RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

2.12.2013 - (COM(2013)0327 – C7‑0167/2013 – 2013/0169(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Agnès Le Brun


Procedura : 2013/0169(COD)
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A7-0424/2013
Testi presentati :
A7-0424/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

(COM(2013)0327 – C7‑0167/2013 – 2013/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0327),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0167/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0424/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Inoltre, nella sua proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione propone di istituire un meccanismo di emergenza per reagire alle situazioni di crisi. Di conseguenza, in circostanze eccezionali quali possono essere situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 3 siano insufficienti, ma si riveli necessario adottare misure urgenti, occorre trasferire i fondi della riserva per le crisi nel settore agricolo, conformemente all'Accordo interistituzionale del … tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria10.

(7) Inoltre, un finanziamento a livello di Unione dovrà essere accordato per far fronte a circostanze eccezionali quali possono essere situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 3 siano insufficienti, ma si riveli necessario adottare misure urgenti. Una fonte di finanziamento dovrà essere mobiliata per far fronte a queste crisi e ciò avendo ricorso, ad esempio, allo strumento di flessibilità, conformemente all'Accordo interistituzionale del … tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria10.

__________________

__________________

10 GU C [….] del [….], pag. [….].

10 GU C [….] del [….], pag. [….].

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Unione europea ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa per ridurre l'onere amministrativo e i costi a carico dei beneficiari dei fondi e di tutti i soggetti coinvolti, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"11. Per ragioni di rapporto costo/efficacia, a livello sia di Commissione sia di Stati membri, è opportuno sopprimere l'erogazione di sovvenzioni al di sotto di una certa soglia.

(10) L'Unione europea ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"11.

__________________

__________________

11 COM(2010) 543 final.

11 COM(2010) 543 final.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) In deroga all'articolo 86 e a titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, data la natura urgente e imprevedibile di tali misure, i costi connessi alle misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 17 del presente regolamento devono essere sovvenzionabili a partire dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione l'insorgenza di una malattia o la presenza di organismi nocivi. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili devono essere decisi dalla Commissione, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, utilizzando, se opportuno e necessario, la riserva per le crisi nel settore agricolo.

(22) In deroga all'articolo 86 e a titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, data la natura urgente e imprevedibile di tali misure, i costi connessi alle misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 17 del presente regolamento devono essere sovvenzionabili a partire dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione l'insorgenza di una malattia o la presenza di organismi nocivi. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili devono essere decisi dalla Commissione, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la compilazione e la modifica degli elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili ad un finanziamento dell'Unione, nonché la definizione dei programmi di lavoro. Nel modificare l'elenco delle malattie animali che possono fruire di un finanziamento per le misure di emergenza, occorre che la Commissione tenga conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità15. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione16.

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la messa in atto dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione16.

 

__________________

__________________

15 GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

 

16 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

16 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili a un finanziamento dell'Unione, alle priorità che saranno riprese nel programma di lavoro della Commissione, ai criteri essenziali di valutazione dei programmi nazionali e all'elenco di attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione che beneficiano di un tasso di finanziamento dell'Unione al 100%.

 

Nell'integrare l'elenco delle malattie animali che possono fruire di un finanziamento per le misure di emergenza, occorre che la Commissione tenga conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità16bis.

 

___________

 

16bis GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) È necessario ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione dei primi elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili ad un finanziamento nel settore della sanità animale, dato che tali elenchi devono in un primo tempo contenere, senza modifiche, solo le malattie animali e le zoonosi che beneficiano già di un tale finanziamento in virtù della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea nei settori disciplinati dalle norme dell'Unione riguardanti:

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea nei settori disciplinati dalle norme dell'Unione e, in taluni casi, dalle norme nazionali riguardanti:

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali, quali definiti nella direttiva 2000/29/CE (di seguito "organismi nocivi");

e) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali, quali definiti nella direttiva 2000/29/CE (di seguito "organismi nocivi") e, per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, nella normativa nazionale;

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una riduzione globale dei parametri di malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai);

ii) una riduzione globale dei parametri di malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai) o almeno il mantenimento di un elevato livello di salute animale;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fermo restando l'articolo 5, il massimale di spesa di cui all'articolo 1 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissato a 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti.

1. Il massimale di spesa di cui all'articolo 1 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissato a 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo

 

Il contributo dell'Unione alle misure per le situazioni di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e al titolo II, capo II, sezione 1, può anche essere finanziato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. XXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tassi massimi e importo minimo delle sovvenzioni

Tassi massimi delle sovvenzioni

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro eradicazione;

a) per attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) per azioni collettive intraprese nel settore della sanità delle piante o della salute degli animali al fine di lottare contro gli organismi nocivi o le malattie animali, o di prevenirli o eradicarli, condotte da gruppi di operatori e organizzazioni professionali costituiti legalmente e composti di persone di diritto pubblico o privato, ma escludendo i proprietari di animali da compagnia e i veterinari;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90% della media dell'Unione.

b) per Stati membri o regioni il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90% della media dell'Unione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100%, se le attività che beneficiano del contributo dell'Unione:

3. Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100%, se le attività che beneficiano del contributo dell'Unione:

a) sono finalizzate al controllo dei rischi sanitari gravi nell'Unione;

a) sono finalizzate alla prevenzione e al controllo, lungo tutta la catena alimentare, dei rischi sanitari gravi per l'uomo, gli animali e le piante nell'Unione, sulla base dei criteri di cui al secondo comma e, se del caso, di un parere dell'EFSA;

b) sono attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione ed espressamente riconosciute tali dalla Commissione nel programma di lavoro adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 o

b) sono attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione enunciate dalla Commissione secondo quanto previsto nel terzo comma; o

c) sono realizzate in paesi terzi.

c) sono realizzate in paesi terzi.

