RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

17.2.2014 - (COM(2013)0512 – C7‑0215/2013 – 2013/0246(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Hans-Peter Mayer


Procedura : 2013/0246(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0124/2014
Testi presentati :
A7-0124/2014
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

(COM(2013)0512 – C7‑0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0512),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0215/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo delll'11 dicembre 2013[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica(A7-0124/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

relativa ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso" e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il turismo svolge un ruolo preponderante nelle economie dell'Unione e i pacchetti turistici rappresentano una porzione significativa di questo mercato. Da quando è stata adottata la direttiva 90/314/CEE, il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante di offerta dei servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti turistici preconfezionati, ma sempre più spesso sono personalizzati. Molti di questi prodotti turistici si trovano giuridicamente in una zona grigia, quando non sono decisamente esclusi dalla disciplina della direttiva 90/314/CEE. La presente direttiva intende estenderne la tutela anche a questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.

(2) Il turismo svolge un ruolo preponderante nelle economie dell'Unione e i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" ("pacchetti turistici") rappresentano una porzione significativa di questo mercato. Da quando è stata adottata la direttiva 90/314/CEE, il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante di offerta dei servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti turistici preconfezionati, ma sempre più spesso sono personalizzati. Molti di questi prodotti turistici si trovano giuridicamente in una zona grigia, quando non sono decisamente esclusi dalla disciplina della direttiva 90/314/CEE. La presente direttiva intende estenderne la tutela anche a questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti dei contratti di vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti è necessario per promuovere, in questo settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati è necessario per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti turistici sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita un livello di tutela analogo. Invece, imprese o società più grandi spesso definiscono le modalità di viaggio per i loro dipendenti in base ad un contratto quadro con società specializzate nell'organizzazione di viaggi di natura professionale. Quest'ultimo tipo di servizi di viaggio non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. È opportuno quindi che la presente direttiva si applichi a chi viaggia per scopi professionali solo nella misura in cui tali viaggi non sono organizzati nell'ambito di un contratto quadro. Al fine di evitare confusione con la definizione di "consumatore" contenuta in altre direttive di tutela di questa categoria, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come "viaggiatori".

(7) La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti turistici sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita un livello di tutela analogo. Invece, imprese o società spesso definiscono le modalità di viaggio per i loro dipendenti, membri e rappresentanti in base ad un contratto quadro con un'azienda. Quest'ultimo tipo di servizi di viaggio non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. È opportuno quindi che la presente direttiva si applichi a chi viaggia per scopi professionali solo nella misura in cui tali viaggi non sono organizzati nell'ambito di un contratto quadro. Al fine di evitare confusione con la definizione di ''consumatore'' utilizzata in altri atti legislativi relativi alla tutela di questa categoria, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come ''viaggiatori''.

Motivazione

Con l'aggiunta di "membri e rappresentanti" è chiaro che il ''datore di lavoro'' è una persona giuridica. Il criterio riguardante le ''società specializzate nell'organizzazione di viaggi di natura professionale'' dovrebbe essere eliminato in quanto potenziale fonte di confusione. Il presupposto del contratto quadro deve essere sufficiente.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) A fini di trasparenza i pacchetti turistici andrebbero distinti dai servizi turistici assistiti, in cui l'agenzia di viaggi tradizionale oppure l'operatore online assiste i viaggiatori nella combinazione di servizi turistici portandoli a concludere contratti con diversi fornitori, anche attraverso processi di prenotazione collegati. I servizi turistici assistiti non presentano le caratteristiche dei pacchetti e a essi non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi previsti per i pacchetti turistici.

(9) A fini di trasparenza i pacchetti turistici andrebbero distinti dai servizi turistici collegati, in cui l'agenzia di viaggi tradizionale oppure l'operatore online assiste i viaggiatori nella combinazione di servizi turistici portandoli a concludere contratti con diversi fornitori, anche attraverso processi di prenotazione collegati in modo mirato. I servizi turistici collegati non presentano le caratteristiche dei pacchetti e a essi non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi previsti per i pacchetti turistici.

Motivazione

Chiarimento della nozione di servizi turistici collegati (le offerte aggiuntive devono essere mirate, ossia correlate al luogo e alle date del primo servizio turistico prenotato dal viaggiatore). I considerando 11 e 13 della proposta di direttiva contengono ulteriori chiarimenti.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al contempo i servizi turistici assistiti andrebbero distinti dai servizi turistici che i viaggiatori prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici assistiti online andrebbero altresì distinti dai link che si limitano a informare in modo generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'hotel o l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire annunci pubblicitari sui siti web.

(11) Al contempo i servizi turistici collegati andrebbero distinti dai servizi turistici che i viaggiatori prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici collegati online andrebbero altresì distinti dai siti Internet collegati che non hanno come finalità la conclusione di un contratto con il viaggiatore e dai link che si limitano a informare in modo generico e non mirato i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'hotel o l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire sui siti web annunci pubblicitari relativi alla destinazione e/o al periodo di viaggio specificati per il primo servizio turistico scelto.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno introdurre norme specifiche per i venditori tradizionali e i venditori online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, e per i venditori online che, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista, al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio. Dette norme si applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, il consumatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile alla destinazione scelta, ad esempio un soggiorno in hotel, con un link verso il sito di prenotazione di un altro fornitore di servizi o intermediario. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti turistici ai sensi della presente direttiva, poiché non possono essere confusi con quelli in cui un unico organizzatore si è assunto la responsabilità di tutti i servizi turistici, detti servizi costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici.

(13) È opportuno introdurre nella presente direttiva norme specifiche per i venditori tradizionali e i venditori online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, quando il viaggiatore sceglie e accetta di pagare per ogni servizio turistico separatamente. Tali norme dovrebbero applicarsi anche ai venditori online che, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista, quando almeno il nome o i recapiti del viaggiatore sono trasferiti all'altro professionista e tali servizi aggiuntivi sono acquistati al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti turistici ai sensi della presente direttiva, poiché non possono essere confusi con quelli in cui un unico organizzatore si è assunto la responsabilità di tutti i servizi turistici, detti servizi costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Online sono apparse pratiche tramite le quali i professionisti, agevolando l'acquisto di servizi turistici collegati, hanno dissimulato sul loro sito l'opzione che consentiva ai viaggiatori di non scegliere altri servizi oltre a quello principale. Tali pratiche dovrebbero essere considerate ingannevoli per i viaggiatori. Poiché il quadro giuridico esistente non ne ha ancora permesso l'eliminazione e dato che si tratta di pratiche specifiche dei servizi turistici collegati, la presente direttiva dovrebbe vietarle.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Prima di effettuare il pagamento, i viaggiatori dovrebbero sapere se stanno scegliendo un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato e conoscere il livello di protezione corrispondente.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) I viaggiatori che desiderano continuare a organizzare le proprie vacanze al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva, senza beneficiare del livello di protezione che essa assicura, dovrebbero essere informati prima di effettuare il pagamento del fatto che tali vacanze non sono coperte dalla presente direttiva.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine d'individuare un pacchetto turistico o un servizio turistico assistito, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la combinazione di vari servizi turistici come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio auto. L'alloggio a fini residenziali, anche per corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai sensi della presente direttiva.

(16) Al fine d'individuare un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato, dovrebbe essere presa in considerazione la combinazione di vari servizi turistici come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio auto. I pernottamenti in albergo con pacchetti aggiuntivi, quali biglietti per musical o trattamenti benessere, dovrebbero essere esclusi quando il pacchetto in questione non è espressamente venduto al viaggiatore come parte significativa del viaggio o il servizio accessorio chiaramente non costituisce l'elemento essenziale del viaggio. L'alloggio a fini residenziali chiaramente privo di finalità turistiche individuabili, ad esempio nel caso dei corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai sensi della presente direttiva.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) I servizi di trasporto in autobus, treno, nave o aereo che includono l'alloggio, ad esempio i viaggi in traghetto con pernottamento o i viaggi in treno nel vagone letto, dovrebbero essere considerati un unico servizio turistico, se la componente del trasporto è chiaramente prevalente e se il trasporto non è combinato con un altro servizio turistico.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi sono servizi che, combinati con il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio auto, dovrebbero poter costituire un pacchetto o un servizio turistico assistito. Tuttavia, è opportuno che tali forme di offerta turistica rientrino nel campo d'applicazione della presente direttiva solo se il servizio turistico in questione è parte sostanziale del pacchetto turistico. Di norma ciò si verifica se il servizio turistico rappresenta più del 20% del prezzo complessivo o un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti i servizi accessori come l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi sono servizi che, combinati con il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio auto, dovrebbero poter costituire un pacchetto o un servizio turistico collegato. Tuttavia, è opportuno che tali forme di offerta turistica rientrino nel campo d'applicazione della presente direttiva solo se il servizio turistico in questione è parte sostanziale del pacchetto turistico. Di norma ciò si verifica se il servizio turistico è espressamente venduto al viaggiatore come tale, se costituisce evidentemente la ragione del viaggio e se rappresenta più del 25% del prezzo complessivo o un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti i servizi accessori come, in particolare, l'assicurazione viaggio, il trasporto tra la stazione ferroviaria e l'alloggio, il trasporto all'inizio del viaggio e nell'ambito di gite, il trasporto bagagli, i pasti e i servizi di pulizia forniti con l'alloggio.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto turistico i contratti con cui un professionista concede al viaggiatore, a contratto concluso, la possibilità di scegliere tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata pacchetto turistico la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome o delle generalità del viaggiatore necessarie per concludere la prenotazione avviene al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio. Le generalità in questione si riferiscono ai dati della carta di credito o ad altre informazioni necessarie per il pagamento. D'altro canto, non è opportuno che sia sufficiente il mero trasferimento di informazioni come la destinazione o gli orari del viaggio.

(18) È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto turistico i contratti con cui un professionista concede al viaggiatore, a contratto concluso, la possibilità di scegliere tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata pacchetto turistico la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome e di altri dati personali del viaggiatore, quali i recapiti, i dati della carta di credito o del passaporto, necessari per concludere la prenotazione avviene al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio. D'altro canto, non è opportuno che sia sufficiente il mero trasferimento di informazioni come la destinazione o gli orari del viaggio. Le crociere e i viaggi in treno di più giorni con pernottamento dovrebbero altresì essere considerati un pacchetto turistico, poiché includono il trasporto, il vitto e l'alloggio.

u

 

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio, così come i pacchetti turistici organizzati occasionalmente.

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio. È altresì opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica, ad esempio un'organizzazione senza scopo di lucro, compresi gli enti benefici, le squadre di calcio e le scuole, che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto dalla vendita di tali pacchetti turistici o dall'agevolazione di tali servizi turistici collegati.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo campo d'applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto dalla vendita di tali pacchetti turistici o dalla facilitazione di tali servizi turistici collegati, nonché ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore e non includono un pernottamento.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) La direttiva 90/314/CEE ha lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, debbano essere responsabili della corretta esecuzione del pacchetto turistico. Tale flessibilità ha generato ambiguità in alcuni Stati membri circa il fatto che i professionisti coinvolti in un pacchetto turistico fossero o meno responsabili in relazione all'esecuzione dei pertinenti servizi, in particolare nel processo di prenotazione online. Pertanto, è opportuno chiarire nella presente direttiva che gli organizzatori sono responsabili dell'esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto, salvo che la legislazione nazionale preveda espressamente anche la possibilità che l'organizzatore o il venditore siano responsabili.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Riguardo ai pacchetti turistici, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Al contempo occorre chiarire che sono responsabili di eventuali errori di prenotazione. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di contattare l'organizzatore anche tramite il venditore da cui ha acquistato il pacchetto turistico.

(21) Riguardo ai pacchetti turistici, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Al contempo è necessario chiarire che i venditori sono responsabili di eventuali errori di prenotazione da loro stessi commessi, per l'appunto, in fase di prenotazione. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di contattare l'organizzatore anche tramite il venditore da cui ha acquistato il pacchetto turistico.

Motivazione

Uniformità con la formulazione del considerando 37.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Le informazioni importanti, relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro ed evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto. Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche sugli opuscoli, mentre è opportuno garantire che, in alcune circostanze, le modifiche che incidono sull'esecuzione del contratto siano comunicate alle parti su un supporto durevole in modo da potervi accedere in futuro. È poi opportuno che sia sempre possibile modificare tali informazioni qualora entrambe le parti del contratto lo concordino espressamente.

(23) Le informazioni importanti, relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro ed evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, che possono contribuire a garantire l'accesso dei viaggiatori a informazioni aggiornate al momento della prenotazione, e la crescente tendenza a prenotare pacchetti turistici online, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche che richiedano opuscoli stampati.

 

Motivazione

Gli organizzatori e le compagnie aeree spesso ''attirano'' i clienti con orari dei voli comodi, salvo poi spostare, soprattutto nel caso di pacchetti turistici, i voli in bande orarie più economiche nel cuore della notte con breve preavviso. Nell'interesse del miglioramento del servizio, gli organizzatori/le compagnie aeree dovrebbero essere obbligati a rispettare gli orari concordati e a comunicare per tempo le bande orarie, in modo che i viaggiatori si possano organizzare e prenotare i viaggi nella piena consapevolezza delle reali modalità di svolgimento degli stessi.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter) Gli orari dei voli dovrebbero costituire una parte fissa del contratto e una delle principali caratteristiche di un servizio turistico. Essi non dovrebbero differire in modo significativo dagli orari indicati ai viaggiatori nelle informazioni precontrattuali.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire il pacchetto a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di annullare il contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo, nonché il diritto di recedere dal contratto senza alcun indennizzo qualora circostanze eccezionali e inevitabili, come un conflitto armato o una calamità naturale, abbiano un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In particolare, dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire il pacchetto a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di annullare il contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo, nonché il diritto di recedere dal contratto senza alcun indennizzo qualora circostanze eccezionali e inevitabili, come un conflitto armato, inclusi atti di terrorismo, o una calamità naturale, compresi uragani e terremoti, o situazioni di instabilità politica potenzialmente pericolose per i viaggiatori, abbiano un'incidenza sostanziale sul pacchetto, quando tali eventi si siano verificati dopo la conclusione del contratto turistico. In particolare, dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.

Motivazione

Nel caso in cui il viaggiatore abbia effettuato la prenotazione pur essendo a conoscenza delle circostanze in oggetto, il recesso senza indennizzo non sarebbe proporzionato.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) In particolari situazioni anche l'organizzatore dovrebbe essere autorizzato a recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui questa possibilità sia stata prevista nel contratto.

(27) In particolari situazioni anche l'organizzatore dovrebbe essere autorizzato a recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui questa possibilità sia stata prevista nel contratto. In tale circostanza, l'organizzatore dovrebbe informare adeguatamente i viaggiatori che possono essere interessati da detta clausola contrattuale.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel pacchetto o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e se il contratto prevede espressamente un aumento o una diminuzione del prezzo. Gli aumenti di prezzo non dovrebbero comunque superare il 10% del prezzo del pacchetto turistico.

(28) In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel pacchetto o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e se il contratto prevede espressamente un aumento o una diminuzione del prezzo. I viaggiatori dovrebbero avere il diritto di recedere dal contratto senza obbligo di indennizzo o di accettare un'offerta alternativa di pari valore proposta dall'organizzatore se gli aumenti di prezzo sono superiori all'8% del prezzo iniziale del pacchetto turistico.

Motivazione

Con le regole attuali non sarebbero possibili aumenti di prezzo giustificati superiori all'8%.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) Gli aumenti di prezzo dovrebbero sempre essere motivati per iscritto. Nel caso in cui si applichi un aumento di prezzo superiore all'8%, ai viaggiatori dovrebbe essere offerta per iscritto la possibilità di recedere dal contratto o di accettare un pacchetto turistico alternativo di valore equivalente a quello prenotato. Nel caso in cui il viaggiatore non ne approfitti, si dovrebbe considerare accettato il pacchetto turistico al prezzo maggiorato. L'onere della prova di ricezione della comunicazione dovrebbe spettare all'organizzatore.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Per garantire coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni internazionali che regolano i servizi di viaggio e alla legislazione dell'Unione sui diritti dei passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile per il mancato o inesatto adempimento dei servizi inclusi nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore dovrebbe poter invocare le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo18, la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare20. Ove non sia possibile, a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, garantire il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di sostenere il costo del soggiorno prolungato del viaggiatore nel luogo di destinazione dovrebbe essere allineato alla proposta della Commissione21 che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato22.

(30) Per garantire coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni internazionali che regolano i servizi di viaggio e alla legislazione dell'Unione sui diritti dei passeggeri, che prevale se applicabile. Nei casi in cui sia responsabile per il mancato o inesatto adempimento dei servizi inclusi nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore dovrebbe poter invocare le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo18, la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare20. Ove non sia possibile, a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, garantire il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di sostenere il costo del soggiorno prolungato del viaggiatore nel luogo di destinazione dovrebbe essere allineato alla proposta della Commissione21 che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio22.

__________________

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18 2001/539/CE: Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

18 2001/539/CE: Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

19 2013/103/UE: Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

19 2013/103/UE: Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

20 2012/22/UE: Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

20 2012/22/UE: Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

21 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013) 130 final).

21 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013)0130).

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

Motivazione

La legislazione dell'UE applicabile ai diritti dei passeggeri dovrebbe prevalere sulla direttiva sui viaggi "tutto compreso" laddove si è in presenza di una sovrapposizione di disposizioni specifiche relative ai diritti dei passeggeri che viaggiano con differenti modi di trasporto.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di ogni altra normativa pertinente dell'Unione, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più parti. È opportuno chiarire che essi non possono cumulare diritti sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti in questione tutelano lo stesso interesse o hanno lo stesso obiettivo. La responsabilità dell'organizzatore non pregiudica il diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

(31) La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di ogni altra normativa pertinente dell'Unione, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più parti. È opportuno chiarire che essi non possono cumulare diritti sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti in questione tutelano lo stesso interesse o hanno lo stesso obiettivo. Tuttavia, la necessità di garantire che i viaggiatori ricevano un risarcimento appropriato e tempestivo nel caso in cui il contratto non sia eseguito completamente da una delle parti non dovrebbe comportare un onere irragionevole e sproporzionato per gli organizzatori e i venditori. Oltre al loro obbligo di rimediare a qualsiasi mancata conformità o di indennizzare i viaggiatori, gli organizzatori e i venditori dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento ai terzi in parte responsabili dell'evento che ha fatto sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi. La responsabilità dell'organizzatore e del venditore non pregiudica pertanto tale diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

Motivazione

Cfr. le modifiche e la motivazione dell'articolo 20 a tale proposito.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Se il viaggiatore si trova in difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere tenuto ad agire con la massima sollecitudine per prestargli assistenza, principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico, ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e a servizi turistici alternativi.

(32) Se il viaggiatore si trova in difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere tenuto a prestargli senza indugio un'assistenza adeguata, principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico, ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e all'acquisto di servizi turistici alternativi.

Motivazione

Occorre chiarire che l'organizzatore non è soggetto all'obbligo di sostenere anche i costi per i servizi turistici alternativi richiesti dai viaggiatori. Non rientra nell'ambito di responsabilità dell'organizzatore risolvere le eventuali difficoltà in cui si trova e/o si mette il viaggiatore.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico assistito siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico assistito o di qualunque fornitore di servizi. Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori di pacchetti turistici e i venditori che agevolano servizi turistici assistiti dovrebbero garantire che i professionisti che offrono tali combinazioni di servizi turistici forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori e per il loro rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui concedere la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro regimi nazionali siano efficaci e tali da garantire il sollecito rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza. La protezione richiesta dovrebbe tener conto del reale rischio finanziario che rappresentano le attività dell'organizzatore, del venditore o fornitore di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di combinazione di servizi turistici offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali così come l'entità degli anticipi versati e le modalità per garantirli. Conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno25, ove la protezione in caso di insolvenza possa consistere in una garanzia o in una polizza assicurativa, tale garanzia non può essere limitata agli attestati emessi dagli operatori finanziari stabiliti in un dato Stato membro.

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico collegato o di una delle aziende coinvolte nel servizio turistico collegato. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che offrono tali combinazioni di servizi turistici forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori e per il loro rimpatrio in caso di insolvenza. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui concedere la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro regimi siano efficaci e tali da garantire il sollecito rimpatrio e il rimborso immediato a tutti i viaggiatori che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza. Qualora un viaggiatore preferisca completare il pacchetto turistico o il servizio turistico collegato, anziché ottenere un rimborso pieno, la protezione in caso d'insolvenza può, se del caso, prevedere l'adempimento dei contratti esistenti al fine di permettere il proseguimento del pacchetto turistico o del servizio turistico collegato senza alcun costo aggiuntivo per il viaggiatore. La protezione richiesta dovrebbe tener conto del reale rischio finanziario che rappresentano le attività dell'organizzatore, del venditore o delle singole aziende coinvolte nel servizio turistico collegato, tra cui anche il tipo di combinazione di servizi turistici offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali così come l'entità degli anticipi versati e le modalità per garantirli. Conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25, ove la protezione in caso di insolvenza possa consistere in una garanzia o in una polizza assicurativa, tale garanzia non può essere limitata agli attestati emessi dagli operatori finanziari stabiliti in un dato Stato membro.

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25 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

25 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40) L'adozione della presente direttiva rende necessario l'adeguamento di alcuni atti in materia di tutela dei consumatori. Tenuto conto che la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori26, non si applica, nella sua forma attuale, ai contratti disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE, è necessario modificare la direttiva 2011/83/UE per far sì che si applichi ai servizi turistici assistiti e che alcuni diritti dei consumatori in essa previsti si applichino anche ai pacchetti turistici.

(40) L'adozione della presente direttiva rende necessario l'adeguamento di alcuni atti in materia di tutela dei consumatori. Tenuto conto che la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26, non si applica, nella sua forma attuale, ai contratti disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE, è necessario modificare la direttiva 2011/83/UE per far sì che continui ad applicarsi ai singoli servizi che fanno parte di un servizio turistico collegato, a condizione che detti singoli servizi non siano altrimenti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e che alcuni diritti dei consumatori in essa previsti si applichino anche ai pacchetti turistici.

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__________________

26 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

26 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di pacchetto turistico e servizi turistici assistiti conclusi tra consumatori e professionisti.

Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori in relazione alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di pacchetto turistico e servizi turistici collegati conclusi tra consumatori e professionisti.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Livello di armonizzazione

 

Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Motivazione

Il nuovo testo è identico all'articolo 4 della direttiva sui diritti dei consumatori del 2011. È stato ripreso per coerenza ed è volto a chiarire il livello di armonizzazione, formulato in modo poco chiaro nella proposta della Commissione.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) i pacchetti o i servizi turistici collegati occasionalmente offerti o proposti da una persona fisica o giuridica che non trae alcun beneficio finanziario diretto o indiretto da tali attività, purché il viaggiatore sia stato opportunamente informato dal professionista responsabile della non applicabilità della presente direttiva al pacchetto o al servizio turistico in questione;

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i contratti accessori relativi a servizi finanziari;

b) i contratti accessori relativi a servizi turistici offerti come prestazioni aggiuntive rispetto al pacchetto turistico, per i quali la prenotazione è avvenuta senza la partecipazione dell'organizzatore del viaggio, ovvero i contratti accessori relativi a servizi finanziari;

Motivazione

Sarebbe sproporzionato esporre i venditori ai rischi legati all'assunzione del ruolo aggiuntivo di organizzatore o di fornitore di servizi turistici collegati solo perché vendono anche un servizio accessorio rispetto al pacchetto prenotato, ad esempio un biglietto ferroviario per l'aeroporto. In simili casi il venditore dovrebbe rispondere non soltanto per il servizio aggiuntivo prenotato, ma anche per il pacchetto turistico, nonostante la responsabilità per quest'ultimo ricada già sull'organizzatore.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti acquistati nell'ambito di un contratto quadro tra il datore di lavoro del viaggiatore e un professionista specializzato nell'organizzazione di viaggi di natura professionale;

c) i pacchetti e i servizi turistici collegati acquistati per viaggi di natura professionale nell'ambito di contratti quadro tra un'impresa, per conto della quale sono effettuati i viaggi stessi, e un professionista;

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i pacchetti che combinano un solo servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo non rappresenti una parte sostanziale del pacchetto turistico, oppure

d) i pacchetti che combinano un solo servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo non rappresenti una parte sostanziale del pacchetto turistico e sia chiaro che non costituisce la ragione del viaggio o che il servizio accessorio non è commercializzato in quanto elemento principale del viaggio stesso; oppure

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) i viaggi in autobus, treno, nave o aereo che includono un pernottamento, se la natura di trasporto è chiaramente prevalente e il trasferimento non è offerto in combinazione con altri servizi turistici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) o d).

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'alloggio a fini non residenziali,

b) l'alloggio a fini residenziali, a condizione che lo scopo sia chiaramente turistico,

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il noleggio di auto,

c) il noleggio di auto oppure di altri veicoli o mezzi di trasporto,

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) qualunque altro servizio turistico non accessorio di trasporto passeggeri, alloggio o noleggio auto;

d) qualunque altro servizio turistico non accessorio di trasporto passeggeri, alloggio o noleggio di auto oppure di altri veicoli o mezzi di trasporto;

Motivazione

L'inclusione del solo noleggio di automobili potrebbe creare difficoltà in quanto non sarebbe inclusa nessun'altra categoria di mezzo di locomozione potenzialmente oggetto di noleggio da parte dei consumatori (ad esempio un'imbarcazione o una bicicletta).

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) acquistati presso un unico punto vendita nell'ambito dello stesso processo di prenotazione,

i) acquistati presso un unico punto vendita nell'ambito dello stesso processo di prenotazione, con scelta di tutti i servizi da parte del viaggiatore prima della manifestazione del consenso al pagamento da parte di quest'ultimo, oppure

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) offerti o fatturati a un prezzo forfettario o globale,

ii) offerti o fatturati a un prezzo forfettario o globale, oppure

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto turistico" o denominazione analoga,

iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto turistico" o denominazione analoga, oppure

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome o le generalità del viaggiatore necessarie per concludere la prenotazione sono trasferiti da un professionista all'altro al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio;

v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online in cui il nome e altri dati personali del viaggiatore necessari per concludere la prenotazione, ad esempio quelli riguardanti i recapiti, la carta di credito o il passaporto, sono trasferiti da un professionista all'altro al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio;

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "servizio turistico assistito", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituisce un pacchetto turistico e che comporta la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un venditore agevola la combinazione:

(5) ''servizio turistico collegato'', la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituisce un pacchetto turistico e che comporta la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se uno dei fornitori coinvolti o un venditore agevola la combinazione:

 

La sostituzione di "assistiti" con "collegati" di cui al presente emendamento si applica all'intero testo. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Per il concetto di "servizio turistico assistito" si veda l'emendamento 1. La seconda modifica è volta a evitare che siano escluse dalla definizione le offerte per le quali il fornitore, anziché limitarsi a fungere da intermediario, presta direttamente il primo servizio consentendo così al viaggiatore la successiva prenotazione di un ulteriore servizio tramite un diverso fornitore.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sulla base di prenotazioni separate al momento di un'unica visita o un unico contatto con il punto vendita, oppure

a) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il punto vendita nell'ambito dei quali il viaggiatore sceglie i singoli servizi turistici acconsentendo separatamente al pagamento di ognuno di essi; oppure

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) mediante l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista attraverso processi collegati di prenotazione online, al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio;

b) mediante l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista attraverso processi collegati di prenotazione online, con trasferimento all'altro professionista di, almeno, nome e recapiti del viaggiatore, nonché acquisizione dei servizi aggiuntivi stessi entro 24 ore dal momento della conferma della prenotazione del primo servizio;

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "organizzatore", il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista; qualora più di un professionista soddisfi uno dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), tutti i professionisti sono considerati organizzatori, salvo che uno di loro sia designato come tale e il viaggiatore ne sia informato;

(8) "organizzatore", il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista oppure che agevola la combinazione e l'acquisizione di tali pacchetti turistici; qualora più di un professionista soddisfi uno dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), tutti i professionisti sono considerati organizzatori, salvo che uno di loro sia designato come tale e il viaggiatore ne sia informato;

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che siano tenuti in considerazione tutti i modelli commerciali nonché a prevenire le scappatoie.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) vende o offre in vendita pacchetti turistici, oppure

a) vende o offre in vendita pacchetti turistici proposti dall'organizzatore, oppure

Motivazione

La formulazione riprende la vecchia direttiva e dovrebbe essere mantenuta ai fini di una più chiara distinzione tra i due soggetti in questione.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) agevola l'acquisto di servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico assistito, prestando assistenza al viaggiatore nella conclusione di contratti distinti aventi ad oggetto servizi turistici con singoli fornitori di servizi;

b) agevola l'acquisto di servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico collegato, prestando assistenza al viaggiatore nella conclusione di contratti distinti aventi ad oggetto servizi turistici con singoli fornitori di servizi, uno dei quali può essere il venditore stesso;

Motivazione

La formulazione proposta è poco chiara in relazione ai casi in cui un fornitore inizialmente vende un servizio a proprio nome e in un secondo momento permette al consumatore di prenotare ulteriori servizi di altri fornitori. La modifica proposta chiarisce che un venditore, se vende il proprio servizio (come accade ad esempio con una compagnia aerea) e successivamente permette di prenotare ulteriori servizi turistici di altri fornitori, rientra nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "circostanze eccezionali e inevitabili", una situazione fuori dal controllo del professionista le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno prendendo tutte le ragionevoli misure;

(11) "circostanze eccezionali e inevitabili", una situazione imprevedibile che esula dal controllo del professionista, le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno applicando la massima diligenza;

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "difetto di conformità", il mancato o inesatto adempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto turistico.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) ''servizio accessorio'', un servizio turistico non indipendente nel quadro della prestazione o dell'integrazione di servizi turistici come ad esempio, in particolare, l'assicurazione viaggio, i trasferimenti dalla stazione ferroviaria all'alloggio, verso l'aeroporto di partenza e nell'ambito di escursioni, il trasporto bagagli, i pasti e i servizi di lavanderia forniti con l'alloggio;

Motivazione

Il concetto di ''servizi accessori'' compare nel testo legislativo e ha quindi senso definirlo nella presente sede anziché soltanto nel considerando 17.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, comunichino al viaggiatore le seguenti informazioni, se applicabili al pacchetto turistico:

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore comunichi al viaggiatore le seguenti informazioni, se applicabili al pacchetto turistico:

Motivazione

L'organizzatore ha l'obbligo di informare, mentre il venditore può al massimo essere obbligato a trasmettere le informazioni. Di conseguenza quest'ultimo può essere comunque ritenuto responsabile solo in caso di errori nella trasmissione. Si vedano a tale proposito l'emendamento che aggiunge il nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 4 e l'integrazione dell'articolo 19 proposta. Se entrambi i soggetti fossero tenuti a fornire informazioni non sarebbe chiaro su chi ricade la responsabilità in caso di erronea comunicazione di informazioni tra loro divergenti.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date,

i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date, nonché numero di notti incluse,

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno oppure, ove l'orario esatto non sia ancora determinato, orario approssimativo di partenza e ritorno, durata e località di sosta intermedia e coincidenze,

ii) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno nonché durata e località di sosta intermedia e coincidenze.

 

Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, il professionista informa il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno.

 

Laddove non sia possibile stabilire un orario indicativo, il venditore ne informa il viaggiatore;

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) ubicazione, caratteristiche principali e categoria turistica dell'alloggio,

iii) ubicazione, caratteristiche principali e categoria turistica dell'alloggio assegnata ufficialmente dall'autorità competente del luogo in cui è situato l'alloggio stesso,

Motivazione

Poiché la caratteristica di cui trattasi è essenziale la relativa indicazione dovrebbe essere chiara e vincolante.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis) eventuale fornitura al viaggiatore di uno qualunque dei servizi turistici in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, numero previsto di partecipanti;

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi) lingua o lingue in cui si svolgeranno le attività e

soppresso

Motivazione

Il rischio di responsabilità professionale per le agenzie di viaggio insito nella comunicazione dell'informazione in oggetto è troppo elevato; la proposta prevede infatti l'obbligo di fornire informazioni sulle lingue utilizzate in tutte le categorie di servizi della destinazione.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii) se è garantito l'accesso a persone a mobilità ridotta durante l'intero viaggio o l'intera vacanza;

vii) su richiesta del viaggiatore, se è garantito l'accesso a persone con una particolare forma di mobilità ridotta durante l'intero viaggio o l'intera vacanza;

Motivazione

Per "persone a mobilità ridotta" si possono intendere, ad esempio, anche gli ipovedenti o le donne in stato di gravidanza. Fornire indicazioni per ogni possibile categoria potrebbe risultare eccessivo, ma si tratta comunque di informazioni che devono sempre essere fornite se espressamente richieste.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore debba eventualmente sostenerli;

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore debba eventualmente sostenerli e la natura di tali costi; il prezzo totale deve essere presentato sotto forma di fattura dettagliata, con indicazione trasparente di tutti i costi del servizio turistico;

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il numero minimo di persone richiesto per effettuare il pacchetto turistico e il termine di almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto per l'eventuale annullamento in caso di mancato raggiungimento del numero;

e) se del caso il numero minimo di persone richiesto per effettuare il pacchetto turistico e il preavviso di cui all'articolo 10, paragrafo 3, per l'eventuale annullamento in caso di mancato raggiungimento del numero.

Motivazione

Il termine generale di 20 giorni per l'annullamento di ogni tipo di viaggio è troppo rigido ed è quindi consigliabile una differenziazione. Si veda in proposito l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del viaggiatore o di una polizza a copertura delle spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie;

Motivazione

La disposizione della direttiva originaria 90/314/CEE dovrebbe essere mantenuta in quanto un'assicurazione sanitaria obbligatoria non sostituisce adeguatamente un'assicurazione come quella in oggetto.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) l'esistenza della possibilità per il viaggiatore o l'organizzatore, in base all'articolo 10, di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio dell'esecuzione del pacchetto turistico dietro pagamento della penale di recesso eventualmente applicabile, purché standardizzata e di entità ragionevole;

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) la possibilità di cedere il pacchetto a un altro viaggiatore e le eventuali limitazioni o conseguenze di tale cessione.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se la vendita di un pacchetto turistico avviene con l'intermediazione di un venditore, quest'ultimo è tenuto a fornire immediatamente al viaggiatore tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Le conseguenze di una mancata comunicazione o di una comunicazione incompleta sono riprese all'articolo 19.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in modo chiaro ed evidente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in modo chiaro, comprensibile e ben visibile.

Motivazione

Nella direttiva sui diritti dei consumatori si parla di informazioni "chiare e comprensibili" (considerando 34). L'aggettivo "evidente" si riferisce piuttosto, nel caso di specie, alla visibilità delle informazioni e può essere legato a un problema di traduzione (inglese = prominent). In realtà si intende dire che le informazioni devono essere chiaramente visibili.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In caso di contratto di viaggio concluso con mezzi elettronici l'organizzatore fornisce al viaggiatore le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii), iv), v), nonché lettere c) e d), in forma chiara ed ben visibile, immediatamente prima che sia effettuata la prenotazione. Si applica di conseguenza l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE.

Motivazione

Le informazioni precontrattuali da fornire al viaggiatore assumono un'importanza particolare proprio in relazione ai viaggi prenotati tramite Internet. In simili casi spesso manca un interlocutore fisico e occorre reperire autonomamente sul sito Internet le informazioni rilevanti per il viaggio. Criteri concreti riguardanti il tipo e la modalità di comunicazione delle informazioni agevolano l'applicazione degli obblighi in tal senso. La disposizione si ispira all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista.

Motivazione

Poiché dopo la conclusione del contratto può insorgere una situazione di disaccordo tra l'organizzatore e il consumatore in merito all'adempimento degli obblighi di informazione, nella direttiva occorre stabilire espressamente che in simili casi l'onere della prova in merito all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al capo II spetta al professionista. Un'analoga disposizione è contenuta nell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzatore non possa modificare le informazioni rese note al viaggiatore ai sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e) e g), salvo qualora l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali informazioni e comunichi le modifiche al viaggiatore in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzatore non possa modificare le informazioni rese note al viaggiatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) , f), g) e g bis), ovvero una parte integrante del contratto di pacchetto turistico che può essere modificata solo previo espresso accordo tra le parti. Tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali sono comunicate per iscritto al viaggiatore in modo chiaro e ben visibile prima della conclusione del contratto.

Motivazione

Anche le condizioni in materia di passaporto e visti nonché i termini a essi applicabili possono cambiare nei paesi di destinazione. Occorre quindi che l'organizzatore introduca le opportune modifiche in tal senso ma che soprattutto le comunichi.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento dei diritti, delle imposte e altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 4, lettera c), di cui non abbia avuto informazione prima della conclusione del contratto.

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento dei diritti, delle imposte e altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di cui non abbia avuto informazione per iscritto prima della conclusione del contratto.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al momento della conclusione del contratto o immediatamente dopo, l'organizzatore fornisce al viaggiatore copia del contratto o la conferma di quest'ultimo su un supporto durevole.

3. Al momento della conclusione del contratto o poco dopo, l'organizzatore fornisce al viaggiatore copia del contratto o la conferma di quest'ultimo su un supporto durevole.

Motivazione

Non sempre sarà possibile fornire una conferma già al momento della conclusione del contratto o immediatamente dopo.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contratto o la sua conferma contengono tutte le informazioni di cui all'articolo 4, nonché le seguenti informazioni aggiuntive:

2. Il testo del contratto o la sua conferma riportano l'intero contenuto del contratto e in particolare le informazioni di cui all'articolo 4 divenute parte integrante del contratto stesso, nonché le seguenti informazioni aggiuntive:

Motivazione

L'emendamento proposto precisa la proposta della Commissione, in base alla quale le informazioni dovrebbero essere contenute nel contratto se semplicemente "menzionate" all'articolo 4. Il contratto può tuttavia contenere soltanto le informazioni effettivamente rese note. L'emendamento proposto chiarisce il concetto facendo riferimento alle informazioni "divenute parte integrante del contratto". L'emendamento è in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, di cui sopra.

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i recapiti di un punto di contatto a cui il viaggiatore può rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità rinvenuti sul posto;

soppresso

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali referenti, un numero di telefono di emergenza o l'indicazione di qualunque altro modo per contattare l'organizzatore;

soppresso

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il fatto che il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo o di spese di recesso standard ragionevoli, ove specificato dal contratto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

soppresso

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) nel caso di minori che viaggiano nel quadro di un pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile locale del suo soggiorno;

f) nel caso di minori che viaggiano nel quadro di un pacchetto turistico che include l'alloggio e che non sono accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, le informazioni che consentano a un genitore o a chi ne fa le veci di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile locale del suo soggiorno;

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) informazioni riguardo agli esistenti meccanismi di risoluzione alternativa e online delle controversie.

g) informazioni riguardo alle possibilità esistenti in termini di procedure interne di trattamento dei reclami, di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e di meccanismi di risoluzione online delle controversie ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1ter.

 

__________________

 

1 bis Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

 

1 ter Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Motivazione

I due strumenti menzionati sono approvati ufficialmente e come tali vanno utilizzati, senza creare confusione con riferimenti imprecisi.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate in modo chiaro ed evidente.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile e ben visibile.

Motivazione

I termini "chiaro e comprensibile" sono ripresi dalla direttiva sui diritti dei consumatori. Con il termine "evidente" si intende tuttavia "ben visibile".

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In tempo utile prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le informazioni precise sull'orario della partenza, le località di sosta intermedie, le coincidenze e l'arrivo.

4. In tempo utile prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le seguenti informazioni:

 

a) le ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le informazioni precise sull'orario della partenza, le fermate intermedie, le coincidenze e l'arrivo;

 

b) tutti i recapiti da utilizzare nel caso in cui il viaggiatore rilevi un difetto di conformità, e le informazioni riguardanti la procedura che il viaggiatore è tenuto a seguire;

 

c) il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali rappresentanti o punti di contatto, un numero di telefono di emergenza o l'indicazione di altri modi per contattare l'organizzatore.

Motivazione

Le informazioni elencate sono state trasferite dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) (informazioni fornite con la conferma del contratto) in quanto è più importante per il viaggiatore riceverle con sufficiente anticipo prima dell'inizio del viaggio.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, possa cedere quest'ultimo a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore o al venditore su un supporto durevole al più tardi sette giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, possa cedere quest'ultimo a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili.

Motivazione

Occorre evitare termini indefiniti.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il cedente e il cessionario del contratto sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali oneri non sono irragionevoli e non possono in alcun caso eccedere le spese realmente sostenute dall'organizzatore.

2. Il cedente e il cessionario del contratto sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e di qualunque diritto, imposta e altro costo aggiuntivo eventualmente risultante da detta cessione. L'organizzatore informa il cedente e il cessionario in merito ai costi che possono derivare dalla cessione; questi ultimi non sono in alcun caso irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore.

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'onore della prova in merito a diritti, imposte e costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto spetta all'organizzatore.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) del costo del carburante per il trasporto di passeggeri;

a) del prezzo dei servizi di trasporto passeggeri derivanti dal costo del carburante per il trasporto di passeggeri,

Motivazione

A meno che non effettui direttamente il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore non dovrebbe rimborsare singolarmente i costi degli operatori ma corrispondere loro le tariffe stabilite nell'accordo o nel tariffario, che possono variare a seconda del momento a causa delle fluttuazioni dei prezzi del carburante.

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le riduzioni del prezzo ai sensi del paragrafo 1 superiori o uguali al 3% sono trasferite al viaggiatore. Gli aumenti di prezzo ai sensi del paragrafo 1 possono essere trasferiti al viaggiatore solo in caso di modifica del prezzo superiore o uguale al 3%. In caso di riduzione del prezzo superiore o uguale al 3% l'organizzatore ha la facoltà di applicare un costo forfettario di 10 euro a viaggiatore per le spese amministrative.

Motivazione

Per evitare oneri e costi sproporzionati occorre inserire un limite molto basso.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 non può eccedere il 10% del prezzo del pacchetto.

2. Se l'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 supera l'8% del prezzo del viaggio, si applica l'articolo 9, paragrafo 2.

Motivazione

Senza l'emendamento sarebbe in linea di principio possibile un aumento forfettario anche senza indicazione dei motivi.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 è valido solo se l'organizzatore lo comunica al viaggiatore, unitamente alla giustificazione e al calcolo, su un supporto durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 è valido solo se l'organizzatore, senza indebiti ritardi, comunica in modo chiaro e comprensibile al viaggiatore su un supporto durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'aumento di prezzo completo di giustificazione e calcolo.

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni contrattuali diverse dal prezzo, salvo che:

1. Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni contrattuali diverse dal prezzo conformemente all'articolo 8, salvo che:

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la modifica sia di scarsa importanza e

b) la modifica sia di scarsa importanza, in particolare per quanto riguarda gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d); e

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Una modifica delle condizioni di un contratto è considerata significativa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo in particolare se l'orario di partenza e ritorno indicato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii) si discosta di oltre tre ore da quello effettivo di partenza o ritorno oppure se è spostato a una parte della giornata diversa da quella indicata nelle informazioni precontrattuali.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici definiti all'articolo 4, lettera a), o le richieste specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), l'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore, in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole:

2. Qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o le richieste specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), ovvero ad aumentare il prezzo del viaggio di oltre l'8% rispetto al prezzo pattuito nel contratto conformemente all'articolo 8, paragrafo2, l'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore, in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole:

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) delle modifiche proposte e

a) delle modifiche proposte e dei relativi effetti sul prezzo del pacchetto e

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) del fatto che il viaggiatore può risolvere il contratto senza penalità entro un termine ragionevole previsto e che, in caso contrario, la modifica proposta sarà considerata accettata.

b) del fatto che il viaggiatore può risolvere il contratto senza penalità entro un termine ragionevole previsto o accettare un'offerta alternativa di viaggio "tutto compreso" di pari valore proposta dall'organizzatore.

Motivazione

Il solo diritto di recesso non offre al viaggiatore alcuna scelta nel breve termine, perché, poco prima dell'inizio del viaggio, potrebbero non essere disponibili alternative adeguate, anche in termini di prezzo. L'organizzatore deve pertanto offrire un'alternativa.

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) del fatto che la modifica contrattuale proposta è considerata accettata se il viaggiatore non si avvale del diritto di recesso o se non ha accettato un'offerta alternativa di viaggio "tutto compreso" proposta dall'organizzatore.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora le modifiche del contratto di cui al paragrafo 2 comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

3. Qualora le modifiche del contratto o l'offerta alternativa di viaggio "tutto compreso" di cui al paragrafo 2 comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

 

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni dalla risoluzione tutte le somme ricevute dal viaggiatore. Se del caso, il viaggiatore è autorizzato a chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 12.

4. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni dalla risoluzione tutte le somme ricevute dal viaggiatore, inclusi i pagamenti per i servizi accessori prenotati per suo tramite, come ad esempio un'assicurazione viaggio o una polizza che copra le spese di annullamento oppure attività aggiuntive in loco prenotate in precedenza. Se del caso, il viaggiatore è autorizzato a chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 12.

Motivazione

Occorre assicurare il rimborso totale di tutti i costi derivanti dalla prenotazione.

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione contro pagamento all'organizzatore di un adeguato indennizzo. Il contratto può specificare spese di recesso standard ragionevoli, calcolate in base al momento del recesso e ai risparmi e agli introiti che di norma derivano dalla rivendita dei servizi turistici. In assenza di spese di recesso standard, l'importo dell'indennizzo corrisponde al prezzo del pacchetto turistico diminuito delle spese risparmiate dall'organizzatore.

1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione contro pagamento all'organizzatore di un adeguato indennizzo. Il contratto può specificare spese di recesso standard ragionevoli, calcolate in base al momento del recesso e ai risparmi e agli introiti che di norma derivano dalla rivendita dei servizi turistici. In assenza di spese di recesso standard, l'importo dell'indennizzo corrisponde al prezzo del pacchetto turistico diminuito delle spese che si dimostri siano state risparmiate dall'organizzatore e che non possono essere recuperate dai fornitori di servizi di turistici ovvero mediante la rivendita dei servizi. Le spese di recesso dal contratto, incluse quelle amministrative, non sono sproporzionate o eccessive. L'organizzatore fornisce una motivazione del calcolo dell'importo dell'indennizzo o delle spese di recesso standard. L'onere della prova in relazione alla congruità dell'indennizzo ricade sull'organizzatore.

Motivazione

Le spese di recesso standard e gli indennizzi spesso non corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dall'organizzatore. La risoluzione di un contratto da parte del viaggiatore prima dell'inizio della sua esecuzione potrebbe fruttare all'organizzatore profitti indebitamente elevati grazie alla rivendita dei servizi turistici abbinata a spese di recesso standard o a un indennizzo troppo elevati. Solamente l'organizzatore è in grado di dimostrare quali spese ha risparmiato. Solo lui è a conoscenza delle spese sostenute altrove.

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

2. Una volta concluso il contratto di viaggio, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione, lungo il tragitto, o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto, vale a dire quando l'organizzatore deve modificare sostanzialmente gli elementi essenziali del contratto di pacchetto turistico. Tali circostanze eccezionali e inevitabili sono da considerarsi tali, ad esempio, se il pacchetto viene notevolmente compromesso a causa di conflitti armati o calamità naturali. In particolare, si considerano circostanze eccezionali e inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni formulate dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.

Motivazione

Si possono verificare circostanze eccezionali e inevitabili anche lungo il tragitto dal luogo di residenza al luogo di destinazione, che possono comportare cambiamenti notevoli al contratto di viaggio. L'integrazione è in linea con il considerando 26, il quale, per motivi di chiarezza, dovrebbe essere inserito anche nel dispositivo. Il diritto di recesso non può valere se il viaggiatore prenota un viaggio pur essendo a conoscenza delle circostanze eccezionali presenti in loco.

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I viaggiatori hanno la facoltà di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcuna penalità in caso di circostanze eccezionali e inevitabili, quali ad esempio incidente grave, malattia grave o lutto in famiglia, a condizione che tali circostanze siano debitamente documentate.

Motivazione

Considerato che gli organizzatori hanno facoltà di cancellare i pacchetti turistici in caso di circostanze eccezionali e inevitabili (articolo 10, paragrafo 3, lettera b)), lo stesso diritto dovrebbe valere per i viaggiatori.

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'organizzatore può recedere dal contratto senza pagare alcun indennizzo al viaggiatore se:

3. L'organizzatore può recedere dal contratto senza pagare alcun indennizzo al viaggiatore soltanto nei casi seguenti:

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il numero di persone registrate per il pacchetto turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso al viaggiatore entro il termine fissato dal contratto e comunque almeno 20 giorni prima dell'inizio della sua esecuzione, oppure

a) il numero di persone registrate per il pacchetto turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso al viaggiatore entro il termine fissato dal contratto e comunque almeno:

 

i) entro 20 prima dell'inizio della sua esecuzione per i viaggi di più di 6 giorni,

 

ii) entro il settimo giorno prima dell'inizio della sua esecuzione per i viaggi da 2 a 6 giorni,

 

iii) entro 48 ore prima dell'inizio della sua esecuzione nel caso di viaggi della durata di un giorno, oppure

Motivazione

Il termine di 20 giorni per tutti i tipi di viaggio è troppo rigido ed è preferibile una differenziazione secondo il consolidato modello austriaco. Ciò vale per entrambe le parti, per le imprese, ma soprattutto per i consumatori, poiché non è nell'interesse di un consumatore che il viaggio di una giornata venga annullato con 20 giorni di anticipo, perché l'organizzatore è obbligato per legge a conoscere già 20 giorni prima il numero preciso di partecipanti.

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, salvo che ciò non sia sproporzionato.

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a condizione che tale difetto sia stato segnalato dal viaggiatore ovvero che detto difetto sia evidente per l'organizzatore e che il rimedio non sia sproporzionato e a meno che il difetto non sia imputabile al viaggiatore.

Motivazione

Emendamento volto a garantire uniformità e coerenza tra le presenti disposizioni e le norme relative alle riduzione del prezzo e al risarcimento del danno (articolo 12, paragrafo 3, lettera b)).

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore predispone soluzioni alternative adeguate senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, affinché l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore predispone soluzioni alternative adeguate senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, affinché l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico possa continuare, con una qualità del servizio almeno equivalente a quella indicata nel contratto, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore offrire soluzioni alternative adeguate, o il viaggiatore non accetti le soluzioni alternative proposte perché non sono comparabili a quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore senza supplemento di prezzo, nella misura in cui il pacchetto turistico include il trasporto passeggeri, un trasporto equivalente al luogo di partenza o a un altro luogo convenuto con il viaggiatore e, se del caso, risarcisce il viaggiatore conformemente all'articolo 12.

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore offrire soluzioni alternative adeguate, o il viaggiatore non accetti le soluzioni alternative proposte perché non sono comparabili a quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore senza supplemento di prezzo, nella misura in cui il pacchetto turistico include il trasporto passeggeri, un trasporto equivalente al luogo di partenza o a un altro luogo convenuto con il viaggiatore e risarcisce il viaggiatore conformemente all'articolo 12, in caso di mancata fornitura dei servizi concordati. Il risarcimento è effettuato entro 14 giorni.

Emendamento  106

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 4, il viaggiatore può recedere dal contratto qualora il difetto di conformità sia sostanziale e l'esecuzione delle prestazioni non sia possibile o sia inefficace.

Emendamento  107

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, l'organizzatore non sostiene costi del soggiorno prolungato che superino l'importo di 100 EUR per notte e tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, l'organizzatore non sostiene i costi del soggiorno prolungato che superi cinque notti per viaggiatore. L'organizzatore provvede a una sistemazione che corrisponda alla categoria di albergo prenotato in origine. Il viaggiatore può prenotare autonomamente la sistemazione solamente se l'organizzatore ha espressamente dichiarato di non essere disposto o in grado di procedere in tal senso. Nei casi summenzionati, l'organizzatore può limitare le spese d'alloggio a 125 EUR a notte per ciascun viaggiatore.

Motivazione

Sul punto in oggetto occorre trovare un compromesso che sia accettabile per tutte le parti interessate. Se l'organizzatore provvede in prima persona all'alloggio, dovrà sostenere i costi per un massimo di cinque notti, senza limiti di prezzo. Se invece il viaggiatore deve prenotare autonomamente, dovrà ricevere il rimborso delle spese per un massimo di tre notti senza limiti di prezzo o di cinque notti, con un tetto massimo di 100 euro a notte.

Emendamento  108

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La limitazione dei costi di cui al paragrafo 5 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dal regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo28, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolare esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. L'organizzatore non può invocare circostanze eccezionali e inevitabili per limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi delle norme dell'Unione applicabili.

6. La limitazione dei costi di cui al paragrafo 5 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dal regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio28, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolare esigenze contestualmente alla conclusione del contratto di pacchetto turistico oppure, qualora non fosse possibile, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. L'organizzatore non può invocare circostanze eccezionali e inevitabili per limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi delle norme dell'Unione applicabili.

__________________

__________________

28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

28 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Emendamento  109

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che prevedano anche la responsabilità dei venditori per l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico e, di conseguenza, il loro assoggettamento agli obblighi derivanti dal presente articolo, dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 12, dall'articolo 15, paragrafo 1, e dall'articolo 16.

Emendamento  110

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. Qualsiasi diritto al risarcimento del viaggiatore ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 è indipendente da qualsiasi diritto al risarcimento del viaggiatore ai sensi della presente direttiva. Qualora il viaggiatore sia autorizzato a chiedere il risarcimento ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 e della presente direttiva, questi ha diritto di presentare denuncia a norma di entrambi gli atti giuridici, ma non può, in relazione agli stessi fatti, cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo.

Emendamento  111

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata del risarcimento o le condizioni a cui è dovuto dal fornitore che presta un servizio incluso in un pacchetto turistico, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano il risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza il risarcimento dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona e a quelli causati intenzionalmente o per colpa grave, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.

4. Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata del risarcimento o le condizioni a cui è dovuto dal fornitore che presta un servizio incluso in un pacchetto turistico, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano il risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza il risarcimento dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona o a quelli causati intenzionalmente o per colpa grave, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.

Emendamento  112

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dai regolamenti (CE) n. 261/200429, (CE) n. 1371/200730, (UE) n. 1177/201031 e (UE) n. 181/201132. Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti ma non può, in relazione agli stessi fatti, cumulare i diritti sanciti da diversi atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo.

5. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/200730, (UE) n. 1177/201031 e (UE) n. 181/201132. Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti, con particolare riferimento alle domande di risarcimento complementare. I diritti sanciti da diversi atti giuridici che riguardano gli stessi fatti non possono essere cumulati.

__________________

__________________

29 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

 

30 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

30 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

31 GU L 334 del 17.2.2010, pag. 1.

31 Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.2.2010, pag. 1).

