RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa

14.1.2013 - (COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD)) - ***I

Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatore: Silvia Costa


Procedura : 2011/0370(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0011/2013
Testi presentati :
A7-0011/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa

(COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0785),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0435/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 2012[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0011/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

3.  ricorda la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"[3]; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di realizzare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse, per il prossimo quadro finanziario pluriennale, pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, sarà possibile contribuire solo limitatamente al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Europa creativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma quadro Europa creativa

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, soprattutto attraverso la formazione professionale.

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare e a promuovere la diversità culturale e linguistica, conformemente all'articolo 167 del trattato e alla convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, e a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale europeo. L'Unione sostiene altresì la cultura come elemento costitutivo della libertà di espressione, dell'inclusione, della coesione sociale, del dialogo interculturale e del rispetto delle minoranze.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il trattato impone all'Unione e agli Stati membri di provvedere affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione, tra cui l'uguaglianza fra donne e uomini nel mercato del lavoro. A tale proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, con particolare riferimento al settore audiovisivo, e ad agevolare l'adeguamento alle trasformazioni in atto, ad esempio la digitalizzazione, segnatamente attraverso la formazione professionale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il sostegno dell'Unione ai settori culturali e creativi si fonda sull'esperienza acquisita attraverso i programmi e le azioni seguenti: la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 – 2013), la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), la decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) per il periodo 2011-2013, la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019, e la decisione n. xy/20111 (marchio del patrimonio europeo).

(2) Il sostegno dell'Unione ai settori culturali e creativi si fonda sull'esperienza acquisita attraverso i programmi e le azioni seguenti: la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 – 2013), la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), la decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) per il periodo 2011-2013, la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019, e la decisione n. 1194/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo1.

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1 GU L

1 GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'"agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione", approvata dal Consiglio con una risoluzione del 16 novembre 2007, stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione europea a favore dei settori culturali e creativi. Essa persegue la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della crescita e dell'occupazione, nonché la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

(3) L'"agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione", approvata dal Parlamento europeo con la sua risoluzione del 10 aprile 20081 e dal Consiglio con una risoluzione del 16 novembre 2007, stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione a favore dei settori culturali e creativi. Essa persegue la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della crescita e dell'occupazione, nonché la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

 

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1 GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Nella sua risoluzione del 12 maggio 2011 su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare"1, il Parlamento europeo ha sottolineato che le industrie culturali e creative contribuiscono a stimolare la riconversione delle economie locali favorendo l'emergere di nuove attività economiche, creando posti di lavoro nuovi e durevoli e accrescendo l'attrattiva delle regioni, delle città e delle comunità rurali europee, in un'ottica di coesione sociale e territoriale. Esso ha altresì posto l'accento sull'importanza del ruolo svolto dalla cultura in termini di sviluppo sostenibile delle aree transfrontaliere, ritenendo che gli incentivi alla cultura e alla creatività siano parte integrante della cooperazione territoriale e vadano pertanto potenziati.

 

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1 GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 142.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Con riferimento alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare ai suoi articoli 11 e 21, i settori culturali e creativi apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, e costituiscono un'importante piattaforma per la libertà di espressione. L'articolo 22 della carta impone l'obbligo del rispetto della diversità culturale e linguistica.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, mira al rafforzamento della cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, e della solidarietà così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi.

(5) La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, che è entrata in vigore il 18 marzo 2007 e che fa parte dell'acquis comunitario, sottolinea che le attività, i beni e i servizi culturali, in quanto portatori d'identità, valori e significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, e di conseguenza non devono essere trattati come se avessero esclusivamente un valore commerciale. Tale convenzione mira al rafforzamento della cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, e della solidarietà così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi e le persone. A questo proposito la convenzione afferma altresì che occorre prestare la necessaria attenzione alle situazioni e alle esigenze specifiche dei vari gruppi sociali, anche per quanto concerne le persone appartenenti a minoranze.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Uno degli obiettivi generali del programma quadro istituito dal presente regolamento è salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa in quanto oggetto di un diritto riconosciuto, tra l'altro, come parte integrante del diritto a partecipare alla vita culturale sancito dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, entrata in vigore il 1° giugno 2011. Tale convenzione sottolinea il ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica nonché nel processo di sviluppo sostenibile, nella promozione della diversità culturale, nello sviluppo di un'identità comune europea e nella conservazione della sua memoria.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale devono formare parte integrante dei compiti dell'Unione – ai sensi della convenzione dell'UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e della convenzione dell'UNESCO del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale – contemplando monumenti, siti, insiemi storici, musei, paesaggi e cineteche, per cui i progetti artistici contemporanei possono essere attuati in quanto valorizzazione dei luoghi interessati, promuovendo la creazione e apportando nel contempo un senso di appropriazione da parte dei popoli nei confronti della storia del luogo o dell'oggetto in questione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'Unione è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 1º gennaio 1995 ed ha quindi l'obbligo generale di rispettare gli impegni assunti a norma degli accordi OMC.

soppresso

Motivazione

Il considerando non ha alcuna rilevanza giuridica per il regolamento proposto ed è quindi opportuno sopprimerlo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La comunicazione della Commissione europea su una strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020) definisce una strategia che consenta di trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In relazione a tale strategia la Commissione ha osservato che l'Unione deve creare condizioni quadro più favorevoli all'innovazione e alla creatività, anche tramite incentivi allo sviluppo di imprese basate sulla conoscenza e un più ampio accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi.

(7) La comunicazione della Commissione europea su una strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020) definisce una strategia che consenta di trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In relazione a tale strategia la Commissione ha osservato che l'Unione deve creare condizioni quadro più favorevoli all'innovazione e alla creatività, anche tramite incentivi allo sviluppo di imprese basate sulla conoscenza e un più ampio accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi. Tuttavia la capacità degli operatori culturali e creativi di operare nell'intera Europa è stata ridimensionata notevolmente dal calo dei finanziamenti provenienti da fonti nazionali. Di conseguenza non sarà possibile conseguire gli obiettivi riguardanti l'occupazione e l'industria culturale e creativa, se non vengono aumentati in misura significativa i finanziamenti per la mobilità e l'interazione dei creativi in Europa e nel mondo.

Motivazione

La crisi finanziaria ha determinato una riduzione dei fondi destinati ai settori culturali e creativi a livello nazionale; i finanziamenti europei potrebbero dunque compensare parzialmente tali tagli.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Il Consiglio, nelle sue conclusioni relative ai servizi d'informazione sulla mobilità per gli artisti e i professionisti della cultura1, ha confermato l'importanza della mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura per l'Unione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi nel quadro della strategia Europa 2020 e ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, ad agevolare la fornitura di informazioni complete e accurate agli artisti e ai professionisti della cultura che intendono praticare la mobilità all'interno dell'Unione.

 

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1 GU C 175 del 15.6.2011, pag. 5.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente1 riconosce come priorità la consapevolezza e l'espressione culturale, evidenziando in particolare l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in una varietà di mezzi di comunicazione (tra cui la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive), quale competenza chiave di cui ognuno dovrebbe disporre in modo da poter prosperare in una società basata sulla conoscenza. In tale raccomandazione si considerano pertanto la partecipazione e l'impegno attivo nella cultura quali fattori di innovazione, produttività e competitività.

 

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1 GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Dalle attività di monitoraggio, valutazione e consultazione pubblica risulta che i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus svolgono un ruolo molto importante nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea e rispondono alle esigenze dei settori culturali e creativi, anche se emerge che gli obiettivi di qualsiasi nuovo programma dovrebbero essere adeguati alle finalità della strategia Europa 2020. Da tali valutazioni e consultazioni come pure da vari studi indipendenti, in particolare dallo studio sulla dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative, si evince anche che i settori culturali e creativi si trovano a dover affrontare sfide comuni, ovvero un contesto di mercato molto frammentato, l'impatto del passaggio al digitale e della globalizzazione, le difficoltà di accesso ai finanziamenti e la carenza di dati comparabili – sfide che richiedono tutte un'azione a livello dell'Unione.

(9) Dalle attività di monitoraggio, valutazione e consultazione pubblica risulta che i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus svolgono un ruolo molto importante nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea. Da tali valutazioni e consultazioni come pure da vari studi indipendenti, in particolare dallo studio sulla dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative, si evince anche che i settori culturali e creativi si trovano a dover affrontare sfide comuni, ovvero un contesto di mercato e un quadro regolamentare molto frammentati, l'impatto del passaggio al digitale e della globalizzazione, le difficoltà di accesso ai finanziamenti, gli oneri burocratici e la carenza di dati comparabili – sfide che richiedono tutte un'azione a livello dell'Unione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La frammentazione dei settori culturali e creativi europei coincide sostanzialmente con i confini nazionali e linguistici. Essa dà luogo, da un lato, a un panorama culturale estremamente variegato e fortemente indipendente in cui trovano voce le varie tradizioni culturali che costituiscono la diversità del nostro patrimonio europeo. Dall'altro, la frammentazione si traduce in una circolazione transnazionale limitata e non ottimale delle opere e degli operatori culturali e creativi all'interno e al di fuori dell'Unione, in squilibri geografici e di conseguenza in una scelta limitata per il consumatore.

(10) Il panorama culturale e creativo europeo non è omogeneo in termini di funzionamento e di impatto economico. La sua frammentazione coincide sostanzialmente anche con i confini nazionali e linguistici. Tale situazione dà luogo, da un lato, a un settore culturale estremamente variegato e fortemente indipendente in cui trovano voce le varie tradizioni e i vari esperimenti culturali e si realizza uno spazio culturale comune per i popoli d'Europa. Dall'altro, la frammentazione comporta una serie di ostacoli che impediscono la fluida circolazione e mobilità transnazionale delle opere culturali e creative e intralciano gli operatori culturali e creativi all'interno e al di fuori dell'Unione, il che può generare squilibri geografici nell'ambito dell'accesso ai beni culturali.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Per far fronte a tali sfide, il settore deve migliorare le proprie capacità di costruzione del pubblico, il che può apportare benefici culturali, sociali ed economici: culturali, consentendo alle opere europee di raggiungere un pubblico più vasto e favorendo un impegno costruttivo; sociali, contribuendo a raggiungere i giovani e le persone svantaggiate; economici, contribuendo a generare nuovi flussi di reddito.

Motivazione

La nozione di "costruzione del pubblico" deve essere interpretata in termini di accesso e partecipazione alle arti e alla cultura (ad esempio l'inclusione dei gruppi svantaggiati, l'alfabetizzazione in materia di arti e cultura) nonché di diversità dell'offerta (ad esempio la sottotitolazione degli spettacoli teatrali). L'istruzione svolge un ruolo chiave nella costruzione del pubblico. L'emendamento è coerente con la valutazione d'impatto del programma Cultura realizzata dalla Commissione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Questi cambiamenti offrono grandi opportunità ai settori culturali e creativi europei. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione a livello mondiale. Per cogliere queste opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito per ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business.

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Questi cambiamenti offrono ampie opportunità ai settori culturali e creativi europei e alla società europea in generale. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione, pubblici più vasti e di portata mondiale e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione delle opere artistiche e culturali a livello mondiale, contribuendo nel contempo al miglioramento della coesione sociale. Per sfruttare pienamente queste opportunità, i settori culturali e creativi devono sviluppare le loro competenze gestionali e digitali e ottenere l'accesso a un'informazione migliore e hanno dunque bisogno di un accesso ancora più ampio al credito, per poter ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione ed elaborare propri modelli di business equi e creativi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) L'attuale processo di convergenza tecnologica sta trasformando le modalità di produzione, distribuzione e fruizione delle opere culturali e creative. È pertanto necessario cercare un nuovo equilibrio tra una maggiore accessibilità delle opere creative e culturali, un'equa remunerazione dei titolari dei diritti e la creazione di nuovi modelli di business.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) L'eccellenza e la competitività dell'Europa nei settori culturali e creativi sono il risultato degli sforzi di artisti, creatori e professionisti, ovvero soggetti dotati di talenti tradizionali e innovativi nonché di competenze formali e informali che è necessario preservare, promuovere e sviluppare attraverso opportunità di formazione, scambio e mobilità, soprattutto per quanto concerne le competenze digitali e imprenditoriali, di concerto, se del caso, con programmi di istruzione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Motivazione

Creatori e artisti svolgono un ruolo essenziale nell'ambito delle industrie culturali e creative. Occorre garantire che le loro capacità e competenze siano sistematicamente potenziate e che gli interessati abbiano accesso ad adeguate formazioni nonché a opportunità di scambio e mobilità.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Lo sviluppo del pubblico, con particolare riferimento ai giovani, comporta un impegno specifico da parte degli Stati membri e dell'Unione a sostegno, nell'ambito dei programmi scolastici e di programmi ad hoc, della valorizzazione dell'istruzione in ambito artistico, culturale e creativo nonché dell'alfabetizzazione cinematografica e mediatica.

Motivazione

Occorre investire nell'istruzione in ambito artistico, culturale e creativo al fine di avvicinare i giovani all'arte.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies) Al fine di raggiungere nuovi pubblici, sono necessari sforzi mirati da parte degli Stati membri e dell'Unione per migliorare l'accesso a gruppi sociali specifici e per rafforzarne la partecipazione e l'inclusione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 sexies) Numerosi settori culturali, come le arti visive, sono basati sulla tecnologia, il che rende difficile distinguere tra l'aspetto tecnico e quello artistico; la flessibilità del programma è dunque essenziale per quanto riguarda questi settori.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà di accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, crescere, restare competitivi o internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività, alla non preparazione all'investimento degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente preparazione a investire delle istituzioni finanziarie.

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) e le organizzazioni senza scopo di lucro, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà che devono affrontare per avere accesso alle risorse – in particolare i fondi dell'Unione, a causa dell'eccessiva complessità delle procedure di presentazione delle domande – di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, crescere, restare o diventare più competitivi o internazionalizzare le loro attività. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività e alla loro intrinseca esigenza di assumere rischi e di sperimentare per innovare. Una siffatta assunzione di rischi da parte degli operatori deve essere compresa e sostenuta anche dalle istituzioni finanziarie.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario riunire all'interno di un unico programma quadro globale i singoli programmi attuali dell'Unione per i settori culturali e creativi in modo da sostenere più efficacemente gli operatori culturali e creativi consentendo loro di sfruttare le opportunità offerte dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione e aiutandoli ad affrontare i problemi che oggi determinano la frammentazione del mercato. Per essere efficace, il programma deve – mediante approcci su misura all'interno di sezioni indipendenti – tenere conto delle specificità dei sottosettori, dei diversi gruppi bersaglio interessati e delle loro speciali esigenze.

(15) Una riunificazione all'interno di un unico programma quadro globale degli attuali programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus, senza tuttavia ridimensionare la reciproca indipendenza degli stessi, consentirebbe di sostenere più efficacemente i settori culturali e creativi per aiutarli a sfruttare le opportunità offerte dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione e ad affrontare i problemi che oggi determinano la frammentazione del mercato, in particolare attraverso un approccio interculturale. È tuttavia fondamentale garantire che il quadro – mediante approcci su misura all'interno di due programmi indipendenti – tenga conto delle specificità dei settori culturali e creativi, con particolare riferimento al settore audiovisivo, nonché delle loro speciali esigenze.

Motivazione

Nell'ambito del programma quadro Europa creativa occorre mantenere l'indipendenza dei programmi Cultura e MEDIA, garantendo nel contempo un efficiente funzionamento delle azioni transettoriali volte ad affrontare le sfide comuni che interessano tutti i settori culturali e creativi.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'iniziativa Capitale europea della cultura e il marchio del patrimonio europeo contribuiscono al rafforzamento del senso di appartenenza a uno spazio culturale comune e alla valorizzazione del patrimonio culturale. È opportuno fornire finanziamenti a favore di queste due azioni dell'Unione europea.

(16) È opportuno fornire finanziamenti anche alle azioni legate all'iniziativa Capitale europea della cultura e al marchio del patrimonio europeo, nonché ad azioni speciali come i premi culturali europei, in quanto contribuiscono al rafforzamento del senso di appartenenza a uno spazio culturale comune, stimolano il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Motivazione

Occorre riformulare il considerando in modo da precisare meglio che la proposta si riferisce unicamente al finanziamento delle azioni legate all'iniziativa Capitale europea della cultura e al marchio del patrimonio europeo per il periodo 2014-2020.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) È necessario che il programma quadro tenga conto del fatto che la cultura ha un valore intrinseco, indipendente dagli aspetti economici dei beni e dei servizi culturali. Occorre tenere presente questa dualità della cultura in sede di elaborazione del programma quadro, onde evitare di concentrare l'attenzione esclusivamente sulla sua competitività economica.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) La partecipazione al programma sarà aperta ai paesi aderenti e ai paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi; sarà aperta inoltre ai paesi EFTA che sono parte dell'accordo SEE e ai paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea. La partecipazione della Confederazione svizzera è subordinata a un regime specifico concordato con tale paese.

(17) La partecipazione al programma quadro nell'ambito dell'integrazione europea sarà aperta agli Stati membri, ai paesi aderenti e ai paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi; sarà aperta inoltre ai paesi EFTA che sono parte dell'accordo SEE e ai paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea. La partecipazione della Confederazione svizzera è subordinata a un regime specifico concordato con tale paese.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il programma deve inoltre essere aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale con altri paesi non membri dell'UE sulla base di stanziamenti supplementari da definire.

(18) Il programma quadro deve inoltre essere aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale con altri paesi non membri dell'UE sulla base di stanziamenti supplementari e disposizioni specifiche da concordare con le parti interessate.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Deve essere promossa la cooperazione tra il programma e le organizzazioni internazionali che si occupano di cultura e audiovisivi, come l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e in particolare Eurimages, l'OCSE e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).

(19) Deve essere promossa la cooperazione tra il programma e le organizzazioni internazionali che si occupano dei settori culturali e audiovisivi, come l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e in particolare Eurimages e gli Itinerari culturali europei, l'OCSE e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) nonché gli Istituti nazionali di cultura dell'Unione europea (EUNIC).

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Occorre che l'Unione, d'intesa con gli Stati membri, compia i passi necessari per assicurare una cooperazione adeguata nei settori culturali e creativi con i paesi terzi (ex programma Media Mundus) e con organizzazioni ed enti multilaterali e regionali, tra cui, ma non esclusivamente, istituti finanziari europei e internazionali, agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite, fondazioni private e donatori esterni all'UE.

Motivazione

Dato che nel prossimo QFP il programma Media Mundus è stato inserito nel quadro comune, occorre mantenere le sue priorità: cooperazione internazionale e proiezione dei prodotti culturali europei all'esterno.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del programma, la complementarità con le attività degli Stati membri e il rispetto dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, della politica industriale e di coesione, del turismo e delle relazioni esterne.

(20) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nell'ambito del programma quadro, la loro complementarità con le attività degli Stati membri e le altre iniziative dell'Unione nonché la loro conformità rispetto all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare del paragrafo 4, e alle altre attività dell'Unione, segnatamente in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, politica industriale e di coesione, politiche sociali e sanitarie, turismo e relazioni esterne nonché l'agenda digitale.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) I risultati del programma quadro dovrebbero avere la più ampia diffusione possibile. Occorre incoraggiare l'individuazione e lo scambio delle migliori prassi che presentano una forte dimensione europea e che sono particolarmente rilevanti per gli obiettivi del programma quadro, sfruttando le esperienze maturate nell'ambito di iniziative precedenti, come ad esempio l'iniziativa degli Ambasciatori della cultura europei.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter) È opportuno che le organizzazioni che sono state finora insignite del titolo di Ambasciatori della cultura europea nel quadro del programma Cultura 2007 e che pertanto, grazie alla loro influenza in campo culturale a livello europeo, sono chiaramente idonee ad essere "rappresentanti" europee della cultura europea, siano autorizzate a mantenere tale titolo per il periodo 2014-2020.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Quanto all'attuazione del programma, occorre tener conto della natura specifica dei settori culturali e creativi, preoccupandosi in particolare di semplificare le procedure amministrative e finanziarie.

soppresso

Motivazione

Alla luce del testo proposto, nonché delle questioni e dei problemi che potrebbero emergere a seguito della fusione dei programmi Cultura e MEDIA, è fondamentale garantire le prerogative di entrambi i legislatori in riferimento all'attuazione del nuovo programma quadro in esame mediante l'introduzione degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Come emerge dalla relazione della Commissione, del 30 luglio 2010, sull'impatto delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le basi giuridiche dei programmi europei nei settori dell'apprendimento permanente, della cultura, dei giovani e della cittadinanza, la notevole riduzione dei termini a livello di procedure di gestione ha aumentato l'efficacia dei programmi. Questo tipo di semplificazione deve proseguire.

soppresso

Motivazione

Gli accordi citati non sono più pertinenti, in quanto, nel frattempo, sia i programmi che le procedure hanno subito modifiche. Visto il testo proposto, è di fondamentale importanza garantire il diritto di controllo dei legislatori.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Per garantire condizioni di attuazione uniformi del presente programma, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione che devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

soppresso

(Cfr. emendamento relativo al considerando 26 bis)

Motivazione

Poiché il relatore propone la delega di potere alla Commissione in relazione agli elementi non essenziali del regolamento proposto, ivi inclusi i programmi annuali, il considerando in esame, relativo agli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE, non è più pertinente e va pertanto soppresso.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Al fine di modificare e integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi di lavoro annuali e all'adeguamento degli indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione del programma quadro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento in termini di obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e da raggiungere entro un termine definito.

(27) Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma quadro prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento in termini di obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti, appropriati e da raggiungere entro un termine definito, nonché di indicatori qualitativi.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Dato il carattere transnazionale e internazionale delle azioni proposte, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri da soli. A motivo della portata e degli effetti attesi di tali azioni, i risultati transnazionali possono essere conseguiti meglio con un'azione a livello dell'Unione. L'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi che consistono nella protezione e nella promozione della diversità culturale e linguistica europea e nel rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,

(30) Dato il carattere transnazionale e internazionale delle azioni proposte, gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la tutela, lo sviluppo e la promozione della diversità culturale e linguistica europea, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa, lo sviluppo di un senso di identità europea fra gli europei, lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità nei settori culturali e creativi europei e il sostegno della competitività dell'industria audiovisiva europea nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri da soli. A motivo della portata e degli effetti attesi di tali azioni, i risultati transnazionali possono essere conseguiti meglio con un'azione a livello dell'Unione. L'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento dei citati obiettivi,

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Istituzione e durata del programma quadro

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi europei (di seguito denominato "il programma") per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento istituisce il programma quadro Europa creativa per sostenere i settori culturali e creativi europei ("il programma quadro").

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il programma quadro è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o su espressioni artistiche e creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o non siano orientate al mercato e indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Queste attività comprendono la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione, la gestione o la regolamentazione. I settori culturali e creativi comprendono in particolare l'architettura, gli archivi e le biblioteche, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e il multimedia), il patrimonio culturale, il design, i festival, la musica, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;

1. "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o su espressioni artistiche e creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o non siano orientate al mercato e indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Queste attività comprendono la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione.

 

Ai fini del presente regolamento, i settori culturali e creativi comprendono in particolare:

 

 l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;

 

 il settore audiovisivo (quali le opere cinematografiche – compresi i documentari, i film di finzione, i film per bambini e quelli di animazione – la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali);

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "operatore": un professionista, un'organizzazione, un'impresa o un'istituzione attivi nei settori culturali e creativi;

2. "operatore culturale e creativo": un professionista, un'organizzazione (con o senza scopo di lucro), un'istituzione o un'impresa, anche di dimensioni medio-piccole, attivi nei settori culturali e creativi;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. "intermediari finanziari": istituzioni finanziarie che forniscono o prevedono di fornire prestiti o competenze aggiuntive ai settori culturali e creativi.

3. "intermediari finanziari partecipanti", selezionati dal Fondo di garanzia dei settori culturali e creativi, a norma del regolamento (UE) n. XX/2012 [il regolamento finanziario]: istituzioni finanziarie che forniscono o prevedono di fornire prestiti o competenze aggiuntive ai settori culturali e creativi.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. "PMI": microimprese, piccole e medie imprese, quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese1, attive nei settori culturali e creativi.

 

___________________

 

1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Motivazione

Il testo originario della Commissione fa riferimento alle piccole e medie imprese senza tuttavia definire il termine. Occorre chiarire il concetto al fine di evitare fraintendimenti.

Emendamento   48

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma sostiene unicamente le azioni e le attività che presentano un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.

1. Alla luce del valore intrinseco ed economico della cultura, il programma quadro sostiene le azioni e le attività che presentano un valore aggiunto europeo.

2. A garantire il valore aggiunto europeo sono in particolare:

2. Il valore aggiunto europeo è garantito da almeno uno dei seguenti criteri:

a) il carattere transnazionale e l'impatto delle attività del programma che integrano programmi nazionali, internazionali e altri programmi dell'Unione;

a) il carattere transnazionale delle azioni e attività culturali e creative che integrano programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione nonché il relativo impatto sui cittadini europei e sulla loro conoscenza di culture diverse dalla propria;

 

a bis) la promozione degli scambi e del dialogo interculturale in modo da valorizzare la diversità culturale europea e, nel contempo, accrescere la consapevolezza reciproca e favorire la formazione di uno spazio culturale e creativo e di un autentico forum culturale condiviso dagli europei;

b) le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

b) le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

c) la cooperazione transnazionale che stimola risposte più complete, rapide ed efficaci alle sfide globali e produce effetti di sistema a lungo termine sui settori interessati;

c) la cooperazione transnazionale fra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, che stimola risposte più complete, rapide ed efficaci alle sfide globali e favorisce l'innovazione, ovvero produce sviluppi a lungo termine e inclusivi per l'intero settore in termini di nuovi modelli di business e di sviluppo;

d) le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e linguistica limitata.

d) l'adeguata considerazione delle condizioni in cui versano i settori culturali e creativi europei, in particolare la situazione negli Stati membri a bassa capacità di produzione e/o nelle regioni dell'UE ad area geografica e/o linguistica limitata.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi generali del programma

Obiettivi generali del programma quadro

 

1. Il programma quadro introduce, per i diversi settori culturali e creativi, una struttura di sostegno coerente, nella fattispecie un sistema di sovvenzioni integrato da uno strumento finanziario.

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

2. Gli obiettivi generali del programma quadro sono:

a) favorire la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea;

a) proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa e sviluppare un senso di identità europea fra i cittadini europei;

b) rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

b) sviluppare e rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in modo da contribuire al loro adeguamento ai cambiamenti industriali ed economici e sostenere la competitività dell'industria audiovisiva europea.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi specifici del programma

Obiettivi specifici del programma quadro

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

Gli obiettivi specifici del programma quadro sono:

a) sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale;

a) rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e internazionale e di affrontare nuove sfide, ad esempio quella della digitalizzazione;

b) promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali e creativi e raggiungere nuovi pubblici in Europa e nel mondo;

b) promuovere e migliorare la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative europee e la mobilità degli operatori culturali e creativi nei settori sopra citati, in particolare degli artisti (soprattutto se donne e giovani), come pure raggiungere nuovi e più vasti pubblici e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative all'interno dell'Unione e nel mondo, con particolare riferimento ai giovani, ai membri di minoranze, ai gruppi svantaggiati e alle persone con disabilità;

c) rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle piccole e medie imprese e organizzazioni;

c) rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi e degli operatori culturali e creativi, in particolare delle PMI, e assicurare la parità fra imprenditori donne e uomini;

d) sostenere la cooperazione politica transnazionale in modo da favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico e nuovi modelli di business.

d) sostenere la cooperazione politica e artistica transnazionale nei settori culturali e creativi per quanto concerne lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e nuovi modelli di business.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Struttura del programma

Struttura del programma quadro

Emendamento   52

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma comprende le seguenti sezioni:

Il programma quadro consta di:

a) una sezione transettoriale che riguarda tutti i settori culturali e creativi;

a) una sezione transettoriale;

b) una sezione Cultura che riguarda i settori culturali e creativi;

b) un programma Cultura;

c) una sezione MEDIA che riguarda il settore audiovisivo.

c) un programma MEDIA.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Logotipi dei programmi

 

1. La Commissione garantisce la visibilità del programma quadro mediante il ricorso a logotipi specifici per ciascun programma di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 6.

 

2. I beneficiari del programma Cultura si avvalgono del logotipo del programma Cultura stabilito dalla Commissione. La Commissione definisce gli ulteriori dettagli per l'uso del logotipo del programma Cultura e ne informa i beneficiari.

 

3. I beneficiari del programma MEDIA si avvalgono del logotipo del programma MEDIA di cui all'allegato I bis, punto 1. La Commissione definisce gli ulteriori dettagli per l'uso del logotipo del programma MEDIA e ne informa i beneficiari.

 

4. La Commissione e i desk Europa creativa di cui all'articolo 8 ter sono anch'essi autorizzati ad avvalersi dei logotipi dei suddetti programmi.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo -7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -7

 

Finalità della sezione transettoriale

 

La sezione transettoriale è intesa a istituire uno strumento di garanzia che assicuri un miglior accesso al credito alle PMI e alle organizzazioni attive nei settori culturali e creativi e stabilite in uno dei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, lettere a), c) e d), nonché a sostenere la cooperazione politica transnazionale e l'istituzione della rete di desk Europa creativa di cui all'articolo 8 ter.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Strumento per i settori culturali e creativi

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi

1. La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione per le piccole e medie imprese. Lo strumento ha le seguenti priorità:

1. La Commissione istituisce, conformemente alle norme di cui all'allegato I, uno strumento di garanzia per i settori culturali e creativi dell'Unione. Lo strumento di garanzia opera come strumento autonomo ed è istituito e gestito conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. Lo strumento è aperto alle PMI e alle organizzazioni attive nei settori culturali e creativi e stabilite in uno dei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, lettere a), c) e d).

 

Lo strumento di garanzia è istituito come progetto sperimentale ed è complementare alle sovvenzioni assegnate a titolo del programma quadro.

 

Lo strumento di garanzia consente lo sviluppo dei settori culturali e creativi in generale e, in particolare, fornisce un effetto leva sufficiente per intraprendere azioni e creare nuove opportunità.

 

La Commissione fornisce una serie di parametri chiari e precisi al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), in modo da consentire la selezione di banche e intermediari finanziari adeguati a operare a favore della cultura e di progetti culturali e creativi, nonché per assicurare una dotazione finanziaria equilibrata, in termini di settori e di dimensioni delle PMI che beneficiano del credito, nei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, lettere a), c) e d).

 

1 bis. Lo strumento di garanzia ha le seguenti priorità:

a) facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei;

a) facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei, assicurando nel contempo che agli operatori non sia richiesta o imposta né la fornitura di garanzie supplementari sotto forma di garanzie personali né la cessione di diritti di proprietà, come i diritti di distribuzione o di produzione, per poter accedere ai finanziamenti;

b) migliorare a tal fine la capacità delle istituzioni finanziarie di valutare i progetti culturali e creativi, anche in termini di assistenza tecnica e di misure per la creazione di reti.

b) migliorare la capacità e la disponibilità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi associati alle PMI e alle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi e ai relativi progetti, anche mediante misure di sensibilizzazione, assistenza tecnica, sviluppo di conoscenze e creazione di reti.

 

1 ter. Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la Commissione attua lo strumento di garanzia con modalità di gestione indiretta, affidando compiti al FEI secondo quanto disposto all'articolo 55, paragrafo 1, punto iv), del regolamento finanziario, in base alle disposizioni dell'accordo che sarà concluso tra la Commissione e il FEI.

 

2. Le priorità sono attuate secondo quanto definito nell'allegato I.

 

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Per favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico e modelli di business nei settori culturali e creativi, la Commissione attua le seguenti misure di sostegno della cooperazione politica transnazionale:

1. Per promuovere la cooperazione politica transnazionale, la sezione transettoriale fornisce un sostegno a quanto segue:

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how su nuovi modelli di business, attività di apprendimento tra pari e la creazione – tra gli operatori culturali e i responsabili politici – di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi;

a) lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how su nuovi modelli economici, attività di apprendimento tra pari e la creazione – tra gli operatori culturali, in particolare tra i più piccoli, e i responsabili politici – di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi;

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dati di mercato, studi, strumenti di anticipazione delle competenze e dei fabbisogni professionali, valutazioni, analisi politiche e sostegno a indagini statistiche;

b) la raccolta di dati di mercato, la redazione di studi, l'analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in termini di competenze, l'analisi delle politiche culturali a livello europeo e nazionale e indagini statistiche sulla base di strumenti e criteri specifici per ciascun settore;

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la quota di partecipazione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per promuovere la raccolta e l'analisi dei dati nei settori culturali e creativi;

c) il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per promuovere la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo;

Motivazione

Al momento il mandato dell'Osservatorio è limitato al settore audiovisivo. Si veda l'emendamento all'articolo 8, lettera c bis).

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) uno studio di fattibilità, da effettuarsi entro il 30 giugno 2014, che valuti la possibilità di raccogliere e analizzare i dati dei settori culturali e creativi, diversi da quelli del settore audiovisivo, i cui risultati sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al finanziamento, alla distribuzione, e alla monetizzazione delle creazioni;

d) la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al finanziamento, alla distribuzione e alla monetizzazione delle creazioni, tra cui modalità innovative di impiego delle tecnologie digitali;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale e mediatica;

e) conferenze, formazione, seminari e dialogo politico in materia di alfabetizzazione culturale, mediatica e digitale nonché in fatto di cultura cinematografica, in collaborazione, fra l'altro, con organizzazioni di organi d'informazione quali gli organi di radiodiffusione, università e altre istituzioni culturali;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) formazione per professionisti dei settori culturali e creativi, intesa a migliorarne le competenze negli ambiti culturale, mediatico e digitale;

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Creazione e sperimentazione transettoriale

 

Al fine di favorire la creazione e la sperimentazione fra i diversi settori culturali e creativi, la Commissione europea adotta misure di sostegno mediante progetti pilota volti ad accrescere la collaborazione fra settori che hanno sinora sperimentato poca o nessuna esperienza in fatto di collaborazione.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter

 

Rete dei desk Europa creativa

 

1. I paesi partecipanti al programma quadro allestiscono desk Europa creativa conformemente ai loro rispettivi regolamenti, requisiti e disposizioni interni.

 

2. La struttura finora esistente di punti di contatto Cultura e MEDIA Desk e dei loro rispettivi compiti deve essere mantenuta per garantire il rispetto delle competenze già esistenti e delle caratteristiche specifiche di ogni settore. La loro cooperazione deve, tuttavia, essere rafforzata al fine di costruire una rete efficiente.

 

3. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti al programma quadro, sostiene una rete di desk Europa creativa, composta da tutti i Media desk e i punti di contatto Cultura.

f) sostegno ai membri nazionali della rete dei desk Europa creativa per lo svolgimento dei seguenti compiti:

4. I desk Europa creativa svolgono i seguenti compiti:

 promozione del programma Europa creativa a livello nazionale;

a) promozione del programma quadro nei loro rispettivi ambiti nei paesi partecipanti e messa a disposizione di informazioni in materia;

 assistenza ai settori culturali e creativi per quanto riguarda il programma Europa creativa e messa a disposizione di informazioni sulle varie forme di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione;

b) assistenza ai settori culturali e creativi per quanto riguarda il programma quadro e messa a disposizione di informazioni sulle altre opportunità di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione;

 stimolo alla cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti dei settori culturali e creativi;

c) stimolo alla cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti dei settori culturali e creativi;

 sostegno alla Commissione offrendo ad essa assistenza nel campo dei settori culturali e creativi negli Stati membri, ad esempio mediante la fornitura di dati su tali settori;

d) sostegno alla Commissione offrendo ad essa assistenza nel campo dei settori culturali e creativi nei paesi partecipanti al programma quadro, ad esempio mediante la fornitura dei dati disponibili su tali settori che vengono anche messi a disposizione dei soggetti coinvolti;

 sostegno alla Commissione per garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma.

e) sostegno alla Commissione per garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma quadro.

 

f) stimolo alla più ampia partecipazione possibile degli operatori culturali e creativi al programma quadro, grazie a un'efficace diffusione delle informazioni e alla messa a punto di iniziative adeguate in materia di creazione di reti fra i suddetti operatori;

 

g) sviluppo di una più stretta cooperazione fra di essi al fine di conseguire una rete europea efficace per la prestazione di servizi ai settori culturali e creativi.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Capo III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione Cultura

Programma Cultura

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Priorità della sezione Cultura

Priorità del programma Cultura

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel campo del rafforzamento delle capacità del settore le priorità sono:

1. Le priorità del programma Cultura sono le seguenti:

a) sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori acquisiscono le competenze e il know-how che favoriscono l'adeguamento alle tecnologie digitali, compresa la sperimentazione di nuovi approcci relativi alla costruzione del pubblico e ai modelli di business;

a) sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori culturali e creativi acquisiscono le competenze e il know-how che contribuiscono a rafforzare i settori culturali e creativi, anche incoraggiando l'adeguamento alle tecnologie digitali. Ciò comprende la sperimentazione di approcci innovativi relativi allo sviluppo del pubblico e alla sperimentazione di nuovi modelli di business e nuovi partenariati;

b) sostenere le azioni che consentono agli operatori di internazionalizzare la loro carriera in Europa e nel mondo;

b) sostenere le azioni che consentono agli operatori culturali e creativi di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare le loro attività nell'Unione e nel mondo, sulla base di strategie a lungo termine;

c) sostenere il rafforzamento degli operatori europei e delle reti culturali internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

c) sostenere il rafforzamento degli operatori culturali e creativi europei, in particolare delle organizzazioni e delle reti internazionali, anche attraverso le piattaforme digitali, al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali, affinché possano sviluppare il proprio settore di attività e sperimentazione, garantendo loro nel contempo la possibilità di contribuire al dibattito sull'elaborazione delle politiche a livello europeo.

2. Nel campo della promozione della circolazione transnazionale le priorità sono:

2. Nel campo della mobilità e della circolazione transnazionale le priorità sono:

a) sostenere le tournées, le manifestazioni e le mostre internazionali;

a) sostenere le tournées, le manifestazioni, le mostre e i festival internazionali;

b) sostenere la circolazione della letteratura europea;

b) sostenere la circolazione delle opere letterarie europee o delle opere pubblicate connesse alle arti, all'artigianato e alla cultura, al fine di garantirne la massima accessibilità;

c) sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee.

c) sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse, e favorire l'accesso, nei confronti delle opere culturali europee e del patrimonio culturale materiale e immateriale, per il maggior numero possibile di cittadini, quale mezzo per combattere l'esclusione sociale.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure di sostegno della sezione Cultura

Misure di sostegno del programma Cultura

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

La sezione Cultura fornisce un sostegno alle seguenti misure:

1. Per attuare le priorità di cui all'articolo 9, il programma Cultura fornisce un sostegno a quanto segue:

a) le misure di cooperazione che riuniscono operatori di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;

a) i progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono operatori culturali e creativi di vari paesi nello svolgimento di attività culturali e creative settoriali o transettoriali;

b) le attività di organismi europei comprendenti reti di operatori di vari paesi;

b) le attività di reti europee di operatori culturali e creativi di vari paesi e le manifestazioni culturali di carattere europeo;

c) le attività delle organizzazioni che costituiscono una piattaforma promozionale europea per lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la circolazione degli artisti e delle opere con un effetto di sistema e su vasta scala;

c) le attività delle organizzazioni che costituiscono piattaforme europee per lo sviluppo di talento emergente e promuovono la mobilità degli artisti e dei professionisti dei settori culturali e creativi, nonché la circolazione delle loro opere in tutta Europa e nel mondo, potenzialmente in grado di influenzare ampiamente l'intero settore e di produrre effetti duraturi:

d) il sostegno alla traduzione letteraria;

d) traduzioni letterarie (come opere di narrativa, romanzi, racconti, novelle, opere teatrali, poesia, fumetti, ecc.) e traduzioni di opere connesse alle arti, all'artigianato e alla cultura, nonché una loro ulteriore promozione;

e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali europei, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura.

e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali dell'Unione, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura.

 

1 bis. Le misure di sostegno di cui al comma 1 sono dirette in particolare a sostenere progetti senza scopo di lucro.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Capo IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione MEDIA

Programma MEDIA

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel campo del rafforzamento delle capacità del settore le priorità sono:

1. Nell'ottica di un rafforzamento della capacità del settore audiovisivo europeo, il programma MEDIA sostiene:

a) agevolare l'acquisizione di competenze e lo sviluppo di reti e in particolare incoraggiare l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato;

a) l'acquisizione e il perfezionamento delle capacità e delle competenze nel settore dell'audiovisivo nonché lo sviluppo di reti e in particolare l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato;

b) aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive che abbiano le potenzialità per circolare in Europa e nel mondo, e agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive;

b) l'aumento della capacità degli operatori del settore audiovisivo europeo di sviluppare opere audiovisive che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive;

c) incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati europei e internazionali.

c) l'incoraggiamento a favore degli scambi tra imprese facilitando l'accesso ai mercati per gli operatori del settore audiovisivo e gli strumenti d'impresa, consentendo loro di dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali;

 

c bis) l'adozione di misure volte a facilitare, in particolare, le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive.

2. Nel campo della promozione della circolazione transnazionale le priorità sono:

2. Nel campo della promozione della circolazione transnazionale le priorità sono:

a) sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di progetti audiovisivi;

a) sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;

b) sostenere il marketing e la distribuzione transnazionali su piattaforme on-line;

b) promuovere il marketing, il branding e la distribuzione transnazionali di opere audiovisive su piattaforme on-line;

c) sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema;

c) stimolare l'interesse del pubblico nei confronti delle opere audiovisive europee, in particolare attraverso la promozione, le manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e i festival del cinema;

 

c bis) aiutare i partner delle coproduzioni europee e internazionali a collaborare e a fornire un sostegno alle opere audiovisive coprodotte;

d) promuovere la flessibilità di nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

d) promuovere la flessibilità di nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure di sostegno della sezione MEDIA

Misure di sostegno del programma MEDIA

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

La sezione MEDIA fornisce un sostegno alle seguenti misure:

Per attuare le priorità di cui all'articolo 11, il programma MEDIA fornisce un sostegno a quanto segue:

a) sostegno allo sviluppo di un'offerta globale di iniziative per l'acquisizione di nuove competenze, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti;

a) messa a disposizione di una gamma globale di misure di formazione tese a promuovere l'acquisizione e l'aggiornamento di nuove capacità e competenze dei professionisti dell'audiovisivo, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti, compresa l'integrazione delle tecnologie digitali;

 

a bis) sottotitolazione¸ sopratitolazione, doppiaggio e descrizione audio delle opere audiovisive;

b) sostegno agli operatori del settore audiovisivo per lo sviluppo di opere audiovisive europee caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;

b) misure volte ad aiutare gli operatori europei del settore audiovisivo per lo sviluppo di opere audiovisive europee caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera, e volte in particolare a promuovere lo sviluppo di progetti di produzione di film e opere televisive europee, come fiction, film per bambini e di animazione, documentari e cortometraggi, nonché di opere interattive, in particolare i videogiochi, come le opere audiovisive autonome utilizzabili in stand-alone, destinate ai mercati europei e internazionali;

 

c) sostegno ad attività volte a facilitare le coproduzioni europee e internazionali, anche televisive;

c) misure volte a sostenere le attività delle società europee di produzione audiovisiva, segnatamente indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche televisive, nonché di sostenere i fondi internazionali di coproduzione;

d) accesso più agevole alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Europa;

d) misure volte ad agevolare l'accesso alle manifestazioni e ai mercati professionali dell'audiovisivo e l'utilizzo degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Europa, in particolare nel quadro di forum di coproduzione, e a promuovere le opere e i progetti audiovisivi europei sui mercati cinematografici europei e internazionali;

e) istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali su tutte le piattaforme e alle attività di vendita internazionale;

e) misure volte ad istituire sistemi di sostegno alla distribuzione di opere audiovisive europee non nazionali attraverso le piattaforme della distribuzione cinematografica e tutte le altre piattaforme, incluse le piattaforme di video on demand (VOD) e le piattaforme mobili, e alle attività di vendita internazionale;

f) circolazione più agevole dei film europei nel mondo e dei film internazionali in Europa su tutte le piattaforme;

f) misure volte ad agevolare la circolazione dei film europei nel mondo e dei film internazionali in Europa su tutte le piattaforme tramite progetti di cooperazione in particolare tra i vari soggetti del settore audiovisivo (festival, agenti di vendita, distributori e l'insieme delle piattaforme di distribuzione);

g) sostegno a una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali, compresa l'integrazione delle tecnologie digitali;

g) misure volte a sostenere una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti in maggioranza film europei, di cui una quota significativa di film europei non nazionali, nonché a sostenere l'integrazione delle tecnologie digitali, in particolare incoraggiando la digitalizzazione delle sale cinematografiche di tali esercenti;

h) sostegno a iniziative che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee;

h) misure volte a sostenere le iniziative, compresi i festival, che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee e il patrimonio audiovisivo e cinematografico, e che migliorano l'accesso per il pubblico europeo e internazionale, anche attraverso la creazione di reti e attraverso piattaforme on-line;

i) sostegno alle attività finalizzate ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico;

i) misure volte a sostenere le attività finalizzate ad accrescere la conoscenza e l'interesse del pubblico riguardo al cinema europeo, in particolare le attività miranti a promuovere l'educazione al film, soprattutto del pubblico giovane;

j) sostegno ad azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

j) misure volte a sostenere azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Partecipazione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

 

1. La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo fa parte integrante del programma MEDIA e contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma:

 

a) incoraggiando la trasparenza e l'instaurazione di condizioni di parità per quanto riguarda l'accessibilità delle informazioni giuridiche e finanziarie/di mercato e contribuendo alla comparabilità dei dati giuridici e statistici;

 

b) fornendo dati e analisi di mercato utili all'elaborazione delle linee d'azione del programma MEDIA e alla valutazione del loro impatto sul mercato.

 

2. La Commissione rappresenta l'Unione nelle relazioni con l'Osservatorio.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive con:

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma quadro e le sue sinergie con le successive politiche e programmi, che tengono pienamente conto degli obiettivi del programma Europa creativa, al fine di rispettare e promuovere la diversità culturale;

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le pertinenti politiche dell'UE, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;

a) le pertinenti politiche dell'Unione, quali quelle nei settori dell'istruzione e della formazione, dell'occupazione, della coesione sociale e territoriale, della salute, del mercato interno, della gioventù, della cittadinanza, delle relazioni esterne, del commercio, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia, dell'allargamento e dello sviluppo;

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le altre fonti di finanziamento previste dall'UE nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione. In particolare, a livello attuativo sarà importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente.

b) le altre fonti di finanziamento previste dall'Unione nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e i programmi di ricerca e innovazione;

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione;

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) altri programmi dell'Unione;

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) le strategie nazionali, regionali e locali.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento è applicato e attuato nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione.

2. Il presente regolamento è applicato e attuato fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma Europa creativa sulla base dei seguenti indicatori di performance. Va tenuto conto del fatto che il conseguimento dei risultati di performance dipende dall'effetto complementare di altre attività a livello nazionale ed europeo che incidono sui settori culturali e creativi.

1. La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma quadro sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi di performance in appresso.

 

Si presta particolare attenzione allo strumento di garanzia. Trattandosi di un progetto sperimentale, l'intero processo di istituzione, funzionamento e risultati viene monitorato e valutato su base annua, seguendo le diverse fasi costitutive, segnatamente la conclusione di un accordo tra la Commissione e il FEI, l'indizione di una gara di appalto negli Stati membri, l'istituzione di una forma di accordo tra il FEI e le banche e/o gli intermediari finanziari prescelti, la formazione di personale, l'invio di una comunicazione sullo strumento stesso agli operatori e l'elaborazione di una valutazione di impatto e di una relazione di avanzamento al fine di rispecchiare la situazione nel prossimo periodo di programmazione.

a) Indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all'articolo 4:

a) Indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all'articolo 4:

 quota di occupazione e quota del PIL dei settori interessati;

 livello, evoluzione, quota di occupazione e quota del PIL dei settori culturali e creativi;

 percentuale di persone che riferisce di avere accesso a opere culturali europee.

 dati statistici relativi all'accesso negli Stati membri a opere culturali e creative europee non nazionali, in particolare opere audiovisive;

 

 dati statistici relativi all'accesso a opere culturali e creative europee, in particolare opere audiovisive, negli altri paesi partecipanti e nel mondo.

b) Indicatori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 5:

b) Indicatori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 5:

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera a), concernente il sostegno alla capacità dei settori culturali e creativi europei:

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera a):

 internazionalizzazione degli operatori culturali e numero dei partenariati transnazionali istituiti;

 l'entità delle attività internazionali degli operatori culturali e creativi e numero dei partenariati transnazionali istituiti;

 

 il numero di attività sostenute dal programma quadro che hanno migliorato le capacità e le competenze degli operatori culturali e creativi con conseguente aumento della loro occupabilità;

 numero di esperienze di apprendimento ideate per gli operatori artistici/culturali con aumento delle loro competenze e della loro occupabilità.

 il numero di esperienze di apprendimento ideate per gli operatori artistici/culturali con aumento delle loro competenze e della loro occupabilità.

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera b), concernente la promozione della circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali e creativi e il raggiungimento di nuovi pubblici in Europa e nel mondo:

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera b):

Sezione Cultura:

Programma Cultura:

 numero di persone raggiunte direttamente e indirettamente dai progetti sostenuti dal programma;

 il numero di persone raggiunte dai progetti sostenuti dal programma quadro;

Sezione MEDIA:

Programma MEDIA:

 numero di biglietti d'ingresso venduti per film europei in Europa e nel mondo (sui dieci più importanti mercati non europei);

 il numero di biglietti d'ingresso venduti nelle sale cinematografiche di tutta l'Unione per film europei nazionali e non-nazionali e per film europei nel mondo (sui dieci più importanti mercati non europei);

 quota di opere audiovisive europee al cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali.

 la quota di opere audiovisive europee al cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali;

 

 il numero di giochi digitali europei rilasciati sulle principali piattaforme di gioco (console, piattaforme mobili e online).

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera c), concernente il rafforzamento della capacità finanziaria dei settori culturali e creativi:

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera c):

 volume dei prestiti concessi attraverso il meccanismo finanziario;

 il volume dei prestiti concessi attraverso lo strumento di garanzia, ripartiti per origine nazionale, dimensioni e sottosettori di appartenenza delle PMI e delle organizzazioni;

 

 il volume dei prestiti concessi da intermediari finanziari, classificati in base all'origine nazionale;

 numero e distribuzione geografica delle istituzioni finanziarie che forniscono accesso al credito nei settori culturali e creativi;

 il numero e la distribuzione geografica degli intermediari finanziari;

 numero, origine nazionale e sottosettori di appartenenza dei beneficiari finali dello strumento finanziario.

 il numero, l'origine nazionale e i sottosettori di appartenenza delle PMI e delle organizzazioni che beneficiano dello strumento di garanzia;

 

 il tasso medio di insolvenza dei prestiti, classificati per origine nazionale, dimensioni e sottosettori di appartenenza delle PMI e delle organizzazioni;

 

 situazione in termini di capitale proprio dei beneficiari finali del finanziamento.

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera d), concernente il sostegno alla cooperazione politica transnazionale:

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera d):

 numero di Stati membri che utilizzano i risultati del metodo di coordinamento aperto nell'elaborazione delle politiche nazionali e numero delle nuove iniziative.

 il numero di Stati membri che utilizzano i risultati del metodo di coordinamento aperto nell'elaborazione delle politiche nazionali e il numero delle nuove iniziative;

 

 il numero e qualità delle domande trattate dai punti di contatto Cultura e dai MEDIA desk;

 

 la qualità del servizio fornito dai punti di contatto Cultura e dai MEDIA desk ai coordinatori di potenziali progetti, valutata da un ufficio di esperti indipendente ed esterno.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Al fine di garantire un monitoraggio e una valutazione ottimali del programma quadro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 ter, adeguando gli indicatori qualitativi e quantitativi di performance di cui al paragrafo 1.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.

soppresso

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. La valutazione ha la portata corretta ed è svolta con sufficiente tempismo in modo che se ne possa tener conto nel processo decisionale.

soppresso

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) A fianco del monitoraggio regolare, la Commissione presenta una relazione di valutazione esterna entro la fine del 2017 per valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi, l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo in vista di una decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla sospensione del programma. La valutazione riguarda le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1 ter. La Commissione garantisce che il programma quadro sia sottoposto a una valutazione regolare, esterna e indipendente. Al fine di valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e l'efficienza del programma quadro, la valutazione riguarda le possibilità di semplificazione del programma, la sua coerenza interna ed esterna e il sussistere della rilevanza dei suoi obiettivi. Oltre a tenere conto degli indicatori di cui al paragrafo 1, la valutazione riguarda anche altri fattori rilevanti, tra cui la differenza fra il tasso medio di interesse dei prestiti concessi tramite lo strumento di garanzia e il tasso medio di interesse dei prestiti generalmente concessi alle PMI alle normali condizioni di mercato. Sono altresì tenuti in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1 ter, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2017, una relazione concernente l'attuazione e l'impatto del programma quadro nel loro territorio.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. La Commissione presenta una valutazione finale del programma quadro al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 30 giugno 2022.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) La Commissione valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti delle misure nella prospettiva di tenerne conto ai fini di una decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione possibili di un programma successivo.

1 sexies. La Commissione valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma quadro in funzione della prossima generazione di programmi finanziari pluriennali.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione e il FEI assicurano che i desk Europa creativa di cui all'articolo 8 ter, dispongano delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La rete dei desk Europa creativa di cui all'articolo 8, lettera f), provvede a comunicare e divulgare le informazioni sui finanziamenti accordati dall'Unione e sui risultati conseguiti nel loro paese.

2. La rete dei desk Europa creativa provvede a comunicare e divulgare le informazioni sui finanziamenti accordati dall'Unione e sui risultati conseguiti nei rispettivi paesi partecipanti.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Capo VI – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso al programma

Accesso al programma quadro

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni riguardanti i paesi non membri dell'UE e le organizzazioni internazionali

Disposizioni riguardanti i paesi partecipanti

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma promuove la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

1. Il programma quadro promuove la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La partecipazione alle sezioni del programma è aperta ai seguenti paesi, purché siano soddisfatte le condizioni previste, comprese – per la sezione MEDIA – quelle contenute nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi e previo il versamento di stanziamenti supplementari:

2. La partecipazione al programma quadro è aperta ai paesi di cui al paragrafo 2 bis, a condizione che tali paesi:

 

 abbiano firmato e ratificato la convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

 

 abbiano soddisfatto le condizioni contenute nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in relazione al programma MEDIA;

 

 abbiano versato stanziamenti supplementari.

 

2 bis. In conformità delle condizioni di cui al paragrafo 2, la partecipazione al programma quadro è aperta, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 7, ai seguenti paesi:

 

a) gli Stati membri;

a) i paesi aderenti e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;

b) i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi potenzialmente candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;

b) i paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;

c) i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio che aderiscono allo Spazio economico europeo (SEE), a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;

c) la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

d) la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

d) i paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea.

e) i paesi dello Spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi ai sensi degli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

 

2 ter. I paesi di cui al paragrafo 2 bis, lettere a), c) e d) partecipano allo strumento di garanzia secondo quanto stipulato all'articolo 7.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a determinati paesi o regioni sulla base di stanziamenti supplementari.

3. Il programma quadro è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a determinati paesi o regioni sulla base di stanziamenti supplementari.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'OCSE o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

4. Il programma quadro consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non vi partecipano e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma quadro.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Attuazione del programma

 

Per l'attuazione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali enunciano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni i piani di lavoro annuali comprendono le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

 

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Programmi di lavoro annuali

 

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 ter riguardo alla stesura di programmi di lavoro annuali.

 

2. I programmi di lavoro annuali enunciano, in particolare, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento.

 

3. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna sezione e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni, essi comprendono le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

 

4. Con riferimento allo strumento di garanzia, i programmi di lavoro annuali includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati agli intermediari finanziari, i criteri di esclusione legati al contenuto dei progetti presentati agli intermediari finanziari partecipanti, la dotazione annuale del FEI nonché i criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione applicati ai prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 ter

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, e all'articolo 17 bis, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la durata del programma quadro.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, e all'articolo 17 bis, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, e all'articolo 17 bis, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma Europa creativa. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è pari a 1 801 000 000 EUR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La dotazione di bilancio è ripartita come segue tra i programmi MEDIA e Cultura e la sezione transettoriale di cui all'articolo 6:

 

 almeno il 55% per il programma MEDIA;

 

 almeno il 30% per il programma Cultura;

 

 un importo massimo del 15% per la sezione transettoriale, con una dotazione minima del 4% destinata alle misure di cooperazione transnazionale di cui all'articolo 8 e alla rete dei desk Europa creativa di cui all'articolo 8 ter.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili fatte salve le disposizioni del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del xxx/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Motivazione

L'emendamento punta a potenziare il ruolo del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. I fondi che restano non assegnati, nell'ambito della sezione transettoriale, alle misure previste all'articolo 7 vengono distribuiti ai programmi Cultura e MEDIA.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative alle attività preparatorie, di monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea se e in quanto connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche riguardanti l'elaborazione e lo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma.

2. L’assegnazione finanziaria del programma quadro può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e attività di valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma quadro e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma quadro. Tale dotazione deve essere chiaramente definita e visibile.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell’ambito dei regolamenti specifici. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti ottenuti nell'ambito del programma quadro, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare se vi siano stati frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

MODALITÀ ATTUATIVE DELLO STRUMENTO PER I SETTORI CULTURALI E CREATIVI

STRUMENTO DI GARANZIA PER I SETTORI CULTURALI E CREATIVI

 

(1) Lo strumento di garanzia è uno strumento autonomo di debito che fornisce garanzie nonché competenze e capacità tecniche per valutare e coprire i rischi e, potenzialmente un alleggerimento dei requisiti patrimoniali, per progetti nei settori culturali e creativi tramite opportunità di leva per gli intermediari finanziari.

 

(1 bis) La dotazione di bilancio copre l'intero costo dello strumento di garanzia, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari come le perdite derivanti da garanzie, le commissioni di gestione dovute al FEI per la gestione delle risorse dell'Unione e tutti gli altri costi o spese ammissibili.

 

(1 ter) L'obiettivo del volume di garanzia finanziaria nel quadro dello strumento di garanzia per il 2020 dovrebbe essere pari a prestiti per un valore di 1 miliardo di euro.

La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione europea per le piccole e medie imprese. Il sostegno finanziario fornito attraverso questo strumento è destinato alle piccole e medie imprese e organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi.

 

1. Compiti

 

Lo strumento per i settori culturali e creativi svolge i seguenti compiti:

(1 quater) Lo strumento di garanzia fornisce:

a) fornisce garanzie ai competenti intermediari finanziari dei paesi che partecipano al programma Europa creativa;

a) garanzie ai competenti intermediari finanziari di uno dei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, lettere a), c) e d);

b) dota gli intermediari finanziari di ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi legati agli operatori dei settori culturali e creativi.

b) ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi legati alle PMI e alle organizzazioni e ai relativi progetti culturali e creativi, agli intermediari finanziari.

2. Scelta degli intermediari

(2) Scelta degli intermediari finanziari

Gli intermediari sono scelti secondo le migliori pratiche di mercato tenendo conto degli effetti:

Gli intermediari finanziari sono scelti dal FEI secondo le migliori pratiche di mercato, tenendo conto delle difficoltà di valutare i rischi in progetti culturali e creativi, e visti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 7.

 

Viene data priorità agli intermediari finanziari che possiedono una esperienza sostanziale nel finanziamento delle PMI nei settori culturali e creativi.

 

I criteri di selezione comprendono, in particolare:

 sul volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione dell'operatore culturale e creativo e/o

 il volume dei finanziamenti con capitale di debito finora messi a disposizione delle PMI e delle organizzazioni nei settori culturale e creativo;

 

 il volume dei finanziamenti con capitale di debito accantonati per essere resi disponibili alle PMI e alle organizzazioni nei settori culturale e creativo;

 sull'accesso dell'operatore culturale e creativo al credito e/o

 

 sull'assunzione di rischio nel finanziamento degli operatori culturali e creativi da parte dell'intermediario interessato.

 

 

 la politica di gestione dei rischi associati alle operazioni di prestito, con particolare riferimento ai progetti culturali e creativi;

 

 la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di commercializzazione e promozione alle PMI di tutte le regioni e di tutti i sottosettori.

3. Durata dello strumento per i settori culturali e creativi

(3) Durata dello strumento di garanzia

La durata massima delle garanzie concesse individualmente (ad hoc) non può superare i 10 anni.

La durata massima delle garanzie concesse individualmente (ad hoc) non può superare i 10 anni.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario], le entrate e i rimborsi derivanti dalle garanzie sono destinati allo strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i rimborsi derivanti da operazioni avviate nel periodo precedente sono destinati allo strumento finanziario nel periodo corrente.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera h, del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario], le entrate e i rimborsi derivanti dalle garanzie sono destinati allo strumento di garanzia per un periodo non superiore al periodo di impegno più 10 anni. Per il Fondo MEDIA di garanzia della produzione, le entrate e i rimborsi derivanti dalle sue operazioni effettuate nel periodo precedente a quello coperto dal programma quadro sono destinati allo strumento di garanzia nel periodo corrente.

4. Rafforzamento delle capacità

(4) Rafforzamento delle capacità

Il rafforzamento della capacità nel quadro dello strumento per i settori culturali e creativi consiste fondamentalmente nella prestazione di servizi di esperti agli intermedianti finanziari che concludano un contratto di finanziamento a norma dello strumento per i settori culturali e creativi: l'obiettivo è fornire a ogni intermediario finanziario ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi associati al finanziamento dei settori culturali e creativi. Gli operatori dei settori culturali e creativi potrebbero anch'essi beneficiare di questo rafforzamento delle capacità: lo sviluppo di competenze adeguate che consentano loro di elaborare piani aziendali e di predisporre informazioni precise sui progetti contribuirebbe a una valutazione efficiente dei progetti culturali e creativi da parte dell'intermediario finanziario.

Il rafforzamento della capacità nel quadro dello strumento di garanzia consiste nella prestazione di consulenza agli intermediari finanziari al fine di migliorare la loro conoscenza dei settori culturali e creativi – per quanto concerne la natura immateriale delle attività utilizzate come garanzia, le dimensioni del mercato che non raggiunge la massa critica e il carattere di prototipo di prodotti e servizi – e di fornire a ogni intermediario finanziario ulteriori competenze nella creazione di portafogli e nella valutazione dei rischi associati ai progetti culturali e creativi.

 

Le risorse destinate al rafforzamento delle capacità sono limitate al [10%] del bilancio dello strumento di garanzia.

 

Il FEI seleziona i prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità per conto dello strumento di garanzia e sotto la vigilanza della Commissione, mediante una procedura di gara pubblica e aperta, sulla base di criteri quali l'esperienza nel finanziamento dei settori culturali e creativi, la competenza, la portata geografica, la capacità in termini di risultati e la conoscenza del mercato.

5. Bilancio

 

La dotazione di bilancio copre l'intero costo dello strumento, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari come le perdite derivanti da garanzie, le commissioni di gestione dovute al FEI per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese ammissibili.

 

6. Visibilità e sensibilizzazione

(5) Visibilità e sensibilizzazione

Per quanto riguarda il sostegno fornito dall'Unione ogni intermediario deve garantire una visibilità e una trasparenza adeguate, fornendo informazioni sufficienti sulle opportunità finanziarie offerte dal programma.

Per quanto riguarda il sostegno fornito a titolo dello strumento di garanzia, ogni intermediario deve garantire una visibilità e una trasparenza adeguate, fornendo informazioni sufficienti sulle opportunità finanziarie offerte dallo strumento di garanzia.

Occorre garantire che i beneficiari finali siano adeguatamente informati in merito alle opportunità di finanziamento disponibili.

Occorre garantire che i beneficiari finali siano adeguatamente informati in merito alle opportunità di finanziamento disponibili.

 

(6) Tipi di prestiti

 

Fra i tipi di prestiti coperti dallo strumento di garanzia rientrano, in particolare, prestiti relativi:

 

 agli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali;

 

 ai trasferimenti di imprese;

 

 al capitale di esercizio (come finanziamenti provvisori, finanziamenti per coprire deficit, incentivi fiscali, flussi di cassa, linee di credito, ecc.).

 

Il capitale di esercizio può includere pertinenti crediti bancari di finanziamento a breve termine con cui i fondi dei produttori possono essere garantiti.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I bis

 

Logotipo del programma MEDIA

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo) – punto 1

 

Testo della Commissione

 

Emendamento

1. Il logotipo del programma MEDIA è il seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il relatore ritiene che la tutela e la promozione della creatività e della cultura siano necessarie per rafforzare le radici e il futuro dell'unità nella diversità europea attraverso il pluralismo, la democrazia e la convivenza pacifica e per potenziare il modello sociale, l'innovazione, l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile, il dialogo interculturale e l'apertura nei confronti dei paesi terzi.

In tale prospettiva, l'UE tutela e promuove il patrimonio materiale e immateriale e garantisce che tutte le politiche tengano conto della dimensione culturale.

Il relatore riconosce gli sforzi della Commissione intesi a sprigionare appieno il potenziale dei settori creativi e culturali in termini di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro e in termini di tutela e promozione della diversità culturale e linguistica europea.

Oggi, i settori della cultura e della creatività contribuiscono nella misura del 2,6% al PIL europeo, con una tendenza in ascesa, il che è ragguardevole nel contesto dell'attuale crisi economica, con più di 5 milioni di posti di lavoro.

Si è inoltre prestata particolare attenzione sulla coerenza e la complementarietà del programma proposto con altre politiche e azioni dell'Unione (in particolare nel campo dell'istruzione, della coesione, della ricerca e delle imprese).

1. Struttura del programma (articoli da 1 a 6)

Il relatore accoglie positivamente il tentativo della Commissione di instaurare nessi tra i settori della cultura e dell'audiovisivo, attraverso l'istituzione di una sezione transettoriale che li aiuterà ad affrontare le attuali sfide globali: la frammentazione del mercato europeo riconducibile alla diversità linguistica e culturale, la necessità di adattarsi alla globalizzazione e al passaggio al digitale, la mancanza di dati confrontabili e le difficoltà di accesso al credito per le PMI attive nei settori culturali e creativi, tutti aspetti che richiedono un'azione a livello di Unione.

Il relatore rileva tuttavia la necessità di tenere conto della natura particolare di ciascun settore, delle loro specificità e delle loro esigenze particolari. Il proposto programma Europa creativa deve essere pertanto istituito come un programma quadro (em. 27, em. 28), composto da due programmi indipendenti, ovvero un programma Cultura e un programma MEDIA, nonché una sezione transettoriale, dal momento che ciascun programma possiede priorità, obiettivi e criteri di valutazione specifici.

2. Definizioni e obiettivi (articoli da 2 a 5)

Il relatore propone di chiarire le definizioni concernenti i settori della cultura e della creatività (em. 30), gli operatori culturali e creativi (em. 31) e le PMI (em. 32).

Con riferimento agli obiettivi generali (articolo 4) e a quelli specifici (articolo 5), il relatore propone di aggiungere la salvaguardia e il rafforzamento del patrimonio culturale europeo (em. 7 e 39), quale obiettivo generale, e il sostegno all'espressione artistica e creativa attraverso la mobilità, la circolazione e la collaborazione, la promozione degli operatori culturali e creativi, con particolare riferimento alle donne (em. 44), nonché un accesso migliore alla cultura per i cittadini (em. 46), quali obiettivi specifici.

3. Sezione transettoriale (capo II)

a. Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (articolo 7 e allegato I)

Il relatore propone di precisare il funzionamento dello strumento di garanzia di cui all'articolo 7 (emm. da 56 a 61) e all'allegato I (emm. da 175 a 195). Il relatore propone in particolare che possano beneficiare dello strumento (em. 57) soltanto le PMI e le organizzazioni con sede negli Stati membri.

In considerazione della mancanza di disposizioni specifiche e chiare sul funzionamento dello strumento di garanzia, il relatore propone inoltre di chiarire le norme concernenti i criteri di selezione e i meccanismi di controllo (emm. da 180 a 187).

Il relatore chiede inoltre che la selezione dei progetti nei portafogli sia equilibrata (emm. da 144 a 158 ed em. 187) e suggerisce di riassegnare ai programmi Cultura e MEDIA i fondi non attribuiti relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 7 (em. 174).

b. Cooperazione politica transnazionale (articolo 8)

Il relatore propone di rafforzare alcuni punti specifici concernenti le misure sulla cooperazione transnazionale, quali la promozione di piattaforme digitali, un allacciamento in rete più strutturato, una maggiore cooperazione tra gli operatori, le università e le istituzioni culturali nell'ambito dell'alfabetizzazione culturale, mediatica e digitale (em. 68). Egli propone altresì di istituire un sostegno specifico per la formazione dei professionisti dei settori culturali e creativi finalizzato a potenziare le loro competenze digitali (em. 69).

Il relatore suggerisce di ovviare alla mancanza di dati comparabili nei settori culturali e creativi e propone uno studio di fattibilità che valuti la possibilità di raccogliere e analizzare i dati in oggetto, diversi da quelli del settore audiovisivo (em. 66).

Il relatore ritiene che l'Osservatorio audiovisivo europeo debba continuare a raccogliere dati unicamente nel settore audiovisivo e suggerisce altresì di chiarire la partecipazione dell'Unione all'Osservatorio, proponendo un nuovo articolo 12 bis (em. 121).

c. Rete dei desk Europa creativa

Il relatore propone di affrontare tale questione in un articolo a parte e suggerisce, in considerazione del principio di sussidiarietà, che gli Stati membri siano liberi di decidere su come organizzare il loro desk (dall'em. 70 all'em. 77), rafforzando nel frattempo il ruolo e la capacità di questi ultimi. La rete dei desk Europa creativa è sostenuta anche dalla Commissione (em. 71).

4. Programma Cultura (capo III)

Viene dato un risalto maggiore ai molteplici effetti positivi di una migliore circolazione delle opere culturali e creative, così come agli operatori affinché beneficino di un pubblico più vasto, con particolare riferimento ai bambini, ai giovani, ai disabili e ai gruppi sottorappresentati (em. 44).

Il relatore ritiene che il programma Cultura debba essere aperto alle opere audiovisive soltanto se queste sono complementari ai suoi obiettivi (em. 53) e sottolinea che tale programma deve sostenere in particolare i progetti senza scopo di lucro (em. 96).

Il relatore affronta inoltre altre questioni, quali i partenariati creativi e la partecipazione attiva (em. 81), i festival (em. 84), le piattaforme digitali per gli scambi culturali e la circolazione delle opere culturali e creative (em. 87), la promozione della mobilità e della formazione degli artisti (em. 92) nonché il sostegno alla traduzione, in particolare della documentazione, dei sottotitoli e della descrizione audio delle opere culturali e creative durante gli spettacoli dal vivo e le esibizioni (em. 94).

5. Programma MEDIA (capo IV)

Oggi, il 38% dei 30 000 schermi europei dipende ancora dalla celluloide (fonte: Mediasalles) e le coproduzioni hanno una probabilità tre volte superiore di essere distribuite all'estero rispetto alle produzioni nazionali (fonte: Eurimages).

Sono accolte positivamente l'acquisizione e il miglioramento delle tecnologie digitali per il cinema, le misure per istituire sistemi di sostegno per la distribuzione di film europei non nazionali, attraverso la distribuzione cinematografica e su altre piattaforme, in particolare via satellite, come pure misure per le attività di vendita internazionali, comprese le coproduzioni cinematografiche e televisive (em. 101).

Sono inoltre incoraggiate le attività di sottotitolatura, doppiaggio e descrizione audio per le opere audiovisive (em. 110). Occorre sostenere l'istituzione di piattaforme digitali europee (em. 114).

Sono inoltre affrontate l'acquisizione di competenze (em. 109) e lo sviluppo del pubblico (em. 100), la partecipazione attiva e i partenariati creativi (em. 118), l'alfabetizzazione cinematografica e nel campo dei media, nonché la cooperazione tra operatori e università o istituzioni culturali (em. 119).

7. Risultati di performance e divulgazione (capo V)

Ai fini del monitoraggio del programma quadro, il relatore propone di utilizzare gli indicatori quantitativi e qualitativi specifici di ogni programma (em. 129), indicatori che a suo avviso vanno precisati (emm. da 30 a 152).

8. Accesso al programma quadro (articolo 16)

Il relatore suggerisce che il programma MEDIA debba essere accessibile allo stesso numero di paesi del programma Cultura, rendendo meno rigide le condizioni di partecipazione (em. 160).

9. Logotipi e visibilità (articolo 6 bis nuovo)

Il relatore rileva con preoccupazione che la fusione dei programmi Cultura e MEDIA potrebbe nuocere alla loro visibilità, in particolare a quella del programma MEDIA che ora è ampiamente riconosciuto.

Il relatore propone pertanto di non modificare i logotipi esistenti dei programmi MEDIA e Cultura (em. 54, emm. da 197 a 198). Inoltre, al fine di dare visibilità al programma quadro Europa creativa, il relatore propone di istituire una sua identità visiva, tra cui la creazione di un emblema specifico.

10. Programma di lavoro annuale e atti delegati (articolo 17 bis nuovo)

Data la formulazione aperta e piuttosto generale della proposta, il relatore ritiene che le proposte disposizioni di esecuzione non garantiscano che il legislatore sia in grado di effettuare un adeguato controllo e monitoraggio del processo di attuazione.

La proposta della Commissione di applicare la procedura consultiva per l'attuazione del programma, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, non è indicata. Infatti, secondo tale procedura, il Parlamento non sarà in grado di esercitare un controllo sulle modalità di attuazione del programma da parte della Commissione, riscontrando quanto segue: nessuna informazione né il diritto di esaminare il programma di lavoro annuale che stabilisce nel dettaglio gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione, l'importo complessivo del piano di finanziamento, la descrizione delle azioni da finanziarie, un'indicazione dell'importo attribuito ad ogni azione a titolo di sovvenzione, le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento.

Tali elementi, in virtù dell'articolo 290 del TFUE, integrano gli elementi non essenziali dell'atto di base e in tal caso devono essere inclusi nell'atto di base o adottati mediante atti delegati.

Il relatore suggerisce pertanto di introdurre gli atti delegati (em. 24, em. 166, em. 167) e propone quindi di eliminare tutte le disposizioni relative agli atti di esecuzione (em. 23, em. 165, em. 168, em.169, em. 170).

11. Bilancio (articolo 18)

Il relatore accoglie favorevolmente la dotazione proposta di 1,801 miliardi di EUR, che rappresenta un aumento effettivo del 37% rispetto ai bilanci congiunti degli attuali programmi MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura 2007.

Tuttavia, con l'inserimento dei settori culturali e creativi, l'aumento del numero dei beneficiari, dei paesi partecipanti e delle azioni da realizzare, l'ambito di applicazione del programma quadro è più ampio rispetto al passato.

Il relatore propone di suddividere la dotazione per i due programmi e la sezione transettoriale (em. 172) e fornisce indicazioni sul tasso massimo di cofinanziamento (em. 173).

PARERE della commissione per i bilanci (16.11.2012)

alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa
(COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD))

Relatore: Barbara Matera

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Nella sua sintesi del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 la Commissione ha stabilito che il sostegno ai settori culturali e creativi debba rimanere un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ha proposto un unico programma quadro "Europa creativa", che fonde gli attuali programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus e comprende un nuovo strumento finanziario per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi. Secondo la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 (2010/2156) detti settori sono essenziali per Europa 2020 e per il prossimo QFP.

I settori culturali e creativi comprendono in particolare, ma non in modo esaustivo, architettura e design, artigianato artistico, audiovisivo e multimedia, editoria e stampa, patrimonio culturale e archivi, biblioteche, musica, arti dello spettacolo, videogiochi e arti visive. Questi settori danno un importante contributo all'occupazione e alla crescita in Europa, nel 2008 rappresentavano infatti il 4,5% del PIL totale europeo e occupavano il 3,8% circa della forza lavoro (8,5 milioni di posti di lavoro). Al di là del loro contributo diretto al PIL, hanno ricadute positive su altri settori dell'economia come il turismo e forniscono contenuti per le TIC. In senso più lato la creatività è destinata a svolgere un ruolo essenziale nell'istruzione moderna, concorrerà agli obiettivi di Europa 2020, promuoverà l'innovazione, lo spirito imprenditoriale e una crescita intelligente e sostenibile oltre a contribuire all'inclusione sociale.

Bilancio

Il bilancio proposto per il programma Europa creativa nel prossimo QFP è pari a 1,8 milioni di euro rispetto a 1,17 milioni di euro dell'attuale QFP per i tre programmi - Cultura (400 milioni di euro), Media (755 milioni di euro) e Media Mundus (15 milioni di euro) - da inserire nella stessa rubrica. Il nuovo programma sarà articolato in tre sezioni con la suddivisione seguente: 15% per la sezione transettoriale, 30% per la sezione Cultura e 55% per la sezione MEDIA. Il relatore accoglie con favore la proposta di incrementare la dotazione di bilancio a livello dell'Unione per i settori culturali e creativi. Nel contempo il relatore evidenzia che la distribuzione percentuale prevista per i fondi va inserita nel testo legislativo e non solo nella scheda finanziaria legislativa allegata. Analogamente, la descrizione dettagliata della definizione e dell'attuazione del nuovo strumento finanziario per i settori culturali e creativi vanno disciplinate nel testo legislativo. Infine il relatore osserva che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo su una proposta di regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Obiettivi

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: (i) salvaguardare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea e (ii) rafforzare la competitività del settore; in tal modo concorrerà alla strategia UE 2020 e alle iniziative faro. Gli obiettivi specifici saranno i seguenti:

•   sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale anche mediante il rafforzamento dei rapporti e delle reti tra operatori;

•   promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali e creativi e raggiungere nuovi pubblici in Europa e nel mondo;

•   rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi;

•   sostenere la cooperazione politica transnazionale in modo da favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico e nuovi modelli di business.

Il relatore ritiene che la dimensione internazionale dei settori culturali e creativi non sia delineata con sufficienti dettagli e che aspetti rilevanti del programma Media Mundus siano venuti meno nella proposta della Commissione. Il relatore intende reintrodurre nella proposta legislativa gli elementi essenziali della cooperazione globale.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Motivazione

La quantificazione nella base giuridica specifica non può essere ritenuta definitiva in quanto sono tuttora in corso i negoziati sul QSFP, sulla base del principio "niente è deciso fino a quando non è deciso tutto".

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che nel prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; esorta il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato;

 

______________

 

1Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Motivazione

Se il Consiglio reduce gli importi del QFP, il PE chiede la fissazione di "priorità negative" nonostante il chiaro valore aggiunto e i nuovi compiti assegnati all'Unione dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, soprattutto attraverso la formazione professionale.

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a promuovere la diversità culturale e linguistica, a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, soprattutto attraverso la formazione professionale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La comunicazione della Commissione europea su una strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020) definisce una strategia che consenta di trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In relazione a tale strategia la Commissione ha osservato che l'Unione deve creare condizioni quadro più favorevoli all'innovazione e alla creatività, anche tramite incentivi allo sviluppo di imprese basate sulla conoscenza e un più ampio accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi.

(7) La comunicazione della Commissione europea su una strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020) definisce una strategia che consenta di trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In relazione a tale strategia la Commissione ha osservato che l'Unione deve creare condizioni quadro più favorevoli all'innovazione e alla creatività, anche tramite incentivi allo sviluppo di imprese basate sulla conoscenza e un più ampio accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi. Tuttavia la capacità degli operatori culturali di operare nell'intera Europa è stata ridimensionata notevolmente dal calo dei finanziamenti provenienti da fonti nazionali. Di conseguenza, se non vengono aumentati in misura significativa i finanziamenti per la mobilità e l'interazione dei creativi in Europa a anche al di fuori di essa, non è possibile conseguire gli obiettivi a livello dell'occupazione e dell'industria creativa.

Motivazione

La crisi finanziaria ha innescato la riduzione dei fondi per i settori culturali e creativi a livello nazionale, pertanto i finanziamenti europei potrebbero compensare parzialmente tali tagli.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Questi cambiamenti offrono grandi opportunità ai settori culturali e creativi europei. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione a livello mondiale. Per cogliere queste opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito per ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business.

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Questi cambiamenti offrono grandi opportunità ai settori culturali e creativi europei. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione a livello mondiale. Per trarre pienamente vantaggio da queste opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito per ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà di accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, crescere, restare competitivi o internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività, alla non preparazione all'investimento degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente preparazione a investire delle istituzioni finanziarie.

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà di accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, al fine di mantenere la loro competitività e la loro crescita o di internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività, alla mancanza di conoscenze in materia di investimenti degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente preparazione a investire delle istituzioni finanziarie.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Occorre che l'Unione, d'intesa con gli Stati membri, compia i passi necessari per assicurare una cooperazione adeguata nei settori culturali e creativi con paesi terzi (ex programma Media Mundus), con organizzazioni e enti multilaterali e regionali, tra cui, ma senza limitarsi a ciò, istituti finanziari europei, istituti finanziari internazionali, agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite, fondazioni private e donatori al di fuori dell'UE.

Motivazione

Dato che nel prossimo QFP il programma Media Mundus è stato inserito nel quadro comune, vanno conservate le sue priorità - cooperazione internazionale e proiezione dei prodotti culturali europei all'esterno.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(21) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria indicativa che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento finanziario nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare il testo del considerando all'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Quanto all'attuazione del programma, occorre tener conto della natura specifica dei settori culturali e creativi, preoccupandosi in particolare di semplificare le procedure amministrative e finanziarie.

(23) Quanto all'attuazione del programma, occorre tener conto della natura specifica dei settori culturali e creativi In particolare occorre assicurare l'accesso al programma anche per gli operatori di piccole e medie dimensioni, senza limitarlo solo agli operatori maggiori. Il programma dovrebbe sostenere non solo progetti pluriennali, ma anche azioni a breve e medio termine. Occorre in particolare provvedere a semplificare le procedure amministrative e finanziarie.

Motivazione

Vista la specificità dei settori culturali e creativi, dall'ambito del programma non vanno esclusi i progetti e le imprese di piccole e medie dimensioni, dato che anche loro concorrono alla creatività e alla diversità, essenziali per fomentare la cultura europea.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Occorre prevedere misure che disciplinino la transizione dai programmi Cultura 2007, MEDIA 2007 e MEDIA Mundus al programma istituito dal presente regolamento.

(29) Occorre prevedere misure che disciplinino la transizione dai programmi Cultura 2007, MEDIA 2007 e MEDIA Mundus al programma istituito dal presente regolamento. Inoltre, nella fase transitoria e in quella operativa del nuovo programma comune, non vanno ridimensionati le priorità e gli obiettivi dei singoli programmi (Cultura e Media Mundus).

Motivazione

Dato che nel prossimo QFP il programma Media Mundus è stato inserito nel quadro comune, vanno conservate le sue priorità - cooperazione internazionale e proiezione dei prodotti culturali europei all'esterno.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Strumento per i settori culturali e creativi

Strumento finanziario per i settori culturali e creativi

Motivazione

Nel titolo va evidenziata la natura "finanziaria" del nuovo strumento di sostegno.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le priorità sono attuate secondo quanto definito nell'allegato I.

2. Lo strumento finanziario è uno strumento di debito che fornisce garanzie nonché competenze e capacità tecniche per valutare e coprire i rischi e, potenzialmente un alleggerimento dei requisiti patrimoniali, per progetti nei settori culturali e creativi tramite opportunità di leva per gli intermediari finanziari.

Motivazione

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli intermediari finanziari selezionati ai fini del sostegno si conformano alla migliori prassi del mercato, date le difficoltà di valutare i rischi in progetti creativi, e fanno riferimento al volume di finanziamento del debito disponibile per gli operatori culturali o creativi e alla capacità di questi ultimi di accedere al finanziamento, nonché al finanziamento di rischio e supplementare disponibile per gli intermediari finanziari ai fini del sostegno agli operatori culturali e creativi.

Motivazione

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. La durata massima delle garanzie concesse individualmente (ad hoc) non può superare i 10 anni. A norma dell'articolo XX.X del regolamento (UE) n. XX/2012 [sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], le entrate e i rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i rimborsi derivanti da operazioni avviate nel periodo precedente sono destinati allo strumento finanziario nel periodo corrente.

Motivazione

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. Il rafforzamento della capacità nel quadro dello strumento finanziario consiste fondamentalmente nella prestazione di servizi di esperti agli intermedianti finanziari che concludano un contratto di finanziamento a norma dello strumento per i settori culturali e creativi: l'obiettivo è fornire a ogni intermediario finanziario ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi associati al finanziamento dei settori culturali e creativi. Gli operatori dei settori culturali e creativi beneficiano anch'essi di questo rafforzamento delle capacità: lo sviluppo di competenze adeguate che consentano loro di elaborare piani aziendali e di predisporre informazioni precise sui progetti può contribuire a una valutazione efficiente dei progetti culturali e creativi da parte dell'intermediario finanziario.

Motivazione

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies. La dotazione di bilancio copre l'intero costo dello strumento finanziario, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari come le perdite derivanti da garanzie, le commissioni di gestione dovute al Fondo europeo per gli investimenti per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese ammissibili.

Motivazione

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 sexies. Per quanto riguarda il sostegno fornito dall'Unione ogni intermediario deve garantire una visibilità e una trasparenza adeguate, fornendo informazioni sufficienti sulle opportunità finanziarie offerte dal programma. Occorre garantire che i beneficiari finali siano adeguatamente informati in merito alle opportunità di finanziamento disponibili.

Motivazione

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies. L'obiettivo del volume di garanzia finanziaria nel quadro dello strumento finanziario per il 2020 dovrebbe essere pari a prestiti per un valore di 1 miliardo di euro.

Motivazione

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo. Occorre fissare, come indice quantitativo, l'obiettivo dello strumento.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea e la distribuzione delle opere europee al di fuori dell'Europa e stimolare la domanda del pubblico per contenuti audiovisivi culturali diversificati.

Motivazione

Nel contesto del sostegno alla circolazione di prodotti multimediali europei occorre promuovere la competitività dell'industria audiovisiva europea e la domanda di contenuti audiovisivi al fine di far fronte alla concorrenza degli Stati Uniti e alla crescente concorrenza dell'Asia.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è pari a 1 801 000 000 EUR.

1. In conformità del punto [17] dell'accordo interistituzionale del …/… tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, il primo importo di riferimento per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio per la dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è pari a 1 801 000 000 EUR.

Motivazione

La suddivisione del programma nelle tre sezioni deve figurare nella proposta legislativa al fine di assicurare un finanziamento adeguato e congruo per tutte le priorità.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili fatte salve le disposizioni del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Motivazione

L'emendamento punta a potenziare il ruolo del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio.

PROCEDURA

Titolo

Programma Europa creativa

Riferimenti

COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

30.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

30.11.2011

Relatore per parere

       Nomina

Barbara Matera

6.2.2012

Approvazione

15.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (20.9.2012)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa
(COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD))

Relatore per parere: Kinga Göncz

BREVE MOTIVAZIONE

Oggigiorno le conseguenze occupazionali e sociali della crisi finanziaria e delle misure di austerità da noi adottate sono quanto mai drastiche ed espongono i cittadini dell'UE a un rischio di profonda povertà ed esclusione sociale a lungo termine. In tale situazione dobbiamo garantire che le proposte legislative facilitino concretamente la vita dei cittadini e siano accessibili a tutti, indipendentemente dalla nazionalità o dal contesto sociale da cui provengono.

Attualmente nell'Unione europea i disoccupati sono 24,5 milioni, ossia il 10,2% della popolazione attiva, e i giovani devono far fronte a un tasso di disoccupazione sconcertante superiore al 22,4% o persino maggiore (quasi il 50% in vari Stati membri)[1]. Occorre pertanto impegnarsi al massimo per fornire opportunità e assistenza ai settori che presentano potenzialità di crescita. Nei settori culturali e creativi è facile riscontrare una netta capacità di crescita e sviluppo in quanto "tra il 2000 e il 2007 l'occupazione in questi settori è cresciuta in media del 3,5% ogni anno, rispetto all'1% del totale dell'economia dell'UE-27"[2]. Nel 2008 i citati settori rappresentavano il 4,5% del PIL totale europeo e occupavano circa il 3,8% della forza lavoro, producendo altresì un effetto positivo e stimolante su altri settori quali il turismo, le tecnologie dell'informazione, l'istruzione, ecc.

Il programma Europa creativa (in appresso "il programma") rientra tra i numerosi programmi quadro e potrebbe produrre miglioramenti notevoli nella vita degli operatori dell'industria creativa e culturale, a condizione che sia istituito in modo adeguato e risponda alle esigenze e alle sfide dei settori in oggetto e di tutti i loro operatori.

Tuttavia, i settori culturali e creativi sono tanto eterogenei e diversi quanto l'intera UE. La proposta della Commissione fa già riferimento al fatto che i settori culturali e creativi europei sono frammentati in coincidenza dei confini nazionali e linguistici. Nonostante ciò, non si può ignorare l'esistenza di ulteriori differenze per quanto concerne le possibilità degli operatori di costituire un'attività e di mantenerla. In alcuni Stati membri che presentano una minor capacità di produzione, un potere d'acquisto limitato e una ridotta capacità di sponsorizzazione, la situazione dei settori culturali e creativi è molto più complessa. Il relatore suggerisce pertanto di compiere sforzi particolari a favore di questi paesi al fine di promuovere le potenzialità dei settori culturali e creativi in termini di acquisizione di clienti.

Un altro fattore da considerare è il difficile compito che spetta agli operatori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati (come i disabili, le persone provenienti da diversi gruppi minoritari, ecc.) in vista dell'accesso al programma e ai finanziamenti in generale. Il relatore sottolinea che i diritti culturali di dette persone devono essere tutelati e promossi.

Inoltre, occorre aggiungere anche la questione dell'importanza delle microimprese. Secondo i dati forniti dalla Commissione, il 99% delle imprese dell'UE è costituito da PMI, di cui il 90% è rappresentato da microimprese (ossia imprese con meno di 10 dipendenti, che in media occupano in effetti 5 dipendenti). Le microimprese assorbono il 53% della forza lavoro in Europa e pertanto sono fondamentali nelle nostre economie. Esse svolgono altresì un ruolo importante nei settori culturali e creativi ed è quindi di fondamentale importanza che il programma risulti favorevole anche per loro.

I giovani operatori non devono essere trascurati ed è fondamentale che ottengano tutti gli aiuti e gli incentivi possibili per istituire, gestire e sviluppare a livello internazionale le loro imprese e organizzazioni.

Onde rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi al fine di trasformare in realtà la strategia UE 2020, il programma dovrebbe incoraggiarli a operare a livello transnazionale, fornendo loro le competenze di comunicazione e imprenditorialità necessarie in tal senso, e dovrebbe inoltre promuovere l'offerta di corsi di formazione in materia di gestione, affari e imprenditorialità, destinati nello specifico ai professionisti del settore per potenziare la loro autonomia finanziaria e garantire la sostenibilità delle loro attività.

Ai fini di un progresso più significativo nei settori in esame, occorre garantire la coerenza e la complementarietà generali del programma con le altre fonti di finanziamento pertinenti dell'UE, quali il Fondo sociale europeo (FSE), il programma dell'UE per il cambiamento e l'innovazione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ecc.

Analogamente agli altri programmi, il monitoraggio e la valutazione rivestono un'importanza vitale, per cui è essenziale fissare un insieme di indicatori attendibili. Per disporre di un quadro più dettagliato della situazione e dei cambiamenti dei settori (dovuti al programma), non occorrono soltanto i dati relativi al tasso di occupazione e alla quota di PIL loro attribuita, ma anche quelli riguardanti i cambiamenti registrati nei settori stessi per quanto riguarda la sostenibilità delle attività degli operatori e l'accessibilità del programma per gli operatori socialmente svantaggiati. Inoltre, per quanto concerne l'obiettivo di rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, occorre monitorare e valutare non soltanto il volume dei prestiti concessi nel quadro del meccanismo finanziario, ma anche il numero dei beneficiari provenienti dai paesi del fondo di coesione e appartenenti ai gruppi socialmente svantaggiati che beneficiano del meccanismo finanziario.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento           1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, soprattutto attraverso la formazione professionale.

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, tenendo conto, se del caso, delle condizioni necessarie alla competitività. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare e promuovere la diversità culturale e linguistica, a rafforzare i settori culturali e creativi europei per aiutarli a contribuire allo sviluppo socio-economico e a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, soprattutto attraverso la formazione professionale, iniziale o continua.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'"agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione", approvata dal Consiglio con una risoluzione del 16 novembre 2007, stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione europea a favore dei settori culturali e creativi. Essa persegue la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della crescita e dell'occupazione, nonché la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

(3) L'"agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione", approvata dal Consiglio con una risoluzione del 16 novembre 2007, stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione europea a favore dei settori culturali e creativi. Essa persegue la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la mobilità dei professionisti, la tutela e la promozione dei diritti culturali delle persone appartenenti a minoranze e socialmente emarginate, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività e dell'inclusione sociale nel quadro della strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, nonché la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, mira al rafforzamento della cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, e della solidarietà così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi.

(5) La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, mira al rafforzamento della cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, nonché della solidarietà, così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi e le persone. La convenzione afferma a tale proposito che occorre prestare la dovuta attenzione ai vari gruppi sociali, anche per quanto concerne le persone appartenenti a minoranze.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La frammentazione dei settori culturali e creativi europei coincide sostanzialmente con i confini nazionali e linguistici. Essa dà luogo, da un lato, a un panorama culturale estremamente variegato e fortemente indipendente in cui trovano voce le varie tradizioni culturali che costituiscono la diversità del nostro patrimonio europeo. Dall'altro, la frammentazione si traduce in una circolazione transnazionale limitata e non ottimale delle opere e degli operatori culturali e creativi all'interno e al di fuori dell'Unione, in squilibri geografici e di conseguenza in una scelta limitata per il consumatore.

(10) La frammentazione dei settori culturali e creativi europei coincide sostanzialmente con i confini nazionali e linguistici. È tuttavia opportuno tenere conto anche dell'esistenza di settori culturali e creativi regionali, che non sempre seguono i confini nazionali e linguistici degli Stati membri, nonché della frammentazione dei citati settori in termini di possibilità di presentarsi al grande pubblico. Per quanto concerne le differenze nazionali, non può essere ignorato il fatto che la situazione dei settori culturali e creativi è molto più complessa in alcuni Stati membri che presentano una minor capacità di produzione, un potere d'acquisto limitato e una ridotta capacità di sponsorizzazione; occorre pertanto compiere sforzi particolari per promuovere le potenzialità dei settori culturali e creativi in termini di acquisizione di clienti. La frammentazione dà luogo, da un lato, a un panorama culturale estremamente variegato e fortemente indipendente in cui trovano voce le varie tradizioni culturali che costituiscono la diversità del nostro patrimonio europeo. Dall'altro, essa si traduce in una circolazione transnazionale limitata e non ottimale delle opere e degli operatori culturali e creativi all'interno e al di fuori dell'Unione, in squilibri geografici e sociali e di conseguenza in una scelta limitata per il consumatore.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Questi cambiamenti offrono grandi opportunità ai settori culturali e creativi europei. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione a livello mondiale. Per cogliere queste opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito per ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business.

(11) Il passaggio al digitale sta esercitando un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Tale processo garantisce un accesso agevolato ai beni culturali e consente il rafforzamento delle relazioni interculturali. Questi cambiamenti offrono grandi opportunità ai settori culturali e creativi europei. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione a livello mondiale. Per cogliere queste opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito per ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business. Gli operatori provenienti da contesti socialmente svantaggiati incontrano difficoltà nel soddisfare i nuovi requisiti descritti; occorre pertanto riservare loro particolare attenzione nell'ambito in esame.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà di accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, crescere, restare competitivi o internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività, alla non preparazione all'investimento degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente preparazione a investire delle istituzioni finanziarie.

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per le ONG o le associazioni e i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà di accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare e avviare le loro attività, crescere, restare competitivi o internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una problematica comune alle microimprese e alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività, alla non preparazione all'investimento degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente preparazione a investire delle istituzioni finanziarie.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del programma, la complementarità con le attività degli Stati membri e il rispetto dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, della politica industriale e di coesione, del turismo e delle relazioni esterne.

(20) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del programma, la complementarità con le attività degli Stati membri e il rispetto dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nel campo dell'istruzione, dell'occupazione, della ricerca e dell'innovazione, della politica sociale, della politica industriale e di coesione, del turismo e delle relazioni esterne.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento in termini di obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e da raggiungere entro un termine definito.

(27) Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento in termini di obiettivi e indicatori qualitativi e quantitativi, misurabili, realizzabili, pertinenti e da raggiungere entro un termine definito. Le relazioni annuali dovrebbero essere trasmesse e presentate al Parlamento europeo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Nel quadro dell'applicazione del programma è importante vigilare sulla qualità dei posti di lavoro creati nei settori culturali e creativi, spesso caratterizzati da rapporti di lavoro precari e instabili.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) L'attuazione del programma dovrebbe essere accompagnata da un dialogo con tutte le parti interessate dei settori culturali e creativi, ivi inclusi gli attori della società civile e del settore non commerciale.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il carattere transnazionale e l'impatto delle attività del programma che integrano programmi nazionali, internazionali e altri programmi dell'Unione;

a) il carattere transnazionale e interculturale nonché l'impatto delle attività del programma che integrano programmi nazionali, internazionali e altri programmi dell'Unione;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e linguistica limitata.

d) le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e linguistica limitata nonché degli operatori provenienti da gruppi svantaggiati.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

b) rafforzare i settori culturali e creativi, la loro competitività nonché la loro dimensione di integrazione sociale, in modo che possano partecipare allo sviluppo sociale ed economico europeo promuovendo altresì una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale;

a) sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale, ad esempio dotando gli operatori delle competenze di comunicazione e imprenditorialità necessarie in tal senso;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle piccole e medie imprese e organizzazioni;

c) rafforzare l'autonomia e la capacità dei settori culturali e creativi a livello finanziario, in particolare per quanto concerne le microimprese e le piccole e medie imprese e organizzazioni, il pubblico, gli operatori non commerciali e socialmente svantaggiati, promuovendo altresì l'offerta di programmi di formazione in materia di gestione, affari e imprenditorialità specificamente destinati ai professionisti dei settori culturali e creativi nonché ampliando gli attuali programmi legati all'istruzione come ad esempio quello di apprendimento permanente, il programma Erasmus, ecc.;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione per le piccole e medie imprese. Lo strumento ha le seguenti priorità:

1. La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione per le microimprese, le piccole e medie imprese nonché le associazioni e le fondazioni, conformemente alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese . Lo strumento ha le seguenti priorità:

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

a) facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei;

a) facilitare l'accesso al credito da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei, prestando particolare attenzione ai giovani operatori e agli operatori provenienti da gruppi sociali svantaggiati;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how su nuovi modelli di business, attività di apprendimento tra pari e la creazione – tra gli operatori culturali e i responsabili politici – di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi;

a) lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how su nuovi modelli di business e di integrazione, programmi di formazione, attività di apprendimento tra pari e la creazione – tra gli operatori culturali e i responsabili politici – di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

  promozione del programma Europa creativa a livello nazionale;

 promozione del programma Europa creativa a livello nazionale e regionale;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

–  stimolo alla cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti dei settori culturali e creativi;

– stimolo alla mobilità e alla cooperazione transfrontaliere tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti dei settori culturali e creativi;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) sostenere le azioni culturali e la partecipazione degli artisti alle attività di integrazione sociale;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) sostenere la creatività e la sperimentazione degli operatori culturali, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione interessata;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostenere il rafforzamento degli operatori europei e delle reti culturali internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

c) sostenere il rafforzamento degli operatori europei e delle reti culturali internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali, alla formazione continua e alla mobilità degli attori.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostenere la circolazione della letteratura europea;

b) sostenere la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali europei;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee.

c) sostenere la creazione del pubblico e l'accesso alla cultura per tutti come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le misure di cooperazione che riuniscono operatori di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;

a) le misure di cooperazione che riuniscono operatori di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali, prestando particolare attenzione agli operatori socialmente svantaggiati;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le attività delle organizzazioni che costituiscono una piattaforma promozionale europea per lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la circolazione degli artisti e delle opere con un effetto di sistema e su vasta scala;

c) le attività delle organizzazioni che costituiscono una piattaforma promozionale europea per lo sviluppo di nuovi talenti e l'agevolazione della mobilità degli artisti e delle opere. Gli artisti dovrebbero avere la possibilità di esercitare concretamente i loro diritti senza discriminazioni, in particolare in materia di protezione sociale, indennità di disoccupazione o pensioni, a prescindere dallo Stato membro in cui lavorano;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostegno agli operatori del settore audiovisivo per lo sviluppo di opere audiovisive europee caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;

b) sostegno agli operatori del settore audiovisivo per lo sviluppo di opere audiovisive europee caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera, prestando particolare attenzione agli operatori socialmente svantaggiati;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) accesso più agevole alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Europa;

d) agevolazione dell'accesso alle manifestazioni commerciali, ai mercati e alle misure di formazione continua per professionisti in materia di audiovisivi nonché dell'utilizzo degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Europa;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) sostegno a iniziative che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee;

h) sostegno a iniziative che presentano e promuovono la diversità, anche linguistica, delle opere audiovisive europee, mediante un sostegno alla traduzione, al doppiaggio e al sottotitolaggio;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) sostegno alle attività finalizzate ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico;

i) sostegno alle attività finalizzate ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico in merito alla natura variegata e complessa delle società;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) sostegno all'introduzione di tecnologie assistive nei centri culturali e negli istituti di istruzione onde estendere l'accesso alla cultura, all'istruzione e alla formazione professionale per le persone con disabilità visive e uditive.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le pertinenti politiche dell'UE, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;

a) le pertinenti politiche dell'UE, in particolare quelle nei settori della cultura, dell'istruzione, dell'occupazione, degli affari sociali, della salute, della ricerca e innovazione, dell'industria, delle imprese, del commercio, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le altre fonti di finanziamento previste dall'UE nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione. In particolare, a livello attuativo sarà importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente.

b) le altre fonti di finanziamento previste dall'UE nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (in particolare lo strumento di microfinanziamento Progress), il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma di ricerca e innovazione nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione. In particolare, a livello attuativo sarà importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 cambiamenti nei settori in termini di sostenibilità delle attività dei diversi operatori;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 cambiamenti nei settori in termini di accesso al programma per gli operatori socialmente svantaggiati;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– internazionalizzazione degli operatori culturali e numero dei partenariati transnazionali istituiti;

– diversificazione, internazionalizzazione e mobilità degli operatori culturali e numero dei partenariati transnazionali istituiti;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 numero dei beneficiari finali provenienti da Stati membri che presentano una scarsa capacità di produzione, un potere d'acquisto limitato, una ridotta capacità di sponsorizzazione, ecc.;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 numero dei beneficiari finali appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati che beneficiano del meccanismo finanziario.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) A fianco del monitoraggio regolare, la Commissione presenta una relazione di valutazione esterna entro la fine del 2017 per valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi, l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo in vista di una decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla sospensione del programma. La valutazione riguarda le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

a) A fianco del monitoraggio regolare, la Commissione presenta una relazione di valutazione esterna entro la fine del 2017 per valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi, l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo in vista di una decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla sospensione del programma. La valutazione riguarda le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La relazione di valutazione esterna è trasmessa e presentata al Parlamento europeo.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione europea per le piccole e medie imprese. Il sostegno finanziario fornito attraverso questo strumento è destinato alle piccole e medie imprese e organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi.

La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione europea per le microimprese e le piccole e medie imprese. Il sostegno finanziario fornito attraverso questo strumento è destinato alle microimprese e alle piccole e medie imprese e organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi.

PROCEDURA

Titolo

Programma Europa creativa

Riferimenti

COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

30.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

19.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Kinga Göncz

15.12.2011

Esame in commissione

31.5.2012

10.7.2012

17.9.2012

 

Approvazione

18.9.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kinga Göncz, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (12.6.2012)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa
(COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD))

Relatore per parere: Silvia-Adriana Ţicău

BREVE MOTIVAZIONE

Importanza dei settori culturali e creativi

I settori culturali e creativi arrecano un importante contributo all'occupazione e alla crescita economica, assicurando il 4,5% del PIL totale europeo e assorbendo il 3,8% della forza lavoro. I settori culturali e creativi contribuiscono inoltre allo sviluppo di altri settori dell'economia, come il turismo o le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Stimolando l'innovazione, l'imprenditorialità e una crescita intelligente e sostenibile, i settori culturali e creativi contribuiscono all'inclusione sociale.

Difficoltà e sfide comuni

I settori culturali e creativi si trovano ad affrontare sfide e difficoltà comuni come la frammentazione del mercato, la globalizzazione e la digitalizzazione, la carenza di dati e la mancanza di investimenti privati. In particolare, le PMI e le organizzazioni dei settori culturali e creativi incontrano difficoltà di accesso ai finanziamenti. Queste difficoltà sono dovute, principalmente, ai seguenti motivi:

•   la natura intangibile di molti dei loro beni, quali i diritti d'autore;

•   le opere dei settori culturali e creativi non sono di norma prodotte in serie bensì ognuna rappresenta un prototipo unico, mentre gli investimenti devono essere effettuati a lungo termine per essere redditizi;

•   gli imprenditori dei settori culturali e creativi spesso non dispongono delle competenze commerciali necessarie per promuovere i progetti presso le istituzioni finanziarie;

•   le istituzioni finanziarie non conoscono sufficientemente questi settori e non sono disposte a investire nello sviluppo delle conoscenze necessarie per valutare i rischi specifici;

•   spesso i dati affidabili sono insufficienti, il che limita la possibilità delle PMI di questi settori di accedere al credito.

Descrizione del programma Europa creativa

Il programma Europa creativa riunisce e continua i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus. Il bilancio complessivo per le azioni (2014-2020) ammonta a 1,801 miliardi di euro, il che rappresenta un incremento del 37% rispetto al livello attuale di spesa. Il programma Europa creativa si articola in tre sezioni: una sezione transettoriale che riguarda tutti i settori culturali e creativi (15% del bilancio del programma); una sezione Cultura che riguarda i settori culturali e creativi (30% del bilancio del programma); una sezione MEDIA che riguarda il settore audiovisivo (55% del bilancio del programma).

La sezione transettoriale comprende un meccanismo inteso a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e le organizzazioni dei settori culturali e creativi nonché a migliorare la capacità delle istituzioni finanziarie di valutare i progetti culturali e creativi. Tale meccanismo sarà complementare rispetto ad altri meccanismi dell'Unione esistenti nel quadro dei Fondi strutturali o del Programma per la competitività e l'innovazione.

Tanto le priorità quanto le misure di sostegno per le sezioni Cultura e MEDIA mirano a consolidare le capacità dei settori culturali e creativi al fine di: incoraggiare l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato; favorire l'adeguamento alle tecnologie digitali; sviluppare nuovi modelli di business e di distribuzione; sostenere il marketing e la distribuzione transnazionali su piattaforme on-line.

Per attuare il programma, la Commissione adotterà programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura consultiva. La maggior parte delle sovvenzioni concesse a titolo del programma Europa creativa sarà gestita dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, attraverso inviti a presentare proposte. L'aiuto finanziario accordato non può superare il 50% dei costi finali delle operazioni sostenute (a meno che non sia diversamente specificato nel programma annuale). La Commissione gestirà direttamente alcuni aspetti del programma, come l'assegnazione di premi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, i fondi di coproduzione audiovisiva internazionale e il finanziamento dell'iniziativa "Capitale europea della cultura" e del "Marchio del patrimonio europeo".

La Commissione garantisce il monitoraggio regolare del programma Europa creativa sulla base degli indicatori di performance di cui all'articolo 14, tra cui: quota di occupazione e quota del PIL dei settori interessati; grado di internazionalizzazione degli operatori culturali e numero dei partenariati transnazionali istituiti; numero di biglietti d'ingresso venduti per film europei in Europa e nel mondo; quota di opere audiovisive europee nei cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali; volume dei prestiti concessi attraverso il meccanismo finanziario.

Posizione del relatore

Mediante gli emendamenti proposti, il relatore della commissione ITRE sostiene l'introduzione di nuovi obiettivi specifici del programma, intesi a rafforzarne le componenti relative all'adeguamento dei settori culturali e creativi alla globalizzazione e alla digitalizzazione. Le modifiche riguardano, in particolare, l'accessibilità on-line del materiale culturale, il miglioramento del modello di gestione e conservazione del materiale in formato digitale, la promozione dei partenariati tra le istituzioni culturali e il settore privato al fine di creare nuove modalità di finanziamento della digitalizzazione del materiale culturale e di stimolare usi innovativi del materiale stesso. Il relatore propone inoltre di includere, tra gli obiettivi specifici del programma, il miglioramento dell'accesso delle persone con disabilità ai prodotti dei settori culturali e creativi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, soprattutto attraverso la formazione professionale.

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, soprattutto attraverso la formazione professionale e l'apprendimento permanente.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Le persone con disabilità continuano ad avere un accesso limitato ai prodotti culturali e creativi, ed è opportuno che tra gli obiettivi specifici del programma Europa creativa sia incluso quello di agevolare l'accesso delle persone con disabilità ai suddetti prodotti.

Motivazione

Onde contribuire a proteggere e a promuovere la diversità linguistica e culturale europea e a consolidare la competitività dei settori culturali e creativi, è necessario includere tra gli obiettivi specifici del programma quello di sostenere la crescita sostenibile e inclusiva agevolando l'accesso delle persone con disabilità ai prodotti dei settori culturali e creativi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La comunicazione della Commissione europea su una strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020) definisce una strategia che consenta di trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In relazione a tale strategia la Commissione ha osservato che l'Unione deve creare condizioni quadro più favorevoli all'innovazione e alla creatività, anche tramite incentivi allo sviluppo di imprese basate sulla conoscenza e un più ampio accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi.

(7) La comunicazione della Commissione europea su una strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020) definisce una strategia che consenta di trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In relazione a tale strategia la Commissione ha osservato che l'Unione deve creare condizioni quadro più favorevoli all'innovazione e alla creatività, anche tramite incentivi allo sviluppo di imprese basate sulla conoscenza e un più ampio accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi, nonché promuovendo elevati livelli di alfabetizzazione e accessibilità digitali.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) La cultura svolge un ruolo fondamentale in tempi di crisi economica e finanziaria e fornisce un contributo creativo alla realizzazione degli obiettivi di politica sociale, promuovendo le innovazioni e quindi producendo risultati sociali.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Dalle attività di monitoraggio, valutazione e consultazione pubblica risulta che i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus svolgono un ruolo molto importante nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea e rispondono alle esigenze dei settori culturali e creativi, anche se emerge che gli obiettivi di qualsiasi nuovo programma dovrebbero essere adeguati alle finalità della strategia Europa 2020. Da tali valutazioni e consultazioni come pure da vari studi indipendenti, in particolare dallo studio sulla dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative, si evince anche che i settori culturali e creativi si trovano a dover affrontare sfide comuni, ovvero un contesto di mercato molto frammentato, l'impatto del passaggio al digitale e della globalizzazione, le difficoltà di accesso ai finanziamenti e la carenza di dati comparabili – sfide che richiedono tutte un'azione a livello dell'Unione.

(9) Dalle attività di monitoraggio, valutazione e consultazione pubblica risulta che i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus svolgono un ruolo molto importante nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea e rispondono alle esigenze dei settori culturali e creativi, anche se emerge che gli obiettivi di qualsiasi nuovo programma dovrebbero essere adeguati alle finalità della strategia Europa 2020. Da tali valutazioni e consultazioni come pure da vari studi indipendenti, in particolare dallo studio sulla dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative, si evince anche che i settori culturali e creativi si trovano a dover affrontare sfide comuni, ovvero un contesto di mercato molto frammentato, l'impatto del passaggio al digitale e della globalizzazione, le difficoltà di accesso ai finanziamenti e la carenza di dati comparabili – sfide che richiedono tutte un'azione a livello dell'Unione. Tuttavia, il passaggio al digitale, a differenza delle altre sfide, dovrebbe essere considerato tanto un catalizzatore quanto un'opportunità.

Motivazione

La tecnologia e la disponibilità di un'infrastruttura a banda larga nelle aree urbane e rurali apre nuove opportunità per i creatori che desiderano produrre e distribuire le loro opere ad un pubblico più vasto e ad un costo inferiore, indipendentemente dai vincoli fisici e geografici. L'utilizzo ottimale delle TIC da parte dei fornitori di contenuti culturali e la revisione dei modelli tradizionali di produzione e distribuzione apriranno la possibilità di un pubblico più vasto e di mercati più ampi per i creatori nonché di un'offerta culturale più diversificata per i cittadini.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) I settori culturali e creativi si trovano ad affrontare una transizione al digitale che sta sconvolgendo i modelli tradizionali, trasformando le catene del valore e richiedendo nuovi modelli di business. Il passaggio al digitale e un più ampio accesso alle risorse culturali offrono enormi opportunità economiche e costituiscono una condizione essenziale per il futuro sviluppo delle capacità culturali e creative dell'Europa e per la sua presenza industriale in questo campo.

Motivazione

Inoltre, il materiale digitalizzato può essere riutilizzato – a fini sia commerciali sia non commerciali – per usi come lo sviluppo di contenuti pedagogici e didattici, documentari, applicazioni turistiche, giochi, animazioni e strumenti di progettazione, a condizione che ciò avvenga nel pieno rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Questi cambiamenti offrono grandi opportunità ai settori culturali e creativi europei. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione a livello mondiale. Per cogliere queste opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito per ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business.

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Questi cambiamenti offrono grandi opportunità ai settori culturali e creativi europei e alla società europea in generale. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione a livello mondiale, contribuendo nel contempo al miglioramento della coesione sociale. Per cogliere queste opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito per ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business.

Motivazione

Le strategie di sviluppo locale e regionale hanno incorporato con successo i settori culturali e creativi in molti campi: la promozione dello sfruttamento commerciale del patrimonio culturale; lo sviluppo di infrastrutture e servizi culturali a supporto del turismo sostenibile; la creazione di clusters di imprese locali e di partenariati tra i settori culturali e creativi e l'industria, la ricerca, l'istruzione e altri settori; la creazione di laboratori di innovazione; lo sviluppo urbano sostenibile.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Il materiale digitale dovrebbe essere gestito e mantenuto in modo efficiente, al fine di evitare che le informazioni conservate in formato digitale diventino illeggibili quando l'hardware e il software su cui sono memorizzate divengono obsoleti, quando i dispositivi di memorizzazione si deteriorano col tempo e/o quando tali dispositivi non sono più in grado di far fronte alla grande quantità di nuovi e sempre diversi contenuti. Le innovative tecnologie di memorizzazione basate su Internet possono svolgere un ruolo importante ai fini della conservazione dei dati culturali e creativi, a condizione che vengano abilitati, tutelati e garantiti la sicurezza dei dati, la resilienza delle infrastrutture digitali e l'accesso a questi dati.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Lo sviluppo dei settori culturali e creativi europei necessita di un sistema moderno, accessibile e giuridicamente sicuro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Alla base del sistema di finanziamento del cinema sono le pratiche di distribuzione attuali. Tuttavia è sempre più sentita l'esigenza di promuovere la nascita di interessanti offerte legali on-line e incoraggiare l'innovazione. È pertanto essenziale promuovere la flessibilità di nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

(12) Alla base del sistema di finanziamento del cinema sono le pratiche di distribuzione attuali. Tuttavia è sempre più sentita l'esigenza di promuovere la nascita di interessanti offerte legali on-line e incoraggiare l'innovazione, in particolare in relazione all'internet mobile. È pertanto essenziale promuovere la flessibilità di nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business. Queste interessanti offerte legali on-line dovrebbero essere basate su una strategia globale a livello dell'Unione tale da coinvolgere tutti i soggetti interessati. Lo scopo di tali nuove offerte legali on-line dovrebbe essere di incoraggiare la creazione artistica e di tutelare gli interessi dei creatori, ma anche, in egual misura, di garantire l'accesso più ampio possibile del pubblico ai prodotti dei settori culturali e creativi.

Motivazione

Dal momento che internet è sempre più accessibile da dispositivi mobili (telefoni, computer ecc.), si dovrebbe ricordare che le tecnologie di internet mobile hanno un ruolo importante da svolgere nel garantire la flessibilità delle nuove forme di distribuzione. Queste interessanti offerte legali on-line dovrebbero incoraggiare la creazione artistica e tutelare gli interessi dei creatori, ma anche, in egual misura, garantire l'accesso più ampio possibile del pubblico ai prodotti dei settori culturali e creativi.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) L'Unione dovrebbe agire immediatamente per beneficiare dei vantaggi della digitalizzazione e della conservazione digitale. Se gli Stati membri non incrementano gli investimenti in questo settore, vi è il rischio che i benefici culturali ed economici della transizione verso il digitale si concretizzino in altri continenti e non in Europa.

Motivazione

La digitalizzazione rappresenta un mezzo importante per garantire un maggiore accesso al materiale culturale e un suo maggiore utilizzo. L'intero costo del processo di digitalizzazione del patrimonio culturale europeo è alto e non può essere coperto mediante i soli finanziamenti pubblici. La sponsorizzazione della digitalizzazione da parte del settore privato o di partenariati pubblico-privato può coinvolgere soggetti privati negli sforzi di digitalizzazione e dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Libri, quotidiani e riviste sono componenti essenziali dell'industria culturale e formano parte di un panorama dei media europei diversificato e pluralistico. L'era digitale pone delle sfide alla sostenibilità dei settori tradizionali di queste industrie, inclusa l'editoria, la vendita di libri e la stampa.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) L'accessibilità on-line del materiale culturale permetterà ai cittadini di tutta l'Unione europea di accedervi e di utilizzarlo per scopi ricreativi, educativi o professionali. In tal modo il patrimonio diversificato e multilingue dell'Europa acquisirà un profilo preciso su internet, e la digitalizzazione del materiale delle istituzioni culturali europee le aiuterà a continuare a svolgere la loro missione di fornire accesso al nostro patrimonio e di conservarlo in ambiente digitale.

Motivazione

L'accessibilità on-line del materiale culturale permetterà ai cittadini di tutta l'Unione europea di accedervi e di utilizzarlo per scopi ricreativi, educativi o professionali. Nel contempo, l'accessibilità on-line del materiale culturale farà sì che il patrimonio diversificato e multilingue dell'Europa acquisisca un profilo preciso su internet.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà di accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, crescere, restare competitivi o internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività, alla non preparazione all'investimento degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente preparazione a investire delle istituzioni finanziarie.

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà di accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, crescere, creare occupazione, restare competitivi o internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività e alla loro intrinseca esigenza di assumere rischi nonché di sperimentare per innovare, alla non preparazione all'investimento degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente preparazione a investire delle istituzioni finanziarie.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario riunire all'interno di un unico programma quadro globale i singoli programmi attuali dell'Unione per i settori culturali e creativi in modo da sostenere più efficacemente gli operatori culturali e creativi consentendo loro di sfruttare le opportunità offerte dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione e aiutandoli ad affrontare i problemi che oggi determinano la frammentazione del mercato. Per essere efficace, il programma deve – mediante approcci su misura all'interno di sezioni indipendenti – tenere conto delle specificità dei sottosettori, dei diversi gruppi bersaglio interessati e delle loro speciali esigenze.

(15) È necessario riunire all'interno di un unico programma quadro globale i singoli programmi attuali dell'Unione per i settori culturali e creativi in modo da sostenere più efficacemente gli operatori culturali e creativi consentendo loro di sfruttare le opportunità offerte dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione e aiutandoli ad affrontare i problemi che oggi determinano la frammentazione del mercato. Per essere efficace, il programma deve – mediante approcci su misura all'interno di sezioni indipendenti – tenere conto delle specificità dei sottosettori, dei diversi gruppi bersaglio interessati e delle loro speciali esigenze. I cambiamenti che ciò comporta dovrebbero privilegiare la semplificazione del processo per l'applicazione e il rispetto delle procedure di elaborazione delle relazioni finanziarie, in modo tale che né le PMI né le organizzazioni locali e di volontariato siano sovraccaricate di oneri amministrativi.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'iniziativa Capitale europea della cultura e il marchio del patrimonio europeo contribuiscono al rafforzamento del senso di appartenenza a uno spazio culturale comune e alla valorizzazione del patrimonio culturale. È opportuno fornire finanziamenti a favore di queste due azioni dell'Unione europea.

(16) L'iniziativa Capitali europee della cultura e dello sport e il marchio del patrimonio europeo contribuiscono al rafforzamento del senso di appartenenza a uno spazio culturale comune e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Queste azioni dell'Unione europea saranno finanziate attraverso il programma Europa creativa.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Quanto all'attuazione del programma, occorre tener conto della natura specifica dei settori culturali e creativi, preoccupandosi in particolare di semplificare le procedure amministrative e finanziarie.

(23) Quanto all'attuazione del programma, occorre tener conto della natura specifica dei settori culturali e creativi, tra l'altro consultando il settore attraverso i canali appropriati, preoccupandosi in particolare di semplificare le procedure amministrative e finanziarie, soprattutto per le PMI e le organizzazioni locali e di volontariato.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Come emerge dalla relazione della Commissione, del 30 luglio 2010, sull'impatto delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le basi giuridiche dei programmi europei nei settori dell'apprendimento permanente, della cultura, dei giovani e della cittadinanza, la notevole riduzione dei termini a livello di procedure di gestione ha aumentato l'efficacia dei programmi. Questo tipo di semplificazione deve proseguire.

(25) Come emerge dalla relazione della Commissione, del 30 luglio 2010, sull'impatto delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le basi giuridiche dei programmi europei nei settori dell'apprendimento permanente, della cultura, dei giovani e della cittadinanza, la notevole riduzione dei termini a livello di procedure di gestione ha aumentato l'efficacia dei programmi. Questo tipo di semplificazione deve proseguire ed essere ulteriormente migliorato, privilegiando la riduzione del tempo necessario per la concessione delle sovvenzioni e una maggiore utilizzazione di strumenti elettronici di gestione dei progetti.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 ­ – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o su espressioni artistiche e creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o non siano orientate al mercato e indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Queste attività comprendono la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione, la gestione o la regolamentazione. I settori culturali e creativi comprendono in particolare l'architettura, gli archivi e le biblioteche, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e il multimedia), il patrimonio culturale, il design, i festival, la musica, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;

1. "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o su espressioni artistiche e creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o non siano orientate al mercato e indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Queste attività comprendono la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi, compresa la digitalizzazione dei servizi, che costituiscono espressioni culturali, artistiche o creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione, la gestione o la regolamentazione e la formazione. I settori culturali e creativi comprendono settori quali l'architettura, gli archivi e le biblioteche, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, la radio, i videogiochi e il multimedia), il patrimonio culturale, il design, la musica, le arti dello spettacolo, l'editoria, lo sport, le arti visive e l'industria discografica;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il carattere transnazionale e l'impatto delle attività del programma che integrano programmi nazionali, internazionali e altri programmi dell'Unione;

a) il carattere transnazionale e l'impatto delle attività del programma, segnatamente sulla condivisione delle conoscenze, che integrano programmi locali, regionali, nazionali, internazionali e altri programmi dell'Unione;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la cooperazione transnazionale che stimola risposte più complete, rapide ed efficaci alle sfide globali e produce effetti di sistema a lungo termine sui settori interessati;

c) la cooperazione transnazionale che stimola risposte più complete, rapide ed efficaci alle sfide globali e all'innovazione, e produce effetti di sistema a lungo termine sui settori interessati;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) il miglioramento della coesione sociale agevolando l'accesso di tutti i cittadini dell'Unione e in particolare delle persone con disabilità ai prodotti dei settori culturali e creativi;

Motivazione

Agevolare l'accesso di tutti i cittadini europei e in particolare delle persone con disabilità ai prodotti dei settori culturali e creativi contribuirà notevolmente a migliorare la coesione sociale all'interno dell'UE.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

b) rafforzare la competitività e la flessibilità dei settori culturali e creativi al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali e creativi e raggiungere nuovi pubblici in Europa e nel mondo;

b) consentire la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali e creativi e raggiungere nuovi pubblici in Europa e nel mondo;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) promuovere la mobilità tra gli artisti, il dialogo interculturale e l'educazione artistica;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle piccole e medie imprese e organizzazioni;

c) rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle biblioteche pubbliche, delle piccole e medie imprese, delle microimprese e delle organizzazioni locali e di volontariato;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) sostenere la cooperazione politica transnazionale in modo da favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico e nuovi modelli di business.

d) sostenere la cooperazione politica transnazionale in modo da favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico, nuovi modelli di business e l'attività imprenditoriale;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) incoraggiare i partenariati tra le istituzioni culturali e il settore privato al fine di creare nuove modalità di finanziamento della digitalizzazione del materiale culturale e di stimolare usi innovativi di tale materiale, assicurando nel contempo che i partenariati pubblico-privato per la digitalizzazione siano equi e equilibrati;

Motivazione

Onde favorire la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea e consolidare la competitività dei settori culturali e creativi, è necessario includere tra gli obiettivi specifici del programma quello di incoraggiare i partenariati tra le istituzioni culturali e il settore privato al fine di creare nuove modalità di finanziamento della digitalizzazione del materiale culturale e di stimolare usi innovativi di tale materiale.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) promuovere elevati livelli di alfabetizzazione e accessibilità digitale in tutti gli Stati membri, al fine di creare pari opportunità e consentire ai cittadini dell'Unione di fruire delle opere culturali, artistiche e audiovisive;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d quater) incentivare l'occupazione sostenibile nei settori culturali e creativi, generando in tal modo anche ricadute positive in materia di occupazione nei settori collegati, come il turismo e il settore digitale;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d quinquies) migliorare le condizioni per la digitalizzazione e l'accessibilità on-line del materiale protetto dai diritti d'autore;

Motivazione

Onde favorire la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea e consolidare la competitività dei settori culturali e creativi, è necessario includere tra gli obiettivi specifici del programma quello di migliorare le condizioni per la digitalizzazione e l'accessibilità on-line del materiale protetto dai diritti d'autore.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d sexies) migliorare le condizioni infrastrutturali digitali e il quadro legislativo per la gestione e la memorizzazione dei materiali creati in formato digitale, al fine di garantirne la conservazione a lungo termine;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d septies) sostenere una crescita sostenibile e inclusiva agevolando l'accesso delle persone con disabilità ai prodotti dei settori culturali e creativi.

Motivazione

Onde contribuire a proteggere e promuovere la diversità linguistica e culturale europea e a consolidare la competitività dei settori culturali e creativi, è necessario includere tra gli obiettivi specifici del programma quello di sostenere la crescita sostenibile e inclusiva agevolando l'accesso delle persone con disabilità ai prodotti dei settori culturali e creativi.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione per le piccole e medie imprese. Lo strumento ha le seguenti priorità:

1. La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione per le piccole e medie imprese, le microimprese e le organizzazioni locali e di volontariato. Lo strumento ha le seguenti priorità:

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei;

a) facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, delle microimprese, delle biblioteche pubbliche e delle organizzazioni locali e di volontariato operanti nei settori culturali e creativi europei;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale e mediatica;

e) conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale e mediatica destinati a soggetti direttamente interessati nei settori in questione;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 fornire un feedback regolare sugli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese e per le organizzazioni locali e di volontariato, nonché proposte concrete per ridurre tali oneri.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori acquisiscono le competenze e il know-how che favoriscono l'adeguamento alle tecnologie digitali, compresa la sperimentazione di nuovi approcci relativi alla costruzione del pubblico e ai modelli di business;

a) sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori, comprese le biblioteche pubbliche, acquisiscono le competenze e il know-how che favoriscono l'adeguamento alle tecnologie digitali, compresa la sperimentazione di nuovi approcci relativi alla costruzione del pubblico e ai modelli di business, tra l'altro utilizzando piattaforme di media sociali; le tecnologie dell'internet mobile dovrebbero formare parte integrante di tale processo, in considerazione del loro sempre maggiore utilizzo;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee.

c) sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee, anche mobilitando piattaforme di media sociali.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) attività effettuate da biblioteche pubbliche in materia di digitalizzazione di opere letterarie, produzione di cataloghi on-line integrati e integrazione delle biblioteche pubbliche nelle reti nazionali e internazionali;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali europei, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura.

e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali europei, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura e dello sport.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) agevolare l'acquisizione di competenze e lo sviluppo di reti e in particolare incoraggiare l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato;

a) agevolare l'acquisizione di competenze e lo sviluppo di reti e in particolare incoraggiare l'uso delle tecnologie digitali e dei media sociali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato; le tecnologie dell'internet mobile dovrebbero formare parte integrante di tale processo, in considerazione del loro sempre maggiore utilizzo;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) promuovere progetti che applicheranno lo sviluppo cross-mediale e multipiattaforma sia tecnicamente sia creativamente;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) sostenere lo sviluppo del progetto pilota nonché la sua promozione e applicazione.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) promozione di politiche volte a incoraggiare l'innovazione a livello sia tecnico sia creativo, tenendo conto dei molteplici aspetti delle industrie creative.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le pertinenti politiche dell'UE, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;

a) le pertinenti politiche dell'UE, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia, dello sviluppo e dello sport;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le altre fonti di finanziamento previste dall'UE nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione. In particolare, a livello attuativo sarà importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente.

b) le altre fonti di finanziamento previste dall'UE nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma di ricerca e innovazione, i programmi Erasmus per tutti, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione. In particolare, a livello attuativo sarà importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) A fianco del monitoraggio regolare, la Commissione presenta una relazione di valutazione esterna entro la fine del 2017 per valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi, l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo in vista di una decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla sospensione del programma. La valutazione riguarda le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

a) A fianco del monitoraggio regolare, la Commissione presenta una relazione di valutazione esterna entro la fine del 2017 per valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi, l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo in vista di una decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla sospensione del programma. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sui risultati e sugli indicatori di performance del programma. La valutazione riguarda le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo una relazione annuale basata sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati ai sensi dell'articolo 14, onde consentirgli di controllare i risultati e gli indicatori di performance del programma.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 15 ­ – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I beneficiari dei progetti sostenuti dal programma provvedono a comunicare e divulgare le informazioni sui finanziamenti dell'Unione da essi ricevuti e sui risultati conseguiti.

1. I beneficiari dei progetti sostenuti dal programma provvedono a comunicare e divulgare le informazioni sui finanziamenti dell'Unione da essi ricevuti e sui risultati conseguiti, compresa l'esposizione in luogo visibile dei relativi logotipi, nomenclatura e simboli.

PROCEDURA

Titolo

Programma Europa creativa

Riferimenti

COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

30.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

30.11.2011

Relatore per parere

       Nomina

Silvia-Adriana Ţicău

27.1.2012

Esame in commissione

21.3.2012

 

 

 

Approvazione

31.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

54

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Auxiliadora Correa Zamora, Franziska Keller

PROCEDURA

Titolo

Programma Europa creativa

Riferimenti

COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Presentazione della proposta al PE

23.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

30.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

30.11.2011

DEVE

30.11.2011

BUDG

30.11.2011

EMPL

19.1.2012

 

ITRE

30.11.2011

LIBE

30.11.2011

FEMM

30.11.2011

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

20.12.2011

DEVE

5.12.2011

LIBE

5.12.2011

FEMM

10.7.2012

Relatore(i)

       Nomina

Silvia Costa

2.2.2012

 

 

 

Esame in commissione

9.7.2012

8.10.2012

27.11.2012

 

Approvazione

18.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Monika Panayotova, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Raimon Obiols, Georgios Papanikolaou, Rui Tavares

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Leonardo Domenici

Deposito

14.1.2013