 

Ai fini della lettera a), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che definiscano i criteri da utilizzare per stabilire cosa rappresenti un rischio sanitario grave per l'uomo, gli animali o le piante nell'Unione.

 

Ai fini della lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che enuncino le attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Non sono concesse sovvenzioni di importo inferiore a 50 000 EUR.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, per le misure adottate in caso di conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 8, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione.

1. Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, per le misure adottate in caso di conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 8, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dalla legislazione dell'Unione. Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni anche per misure già applicate in caso di sospetta insorgenza della malattia, purché quest'ultima sia confermata successivamente.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, l'elenco delle malattie animali che a norma dell'articolo 7 possono beneficiare di un finanziamento. Tale elenco include le malattie animali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE. L'atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento.

1. L'elenco delle malattie animali che a norma dell'articolo 7 possono beneficiare di un finanziamento figura nell'allegato I.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare l'elenco delle malattie animali definito conformemente al paragrafo 1, tenendo conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e delle malattie che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione a causa della loro significativa incidenza:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che modifichino l'allegato I per includere le malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e le malattie che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione a causa della loro significativa incidenza:

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della loro macellazione o del loro abbattimento;

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato di tali animali immediatamente prima di qualsiasi sospetto o conferma della malattia;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) costi per l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o che si sospetti siano colpiti o contaminati, e per la loro distruzione;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima della loro distruzione;

b) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima di qualsiasi sospetto o conferma della malattia;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) in casi giustificati, indennizzi ai proprietari per le perdite dovute alla svalutazione sul mercato dei loro animali sottoposti a una campagna di vaccinazione di emergenza;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) in casi giustificati, indennizzi ai proprietari per aborti e cali di produzione dei loro animali conseguenti a una campagna di vaccinazione di emergenza;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) indennizzi agli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate nel quadro di azioni collettive;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature;

c) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature specifiche in relazione alla malattia;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) costi per la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

d) costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) eventuali costi per il trasporto delle carcasse negli impianti di trasformazione;

f) eventuali costi per il trasporto, la trasformazione e lo smaltimento delle carcasse negli impianti di trasformazione;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui l'insorgenza della malattia è notificata alla Commissione dagli Stati membri.

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si sospetta l'esistenza della malattia. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'insorgenza della malattia a decorrere da tale data.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi che a norma dell'articolo 10 possono beneficiare di una sovvenzione. Tale elenco contiene le malattie degli animali e le zoonosi figuranti nell'allegato I della decisione 2009/470/CE. L'atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento.

1. L'elenco delle malattie animali e delle zoonosi che a norma dell'articolo 10 possono beneficiare di una sovvenzione figura nell'allegato II.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può, mediante atti d'esecuzione, modificare l'elenco definito conformemente al paragrafo 1, tenendo conto:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui nell'allegato I bis, tenendo conto:

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento.

soppresso

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della loro macellazione o del loro abbattimento;

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato di tali animali immediatamente prima di qualsiasi sospetto o conferma della malattia;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) costi per l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o che si sospetti siano colpiti o contaminati, e per la loro distruzione;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima della loro distruzione;

 

d) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima di qualsiasi sospetto o conferma della malattia;

Emendamento  38

Progetto di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) costi per la distruzione e il trasporto delle carcasse e altri costi logistici correlati;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) in casi giustificati, indennizzi ai proprietari per le perdite dovute alla svalutazione sul mercato dei loro animali sottoposti a una campagna di vaccinazione di emergenza;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d quater) indennizzi agli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate nel quadro di azioni collettive;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

Tranne che in casi rigorosamente giustificati, i programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I programmi nazionali sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e, se del caso, in funzione di quelli definiti negli orientamenti annuali o pluriennali di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

1. I programmi nazionali sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, nonché in funzione dei risultati ottenuti sulla base degli impegni assunti dagli Stati membri.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri l'elenco dei programmi nazionali che dovranno ricevere un cofinanziamento.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può adottare orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità veterinarie e i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi nazionali.

soppresso

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, relazioni tecniche e finanziarie intermedie.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, relazioni finanziarie intermedie.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo, nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure di contenimento, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da una sua ulteriore diffusione. Tali misure riguardano esclusivamente l'eradicazione dell'organismo in questione nella zona tampone nel caso di una sua presenza conclamata in tale zona;

b) misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo, nei confronti del quale sono state adottate misure di contenimento conformemente all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/29/CE o sono state adottate misure dell'Unione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, di detta direttiva, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da una sua ulteriore diffusione. Tali misure riguardano esclusivamente l'eradicazione dell'organismo in questione nella zona tampone nel caso di una sua presenza conclamata in tale zona;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni anche per misure già applicate in caso di sospetta esistenza della malattia, purché quest'ultima sia confermata successivamente.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) riguardino gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) indennizzi agli operatori per la distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

c) indennizzi agli operatori e ai detentori o ai proprietari di vegetali per la perdita economica subita a seguito dell'adozione di misure di controllo, quali la distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, per i costi logistici e di trasporto connessi e per l'obbligo di rotazione e i trattamenti fitosanitari, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, ad eccezione degli indennizzi concessi nel quadro di un fondo di mutualizzazione istituito conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. […] [sviluppo rurale PAC];

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) indennizzi ai detentori e ai proprietari di prodotti di origine vegetale distrutti, nel limite del valore che questi ultimi avevano immediatamente prima della loro distruzione;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) indennizzi agli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate, necessarie per proteggere l'Unione da un organismo nocivo prioritario e condotte nel quadro di azioni collettive;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui la presenza dell'organismo nocivo è notificata alla Commissione dagli Stati membri.

soppresso

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) riguardino gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I programmi di indagine sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e, se del caso, in funzione di quelli definiti negli orientamenti annuali o pluriennali di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

1. I programmi di indagine sono valutati in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri l'elenco dei programmi nazionali che riceveranno un cofinanziamento.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può adottare orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità fitosanitarie, in particolare gli organismi nocivi di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e gli organismi nocivi ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione, nonché i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi di indagine.

soppresso

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione (di seguito "programmi per le regioni ultraperiferiche"), di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle norme in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi nocivi.

1. Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione (di seguito "programmi per le regioni ultraperiferiche"), di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle norme nazionali in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi nocivi.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1bis. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri l'elenco dei programmi nazionali che riceveranno un cofinanziamento.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per ciascuna delle aree di intervento prioritarie, la Commissione coinvolge gli operatori o le organizzazioni professionali pertinenti, o entrambi, in azioni volte a formare formatori, onde assicurare una diffusione più ampia dell'informazione e contribuire così più efficacemente alla protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante nell'Unione.

Emendamento  63

Progetto di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio;

a) costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio, anche internazionali;

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) costi dei test di laboratorio;

a) costi del campionamento e dei test di laboratorio;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione dell'Unione e degli Stati membri volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

1. Al fine di meglio precisare l'orientamento dei programmi di lavoro e tener conto dell'evoluzione nei settori della salute e del benessere degli animali, come anche della sanità vegetale, alla Commissione è delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscano:

 

a) le priorità basate sugli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quali figuranti nei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 bis;

 

b) i criteri essenziali di valutazione dei programmi nazionali di cui agli articoli 10, 23 e 27;

 

c) l'elenco delle attività specifiche di particolare rilevanza per l'Unione che devono beneficiare di un tasso di finanziamento dell'Unione al 100% in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione delle dotazioni per ciascuna misura e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni i programmi di lavoro precisano le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso di finanziamento.

2. I programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 bis definiscono i risultati attesi, le modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione delle dotazioni per ciascuna misura e un calendario di attuazione orientativo. In un'ottica di trasparenza, i programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 bis fanno altresì riferimento agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro precisano le priorità, i criteri fondamentali di valutazione adottati conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), e il tasso di finanziamento.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui nel presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui nel presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 43

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 27, paragrafi 7 e 8, della decisione 2009/470/CE continua ad applicarsi ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi per il 2013 che beneficiano di finanziamenti dell'Unione nel quadro della misura finanziaria di cui a detto articolo.

soppresso

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO I

 

Malattie animali di cui all'articolo 8

 

– Peste bovina

 

– Peste dei piccoli ruminanti

 

– Malattia vescicolosa dei suini

 

– Febbre catarrale degli ovini

 

– Malattia di Teschen

 

– Vaiolo degli ovi-caprini

 

– Febbre della valle del Rift

 

– Dermatite nodulare contagiosa

 

– Peste equina

 

– Stomatite vescicolosa

 

– Encefalite equina virale venezuelana

 

– Malattia emorragica epizootica dei cervi

 

– Peste suina classica

 

– Peste suina africana

 

– Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini

 

– Influenza aviaria

 

– Malattia di Newcastle

 

– Afta epizootica

 

– Necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN)

 

– Sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS)

 

– Infezione da Bonamia exitiosa

 

– Infezione da Perkinsus marinus

 

– Infezione da Microcytos mackini

 

– Sindrome di Taura nei crostacei

 

– Malattia della testa gialla nei crostacei.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Allegato 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO I bis

 

Malattie animali di cui all'articolo 11

 

– Tubercolosi bovina

 

– Brucellosi bovina

 

– Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

 

– Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

 

– Peste suina africana

 

– Malattia vescicolare dei suini

 

– Peste suina classica

 

– Antrace

 

– Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

 

– Influenza aviaria

 

– Rabbia

 

– Echinococcosi

 

– Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)

 

– Campilobatteriosi

 

– Listeriosi

 

– Salmonellosi (salmonella zoonotica)

 

– Trichinellosi

 

– Coli produttori di verocitotossine (VTEC)

 

– Setticemia emorragica virale (VHS)

 

– Necrosi ematopoietica infettiva

 

– Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

 

– Anemia infettiva del salmone

 

– Infezione da Marteilia refringens

 

– Infezione da Bonamia ostreae

 

– Malattia dei punti bianchi nei crostacei.

