misure conformemente al presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché dell’onere amministrativo associato alla loro attuazione. Nella valutazione la Commissione tiene debitamente conto del livello di sviluppo, della vulnerabilità e delle capacità finanziarie, materiali e tecniche del paese interessato, nonché delle conseguenze che le misure possono avere sulle politiche di sviluppo attuate in quel paese. |
(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della Commissione). | |
Motivazione | |
È cruciale che in sede di valutazione la Commissione tenga conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo e delle azioni intraprese ai sensi della politica di sviluppo in tali paesi. Le misure devono infatti essere complementari e coerenti. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Esame e relazione sull'attuazione |
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Entro il ... * e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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La relazione esamina in particolare: |
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- i paesi per i quali le misure sono state adottate; |
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- le misure adottate dalla Commissione; |
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- le eventuali correzioni apportate dai paesi che hanno formato oggetto delle misure; e |
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- gli effetti che le misure adottate hanno avuto sulla sostenibilità della pesca. |
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La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento. |
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________________ |
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* GU: si prega di inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
È necessario prevedere una clausola di riesame affinché il Parlamento possa modificare, laddove necessario, il regolamento per far fronte alle difficoltà e agli ostacoli incontrati in sede di sua applicazione. |
PROCEDURA
Titolo |
Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici |
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Riferimenti |
COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 17.1.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
DEVE 17.1.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Maurice Ponga 10.2.2012 |
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Esame in commissione |
1.3.2012 |
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Approvazione |
27.3.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia |
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PROCEDURA
Titolo |
Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici |
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Riferimenti |
COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
14.12.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 17.1.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
DEVE 17.1.2012 |
ENVI 17.1.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 24.1.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Pat the Cope Gallagher 6.1.2012 |
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Esame in commissione |
26.1.2012 |
29.2.2012 |
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Approvazione |
24.4.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Diane Dodds, Barbara Matera, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos |
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Deposito |
25.4.2012 |
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