32 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.

32 Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

Motivazione

L'emendamento è in linea con le modifiche al regolamento concernente i diritti dei passeggeri del trasporto aereo e tiene conto della causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa: XZR/111/12).

Emendamento  113

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a un anno.

6. Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a tre anni.

Motivazione

Il periodo di prescrizione di un anno di cui all'articolo 12, punto 6, è troppo breve. Dovrebbe essere di almeno tre anni, onde salvaguardare il diritto dei consumatori a un ricorso legale.

Emendamento  114

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti sollecita assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, in particolare:

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti, senza indebito ritardo, opportuna assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, in particolare:

Emendamento  115

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e procurarsi servizi turistici alternativi.

b) assistendo il viaggiatore al fine di effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a procurarsi servizi turistici alternativi.

Motivazione

Occorre precisare che, ove non vi sia difetto di conformità rispetto al contratto di vendita del pacchetto turistico, la responsabilità dell'organizzatore si limita all'assistenza per procurare servizi turistici alternativi e non nel fornire o pagare tali servizi.

Emendamento  116

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora la situazione sia causata dal viaggiatore per colpa o intenzionalmente.

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora la situazione sia causata dal viaggiatore per colpa o intenzionalmente. Il predetto costo non supera in alcun caso le spese effettivamente sostenute dall'organizzatore.

 

Emendamento  117

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori e i venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici assistiti, stabiliti sul loro territorio, ottengano in caso d'insolvenza una garanzia per il rimborso effettivo e tempestivo di tutte le somme pagate dai viaggiatori e, nella misura in cui è incluso il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori dei pacchetti turistici e i venditori di servizi turistici collegati che agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati, stabiliti sul loro territorio, ottengano in caso d'insolvenza una garanzia per il rimborso effettivo e immediato di tutte le somme pagate dai viaggiatori e, nella misura in cui è incluso il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e tempestivo rimpatrio dei viaggiatori. Ove possibile, è offerta la possibilità di proseguire il viaggio.

Motivazione

Risulta necessario indicare in modo chiaro chi è responsabile dell'insolvenza. Altrimenti, i professionisti non otterrebbero più alcuna polizza assicurativa in ragione della mancanza di computabilità.

Emendamento  118

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri consentono agli organizzatori di pacchetti turistici, ai venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati e ai vettori che trasportano passeggeri stabiliti al di fuori del loro territorio o al di fuori dell'Unione di ottenere una protezione in caso d'insolvenza in base ai loro regimi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza.

Motivazione

Alcuni Stati membri limitano l'adesione ai loro regimi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza alle società stabilite sul loro territorio, il che costituisce un palese caso di discriminazione e un notevole ostacolo al funzionamento del mercato interno.

Emendamento  119

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici assistiti stabilito in un altro Stato membro e operante sul suo territorio chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici collegati stabilito in un altro Stato membro chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Motivazione

Se non si apportassero modifiche al testo si creerebbe una scappatoia per aggirare la questione della responsabilità. La modifica è da considerarsi in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento  120

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) che il viaggiatore godrà tuttavia dei diritti concessi dalla direttiva 2011/83/UE, salvo nel caso in cui tale direttiva disponga diversamente.

Motivazione

È opportuno precisare il rapporto con la direttiva sui diritti dei consumatori, che ancora si applica, almeno parzialmente, per alcuni servizi turistici al di fuori dei pacchetti o per contratti di trasporto.

Emendamento  121

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso in cui il professionista che agevola l'acquisto di servizi turistici assistiti non abbia rispettato le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), il viaggiatore gode di tutte le garanzie e di tutti i diritti previsti dalla presente direttiva in relazione al pacchetto turistico.

Emendamento  122

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Informazioni del venditore relative a servizi turistici aggiuntivi prenotati nel quadro di servizi turistici collegati mediante processi collegati di prenotazione online

 

I professionisti che forniscono servizi turistici aggiuntivi nel quadro dei servizi turistici collegati di cui all'articolo 3, punto 5, lettera b), garantiscono che il venditore in questione sia correttamente informato in merito alla conferma di prenotazione relativa a servizi turistici aggiuntivi, che costituiscono, assieme al primo servizio turistico prenotato, un servizio turistico collegato, facendo in tal modo sorgere responsabilità e obblighi incombenti al venditore ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

The current proposal does not foresee an obligation of information from traders providing additional travel services in the framework of an ATA via linked online booking processes (article 3.5 (b)) to the retailer regarding the additional services booked. The retailer needs nonetheless to know if additional services have been booked further to the e-targeting of the traveller, and if so which ones, to determine whether if the combination falls under the scope of this Directive as ATA. Indeed, if it is the case, this will trigger the liability provisions and other obligations of the retailer provided by this Directive.

Emendamento  123

Proposta di direttiva

Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 ter

 

Professionisti che agevolano l'acquisto online di servizi turistici collegati

 

I professionisti che agevolano l'acquisto online di servizi turistici collegati non celano o non forniscono in modo nebuloso, inintelligibile o ambiguo l'opzione di non prenotare eventuali servizi aggiuntivi o accessori. Tale opzione è sempre preselezionata per default.

Emendamento  124

Proposta di direttiva

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori del SEE, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme ivi contenute.

Qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori del SEE, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme ivi contenute. Nel caso in cui un organizzatore, stabilito al di fuori del SEE, agisca in qualità di venditore, le responsabilità esistenti relative al risarcimento in caso di violazione di ulteriori obblighi contrattuali di diligenza non decadono. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicate le altre norme nazionali in materia di responsabilità del venditore.

 

Emendamento  125

Proposta di direttiva

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Obblighi degli organizzatori o dei venditori stabiliti al di fuori del SEE

 

Gli Stati membri provvedono affinché un organizzatore di pacchetti turistici o un venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici collegati, stabilito al di fuori del SEE e che vende direttamente nel territorio di uno Stato membro, sia soggetto agli obblighi sanciti dalla presente direttiva.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati venduti nel loro territorio (e non semplicemente i pacchetti e i servizi di organizzatori e venditori stabiliti in tale territorio) siano disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva. I viaggiatori che acquistano pacchetti turistici e servizi turistici collegati in uno Stato membro dovrebbero avere il diritto alla protezione prevista dalla direttiva, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell'organizzatore o del venditore.

Emendamento  126

Proposta di direttiva

Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 ter

 

Requisiti formali per i contratti

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti contemplati dalla presente direttiva siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. La lingua del contratto è la stessa delle informazioni precontrattuali.

 

2. Il contratto è redatto su un supporto durevole. Per quanto riguarda i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, il contratto è fornito anche su supporto cartaceo.

 

3. Se il contratto è concluso per telefono, il professionista conferma l'offerta al viaggiatore su un supporto durevole e il viaggiatore è vincolato solo al momento della firma del contratto o dell'invio del suo accordo scritto su un supporto durevole.

Emendamento  127

Proposta di direttiva

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile degli errori che intervengono durante il processo di prenotazione il venditore che abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto turistico o di servizi turistici assistiti o che agevoli la prenotazione di tali servizi, salvo qualora detti errori siano imputabili al viaggiatore o a circostanze eccezionali e inevitabili.

Gli Stati membri provvedono affinché il venditore che abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati o che agevoli la prenotazione di tali servizi sia ritenuto responsabile per la mancata trasmissione delle informazioni fornite dall'organizzatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, per la trasmissione di informazioni incomplete o per errori commessi durante la prenotazione, qualora essi si siano effettivamente verificati nel corso del processo di prenotazione. Il venditore non è responsabile se gli errori di prenotazione sono imputabili al viaggiatore o a circostanze eccezionali e inevitabili. Nell'ambito di un servizio turistico collegato basato sull'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi da un altro professionista mediante un processo collegato di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 5, lettera b), il venditore non è responsabile degli errori di prenotazione derivanti da errori commessi dal professionista in parola. In tal caso, gli Stati membri provvedono a che il professionista che fornisce i servizi turistici aggiuntivi sia responsabile degli errori verificatisi nel processo di prenotazione di tali servizi.

Motivazione

I venditori dovrebbero essere responsabili degli errori di prenotazione soltanto quando partecipano effettivamente al processo di prenotazione. Se, nel caso di uno STA che usi processi collegati di prenotazione online basati sul trasferimento, tra professionisti, di informazioni mirate tra cui la destinazione e il periodo (cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b)), il professionista che fornisce i servizi aggiuntivi commette errori di prenotazione, esso dovrebbe essere l'unico responsabile degli errori di prenotazione e non il venditore, il quale non aveva alcun controllo sulla prenotazione dei servizi aggiuntivi.

Emendamento  128

Proposta di direttiva

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'organizzatore, o il venditore a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 18, versi una compensazione pecuniaria, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, nessuna disposizione della stessa né del diritto nazionale può essere interpretata come limitazione al suo diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati la compensazione, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.

1. Qualora l'organizzatore, o il venditore a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 18, versi una compensazione pecuniaria, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che l'organizzatore o il venditore abbia il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati la compensazione, la riduzione del prezzo o altri obblighi.

 

2. Il diritto di regresso di cui al paragrafo 1 comprende anche il diritto di organizzatori e venditori di rivalersi nei confronti dei fornitori di servizi turistici, laddove un organizzatore o venditore sia tenuto a pagare un risarcimento a un viaggiatore ai sensi della presente direttiva e il viaggiatore abbia al contempo diritto a un risarcimento a norma di altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili, tra cui ma non solo il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 1371/2007. Il diritto di regresso può non essere limitato in un contratto.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi restrizione al diritto di regresso di cui al paragrafo 1 sia ragionevole e proporzionata, in conformità del diritto nazionale applicabile.

Motivazione

L'articolo non precisa se si riconosce o meno all'organizzatore un diritto di regresso. Esso può essere interpretato in 2 diversi modi. Da un lato, la disposizione potrebbe implicare il riconoscimento di tale diritto, i cui dettagli sono lasciati al diritto nazionale. Dall'altro, la disposizione potrebbe essere considerata una mera salvaguardia della scelta compiuta a livello nazionale di stabilire se e in quale misura esista tale diritto. L'emendamento precisa che il diritto in questione:

-          esiste per gli organizzatori nel diritto nazionale;

-          esiste laddove un viaggiatore possa anche chiedere un risarcimento a norma di altre disposizioni legislative dell'Unione.

Emendamento  129

Proposta di direttiva

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

 

Gli Stati membri garantiscono inoltre l'istituzione di meccanismi adeguati al fine di assicurare l'assenza di pratiche ingannevoli da parte di professionisti o organizzatori, in particolare delle pratiche che creano nel consumatore l'aspettativa di godere di diritti e garanzie non previsti nel relativo contratto.

Emendamento  130

Proposta di direttiva

Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal [18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal [24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento  131

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure .

Motivazione

Il termine proposto per l'entrata in vigore della direttiva (18 mesi) non è sufficiente visti i tempi del processo legislativo e l'impatto della normativa sugli operatori economici, che devono avere il tempo di adattare le loro attività alle nuove disposizioni. Occorre prorogare in modo opportuno tale termine per consentire agli Stati membri di adottare le necessarie disposizioni. L'emendamento integra gli emendamenti del relatore, che prevedono un termine unico di 24 mesi.

Emendamento  132

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  133

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

2. Essi applicano tali misure a decorrere dal [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

  • [1]  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Aspetti generali

Il relatore accoglie con favore la revisione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi ''tutto compreso'', in particolare per l'esigenza di includere il commercio online. Non bisogna tuttavia dimenticare che il mercato del turismo è in costante evoluzione, soprattutto quello online, e che vengono sviluppate costantemente nuove idee commerciali. Il campo di applicazione della direttiva non deve pertanto essere troppo limitato e troppo concreto, onde evitare che la direttiva sia già obsoleta al momento dell'approvazione. Occorre assolutamente evitare che siano elaborati modelli commerciali che intendono aggirare il campo di applicazione. Dall'altro canto risulta importante che permangano gli attuali modelli commerciali ben funzionanti e utili al consumatore. È pertanto ragionevole non regolamentare in maniera eccessiva i cosiddetti "click- trough", dal momento che ciò potrebbe altrimenti far sì che, in ragione dell'impatto sproporzionato sulle imprese, tali modelli non vengano più proposti. Tale circostanza è da evitare nell'interesse dei viaggiatori, in quanto questi ultimi approfittano, soprattutto online, dei collegamenti tramite link a ulteriori offerte. In tale contesto è importante tracciare una distinzione tra una pura pubblicità e una moltitudine di opzioni e singole offerte mirate, concrete e specifiche che fungono da complemento a un viaggio. L'aspetto imprescindibile della direttiva, oltre che il dovere degli Stati membri, deve essere pertanto quello di assicurare il rispetto, l'efficacia e un grado adeguato di protezione in caso di insolvenza, nonché di fissare sanzioni anche di importo notevole, nel caso di violazione degli obblighi da parte delle imprese. Importanti sono il reciproco riconoscimento della protezione in caso di insolvenza e la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri. È altresì particolarmente importante che gli Stati membri, unitamente alla Commissione, richiamino l'attenzione sui diritti sanciti dalla direttiva e chiariscano a quale tipologia di viaggi quest'ultima si applica e per quali viaggi non è invece prevista una simile protezione.

Occorre inoltre assicurare che la nuova direttiva non si sovrapponga ai regolamenti vigenti in materia di diritti dei passeggeri. Fondamentale in questo senso è che i diritti possano essere cumulati soltanto se non riguardano i medesimi fatti. Deve essere invece sempre possibile presentare ulteriori richieste di risarcimento danni. Le imprese interessate devono avere la possibilità di richiedere il risarcimento fra loro. Il merito dei rapporti interni viene poi determinato dal diritto nazionale. Per il viaggiatore il riferimento deve tuttavia essere sempre l'organizzatore cui si rivolge, poiché la forma giuridica dei rapporti interni è per lui irrilevante.

Armonizzazione completa o minima

Visto che il mercato interno comune rappresenta uno degli obiettivi dell'Unione europea, è opportuno che i viaggiatori godano di una tutela uniforme, nonché di diritti chiari e precisi che non dovrebbero differire a seconda dello Stato membro in cui vivono. La commissione si è pertanto pronunciata in favore di una completa armonizzazione, nell'interesse dei consumatori europei e, per ragioni di concorrenza, anche delle imprese europee. Per garantire un approccio uniforme, nella direttiva è stato pertanto inserito un nuovo articolo sul ''livello di armonizzazione'', analogo all'articolo 4 della direttiva sui diritti dei consumatori. Gli Stati membri non potranno quindi mantenere o introdurre disposizioni nazionali divergenti rispetto alla direttiva, se non diversamente stabilito dalla stessa.

A tale riguardo è stata ammessa un'unica deroga che permette agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti e di vasta portata. Tale deroga riguarda la responsabilità dell'organizzatore e/o del venditore. In questo caso è stata concessa agli Stati membri la possibilità, con riferimento agli articoli 6, 11, 12, 15 e 16, di mantenere o introdurre disposizioni di vasta portata.

L'obiettivo deve essere l'aumento del livello di protezione, non un abbassamento.

Ambito di applicazione e definizioni

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, i viaggi offerti o combinati da una persona fisica o giuridica, che non realizza alcun guadagno finanziario diretto o indiretto da tale attività, non devono essere inclusi. I viaggi non organizzati a fini commerciali, come ad esempio quelli delle squadre di calcio, di scuole, università o enti benefici non devono prevedere obblighi in termini di protezione in caso di insolvenza e responsabilità. Sarebbe iniquo.

Nell'articolo 2 devono essere chiarite le condizioni riguardanti l'eccezione dei viaggi di natura professionale. Non deve pertanto dipendere da un contratto quadro il fatto che una società sia specializzata nell'organizzazione di viaggi di natura professionale. Occorre altresì chiarire che nel caso di un contratto quadro tra il datore di lavoro del viaggiatore e l'operatore, il datore di lavoro è inteso come persona giuridica.

Nell'articolo 2, l'eccezione del campo di applicazione relativamente ai contratti accessori è stata integrata con i servizi accessori forniti nel quadro dei pacchetti turistici. Con tale modifica s'intende evitare che il venditore, in particolare le piccole agenzie di viaggio locali, diventino un fornitore di pacchetti turistici in virtù della prenotazione aggiuntiva del trasferimento al punto di partenza, ad esempio di un viaggio in treno per l'aeroporto. In caso contrario diverrebbero responsabili per l'intero viaggio, unitamente al reale organizzatore.

Quale criterio per la definizione di un pacchetto turistico o di un ''servizio turistico collegato'', precedentemente definito come ''servizio turistico assistito'', dovrebbe essere utilizzata unicamente la combinazione di diversi servizi turistici come l'alloggio, il trasporto e il noleggio auto. La combinazione di due servizi accessori o di un servizio principale e un servizio accessorio secondario non deve rientrare nel campo di applicazione della direttiva. I semplici contratti di trasporto con alloggio, come ad esempio i viaggi ferroviari in vagone letto o i viaggi in traghetto con pernottamento non devono quindi rientrare nel campo di applicazione. Le crociere e i viaggi in treno di più giorni con pernottamento, composti da più elementi e che hanno espressamente natura di viaggio e non di trasporto, devono invece essere inclusi nel campo di applicazione.

Per non gravare eccessivamente sul settore alberghiero, occorre escludere i semplici pernottamenti in albergo con servizi prenotati, come ad esempio i biglietti per i musical o i trattamenti benessere, se l'elemento principale del viaggio non è espressamente individuabile nel servizio accessorio. Per quanto riguarda la classificazione di un servizio accessorio in ''sostanziale'' o ''non sostanziale'', essa deve dipendere non solo dalla limitazione del prezzo fissata al 25%, ma anche dalla natura del viaggio, dal desiderio chiaramente espresso dal viaggiatore al momento della prenotazione o dalla denominazione del fornitore al momento della prenotazione. È importante introdurre una chiara distinzione tra pacchetti turistici e ''servizi turistici collegati'' e chiarire l'attribuzione della responsabilità, in particolare nelle informazioni precontrattuali.

Informazioni precontrattuali e recesso

Per quanto riguarda le informazioni precontrattuali, non bisogna imporre obblighi eccessivi di informazione agli organizzatori. La comunicazione obbligatoria delle lingue parlate in tutte le attività o le informazioni relative all'idoneità per ogni viaggiatore a mobilità ridotta sarebbe in tal senso eccessiva. Le informazioni sull'idoneità per le persone a mobilità ridotta devono tuttavia essere fornite su richiesta specifica. È invece di particolare importanza che nelle informazioni precontrattuali o nel contratto siano contenuti elementi informativi su tutti i dati di contatto pertinenti, anche nel caso in cui il viaggiatore voglia denunciare un difetto di conformità.

I viaggiatori dovrebbero avere la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento in cambio di un adeguato indennizzo. L'onere della prova in relazione alla congruità dell'indennizzo ricade sull'organizzatore, poiché solo quest'ultimo può dimostrare quali spese ha sostenuto o risparmiato. Qualora circostanze eccezionali e inevitabili, come un conflitto armato o una calamità naturale, e non motivi di famiglia o di salute, abbiano un'incidenza sostanziale sul viaggio, il viaggiatore deve avere la possibilità di recedere dal contratto senza indennizzo. Ciò non vale tuttavia nel caso in cui le circostanze siano presenti già prima della prenotazione e il viaggiatore ne sia informato.

Modifiche del viaggio, riduzioni o aumenti del prezzo

In casi particolari, può essere necessario che l'organizzatore modifichi unilateralmente il contratto di viaggio a causa di una variazione o di un aumento dei prezzi da parte di un terzo. Se dette modifiche riguardano caratteristiche sostanziali del viaggio e comportano un cambiamento notevole dello stesso, il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto senza subire danni finanziari. In questo caso, deve avere la possibilità di recedere dall'intero viaggio, compresi i servizi accessori prenotati. Un aumento di prezzo può essere applicato soltanto in caso d'incremento superiore al 3%. La riduzione di prezzo deve invece essere applicata in ogni caso a partire da una diminuzione del 3%. In caso di riduzione del prezzo, l'organizzatore potrà addebitare fino a 10 euro a viaggiatore per le spese amministrative. Le variazioni di prezzo devono essere sempre motivate per iscritto. Quale conseguenza giuridica di un aumento del prezzo superiore all'8% o di una sostanziale modifica del contratto, oltre al diritto di recesso senza indennizzo al viaggiatore deve essere offerta la possibilità di partecipare a un viaggio alternativo di pari valore. Al viaggiatore spesso non serve il semplice diritto di recesso, se non ha la possibilità di prenotare un viaggio di pari valore con breve preavviso. Soprattutto nei periodi di alta stagione o per i gruppi (ristretti) o le famiglie si tratta di un aspetto di notevole rilevanza. Il viaggiatore deve quindi avere la possibilità di scegliere tra tre opzioni: accettare il viaggio al prezzo maggiorato, accettare un viaggio offerto in alternativa o recedere dal contratto con diritto al rimborso immediato del prezzo già corrisposto, incluse tutte le spese accessorie sostenute. Nel caso in cui il viaggiatore non risponda alla variazione del viaggio o all'aumento del prezzo superiore all'8% comunicati per iscritto, il viaggio viene considerato accettato al prezzo maggiorato. L'onere della prova dell'avvenuta comunicazione ricade sull'organizzatore.

Viaggiatori in difficoltà

Se il viaggiatore durante il viaggio si trova in difficoltà non imputabili all'organizzatore, quest'ultimo dovrebbe essere comunque tenuto ad agire con la massima sollecitudine per prestargli un'assistenza adeguata. Ciò include fra l'altro la fornitura di informazioni, aiuto pratico ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e la fornitura di servizi turistici alternativi. Tutto ciò non deve tuttavia comportare un onere finanziario per l'organizzatore, che non ha alcun controllo sulle situazioni in cui si viene a trovare il viaggiatore. Il viaggiatore dovrà sostenere i costi personalmente o richiedere il pagamento da parte di terzi responsabili. Gli organizzatori dovrebbero tuttavia fare rifermento alle assicurazioni di viaggio e alle assicurazioni a copertura delle spese di annullamento nelle informazioni precontrattuali.

Protezione in caso di insolvenza

È importante assicurare che vi sia una protezione completa in caso di insolvenza. Ciò vale non soltanto per un'assicurazione finanziaria, ma anche per l'immediato rimpatrio nel caso in cui il viaggiatore si ''areni'' in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza. I viaggiatori devono essere protetti in caso di insolvenza dell'organizzatore, del venditore o di un'impresa coinvolta nella fornitura di servizi turistici assistiti. Occorre tuttavia chiarire che il rientro dei viaggiatori in caso di insolvenza non deve necessariamente avvenire subito, poiché in caso di dubbi questo potrebbe significare che i viaggiatori dovrebbero necessariamente rientrare, anche se si trovano soltanto all'inizio della vacanza. Dovrebbe piuttosto essere offerta la possibilità di proseguire il viaggio, ove possibile.

Responsabilità oggettiva

Anche la questione della responsabilità oggettiva assume una notevole importanza. La responsabilità non deve, di per sé, essere respinta. È giusto che, analogamente a quanto previsto nella revisione della direttiva concernente i diritti dei passeggeri del trasporto aereo recante modifica del regolamento (CE) n. 261/2004, l'organizzatore sia in una certa qual misura responsabile nel caso in cui il tempestivo rientro del viaggiatore non sia possibile a causa di circostanze eccezionali e inevitabili (articolo 11). La situazione non è tuttavia totalmente assimilabile ai semplici voli, dove conta unicamente il trasporto. L'organizzatore dovrebbe ad ogni modo provvedere a una sistemazione tenendo conto della categoria prenotata. Il viaggiatore può procedere autonomamente in tal senso soltanto se l'organizzatore ha espressamente dichiarato che non intende ottemperare a tale obbligo. Il pernottamento è previsto per un massimo di cinque notti, con un tetto massimo di 125 EUR a notte.

Il relatore si prefigge di raggiungere un rapporto equilibrato tra i consumatori e gli interessi economici. Il risultato finale deve essere un regolamento comprensibile, ben strutturato, che riesca a far fronte agli sviluppi moderni della nostra epoca anche in futuro e che garantisca il mantenimento o l'ampliamento di molteplici modelli commerciali, offrendo altresì una protezione duratura e adeguata a tutti i gruppi di interesse.

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (5.2.2014)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
(COM(2013)0512 – C7‑0215/2013 – 2013/0246(COD))

Relatore per parere: Bogusław Liberadzki

BREVE MOTIVAZIONE

I. Revisione della direttiva sui viaggi "tutto compreso"

I consumatori che viaggiano hanno particolarmente bisogno di protezione: è per questa ragione che, nel 1990, è stata adottata la direttiva sui viaggi "tutto compreso". Tuttavia, da allora, il mercato del turismo è molto cambiato. La crescita delle vendite online e la liberalizzazione del settore del trasporto aereo hanno cambiato il modo in cui i consumatori organizzano le loro vacanze. I consumatori assumono un ruolo sempre più attivo nell'adattare le loro vacanze alle loro necessità specifiche, in particolare utilizzando Internet per combinare servizi turistici anziché optare per pacchetti già pronti.

Questi sviluppi generano crescenti incertezze rispetto a quali situazioni e transazioni beneficino della legislazione dell'UE in materia di pacchetti turistici e a quali ne siano invece escluse. Spesso, i consumatori non sanno che tipo di protezione possono aspettarsi in una determinata situazione. È dunque ovvio che la legislazione deve essere aggiornata per includere sistemi di vendita che non esistevano al momento dell'approvazione dell'attuale direttiva.

II. Posizione generale del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, che mira a chiarire e ammodernare la portata della tutela dei viaggiatori che acquistano combinazioni di servizi turistici per uno stesso viaggio o una stessa vacanza facendo rientrare nel campo d'applicazione della direttiva rivista varie forme di pacchetti turistici online e servizi turistici assistiti, aumentando così la trasparenza a beneficio di tutti gli operatori del mercato.

Gli obiettivi del relatore sono i seguenti:

- garantire condizioni più leali e competitive alle imprese operanti nel settore del turismo;

- garantire che tutti i consumatori beneficino di un alto livello di tutela quando acquistano una combinazione di servizi turistici, indipendentemente dal canale di distribuzione, assicurando al contempo costi di conformità normativa ragionevoli per i nuovi operatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva rivista;

- garantire che i viaggiatori siano meglio informati in merito ai prodotti turistici che acquistano e abbiano accesso a vie di ricorso più chiare ed efficaci in caso di problemi.

A tal fine, il relatore propone una serie di emendamenti tesi a rafforzare gli obiettivi della proposta della Commissione. Questi emendamenti riguardano, tra l'altro, i seguenti aspetti.

i) Campo di applicazione

Dal momento che il mercato evolve più rapidamente della legislazione, è necessario definire quali combinazioni di servizi turistici (offline o online) saranno incluse nel campo di applicazione della direttiva. Il relatore ritiene necessario ampliare la definizione di "pacchetto turistico", che deve includere la maggior parte delle combinazioni di servizi turistici vendute ai consumatori. Tuttavia, occorre riconoscere il valore dei "servizi turistici assistiti" quale soluzione che garantisce la validità futura della direttiva e che fornisce al consumatore un livello di tutela adeguato in caso di insolvenza di uno dei fornitori di servizi.

ii) Servizi turistici autonomi

Per certi versi, si potrebbe affermare che il campo di applicazione della proposta di direttiva non è abbastanza ampio. La nozione di viaggi "tutto compreso" sta diventando sempre più obsoleta. Dall'adozione della direttiva nel 1990, il mercato del turismo e dei viaggi ha subito notevoli cambiamenti; inoltre, in tale mercato, si sono evolute anche le preferenze e le attitudini dei consumatori. Per esempio, i contratti indipendenti per un unico servizio turistico sono esplicitamente esclusi dalla direttiva. Le organizzazioni dei consumatori hanno riferito diversi casi in cui i consumatori hanno subito un danno nell'acquisto di servizi turistici autonomi. A tal fine, il relatore propone che i professionisti che vendono detti servizi si attengano ad alcune condizioni minime sancite dalla direttiva in esame. Una lacuna giuridica in questo settore sarebbe problematica in un mercato in cui la tendenza è sempre di più quella di sviluppare vendite di servizi turistici autonomi da parte di terzi e in cui i consumatori tendono a organizzare i propri viaggi in maniera autonoma.

iii) Livello di armonizzazione

Nell'attuale proposta manca una disposizione esplicita riguardante il grado di armonizzazione. La piena armonizzazione garantisce un livello uniforme di tutela dei consumatori nell'UE ma, allo stesso tempo, impedisce agli Stati membri di adottare, se necessario, disposizioni più rigorose a favore dei consumatori, cosa che oggi si verifica con l'attuale direttiva. In molti Stati membri, la proposta di revisione ridurrebbe le attuali norme nazionali in materia di tutela dei consumatori, specialmente per quanto riguarda le disposizioni del diritto contrattuale. Il relatore è favorevole a un approccio di armonizzazione mirato.

iv) Tutela in caso di insolvenza

Al fine di garantire una concorrenza leale e la protezione dei consumatori, occorre applicare anche ai servizi turistici assistiti l'obbligo attualmente in vigore per gli organizzatori dei pacchetti turistici di fornire prove sufficienti della sussistenza di garanzie per il rimborso delle somme anticipate e il rimpatrio dei viaggiatori in caso d'insolvenza. È necessario inoltre sottolineare che il vettore svolge un ruolo cruciale nel garantire l'efficace esecuzione di un pacchetto turistico. Il relatore, pertanto, propone l'estensione della tutela dall'insolvenza ai vettori che trasportano passeggeri.

***

Data la frammentazione normativa nel settore della tutela dei viaggiatori e considerando il rapido sviluppo del mercato dei viaggi e del turismo, che si evolve sempre a un ritmo più rapido rispetto alla legislazione, il relatore ritiene che il modo di procedere adeguato per il futuro sia quello di riflettere su uno strumento globale in materia di diritti dei viaggiatori. I consumatori si allontanano sempre di più dall'idea del "pacchetto turistico". Pertanto, la nozione di "pacchetti turistici e servizi turistici assistiti" prescelta include solo una parte della pratica comune. Uno strumento unico sui servizi turistici si rivelerebbe quanto mai importante, dal momento che la maggior parte delle direttive sulla tutela dei consumatori esclude esplicitamente il settore dei trasporti dal suo campo di applicazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti dei contratti di vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti è necessario per promuovere, in questo settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare gli opportuni aspetti dei contratti di vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici aggregati è necessario per promuovere, in questo settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Poiché i servizi turistici possono essere combinati in molti modi diversi, è opportuno considerare pacchetti tutte le combinazioni di servizi turistici che presentano le caratteristiche solitamente associate dai viaggiatori ai pacchetti turistici, in particolare il fatto che sono aggregati in un unico prodotto turistico servizi distinti della cui corretta esecuzione l'organizzatore si assume la piena responsabilità. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea16, non dovrebbe fare alcuna differenza il fatto che i servizi turistici siano combinati prima di qualunque contatto con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base ad una selezione da questi operata. Dovrebbero applicarsi gli stessi principi, che la prenotazione avvenga attraverso l'agenzia di viaggi tradizionale oppure online.

(8) Poiché i servizi turistici possono essere combinati in molti modi diversi, è opportuno considerare pacchetti tutte le combinazioni di servizi turistici che presentano le caratteristiche solitamente associate dai viaggiatori ai pacchetti turistici, in particolare il fatto che sono aggregati in un unico prodotto turistico servizi distinti. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea16, non dovrebbe fare alcuna differenza il fatto che i servizi turistici siano combinati prima di qualunque contatto con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base ad una selezione da questi operata. Dovrebbero applicarsi gli stessi principi, che la prenotazione avvenga attraverso l'agenzia di viaggi tradizionale oppure online.

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16 Si veda la sentenza nella causa C-400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Ldª (Raccolta 2002, pag. I-04051).

16 Si veda la sentenza nella causa C-400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Ldª (Raccolta 2002, pag. I-04051).

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno introdurre norme specifiche per i venditori tradizionali e i venditori online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, e per i venditori online che, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista, al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio. Dette norme si applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, il consumatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile alla destinazione scelta, ad esempio un soggiorno in hotel, con un link verso il sito di prenotazione di un altro fornitore di servizi o intermediario. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti turistici ai sensi della presente direttiva, poiché non possono essere confusi con quelli in cui un unico organizzatore si è assunto la responsabilità di tutti i servizi turistici, detti servizi costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici.

(13) È opportuno introdurre norme specifiche per i venditori tradizionali e i venditori online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, e per i venditori online che, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista, al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio. Dette norme si applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, il consumatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile alla destinazione scelta, ad esempio un soggiorno in hotel, con un link verso il sito di prenotazione di un altro fornitore di servizi o intermediario. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti turistici ai sensi della presente direttiva, poiché non possono essere confusi con quelli in cui un unico professionista si è assunto la responsabilità di tutti i servizi turistici, detti servizi turistici aggregati costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) È importante assicurare che i viaggiatori sappiano, prima di effettuare il pagamento, se stanno scegliendo un pacchetto turistico o un servizio turistico aggregato e qual è il livello di protezione corrispondente.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) I viaggiatori che desiderano continuare a organizzare le proprie vacanze al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva, senza beneficiare del livello di protezione che essa assicura, dovrebbero essere informati in proposito prima di effettuare il pagamento.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi sono servizi che, combinati con il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio auto, dovrebbero poter costituire un pacchetto o un servizio turistico assistito. Tuttavia, è opportuno che tali forme di offerta turistica rientrino nel campo d'applicazione della presente direttiva solo se il servizio turistico in questione è parte sostanziale del pacchetto turistico. Di norma ciò si verifica se il servizio turistico rappresenta più del 20% del prezzo complessivo o un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti i servizi accessori come l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

(17) Altri servizi come l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi sono servizi che, combinati con il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio auto, dovrebbero poter costituire un pacchetto o un servizio turistico aggregato. Tuttavia, è opportuno che tali forme di offerta turistica rientrino nel campo d'applicazione della presente direttiva solo se il servizio in questione è parte sostanziale del pacchetto turistico. Di norma ciò si verifica se è specificamente indicato che il servizio rappresenta più del 20% del prezzo complessivo o un elemento essenziale del viaggio o della vacanza per il professionista e il viaggiatore. Non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti i servizi accessori come, in particolare, l'assicurazione viaggio, il trasporto tra la stazione ferroviaria e l'alloggio, il trasporto al punto di partenza del viaggio e nell'ambito di escursioni, il trasporto bagagli, la vendita di skipass, il noleggio di biciclette o di altri veicoli e mezzi di trasporto, i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto turistico i contratti con cui un professionista concede al viaggiatore, a contratto concluso, la possibilità di scegliere tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata pacchetto turistico la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome o delle generalità del viaggiatore necessarie per concludere la prenotazione avviene al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio. Le generalità in questione si riferiscono ai dati della carta di credito o ad altre informazioni necessarie per il pagamento. D'altro canto, non è opportuno che sia sufficiente il mero trasferimento di informazioni come la destinazione o gli orari del viaggio.

(18) È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto turistico i contratti con cui un professionista concede al viaggiatore, a contratto concluso, la possibilità di scegliere tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata pacchetto turistico la combinazione di servizi turistici in cui avviene il trasferimento da un professionista all'altro del nome del viaggiatore o di altri dati di prenotazione necessari per concludere la prenotazione. I dati relativi alla prenotazione possono includere tutte le informazioni concernenti la prima prenotazione, come la destinazione o gli orari del viaggio.

Motivazione

Qualunque trasferimento di dati tra processi collegati di prenotazione online dovrebbe essere sufficiente a creare un servizio turistico assistito se si traduce nella combinazione di servizi turistici per lo stesso viaggio. Sarebbe molto difficile, per i consumatori, comprendere che tipo di vacanza hanno prenotato se dovessero distinguere tra tipologie di dati trasferiti.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio, così come i pacchetti turistici organizzati occasionalmente.

soppresso

Motivazione

Non vi è motivo di mettere a rischio i consumatori, peraltro senza il beneficio dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi della direttiva, semplicemente in virtù della breve durata del pacchetto turistico oppure perché l'organizzatore vende tali vacanze solo "occasionalmente". I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte agli stessi problemi che possono insorgere per qualunque altro pacchetto turistico, mentre il rischio per il professionista è minore data la breve durata dei viaggi inferiori alle 24 ore.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Poiché le nuove tecnologie della comunicazione possono contribuire ad assicurare che i viaggiatori abbiano accesso a informazioni aggiornate al momento della prenotazione, e vista la crescente tendenza a prenotare pacchetti turistici online, non è più necessario prevedere norme specifiche sulla stampa degli opuscoli.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire il pacchetto a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di annullare il contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo, nonché il diritto di recedere dal contratto senza alcun indennizzo qualora circostanze eccezionali e inevitabili, come un conflitto armato o una calamità naturale, abbiano un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In particolare, dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire il pacchetto a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di annullare il contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di un adeguato indennizzo, nonché il diritto di recedere dal contratto senza alcun indennizzo qualora circostanze eccezionali e inevitabili, relative a conflitti armati, calamità naturali, salute pubblica, ordine pubblico o terrorismo, abbiano un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In particolare, dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel pacchetto o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e se il contratto prevede espressamente un aumento o una diminuzione del prezzo. Gli aumenti di prezzo non dovrebbero comunque superare il 10% del prezzo del pacchetto turistico.

(28) In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel pacchetto o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e se il contratto prevede espressamente un aumento o una diminuzione del prezzo. Gli aumenti di prezzo non dovrebbero comunque superare il 5% del prezzo del pacchetto turistico.

Motivazione

Un limite del 10% rappresenterebbe un onere sproporzionato per il viaggiatore, specialmente quando il prezzo del pacchetto turistico è alto e/o quando al pacchetto aderiscono numerosi partecipanti, come nel caso delle famiglie (ogni membro pagherebbe un ulteriore 10%). Diverse normative nazionali che consentono un aumento dei prezzi stabiliscono una percentuale inferiore al 10%, mentre in altri paesi l'incremento non è consentito affatto oppure il viaggiatore può annullare il contratto a seguito di aumento.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Per garantire coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni internazionali che regolano i servizi di viaggio e alla legislazione dell'Unione sui diritti dei passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile per il mancato o inesatto adempimento dei servizi inclusi nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore dovrebbe poter invocare le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo18, la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare20. Ove non sia possibile, a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, garantire il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di sostenere il costo del soggiorno prolungato del viaggiatore nel luogo di destinazione dovrebbe essere allineato alla proposta della Commissione21 che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato22.

(30) Per garantire coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni internazionali che regolano i servizi di viaggio e alla legislazione dell'Unione sui diritti dei passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile per il mancato o inesatto adempimento dei servizi inclusi nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore e/o il venditore dovrebbe poter invocare le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo18, la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare20. Ove non sia possibile, a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, garantire il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di sostenere il costo del soggiorno prolungato del viaggiatore nel luogo di destinazione dovrebbe essere allineato alla proposta della Commissione21 che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato22.

__________________

__________________

18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

 

18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

21 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013) 130 final).

21 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013) 130 final).

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

Motivazione

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di ogni altra normativa pertinente dell'Unione, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più parti. È opportuno chiarire che essi non possono cumulare diritti sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti in questione tutelano lo stesso interesse o hanno lo stesso obiettivo. La responsabilità dell'organizzatore non pregiudica il diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

(31) La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di ogni altra normativa pertinente dell'Unione, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore e/o al venditore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più parti. È opportuno chiarire che essi non possono cumulare diritti sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti in questione tutelano lo stesso interesse o hanno lo stesso obiettivo. La responsabilità dell'organizzatore e/o del venditore non pregiudica il diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

Motivazione

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico assistito siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico assistito o di qualunque fornitore di servizi. Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori di pacchetti turistici e i venditori che agevolano servizi turistici assistiti dovrebbero garantire che i professionisti che offrono tali combinazioni di servizi turistici forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori e per il loro rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui concedere la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro regimi nazionali siano efficaci e tali da garantire il sollecito rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza. La protezione richiesta dovrebbe tener conto del reale rischio finanziario che rappresentano le attività dell'organizzatore, del venditore o fornitore di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di combinazione di servizi turistici offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali così come l'entità degli anticipi versati e le modalità per garantirli. Conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno25, ove la protezione in caso di insolvenza possa consistere in una garanzia o in una polizza assicurativa, tale garanzia non può essere limitata agli attestati emessi dagli operatori finanziari stabiliti in un dato Stato membro.

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico aggregato siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico aggregato o di qualunque fornitore di servizi. Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori di pacchetti turistici e i venditori che agevolano servizi turistici aggregati dovrebbero garantire che i professionisti che offrono tali combinazioni di servizi turistici forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori e per il loro rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui concedere la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro regimi nazionali siano efficaci e tali da garantire il sollecito rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza. Se un viaggiatore preferisce completare il pacchetto turistico o il servizio turistico aggregato anziché ottenere un rimborso integrale, la protezione in caso d'insolvenza dovrebbe, ove possibile, assicurare l'esecuzione dei contratti esistenti per consentire che il pacchetto turistico o i servizi turistici aggregati proseguano senza costi supplementari per il viaggiatore. La protezione richiesta dovrebbe tener conto del reale rischio finanziario che rappresentano le attività dell'organizzatore, del venditore o fornitore di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di combinazione di servizi turistici offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali così come l'entità degli anticipi versati e le modalità per garantirli. Conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno25, ove la protezione in caso di insolvenza possa consistere in una garanzia o in una polizza assicurativa, tale garanzia non può essere limitata agli attestati emessi dagli operatori finanziari stabiliti in un dato Stato membro.

__________________

__________________

25 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

25 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

Motivazione

I regimi di protezione in caso d'insolvenza dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per soddisfare le preferenze del consumatore, laddove possibile. Ciò include disporre l'esecuzione dei contratti vigenti quando i viaggiatori intendano completare la propria vacanza o, in caso di prossimità alla partenza, mantenere i piani esistenti.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) È opportuno tutelare i viaggiatori in situazioni in cui un venditore organizza la prenotazione di un pacchetto turistico o di un servizio turistico assistito e commette errori durante il processo di prenotazione.

(37) È opportuno tutelare i viaggiatori in situazioni in cui un organizzatore e/o un venditore che organizza la prenotazione di un pacchetto turistico, di un servizio turistico aggregato o di un servizio turistico autonomo commette errori durante il processo di prenotazione.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) È altresì opportuno confermare che i consumatori non possono rinunciare ai diritti di cui godono in virtù della presente direttiva, e che gli organizzatori o i professionisti che agevolano servizi turistici assistiti non possono eludere i loro obblighi pretendendo di agire meramente in qualità di fornitori di servizi, intermediari o ad altro titolo.

(38) È altresì opportuno confermare che i viaggiatori non possono rinunciare ai diritti di cui godono in virtù della presente direttiva, e che gli organizzatori e/o i venditori, o i professionisti che agevolano servizi turistici aggregati, non possono eludere i loro obblighi pretendendo di agire meramente in qualità di fornitori di servizi, intermediari o ad altro titolo.

Motivazione

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) È opportuno promuovere, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, una convenzione internazionale sui pacchetti turistici che serva da base giuridica comune per tutti i paesi aderenti a detta Organizzazione.

Motivazione

La dimensione globale del turismo rende necessario compiere un ulteriore passo in avanti, nell'ottica di allineare la legislazione dell'UE a quella dei paesi terzi.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di pacchetto turistico e servizi turistici assistiti conclusi tra consumatori e professionisti.

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, mediante l'armonizzazione degli opportuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di pacchetto turistico e servizi turistici aggregati conclusi tra consumatori e professionisti.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai pacchetti turistici offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori, ad eccezione dell'articolo 17, e ai servizi turistici assistiti, ad eccezione degli articoli da 4 a 14, dell'articolo 18 e dell'articolo 21, paragrafo 1.

1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura previste nelle sue rispettive disposizioni, ai pacchetti turistici offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori, ai servizi turistici aggregati e ai servizi turistici autonomi.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

soppresso

Motivazione

Non vi è motivo di mettere a rischio i consumatori, peraltro senza il beneficio dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi della direttiva, semplicemente in virtù della breve durata del pacchetto turistico oppure perché l'organizzatore vende tali vacanze solo "occasionalmente". I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte agli stessi problemi che possono insorgere per qualunque altro pacchetto turistico, mentre il rischio per il professionista è minore data la breve durata dei viaggi inferiori alle 24 ore.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti acquistati nell'ambito di un contratto quadro tra il datore di lavoro del viaggiatore e un professionista specializzato nell'organizzazione di viaggi di natura professionale;

c) i pacchetti turistici e i servizi turistici aggregati acquistati nell'ambito di un contratto quadro tra un'impresa a nome della quale il viaggiatore viaggia e un professionista;

Motivazione

L'esclusione proposta dalla Commissione riguarda soltanto i professionisti specializzati nella vendita di viaggi di natura professionale, creando condizioni di disparità per gli agenti di viaggio che vendono sia servizi turistici di natura ricreativa che servizi turistici di natura professionale.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i pacchetti che combinano un solo servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo non rappresenti una parte sostanziale del pacchetto turistico, oppure

d) i pacchetti che combinano un solo servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo non rappresenti una parte sostanziale del pacchetto turistico o non sia offerto quale elemento principale del viaggio, oppure

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) contratti autonomi per un unico servizio turistico.

soppresso

Motivazione

Le organizzazioni dei consumatori hanno riferito diversi casi in cui i consumatori hanno subito un danno nell'acquisto di servizi turistici autonomi. È quindi necessario imporre alcuni obblighi minimi a chi vende detti servizi, a prescindere dal fatto che la vendita sia effettuata direttamente o in qualità di intermediari, per assicurare condizioni di parità tra tutti i professionisti. Un vuoto giuridico in questo campo sarebbe problematico in un mercato nel quale i consumatori tendono sempre più a organizzare i propri viaggi in modo indipendente.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'eccezione di cui al paragrafo 2, lettera c), ai pacchetti turistici, ai servizi turistici aggregati o ai servizi turistici autonomi acquistati in base a un contratto quadro con un'organizzazione non governativa, una start-up, una micro impresa o una piccola o media impresa.

Motivazione

L'esclusione dei pacchetti turistici e dei servizi turistici assistiti acquistati in base a un contratto quadro con il datore di lavoro del viaggiatore non dovrebbe applicarsi alle ONG e alle piccole imprese che non dispongono degli stessi mezzi finanziari delle imprese più grandi. Ciò risulterebbe conforme alla direttiva sui diritti dei consumatori, che consente agli Stati membri di applicare la direttiva a ONG, start-up o piccole e medie imprese (si veda il considerando 13 di tale direttiva).

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. La presente direttiva non impedisce ai professionisti di offrire ai viaggiatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Motivazione

La disposizione è in linea con l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva sui diritti dei consumatori.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Livello di armonizzazione

 

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva al fine di garantire un più elevato livello di tutela dei consumatori, salvo diversamente previsto dalla presente direttiva.

Motivazione

La proposta non contiene una disposizione chiara sul grado di armonizzazione previsto dalla direttiva. Una piena armonizzazione impedirebbe agli Stati membri di adottare, se del caso, disposizioni più rigorose a favore dei consumatori come accade attualmente con la direttiva sui viaggi "tutto compreso" in vigore. In molti Stati membri, la revisione proposta ridurrebbe le attuali norme nazionali di tutela dei consumatori. Risulta pertanto necessario un approccio mirato riguardo all'armonizzazione.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il noleggio di auto,

c) il noleggio di auto oppure di altri veicoli o mezzi di trasporto,

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) qualunque altro servizio turistico non accessorio di trasporto passeggeri, alloggio o noleggio auto;

d) qualunque altro servizio turistico non accessorio di trasporto passeggeri, alloggio o noleggio di auto oppure di altri veicoli o mezzi di trasporto;

Justification

L'inclusione del solo noleggio di automobili può creare difficoltà in quanto non sarebbero incluse le altre tipologie di mezzi di trasporto che il consumatore può noleggiare (ad esempio un'imbarcazione o una bicicletta).

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "pacchetto turistico", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:

(2) "pacchetto turistico", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, indipendentemente dal canale di distribuzione, se:

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:

b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

Motivazione

È opportuno chiarire a consumatori e imprese che i criteri sono individuali, non cumulativi. Ogni criterio, da solo, è già sufficiente affinché una combinazione sia considerata un "pacchetto turistico" (il considerando 10 fa riferimento a "criteri alternativi").

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) acquistati presso un unico punto vendita nell'ambito dello stesso processo di prenotazione,

i) acquistati presso un unico punto vendita nell'ambito dello stesso processo di prenotazione, anche nei casi in cui l'organizzatore o il venditore del pacchetto turistico applichi la fatturazione separata,

Motivazione

L'attuale direttiva si applica anche ai casi di fatturazione separata (si veda l'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE).

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome o le generalità del viaggiatore necessarie per concludere la prenotazione sono trasferiti da un professionista all'altro al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio;

v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore o altri dati di prenotazione necessari per concludere la prenotazione sono trasferiti da un professionista all'altro;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "servizio turistico assistito", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituisce un pacchetto turistico e che comporta la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un venditore agevola la combinazione:

(5) "servizio turistico aggregato", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituisce un pacchetto turistico e che comporta la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se uno di questi fornitori di servizi o un venditore agevola la combinazione:

 

Motivazione

Il testo proposto non è chiaro quanto alla creazione di un servizio turistico assistito in cui un professionista vende un servizio turistico a suo nome e poi facilita la creazione di un contratto tra il viaggiatore e un altro fornitore di servizi. L'emendamento chiarisce che, qualora il venditore venda i propri servizi (come un vettore aereo che vende un biglietto aereo o un'impresa ferroviaria che vende un biglietto ferroviario) combinando tale servizio con l'alloggio o con un altro servizio turistico, tale combinazione rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sulla base di prenotazioni separate al momento di un'unica visita o un unico contatto con il punto vendita, oppure

a) quando il viaggiatore seleziona e accetta di pagare ciascun servizio turistico separatamente al momento di un'unica visita o un unico contatto con il punto vendita, purché tale viaggiatore venga informato in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole, prima di essere vincolato da un contratto, che non potrà beneficiare di nessuno dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva esclusivamente agli acquirenti di pacchetti turistici, a meno che non abbia acquistato una combinazione di servizi turistici alle condizioni di cui al punto 2, lettera b), oppure

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) mediante l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista attraverso processi collegati di prenotazione online, al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio;

b) mediante l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un altro professionista attraverso processi collegati di prenotazione online, al più tardi al momento della conferma della prenotazione del primo servizio ed entro 24 ore da tale conferma;

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) agevola l'acquisto di servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico assistito, prestando assistenza al viaggiatore nella conclusione di contratti distinti aventi ad oggetto servizi turistici con singoli fornitori di servizi;

b) agevola l'acquisto di servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico aggregato, prestando assistenza al viaggiatore nella conclusione di contratti distinti aventi ad oggetto servizi turistici con singoli fornitori di servizi, uno dei quali potrebbe essere il venditore stesso;

Motivazione

Il testo proposto non è chiaro quanto alla creazione di un servizio turistico assistito in cui un professionista vende un servizio turistico a suo nome e poi facilita la creazione di un contratto tra il viaggiatore e un altro fornitore di servizi. L'emendamento chiarisce che, qualora il venditore venda i propri servizi (come un vettore aereo che vende un biglietto aereo o un'impresa ferroviaria che vende un biglietto ferroviario) combinando tale servizio con l'alloggio o con un altro servizio turistico, tale combinazione rientra nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date,

i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date, e numero di notti incluse,

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) ubicazione, caratteristiche principali e categoria turistica dell'alloggio,

iii) ubicazione, caratteristiche principali e categoria turistica dell'alloggio assegnata dall'organo competente del luogo nel quale l'alloggio è situato nonché, se possibile, il nome dell'alloggio, inclusa la categoria della stanza e le sue principali caratteristiche,

Motivazione

I consumatori protestano spesso perché la categoria turistica dell'alloggio loro offerto o pubblicizzato non corrisponde alla categoria assegnata a tale alloggio dall'organo competente della località nella quale l'alloggio è situato. Sarebbe quindi preferibile consentire di indicare solo la categoria turistica ufficiale, non una categoria assegnata in base ai criteri dell'organizzatore.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) descrizione dettagliata dei servizi disponibili presso il luogo dell'alloggio, incluse le informazioni su eventuali circostanze che potrebbero ridurre la qualità dei servizi,

Motivazione

Le circostanze che potrebbero ridurre la qualità del servizio sono, per esempio, la presenza di lavori all'esterno dell'hotel o nelle sue vicinanze, strutture in cattive condizioni o fuori servizio.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter) il gruppo destinatario del pacchetto turistico e dell'alloggio,

Motivazione

Il consumatore dovrebbe essere consapevole del gruppo destinatario del pacchetto turistico e dell'alloggio proposti (ad esempio famiglie con bambini, anziani, partecipanti a viaggi avventura ecc.).

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi) lingua o lingue in cui si svolgeranno le attività e

soppresso

Motivazione

Il rischio di responsabilità professionale per le agenzie di viaggio inerente alla comunicazione di questa informazione è troppo elevato; la proposta prevede infatti l'obbligo di fornire informazioni sulle lingue utilizzate in tutti i settori dei servizi della destinazione.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii) se è garantito l'accesso a persone a mobilità ridotta durante l'intero viaggio o l'intera vacanza;

vii) su richiesta, se è garantito l'accesso a persone a mobilità ridotta, bambini al di sotto di una determinata età o donne in stato di gravidanza durante l'intero viaggio o l'intera vacanza;

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore debba eventualmente sostenerli;

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore debba eventualmente sostenerli e la natura di tali costi;

Motivazione

Supponendo che il viaggiatore debba pagare costi supplementari che non possono essere calcolati in anticipo, bisognerebbe chiarire a quali costi supplementari ci si riferisce.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) l'eventuale diritto del viaggiatore di recedere dal contratto e, in tal caso, le condizioni, i termini temporali e le procedure per esercitare tale diritto;

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) informazioni sulla tutela in caso di insolvenza e sull'assicurazione della responsabilità dell'organizzatore e del venditore;

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il numero minimo di persone richiesto per effettuare il pacchetto turistico e il termine di almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto per l'eventuale annullamento in caso di mancato raggiungimento del numero;

e) il numero minimo di persone richiesto per effettuare il pacchetto turistico e un termine per l'eventuale annullamento in caso di mancato raggiungimento del numero;

Motivazione

I pacchetti turistici sono spesso pubblicizzati poco tempo prima della loro data di inizio, soprattutto nel caso di viaggi brevi o di un solo giorno; un termine di cancellazione di 20 giorni non è quindi praticabile. I termini di cancellazione dovrebbero essere stabiliti caso per caso.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per il loro rilascio, applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione, e le formalità sanitarie;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, nonché ogni altra formalità o requisito riguardanti l'identificazione e la circolazione cui i viaggiatori possano essere soggetti, compresi i tempi approssimativi per il rilascio dei visti, applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione e, su richiesta, al viaggiatore interessato sulla base della sua nazionalità, e le formalità sanitarie;

Motivazione

La formulazione dovrebbe essere modificata per tener conto di possibili ulteriori formalità o requisiti di identificazione dei viaggiatori, come è il caso per i minori.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) le procedure interne esistenti per il trattamento dei reclami e la possibilità di servirsi di meccanismi extragiudiziali di reclamo e risarcimento e i relativi termini temporali;

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) se necessario, le informazioni riguardanti possibili rischi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze in relazione a calamità naturali, salute pubblica, ordine pubblico, terrorismo, ecc.;

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quater) quando si propone l'assicurazione connessa al viaggio, le informazioni sui rischi coperti dalla stessa e sul carattere facoltativo della sua stipula.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in modo chiaro ed evidente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in modo chiaro ed evidente. Per quanto riguarda i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, le informazioni sono fornite anche su supporto cartaceo.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzatore non possa modificare le informazioni rese note al viaggiatore ai sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e) e g), salvo qualora l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali informazioni e comunichi le modifiche al viaggiatore in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzatore e/o il venditore non possano modificare le informazioni rese note al viaggiatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), c bis), d), e), g) e g bis), salvo qualora l'organizzatore e/o il venditore si riservino il diritto di modificare tali informazioni e comunichino le modifiche al viaggiatore in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento dei diritti, delle imposte e altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 4, lettera c), di cui non abbia avuto informazione prima della conclusione del contratto.

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento dei diritti, delle imposte e altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di cui non abbia avuto informazione su un supporto durevole prima della conclusione del contratto.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al momento della conclusione del contratto o immediatamente dopo, l'organizzatore fornisce al viaggiatore copia del contratto o la conferma di quest'ultimo su un supporto durevole.

3. Al momento della conclusione del contratto o il più presto possibile dopo la sua stipula, l'organizzatore fornisce al viaggiatore copia del contratto o la conferma di quest'ultimo su un supporto durevole.

Motivazione

Per le prenotazioni effettuate telefonicamente, per posta o con altre procedure che non si effettuano di persona o in rete, non è sempre possibile fornire immediatamente una conferma.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore nel proprio diritto nazionale requisiti linguistici relativi alle informazioni contrattuali, onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal viaggiatore.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i recapiti di un punto di contatto a cui il viaggiatore può rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità rinvenuti sul posto;

c) i recapiti del punto di contatto del venditore a cui il viaggiatore può rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità rinvenuti sul posto, che includano il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica del venditore, affinché il viaggiatore possa contattarlo rapidamente e comunicare in modo efficace;

Motivazione

Poiché le informazioni in questione sono essenziali per i consumatori, i requisiti informativi di cui al paragrafo 2, lettera c), dovrebbero essere estesi onde includere l'indirizzo postale e di posta elettronica e i numeri di telefono e fax. In questo modo viene altresì migliorata la formulazione del paragrafo 2, lettera c), rispetto al paragrafo 2, lettera d).

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali referenti, un numero di telefono di emergenza o l'indicazione di qualunque altro modo per contattare l'organizzatore;

d) il nome, l'indirizzo geografico, il numero di telefono (che applichi una tariffa base e preveda un tempo di attesa massimo di cinque minuti) e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali referenti, un numero di telefono di emergenza (che applichi una tariffa base e preveda un tempo di attesa massimo di cinque minuti) o l'indicazione di qualunque altro modo per contattare l'organizzatore;

 

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) nel caso di minori che viaggiano nel quadro di un pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile locale del suo soggiorno;

f) nel caso di minori che viaggiano senza un genitore o un tutore legale nel quadro di un pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile locale del suo soggiorno;

Motivazione

È opportuno chiarire che le informazioni devono essere fornite solo se il minore non è accompagnato. In caso contrario, gli organizzatori dovrebbero fornire tali informazioni anche nei casi in cui il minore viaggi insieme ai genitori o alla famiglia.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) informazioni riguardo agli esistenti meccanismi di risoluzione alternativa e online delle controversie.

g) informazioni riguardanti le procedure interne esistenti per il trattamento dei reclami e la possibilità di servirsi di meccanismi extragiudiziali di reclamo e risarcimento e i relativi termini temporali.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) la tipologia e le condizioni del contratto di assicurazione, ove applicabile;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In tempo utile prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le informazioni precise sull'orario della partenza, le località di sosta intermedie, le coincidenze e l'arrivo.

4. In tempo utile prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore e/o il venditore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le informazioni precise sull'orario della partenza, le località di sosta intermedie, le coincidenze e l'arrivo, nonché tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, possa cedere quest'ultimo a una persona che soddisfa tutte le condizioni ad esso applicabili.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore e/o al venditore su un supporto durevole prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, possa cedere quest'ultimo a una persona che soddisfa tutte le condizioni ad esso applicabili.

Motivazione

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il cedente e il cessionario del contratto sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali oneri non sono irragionevoli e non possono in alcun caso eccedere le spese realmente sostenute dall'organizzatore.

2. Il cedente e il cessionario del contratto sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali oneri non sono irragionevoli e non possono in alcun caso eccedere le spese realmente sostenute dall'organizzatore e/o dal venditore.

Motivazione

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Spetta all’organizzatore cessionario la responsabilità di comprovare le imposte o altri costi aggiuntivi dovuti alla cessione del contratto.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i prezzi non siano soggetti a revisione, salvo qualora il contratto riservi espressamente la possibilità di un aumento e obblighi l'organizzatore a ridurre il prezzo nella stessa misura in conseguenza di modifiche:

1. Gli Stati membri assicurano che i prezzi non siano soggetti a revisione al rialzo, salvo qualora il contratto riservi espressamente la possibilità di un aumento, indicando con precisione le modalità di calcolo del prezzo riveduto, e obblighi l'organizzatore a ridurre il prezzo nella stessa misura in conseguenza di modifiche:

a) del costo del carburante per il trasporto di passeggeri;

a) del costo del carburante per il trasporto di passeggeri;

b) del livello di tasse o diritti sui servizi turistici imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti, oppure

b) del livello di tasse o diritti sui servizi turistici imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti, oppure

c) dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto turistico.

c) dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto turistico.

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 non può eccedere il 10% del prezzo del pacchetto.

2. Qualora l'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 superi il 5% del prezzo totale del pacchetto turistico, il viaggiatore può decidere di accettare l'aumento o di recedere dal contratto senza alcuna penalità.

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 è valido solo se l'organizzatore lo comunica al viaggiatore, unitamente alla giustificazione e al calcolo, su un supporto durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 è valido solo se l'organizzatore lo comunica al viaggiatore in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, unitamente a un'adeguata giustificazione e al calcolo dettagliato dell'aumento di prezzo rispetto al prezzo previsto dal contratto.

 

3 bis. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 2, l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni dalla risoluzione tutte le somme ricevute dal viaggiatore.

Motivazione

Un limite del 10% rappresenterebbe un onere sproporzionato per il viaggiatore, specialmente quando il prezzo del pacchetto turistico è alto e/o quando al pacchetto aderiscono numerosi partecipanti, come nel caso delle famiglie (ogni membro pagherebbe un ulteriore 10%). Diverse normative nazionali che consentono un aumento dei prezzi stabiliscono una percentuale inferiore al 10%, mentre in altri paesi l'incremento non è consentito affatto oppure il consumatore può annullare il contratto a seguito di un aumento.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto;

a) l'organizzatore presenti una valida ragione specificamente contemplata dal contratto;

Motivazione

Allineamento con il punto j) dell'allegato della direttiva sulle clausole abusive.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici definiti all'articolo 4, lettera a), o le richieste specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), l'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore, in modo chiaro ed evidente su un supporto durevole:

2. Qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore sia costretto, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o le richieste specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), l'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore in merito alle modifiche proposte, in modo chiaro, evidente e comprensibile su un supporto durevole. Il viaggiatore ha il diritto di:

a) delle modifiche proposte e

a) risolvere il contratto senza penalità; oppure

b) del fatto che il viaggiatore può risolvere il contratto senza penalità entro un termine ragionevole previsto e che, in caso contrario, la modifica proposta sarà considerata accettata.

b) accettare le modifiche; oppure

 

b bis) ricevere in offerta un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente, inferiore o superiore.

Motivazione

L'articolo 4, paragrafo 5, dell'attuale direttiva conferisce al viaggiatore il diritto di ricevere in offerta un pacchetto di qualità equivalente, inferiore o superiore in alternativa alla risoluzione del contratto. L'accordo del viaggiatore dovrebbe assumere la forma di consenso esplicito e non di tacita accettazione.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora le modifiche del contratto di cui al paragrafo 2 comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

3. Qualora le modifiche del contratto o il pacchetto turistico sostitutivo di cui al paragrafo 2 comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione contro pagamento all'organizzatore di un adeguato indennizzo. Il contratto può specificare spese di recesso standard ragionevoli, calcolate in base al momento del recesso e ai risparmi e agli introiti che di norma derivano dalla rivendita dei servizi turistici. In assenza di spese di recesso standard, l'importo dell'indennizzo corrisponde al prezzo del pacchetto turistico diminuito delle spese risparmiate dall'organizzatore.

1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione contro pagamento all'organizzatore di un adeguato indennizzo. Il contratto può specificare spese di recesso standard ragionevoli, calcolate in base al momento del recesso e ai risparmi e agli introiti che di norma derivano dalla rivendita dei servizi turistici. In assenza di spese di recesso standard, l'importo dell'indennizzo corrisponde al prezzo del pacchetto turistico diminuito delle spese che si dimostri siano state risparmiate dall'organizzatore e che non possono essere recuperate dai fornitori di servizi o mediante la rivendita dei servizi. Le spese di recesso, incluse quelle amministrative, non sono sproporzionate o eccessive. L'organizzatore fornisce una motivazione del calcolo dell'importo dell'indennizzo o delle spese di recesso standard.

Motivazione

Le spese di recesso standard e gli indennizzi spesso non corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dall'organizzatore. La risoluzione di un contratto da parte del viaggiatore prima dell'inizio della sua esecuzione potrebbe fruttare all'organizzatore profitti indebitamente elevati grazie alla rivendita dei servizi turistici abbinata a spese di recesso standard o a un indennizzo troppo elevati.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi, o che è probabile si verifichino, nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

 

Si considerano circostanze eccezionali e inevitabili quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non recarsi nella destinazione in questione.

Motivazione

Le circostanze eccezionali e inevitabili non dovrebbero basarsi su una valutazione del viaggiatore ma su criteri obiettivi (consigli di viaggio degli Stati membri). Ciò può essere garantito inserendo l'ultima frase del considerando 26 nell'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili riguardanti il viaggiatore, in particolare incidenti gravi, malattie gravi o lutti in famiglia, purché tali circostanze siano adeguatamente documentate.

Motivazione

Sarebbe ingiusto consentire all'organizzatore di annullare il pacchetto turistico a causa di circostanze eccezionali e inevitabili (articolo 10, paragrafo 3, lettera b)) ed escludere tale possibilità per il viaggiatore. Tale evenienza comporterebbe infatti uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti data l'assenza di reciprocità. La direttiva dovrebbe pertanto conferire al viaggiatore lo stesso diritto di risolvere il contratto a seguito di circostanze straordinarie che riguardano la sua sfera privata.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'organizzatore può recedere dal contratto senza pagare alcun indennizzo al viaggiatore se:

3. L'organizzatore può recedere dal contratto senza pagare alcun indennizzo al viaggiatore soltanto nei casi seguenti:

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il numero di persone registrate per il pacchetto turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso al viaggiatore entro il termine fissato dal contratto e comunque almeno 20 giorni prima dell'inizio della sua esecuzione, oppure

a) il numero di persone registrate per il pacchetto turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso al viaggiatore, per telefono e su un supporto durevole, entro il termine fissato dal contratto, purché offra al viaggiatore, ove possibile, un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore per lo stesso prezzo o per un prezzo inferiore, oppure

Motivazione

Dal momento che i pacchetti popolari sono spesso esauriti con molto anticipo rispetto all'inizio della stagione turistica, sarebbe difficile per il viaggiatore trovare, in poco tempo, un pacchetto sostitutivo adeguato e con un prezzo accessibile.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze eccezionali e inevitabili e comunica il recesso al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio dell'esecuzione.

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze eccezionali e inevitabili e comunica il recesso al viaggiatore, per telefono e su un supporto durevole, senza indebito ritardo prima dell'inizio dell'esecuzione.

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi di recesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni qualunque somma non dovuta pagata dal viaggiatore.

4. Nei casi di recesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'organizzatore e/o il venditore rimborsano entro 14 giorni qualunque somma non dovuta pagata dal viaggiatore.

Motivazione

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione.

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto l'organizzatore, indipendentemente dal fatto che detti servizi debbano essere prestati dall'organizzatore o da altri fornitori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzatore, il venditore e gli altri fornitori di servizi coinvolti nell'esecuzione del contratto siano responsabili dell'osservanza dei rispettivi obblighi. Fatto salvo il diritto di ricorso nei confronti della parte ritenuta responsabile e alla quale è attribuito il mancato o inesatto adempimento, gli Stati membri assicurano che l'organizzatore e il venditore siano responsabili in solido nei confronti del viaggiatore per quanto concerne la corretta esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto.

Motivazione

L'attribuzione della responsabilità a una sola delle parti complicherebbe l'applicazione e il godimento dei diritti del viaggiatore, soprattutto in caso di acquisti transfrontalieri, ossia quando l'organizzatore non ha sede nel paese di residenza del consumatore. L'attuale direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per decidere chi debba essere considerato responsabile nei confronti del consumatore. Il principio della responsabilità in solido è già presente, in misure diverse, in molti Stati membri.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, salvo che ciò non sia sproporzionato.

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore e se del caso il venditore o il vettore, per le parti da essi rispettivamente gestite, pongono rimedio al difetto di conformità.

Motivazione

Tale limitazione della responsabilità non esiste nell'attuale direttiva e potrebbe essere interpretata come una possibilità concessa all'organizzatore di negare completamente qualunque responsabilità qualora ritenesse sproporzionato porre rimedio al difetto di conformità.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore predispone soluzioni alternative adeguate senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, affinché l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore e/o il venditore predispone soluzioni alternative adeguate senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, affinché l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico possa continuare, con una qualità del servizio almeno equivalente a quella indicata nel contratto, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore offrire soluzioni alternative adeguate, o il viaggiatore non accetti le soluzioni alternative proposte perché non sono comparabili a quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore senza supplemento di prezzo, nella misura in cui il pacchetto turistico include il trasporto passeggeri, un trasporto equivalente al luogo di partenza o a un altro luogo convenuto con il viaggiatore e, se del caso, risarcisce il viaggiatore conformemente all'articolo 12.

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore e/o al venditore offrire soluzioni alternative adeguate, o il viaggiatore non accetti le soluzioni alternative proposte perché non sono comparabili a quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore e/o il venditore forniscono al viaggiatore senza supplemento di prezzo, nella misura in cui il pacchetto turistico include il trasporto passeggeri, un trasporto equivalente al luogo di partenza o a un altro luogo convenuto con il viaggiatore e, se del caso, risarcisce il viaggiatore conformemente all'articolo 12.

Motivazione

Esistono diversi tipi di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti, i quali non sono tutti forniti o ottenuti dall'organizzatore. La disposizione in esame si applica pertanto in modo specifico all'organizzatore e/o al venditore che forniscono o ottengono il servizio in questione e permette altresì di tener conto dei futuri cambiamenti nelle abitudini di acquisto e prenotazione.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, l'organizzatore non sostiene costi del soggiorno prolungato che superino l'importo di 100 EUR per notte e tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali e inevitabili, l'organizzatore sostiene i costi del soggiorno prolungato fino al rimpatrio del viaggiatore. Tali costi non superano l'importo di 100 EUR per notte per viaggiatore.

Motivazione

Questa limitazione è contraria all'obbligo generale di assistenza spettante all'organizzatore e non è inclusa nell'attuale direttiva. La natura stessa del pacchetto turistico, che apporta un valore aggiunto rispetto ad altri prodotti turistici, rende l'obbligo di fornire assistenza ancor più pertinente in caso di circostanze straordinarie e inevitabili.

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Qualora la responsabilità principale per la mancata esecuzione dei servizi inclusi nel contratto ricada sul vettore, l'organizzatore può rivalersi sul vettore per i danni causati al viaggiatore che non ha potuto beneficiare dei servizi inclusi nel pacchetto turistico.

Motivazione

Secondo il considerando 31, "la responsabilità dell'organizzatore non pregiudica il diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi". Per garantire la certezza del diritto, tale requisito deve trovare riscontro nell'articolato. Il vettore svolge un ruolo cruciale nel garantire l'efficace esecuzione di un pacchetto turistico. Un forte ritardo o una cancellazione possono avere un impatto considerevole sulla restante parte di un viaggio che include altri servizi, come una crociera, senza che l'organizzatore abbia alcuna responsabilità.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento per qualunque danno, anche morale, che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore e/o dal venditore il risarcimento per qualunque danno, anche morale, che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

Motivazione

Esistono diversi tipi di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti, i quali non sono tutti forniti o ottenuti dall'organizzatore. La disposizione in esame si applica pertanto in modo specifico all'organizzatore e/o al venditore che forniscono o ottengono il servizio in questione e permette altresì di tener conto dei futuri cambiamenti nelle abitudini di acquisto e prenotazione.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al viaggiatore non è riconosciuta una riduzione del prezzo né il risarcimento dei danni se:

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se:

 

Motivazione

La proposta assimila al medesimo regime il risarcimento per colpa e il rimedio della riduzione del prezzo in caso di difetto di conformità. Il viaggiatore dovrebbe avere diritto alla riduzione del prezzo in caso di mancata o inesatta esecuzione del contratto di pacchetto turistico dovuta a circostanze straordinarie o a una colpa attribuibile a terzi.

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il viaggiatore non ha informato l'organizzatore entro tempi ragionevoli dell'eventuale difetto di conformità rilevato sul posto, quando tale obbligo d'informazione era chiaramente ed espressamente stabilito nel contratto ed è ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso.

soppresso

Motivazione

Sanzionare il viaggiatore per non aver informato tempestivamente l'organizzatore è ingiusto e sproporzionato. Tale impostazione non trova riscontro in nessun'altra legislazione dell'UE relativa ai consumatori ed è contraria al diritto generale al risarcimento per difetto di conformità. Il viaggiatore potrebbe essere impossibilitato a segnalare il difetto di conformità per diverse ragioni (assenza di collegamento a Internet, area remota, impossibilità di mettersi in contatto con l'organizzatore ecc.). La limitazione in esame non esiste nella direttiva in vigore e comporterebbe una riduzione dell'attuale livello di protezione.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata del risarcimento o le condizioni a cui è dovuto dal fornitore che presta un servizio incluso in un pacchetto turistico, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano il risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza il risarcimento dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona e a quelli causati intenzionalmente o per colpa grave, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.

4. Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata del risarcimento o le condizioni a cui è dovuto dal fornitore che presta un servizio incluso in un pacchetto turistico, all'organizzatore e/o al venditore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano il risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza il risarcimento dovuto dall'organizzatore e/o dal venditore.

Motivazione

La possibilità di limitare il risarcimento dei danni nel contratto non esiste in alcuni Stati membri. Il principio della piena armonizzazione comporterebbe l'abrogazione di leggi nazionali migliori.

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti sollecita assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, in particolare:

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore e/o il venditore prestino sollecita assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, in particolare:

Motivazione

Esistono diversi tipi di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti, i quali non sono tutti forniti o ottenuti dall'organizzatore. La disposizione in esame si applica pertanto in modo specifico all'organizzatore e/o al venditore che forniscono o ottengono il servizio in questione e permette altresì di tener conto dei futuri cambiamenti nelle abitudini di acquisto e prenotazione.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e procurarsi servizi turistici alternativi.

b) assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutando il viaggiatore a individuare servizi turistici alternativi.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora la situazione sia causata dal viaggiatore per colpa o intenzionalmente.

L'organizzatore e/o il venditore possono pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora la situazione sia causata dal viaggiatore per colpa o intenzionalmente.

Motivazione

Esistono diversi tipi di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti, i quali non sono tutti forniti o ottenuti dall'organizzatore. La disposizione in esame si applica pertanto in modo specifico all'organizzatore e/o al venditore che forniscono o ottengono il servizio in questione e permette altresì di tener conto dei futuri cambiamenti nelle abitudini di acquisto e prenotazione.

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori e i venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici assistiti, stabiliti sul loro territorio, ottengano in caso d'insolvenza una garanzia per il rimborso effettivo e tempestivo di tutte le somme pagate dai viaggiatori e, nella misura in cui è incluso il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori dei pacchetti turistici e i venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici aggregati ottengano una garanzia per il rimborso effettivo e tempestivo di tutte le somme pagate dai viaggiatori e, se possibile, per la continuazione del viaggio in caso di loro insolvenza o di insolvenza di qualunque fornitore di servizi. Nella misura in cui è incluso il trasporto di passeggeri, gli Stati membri provvedono affinché i vettori che trasportano passeggeri stabiliti nel loro territorio ottengano una garanzia per il rimborso o per l'effettivo e tempestivo rimpatrio dei viaggiatori in caso di loro insolvenza.

 

1 bis. La protezione in caso d'insolvenza di cui al paragrafo 1 può consistere in un fondo, in un'assicurazione o in una garanzia.

2. La protezione in caso d'insolvenza di cui al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio finanziario rappresentato dalle attività del professionista in questione e si applica ai viaggiatori indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita dei pacchetti turistici o servizi turistici assistiti.

2. La protezione in caso d'insolvenza di cui al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio finanziario rappresentato dalle attività del professionista in questione in tutte le circostanze ragionevolmente prevedibili e si applica ai viaggiatori indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita dei pacchetti turistici o servizi turistici aggregati.

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro norme nazionali di recepimento dell'articolo 15 qualunque protezione in caso d'insolvenza ottenuta da un organizzatore o venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici assistiti in conformità delle norme del suo Stato membro di stabilimento che recepiscono l'articolo 15.

1. Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro norme nazionali di recepimento dell'articolo 15 qualunque protezione in caso d'insolvenza ottenuta da un organizzatore di pacchetti turistici, da un venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici aggregati o da un vettore che trasporta passeggeri in conformità delle norme del suo Stato membro di stabilimento che recepiscono l'articolo 15.

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri consentono agli organizzatori di pacchetti turistici, ai venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici aggregati e ai vettori che trasportano passeggeri stabiliti al di fuori del loro territorio o al di fuori dell'Unione di ottenere una protezione in caso d'insolvenza in base ai loro regimi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza.

Motivazione

Alcuni Stati membri limitano l'adesione ai loro regimi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza alle società stabilite sul loro territorio, il che costituisce un palese caso di discriminazione e un importante ostacolo al funzionamento del mercato unico.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici assistiti, operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori di pacchetti turistici e dei venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici aggregati, operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I punti di contatto centrali mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi sistemi di protezione e all'identità dell'organismo o degli organismi che forniscono tale protezione per un determinato professionista stabilito sul loro territorio. Essi si autorizzano reciprocamente l'accesso ai rispettivi registri degli organizzatori e dei venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici assistiti che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza.

3. I punti di contatto centrali mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi sistemi di protezione e all'identità dell'organismo o degli organismi che forniscono tale protezione per un determinato professionista stabilito sul loro territorio. Essi si autorizzano reciprocamente l'accesso ai rispettivi registri degli organizzatori di pacchetti turistici, dei venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici aggregati e dei vettori che trasportano passeggeri che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza.

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici assistiti stabilito in un altro Stato membro e operante sul suo territorio chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore di pacchetti turistici, di un venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici aggregati o di un vettore che trasporta passeggeri stabilito in un altro Stato membro e operante sul suo territorio chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) le caratteristiche principali dei servizi turistici, nella misura adeguata al supporto;

Motivazione

Si veda l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori. Per "supporto" s'intende lo strumento utilizzato per la distribuzione delle informazioni, p. es. un computer o un telefono cellulare.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) qualora i servizi venduti includano l'alloggio, il nome e la categoria turistica dell'alloggio, inclusa la categoria della stanza e le sue principali caratteristiche;

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) la denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del venditore;

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quinquies) il prezzo totale dei servizi comprensivo di imposte e, ove applicabili, di tutti i diritti, tasse e altri costi aggiuntivi oppure, qualora questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore dovrà eventualmente sostenerli e la modalità di calcolo del prezzo finale;

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b sexies) le informazioni sulla metodologia di calcolo dei costi che non possono essere indicati in anticipo, compresi gli eventuali aumenti di prezzo successivi alla conclusione del contratto;

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b septies) le modalità di pagamento e, se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b octies) qualora siano inclusi servizi di trasporto, le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per il rilascio di questi ultimi, applicabili a tutti i viaggiatori inclusi i cittadini di altri Stati membri, e le formalità sanitarie;

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b nonies) se necessario, le informazioni riguardanti possibili rischi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze in relazione a calamità naturali, salute pubblica, ordine pubblico, terrorismo, ecc.;

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b decies) le informazioni sull'eventuale diritto del viaggiatore di recedere dal contratto e, in tal caso, le condizioni, i termini temporali e le procedure per esercitare tale diritto;

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b undecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b undecies) le informazioni riguardanti le procedure interne per il trattamento dei reclami e la possibilità di servirsi di meccanismi extragiudiziali di reclamo e risarcimento e i relativi termini temporali.

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Qualora i venditori di servizi turistici aggregati non si conformino al primo comma, lettera b), essi rispettano gli stessi obblighi applicabili agli organizzatori di pacchetti turistici.

Emendamento  106

Proposta di direttiva

Capitolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Servizi turistici autonomi

Emendamento  107

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Obbligo d'informazione in relazione ai servizi turistici autonomi

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente di un professionista che vende servizi turistici autonomi, tale professionista indichi in modo chiaro ed evidente:

 

a) le caratteristiche principali del servizio, nella misura adeguata al supporto;

 

b) qualora il servizio venduto riguardi l'alloggio, il nome e la categoria turistica dell'alloggio, inclusa la categoria della stanza e le sue principali caratteristiche;

 

c) la denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del venditore;

 

d) il prezzo totale del servizio comprensivo di imposte e, ove applicabile, di tutti i diritti, tasse e altri costi aggiuntivi oppure, qualora questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore dovrà eventualmente sostenerli e la modalità di calcolo del prezzo finale;

 

e) le informazioni sulla metodologia di calcolo dei costi che non possono essere indicati in anticipo, compresi gli eventuali aumenti di prezzo successivi alla conclusione del contratto;

 

f) le modalità di pagamento e, se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

 

g) in caso di servizi di trasporto, le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per il rilascio di questi ultimi, applicabili al viaggiatore in base alla sua nazionalità, e le formalità sanitarie. La presente disposizione non si applica ai servizi di trasporto tra l'UE e i paesi EFTA e al loro interno;

 

h) se necessario, le informazioni riguardanti possibili rischi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze in relazione a calamità naturali, salute pubblica, ordine pubblico, terrorismo, ecc.;

 

i) le informazioni sull'eventuale diritto del viaggiatore di recedere dal contratto e, in tal caso, le condizioni, i termini temporali e le procedure per esercitare tale diritto;

 

j) le informazioni riguardanti le procedure interne per il trattamento dei reclami, e la possibilità di servirsi di meccanismi extragiudiziali di reclamo e risarcimento e i relativi termini temporali.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che vendono servizi turistici autonomi inviino al viaggiatore una conferma della prenotazione del servizio turistico acquistato senza indebito ritardo e comunque entro le 24 ore successive alla prenotazione, a meno che non sia necessaria una conferma immediata.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi turistici autonomi venduti attraverso un intermediario forniscano tutte le informazioni necessarie all'intermediario per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari che vendono servizi turistici autonomi siano ritenuti responsabili per eventuali errori intervenuti nel processo di prenotazione.

Motivazione

Le organizzazioni dei consumatori hanno riferito diversi casi in cui i consumatori hanno subito un danno nell'acquisto di servizi turistici autonomi. È quindi necessario imporre alcuni obblighi minimi a chi vende detti servizi, a prescindere dal fatto che la vendita sia effettuata direttamente o in qualità di intermediari, per assicurare condizioni di parità tra tutti i professionisti. Un vuoto giuridico in questo campo sarebbe problematico in un mercato nel quale i consumatori tendono sempre più a organizzare i propri viaggi in modo indipendente.

Emendamento  108

Proposta di direttiva

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Obblighi degli organizzatori o venditori stabiliti al di fuori del SEE

 

Gli Stati membri provvedono affinché un organizzatore di pacchetti turistici o un venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici aggregati, stabilito al di fuori del SEE e che vende direttamente nel territorio di uno Stato membro, sia soggetto agli obblighi sanciti dalla presente direttiva.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i pacchetti turistici e i servizi turistici aggregati venduti nel loro territorio (e non semplicemente i pacchetti e i servizi di organizzatori e venditori stabiliti in tale territorio) siano disciplinati dalle disposizioni della direttiva in esame. I viaggiatori che acquistano pacchetti turistici e servizi turistici aggregati in uno Stato membro dovrebbero avere il diritto alla protezione prevista dalla direttiva, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell'organizzatore o del venditore.

Emendamento  109

Proposta di direttiva

Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 ter

 

Requisiti formali per i contratti

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i contratti disciplinati dalla presente direttiva siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. La lingua del contratto è la stessa delle informazioni precontrattuali.

 

2. Il contratto è redatto su un supporto durevole. Per quanto riguarda i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, il contratto è fornito anche su supporto cartaceo.

 

3. Se il contratto è concluso per telefono, il professionista conferma l'offerta al viaggiatore su un supporto durevole e il viaggiatore è vincolato solo al momento della firma del contratto o dell'invio del suo accordo scritto su un supporto durevole.

Emendamento  110

Proposta di direttiva

Articolo 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 quater

 

Diritto di recesso

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia a disposizione 24 ore per recedere da un contratto a distanza riguardante un pacchetto turistico, servizi turistici aggregati o servizi turistici autonomi e 7 giorni per recedere da un contratto negoziato al di fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcun costo, purché ne dia comunicazione al professionista su un supporto durevole almeno 48 ore prima dell'inizio del servizio turistico.

 

2. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal viaggiatore senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla data in cui è informato della decisione del viaggiatore di recedere dal contratto.

 

3. Qualora il professionista non abbia fornito al viaggiatore le informazioni relative al diritto di recesso in modo chiaro ed evidente, il viaggiatore ha il diritto di risolvere il contratto senza penalità.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché un intermediario abbia il diritto di recuperare tutti i pagamenti erogati a un fornitore di servizi nel periodo compreso tra la stipula del contratto e il giorno in cui è stato informato della decisione del viaggiatore di recedere dal contratto.

Motivazione

Per analogia con le disposizioni sul diritto di recesso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui diritti dei consumatori, che attualmente non si applicano alla direttiva sui viaggi "tutto compreso". L'emendamento prevede un regime meno rigoroso rispetto alla direttiva sui diritti dei consumatori.

Emendamento  111

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile degli errori che intervengono durante il processo di prenotazione il venditore che abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto turistico o di servizi turistici assistiti o che agevoli la prenotazione di tali servizi, salvo qualora detti errori siano imputabili al viaggiatore o a circostanze eccezionali e inevitabili.

Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile degli errori che intervengono durante il processo di prenotazione qualsiasi operatore che abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto turistico o di servizi turistici aggregati o che agevoli la prenotazione di tali servizi, salvo qualora detti errori siano imputabili al viaggiatore o a circostanze eccezionali e inevitabili.

PROCEDURA

Titolo

Pacchetti turistici e servizi turistici assistiti

Riferimenti

COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

10.9.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

10.9.2013

Relatore per parere

       Nomina

Bogusław Liberadzki

16.9.2013

Esame in commissione

17.12.2013

20.1.2014

 

 

Approvazione

21.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

réf. D(2014)8027

Malcolm Harbour

Chair of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection

ASP 13 E 130

Brussels

Subject:          Opinion on package travel and assisted travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004, Directive 2011/83/EU and repealing Council Directive 90/314/EEC

Dear Chair,

I am writing to transmit to you an opinion in the form of a letter to your Committee on the

above mentioned proposal, which the Committee on Legal Affairs adopted unanimously by

22 votes on 11 February 2014.

Background

The proposal refers to two main developments, the effects of which have created the need for a revision of the existing legal framework: the importance of online sales and the liberalisation in the airline sector, leading to cheaper and more accessible flight tickets. As a result the way in which consumers organise their holidays has changed towards more individually composed travel arrangements and a variety of ways in which traders (travel agents, tour operators, airlines, cruise lines, etc.) assist consumers in customising combinations of travel services.

However, these developments have also lead to ambiguity and divergence among Member States as to whether such new types of combinations of services fall under the scope of Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours.

General assessment

The Committee on Legal Affairs welcomes the proposal and the aim to modernise the regulatory framework and adapt it to a changing environment. As the Commission points out in the Explanatory Memorandum to the proposal, the Directive would complement existing EU legislation in the fields of consumer protection, marketing, electronic commerce, private international law and transport. The Committee notes that legislative procedures are pending in some areas, which appear relevant in the context of the proposal, such as the proposal for a revision of the rules on air passenger's rights[1] and the proposal for a revision of the Regulation on insolvency proceedings.[2] The Committee considers that it is important to ensure that potential overlaps between different legal acts of the Union do not lead to contradictions or interpretative and adjudicative difficulties.

As regards the delimitation of the scope of the proposed Directive and the applicability of its specific provisions to the different operators and offers of services on the market for travel and tourism, the Committee acknowledges the difficulty in light of the rapidly changing landscape but considers this a crucial issue, in particular, from the point of view of ensuring a level playing field and avoiding circumvention of obligations under the Directive.

Specific issues

1. A clear definition of the scope of "travel package" is important, as this confers a number of rights on travellers and imposes specific responsibilities on organisers. The proposal rightly clarifies that contracts by which a trader entitles the traveller after the conclusion of the contract to choose among a selection of different types of travel services, such as in the case of a package travel gift box, should constitute a package. However, a combination of travel services should be considered as a package also where the traveller's name or booking data needed to conclude booking transactions are transferred between the traders.

2. The concept of "assisted travel arrangements" (ASA) seeks to capture the variety of ways in which traders facilitate the combination of services for travellers, without this constituting a "package" for the purpose of applying the Directive.

The distinction between "travel packages" and "assisted travel arrangements" is important, as the respective obligations differ significantly. According to the proposal, assisted travel arrangements would be subject to a lighter regime consisting of insolvency protection and an obligation to state in a clear and prominent manner that each individual service provider is responsible for the correct performance of the services.

3. The organiser would, according to the proposal, be allowed to make certain unilateral changes to the package travel contract. However, travellers would have the right to terminate the contract if the proposed alterations were to significantly change any of the main characteristics of the travel services.

The traveller shall, where appropriate, be entitled to compensation. The Committee notes that the rapporteur for the Committee on Transport and Tourism proposes to add a right to be offered a substitute package of equivalent, lower or higher quality and supports this proposal in principle, under the condition that this is within the possibilities of the organiser.

4. While Member States would retain discretion as to the way in which insolvency protection is granted, they would have to ensure that their national insolvency protection schemes are effective and able to guarantee prompt repatriation and the refund of all travellers affected by the insolvency. The Committee emphasises that, as Member States would be obliged to recognise insolvency protection under the law of the Member State of establishment, it is essential that the traders concerned provide solid evidence showing that the security is reliable and sufficient to meet the obligations under the Directive. The Committee notes that the rapporteur for the Committee on Transport and Tourism would extend the obligations in case of insolvency to cover also the continuation, where possible, of the package, and can support this proposal.

Yours sincerely,

Klaus-Heiner LEHNE

  • [1]  See the proposal for amendment of Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights and amendment of Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their baggage by air (COM(2013) 0130, OJ L 46, 17.2.2004, p.1. ).
  • [2]  Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings (COM (2012) 0360).

PROCEDURA

Titolo

Pacchetti turistici e servizi turistici assistiti

Riferimenti

COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.7.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

10.9.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

TRAN

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

4.11.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Hans-Peter Mayer

25.9.2013

 

 

 

Esame in commissione

17.10.2013

5.11.2013

16.12.2013

22.1.2014

 

10.2.2014

 

 

 

Approvazione

11.2.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ildikó Gáll-Pelcz, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Patricia van der Kammen, Josef Weidenholzer

Deposito

18.2.2014