RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

15.5.2017 - (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) - ***I

Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatori: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann
(Procedura con le commissioni associate – Articolo 55 del regolamento)
Relatori per parere (*):
Eva Kaili, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Inés Ayala Sender, commissione per i trasporti e il turismo
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2016/0276(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0198/2017
Testi presentati :
A8-0198/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0597),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0375/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2016[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0198/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa[5] sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015, sebbene i tassi di disoccupazione rimangano al di sopra dei livelli precedenti alla crisi. Benché non sia ancora possibile stimare l'impatto complessivo del FEIS sulla crescita dal momento che i progetti di investimento su più vasta scala non possono produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, anche se il ritmo è ancora incerto e rimane al di sotto dei livelli storici.

(2)  Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine, raggiungendo l'economia reale, occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, in modo da generare un impatto macroeconomico sostanziale e creare occupazione.

(3)  Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti sinora e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).

(4)  Attuato ▐ dal gruppo BEI, il FEIS procede, dal punto di vista quantitativo, verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. La risposta e l'assorbimento da parte del mercato sono stati particolarmente rapidi nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative, anche grazie all'utilizzo iniziale dei mandati del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) esistenti (InnovFin SMEG, COSME LGF e RCR) per accelerare l'avvio dell'iniziativa. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40% della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

(5)  Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio".

(6)  Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Tuttavia, la volontà di raggiungere tale obiettivo quantitativo non dovrebbe prevalere sull'addizionalità dei progetti selezionati. La Commissione intende quindi non soltanto estendere il periodo di investimento e la capacità finanziaria del FEIS, ma anche accrescere il livello di addizionalità. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

(6 bis)  Il FEIS e la sua attuazione non potranno dispiegare appieno le loro potenzialità se non saranno realizzate attività volte a rafforzare il mercato unico e a creare un ambiente favorevole alle imprese, nonché riforme strutturali socialmente equilibrate e sostenibili. Inoltre, progetti ben strutturati nell'ambito di piani d'investimento e di sviluppo realizzati a livello degli Stati membri sono di fondamentale importanza per il successo del FEIS. Gli Stati membri sono pertanto invitati a sostenere lo sviluppo di capacità in termini di investimenti sostenibili, in particolare a livello regionale e locale, nonché a garantire l'esistenza delle strutture amministrative necessarie a tal fine.

(7)  ▐ Per il periodo successivo al 2020 la Commissione dovrebbe presentare, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, una proposta legislativa relativa a un regime di investimento globale per affrontare in maniera efficace la carenza di investimenti nell'Unione. Tale proposta legislativa dovrebbe basarsi sulle conclusioni della relazione della Commissione e su una valutazione indipendente, che dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione e la valutazione indipendente dovrebbero altresì esaminare l'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 quale modificato dal presente regolamento nel periodo di proroga del FEIS.

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) e al rispetto dell'impegno dell'Unione di ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas a effetto serra. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il sostegno del FEIS alle autostrade dovrebbe limitarsi a sostenere gli investimenti privati e/o pubblici nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure laddove sia necessario per l'adeguamento, la manutenzione e il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti o la garanzia degli standard e dell'integrità delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea di trasporto, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica. Nel settore digitale e nel quadro dell'ambiziosa politica dell'Unione sull'economia digitale, è opportuno fissare nuovi obiettivi in materia di infrastrutture digitali per garantire che il divario digitale sia colmato e far sì che l'Unione ricopra un ruolo di punta a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto "Internet delle cose", della tecnologia blockchain, della cibersicurezza e della sicurezza informatica. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

(8 bis)  Per conseguire gli obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21), il comitato direttivo dovrebbe mettere a disposizione orientamenti precisi e strumenti di valutazione, in particolare per quanto riguarda i progetti ammissibili e il portafoglio globale del FEIS, con particolare riguardo alla COP21. Per rafforzare l'azione a favore del clima nell'ambito del FEIS, la BEI dovrebbe muovere dall'esperienza che le deriva dall'essere uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima e utilizzare metodologie concordate a livello internazionale per identificare i componenti e i costi associati al clima.

(8 ter)  Le industrie culturali e creative svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio e le tecnologie digitali. Il FEIS dovrebbe aiutare le PMI a colmare le carenze di capitale in tale settore e, in generale, puntare su progetti che presentano un rischio più elevato di quello dei progetti attualmente finanziati da Europa creativa e dallo strumento di garanzia.

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri o regioni inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, comprese le infrastrutture elettroniche o le reti TEN-T e TEN-E, dovrebbero dare un forte segnale di addizionalità.

(9 bis)  Il rispetto del criterio di addizionalità dipende dalle condizioni economiche specifiche di ciascuna regione, in quanto un progetto può essere addizionale in una regione ma non in un'altra. Il comitato per gli investimenti dovrebbe pertanto tenere conto delle condizioni regionali specifiche nel valutare il rispetto del criterio di addizionalità.

(10)  Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione ▐, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. Benché la Commissione abbia già pubblicato orientamenti concreti al riguardo, l'approccio basato sulla combinazione del FEIS con i fondi dell'Unione andrebbe ulteriormente approfondito, tenendo conto nel contempo dell'efficienza economica e di un effetto leva adeguato. L'impiego combinato del FEIS e dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) può contribuire a estendere la copertura geografica del FEIS.

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. Dal momento che non dovrebbero esservi restrizioni riguardo alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS, i piccoli progetti non dovrebbero essere dissuasi dal chiedere un finanziamento a titolo di tale Fondo. Sono inoltre necessari ulteriori interventi per rafforzare l'assistenza tecnica e la promozione del FEIS in tali regioni.

(11 bis)  Le piattaforme di investimento costituiscono uno strumento essenziale per gestire i fallimenti del mercato, in particolare nel finanziamento di progetti multipli, regionali o tematici, compresi i progetti nell'ambito dell'efficienza energetica e i progetti transfrontalieri. È pertanto importante incoraggiare i partenariati con le banche o gli istituti nazionali di promozione, anche nell'ottica di creare piattaforme di investimento. Nel quadro di tali partenariati, il comitato per gli investimenti, conformemente ai pertinenti orientamenti del comitato direttivo, dovrebbe poter concedere una congrua parte della garanzia dell'Unione direttamente alle piattaforme di investimento e alle banche o agli istituti nazionali di promozione e delegare quindi a tali entità la decisione relativa alla selezione dei progetti. In tali casi, il comitato per gli investimenti dovrebbe mantenere il diritto di controllare in qualsiasi momento la procedura di selezione dei progetti per garantire che sia applicata in conformità del presente regolamento.

(11 ter)  La possibilità di concedere la garanzia dell'Unione direttamente alle piattaforme di investimento e alle banche o agli istituti nazionali di promozione non dovrebbe in alcun modo comportare una discriminazione generalizzata nei confronti degli Stati membri che non hanno istituito tali entità, né dovrebbe dare luogo a una concentrazione geografica.

(12)  Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti l'Unione dovrebbe fornire per l'intero periodo di investimento una garanzia ("garanzia dell'Unione") mai superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui un massimo di 16 000 000 000 EUR disponibile anteriormente al 6 luglio 2018.

(13)  Nelle previsioni, una volta che alla garanzia dell'Unione si abbineranno i 7 500 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 100 000 000 000 EUR. L'importo di 100 000 000 000 EUR sostenuto dal FEIS dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro fine 2020.

(14)  Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno destinare a tal fine un importo di 650 000 000 EUR proveniente dai margini non assegnati dei massimali del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tale importo dovrà essere autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio[6] mediante la procedura di bilancio annuale. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 645 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

(15)  L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

(16)  Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale e ai servizi sociali, anche sviluppando e impiegando nuovi strumenti adeguati alle esigenze e alle specificità del settore.

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Un chiaro riferimento al FEIS dovrebbe comparire in modo ben visibile nell'accordo di finanziamento.

(18)  Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.

(18 bis)  Il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere utilizzato nel pieno rispetto del presente regolamento nonché del regolamento delegato (UE) 2015/1558[7] e del relativo allegato, quale strumento di una valutazione indipendente e trasparente del comitato per gli investimenti allo scopo di stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'Unione per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. La BEI dovrebbe calcolare i punteggi e gli indicatori ex ante e monitorare i risultati a progetto completato.

(18 ter)  Il comitato direttivo dovrebbe rivedere gli orientamenti in materia di investimenti in modo da fissare una soglia minima per i diversi criteri del quadro di indicatori di valutazione, al fine di migliorare la valutazione dei progetti.

(19)  Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione. Nello svolgere le proprie operazioni, la BEI non dovrebbe usare né avviare meccanismi di elusione fiscale, né erogare fondi a beneficiari che usano o avviano tali meccanismi, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, conformemente alla legislazione, alle raccomandazioni e agli orientamenti dell'Unione.

(20)  È opportuno precisare alcuni aspetti tecnici del contenuto dell'accordo sulla gestione del FEIS e sulla concessione della garanzia dell'Unione e relativi strumenti contemplati, fra cui la copertura del rischio di cambio in determinate situazioni. L'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione concluso con la BEI dovrebbe essere adattato in funzione del presente regolamento.

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti e le sue attività dovrebbero rimediare alle eventuali lacune nell'attuazione del FEIS. Esso dovrebbe svolgere un ruolo determinante nel permettere ai promotori di progetti di avviare e sviluppare progetti validi, sostenibili e di qualità. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri o regioni e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della COP21. ▐ Il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere in maniera proattiva la BEI nella generazione di progetti e nel lancio di operazioni, nonché nello stimolo della domanda, ove necessario. Le attività del PECI dovrebbero integrare le strutture esistenti ed è opportuno evitare sovrapposizioni con i servizi degli Stati membri. Il PECI dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. È necessario assicurare una forte presenza locale del PECI, se del caso, per sfruttare le conoscenze locali sul FEIS e tenere conto più efficacemente delle esigenze locali. IL PECI dovrebbe mirare a concludere accordi di cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione in ciascuno Stato membro, nonché aiutare, ove necessario, gli Stati membri nell'istituzione di banche o istituti nazionali di promozione. Per conseguire tali obiettivi, l'organico del PECI dovrebbe essere commisurato ai compiti che gli sono attribuiti.

(21 bis)  Per far fronte alle carenze e ai fallimenti del mercato, favorire investimenti addizionali adeguati e promuovere l'equilibrio geografico e regionale delle operazioni sostenute dal FEIS, è necessario un approccio integrato e razionalizzato con l'obiettivo di promuovere la crescita, l'occupazione e gli investimenti. La politica dei prezzi dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

(21 ter)  Per promuovere gli obiettivi di investimento del regolamento (UE) 2015/1017, si dovrebbe incoraggiare la combinazione con i fondi esistenti al fine di prevedere concessionalità adeguate nelle condizioni di finanziamento delle operazioni del FEIS, anche per quanto riguarda il prezzo.

(22)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza ▐ il regolamento (UE) 2015/1017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 2015/1017 è così modificato:

(-1)  all'articolo 2, punto 4), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)  piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;";

(1)  l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a)  alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)   l'importo, non inferiore a 7 500 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;";

a bis)  alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv)  il prezzo delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'Unione che deve essere in linea con la politica generale dei prezzi della BEI, nel rispetto della finalità del presente regolamento. Nel caso in cui condizioni più rigorose nell'economia e nei mercati finanziari impediscano la realizzazione di un progetto sostenibile, il prezzo della garanzia è modulato in modo da promuovere l'equilibrio geografico e regionale delle operazioni sostenute dal FEIS e far fronte ai fallimenti del mercato;";

a ter)  alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii)  una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere per consenso e, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, esso deve decidere con la maggioranza dei quattro quinti dei membri che lo compongono;";

a quater)  alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv)  la procedura per la nomina del direttore generale e del vice direttore generale, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro, le norme e le procedure relative alla loro sostituzione e all'obbligo di rendiconto, fatto salvo il presente regolamento;";

b)  alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)   a norma dell'articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'Unione, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l'eventuale attivazione della garanzia dell'Unione;";

(1 bis)  all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS, oltre a sostenere uno degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, garantendo così la complementarità ed evitando l'esclusione di partecipanti nello stesso mercato, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano, in via preferenziale e ove debitamente giustificato, la caratteristica della subordinazione e hanno un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori e presentano altresì caratteristiche di partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Fatto salvo l'obbligo di rispettare la definizione di "addizionalità" di cui al primo comma, i seguenti elementi forniscono un'indicazione importante di addizionalità:

-  progetti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito, soprattutto se tali progetti si svolgono in regioni meno sviluppate o di transizione;

-  progetti vertenti su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri;

(2 bis)  all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

  "2 bis.  In linea con la politica dei prezzi, il FEIS:

    -  assume, in via preferenziale e ove debitamente giustificato, un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori e garantisce che il prezzo delle sue operazioni sia modulato, comprendendo, ove necessario, l'uso combinato di strumenti di finanziamento per la realizzazione di progetti, in modo da ottimizzare la mobilitazione di fondi e tenere conto delle condizioni del mercato locale, e

    -  assicura, ove necessario per conseguire gli obiettivi del FEIS e far fronte ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti, che i livelli dei prezzi delle operazioni su titoli di capitale restino al di sotto dei prezzi di mercato per la stessa tipologia di operazioni.

(3)  all'articolo 6, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

"L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";

(3 bis)  all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti che possono beneficiare del sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari. Per assicurare che il sostegno del FEIS copra anche i piccoli progetti, la BEI e il FEI estendono la cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione e incoraggiano le opportunità offerte dall'istituzione di piattaforme d'investimento.";

(4)  l'articolo 7 è così modificato:

(-a)  è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.  Tutte le istituzioni e tutti gli organi coinvolti nelle strutture direttive del FEIS si adoperano per garantire la parità di genere presso tutti gli organi direttivi del Fondo."

(-a bis)  al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno dalla BEI e uno dal Parlamento europeo. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo si impegna a prendere le decisioni per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il comitato direttivo decide con la maggioranza dei quattro quinti dei membri che lo compongono.";

(-a ter)  al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo. Il Parlamento europeo è immediatamente informato della loro pubblicazione."

(-a quater)  al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. L'accordo sul FEIS prevede che esso abbia un direttore generale, che è responsabile della gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 6. Inoltre, il direttore generale risponde al Parlamento europeo dell'operato del comitato per gli investimenti.";

(-a quinquies)  al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il direttore generale è assistito da un vice. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato direttivo in qualità di membro senza diritto di voto. Nei casi in cui il direttore generale non possa presenziare alle riunioni del comitato direttivo o a parti di esse, il suo vice partecipa a dette riunioni o parti di esse in qualità di membro senza diritto di voto.";

(-a sexies)  al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"6. A seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento, il comitato direttivo seleziona un candidato per la posizione di direttore generale e un candidato per la posizione di vice direttore generale, retribuiti a titolo del bilancio generale dell'Unione.";

(a)  il paragrafo 8 è così modificato:

i)  la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)   azione per il clima, protezione e gestione dell'ambiente;";

ii)  è aggiunta la seguente lettera l):

"l)   agricoltura, pesca e acquacoltura;";

(b)  al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti d'interesse.";

(c)  al paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente:

"Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso▐ e proporre e adottare le misure del caso.";

(d)  al paragrafo 12, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili mediante processi verbali dettagliati. La pubblicazione di tali decisioni comprende la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità, e una spiegazione delle modalità con cui si è fatto ricorso al quadro di indicatori di cui al paragrafo 14 per giustificare l'impiego della garanzia dell'Unione.