  • [1]  GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0.

MOTIVAZIONE

Il regolamento fa parte del pacchetto legislativo denominato "Una regolamentazione più intelligente per alimenti più sicuri". Il pacchetto contiene quattro testi settoriali sulla salute animale, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale e sui controlli ufficiali, nonché un regolamento orizzontale che riunisce le disposizioni finanziarie: il regolamento di gestione delle spese. Il regolamento di gestione delle spese, così come l'insieme del pacchetto, mira a semplificare il quadro legislativo relativo alla sicurezza della filiera alimentare.

Il nuovo regolamento abrogherà e modificherà di conseguenza 11 atti precedenti, generalmente riprendendo e unendo in un testo unico le disposizioni già esistenti. Occorre tuttavia osservare tre innovazioni considerevoli.

Innanzitutto, la proposta razionalizza i tassi di cofinanziamento creando tre tassi massimi: un tasso massimo normale del 50%, un tasso massimo in deroga del 75% per le attività transfrontaliere e per gli Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite è inferiore al 90% della media europea e un tasso massimo del 100% per attività finalizzate al controllo dei rischi sanitari gravi, per attività specifiche individuate dalla Commissione nel suo programma di lavoro o quando le attività sono realizzate in paesi terzi.

Dal momento che attualmente vi sono delle difficoltà nella valutazione delle attività effettuate nell'Unione, la Commissione propone altresì che siano fissati degli indicatori precisi al fine di valutare più efficacemente gli effetti delle politiche relative alla sicurezza della filiera alimentare.

Inoltre, sono istituti programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi al fine di prevenire le crescenti minacce in materia di sanità vegetale.

Bilancio e importo minimo delle sovvenzioni

La proposta della Commissione propone inoltre una dotazione di bilancio complessiva di 1 892 milioni di EUR a prezzi correnti. Occorre fornire la ripartizione di tutte le spese nella misura in cui si indicano le priorità relative attribuite alle diverse parti del programma. Tuttavia, tale assegnazione è indicativa al fine di consentire un certo livello di flessibilità nell'attribuzione dei fondi.

D'altro canto, per ragioni di rapporto costo/efficacia, la Commissione propone di fissare una soglia di 50 000 EUR al di sotto della quale non può essere erogata alcuna sovvenzione. Le misure di prevenzione "sorveglianza" sono meno costose delle misure di lotta; tale soglia elevata appare quindi come dissuasiva, mentre la politica di prevenzione è d'altro canto incoraggiata. Quando una misura viene presentata per una zona geografica limitata in seno a uno Stato membro, tale importo può non essere raggiunto anche se si configura un rischio di propagazione. È quindi necessario sopprimere tale soglia.

Accesso alla riserva per le crisi

Nel quadro finanziario attuale, le linee di bilancio relative alla sicurezza alimentare si trovano nella stessa rubrica della politica agricola comune (PAC), ma la nuova struttura del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 prevede lo spostamento delle linee di bilancio relative alla sicurezza alimentare dalla rubrica 2 alla rubrica 3. Tale trasferimento di risorse per il periodo di programmazione 2014-2020 comporta un rischio significativo d'insufficienza di bilancio in caso d'insorgenza di una epizoozia di vaste dimensioni. In questo caso, infatti, l'Unione deve essere in grado di mobilitare molto rapidamente fondi supplementari per finanziare misure in campo veterinario o fitosanitario di emergenza e prevenire così perdite aggiuntive.

In tale contesto, la proposta della Commissione prevede, all'articolo 5, di concedere l'accesso alla riserva per le crisi al fine di reagire a situazioni di emergenza nel settore veterinario o fitosanitario. L'articolo 5 della proposta era collegato alla proposta di regolamento orizzontale della PAC mediante un addendum al suo articolo 4.2. L'addendum è stato ricevuto con notevole ritardo e di conseguenza non è stato possibile avviare un dibattito approfondito sull'accesso alla riserva e tale possibilità è stata respinta durante i negoziati sulla PAC.

È tuttavia necessario trovare una soluzione che consenta di rafforzare il bilancio relativo alla sicurezza alimentare in caso di necessità, qualora si verificassero crisi agricole di vasta estensione. Sfortunatamente, visto che la dotazione complessiva del bilancio dell'UE per il 2014-2020 è limitata, non è semplice individuare un fondo che potrebbe essere utilizzato in questi casi.

In caso di ricorso alla riserva per le crisi, pari a 2 800 milioni di EUR per il periodo 2014-2020, i pagamenti diretti percepiti dagli agricoltori europei potrebbero ridursi dopo l'applicazione del meccanismo di disciplina finanziaria. D'altro canto, una crisi grave nel settore veterinario o fitosanitario inciderebbe probabilmente in modo grave sul settore agroalimentare e sarebbe pertanto necessario ricorrere alla riserva per le crisi al fine di aiutare il settore colpito.

Un altro approccio sarebbe quello di utilizzare lo strumento di flessibilità di un valore massimo di 3 297 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. Tale strumento autorizza, per un determinato esercizio, il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno di massimali disponibili di una o più rubriche. L'inconveniente è che lo strumento è accessibile a tutte le politiche dell'Unione e potrebbe pertanto dimostrarsi insufficiente in caso di grave crisi sanitaria.

Alla luce della complessità della situazione, non è stato proposto alcun emendamento all'articolo 5 (e al considerando 7), al fine di consentire un dibattito approfondito sull'argomento e raggiungere un consenso in seno alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per trovare una soluzione a tale difficile questione.

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

La Commissione propone di stabilire l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di una sovvenzione mediante atti di esecuzione. L'elenco delle malattie è tuttavia un elemento essenziale che è necessario far figurare nell'atto di base (in allegato). Inoltre, si tratta di prevedere la possibilità di completare l'elenco delle malattie animali che possono beneficiare di una sovvenzione senza che la procedura sia così pesante come per un atto giuridico di base, da cui il ricorso agli atti delegati.

Criteri e obiettivi delle azioni

La Commissione propone di fissare gli obiettivi perseguiti nonché i criteri utilizzati per la valutazione dei programmi nazionali mediante il loro programma di lavoro. Tuttavia, tali obiettivi e criteri dovrebbero essere stabiliti in modo più trasparente mediante atti delegati.

Costi ammissibili

Nella proposta, la Commissione riprende in sostanza i costi ammissibili inclusi nell'attuale quadro normativo. Tuttavia, vengono tralasciati alcuni finanziamenti una volta possibili e occorre altresì consentire la copertura delle nuove spese corrispondenti ai nuovi orientamenti della politica di sicurezza alimentare. Appare pertanto auspicabile integrare i costi relativi, in particolare, all'abbattimento degli animali, alle perdite dovute alla vaccinazione di emergenza, all'eventuale rafforzamento delle misure attuali, alla trasformazione e allo smaltimento delle carcasse, alla perdita economica subita a causa di misure disposte nel quadro della protezione dei vegetali e al valore perso dei vegetali distrutti.

PARERE della commissione per i bilanci (19.11.2013)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio
(COM(2013)0327 – C7‑0167/2013 – 2013/0169(COD))

Relatore per parere: Giovanni La Via

BREVE MOTIVAZIONE

Il presente regolamento definisce la portata e gli obiettivi per quanto riguarda le spese per gli alimenti e i mangimi fino ad un massimale di 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti. Gli obiettivi sono i seguenti: un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare, il miglioramento della salute e del benessere degli animali, la rilevazione e l'eradicazione degli organismi nocivi al fine di garantire l'esecuzione efficace dei controlli ufficiali.

Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato la sua proposta per un quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, modificato il 6 luglio 2012. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013, la Commissione propone lo stanziamento di un importo massimo di 1 891,936 milioni di EUR per le spese connesse agli alimenti e ai mangimi per l'intero periodo 2014-2020. A norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, dal 2008 la Commissione ha incaricato l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori di svolgere le funzioni esecutive per la gestione del programma in materia di alimenti e mangimi. La Commissione può decidere, sulla base di un'analisi costi/benefici, di affidare a un'agenzia esecutiva esistente l'attuazione del presente programma.

Si propone altresì di razionalizzare i tassi di finanziamento per le sovvenzioni e di fissare il tasso ordinario di finanziamento al 50% dei costi ammissibili. In determinate condizioni tale tasso può raggiungere il 75% o il 100%.

Per quanto riguarda la fitosanità, beneficeranno del contributo finanziario dell'Unione anche i programmi di indagine finalizzati a rilevare la presenza di organismi nocivi e le misure fitosanitarie di sostegno ai territori ultraperiferici degli Stati membri.

Il presente regolamento prevede inoltre la possibilità di sostenere i laboratori di riferimento dell'Unione e i progetti volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali. Di conseguenza, le procedure di presentazione e di valutazione dei programmi di controllo annuali e pluriennali, nonché la procedura per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante, sono ammissibili ad un cofinanziamento. Queste procedure saranno semplificate quando non sarà più la Commissione a decidere in merito ai rimborsi.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fermo restando l'articolo 5, il massimale di spesa di cui all'articolo 1 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissato a 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti.

1. Il massimale di spesa di cui all'articolo 1 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissato a 1 891,936 milioni di EUR ai prezzi correnti.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo

 

Il contributo dell'Unione alle misure per le situazioni di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e al titolo II, capo II, sezione 1, può anche essere finanziato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. XXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90% della media dell'Unione.

b) per Stati membri e/o regioni il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90% della media dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Non sono concesse sovvenzioni di importo inferiore a 50 000 EUR.

soppresso

PROCEDURA

Titolo

Gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Riferimenti

COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

AGRI

13.6.2013

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

BUDG

13.6.2013

Relatore per parere

Nomina

Giovanni La Via

27.6.2013

Approvazione

14.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Paul Rübig, Peter Šťastný

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (6.11.2013)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio
(COM(2013)0327 – C7‑0167/2013 – 2013/0169(COD))

Relatore per parere: Franco Bonanini

BREVE MOTIVAZIONE

Nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 sono stati complessivamente stanziati 1 891,936 milioni di euro per le spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Attualmente, il quadro giuridico vigente in materia è costituito principalmente dalla decisione 2009/470/CE del Consiglio sui programmi di eradicazione e le misure di emergenza in ambito veterinario, la direttiva del Consiglio 2000/29/CE sugli interventi fitosanitari e il regolamento (CE) n.882/2004 sui controlli ufficiali. Altre disposizioni finanziarie specifiche sono presenti in altri regolamenti.

La Commissione, nel contesto di una complessiva revisione della legislazione esistente in tema di sicurezza e salute nella catena agroalimentare denominata "Animali e piante più sani per una filiera alimentare più sicura", propone di sostituire queste basi giuridiche frammentate, attualmente in vigore, con nuove disposizioni finanziarie omogenee, conformi alle disposizioni del nuovo quadro finanziario pluriennale e in linea con il trattato di Lisbona. Il regolamento proposto dalla Commissione coprirà tutte le spese per i controlli e l'esecuzione di tutta la legislazione relativa ai programmi di eradicazione e alle misure di emergenza, alle misure fitosanitarie, al finanziamento dei controlli ufficiali, ai livelli di residui di pesticidi in alimenti e mangimi di origine vegetale o animale, all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e all'utilizzo sostenibile di pesticidi.

Il relatore accoglie con favore la nuova proposta della Commissione e in particolare l'obiettivo di razionalizzare un quadro finanziario altrimenti troppo complesso e frammentato.

Un dispositivo finanziario comune e semplificato comporterà benefici nella pianificazione e nella gestione finanziaria dei programmi relativi alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; esso potrà dunque certamente contribuire all'obiettivo finale di una filiera alimentare più sicura nel rispetto della salute e del benessere degli animali.

Gli emendamenti proposti sono dunque volti a completare gli sforzi della Commissione a favore di un regolamento finanziario orizzontale che sia chiaro, flessibile e snello e, nel contempo, intendono correggere alcune criticità rilevate.

In particolare, il relatore ritiene importante ampliare la categoria dei programmi che possono beneficiare di un contributo finanziario da parte dell'UE, sopprimendo la previsione di un importo minimo delle sovvenzioni, anche in considerazione della diversa natura e dimensione dei programmi ammissibili al cofinanziamento. Contemporaneamente, viene ampliato, all'interno dei singoli capitoli del regolamento, l'elenco delle categorie di costi potenzialmente ammissibili a un finanziamento, includendovi, tra le altre cose, gli indennizzi agli operatori per gli animali macellati o abbattuti, gli indennizzi agli operatori per le piante e i prodotti vegetali distrutti, gli indennizzi per i relativi costi di trasporto e di logistica e per altre misure specifiche volte a prevenire l'ulteriore diffusione di malattie e/o organismi nocivi.

Si è altresì ritenuto necessario precisare meglio, sempre ai fini di un possibile indennizzo degli operatori, il concetto di "valore di mercato" per gli animali, i prodotti di origine animale, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti distrutti o rimossi nell'esecuzione delle misure previste dal presente regolamento.

Appare inoltre importante correggere alcune tempistiche relative alle scadenze amministrative previste nella proposta della Commissione per la presentazione dei programmi nazionali, l'approvazione degli stessi da parte della Commissione, la presentazione di relazioni intermedie e finali e la presentazione delle successive domande di pagamento.

Il relatore ritiene infine importante estendere, nel quadro delle disposizioni relative al tema del sostegno finanziario destinato ai controlli ufficiali, i programmi di formazione già previsti a beneficio delle autorità nazionali competenti anche ad altri operatori privati del settore, riconosciuti e rappresentativi, ritenendo di particolare importanza la diffusione delle informazioni e la promozione di standard omogenei a garanzia della tutela dei consumatori e di un elevato livello di sanità umana, animale e vegetale lungo tutta la filiera alimentare.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il perseguimento di tale obiettivo generale esige adeguate risorse finanziarie. È pertanto necessario che l'Unione contribuisca al finanziamento delle misure adottate nei diversi settori connessi a tale obiettivo generale. Inoltre, ai fini di un uso più mirato delle spese, devono essere fissati obiettivi specifici e definiti indicatori per valutare il loro raggiungimento.

(3) Il perseguimento di tale obiettivo generale esige adeguate risorse finanziarie. È pertanto necessario che l'Unione contribuisca al finanziamento delle misure adottate nei diversi settori connessi a tale obiettivo generale. Inoltre, ai fini di un uso più mirato delle spese, devono essere fissati obiettivi specifici e definiti indicatori per valutare il loro raggiungimento. È importante che i fondi all'uopo necessari non portino a un incremento del bilancio generale dell'UE ma siano attinti da altre voci già esistenti nel bilancio dell'Unione. Tutte le risorse finanziarie devono provenire dalla linea di bilancio prevista nel QFP.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Inoltre, nella sua proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione propone di istituire un meccanismo di emergenza per reagire alle situazioni di crisi. Di conseguenza, in circostanze eccezionali quali possono essere situazioni di emergenza legate alla sanità animale e vegetale, qualora gli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 3 siano insufficienti, ma si riveli necessario adottare misure urgenti, occorre trasferire i fondi della riserva per le crisi nel settore agricolo, conformemente all'Accordo interistituzionale del … tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria10.

 

soppresso

__________________

 

10 GU C […] del […], pag. […].

 

Motivazione

Gli esigui fondi annuali iscritti nella riserva per le crisi del settore agricolo sono disciplinati dal regolamento orizzontale della riforma PAC e utilizzati per affrontare crisi di mercato (produzione o distribuzione). Il regolamento orizzontale non copre i costi oggetto del presente regolamento.

Emendamento  3

Progetto di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Unione europea ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa per ridurre l'onere amministrativo e i costi a carico dei beneficiari dei fondi e di tutti i soggetti coinvolti, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea". Per ragioni di rapporto costo/efficacia, a livello sia di Commissione sia di Stati membri, è opportuno sopprimere l'erogazione di sovvenzioni al di sotto di una certa soglia.

(10) L'Unione europea ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo dei fondi, ma anche di adottare provvedimenti per soddisfare l'esigenza di semplificazione dei suoi programmi di spesa in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea".

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la compilazione e la modifica degli elenchi delle malattie animali e delle zoonosi ammissibili ad un finanziamento dell'Unione, nonché la definizione dei programmi di lavoro. Nel modificare l'elenco delle malattie animali che possono fruire di un finanziamento per le misure di emergenza, occorre che la Commissione tenga conto delle malattie animali che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità15. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione16.

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione dei programmi di lavoro e le decisioni circa l'attuazione delle misure di emergenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione16.

__________________

__________________

15 GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

 

16 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

16 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'obiettivo generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati, nonché un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, consentendo all'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione di operare in un ambiente favorevole alla competitività e alla creazione di posti di lavoro;

a) l'obiettivo generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati tramite un'opera di prevenzione e di eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi che assicuri un livello elevato di protezione dei consumatori, degli animali e dell'ambiente, consentendo all'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione di operare in un ambiente favorevole alla sicurezza alimentare, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro;

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Ricorso alla riserva per le crisi nel settore agricolo

 

Il contributo dell'Unione alle misure per le situazioni di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e al titolo II, capo II, sezione 1, può anche essere finanziato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. XXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

 

Motivazione

Gli esigui fondi annuali iscritti nella riserva per le crisi del settore agricolo sono disciplinati dal regolamento orizzontale della riforma PAC e utilizzati per affrontare crisi di mercato (produzione o distribuzione). Il regolamento orizzontale non copre i costi oggetto del presente regolamento.

Emendamento  7

Progetto di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tassi massimi e importo minimo delle sovvenzioni

Tassi massimi delle sovvenzioni

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro eradicazione;

a) per attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di prevenzione e di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro eradicazione; o

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sono finalizzate al controllo dei rischi sanitari gravi nell'Unione;

a) sono finalizzate alla prevenzione e al controllo, nell'Unione, dei rischi sanitari gravi per l'uomo, gli animali e le piante lungo l'intera filiera alimentare; o

Motivazione

È essenziale sapere quali siano i gravi rischi cui ci si riferisce e contemplare esplicitamente i rischi sanitari per gli animali e le piante oltre alla protezione della salute umana.

Emendamento  10

Progetto di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Non sono concesse sovvenzioni di importo inferiore a 50 000 EUR.

soppresso

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, anche per le misure adottate sulla base di un sospetto e della successiva conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 8.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della loro macellazione o del loro abbattimento;

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato di tali animali immediatamente prima di ogni sospetto o conferma della malattia;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) costi di trasporto, di macellazione o di abbattimento degli animali;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima della loro distruzione;

b) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima di ogni sospetto o conferma della malattia;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature;

c) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature specifiche in relazione alla malattia;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) costi per la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

d) costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) costi per l'acquisto e la somministrazione di vaccini se decisi o autorizzati dalla Commissione;

e) costi per l'acquisto e la somministrazione di vaccini se decisi o autorizzati dalla Commissione e, in casi eccezionali ben documentati, costi per le perdite conseguenti al loro utilizzo;

Motivazione

Se non è più possibile commercializzare allo stesso modo gli animali in conseguenza della somministrazione di vaccini nel quadro di un intervento di emergenza, è opportuno, in casi ben documentati, indennizzare le relative perdite.

Emendamento  18

Progetto di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) eventuali costi per il trasporto delle carcasse negli impianti di trasformazione;

f) costi per la distruzione e il trasporto delle carcasse e altri costi logistici collegati;

Emendamento  19

Progetto di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) in casi debitamente giustificati, indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa della perdita di valore sul mercato di animali sottoposti a una campagna di vaccinazione d'emergenza;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui l'insorgenza della malattia è notificata alla Commissione dagli Stati membri.

A titolo eccezionale, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si sospetta l'esistenza della malattia. Gli Stati membri dovranno notificare ufficialmente l'insorgenza della malattia alla Commissione.

Motivazione

Quando vi sono ragionevoli motivi per sospettare l'esistenza di una malattia infettivo-contagiosa, è importante intervenire urgentemente prima ancora che arrivi la conferma dal laboratorio, e ciò al fine di ridurre il più possibile l'incidenza e la diffusione della malattia.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all'articolo 11 (nel seguito "programmi nazionali").

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per l'attuazione dei loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all'articolo 11 (nel seguito "programmi nazionali").

Motivazione

A fini di chiarimento e di distinzione (ad es. dai processi di pianificazione).

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali animali immediatamente prima della loro macellazione o del loro abbattimento;

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti nel quadro del programma nazionale, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato di tali animali immediatamente prima di ogni sospetto o conferma della malattia;

Emendamento  23

Progetto di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) costi di macellazione o abbattimento degli animali;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima della loro distruzione;

d) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima di ogni sospetto o conferma della malattia;

Emendamento  25

Progetto di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) costi per la distruzione e il trasporto delle carcasse e altri costi logistici collegati;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) costi per la vaccinazione di animali domestici;

f) costi per la vaccinazione di animali domestici in caso di epizoozia;

Motivazione

Le vaccinazioni volontarie o le misure preventive in situazioni non emergenziali, ad esempio la vaccinazione contro la rabbia prima di un viaggio con gatti o cani, non devono essere finanziate con queste risorse.

Emendamento  27

Progetto di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) in casi debitamente giustificati, indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa della perdita di valore sul mercato di animali sottoposti a una campagna di vaccinazione d'emergenza;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi nazionali annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

2. I programmi nazionali annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio di tali programmi, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno ammissibile. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi nazionali pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

3. I programmi nazionali pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio di tali programmi, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

Emendamento  30

Progetto di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, relazioni tecniche e finanziarie intermedie.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, relazioni tecniche e finanziarie intermedie.

Emendamento  31

Progetto di regolamento

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Emendamento  32

Progetto di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) indennizzi agli operatori per la distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

c) indennizzi agli operatori per la distruzione e la successiva rimozione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e per i costi logistici e di trasporto collegati, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1– lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) indennizzi agli operatori per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in conseguenza di misure di eradicazione o di contenimento degli organismi nocivi o di altre misure di emergenza adottate, di importo inferiore o pari al normale valore di mercato delle piante o dei prodotti vegetali immediatamente prima di ogni sospetto o conferma ufficiale dell'insorgenza della malattia;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi di indagine annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

2. I programmi di indagine annuali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio del programma, e successivamente tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di programmazione. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi di indagine pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

3. I programmi di indagine pluriennali e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio del programma, e successivamente tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può adottare orientamenti annuali o pluriennali che stabiliscono le priorità fitosanitarie, in particolare gli organismi nocivi di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e gli organismi nocivi ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione, nonché i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi di indagine.

5. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, può adottare orientamenti annuali o pluriennali in cui siano proposte le priorità fitosanitarie, in particolare gli organismi nocivi di cui non sia nota la presenza nel territorio dell'Unione e gli organismi nocivi ritenuti estremamente pericolosi per l'Unione, nonché i criteri da prendere in considerazione per la valutazione dei programmi di indagine.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi annuali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

2. I programmi annuali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio del programma, e successivamente tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di programmazione. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all'articolo 15, la Commissione può modificare, se necessario, tali decisioni per l'intero periodo di ammissibilità.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

3. I programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 30 novembre o, nel caso in cui il bilancio dell'Unione non sia stato approvato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di inizio del programma, e successivamente tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1° gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Laboratori di riferimento dell'Unione europea

Laboratori di riferimento e centri di riferimento per il benessere degli animali dell'Unione europea

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per i costi da essi sostenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 e ai centri di riferimento per il benessere degli animali di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. xxx/xxx relativo ai controlli ufficiali […], per i costi sostenuti da tali centri nell'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

Emendamento  41

Progetto di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio;

a) costi di organizzazione della formazione o dei programmi di scambio, anche internazionali;

Emendamento  42

Progetto di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) costi dei test di laboratorio;

a) costi del campionamento e dei test di laboratorio;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

3. Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione dell'Unione e degli Stati membri volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1.

Motivazione

Da precisare per evitare un numero eccessivo di domande di finanziamento di interventi in materia di informazione.

Emendamento  44

Progetto di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

1. La Commissione adotta, mediante atti delegati, programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l'attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per l'applicazione delle misure di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II, sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta decisioni di finanziamento ad hoc a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. Per l'applicazione delle misure di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II, sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso, e decisioni di finanziamento ad hoc a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento  46

Progetto di regolamento

Articolo 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Procedura d'urgenza

 

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento  47

Progetto di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, corredate, se del caso, di proposte legislative correttive per raggiungere gli obiettivi dell'articolo 2.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ove opportuno, i beneficiari e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento delle misure.

1. I beneficiari e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento delle misure.

Motivazione

I beneficiari di finanziamenti e gli Stati membri devono essere tenuti a fornire informazioni in merito alle sovvenzioni concesse.

PROCEDURA

Titolo

Gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Riferimenti

COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

13.6.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

13.6.2013

Relatore per parere

       Nomina

Franco Bonanini

4.7.2013

Esame in commissione

10.10.2013

 

 

 

Approvazione

5.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Sergej Kozlík, Marusya Lyubcheva, James Nicholson, Kārlis Šadurskis, Renate Sommer, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

PROCEDURA

Titolo

Gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Riferimenti

COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

13.6.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

13.6.2013

ENVI

13.6.2013

PECH

13.6.2013

 

Pareri non espressi

       Decisione

PECH

10.7.2013

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Agnès Le Brun

3.7.2013

 

 

 

Approvazione

26.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Spyros Danellis, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver

Deposito

2.12.2013