RELAZIONE sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

27.9.2012 - (2011/2318(INI))

Commissione per la pesca
Relatore: Isabella Lövin


Procedura : 2011/2318(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0290/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

(2011/2318(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)0424),

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS),

–   visto l'accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori;

–   visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, adottato nell'ottobre 1995 dalla conferenza della FAO (codice di condotta),

–   vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata nel giugno 1998 (convenzione di Aarhus),

–   visto il piano d'azione internazionale della FAO per la gestione della capacità di pesca, approvato dal consiglio della FAO nel novembre 2000 (IPOA Capacity),

–   vista la relazione della FAO sulla situazione mondiale della pesca e dell'acquacoltura del 2010,

–   visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento sulla pesca INN)[1] e il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca)[2],

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (regolamento di base), adottata dalla Commissione (COM(2011)0425),

–   vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale - il ruolo dell'UE[3],

–   vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca[4],

–   vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul regime di importazione nell'UE dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in vista della riforma della PCP[5],

–    vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Mauritania[6],

–   vista la sua risoluzione, del 14 dicembre 2011, sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco[7],

–   viste le conclusioni adottate dal consiglio Agricoltura e pesca del 19 e 20 marzo 2012 sulla dimensione esterna della PCP,

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A7-0290/2012),

A. considerando che i due terzi degli oceani mondiali si trovano al di fuori delle zone soggette a giurisdizione nazionale, considerando che qualsiasi regime giuridico generale ed esaustivo in materia di gestione della pesca deve essere basato sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e sui pertinenti strumenti giuridici; e che la gestione sostenibile della pesca è di importanza strategica per le comunità costiere che dipendono dalla pesca e per la sicurezza alimentare;

B.  considerando che, secondo la più recente valutazione della FAO, l'85% dei pochi stock ittici mondiali per cui si dispone di informazioni è pienamente sfruttato o sovra-sfruttato, sebbene nella relazione della FAO del 2010 si evidenzino dei miglioramenti in tutto il mondo per quanto attiene al recupero degli stock sovra-sfruttati e degli ecosistemi marini grazie all'attuazione di buone pratiche di gestione;

C. considerando che l'UE rappresenta uno dei principali attori nel campo della pesca con una forte presenza e un'importante attività in tutti gli oceani del mondo attraverso una combinazione delle attività della sua flotta, gli investimenti dei cittadini dell'UE, gli accordi di pesca bilaterali e la partecipazione a tutte le principali organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), e che promuove al contempo le buone prassi e il rispetto dei diritti umani;

D.  considerando che l'UE è uno dei più importanti mercati per i prodotti della pesca e il principale importatore di prodotti ittici a livello mondiale, con un consumo pari all'11% della produzione ittica mondiale in termini di volume e con importazioni pari al 24% dei prodotti della pesca in termini di valore, sebbene effettui soltanto l'8% delle catture a livello mondiale (il 2% considerando esclusivamente le acque esterne);

E.  considerando che le quote nelle ORGP si sono basate principalmente sulle catture storiche, il che ha consentito ai paesi sviluppati un accesso preferenziale agli stock ittici mondiali; e che debbono ora tenere conto delle attività di pesca degli Stati costieri in via di sviluppo che da generazioni dipendono dalle risorse ittiche adiacenti, dato di fatto che deve essere rispettato dall'UE;

F.  considerando che l'UE deve perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sulla base dell'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo";

G. considerando che l'UE deve anche applicare tutte le sue altre politiche nei confronti dei paesi terzi – segnatamente in materia di pesca, sanità, commercio, occupazione, ambiente, obiettivi di politica estera comune e realizzazione della strategia Europa 2020 - in modo coerente e coordinato;

H. considerando che, per assicurare una pesca sostenibile, in molti casi occorrerebbe migliorare i dati sugli stock ittici nei quali l'UE svolge attività di pesca, o che sono destinati al mercato dell'UE, per quanto concerne lo stato di tali stock e garantire la disponibilità di informazioni relative alle catture complessive da parte di flotte locali e di altre flotte di paesi terzi;

I.    considerando la necessità di elaborare studi scientifici rigorosi al fine di individuare le attività di pesca in cui si sta registrando o si può registrare una sovraccapacità delle flotte;

J.    considerando che la PCP deve costituire uno strumento che permetta all'UE di dimostrare al mondo come esercitare un'attività di pesca responsabile e come promuovere il miglioramento della gestione internazionale delle attività di pesca applicando le norme europee alla gestione della flotta;

K.  considerando che l'UE è chiamata a ricoprire un ruolo di spicco nella mobilitazione della comunità internazionale ai fini della lotta contro la pesca INN;

1.  accoglie positivamente la comunicazione della Commissione e le numerose proposte positive ivi contenute volte a incoraggiare la sostenibilità di tutte le attività di pesca e le attività correlate dell'UE, nelle acque dei paesi terzi, comprese le regioni ultraperiferiche; considera, tuttavia, che il suddetto documento abbia un campo di applicazione limitato, in quanto è troppo incentrato sugli accordi bilaterali e sulle organizzazioni multilaterali e che dovrebbe adottare un approccio integrato alle altre attività finalizzate alla fornitura di prodotti destinati al mercato europeo;

2.  ritiene che gli obiettivi che devono guidare l'azione esterna della PCP siano quelli della difesa degli interessi della pesca dell'Unione europea coerentemente con la politica estera dell'UE;

3.  insiste sulla necessità che l'UE operi sulla base di una coerenza politica volta al miglioramento della governance della pesca internazionale;

4.  ritiene che sia di notevole importanza il coordinamento tra la politica estera e la politica di cooperazione al fine di istituire accordi per la pesca sostenibile e creare le sinergie necessarie per contribuire, in modo più efficace, allo sviluppo dei paesi terzi associati;

5.  considera che le dimensioni del mercato dei prodotti della pesca nell'UE e la copertura geografica delle attività delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE e che appartengono a un proprietario dell'UE impongano un livello elevato di responsabilità da parte dell'Unione che deve garantire la sostenibilità dell'impronta ecologica e dell'impatto socioeconomico delle sue attività di pesca, assicurando prodotti ittici di elevata qualità ai consumatori europei e dei paesi terzi in cui vengono commercializzati il pesce europeo e i prodotti correlati, e contribuendo al tessuto economico e sociale delle comunità costiere di pescatori sia nell'UE sia nei paesi terzi;

6.  ritiene che la pesca da parte di imprese partecipate da soggetti UE sia all'interno sia al di fuori delle acque dell'Unione, nonché i prodotti della pesca destinati al mercato dell'UE, dovrebbero essere soggetti alle medesime norme in termini di sostenibilità ecologica e sociale nonché di trasparenza, e che occorra difendere tali principi ed esigerne il rispetto da parte dei paesi terzi, sia a livello bilaterale che multilaterale; è del parere che andrebbe applicato il divieto di rigetto, contestualmente alla sua introduzione nelle acque dell'UE, imponendolo alle stesse specie e prevedendo un monitoraggio mediante sistemi CCTV e osservatori, con deroghe appropriate per evitare aumenti dei prezzi dei prodotti consumati a livello locale;

7.   ricorda che le politiche dell'UE devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del TFUE; prende atto che tale coerenza richiede un coordinamento non soltanto all'interno della Commissione stessa bensì anche in seno ai governi degli Stati membri, e tra la Commissione e i governi dei singoli Stati membri;

8.  ribadisce che al fine di migliorare la coerenza delle decisioni, le azioni dell'UE devono comprendere gli aspetti relativi alla sua politica commerciale, sanitaria, occupazionale, di vicinato, ambientale, marittima ed estera e la realizzazione della strategia Europa 2020;

9.  ricorda che, con il piano d'azione internazionale per la gestione della capacità di pesca, l'UE si è impegnata a sviluppare e attuare un sistema di gestione della capacità di pesca entro il 2005; invita la Commissione a spiegare per quale motivo essa sembra perseguire strategie contraddittorie di gestione della capacità, proponendo un congelamento in determinate ORGP e, contestualmente, la rimozione dei principali ostacoli normativi alla capacità all'interno delle flotte europee; chiede alla Commissione di promuovere la creazione di meccanismi bilaterali e multilaterali di adeguamento della capacità di pesca alle risorse disponibili, i quali risultano necessari ai fini dello lo sfruttamento sostenibile delle risorse da parte di tutte le flotte che operano in tali zone;

10. ritiene che gli obiettivi e i principi della dimensione esterna della PCP dovrebbero essere contenuti nel regolamento di base;

Disposizioni generali

11. ribadisce che il mantenimento degli accordi di pesca vigenti e la ricerca di nuove opportunità di pesca in paesi terzi devono costituire un obiettivo prioritario della politica estera della pesca, riconoscendo che quando la flotta dell'UE cessa le attività nelle zone di pesca di un paese terzo, tali possibilità di pesca sono generalmente ridistribuite ad altre flotte con norme in materia di conservazione, gestione e sostenibilità decisamente inferiori a quelle promosse e difese dall'UE;

12. esorta la Commissione a sostenere principi e obiettivi chiaramente definiti per una pesca sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale in alto mare e in acque soggette alla giurisdizione nazionale presso tutte le istanze internazionali di cui l'UE è parte, e ad attuare rapidamente ed efficacemente le decisioni ivi assunte;

13. sottolinea che l'UE dovrebbe sviluppare una strategia specifica nel settore della pesca e della gestione delle risorse marine viventi, coinvolgendo tutti gli Stati costieri mediterranei non europei;

14. esorta la Commissione a far procedere l'agenda globale e multilaterale a favore della pesca sostenibile e della conservazione della biodiversità marina, trasformando nel contempo i dialoghi con paesi quali gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia e la Cina e altri paesi terzi con una forte presenza in tutti gli oceani del mondo, in partenariati efficaci che consentano di affrontare questioni cruciali come l'eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), la riduzione, ove necessario, sia della pesca eccessiva sia della capacità della flotta, e il potenziamento del controllo e della governance in alto mare, conformemente ai principi dell'UNCLOS;

15. invita la Commissione a promuovere il diritto internazionale, in particolare l'UNCLOS e la partecipazione alle convenzioni dell'OIL, nonché a vegliare sull'osservanza di tali norme; la esorta altresì a cooperare con i paesi terzi in tutte le sedi opportune, soprattutto nell'ambito delle ORGP;

16. ritiene che l'UE dovrebbe avviare un'iniziativa a livello dell'ONU tesa a istituire un sistema globale di certificazione e tracciabilità delle catture per tutte le principali specie alieutiche commerciate a livello internazionale, fondato sul principio della responsabilità dello Stato bandiera e compatibile con la normativa INN, quale strumento fondamentale per rafforzare l'osservanza delle attuali misure di conservazione e gestione e per la lotta alla pesca INN al fine di promuovere un consumo responsabile;

17. chiede alla Commissione maggior rigore nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca INN, in particolare per quanto concerne le parti contraenti delle ORGP che non collaborano attivamente alla creazione e all'applicazione dei principali strumenti di lotta contro la pesca INN

18. ritiene che l'UE dovrebbe attivarsi all'interno del sistema delle Nazioni Unite per individuare strumenti che consentano alla comunità internazionale di affrontare:

-    la necessità di una governance globale degli oceani più regionalizzata e integrata che interessi sia le risorse marine vive sia altre risorse,

-    l'inquinamento e l'impatto dei cambiamenti climatici sugli oceani, inclusi la protezione e il risanamento dei preziosi pozzi "blu" di assorbimento di carbonio; e

-    le norme sociali e le condizioni di lavoro;

19. rileva l'importanza dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla regolamentazione delle sovvenzioni nel settore della pesca, e invita l'UE ad assumere un ruolo più attivo nell'ambito di tali discussioni;

20. prende atto della necessità di creare strumenti di promozione dei prodotti ittici di provenienza sostenibile dal punto di vista ecologico ed equa dal punto di vista sociale all'interno e all'esterno dell'UE;

21. segnala che uno degli obiettivi prioritari della dimensione esterna della PCP deve essere di garantire il futuro della flotta d'altura europea, in particolare nella misura in cui essa detiene diritti di pesca che hanno costituito la base dello sviluppo economico e sociale dei paesi in cui è attiva;

Accordi di pesca bilaterali

22. considera che gli accordi di pesca bilaterali, o accordi di pesca sostenibile (APS) come la Commissione propone di definirli, negoziati tra partner e attuati in modo equo, dovrebbero essere basati su uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse da parte della flotta dell'UE e risultare vantaggiosi per entrambe le parti, facilitando l'offerta di risorse economiche, di competenze tecniche e scientifiche e di assistenza al paese terzo finalizzata al miglioramento della gestione della pesca e ad una buona governance, e consentendo contestualmente il proseguimento delle attività di pesca che sono importanti sotto il profilo socioeconomico e rappresentano una fonte di approvvigionamento importante per l'UE e per i mercati di taluni paesi in via di sviluppo, in termini di prodotti freschi e trasformati;

23. chiede che l'UE si prefigga l'obiettivo di concludere quanto prima accordi di cooperazione per la pesca sostenibile con i paesi limitrofi, in base ai quali l'UE possa fornire un sostegno finanziario e tecnico volto a rafforzare la concertazione e la coerenza della politica, affinché in tutti i bacini marittimi condivisi vi sia una politica armonizzata e sostenibile nel settore della pesca, rendendo così più efficace la PCP in tutte le regioni interessate; chiede che tali accordi siano conclusi in uno spirito di cooperazione leale ed equa e nel rispetto dei diritti umani e mirino ad un'equa ripartizione delle responsabilità fra l'Unione e il rispettivo paese partner;

24. invita l'UE, al fine di migliorare la cooperazione con i paesi limitrofi e la gestione degli stock comuni, a puntare alla stipula di accordi di cooperazione per la pesca sostenibile con questi paesi; auspica che tali accordi di cooperazione non siano finalizzati all'acquisizione di diritti di pesca per le navi dell'UE, bensì a creare una situazione in cui l'UE fornisca sostegno finanziario e tecnico allo scopo di far applicare dal paese terzo partner norme comparabili a quelle dell'UE in materia di gestione sostenibile;

25. rammenta che, nella valutazione d'impatto di quelli che sono ora chiamati accordi di pesca sostenibili (APS), occorre distinguere correttamente gli aiuti allo sviluppo del settore della pesca nei paesi terzi dagli aiuti derivanti dal pagamento dei diritti di pesca;

26. si rammarica tuttavia che gli accordi bilaterali dell'UE non siano sempre riusciti ad ottenere i vantaggi potenziali summenzionati, evidenziando la necessità di realizzare valutazioni di impatto per le regioni ultraperiferiche, qualora interessate, tenendo in considerazione quanto stabilito dall'articolo 349 del trattato, sebbene riconosca che sono stati apportati grandi miglioramenti dalla riforma precedente; ritiene che il miglioramento delle valutazioni scientifiche degli stock, la trasparenza, l'osservanza degli obiettivi, i vantaggi per la popolazione locale, e la governance della pesca siano fondamentali per il buon esito degli accordi;

27. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di inserire nei futuri accordi bilaterali numerose disposizioni, tra cui il rispetto del principio di limitare l'accesso alle risorse la cui eccedenza rispetto alla capacità di cattura dello Stato costiero sia scientificamente dimostrata, conformemente alle disposizioni dell'UNCLOS, la salvaguardia dei diritti umani, in linea con gli accordi internazionali in materia di diritti umani, nonché una clausola di esclusività, sebbene sia necessario rafforzare e rendere coerente tale clausola in tutti gli accordi assicurando in ogni caso la rigorosa osservanza dei principi democratici;

28. ritiene che gli accordi bilaterali dell'UE debbano rispettare non solo l'articolo 62 dell'UNCLOS sulle risorse eccedentarie, ma anche gli articoli 69 e 70 sui diritti degli Stati della regione privi di litorale o geograficamente svantaggiati, soprattutto per quanto concerne le esigenze nutrizionali e socioeconomiche delle popolazioni locali;

29. ritiene che la clausola sui diritti umani debba essere applicata senza discriminazioni e in egual misura a tutti i paesi, non solo per gli accordi di pesca, ma anche per gli accordi commerciali; considera necessario adoperarsi per penalizzare, in seno all'OMC, la produzione di quei paesi che ancora non rispettano i diritti umani e/o utilizzano manodopera minorile per la produzione industriale, nonché la discriminazione nei confronti delle donne che non ricevono alcuna retribuzione e alcun riconoscimento per il loro lavoro e contributo economico al settore della pesca e dell'acquacoltura;

30. invita ad attuare una gestione integrata basata sugli ecosistemi negli accordi di nuova stipulazione e in quelli già vigenti;

31. ritiene che l'aumento del contributo delle imprese ai futuri accordi di pesca debba essere coerente con una maggiore capacità di influenzare il proprio settore nell'ambito delle norme e dei provvedimenti tecnici negoziati dalla Commissione in tali accordi;

32. ritiene necessario modificare il regolamento sulle autorizzazioni di pesca in modo che le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE, che sono state temporaneamente cancellate dal registro di uno Stato membro per cercare opportunità di pesca altrove, non possano beneficiare, per un periodo di 24 mesi, delle opportunità di pesca previste dall'APS e dai relativi protocolli già vigenti al momento della cancellazione nel caso in cui successivamente si iscrivano di nuovo nel registro di uno Stato membro dell'UE; reputa che lo stesso si debba applicare in caso di cambiamento di bandiera temporaneo durante la pesca nel quadro delle ORGP;

33. ritiene che la clausola sociale attualmente in vigore dovrebbe essere rafforzata in modo tale da includere il rispetto della convenzione 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Raccomandazione 199 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca, nonché le otto convenzioni fondamentali dell'OIL[8] e garantire ai membri dell'equipaggio domiciliati al di fuori dell'UE e impiegati a bordo di navi battenti una bandiera dell'UE condizioni di lavoro pari a quelle dei lavoratori domiciliati nell'UE;

34. ritiene che gli APS debbano contribuire allo sviluppo sostenibile nei paesi terzi partner e promuovere il settore privato locale, dando particolare rilievo alle attività di pesca su piccola scala e alle PMI, e a tal fine chiede di incrementare l'assunzione di pescatori locali e lo sviluppo di industrie di trasformazione e attività di commercializzazione locali e sostenibili;

35. incoraggia gli sforzi intrapresi dalla Commissione volti a ottenere dati sempre più completi e affidabili dallo Stato costiero per quanto riguarda la quantità totale della pesca effettuata nelle sue acque, incluse le catture, quale requisito necessario per il difficile compito di identificazione delle eccedenze e prevenzione dello sfruttamento eccessivo; osserva che le politiche UE della pesca e dello sviluppo potrebbero promuovere i necessari miglioramenti nella capacità dei paesi terzi a fornire tali informazioni;

36.  invita altresì la Commissione a promuovere una maggiore trasparenza nella determinazione dei livelli di sfruttamento degli stock ittici nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati costieri;

37. ribadisce che, conformemente al principio del rispetto del tradizionale legame esistente fra le comunità costiere e le acque nelle quali pescano da sempre, le navi dell'UE non dovrebbero competere con i pescatori locali per le stesse risorse o sui mercati locali, e che occorre agevolare la cooperazione tra operatori locali e dell'UE, e sottolinea pertanto la necessità di un calcolo accurato delle risorse eccedentarie;

38. ritiene che l'UE debba incrementare gli sforzi onde contribuire a fornire ai paesi terzi con i quali sono in corso negoziati di accordi bilaterali dati e informazioni sufficienti per le future valutazioni degli stock e che il finanziamento europeo di una nave da ricerca scientifica nelle regioni in cui la flotta dell'UE svolge attività di pesca rafforzerebbe notevolmente le analisi scientifiche degli stock ittici, che rappresentano un prerequisito per qualsiasi APS;

39. chiede che le campagne di ricerca effettuate da navi di diversi Stati membri in zone nelle quali opera la flotta dell'UE vengano incoraggiate quanto più possibile e condotte in cooperazione con gli Stati costieri interessati, e che sia previsto l'accesso degli scienziati locali; chiede un maggior coordinamento in tale ambito tra gli Stati membri e la Commissione nonché maggiori finanziamenti volti a estendere la ricerca scientifica nelle acque esterne all'UE;

40. ritiene, nel contempo, che si debbano compiere maggiori sforzi per ottenere i dati necessari dai paesi terzi con i quali l'UE ha concluso accordi di pesca bilaterali, al fine di valutare l'efficacia degli accordi e il rispetto delle condizioni, ad esempio i benefici per le popolazioni locali;

41. sottolinea l'importanza dei gruppi scientifici congiunti incaricati di rendere dei pareri scientifici, in base ai migliori dati disponibili, sullo stato delle risorse alieutiche al fine di impedire la pesca eccessiva, dato che il settore della pesca e in particolare quello della pesca artigianale svolgono un ruolo importante nella salvaguardia della sicurezza alimentare in numerosi paesi in via di sviluppo; insiste affinché tali gruppi dispongano di adeguate risorse finanziarie, tecniche e umane per svolgere le loro funzioni e collaborare con le ORGP;

42. invita la Commissione a promuovere un rafforzamento generale della cooperazione scientifica e tecnica mirata in seno agli APS, anche rafforzando il ruolo dei comitati scientifici congiunti; chiede al contempo uno sforzo inteso ad armonizzare le condizioni igienico-sanitarie dell'UE e dei paesi terzi;

43. appoggia completamente il concetto di disaccoppiamento della compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse ittiche dall'aiuto settoriale allo sviluppo; insiste con forza sulla necessità che gli armatori si accollino una quota equa e basata sul mercato dei costi per l'acquisto dei diritti di pesca nel quadro di un accordo di pesca bilaterale; chiede un'analisi dettagliata della quota a carico degli armatori per un'autorizzazione di pesca, incluse le catture potenziali e i costi operativi; ritiene indispensabile una maggiore supervisione del sostegno settoriale, compresa la possibilità di sospensione dei pagamenti in caso di mancato rispetto degli impegni da parte dello Stato costiero;

44. insiste sul fatto che il pacchetto finanziario destinato al sostegno del settore debba essere più efficace e debba conseguire risultati maggiori e di migliore qualità, concentrandosi in particolare sulla ricerca scientifica, sulla raccolta di dati e sul controllo e la gestione delle attività di pesca;

45. invita la Commissione a garantire che la dotazione finanziaria per il sostegno settoriale nel quadro degli accordi di pesca sostenibile sia destinata a sostenere la capacità amministrativa e scientifica dei paesi terzi e ad assistere le piccole e medie imprese, rafforzi gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE e sia coerente con il piano nazionale di sviluppo del paese firmatario; chiede che tale dotazione finanziaria non sostituisca la cooperazione per la pesca prevista da altri accordi o strumenti di cooperazione, ma che integri tale cooperazione in modo coerente, trasparente, efficace e più mirato;

46. invita la Commissione a cercare di garantire, durante i negoziati degli APS, che lo Stato costiero dedichi almeno una parte del sostegno settoriale per lo sviluppo concesso nell'ambito dell'APS a progetti aventi per obiettivo il riconoscimento, la promozione e la diversificazione del ruolo delle donne nel settore della pesca, garantendo l'applicazione del principio di parità di trattamento e opportunità per uomini e donne soprattutto per quanto concerne la formazione e l'accesso ai finanziamenti e ai prestiti;

47. ritiene che il sostegno settoriale per lo sviluppo debba essere tenuto in considerazione al momento di adottare decisioni pertinenti in futuro;

48. insiste sulla necessità che la Commissione monitori attentamente l'attuazione degli accordi bilaterali, mediante l'invio di relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio e l'esecuzione di valutazioni da parte di esperti esterni e indipendenti che dovranno essere inviate ai colegislatori in tempo utile, prima dei negoziati relativi a nuovi protocolli; tutti questi documenti dovrebbero essere di dominio pubblico, nel rispetto delle pertinenti regole in materia di protezione dei dati, e tradotti almeno nelle tre lingue di lavoro dell'UE;

49. sottolinea la necessità di un coinvolgimento adeguato del Parlamento sia nel processo di preparazione e negoziazione sia nel monitoraggio e nella valutazione a lungo termine del funzionamento degli accordi bilaterali, conformemente alle disposizioni del TFUE; insiste affinché il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura relativa agli APP, su un piano di parità con il Consiglio, conformemente agli articoli 13, paragrafo 2, e 218, paragrafo 10, del TFUE; ribadisce la sua convinzione che il Parlamento debba essere rappresentato da osservatori nelle riunioni del comitato misto previste dagli accordi di pesca, e insiste sulla necessità che anche la società civile, compresi i rappresentanti del settore ittico dell'UE e dei paesi terzi, partecipino a tali riunioni in veste di osservatori;

50. sostiene l'avvio di audit scientifici volti alla valutazione degli stock ittici prima dei negoziati degli accordi e la presentazione di informazioni, da parte del paese terzo, in merito allo sforzo di pesca esercitato nelle sue acque dalle flotte di altri paesi al fine di rendere efficaci tali obiettivi;

51. è convinto che la piena trasparenza sulle catture, sui pagamenti e sull'attuazione dell'aiuto settoriale sarà uno strumento essenziale per lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile, basata su una buona governance e sulla lotta all'utilizzo improprio del sostegno dell'UE e alla corruzione;

52. sottolinea, inoltre, la necessità di migliorare la trasparenza durante i negoziati e durante il periodo di vigenza degli accordi di pesca, da parte sia dell'UE che dei paesi terzi;

53. insiste affinché gli Stati membri comunichino quotidianamente le catture agli Stati costieri e rispettino pienamente le norme applicabili nelle acque dei paesi partner;

54. è fermamente convinto che la Commissione debba assicurarsi che i negoziati con i paesi terzi che prevedono nuovi accordi o protocolli nel quadro degli accordi di pesca bilaterali siano avviati con largo anticipo rispetto alla data di scadenza di tali disposizioni; sottolinea a tale proposito l'importanza di un tempestivo coinvolgimento del Parlamento per evitare che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria, creando un fatto compiuto irreversibile che non gioverebbe agli interessi né dell'UE né del paese terzo;

55. ritiene che il settore europeo della pesca debba accollarsi una quota finanziaria considerevole dei costi per l'acquisto dei diritti di pesca nelle zone di pesca non UE nel quadro di un accordo di pesca bilaterale o multilaterale;

56. ritiene che sia necessario adottare una visione regionale della negoziazione e dell'attuazione degli accordi bilaterali dell'UE, in particolare quelli che interessano la flotta delle tonniere, e, ove opportuno, un collegamento chiaro tra i termini in essi contenuti e le misure di gestione e l'operato delle ORGP interessate;

57. si vede obbligato a rendere noto alla Commissione, per quanto riguarda l'ambito regionale, il proprio disappunto per l'evidente scadimento dei provvedimenti relativi all'ingaggio dei marittimi che si riducono progressivamente, nella maggior parte dei casi, all'insostenibile politica della contrattazione di questi membri dell'equipaggio sulla base della loro nazionalità anziché della loro provenienza dai paesi ACP in generale;

58. ritiene che occorra stipulare convenzioni bilaterali al fine di incoraggiare gli investimenti dell'UE nel settore della pesca in quei paesi con i quali attualmente non sussistono accordi di partenariato poiché non offrono possibilità di pesca stabile, contribuendo così a una pesca sostenibile; è inoltre del parere che, in tali casi, il coordinamento tra i fondi europei per lo sviluppo e i fondi per gli accordi bilaterali debba essere assolutamente prioritario;

Organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

59. esorta l'UE a essere la prima a rafforzare le ORGP al fine di migliorarne l'operato, compreso mediante riesami periodici, da parte di enti indipendenti, dei risultati ottenuti nel perseguimento dei loro obiettivi, e di assicurare un'attuazione rapida e completa delle raccomandazioni contenute in tali riesami; esorta l'UE ad adoperarsi per garantire che tutte le ORGP dispongano di un efficace comitato per la conformità e ritiene che i casi comprovati di inosservanza da parte degli stati debbano comportare sanzioni dissuasive, proporzionate e non discriminatorie, comprese riduzioni delle quote, dello sforzo, della capacità consentita, ecc;

60. chiede alla Commissione di destinare maggiori finanziamenti alle organizzazioni regionali di gestione della pesca in virtù del loro ruolo chiave nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

61. ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per migliorare il sistema di presa decisionale in seno alle ORGP, in modo da superare l'approccio del "minimo comune denominatore" che può scaturire dal consenso, riconoscendo al contempo la necessità del dialogo prima di ricorrere alla votazione qualora non fosse possibile addivenire a un consenso; è del parere che occorra promuovere piani pluriennali;

62. ritiene che l'Unione debba migliorare il coordinamento delle proprie politiche di pesca e di sviluppo e mantenere un dialogo e partenariati sistematici, a lungo termine e approfonditi con bandiere, mercati e stati costieri diversi, al fine di migliorare la gestione della pesca e la sicurezza alimentare in tutto il mondo;

63.  esorta la Commissione a prendere l'iniziativa di promuovere la creazione di una rete globale di copertura delle ORGP in modo che tutta la pesca in alto mare sia efficacemente gestita con l'approccio ecosistemico e l'approccio precauzionale, al fine di assicurare la conservazione delle risorse; a tal fine, ribadisce il proprio sostegno alla creazione di nuove ORGP dove esse non esistono, unitamente a un aumento della competenza delle ORGP esistenti mediante una revisione delle loro convenzioni;

64. osserva che, per effetto del cambiamento climatico e delle variazioni nella distribuzione delle specie, si stanno aprendo nuovi territori di pesca nelle acque dell'Artico; ritiene che l'UE debba intraprendere delle iniziative per garantire l'efficace gestione delle operazioni di pesca (da parte delle ORGP esistenti o creando una nuova ORGP) ai fini della gestione sostenibile e della conservazione degli stock in tali acque; ritiene che la pesca debba essere inizialmente limitata per consentire una valutazione scientifica degli stock artici e del livello di pesca che essi sono in grado di sopportare in modo sostenibile;

65. prende nota del fatto che il Mar Nero trarrebbe beneficio da una nuova ORGP ed esorta la Commissione a proporne la creazione;

66. ritiene che le ORGP debbano sviluppare sistemi di gestione sostenibile volti a mantenere gli stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile, che consentano una distribuzione delle risorse trasparente ed equa avvalendosi di incentivi basati su criteri ambientali e sociali, come anche sulle catture storiche, per ottenere possibilità di pesca, includendo in tal modo i diritti e/o le aspirazioni legittimi degli stati in via di sviluppo nonché le aspettative delle flotte che hanno praticato una pesca sostenibile in quelle acque, e garantendo contestualmente la completa attuazione da parte di tutti i membri delle misure di gestione e di conservazione;

67.  è fermamente contrario a che l'UE promuova l'adozione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili nelle ORGP; è del parere che l'adozione all'interno delle ORGP di qualsiasi sistema di gestione basato sui diritti non debba mettere a repentaglio il sostentamento delle comunità dipendenti dalla pesca nei paesi in via di sviluppo;

68. ritiene che il coinvolgimento di tutte le parti interessate, dalla fase di concezione delle politiche sino alla loro attuazione, consentirà di ottenere una buona governance;

69. richiede l'esecuzione di una valutazione dettagliata della capacità di pesca delle flotte dell'UE autorizzate alla pesca fuori dalle acque europee, facendo ricorso a indicatori affidabili dell'aumento dello sforzo di pesca e tenendo in considerazione i progressi tecnologici, sulla falsariga delle raccomandazioni della consultazione tecnica della FAO del 1999 sulla misurazione della capacità di pesca[9]; ritiene che l'UE debba identificare le ORGP nelle quali sussistono problemi di sovraccapacità e garantire il congelamento e l'adeguamento della capacità delle flotte, prestando particolare attenzione ai diritti dei paesi costieri;

Altri aspetti della dimensione esterna

70. ritiene che, sebbene le attività delle imprese dell'UE all'estero possano superare la dimensione estera della PCP, le attività commerciali e gli accordi privati tra armatori dell'UE e di paesi terzi, compresi quelli nell'ambito delle politiche bilaterali di cooperazione, debbano essere legittimamente rispettate e protette purché abbiano luogo nell'ambito della legalità internazionale;

71. ritiene che gli investimenti per la pesca dell'UE diretti all'estero debbano essere inclusi come terzo componente della dimensione esterna della PCP, unitamente agli accordi di pesca e alle ORGP e che la PCP debba stimolare investimenti per la pesca sostenibile all'estero;

72. ritiene che la PCP debba promuovere strategie in materia di responsabilità sociale delle imprese al fine di assumere pienamente la responsabilità sociale nel quadro della strategia dell'UE per il 2011-2014 sulla responsabilità sociale delle imprese;

73. ritiene che le informazioni sugli accordi privati tra gli armatori dell'UE e i paesi terzi e le joint venture in paesi terzi, compreso il numero e il tipo di navi operanti secondo tali accordi e joint venture, e le relative catture, debbano continuare a essere fornite dagli Stati membri alla Commissione ed essere rese pubbliche, secondo le norme in materia di protezione dei dati personali e commerciali, come sancito dal regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca;

74. esorta l'UE a promuovere un'agenda globale e multilaterale che preveda un approccio responsabile nello sviluppo dell'attività di pesca sostenibile;

75. esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere in seria considerazione i metodi atti a creare forti incentivi affinché le navi battenti bandiera dell'UE rimangano nel registro dell'UE a meno che non debbano essere regolarmente reimmatricolate in un altro stato in tutte le ORGP interessate; ritiene che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sia di garantire una concorrenza leale delle navi battenti bandiera UE rispetto alle navi battenti bandiere di paesi terzi, imponendo ai paesi terzi gli stessi standard in termini di sostenibilità ecologica e sociale, a livello sia bilaterale che multilaterale, e ricorrendo a misure di mercato;

76. esprime la sua insoddisfazione per il fatto che la Commissione non ha aggiunto altre navi nell'elenco INN dell'UE oltre a quelle elencate dalle ORGP, né ha proposto un elenco di paesi non cooperanti, nonostante la normativa INN sia in vigore da oltre due anni, e la esorta a provvedervi quanto prima; insiste sulla necessità di cercare l'appoggio dei principali partner al fine di eliminare la pesca INN in tutti gli oceani;

77. insiste affinché la Commissione, e non i paesi terzi, sia l'autorità preposta al rilascio dei certificati fitosanitari alle navi dei paesi terzi che consentono di esportare direttamente i prodotti della pesca nell'UE;

78. ritiene necessario aggiornare la direttiva sugli aiuti di Stato al settore della pesca al fine di aumentare la competitività ed evitare la discriminazione tra le flotte di pesca nelle acque esterne e altri settori marittimi;

79. rammenta la necessità di gestire in modo differenziato i massimali di capacità della flotta esterna dell'UE, in collaborazione con le ORGP, e di tenere in considerazione il diverso contesto nel quale opera questo segmento della flotta;

80.  è d'avviso che la pesca effettuata da pescherecci oceanici dell'UE attivi al di fuori delle zone economiche esclusive dell'UE debba ricevere lo stesso trattamento in materia fiscale e di diritto del lavoro della flotta mercantile battente bandiera degli Stati membri dell'Unione che non effettua attività di cabotaggio tra porti dell'UE;

81. incoraggia le banche e altre istituzioni di prestito a considerare le valutazioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività prima di concedere l'accesso al capitale e a non limitarsi solamente alla redditività a breve termine;

82. ritiene che la politica commerciale dell'UE dovrebbe anche contribuire a garantire una pesca sostenibile in tutto il mondo mediante la promozione, nel quadro di accordi commerciali preferenziali, dell'adesione alle convenzioni e gli accordi internazionali pertinenti relativi alla governance della pesca;

83. invita la Commissione a garantire il rafforzamento di un commercio ittico equo, trasparente e sostenibile negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dell'UE;

84. ritiene che, al contempo, occorra prevedere degli incentivi affinché i paesi terzi che non condividono le norme dell'UE adottino buone prassi ed eventualmente definire provvedimenti commerciali come un divieto alle importazioni di prodotti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti senza rispettare i diritti umani e le convenzioni delle Nazioni Unite sul lavoro (OIL) e la navigazione (IMO);

85. invita la Commissione a favorire la collaborazione internazionale contro la pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) esaminando se convenga far figurare gli altri due paesi che insieme all'UE costituiscono i principali mercati ittici del mondo, ossia Stati Uniti e Giappone, di modo che un metodo per realizzare tale azione comune sia l'applicazione di un numero univoco di identificazione per tutti i pescherecci che consenta la piena tracciabilità del prodotto in modo completamente trasparente;

86. sottolinea che una grave e sistematica violazione da parte di un paese partner degli obiettivi adottati dalle ORGP o di qualsiasi altra convenzione internazionale cui l'UE abbia aderito in merito alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca può comportare la temporanea sospensione delle tariffe preferenziali; esorta la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento circa l'attuazione delle disposizioni relative alla conservazione e alla gestione della pesca incluse nella sua proposta di revisione dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG);

87. ritiene che l'UE debba garantire che i prodotti importati da paesi terzi rispettino norme e requisiti identici rispetto a quelli prodotti nell'Unione;

88. invita la Commissione a garantire che il pesce e i prodotti della pesca provenienti da paesi terzi soddisfino le stesse condizioni igienico-sanitarie e siano frutto di una pesca sostenibile, al fine di creare parità di condizioni tra le attività di pesca dell'UE e dei paesi terzi;

89. invita la Commissione a snellire ulteriormente le politiche dell'UE per quanto concerne gli obiettivi di sviluppo, commercio e pesca;

90. insiste sul fatto che gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali negoziati dall'UE dovrebbero:

– essere accompagnati da valutazioni dell'impatto economico, sociale e ambientale, in merito al rischio di uno sfruttamento eccessivo delle risorse, a livello sia di paesi terzi che dell'UE, tenendo conto delle filiere già create mediante gli accordi preesistenti,

– rispettare le norme di origine,

– richiedere la tracciabilità del prodotto per garantire la provenienza da una pesca legale e sostenibile,

– non compromettere il regolamento INN o altre disposizioni della PCP,

– includere disposizioni atte a garantire che vengano commerciati soltanto i prodotti della pesca provenienti da una buona gestione dell'attività,

– non determinare un aumento del commercio e, di conseguenza, l'eccessivo sfruttamento e l'esaurimento delle risorse;

– impedire l'ingresso nel mercato dell'UE di prodotti catturati in modo non sostenibile;

– includere disposizioni per la sospensione e la revisione del pagamento della contropartita finanziaria, nonché disposizioni in merito alla sospensione dell'applicazione del protocollo in caso di violazione di disposizioni essenziali e fondamentali in materia di diritti umani, così come sancito, per esempio, dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, o di inosservanza della dichiarazione relativa ai principi e ai diritti fondamentali sul lavoro dell'OIL;

91. ricorda che, a causa delle differenti legislazioni di numerosi partner commerciali dell'UE, la questione delle norme d'origine e il relativo cumulo rappresenta un tema controverso e sensibile nell'ambito di negoziati commerciali; invita pertanto la Commissione a dedicarvi un'attenzione particolare e a negoziare soluzioni equilibrate che non penalizzino i settori della pesca dell'UE;

92. accoglie con favore le proposte della Commissione relative a misure di ordine commerciale, come l’applicazione di restrizioni alle importazioni di pesce e prodotti della pesca provenienti da paesi che consentono attività di pesca non sostenibile, garantendo nel contempo la compatibilità di tali misure con le norme dell'OMC;

93. esorta l'UE a elaborare e attuare strategie regionali a livello dei vari oceani e mari, in particolare in quelli dove la garanzia di una pesca sostenibile dipende dalla cooperazione internazionale;

94. accoglie con soddisfazione l'inserimento dei pescherecci tra le imbarcazioni vulnerabili nell'ambito di attuazione dell'Operazione Atalanta e chiede che si continui a sostenere e proteggere l'attività della flotta dell'UE;

95. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  1 GU L 286 del 29.10.08, pag. 1.
  • [2]  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.
  • [3]  Testi approvati, P7_TA(2011)0516.
  • [4]  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 15.
  • [5]  GU C 351 E del 02.12.2011, pag.119.
  • [6]  Testi approvati, P7_TA(2011) 232.
  • [7]  Testi approvati, P7_TA(2011)0573.
  • [8]  La convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29), la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 (n. 87), la convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 (n. 98), la convenzione sulla parità di retribuzione del 1951 (n. 100), la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105), la convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e professione, 1958 (n. 111), la convenzione sull'età minima del 1973 (n. 138), la convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile del 1999 (n. 182).
  • [9]  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/x4874e/x4874e00.pdf.

MOTIVAZIONE

La dimensione esterna della PCP è complessa e contorta. Una descrizione completa dovrebbe contenere:

· il pesce catturato altrove e importato in UE per essere consumato;

· il pesce catturato dai pescherecci o da imprese partecipate da soggetti UE che operano all'esterno delle acque dell'UE, indipendentemente dalla destinazione finale;

· il pesce catturato nelle acque dell'UE ed esportato;

· il pesce catturato nelle acque dell'UE che è stato lavorato in un paese terzo prima di essere consumato nell'UE.

Un argomento così vasto non può essere affrontato in maniera adeguata in una relazione. Il documento di lavoro[1] che ha preceduto la presente relazione descriveva alcune di tali attività e ha sollevato domande sulla necessità e sul modo in cui esse dovrebbero essere regolate al fine di garantire che tutti gli aspetti delle aspetti delle imprese partecipate da soggetti UE nel settore della pesca operino in modo legale e sostenibile. Tre esempi di tre Stati membri diversi evidenziano i problemi coinvolti.

Un'associazione, Cluster, raggruppa 118 società e opera con 321 pescherecci battenti bandiera di 24 paesi diversi, inclusi molti paesi che hanno stipulato con l'UE accordi bilaterali attualmente in vigore o molto recenti. Le catture ammontano a circa 450 000 mt all'anno, principalmente per la fornitura al mercato dell'UE.

Un gruppo di pescherecci con reti a circuizioni di proprietà di società appartenenti a Orthongel, battenti bandiera francese nel registro di Mayotte, ha un accordo privato con il Madagascar per operare nelle sue acque.

Un gruppo di pescherecci con rete a strascico battenti bandiera lituana sta pescando piccole specie pelagiche in Senegal, paese con cui l'UE ha ancora un accordo bilaterale, sebbene tale accordo sia in sospeso in quanto il protocollo non è stato rinnovato.

I tre esempi fanno parte della dimensione esterna dell'UE; tuttavia non sono sottoposti a tutte le normative esterne della PCP, ma rientrano nella "zona grigia" della competenza dell'UE. È necessario domandarsi fino che punto essi devono essere considerati all'interno della PCP se fanno riferimento a un capitale e a un mercato europeo.

Un altro aspetto importante riguarda il ruolo presente e futuro dell'UE nelle pesca mondiale. A livello mondiale, l'UE rappresenta al momento il mercato più grande, possiede una delle maggiori flotte battenti le sue bandiere e solitamente è una delle prime tre potenze pescherecce. Tuttavia, i nuovi mercati delle economie emergenti si stanno sviluppando rapidamente, in particolare in Asia, e numerosi paesi stanno sviluppando le loro attività di pesca, con l'Asia di nuovo al primo posto. Molti di essi sembrano non rispettare gli obblighi derivanti dall'essere Stati di bandiera, di approdo e di commercializzazione, né rispettare i diritti umani di base, creando, di conseguenza, una concorrenza difficile e perfino insostenibile.

Sarebbe un errore terribile se l'UE tentasse di competere con tali paesi in una "corsa al ribasso". L'unica soluzione per l'UE e per il settore della pesca europeo è quella di rendersi più concorrenziali ottenendo risultati migliori in termini di sostenibilità ambientale e sociale della gestione della pesca, di severa attuazione degli accordi internazionali e di regolamentazione del mercato.

Dato che il documento di lavoro ha affrontato tali questioni, la relazione si concentrerà sulle due tematiche che hanno dominato la comunicazione della Commissione, gli accordi bilaterali con i paesi terzi e gli accordi multilaterali, comprese le organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP) e il tema della cooperazione internazionale.

Un principio di base delle attività dell'UE nei paesi terzi dovrebbe essere rappresentato dal fatto che esse operano secondo gli stessi standard applicati alle attività all'interno dell'UE. Allo stesso modo, se gli standard di un'ORGP fossero superiori rispetto a quelli della PCP, che sono validi per i pescherecci dell'UE che operano al suo interno, gli standard superiori dovrebbero essere applicati a tutta la PCP.

Accordi di pesca bilaterali

Sembra che, ogni volta che si effettua una riforma della PCP, gli accordi bilaterali cambino nome. La Commissione desidera ora chiamarli accordi di pesca sostenibile (APS). Al momento l'UE dispone di una rete di 20 accordi con 12 protocolli attivi, il cui costo si aggira intorno ai 150 milioni di euro.

Nella sua comunicazione, la Commissione ha suggerito numerose soluzioni per migliorare gli accordi che il Parlamento dovrebbe avallare. Alcune di queste modifiche sono inserite nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (regolamento di base)[2]. La recente risoluzione del Parlamento sull'accordo con la Mauritania[3], che gode di un ampio sostegno, fornisce inoltre indicazioni sulla posizione del Parlamento in merito agli accordi.

Tra i requisiti più importanti per la stipula di un vero APS con un paese terzo figura il fatto che qualsiasi opportunità di pesca dovrebbe limitarsi a un' "eccedenza" scientificamente dimostrata, ovvero al pesce che supera la capacità di cattura dello Stato costiero. La concorrenza per l'accesso alle risorse eccedentarie in esaurimento è in aumento e alcuni paesi che praticano la pesca in alto mare ricorrono a tecniche discutibili. Secondo fonti non ufficiali, vige un clima di corruzione e un approccio "incondizionato" ai negoziati nei quali non si tiene conto di questioni come la sostenibilità della pesca, il rispetto dei diritti umani, ecc. L'UE deve negoziare fermamente per ottenere lo sfruttamento legittimo di risorse eccedentarie a prezzi giusti, offrendo contemporaneamente il sostegno allo sviluppo dello Stato costiero. La Commissione dovrebbe proseguire nei suoi sforzi tesi a ottenere informazioni chiare dal paese terzo sullo sforzo di pesca totale esercitato sugli stock sia dalle flotte nazionali (artigianali e industriali) sia dalle flotte di altri paesi terzi, la cosiddetta "clausola di trasparenza".

La Commissione propone la disassociazione della compensazione delle opportunità di pesca dall'aiuto per lo sviluppo settoriale, che il Parlamento dovrebbe sostenere. Gli Stati costieri potrebbero essere altrimenti tentati di offrire quanto più pesce possibile per ricevere maggiore aiuto settoriale. L'eliminazione di tale collegamento consente di adattare l'aiuto settoriale alle necessità reali del paese, prevedendo perfino un aumento di tale aiuto quando le opportunità di pesca sono in diminuzione. Inoltre, gli armatori dovrebbero contribuire in misura maggiore alla compensazione delle opportunità di pesca, sebbene la componente di aiuto settoriale debba rimanere di pertinenza dell'UE, dato che gli aiuti allo sviluppo non sono responsabilità del settore privato.

Viste le ingenti somme di denaro da destinare all'aiuto settoriale a favore di paesi terzi, le cui specifiche dovono essere negoziate per ciascun protocollo, l'UE deve essere in grado di garantire che il denaro sia stato speso bene e che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi. Negli APS dovranno essere inserite delle disposizioni che prevedono il monitoraggio rigoroso dell'attuazione dei progetti di aiuto settoriale e, in ultima istanza, la sospensione di tali pagamenti in seguito a grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo da parte del paese terzo di dimostrare i risultati.

Analogamente, è necessario un radicale miglioramento della cooperazione tra i vari finanziatori dell'UE nei paesi in cui si negoziano gli APS. A seconda del paese, il denaro per lo sviluppo potrebbe provenire dall'APS, dal Fondo europeo di sviluppo o dai programmi nazionali di aiuti degli Stati membri. Ciò può condurre a una moltiplicazione degli sforzi o, peggio ancora, a programmi con obiettivi diversi o contraddittori. La Commissione deve migliorare il suo coordinamento interno tra le direzioni generali e con gli Stati membri. Gli aiuti allo sviluppo per la pesca dovrebbero essere ancora consentiti per i paesi con cui l'UE ha stipulato un accordo bilaterale, poiché i programmi di aiuto settoriale non possono affrontare tutte le necessità di tali paesi.

Da molti anni gli accordi bilaterali contengono una clausola di esclusività che ha l'obiettivo di evitare accordi privati in paesi con cui l'UE ha stipulato un accordo bilaterale, sebbene i termini esatti di tali clausole variano a seconda dell'accordo. La clausola costituisce un pilastro essenziale degli APS e non solo dovrebbe soltanto essere mantenuta ma anche standardizzata. A ciò si lega il concetto discusso nel documento di lavoro, del"cambio di bandiera abusivo", come la Commissione lo definisce, che dovrebbe essere vietato.

Il divieto dei rigetti, proposto dal regolamento di base, sarebbe valido anche per determinate specie catturate dalle navi dell'UE al di fuori delle acque europee. Come per il divieto nelle acque dell'UE, tale divieto deve essere accompagnato da programmi volti a migliorare la selettività,al fine di ridurre la quantità di catture involontarie e di impedirne la commercializzazione.

Sebbene in seno alla rete di accordi bilaterali dell'UE siano disponibili maggiori informazioni rispetto a a quelle sulla pesca d'altura, numerosi dati ancora non sono disponibili. L'UE dovrebbe pubblicare gli accordi valutativi di ciascun APS e i dati sulle catture ivi contenuti dovrebbero essere di dominio pubblico, lo stesso dovrebbe valere anche per i pescherecci autorizzati a pescare ai sensi del suddetto accordo.

La Commissione propone di inserire il rispetto dei diritti umani come requisito per la conclusione e la proroga degli accordi bilaterali. Tale requisito deve certamente essere appoggiato.

Sebbene la Commissione non faccia alcun riferimento alla clausola sociale, essa è stata inserita in molti accordi precedenti e dovrebbe essere mantenuta e rafforzata.

Organizzazioni regionali di gestione della pesca

Come anticipato nell'introduzione, la concorrenza per gli stock ittici sta diventando sempre più dura. Il problema della distribuzione delle risorse disponibili (che siano quote di cattura o di sforzi) è oggetto di discussione all'interno di molte ORGP e sempre più partecipanti rivendicano la loro parte. In seno alla Commissione per il tonno dell'oceano indiano (IOTC), per esempio, è stato avviato un processo volto a definire chi abbia diritto alla pesca del tonno, in quale quantità e in base a quali dati e criteri storici.[4]

Occorre urgentemente adottare sistemi nuovi, giusti ed equi di distribuzione delle risorse tra i membri delle ORGP, basati su criteri trasparenti ambientali e sociali per la distribuzione e che garantiscano contestualmente l'efficace attuazione e il rispetto da parte di tutti i partecipanti delle misure di gestione e di conservazione.

La questione della capacità di pesca è legata direttamente al dibattito sulla distribuzione. Sebbene l'UE sia poco propensa ad affrontare la questione dell'eccessiva capacità nelle proprie acque, solleva regolarmente il problema nell'ambito delle ORGP, in particolare in riferimento alle tonnare, richiedendo un congelamento della capacità in attesa dell'adozione di un sistema di distribuzione.

Come promemoria, nel giugno 1999, la FAO ha adottato il piano d'azione internazionale per la gestione della capacità di pesca,[5] il cui obiettivo immediato era consentire agli Stati e alle organizzazioni regionali di pesca di raggiungere una gestione trasparente, equa ed efficiente della capacità di pesca preferibilmente entro il 2003, ma non più tardi del 2005. Tale piano faceva riferimento all'articolo 5 del codice di condotta della FAO in relazione a al rafforzamento della capacità dei paesi in via di sviluppo di sviluppare le proprie attività di pesca e di partecipare alla pesca d’altura, incluso dell’accesso a tale pesca, in conformità con i loro diritti legittimi e i gli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Richiede anche azioni immediate per la pesca transfrontaliera, transzonale, altamente migratoria e d'altura che richiedono misure urgenti.

La Commissione propone di gestire tali problemi di diritti di risorse, fondamentalmente di natura politica, mediante un sistema di gestione basata sui diritti. Sebbene nel libro non sia specificato chiaramente, lo si può capire facendo riferimento a un sistema simile alle concessioni di pesca trasferibili proposte per la pesca dell'UE. Un simile approccio basato sul mercato, ad esempio all'interno delle ORGP, potrebbe minacciare i diritti dei paesi in via di sviluppo, come descritto in precedenza. Date le suddette preoccupazioni relative alle tendenze future della pesca, non è neppure chiaro se, in un sistema simile, l'UE otterrebbe diritti di pesca significativi a lungo termine.

L'UE deve prendere l'iniziativa incoraggiando le ORGP esistenti a migliorare il loro operato e aumentandone la copertura, in modo che anche la pesca d'altura possa essere regolata. Come dimostrano i casi dello sgombro del Nord Atlantico (e del potassolo prima di esso), occorre urgentemente sviluppare meccanismi efficienti di gestione della pesca con i nostri vicini.

L'obiettivo specifico di gestione delle ORGP dovrebbe essere il mantenimento degli stock ittici a livelli superiori di quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (come è stato proposto dalla Commissione per la pesca dell'UE), nonché un approccio alla gestione basato sugli ecosistemi. La gestione da parte delle ORGP si deve basare inoltre sul principio della responsabilità dello Stato bandiera, la qualenon deve essere delegata a Stati di noleggio o ad altri.

All'interno della risoluzione del Parlamento del 17 novembre 2011 sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale - il ruolo dell'UE, sono state proposte numerose idee. Tra le altre misure da considerare figurano:

· lo sviluppo e l'attuazione di sanzioni non discriminatorie in casi di evidente inosservanza delle norme o di mancanza di impegno politico delle parti contraenti;

· lo sviluppo di meccanismi di gestione nelle ORGP che siano adatti alla pesca artigianale, al fine di non escludere tale pesca a causa di dati insufficienti sulle catture storiche e di favorire la capacità dei paesi in via di sviluppo di sviluppare la pesca, compresa quella d'altura;

· un'equa distribuzione dell'accesso alla pesca, basato non solamente sulle catture storiche ma anche su criteri ambientali, scientifici, sociali e di conformità (come l'UE propone in seno all'IOTC);

· la misurazione e la gestione della capacità delle flotte non solo in base al tonnellaggio e alla potenza del motore;

Per riassumere, la comunicazione della Commissione contiene numerose buone idee, ma anche alcuni suggerimenti inaccettabili,quali la promozione di un sistema di diritti di proprietà nella dimensione esterna. Fatto salvo tale suggerimento, il Parlamento dovrebbe approvare la comunicazione della Commissione ma rafforzare e allargare le azioni proposte relative alla dimensione esterna. Gli elementi essenziali di tale dimensione dovrebbero essere inseriti nel regolamento di base.

PARERE della commissione per lo sviluppo (28.3.2012)

destinato alla commissione per la pesca

sulla dimensione esterna della politica comune della pesca
(2011/2318(INI))

Relatore per parere: Maurice Ponga

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  invita la Commissione e i paesi in via di sviluppo a sviluppare un approccio regionale in materia di conservazione e di sfruttamento della pesca, tenendo conto della dimensione transfrontaliera dell'attività della pesca e del carattere migratorio di alcune specie;

2.  ricorda che le politiche dell'UE devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del TFUE;

3.  invita la Commissione a garantire che i paesi in via di sviluppo, con i quali vengono firmati accordi di pesca sostenibile, rispettino gli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici, in base a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou;

4.  si compiace dell'impegno della Commissione volto a porre in essere una nuova generazione di accordi di pesca sostenibile, al fine di promuovere la conservazione delle risorse, la sostenibilità ambientale, la buona governance e l'efficacia del sostegno settoriale nei paesi partner attraverso un rafforzamento delle condizionalità;

5.  chiede alla Commissione di garantire che gli accordi di pesca sostenibile firmati dall'Unione con paesi in via di sviluppo si basino su un autentico spirito di partenariato, in cui i costi sostenuti per l'accesso alle risorse alieutiche rappresentino una contropartita equa del loro valore; ribadisce, inoltre, la richiesta del Consiglio consultivo regionale della pesca oceanica (LDRAC) che sia fatta una distinzione tra i costi di accesso per la flotta oceanica dell'Unione – che saranno sostenuti dagli armatori – e la contropartita destinata allo sviluppo;

6.  ritiene che le catture a opera delle flotte di pesca europee nelle acque di paesi in via di sviluppo, previste negli accordi di pesca sostenibile, debbano essere basate sulla presenza di un'eccedenza che non può essere catturata dalle flotte di pesca locali, e che tali "catture locali" vadano intese ai sensi dell'articolo 70 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il quale prevede che all'interno di questa definizione figurino anche le catture degli Stati costieri la cui situazione geografica li rende dipendenti dallo sfruttamento delle risorse biologiche delle zone economiche esclusive di altri Stati della sub-regione o della regione;

7.  sottolinea l'importanza dei gruppi scientifici congiunti incaricati di rendere dei pareri scientifici, in base ai migliori dati disponibili, sullo stato delle risorse alieutiche al fine di impedire la pesca eccessiva, dato che il settore della pesca e in particolare quello della pesca artigianale svolgono un ruolo importante nella salvaguardia della sicurezza alimentare in numerosi paesi in via di sviluppo; insiste affinché tali gruppi dispongano di adeguate risorse finanziarie, tecniche e umane per svolgere le loro funzioni e collaborare con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

8.  auspica che gli accordi di pesca sostenibile migliorino l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, incoraggino gli investimenti, assicurando al contempo che non favoriscano la pesca in eccesso o la competizione con le comunità locali, il cui sostentamento dipende dalla pesca, e promuovano lo sviluppo del settore privato locale, soprattutto per le piccole imprese e le attività di pesca artigianale, attraverso l'assunzione di marittimi locali, gli sbarchi e il sostegno allo sviluppo delle industrie di trasformazione e delle attività di commercializzazione;

9.  invita la Commissione a garantire che la dotazione finanziaria per il sostegno settoriale nel quadro degli accordi di pesca sostenibile sia destinata a sostenere la capacità amministrativa e scientifica dei paesi terzi e ad assistere le piccole e medie imprese, rafforzi gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE e sia coerente con il piano nazionale di sviluppo del paese firmatario; chiede che tale dotazione finanziaria non sostituisca la cooperazione per la pesca prevista da altri accordi o strumenti di cooperazione, ma che integri tale cooperazione in modo coerente, trasparente, efficace e più mirato;

10. invita la Commissione a includere nei futuri accordi di pesca sostenibile una clausola di governance che riconosca, da un lato, i diritti dei paesi in via di sviluppo a uno sviluppo sostenibile del proprio settore di pesca locale e, dall'altro, i principi di buona governance, trasparenza e lotta alla corruzione;

11. rileva l'importanza che i comitati congiunti rivestono per la corretta attuazione degli accordi di pesca sostenibile e invita ad aprire tali comitati agli attori del settore della pesca e ai parlamentari dei paesi in via di sviluppo e dell'UE, al fine di migliorare la trasparenza e contribuire alla buona governance nel quadro degli accordi di pesca sostenibile;

12. invita la Commissione e i paesi partner a coinvolgere maggiormente le comunità locali e la società civile nelle discussioni sugli accordi di pesca sostenibile nonché nelle misure di attuazione e di controllo, al fine di garantire la trasparenza, la titolarità (ownership) e la buona governance;

13. chiede alla Commissione di incoraggiare i paesi terzi partner a raccogliere e a pubblicare tutte le informazioni pertinenti, qualora tali informazioni non siano già disponibili, circa le attività di pesca svolte nelle proprie acque;

14. chiede alla Commissione di destinare maggiori finanziamenti alle organizzazioni regionali di gestione della pesca in virtù del loro ruolo chiave nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

15. chiede alla Commissione di pubblicare sistematicamente le valutazioni d'impatto alla base degli accordi di pesca sostenibile e dei relativi protocolli, nonché le relazioni sull'attuazione degli accordi, compresa la valutazione scientifica degli stock ittici; invita altresì la Commissione a promuovere una maggiore trasparenza nella determinazione dei livelli di sfruttamento degli stock ittici nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati costieri.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

27.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

PARERE della commissione per il commercio internazionale (26.4.2012)

destinato alla commissione per la pesca

sulla dimensione esterna della politica comune della pesca
(2011/2318(INI))

Relatore: Josefa Andrés Barea

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  rileva l'importanza della dimensione esterna della politica comune della pesca (PCP); ritiene che l'UE, essendo uno dei maggiori operatori nel settore della pesca e rappresentando il più grande mercato per le importazioni di pesce, abbia sia il dovere che la capacità di promuovere attivamente le migliori prassi di gestione della pesca, in particolare al fine di salvaguardare i mezzi di sussistenza e gli interessi dei piccoli pescatori nonché di proteggere la biodiversità e l'ambiente in tutto il mondo;

2.  afferma che l'UE dovrebbe essere maggiormente presente nelle organizzazioni internazionali e regionali della pesca; insiste sul ruolo fondamentale delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e sottolinea la necessità di migliorarne il funzionamento e i processi decisionali; invita l'UE a promuovere attivamente una maggiore osservanza delle norme da parte dei vari membri delle ORPG nell'ottica di rafforzare la sostenibilità; evidenzia la necessità di ampliare il ruolo dei consigli consultivi regionali (CCR), che dispongono di una notevole conoscenza pratica del settore;

3.  incoraggia la Commissione a indicare la strada e a impegnarsi accanto agli altri grandi importatori per eliminare la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (INN); sottolinea che il concetto di responsabilità dello stato di commercializzazione deve essere maggiormente sviluppato quale mezzo per chiudere i mercati ai prodotti della pesca INN; è convinto che l'UE debba avviare con urgenza discussioni con altri importanti stati di commercializzazione, compresi non in via limitativa, gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina, sui modi di cooperazione reciproca, debba istituire meccanismi di tracciabilità efficaci e, il più rapidamente possibile, elaborare strumenti giuridici internazionali in grado di perseguire, sanzionare e porre fine al commercio di prodotti della pesca INN, coerentemente con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nel quadro del sistema dell'ONU;

4.  accoglie con favore l'impegno della Commissione a sviluppare una nuova generazione di accordi di pesca sostenibile (APS); sottolinea l'importanza delle valutazioni dell’impatto economico, sociale e ambientale di tali accordi; rileva l'esigenza di fare del rispetto dei diritti umani una condizione necessaria nell’ambito degli accordi di pesca sostenibile, e di garantire l’osservanza, da parte dei paesi partner, delle norme fondamentali in materia di lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

5.  rammenta la sua risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali[1]; ritiene che i principi di responsabilità sociale delle imprese debbano essere integrati negli APS; esorta a tal proposito la Commissione a esaminare le iniziative multilaterali esistenti che si concentrano su prassi di pesca sostenibile (quali l'Aquaculture Stewardship Council e il Marine Stewardship Council), e a sostenere tali iniziative;

6.  sottolinea che una grave e sistematica violazione da parte di un paese partner degli obiettivi adottati dalle ORGP o di qualsiasi altra convenzione internazionale cui l'UE abbia aderito in merito alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca può comportare la temporanea sospensione delle tariffe preferenziali; esorta la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento circa l'attuazione delle disposizioni relative alla conservazione e alla gestione della pesca incluse nella sua proposta di revisione dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG);

7.  sottolinea che la trasparenza è un elemento fondamentale della gestione della pesca sostenibile ed è essenziale perché alla domanda dei consumatori corrispondano informazioni adeguate; sottolinea l'esigenza di una valutazione ex ante degli accordi bilaterali, incluse le valutazioni scientifiche degli stock, in modo da accertarne la sostenibilità; esorta la Commissione a provvedere a che rigorose norme di sostenibilità siano applicate ai pescherecci dell'UE, anche quando praticano la pesca in acque di paesi terzi;

8.  riconosce il miglioramento della sinergia derivante dalla coerenza tra le diverse politiche dell'UE; accoglie con favore le proposte della Commissione relative a misure di ordine commerciale, come l’applicazione di restrizioni alle importazioni di pesce e prodotti della pesca provenienti da paesi che consentono attività di pesca non sostenibile, garantendo nel contempo la compatibilità di tali misure con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio;

9.  ricorda che, a causa delle differenti legislazioni di numerosi partner commerciali dell'UE, la questione delle norme d'origine e il relativo cumulo rappresenta un tema controverso e sensibile nell'ambito di negoziati commerciali; invita pertanto la Commissione a dedicarvi un'attenzione particolare e a negoziare soluzioni equilibrate che non penalizzino i settori della pesca dell'UE;

10. rileva l'importanza dei negoziati in seno all'OMC sulla regolamentazione delle sovvenzioni nel settore della pesca e invita l'UE ad assumere un ruolo più attivo nell'ambito di tali discussioni.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.4.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Keith Taylor, Vital Moreira, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Béla Glattfelder, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

19.9.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Julie Girling, Barbara Matera, Jens Nilsson, Mario Pirillo, Nikolaos Salavrakos