RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

28.11.2018 - (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Angelika Mlinar
Relatore per parere (*):
Bogdan Wenta, commissione per la cultura e l'istruzione
(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2018/0227(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0408/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0434),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 172 e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0256/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0408/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

  vista la risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario,

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio53], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(4)  A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio53], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Le difficoltà legate alla partecipazione dei paesi o dei territori d'oltremare devono essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del programma e la loro partecipazione effettiva allo stesso deve essere sottoposta a monitoraggio e valutazione regolare.

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53 Decisione / /UE del Consiglio.

53 Decisione / /UE del Consiglio.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, correlate ai bisogni esistenti e conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio54 bis, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per tutti i beneficiari, in particolare a carico degli Stati membri e delle PMI. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori quantitativi e qualitativi misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

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54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

 

54 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Il programma dovrebbe garantire la massima trasparenza, la rendicontabilità e il controllo democratico degli strumenti finanziari innovativi e dei meccanismi che coinvolgono il bilancio dell'Unione, in particolare per quanto concerne il loro contributo, con riguardo sia alle aspettative iniziali che ai risultati finali verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale del settembre 201755 e le conclusioni del Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale del settembre 201755 e le conclusioni del Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione efficiente delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività e innovazione, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente alle sfide poste dalla trasformazione digitale in diversi modi, ad esempio assicurando che siano poste in essere le componenti essenziali su cui si basano le nuove tecnologie, creando norme giuridiche efficaci e facilmente applicabili, rivedendo le politiche interessate dalla trasformazione digitale e creando un contesto propizio all'innovazione in cui siano pienamente salvaguardati gli interessi degli utenti. La dotazione finanziaria per questo programma, uno sforzo collettivo a livello europeo, è aumentata in modo ottimale da significativi fondi del settore privato e dai contributi degli Stati membri.

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55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-it.pdf

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Il futuro della società e dell'economia europea dipenderà fortemente da una politica armonizzata e uniforme in materia di spettro radio, dall'infrastruttura 5G, che richiederà un obiettivo infrastrutturale per quanto riguarda le reti VHC, al fine di fornire servizi di comunicazione di alta qualità e più rapidi. Si tratta di una condizione essenziale per una corretta attuazione del presente programma. A tale riguardo, il programma dovrebbe trarre vantaggio dalla positiva attuazione del meccanismo per collegare l'Europa e in particolare dall'iniziativa Wif4EU intesa a promuovere la connettività per i cittadini negli spazi pubblici dell'Unione; la combinazione di questi due programmi massimizzerà i risultati e conseguirà gli obiettivi dell'Unione relativi a una copertura affidabile e uniforme delle reti ad alta velocità in tutta l'Unione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali il divario digitale e l'intelligenza artificiale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, dei diritti, dei diritti fondamentali e delle norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Il 10 aprile 2018 gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno e la volontà comune di cooperare su iniziative relative a servizi di infrastruttura in materia di intelligenza artificiale e di tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain) firmando accordi di cooperazione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Per attuare positivamente il presente programma, non è sufficiente seguire le tendenze. L'Unione deve impegnarsi a favore di tecnologie che consentano la tutela della vita privata (come ad esempio la crittografia e le applicazioni decentrate (DApp)), e investire maggiormente in infrastrutture adeguate alle esigenze future (reti a fibra ottica), in modo da rendere possibile una società digitalizzata indipendente.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)  L'Europa deve effettuare sostanziali investimenti nel proprio futuro, per la creazione di capacità digitali strategiche che le consentano di beneficiare della rivoluzione digitale. A tal fine deve essere garantito un bilancio consistente (pari ad almeno 9,2 miliardi di EUR) a livello di UE, da integrare con notevoli sforzi d'investimento a livello nazionale e regionale, segnatamente attraverso un legame coerente e complementare con i fondi strutturali e di coesione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività, la cibersicurezza e la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione, garantendo che i cittadini europei dispongano delle qualifiche, delle competenze e delle conoscenze necessarie ad affrontare la trasformazione digitale.

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57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Considerando il ritardo nello sviluppo delle capacità digitali strategiche dell'Unione e gli sforzi compiuti per porvi rimedio, occorre garantire un bilancio commisurato alle ambizioni di questo programma pari almeno a 9,2 miliardi di EUR.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"58 definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.

(9)  La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"58 definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo e l'innovazione di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.

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58 COM (2018) 125 final

58 COM (2018) 125 final

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  L'iniziativa Internet di prossima generazione promossa dalla Commissione europea nel 2017 dovrebbe altresì gettare le basi per l'attuazione del programma, che mira ad un'Internet più aperta con servizi migliori, più intelligenza, maggiore coinvolgimento e partecipazione, sfruttando le opportunità tecnologiche derivanti dai progressi in vari settori di ricerca, passando da nuove architetture di rete e infrastrutture definite da software a nuovi concetti di servizi e applicazioni.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, nonché ammodernare specifici settori di interesse pubblico a vantaggio delle imprese, in particolare delle PMI, e dei cittadini in tutta l'Unione. Inoltre, il programma dovrebbe rafforzare la competitività dell'Unione e la resilienza della sua economia.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Si avverte l'urgente necessità di sostenere le PMI che intendono avvalersi della trasformazione digitale nei loro processi produttivi. Ricerca e innovazione nel settore digitale consentiranno alle PMI di contribuire alla crescita dell'economia europea, attraverso un uso efficiente delle risorse.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: a) il calcolo ad alte prestazioni, b) l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito, c) la cibersicurezza, d) le competenze digitali avanzate, nonché e) l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater)  Il programma dovrebbe contribuire non solo all'obiettivo generale della trasformazione digitale, ma anche a garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sicurezza a lungo termine, creando capacità e competenze nell'Unione, dando priorità ad azioni che aumentano il potenziale strategico e limitano la dipendenza da fornitori e prodotti provenienti da paesi terzi, assicurando in tal modo la competitività economica e innovativa dell'Unione.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli europei dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, incluse le PMI, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli europei dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva. I poli europei dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale e sostenere la trasformazione digitale nei paesi e territori d'oltremare.

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59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Al fine di creare sinergie tra gli investimenti nell'ambito del presente programma e gli investimenti dell'Unione in ricerca e sviluppo, in particolare quelli nell'ambito del programma Orizzonte Europa, i poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero fungere da piattaforma capace di riunire, da un lato, l'industria, le imprese e le amministrazioni che hanno bisogno di nuove soluzioni tecnologiche e, dall'altro, le società, in particolare le start-up e le PMI, che dispongono di soluzioni pronte per il mercato.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)  La pianificazione, lo sviluppo e l'aggiudicazione di appalti nell'ambito del programma sono realizzati con l'obiettivo di accrescere le capacità e migliorare la competitività dell'Unione a medio e lungo termine. Occorre accordare la priorità alle azioni che aumentano il potenziale strategico e la competitività dell'Unione al fine di limitare la dipendenza da fornitori e prodotti provenienti da paesi terzi. La partecipazione di paesi terzi agli obiettivi specifici del programma dovrebbe pertanto dipendere dal contributo che tali paesi darebbero all'Unione.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.

(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e l'autonomia strategica dell'Unione. A tal fine il programma dovrebbe garantire un bilancio dell'UE pari ad almeno 9,2 miliardi di EUR, integrati da coinvestimenti provenienti dagli Stati membri e/o dal settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa raggiungano l'avanguardia del progresso tecnologico.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per rafforzare e ampliare la base digitale dell'Unione, affrontare le principali sfide per la società, rafforzare ulteriormente le competenze digitali industriali dell'Unione, nonché per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

Motivazione

Il programma digitale non dovrebbe soltanto affrontare le carenze e i problemi del mercato, ma anche aiutare l'Unione ad ampliare, salvaguardare o sostenere la leadership tecnologica, digitale e industriale.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune.

(15)  Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune. Nel caso di una gestione indiretta, la Commissione garantirà che siano mantenute e rispettate tutte le norme di qualità e sicurezza richieste per la gestione diretta del programma.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione e archiviazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese. L'Unione deve acquisire supercomputer di altissimo livello, rendere sicuro il proprio sistema di alimentazione e diffondere servizi di simulazione, visualizzazione e realizzazione di prototipi, garantendo al contempo un sistema HPC nel rispetto dei valori e dei principi dell'Unione.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.

(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione, rafforzando il valore aggiunto dell'UE.

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Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, incluse le PMI e le start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni stabilite nell'Unione.

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63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data.

(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data. Per creare le migliori condizioni quadro per la promozione di queste nuove tecnologie in Europa, l'Unione deve aggiungere il principio dell'innovazione al suo processo decisionale.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea, il Parlamento europeo ha sottolineato l'impatto delle barriere linguistiche sull'industria e sulla sua digitalizzazione. In questo contesto, lo sviluppo di tecnologie del linguaggio su larga scala basate sull'intelligenza artificiale, come la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, l'analisi dei big data, i sistemi di dialogo e di risposta alle domande sono essenziali per preservare la diversità linguistica, garantire l'inclusione e consentire la comunicazione uomo-uomo e uomo-macchina.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)  Lo sviluppo sempre più rapido di robot che imparano da soli e dell'intelligenza artificiale, nonché la loro capacità di moltiplicare le conoscenze e apprendere contenuti nell'arco di secondi, fanno sì che sia difficile prevedere una qualunque fase di sviluppo da qui alla conclusione del programma nel 2027. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a questa tendenza digitale in rapida evoluzione e, se del caso, adeguare di conseguenza e senza indugio gli obiettivi del programma di lavoro.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quater)  Alla luce della crescente domanda, da parte dell'industria europea, di soluzioni robotiche di intelligenza artificiale e vista l'importanza di evitare una grave carenza di investimenti nel settore, gli obiettivi del programma che riguardano l'intelligenza artificiale dovrebbero includere la robotica alimentata dall'intelligenza artificiale.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quinquies)  I prodotti e i servizi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere di facile impiego, a norma di legge per impostazione predefinita e offrire ai consumatori una scelta più ampia e maggiori informazioni, in particolare sulla qualità dei prodotti o dei servizi.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione per garantire la sicurezza del mercato interno ove venga utilizzata l'intelligenza artificiale così come dell'accesso all'estrazione di testi e dati è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, incluse le tecnologie del linguaggio.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Il 25 aprile 2018 la Commissione si è impegnata a proporre un approccio europeo sviluppando progetti di orientamenti sull'intelligenza artificiale in collaborazione con le parti interessate all'interno dell'Alleanza per l'intelligenza artificiale, un gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale, al fine di potenziare le applicazioni e le imprese che si servono dell'intelligenza artificiale in Europa.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale.

(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale, come pure l'attuazione della sicurezza e della tutela della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione.

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64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i cittadini, le amministrazioni pubbliche e le imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative65 che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.

(23)  Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative65 che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici, di aumentare la ciberresilienza e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.

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65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)  In linea di principio, le soluzioni di cibersicurezza dovrebbero contenere norme in materia di sicurezza e protezione quali parametri progettuali fondamentali, conformemente alle tecnologie più avanzate disponibili e ai principi della "sicurezza fin dalla progettazione" e della "sicurezza predefinita".

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come la tecnologia del registro distribuito, le identità digitali, la crittografia, la cifratura o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, la logistica, l'energia, i trasporti, il turismo, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza, la trasparenza e la fiducia nelle attività online, incluse le piattaforme 5G, e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.

(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nello sviluppo delle competenze digitali e migliorare l'alfabetizzazione digitale per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire con un approccio integrato.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)  Data la necessità di un approccio olistico, il programma dovrebbe altresì tenere conto degli ambiti di inclusione, qualificazione, formazione e specializzazione che sono decisivi, oltre alle competenze digitali avanzate, per la creazione di valore aggiunto nella società della conoscenza.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale.

(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale. Il Parlamento europeo chiede inoltre che la prospettiva di genere sia integrata in tutte le iniziative digitali sottolineando la necessità di affrontare il grave divario di genere nel settore delle TIC, poiché tale aspetto è fondamentale ai fini della prosperità e della crescita a lungo termine dell'Europa.

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67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di raccogliere dati disaggregati per genere sull'utilizzo delle TIC, definendo obiettivi, indicatori e parametri di riferimento per verificare i progressi compiuti in termini di accesso delle donne alle TIC e promuovere gli esempi di migliori pratiche tra le aziende operanti nel settore.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 ter)  Nella sua risoluzione del 21 dicembre 2015 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale" il Parlamento europeo sostiene pienamente e incoraggia una cultura imprenditoriale digitale per le donne, nonché la loro integrazione e partecipazione alla società dell'informazione.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, il cloud computing, la protezione dei dati e la governance delle informazioni e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di apprendimento e formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR, ERASMUS e Orizzonte Europa.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'industria, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, migliorando nel contempo l'efficienza della spesa pubblica. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali multilingui di alta qualità in tutta l'Europa. È altresì importante che tali servizi siano accessibili alle persone con disabilità.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  La digitalizzazione può agevolare l'accessibilità senza barriere per tutti, compresi gli anziani, le persone a mobilità ridotta o con disabilità e le persone che vivono nelle zone remote o rurali.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, la sicurezza, la riduzione delle emissioni di carbonio, l'infrastruttura energetica, l'istruzione e la formazione e la cultura è necessario mantenere, potenziare e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati e di informazioni a livello transfrontaliero e multilingue e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie e garantire la complementarità. La trasformazione digitale dovrebbe comunque tenere conto del fatto che alcuni cittadini non vi partecipano, per vari motivi, e le reti dovrebbero essere sostenute per continuare a informare tali cittadini, aiutandoli a restare nel pieno possesso dei loro diritti e a partecipare a tutti i doveri sociali e civici.

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68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)  La trasformazione digitale in questo settore deve comunque consentire ai cittadini dell'UE di accedere ai propri dati personali, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano i cittadini e i dati.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter)  L'implementazione e l'accesso a tecnologie avanzate in ambiti di pubblico interesse quali l'istruzione richiedono, inoltre, una formazione nelle competenze necessarie a utilizzare tali tecnologie. Gli obiettivi previsti dall'obiettivo specifico 8 dovrebbero pertanto comprendere anche programmi di formazione per le persone che utilizzeranno le tecnologie avanzate.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.

(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile, sicuro, fluido e inclusivo ai servizi pubblici.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita sostenibile, l'occupazione e il lavoro di alta qualità. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

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69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.

(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola la cooperazione transfrontaliera, l'adeguamento delle norme comuni, un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche e linguistiche transfrontaliere, ridurre la burocrazia, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione, ed evitando un'inutile doppia archiviazione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico, tecnologicamente neutro, transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali e che garantisca un elevato livello di protezione dei dati. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  Il 6 ottobre 2017 a Tallinn i ministri dell'UE hanno dichiarato che la strategia digitale europea dovrebbe essere fondata sulla collaborazione e sull'interoperabilità, avvalendosi anche di politiche in materia di licenze aperte e di standard aperti. Il programma dovrebbe pertanto promuovere le soluzioni open source per consentire il riutilizzo, accrescere la fiducia e garantire la trasparenza. Tale approccio avrà un impatto positivo sulla sostenibilità dei progetti finanziati.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni"71.

(37)  Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni". Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese dei settori culturali e creativi.

__________________

 

71

 

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"73, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce un ingrediente essenziale della digitalizzazione dell'industria.

(39)  Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"73, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce una componente essenziale della digitalizzazione dell'industria.

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73 COM(2016) 180 final, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".

73 COM(2016) 180 final, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi).

(40)  Il regolamento (UE) 2016/679 fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantisce la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforza la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, tutte le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero rispettare pienamente il suddetto regolamento. Tali azioni dovrebbero, in particolare, sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che rispettano gli obblighi di "protezione dei dati sin dalla progettazione", i quali sono vincolanti in virtù del suddetto regolamento, e, nella misura in cui il trattamento riguarda i dati di comunicazioni elettroniche, occorre rispettare debitamente la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Esse dovrebbero, in particolare, sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che rispettano gli obblighi di "protezione dei dati sin dalla progettazione", i quali sono vincolanti in virtù del GDPR.

 

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1 bis Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.

(41)  Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione e per preservare il valore aggiunto europeo, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Gli organismi che attuano il presente programma dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alle normative nazionali in materia di trattamento delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE.

(42)  Nella misura in cui gli organismi che attuano il presente programma trattano informazioni sensibili non classificate o informazioni classificate dell'Unione, essi dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni stabilite dagli atti dell'Unione o dalla legislazione nazionale in materia di trattamento delle informazioni, a seconda dei casi.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'obbligo dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e aiuterà a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione al fine di garantire il pieno rispetto di tali obblighi.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, pag. 1.

74 COM(2018) 321 final, pag. 1.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro, affinché gli obiettivi del programma siano conseguiti in conformità alle priorità dell'Unione e degli Stati membri e siano assicurate la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/201175 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

soppresso

__________________

 

75 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, come programmi di lavoro pluriennali (di norma ogni due anni) oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, come programmi di lavoro annuali. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(45)  I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati in modo da conseguire gli obiettivi del programma conformemente alle priorità dell'Unione e degli Stati membri, assicurando nel contempo la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, ogni due anni, oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, su base annuale. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I e II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)  Al fine di garantire, mantenere e sviluppare finanziamenti a lungo termine per il programma Europa digitale occorrono norme comuni chiare a livello dell'UE, orientate al futuro e favorevoli alla concorrenza, onde stimolare gli investimenti e l'innovazione e preservare l'accessibilità economica.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli [8], [11], [16], [21], [35], [38] e [47] sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

(47)  Le azioni che rientrano nel campo di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti in special modo dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] e [47] sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla diversità linguistica e sul diritto di comunicare in una qualsiasi lingua dell'UE, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Tali azioni dovrebbero essere conformi a qualunque obbligo giuridico, incluso il diritto internazionale, e a qualsivoglia decisione pertinente della Commissione nonché ai principi etici, tra cui il rifiuto di qualunque violazione del principio dell'integrità della ricerca.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 bis)  Nell'aprile 2018 la Commissione si è impegnata1 bis a istituire un quadro per i portatori di interessi e gli esperti in vista dell'elaborazione di un progetto di orientamenti sull'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie; la Commissione sosterrà le organizzazioni dei consumatori e le autorità garanti della protezione dei dati a livello nazionale e dell'UE nel diffondere la comprensione delle applicazioni capaci di sfruttare l'IA con il contributo del Gruppo consultivo europeo dei consumatori e del Comitato europeo per la protezione dei dati.

 

__________________

 

1 bis Comunicazione del 25.4.2018 "L'intelligenza artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237) final, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_IT.pdf

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

soppresso

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma").

Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma"), che sarà attuato per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  "polo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria;

(e)  "polo europeo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico nuovo o già esistente, oppure un consorzio di soggetti giuridici, designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta, trasparente e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria, nonché agevolare l'accesso ai finanziamenti. Il polo europeo dell'innovazione digitale è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle imprese in fase di espansione e alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione.

 

I poli europei dell'innovazione digitale fungono da sportelli unici dove le imprese – soprattutto le PMI, le start-up e le società di media capitalizzazione (mid-caps) – possono ricevere un sostegno per il miglioramento della propria attività, dei processi di produzione e dei rispettivi prodotti e servizi per mezzo della tecnologia digitale, che potrebbe determinare un valore aggiunto. I poli creeranno pertanto una rete decentrata in tutta l'Unione per offrire assistenza alle imprese, al fine di garantire che i loro dipendenti possiedano le competenze necessarie a gestire la tecnologia digitale disponibile. I poli sono, inoltre, coordinati con gli erogatori di istruzione al fine di sostenere la formazione degli studenti e la formazione sul lavoro per i lavoratori;

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  "alfabetizzazione mediatica": le competenze analitiche necessarie per trovare il proprio percorso di comprensione del mondo digitale;

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  "partenariato europeo": un'iniziativa per cui l'Unione, insieme a partner pubblici e/o privati (quali l'industria, organizzazioni di ricerca, organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale od organizzazioni della società civile tra cui fondazioni e organizzazioni di PMI), si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione dell'innovazione digitale e le attività per l'implementazione delle tecnologie, incluse quelle correlate all'adozione delle innovazioni da parte del mercato, a livello normativo o politico;

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f quater)  "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f quinquies)  "consorzio": un gruppo collaborativo di imprese costituito per intraprendere un'azione nell'ambito del programma.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e permettere alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi, nonché potenziare l'autonomia strategica e la coesione dell'Unione, assicurando nel contempo la competitività e riducendo il divario digitale. Il programma:

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.

(b)  amplia la loro diffusione e adozione nel settore privato e nei settori di interesse pubblico, sostenendo la loro trasformazione digitale e garantendo l'accesso alle tecnologie digitali;

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala77 integrata e di prim'ordine, accessibile su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici;

(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala77 interoperabile e di prim'ordine, accessibile agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici e privati;

__________________

__________________

77 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.

77 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;

(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali, garantendo un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala78, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico.

(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala78, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca; incoraggiare lo sviluppo nell'Unione di hardware e software necessari per tale implementazione in campo informatico.

__________________

__________________

78 Mille volte più veloce dell'esascala.

78 Mille volte più veloce dell'esascala.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le azioni relative all'obiettivo specifico 1 sono attuate principalmente nell'ambito dell'impresa comune proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio dei ministri il 25 giugno 2018, conformemente al regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

__________________

 

1 bis Regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo. 10594/18. Bruxelles, 18 settembre 2018 (or. EN). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/it/pdf

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, le soluzioni e le risorse basate sull'IA rese disponibili rispettano il principio della protezione dei dati e della vita privata sin dalla progettazione, assicurando altresì che l'uomo rimanga al centro dello sviluppo e dell'implementazione dell'intelligenza artificiale;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese, in particolare le PMI e le start-up, e le pubbliche amministrazioni, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti di ricerca e le università;

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  sviluppare e potenziare l'applicazione industriale e i sistemi produttivi, agevolare l'integrazione delle tecnologie nelle catene del valore e lo sviluppo di modelli di business innovativi e ridurre il divario temporale tra l'innovazione e l'industrializzazione; favorire l'adozione di soluzioni basate sull'IA nei settori di interesse pubblico e nella società;

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le azioni relative all'obiettivo specifico – Intelligenza artificiale sono attuate unicamente attraverso la gestione diretta della Commissione o di un'agenzia esecutiva, sulla base di un'analisi costi/benefici.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le azioni relative all'obiettivo specifico 2 rispettano i principi etici e la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e il protocollo addizionale. La Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale, precisa le condizioni relative alle questioni etiche nei programmi di lavoro nell'ambito dell'obiettivo specifico 2. Gli inviti a presentare proposte o gli accordi di sovvenzione includono le condizioni pertinenti stabilite nei programmi di lavoro. In sede di valutazione di ciascuna azione, ogni progetto è sottoposto a un esame etico; le azioni che non sono accettabili sul piano etico o che non soddisfano le condizioni stipulate non sono ammissibili al finanziamento.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza al fine di pervenire a un elevato livello comune di cibersicurezza sul piano europeo, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, assicurando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE;

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;

(b)  sostenere l'impiego ottimale e il miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza; condividere e integrare le migliori pratiche;

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici;

(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, prestando una particolare attenzione ai servizi pubblici e agli operatori economici essenziali, quali le PMI;

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79.

(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79, anche attraverso misure volte a sviluppare una cultura della cibersicurezza nelle organizzazioni.

__________________

__________________

79 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

79 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  migliorare la resilienza agli attacchi informatici, sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi basilari di sicurezza da parte degli utenti, in particolare i servizi pubblici, le PMI e le start-up, garantire che le imprese dispongano almeno di livelli basilari di sicurezza, quali la crittografia end-to-end dei dati e delle comunicazioni e gli aggiornamenti dei software, e incoraggiare il ricorso alla sicurezza sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, come pure la conoscenza dei processi basilari di sicurezza e l'igiene informatica;

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le azioni relative all'obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia sono attuate principalmente attraverso il Centro europeo di ricerca e di competenza in materia di cibersicurezza a livello industriale e tecnologico e la rete di competenze sulla cibersicurezza, conformemente al [regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis].

 

__________________

 

1 bis Regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Unione, riducendo il divario digitale, e a promuovere una maggiore professionalità rispettando l'equilibrio di genere, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica, l'intelligenza artificiale, il cloud computing, le reti e i sistemi di comunicazione, le competenze in materia di protezione dei dati e l'intelligenza artificiale. Al fine di stimolare e migliorare il mercato del lavoro e la specializzazione in tecnologie e applicazioni digitali, l'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a lungo termine, compreso l'apprendimento misto per gli studenti, gli insegnanti, i formatori, i professionisti informatici, i ricercatori, e la forza lavoro, tra cui i dipendenti pubblici, in collaborazione con le scuole, le università e i centri di ricerca;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a breve termine, compreso l'apprendimento misto per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e di start-up, e la forza lavoro, tra cui i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione di alta qualità sul posto di lavoro, compreso l'apprendimento misto, per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le azioni relative all'obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta della Commissione europea. I poli europei dell'innovazione digitale possono fungere da facilitatori di opportunità di formazione, fornendo consulenza alle imprese e mantenendo i collegamenti con i centri di competenza appropriati per garantire la più ampia copertura geografica in tutta l'Unione.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi, integrando a tal fine le azioni relative all'infrastruttura digitale e riducendo nel contempo il divario digitale:

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, la comunicazione, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, come pure le imprese stabilite nell'Unione, possano effettivamente accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, nonché disporre – attraverso la formazione – delle competenze necessarie per utilizzarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, la tecnologia del linguaggio, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali all'avanguardia interoperabili a livello transeuropeo in tutta l'Unione (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso l'open source e il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;

(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota, di prova e di espansione delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione, e segnatamente da parte delle PMI e delle start-up, delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, le tecnologie del registro distribuito, la cibersicurezza, la protezione dei dati, il cloud computing, la governance delle informazioni e le tecnologie emergenti future;

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

(f)  sostenere la progettazione, il mantenimento, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;

(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di promuovere lo sviluppo digitale, oltre che di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche e agevolare la fertilizzazione incrociata delle diverse iniziative nazionali, conseguendo lo sviluppo della società digitale grazie alla costante cooperazione fra tutti gli attori interessati a livello dell'Unione;

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano, fra l'altro, servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE basate sul principio della sicurezza e della riservatezza sin dalla progettazione, garantendo la protezione dei dati e la sicurezza dei consumatori;

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le azioni relative all'obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta della Commissione europea. I poli europei dell'innovazione digitale e i centri di competenza possono fungere da facilitatori.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 9 194 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 8 192 391 000 EUR a prezzi 2018 (9 194 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fino a 2 698 240 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;

(a)  fino a 2 404 289 438 EUR a prezzi 2018 (2 698 240 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  fino a 2 498 369 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;

(b)  fino a 2 226 192 703 EUR a prezzi 2018 (2 498 369 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fino a 1 998 696 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;

(c)  fino a 1 780 954 875 EUR a prezzi 2018 (1 998 696 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 9 –paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  fino a 699 543 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;

(d)  fino a 623 333 672 EUR a prezzi 2018 (699 543 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  fino a 1 299 152 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

(e)  fino a 1 157 620 312 EUR a prezzi 2018 (1 299 152 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

5.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate il più possibile a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma è aperto a:

soppresso

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

1.  Il programma è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

2.  L'associazione totale o parziale al programma di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1 si basa su una valutazione caso per caso degli obiettivi specifici, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché tale accordo specifico rispetti pienamente i seguenti criteri:

 

-  la partecipazione del paese terzo è nell'interesse dell'Unione;

 

-  la partecipazione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3;

 

-  la partecipazione non solleva problemi di sicurezza e rispetta pienamente i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 12;

 

-  l'accordo garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

 

-  l'accordo stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

 

-  l'accordo non conferisce al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

 

-  l'accordo garantisce il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Nel preparare i programmi di lavoro, la Commissione europea o altri organismi di attuazione competenti valutano, esaminando caso per caso, se le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte per quanto riguarda le azioni incluse nei programmi di lavoro.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

soppresso

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  i paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

soppresso

  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

 

  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

 

  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

 

  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

 

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].

2.  alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito degli obiettivi specifici 1 - Calcolo ad alte prestazioni, 2 - Intelligenza artificiale e 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi di sicurezza, a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.

5.  Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi strategici e di sicurezza, a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Non sono ammesse azioni che prevedano trasferimenti di tecnologia al di fuori dell'Unione. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sicurezza a lungo termine, è effettuata una valutazione di opportunità riguardo alla partecipazione dei soggetti che hanno la loro sede principale al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono effettuare controlli di sicurezza; le azioni non conformi alle norme di sicurezza possono essere escluse o interrotte in qualsiasi momento.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni. La Commissione garantisce che, nel far leva sul carattere complementare del programma rispetto ad altri programmi di finanziamento europei, in particolare i fondi SIE, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa (CEF-2), il programma InvestEU, Erasmus e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la realizzazione degli obiettivi specifici da 1 a 5 non sia ostacolata.

 

La Commissione valuta se vi siano possibilità di migliorare l'efficienza globale dei programmi che offrono risorse nel settore della digitalizzazione.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.

2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e tra le autorità e la Commissione europea nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti (quale forma principale), sovvenzioni e premi. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di aggiudicazione di appalti da parte della Commissione o di un organismo di finanziamento, di un beneficiario unico di sovvenzioni o di più beneficiari congiuntamente (quale forma d'azione principale), nonché sovvenzioni e premi. Gli appalti possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura e prevedere condizioni di esecuzione in linea con gli accordi internazionali applicabili in materia di appalti. Il programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

Motivazione

L'emendamento intende consentire l'utilizzo più efficace possibile degli appalti, chiarendo la disposizione che riguarda il modo in cui la Commissione o gli organismi di finanziamento dell'UE possono agire essi stessi in quanto enti aggiudicatori nell'ambito di appalti pubblici finanziati nel quadro del programma Europa digitale. Inoltre, una sola procedura di appalto pubblico può aggiudicare contratti a più venditori o ricorrere alla fornitura multipla garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo e assicurando la continuità della fornitura e del servizio, in particolare nel settore delle tecnologie digitali.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma può essere attuato mediante partenariati europei. Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].

Il programma può essere attuato mediante partenariati europei concordati nell'ambito del processo di programmazione strategica tra la Commissione e gli Stati membri. Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I partenariati europei:

 

(a) sono istituiti laddove possano conseguire gli obiettivi del programma Europa digitale in modo più efficace rispetto alla sola Unione europea;

 

(b) si attengono a principi quali il valore aggiunto per l'Unione, la trasparenza, l'apertura, l'impatto, l'effetto moltiplicatore, l'impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, la flessibilità, la coerenza e la complementarietà con le iniziative locali, regionali, nazionali, internazionali e dell'Unione;

 

(c) presentano un orizzonte temporale definito e prevedono condizioni per la graduale soppressione del finanziamento del programma.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le disposizioni e i criteri relativi alla loro selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e progressiva soppressione sono esposti nel [aggiungere riferimento].

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Poli dell'innovazione digitale

Poli europei dell'innovazione digitale

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione digitale.

1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita sulle infrastrutture esistenti una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale, che sarà costituita da almeno un polo europeo per l'innovazione digitale per Stato membro.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta, trasparente, inclusiva e competitiva in base ai seguenti criteri:

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell'innovazione digitale;

(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli europei dell'innovazione digitale;

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;

(b)  capacità di gestione, personale, infrastrutture e competenze adeguati;

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  comprovata cooperazione con il settore privato per garantire la pertinenza rispetto al mercato degli interventi nell'ambito degli obiettivi specifici da 1 a 5;

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  collegamenti con i poli TIC esistenti creati nell'ambito di Orizzonte 2020, il polo InvestEU e la rete europea delle imprese.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le condizioni specifiche da soddisfare ai fini della designazione "polo europeo dell'innovazione digitale" e le mansioni da svolgere sono armonizzate e pubblicate in tempo utile per consentire la preparazione e l'attuazione adeguate delle azioni.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati e chiaramente identificati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.

(b)  la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata, migliorando la convergenza e contribuendo a colmare il divario tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione e gli altri Stati membri, e a ridurre il divario digitale in termini geografici.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

4.  I poli europei dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere selezionati in tali regioni poli innovativi aggiuntivi.

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I poli dell'innovazione digitale possono ricevere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

5.  I poli europei dell'innovazione digitale sono chiaramente identificati tramite indicazioni specifiche e ricevono finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.  I poli dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:

6.  I poli europei dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale e competenze tecnologiche (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle start up, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  sostenere le imprese, in particolare le PMI e le start up, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli aziendali attraverso l'uso delle nuove tecnologie coperte dal programma;

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI, le start up e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare gli scambi di competenze, le iniziative congiunte e le buone pratiche;

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fornire servizi tematici – compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia – alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

(c)  fornire servizi tematici – compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia – alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI, alle start up e alle imprese a media capitalizzazione e alle start-up. I singoli poli europei dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  I poli europei dell'innovazione digitale possono anche cooperare con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in particolare con l'IET Digitale, così come con i poli dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020.

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.  I poli europei dell'innovazione digitale possono svolgere le attività dei poli dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione, compresi i poli dell'innovazione dell'IET Digitale.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli [3] e da [4] a [8] sono ammissibili al finanziamento.

1.  Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli [3] e da [4] a [8] sono ammissibili al finanziamento, conformemente agli obiettivi generali di cui all'allegato I.

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  un paese terzo associato al programma;

ii)  un paese terzo associato al programma conformemente agli articoli 10 e 12;

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma.

3.  Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma e qualora non comporti ulteriori rischi per la sicurezza dell'Unione o metta in discussione l'autonomia strategica di quest'ultima.

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Non sono ammesse le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.

4.  Le persone fisiche possono essere ammesse per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate. I cittadini di paesi terzi possono essere ammessi a condizione che risiedano nell'Unione.

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per motivi debitamente giustificati, fatto salvo il principio di cofinanziamento e conformemente alle specifiche di ciascun obiettivo.

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l'accessibilità;

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, climatico, ambientale e sociale, in particolare promuovendo l'accessibilità e le pari opportunità a livello formativo e professionale;

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;

(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, nonché i paesi e i territori d'oltremare;

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  ove applicabile, la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti;

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h ter)  ove applicabile, l'interesse pubblico;

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h quater)  ove applicabile, una riduzione del divario digitale tra le regioni, i cittadini o le imprese.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di finanziamento decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. L'importo delle spese risultanti dal presente programma da combinare con uno strumento finanziario non è rimborsabile.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se a un'azione è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero un sostegno a titolo di un fondo dell'UE, tale contributo o sostegno è indicato nella domanda di contributo nell'ambito del programma.

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il primo programma di lavoro pluriennale si concentra sulle attività indicate nell'allegato e provvede affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati. I programmi di lavoro successivi possono comprendere attività non indicate nell'allegato, purché le stesse siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento quali indicati negli articoli [da 4 a 8].

3.  I programmi di lavoro si concentrano sulle attività indicate nell'allegato I e provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica dell'allegato I, al fine di rivedere o integrare le attività ivi descritte nel rispetto degli obiettivi di cui al presente regolamento quali stabiliti agli articoli da 4 a 8.

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

1.  Gli indicatori misurabili da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori misurabili in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Sulla base di tale metodologia la Commissione integra l'allegato III entro il 1º gennaio 2021.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori misurabili, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate, e siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Sono utilizzate nella massima misura possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.

4.  Sono utilizzate nella maniera più efficiente possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC, nonché la raccolta delle serie di dati DESI di NUTS-2 per aiutare a far fronte alla mancanza di dati regionali relativi all'Europa digitale. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Valutazione del programma

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.  La Commissione garantisce il monitoraggio e la valutazione esterna periodici del programma, basati in particolare sul sistema di rendicontazione sulla performance di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Le valutazioni prevedono anche un giudizio qualitativo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.  In aggiunta al monitoraggio periodico del programma, la Commissione istituisce una relazione di valutazione intermedia e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2024. La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma dopo il 2027 e i suoi obiettivi.

 

La valutazione intermedia è presentata al Parlamento europeo.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.  Sulla base di una valutazione finale esterna e indipendente, la Commissione redige una relazione di valutazione finale del programma, che ne valuta gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione sottopone la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

soppresso

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit si basa sull'audit finanziario di almeno un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 23 e 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 23 e 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23 e 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.  I destinatari dei finanziamenti della Comunità rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati) diffondendo mirate informazioni coerenti, veritiere, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico generale.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Garantisce inoltre un'informazione integrata e l'accesso dei potenziali richiedenti ai finanziamenti dell'Unione nel settore digitale. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  un quadro di appalti congiunti per una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà accessibile su base non economica a utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziata con fondi pubblici;

1.  un quadro di appalti congiunti per una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà accessibile su base non economica a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni, e a utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziata con fondi pubblici;

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).

6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione – in particolare le nuove tecnologie che hanno precedentemente beneficiato o che beneficiano attualmente di finanziamenti dell'Unione – finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti negli Stati membri.

Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie del registro distribuito in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti negli Stati membri.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma sostiene la facilità di accesso alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati e ai lavoratori di oggi, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.

Il programma sostiene la facilità di accesso e le opportunità di formazione in relazione alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati o ai cittadini di tutte le età che necessitino di sviluppare le loro competenze, alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori di oggi, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – secondo comma – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;

1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro e a opportunità di apprendimento misto, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 15.

Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 16.

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 1 – punto 1.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.2.  sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;

1.2.  sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento, l'ampliamento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 2 – punto 2.1

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;

2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro e tale da far sì che sia garantita la loro vita privata a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri nazionali, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori legali con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").

3.  Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori legali con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione I – parte 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Trasporti, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come le città intelligenti o i territori rurali intelligenti, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente.

4.  Trasporti, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente.

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 5 – sezione II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

II  Attività iniziali relative alla digitalizzazione dell'industria:

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Allegato 2 – obiettivo specifico 2 – punto 2.2

Testo della Commissione

Emendamento

2.2  Numero di imprese e organizzazioni che sfruttano l'IA

2.2  Numero di imprese e organizzazioni che testano e sperimentano l'IA in collaborazione con i poli dell'innovazione digitale

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Allegato 2 – obiettivo specifico 2 – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.2 bis  Numero di applicazioni concrete di IA sostenute dal programma e attualmente commercializzate

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Allegato 2 – obiettivo specifico 4 – punto 4.1

Testo della Commissione

Emendamento

4.1  Numero di specialisti TIC formati e occupati

4.1  Numero di specialisti TIC formati e occupati ogni anno nell'Unione

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Allegato 2 – obiettivo specifico 4 – punto 4.2

Testo della Commissione

Emendamento

4.2  Numero di imprese che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC

4.2  Numero di imprese che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC ogni anno nell'Unione

Emendamento    195

Proposta di regolamento

Allegato 1 – obiettivo specifico 4 – punto 4.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4.2 bis  Numero di studenti, neolaureati e disoccupati che hanno migliorato il loro status dopo la formazione offerta nel quadro del programma

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.1

Testo della Commissione

Emendamento

5.1  Adozione di servizi pubblici digitali

5.1  Frequenza di adozione di servizi pubblici digitali

Emendamento    197

Proposta di regolamento

Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.2

Testo della Commissione

Emendamento

5.2  Imprese con un elevato punteggio di intensità digitale

5.2  Numero di imprese con un elevato punteggio di intensità digitale

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Allegato 2 – obiettivo specifico 5 – punto 5.3

Testo della Commissione

Emendamento

5.3  Allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità

5.3  Grado di allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Allegato 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il programma Europa digitale crei attivamente sinergie con Orizzonte Europa riguardo alla sostenibilità dei dati provenienti dai progetti di ricerca;

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Allegato 3 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; nell'implementazione a livello nazionale, regionale e locale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Allegato 3 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella tecnologia del registro distribuito, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

MOTIVAZIONE

Il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, proposto dalla Commissione il 6 giugno 2018, stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione europea e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Il relatore appoggia l'obiettivo generale del programma proposto, a sostegno della trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee. Il programma dovrebbe produrre benefici per le imprese e per i cittadini europei. Esso potenzierà le capacità dell'Europa nei più importanti settori della tecnologia digitale con un'implementazione su ampia scala e allargherà la diffusione e l'adozione di tali tecnologie in settori di interesse pubblico e nel settore privato. Tuttavia, tenuto conto della specificità di determinati obiettivi, il relatore ritiene che, oltre alla trasformazione digitale, la finalità generale del programma sia la creazione di capacità e il potenziamento dell'autonomia strategica dell'UE.

Allo stato attuale la digitalizzazione dell'economia, dell'industria e della società dell'Unione non è sufficiente a rispondere alle ambizioni di natura politica del mercato unico digitale. Vi è ancora un importante divario da colmare con investimenti europei più efficaci e consistenti per poter raggiungere l'obiettivo comune e beneficiare appieno del valore aggiunto per l'UE. Il relatore desidera sottolineare che la presente proposta rappresenta il primo programma digitale paneuropeo e va intesa come un passo importante per rafforzare e migliorare la posizione di leadership dell'Europa.

Il programma ha cinque obiettivi specifici e le differenze si riflettono nelle rispettive dotazioni. Poiché con questo strumento si potrebbero finanziare molteplici e svariate attività, l'attuazione pratica rischia di diluire l'obiettivo principale del programma, ossia la creazione di capacità nell'Unione. Il relatore intende mantenere un'attenta sorveglianza e propone pertanto che i programmi di lavoro siano elaborati sotto il controllo del Parlamento europeo.

Il programma dovrebbe essere un vero e proprio strumento per il potenziamento dell'indipendenza dell'UE, soprattutto nell'area degli obiettivi specifici 1, 2 e 3 (Calcolo ad alte prestazioni, Intelligenza artificiale e Cibersicurezza e fiducia). L'autonomia strategica dell'Unione europea è fondamentale per assicurare una concreta libertà di azione a livello globale, e può essere raggiunta solo con una più efficace collaborazione tra gli Stati membri e le imprese, che devono avere sede negli Stati membri.

L'obiettivo specifico 4 (Competenze digitali avanzate) è cruciale per sostenere il successo dei primi tre obiettivi, assicurando che la forza lavoro attuale e futura possa facilmente acquisire competenze digitali avanzate, offrendo a studenti, laureati e lavoratori gli strumenti per l'acquisizione e lo sviluppo di tali capacità ovunque si trovino all'interno dell'UE.

L'obiettivo specifico 5 (Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità) è essenziale per poter ampliare l'impiego ottimale delle capacità digitali (in particolare del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale e della cibersicurezza) in tutti i settori dell'economia, inclusa l'implementazione delle soluzioni interoperabili nei settori di interesse pubblico, nonché per facilitare l'accesso alla tecnologia e al know-how per tutte le imprese, comprese le PMI e le start up, e per i cittadini.

Il relatore desidera chiarire pertanto che i soggetti idonei devono risiedere nell'UE. Nel contesto specifico di questo programma la cooperazione con i paesi terzi non appare opportuna.

Il relatore ritiene inoltre che, poiché l'obiettivo specifico 2 (Intelligenza artificiale) è particolarmente delicato ed è ancora oggetto di consultazioni, i progetti selezionati debbano rispettare requisiti di carattere etico, come avviene per altri programmi del QFP quali Orizzonte Europa e il programma europeo per la difesa.

I poli europei dell'innovazione digitale intendono mettere in atto programmi mirati ad aiutare l'industria europea, incluse le PMI e le start up, e le pubbliche amministrazioni a trasferire al rispettivo personale le competenze avanzate necessarie per l'accesso alle nuove opportunità offerte dal supercalcolo, dall'intelligenza artificiale e dalla cibersicurezza. Le PMI, le start up e le pubbliche amministrazioni avranno la possibilità di accedere alle competenze tecnologiche e alle strutture di sperimentazione, ma riceveranno anche una consulenza per una migliore valutazione delle prospettive commerciali dei progetti per la trasformazione digitale. Ad oggi, questo è uno degli elementi principali della strategia di digitalizzazione dell'industria europea. Il relatore ritiene fondamentale sostenere l'istituzione di una rete di poli europei dell'innovazione digitale. Tale rete dovrebbe raggiungere la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa, ma anche a livello nazionale, per poter rispondere alle esigenze concrete. L'istituzione di almeno un polo europeo dell'innovazione digitale in ogni regione è una priorità.

La dotazione complessiva del programma, di 9 194 000 000 di EUR, dovrebbe essere intesa quale importo minimo perché il programma Europa digitale possa avere successo. Il relatore ritiene che l'importo proposto dalla Commissione appaia potenzialmente limitato, tenuto conto delle ambizioni complessive e delle sfide che ad oggi non possono essere previste perché si tratta di un programma nuovo e perché non si può effettuare una valutazione ex ante delle esigenze esatte di ogni singolo obiettivo.

Da ultimo, il relatore è consapevole dei limiti di bilancio e degli sforzi d'investimento dell'Unione e degli Stati membri, e per tale motivo l'attuazione del programma non può trascurare l'impegno a favore di una gestione quanto più possibile efficace dei fondi. Un elemento cruciale sarà pertanto la creazione di sinergie tra il programma e gli altri finanziamenti dell'UE nell'ambito del prossimo QFP.

Il relatore ritiene che la decompartimentazione dei fondi renderà gli investimenti più efficaci e produrrà maggior valore, in particolare amplificando l'impatto degli investimenti digitali a livello dell'Unione, mentre gli investimenti digitali nazionali e regionali potranno meglio integrare i programmi UE.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONEDA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione e fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

 

Ministry of Science, Technology and Higher Education of Portugal

Austrian Federal Ministry for Digital and Economic Affairs (EU Presidency)

Mission of Norway to the EU

EARTO

IAPP

Aalto University

Committee of Regions

Wirtschaftskammer Österreich

Bitkom

Amazon

DIGITALEUROPE

European Digital Rights (EDRi)

European Cyber Security Organisation (ECSO)

TNO

UEAPME – the European craft and SME employers' organisation

European Digital SME Alliance

European Digital Rights (EDRi)

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (12.10.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Relatore per parere (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta a istituire il programma Europa digitale. Nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (QFP 2021-2027) e con una dotazione di 9,2 miliardi di EUR, il programma mira a plasmare la trasformazione digitale dell'Europa a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

Il programma è incentrato su 5 obiettivi specifici: 1) il calcolo ad alte prestazioni, 2) l'intelligenza artificiale, 3) la cibersicurezza, 4) le competenze digitali avanzate e 5) l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità.

I principali elementi del progetto di parere sono:

i)  Bilancio (articolo 9)

Anche se ritiene essenziale garantire le sinergie tra il programma Europa digitale e tutti gli altri programmi del QFP, il relatore desidera comunque sottolineare la necessità di garantire le risorse di bilancio assegnate all'Europa digitale, considerando i suoi ambiziosi obiettivi. A tale riguardo il relatore suggerisce pertanto alcune modifiche specifiche al bilancio.

In particolare, il relatore suggerisce un lieve aumento delle risorse di bilancio assegnate all'obiettivo specifico 4 "Competenze digitali avanzate", proponendo circa 830 milioni di EUR (9 % del bilancio totale) rispetto ai 700 milioni di EUR (7,6 %) originariamente previsti dalla Commissione.

ii)  Competenze digitali avanzate (articolo 7 e allegati)

In considerazione dell'importanza cruciale di garantire che la forza lavoro attuale e futura avrà l'opportunità di acquisire competenze digitali avanzate attraverso corsi di formazione a breve e a lungo termine e tirocini professionali, il relatore suggerisce varie modifiche per rafforzare questo obiettivo specifico e chiarire ulteriormente le disposizioni proposte.

iii)  Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità (articolo 8 e allegati)

Questo obiettivo è di particolare importanza per i settori culturali e creativi. Il relatore propone diverse modifiche volte a rafforzare il sostegno alle industrie culturali e creative, in particolare nel settore audiovisivo, nel quadro della loro trasformazione digitale in corso e sottolinea la necessità di garantire loro l'accesso alle tecnologie digitali più avanzate ed efficienti, dall'intelligenza artificiale al calcolo avanzato.

Questo obiettivo è importante anche per il patrimonio culturale. Il relatore desidera sottolineare l'importanza del ruolo che l'Europa digitale svolgerà nel sostenere l'Europeana.

iv)  Valutazione (articolo 25)

Il relatore propone diversi importanti cambiamenti per quanto riguarda la valutazione del programma, poiché ritiene che la proposta della Commissione non sia sufficientemente chiara al riguardo.

v)  Programma di lavoro (articolo 23)

Il relatore suggerisce che i programmi di lavoro siano adottati dalla Commissione tramite atti delegati e non tramite atti di esecuzione come suggerito dalla Commissione nella sua proposta.

Nel complesso il relatore esprime soddisfazione per gli sforzi profusi dalla Commissione nella presente proposta. Tuttavia il relatore ritiene che sia troppo generica, vaga e carente in termini di dettagli fondamentali e di chiarezza giuridica. A questo proposito, e in considerazione delle difficoltà di capire come funzionerà concretamente il programma e in che modo verranno attuate le sinergie tra i programmi, il relatore propone una serie di modifiche, incentrate in particolare su una maggiore chiarezza e certezza del diritto per quanto concerne il programma.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori quantitativi e qualitativi misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

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54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). GU C […] del […], pag. […].

54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). GU C […] del […], pag. […].

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale55 del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo56 del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale55 del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo56 del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale, alla libertà dei media e al dialogo democratico, rafforzando nel contempo non soltanto le industrie culturali e creative ma anche la diversità culturale e linguistica. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e dai monopoli digitali e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale, concentrando allo stesso tempo l'attenzione sugli investimenti nel capitale umano e sulle esigenze dei cittadini in termini di miglioramento delle competenze e riqualificazione, affinché beneficino appieno del mercato unico digitale.

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55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf.

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali il divario digitale, l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso dovrebbe rafforzare la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e garantire che i cittadini europei dispongano delle competenze e conoscenze necessarie ad affrontare la trasformazione digitale delle nostre società ed economie.

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57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria nella società e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale delle politiche di innovazione e ricerca, nonché il pieno utilizzo dei risultati delle attività di R&S, lo sviluppo tecnologico, gli standard europei e internazionali nell'industria, nella cultura, nell'istruzione, nel mondo accademico/scientifico, nelle istituzioni audiovisive e mediatiche e nella pubblica amministrazione, a vantaggio dei cittadini e delle imprese in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Il programma, in linea con gli obiettivi e con il piano d'azione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (che ha messo in evidenza il grande potenziale dei settori culturale, artistico, creativo e audiovisivo nel contribuire all'innovazione scientifica e sociale dell'Europa), dovrebbe promuovere partenariati e progetti di ricerca tra istituti di ricerca, università e organismi culturali, artistici, creativi ed audiovisivi (in particolare musei, accademie, conservatori, teatri e cinema). Dovrebbe, inoltre, sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che facilitino e amplino la possibilità di preservare i contenuti e i servizi culturali, artistici, creativi ed audiovisivi e di accedere ad essi (ad esempio la realtà aumentata e virtuale e l'interfaccia uomo-macchina), in sinergia con i programmi Europa Creativa e Orizzonte Europa.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle PMI e delle start-up locali, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico, tenendo conto delle specifiche esigenze settoriali a livello regionale. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59, tenendo conto nel contempo delle zone remote e delle regioni meno sviluppate. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, tenendo conto di criteri quali la situazione geografica, le tendenze demografiche e le previsioni del fabbisogno regionale in termini di competenze e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

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59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo. Il programma dovrebbe anche prevedere il rispetto incondizionato dei diritti dei fornitori di contenuti, dei consumatori e degli utenti della tecnologia digitale, garantendo il pieno rispetto dei valori europei nello sviluppo di un'Europa digitale.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la linguistica, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle start-up, delle micro e delle piccole e medie imprese.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Le tecnologie digitali dovrebbero essere ampiamente accessibili a tutti gli organismi necessari, sia pubblici che privati, tenendo conto dell'equilibrio geografico; pertanto, i criteri relativi alle sovvenzioni dovrebbero dare una forte rilevanza all'impatto generale, alla disponibilità delle tecnologie e delle tecnologie dell'informazione, nonché all'equilibrio geografico.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala e della linguistica computazionale nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Nella sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa65 bis, il Parlamento europeo ha ricordato che nella società odierna, garantire le competenze digitali di base è una condizione essenziale per la realizzazione personale e professionale. Ha inoltre sottolineato la necessità di dotare le persone di competenze digitali più specifiche e avanzate, affinché siano in grado di utilizzare le tecnologie digitali in modo innovativo e creativo.

 

_________________

 

65 bisTesti approvati, P8_TA(2017)0360.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale.

(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale. Ha inoltre sottolineato l'importanza delle competenze digitali di base, che dovrebbero comprendere la conoscenza delle possibilità offerte dalle competenze digitali, un utilizzo avanzato degli strumenti digitali di base, un comportamento sicuro su Internet, metodi di ricerca per l'individuazione di fonti credibili, e la promozione della sensibilizzazione sui diritti online. In questo modo, inoltre, si contribuirebbe a far sì che i cittadini acquisiscano una conoscenza critica dei diversi media digitali, ampliando e sviluppando così le risorse e le opportunità offerte dalla "alfabetizzazione digitale".

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67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di apprendimento e formazione in materia di competenze digitali avanzate, compresa la formazione sul posto di lavoro e l'apprendimento misto e a distanza. Si dovrebbe prestare particolare attenzione nel fornire ai lavoratori, soprattutto nel contesto di una forza lavoro che invecchia, i mezzi e gli strumenti per sfruttare le opportunità offerte dalle nuove infrastrutture digitali. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e al mercato del lavoro nonché la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR, Orizzonte Europa ed Erasmus.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione, la formazione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie. La trasformazione digitale dovrebbe comunque tenere conto del fatto che alcuni cittadini non vi partecipano, per vari motivi, e le reti dovrebbero essere sostenute per continuare a informare tali cittadini, aiutandoli a restare nel pieno possesso dei loro diritti e a partecipare a tutti i doveri sociali e civici.

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68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)  L'implementazione e l'accesso a tecnologie avanzate in ambiti di pubblico interesse quali l'istruzione richiede, inoltre, una formazione nelle competenze necessarie a utilizzare tali tecnologie. Gli obiettivi previsti dall'obiettivo specifico 8, pertanto, dovrebbero comprendere anche programmi di formazione per le persone che utilizzeranno le tecnologie avanzate.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  Per sfruttare al massimo tutte le opportunità e i vantaggi offerti dalle tecnologie digitali, si dovrebbe colmare il divario esistente in termini di accesso e utilizzo tra le amministrazioni pubbliche, gli individui, le imprese e le aree geografiche. Alla luce di ciò, è essenziale accelerare l'adozione delle infrastrutture digitali, in particolare nelle zone più svantaggiate del territorio europeo, al fine di aumentare l'inclusività e ridurre il divario digitale.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)  In tale contesto, e come dimostrato dall'iniziativa Europeana, la digitalizzazione di opere europee rappresenta un'opportunità significativa per migliorare l'accessibilità, la distribuzione e la promozione della cultura e del patrimonio culturale comune europei. L'innovazione digitale può portare a una rivoluzione delle modalità di esposizione e fruizione dei beni culturali. La promozione dell'uso di tecnologie 3D per la raccolta dei dati e la ricostruzione dei beni e del patrimonio culturali andati distrutti è, a tale riguardo, di particolare importanza. L'Europa digitale può pertanto contribuire alla garanzia di finanziamenti per una digitalizzazione equa ed etica nonché per la conservazione e la disponibilità online del patrimonio culturale e della cultura europei.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter)  I siti storici e culturali, inoltre, sono spesso non facilmente accessibili per le persone con disabilità. Il programma potrebbe pertanto contribuire a sostenere le iniziative digitali finalizzate a migliorare la partecipazione e a favorire le esperienze culturali, nonché a rendere i siti e i reperti in tutta Europa più accessibili alle persone con disabilità, indipendentemente dall'ubicazione geografica.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 quater)  Il 31 maggio 2016 il Consiglio ha sottolineato l'importanza vitale di garantire il finanziamento sostenibile e la governance di Europeana quale sforzo congiunto profuso da istituzioni del patrimonio culturale, Stati membri e Commissione. In quanto infrastruttura consolidata di servizi digitali, Europeana dovrebbe avere la priorità in materia di finanziamenti. Nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 si dovrebbe in particolare assicurare la continuità dei finanziamenti dell'Unione per quanto concerne l'Europa digitale, al fine di consentire un'offerta di servizi ininterrotta e adeguata dello stesso livello di quella fornita nell'ambito del regime attuale di finanziamento.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni".

(37)  Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni". Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese dei settori culturali e creativi.

 

 

 

 

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"73, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce un ingrediente essenziale della digitalizzazione dell'industria.

(39)  Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea"73, che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce una componente essenziale della digitalizzazione dell'industria.

__________________

__________________

73 COM(2016) 180 final, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".

73 COM(2016) 180 final, "Digitalizzazione dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale".

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro, affinché gli obiettivi del programma siano conseguiti in conformità alle priorità dell'Unione e degli Stati membri e siano assicurate la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/201175 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

soppresso

__________________

 

75 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, come programmi di lavoro pluriennali (di norma ogni due anni) oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, come programmi di lavoro annuali. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(45)  I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati in modo da conseguire gli obiettivi del programma in conformità alle priorità dell'Unione e degli Stati membri, assicurando nel contempo la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, ogni due anni, oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, su base annuale. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(46)  È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi di lavoro, alla modifica dell'allegato II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma").

Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma"), che sarà attuato per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  "polo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria;

(e)  "polo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta, trasparente e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, nonché a formazioni specializzate nelle competenze digitali avanzate, allo scopo di rendere possibile l'emancipazione digitale di tutti i cittadini europei e la trasformazione digitale dell'industria e delle istituzioni pubbliche;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  "alfabetizzazione mediatica": le competenze analitiche necessarie a trovare il proprio percorso di comprensione del mondo digitale.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Esso:

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  potenzierà le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala;

(a)  potenzierà le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali, assicurandosi in tal modo del pieno rispetto dei diritti e dei valori europei, tramite un'implementazione su vasta scala;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I cinque obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

2.  I cinque obiettivi specifici del programma sono:

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, coadiuvata dallo sviluppo di norme volontarie;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Unione e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica, l'intelligenza artificiale e la linguistica computazionale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità e a lungo termine, compreso l'apprendimento misto per i cittadini di tutte le età, tra cui studenti, persone che necessitano di migliorare le competenze, insegnanti, formatori, ricercatori, professionisti informatici e la forza lavoro, tenendo in conto e rispettando la diversità linguistica;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità e a breve termine, compreso l'apprendimento misto per gli insegnati, i formatori, gli imprenditori, compresi i responsabili di piccole imprese e start-up, i lavoratori autonomi e la forza lavoro, nonché i cittadini di tutte le età che necessitano di migliorare le competenze, anche per quanto concerne il settore non-profit e le organizzazioni culturali, creative, artistiche e audiovisive;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi online aperti su vasta scala (MOOC) per le persone alla ricerca di un lavoro, gli studenti e i lavoratori;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

(c)  sostenere attività qualitativamente elevate di tirocinio e formazione sul posto di lavoro, compreso l'apprendimento misto, per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati, nonché per i cittadini di tutte le età che necessitano di migliorare le competenze.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  sostenere reti o servizi che offrano aiuto e informazioni continue ai cittadini che non partecipano allo sviluppo digitale per vari motivi.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  sostenere attività di formazione sul posto di lavoro per la forza lavoro.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano effettivamente implementare le tecnologie digitali più avanzate e disporre delle competenze necessarie attraverso la formazione per utilizzarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, la tecnologia delle lingue, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  ridurre la distanza, in termini di utilizzo e di accesso ai servizi e alle infrastrutture digitali, tra le amministrazioni pubbliche, i cittadini, le imprese e le zone geografiche, sostenendo la loro capacità di fornire servizi più efficienti e incoraggiando un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La ripartizione indicativa dell'importo citato è la seguente:

2.  La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è ripartita come segue:

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fino a 2 698 240 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;

(a)  un limite massimo del 29 % per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  fino a 2 498 369 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;

(b)  almeno il 27 % per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fino a 1 998 696 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;

(c)  almeno il 21% per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  fino a 699 543 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;

(d)  almeno il 9% per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  fino a 1 299 152 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

(e)  almeno il 14 % per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

1.  Il programma permette di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  classificazione NUTS;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro, tenendo conto nel contempo delle regioni meno avvantaggiate dell'Unione, della situazione demografica e delle previsioni del fabbisogno regionale in termini di competenze. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle start-up, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, soprattutto in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le start-up, le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle start-up, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare il presente regolamento adottando i programmi di lavoro.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Tali programmi di lavoro sono adottati come programmi pluriennali per l'intera durata del programma. Laddove giustificato da specifiche esigenze di attuazione, i programmi di lavoro possono essere adottati anche come programmi annuali riguardanti uno o più obiettivi specifici.

2.  Tali programmi di lavoro sono adottati come programmi pluriennali ogni due anni. Laddove giustificato da specifiche esigenze di attuazione, i programmi di lavoro possono essere adottati anche come programmi annuali riguardanti uno o più obiettivi specifici.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

1.  Gli indicatori quantitativi e qualitativi da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

2.  Per valutare in maniera efficace i progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione specifici ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Sono utilizzate nella massima misura possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.

4.  Sono utilizzate nella maniera più efficiente possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC, nonché la raccolta delle serie di dati DESI di NUTS-2 per aiutare a far fronte alla mancanza di dati regionali relativi all'Europa digitale. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Valutazione del programma

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.  La Commissione garantisce il monitoraggio e la valutazione esterna periodici del programma, basati in particolare sul sistema di rendicontazione della performance di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.  In aggiunta al monitoraggio periodico del programma, la Commissione istituisce una relazione di valutazione intermedia e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2024.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.  Sulla base di una valutazione finale esterna e indipendente, la Commissione redige una relazione di valutazione finale del programma, che ne valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma da parte dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, al livello adeguato di granularità.

soppresso

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione trasmette la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

soppresso

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 23 e 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 23 e 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23 e 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Allegato 1 – parte 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma sostiene la facilità di accesso alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati e ai lavoratori di oggi, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.

Il programma sostiene la facilità di accesso e le opportunità di formazione nelle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati o ai cittadini di tutte le età a cui occorra migliorare le competenze, alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori di oggi, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Allegato 1 – parte 4 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;

1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro e a opportunità di apprendimento misto, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Allegato 1 – parte 4 – comma 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  l'accesso a corsi online aperti su vasta scala (MOOC) che saranno offerti da piattaforme di apprendimento online e università;

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Allegato 1 – parte 5 – sottoparte II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

II  Attività iniziali relative alla digitalizzazione dell'industria:

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Allegato 1 – parte 5 – sottoparte I – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Istruzione e cultura: dotare i creatori e l'industria creativa in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato; sfruttare il patrimonio culturale europeo come vettore di promozione della diversità culturale, della coesione sociale e della cittadinanza europea; sostenere l'adozione delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione.

5.  Istruzione e formazione: sostenere l'adozione delle tecnologie digitali e delle norme di comunicazione digitali nell'istruzione formale, informale e non formale, in particolare per quanto riguarda l'ulteriore inclusione delle competenze digitali, l'alfabetizzazione mediatica e l'uso delle tecnologie digitali in tutti i programmi di studio con un effettivo accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato, compresa la fornitura alle scuole di infrastrutture e attrezzature digitali adeguate, come ad esempio le reti a banda larga ad alta capacità con accesso a una connettività di almeno 100 Mbps; sostenere gli investimenti nell'apprendimento a distanza, sia misto che interamente online; sostenere l'educazione digitale continua sin dalla più tenera età, sviluppando allo stesso tempo le competenze classiche e umanistiche, senza trascurare il rischio di dipendenza digitale e le possibili patologie collegate alla digitalizzazione, nel contesto delle interazioni sociali e fisiche.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Allegato 1 – parte 5 – sottoparte I – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Settori culturali e creativi: sostenere i settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo, nella loro trasformazione digitale in atto, garantendo loro, allo stesso tempo, l'accesso alle tecnologie digitali più avanzate, sostenibili ed efficienti, dall'intelligenza artificiale al calcolo avanzato, oltre a sostenere il contributo dei settori culturali e creativi verso un uso e sviluppo equo ed etico dei loro strumenti digitali e delle infrastrutture.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Allegato 1 – parte 5 – sottoparte I – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  Patrimonio culturale: sfruttare e promuovere il patrimonio culturale europeo, sia materiale sia immateriale, come vettore di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e della cittadinanza europea; proteggere, preservare e diffondere il patrimonio culturale attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo di pratiche culturali digitali contemporanee, nonché specifiche iniziative digitali come Europeana, il cloud del patrimonio culturale e altre iniziative che tengano conto delle più recenti tecnologie digitali.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Allegato 2 – parte 4 – punto 4.1

Testo della Commissione

Emendamento

4.1  Numero di specialisti TIC formati e occupati

4.1  Numero di specialisti TIC formati e occupati ogni anno nell'Unione

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Allegato 2 – parte 4 – punto 4.2

Testo della Commissione

Emendamento

4.2  Numero di imprese che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC

4.2  Numero di imprese che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC ogni anno nell'Unione

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Allegato 3 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Il programma Europa digitale creerà attivamente sinergie con Orizzonte Europa riguardo alla sostenibilità dei dati provenienti dai programmi di ricerca;

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Allegato 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le sinergie con il programma Europa creativa garantiscono quanto segue:

 

(a)  il programma sosterrà lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie all'implementazione di tecnologie di punta pertinenti per l'ecosistema culturale e i settori culturali e creativi nel loro insieme; consentirà gli scambi all'interno dei settori culturali e con gli altri settori in merito ai protocolli e alle competenze digitali avanzate già sviluppati dalle comunità creative, al fine di promuoverne la diffusione e l'adozione;

 

(b)  il programma Europa creativa, con il suo obiettivo generale di accrescere la competitività dei settori culturali e creativi, integrerà, a tale riguardo, gli interventi di Europa digitale, il cui fine è sostenere la trasformazione digitale delle industrie culturali e creative; e garantire la diversità delle piattaforme disponibili, tenendo conto dell'aumento della concentrazione di mercato dei monopoli digitali;

 

(c)  nell'ambito del programma due progetti guida garantiranno il proseguimento delle attività di messa in opera connesse alla strategia #Digital4Culture. Il progetto guida sulla trasformazione digitale del settore del patrimonio culturale continuerà a sostenere l'iniziativa europea avviata durante l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. La parte del programma rivolta alle competenze digitali presenta sinergie con questioni come l'alfabetizzazione mediatica e l'educazione al cinema.

 

(d)  il programma sosterrà l'avvio e la realizzazione di un registro online dei film europei disponibili sulla base di servizi on-demand legali, al fine di favorire la distribuzione, la promozione, la visibilità e la reperibilità a livello europeo;

 

(e)  il programma sosterrà lo sviluppo di nuove tecnologie necessarie per migliorare la distribuzione nelle sale e online e offrire un più ampio accesso transfrontaliero alle opere audiovisive europee, come indicato nelle priorità della sezione MEDIA del programma Europa creativa.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Allegato 3 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Il programma sostiene adeguatamente lo sviluppo e l'attuazione della carta europea dello studente (e-Card) fornendo l'infrastruttura tecnica e lo sviluppo di capacità e garantendo lo sviluppo degli aspetti relativi alla fiducia e alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda lo scambio elettronico di dati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Riferimenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

14.6.2018

Commissioni associate - annuncio in aula

5.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Esame in commissione

3.9.2018

 

 

 

Approvazione

10.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i bilanci (7.11.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Relatore per parere: Paul Rübig

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, incluse le PMI e le start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

_________________

_________________

63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis)  Le blockchain e altre tecnologie di registro distribuito possono migliorare in misura significativa l'accesso ai set di dati distribuiti in tutta l'Unione, facilitare l'autenticazione dei documenti e consentire la tracciabilità delle transazioni o dei movimenti di prodotti in maniera sicura e conforme all'acquis dell'UE. Esse rafforzano la fiducia nelle applicazioni che coinvolgono molteplici portatori di interessi, migliorano i modelli collaborativi e permettono la deframmentazione di set di dati distribuiti. Ciò permetterà di conseguire miglioramenti in termini di efficienza e di qualità, ridurre l'onere amministrativo, in particolare per quanto riguarda la segnalazione normativa e l'audit, contrastare e limitare le frodi, incentivare l'adozione di migliori pratiche e di comportamenti etici. Inoltre, il rafforzamento in Europa delle capacità di sviluppo e sfruttamento delle blockchain e altre tecnologie di registro distribuito consoliderà gli ecosistemi digitali innovativi in Europa e contribuirà al posizionamento degli operatori europei tra i leader di una nuova economia di Internet.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 ter)  In occasione della riunione del Consiglio europeo del 19 ottobre 2017 gli Stati membri hanno concluso che l'Unione deve urgentemente far fronte alle tendenze emergenti, tra cui le tecnologie blockchain, e deve nel contempo garantire un elevato livello di protezione dei dati, dei diritti digitali e dei principi etici. La risoluzione del Parlamento europeo sulle "Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione" (2017/2772(RSP)), approvata il 16 maggio 2018, riconosce il ruolo delle blockchain nel rafforzamento dell'innovazione in Europa e nel mondo.

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 39 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 quater)  In occasione della seconda Giornata digitale, tenutasi il 10 aprile 2018, i paesi europei si sono impegnati a collaborare per lo sviluppo di soluzioni avanzate affidabili per i servizi pubblici (ad esempio mediante lo sviluppo di un'infrastruttura europea di blockchain per i servizi) e hanno invitato la Commissione europea a sostenere lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia blockchain e di altre tecnologie di registro distribuito tramite i suoi programmi digitali.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire rapidamente l'obiettivo generale di destinare almeno il 25% della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione. È indispensabile che l'UE tenga fede al proprio impegno di essere un leader nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, sebbene si ravvisi l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il quadro finanziario pluriennale (QFP), è auspicabile pertanto che l'integrazione degli OSS sia presente in tutte le politiche e le iniziative dell'UE del prossimo QFP.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, pag. 1

74 COM(2018) 321 final, pag. 1

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I cinque obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

2.  I sei obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  Blockchain e tecnologie di registro distribuito

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese, incluse le start-up, e la forza lavoro;

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI e delle start-up digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Blockchain e tecnologie di registro distribuito

 

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 6 - Blockchain e tecnologie di registro distribuito, persegue i seguenti obiettivi operativi:

 

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base della tecnologia blockchain e delle tecnologie di registro distribuito nell'Unione, collegando le infrastrutture nazionali/regionali di blockchain e istituendo un modello di governance che possa sostenere lo sviluppo e l'utilizzo dei nuovi servizi digitali realizzati grazie alle blockchain e alle tecnologie di registro distribuito conformemente al quadro giuridico dell'Unione;

 

(b)  rendere tali capacità accessibili alle imprese, [in particolare alle PMI], alle amministrazioni pubbliche o ad altre organizzazioni al fine di sostenere lo sviluppo delle applicazioni transfrontaliere innovative di tali tecnologie, il che porterà vantaggi ai cittadini europei e all'economia digitale [in Europa];

 

(c)  sviluppare, utilizzare, coordinare e operare ulteriormente, a livello di Unione, un'infrastruttura europea di blockchain per i servizi che soddisfi le più elevate norme globali di sicurezza informatica, efficienza energetica, rispetto della vita privata, e che sia accessibile su base non commerciale a utenti pubblici e privati allo scopo di sostenere la fornitura di servizi di interesse pubblico;

 

(d)  sostenere l'utilizzo di tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante dalla ricerca e dall'innovazione che rafforza un ecosistema innovativo integrato dell'Unione concernente la blockchain e le tecnologie di registro distribuito, che offra strutture di prova e sperimentazione negli Stati membri.

Motivazione

Le blockchain e altre tecnologie di registro distribuito possono migliorare in misura significativa l'accesso ai set di dati distribuiti in tutta l'Unione, facilitare l'autenticazione dei documenti e consentire la tracciabilità delle transazioni o dei movimenti di prodotti in maniera sicura e conforme all'acquis dell'UE. Esse rafforzano la fiducia nelle applicazioni che coinvolgono molteplici portatori di interessi, migliorano i modelli collaborativi e permettono la deframmentazione di set di dati distribuiti. Ciò permetterà di conseguire miglioramenti in termini di efficienza e di qualità, ridurre l'onere amministrativo, in particolare per quanto riguarda la segnalazione normativa e l'audit, contrastare e limitare le frodi, incentivare l'adozione di migliori pratiche e di comportamenti etici.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 9 194 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 8 192 391 000 EUR a prezzi 2018 (9 194 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fino a 2 698 240 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;

(a)  fino a 2 404 289 438 EUR a prezzi 2018 (2 698 240 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  fino a 2 498 369 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;

(b)  fino a 2 226 192 703 EUR a prezzi 2018 (2 498 369 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fino a 1 998 696 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;

(c)  fino a 1 780 954 875 EUR a prezzi 2018 (1 998 696 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  fino a 699 543 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;

(d)  fino a 623 333 672 EUR a prezzi 2018 (699 543 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  fino a 1 299 152 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

(e)  fino a 1 157 620 312 EUR a prezzi 2018 (1 299 152 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La Commissione garantisce l'armonizzazione degli obblighi procedurali per la candidatura e la partecipazione ai programmi relativi all'agenda digitale.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti (quale forma principale), sovvenzioni e premi. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti da parte della Commissione, di un organismo di finanziamento o di beneficiari di sovvenzioni, singolarmente o congiuntamente (quale forma d'azione principale) nonché sovvenzioni e premi. Gli appalti possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura e prevedere condizioni inerenti al luogo di esecuzione conformemente agli accordi internazionali applicabili in materia di appalti. Il programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

Motivazione

L'emendamento intende consentire l'utilizzo degli appalti nel modo più efficace possibile precisando la disposizione riguardante la possibilità di coinvolgimento della Commissione europea o degli organismi di finanziamento dell'UE in quanto acquirenti pubblici nell'ambito di appalti pubblici finanziati nel quadro del programma Europa digitale. Inoltre una procedura di appalto pubblico può aggiudicare contratti a molteplici fornitori o ricorrere alla fornitura multipla garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo e assicurando la continuità della fornitura e del servizio, in particolare per le tecnologie digitali.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione e alle start-up, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI, le imprese a media capitalizzazione e le start-up stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione e alle startup. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 20 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato;

(d)  la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato segnatamente per i giovani imprenditori e le PMI;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Garantisce inoltre l'integrazione delle informazioni e l'accesso dei potenziali richiedenti ai finanziamenti dell'Unione nel settore digitale. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Riferimenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Paul Rübig

28.6.2018

Esame in commissione

26.9.2018

 

 

 

Approvazione

5.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Michael Detjen

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (13.11.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021/2027
(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e delle società europee e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese, delle regioni, delle comunità locali e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali, l'interoperabilità e l'eliminazione del divario digitale fra regioni e fra comunità urbane e rurali. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche, delle amministrazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

_________________

_________________

59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte di tutti i beneficiari del programma e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda l'inclusività sociale, la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Il consumo di energia dei dispositivi informatici e dei centri di archiviazione dei dati, che, in base alle previsioni, conoscerà un aumento costante nei prossimi decenni, dovrebbe basarsi su fonti di energia rinnovabili.

Motivazione

L'archiviazione dei dati sta diventando un problema sempre più rilevante, dato che, secondo le stime, i centri di dati avranno l'impronta di carbonio in più rapido aumento nell'ambito di tutto il settore delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Dalla ricerca emerge che nei prossimi anni l'utilizzo globale di energia elettrica da parte delle tecnologie della comunicazione dovrebbe aumentare e potrebbe essere responsabile del 14 % delle emissioni di CO2 a livello mondiale entro il 2040 (oggi la quota è già pari al 2 %). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, incluse le PMI e le start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

_________________

_________________

63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, la protezione dei dati e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, la riduzione delle emissioni di carbonio, l'infrastruttura energetica, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli obblighi dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e aiuterà a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione al fine di garantire il pieno rispetto di tali obblighi.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, pag. 1.

74 COM(2018) 321 final, pag. 1.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)   modernizzerà l'istruzione e la formazione in tutta l'Unione;

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)   promuoverà un governo aperto;

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater)   potenzierà l'uso delle tecnologie digitali quale mezzo per migliorare l'accesso dei cittadini all'informazione e alla cultura e accrescere le loro possibilità di occupazione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese, incluse le start-up, e la forza lavoro;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente, il clima e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI e delle start-up delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)  garantire il completo adattamento del concetto di progettazione incentrata sull'utente creando soluzioni digitali semplici, funzionanti, modificabili e adattabili alle esigenze personali, tenendo conto dell'invecchiamento della popolazione. 

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione e alle start-up, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI, le imprese a media capitalizzazione e le start-up stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione e alle start-up. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Riferimenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

ENVI

14.6.2018

Relatore per parere

Nomina

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Approvazione

12.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (7.11.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Relatore per parere: Evelyne Gebhardt

BREVE MOTIVAZIONE

Internet e le nuove tecnologie stanno cambiando integralmente la nostra società e la nostra economia. Accrescere gli investimenti nelle moderne infrastrutture digitali, ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, i prodotti e i servizi dell'intelligenza artificiale e le efficienti capacità di cibersicurezza, nonché gli investimenti nelle competenze digitali avanzate relative a queste nuove tecnologie per i lavoratori e gli studenti, è fondamentale per garantire che i cittadini, l'industria, le imprese e le pubbliche amministrazioni possano sfruttare appieno tali sviluppi e il mercato unico digitale.

Per stimolare l'innovazione, contrastare la frammentazione del mercato in condizioni eque ed equilibrate e ottenere la fiducia dei consumatori, tali sostanziali investimenti nelle infrastrutture e nelle competenze digitali devono essere effettuati dall'Unione europea, dagli Stati membri e dal settore privato. Tale aspetto è del tutto in linea con l'invito del Parlamento europeo, espresso nella sua relazione "Verso un atto sul mercato unico digitale"[1], a porre in essere una strategia di investimento a lungo termine in infrastrutture e competenze digitali, e a sostenere la digitalizzazione dell'industria e della pubblica amministrazione dell'Unione.

Il nuovo programma Europa digitale può rivelarsi uno strumento potente per sostenere tale trasformazione digitale. Esso, inoltre, integra gli altri programmi dell'Unione europea, sostiene altre politiche dell'Unione e crea quindi sinergie, in particolare con:

•  il programma Orizzonte Europa, che sostiene la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie;

•  il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che sostiene, tra le altre cose, la diffusione di soluzioni digitali, compresa la cibersicurezza;

•  il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), che fornisce infrastrutture per le reti a banda larga;

•  il programma per il mercato unico, che sostiene, tra le altre cose, la sicurezza dei prodotti per quanto riguarda l'economia digitale, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale.

Il relatore accoglie con favore la proposta relativa al nuovo programma Europa digitale, e suggerisce di mantenere il bilancio complessivo del programma pari a 8,192 miliardi di EUR a prezzi costanti (ossia 9,194 miliardi di EUR a prezzi correnti), come proposto dalla Commissione, in conformità dell'accordo dato dal Parlamento europeo con la sua risoluzione del 14 marzo 2018[2]. Il relatore, tuttavia, invita gli Stati membri e il settore privato a fornire il contributo finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi del programma.

Il relatore si compiace dell'integrazione dei nuovi poli dell'innovazione digitale e di quelli già esistenti ai fini dell'attuazione del programma. I poli dell'innovazione digitale sosterranno la trasformazione digitale dell'industria europea, in particolare delle PMI e delle pubbliche amministrazioni, e diffonderanno le capacità digitali al livello locale. Il relatore, pertanto, suggerisce di accrescere le responsabilità dell'innovazione digitale, chiarendo che i poli dovrebbero poter beneficiare di altri contributi pubblici o privati e di risorse proprie create dai poli stessi. I poli dell'innovazione digitale, inoltre, dovrebbero essere liberi di definire la propria organizzazione interna, la loro composizione, il loro programma e i loro metodi di lavoro.

Per evitare grandi divari degli investimenti rispetto alle altre nuove tecnologie incluse nel programma Orizzonte Europa ma non nel programma Europa digitale, occorrerebbe chiarire che queste altre nuove tecnologie potranno attrarre finanziamenti a titolo del presente programma purché rientrino in una soluzione globale correlata alle tecnologie di cui agli articoli da 4 a 8.

Obiettivi specifici:

Il relatore sostiene la dichiarazione EuroHPC e la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, presentata dalla Commissione, che sembra essere uno strumento efficace ed efficiente per acquisire, implementare e mantenere l'infrastruttura integrata per il calcolo ad alte prestazioni.

Alla luce dell'indubbio incremento della domanda, da parte dell'industria europea, di soluzioni robotiche di intelligenza artificiale e tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain) e dell'importanza di evitare una grave carenza di investimenti in questi ambiti, gli obiettivi del programma dovrebbero includere la robotica alimentata dall'intelligenza artificiale e la tecnologia del registro distribuito.

Per quanto riguarda la lotta contro l'esclusione digitale, il relatore suggerisce di prevedere opportunità per la formazione avanzata a lungo termine di tutte le persone qualificate. Dato il numero elevato di persone da formare per soddisfare le necessità dell'industria europea, e vista la difficoltà di reclutare formatori sufficientemente qualificati per questo compito, il relatore suggerisce anche di sostenere la progettazione e la realizzazione di una piattaforma europea di e-learning.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Il programma dovrebbe garantire il più elevato livello di trasparenza, responsabilità e controllo democratico degli strumenti e dei meccanismi finanziari innovativi che coinvolgono il bilancio dell'Unione, specialmente per quanto riguarda il loro contributo, sia in termini di aspettative iniziali che di risultati finali, al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale55 del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo56 del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale55 del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo56 del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale. La dotazione finanziaria per il presente programma, uno sforzo a livello europeo, è aumentata in modo ottimale da significativi finanziamenti del settore privato e contributi degli Stati membri.

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55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf.

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Il 10 aprile 2018 gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno e la volontà comune di cooperare su iniziative relative a servizi di infrastruttura in materia di intelligenza artificiale e di tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain) firmando accordi di cooperazione.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di ridurre il divario tra l'Unione europea e le principali economie in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.

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57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Motivazione

Visto che, da un lato, la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti sono generalmente considerati paesi leader nel campo delle nuove tecnologie e, dall'altro lato, il bilancio del programma è limitato a meno di 10 miliardi di euro, sembra opportuno adottare un approccio più realistico. Nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sull'iniziativa europea per il cloud computing, il Parlamento europeo ha già constatato la mancanza di capacità HPC in Europa. Esso ha sottolineato il ritardo dell'UE nello sviluppo del calcolo ad alte prestazioni (HPC) a causa degli scarsi investimenti a favore della creazione di un sistema HPC completo, mentre paesi come Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia investono in maniera massiccia in questi sistemi, considerati priorità strategica, con programmi nazionali destinati al loro sviluppo.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico nonché ammodernare specifici settori di interesse pubblico a vantaggio delle imprese, in particolare delle PMI, e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe altresì rafforzare la competitività dell'Unione e la resilienza della sua economia.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: a) il calcolo ad alte prestazioni, b) l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito, c) la cibersicurezza, d) le competenze digitali avanzate nonché e) l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  Il programma dovrebbe sostenere una transizione digitale equa e promuovere i valori comuni dell'Unione europea, tra cui il diritto all'istruzione, la tutela dei diritti dei lavoratori, la garanzia di una concorrenza equa e la promozione dell'uguaglianza, assicurando al contempo che la digitalizzazione contribuisca a migliorare le norme sociali e del lavoro, nonché promuovendo la prosperità per tutti i cittadini dell'Unione, la democrazia e la sicurezza.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale dovrebbe essere selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete dovrebbe essere ampliata tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva. I poli dell'innovazione digitale dovrebbero servire da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la robotica alimentata dall'intelligenza artificiale, le tecnologie del registro distribuito, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli dovrebbero fungere da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta, nonché fornire assistenza alle imprese, in particolare alle PMI e alle start-up. Essi dovrebbero inoltre fornire sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe contribuire alla partecipazione di un'ampia gamma di partner di tutte le dimensioni, appartenenti al settore pubblico, a quello privato e a una serie di settori economici, e dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale. I poli dell'innovazione digitale dovrebbero disporre di una sostanziale autonomia generale nel definire la loro organizzazione e composizione interna, come pure il loro specifico programma e i metodi di lavoro.

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59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Al fine di creare sinergie tra gli investimenti nell'ambito del presente programma e gli investimenti dell'Unione in ricerca e sviluppo, in particolare quelli nell'ambito del programma Orizzonte Europa, i poli dell'innovazione digitale dovrebbero fungere da piattaforma capace di riunire, da un lato, l'industria, le imprese e le amministrazioni che hanno bisogno di nuove soluzioni tecnologiche, e, dall'altro, le società, in particolare le start-up e le PMI, che dispongono di soluzioni pronte per il mercato.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)  I poli dell'innovazione digitale dovrebbero poter ricevere contributi dagli Stati membri, dai paesi terzi partecipanti o dalle autorità pubbliche degli stessi, contributi degli organismi o delle istituzioni internazionali, contributi del settore privato, in particolare dei membri, degli azionisti o dei partner dei poli, entrate generate dagli attivi propri e dalle attività degli stessi poli dell'innovazione digitale, lasciti, donazioni e contributi di persone fisiche o finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, anche a titolo del programma e di altri programmi dell'UE.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.

(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa si pongano all'avanguardia del progresso tecnologico.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per rafforzare e ampliare la base digitale dell'Unione, affrontare le principali sfide sociali, aumentare ulteriormente le competenze industriali digitali dell'Unione, nonché per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza, la comunicazione, la pianificazione urbana, gli interventi paesaggistici e l'ottimizzazione del traffico e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.

(17)  Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione e aumenteranno il potenziale d'innovazione dell'Unione. Il programma offre agli altri Stati membri una buona opportunità per firmare tale dichiarazione.

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune EuroHPC è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. L'impresa comune EuroHPC consentirà agli Stati membri di coordinare insieme all'Unione le loro strategie e i loro investimenti in materia di supercalcolo. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, in particolare le PMI e le start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni. Il programma dovrebbe pertanto finanziare l'impresa comune EuroHPC al solo scopo di investire nel calcolo ad alte prestazioni previsto dallo stesso.

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63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data.

(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nei processi di produzione, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città, nei settori medico e farmaceutico si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data. L'intelligenza artificiale (IA) creerà settori scientifici completamente nuovi come l'uso dell'intelligenza artificiale per la scoperta di nuovi farmaci e altri settori connessi quali la biologia sintetica per la produzione e la progettazione rapida di microrganismi per usi industriali. La futura applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo della cibersicurezza dovrebbe ridurre la riuscita degli attacchi di pirati informatici.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Lo sviluppo sempre più rapido di robot che imparano da soli e dell'intelligenza artificiale, nonché la loro capacità di moltiplicare le conoscenze e apprendere contenuti nell'arco di secondi, fanno sì che sia difficile prevedere una qualunque fase di sviluppo da qui alla conclusione del programma nel 2027. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a questa tendenza digitale in rapida evoluzione e, se del caso, adeguare di conseguenza e senza indugio gli obiettivi del programma di lavoro.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)  Alla luce della crescente domanda, da parte dell'industria europea, di soluzioni robotiche di IA e vista l'importanza di evitare una grave mancanza di investimenti nel settore, gli obiettivi del programma che riguardano l'intelligenza artificiale dovrebbero includere la robotica alimentata dall'intelligenza artificiale.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quater)  I prodotti e i servizi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere di facile impiego, a norma di legge per impostazione predefinita e offrire ai consumatori una scelta più ampia e maggiori informazioni, in particolare sulla qualità dei prodotti o dei servizi.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione per garantire la sicurezza del mercato interno ove venga utilizzata l'intelligenza artificiale così come dell'accesso all'estrazione di testi e dati, è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Nella sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi1bis, il Parlamento europeo ha ribadito l'ambizione dell'UE di essere un attore globale di pace, ha chiesto che essa svolga un ruolo più ampio negli sforzi globali per il disarmo e la non proliferazione e ha esortato il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri e il Consiglio ad adoperarsi per l'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali. I sistemi d'arma autonomi letali sono per lo più basati sull'intelligenza artificiale. Di conseguenza, i contributi finanziari dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 del programma non dovrebbero essere utilizzati per scopi militari.

 

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1bis P8_TA-PROV(2018)0341.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)  Il 25 aprile 2018 la Commissione si è impegnata a proporre un approccio europeo sviluppando progetti di orientamenti sull'intelligenza artificiale in collaborazione con le parti interessate all'interno dell'Alleanza europea per l'IA, un gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale, al fine di potenziare le applicazioni e le imprese che si servono dell'intelligenza artificiale in Europa.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale.

(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato, nel contesto delle potenziali vulnerabilità agli attacchi cibernetici, al sabotaggio, alla manipolazione di dati o allo spionaggio industriale, l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare sul rafforzamento della cibersicurezza, e ha indicato nella ciberresilienza e nell'attuazione della sicurezza e della tutela della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale, sottolineando altresì la necessità di rendere i requisiti di cibersicurezza obbligatori per gli appalti pubblici che riguardano le attrezzature informatiche e i prodotti dell'Internet degli oggetti.

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64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  La sicurezza dei dati e delle infrastrutture informatiche e la fiducia nell'ambiente digitale sono essenziali per liberare tutto il potenziale di crescita e di innovazione legato alla digitalizzazione dell'industria e delle amministrazioni pubbliche a vantaggio dei cittadini, dei lavoratori, dei consumatori e delle imprese, comprese le PMI e le start-up.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative65 che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.

(23)  Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative65 che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici, aumentare la ciberresilienza e rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.

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65 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

65 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)  In linea di principio, le soluzioni di cibersicurezza dovrebbero contenere norme in materia di sicurezza e protezione quali parametri progettuali fondamentali, conformemente alle tecnologie più avanzate disponibili e ai principi della "sicurezza sin dalla progettazione" e della "sicurezza predefinita".

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come la tecnologia del registro distribuito, le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività online, comprese le piattaforme 5G, e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.

(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di apprendimento permanente, di istruzione e di formazione orientati all'innovazione e adeguati al potenziale e alle sfide dell'era digitale, e che è essenziale investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini e alle imprese europei le capacità e gli strumenti per agire.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)  Data la necessità di un approccio olistico, il programma dovrebbe altresì tenere conto delle aree di inclusione, qualificazione, formazione e specializzazione che sono decisive, oltre alle competenze digitali avanzate, per la creazione di valore aggiunto nella società della conoscenza.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale.

(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale. Tali aspetti sono estremamente importanti per combattere l'esclusione digitale e promuovere l'inclusività e la competitività delle regioni europee.

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67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, il cloud computing, la protezione dei dati e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, migliorare qualitativamente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate, aumentare la carenza di forza lavoro qualificata in Europa e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  L'accelerazione della digitalizzazione negli Stati membri deve ridurre il crescente divario tra i poveri e i ricchi. Il programma dovrebbe pertanto contribuire a una maggiore equità sociale in un mondo sempre più digitalizzato, concedendo a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, l'accesso alle moderne tecnologie digitali.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.

(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e inclusivo ai servizi pubblici.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita sostenibile, l'occupazione e il lavoro di alta qualità. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

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69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.

(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola la cooperazione transfrontaliera, l'adeguamento delle norme comuni, un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, ridurre la burocrazia, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis)  Il programma dovrebbe sostenere progetti open source purché rispettino le condizioni del programma, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei dati.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee, promuovere la capacità di innovazione dell'Europa e permettere alle imprese e ai cittadini europei, in particolare alle PMI di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;

(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, comprese le tecnologie che hanno beneficiato o che beneficiano attualmente di finanziamenti dell'Unione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala77, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico.

(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala77, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico, accessibili su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici.

__________________

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77 Mille volte più veloce dell'esascala.

77 Mille volte più veloce dell'esascala.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e ispirandosi ai principi della sicurezza e della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni, nonché alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli istituti di ricerca e alle università;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri.

(c)  rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione etiche per l'intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri.

Motivazione

L'etica è un presupposto necessario per il rispetto dei diritti fondamentali nella ricerca e nell'implementazione dell'intelligenza artificiale e, pertanto, i finanziamenti dovrebbero essere concessi unicamente alle iniziative che rispettano tale presupposto.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  rafforzare, sviluppare, collegare e potenziare i settori dell'intelligenza artificiale esistenti, in particolare quelli in cui l'Europa ha già una posizione di primato quali la robotica, l'industria automobilistica, l'industria manifatturiera, gli elettrodomestici, le tecnologie spaziali e di ciberdifesa.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli interventi finanziari dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 del programma non sono utilizzati per scopi militari.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;

(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza, nonché la condivisione e l'integrazione delle migliori pratiche;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici;

(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, tra cui l'industria, le PMI e le start-up;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare al regolamento xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'UE per la sicurezza informatica, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e alla certificazione di cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione1bis.

 

__________________

 

1bis Proposta 2017/0225(COD), non ancora adottata.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  sostenere la missione, gli obiettivi e i compiti del Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza[1] per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente programma1ter.

 

__________________

 

1ter Proposta di regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento, del 12 settembre 2018, 2018/0328 (COD)

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, il cloud computing, le competenze in materia di protezione dei dati, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di attività di formazione generale e specialistica a lungo termine e di corsi di elevata qualità per gli studenti, gli insegnanti, gli accademici, i professionisti delle TIC, altre persone qualificate e la forza lavoro in senso lato, tenendo conto dei diversi livelli di competenze;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi a breve termine e attività di formazione di alta qualità per gli imprenditori, compresi i lavoratori autonomi, i responsabili di piccole imprese e start-up e la forza lavoro, tra cui i dipendenti pubblici;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  sostenere la progettazione e la realizzazione di una piattaforma paneuropea di e-learning.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti e le comunicazioni, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

(b)  implementare, gestire, mantenere e ampliare infrastrutture all'avanguardia di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

(c)  facilitare lo sviluppo, l'implementazione, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compresi le soluzioni open source e il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;

(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali avanzate, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione, segnatamente da parte delle PMI, delle start-up, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, le tecnologie del registro distribuito, il cloud computing, la cibersicurezza, la protezione dei dati e le tecnologie emergenti future;

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e la ricerca e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;

soppresso

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano, tra l'altro, servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE al fine di supportare le imprese, in particolare le PMI;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  i paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

4.  i paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché la Commissione abbia valutato caso per caso concludendo che la loro partecipazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma nell'Unione ed è conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 12, e purché tale accordo

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 4 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

—  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

—  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La pianificazione, lo sviluppo e l'acquisizione nell'ambito del programma sono realizzati con l'obiettivo di migliorare la competitività dell'Unione europea a medio e lungo termine. La priorità è data alle azioni che aumentano il potenziale strategico e limitano la dipendenza da fornitori e prodotti provenienti da paesi terzi.

Motivazione

Un'industria competitiva richiede che le caratteristiche dei prodotti europei siano migliori di quelle provenienti dai concorrenti. A tal fine è necessario promuovere gli obiettivi a medio e lungo termine.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].

2.  alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale - e dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  È data priorità alle azioni che limitano i trasferimenti di tecnologie al di fuori dell'Unione europea. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sicurezza a lungo termine, è effettuata una valutazione dell'opportunità di partecipazione di soggetti che non hanno la loro sede principale nell'Unione europea.

Motivazione

La competitività di un'industria dipende anche dal suo livello di sviluppo tecnologico. I progressi compiuti grazie alle azioni del programma andrebbero sfruttati per rafforzare la competitività europea.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni. La Commissione garantisce che, nel far leva sulla natura complementare del programma rispetto ad altri programmi europei, in particolare FSE, FESR, Orizzonte Europa e CEF-2, non si ostacoli la realizzazione degli obiettivi specifici di cui agli articoli da 4 a 8.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.

2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e tra le autorità e la Commissione europea nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati sulla base di regole armonizzate, per mezzo di una procedura aperta, trasparente, inclusiva e competitiva in base ai seguenti criteri:

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  la necessità di garantire la partecipazione di soggetti di tutte le dimensioni, appartenenti al settore pubblico, a quello privato e a una serie di settori economici.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I poli dell'innovazione digitale godono di un'autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione interna, nonché per stabilire il loro specifico programma e i metodi di lavoro. In particolare, i poli dell'innovazione digitale mirano ad essere aperti a nuovi partner che intendano aderire ai poli dell'innovazione digitale ogniqualvolta questi conferiscono un valore aggiunto ai partenariati e operano in modo aperto e trasparente.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I poli dell'innovazione digitale possono ricevere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

5.  I poli dell'innovazione digitale possono ricevere contributi dagli Stati membri, dai paesi terzi partecipanti o dalle autorità pubbliche degli stessi, contributi degli organismi o delle istituzioni internazionali, contributi dei membri, degli azionisti o dei partner dei poli, entrate generate dagli attivi propri e dalle attività degli stessi poli dell'innovazione digitale, lasciti, donazioni e contributi di persone fisiche o finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, anche a titolo del presente programma e di altri programmi dell'UE.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.  I poli dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:

6.  I poli dell'innovazione digitale partecipano all'attuazione del programma per:

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale e competenze tecnologiche (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione e alle start-up, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  sostenere le imprese, in particolare le PMI e le start-up, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli aziendali attraverso l'uso delle nuove tecnologie contemplate dal programma;

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI, le imprese a media capitalizzazione e le start-up stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti e offrire consulenza in materia di coaching;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione e alle start-up. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri, organizza un monitoraggio e una valutazione continui delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti dei poli dell'innovazione digitale che ricevono fondi dell'Unione.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le azioni che perseguono obiettivi relativi alle altre nuove tecnologie previste dal programma Orizzonte Europa, ossia la robotica, i big data e le principali tecnologie digitali, sono ammissibili ai finanziamenti purché detti obiettivi siano relativi alle finalità specifiche di cui agli articoli da 4 a 8 e costituiscano una soluzione globale e pertinente in un progetto specifico.

Motivazione

Al fine di scongiurare notevoli carenze di investimenti in altre tecnologie e onde evitare di escludere le soluzioni globali dal programma o complicarne la distinzione, è opportuno che facciano parte del programma anche altre nuove tecnologie, a condizione che queste ultime costituiscano una soluzione globale e correlata con le nuove tecnologie ai sensi degli articoli da 4 a 8.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i soggetti giuridici stabiliti in:

(a)  i soggetti giuridici stabiliti e, ove applicabile, soggetti al pagamento dell'imposta sulle società, in:

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della partecipazione.

6.  I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero sostenere i costi della partecipazione.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l'accessibilità;

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale, le pari opportunità tra uomini e donne e l'accessibilità;

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;

(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, per ridurre il divario digitale tra le regioni, i cittadini e le imprese;

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  ove applicabile, la presenza di un piano inteso a creare un'occupazione sostenibile e di alta qualità nell'Unione o in un paese partecipante.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h ter)  ove applicabile, la complementarità del progetto con altri programmi dell'Unione;

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h quater)  ove applicabile, il carattere innovativo del progetto.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se a un'azione è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero il sostegno di un fondo dell'UE, tale contributo o sostegno è indicato nella domanda di contributo a titolo del programma.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027.

 

La valutazione intermedia è presentata al Parlamento europeo.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit è basata sull'audit finanziario di almeno un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, veritiere, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo specifico 1 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).

6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione, in particolare le nuove tecnologie che hanno beneficiato o che beneficiano attualmente di finanziamenti dell'Unione, finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo specifico 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti negli Stati membri.

Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) e delle tecnologie del registro distribuito in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti negli Stati membri.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo specifico 4 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese che implementano tecnologie avanzate;

1.  Il programma sostiene la facilità di accesso alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la popolazione attiva attuale e futura, offrendo agli studenti, ai neolaureati, ai lavoratori di oggi e ad altre persone qualificate, ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo specifico 4 – comma 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il programma sostiene la progettazione e la realizzazione di una piattaforma paneuropea di e-learning.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo specifico 4 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 15.

Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 16.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo specifico 5 – parte I – punto 1 – sottopunto 1.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.2.  sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;

1.2.  sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento, l'ampliamento e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo specifico 5 – parte I – punto 2 – sottopunto 2.1

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;

2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro e rispettoso della loro vita privata a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo specifico 5 – parte I – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri nazionali, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori legali con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").

3.  Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori legali con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di "tecnologia legale").

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo specifico 5 – punto 5.1

Testo della Commissione

Emendamento

5.1  Adozione di servizi pubblici digitali

5.1  Frequenza di adozione di servizi pubblici digitali

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo specifico 5 – punto 5.2

Testo della Commissione

Emendamento

5.2  Imprese con un elevato punteggio di intensità digitale

5.2  Numero di imprese con un elevato punteggio di intensità digitale

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo specifico 5 – punto 5.3

Testo della Commissione

Emendamento

5.3  Allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità

5.3  Grado di allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Allegato II – Obiettivo specifico 2 – punto 2.2

Testo della Commissione

Emendamento

2.2  Numero di imprese e organizzazioni che sfruttano l'IA

2.2  Numero di imprese e organizzazioni che testano e sperimentano l'IA in collaborazione con i poli dell'innovazione digitale

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale, regionale e locale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

(c)  Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella tecnologia del registro distribuito, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale e regionale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Allegato III – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  altre nuove tecnologie contemplate dal programma Orizzonte Europa, ossia la robotica, i big data e le principali tecnologie digitali, siano ammissibili ai finanziamenti purché detti obiettivi siano relativi alle finalità specifiche di cui agli articoli da 4 a 8 e costituiscano una soluzione globale e pertinente in un progetto specifico.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Riferimenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

IMCO

14.6.2018

Relatore per parere

Nomina

Evelyne Gebhardt

19.6.2018

Esame in commissione

24.9.2018

10.10.2018

 

 

Approvazione

5.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Relazione d'iniziativa "Verso un atto sul mercato unico digitale" (2015/2147(INI).
  • [2]  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, raggiunta con il QFP 2021-2027.

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (15.11.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Relatore per parere: Deirdre Clune

BREVE MOTIVAZIONE

Il 6 giugno 2018 la Commissione ha proposto il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027. La presente proposta delinea gli obiettivi fondamentali del programma proposto, il suo bilancio per il periodo definito e le diverse forme di finanziamento dell'UE per il presente programma e le relative modalità di applicazione.

Il relatore per il parere è pienamente favorevole dell'obiettivo generale del programma di incoraggiare e sostenere la digitalizzazione dell'economia e della società europee. Il relatore ritiene che ciò sia indispensabile per consentire all'Europa di restare al passo con la rivoluzione industriale e digitale in rapida evoluzione e di garantire che la nostra economia e la nostra società siano adeguatamente preparate. È essenziale garantire la competitività dell'Europa e promuovere una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.

Il programma proposto dalla Commissione ha cinque obiettivi principali, cui il relatore si dichiara favorevole, che aiuteranno l'UE a migliorare ulteriormente la digitalizzazione dell'economia, dell'industria e della società dell'UE, promuovendo gli investimenti in questi flussi specifici. È importante notare che si tratta del primo programma digitale paneuropeo e andrebbe considerato come un modo per garantire la continuità della competitività dell'economia europea rafforzando al tempo stesso i numerosi progetti di interesse comune con una dimensione digitale in tutta l'Unione.

Gli obiettivi specifici 1-3, segnatamente "Cibersicurezza e fiducia", rivestono una particolare importanza dal momento che dobbiamo applicare norme di cibersicurezza tanto più elevate quanto più il sistema dei trasporti diventa digitalizzato e connesso, ad esempio. Il relatore ritiene che, a tale riguardo, sarà determinate la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. L'obiettivo specifico 4 (Competenze digitali avanzate) è importante per il trasporto europeo e per affrontare la sfida di una potenziale carenza di competenze digitali a fronte di trasporti più digitalizzati e connessi. L'obiettivo specifico 5 (Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità) è essenziale per stimolare la diffusione delle tecnologie digitali nei trasporti al fine di contribuire a migliorare la sicurezza stradale, ridurre la congestione e le emissioni, assicurando al tempo stesso un elevato livello di sicurezza informatica e attenendosi alle norme sulla protezione dei dati. Sostenere la diffusione di soluzioni innovative e interoperabili in settori quali i trasporti pubblici sarà a vantaggio dei cittadini e delle imprese, in particolare delle PMI nel settore dei trasporti.

Pur accogliendo con favore la proposta, il relatore desidera sottolineare alcune integrazioni. In particolare, dato il probabile aumento dello sviluppo e della capacità dei veicoli autonomi, la Commissione dovrebbe chiarire le norme in materia di sicurezza e responsabilità per una loro integrazione rapida ed efficace nel mercato. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche garantire strumenti e un sostegno adeguati alle start-up e alle PMI per integrare rapidamente nel mercato le innovazioni realizzabili. Il programma dovrebbe tenere altresì conto del potenziale della digitalizzazione per migliorare l'accessibilità senza barriere, in particolare per gli anziani e le persone a mobilità ridotta.

Infine, il programma dovrebbe garantire la sinergia e la complementarità con altri programmi e progetti dell'Unione di interesse comune, in particolare quelli con una dimensione multisettoriale. È importante che altri programmi di finanziamento nell'ambito del prossimo QFP, come il CEF-2, siano ben allineati per garantire una gestione più efficiente dei fondi dell'UE e offrire il maggior valore aggiunto dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Ai fini dell'attuazione del programma è necessario investire nelle infrastrutture, così da garantire un adeguato livello di connettività con il 5G e le reti a banda larga ultrarapide.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, di elevate prestazioni e interoperabile, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e garantirebbe la sua forte posizione economica nei confronti dei paesi terzi, creando al tempo stesso nuove opportunità per le PMI e le start-up e promuovendo l'emergere di nuovi modelli commerciali, compreso lo sviluppo dell'economia collaborativa nel settore dei trasporti, e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Considerando il ritardo nello sviluppo delle nostre capacità digitali strategiche e gli sforzi da compiere per porvi rimedio, è necessario garantire un bilancio commisurato alle ambizioni di questo programma, e quindi di almeno 9,2 miliardi di EUR.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  La connettività ininterrotta e ad elevate prestazioni è un presupposto necessario per l'ulteriore digitalizzazione di tutti i settori pertinenti, anche per connessioni rapide, sicure e affidabili per tutti i modi di trasporto. Uno degli obiettivi del programma consisterà nel ridurre la frammentazione della copertura digitale all'interno dell'Unione adottando un approccio trasversale. Un tale livello di connettività dovrebbe essere garantito in tutti i principali poli e assi di trasporto.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese, segnatamente delle PMI e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti e complementarità tra i programmi, ponendo l'accento sulla piena sinergia tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale e evitare doppioni superflui.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Le start-up e le PMI hanno già contribuito in modo significativo al processo di digitalizzazione dell'Europa e il programma dovrebbe fornire strumenti e sostegno adeguati per garantire l'applicazione di nuove innovazioni, compresa una rapida integrazione del mercato.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.

(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e l'autonomia strategica dell'Unione. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per aumentare gli investimenti, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.

(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri, cui nel frattempo se ne sono aggiunti altri tredici, hanno firmato la dichiarazione EuroHPC (e a settembre 2018 altri due Stati membri si sono impegnati all'adesione), un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data.

(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nella catena logistica, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche e le industrie della filiera dell'automotive, stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Poiché è probabile che il settore del trasporto autonomo cresca in modo significativo nel prossimo futuro, e per riflettere il previsto sviluppo della capacità in questo ambito, la Commissione dovrebbe chiarire le norme in materia di sicurezza e di responsabilità applicabili a dei trasporti totalmente autonomi e salvaguardare gli interessi umani e della società al fine di stabilire le condizioni giuridiche per una sua rapida ed efficace integrazione nel mercato, nell'interesse delle imprese e dei consumatori dell'Unione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione per garantire la sicurezza del mercato interno ove venga utilizzata l'intelligenza artificiale è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini, le sue reti strategiche (trasporti, energia, telecomunicazioni) e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza e quella dei loro dati. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, la logistica, l'energia, i trasporti, il turismo, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione, pur continuando ad essere sostenute a livello di Stati membri. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Tenendo conto dell'impatto che le nuove tecnologie possono avere sul mercato del lavoro, occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate, in particolare per gli impiegati dei settori che saranno maggiormente interessati dalle innovazioni digitali. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa. È anche importante che tali servizi siano messi a disposizione delle persone con disabilità.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  La digitalizzazione può agevolare l'accessibilità senza barriere per tutti, compresi gli anziani, le persone a mobilità ridotta o con disabilità, e le persone che vivono nelle zone remote o rurali.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere, ammodernare e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie e garantire la complementarità.

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68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.

(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico, tecnologicamente neutro, transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  Al fine di creare un mercato unico digitale ben funzionante per tutta l'Europa, sono necessarie alcune precondizioni di base in tutti gli Stati membri. La mancanza di infrastrutture e capacità di servizi digitali continua a ostacolare lo sviluppo di servizi transfrontalieri ben funzionanti. Pertanto, oltre a sostenere i precursori e i capifila e facilitare la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche, l'Unione e i suoi programmi dovrebbero sostenere e stanziare risorse adeguate per creare i presupposti e le infrastrutture di base per i servizi digitali. Si dovrebbe partire dall'analisi dei collegamenti, delle funzioni e delle caratteristiche mancanti necessari per i servizi digitali e per la loro piena diffusione a livello locale, nazionale ed europeo, coprendo tutti i settori dell'economia europea.

Motivazione

Se l'obiettivo è creare un vero e proprio mercato unico digitale europeo, anche i paesi europei più poveri dovrebbero essere inclusi nel processo.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74 . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74 . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione. Poiché il settore dei trasporti rappresenta attualmente quasi un quarto delle emissioni di gas serra dell'Unione, la digitalizzazione, in particolare nel settore della logistica, della gestione della mobilità, dei sistemi C-ITS e delle nuove tecnologie dei trasporti, possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di tali obiettivi.

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74 COM(2018) 321 final, pag. 1.

74 COM(2018) 321 final, pag. 1.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria, della mobilità e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi, specialmente le PMI. Il programma dovrà inoltre contribuire a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione. Il programma:

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  potenzierà le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala;

(a)  potenzierà le capacità e l'autonomia strategica dell'Unione nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.

(b)  amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato, inclusa la trasformazione digitale dei servizi di pubblico interesse e la digitalizzazione dell'industria.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  sostengono programmi intersettoriali e assicurano le loro sinergia e complementarità con particolare attenzione ai settori che presentano progetti di interesse comune come i trasporti, l'energia e le telecomunicazioni.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala77 integrata e di prim'ordine, accessibile su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici;

(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala77 integrata e di prim'ordine, accessibile a tutte le imprese e le amministrazioni pubbliche, su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici;

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77 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.

77 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, rispettando l'equilibrio geografico conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera g), compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni, compresi le università e i centri di ricerca e innovazione;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri.

(c)  rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale di cui dispongono gli Stati membri, compresi i centri di calcolo ad alte prestazioni esistenti e di recente istituzione;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  promuovere lo scambio di conoscenze, lo sviluppo e l'applicazione su vasta scala di intelligenza artificiale in tutta l'Unione e rafforzare le applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale (AI) installate su macchine, sensori, robot, veicoli, tecnologie spaziali, ecc.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, segnatamente dati personali, compresi quelli provenienti da centri di calcolo ad alte prestazioni esistenti e di recente istituzione;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;

(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza, nel rispetto della protezione dei dati personali;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  fornire all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) risorse supplementari per promuovere campagne di sensibilizzazione e aumentare le capacità degli Stati membri e delle imprese;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  sostenere la ricerca più recente e l'innovazione in fatto di trasporti autonomi, logistica e gestione del traffico in tutti i modi di trasporto, compreso lo sviluppo di reti 5G e di piattaforme 5G sicure, al fine di consentire la trasformazione digitale e contribuire allo sviluppo del sistema 5G lungo i corridoi TEN-T, garantendo la protezione delle industrie europee dallo spionaggio economico e dagli attacchi informatici con soluzioni solide e affidabili in materia di cibersicurezza;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  migliorare tra gli utenti, in particolare le PMI, le micro-imprese e le start up, la resilienza agli attacchi informatici aumentando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei processi di sicurezza di base;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere le competenze professionali a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine e ricerca per gli studenti, gli educatori, i professionisti informatici e la forza lavoro;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve e a lungo termine, e ricerca per i professionisti informatici, gli educatori, gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, compresi i dottorandi, la forza lavoro, i giovani imprenditori e i laureati, compresa la loro mobilità da uno Stato membro all'altro;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  sostenere formazioni e riqualificazione destinate ai dipendenti dei settori che saranno profondamente interessati dalla trasformazione digitale della nostra economia, affinché possano adattarsi ai cambiamenti della loro professione.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza, nel rispetto delle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati;

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi) di alta qualità e elevate prestazioni, in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI, delle microimprese e delle start-up, delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere la ricerca, l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE, facendo in modo di garantire la complementarità e la sinergia con altri programmi dell'Unione in progetti di interesse comune;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  realizzare e potenziare la rete dei poli dell'innovazione digitale.

(i)  realizzare, potenziare e promuovere la rete dei poli dell'innovazione digitale; ove possibile, i poli dovrebbero essere costruiti su strutture nazionali ed europee esistenti e cooperare con esse.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

1.  Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie e complementarità, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il programma mira a sbloccare potenziali collegamenti con altri programmi e azioni di finanziamento dell'Unione che contribuiscono allo sviluppo di progetti considerati di interesse comune, in particolare in settori quali i trasporti, l'energia e il digitale. Il programma avrà in particolare sinergie con il CEF-2 a tale riguardo.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.

2.  Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie e complementarità tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni, a garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, punto 1 e 4, e a massimizzare l'impatto della spesa.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione digitale.

1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione digitale. Ove possibile, la rete dovrebbe essere costruita sulle strutture nazionali ed europee esistenti e cooperare con esse.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell'innovazione digitale;

(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell'innovazione digitale; ove possibile includendo l'esperienza maturata con la gestione delle strutture esistenti;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

3.  La Commissione, tenendo in massimo conto la raccomandazione adottata da un gruppo consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri, adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale, in cui è rappresentata almeno un'entità per Stato membro. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 20 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la solidità del piano di attuazione proposto;

(b)  la solidità del piano di attuazione proposto, con obiettivi e risultati chiari e misurabili;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 20 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  ove applicabile, l'implementazione in settori ad alto effetto moltiplicatore, come l'industria digitalizzata e le tecnologie spaziali o dei trasporti;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 20 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;

(g)  ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione e nei paesi associati, comprese le regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

1.  Gli indicatori misurabili da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori misurabili in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Sulla base di tale metodologia la Commissione integra l'allegato III entro il 1º gennaio 2021.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

2.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori misurabili, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate e siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Le valutazioni prevedono anche un giudizio qualitativo sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  un quadro di appalti congiunti per una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà accessibile su base non economica a utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziata con fondi pubblici;

1.  un quadro di appalti congiunti per una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà accessibile su base non economica a tutte le imprese e a tutte le amministrazioni, e a utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziata con fondi pubblici;

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 5 – sotto parte I – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Trasporti, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come le città intelligenti o i territori rurali intelligenti, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente.

4.  Trasporti, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 5 – sotto parte I – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Istruzione e cultura: dotare i creatori e l'industria creativa in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato; sfruttare il patrimonio culturale europeo come vettore di promozione della diversità culturale, della coesione sociale e della cittadinanza europea; sostenere l'adozione delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione.

5.  Istruzione, cultura e settore del turismo: dotare i creatori e l'industria creativa nonché il settore del turismo in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato; sfruttare il patrimonio culturale e il settore del turismo europei come vettore di promozione della diversità culturale, della coesione sociale e della cittadinanza europea; sostenere l'adozione delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione e del turismo.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Riferimenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

5.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Deirdre Clune

2.7.2018

Approvazione

15.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

45

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georg Mayer

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

EFDD

Peter Lundgren

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione giuridica (21.11.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Relatore per parere: Evelyne Gebhardt

BREVE MOTIVAZIONE

Internet e le nuove tecnologie stanno cambiando in modo globale la nostra società e la nostra economia. L'aumento degli investimenti in infrastrutture digitali moderne, quali il calcolo ad alte prestazioni, prodotti e servizi relativi all'intelligenza artificiale e capacità di cibersicurezza efficienti, insieme agli investimenti nelle competenze digitali avanzate in queste nuove tecnologie per i lavoratori e gli studenti è di fondamentale importanza per garantire che i cittadini, l'industria, le imprese e le amministrazioni pubbliche possano trarre pieno vantaggio da tali sviluppi e dal mercato unico digitale.

Per stimolare l'innovazione, affrontare la frammentazione del mercato a condizioni eque ed equilibrate e ottenere la fiducia dei consumatori, l'Unione europea, gli Stati membri e il settore privato devono realizzare investimenti sostanziali in infrastrutture e competenze digitali. Tale aspetto è del tutto in linea con l'invito del Parlamento europeo, espresso nella sua relazione "Verso un atto sul mercato unico digitale"[1], a porre in essere una strategia di investimento a lungo termine in infrastrutture e competenze digitali, e a sostenere la digitalizzazione dell'industria e della pubblica amministrazione europee.

Il nuovo programma "Europa digitale" può essere uno strumento efficace per sostenere questa trasformazione digitale. Esso integra inoltre altri programmi dell'Unione europea, sostiene altre politiche dell'Unione e crea in questo modo effetti sinergici, in particolare con:

•  il programma Orizzonte Europa, che sostiene la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie;

•  i Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sostenendo tra l'altro l'introduzione di soluzioni digitali, compresa la cibersicurezza;

•  il Meccanismo per collegare l'Europa, che fornisce infrastrutture per le reti a banda larga;

•  il programma per il mercato unico sostenendo tra l'altro la sicurezza dei prodotti in relazione all'economia digitale, alla cibersicurezza e all'intelligenza artificiale.

Il relatore accoglie con favore la proposta del nuovo programma "Europa digitale" e suggerisce di mantenere le risorse di bilancio totali del programma di 8,192 miliardi a prezzi costanti (ovvero 9,194 miliardi a prezzi correnti) come proposto dalla Commissione, conformemente all'accordo del Parlamento europeo in base alla sua risoluzione del 14 marzo 2018[2]. Tuttavia, il relatore invita gli Stati membri e il settore privato a fornire i contributi finanziari necessari per conseguire gli obiettivi del programma.

Il relatore accoglie inoltre con favore l'integrazione dei poli dell'innovazione digitale esistenti e nuovi ai fini dell'attuazione del programma. I poli dell'innovazione digitale sosterranno la trasformazione digitale dell'industria europea, in particolare delle PMI e della pubblica amministrazione e diffonderanno le capacità digitali a livello locale. Il relatore suggerisce pertanto di accrescere le responsabilità dell'innovazione digitale, chiarendo che i poli dovrebbero avere la possibilità di ricevere altri contributi pubblici o privati e le entrate proprie realizzate nel quadro dei poli dell'innovazione digitale. Questi ultimi dovrebbero inoltre essere liberi di definire la loro organizzazione interna, la composizione, il programma di lavoro e i metodi di lavoro.

Il relatore mira a sostenere i valori importanti del programma, in particolare la necessità del suo contributo all'uguaglianza sociale, comprese le persone con disabilità, data la loro sproporzionata sottorappresentanza nel settore delle TIC, il principio della parità di genere e i diritti delle donne. Inoltre sottolinea che è necessario che lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale sia incentrato sull'integrazione delle capacità umane e non sulla loro sostituzione, come indicato nella relazione del Parlamento europeo sulle norme di diritto civile sulla robotica, e sul fatto che gli esseri umani abbiano sempre il controllo sulle macchine intelligenti.

Al fine di evitare significative lacune negli investimenti in altre nuove tecnologie che rientrano nel programma Orizzonte Europa, ma non nel programma Europa digitale, è opportuno chiarire che tali altre nuove tecnologie possono attrarre finanziamenti nel quadro del presente programma, a condizione che siano parte integrante di una soluzione globale e correlata con le tecnologie di cui dall'articolo 4 all'articolo 8.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  L'Europa dovrebbe competere con le altre potenze mondiali ai fini della leadership nella rivoluzione digitale, e gli investimenti in materia di capacità digitali dovrebbero aumentare costantemente sia nel bilancio dell'UE che nei bilanci nazionali e regionali.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio48, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9549, (Euratom, CE) n. 2185/9650 e (UE) 2017/193951 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio52. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(3)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio48, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9549, (Euratom, CE) n. 2185/9650 e (UE) 2017/193951 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) indaga e persegue le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio52. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve, gestisce o distribuisce fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

__________________

__________________

48 GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1.

48 GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1.

49 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995R2988&rid=1.

49 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995R2988&rid=1.

50 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2185&rid=1.

50 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2185&rid=1.

51 GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&rid=1.

51 GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&rid=1.

52 Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

52 Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Il programma dovrebbe assicurare la massima trasparenza, la rendicontabilità e il controllo democratico degli strumenti finanziari innovativi e dei meccanismi che coinvolgono il bilancio dell'Unione, in particolare per quanto concerne il loro contributo, con riguardo sia alle aspettative iniziali che ai risultati finali, verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale55 del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo56 del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale55 del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nel rafforzamento delle capacità digitali dell'UE ai fini della digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. A Tallinn, tuttavia, è emerso con chiarezza che è possibile realizzare una forte economia digitale nell'ambito dei seguenti pilastri principali: cibersicurezza, intelligenza artificiale, un'infrastruttura di prim'ordine su scala mondiale che comprenda il calcolo ad alte prestazioni, le competenze digitali e la trasformazione digitale del settore pubblico. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente e adottare un approccio interconnesso nei confronti di alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale, rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale e garantire finanziamenti significativi del settore privato e contributi da parte degli Stati membri.

_________________

_________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Fra tali sfide devono essere considerate della massima importanza la promozione e l'incentivazione di una trasformazione digitale inclusiva sia sotto il profilo del genere che in termini generazionali e regionali. Le misure volte a migliorare la formazione dei lavoratori nella conoscenza digitale e a prevenire l'aumento della polarizzazione dei salari e della disuguaglianza sono estremamente importanti.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, dei dati e dei diritti digitali e delle questioni etiche e legali connesse alla responsabilità. È fondamentale garantire che il quadro giuridico dell'UE risponda in maniera adeguata a tali sfide. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.

(8)  La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"57 delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza", che consentirebbe la diffusione di servizi nuovi, efficienti e affidabili in settori quali la sanità elettronica, l'e-government o la mobilità. Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.

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57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018) 98 final.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere promuovere, consolidare e sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese, delle amministrazioni pubbliche e di tutti i cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe sostenere una transizione digitale equa e promuovere i valori comuni dell'Unione europea, tra cui il diritto all'istruzione, la tutela dei diritti dei lavoratori, la garanzia di una concorrenza equa e la promozione dell'uguaglianza, assicurando che la digitalizzazione contribuisca a migliorare le norme sociali e del lavoro e promuovendo la prosperità per tutti i cittadini europei, la democrazia e la sicurezza. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti creando in tal modo un'economia prospera e inclusiva basata sui dati che promuova i progetti innovativi e garantisca la creazione di un autentico valore aggiunto.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta, trasparente e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

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59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  È opportuno che i poli dell'innovazione digitale siano autorizzati a ricevere contributi dagli Stati membri, dai paesi terzi partecipanti o dalle autorità pubbliche all'interno dei medesimi, nonché contributi da organismi o istituzioni internazionali, contributi dal settore privato, in particolare da parte di membri, azionisti o partner dei poli dell'innovazione digitale, entrate generate dagli attivi e dalle attività dei poli stessi, lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche o finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, anche da parte del programma e di altri programmi dell'Unione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo. L'azione multilaterale coordinata dovrebbe sfruttare al meglio le sinergie collegando i finanziamenti alle condizioni quadro, salvaguardare l'interoperabilità ed evitare importanti divari digitali a livello geografico, producendo vantaggi strategici per le imprese europee e per i servizi pubblici destinati ai cittadini, migliorando la loro capacità di compiere progressi nella risoluzione delle sfide sociali e contribuendo così all'obiettivo generale di incrementare la qualità della vita in ogni settore e in tutta l'Unione. 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune.

(15)  Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune. Nel caso della gestione indiretta, la Commissione dovrebbe garantire il mantenimento e il rispetto degli standard di qualità e sicurezza necessari per la gestione diretta del programma.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Il programma offre agli altri Stati membri una buona opportunità per firmare tale dichiarazione e sottolinea la possibilità per tutti gli altri Stati membri di aderire alla dichiarazione EuroHPC.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune HPC è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Il programma dovrebbe pertanto finanziare l'impresa comune EuroHPC allo scopo di investire nel calcolo ad alte prestazioni nel quadro del programma. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, alle piccole imprese e alle start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

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63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  I prodotti e i servizi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere di facile impiego, conformi giuridicamente per default e offrire ai consumatori una scelta più ampia e maggiori informazioni, in particolare sulla qualità dei prodotti o dei servizi.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)  Nella sua relazione concernente norme di diritto civile sulla robotica1bis, il Parlamento europeo sottolinea che lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere incentrato sull'integrazione delle capacità umane e non sulla loro sostituzione. Lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale dovrebbe inoltre garantire che gli esseri umani esercitino in qualsiasi momento il controllo sulle macchine intelligenti.

 

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1 bis Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Nella sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi1 bis, il Parlamento europeo ha ribadito l'ambizione dell'Unione di voler essere un attore globale di pace, ha chiesto che essa svolga un ruolo più ampio negli sforzi globali per il disarmo e la non proliferazione e ha esortato il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri e il Consiglio europeo ad adoperarsi per l'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali. I sistemi d'arma autonomi letali si basano prevalentemente sull'intelligenza artificiale. Di conseguenza, qualsiasi contributo finanziario dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 del programma non deve essere utilizzato a fini militari.

 

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1bishttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0341&format=XML&language=IT

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale.

(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza, nel contesto delle potenziali vulnerabilità per quanto riguarda gli attacchi informatici, il sabotaggio, la manipolazione dei dati o lo spionaggio industriale, di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare sul rafforzamento della cibersicurezza, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale e la necessità di rendere i requisiti di cibersicurezza obbligatori per gli appalti pubblici per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i prodotti dell'Internet delle cose (IoT).

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64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  La risoluzione ha inoltre sottolineato la necessità di garantire le norme di sicurezza e la sicurezza informatica secondo le tecnologie più avanzate disponibili e i principi della "sicurezza fin dalla progettazione" e della "sicurezza per default" come parametri progettuali fondamentali.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter)  La sicurezza dei dati e delle infrastrutture informatiche e la fiducia nell'ambiente digitale sono essenziali per liberare tutto il potenziale di crescita e di innovazione legato alla digitalizzazione dell'industria e delle amministrazioni pubbliche a vantaggio dei cittadini, dei lavoratori, dei consumatori e delle imprese, comprese le PMI e le start-up.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)  In linea di principio, le soluzioni di cibersicurezza dovrebbero contenere standard di sicurezza e, secondo le tecnologie più avanzate disponibili e dei principi della "sicurezza fin dalla progettazione" e della "sicurezza per default", standard di cibersicurezza come parametri progettuali fondamentali.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.

(25)  Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali e nei programmi di istruzione digitale per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale.

(27)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea67, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale. Tali aspetti sono estremamente importanti per combattere l'esclusione digitale e promuovere l'inclusività e la competitività delle regioni europee.

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67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Il Parlamento europeo ha altresì rilevato il divario di genere sproporzionato in termini di occupazione e formazione nel settore delle TIC e il numero decrescente di donne che intraprendono studi superiori connessi alle TIC, con implicazioni negative per quanto concerne l'uguaglianza e il mercato del lavoro. L'obiettivo del programma relativo alle competenze digitali avanzate dovrebbe pertanto prestare particolare attenzione alle donne e alle ragazze e promuovere la loro carriera nel settore delle TIC concernente le competenze digitali avanzate. Il Parlamento europeo ha inoltre espresso preoccupazioni in merito all'impatto della digitalizzazione sulle condizioni di lavoro e sulla trasformazione del mercato del lavoro. Il Parlamento ha chiesto condizioni di lavoro sicure e dignitose e una formazione adeguata al fine di migliorare in particolare le competenze digitali della forza lavoro e quelle della società nel suo complesso.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Inoltre, in considerazione delle crescenti disparità a livello nazionale e regionale, il programma dovrebbe contribuire a ridurre il divario digitale tra i paesi e le regioni. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria, delle attività economiche, della ricerca e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche e giudiziarie più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.

(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile, senza l'addebito di costi sproporzionati e fluido ai servizi pubblici.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

(33)  L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 201769 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita sostenibile, l'occupazione e il lavoro di alta qualità. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

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69 COM(2016) 725 final.

69 COM(2016) 725 final.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)  La promozione delle infrastrutture digitali nelle aree più svantaggiate è fondamentale per favorire l'inclusione. La riduzione del "divario digitale" in termini di ricorso e accesso alle infrastrutture e ai servizi digitali tra amministrazioni, privati, nuclei familiari, imprese e aree geografiche dovrebbe rappresentare un obiettivo centrale. Il divario digitale impedisce che le amministrazioni, e segnatamente gli enti locali, sfruttino al massimo i benefici che la tecnologia digitale è in grado di offrire. Ciò può continuare a contribuire all'aumento della polarizzazione del reddito, stimolando uno sviluppo economico disarmonico nel lungo periodo.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  Il 6 ottobre 2017, il Consiglio dell'UE a Tallinn ha stabilito che la strategia digitale europea dovrebbe essere basata sulla collaborazione e sull'interoperabilità, avvalendosi anche di politiche in materia di licenze aperte e di standard aperti. Il programma dovrebbe pertanto esigere o incentivare le soluzioni open source per consentire il riutilizzo, accrescere la fiducia e garantire la trasparenza. Tale approccio avrà un impatto positivo sulla sostenibilità dei progetti finanziati.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Il Comitato economico e sociale europeo ha accolto con favore la comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea" e ha ritenuto che essa, insieme ai documenti che la accompagnano, "rappresenti il primo passo nell'ambito di un ampio programma di lavoro a livello europeo da realizzarsi in stretta collaborazione reciproca tra tutte le parti pubbliche e private interessate"72.

(38)  Il Comitato economico e sociale europeo ha accolto con favore la comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea" e ha ritenuto che essa, insieme ai documenti che la accompagnano, "rappresenti il primo passo nell'ambito di un ampio programma di lavoro a livello europeo da realizzarsi in stretta collaborazione reciproca tra tutte le parti pubbliche e private interessate"72.Il Comitato economico e sociale europeo ha altresì osservato che72 bis "le ricadute della digitalizzazione sull'occupazione non sono per lo più ancora riconosciute e vengono quindi tenute in scarsa considerazione nelle politiche pertinenti". Allo stesso modo, nella citata comunicazione si sottolinea la necessità di promuovere la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori per contrastare l'aumento delle disuguaglianze di reddito prodotte dalla digitalizzazione.

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72

72

 

72 bisParere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "L'impatto della digitalizzazione sull'industria dei servizi e sull'occupazione in relazione alle trasformazioni industriali" (2016/C 013/24).

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi).

(40)  Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR in tutte le nuove tecnologie. Inoltre, i prodotti e i servizi dovrebbero essere sviluppati e utilizzati nel pieno rispetto delle altre norme dell'UE in materia di protezione dei dati, tenendo conto dei principi di equità, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, responsabilità e tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)  Gli organismi che attuano il programma dovrebbero rispettare il principio della parità di genere tra donne e uomini di cui agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 del TFUE, nonché all'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e aiuterà a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

(43)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuisce a integrare le azioni per il clima e aiuterà a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima74. Le azioni pertinenti sono individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma ottimizzando la produttività degli investimenti in materia di clima e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, pag. 1

74 COM(2018) 321 final, pag. 1

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)  Per poter esercitare la propria funzione di controllo politico e garantire la trasparenza e la rendicontabilità, come stabilito dai trattati, la Commissione dovrebbe informare debitamente e regolarmente il Parlamento europeo su tutti gli aspetti pertinenti dell'attuazione del programma, compresi i programmi di lavoro, l'esecuzione e l'eventuale necessità di un adeguamento della ripartizione di bilancio, nonché per quanto concerne lo sviluppo degli indicatori di performance in termini di obiettivi perseguiti e risultati attesi.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

1  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese, alle amministrazioni pubbliche, ai lavoratori e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

(a)  potenzierà le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala;

(a)  potenzierà e svilupperà le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione e un uso su vasta scala;

(b)  amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.

(b)  amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.

 

(b bis)  sosterrà l'utilizzo delle competenze digitali avanzate.

 

(b ter)  rafforzerà la competitività dell'Europa e potenzierà il suo mercato del lavoro nei settori riguardanti gli obiettivi di cui dall'articolo 4 all'articolo 8 del programma, in particolare per quanto riguarda la prospettiva di genere e l'uso inclusivo e socialmente sostenibile della digitalizzazione.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Calcolo ad alte prestazioni

Calcolo ad alte prestazioni

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni persegue i seguenti obiettivi operativi:

(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala 76 integrata e di prim'ordine, accessibile su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici;

(a)  implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala 76 integrata e di prim'ordine, accessibile su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici;

(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;

(b)  implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, in particolare tecnologie che hanno beneficiato in passato o che attualmente beneficiano di finanziamenti dell'Unione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;

(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala 77, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico.

(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala77, incoraggiare l'utilizzo di hardware e software europei necessari per tale implementazione, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico.

_________________

_________________

76 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.

76 Un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo.

77 Mille volte più veloce dell'esascala.

77 Mille volte più veloce dell'esascala.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

Articolo 5

Intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei principi della sicurezza e della riservatezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;

(b)  promuovere e rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;

(c)  rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri.

(c)  sviluppare, rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri.

 

Qualsiasi intervento finanziario dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 del programma è conforme ai principi etici, al diritto applicabile a livello nazionale, unionale e internazionale e non deve essere utilizzato a fini militari.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Cibersicurezza e fiducia

Cibersicurezza e fiducia

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia persegue i seguenti obiettivi operativi:

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza al fine di raggiungere un livello comune elevato di cibersicurezza a livello di Unione, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;

(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;

(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici;

(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici;

(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione78.

(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione78.

 

(d bis)  sostenere la missione, gli obiettivi e i compiti del Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza78 bis per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente programma.

 

(d ter)  sostenere l'impiego ottimale e il miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;

_________________

_________________

78 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

78 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

 

78 bisProposta di regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento, del 12 settembre 2018, 2018/0328 (COD).

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Competenze digitali avanzate

Competenze digitali avanzate

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa, riducendo il divario digitale nell'Unione, e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di un maggior numero di corsi e attività di formazione e riqualificazione a lungo termine per gli studenti, gli istruttori/insegnati, i professionisti informatici, la forza lavoro, i ricercatori e il mondo accademico;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per la forza lavoro e gli imprenditori e i responsabili di piccole e medie imprese;

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, la forza lavoro, gli imprenditori e i laureati.

 

(c bis)  promuovere una formazione digitale senza barriere che garantisca parità di accesso alle persone con disabilità.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente, e i settori culturali, del lavoro e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture all'avanguardia di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso l'open source e il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;

(d)  consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

(e)  sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;

(g)  garantire a livello dell'Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione in cooperazione con le pertinenti Agenzie dell'UE, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;

(h)  promuovere e sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano in particolare servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE al fine di sostenere le imprese, in particolare le PMI;

(i)  realizzare e potenziare la rete dei poli dell'innovazione digitale.

(i)  realizzare, potenziare e promuovere la rete dei poli dell'innovazione digitale.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La pianificazione, lo sviluppo e le procedure di appalto nell'ambito del programma sono realizzati nell'ottica di migliorare la competitività dell'Unione europea a medio e lungo termine. È conferita priorità alle iniziative che aumentano il potenziale strategico e limitano la dipendenza da fornitori e prodotti di paesi terzi.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le azioni realizzate nell'ambito del programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare a quelle sulla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata, nonché alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Per le azioni realizzate al di fuori dell'Unione è necessaria non soltanto la loro conformità ai suddetti requisiti, ma anche la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui è condotta l'attività.

1.  Le azioni realizzate nell'ambito del programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare a quelle sulla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata, nonché alla pertinente normativa e ai pertinenti principi del diritto nazionale, dell'Unione e internazionale. Per le azioni realizzate al di fuori dell'Unione è necessaria non soltanto la loro conformità ai suddetti requisiti, ma anche la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui è condotta l'attività.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

Articolo 16

Poli dell'innovazione digitale

Poli dell'innovazione digitale

1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione digitale.

1.  Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione digitale.

2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati sulla base di regole armonizzate, per mezzo di una procedura aperta, trasparente, inclusiva e competitiva in base ai seguenti criteri:

(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell'innovazione digitale;

(a)  competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell'innovazione digitale;

(b)  capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;

(b)  capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;

(c)  mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell'Unione;

(c)  mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell'Unione;

(d)  adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire.

(d)  adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire.

 

Nel designare le proprie entità candidate, gli Stati membri tengono conto dei principi di diversità, accessibilità e uguaglianza di genere.

3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

3.  La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

(a)  la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;

(a)  la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;

(b)  la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.

(b)  la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.

4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

 

4 bis.  I poli dell'innovazione digitale godono di una notevole autonomia generale per definire la propria organizzazione e composizione interna, nonché per stabilire con precisione il proprio programma e i propri metodi di lavoro. In particolare, i poli dell'innovazione digitale mirano ad essere aperti a nuovi partner che intendano aderire ai poli dell'innovazione digitale ogniqualvolta questi conferiscono un valore aggiunto ai partenariati operando in modo aperto e trasparente.

5.  I poli dell'innovazione digitale possono ricevere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

5.  I poli dell'innovazione digitale possono ricevere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni dagli Stati membri, dai paesi terzi partecipanti o dalle autorità pubbliche degli stessi, contributi dagli organismi o dalle istituzioni internazionali, contributi dai membri, dagli azionisti o dai partner dei poli dell'innovazione digitale, entrate generate dagli attivi e dalle attività degli stessi poli dell'innovazione digitale, lasciti, donazioni e contributi da parte di persone fisiche o finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, anche a titolo del presente programma e di altri programmi dell'UE.

6.  I poli dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:

6.  I poli dell'innovazione digitale partecipano all'attuazione del programma per:

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

(a)  fornire servizi di trasformazione digitale e competenze tecnologiche (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;

 

(a bis)  sostenere le imprese, le organizzazioni e le pubbliche amministrazioni affinché diventino più competitive grazie all'uso delle nuove tecnologie previste dal programma;

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;

(b)  trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti e offrire consulenza in materia di coaching;

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

(c)  fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;

(d)  erogare sostegno finanziario a terzi nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.

(d)  erogare sostegno finanziario a terzi nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.

 

6 bis.  La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri, organizza un monitoraggio e una valutazione continui delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti dei poli dell'innovazione digitale che ricevono fondi dell'UE.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le azioni che perseguono obiettivi relativi alle altre nuove tecnologie previste dal programma Orizzonte Europa, ossia la robotica, i big data e le principali tecnologie digitali, sono ammissibili ai finanziamenti purché detti obiettivi siano connessi alle finalità specifiche di cui agli articoli da 4 a 8 e costituiscano una soluzione globale e correlata in un progetto specifico.

Motivazione

Al fine di evitare notevoli carenze di investimenti in altre tecnologie, escludere le soluzioni globali dal programma o complicare la sua specificità, dovrebbero far parte del programma anche altre nuove tecnologie, a condizione che queste ultime costituiscano una soluzione globale e correlata con le nuove tecnologie ai sensi degli articoli da 4 a 8.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i soggetti giuridici stabiliti in:

(a)  i soggetti giuridici stabiliti e, ove applicabile, soggetti al pagamento dell'imposta sulle società, in:

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  l'impatto sul clima e sull'ambiente;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l'accessibilità;

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale, le opportunità in materia di equilibrio di genere e l'accessibilità;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 20 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  ove applicabile, la presenza di un piano inteso a creare un'occupazione sostenibile e di alta qualità nell'Unione o in un paese partecipante.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se a un'azione sono già stati concessi contributi o se un'azione ha ricevuto contributi da un altro programma dell'Unione o un sostegno da un fondo dell'Unione, tale contributo o sostegno è indicato nella domanda di contributo a titolo del programma.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia presenta i risultati necessari per adottare una decisione in merito a un follow-up del programma oltre il 2027 e ai suoi obiettivi.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. In particolare, la Commissione sottopone la sua valutazione intermedia all'esame del Parlamento europeo.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

4.  In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit è basata sull'audit finanziario di almeno un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  la creazione di spazi comuni europei di dati che aggregano informazioni pubbliche in tutta Europa e fungono da fonte di immissione di dati per soluzioni di intelligenza artificiale. Tali spazi sarebbero aperti anche al settore pubblico e privato. Al fine di incrementarne l'uso, i dati contenuti in uno spazio dovrebbero essere resi il più possibile interoperabili, sia nelle interazioni tra settore pubblico e privato, sia all'interno dei settori, sia tra di loro (interoperabilità semantica);

1.  la creazione di spazi comuni europei di dati che aggregano informazioni pubbliche in tutta Europa e fungono da fonte di immissione di dati per soluzioni di intelligenza artificiale. Tali spazi sarebbero aperti anche al settore pubblico e privato. Al fine di incrementarne l'uso, i dati contenuti in uno spazio dovrebbero essere resi il più possibile interoperabili attraverso l'utilizzo di formati e standard aperti, sia nelle interazioni tra settore pubblico e privato, sia all'interno dei settori, sia tra di loro (interoperabilità semantica);

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  la creazione di archivi europei comuni di algoritmi accessibili a tutti. Le imprese e il settore pubblico sarebbero in grado di individuare e acquisire la soluzione che più si adatta alle rispettive esigenze;

2.  la creazione di archivi europei comuni di algoritmi open source e accessibili a tutti. Le imprese e il settore pubblico sarebbero in grado di individuare e acquisire la soluzione che più si adatta alle rispettive esigenze;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  il coinvestimento con gli Stati membri in siti di riferimento di prim'ordine per attività di prova e sperimentazione in contesti reali, con particolare attenzione alle applicazioni dell'IA in settori fondamentali come sanità, monitoraggio terrestre/ambientale, mobilità, sicurezza, industria manifatturiera o finanza, nonché in altri settori di interesse pubblico. I siti dovrebbero essere aperti a tutti gli operatori in tutta Europa, connessi alla rete dei poli dell'innovazione digitale e dotati di grandi strutture di calcolo e gestione dei dati, nonché delle più recenti tecnologie di IA, comprese tecnologie emergenti come il calcolo neuromorfico, l'apprendimento profondo e la robotica.

3.  il coinvestimento con gli Stati membri in siti di riferimento di prim'ordine per attività di prova e sperimentazione in contesti reali, con particolare attenzione alle applicazioni dell'IA in settori fondamentali come sanità, monitoraggio terrestre/ambientale, mobilità, sicurezza, industria manifatturiera o finanza, nonché in altri settori di interesse pubblico. I siti dovrebbero essere aperti a tutti gli operatori in tutta Europa, connessi alla rete dei poli dell'innovazione digitale e dotati di grandi strutture di calcolo e gestione dei dati, nonché delle più recenti tecnologie di IA, comprese tecnologie emergenti come l'etica, il calcolo neuromorfico, l'apprendimento profondo e la robotica.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 1 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).

6.  l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione, in particolare le nuove tecnologie che hanno beneficiato o che beneficiano attualmente di finanziamenti dell'Unione, finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 4 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 15.

Saranno tutti concepiti e attuati principalmente attraverso i poli dell'innovazione digitale di cui all'articolo 16.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 5 – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;

2.1.  garantire che i cittadini dell'UE possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro e in modo che sia garantita la loro vita privata a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali, sostenere l'implementazione del formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Riferimenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

14.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Evelyne Gebhardt

9.7.2018

Esame in commissione

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Approvazione

20.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Relazione di iniziativa "Verso un atto sul mercato unico digitale" (2015/2147(INI).
  • [2]  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (9.11.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Relatore per parere: Jeroen Lenaers

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(5)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201654, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, correlate ai bisogni esistenti e conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio54 bis, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per tutti i beneficiari, in particolare a carico degli Stati membri e delle PMI. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

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54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

54 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

 

54 bisRegolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale55 del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo56 del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.

(6)  Il vertice di Tallinn sul digitale55 del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo56 del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione efficiente delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività e innovazione, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente alle sfide poste dalla trasformazione digitale in diversi modi, ad esempio assicurando che siano poste in essere le componenti essenziali su cui si basano le nuove tecnologie, creando norme giuridiche efficaci e facilmente applicabili, rivedendo le politiche interessate dalla trasformazione digitale e creando un contesto propizio all'innovazione in cui siano pienamente salvaguardati gli interessi degli utenti.

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55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf.

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

(7)  Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, nonché dei diritti digitali, dei diritti fondamentali e delle norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Per attuare positivamente il presente programma, seguire le tendenze non basta. L'Unione deve impegnarsi a favore di tecnologie che consentano la tutela della vita privata, come ad esempio la crittografia e le applicazioni decentrate (DApp), e investire maggiormente in infrastrutture adeguate alle esigenze future (reti a fibra ottica), in modo da rendere possibile una società digitalizzata indipendente.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"58 definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.

(9)  La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati"58 definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo e l'innovazione di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.

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58 COM(2018) 125 final.

58 COM(2018) 125 final.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.

(10)  L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e della società e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio dei cittadini e delle imprese in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: le infrastrutture IT, compreso il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse pubbliche e private per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti, in modo da ottenere il massimo impatto possibile.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

(11)  È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria di tutti i settori e delle imprese di tutte le dimensioni, nonché del settore pubblico e del mondo accademico, affrontando così le forti discrepanze in materia di digitalizzazione. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa59. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale dovrebbe essere selezionato dalla Commissione sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale dovrebbero servire da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli dovrebbero fungere da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi dovrebbero inoltre fornire sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì facilitare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

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59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

59 Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016) 180 final].

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.

(12)  Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico. Il programma dovrebbe inoltre mirare a tutelare gli interessi dei cittadini dell'Unione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(14)  Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati, e avere un chiaro valore aggiunto per l'Unione e i suoi cittadini.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

(16)  Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte della ricerca, della società civile, dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.

(17)  Il Consiglio60 e il Parlamento europeo61 hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC62, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione. La leadership europea nel supercalcolo può essere raggiunta solo se l'intervento dell'Unione in questo settore si concentra anche sul rafforzamento dell'attrattiva dell'Unione per i ricercatori europei e internazionali, riducendo così la fuga di cervelli.

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60

60

61

61

62

62

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

(18)  Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione63 e dei suoi cittadini. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

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63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data.

(19)  Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data. La leadership europea nell'intelligenza artificiale può essere raggiunta solo se l'intervento dell'Unione in questo settore si concentra anche sul rafforzamento dell'attrattiva dell'Unione per i ricercatori europei e internazionali, riducendo così la fuga di cervelli.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

(20)  La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Nel contempo, tali set di dati su vasta scala devono essere sicuri e devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale.

(21)  Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea64 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale. Inoltre, nella sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta contro la criminalità informatica, il Parlamento europeo ha sottolineato il fatto che la criminalità informatica transfrontaliera sta aumentando rapidamente, il che rende necessario intensificare con urgenza la risposta a livello dell'Unione e degli Stati membri, e ha inoltre evidenziato che, oltre ad adottare le necessarie misure giuridiche, la lotta alla criminalità informatica significa innanzitutto affrontare le sfide tecnologiche, in particolare tutelando e potenziando le infrastrutture critiche e altri dispositivi collegati in rete.

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64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

(22)  La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità tecnologiche e della legislazione necessarie per proteggere i suoi cittadini, le sue imprese, le sue istituzioni pubbliche e la democrazia dalle minacce e dagli attacchi informatici. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, anche promuovendo la cooperazione pubblico-privato e mediante misure di sensibilizzazione, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

(24)  La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia, la cifratura o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate al fine di superare il divario digitale basato su fattori socio-strutturali quali il reddito, il genere o l'età. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

(28)  Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, la protezione dei dati e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.

(29)  La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'industria, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese e migliorando, nel contempo, l'efficienza della spesa pubblica. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa. È altresì importante che tali servizi siano accessibili alle persone con disabilità.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

(30)  Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità68, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, la sicurezza, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

_________________

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68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.

(32)  La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile, sicuro e fluido ai servizi pubblici.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.

(34)  L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione, ed evitando un'inutile doppia archiviazione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile, più rispondente alle esigenze degli utenti finali e in grado di assicurare un livello elevato di protezione dei dati. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi).

(40)  Il regolamento (UE) 2016/679 fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantisce la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforza la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, tutte le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero rispettare pienamente il suddetto regolamento. Tali azioni dovrebbero, in particolare, sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che rispettino gli obblighi di "protezione dei dati sin dalla progettazione", i quali sono vincolanti in virtù del suddetto regolamento, nonché gli obblighi di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, nella misura in cui il trattamento riguarda i dati di comunicazioni elettroniche.

 

_________________

 

1 bis Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi).

(40)  Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale. Tali azioni, in particolare, dovrebbero sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che rispettino gli obblighi di "protezione dei dati sin dalla progettazione", i quali sono vincolanti in virtù del GDPR.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Gli organismi che attuano il presente programma dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alle normative nazionali in materia di trattamento delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE.

(42)  Nella misura in cui gli organismi che attuano il presente programma trattano informazioni sensibili non classificate o informazioni classificate dell'Unione, essi dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni stabilite dagli atti dell'Unione o dalla legislazione nazionale in materia di trattamento delle informazioni, a seconda dei casi.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  "polo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria;

(e)  "polo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria, oppure a strumenti software che consentano una maggiore tutela della vita privata dei cittadini;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

1.  L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese, alla forza lavoro e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni

(a)  Obiettivo specifico 1 - Infrastrutture IT, compreso il calcolo ad alte prestazioni

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Calcolo ad alte prestazioni

Infrastrutture IT, compreso il calcolo ad alte prestazioni

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 - Infrastrutture IT, compreso il calcolo ad alte prestazioni, persegue i seguenti obiettivi operativi:

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala78, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico.

(a)  implementare e operare un'infrastruttura post-esascala78, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca nel campo del calcolo ad alte prestazioni.

__________________

__________________

78 Mille volte più veloce dell'esascala.

78 Mille volte più veloce dell'esascala.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, tra cui il principio della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché il principio della sicurezza sin dalla progettazione;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;

(b)  rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese, gli istituti di ricerca pubblici e le pubbliche amministrazioni;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri.

(c)  rafforzare le strutture di prova e sperimentazione etica per l'intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri e facilitare la cooperazione fra le suddette strutture in tutta l'Unione.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  sviluppare e integrare orientamenti etici per l'intelligenza artificiale, tenendo conto della ricerca e della valutazione delle possibili implicazioni dell'intelligenza artificiale, compresi i sistemi autonomi alimentati dall'intelligenza artificiale, per la società.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

(a)  sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza al fine di raggiungere un livello comune elevato di cibersicurezza in tutta l'Unione, nel pieno sostegno e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, compresa la protezione dei dati e della vita privata sin dalla progettazione;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;

(b)  sostenere lo sviluppo, lo scambio e l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza, anche potenziando l'istruzione e la formazione;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici;

(c)  garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, anche attraverso la sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini riguardo a tali soluzioni e attraverso un controllo del codice software per quanto riguarda il software libero e open source;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79.

(d)  rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare agli obblighi stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79.

__________________

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79 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

79 GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

(a)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione e di riqualificazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro, comprese le persone in cerca di occupazione;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

(b)  sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese, gli innovatori e la forza lavoro;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

(c)  sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori, i laureati e la forza lavoro.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

(a)  garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, la sicurezza, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

(b)  implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali all'avanguardia interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

Motivazione

Allineamento alla lettera a.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

(c)  facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso l'open source e il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

(f)  sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e la creatività e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;

(h)  sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili, compresi il sostegno all'interoperabilità, alla cifratura e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  realizzare e potenziare la rete dei poli dell'innovazione digitale.

(i)  realizzare, potenziare e promuovere la rete dei poli dell'innovazione digitale.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  fino a 2 498 369 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;

(b)  fino a 2 248 533 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  fino a 1 998 696 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;

(c)  fino a 2 248 532 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La pianificazione, lo sviluppo e l'aggiudicazione di appalti nell'ambito del programma sono realizzati con l'obiettivo di migliorare la competitività dell'Unione a medio e lungo termine. La priorità è attribuita alle azioni che aumentano il potenziale strategico e limitano la dipendenza da fornitori e prodotti provenienti da paesi terzi.

Motivazione

L'indipendenza dell'Unione europea dai fornitori di paesi terzi è importante non solo ai fini di un'industria competitiva, ma anche per tutelare l'UE dagli attacchi di soggetti esteri alle sue infrastrutture digitali e critiche. A tal fine è necessario promuovere gli obiettivi a medio e lungo termine.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

2.  Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati sulla base di regole armonizzate, per mezzo di una procedura aperta, trasparente e competitiva in base ai seguenti criteri:

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  aspetti sociali ed ecologici, nonché il coinvolgimento delle associazioni dei lavoratori, della forza lavoro, dei sindacati, delle parti sociali e della società civile.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

4.  I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile e il coinvolgimento della forza lavoro, dei sindacati, delle parti sociali, della società civile e delle imprese in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  assicurare il trasferimento continuo delle conoscenze e delle competenze sviluppate nel quadro del presente programma al grande pubblico, al fine di garantire la maggiore trasparenza possibile per la società in generale, ad esempio nelle iniziative di dialogo cui partecipano gli scienziati, la forza lavoro, la società civile e l'industria.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l'accessibilità;

(e)  l'impatto sulla società, la forza lavoro, l'economia, il clima, l'ambiente e l'accessibilità;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l'accessibilità;

(e)  ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale, le opportunità di equilibrio di genere e l'accessibilità;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Riferimenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

LIBE

14.6.2018

Relatore per parere

Nomina

Jeroen Lenaers

9.7.2018

Approvazione

5.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Pál Csáky, Maria Grapini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Petras Auštrevičius, Rupert Matthews, Martina Michels

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

34

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini

1

-

ENF

Auke Zijlstra

4

0

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Helga Stevens, Kristina Winberg

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Riferimenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.6.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

14.6.2018

ENVI

14.6.2018

IMCO

14.6.2018

TRAN

5.7.2018

 

CULT

14.6.2018

JURI

14.6.2018

LIBE

14.6.2018

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

CULT

5.7.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Angelika Mlinar

13.6.2018

 

 

 

Esame in commissione

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

57

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bolesław G. Piecha

Deposito

28.11.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

57

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

3

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox

ENF

Christelle Lechevalier

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2018
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