Il quadro di indicatori serve al comitato di investimento per stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'Unione per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. Esso è messo a disposizione del pubblico dopo l'adozione della decisione definitiva su un progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Nel caso di decisioni sensibili sotto il profilo commerciale, la BEI trasmette al Parlamento europeo dette decisioni e le informazioni concernenti i promotori o gli intermediari finanziari alla data in cui si conclude il finanziamento o a qualsiasi data anteriore in cui venga meno il loro carattere sensibile sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Ogni anno la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti con le quali viene negato l'impiego della garanzia dell'Unione, nonché una raccolta dei risultati del quadro di indicatori. La trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.";

(d bis)  il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

"14.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'istituzione di un quadro di indicatori, che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'Unione. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.

Il comitato direttivo rivede gli orientamenti in materia di investimenti per fissare una soglia minima per i diversi criteri del quadro di indicatori, in modo da migliorare la valutazione dei progetti.";

(4 bis)  all'articolo 8, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)  coinvolgano entità ubicate o stabilite in uno o più Stati membri che abbraccino entità o cooperino con le stesse in uno o più paesi terzi che rientrano nella politica europea di vicinato, compreso il partenariato strategico, nella politica di allargamento e nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi o territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE, a prescindere dalla presenza di un partner in tali paesi terzi ovvero in tali paesi terzi o territori d'oltremare.";

(5)  l'articolo 9 è così modificato:

(-a)  al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2.   La garanzia dell'Unione è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti previsto all'articolo 7, paragrafo 7, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 11, paragrafo 3. Conformemente agli orientamenti del comitato direttivo, il comitato per gli investimenti può concedere una congrua parte della garanzia dell'Unione direttamente alle piattaforme di investimento e alle banche o agli istituti nazionali di promozione e delegare a tali entità la decisione relativa alla selezione dei progetti. Il comitato per gli investimenti mantiene in ogni caso il diritto di controllare la procedura di selezione dei progetti, per garantire che sia applicata in conformità del presente regolamento.

Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:"

(-a bis)  al paragrafo 2, lettera c), è aggiunto il seguente punto:

"iii bis)   infrastrutture ferroviarie e altri progetti ferroviari;";

(-a ter)  al paragrafo 2, lettera e), sono inseriti i seguenti punti:

"i bis)   tecnologia blockchain;

i ter)  internet delle cose;

i quater)  sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;"

(-a quater)  al paragrafo 2, lettera g), il punto ii) è così modificato:

"ii)  industrie culturali e creative, in cui sono autorizzati meccanismi finanziari settoriali grazie all'interazione con Europa creativa e con lo strumento di garanzia al fine di fornire alle industrie culturali e creative prestiti adatti agli scopi perseguiti.";

(-a quinquies)  al paragrafo 2, lettera g), il punto v) è così modificato:

"v)  infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale,";

(a)  al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere h) e i) seguenti:

"h)   agricoltura, pesca e acquacoltura sostenibili e altri settori della bioeconomia e della bioindustria;

i)   in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, nell'allegato I e nell'allegato II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione[8], gli altri settori dell'industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.";

(b)  al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Il comitato direttivo emana orientamenti precisi e fornisce strumenti di valutazione, in particolare per quanto riguarda i progetti ammissibili e il portafoglio globale del FEIS, con particolare riguardo alla COP21. Tali orientamenti garantiscono che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga componenti di progetto che contribuiscono all'azione per il clima.";

(c)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'Unione a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

a)  il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

b)  il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.";

(d)  il paragrafo 4 è soppresso;

(d bis)  è inserito il paragrafo seguente:

  "4 bis.  Se un'autorità pubblica di uno Stato membro istituisce una piattaforma di investimento o una banca o un istituto nazionale di promozione che condividono gli obiettivi del FEIS, la BEI collabora con tale organismo. La BEI coopera altresì con le piattaforme di investimento o le banche o gli istituti nazionali di promozione che sono già stati istituiti e condividono gli obiettivi del FEIS.";

(d ter)  al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

  "Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, il comitato per gli investimenti, dopo un esame approfondito, può decidere di risolvere il partenariato con una piattaforma di investimento o una banca o un istituto nazionale di promozione.";

(5 bis)  all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

  "1.  Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, e a norma dell'articolo 11, la BEI e, se del caso, le banche o gli istituti nazionali di promozione e le piattaforme di investimento impiegano la garanzia dell'Unione a copertura dei rischi sugli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.";

(6)  all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)  prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;";

(7)  l'articolo 11 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  La garanzia dell'Unione non può in alcun momento essere superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'Unione non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR anteriormente al 6 luglio 2018.";

(b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.  Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'Unione copre integralmente tali finanziamenti o garanzie a condizione che la BEI eroghi finanziamenti o garanzie per un importo di almeno 4 000 000 000 senza copertura della garanzia dell'Unione, entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 1, detto limite può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 8 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra del limite iniziale.

(c)  al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a)  per gli strumenti di debito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell'inadempimento; le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;

b)  per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;";

(8)  l'articolo 12 è così modificato:

(a)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.  Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 35% degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";

(b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.  A partire dal 1° luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell'UE facciano scendere il livello del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo obiettivo, o se, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, potrebbe scendere al di sotto di tale livello, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie.";

(c)  i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"8.   A seguito di un'attivazione della garanzia dell'Unione, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), che vanno oltre l'importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all'articolo 9 per riportare la garanzia dell'Unione all'intero ammontare.

9.   Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell'Unione all'intero ammontare.

10.  Qualora la garanzia dell'Unione sia integralmente riportata all'ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superano l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.";

(9)  L'articolo 14 è così modificato:

(a)  Il paragrafo 1 è così modificato:

i)  al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato nonché un'opportuna consulenza sugli aspetti pertinenti del diritto dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori.";

ii)  al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

"Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.";

(b)  il paragrafo 2 è così modificato:

i)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ▌concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e le banche o gli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché stimolando la domanda, ove necessario;";

ii)  la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)  la fornitura di consulenza proattiva per l'istituzione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessino più Stati membri e/o regioni, con una presenza locale, ove necessario;";

ii bis)  è aggiunta la lettera seguente:

"e bis)  lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei piccoli progetti, anche tramite piattaforme di investimento;";

iii)  è aggiunta la seguente lettera f):

"f)  la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS, con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo e risolvere i problemi pratici legati all'uso di tali fonti di finanziamento combinate.";

iii bis)  è aggiunta la lettera seguente:

"f bis)  la fornitura di sostegno proattivo volto a promuovere e a incoraggiare le operazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b).";

(c)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.";

(c bis)  è inserito il paragrafo seguente:

"5 bis.  Il PECI ricorre all'elenco di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, al fine di assistere, in maniera proattiva e ove opportuno, gli eventuali promotori di progetti nel perfezionare le loro proposte da finanziare a titolo del FEIS."

(d)  al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La cooperazione tra, da un lato, il PECI e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione internazionale di finanziamento o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il PECI conclude accordi di cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione in ciascuno Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono istituzioni di questo tipo, il PECI fornisce consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla loro creazione.";

(d bis)  è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis.  Al fine di assicurare attivamente un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e sfruttare con successo le conoscenze locali riguardo al FEIS, si assicura, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del PECI, nell'ottica di prestare un'assistenza concreta, proattiva e su misura sul campo. Ciò è previsto in particolare negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del FEIS. Il PECI mira a promuovere il trasferimento di conoscenze a livello regionale e locale e garantisce la formazione continua di capacità e competenze regionali e locali.";

(d ter)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.  Un importo annuo di riferimento di 20 000 000 EUR è messo a disposizione a titolo del bilancio generale dell'Unione per contribuire alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.";

(9 bis)  all'articolo 16, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)  una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte e il profilo di rischio di ciascuno di tali progetti;"

(9 ter)  all'articolo 16, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"j bis)  informazioni particolareggiate sui pagamenti delle imposte derivanti dalle operazioni finanziamento e di investimento della BEI nel quadro del FEIS;"

(9 quater)  all'articolo 16 è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis.  Ogni sei mesi la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al PECI l'elenco di tutte le proposte di investimento presentate per l'impiego della garanzia dell'Unione, ivi comprese quelle non preselezionate per essere sottoposte al comitato per gli investimenti. La trasmissione dell'elenco avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.";

(9 quinquies)  all'articolo 16 è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis.  Al termine del periodo di investimento la Commissione elabora una relazione sugli effetti aggregati e l'adeguatezza della politica dei prezzi e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al comitato direttivo. Si tiene conto delle conclusioni della relazione.";

(9 sexies)  all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6 bis.  La Commissione presenta una relazione annuale in cui fornisce i dettagli di tutti i progetti in ciascun settore che hanno ricevuto sostegno tramite il FEIS, l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte e i profili di rischio."

(10)  l'articolo 18 è così modificato:

a)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.  Per il 31 dicembre 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento.";

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   La Commissione presenta una proposta legislativa, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, relativa a un regime di investimento globale al fine di affrontare in maniera efficace la carenza di investimenti nell'Unione. La proposta tiene debitamente conto delle conclusioni della relazione del 31 dicembre 2018 contenente una valutazione indipendente, la quale è presentata in tempo per essere debitamente presa in considerazione a tale scopo."

b bis)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.  La relazione di cui al paragrafo 6 comprende una valutazione sull'utilizzo del quadro di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 14, e all'allegato II, in particolare per quanto concerne l'esame dell'adeguatezza di ciascun pilastro e del relativo ruolo nella valutazione. La relazione è corredata, qualora sia opportuno e debitamente giustificato dalle sue conclusioni, di una proposta di revisione dell'atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 14.";

(11)  all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:

"La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS e collocano tale informazione in modo chiaramente visibile nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, nonché in ciascun contratto che prevede il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorando la visibilità.";

(11 bis)  all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.";

(12)  all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI, il FEI e tutti gli intermediari finanziari rispettano le norme pertinenti e la leggi applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio, lotta al terrorismo e frode ed evasione fiscali.

  ▌

Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento la BEI e il FEI non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, né erogano fondi a beneficiari che usano o avviano tali meccanismi, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri dell'UE di buona governance fiscale stabiliti dagli atti giuridici dell'Unione, dalle conclusioni del Consiglio, dalle comunicazioni della Commissione o da qualsiasi suo avviso ufficiale.

  ▌

In particolare la BEI e il FEI non intrattengono relazioni commerciali con entità costituite o stabilite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale nonché del diritto dell'Unione in materia.

Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, la BEI e il FEI procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei relativi contratti e chiedono una rendicontazione paese per paese in merito al loro rispetto. La BEI e il FEI pubblicano e aggiornano costantemente l'elenco degli intermediari finanziari con i quali collaborano.

In seguito a consultazioni con la Commissione e le parti interessate, la BEI e il FEI rivedono e aggiornano le loro politiche in materia di giurisdizioni non collaborative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione relativo alle giurisdizioni non collaborative. Successivamente ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione di tali politiche.";

(13)  all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.";

(14)  l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo  Per il Consiglio

Il presidente          Il presidente

ALLEGATO

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Allegato

(1)  La sezione 2 è così modificata:

a)  alla lettera b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"Il sostegno del FEIS alle autostrade si limita agli investimenti pubblici e/o privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure laddove sia necessario per l'adeguamento, la manutenzione o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti o la garanzia degli standard e dell'integrità delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea di trasporto, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica.

Il supporto del FEIS è espressamente possibile anche per la manutenzione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto esistenti;";

b)  alla lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire un obiettivo iniziale complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, e di aumentare l'accesso agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.";

(2)  nella sezione 3, è aggiunta la lettera d):

"d)     la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare un'operazione come attività speciale:

–  la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche nazionali di promozione e prestatori privati;

–  la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati;

–  l'esposizione a rischi specifici, quali tecnologie non testate, dipendenza da nuove controparti, senza esperienza o ad alto rischio, strutture finanziarie o rischi che sono nuovi per la BEI, per il settore o per la zona geografica in questione;

–  le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato; o

–  altri aspetti caratterizzanti che, secondo le linee guida politiche della BEI, determinano un aumento dell'esposizione al rischio di credito;";

(2 bis)  nella sezione 3, è aggiunta la lettera seguente:

"d bis)  in fase di valutazione dell'addizionalità si presta attenzione alle condizioni specifiche delle regioni."

(3)  nella sezione 5, è aggiunta la frase seguente:

"Esso è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.";

(4)  la sezione 6 è così modificata:

(a)  la lettera b) è così modificata:

i)  al primo trattino, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione.

ii)  al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (Transaction Loan Grading) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti.";

iii)  al terzo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni.";

iii bis)  il quarto trattino è sostituito dal seguente:

Il prezzo dei prodotti di tipo obbligazionario è stabilito in linea con le disposizioni del presente regolamento.";

(b)  la lettera b) è così modificata:

i)  al primo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Per determinare se un'operazione presenta rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI.";

ii)  al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI.";

ii bis)  il terzo trattino è sostituito dal seguente:

Il prezzo degli investimenti di tipo azionario è stabilito in linea con le disposizioni del presente regolamento.";

(5)  nella sezione 7, alla lettera c), la parola "iniziale" è soppressa;

(6)  la sezione 8 è così modificata:

(a)  nella seconda frase del primo paragrafo, la parola "iniziale" è soppressa;

(b)  nella prima frase della lettera a), la parola "iniziale" è soppressa;

(c)  nella prima frase della lettera b), la parola "iniziale" è soppressa.

  • [1]  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 57.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]  GU C 465 del 13.12.2016, pag. 1.
  • [5]  COM(2014) 903 final.
  • [6]   Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
  • [7]   Regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione, del 22 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 20).
  • [8]   Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (*) (3.4.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore per parere: Eva Kaili

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Gli attuali bassi livelli di crescita e di ripresa nell'Unione europea del dopo-crisi sono il risultato di un declino della produzione dovuto a fattori quali il rallentamento del progresso tecnologico, una transizione strutturale verso settori a bassa produttività e gli elevati coefficienti di leva finanziaria. È pertanto di fondamentale importanza concentrare le nostre forze su un impegno coordinato, in maniera responsabile da un punto di vista economico, ambientale e sociale, per evitare il rischio di una stagnazione secolare.

In linea con il proprio mandato, la commissione ITRE pone al centro delle proprie priorità l'ottimizzazione del settore dell'energia, il settore delle telecomunicazioni, le tecnologie digitali, la ricerca e l'innovazione, le PMI e i contesti industriali nuovi e tradizionali. Questi settori sono alla base dell'accelerazione della produttività di cui l'Europa ha un gran bisogno.

Il relatore ritiene che il FEIS 2.0 sia un'opportunità per accelerare la produzione europea, oltre a rappresentare uno strumento dinamico potenzialmente in grado di ridefinire il quadro attuale per gli investimenti nell'Unione, mediante l'armonizzazione dell'ecosistema economico, la riduzione della burocrazia e l'eliminazione dell'inefficienza in termini di coordinamento e delle frizioni strutturali.

Tuttavia, il FEIS non è uno strumento della politica di coesione, ma si propone piuttosto di essere uno strumento di stimolo della capacità economica dell'UE che dovrebbe contribuire alla copertura delle lacune degli Stati membri sugli investimenti. Il FEIS è un meccanismo a valore aggiunto che punta ad accrescere le risorse e le strutture finanziarie esistenti e ad affiancarle, e non a competere con esse. Corollario fondamentale, di conseguenza, è che il FEIS non dovrebbe mai, né ora, né nel futuro, sostituirsi ai fondi di coesione e a strumenti analoghi.

Per raggiungere con successo i propri obiettivi di investimento, il FEIS dovrebbe contribuire alla realizzazione del potenziale economico di ciascuno Stato membro, in termini sia geografici, sia settoriali. Purtroppo, però, non ha ancora vinto la scommessa della diversificazione geografica e settoriale.

Il relatore sottolinea che l'UE non può riprendere la crescita e creare occupazione e prosperità con un atteggiamento di "ordinaria amministrazione". Occorrono impegno e tenacia a medio e lungo termine. Non è uno scatto, ma una maratona. La BEI e la Commissione, le due istituzioni principalmente responsabili dell'esecuzione del FEIS, dovrebbero acquisire questa mentalità. Lo scopo non è assegnare le risorse il più presto possibile: il contenuto, l'addizionalità e la diffusione geografica pesano più della rapidità con cui si assorbono i fondi.

Il presente parere della commissione ITRE si concentra in particolare sui settori dell'energia, delle telecomunicazioni, della ricerca, delle tecnologie digitali e delle PMI, ed esamina le attuali criticità del FEIS nell'affrontare i fallimenti settoriali e geografici del mercato e le situazioni di investimento subottimali, cui dovrebbe ora ovviare il FEIS 2.0.

In base al ragionamento sopra illustrato, il relatore propone le seguenti modifiche al FEIS 2.0:

  i progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero presentare maggiore addizionalità. La BEI dovrebbe accrescere la sua capacità di accettare progetti più rischiosi, ricorrendo sia a strumenti per la condivisione dei rischi, sia a garanzie di prima perdita che saranno particolarmente utili nei progetti infrastrutturali.

  La trasparenza e l'obbligo di rendicontazione durante le procedure di selezione dovrebbero essere un requisito ex ante per il criterio dell'addizionalità e per l'applicazione del regolamento FEIS che il FEIS 2.0 dovrebbe salvaguardare.

  Occorre garantire la diversificazione geografica affrontando esplicitamente il problema dei diversi premi di rischio attribuiti a progetti simili in zone diverse dell'UE, che deriva dalla differenza dei profili di rischio degli Stati membri.

  Il terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti (rimuovere gli ostacoli agli investimenti) è una condizione necessaria per il successo del FEIS, ma non costituire un alibi per legittimare le carenze nell'assorbimento del FEIS, soprattutto nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o negli Stati membri maggiormente colpiti dalla recente crisi economica.

  La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con la BEI per rafforzare il ruolo degli istituti di promozione nazionale e per istituirli negli Stati membri che ne sono sprovvisti.

  Per attrarre nuovi fondi, la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con le autorità di regolamentazione finanziaria dell'UE per consentire agli istituti finanziari di investire di più in progetti infrastrutturali a lungo termine alleggerendo le relative restrizioni normative nei loro bilanci.

  La rigorosa applicazione del Patto di stabilità e di crescita non dovrebbe rappresentare un ostacolo al ricorso al FEIS per gli investimenti nelle infrastrutture da parte degli Stati membri. La Commissione dovrebbe adottare politiche in questa direzione.

  Occorrerebbe porre un accento particolare sui progetti che favoriscono la crescita e la creazione di occupazione nelle zone isolate e nelle regioni meno sviluppate.

  I finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e le altre strutture correlate non dovrebbero competere con il FEIS o con il suo orientamento basato sul mercato che punta a concentrare nuovi fondi e a mobilitare capitali inattivi. È pertanto necessaria una combinazione (blending) ottimale di risorse per attivare gli investimenti nell'UE. Occorrerebbe tener conto del quadro normativo che consente tale combinazione. Il regolamento finanziario Omnibus dovrebbe contribuire a tale obiettivo.

  Occorrerebbe espandere i progetti per le infrastrutture plurinazionali. La Commissione dovrebbe impegnarsi per armonizzare i diversi quadri normativi degli Stati membri. Si tratta di un passaggio essenziale per accelerare i progetti infrastrutturali che coinvolgono due o più Stati membri o quelli frontalieri.

  Il potenziamento e l'espansione del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) rivestono un'importanza decisiva per il successo del FEIS. Il polo dovrebbe assistere gli enti locali, le istituzioni senza fini di lucro e gli investitori, agevolare la creazione di piattaforme per gli investimenti ove necessario, contribuire alla costituzione di società veicolo e partenariati pubblico-privati, oltre a offrire consulenza alle parti interessate sulle fonti di finanziamento innovative, soprattutto per i progetti infrastrutturali, relativi all'energia e al settore digitale.

  In linea con gli impegni della COP21, il FEIS dovrebbe sostenere almeno fino al 40 % i progetti che contribuiscono all'azione per il clima, compreso un finanziamento di almeno il 20 % a sostegno dei progetti in materia di efficienza energetica. Occorre evitare i progetti sui combustibili fossili.

  In linea con i vantaggi competitivi dell'UE nel campo delle tecnologie digitali, il FEIS dovrebbe porre il settore digitale, un settore orientato al futuro, in cima alle sue priorità di finanziamento, con particolare riferimento ai progetti che potenziano la capacità di connettività e la relativa infrastruttura, la sicurezza informatica, le reti, le piattaforme blockchain, l'internet delle cose, ecc.. Tale attribuzione di priorità dovrebbe essere rafforzata dagli esperti dei corrispondenti settori del PECI e dalla governance decisionale della BEI.

  Il FEIS dovrebbe ovviare alle lacune negli investimenti per la ricerca, soprattutto nei settori pionieristici e a bassa maturità tecnologica che dovrebbero determinare e definire la domanda dei consumatori nei prossimi vent'anni.

  La Commissione e la BEI dovrebbero collaborare per individuare attivamente le giurisdizioni non cooperative e per definire criteri chiari e pubblicamente accessibili che aumentino la certezza giuridica riguardo al FEIS, senza minare le norme dell'Unione sulle questioni legate alla governance fiscale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40% della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

(4)  Nel suo primo periodo di attuazione, il FEIS ha conseguito risultati importanti e incoraggianti. È ancora troppo presto per valutare appieno l'impatto del FEIS nel colmare i divari nei livelli d'investimento, ridurre l'elevata disoccupazione e migliorare gli anemici tassi di crescita nell'Unione dopo la recente crisi finanziaria. Nondimeno, i dati attuali indicano che in vari ambiti esistono margini di miglioramento, ad esempio per quanto concerne la complementarità con gli altri pilastri del piano di investimenti, una migliore distribuzione tra tutti gli Stati membri, l'addizionalità, la governance e la capacità di attrarre investimenti sostenibili che promuovano l'azione per il clima. Secondo la valutazione del funzionamento del FEIS effettuata dalla BEI, che copre il periodo fino al 30 giugno 2016, vi sono altresì indicazioni del fatto che il FEIS sta probabilmente segnando il passo in termini di operazioni sottoscritte e di erogazioni. Inoltre, l'assorbimento da parte del mercato è stato più rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, rispetto allo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, ma ciò potrebbe essere dovuto alla diversa natura dei progetti.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Secondo le aspettative, il FEIS dovrebbe mobilitare l'importo obiettivo di 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro metà 2018. Tuttavia, manca una valutazione indipendente, sia per quanto riguarda i risultati economici, che con riferimento all'impatto sociale e ambientale del FEIS. È opportuno ricordare che l'obiettivo primario del FEIS è quello di sostenere progetti atti a produrre benefici ambientali e sociali a lungo termine, generare posti di lavoro di qualità a lungo termine e realizzare infrastrutture, il tutto a vantaggio dei cittadini dell'Unione.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio".

(5)  Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il FEIS, ha prodotto risultati concreti. Tuttavia, permangono inefficienze e squilibri sotto il profilo della diversificazione geografica e settoriale. Sotto il profilo geografico, alla data del 30 giugno 2016 il 63 % dei progetti firmati nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione era concentrato nel Regno Unito, in Italia e in Spagna e il 91 % nei paesi UE-15. Nel quadro dello sportello relativo alle PMI, invece, il 54% dei progetti firmati era concentrato in Italia, Francia e Germania e il 93% nei paesi UE-15. È opportuno riservare un'attenzione particolare agli Stati membri finanziariamente deboli dell'Europa orientale, aiutandoli a superare le attuali difficoltà di investimento e ad accrescere la loro competitività. Tenendo conto di tali squilibri, come pure delle frizioni finanziarie esistenti, degli ostacoli strutturali, dei quadri normativi e dell'avversione al rischio da parte degli investitori, la Commissione dovrebbe adottare iniziative ambiziose per contribuire a mobilitare gli investimenti privati e provvedere all'introduzione delle modifiche normative necessarie per consentire agli istituti finanziari di includere nei loro portafogli un maggior numero di progetti infrastrutturali, compresi maggiori finanziamenti alle PMI, facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. È altresì opportuno riflettere sul fatto che le inefficienze strutturali esistenti in alcuni Stati membri non dovrebbero favorire gli altri Stati membri in relazione al ricorso al FEIS. Per tale motivo, nessuno Stato membro dovrebbe poter utilizzare più del 10 % del FEIS.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

(6)  Visti gli indicatori positivi, la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di livelli elevati e sostenibili di capitale umano di qualità, creazione di posti di lavoro di qualità (in particolare per i giovani), crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità, così come in termini di maggiore coesione e inclusione sociale, e quindi di maggiore benessere per i cittadini dell'Unione. Vi dovrebbero rientrare anche gli investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, turismo e trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) e al rispetto dell'impegno dell'Unione di ridurre dell'80-95 %, entro il 2050, le emissioni di gas a effetto serra. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti elettriche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica e all'economia circolare, in particolare se essi migliorano la sicurezza energetica dell'Unione, permettendo il coinvolgimento attivo dei singoli cittadini e delle comunità e cooperative locali, così come all'adeguamento delle reti energetiche e alla generazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di energia rinnovabile, nonché alle risorse energetiche alternative per i veicoli e il settore dell'edilizia. Da quanto rilevato finora, l'ampio sostegno fornito dal FEIS a progetti nel campo dell'energia, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili è andato di pari passo con una corrispondente riduzione delle normali operazioni di investimento della BEI in tali settori, vanificando così il concetto di addizionalità. I prestiti finanziati nell'ambito del FEIS dovrebbero essere aggiuntivi rispetto alle normali operazioni di investimento della BEI. Allo stesso modo, nel settore digitale e nel quadro dell'ambiziosa politica dell'Unione sull'economia digitale, è opportuno fissare nuovi obiettivi in materia di infrastrutture digitali per garantire che il divario digitale sia colmato e far sì che l'Unione ricopra un ruolo di punta a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto "internet delle cose", della tecnologia blockchain, della cibersicurezza e della sicurezza informatica. Uno dei criteri per misurare il successo del FEIS dovrebbe essere inoltre il supporto fornito a quei settori in cui i finanziamenti sono stati tagliati per finanziare il FEIS, ad esempio quello delle sovvenzioni per la ricerca, in particolare là dove i livelli di maturità tecnologica sono bassi. Il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. Il FEIS non dovrebbe finanziare progetti concernenti i combustibili fossili, in particolare infrastrutture e impianti nucleari.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Va rilevato che, nelle sue attività speciali sostenute dal FEIS, la BEI ricorre sistematicamente alla partecipazione a strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. È pertanto opportuno che la BEI intervenga, sistematicamente nel caso delle operazioni di finanziamento misto (blending) e laddove necessario negli altri casi, fornendo garanzie di prima perdita per le attività interessate, al fine di ottimizzare l'addizionalità del meccanismo del FEIS e mobilitare una maggiore quantità di fondi privati.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  È opportuno ricordare che, per dominare la concorrenza nei settori tecnologico e scientifico, tutte le grandi potenze mondiali si sono dotate di un complesso militare-industriale. Di conseguenza, è assolutamente necessario che l'Unione faccia altrettanto destinando risorse finanziarie ingenti, in particolare tramite il FEIS, alla creazione di un'industria unionale della difesa, i cui sforzi in termini di ricerca e sviluppo avranno un'importante ricaduta sul piano civile e, quindi, economico.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere oggetto di una valutazione, una documentazione e un'informazione sistematiche in ciascun progetto. La BEI dovrebbe pubblicare dati analitici per ciascun progetto finanziato, fornendo valutazioni ex ante ed ex post per ogni progetto, unitamente a una descrizione dettagliata degli indicatori e dei criteri di selezione e valutazione utilizzati. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. L'addizionalità dovrebbe altresì essere rafforzata applicando fattori geografici quali l'origine del beneficiario o l'ubicazione geografica del progetto. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri, soprattutto se almeno uno di essi beneficia del Fondo di coesione, inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. Inoltre, si dovrebbe parimenti considerare che i progetti finanziati dal FEIS che generano benefici a lungo termine per la società e l'ambiente assicurano addizionalità. È opportuno che sia elaborata una relazione d'attività circa le modalità e la misura in cui sono stati presi in considerazione fattori sociali e ambientali.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  La BEI ha già messo a punto una serie di prodotti volti a favorire un'ulteriore assunzione di rischi, principalmente mediante strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. È opportuno che la BEI intervenga fornendo garanzie di prima perdita, al fine di ottimizzare l'addizionalità del FEIS, mobilitare una maggiore quantità di fondi privati e imprimere un'accelerazione agli investimenti, in particolare nel settore delle infrastrutture.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)  La trasparenza nelle fasi di valutazione dell'ammissibilità, approvazione e selezione dei progetti è una condizione essenziale che deve trovare riscontro nella struttura di governance del processo decisionale. È opportuno precisare ulteriormente il ruolo del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti. Le decisioni da essi adottate nel quadro della procedura di selezione dovrebbero garantire addizionalità e i motivi sulla base dei quali un progetto è respinto dovrebbero essere resi pubblici. Pertanto, è importante confermare costantemente l'obbligo di rendicontazione dei responsabili delle decisioni, per garantire che le difficoltà di attuazione del regolamento (UE) 2015/1017 non si riproducano nel presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe procedere con tempestività a elaborare criteri predefiniti, chiari, obiettivi e pubblicamente consultabili, atti a ridurre l'incertezza giuridica e a migliorare la governance fiscale, soprattutto se le attività di finanziamento coinvolgono soggetti legati a giurisdizioni non cooperative. È necessaria trasparenza anche quanto alla metodologia utilizzata dalla BEI per definire il tasso d'interesse per le sue attività di finanziamento tramite il FEIS. La partecipazione di beneficiari provenienti da Stati membri meno favoriti non dovrebbe essere scoraggiata da premi eccessivi per il rischio paese.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

(10)  Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. In considerazione della complessità intrinseca di tali strumenti, il PECI dovrebbe inoltre fornire orientamenti sulla scelta degli strumenti di finanziamento ottimali e sulla loro combinazione. Inoltre, essendo uno strumento basato sul mercato che offre consulenza in materia di investimenti in diversi settori del mercato, il PECI dovrebbe, se del caso, mettere le sue competenze anche a disposizione di altri organismi di consulenza con una conoscenza specialistica di specifici settori del mercato. La promozione di una maggiore collaborazione fra il PECI e gli altri organismi di consulenza è fondamentale per il successo del FEIS, soprattutto nelle aree e nelle nicchie di mercato che richiedono una specializzazione e uno know-how più approfonditi.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Al fine di migliorare le prestazioni del FEIS a livello sia nazionale che regionale, è necessario intensificare la cooperazione tra la BEI, che gestisce il FEIS, e le banche o gli istituti nazionali di promozione.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, al fine di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti all'interno dell'Unione, di modo che tutti gli Stati membri abbiano accesso ai finanziamenti. Per contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di coesione economica, sociale e territoriale, riduzione delle disparità regionali, aumento dei posti di lavoro di qualità, ampliamento della base produttiva degli Stati membri, soprattutto nel caso di quelli più colpiti dalla crisi finanziaria o delle regioni al di sotto della media UE in termini di crescita del PIL, è necessario rendere geograficamente più equilibrato il sostegno a titolo del FEIS rispettando gli orientamenti per la diversificazione e concentrazione geografiche nonché potenziando il ruolo del PECI. Tutto ciò dovrebbe avvenire preservando la natura del FEIS, che è basato sul mercato.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

(14)  Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, un opportuno adeguamento al tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'UE dovrebbe consentire il necessario aumento dei finanziamenti, senza ridurre ulteriormente le scarse risorse della dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e a Orizzonte 2020, a norma dei regolamenti (UE) n. 1316/20134 e n. 1291/20134 bis del Parlamento europeo e del Consiglio, come indicato nella valutazione effettuata dalla Commissione. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

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4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

 

4bis Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

(15)  L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 32 % delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  È fondamentale valutare se, e in che misura, la rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita rappresenta per taluni Stati membri, in particolare per quelli che hanno risentito maggiormente della recente crisi finanziaria, un ostacolo alla partecipazione diretta al FEIS ovvero a una partecipazione indiretta mediante finanziamenti pubblici per singoli progetti e singole piattaforme d'investimento. È altresì essenziale esaminare se il fatto di considerare "una tantum", ai sensi del Patto di stabilità e crescita, i contributi diretti e indiretti degli Stati membri e delle amministrazioni regionali e locali si traduca in maggiore occupazione e maggiore crescita. Tali misure aiuteranno gli Stati membri ad attuare le riforme necessarie, che sono imprescindibili per consolidare la crescita delle economie locali.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)  Va altresì rilevato che il FEIS è uno strumento finanziario creato per apportare un valore aggiunto agli strumenti finanziari esistenti, quali i fondi strutturali e di investimento europei, il fondo di coesione e l'MCE, e non per sovrapporsi a essi. Inoltre, qualsiasi ulteriore proroga del FEIS al di là dell'attuale quadro finanziario pluriennale dovrebbe esplorare fonti di finanziamento alternative a quelle indicate nel regolamento (UE) n. 1291/2013, in considerazione delle sfide poste alla posizione di leadership mondiale dell'Unione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione. Il FEIS non dovrebbe pertanto sostituire (o sostituire parzialmente) gli attuali fondi strutturali e di coesione e gli strumenti correlati, né comprometterne o ridurne l'importanza.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi.

(16)  In considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato con risorse aggiuntive, così come andrebbero potenziate le capacità di sostegno alle PMI del polo di consulenza. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, start-up e PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Il logo del FEIS dovrebbe comparire in una posizione prominente nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, per accrescere la visibilità del FEIS in quanto iniziativa dell'Unione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti aumentandone l'accessibilità e la trasparenza e concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che garantiscono una vera addizionalità che interessano due o più Stati membri, o di progetti realizzati in regioni di frontiera e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione e aggregazione di progetti, rafforzando la sua presenza negli Stati membri con capacità limitata ma con un elevato potenziale di investimento. Sono necessari maggiori finanziamenti per consentire al PECI di creare uffici che fungano da cluster regionali decentrati di assistenza tecnica e garantire la disponibilità di materiale informativo in tutte le lingue degli Stati membri. Il PECI dovrebbe altresì tener conto delle specificità degli Stati membri, quali la maturità dei mercati finanziari, la limitata esperienza nell'utilizzo di strumenti finanziari complessi, gli ostacoli specifici legati allo sviluppo e all'attuazione dei progetti. Dovrebbe inoltre collaborare attivamente con le banche o gli istituti nazionali di promozione esistenti, lavorare con la Commissione al fine di agevolare gli Stati membri nell'istituzione di banche nazionali di promozione, contribuire all'istituzione di piattaforme di investimento settoriali o regionali e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS, nonché fornire informazioni sui criteri di ammissibilità cui tali fondi devono attenersi.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  La possibilità di offrire alcuni finanziamenti a titolo del FEIS sotto forma di partecipazione ai progetti finanziati dovrebbe essere valutata positivamente. Stante la possibilità che determinati finanziamenti siano forniti sotto questa forma, è opportuno integrarla anche nei progetti pubblici presentati per il finanziamento.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1316/2013 e il regolamento (UE) 2015/1017,

(22)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1017,

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS sono intese a fare meglio fronte alle inefficienze economiche e finanziarie, ai fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali, incluse le discrepanze nella capacità di investimento degli Stati membri e i loro diversi premi di rischio, alle frizioni a livello della leva finanziaria, alla debolezza dei moltiplicatori di investimenti, a complessi progetti multinazionali e transfrontalieri e all'avversione al rischio da parte degli investitori, soprattutto nel campo della ricerca, dell'innovazione, delle nuove tecnologie nonché delle infrastrutture, nuove ed esistenti.

 

A tale fine, dette attività speciali presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, regimi di garanzia di prima perdita qualora il FEIS sia abbinato a risorse di bilancio nazionali e/o dell'UE, transnazionalità ed esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II. Il FEIS massimizza il numero di progetti e di beneficiari finali, nonché il potenziale effetto leva.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI non sono sostenuti dal FEIS, salvo se sia necessario l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma e sempre che i progetti in questione non possano essere finanziati a migliori condizioni mediante altre fonti di finanziamento.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

Il FEIS può sostenere progetti vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri, a condizione che tali progetti assicurino addizionalità.

 

L'addizionalità è altresì connessa alla natura innovativa e ai benefici sociali e ambientali a lungo termine dei progetti nonché al loro fabbisogno di finanziamenti potenzialmente a più lungo termine e a rischio più elevato.

 

Inoltre, al fine di raggiungere meglio i settori in cui la domanda di finanziamenti non può essere adeguatamente soddisfatta dal mercato privato e la natura e l'entità delle operazioni e i requisiti di prestito fanno sì che non sia possibile accedere ai finanziamenti attraverso le attività classiche della BEI, il FEIS dovrebbe altresì sostenere, attraverso la prestazione di garanzie per finanziamenti complementari e la concentrazione nella fase iniziale, i meccanismi finanziari settoriali, in particolare per le industrie culturali e creative (ICC), previsti a norma di programmi quadro dell'Unione come lo strumento di garanzia nell'ambito del programma Europa creativa.

 

Infine, quando il FEIS è combinato con altri fondi quali l'MCE, Orizzonte 2020 e i fondi strutturali e di investimento europei, si applicano i criteri di addizionalità e la tranche a rischio più elevato è coperta dal FEIS. Tuttavia, il finanziamento a titolo del FEIS non sostituisce le sovvenzioni a titolo di strumenti di finanziamento dell'Unione quali i fondi SIE, l'MCE e Orizzonte 2020.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis.  A tal fine, nonché per garantire che il criterio di addizionalità non tenga conto soltanto delle variabili finanziarie o di rischio, il FEIS valuta le prestazioni ambientali e sociali di ciascun progetto sostenuto."

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

 

"Il comitato per gli investimenti ha la responsabilità di garantire che, nel complesso, i progetti coperti dalla garanzia dell'UE promuovano la coesione sociale e regionale in tutta l'Unione."

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-i)   la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)   infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

"d)  infrastrutture delle tecnologie dell'informazione, della sicurezza informatica, delle reti, della codifica a blocchi concatenati e della comunicazione;"

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

i bis)  la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f)  istruzione e formazione;

"f)  sviluppo del capitale umano, istruzione e formazione;"

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -ii (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera h

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-ii)  la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)  PMI;"

"h)  startup e PMI;"

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – punto 8 – lettera l bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)  è aggiunta la lettera seguente:

 

"l bis)  difesa."

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera d

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

 

Testo in vigore

Emendamento

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono rese pubbliche e accessibili, corredate di verbali dettagliati, e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Nella sua proposta, il comitato per gli investimenti attribuisce maggiore peso all'occupazione e alla sostenibilità. Le pubblicazioni non contengono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI. Ciascun progetto approvato nell'ambito del FEIS deve essere corredato di una motivazione giustificata e verificabile dell'addizionalità da parte del comitato direttivo. La valutazione dell'addizionalità dei singoli progetti deve essere dettagliata, in particolare in merito ai fallimenti del mercato che il FEIS intende affrontare.

 

Il quadro di valutazione funge da strumento di definizione delle priorità per ciascun progetto del FEIS ed è a disposizione del pubblico dopo la valutazione dei progetti per i quali si chiede il ricorso alla garanzia dell'UE. Inoltre, il quadro di indicatori è utilizzato dal comitato per gli investimenti per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'UE e per accordare priorità all'uso della garanzia dell'UE per le operazioni che mostrano punteggi più elevati e una maggiore addizionalità.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e – punti da i bis a i quater (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) sono inseriti i seguenti punti:

 

"i bis) tecnologia di codifica a blocchi concatenati;

 

i ter) internet delle cose;

 

i quater) sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;"

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

 

"i bis)  sostegno alle iniziative dell'Unione nel settore della difesa, in particolare mediante:

 

i)  ricerca e sviluppo a livello dell'Unione;

 

ii)  sviluppo delle capacità di difesa dell'Unione;

 

iii)  PMI e società a media capitalizzazione nel settore della difesa."

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

Il comitato direttivo e il comitato per gli investimenti del FEIS garantiscono che ogni progetto sostenuto sia in linea con i criteri fissati nel presente regolamento, contribuisca al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e promuova la transizione alla sostenibilità. Almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione è stanziato per progetti che attuano direttamente gli impegni della COP21, nonché gli impegni dell'UE all'orizzonte 2050 per la riduzione dei gas a effetto serra dell'80-95 %. Inoltre, almeno il 20 % dei finanziamenti del FEIS sostiene progetti di efficienza energetica, dando la priorità a progetti innovativi su piccola scala nel settore edile, con particolare attenzione a quelli che eliminano le disuguaglianze sociali e combattono la povertà energetica. Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione non è incluso in tale calcolo.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le norme in materia di flessibilità e l'attuazione del patto di stabilità e crescita nell'ambito del braccio preventivo e di quello correttivo del patto non limitano la partecipazione degli Stati membri al FEIS. Pertanto, onde perseguire l'obiettivo de FEIS di creare occupazione e crescita, quando gli Stati membri e gli enti regionali e locali cofinanziano singoli progetti sostenuti dal FEIS la loro partecipazione è considerata un contributo una tantum nel quadro del patto di stabilità e crescita.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 12 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 35% degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";

5.  Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 32% degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma;

Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione di progetti transfrontalieri ambiziosi, dei progetti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, ad esempio nel settore digitale e delle telecomunicazioni, e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;";

c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali e regionali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e i promotori di progetti nella generazione e nell'aggregazione di operazioni;"

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;";

e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento, ogniqualvolta sia necessario. Le piattaforme di investimento costituiscono uno strumento essenziale per gestire i fallimenti del mercato, in particolare nel finanziamento di progetti multipli, regionali o tematici, tra cui i progetti di efficienza energetica, nonché di progetti transfrontalieri. Dal momento che la creazione di piattaforme di investimento nell'Unione non è commisurata alle reali esigenze del mercato, occorre prestare maggiore attenzione all'ampliamento dell'ambito di applicazione e dell'impiego di tali piattaforme, in modo da consentire un'efficiente aggregazione dei progetti di dimensioni ridotte.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

f)  la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS;

f)  la prestazione di consulenza sulla combinazione del FEIS con altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 (ivi incluso, tra gli altri, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia) e il meccanismo per collegare l'Europa, agevolando così la combinazione ottimale delle varie risorse dell'Unione. Ciò avviene in maniera tale da non disincentivare la raccolta e la mobilitazione di nuovi fondi o di capitali inutilizzati;

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)  è aggiunta la lettera seguente:

"

f bis) la fornitura di consulenza in relazione a progetti che coinvolgono due o più Stati membri e la fornitura di sostegno per l'istituzione di società veicolo o altri organismi ad hoc, tra cui cluster decentrati di assistenza tecnica volti a rispondere più efficacemente alle esigenze di un settore e/o di una regione specifici, come nel caso dei progetti di efficienza energetica negli Stati membri sudorientali. È fornita altresì consulenza in relazione a progetti multinazionali, intraregionali, pluriregionali e transfrontalieri, nonché in relazione alla possibile combinazione con altre fonti di finanziamento dell'Unione, ivi inclusi i fondi che prevedono la cooperazione territoriale a livello dell'Unione;"

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter)  è aggiunta la lettera seguente:

 

"f ter) la fornitura di sostegno aggiuntivo destinato agli Stati membri i cui mercati finanziari e dei capitali sono stati gravemente indeboliti dalla recente crisi finanziaria e che, pertanto, devono far fronte a importanti lacune di investimenti in settori strategici che favoriscono vantaggi competitivi nel lungo termine, compresi progetti di ricerca e innovazione rischiosi e meno sviluppati;"

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei e di collaborare con loro.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

 

d bis)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.  L'Unione contribuisce fino a un massimo di 20 000 000 EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.

'7.  L'Unione contribuisce con l'importo necessario, per un minimo di 20 000 000 EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 affinché possa adempiere alle sue maggiori responsabilità e intensificare i servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4."

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

soppresso

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 19 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS;

La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS e collocano tale informazione in modo chiaramente visibile nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, nonché in ciascun contratto che prevede il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorando la visibilità.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati;

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati. Inoltre, la Commissione ha la responsabilità di individuare i criteri e le definizioni standard per garantire la trasparenza sulle questioni relative alla governance fiscale. La Commissione presenta una relazione annuale in cui elenca i dettagli di tutti i progetti per settore che hanno ricevuto il sostegno dell'Unione tramite il FEIS, con l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte e i profili di rischio. Inoltre, nelle operazioni di finanziamento e di investimento la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compreso l'obbligo di adottare misure ragionevoli per identificare, ove applicabile, i beneficiari effettivi.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  settore delle telecomunicazioni: 1 091 602 000 EUR;

b)  settore delle telecomunicazioni: 1 141 602 000 EUR;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  settore dell'energia: 5 005 075 000 EUR.

c)  settore dell'energia: 5 350 075 000 EUR.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Riferimenti

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

3.10.2016

Commissioni associate - annuncio in aula

19.1.2017

Relatore per parere

       Nomina

Eva Kaili

16.11.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

 

 

19.1.2017

Approvazione

3.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

13

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Rosa D'Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

György Hölvényi, Julia Reda

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

37

+

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

PPE

Herbert Reul

6

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (*) (28.3.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore per parere (*): Inés Ayala Sender

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Con la proposta sul FEIS II la Commissione mira a prorogare la durata del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e ad apportare miglioramenti tecnici per il fondo e il polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). Una valutazione della Commissione in merito all'utilizzo della garanzia di bilancio dell'Unione a partire dall'inizio del FEIS nel luglio 2015 accompagna la proposta. La Corte dei conti europea ha emesso un parere intitolato "FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione, (parere della Corte dei conti n. 2/2016).

Per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti in merito alla politica dei trasporti dell'UE e il contributo del FEIS al fine di raggiungerli, il relatore ritiene che i seguenti elementi della proposta destino particolare preoccupazione e debbano essere al centro del presente parere:

·la proroga del FEIS fino alla scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale e l'aumento dell'obiettivo di investimento a 500 miliardi di EUR (FEIS I: 315 miliardi di EUR), compreso un

·aumento della garanzia dell'Unione a 26 miliardi di EUR (FEIS I: 16 miliardi di EUR) e l'adeguamento del tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'Unione al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell'UE (FEIS I: 50 %), finanziato in parte da un

·ulteriore trasferimento dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE) mediante una riduzione di 155 milioni di EUR nel settore dei trasporti e 345 milioni di EUR nel settore dell'energia,

·una maggiore addizionalità per i progetti (che devono far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali), a copertura di progetti nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione che collegano due o più Stati membri,

·una maggiore enfasi sui progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della politica climatica della COP 21, oggetto di almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione,

·l'esclusione del finanziamento alle autostrade, salvo se necessario per gli investimenti privati nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri che interessano almeno uno di tali paesi,

·una migliore assistenza tecnica per i progetti che interessano più Stati membri, la combinazione del FEIS con altre fonti di finanziamento dell'UE, quali i fondi SIE, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa, e l'agevolazione della diversificazione settoriale e geografica del FEIS.

Il relatore ritiene che il FEIS debba costituire uno strumento efficace per la creazione di posti di lavoro e nuovi investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e nell'ambito della mobilità. Le (limitate) esperienze hanno finora dimostrato, tuttavia, che sono necessarie ulteriori misure per sfruttare al meglio le potenzialità del fondo nel settore dei trasporti. In effetti, con progetti di trasporto pari a solo l'8 % o 11 miliardi di EUR sul totale dei progetti finanziati dal FEIS, vi è ampio margine per migliorare l'attrattiva del fondo per gli Stati membri, gli enti regionali e locali e i promotori dei progetti in termini di finanziamento, criteri di ammissibilità e assistenza tecnica.

Il FEIS può apportare valore aggiunto nel settore dei trasporti se opera come strumento di integrazione, e non di concorrenza, al programma MCE, il quale registra un grande successo e un eccessivo numero di adesioni. L'MCE finanzia la rete transeuropea di trasporto nell'ambito delle priorità coerenti a lungo termine che sono state oggetto di accordo ed esame dei colegislatori in un accurato processo. Il relatore si oppone all'ulteriore ridistribuzione di fondi per finanziare il FEIS II e ricorda che 4 miliardi di EUR sono già stati sottratti all'MCE e a Orizzonte 2020 per il FEIS I. Non sono, in effetti, necessari nuovi tagli: la valutazione del FEIS effettuata dalla Commissione indica, al contrario, che il tasso obiettivo della garanzia dell'UE potrebbe essere leggermente adeguato. Di fatto, se il tasso obiettivo del FEIS I non fosse stato fissato al 50 %, sarebbero stati necessari meno dei tagli all'MCE sin dall'inizio. Infine, prima di decidere in merito a un eventuale futuro proseguimento o a una modifica del FEIS, la Commissione dovrebbe non soltanto valutare pienamente il FEIS ma anche soddisfare tutti gli obblighi giuridici per quanto riguarda le conclusioni della valutazione, come previsto dai colegislatori nel regolamento FEIS I.

In tale contesto, il relatore propone di modificare la proposta della Commissione relativa al FEIS II come segue:

·l'attuale dotazione finanziaria per l'MCE e la relativa sezione trasporti andrebbero mantenute;

·il tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'Unione dovrebbe essere adeguato al 32 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione;

·le disposizioni sull'addizionalità dovrebbero includere complessi progetti transfrontalieri e multinazionali, compresi i corridoi centrali e le altre parti della rete centrale identificati da MCE, SESAR e ERTMS, al fine di promuovere il completamento di progetti della rete TEN-T che altrimenti non sarebbero stati attuati considerando le limitate risorse rimaste nell'MCE;

·l'impiego della garanzia dell'Unione dovrebbe includere un'apposita quota obiettivo del 20 % per il settore dei trasporti, favorendo nel contempo anche il conseguimento degli obiettivi della politica climatica;

·la partecipazione degli Stati membri, delle amministrazioni regionali e locali in progetti o strumenti del FEIS dovrebbe essere considerata come contributo una tantum, da detrarre dallo sforzo strutturale di bilancio che gli Stati membri dovrebbero realizzare;

·i gruppi europei di cooperazione territoriale dovrebbero poter essere controparti ammissibili per la garanzia dell'UE per agevolare progetti transfrontalieri/multinazionali;

·il sostegno del FEIS alle autostrade dovrebbe essere possibile per i progetti in linea con gli obiettivi della politica dei trasporti e della rete TEN-T, ad esempio la sicurezza stradale, lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) o la manutenzione delle strade della rete TEN-T;

·è opportuno rafforzare il ruolo del PECI per quanto riguarda la consulenza alle autorità regionali e ai promotori dei progetti, compresi i progetti transfrontalieri e multinazionali, nonché la combinazione del FEIS con l'MCE;

·è auspicabile mantenere l'articolo 18, paragrafo 7, e l'articolo 8 secondo cui il futuro del FEIS è determinato sulla base di una valutazione indipendente.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Occorre adoperarsi per aumentare gli investimenti assicurando maggiore trasparenza e una migliore copertura mediatica, fornendo assistenza tecnica in tutte le fasi del progetto e incoraggiando un uso più intelligente delle risorse finanziarie.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, turismo, trasformazione digitale. Dovrebbe inoltre far fronte a una concentrazione eccessiva in taluni settori politici come pure agli squilibri geografici degli investimenti, al fine di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione ed evitare crescenti disparità nelle varie regioni e Stati membri. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il sostegno del FEIS alle autostrade dovrebbe limitarsi a sostenere gli investimenti privati e/o pubblici nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure laddove sia necessario per l'adeguamento e la manutenzione, il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti o la garanzia degli standard e dell'integrità delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea di trasporto, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Nelle sue attività speciali sostenute dal FEIS, la BEI partecipa sistematicamente a strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. Si invita pertanto la BEI, nel quadro di tali attività, a intervenire fornendo garanzie di prima perdita, laddove necessario e pertinente, al fine di ottimizzare l'addizionalità del meccanismo del FEIS e mobilitare una maggiore quantità di fondi privati.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. Al fine di garantire una migliore rappresentanza delle realtà che necessitano della garanzia FEIS, sarebbe auspicabile consentire la rotazione in seno al comitato direttivo, includendo i membri di diversi servizi della Commissione europea, come ad esempio i responsabili delle politiche di trasporto e ambientali. In base al principio di addizionalità, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese come ad esempio il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

(10)  Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, i Fondi strutturali e di investimento europei e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. Dovrebbero essere assicurate la coerenza e le sinergie tra tutte le forme di sostegno dell'Unione.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Al fine di migliorare le prestazioni del FEIS a livello sia nazionale che regionale è necessario intensificare la cooperazione tra la BEI, che gestisce il FEIS, e le banche nazionali di promozione.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate, ultraperiferiche e nelle regioni in transizione e per porre rimedio agli squilibri geografici.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Allo scopo di assicurare condizioni ottimali ai fini della sostenibilità e del successo, i progetti dovrebbero essere radicati ai livelli locali e regionali ed essere realizzati in cooperazione con essi.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  L'attuale obiettivo indicativo del FEIS riguardante lo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW) dovrebbe essere adeguato di conseguenza e in funzione dell'aumento dell'obiettivo di mobilitare almeno 500 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati stabilito dal presente regolamento.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

(14)  Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, un opportuno adeguamento del tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'Unione dovrebbe consentire il necessario aumento dei finanziamenti senza il bisogno di ridurre ulteriormente le scarse risorse della dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e a Orizzonte 2020, a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 e del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4, come indicato nella valutazione della Commissione. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

__________________

__________________

4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Il FEIS è stato efficace nell'aumentare il volume delle attività speciali della BEI a favore delle PMI ma non è riuscito a potenziare a sufficienza il volume dei progetti di trasporto, soprattutto nei paesi beneficiari del Fondo di coesione. In considerazione dell'elevato valore aggiunto UE dei progetti di trasporto e delle ingenti necessità di investimento, è quindi necessario adottare ulteriori misure per affrontare meglio le difficoltà cui si trovano dinanzi gli Stati membri e i promotori dei progetti nel proporre progetti infrastrutturali.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)  I progetti di trasporto e mobilità possono essere difficili da finanziare a causa di tassi di rendimento inferiori, un orizzonte di investimento a lungo termine e maggiori livelli di rischio e incertezza. Per ridurre l'attuale squilibrio settoriale dei progetti finanziati a titolo del FEIS e per affrontare il problema degli investimenti subottimali nelle infrastrutture di trasporto nell'Unione, il PECI, unitamente alla Commissione, dovrebbe adottare misure specifiche che agevolino la combinazione del FEIS con sovvenzioni o altri finanziamenti pubblici disponibili a titolo dei bilanci dell'Unione o nazionali, secondo modalità semplificate e meno burocratiche.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero pubblicizzare il FEIS al fine di elevare il profilo di questo importante strumento. Inoltre essi dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione.

(19)  Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione, in considerazione del bisogno di un approccio più sicuro al fine di impedirne un uso fraudolento.

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni, sui settori e sulle regioni non trattati in modo adeguato nelle disposizioni attuali. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21, come pure di progetti nel campo dei trasporti sostenibili. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS, al fine di conseguire sinergie tra le diversi fonti del sostegno dell'Unione. Il PECI, durante le sue attività di sostegno, dovrebbe essere facilmente accessibile e trasparente e la sua visibilità dovrebbe essere ulteriormente promossa presso i potenziali promotori di progetti.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche si basa su un'analisi dettagliata dei piani di riforme macroeconomiche, strutturali e di bilancio degli Stati membri, ai quali fornisce raccomandazioni specifiche per paese. In tale contesto, è opportuno che la BEI informi la Commissione in merito alle conclusioni tratte sugli ostacoli e sulle strozzature agli investimenti negli Stati membri, individuati nell'eseguire operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe tener conto di tali conclusioni, tra l'altro, nel lavoro che svolge per il miglioramento del contesto d'investimento, eliminando gli ostacoli settoriali e di altro genere agli investimenti.

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter)  Giacché la mancanza di riforme strutturali costituisce il più grande ostacolo agli investimenti, il sostegno a titolo del FEIS dovrebbe essere legato anche a sviluppi positivi nella politica economica e di bilancio nel quadro del semestre europeo, sulla base delle raccomandazioni per paesi che presentano squilibri in termini sia di eccedenze che di disavanzo rilevanti a livello transfrontaliero.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1316/2013 e il regolamento (UE) 2015/1017,

(22)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1017,

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

"Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato, a complessi progetti multinazionali e transfrontalieri o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.";

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri, i progetti inclusi nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, i progetti che attuano i sistemi SESAR e ERTMS e i progetti che comportano l'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri. Il comitato per gli investimenti, nella sua procedura di selezione, verifica che i progetti soddisfino i requisiti di cui al presente paragrafo. Il comitato per gli investimenti garantisce che nella procedura di selezione si proceda alla verifica dell'addizionalità.";

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"(e bis)  meno inclini ad attirare finanziamenti da altre fonti, presentando, nel contempo, un impatto sociale significativo.";

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

"I progetti e gli investimenti di minore entità ricevono il sostegno a titolo del FEIS, tenendo conto dell'addizionalità e in stretta cooperazione con le banche di promozione nazionali.";

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a)  l'articolo 7, paragrafo 3, è così modificato:

"Il comitato direttivo è composto da quattro membri, di cui tre nominati dalla Commissione e uno dalla BEI. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo decide per consenso.";

"Il comitato direttivo è composto da quattro membri, di cui tre nominati dalla Commissione e uno dalla BEI. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo decide per consenso sulla base di un'analisi approfondita di ogni singola situazione in esame.";

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a bis)  l'articolo 7, paragrafo 4, è così modificato:

4.  "Gli Stati membri e i terzi possono, nel caso di terzi previo accordo del comitato direttivo, contribuire al FEIS rispettivamente sotto forma di garanzie o in contanti, nel caso degli Stati membri, o solo in contanti, nel caso dei terzi. Né gli Stati membri né i terzi possono far parte del comitato direttivo, né viene loro riconosciuto un ruolo nella nomina del restante organico del FEIS, inclusi i membri del comitato per gli investimenti, e non hanno diritti relativamente ad altri aspetti della governance del FEIS di cui al presente regolamento.";

'4.  "Gli Stati membri e i terzi possono, nel caso di terzi previo accordo del comitato direttivo, contribuire al FEIS rispettivamente sotto forma di garanzie o in contanti, nel caso degli Stati membri, o nello stesso modo, nel caso dei terzi. Né gli Stati membri né i terzi possono far parte del comitato direttivo, né viene loro riconosciuto un ruolo nella nomina del restante organico del FEIS, inclusi i membri del comitato per gli investimenti, e non hanno diritti relativamente ad altri aspetti della governance del FEIS di cui al presente regolamento.";

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a ter)  l'articolo 7, paragrafo 5, è così modificato:

"L'accordo sul FEIS prevede che esso abbia un direttore generale, che è responsabile della gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 6.";

"L'accordo sul FEIS prevede che esso abbia un direttore generale, che è responsabile della corretta gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 6.";

Emendamento     26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a quater (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a quater)  all'articolo 7, paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:

 

"Il comitato direttivo rafforza la cooperazione tra il Fondo europeo per gli investimenti strategici e i fondi strutturali, il meccanismo per collegare l'Europa e il programma Orizzonte 2020, al fine di favorire i finanziamenti combinati e rafforzare l'effetto leva degli investimenti europei, in particolare nel settore dei trasporti.";

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)  è aggiunta la seguente lettera k bis):

 

"k bis)   difesa.";

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera i bis):

 

"i bis)   sostegno alle iniziative dell'Unione nel settore della difesa, in particolare mediante:

 

i)   ricerca e sviluppo a livello dell'Unione;

 

ii)   sviluppo delle capacità di difesa dell'Unione;

 

iii)   PMI e società a media capitalizzazione nel settore della difesa;";

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

"La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti aventi una componente significativa di azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

 

La BEI si impegna ad assicurare che almeno il 20 % dei finanziamenti del FEIS sostenga i progetti relativi allo sviluppo di infrastrutture di trasporto, di attrezzature e di tecnologie innovative per i trasporti di cui alla lettera c).

 

La BEI mira a conseguire una distribuzione geografica equilibrata degli investimenti tra gli Stati membri.

 

Al di là degli obiettivi di cui al presente paragrafo, sono realizzati progetti per cui è approvato il finanziamento a titolo del FEIS nell'ambito del capitale umano e della salute, come ad esempio gli investimenti produttivi in ospedali e strutture scolastiche di cui alla lettera g).";

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  al paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il seguente punto:

 

"iii bis)   infrastrutture ferroviarie e altri progetti ferroviari;";

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

"c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;";

"c)  lo sfruttamento delle conoscenze regionali e locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e i promotori di progetti nella generazione di operazioni;";

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

"e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;";

"e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento, comprese le piattaforme di investimento settoriali;";

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)  è aggiunta la seguente lettera f bis):

 

"f bis)  la fornitura di consulenza in relazione a progetti che coinvolgono due o più Stati membri e il sostegno per l'istituzione di veicoli finanziari per progetti multinazionali o transfrontalieri.";

Emendamento     34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter)  è aggiunta la seguente lettera f ter):

 

"f ter)   la fornitura di esempi di migliori prassi per i partenariati pubblico-privato nel campo dello sviluppo di infrastrutture ferroviarie;";

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii quater)  è aggiunta la seguente lettera f quater):

 

"f quater) la fornitura di migliori prassi e modelli per la strutturazione di progetti in settori fondamentali negli ambiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c), e) e f), tenendo conto dei più recenti orientamenti Eurostat sulla contabilità del debito pubblico dei PPP.";

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis.  Il PECI assicura la complementarietà tra il Fondo europeo per gli investimenti strategici e altri programmi europei al fine di aumentare il livello di sinergia, favorire i finanziamenti combinati e rafforzare l'effetto leva degli strumenti finanziari europei.";

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

soppresso

Emendamento     38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 19 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma 1 ter:

 

"La BEI presenta e pubblica sul suo sito web una relazione annuale in cui elenca i dettagli di ciascun progetto nel campo dei trasporti che ha ricevuto il sostegno dell'UE tramite il FEIS, indicando gli importi corrispondenti rispetto all'investimento complessivo previsto.";

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.";

"Il sostegno del FEIS alle autostrade si limita agli investimenti pubblici e/o privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure laddove sia necessario per l'adeguamento e la manutenzione, il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti o la garanzia degli standard e dell'integrità delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea di trasporto, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica.";

Emendamento     40

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Allegato II– sezione 2 – lettera b – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"Il supporto del FEIS è espressamente possibile anche per la manutenzione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto esistenti;";

Emendamento     41

Proposta di regolamento

Allegato – punto 3

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Allegato II – sezione 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Esso è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.";

"Esso è reso pubblico non appena è approvata un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili. Il comitato per gli investimenti fornisce al Parlamento il quadro degli indicatori relativo a tutti i progetti FEIS.";

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Riferimenti

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

3.10.2016

Commissioni associate - annuncio in aula

19.1.2017

Relatore per parere

       Nomina

Inés Ayala Sender

25.10.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

 

 

19.1.2017

Esame in commissione

26.1.2017

 

 

 

Approvazione

23.3.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

8

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

S&D

Nicolas Bayet

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

 

Correzioni alla votazione finale e intenzioni di voto

+

Hugues Bayet

-

 

0

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (12.4.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore per parere: Hannu Takkula

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti1bis,

 

_________________

 

1bis GU C 465 del 13.12.2016, pag. 1.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa3 sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

(1)  Nonostante l'esistenza del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il problema del divario degli investimenti nell'Unione persiste. Il problema della mancanza di investimenti è determinato da una profonda crisi della domanda aggregata e dagli effetti delle politiche di austerità. È necessario modificare radicalmente l'approccio agli investimenti nell'Unione, affrontando le vere cause della crisi finanziaria e rivedendo il quadro di governance economica al fine di stimolare in modo permanente gli investimenti produttivi in grado di creare valore aggiunto per l'economia reale e la società in tutti gli Stati membri.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti sinora e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).

(3)  Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra la situazione sinora e i passi prospettati per il futuro, come la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Il FEIS fa parte del piano di investimenti, una strategia globale concepita per superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento e ridurre il divario degli investimenti nell'Unione. La strategia si fonda su tre pilastri: mobilitare finanziamenti per gli investimenti, garantire che gli investimenti raggiungano l'economia reale e migliorare il contesto di investimento nell'Unione. Ai fini della diversificazione geografica, è essenziale che il contesto di investimento dell'Unione migliori attraverso l'eliminazione degli ostacoli agli investimenti. Il FEIS è complementare ad altre azioni necessarie per ridurre i divari degli investimenti nell'Unione e, agendo da fondo di garanzia, fungere da stimolo per nuovi investimenti.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

(6)  Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Attualmente, il divario degli investimenti nell'Unione persiste e sono state sollevate preoccupazioni in merito ad una insufficiente diversificazione sia settoriale sia geografica del FEIS, dovuta ad un'allocazione subottimale degli investimenti, finanziando progetti con elevato impatto ambientale e con dubbia addizionalità. Ciononostante, ad appena un anno dall'operatività del FEIS e quando ancora non era stata eseguita la valutazione indipendente alla quale era vincolata una sua eventuale proroga, la Commissione ha lanciato la proposta di raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile.

(7)  Il regolamento (UE) 2015/1017 stabilisce che, entro il 5 luglio 2018, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017. La Commissione dovrebbe presentare un'altra relazione simile entro il 30 giugno 2020 che dovrebbe, ove opportuno, essere corredata di una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) 2015/1017, nonché, secondo quanto previsto dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, di una valutazione di impatto. Tale proposta legislativa dovrebbe assicurare, promuovere e rafforzare gli investimenti strategici dell'Unione a livelli sostenibili per tutto il periodo finanziario coperto dal quadro finanziario pluriennale post-2020.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti necessita dell'accesso alla relazione annuale della Commissione sulla gestione del fondo di garanzia entro il 31 maggio di ogni anno. A tale riguardo, occorre che i diritti della Corte dei conti sanciti dall'articolo 287 del TFUE siano pienamente rispettati e che la relazione della Commissione sia presentata con tempestività al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare nuovi finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità rispetto ad altri strumenti esistenti dell'Unione e alle principali operazioni della BEI. Sono compresi investimenti nei settori: energia, bioeconomia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile e reti transfrontaliere, nonché trasformazione digitale in tutti i settori. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade e i progetti di trasporto ad alta intensità di carbonio, salvo se strettamente necessario per sostenere gli investimenti privati nei progetti di trasporto. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Lo scopo dell'addizionalità dovrebbe essere limitato ad assicurare che i progetti selezionati siano quelli che non potrebbero ottenere altro finanziamento sul mercato a causa di un profilo di rischio elevato. La condizione di addizionalità deve mantenere connotati di semplicità e istituire un criterio di finanziamento più facilmente misurabile. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili, e le condizioni che li rendono tali, al sostegno del FEIS attraverso un maggiore ricorso al polo europeo di consulenza al fine di fornire assistenza tecnica alla creazione di progetti a livello regionale e locale in tutta l'Unione nonché di garantire una migliore comunicazione e una migliore visibilità, in vista di incrementare la diffusione del FEIS in tutte le regioni, incluse le regioni meno sviluppate, le regioni remote ultraperiferiche e le regioni in transizione, e di contrastare gli squilibri geografici e settoriali del sostegno del FEIS.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

(15)  L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS e l'assenza di un'attivazione della garanzia dell'Unione suggeriscono di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Nell'ambito delle procedure per il trattamento delle operazioni emerge la necessità di una semplificazione, affinché le informazioni che i beneficiari finali, in particolare le PMI, devono fornire rappresentino il minimo necessario per assicurare il successo delle operazioni senza imporre un onere burocratico eccessivo alle PMI. Nel contempo, si dovrebbe dare la priorità alla trasparenza delle procedure.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali e i potenziali investitori del settore privato, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione.

(19)  Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare in ogni loro aspetto i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti, prevedendo la possibilità di aumentare il suo bilancio laddove giustificato e concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – commi 3, 4 e 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS sono considerate vettori di addizionalità se confrontate con altri strumenti finanziari della BEI, del FEI o dell'Unione e presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

 

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:

L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che, anche allo scopo di ottenere una distribuzione geografica degli investimenti più equilibrata, mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera d

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità e degli obiettivi strategici dell'Unione. Tali decisioni includono altresì informazioni sul rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6 e sull'utilizzo del quadro di indicatori di valutazione di cui al paragrafo 14 del presente articolo. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Emendamento     19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

a)  il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2021 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

Emendamento     20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario;

b)  il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2021 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario;

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera d

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il paragrafo 4 è soppresso;

soppresso

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali, regionali e nazionali, una più stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri e la concentrazione degli sforzi sullo sviluppo della capacità per agevolare l'uso del sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) 2015/2017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;

e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento al fine di sostenere i progetti di piccole dimensioni tenendo conto, al contempo, della necessità di soddisfare il requisito di innovatività;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS.

f)  la prestazione di consulenza sulla complementarietà di altre fonti e potenziali sinergie di finanziamento e investimento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, regionale e nazionale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

Emendamento     26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  è aggiunto il seguente paragrafo 9 bis:

 

"9 bis. Al fine di garantire che il PECI sia in grado di esercitare le sue funzioni e di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS, la BEI può presentare alla Commissione una richiesta motivata di incremento della dotazione finanziaria del PECI."

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

"(9 bis)  all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:

"2.  La BEI presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sulle operazioni di investimento approvate. La relazione è successivamente resa pubblica e accessibile.

 

La relazione include:

a)  una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2;

a)  una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare riguardo al rispetto del criterio di addizionalità;

b)  una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

 

c)  una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

c)  una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali dell'UE, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

d)  una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv);

 

e)  una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;

e)  una valutazione dell'effetto leva reale ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;

f)  una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combinano con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;

f)  una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combinano con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;

g)  l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

g)  l'importo finanziario trasferito agli intermediari finanziari e ai beneficiari finali, i dati statistici disaggregati relativi a ogni progetto finanziato, incluse le operazioni di prestito realizzato in ambito FEIS attraverso intermediari finanziari e una valutazione, in termini disaggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

 

g bis)  le valutazioni indipendenti ex ante ed ex post per ogni progetto, con una spiegazione dettagliata degli indicatori e dei criteri di selezione e valutazione utilizzati;

 

g ter)  una valutazione del valore aggiunto delle singole operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

 

g quater)  le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente;

h)  una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

h)  una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

i)  informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

i)  informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

j)  le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

j)  le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 18 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

 

"La relazione da presentare entro il 30 giugno 2020 è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento allo scopo di istituire un nuovo periodo di investimento, correggere eventuali difetti individuati e garantire la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile ovvero, qualora dalla relazione emerga che il mantenimento di un regime di sostegno agli investimenti non sia giustificato, di assicurare una cessazione armonica del FEIS, preservando la garanzia dell'UE sulle operazioni già approvate ai sensi del presente regolamento. Ai sensi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tale proposta deve essere accompagnata da una valutazione di impatto.";

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

soppresso

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(10 bis)  all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2.

"Conformemente ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2."

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(11 bis)  all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

"2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Riferimenti

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

15.12.2016

Relatore per parere

       Nomina

Hannu Takkula

21.11.2016

Relatore per parere sostituito

Michael Theurer

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

 

 

19.1.2017

Esame in commissione

22.3.2017

 

 

 

Approvazione

12.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

18

+

ALDE

PPE

S&D

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

EFDD

ENF

GUE/NGL

Jonathan Arnott, Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

1

0

PPE

Joachim Zeller

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (2.3.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore per parere: Krzysztof Hetman

BREVE MOTIVAZIONE

Nel 2014 la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti in qualità di partner strategico, ha annunciato il piano di investimenti per l'Europa, il cui elemento centrale era il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Il regolamento FEIS è entrato in vigore nel luglio 2015 ed era inizialmente valido per tre anni. Scopo del FEIS era incentivare la ripresa economica e la competitività europee, generando 315 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati per gli investimenti strategici. Era inteso a completare altri fondi e iniziative dell'UE e contribuire all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione.

Il 14 settembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alla proroga del FEIS, allo scopo di permettere la copertura del periodo fino alla fine dell'attuale quadro finanziario pluriennale, nonché di ampliare il suo piano di investimenti per mobilitare almeno 500 miliardi di euro entro il 2020. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione propone di aumentare la garanzia dell'UE da 16 miliardi di euro a 26 miliardi di euro, mentre la BEI aumenterà il suo capitale da 5 miliardi di euro a 7,5 miliardi di euro. La Commissione prevede di mantenere il concetto chiave di addizionalità del FEIS, ossia sostenere solo le operazioni che mirano a far fronte a carenze di mercato o a situazioni di investimento subottimali. Con la sua proposta la Commissione intende inoltre migliorare la copertura geografica del FEIS e rafforzarne l'utilizzo nelle regioni meno sviluppate. A tale riguardo, ha in programma di incoraggiare la combinazione del FEIS con altre fonti di finanziamento dell'UE. Intende infine rafforzare la trasparenza delle decisioni di investimento e delle procedure di governance.

In linea generale, il relatore è favorevole alla proposta e alla proroga del FEIS, anche se ritiene opportuno sottolineare alcune carenze importanti. Vi è un evidente squilibrio tra l'utilizzo del FEIS nell'UE a 15 (91 % del FEIS) e nell'UE a 13 (9 % del FEIS), con uno Stato membro che non ha mai utilizzato i finanziamenti a titolo del FEIS. La proposta di combinare il FEIS con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) ha il potenziale di raggiungere i risultati auspicati, migliorando la situazione. Occorre tuttavia sottolineare che la politica di coesione, quale principale politica di investimento dell'UE, si è rivelata efficace non solo nel creare investimenti, ma anche nel sostenere le riforme strutturali, lo sviluppo del capitale umano e la creazione di posti di lavoro sostenibili. Di conseguenza, è necessario garantire che il FEIS non sostituisca o escluda altri fondi e strumenti dell'UE, in particolare i fondi strutturali e di investimento europei, anche nel quadro delle future prospettive finanziarie.

Esiste inoltre uno squilibrio settoriale nei progetti sostenuti dal FEIS, dato che questo meccanismo ha sostenuto un numero molto limitato di investimenti sociali. Ciò potrebbe essere dovuto alla minore visibilità della redditività diretta degli investimenti sociali e a una capacità amministrativa e a un'esperienza degli attori sociali spesso più debole quando si tratta di grandi progetti di investimento. In ogni caso, il relatore ritiene indispensabile sostenere il pieno potenziale sociale e umano del FEIS nonché favorire e agevolare la partecipazione degli attori sociali in modo che, attuandolo correttamente, detto potenziale possa tradursi in maggiore occupazione e crescita sostenibile. A tal fine, il relatore è del parere che le attività del polo europeo di consulenza sugli investimenti dovrebbero essere rafforzate e rese ugualmente accessibili a tutti i portatori di interessi, anche alle imprese sociali e ai servizi sociali.

Il relatore esprime infine preoccupazione per la mancanza di dati sul numero di posti di lavoro, soprattutto di posti di lavoro sostenibili, generati dai progetti sostenuti dal FEIS. La raccolta di dati di questo tipo potrebbe essere molto utile per la valutazione globale dei risultati del FEIS in futuro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa3 sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

(1)  Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa3 sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015, sebbene i tassi di disoccupazione rimangano al di sopra dei livelli precedenti alla crisi. Benché non sia ancora possibile stimare l'impatto complessivo del FEIS sulla crescita, dal momento che i progetti di investimento su più vasta scala non possono produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, anche se il ritmo è ancora incerto e rimane al di sotto dei livelli precedenti alla crisi.

__________________

__________________

3 COM(2014) 903 final.

3 COM(2014) 903 final.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali.

(2)  Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine, raggiungendo l'economia reale, occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in tutti i settori che generano crescita e occupazione e sono quindi importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

(6)  Il FEIS è stato istituito, quale piano di emergenza, per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. La Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile.

(7)  La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile. Per giustificare una proposta futura, è opportuno che la Commissione effettui una valutazione di impatto completa.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione di qualità, anche giovanile, crescita inclusiva e competitività che rafforzano l'impatto sociale e sull'occupazione e che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), economia sociale, sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica, nonché attribuire elevata priorità anche ai progetti legati alle infrastrutture sociali. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. Visti i tassi molto alti di povertà ed esclusione sociale in Europa, è opportuno rafforzare le operazioni sostenute dal FEIS per far fronte a tali questioni.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  È inoltre opportuno rafforzare la dimensione sociale dell'attuazione del FEIS, per esempio l'istruzione, la formazione e la formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, l'innovazione nella sanità e nei farmaci, i servizi sociali, l'edilizia popolare e l'assistenza all'infanzia.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  Dai risultati iniziali emerge che gli Stati membri che possiedono una maggiore capacità tecnica e amministrativa, così come gli istituti finanziari traggono maggiore vantaggio dal FEIS. Per rafforzare la capacità di alcuni Stati membri di sfruttare il FEIS, la BEI e la Commissione dovrebbero compiere sforzi aggiuntivi per sostenere gli Stati membri in ritardo. A tale fine è opportuno pubblicare periodicamente cifre e aggiornamenti nuovi e rendere pubblica, al più tardi entro il 2018, una prima analisi quali-quantitativa precisa dei risultati. Una tale analisi comprende valutazioni indipendenti basate sulle esperienze acquisite finora, con un'attenzione particolare al numero di posti di lavoro creati e all'impatto degli investimenti del FEIS sui posti di lavoro diretti e indiretti. È opportuno fissare obiettivi in termini di crescita e occupazione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

(9)  Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere definita più chiaramente e rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

(10)  Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno, nel rispetto delle norme di cofinanziamento. Il FEIS dovrebbe operare in più stretta collaborazione con i fondi strutturali e gli altri fondi della politica di coesione dell'UE. Tuttavia, è fondamentale che esso non sia in contrasto con i risultati o gli obiettivi del Fondo sociale europeo (FSE) e della politica di coesione dell'UE, soprattutto con quelli dei fondi strutturali e di investimento europei, e non si sostituisca alle sovvenzioni o le escluda e che la sua addizionalità sia mantenuta.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  È opportuno porre maggiore enfasi sul potenziale del FEIS di rinvigorire il mercato del lavoro e creare occupazione sostenibile, come avviene per la politica di coesione, nonché raccogliere e analizzare dati pertinenti e affidabili.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione soprattutto nelle zone d'Europa con elevati livelli di disoccupazione e nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché elaborare e attuare correttamente una strategia per una migliore promozione dei finanziamenti a titolo del FEIS, la creazione di capacità, il sostegno amministrativo e l'assistenza tecnica locale nelle suddette regioni.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi.

(16)  Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale e ai servizi sociali, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi e adeguati alle esigenze e alle specificità del settore.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare debitamente tutti i beneficiari finali dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017 e incoraggiare la predisposizione di progetti di investimento che offrano un'ampia copertura settoriale e geografica.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  È opportuno organizzare importanti campagne di informazione negli Stati membri al fine di rafforzare il dialogo con le autorità nazionali e locali. Ciò permetterebbe di aumentare gli investimenti privati e di evitare la concentrazione regionale e settoriale.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.

(18)  Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità e sugli indicatori di rendimento come la creazione di posti di lavoro di qualità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico. È opportuno prestare particolare attenzione alla creazione di occupazione e agli investimenti sociali nelle capacità presenti e future dei cittadini di impegnarsi nel mercato del lavoro, utilizzando chiari indicatori socioeconomici.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione.

(19)  Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione, la più ampia strategia sulla finanza sostenibile e il relativo acquis sociale.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata, comprese le esigenze delle regioni ultraperiferiche, tenendo conto dell'articolo 349 del TFUE. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri, di progetti transfrontalieri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21 e della strategia Europa 2020, compresa la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in particolare i progetti che contribuiscono a creare occupazione di qualità e crescita sostenibile, oppure all'integrazione dei progetti nelle regioni ultraperiferiche. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento, comprese quelle settoriali, in particolare le piattaforme multipaese onde promuovere progetti transfrontalieri o un gruppo di progetti che riguardano tutti gli Stati membri, e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)   all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

 

"8 bis)  'impresa sociale, un'impresa che ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative e che utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 1296/2013;";

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)   all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

 

"8 ter)  'servizi sociali', attività volte a migliorare la qualità della vita e a fornire protezione sociale, ad esempio tramite i servizi di sicurezza sociale, l'occupazione e i servizi di formazione, gli alloggi sociali, l'assistenza all'infanzia, l'assistenza a lungo termine e l'assistenza sociale;";

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f – punto iv

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  alla lettera f), il punto iv) è sostituito dal seguente:

iv)   gli indicatori fondamentali di rendimento, in particolare per quanto riguarda l'impiego della garanzia dell'Unione, il rispetto degli obiettivi e dei criteri di cui agli articoli 6 e 9 e all'allegato II, la mobilitazione di capitale privato e l'impatto macroeconomico del FEIS, compresi i suoi effetti sul sostegno agli investimenti;

iv)  gli indicatori fondamentali di rendimento, in particolare per quanto riguarda l'impiego della garanzia dell'Unione, il rispetto degli obiettivi e dei criteri di cui agli articoli 6 e 9 e all'allegato II, la mobilitazione di capitale privato e l'impatto macroeconomico del FEIS, compresi i suoi effetti sul sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  "L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";

1.  "L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che raggiungono l'economia reale e mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.  Il comitato direttivo è composto da quattro membri, di cui tre nominati dalla Commissione e uno dalla BEI. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo decide per consenso.

3.  Il comitato direttivo è composto da quattro membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno proveniente dalla DG FIN e gli altri due, che si alternano, dalle DG competenti, e uno dalla BEI. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo decide per consenso.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – parte introduttiva

 

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-i)  il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che abbiano esperienza in materia di investimenti in uno o più degli ambiti seguenti:"

"La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che possiedano assieme un mix di esperienze in materia di investimenti in tutti gli ambiti seguenti:"

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

i bis)  la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f)  istruzione e formazione;

f)  mercato del lavoro, istruzione e formazione, formazione professionale per le competenze e apprendimento permanente;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera k

 

 

Testo in vigore

Emendamento

 

i ter)  la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k)  infrastrutture sociali ed economia sociale e solidale."

"k)  infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale."

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera d

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.";

"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono rese pubbliche e accessibili senza indugio e indicano la motivazione su cui si fondano, sulla base del quadro di valutazione dei progetti, soffermandosi in particolare sul rispetto delle politiche dell'Unione, tra cui l'obiettivo della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro di qualità, la coesione economica, sociale e territoriale e il criterio dell'addizionalità. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.";

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g – frase introduttiva

 

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)  al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g)  capitale umano, cultura e salute, in particolare mediante:

g)  capitale umano, sviluppo sociale, cultura e salute, in particolare mediante:

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a bis)  al paragrafo 2, lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:

i)  istruzione e formazione;

i)  mercato del lavoro, istruzione e formazione, formazione professionale per le competenze e apprendimento permanente;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g – punto v

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a ter)  al paragrafo 2, lettera g), il punto v) è sostituito dal seguente:

v)  infrastrutture sociali ed economia sociale e solidale,

v)  infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale,

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto v bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a quater)  al paragrafo 2, lettera g), dopo il punto v) è aggiunto il seguente punto:

 

v bis)  messa a disposizione di fondi sulla piattaforma di investimento per le organizzazioni dell'economia sociale, tra cui le imprese sociali;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

"La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima e alla creazione di posti di lavoro, in linea con gli impegni della COP21 e la strategia Europa 2020. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.";

"Tale sostegno include una funzione di supporto locale mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato nonché a informazioni, ove del caso, sulle questioni pertinenti relative al diritto dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e dei diversi settori.";

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

i bis)  il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il PECI deve essere in grado di fornire assistenza tecnica nei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne l'efficienza energetica, la RTE-T e la mobilità urbana.

Il PECI deve essere in grado di fornire assistenza tecnica nei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne l'efficienza energetica, la RTE-T, la mobilità urbana e le infrastrutture sociali.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.";

"Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, soprattutto nelle regioni meno sviluppate e in transizione, al fine di ottenere il migliore impatto sull'occupazione e l'inclusione sociale nonché sulla lotta alla povertà, compresa la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.";

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali, la maggiore collaborazione con le autorità degli Stati membri e l'attenzione alla creazione di capacità per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni e nella maggiore collaborazione con gli Stati membri;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;

e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento, comprese le piattaforme di investimento settoriali;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 3

 

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  il paragrafo 3 è così modificato:

3.  I servizi del PECI sono offerti ai promotori di progetti pubblici e privati, tra cui banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme o fondi d'investimento ed entità pubbliche regionali e locali.

3.  I servizi del PECI sono offerti e resi accessibili a tutti i promotori di progetti pubblici e privati, tra cui banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme o fondi d'investimento, entità pubbliche regionali e locali e soggetti interessati del settore sociale.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 15 – paragrafo 5

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale e tra i soggetti interessati pertinenti, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

9 bis)  all'articolo 16, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

c)  una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica, dell'efficienza energetica, dell'infrastruttura sociale, dei servizi sociali e dell'economia sociale e solidale;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  all'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"5 bis.  Al fine di agevolare la responsabilità, la trasparenza e una migliore comprensione dell'addizionalità, secondo quanto stabilito all'articolo 3, il quadro di valutazione è reso pubblico per tutti gli attori."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Riferimenti

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

3.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Krzysztof Hetman

23.11.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

19.1.2017

Esame in commissione

25.1.2017

 

 

 

Approvazione

28.2.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

12

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ulrike Rodust

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

34

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

12

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Laura Agea, Tiziana Beghin

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (28.3.2017)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore per parere: Mercedes Bresso

BREVE MOTIVAZIONE

La politica di coesione rappresenta la principale politica di investimento dell'UE avente come obiettivo la crescita economica, la competitività, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della qualità della vita per i cittadini dell'UE, nonché lo sviluppo sostenibile nel lungo termine. Da sola essa non è però in grado di garantire il livello di investimenti necessario per assicurare all'economia europea una crescita adeguata.

Con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), l'UE ha creato uno strumento innovativo, un primo esperimento con l'obiettivo di tracciare una strada nuova e individuare nuove soluzioni di investimento. In un momento storico in cui le risorse pubbliche sono soggette a pressioni senza precedenti, il FEIS mira a massimizzare l'impatto delle risorse pubbliche attraendo al contempo investimenti privati.

Sebbene tanto i Fondi SIE quanto il FEIS siano strumenti a favore della crescita economica e degli investimenti strategici con un valore aggiunto europeo, a sostegno degli obiettivi politici dell'Unione, tra di essi vi sono importanti differenze quanto a campo di applicazione e obiettivi.

Il relatore per parere è convinto che l'obiettivo del parere della commissione per lo sviluppo regionale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017, dovrebbe essere, da un lato, garantire un coordinamento migliore di tali strumenti potenziandone le sinergie e assicurandone la complementarità, in modo che gli aiuti a titolo dei diversi strumenti e fondi dell'Unione europea non si sovrappongano, e, dall'altro, assicurare l'effettiva addizionalità delle iniziative e dei progetti supportati in particolare dal FEIS.

Le piattaforme di investimento rappresentano una modalità ottimale di attuazione della sinergia tra Fondi SIE e FEIS, essendo strumenti flessibili che consentono di individuare e finanziare progetti e iniziative economicamente sostenibili e di attrarre potenziali investitori, catalizzando risorse private a integrazione delle risorse pubbliche messe a disposizione dal bilancio europeo, dal gruppo BEI e dalle stesse banche e istituti nazionali di promozione.

La partecipazione dei Fondi SIE al FEIS attraverso piattaforme di investimento deve essere rafforzata con strumenti finanziari a livello regionale, settoriale (anche coinvolgendo diversi Stati membri in un settore specifico) e nazionale (anche raggruppando determinati progetti di investimento nel territorio di uno Stato membro).

Nel caso dei progetti transfrontalieri, il relatore per parere ritiene che tutti i progetti - e non solo quelli che includono almeno un paese della coesione - dovrebbero essere considerati rilevanti per lo sviluppo dei progetti FEIS. In particolare, sia le infrastrutture fisiche - con particolare attenzione a quelle più sostenibili, come ad esempio le ferrovie - che quelle non fisiche come le e-infrastrutture, le reti IT e le reti di ricerca e innovazione possono svolgere un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo del FEIS.

In tale contesto, il relatore per parere è convinto che un regime specifico per la possibile combinazione degli strumenti sia una soluzione percorribile, purché in coordinamento con le autorità di gestione. La revisione del regolamento FEIS deve avvenire in accordo con le modifiche in atto dei regolamenti finanziari ("Omnibus"), e in particolare del regolamento CPR ("Common Provision Regulation"), in maniera da garantire un'effettiva sinergia e un'interazione efficace tra i diversi strumenti.

Si ribadisce inoltre l'importanza di garantire un equilibrio geografico in tutta l'Unione, contribuendo così a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. In questo senso, pur evitando assegnazioni territoriali o settoriali ("no geographical or sectoral earmarking"), i paesi che non siano ancora riusciti ad utilizzare al meglio le opportunità del FEIS dovranno essere supportati anche dalle autorità europee, ad esempio tramite una più efficace assistenza tecnica anche a livello locale, nonché tramite un coordinamento degli sforzi compiuti dagli uffici territoriali della BEI.

In quest'ottica la BEI e la Commissione dovrebbero altresì rafforzare gli strumenti di valutazione dei risultati dei progetti avviati, misurandone l'impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale europea.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa3 sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

(1)  Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, la Commissione sostiene che l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti.

_________________

 

3 COM(2014) 903 final.

 

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali.

soppresso

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha pubblicato il parere n. 2/2016 dal titolo "FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione", nel quale evidenzia che "i progetti della Commissione europea di estendere ed aumentare la dotazione del fondo per gli investimenti al cuore del "piano Juncker" sono stati stilati troppo presto e con pochi elementi attestanti che detto aumento è giustificato". La Corte dei conti europea ha rilevato altresì che "non è stata effettuata un'esauriente valutazione dell'impatto" e ha criticato "il fatto che la disposizione che collegava la continuazione del FEIS ai risultati di una valutazione indipendente sia stata cancellata". La Corte ha inoltre sottolineato "il rischio che l'effetto moltiplicatore dichiarato sia sovrastimato", e che si tratta di obiettivi e risultati attesi, e non confermati da dati tangibili, precisi, chiari e immediati.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

(4)  Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS punta al conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. Tuttavia, si sono registrate enormi differenze tra gli Stati membri in termini di investimenti, e ciò rappresenta una grave carenza del FEIS, cui è necessario porre rapidamente rimedio. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  L'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/1017 prevede, ai paragrafi 6 e 7, che entro il 5 luglio 2018 sia presentata una proposta di modifica del regolamento medesimo, che dovrebbe essere corredata di una valutazione indipendente volta a stabilire se il FEIS "sta conseguendo i suoi obiettivi" e se "il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti è giustificato". Detta valutazione non è stata presentata se non dopo la proposta della Commissione sulla proroga del FEIS.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

(6)  Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Il Fondo ha conseguito alcuni risultati positivi, ad esempio ha garantito l'addizionalità, l'equilibrio geografico e la sostenibilità dei progetti finanziati, ma ha anche mostrato alcune carenze. La Commissione ha annunciato una proroga della proposta che raddoppia il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria, al fine di allineare meglio il Fondo agli obiettivi di coesione e integrazione dell'Unione. La proroga prevista dalla proposta legislativa della Commissione copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per tentare di estendere la capacità del FEIS, anche gli Stati membri possono contribuire ad esso in via prioritaria.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha concluso che era ancora troppo presto per misurare l'impatto economico, sociale e ambientale del FEIS o per stabilire se il Fondo stesse conseguendo i suoi obiettivi. Una valutazione esauriente dell'impatto deve fornire gli elementi necessari per decidere se il FEIS debba o non debba essere prorogato.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile.

(7)  La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile, a complemento dei fondi e dei programmi dell'Unione già esistenti, ad esempio i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), che continueranno a rappresentare i fondi chiave a sostegno della coesione e degli investimenti in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni, miranti a promuovere la crescita e l'occupazione e a ridurre i divari di sviluppo tra le regioni dell'Unione.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Le proposte volte a prorogare il periodo di investimento oltre il 2020 dovrebbero essere precedute da valutazioni indipendenti che analizzino se il FEIS sta conseguendo i propri obiettivi, in particolare per quanto concerne l'addizionalità dei progetti e il suo impatto su crescita e occupazione, nonché essere basate su dette valutazioni.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Le proposte di proroga del FEIS non dovrebbero tentare di sostituire o ridurre la dotazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE).

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

(8)  Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, a promuovere i partenariati pubblico-privati e a sostenere gli investimenti strategici che presentano una maggiore addizionalità e un elevato valore aggiunto sotto il profilo sociale, ambientale, territoriale ed economico, includendo la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. È opportuno prestare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 174 TFUE. Sono compresi, in linea con le attuali tendenze economiche, investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

(10)  Date le potenzialità che presenta di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare la combinazione di forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. L'impiego combinato del FEIS e dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) può contribuire a estendere la copertura geografica del FEIS. È tuttavia fondamentale che il FEIS non sostituisca o escluda le sovvenzioni e che la sua addizionalità sia mantenuta.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  È opportuno dare maggiore risalto al potenziale del FEIS per il rilancio del mercato del lavoro e la creazione di posti di lavoro sostenibili, come avviene per la politica di coesione, nonché raccogliere e analizzare dati pertinenti e affidabili.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

(11)  La relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) "Valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici", pubblicata il 6 ottobre 2016, evidenzia la necessità di correggere gli squilibri geografici del sostegno del FEIS mediante misure quali l'ampliamento della gamma degli obiettivi generali e dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS e il potenziamento del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti. Pertanto, al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di coesione e incrementare la diffusione del FEIS, segnatamente nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, è opportuno prendere misure che rafforzino e proteggano la diversificazione settoriale e geografica del FEIS.

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Il FEIS e i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) dovrebbero essere considerati Fondi complementari, che sostengono investimenti strategici sostenibili con un valore aggiunto europeo in vista del conseguimento di obiettivi di politica dell'Unione quali gli obiettivi in campo climatico, che possono contribuire allo sviluppo e alla coesione territoriale. Tuttavia, l'ambito di applicazione, gli obiettivi, la logica, l'impostazione e il quadro giuridico e regolamentare del FEIS e dei Fondi SIE sono diversi.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)  Il FEIS dovrebbe essere maggiormente promosso presso i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, dato che in essi il livello di conoscenza del Fondo è molto basso e che nessun progetto è stato sinora finanziato a suo titolo.

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi.

(16)  Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato, soprattutto nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, come pure alle imprese che si occupano di progetti sostenibili e digitali, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi e diversificando le fonti di finanziamento mediante la promozione dei finanziamenti multipli, come ad esempio il finanziamento collettivo.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

(17)  La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza dei vari strumenti di sostegno dell'UE che possono essere utilizzati da soli o in combinazione con il FEIS, e fornire assistenza nella scelta dello strumento o della combinazione di strumenti più efficace, in modo da migliorare la consapevolezza della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017 e incoraggiare l'elaborazione di progetti di investimento che offrano un'ampia copertura settoriale e geografica.

Emendamento     19

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  È opportuno lanciare campagne di comunicazione sui progetti di investimento del FEIS. In tale contesto, la BEI dovrebbe pubblicare le informazioni e i risultati relativi alle valutazioni d'impatto che si riferiscono alle operazioni e ai progetti condotti, indicando il valore aggiunto e l'addizionalità rispettivi. Analogamente, la BEI dovrebbe pubblicare, per ciascun progetto finanziato, dati analitici che consentano di collegare i dati ai posti di lavoro creati attraverso il FEIS.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

(21)   È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti, che dovrebbe quindi disporre di risorse adeguate. Le sue attività dovrebbero essere concentrate sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)  all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal seguente:

Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito.

"Si considera che assicurino addizionalità anche le attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito, se risulta da documenti pubblici che esse fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare senza il sostegno del FEIS nello stesso periodo."

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a investimenti subottimali come quelli dovuti a barriere generate dalle frontiere o dalle regolamentazioni nazionali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti di cooperazione transfrontaliera e quelli di cooperazione interregionale, in particolare tra regioni funzionali.

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere sostenuti dal FEIS solo se è dimostrato che l'impiego della garanzia dell'Unione è richiesto per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma. Il comitato per gli investimenti garantisce che nella sua procedura di selezione si proceda alla verifica dell'addizionalità.

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti transfrontalieri sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche e non fisiche o su infrastrutture intangibili di collegamento tra due o più Stati membri, come l'infrastruttura digitale, le reti IT e le reti di ricerca, o sull'estensione di dette forme di infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

Emendamento     26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – frase introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

"L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";

"L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti geograficamente equilibrati che assicurano addizionalità e mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-i)   il terzo comma è sostituito dal seguente:

La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che abbiano esperienza in materia di investimenti in uno o più degli ambiti seguenti:

"La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che possiedano, complessivamente, un mix di competenze in materia di investimenti in tutti gli ambiti seguenti:"

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera d

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.";

"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto delle politiche dell'Unione, compresi gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, della creazione di posti di lavoro di qualità e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché sul rispetto del criterio dell'addizionalità. L'equilibrio geografico dovrebbe essere promosso rafforzando l'assistenza del PECI agli Stati membri, alle regioni e alle autorità locali con un basso tasso di partecipazione ai progetti finanziati dal FEIS. Il quadro di indicatori di valutazione, utilizzato per valutare le operazioni, è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'UE, ad eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.";

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

"La BEI mira a far sì che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS negli obiettivi combinati nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione non è incluso in tale calcolo. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.";

"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, con particolare attenzione alle PMI e alle autorità regionali e locali, e al ricorso a partenariati pubblico-privato, nonché una consulenza sugli aspetti pertinenti del diritto dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze e del potenziale di investimenti degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati. Il PECI fornisce assistenza tecnica nei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, comprese l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, l'agricoltura, l'economia circolare, la RTE-T e la mobilità urbana. Inoltre, il PECI comunica alla Commissione le barriere normative che ha individuato, creando così un feedback tra la BEI e la Commissione.";

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

"c)  lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;";

"c)  lo sfruttamento delle conoscenze regionali e locali, come anche il sostegno alla creazione di capacità per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione a tutti i livelli e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale, nonché dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni, anche in coordinamento con banche nazionali e regionali di promozione;";

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

"e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;";

"e)  la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento, con lo scopo di migliorare l'accesso per progetti che coinvolgono vari Stati membri, anche in coordinamento con le banche regionali e nazionali di promozione;";

Emendamento     33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

"f)  la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS.";

"f)  la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS, al fine di consentire una complementarità ottimale degli investimenti, nonché sinergie tra di essi, in vista di una programmazione unificata dell'intervento strategico.";

Emendamento     34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

"5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.";

"5.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello regionale e locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali e regionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei. Per facilitare l'accumulo degli investimenti privati, si rafforzano le interazioni fra il PECI, il PPIE, la BEI e le banche o gli istituti nazionali e regionali di promozione.";

Emendamento     35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(9 bis)  all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:

"2.   La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti europea una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:"

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(9 ter)   all'articolo 16, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f)  una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;

"f)   quando le risorse del FEIS sono combinate con altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 e l'MCE, una descrizione dettagliata dei progetti, così come l'esatto contributo finanziario proveniente da ciascuna fonte, nonché un profilo di rischio per ciascun progetto;"

Emendamento     37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 quater (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater)  all'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"6 bis.   La BEI elabora, a fini di rendiconto, una serie di indicatori di risultato per ciascuna operazione, onde fornire una base affidabile per l'analisi del valore aggiunto del finanziamento dell'Unione. Questa metodologia è approvata dal comitato direttivo.";

Emendamento     38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 18 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

"6.  Per il 30 giugno 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento.";

"6.  Entro il 30 giugno 2018 ed entro il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, alla Corte dei conti europea e alla Banca europea per gli investimenti una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento, nella quale si indica altresì se il FEIS sta conseguendo i suoi obiettivi in fatto di addizionalità dei progetti e di impatto sulla coesione sociale, economica e territoriale, e se potrebbe essere realizzato un migliore equilibrio geografico dei progetti stessi.";

Emendamento     39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 19 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS.";

"La BEI e il FEI informano e obbligano gli intermediari finanziari a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza dei vari strumenti di sostegno dell'Unione che possono essere utilizzati da soli o in combinazione con il FEIS.

 

La BEI pubblica sul suo sito internet, per ciascun progetto, l'importo del finanziamento del FEIS.";

Emendamento     40

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera a – trattino 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)  alla lettera a), il quinto trattino è sostituito dal seguente:

–   entità del settore pubblico (territoriali o meno, escludendo tuttavia operazioni con tali entità che facciano sorgere rischio diretto per gli Stati membri) ed entità tipo del settore pubblico.

"–   entità del settore pubblico (territoriali o di altro tipo, escludendo tuttavia operazioni con tali entità che facciano sorgere rischio diretto per gli Stati membri) ed entità tipo del settore pubblico. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), istituito in conformità del regolamento n. 1082/2006 sul GETC*, è considerato un'entità che non fa sorgere rischio diretto per gli Stati membri.

 

_______________

 

* Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19."

Emendamento     41

Proposta di regolamento

Allegato – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi.";

"Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti pubblici o privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi, o nel caso in cui l'elemento di fallimento del mercato è inequivocabilmente accertato e l'addizionalità è chiaramente valutata.";

Emendamento     42

Proposta di regolamento

Allegato – punto 6 – lettera c

Regolamento (UE) 2015/1017

Allegato II – sezione 8 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  nella prima frase della lettera b), la parola "iniziale" è soppressa.

c)  nella prima frase della lettera b), la parola "iniziale" è soppressa. Nella seconda frase della lettera b), la parola "adotta" è sostituita dalle parole "adotta e assicura l'efficace attuazione di".

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Riferimenti

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

3.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Mercedes Bresso

11.10.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

 

19.1.2017

Approvazione

21.3.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luigi Morgano

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

29

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

5

-

EFDD

Rosa D'Amato, Julia Reid

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Verts/ALE

Davor Škrlec

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Riferimenti

COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.9.2016

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

3.10.2016

ECON

3.10.2016

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

CONT

15.12.2016

EMPL

3.10.2016

ENVI

3.10.2016

ITRE

3.10.2016

 

TRAN

3.10.2016

REGI

3.10.2016

AGRI

3.10.2016

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

29.9.2016

AGRI

29.9.2016

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

 

Relatori

       Nomina

Udo Bullmann

26.1.2017

José Manuel Fernandes

26.1.2017

 

 

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

 

 

19.1.2017

Esame in commissione

20.3.2017

3.4.2017

 

 

Approvazione

15.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

65

11

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Gerolf Annemans, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Clare Moody, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Eva Maydell, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Julia Reda, Bart Staes, Jarosław Wałęsa, Lambert van Nistelrooij

Deposito

15.5.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

65

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Petr Ježek, Urmas Paet, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij, Patricija Šulin

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Richard Corbett, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Heidi Hautala, Julia Reda, Jordi Solé, Bart Staes, Indrek Tarand

11

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Barbara Kappel

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti