RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
15.5.2017 - (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) - ***I
Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatori: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
(Procedura con le commissioni associate – Articolo 55 del regolamento)
Relatori per parere (*):
Eva Kaili, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Inés Ayala Sender, commissione per i trasporti e il turismo
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (*)
- PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (*)
- PARERE della commissione per il controllo dei bilanci
- PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
- PARERE della commissione per lo sviluppo regionale
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0597),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0375/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2016[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0198/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*
alla proposta della Commissione
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Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti[4],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa[5] sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015, sebbene i tassi di disoccupazione rimangano al di sopra dei livelli precedenti alla crisi. Benché non sia ancora possibile stimare l'impatto complessivo del FEIS sulla crescita dal momento che i progetti di investimento su più vasta scala non possono produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, anche se il ritmo è ancora incerto e rimane al di sotto dei livelli storici.
(2) Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine, raggiungendo l'economia reale, occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, in modo da generare un impatto macroeconomico sostanziale e creare occupazione.
(3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti sinora e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).
(4) Attuato ▐ dal gruppo BEI, il FEIS procede, dal punto di vista quantitativo, verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. La risposta e l'assorbimento da parte del mercato sono stati particolarmente rapidi nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative, anche grazie all'utilizzo iniziale dei mandati del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) esistenti (InnovFin SMEG, COSME LGF e RCR) per accelerare l'avvio dell'iniziativa. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40% della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.
(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio".
(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Tuttavia, la volontà di raggiungere tale obiettivo quantitativo non dovrebbe prevalere sull'addizionalità dei progetti selezionati. La Commissione intende quindi non soltanto estendere il periodo di investimento e la capacità finanziaria del FEIS, ma anche accrescere il livello di addizionalità. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.
(6 bis) Il FEIS e la sua attuazione non potranno dispiegare appieno le loro potenzialità se non saranno realizzate attività volte a rafforzare il mercato unico e a creare un ambiente favorevole alle imprese, nonché riforme strutturali socialmente equilibrate e sostenibili. Inoltre, progetti ben strutturati nell'ambito di piani d'investimento e di sviluppo realizzati a livello degli Stati membri sono di fondamentale importanza per il successo del FEIS. Gli Stati membri sono pertanto invitati a sostenere lo sviluppo di capacità in termini di investimenti sostenibili, in particolare a livello regionale e locale, nonché a garantire l'esistenza delle strutture amministrative necessarie a tal fine.
(7) ▐ Per il periodo successivo al 2020 la Commissione dovrebbe presentare, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, una proposta legislativa relativa a un regime di investimento globale per affrontare in maniera efficace la carenza di investimenti nell'Unione. Tale proposta legislativa dovrebbe basarsi sulle conclusioni della relazione della Commissione e su una valutazione indipendente, che dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione e la valutazione indipendente dovrebbero altresì esaminare l'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 quale modificato dal presente regolamento nel periodo di proroga del FEIS.
(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) e al rispetto dell'impegno dell'Unione di ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas a effetto serra. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il sostegno del FEIS alle autostrade dovrebbe limitarsi a sostenere gli investimenti privati e/o pubblici nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure laddove sia necessario per l'adeguamento, la manutenzione e il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti o la garanzia degli standard e dell'integrità delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea di trasporto, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica. Nel settore digitale e nel quadro dell'ambiziosa politica dell'Unione sull'economia digitale, è opportuno fissare nuovi obiettivi in materia di infrastrutture digitali per garantire che il divario digitale sia colmato e far sì che l'Unione ricopra un ruolo di punta a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto "Internet delle cose", della tecnologia blockchain, della cibersicurezza e della sicurezza informatica. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.
(8 bis) Per conseguire gli obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21), il comitato direttivo dovrebbe mettere a disposizione orientamenti precisi e strumenti di valutazione, in particolare per quanto riguarda i progetti ammissibili e il portafoglio globale del FEIS, con particolare riguardo alla COP21. Per rafforzare l'azione a favore del clima nell'ambito del FEIS, la BEI dovrebbe muovere dall'esperienza che le deriva dall'essere uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima e utilizzare metodologie concordate a livello internazionale per identificare i componenti e i costi associati al clima.
(8 ter) Le industrie culturali e creative svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio e le tecnologie digitali. Il FEIS dovrebbe aiutare le PMI a colmare le carenze di capitale in tale settore e, in generale, puntare su progetti che presentano un rischio più elevato di quello dei progetti attualmente finanziati da Europa creativa e dallo strumento di garanzia.
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri o regioni inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, comprese le infrastrutture elettroniche o le reti TEN-T e TEN-E, dovrebbero dare un forte segnale di addizionalità.
(9 bis) Il rispetto del criterio di addizionalità dipende dalle condizioni economiche specifiche di ciascuna regione, in quanto un progetto può essere addizionale in una regione ma non in un'altra. Il comitato per gli investimenti dovrebbe pertanto tenere conto delle condizioni regionali specifiche nel valutare il rispetto del criterio di addizionalità.
(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione ▐, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. Benché la Commissione abbia già pubblicato orientamenti concreti al riguardo, l'approccio basato sulla combinazione del FEIS con i fondi dell'Unione andrebbe ulteriormente approfondito, tenendo conto nel contempo dell'efficienza economica e di un effetto leva adeguato. L'impiego combinato del FEIS e dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) può contribuire a estendere la copertura geografica del FEIS.
(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. Dal momento che non dovrebbero esservi restrizioni riguardo alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS, i piccoli progetti non dovrebbero essere dissuasi dal chiedere un finanziamento a titolo di tale Fondo. Sono inoltre necessari ulteriori interventi per rafforzare l'assistenza tecnica e la promozione del FEIS in tali regioni.
(11 bis) Le piattaforme di investimento costituiscono uno strumento essenziale per gestire i fallimenti del mercato, in particolare nel finanziamento di progetti multipli, regionali o tematici, compresi i progetti nell'ambito dell'efficienza energetica e i progetti transfrontalieri. È pertanto importante incoraggiare i partenariati con le banche o gli istituti nazionali di promozione, anche nell'ottica di creare piattaforme di investimento. Nel quadro di tali partenariati, il comitato per gli investimenti, conformemente ai pertinenti orientamenti del comitato direttivo, dovrebbe poter concedere una congrua parte della garanzia dell'Unione direttamente alle piattaforme di investimento e alle banche o agli istituti nazionali di promozione e delegare quindi a tali entità la decisione relativa alla selezione dei progetti. In tali casi, il comitato per gli investimenti dovrebbe mantenere il diritto di controllare in qualsiasi momento la procedura di selezione dei progetti per garantire che sia applicata in conformità del presente regolamento.
(11 ter) La possibilità di concedere la garanzia dell'Unione direttamente alle piattaforme di investimento e alle banche o agli istituti nazionali di promozione non dovrebbe in alcun modo comportare una discriminazione generalizzata nei confronti degli Stati membri che non hanno istituito tali entità, né dovrebbe dare luogo a una concentrazione geografica.
(12) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti l'Unione dovrebbe fornire per l'intero periodo di investimento una garanzia ("garanzia dell'Unione") mai superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui un massimo di 16 000 000 000 EUR disponibile anteriormente al 6 luglio 2018.
(13) Nelle previsioni, una volta che alla garanzia dell'Unione si abbineranno i 7 500 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 100 000 000 000 EUR. L'importo di 100 000 000 000 EUR sostenuto dal FEIS dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro fine 2020.
(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno destinare a tal fine un importo di 650 000 000 EUR proveniente dai margini non assegnati dei massimali del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tale importo dovrà essere autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio[6] mediante la procedura di bilancio annuale. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 645 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.
(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.
(16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale e ai servizi sociali, anche sviluppando e impiegando nuovi strumenti adeguati alle esigenze e alle specificità del settore.
(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Un chiaro riferimento al FEIS dovrebbe comparire in modo ben visibile nell'accordo di finanziamento.
(18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.
(18 bis) Il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere utilizzato nel pieno rispetto del presente regolamento nonché del regolamento delegato (UE) 2015/1558[7] e del relativo allegato, quale strumento di una valutazione indipendente e trasparente del comitato per gli investimenti allo scopo di stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'Unione per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. La BEI dovrebbe calcolare i punteggi e gli indicatori ex ante e monitorare i risultati a progetto completato.
(18 ter) Il comitato direttivo dovrebbe rivedere gli orientamenti in materia di investimenti in modo da fissare una soglia minima per i diversi criteri del quadro di indicatori di valutazione, al fine di migliorare la valutazione dei progetti.
(19) Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione. Nello svolgere le proprie operazioni, la BEI non dovrebbe usare né avviare meccanismi di elusione fiscale, né erogare fondi a beneficiari che usano o avviano tali meccanismi, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, conformemente alla legislazione, alle raccomandazioni e agli orientamenti dell'Unione.
(20) È opportuno precisare alcuni aspetti tecnici del contenuto dell'accordo sulla gestione del FEIS e sulla concessione della garanzia dell'Unione e relativi strumenti contemplati, fra cui la copertura del rischio di cambio in determinate situazioni. L'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione concluso con la BEI dovrebbe essere adattato in funzione del presente regolamento.
(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti e le sue attività dovrebbero rimediare alle eventuali lacune nell'attuazione del FEIS. Esso dovrebbe svolgere un ruolo determinante nel permettere ai promotori di progetti di avviare e sviluppare progetti validi, sostenibili e di qualità. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri o regioni e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della COP21. ▐ Il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere in maniera proattiva la BEI nella generazione di progetti e nel lancio di operazioni, nonché nello stimolo della domanda, ove necessario. Le attività del PECI dovrebbero integrare le strutture esistenti ed è opportuno evitare sovrapposizioni con i servizi degli Stati membri. Il PECI dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. È necessario assicurare una forte presenza locale del PECI, se del caso, per sfruttare le conoscenze locali sul FEIS e tenere conto più efficacemente delle esigenze locali. IL PECI dovrebbe mirare a concludere accordi di cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione in ciascuno Stato membro, nonché aiutare, ove necessario, gli Stati membri nell'istituzione di banche o istituti nazionali di promozione. Per conseguire tali obiettivi, l'organico del PECI dovrebbe essere commisurato ai compiti che gli sono attribuiti.
(21 bis) Per far fronte alle carenze e ai fallimenti del mercato, favorire investimenti addizionali adeguati e promuovere l'equilibrio geografico e regionale delle operazioni sostenute dal FEIS, è necessario un approccio integrato e razionalizzato con l'obiettivo di promuovere la crescita, l'occupazione e gli investimenti. La politica dei prezzi dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
(21 ter) Per promuovere gli obiettivi di investimento del regolamento (UE) 2015/1017, si dovrebbe incoraggiare la combinazione con i fondi esistenti al fine di prevedere concessionalità adeguate nelle condizioni di finanziamento delle operazioni del FEIS, anche per quanto riguarda il prezzo.
(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza ▐ il regolamento (UE) 2015/1017,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 2015/1017 è così modificato:
(-1) all'articolo 2, punto 4), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;";
(1) l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:
a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
"ii) l'importo, non inferiore a 7 500 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;";
a bis) alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
"iv) il prezzo delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'Unione che deve essere in linea con la politica generale dei prezzi della BEI, nel rispetto della finalità del presente regolamento. Nel caso in cui condizioni più rigorose nell'economia e nei mercati finanziari impediscano la realizzazione di un progetto sostenibile, il prezzo della garanzia è modulato in modo da promuovere l'equilibrio geografico e regionale delle operazioni sostenute dal FEIS e far fronte ai fallimenti del mercato;";
a ter) alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:
"iii) una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere per consenso e, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, esso deve decidere con la maggioranza dei quattro quinti dei membri che lo compongono;";
a quater) alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
"iv) la procedura per la nomina del direttore generale e del vice direttore generale, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro▐, le norme e le procedure relative alla loro sostituzione e all'obbligo di rendiconto, fatto salvo il presente regolamento;";
b) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i) a norma dell'articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'Unione, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l'eventuale attivazione della garanzia dell'Unione;";
(1 bis) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS, oltre a sostenere uno degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
▐
I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.
▐
Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, garantendo così la complementarità ed evitando l'esclusione di partecipanti nello stesso mercato, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano, in via preferenziale e ove debitamente giustificato, la caratteristica della subordinazione e hanno un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori e presentano altresì caratteristiche di partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.
▐
Fatto salvo l'obbligo di rispettare la definizione di "addizionalità" di cui al primo comma, i seguenti elementi forniscono un'indicazione importante di addizionalità:
- progetti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito, soprattutto se tali progetti si svolgono in regioni meno sviluppate o di transizione;
- progetti vertenti su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri;
▐
(2 bis) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
"2 bis. In linea con la politica dei prezzi, il FEIS:
- assume, in via preferenziale e ove debitamente giustificato, un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori e garantisce che il prezzo delle sue operazioni sia modulato, comprendendo, ove necessario, l'uso combinato di strumenti di finanziamento per la realizzazione di progetti, in modo da ottimizzare la mobilitazione di fondi e tenere conto delle condizioni del mercato locale, e
- assicura, ove necessario per conseguire gli obiettivi del FEIS e far fronte ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti, che i livelli dei prezzi delle operazioni su titoli di capitale restino al di sotto dei prezzi di mercato per la stessa tipologia di operazioni.
(3) all'articolo 6, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";
(3 bis) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti che possono beneficiare del sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari. Per assicurare che il sostegno del FEIS copra anche i piccoli progetti, la BEI e il FEI estendono la cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione e incoraggiano le opportunità offerte dall'istituzione di piattaforme d'investimento.";
(4) l'articolo 7 è così modificato:
(-a) è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Tutte le istituzioni e tutti gli organi coinvolti nelle strutture direttive del FEIS si adoperano per garantire la parità di genere presso tutti gli organi direttivi del Fondo."
(-a bis) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il comitato direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno dalla BEI e uno dal Parlamento europeo. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo si impegna a prendere le decisioni per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il comitato direttivo decide con la maggioranza dei quattro quinti dei membri che lo compongono.";
(-a ter) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo. Il Parlamento europeo è immediatamente informato della loro pubblicazione."
(-a quater) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"5. L'accordo sul FEIS prevede che esso abbia un direttore generale, che è responsabile della gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 6. Inoltre, il direttore generale risponde al Parlamento europeo dell'operato del comitato per gli investimenti.";
(-a quinquies) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il direttore generale è assistito da un vice. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato direttivo in qualità di membro senza diritto di voto. Nei casi in cui il direttore generale non possa presenziare alle riunioni del comitato direttivo o a parti di esse, il suo vice partecipa a dette riunioni o parti di esse in qualità di membro senza diritto di voto.";
(-a sexies) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
"6. A seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento, il comitato direttivo seleziona un candidato per la posizione di direttore generale e un candidato per la posizione di vice direttore generale, retribuiti a titolo del bilancio generale dell'Unione.";
(a) il paragrafo 8 è così modificato:
i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) azione per il clima, protezione e gestione dell'ambiente;";
ii) è aggiunta la seguente lettera l):
"l) agricoltura, pesca e acquacoltura;";
(b) al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti d'interesse.";
(c) al paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente:
"Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso▐ e proporre e adottare le misure del caso.";
(d) al paragrafo 12, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili mediante processi verbali dettagliati. La pubblicazione di tali decisioni comprende la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità, e una spiegazione delle modalità con cui si è fatto ricorso al quadro di indicatori di cui al paragrafo 14 per giustificare l'impiego della garanzia dell'Unione.
Il quadro di indicatori serve al comitato di investimento per stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'Unione per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. Esso è messo a disposizione del pubblico dopo l'adozione della decisione definitiva su un progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
Nel caso di decisioni sensibili sotto il profilo commerciale, la BEI trasmette al Parlamento europeo dette decisioni e le informazioni concernenti i promotori o gli intermediari finanziari alla data in cui si conclude il finanziamento o a qualsiasi data anteriore in cui venga meno il loro carattere sensibile sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.
Ogni anno la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti con le quali viene negato l'impiego della garanzia dell'Unione, nonché una raccolta dei risultati del quadro di indicatori. La trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.";
(d bis) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
"14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'istituzione di un quadro di indicatori, che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'Unione. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.
Il comitato direttivo rivede gli orientamenti in materia di investimenti per fissare una soglia minima per i diversi criteri del quadro di indicatori, in modo da migliorare la valutazione dei progetti.";
(4 bis) all'articolo 8, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) coinvolgano entità ubicate o stabilite in uno o più Stati membri che abbraccino entità o cooperino con le stesse in uno o più paesi terzi che rientrano nella politica europea di vicinato, compreso il partenariato strategico, nella politica di allargamento e nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi o territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE, a prescindere dalla presenza di un partner in tali paesi terzi ovvero in tali paesi terzi o territori d'oltremare.";
(5) l'articolo 9 è così modificato:
(-a) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"2. La garanzia dell'Unione è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti previsto all'articolo 7, paragrafo 7, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 11, paragrafo 3. Conformemente agli orientamenti del comitato direttivo, il comitato per gli investimenti può concedere una congrua parte della garanzia dell'Unione direttamente alle piattaforme di investimento e alle banche o agli istituti nazionali di promozione e delegare a tali entità la decisione relativa alla selezione dei progetti. Il comitato per gli investimenti mantiene in ogni caso il diritto di controllare la procedura di selezione dei progetti, per garantire che sia applicata in conformità del presente regolamento.
Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:"
(-a bis) al paragrafo 2, lettera c), è aggiunto il seguente punto:
"iii bis) infrastrutture ferroviarie e altri progetti ferroviari;";
(-a ter) al paragrafo 2, lettera e), sono inseriti i seguenti punti:
"i bis) tecnologia blockchain;
i ter) internet delle cose;
i quater) sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;"
(-a quater) al paragrafo 2, lettera g), il punto ii) è così modificato:
"ii) industrie culturali e creative, in cui sono autorizzati meccanismi finanziari settoriali grazie all'interazione con Europa creativa e con lo strumento di garanzia al fine di fornire alle industrie culturali e creative prestiti adatti agli scopi perseguiti.";
(-a quinquies) al paragrafo 2, lettera g), il punto v) è così modificato:
"v) infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale,";
(a) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere h) e i) seguenti:
"h) agricoltura, pesca e acquacoltura sostenibili e altri settori della bioeconomia e della bioindustria;
i) in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, nell'allegato I e nell'allegato II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione[8], gli altri settori dell'industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.";
(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Il comitato direttivo emana orientamenti precisi e fornisce strumenti di valutazione, in particolare per quanto riguarda i progetti ammissibili e il portafoglio globale del FEIS, con particolare riguardo alla COP21. Tali orientamenti garantiscono che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga componenti di progetto che contribuiscono all'azione per il clima.";
(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'Unione a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:
a) il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;
b) il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.";
(d) il paragrafo 4 è soppresso;
(d bis) è inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. Se un'autorità pubblica di uno Stato membro istituisce una piattaforma di investimento o una banca o un istituto nazionale di promozione che condividono gli obiettivi del FEIS, la BEI collabora con tale organismo. La BEI coopera altresì con le piattaforme di investimento o le banche o gli istituti nazionali di promozione che sono già stati istituiti e condividono gli obiettivi del FEIS.";
(d ter) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, il comitato per gli investimenti, dopo un esame approfondito, può decidere di risolvere il partenariato con una piattaforma di investimento o una banca o un istituto nazionale di promozione.";
(5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, e a norma dell'articolo 11, la BEI e, se del caso, le banche o gli istituti nazionali di promozione e le piattaforme di investimento impiegano la garanzia dell'Unione a copertura dei rischi sugli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.";
(6) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;";
(7) l'articolo 11 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La garanzia dell'Unione non può in alcun momento essere superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'Unione non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR anteriormente al 6 luglio 2018.";
(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'Unione copre integralmente tali finanziamenti o garanzie a condizione che la BEI eroghi finanziamenti o garanzie per un importo di almeno 4 000 000 000 senza copertura della garanzia dell'Unione, entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 1, detto limite può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 8 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra del limite iniziale.
(c) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) per gli strumenti di debito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell'inadempimento; le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;
b) per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;";
(8) l'articolo 12 è così modificato:
(a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 35% degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";
(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. A partire dal 1° luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell'UE facciano scendere il livello del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo obiettivo, o se, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, potrebbe scendere al di sotto di tale livello, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie.";
(c) i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'Unione, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), che vanno oltre l'importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all'articolo 9 per riportare la garanzia dell'Unione all'intero ammontare.
9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell'Unione all'intero ammontare.
10. Qualora la garanzia dell'Unione sia integralmente riportata all'ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superano l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.";
(9) L'articolo 14 è così modificato:
(a) Il paragrafo 1 è così modificato:
i) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato nonché un'opportuna consulenza sugli aspetti pertinenti del diritto dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori.";
ii) al secondo comma è aggiunta la frase seguente:
"Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.";
(b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ▌concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e le banche o gli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché stimolando la domanda, ove necessario;";
ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) la fornitura di consulenza proattiva per l'istituzione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessino più Stati membri e/o regioni, con una presenza locale, ove necessario;";
ii bis) è aggiunta la lettera seguente:
"e bis) lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei piccoli progetti, anche tramite piattaforme di investimento;";
iii) è aggiunta la seguente lettera f):
"f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS, con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo e risolvere i problemi pratici legati all'uso di tali fonti di finanziamento combinate.";
iii bis) è aggiunta la lettera seguente:
"f bis) la fornitura di sostegno proattivo volto a promuovere e a incoraggiare le operazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b).";
(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.";
(c bis) è inserito il paragrafo seguente:
"5 bis. Il PECI ricorre all'elenco di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, al fine di assistere, in maniera proattiva e ove opportuno, gli eventuali promotori di progetti nel perfezionare le loro proposte da finanziare a titolo del FEIS."
(d) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"La cooperazione tra, da un lato, il PECI e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione internazionale di finanziamento o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il PECI conclude accordi di cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione in ciascuno Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono istituzioni di questo tipo, il PECI fornisce consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla loro creazione.";
(d bis) è inserito il paragrafo seguente:
"6 bis. Al fine di assicurare attivamente un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e sfruttare con successo le conoscenze locali riguardo al FEIS, si assicura, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del PECI, nell'ottica di prestare un'assistenza concreta, proattiva e su misura sul campo. Ciò è previsto in particolare negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del FEIS. Il PECI mira a promuovere il trasferimento di conoscenze a livello regionale e locale e garantisce la formazione continua di capacità e competenze regionali e locali.";
(d ter) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Un importo annuo di riferimento di 20 000 000 EUR è messo a disposizione a titolo del bilancio generale dell'Unione per contribuire alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.";
(9 bis) all'articolo 16, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte e il profilo di rischio di ciascuno di tali progetti;"
(9 ter) all'articolo 16, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
"j bis) informazioni particolareggiate sui pagamenti delle imposte derivanti dalle operazioni finanziamento e di investimento della BEI nel quadro del FEIS;"
(9 quater) all'articolo 16 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Ogni sei mesi la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al PECI l'elenco di tutte le proposte di investimento presentate per l'impiego della garanzia dell'Unione, ivi comprese quelle non preselezionate per essere sottoposte al comitato per gli investimenti. La trasmissione dell'elenco avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.";
(9 quinquies) all'articolo 16 è inserito il seguente paragrafo:
"5 bis. Al termine del periodo di investimento la Commissione elabora una relazione sugli effetti aggregati e l'adeguatezza della politica dei prezzi e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al comitato direttivo. Si tiene conto delle conclusioni della relazione.";
(9 sexies) all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:
"6 bis. La Commissione presenta una relazione annuale in cui fornisce i dettagli di tutti i progetti in ciascun settore che hanno ricevuto sostegno tramite il FEIS, l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte e i profili di rischio."
(10) l'articolo 18 è così modificato:
a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per il 31 dicembre 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento.";
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Commissione presenta una proposta legislativa, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, relativa a un regime di investimento globale al fine di affrontare in maniera efficace la carenza di investimenti nell'Unione. La proposta tiene debitamente conto delle conclusioni della relazione del 31 dicembre 2018 contenente una valutazione indipendente, la quale è presentata in tempo per essere debitamente presa in considerazione a tale scopo."
b bis) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
"8. La relazione di cui al paragrafo 6 comprende una valutazione sull'utilizzo del quadro di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 14, e all'allegato II, in particolare per quanto concerne l'esame dell'adeguatezza di ciascun pilastro e del relativo ruolo nella valutazione. La relazione è corredata, qualora sia opportuno e debitamente giustificato dalle sue conclusioni, di una proposta di revisione dell'atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 14.";
(11) all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:
"La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS e collocano tale informazione in modo chiaramente visibile nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, nonché in ciascun contratto che prevede il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorando la visibilità.";
(11 bis) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.";
(12) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI, il FEI e tutti gli intermediari finanziari rispettano le norme pertinenti e la leggi applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio, lotta al terrorismo e frode ed evasione fiscali.
▌
Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento la BEI e il FEI non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, né erogano fondi a beneficiari che usano o avviano tali meccanismi, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri dell'UE di buona governance fiscale stabiliti dagli atti giuridici dell'Unione, dalle conclusioni del Consiglio, dalle comunicazioni della Commissione o da qualsiasi suo avviso ufficiale.
▌
In particolare la BEI e il FEI non intrattengono relazioni commerciali con entità costituite o stabilite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale nonché del diritto dell'Unione in materia.
Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, la BEI e il FEI procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei relativi contratti e chiedono una rendicontazione paese per paese in merito al loro rispetto. La BEI e il FEI pubblicano e aggiornano costantemente l'elenco degli intermediari finanziari con i quali collaborano.
In seguito a consultazioni con la Commissione e le parti interessate, la BEI e il FEI rivedono e aggiornano le loro politiche in materia di giurisdizioni non collaborative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione relativo alle giurisdizioni non collaborative. Successivamente ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione di tali politiche.";
(13) all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:
"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.";
(14) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
▐
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
della
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
Allegato
(1) La sezione 2 è così modificata:
a) alla lettera b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"Il sostegno del FEIS alle autostrade si limita agli investimenti pubblici e/o privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure laddove sia necessario per l'adeguamento, la manutenzione o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti o la garanzia degli standard e dell'integrità delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea di trasporto, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica.
Il supporto del FEIS è espressamente possibile anche per la manutenzione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto esistenti;";
b) alla lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire un obiettivo iniziale complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, e di aumentare l'accesso agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.";
(2) nella sezione 3, è aggiunta la lettera d):
"d) la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare un'operazione come attività speciale:
– la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche nazionali di promozione e prestatori privati;
– la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati;
– l'esposizione a rischi specifici, quali tecnologie non testate, dipendenza da nuove controparti, senza esperienza o ad alto rischio, strutture finanziarie o rischi che sono nuovi per la BEI, per il settore o per la zona geografica in questione;
– le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato; o
– altri aspetti caratterizzanti che, secondo le linee guida politiche della BEI, determinano un aumento dell'esposizione al rischio di credito;";
(2 bis) nella sezione 3, è aggiunta la lettera seguente:
"d bis) in fase di valutazione dell'addizionalità si presta attenzione alle condizioni specifiche delle regioni."
(3) nella sezione 5, è aggiunta la frase seguente:
"Esso è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.";
(4) la sezione 6 è così modificata:
(a) la lettera b) è così modificata:
i) al primo trattino, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:
"Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione.
ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (Transaction Loan Grading) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti.";
iii) al terzo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni.";
iii bis) il quarto trattino è sostituito dal seguente:
Il prezzo dei prodotti di tipo obbligazionario è stabilito in linea con le disposizioni del presente regolamento.";
(b) la lettera b) è così modificata:
i) al primo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Per determinare se un'operazione presenta rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI.";
ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI.";
ii bis) il terzo trattino è sostituito dal seguente:
Il prezzo degli investimenti di tipo azionario è stabilito in linea con le disposizioni del presente regolamento.";
(5) nella sezione 7, alla lettera c), la parola "iniziale" è soppressa;
(6) la sezione 8 è così modificata:
(a) nella seconda frase del primo paragrafo, la parola "iniziale" è soppressa;
(b) nella prima frase della lettera a), la parola "iniziale" è soppressa;
(c) nella prima frase della lettera b), la parola "iniziale" è soppressa.
- [1] GU C 75 del 10.3.2017, pag. 57.
- [2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [4] GU C 465 del 13.12.2016, pag. 1.
- [5] COM(2014) 903 final.
- [6] Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
- [7] Regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione, del 22 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 20).
- [8] Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (*) (3.4.2017)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
Relatore per parere: Eva Kaili
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Gli attuali bassi livelli di crescita e di ripresa nell'Unione europea del dopo-crisi sono il risultato di un declino della produzione dovuto a fattori quali il rallentamento del progresso tecnologico, una transizione strutturale verso settori a bassa produttività e gli elevati coefficienti di leva finanziaria. È pertanto di fondamentale importanza concentrare le nostre forze su un impegno coordinato, in maniera responsabile da un punto di vista economico, ambientale e sociale, per evitare il rischio di una stagnazione secolare.
In linea con il proprio mandato, la commissione ITRE pone al centro delle proprie priorità l'ottimizzazione del settore dell'energia, il settore delle telecomunicazioni, le tecnologie digitali, la ricerca e l'innovazione, le PMI e i contesti industriali nuovi e tradizionali. Questi settori sono alla base dell'accelerazione della produttività di cui l'Europa ha un gran bisogno.
Il relatore ritiene che il FEIS 2.0 sia un'opportunità per accelerare la produzione europea, oltre a rappresentare uno strumento dinamico potenzialmente in grado di ridefinire il quadro attuale per gli investimenti nell'Unione, mediante l'armonizzazione dell'ecosistema economico, la riduzione della burocrazia e l'eliminazione dell'inefficienza in termini di coordinamento e delle frizioni strutturali.
Tuttavia, il FEIS non è uno strumento della politica di coesione, ma si propone piuttosto di essere uno strumento di stimolo della capacità economica dell'UE che dovrebbe contribuire alla copertura delle lacune degli Stati membri sugli investimenti. Il FEIS è un meccanismo a valore aggiunto che punta ad accrescere le risorse e le strutture finanziarie esistenti e ad affiancarle, e non a competere con esse. Corollario fondamentale, di conseguenza, è che il FEIS non dovrebbe mai, né ora, né nel futuro, sostituirsi ai fondi di coesione e a strumenti analoghi.
Per raggiungere con successo i propri obiettivi di investimento, il FEIS dovrebbe contribuire alla realizzazione del potenziale economico di ciascuno Stato membro, in termini sia geografici, sia settoriali. Purtroppo, però, non ha ancora vinto la scommessa della diversificazione geografica e settoriale.
Il relatore sottolinea che l'UE non può riprendere la crescita e creare occupazione e prosperità con un atteggiamento di "ordinaria amministrazione". Occorrono impegno e tenacia a medio e lungo termine. Non è uno scatto, ma una maratona. La BEI e la Commissione, le due istituzioni principalmente responsabili dell'esecuzione del FEIS, dovrebbero acquisire questa mentalità. Lo scopo non è assegnare le risorse il più presto possibile: il contenuto, l'addizionalità e la diffusione geografica pesano più della rapidità con cui si assorbono i fondi.
Il presente parere della commissione ITRE si concentra in particolare sui settori dell'energia, delle telecomunicazioni, della ricerca, delle tecnologie digitali e delle PMI, ed esamina le attuali criticità del FEIS nell'affrontare i fallimenti settoriali e geografici del mercato e le situazioni di investimento subottimali, cui dovrebbe ora ovviare il FEIS 2.0.
In base al ragionamento sopra illustrato, il relatore propone le seguenti modifiche al FEIS 2.0:
i progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero presentare maggiore addizionalità. La BEI dovrebbe accrescere la sua capacità di accettare progetti più rischiosi, ricorrendo sia a strumenti per la condivisione dei rischi, sia a garanzie di prima perdita che saranno particolarmente utili nei progetti infrastrutturali.
La trasparenza e l'obbligo di rendicontazione durante le procedure di selezione dovrebbero essere un requisito ex ante per il criterio dell'addizionalità e per l'applicazione del regolamento FEIS che il FEIS 2.0 dovrebbe salvaguardare.
Occorre garantire la diversificazione geografica affrontando esplicitamente il problema dei diversi premi di rischio attribuiti a progetti simili in zone diverse dell'UE, che deriva dalla differenza dei profili di rischio degli Stati membri.
Il terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti (rimuovere gli ostacoli agli investimenti) è una condizione necessaria per il successo del FEIS, ma non costituire un alibi per legittimare le carenze nell'assorbimento del FEIS, soprattutto nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o negli Stati membri maggiormente colpiti dalla recente crisi economica.
La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con la BEI per rafforzare il ruolo degli istituti di promozione nazionale e per istituirli negli Stati membri che ne sono sprovvisti.
Per attrarre nuovi fondi, la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con le autorità di regolamentazione finanziaria dell'UE per consentire agli istituti finanziari di investire di più in progetti infrastrutturali a lungo termine alleggerendo le relative restrizioni normative nei loro bilanci.
La rigorosa applicazione del Patto di stabilità e di crescita non dovrebbe rappresentare un ostacolo al ricorso al FEIS per gli investimenti nelle infrastrutture da parte degli Stati membri. La Commissione dovrebbe adottare politiche in questa direzione.
Occorrerebbe porre un accento particolare sui progetti che favoriscono la crescita e la creazione di occupazione nelle zone isolate e nelle regioni meno sviluppate.
I finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e le altre strutture correlate non dovrebbero competere con il FEIS o con il suo orientamento basato sul mercato che punta a concentrare nuovi fondi e a mobilitare capitali inattivi. È pertanto necessaria una combinazione (blending) ottimale di risorse per attivare gli investimenti nell'UE. Occorrerebbe tener conto del quadro normativo che consente tale combinazione. Il regolamento finanziario Omnibus dovrebbe contribuire a tale obiettivo.
Occorrerebbe espandere i progetti per le infrastrutture plurinazionali. La Commissione dovrebbe impegnarsi per armonizzare i diversi quadri normativi degli Stati membri. Si tratta di un passaggio essenziale per accelerare i progetti infrastrutturali che coinvolgono due o più Stati membri o quelli frontalieri.
Il potenziamento e l'espansione del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) rivestono un'importanza decisiva per il successo del FEIS. Il polo dovrebbe assistere gli enti locali, le istituzioni senza fini di lucro e gli investitori, agevolare la creazione di piattaforme per gli investimenti ove necessario, contribuire alla costituzione di società veicolo e partenariati pubblico-privati, oltre a offrire consulenza alle parti interessate sulle fonti di finanziamento innovative, soprattutto per i progetti infrastrutturali, relativi all'energia e al settore digitale.
In linea con gli impegni della COP21, il FEIS dovrebbe sostenere almeno fino al 40 % i progetti che contribuiscono all'azione per il clima, compreso un finanziamento di almeno il 20 % a sostegno dei progetti in materia di efficienza energetica. Occorre evitare i progetti sui combustibili fossili.
In linea con i vantaggi competitivi dell'UE nel campo delle tecnologie digitali, il FEIS dovrebbe porre il settore digitale, un settore orientato al futuro, in cima alle sue priorità di finanziamento, con particolare riferimento ai progetti che potenziano la capacità di connettività e la relativa infrastruttura, la sicurezza informatica, le reti, le piattaforme blockchain, l'internet delle cose, ecc.. Tale attribuzione di priorità dovrebbe essere rafforzata dagli esperti dei corrispondenti settori del PECI e dalla governance decisionale della BEI.
Il FEIS dovrebbe ovviare alle lacune negli investimenti per la ricerca, soprattutto nei settori pionieristici e a bassa maturità tecnologica che dovrebbero determinare e definire la domanda dei consumatori nei prossimi vent'anni.
La Commissione e la BEI dovrebbero collaborare per individuare attivamente le giurisdizioni non cooperative e per definire criteri chiari e pubblicamente accessibili che aumentino la certezza giuridica riguardo al FEIS, senza minare le norme dell'Unione sulle questioni legate alla governance fiscale.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40% della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI. |
(4) Nel suo primo periodo di attuazione, il FEIS ha conseguito risultati importanti e incoraggianti. È ancora troppo presto per valutare appieno l'impatto del FEIS nel colmare i divari nei livelli d'investimento, ridurre l'elevata disoccupazione e migliorare gli anemici tassi di crescita nell'Unione dopo la recente crisi finanziaria. Nondimeno, i dati attuali indicano che in vari ambiti esistono margini di miglioramento, ad esempio per quanto concerne la complementarità con gli altri pilastri del piano di investimenti, una migliore distribuzione tra tutti gli Stati membri, l'addizionalità, la governance e la capacità di attrarre investimenti sostenibili che promuovano l'azione per il clima. Secondo la valutazione del funzionamento del FEIS effettuata dalla BEI, che copre il periodo fino al 30 giugno 2016, vi sono altresì indicazioni del fatto che il FEIS sta probabilmente segnando il passo in termini di operazioni sottoscritte e di erogazioni. Inoltre, l'assorbimento da parte del mercato è stato più rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, rispetto allo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, ma ciò potrebbe essere dovuto alla diversa natura dei progetti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Secondo le aspettative, il FEIS dovrebbe mobilitare l'importo obiettivo di 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro metà 2018. Tuttavia, manca una valutazione indipendente, sia per quanto riguarda i risultati economici, che con riferimento all'impatto sociale e ambientale del FEIS. È opportuno ricordare che l'obiettivo primario del FEIS è quello di sostenere progetti atti a produrre benefici ambientali e sociali a lungo termine, generare posti di lavoro di qualità a lungo termine e realizzare infrastrutture, il tutto a vantaggio dei cittadini dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio". |
(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il FEIS, ha prodotto risultati concreti. Tuttavia, permangono inefficienze e squilibri sotto il profilo della diversificazione geografica e settoriale. Sotto il profilo geografico, alla data del 30 giugno 2016 il 63 % dei progetti firmati nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione era concentrato nel Regno Unito, in Italia e in Spagna e il 91 % nei paesi UE-15. Nel quadro dello sportello relativo alle PMI, invece, il 54% dei progetti firmati era concentrato in Italia, Francia e Germania e il 93% nei paesi UE-15. È opportuno riservare un'attenzione particolare agli Stati membri finanziariamente deboli dell'Europa orientale, aiutandoli a superare le attuali difficoltà di investimento e ad accrescere la loro competitività. Tenendo conto di tali squilibri, come pure delle frizioni finanziarie esistenti, degli ostacoli strutturali, dei quadri normativi e dell'avversione al rischio da parte degli investitori, la Commissione dovrebbe adottare iniziative ambiziose per contribuire a mobilitare gli investimenti privati e provvedere all'introduzione delle modifiche normative necessarie per consentire agli istituti finanziari di includere nei loro portafogli un maggior numero di progetti infrastrutturali, compresi maggiori finanziamenti alle PMI, facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. È altresì opportuno riflettere sul fatto che le inefficienze strutturali esistenti in alcuni Stati membri non dovrebbero favorire gli altri Stati membri in relazione al ricorso al FEIS. Per tale motivo, nessuno Stato membro dovrebbe poter utilizzare più del 10 % del FEIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria. |
(6) Visti gli indicatori positivi, la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. |
(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di livelli elevati e sostenibili di capitale umano di qualità, creazione di posti di lavoro di qualità (in particolare per i giovani), crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità, così come in termini di maggiore coesione e inclusione sociale, e quindi di maggiore benessere per i cittadini dell'Unione. Vi dovrebbero rientrare anche gli investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, turismo e trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) e al rispetto dell'impegno dell'Unione di ridurre dell'80-95 %, entro il 2050, le emissioni di gas a effetto serra. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti elettriche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica e all'economia circolare, in particolare se essi migliorano la sicurezza energetica dell'Unione, permettendo il coinvolgimento attivo dei singoli cittadini e delle comunità e cooperative locali, così come all'adeguamento delle reti energetiche e alla generazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di energia rinnovabile, nonché alle risorse energetiche alternative per i veicoli e il settore dell'edilizia. Da quanto rilevato finora, l'ampio sostegno fornito dal FEIS a progetti nel campo dell'energia, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili è andato di pari passo con una corrispondente riduzione delle normali operazioni di investimento della BEI in tali settori, vanificando così il concetto di addizionalità. I prestiti finanziati nell'ambito del FEIS dovrebbero essere aggiuntivi rispetto alle normali operazioni di investimento della BEI. Allo stesso modo, nel settore digitale e nel quadro dell'ambiziosa politica dell'Unione sull'economia digitale, è opportuno fissare nuovi obiettivi in materia di infrastrutture digitali per garantire che il divario digitale sia colmato e far sì che l'Unione ricopra un ruolo di punta a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto "internet delle cose", della tecnologia blockchain, della cibersicurezza e della sicurezza informatica. Uno dei criteri per misurare il successo del FEIS dovrebbe essere inoltre il supporto fornito a quei settori in cui i finanziamenti sono stati tagliati per finanziare il FEIS, ad esempio quello delle sovvenzioni per la ricerca, in particolare là dove i livelli di maturità tecnologica sono bassi. Il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. Il FEIS non dovrebbe finanziare progetti concernenti i combustibili fossili, in particolare infrastrutture e impianti nucleari. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Va rilevato che, nelle sue attività speciali sostenute dal FEIS, la BEI ricorre sistematicamente alla partecipazione a strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. È pertanto opportuno che la BEI intervenga, sistematicamente nel caso delle operazioni di finanziamento misto (blending) e laddove necessario negli altri casi, fornendo garanzie di prima perdita per le attività interessate, al fine di ottimizzare l'addizionalità del meccanismo del FEIS e mobilitare una maggiore quantità di fondi privati. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 ter) È opportuno ricordare che, per dominare la concorrenza nei settori tecnologico e scientifico, tutte le grandi potenze mondiali si sono dotate di un complesso militare-industriale. Di conseguenza, è assolutamente necessario che l'Unione faccia altrettanto destinando risorse finanziarie ingenti, in particolare tramite il FEIS, alla creazione di un'industria unionale della difesa, i cui sforzi in termini di ricerca e sviluppo avranno un'importante ricaduta sul piano civile e, quindi, economico. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. |
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere oggetto di una valutazione, una documentazione e un'informazione sistematiche in ciascun progetto. La BEI dovrebbe pubblicare dati analitici per ciascun progetto finanziato, fornendo valutazioni ex ante ed ex post per ogni progetto, unitamente a una descrizione dettagliata degli indicatori e dei criteri di selezione e valutazione utilizzati. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. L'addizionalità dovrebbe altresì essere rafforzata applicando fattori geografici quali l'origine del beneficiario o l'ubicazione geografica del progetto. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri, soprattutto se almeno uno di essi beneficia del Fondo di coesione, inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. Inoltre, si dovrebbe parimenti considerare che i progetti finanziati dal FEIS che generano benefici a lungo termine per la società e l'ambiente assicurano addizionalità. È opportuno che sia elaborata una relazione d'attività circa le modalità e la misura in cui sono stati presi in considerazione fattori sociali e ambientali. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) La BEI ha già messo a punto una serie di prodotti volti a favorire un'ulteriore assunzione di rischi, principalmente mediante strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. È opportuno che la BEI intervenga fornendo garanzie di prima perdita, al fine di ottimizzare l'addizionalità del FEIS, mobilitare una maggiore quantità di fondi privati e imprimere un'accelerazione agli investimenti, in particolare nel settore delle infrastrutture. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 ter) La trasparenza nelle fasi di valutazione dell'ammissibilità, approvazione e selezione dei progetti è una condizione essenziale che deve trovare riscontro nella struttura di governance del processo decisionale. È opportuno precisare ulteriormente il ruolo del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti. Le decisioni da essi adottate nel quadro della procedura di selezione dovrebbero garantire addizionalità e i motivi sulla base dei quali un progetto è respinto dovrebbero essere resi pubblici. Pertanto, è importante confermare costantemente l'obbligo di rendicontazione dei responsabili delle decisioni, per garantire che le difficoltà di attuazione del regolamento (UE) 2015/1017 non si riproducano nel presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe procedere con tempestività a elaborare criteri predefiniti, chiari, obiettivi e pubblicamente consultabili, atti a ridurre l'incertezza giuridica e a migliorare la governance fiscale, soprattutto se le attività di finanziamento coinvolgono soggetti legati a giurisdizioni non cooperative. È necessaria trasparenza anche quanto alla metodologia utilizzata dalla BEI per definire il tasso d'interesse per le sue attività di finanziamento tramite il FEIS. La partecipazione di beneficiari provenienti da Stati membri meno favoriti non dovrebbe essere scoraggiata da premi eccessivi per il rischio paese. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. |
(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. In considerazione della complessità intrinseca di tali strumenti, il PECI dovrebbe inoltre fornire orientamenti sulla scelta degli strumenti di finanziamento ottimali e sulla loro combinazione. Inoltre, essendo uno strumento basato sul mercato che offre consulenza in materia di investimenti in diversi settori del mercato, il PECI dovrebbe, se del caso, mettere le sue competenze anche a disposizione di altri organismi di consulenza con una conoscenza specialistica di specifici settori del mercato. La promozione di una maggiore collaborazione fra il PECI e gli altri organismi di consulenza è fondamentale per il successo del FEIS, soprattutto nelle aree e nelle nicchie di mercato che richiedono una specializzazione e uno know-how più approfonditi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Al fine di migliorare le prestazioni del FEIS a livello sia nazionale che regionale, è necessario intensificare la cooperazione tra la BEI, che gestisce il FEIS, e le banche o gli istituti nazionali di promozione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. |
(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, al fine di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti all'interno dell'Unione, di modo che tutti gli Stati membri abbiano accesso ai finanziamenti. Per contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di coesione economica, sociale e territoriale, riduzione delle disparità regionali, aumento dei posti di lavoro di qualità, ampliamento della base produttiva degli Stati membri, soprattutto nel caso di quelli più colpiti dalla crisi finanziaria o delle regioni al di sotto della media UE in termini di crescita del PIL, è necessario rendere geograficamente più equilibrato il sostegno a titolo del FEIS rispettando gli orientamenti per la diversificazione e concentrazione geografiche nonché potenziando il ruolo del PECI. Tutto ciò dovrebbe avvenire preservando la natura del FEIS, che è basato sul mercato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo. |
(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, un opportuno adeguamento al tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'UE dovrebbe consentire il necessario aumento dei finanziamenti, senza ridurre ulteriormente le scarse risorse della dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e a Orizzonte 2020, a norma dei regolamenti (UE) n. 1316/20134 e n. 1291/20134 bis del Parlamento europeo e del Consiglio, come indicato nella valutazione effettuata dalla Commissione. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129). |
4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129). | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4bis Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato. |
(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 32 % delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) È fondamentale valutare se, e in che misura, la rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita rappresenta per taluni Stati membri, in particolare per quelli che hanno risentito maggiormente della recente crisi finanziaria, un ostacolo alla partecipazione diretta al FEIS ovvero a una partecipazione indiretta mediante finanziamenti pubblici per singoli progetti e singole piattaforme d'investimento. È altresì essenziale esaminare se il fatto di considerare "una tantum", ai sensi del Patto di stabilità e crescita, i contributi diretti e indiretti degli Stati membri e delle amministrazioni regionali e locali si traduca in maggiore occupazione e maggiore crescita. Tali misure aiuteranno gli Stati membri ad attuare le riforme necessarie, che sono imprescindibili per consolidare la crescita delle economie locali. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 ter) Va altresì rilevato che il FEIS è uno strumento finanziario creato per apportare un valore aggiunto agli strumenti finanziari esistenti, quali i fondi strutturali e di investimento europei, il fondo di coesione e l'MCE, e non per sovrapporsi a essi. Inoltre, qualsiasi ulteriore proroga del FEIS al di là dell'attuale quadro finanziario pluriennale dovrebbe esplorare fonti di finanziamento alternative a quelle indicate nel regolamento (UE) n. 1291/2013, in considerazione delle sfide poste alla posizione di leadership mondiale dell'Unione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione. Il FEIS non dovrebbe pertanto sostituire (o sostituire parzialmente) gli attuali fondi strutturali e di coesione e gli strumenti correlati, né comprometterne o ridurne l'importanza. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi. |
(16) In considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato con risorse aggiuntive, così come andrebbero potenziate le capacità di sostegno alle PMI del polo di consulenza. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. |
(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, start-up e PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Il logo del FEIS dovrebbe comparire in una posizione prominente nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, per accrescere la visibilità del FEIS in quanto iniziativa dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. |
(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti aumentandone l'accessibilità e la trasparenza e concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che garantiscono una vera addizionalità che interessano due o più Stati membri, o di progetti realizzati in regioni di frontiera e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione e aggregazione di progetti, rafforzando la sua presenza negli Stati membri con capacità limitata ma con un elevato potenziale di investimento. Sono necessari maggiori finanziamenti per consentire al PECI di creare uffici che fungano da cluster regionali decentrati di assistenza tecnica e garantire la disponibilità di materiale informativo in tutte le lingue degli Stati membri. Il PECI dovrebbe altresì tener conto delle specificità degli Stati membri, quali la maturità dei mercati finanziari, la limitata esperienza nell'utilizzo di strumenti finanziari complessi, gli ostacoli specifici legati allo sviluppo e all'attuazione dei progetti. Dovrebbe inoltre collaborare attivamente con le banche o gli istituti nazionali di promozione esistenti, lavorare con la Commissione al fine di agevolare gli Stati membri nell'istituzione di banche nazionali di promozione, contribuire all'istituzione di piattaforme di investimento settoriali o regionali e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS, nonché fornire informazioni sui criteri di ammissibilità cui tali fondi devono attenersi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) La possibilità di offrire alcuni finanziamenti a titolo del FEIS sotto forma di partecipazione ai progetti finanziati dovrebbe essere valutata positivamente. Stante la possibilità che determinati finanziamenti siano forniti sotto questa forma, è opportuno integrarla anche nei progetti pubblici presentati per il finanziamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1316/2013 e il regolamento (UE) 2015/1017, |
(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1017, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto i bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -ii (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – punto 8 – lettera l bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera d Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e – punti da i bis a i quater (nuovi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 – lettera a Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 12 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – seconda frase | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera c Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera b Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 18 – paragrafi 7 e 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 19 – paragrafo 1 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 Regolamento (UE) n. 1316/2013 Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 Regolamento (UE) n. 1316/2013 Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti |
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Riferimenti |
COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 3.10.2016 |
ECON 3.10.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 3.10.2016 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
19.1.2017 |
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Relatore per parere Nomina |
Eva Kaili 16.11.2016 |
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Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2017 |
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Approvazione |
3.4.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 13 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Rosa D'Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
György Hölvényi, Julia Reda |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
37 |
+ |
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ECR |
Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský |
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PPE |
Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská |
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S&D |
José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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13 |
- |
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ALDE |
Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck |
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EFDD |
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano |
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ENF |
Jean-Luc Schaffhauser |
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GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis |
|
PPE |
Herbert Reul |
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6 |
0 |
|
GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček |
|
VERTS/ALE |
Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (*) (28.3.2017)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
Relatore per parere (*): Inés Ayala Sender
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Con la proposta sul FEIS II la Commissione mira a prorogare la durata del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e ad apportare miglioramenti tecnici per il fondo e il polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). Una valutazione della Commissione in merito all'utilizzo della garanzia di bilancio dell'Unione a partire dall'inizio del FEIS nel luglio 2015 accompagna la proposta. La Corte dei conti europea ha emesso un parere intitolato "FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione, (parere della Corte dei conti n. 2/2016).
Per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti in merito alla politica dei trasporti dell'UE e il contributo del FEIS al fine di raggiungerli, il relatore ritiene che i seguenti elementi della proposta destino particolare preoccupazione e debbano essere al centro del presente parere:
·la proroga del FEIS fino alla scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale e l'aumento dell'obiettivo di investimento a 500 miliardi di EUR (FEIS I: 315 miliardi di EUR), compreso un
·aumento della garanzia dell'Unione a 26 miliardi di EUR (FEIS I: 16 miliardi di EUR) e l'adeguamento del tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'Unione al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell'UE (FEIS I: 50 %), finanziato in parte da un
·ulteriore trasferimento dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE) mediante una riduzione di 155 milioni di EUR nel settore dei trasporti e 345 milioni di EUR nel settore dell'energia,
·una maggiore addizionalità per i progetti (che devono far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali), a copertura di progetti nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione che collegano due o più Stati membri,
·una maggiore enfasi sui progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della politica climatica della COP 21, oggetto di almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione,
·l'esclusione del finanziamento alle autostrade, salvo se necessario per gli investimenti privati nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri che interessano almeno uno di tali paesi,
·una migliore assistenza tecnica per i progetti che interessano più Stati membri, la combinazione del FEIS con altre fonti di finanziamento dell'UE, quali i fondi SIE, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa, e l'agevolazione della diversificazione settoriale e geografica del FEIS.
Il relatore ritiene che il FEIS debba costituire uno strumento efficace per la creazione di posti di lavoro e nuovi investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e nell'ambito della mobilità. Le (limitate) esperienze hanno finora dimostrato, tuttavia, che sono necessarie ulteriori misure per sfruttare al meglio le potenzialità del fondo nel settore dei trasporti. In effetti, con progetti di trasporto pari a solo l'8 % o 11 miliardi di EUR sul totale dei progetti finanziati dal FEIS, vi è ampio margine per migliorare l'attrattiva del fondo per gli Stati membri, gli enti regionali e locali e i promotori dei progetti in termini di finanziamento, criteri di ammissibilità e assistenza tecnica.
Il FEIS può apportare valore aggiunto nel settore dei trasporti se opera come strumento di integrazione, e non di concorrenza, al programma MCE, il quale registra un grande successo e un eccessivo numero di adesioni. L'MCE finanzia la rete transeuropea di trasporto nell'ambito delle priorità coerenti a lungo termine che sono state oggetto di accordo ed esame dei colegislatori in un accurato processo. Il relatore si oppone all'ulteriore ridistribuzione di fondi per finanziare il FEIS II e ricorda che 4 miliardi di EUR sono già stati sottratti all'MCE e a Orizzonte 2020 per il FEIS I. Non sono, in effetti, necessari nuovi tagli: la valutazione del FEIS effettuata dalla Commissione indica, al contrario, che il tasso obiettivo della garanzia dell'UE potrebbe essere leggermente adeguato. Di fatto, se il tasso obiettivo del FEIS I non fosse stato fissato al 50 %, sarebbero stati necessari meno dei tagli all'MCE sin dall'inizio. Infine, prima di decidere in merito a un eventuale futuro proseguimento o a una modifica del FEIS, la Commissione dovrebbe non soltanto valutare pienamente il FEIS ma anche soddisfare tutti gli obblighi giuridici per quanto riguarda le conclusioni della valutazione, come previsto dai colegislatori nel regolamento FEIS I.
In tale contesto, il relatore propone di modificare la proposta della Commissione relativa al FEIS II come segue:
·l'attuale dotazione finanziaria per l'MCE e la relativa sezione trasporti andrebbero mantenute;
·il tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'Unione dovrebbe essere adeguato al 32 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione;
·le disposizioni sull'addizionalità dovrebbero includere complessi progetti transfrontalieri e multinazionali, compresi i corridoi centrali e le altre parti della rete centrale identificati da MCE, SESAR e ERTMS, al fine di promuovere il completamento di progetti della rete TEN-T che altrimenti non sarebbero stati attuati considerando le limitate risorse rimaste nell'MCE;
·l'impiego della garanzia dell'Unione dovrebbe includere un'apposita quota obiettivo del 20 % per il settore dei trasporti, favorendo nel contempo anche il conseguimento degli obiettivi della politica climatica;
·la partecipazione degli Stati membri, delle amministrazioni regionali e locali in progetti o strumenti del FEIS dovrebbe essere considerata come contributo una tantum, da detrarre dallo sforzo strutturale di bilancio che gli Stati membri dovrebbero realizzare;
·i gruppi europei di cooperazione territoriale dovrebbero poter essere controparti ammissibili per la garanzia dell'UE per agevolare progetti transfrontalieri/multinazionali;
·il sostegno del FEIS alle autostrade dovrebbe essere possibile per i progetti in linea con gli obiettivi della politica dei trasporti e della rete TEN-T, ad esempio la sicurezza stradale, lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) o la manutenzione delle strade della rete TEN-T;
·è opportuno rafforzare il ruolo del PECI per quanto riguarda la consulenza alle autorità regionali e ai promotori dei progetti, compresi i progetti transfrontalieri e multinazionali, nonché la combinazione del FEIS con l'MCE;
·è auspicabile mantenere l'articolo 18, paragrafo 7, e l'articolo 8 secondo cui il futuro del FEIS è determinato sulla base di una valutazione indipendente.
EMENDAMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Occorre adoperarsi per aumentare gli investimenti assicurando maggiore trasparenza e una migliore copertura mediatica, fornendo assistenza tecnica in tutte le fasi del progetto e incoraggiando un uso più intelligente delle risorse finanziarie. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. |
(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, turismo, trasformazione digitale. Dovrebbe inoltre far fronte a una concentrazione eccessiva in taluni settori politici come pure agli squilibri geografici degli investimenti, al fine di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione ed evitare crescenti disparità nelle varie regioni e Stati membri. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il sostegno del FEIS alle autostrade dovrebbe limitarsi a sostenere gli investimenti privati e/o pubblici nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure laddove sia necessario per l'adeguamento e la manutenzione, il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti o la garanzia degli standard e dell'integrità delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea di trasporto, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Nelle sue attività speciali sostenute dal FEIS, la BEI partecipa sistematicamente a strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. Si invita pertanto la BEI, nel quadro di tali attività, a intervenire fornendo garanzie di prima perdita, laddove necessario e pertinente, al fine di ottimizzare l'addizionalità del meccanismo del FEIS e mobilitare una maggiore quantità di fondi privati. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. |
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. Al fine di garantire una migliore rappresentanza delle realtà che necessitano della garanzia FEIS, sarebbe auspicabile consentire la rotazione in seno al comitato direttivo, includendo i membri di diversi servizi della Commissione europea, come ad esempio i responsabili delle politiche di trasporto e ambientali. In base al principio di addizionalità, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese come ad esempio il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. |
(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, i Fondi strutturali e di investimento europei e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. Dovrebbero essere assicurate la coerenza e le sinergie tra tutte le forme di sostegno dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Al fine di migliorare le prestazioni del FEIS a livello sia nazionale che regionale è necessario intensificare la cooperazione tra la BEI, che gestisce il FEIS, e le banche nazionali di promozione. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. |
(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate, ultraperiferiche e nelle regioni in transizione e per porre rimedio agli squilibri geografici. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Allo scopo di assicurare condizioni ottimali ai fini della sostenibilità e del successo, i progetti dovrebbero essere radicati ai livelli locali e regionali ed essere realizzati in cooperazione con essi. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo. |
(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, un opportuno adeguamento del tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'Unione dovrebbe consentire il necessario aumento dei finanziamenti senza il bisogno di ridurre ulteriormente le scarse risorse della dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e a Orizzonte 2020, a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 e del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4, come indicato nella valutazione della Commissione. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo. | ||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||
4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129). |
4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129). | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) Il FEIS è stato efficace nell'aumentare il volume delle attività speciali della BEI a favore delle PMI ma non è riuscito a potenziare a sufficienza il volume dei progetti di trasporto, soprattutto nei paesi beneficiari del Fondo di coesione. In considerazione dell'elevato valore aggiunto UE dei progetti di trasporto e delle ingenti necessità di investimento, è quindi necessario adottare ulteriori misure per affrontare meglio le difficoltà cui si trovano dinanzi gli Stati membri e i promotori dei progetti nel proporre progetti infrastrutturali. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(16 ter) I progetti di trasporto e mobilità possono essere difficili da finanziare a causa di tassi di rendimento inferiori, un orizzonte di investimento a lungo termine e maggiori livelli di rischio e incertezza. Per ridurre l'attuale squilibrio settoriale dei progetti finanziati a titolo del FEIS e per affrontare il problema degli investimenti subottimali nelle infrastrutture di trasporto nell'Unione, il PECI, unitamente alla Commissione, dovrebbe adottare misure specifiche che agevolino la combinazione del FEIS con sovvenzioni o altri finanziamenti pubblici disponibili a titolo dei bilanci dell'Unione o nazionali, secondo modalità semplificate e meno burocratiche. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. |
(17) La BEI e il FEI dovrebbero pubblicizzare il FEIS al fine di elevare il profilo di questo importante strumento. Inoltre essi dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 19 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(19) Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione. |
(19) Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione, in considerazione del bisogno di un approccio più sicuro al fine di impedirne un uso fraudolento. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. |
(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni, sui settori e sulle regioni non trattati in modo adeguato nelle disposizioni attuali. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21, come pure di progetti nel campo dei trasporti sostenibili. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS, al fine di conseguire sinergie tra le diversi fonti del sostegno dell'Unione. Il PECI, durante le sue attività di sostegno, dovrebbe essere facilmente accessibile e trasparente e la sua visibilità dovrebbe essere ulteriormente promossa presso i potenziali promotori di progetti. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche si basa su un'analisi dettagliata dei piani di riforme macroeconomiche, strutturali e di bilancio degli Stati membri, ai quali fornisce raccomandazioni specifiche per paese. In tale contesto, è opportuno che la BEI informi la Commissione in merito alle conclusioni tratte sugli ostacoli e sulle strozzature agli investimenti negli Stati membri, individuati nell'eseguire operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe tener conto di tali conclusioni, tra l'altro, nel lavoro che svolge per il miglioramento del contesto d'investimento, eliminando gli ostacoli settoriali e di altro genere agli investimenti. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(21 ter) Giacché la mancanza di riforme strutturali costituisce il più grande ostacolo agli investimenti, il sostegno a titolo del FEIS dovrebbe essere legato anche a sviluppi positivi nella politica economica e di bilancio nel quadro del semestre europeo, sulla base delle raccomandazioni per paesi che presentano squilibri in termini sia di eccedenze che di disavanzo rilevanti a livello transfrontaliero. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 22 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a ter (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a quater (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera k bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii quater (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 18 – paragrafi 7 e 8 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 19 – comma 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera a Regolamento (UE) n. 2015/1017 Allegato II – sezione 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera a Regolamento (UE) n. 2015/1017 Allegato II– sezione 2 – lettera b – comma 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Allegato – punto 3 Regolamento (UE) n. 2015/1017 Allegato II – sezione 5 | |||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 3.10.2016 |
ECON 3.10.2016 |
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|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
TRAN 3.10.2016 |
||||
Commissioni associate - annuncio in aula |
19.1.2017 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Inés Ayala Sender 25.10.2016 |
||||
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2017 |
||||
Esame in commissione |
26.1.2017 |
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|
Approvazione |
23.3.2017 |
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|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 8 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Herbert Dorfmann |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
32 |
+ |
|
ALDE |
Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg |
|
ECR |
Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle |
|
PPE |
Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp |
|
S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke |
|
8 |
- |
|
EFDD |
Peter Lundgren, Jill Seymour |
|
GUE/NGL |
Tania González Peñas, Merja Kyllönen |
|
S&D |
Nicolas Bayet |
|
Verts/ALE |
Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor |
|
0 |
0 |
|
|
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|
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Correzioni alla votazione finale e intenzioni di voto |
|
+ |
Hugues Bayet |
|
- |
|
|
0 |
|
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (12.4.2017)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
Relatore per parere: Hannu Takkula
EMENDAMENTI
La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti1bis, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis GU C 465 del 13.12.2016, pag. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa3 sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici. |
(1) Nonostante l'esistenza del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il problema del divario degli investimenti nell'Unione persiste. Il problema della mancanza di investimenti è determinato da una profonda crisi della domanda aggregata e dagli effetti delle politiche di austerità. È necessario modificare radicalmente l'approccio agli investimenti nell'Unione, affrontando le vere cause della crisi finanziaria e rivedendo il quadro di governance economica al fine di stimolare in modo permanente gli investimenti produttivi in grado di creare valore aggiunto per l'economia reale e la società in tutti gli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________ |
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3 COM(2014) 903 final. |
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti sinora e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). |
(3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra la situazione sinora e i passi prospettati per il futuro, come la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 bis) Il FEIS fa parte del piano di investimenti, una strategia globale concepita per superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento e ridurre il divario degli investimenti nell'Unione. La strategia si fonda su tre pilastri: mobilitare finanziamenti per gli investimenti, garantire che gli investimenti raggiungano l'economia reale e migliorare il contesto di investimento nell'Unione. Ai fini della diversificazione geografica, è essenziale che il contesto di investimento dell'Unione migliori attraverso l'eliminazione degli ostacoli agli investimenti. Il FEIS è complementare ad altre azioni necessarie per ridurre i divari degli investimenti nell'Unione e, agendo da fondo di garanzia, fungere da stimolo per nuovi investimenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria. |
(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Attualmente, il divario degli investimenti nell'Unione persiste e sono state sollevate preoccupazioni in merito ad una insufficiente diversificazione sia settoriale sia geografica del FEIS, dovuta ad un'allocazione subottimale degli investimenti, finanziando progetti con elevato impatto ambientale e con dubbia addizionalità. Ciononostante, ad appena un anno dall'operatività del FEIS e quando ancora non era stata eseguita la valutazione indipendente alla quale era vincolata una sua eventuale proroga, la Commissione ha lanciato la proposta di raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile. |
(7) Il regolamento (UE) 2015/1017 stabilisce che, entro il 5 luglio 2018, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017. La Commissione dovrebbe presentare un'altra relazione simile entro il 30 giugno 2020 che dovrebbe, ove opportuno, essere corredata di una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) 2015/1017, nonché, secondo quanto previsto dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, di una valutazione di impatto. Tale proposta legislativa dovrebbe assicurare, promuovere e rafforzare gli investimenti strategici dell'Unione a livelli sostenibili per tutto il periodo finanziario coperto dal quadro finanziario pluriennale post-2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti necessita dell'accesso alla relazione annuale della Commissione sulla gestione del fondo di garanzia entro il 31 maggio di ogni anno. A tale riguardo, occorre che i diritti della Corte dei conti sanciti dall'articolo 287 del TFUE siano pienamente rispettati e che la relazione della Commissione sia presentata con tempestività al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. |
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Lo scopo dell'addizionalità dovrebbe essere limitato ad assicurare che i progetti selezionati siano quelli che non potrebbero ottenere altro finanziamento sul mercato a causa di un profilo di rischio elevato. La condizione di addizionalità deve mantenere connotati di semplicità e istituire un criterio di finanziamento più facilmente misurabile. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) Nell'ambito delle procedure per il trattamento delle operazioni emerge la necessità di una semplificazione, affinché le informazioni che i beneficiari finali, in particolare le PMI, devono fornire rappresentino il minimo necessario per assicurare il successo delle operazioni senza imporre un onere burocratico eccessivo alle PMI. Nel contempo, si dovrebbe dare la priorità alla trasparenza delle procedure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione. |
(19) Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare in ogni loro aspetto i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – commi 3, 4 e 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera d Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera c Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera c Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera d Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii Regolamento (UE) 2015/2017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera c Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 16 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 18 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera b Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 18 – paragrafi 7 e 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 19 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 20 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti |
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Riferimenti |
COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 3.10.2016 |
ECON 3.10.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
CONT 15.12.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Hannu Takkula 21.11.2016 |
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Relatore per parere sostituito |
Michael Theurer |
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Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2017 |
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Esame in commissione |
22.3.2017 |
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Approvazione |
12.4.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 4 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
18 |
+ |
|
ALDE PPE S&D Verts/ALE |
Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan Bart Staes, Indrek Tarand |
|
4 |
- |
|
EFDD ENF GUE/NGL |
Jonathan Arnott, Marco Valli Jean-François Jalkh Luke Ming Flanagan |
|
1 |
0 |
|
PPE |
Joachim Zeller |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (2.3.2017)
destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
Relatore per parere: Krzysztof Hetman
BREVE MOTIVAZIONE
Nel 2014 la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti in qualità di partner strategico, ha annunciato il piano di investimenti per l'Europa, il cui elemento centrale era il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Il regolamento FEIS è entrato in vigore nel luglio 2015 ed era inizialmente valido per tre anni. Scopo del FEIS era incentivare la ripresa economica e la competitività europee, generando 315 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati per gli investimenti strategici. Era inteso a completare altri fondi e iniziative dell'UE e contribuire all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione.
Il 14 settembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alla proroga del FEIS, allo scopo di permettere la copertura del periodo fino alla fine dell'attuale quadro finanziario pluriennale, nonché di ampliare il suo piano di investimenti per mobilitare almeno 500 miliardi di euro entro il 2020. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione propone di aumentare la garanzia dell'UE da 16 miliardi di euro a 26 miliardi di euro, mentre la BEI aumenterà il suo capitale da 5 miliardi di euro a 7,5 miliardi di euro. La Commissione prevede di mantenere il concetto chiave di addizionalità del FEIS, ossia sostenere solo le operazioni che mirano a far fronte a carenze di mercato o a situazioni di investimento subottimali. Con la sua proposta la Commissione intende inoltre migliorare la copertura geografica del FEIS e rafforzarne l'utilizzo nelle regioni meno sviluppate. A tale riguardo, ha in programma di incoraggiare la combinazione del FEIS con altre fonti di finanziamento dell'UE. Intende infine rafforzare la trasparenza delle decisioni di investimento e delle procedure di governance.
In linea generale, il relatore è favorevole alla proposta e alla proroga del FEIS, anche se ritiene opportuno sottolineare alcune carenze importanti. Vi è un evidente squilibrio tra l'utilizzo del FEIS nell'UE a 15 (91 % del FEIS) e nell'UE a 13 (9 % del FEIS), con uno Stato membro che non ha mai utilizzato i finanziamenti a titolo del FEIS. La proposta di combinare il FEIS con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) ha il potenziale di raggiungere i risultati auspicati, migliorando la situazione. Occorre tuttavia sottolineare che la politica di coesione, quale principale politica di investimento dell'UE, si è rivelata efficace non solo nel creare investimenti, ma anche nel sostenere le riforme strutturali, lo sviluppo del capitale umano e la creazione di posti di lavoro sostenibili. Di conseguenza, è necessario garantire che il FEIS non sostituisca o escluda altri fondi e strumenti dell'UE, in particolare i fondi strutturali e di investimento europei, anche nel quadro delle future prospettive finanziarie.
Esiste inoltre uno squilibrio settoriale nei progetti sostenuti dal FEIS, dato che questo meccanismo ha sostenuto un numero molto limitato di investimenti sociali. Ciò potrebbe essere dovuto alla minore visibilità della redditività diretta degli investimenti sociali e a una capacità amministrativa e a un'esperienza degli attori sociali spesso più debole quando si tratta di grandi progetti di investimento. In ogni caso, il relatore ritiene indispensabile sostenere il pieno potenziale sociale e umano del FEIS nonché favorire e agevolare la partecipazione degli attori sociali in modo che, attuandolo correttamente, detto potenziale possa tradursi in maggiore occupazione e crescita sostenibile. A tal fine, il relatore è del parere che le attività del polo europeo di consulenza sugli investimenti dovrebbero essere rafforzate e rese ugualmente accessibili a tutti i portatori di interessi, anche alle imprese sociali e ai servizi sociali.
Il relatore esprime infine preoccupazione per la mancanza di dati sul numero di posti di lavoro, soprattutto di posti di lavoro sostenibili, generati dai progetti sostenuti dal FEIS. La raccolta di dati di questo tipo potrebbe essere molto utile per la valutazione globale dei risultati del FEIS in futuro.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(7) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile. |
(7) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile. Per giustificare una proposta futura, è opportuno che la Commissione effettui una valutazione di impatto completa. | ||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(8 bis) È inoltre opportuno rafforzare la dimensione sociale dell'attuazione del FEIS, per esempio l'istruzione, la formazione e la formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, l'innovazione nella sanità e nei farmaci, i servizi sociali, l'edilizia popolare e l'assistenza all'infanzia. | ||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. |
(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere definita più chiaramente e rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. | ||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(17 bis) È opportuno organizzare importanti campagne di informazione negli Stati membri al fine di rafforzare il dialogo con le autorità nazionali e locali. Ciò permetterebbe di aumentare gli investimenti privati e di evitare la concentrazione regionale e settoriale. | ||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 19 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f – punto iv | |||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto i bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera f | |||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto i ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera k | |||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera d Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase | |||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g – frase introduttiva | |||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera -a bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g – punto i | |||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera -a ter (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g – punto v | |||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a quater (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto v bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – seconda frase | |||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – seconda frase | |||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e | |||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera c Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 15 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD) |
||||
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 3.10.2016 |
ECON 3.10.2016 |
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 3.10.2016 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Krzysztof Hetman 23.11.2016 |
||||
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2017 |
||||
Esame in commissione |
25.1.2017 |
|
|
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|
Approvazione |
28.2.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 12 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ulrike Rodust |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
34 |
+ |
|
ALDE PPE
S&D
VERTS/ALE |
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog Jean Lambert, Tatjana Ždanoka |
|
12 |
- |
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ECR EFDD ENF GUE/NGL NI |
Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská Laura Agea, Tiziana Beghin Dominique Martin, Joëlle Mélin Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo Lampros Fountoulis |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (28.3.2017)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
Relatore per parere: Mercedes Bresso
BREVE MOTIVAZIONE
La politica di coesione rappresenta la principale politica di investimento dell'UE avente come obiettivo la crescita economica, la competitività, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della qualità della vita per i cittadini dell'UE, nonché lo sviluppo sostenibile nel lungo termine. Da sola essa non è però in grado di garantire il livello di investimenti necessario per assicurare all'economia europea una crescita adeguata.
Con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), l'UE ha creato uno strumento innovativo, un primo esperimento con l'obiettivo di tracciare una strada nuova e individuare nuove soluzioni di investimento. In un momento storico in cui le risorse pubbliche sono soggette a pressioni senza precedenti, il FEIS mira a massimizzare l'impatto delle risorse pubbliche attraendo al contempo investimenti privati.
Sebbene tanto i Fondi SIE quanto il FEIS siano strumenti a favore della crescita economica e degli investimenti strategici con un valore aggiunto europeo, a sostegno degli obiettivi politici dell'Unione, tra di essi vi sono importanti differenze quanto a campo di applicazione e obiettivi.
Il relatore per parere è convinto che l'obiettivo del parere della commissione per lo sviluppo regionale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017, dovrebbe essere, da un lato, garantire un coordinamento migliore di tali strumenti potenziandone le sinergie e assicurandone la complementarità, in modo che gli aiuti a titolo dei diversi strumenti e fondi dell'Unione europea non si sovrappongano, e, dall'altro, assicurare l'effettiva addizionalità delle iniziative e dei progetti supportati in particolare dal FEIS.
Le piattaforme di investimento rappresentano una modalità ottimale di attuazione della sinergia tra Fondi SIE e FEIS, essendo strumenti flessibili che consentono di individuare e finanziare progetti e iniziative economicamente sostenibili e di attrarre potenziali investitori, catalizzando risorse private a integrazione delle risorse pubbliche messe a disposizione dal bilancio europeo, dal gruppo BEI e dalle stesse banche e istituti nazionali di promozione.
La partecipazione dei Fondi SIE al FEIS attraverso piattaforme di investimento deve essere rafforzata con strumenti finanziari a livello regionale, settoriale (anche coinvolgendo diversi Stati membri in un settore specifico) e nazionale (anche raggruppando determinati progetti di investimento nel territorio di uno Stato membro).
Nel caso dei progetti transfrontalieri, il relatore per parere ritiene che tutti i progetti - e non solo quelli che includono almeno un paese della coesione - dovrebbero essere considerati rilevanti per lo sviluppo dei progetti FEIS. In particolare, sia le infrastrutture fisiche - con particolare attenzione a quelle più sostenibili, come ad esempio le ferrovie - che quelle non fisiche come le e-infrastrutture, le reti IT e le reti di ricerca e innovazione possono svolgere un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo del FEIS.
In tale contesto, il relatore per parere è convinto che un regime specifico per la possibile combinazione degli strumenti sia una soluzione percorribile, purché in coordinamento con le autorità di gestione. La revisione del regolamento FEIS deve avvenire in accordo con le modifiche in atto dei regolamenti finanziari ("Omnibus"), e in particolare del regolamento CPR ("Common Provision Regulation"), in maniera da garantire un'effettiva sinergia e un'interazione efficace tra i diversi strumenti.
Si ribadisce inoltre l'importanza di garantire un equilibrio geografico in tutta l'Unione, contribuendo così a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. In questo senso, pur evitando assegnazioni territoriali o settoriali ("no geographical or sectoral earmarking"), i paesi che non siano ancora riusciti ad utilizzare al meglio le opportunità del FEIS dovranno essere supportati anche dalle autorità europee, ad esempio tramite una più efficace assistenza tecnica anche a livello locale, nonché tramite un coordinamento degli sforzi compiuti dagli uffici territoriali della BEI.
In quest'ottica la BEI e la Commissione dovrebbero altresì rafforzare gli strumenti di valutazione dei risultati dei progetti avviati, misurandone l'impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale europea.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(1) Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa3 sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici. |
(1) Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, la Commissione sostiene che l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. | |||||||||||||||||||||
_________________ |
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3 COM(2014) 903 final. |
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(2) Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(3 bis) L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha pubblicato il parere n. 2/2016 dal titolo "FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione", nel quale evidenzia che "i progetti della Commissione europea di estendere ed aumentare la dotazione del fondo per gli investimenti al cuore del "piano Juncker" sono stati stilati troppo presto e con pochi elementi attestanti che detto aumento è giustificato". La Corte dei conti europea ha rilevato altresì che "non è stata effettuata un'esauriente valutazione dell'impatto" e ha criticato "il fatto che la disposizione che collegava la continuazione del FEIS ai risultati di una valutazione indipendente sia stata cancellata". La Corte ha inoltre sottolineato "il rischio che l'effetto moltiplicatore dichiarato sia sovrastimato", e che si tratta di obiettivi e risultati attesi, e non confermati da dati tangibili, precisi, chiari e immediati. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI. |
(4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS punta al conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. Tuttavia, si sono registrate enormi differenze tra gli Stati membri in termini di investimenti, e ciò rappresenta una grave carenza del FEIS, cui è necessario porre rapidamente rimedio. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(4 bis) L'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/1017 prevede, ai paragrafi 6 e 7, che entro il 5 luglio 2018 sia presentata una proposta di modifica del regolamento medesimo, che dovrebbe essere corredata di una valutazione indipendente volta a stabilire se il FEIS "sta conseguendo i suoi obiettivi" e se "il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti è giustificato". Detta valutazione non è stata presentata se non dopo la proposta della Commissione sulla proroga del FEIS. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria. |
(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Il Fondo ha conseguito alcuni risultati positivi, ad esempio ha garantito l'addizionalità, l'equilibrio geografico e la sostenibilità dei progetti finanziati, ma ha anche mostrato alcune carenze. La Commissione ha annunciato una proroga della proposta che raddoppia il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria, al fine di allineare meglio il Fondo agli obiettivi di coesione e integrazione dell'Unione. La proroga prevista dalla proposta legislativa della Commissione copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per tentare di estendere la capacità del FEIS, anche gli Stati membri possono contribuire ad esso in via prioritaria. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(6 bis) L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha concluso che era ancora troppo presto per misurare l'impatto economico, sociale e ambientale del FEIS o per stabilire se il Fondo stesse conseguendo i suoi obiettivi. Una valutazione esauriente dell'impatto deve fornire gli elementi necessari per decidere se il FEIS debba o non debba essere prorogato. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(7) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile. |
(7) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile, a complemento dei fondi e dei programmi dell'Unione già esistenti, ad esempio i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), che continueranno a rappresentare i fondi chiave a sostegno della coesione e degli investimenti in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni, miranti a promuovere la crescita e l'occupazione e a ridurre i divari di sviluppo tra le regioni dell'Unione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(7 bis) Le proposte volte a prorogare il periodo di investimento oltre il 2020 dovrebbero essere precedute da valutazioni indipendenti che analizzino se il FEIS sta conseguendo i propri obiettivi, in particolare per quanto concerne l'addizionalità dei progetti e il suo impatto su crescita e occupazione, nonché essere basate su dette valutazioni. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(7 ter) Le proposte di proroga del FEIS non dovrebbero tentare di sostituire o ridurre la dotazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. |
(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, a promuovere i partenariati pubblico-privati e a sostenere gli investimenti strategici che presentano una maggiore addizionalità e un elevato valore aggiunto sotto il profilo sociale, ambientale, territoriale ed economico, includendo la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. È opportuno prestare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 174 TFUE. Sono compresi, in linea con le attuali tendenze economiche, investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. |
(10) Date le potenzialità che presenta di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare la combinazione di forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. L'impiego combinato del FEIS e dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) può contribuire a estendere la copertura geografica del FEIS. È tuttavia fondamentale che il FEIS non sostituisca o escluda le sovvenzioni e che la sua addizionalità sia mantenuta. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(10 bis) È opportuno dare maggiore risalto al potenziale del FEIS per il rilancio del mercato del lavoro e la creazione di posti di lavoro sostenibili, come avviene per la politica di coesione, nonché raccogliere e analizzare dati pertinenti e affidabili. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. |
(11) La relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) "Valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici", pubblicata il 6 ottobre 2016, evidenzia la necessità di correggere gli squilibri geografici del sostegno del FEIS mediante misure quali l'ampliamento della gamma degli obiettivi generali e dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS e il potenziamento del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti. Pertanto, al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di coesione e incrementare la diffusione del FEIS, segnatamente nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, è opportuno prendere misure che rafforzino e proteggano la diversificazione settoriale e geografica del FEIS. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(11 bis) Il FEIS e i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) dovrebbero essere considerati Fondi complementari, che sostengono investimenti strategici sostenibili con un valore aggiunto europeo in vista del conseguimento di obiettivi di politica dell'Unione quali gli obiettivi in campo climatico, che possono contribuire allo sviluppo e alla coesione territoriale. Tuttavia, l'ambito di applicazione, gli obiettivi, la logica, l'impostazione e il quadro giuridico e regolamentare del FEIS e dei Fondi SIE sono diversi. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(11 ter) Il FEIS dovrebbe essere maggiormente promosso presso i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, dato che in essi il livello di conoscenza del Fondo è molto basso e che nessun progetto è stato sinora finanziato a suo titolo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi. |
(16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato, soprattutto nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, come pure alle imprese che si occupano di progetti sostenibili e digitali, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi e diversificando le fonti di finanziamento mediante la promozione dei finanziamenti multipli, come ad esempio il finanziamento collettivo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. |
(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza dei vari strumenti di sostegno dell'UE che possono essere utilizzati da soli o in combinazione con il FEIS, e fornire assistenza nella scelta dello strumento o della combinazione di strumenti più efficace, in modo da migliorare la consapevolezza della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017 e incoraggiare l'elaborazione di progetti di investimento che offrano un'ampia copertura settoriale e geografica. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(17 bis) È opportuno lanciare campagne di comunicazione sui progetti di investimento del FEIS. In tale contesto, la BEI dovrebbe pubblicare le informazioni e i risultati relativi alle valutazioni d'impatto che si riferiscono alle operazioni e ai progetti condotti, indicando il valore aggiunto e l'addizionalità rispettivi. Analogamente, la BEI dovrebbe pubblicare, per ciascun progetto finanziato, dati analitici che consentano di collegare i dati ai posti di lavoro creati attraverso il FEIS. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 21 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. |
(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti, che dovrebbe quindi disporre di risorse adeguate. Le sue attività dovrebbero essere concentrate sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 5 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 6 – paragrafo 1 – frase introduttiva | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera d Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera b Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – seconda frase | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera c Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 14 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 16 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/1017 Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera f | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 quater (nuova) Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera a Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 18 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (UE) 2015/1017 Articolo 19 – comma 1 bis | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Allegato – punto 1 – lettera -a (nuova) Regolamento (UE) 2015/1017 Allegato II – sezione 2 – lettera a – trattino 5 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Allegato – punto 1 – lettera a Regolamento (UE) 2015/1017 Allegato II – sezione 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di regolamento Allegato – punto 6 – lettera c Regolamento (UE) 2015/1017 Allegato II – sezione 8 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti |
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Riferimenti |
COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 3.10.2016 |
ECON 3.10.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
REGI 3.10.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Mercedes Bresso 11.10.2016 |
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Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2017 |
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Approvazione |
21.3.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 5 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Luigi Morgano |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
29 |
+ |
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ALDE |
Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg |
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ECR |
Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić |
|
PPE |
Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij |
|
S&D |
Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli |
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5 |
- |
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EFDD |
Rosa D'Amato, Julia Reid |
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GUE/NGL |
Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels |
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Verts/ALE |
Davor Škrlec |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti |
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Riferimenti |
COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
14.9.2016 |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 3.10.2016 |
ECON 3.10.2016 |
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|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
CONT 15.12.2016 |
EMPL 3.10.2016 |
ENVI 3.10.2016 |
ITRE 3.10.2016 |
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TRAN 3.10.2016 |
REGI 3.10.2016 |
AGRI 3.10.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 29.9.2016 |
AGRI 29.9.2016 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
ITRE 19.1.2017 |
TRAN 19.1.2017 |
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Relatori Nomina |
Udo Bullmann 26.1.2017 |
José Manuel Fernandes 26.1.2017 |
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Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2017 |
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Esame in commissione |
20.3.2017 |
3.4.2017 |
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Approvazione |
15.5.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
65 11 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij |
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Deposito |
15.5.2017 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
65 |
+ |
|
ALDE |
Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells |
|
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg |
|
PPE |
Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin |
|
S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos |
|
VERTS/ALE |
Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand |
|
11 |
- |
|
ECR |
Bernd Kölmel |
|
EFDD |
Jonathan Arnott, Marco Valli |
|
ENF |
Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek |
|
GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas |
|
NI |
Eleftherios Synadinos |
|
2 |
0 |
|
ECR |
Pirkko Ruohonen-Lerner |
|
ENF |
Barbara Kappel |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti