RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

29.9.2017 - (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP)) - ***

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Barbara Matera

Procedura : 2013/0255(APP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0290/2017
Testi presentati :
A8-0290/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

(09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento del Consiglio (09941/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0229/2017),

–  visto l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0290/2017),

1.  dà la sua approvazione visto il progetto di regolamento del Consiglio;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

La tutela dai reati a danno del bilancio dell'Unione e il perseguimento di tali reati sono attualmente competenza esclusiva degli Stati membri. L'OLAF, Eurojust ed Europol non hanno il mandato per svolgere indagini penali e la Procura europea (EPPO) intende colmare questo vuoto istituzionale.

L'istituzione della Procura europea comporterà una modifica sostanziale quanto alle modalità della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'EPPO combinerà gli sforzi esplicati a livello europeo e nazionale in materia di contrasto inquadrandoli in un approccio unificato, omogeneo ed efficiente per combattere le frodi ai danni dell'UE. Attualmente, solo le autorità nazionali possono svolgere indagini e perseguire le frodi ai danni dell'UE e le loro competenze si fermano ai confini nazionali. Il 17 luglio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio volta a istituire la Procura europea (EPPO) in cui vengono definite le competenze e le procedure dell'EPPO. La base giuridica e le regole per l'istituzione della Procura europea sono contemplate dall'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 86, il regolamento proposto deve essere adottato secondo la procedura di approvazione, nel cui ambito il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

Il 7 febbraio 2017 il Consiglio ha registrato la mancanza di unanimità a favore della proposta. A norma dell'articolo 86 TFUE, a questo punto un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il testo sia deferito al Consiglio europeo quale ultimo tentativo per arrivare a un consenso. Il relatore si rammarica del fatto che, ad oggi, solo 20 Stati membri partecipino alla cooperazione rafforzata e incoraggia gli Stati membri non partecipanti ad aderirvi in futuro.

L'8 giugno gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata hanno adottato un orientamento generale sulla proposta.

Il Parlamento europeo ha adottato 3 relazioni intermedie (2014, 2015 e 2016) relative alla Procura europea in cui ha espresso preoccupazioni per quanto riguarda le competenze dell'EPPO, la direttiva relativa alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione e le frodi in materia di IVA, la struttura, le indagini, i diritti processuali, il controllo giurisdizionale e le relazioni con gli altri organismi pertinenti dell'UE.

●  Struttura dell'EPPO

L'EPPO sarà un organismo dell'Unione a struttura decentrata finalizzato a integrare le autorità nazionali di contrasto. Sarà guidata da un procuratore capo europeo, e ogni Stato membro partecipante sarà rappresentato da un procuratore. In base al regolamento, le indagini saranno condotte dai procuratori europei delegati (EDP) situati nei singoli Stati membri. Il numero dei procuratori europei delegati per Stato membro sarà deciso a livello nazionale, ma ogni Stato membro dovrebbe averne almeno uno. I procuratori delegati faranno integralmente parte dell'EPPO, ma continueranno anche a esercitare le proprie funzioni di procuratori nazionali. Quando agiscono per conto dell'EPPO saranno completamente indipendenti dalle procure nazionali.

●  Competenze

L'EPPO avrà il compito di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In relazione a tali reati l'azione penale sarà esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

In relazione alle competenze e ai procedimenti dell'EPPO va menzionata la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ("direttiva PIF"). Nel dicembre 2016 Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta PIF e convenuto di inserire nel campo d'applicazione della direttiva i casi gravi di frode transfrontaliera in materia di IVA, fissando la soglia a 10 milioni di EUR.

Il relatore si compiace del fatto che il criterio del "danno" sia stato ampiamente attenuato dalle eccezioni previste e che non sia più applicabile all'articolo 3, lettere a), b) e d) della direttiva PIF (spese non relative agli appalti; spese relative agli appalti ed entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA). È stata introdotta la possibilità per le autorità nazionali di trasferire all'EPPO fascicoli che altrimenti non sarebbero stati di competenza della Procura europea.

Il regolamento che istituisce la Procura europea estende l'ambito degli obblighi di segnalazione per le autorità nazionali e aumenta le possibilità per l'EPPO di chiedere informazioni supplementari. In futuro, si potrebbe estendere la dimensione transfrontaliera dei reati gravi di competenza dell'EPPO.

●  Controllo giurisdizionale

Il regolamento EPPO garantisce un sistema globale di controllo giurisdizionale da parte dei giudici nazionali e offre possibilità di controllo diretto da parte della Corte di giustizia europea (sulle decisioni dell'EPPO di archiviare un caso nella misura in cui tali decisioni siano contestate sulla base del diritto dell'Unione, sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'EPPO, sulle controversie relative a clausole compromissorie, sulle questioni riguardanti il personale e sulle decisioni che incidono sui diritti degli interessati, quale il diritto di accesso del pubblico ai documenti).

●  Misure d'indagine

L'EPPO disporrà di misure d'indagine adeguate per poter svolgere le proprie indagini. L'articolo 25 del regolamento prevede un elenco di misure per i casi in cui il reato oggetto dell'indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. A questo proposito i colegislatori hanno concordato criteri in base ai quali gli Stati membri possono chiedere misure investigative in virtù del principio di riconoscimento reciproco sancito dalla direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

●  Garanzie procedurali

È garantita la tutela dei diritti procedurali di indagati e imputati, nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e imputati quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. Il regolamento prevede diritti di difesa per gli indagati in un procedimento penale dell'EPPO, in particolare il diritto al patrocinio a spese dello Stato, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto all'informazione, il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine e il diritto di presentare prove e di chiedere alla Procura europea di raccogliere prove per conto dell'indagato.

●  Eurojust, OLAF ed Europol

In quanto strumento necessario per l'esercizio delle sue funzioni, l'EPPO può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi o gli organismi esistenti dell'Unione, quali Eurojust, l'OLAF ed Europol.

Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario in particolare che le competenze dell'EPPOP e di Eurojust siano definite chiaramente. Al fine di evitare dannose ripetizioni e sovrapposizioni di competenze tra i due organi, è necessario delimitare e definire chiaramente le loro rispettive competenze. I due organi possono collaborare strettamente su singoli casi, sulla base di criteri precisi, condividendo informazioni sulle rispettive indagini.

Nelle sue relazioni con l'OLAF, l'EPPO instaura una stretta cooperazione, in particolare relativamente allo scambio di informazioni. Il regolamento contiene disposizioni specifiche volte a evitare indagini parallele sugli stessi fatti. L'EPPO può chiedere all'OLAF di fornire informazioni, di facilitare il coordinamento e di condurre indagini amministrative.

Le relazioni tra l'EPPO e l'Europol si baseranno su una stretta cooperazione; se necessario ai fini delle sue indagini, l'EPPO potrà ottenere qualunque informazione pertinente detenuta da Europol.

●  Paesi non partecipanti

Il relatore plaude alla decisione del Consiglio di inserire all'articolo 59 bis, relativo alle relazioni dell'EPPO con gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata, una disposizione in base alla quale tali Stati membri sono tenuti a informare l'EPPO quale autorità competente ai fini della cooperazione giudiziaria in materia penale.

●  Conclusioni

Sebbene avesse auspicato un regolamento più ambizioso, il relatore ritiene che il testo attuale tenga ampiamente conto delle preoccupazioni espresse dal PE.

Il relatore si rammarica che non tutti gli Stati membri dell'Unione partecipino all'istituzione della Procura europea, ma accoglie con soddisfazione il fatto che venti Stati membri hanno concordato una strategia generale che comprende, in particolare, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e, più specificamente, i casi gravi di frode in materia di IVA. Il relatore incoraggia gli Stati membri non partecipanti ad aderire in futuro alla cooperazione rafforzata.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Procura europea

Riferimenti

09941/2017 – C8-0229/2017 – COM(2013)05342013/0255(APP)

Consultazione / Richiesta di approvazione

17.7.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

JURI

11.9.2017

PETI

11.9.2017

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

27.9.2017

CONT

27.9.2017

JURI

27.9.2017

PETI

27.9.2017

Relatori

       Nomina

Barbara Matera

10.11.2015

 

 

 

Relatori sostituiti

Monica Macovei

 

 

 

Esame in commissione

29.11.2016

25.9.2017

28.9.2017

 

Approvazione

28.9.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

5

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

Deposito

29.9.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

40

+

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Emil Radev, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

ECR

Monica Macovei

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

EFDD

Laura Ferrara

5

-

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst

2

0

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti