RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

7.12.2018 - (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Maria Arena


Procedura : 2018/0202(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0445/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0380),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8 0231/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... [1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del ... [2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale, nonché la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0445/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo per la transizione (FET)

Motivazione

Si tratta di un emendamento orizzontale che si applica all'intero testo legislativo in esame. Le modifiche necessarie devono essere apportate dai DLA (giuristi-linguisti) includendole nel testo definitivo del regolamento. Pertanto, i relativi emendamenti non sono inclusi nella relazione definitiva.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

(1)  I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e agli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A norma dell'articolo 8 TFUE, gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"18. Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell'Unione sosterrà l'economia sociale di mercato europea, che è unica nel suo genere. Sarà perciò fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte alle sfide in materia di competenze, in special modo quelle relative alla digitalizzazione. La flessibilità di bilancio sarà un altro dei principi fondamentali del prossimo quadro finanziario pluriennale. Verranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all'Unione di far fronte a circostanze impreviste e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ce n'è urgente bisogno.

(4)  Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"18. Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell'Unione sosterrà l'economia sociale di mercato europea, che è unica nel suo genere. Sarà perciò fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte alle sfide in materia di competenze, in special modo quelle relative alla digitalizzazione, all'automazione e alla transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, nel pieno rispetto dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 approvato in occasione della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La flessibilità di bilancio sarà un altro dei principi fondamentali del prossimo quadro finanziario pluriennale. Verranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all'Unione di far fronte in modo più tempestivo a circostanze impreviste e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ce n'è urgente bisogno.

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18 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it.

18 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione20 la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un'evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando l'apertura economica e lo sviluppo tecnologico con la protezione sociale.

(6)  Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione20 la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Pur riconoscendo i vantaggi legati a un commercio più aperto, sono necessari strumenti più adeguati per affrontare i relativi effetti collaterali negativi. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che i cambiamenti tecnologici e ambientali alimentino ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo. Gli eventuali effetti negativi cumulativi della globalizzazione e delle transizioni tecnologica e ambientale dovrebbero essere maggiormente anticipati dai pertinenti fondi strutturali dell'Unione, come il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al fine di adeguare meglio il mondo delle imprese e dei lavoratori conciliando la crescita economica e lo sviluppo tecnologico con una protezione sociale adeguata e un sostegno attivo all'accesso all'occupazione e alle opportunità di lavoro autonomo.

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20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE21 la Commissione sottolinea l'esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all'interno dei medesimi. Investire nell'uguaglianza, nell'inclusione sociale, nell'istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenta pertanto una priorità essenziale.

(7)  Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE21 la Commissione sottolinea l'esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all'interno dei medesimi. Investire nello sviluppo sostenibile, nell'uguaglianza, nell'inclusione sociale, nell'istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenta pertanto una priorità essenziale.

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21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

(8)  È probabile che i cambiamenti climatici, la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il FSE+, concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FET, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente.

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22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il programma FET dovrebbe essere visibile e richiedere maggiori e migliori dati per consentire un'adeguata valutazione scientifica del FET ed evitare vincoli amministrativi nell'attuazione del programma per l'assistenza all'adeguamento commerciale.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La Commissione sottolinea il ruolo del FEG in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG si baserà esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" e nel relativo allegato27.

(13)  La Commissione sottolinea il ruolo del FET in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa di qualità e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici, la digitalizzazione e l'automazione e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FET si dovrebbe basare esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FET dovrebbe rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" e nel relativo allegato27.

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27 SWD(2018) 171 final e relativo allegato COM(2018) 321 final.

27 SWD(2018) 171 final e relativo allegato COM(2018) 321 final.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, il Parlamento europeo ha ribadito la propria ferma posizione riguardo al livello di finanziamento necessario per le politiche chiave dell'Unione nell'ambito del QFP 2021-2027, affinché queste possano rispondere alla loro funzione e conseguire i loro obiettivi. Ha insistito, in particolare, sull'invito a raddoppiare i finanziamenti specifici del QFP destinati alle PMI e ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile, ha accolto con favore diverse proposte intese a migliorare le attuali disposizioni, segnatamente l'aumento delle dotazioni degli strumenti speciali, e ha dichiarato che intende negoziare ulteriori miglioramenti ove necessario.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 250 posti di lavoro persi nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori). Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

(14)  Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FET, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 200 posti di lavoro persi nell'arco dei rispettivi periodi di riferimento. Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE, oppure in circostanze eccezionali, dovrebbe essere possibile presentare le domande anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Il FET dovrebbe essere inteso a dimostrare solidarietà ai lavoratori licenziati da qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni, rispettando al contempo il principio di sussidiarietà e tenendo conto della necessità di un impatto significativo dell'evento di ristrutturazione come soglia per la presentazione di una domanda di sostegno del FET.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  Il FET dovrebbe rimanere uno strumento speciale dell'Unione per reagire a situazioni che provocano importanti eventi di ristrutturazione nel mercato del lavoro europeo. È tuttavia opportuno che l'Unione continui a compiere sforzi per trovare modi più sostenibili di affrontare le sfide e i cambiamenti strutturali che incidono sui mercati del lavoro e conducono a tali eventi negli Stati membri.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo del FEG.

(17)  L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso l'Eurofund di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze, ad esempio per quanto riguarda la globalizzazione, i cambiamenti tecnologici e ambientali, le ristrutturazioni e l'utilizzo del FET. Tali analisi dovrebbero includere sufficienti dati disaggregati, in particolare da una prospettiva di genere, al fine di contrastare in modo più efficace le disuguaglianze di genere.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  L'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa (ERM) di Eurofound monitora in tempo reale la segnalazione di eventi di ristrutturazione su vasta scala in tutta l'Unione, sulla base di una rete di corrispondenti nazionali. L'ERM è molto importante per il FET e dovrebbe prestare assistenza al Fondo, in particolare contribuendo a identificare in una fase precoce i potenziali casi in cui intervenire.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

(18)  I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FET, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro, indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro, nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FET ai fini del presente regolamento.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

(19)  I contributi finanziari del FET dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa di qualità e sostenibile in un settore orientato al futuro, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, ma dovrebbero anche mirare a promuovere il lavoro autonomo e la creazione di imprese, anche attraverso la creazione di cooperative. Le misure dovrebbero rispecchiare le potenziali esigenze del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Si dovrebbe riservare un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale e, se del caso, al superamento degli stereotipi di genere nell'occupazione. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. I contributi finanziari dovrebbero integrare e non sostituire le misure che rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri e/o delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. Le imprese dovrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FET.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Nell'attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, inteso a facilitare il reinserimento professionale dei beneficiari interessati, gli Stati membri dovrebbero sfruttare e perseguire meglio gli obiettivi dell'agenda digitale e della strategia per il mercato unico digitale, al fine di affrontare il grave divario di genere nei settori delle TIC e della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne nei settori delle TIC e delle STEM. Nell'attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, gli Stati membri dovrebbero inoltre evitare di perpetuare il dominio di un genere nelle industrie e nei settori dove ciò avviene tradizionalmente. Il rafforzamento della rappresentanza del genere meno rappresentato in diversi settori, come la finanza, le TIC e le STEM, contribuirebbe a ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

(20)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa di qualità e sostenibile e di qualità per tutti i beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sette mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto dei motivi all'origine degli esuberi, se del caso, e anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. Il pacchetto coordinato dovrebbe essere compatibile con il passaggio a un'economia rispettosa del clima ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio le persone con disabilità, le persone con familiari a carico, i disoccupati giovani e anziani, le persone scarsamente qualificate, le persone provenienti da un contesto migratorio nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FET occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Nel periodo compreso tra marzo 2007 e marzo 2017 la Commissione ha ricevuto 148 domande di cofinanziamento a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) da 21 Stati membri, per un totale pari a quasi 600 milioni di EUR, a sostegno di 138 888 lavoratori espulsi dal lavoro e 2 944 persone non occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione (NEET).

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare urgentemente domande complete per il contributo finanziario del FET e le istituzioni dell'Unione dovrebbero impegnarsi al massimo per valutarle in tempi rapidi. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e la realizzazione dei suoi obiettivi, è opportuno dare maggiore risalto al FET. Nelle scorse legislature si è registrata una considerevole sottoutilizzazione del FEG, dovuta principalmente alla scarsa conoscenza dell'esistenza del Fondo. Questo problema potrebbe essere risolto potenziando le attività di pubblicità e informazione sul FET e le sue possibilità, in particolare presso le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 ter)  La Commissione dovrebbe agevolare l'accesso delle autorità nazionali e regionali attraverso un helpdesk dedicato, che fornisca informazioni generali e chiarimenti sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle domande. L'helpdesk dovrebbe mettere a disposizione formulari standard a fini statistici e di successiva analisi.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Nell'interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell'attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi.

(23)  Nell'interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell'attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi e coinvolgerli costantemente nel processo di attuazione.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire ma dovrebbero, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali.

(24)  Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non possono sostituire ma dovrebbero invece, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali. Il contributo finanziario del FET non può neppure sostituire misure nazionali o misure che, in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese che licenziano, e dovrebbe invece creare un reale valore aggiunto europeo.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti.

(25)  Alla luce del principio di uguaglianza, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso effettivo alle informazioni sul FET in tutto il loro territorio, comprese le zone rurali. La Commissione dovrebbe, in particolare, promuovere la diffusione delle buone pratiche esistenti, rendere noti i criteri di ammissibilità al FET e le relative procedure per la presentazione delle domande e far conoscere maggiormente il FET tra i cittadini dell'Unione, in particolare i lavoratori. È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FET e ai risultati ottenuti.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Per rispondere alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, occorre rendere disponibile, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FET.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG. Pertanto l'autorità di bilancio deciderà in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del FEG.

(29)  Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere prestata in modo rapido ed efficiente. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FET dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare e adattare le procedure alle esigenze specifiche onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FET. Pertanto l'autorità di bilancio dovrebbe decidere in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del FET.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  In caso di chiusura di un'impresa, i lavoratori espulsi dal lavoro possono essere aiutati a rilevarne in tutto o in parte le attività.

(30)  In caso di chiusura di un'impresa, i lavoratori espulsi dal lavoro possono essere aiutati a rilevarne in tutto o in parte le attività e lo Stato membro in cui l'impresa è situata può anticipare i fondi che si rendano necessari con urgenza a tale scopo.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FEG.

(31)  Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FET, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FET, che dovrebbe rispondere a precisi requisiti di monitoraggio e contenere un follow-up sui beneficiari e una valutazione d'impatto sull'uguaglianza di genere.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  Gli Stati membri dovrebbero realizzare attività di comunicazione efficaci per promuovere i contributi finanziari del FET, mettere in evidenza che i finanziamenti provengono dall'Unione e migliorare la visibilità delle attività finanziate dall'Unione nell'ambito del FET.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

(37)  Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima durante il periodo del QFP2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % quanto prima e comunque al più tardi entro il 2027. Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (2017/2052(INI)), il Parlamento europeo ha invitato a raggiungere non appena possibile e al più tardi entro il 2027 un obiettivo del 30 % per la spesa del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Poiché la trasformazione digitale dell'economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto,

(39)  Poiché la trasformazione digitale dell'economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto e dovrebbe integrare l'obiettivo di accrescere la partecipazione delle donne alle professioni STEM,

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FEG presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7.

Esso stabilisce gli obiettivi del FET, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole e i criteri di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FET presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

L'obiettivo del FET è di accompagnare le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro attraverso la promozione di attività lavorative alternative e sostenibili. Il FET è un fondo di emergenza che opera in modo reattivo e contribuisce a una transizione equa. Il FET contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.

1.  L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno finanziario per le misure di reinserimento a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro, indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro, e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

2.  L'obiettivo specifico del FET è offrire assistenza e sostegno ai lavoratori ai fini del loro reinserimento nel mercato del lavoro in caso di importanti eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione, all'automazione e al cambiamento tecnologico. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati e alla promozione dell'uguaglianza di genere.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

a)  "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore, indipendentemente dal tipo e dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

a)  la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

b)  la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia almeno pari a 200 in due delle regioni combinate;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

c)  la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG.

3.  Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, tra cui le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sui livelli di occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15% del massimale annuo del FET.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il FEG non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti da finanziamenti pubblici.

4.  Il FET non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti principalmente da finanziamenti pubblici.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 5, il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi come definiti all'articolo 4.

1.  Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi come definiti all'articolo 4.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all'articolo 5;

a)  i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga all'articolo 5, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FET per un numero di NEET (giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo) di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità alle persone collocate in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi si verifichi in regioni di livello NUTS 2.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Può essere concesso un contributo finanziario del FET per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, cui partecipano le organizzazioni sindacali e/o i rappresentanti dei lavoratori, volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo, sostenibile e di qualità, dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto personalizzato di formazione e/o di servizi offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche, alle competenze e alle esigenze specifiche del beneficiario.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

a)  la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza personalizzata nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

b)  misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza e gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, inclusi gli incentivi finalizzati a offrire modalità di lavoro flessibili ai lavoratori espulsi dal lavoro.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

I costi delle misure di cui alla lettera b) non superano il 35% dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese, incluse le cooperative, o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non superano25 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale nonché della possibilità di reinserire i lavoratori nel settore occupazionale della loro precedente occupazione, qualora un importante evento di ristrutturazione abbia creato un fabbisogno di competenze nuove o supplementari e le competenze esistenti possano essere utilizzate nel modo più efficiente.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  le misure volte a incentivare in particolare i lavoratori svantaggiati, quelli a rischio più elevato di povertà o i lavoratori in età più avanzata a rimanere o a ritornare nel mercato del lavoro;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)  le misure che rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Le misure sostenute dal FET non sostituiscono in alcun caso le misure passive di protezione sociale.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali.

3.  Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e/o le parti sociali.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

2.  Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato.

3.  Su richiesta dello Stato membro, la Commissione fornisce assistenza tecnica nelle prime fasi della procedura. In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare detto termine, essa ne fornisce una spiegazione per iscritto indicando le motivazioni del ritardo.

4.  Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di attenervisi, detto termine può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi, a condizione che la Commissione fornisca preventivamente una spiegazione per iscritto, indicando le motivazioni del ritardo, e che la trasmetta allo Stato membro interessato.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  qualora l'impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi;

b)  qualora l'impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge in materia di esuberi e che ha provveduto ai suoi lavoratori in conformità a tali obblighi;

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  una chiara indicazione delle iniziative già adottate dagli Stati membri per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro, nonché della natura complementare dei fondi richiesti a titolo del FET a causa della mancanza di risorse a disposizione delle autorità nazionali o regionali;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)  una panoramica dei fondi dell'Unione di cui l'impresa che ha proceduto al licenziamento ha già beneficiato nei cinque anni precedenti agli esuberi collettivi;

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

e)  gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale, nazionale o, se del caso, transfrontaliero;

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

f)  una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, scarsamente qualificati, giovani e meno giovani e provenienti da regioni svantaggiate;

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis)  una dichiarazione attestante che le azioni proposte saranno complementari a quelle finanziate tramite i fondi strutturali e che si eviterà ogni forma di doppio finanziamento.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

2.  Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale, locale e, se del caso, transfrontaliero, comprese quelle cofinanziate da fondi e programmi dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il contributo finanziario del FEG è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

3.  Il contributo finanziario del FET è limitato al minimo necessario per mostrare solidarietà ai beneficiari interessati e garantire loro un sostegno temporaneo una tantum. Le misure sostenute dal FET sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dai fondi dell'Unione.

4.  Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dai fondi e programmi dell'Unione.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del FEG, promosso in ognuna di esse.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo di tutte le opportune tappe di attuazione del contributo finanziario del FET, promosso in ognuna di esse.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del FEG può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FEG, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG nonché le altre misure di assistenza tecnica e amministrativa. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.

1.  Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del FET può essere utilizzata per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FET, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, raccolta dati, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FET nonché le altre misure di assistenza tecnica e amministrativa. Sono rafforzate le sinergie con i sistemi consolidati di monitoraggio dei cambiamenti strutturali, come l'osservatorio della ristrutturazione in Europa (ERM). Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora attui l'assistenza tecnica in regime di gestione indiretta, la Commissione provvede a garantire la trasparenza della procedura di selezione del soggetto terzo responsabile dell'esecuzione dei compiti che le incombono; la Commissione provvede altresì a informare tutti i portatori di interessi nell'ambito del FET, incluso il Parlamento europeo, in merito al subappaltatore selezionato a tal fine.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FEG. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

4.  L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FET, inclusa la creazione di un help desk. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FET. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri rendono nota l'origine unionale dei fondi e ne garantiscono la visibilità diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico.

Gli Stati membri rendono nota l'origine unionale dei fondi e ne garantiscono la visibilità diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico. Gli Stati membri garantiscono che il valore aggiunto unionale dei finanziamenti sia messo in evidenza e assistono la Commissione negli sforzi di raccolta dati da essa esplicati al fine di migliorare la trasparenza di bilancio.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

2.  La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FET, orientamenti per la presentazione delle domande e sulle azioni ammissibili, un elenco dei contatti negli Stati membri periodicamente aggiornato e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del FEG e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del FEG e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza.

La Commissione favorisce la diffusione delle buone pratiche esistenti in materia di comunicazione e realizza attività di informazione e comunicazione, sulla base della sua esperienza, sui casi di intervento del FET e sui risultati ottenuti, allo scopo di migliorare la visibilità del FET, far conoscere i suoi criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande, migliorare la sua efficacia e assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza, compresi i cittadini e i lavoratori nelle zone rurali con difficoltà di accesso alle informazioni.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone il più rapidamente possibile l'importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

1.  Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone, entro il termine fissato all'articolo 9, paragrafo 4, l'importo del contributo finanziario del FET che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 16.

3.  Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 16 e ne informa lo Stato membro richiedente.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente.

4.  Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente, nonché gli altri portatori di interessi, tra cui il Parlamento europeo.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Lo Stato membro realizza le misure ammissibili di cui all'articolo 8 il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

2.  Lo Stato membro realizza le misure ammissibili di cui all'articolo 8 il prima possibile. Tali misure sono in ogni caso avviate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione sul contributo finanziario e realizzate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una richiesta di storno verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

1.  Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FET, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione del Fondo. La decisione di mobilitare il FET è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla data in cui la proposta è stata loro presentata. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.

 

Contemporaneamente alla presentazione della sua proposta di decisione di mobilitazione del FET, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di trilogo.

 

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La richiesta di storno deve essere accompagnata da una sintesi dell'esame di ammissibilità della domanda.

soppresso

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data alla quale la Commissione riceve notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

3.  La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la decisione di mobilitare il FET.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La proposta di decisione di mobilitazione del FET conforme al paragrafo 1 comprende quanto segue:

 

a)  la valutazione realizzata conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa;

 

b)  elementi comprovanti il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 5 e 10; e

 

c)  le ragioni che giustificano gli importi proposti.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Casi eccezionali

 

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica l'importante evento di ristrutturazione non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell'esercizio in cui si verifica l'importante evento di ristrutturazione, sia nell'esercizio successivo.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Modello per l'indagine presso i beneficiari

 

L'indagine da condurre presso i beneficiari di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), si basa sul modello stabilito dalla Commissione attraverso un atto di esecuzione. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  sul tipo di misure e sui principali risultati, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell'Unione e con l'indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell'Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni;

a)  sul tipo di misure e sui risultati ottenuti, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e con l'indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell'Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni;

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

d)  sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità e sulla tipologia dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  sul fatto che l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di microimpresa o PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

e)  sul fatto che l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di start-up, microimpresa o PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta l'insieme di dati semplice che contiene informazioni sull'indicatore di risultato a lungo termine previsto al punto 3 dell'allegato.

2.  Entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta l'insieme di dati semplice , completo e debitamente verificato che contiene informazioni sull'indicatore di risultato a lungo termine previsto al punto 3 dell'allegato.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro il 1º agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

1.  Entro il 1º agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, la rapidità con cui sono state trattate e le potenziali lacune nelle norme esistenti, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La relazione è trasmessa per informazione alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

2.  La relazione è trasmessa per informazione agli Stati membri, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FEG.

1.  Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FET, nonché una successiva valutazione d'impatto relativa alla sua applicazione a livello nazionale, regionale e locale.

 

Ai fini della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri raccolgono tutti i dati disponibili sui casi FET e sui lavoratori assistiti.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per Stato membro.

3.  Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per settore e Stato membro.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – trattino 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-  persone con un'esperienza professionale inferiore a 2 anni;

 

- persone con un'esperienza professionale compresa tra 2 e 10 anni;

 

- persone con un'esperienza professionale superiore a 10 anni.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per il commercio internazionale  (11.10.2018)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Relatore per parere: Karoline Graswander-Hainz

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Negli ultimi tempi, il commercio è diventato non solo sinonimo di globalizzazione, ma anche una grande fonte di preoccupazione per l'opinione pubblica. I recenti accordi commerciali non sono più incentrati principalmente sulla creazione di norme a sostegno dell'apertura del mercato, ma includono anche temi relativi al commercio, come gli investimenti e i diritti di proprietà intellettuale. La conseguenza è che l'apertura del mercato globale risulta ora profondamente correlata agli investimenti, ai flussi di capitali e alla liberalizzazione finanziaria. Gli scambi hanno inoltre ricadute su temi che riguardano il lavoro, l'ambiente e i cambiamenti tecnologici.

Sebbene, secondo la letteratura economica, la liberalizzazione degli scambi commerciali abbia avuto risultati complessivamente positivi, alcuni settori ne risultano negativamente colpiti, e ciò ha reso necessari adeguamenti dei costi e comportato un impoverimento del reddito e la perdita di posti di lavoro. La realtà dimostra che ci sono sempre dei vincitori e dei vinti, e che i benefici del commercio non sono equamente distribuiti tra gli Stati membri e le regioni e in seno alle società. Gli scambi commerciali non regolamentati e iniqui hanno esacerbato le disuguaglianze sociali, economiche e ambientali.

Sono dunque necessarie misure di accompagnamento a livello nazionale e dell'UE per prevenire gli effetti negativi e risarcire adeguatamente chi è stato danneggiato dal commercio o dalla globalizzazione. Un'equa distribuzione della ricchezza, segnatamente tra i cittadini in condizioni disagiate, può essere conseguita solo introducendo misure sia a livello nazionale che dell'Unione. I governi nazionali, finora, hanno fatto troppo poco per assicurare che tutti traggano vantaggio dagli scambi commerciali: la ridistribuzione, l'emancipazione attraverso l'istruzione, l'esistenza di politiche proattive del mercato del lavoro e il rafforzamento dei sindacati sono aspetti inerenti al commercio che rientrano nel loro campo di azione.

C'è poi margine di miglioramento anche per l'Unione europea. Accordi commerciali equi ed equilibrati dovrebbero servire non solo a creare crescita economica, posti di lavoro dignitosi e sviluppo sostenibile, ma anche a migliorare e tutelare le condizioni di lavoro e la vita dei lavoratori lungo tutte le catene di approvvigionamento globali. Purtroppo, finora gli accordi commerciali dell'UE, in particolare i capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile, non hanno istituito meccanismi la cui attuazione consenta di tutelare le norme ambientali e del lavoro. Affinché i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile risultino rafforzati e includano sanzioni come extrema ratio, è necessaria una volontà politica. Se l'UE vuole avere una competenza esclusiva in materia di commercio, allora dovrebbe anche assumersi la responsabilità dei cambiamenti e delle conseguenze che derivano dai suoi accordi commerciali, e modificare il loro approccio alla politica commerciale.

È essenziale che l'Unione non sono anticipi i possibili effetti negativi degli accordi commerciali, ma che si assicuri anche che i loro vantaggi siano equamente distribuiti.

La Commissione ha riconosciuto questa circostanza e, nel 2006, ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a causa della globalizzazione, dell'automazione e degli sviluppi tecnologici e riportarli al lavoro. A seguito della crisi economica e finanziaria, inoltre, la Commissione ha ampliato l'ambito di applicazione del Fondo al fine di includervi anche chi è stato danneggiato dalla crisi. Nonostante risorse di bilancio relativamente ridotte e procedure complesse, dalla sua creazione il FEG ha ottenuto risultati tangibili per almeno 142 300 lavoratori in tutta l'Unione.

Principali elementi della relazione:

Ambito di applicazione, criteri

L'analisi, tuttavia, dimostra che il FEG non ha raggiunto il suo pieno potenziale, e rimane purtroppo sottoutilizzato. Il relatore, pertanto, va oltre la proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento. L'intenzione è renderlo più flessibile per assistere i lavoratori interessati dal commercio intra-unionale e dalla delocalizzazione, le regioni colpite da un deterioramento economico graduale e cumulativo o da un elevato tasso di disoccupazione e collegare in maniera più diretta il FEG a determinati strumenti della politica commerciale, per esempio gli aiuti al commercio.

Procedura:

Oltre che sull'ambito di applicazione, il relatore conviene con la Commissione sul fatto che alcuni elementi procedurali debbano essere migliorati al fine di ridurre la durata della procedura per la presentazione delle domande e semplificarla. Il relatore propone di istituire un helpdesk per assistere gli Stati membri nella presentazione delle domande e raccogliere dati migliori, rafforzando così la sorveglianza e il processo di valutazione.

Poiché il FEG dovrebbe essere uno strumento trasversale che aiuti i lavoratori espulsi dal lavoro, le parti sociali (portatori di interessi, ONG, sindacati) dovrebbero svolgere un ruolo importante e dovrebbero essere maggiormente coinvolte nel funzionamento del FEG. Ciò assicurerà un miglior coordinamento del processo e tra i diversi strumenti dell'Unione in vigore.

Conclusione:

Le modifiche alla proposta della Commissione avanzate dal relatore costituiscono un primo passo in vista di ulteriori riflessioni e modifiche nel corso del processo legislativo del Parlamento.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il pilastro europeo dei diritti sociali15 è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione deve essere messa in condizione di raccogliere le sfide presenti e future della globalizzazione e della digitalizzazione rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Il pilastro europeo dei diritti sociali fungerà da quadro di orientamento generale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), consentendo all'Unione di metterne in pratica i principi pertinenti negli importanti eventi di ristrutturazione.

(2)  Il pilastro europeo dei diritti sociali15 è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nelle nostre società e nel mondo del lavoro, l'Unione deve essere messa in condizione di raccogliere le sfide presenti e future dei cambiamenti climatici, della globalizzazione e della digitalizzazione rendendo lo sviluppo più inclusivo e migliorando le politiche occupazionali e sociali. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Il pilastro europeo dei diritti sociali fungerà da quadro di orientamento generale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), consentendo all'Unione di metterne in pratica i principi pertinenti negli importanti eventi di ristrutturazione.

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15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta16 dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile17 - il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico europeo e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

(3)  Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta16 dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile17 - il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico europeo e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Gli accordi commerciali con capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile solidi e applicabili possono essere uno strumento per conseguire lo sviluppo sostenibile, creare posti di lavoro dignitosi e promuovere una crescita inclusiva, ma anche per distribuire più equamente i vantaggi del commercio tra le regioni, gli Stati membri e all'interno delle società. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

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16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"18. Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell'Unione sosterrà l'economia sociale di mercato europea, che è unica nel suo genere. Sarà perciò fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte alle sfide in materia di competenze, in special modo quelle relative alla digitalizzazione. La flessibilità di bilancio sarà un altro dei principi fondamentali del prossimo quadro finanziario pluriennale. Verranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all'Unione di far fronte a circostanze impreviste e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ce n'è urgente bisogno.

(4)  Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"18. Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell'Unione sosterrà l'economia sociale di mercato europea, che è unica nel suo genere. Sarà perciò fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte alle sfide in materia di competenze, in special modo quelle relative alla digitalizzazione, all'automazione, allo sviluppo di nuove tecnologie e alla transizione verso un'economia rispettosa dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo delle risorse. La flessibilità di bilancio sarà un altro dei principi fondamentali del prossimo quadro finanziario pluriennale. Verranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all'Unione di far fronte a circostanze impreviste e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ce n'è urgente bisogno.

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18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione20 la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un'evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando l'apertura economica e lo sviluppo tecnologico con la protezione sociale.

(6)  Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione20 la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un'evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che gli effetti della globalizzazione siano anticipati meglio e che i suoi potenziali vantaggi siano ripartiti in modo più equo conciliando l'apertura economica e lo sviluppo tecnologico con una forte protezione sociale.

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20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

(8)  È probabile che i cambiamenti climatici, la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti eventi di ristrutturazione.

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22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  La cooperazione multilaterale con i nostri partner globali, il rafforzamento e la riforma delle istituzioni multilaterali sono essenziali per renderle più eque e più efficaci. Il FEG dovrebbe offrire assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro in tutti i settori che potrebbero essere interessati da tali riforme, offrendo loro un'ampia gamma di opportunità di lavoro. Le parti sociali, ad esempio le ONG e i sindacati, dovrebbero partecipare maggiormente al funzionamento del FEG al fine di migliorare la comunicazione e il coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  L'Unione dovrebbe ripristinare una politica industriale ambiziosa, basata su un'analisi permanente e prospettica delle evoluzioni tecnologiche, compresi gli effetti del libero scambio. I partenariati tra l'Unione e le regioni più vulnerabili dovrebbero prevedere gli investimenti strategici necessari a prevenire le conseguenze negative dei trattati in materia di commercio e investimenti e definire i programmi che necessitano i cofinanziamenti dell'UE. È pertanto necessaria una maggiore integrazione tra l'attuale Fondo di coesione e il Fondo sociale e un miglior finanziamento degli stessi. Tali programmi dovrebbero essere decentrati al livello NUTS, e dovrebbero essere intesi come un autentico partenariato tra l'Unione europea e le regioni interessate dalle sue politiche.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)  Le imprese europee sono partner fondamentali per orientare la globalizzazione e ottenere risultati positivi per tutti. Vi sono molti esempi positivi di come conseguire una crescita sostenibile per gli azionisti, i dipendenti e le comunità in cui operano le imprese. Queste ultime, tuttavia, dovrebbero essere chiamate a rendere conto del loro operato quando non rispettano le loro responsabilità sociali o ambientali.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il FEG è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio23 per la durata del quadro finanziario pluriennale che andava dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. È stato creato per permettere all'Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

(9)  Il FEG è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio23 per la durata del quadro finanziario pluriennale che andava dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. È stato creato per permettere all'Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute all'apertura del mercato alla globalizzazione.

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23Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

23Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il programma FEG dovrebbe essere visibile e disporre di maggiori e migliori dati per consentire un'adeguata valutazione scientifica del FEG ed evitare vincoli amministrativi nell'attuazione del programma di assistenza per l'adeguamento al commercio.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)  Prima di concludere un nuovo accordo commerciale, la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un'analisi ex ante indipendente e accurata, settore per settore e regione per regione, delle conseguenze dell'accordo proposto, compresi i cambiamenti sul mercato del lavoro, in modo da anticiparne gli effetti negativi. Identificando i potenziali effetti negativi prima di concludere un nuovo accordo commerciale, si potrebbe anche ripristinare la fiducia dei cittadini dell'UE nella politica commerciale.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quater)  Il FEG dovrebbe essere collegato più direttamente agli investimenti diretti esteri che possono avere un potenziale impatto sociale e ambientale negativo nell'Unione, ma anche a determinate politiche commerciali sleali che non ricevono risposte adeguate dagli strumenti di difesa. Le imprese e i lavoratori dell'Unione interessati dovrebbero essere presi in considerazione nell'ambito delle norme del FEG in materia di politiche attive del mercato del lavoro.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del FEG per stabilire come e in quale misura esso realizzi i suoi obiettivi. Il FEG si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il FEG ha generato valore aggiunto europeo. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l'assistenza del FEG non solo aumenta il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del FEG hanno un'elevata visibilità e dimostrano direttamente al grande pubblico il valore aggiunto unionale dell'intervento. Sono state tuttavia individuate varie sfide. Da un lato, la procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga. Inoltre, molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell'elaborare l'analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l'evento che ha provocato gli esuberi. Il motivo principale che impedisce di presentare domanda agli Stati membri che pure avrebbero i requisiti per un potenziale caso di intervento del FEG è dato da problemi di capacità finanziaria e istituzionale. In alcuni casi può trattarsi semplicemente di una mancanza di manodopera: al momento gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica solo se attuano un caso di intervento del FEG. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, sarebbe importante che gli Stati membri fossero pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza indugio. Inoltre, in alcuni Stati membri sembrano necessari interventi più approfonditi di rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di assicurare un'attuazione efficiente ed efficace dei casi di intervento del FEG. La soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate26.

(12)  La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del FEG per stabilire come e in quale misura esso realizzi i suoi obiettivi. Il FEG si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il FEG ha generato valore aggiunto europeo. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l'assistenza del FEG non solo aumenta il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del FEG hanno un'elevata visibilità e dimostrano direttamente al grande pubblico il valore aggiunto unionale dell'intervento. Sono state tuttavia individuate varie sfide. Da un lato, la procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga, complicata e onerosa. Inoltre, molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell'elaborare l'analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l'evento che ha provocato gli esuberi. Il motivo principale che impedisce di presentare domanda agli Stati membri che pure avrebbero i requisiti per un potenziale caso di intervento del FEG è dato da problemi di capacità finanziaria e istituzionale. In alcuni casi può trattarsi semplicemente di una mancanza di manodopera: al momento gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica solo se attuano un caso di intervento del FEG. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, sarebbe importante che gli Stati membri fossero pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza indugio. Inoltre, in alcuni Stati membri sembrano necessari interventi più approfonditi di rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di assicurare un'attuazione efficiente ed efficace dei casi di intervento del FEG. La soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate26.

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26 COM(2018) 297 final, accompagnata da SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final, accompagnata da SWD(2018) 192 final.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La Commissione sottolinea il ruolo del FEG in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG si baserà esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 " e nel relativo allegato27.

(13)  La Commissione sottolinea il ruolo del FEG in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici, la digitalizzazione e l'automazione e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG si baserà esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 " e nel relativo allegato27.

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27 SWD(2018) 171 final e relativo allegato COM(2018) 321 final.

27 SWD(2018) 171 final e relativo allegato COM(2018) 321 final.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani, le persone con disabilità nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  L'Unione e gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai cambiamenti e alle sfide riscontrabili nei flussi commerciali mondiali, nelle catene globali del valore, nell'automazione e nella digitalizzazione e nel cambiamento strutturale delle norme sul lavoro. L'economia sociale dell'Unione è un pilastro fondamentale del modello sociale europeo e uno strumento importante per dare potere alle persone affinché possano superare le conseguenze negative della globalizzazione e delle crisi economiche. Per questa ragione, i servizi sociali di interesse generale e i servizi pubblici dovrebbero essere esclusi dagli accordi commerciali, i quali dovrebbero anche salvaguardare il diritto di regolamentare, organizzare e fornire servizi pubblici. La combinazione della globalizzazione e dell'innovazione tecnologica imporrà al FEG di adeguare le proprie norme di assistenza alle nuove norme in materia di commercio, tecnologia e lavoro ed è quindi essenziale che il regolamento sia in linea con queste sfide dopo il 2020.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni. La Commissione, inoltre, dovrebbe fornire assistenza tecnica agli Stati membri nelle prime fasi della procedura.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  La Commissione dovrebbe agevolare l'accesso delle autorità nazionali e regionali attraverso un helpdesk dedicato, che fornisca informazioni generali e chiarimenti sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle domande. L'helpdesk dovrebbe mettere a disposizione formulari standard e ulteriori analisi.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti.

(25)  È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti, in quanto un'adeguata conoscenza della procedura di domanda potrebbe migliorare il ricorso al FEG.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FEG presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7.

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole e i criteri di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FEG presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Il FEG contribuisce a una transizione equa verso un'economia rispettosa del clima ed efficiente sotto il profilo delle risorse, a una migliore e più equa distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e allo sviluppo di nuove tecnologie aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere l'uguaglianza, la coesione economica e sociale e l'inclusione tra le regioni e gli Stati membri e in seno alle società.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, compresi gli scambi intra-UE, apertura dei mercati, potenziali effetti negativi derivanti dagli investimenti diretti esteri, delocalizzazioni, dumping, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati, le PMI e le start-up ai fini dell'ammissibilità..

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG.

3.  Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI e le start-up, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a) o b), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15% del massimale annuo del FEG.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale deve far parte di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario e al mercato del lavoro locale.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato.

3.  Su richiesta dello Stato membro, la Commissione fornisce assistenza tecnica nelle prime fasi della procedura. In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FEG. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

4.  L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG, inclusa la creazione di un helpdesk. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FEG. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

2.  La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, criteri per l'accesso al fondo, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che tutto il materiale per la comunicazione e la visibilità sia messo a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione su richiesta e che sia concessa all'Unione una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile di utilizzare tale materiale e tutti i diritti preesistenti a esso collegati. La licenza conferisce all'Unione i seguenti diritti:

Gli Stati membri assicurano che tutto il materiale per la comunicazione e la visibilità sia messo a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione in tutte le lingue ufficiali su richiesta e che sia concessa all'Unione una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile di utilizzare tale materiale e tutti i diritti preesistenti a esso collegati. La licenza conferisce all'Unione i seguenti diritti:

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione.

2.  Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione, tenendo conto delle attive istituzioni del mercato del lavoro sottosviluppate di alcuni Stati membri.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 16.

3.  Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 16 e ne dà notifica allo Stato membro richiedente.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  sul fatto che l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di microimpresa o PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

e)  sul fatto che l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di start-up, microimpresa o PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FEG.

1.  Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FEG, nonché una successiva valutazione d'impatto relativa alla sua applicazione a livello nazionale, regionale e locale.

 

Ai fini della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri raccolgono tutti i dati disponibili sui casi FEG e sui lavoratori assistiti.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEAG)

Riferimenti

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Esame in commissione

27.9.2018

 

 

 

Approvazione

11.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i bilanci (7.11.2018)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Relatore per parere: Manuel dos Santos

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Il 14 marzo 2018 e il 30 maggio 2018, il Parlamento europeo ha evidenziato, nelle risoluzioni sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP 2021-2027 e tutte le relative politiche dell'UE. In tale contesto, Il Parlamento europeo ha ribadito la propria posizione secondo cui l'Unione deve tener fede all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e deplorato l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il QFP. Il Parlamento europeo ha pertanto chiesto l'integrazione degli OSS in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione del prossimo QFP. Esso ha inoltre sottolineato che l'eliminazione della discriminazione è indispensabile per rispettare gli impegni assunti dall'Unione in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva e ha pertanto chiesto un impegno per l'integrazione della dimensione di genere e di parità di genere in tutte le politiche e iniziative dell'Unione nel prossimo QFP. Il Parlamento europeo ha sottolineato altresì la propria posizione secondo cui, in seguito all'accordo di Parigi, la spesa orizzontale per le politiche climatiche dovrebbe essere aumentata significativamente rispetto al QFP attuale e raggiungere il 30% non appena possibile e al più tardi entro il 2027.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, il Parlamento europeo ha ribadito la propria ferma posizione riguardo al livello di finanziamento necessario per le politiche chiave dell'Unione nell'ambito del QFP 2021-2027, affinché queste possano rispondere alla loro funzione e conseguire i loro obiettivi. In particolare ha insistito sulla richiesta di raddoppiare i finanziamenti specifici del QFP destinati alle PMI e ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile, ha accolto con favore diverse proposte intese a migliorare le attuali disposizioni, segnatamente l'aumento delle dotazioni degli strumenti speciali e ha dichiarato che intende negoziare ulteriori miglioramenti ove necessario.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

(18)  I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro nonché i lavoratori autonomi, inclusi i proprietari-gestori di microimprese e di piccole imprese, la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni. È importante che gli Stati membri e la Commissione collaborino strettamente per rispettare i termini per l'esame delle domande di contributo finanziario del FEG quali definiti nel presente regolamento.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Per rispondere ai bisogni che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi dell'anno, quando le opzioni di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente limitate, occorre rendere disponibile, nel quadro della procedura annuale di bilancio, un importo adeguato per stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FEG.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

(37)  Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, il Parlamento europeo ha invitato a conseguire quanto prima possibile, e comunque al più tardi entro il 2027, un obiettivo di spesa del 30 % a titolo del bilancio UE per quanto concerne il sostegno degli obiettivi climatici.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.

1.  L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno finanziario destinato a misure di reimpiego dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza per il reinserimento nel mercato del lavoro in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il contributo finanziario del FEG è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

3.  Il contributo finanziario del FEG è limitato al minimo necessario per mostrare solidarietà ai beneficiari interessati e fornire loro un sostegno temporaneo una tantum. Le misure sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri rendono nota l'origine unionale dei fondi e ne garantiscono la visibilità diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico.

Gli Stati membri rendono nota l'origine unionale dei fondi e ne garantiscono la visibilità diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico. Gli Stati membri garantiscono che il valore aggiunto unionale dei finanziamenti sia messo in evidenza e assistono gli sforzi di raccolta dei dati della Commissione al fine di migliorare la trasparenza di bilancio.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

2.  La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online di agile consultazione, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG e dati sulla sua esecuzione a decorrere dal suo avvio, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una richiesta di storno verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

1.  Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.

 

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di trilogo.

 

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La richiesta di storno deve essere accompagnata da una sintesi dell'esame di ammissibilità della domanda.

soppresso

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data alla quale la Commissione riceve notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

3.  La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la decisione di mobilitare il FEG.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Una proposta di decisione di mobilitazione del FEG conforme al paragrafo 1 comprende quanto segue:

 

a)  la valutazione realizzata conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa;

 

b)  gli elementi comprovanti il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 5 e 10; e

 

c)  i motivi che giustificano gli importi proposti.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Riferimenti

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

11.6.2018

Relatore

       Nomina

Manuel dos Santos

28.6.2018

Esame in commissione

29.8.2018

 

 

 

Approvazione

5.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Michael Detjen

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (16.11.2018)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Relatore per parere: Gilles Pargneaux

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

(8)  È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro o di cessazione dell'attività è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Fatte salve le responsabilità sociali della comunità imprenditoriale, esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

_________________

_________________

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

Motivazione

A seguito della risoluzione del Parlamento europeo P8_TA(2018)0363, il FEG ha contribuito al progetto di un piano sociale per gli esuberi dei dipendenti delle banche neerlandesi. È insolito che le banche non abbiano dato il loro contributo, dal momento che è previsto un ruolo per le imprese stesse. Nonostante abbiano un attivo nell'ordine dei miliardi, le banche dei Paesi Bassi non hanno contribuito a un piano sociale per i loro dipendenti in esubero.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del FEG per stabilire come e in quale misura esso realizzi i suoi obiettivi. Il FEG si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il FEG ha generato valore aggiunto europeo. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l'assistenza del FEG non solo aumenta il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del FEG hanno un'elevata visibilità e dimostrano direttamente al grande pubblico il valore aggiunto unionale dell'intervento. Sono state tuttavia individuate varie sfide. Da un lato, la procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga. Inoltre, molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell'elaborare l'analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l'evento che ha provocato gli esuberi. Il motivo principale che impedisce di presentare domanda agli Stati membri che pure avrebbero i requisiti per un potenziale caso di intervento del FEG è dato da problemi di capacità finanziaria e istituzionale. In alcuni casi può trattarsi semplicemente di una mancanza di manodopera: al momento gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica solo se attuano un caso di intervento del FEG. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, sarebbe importante che gli Stati membri fossero pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza indugio. Inoltre, in alcuni Stati membri sembrano necessari interventi più approfonditi di rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di assicurare un'attuazione efficiente ed efficace dei casi di intervento del FEG. La soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate26.

(12)  La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del FEG per stabilire come e in quale misura esso realizzi i suoi obiettivi. Il FEG si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il FEG ha generato valore aggiunto unionale. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l'assistenza del FEG non solo aumenta il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del FEG hanno un'elevata visibilità e dimostrano direttamente al grande pubblico il valore aggiunto unionale dell'intervento. Sono state tuttavia individuate varie sfide. Innanzitutto dovrebbe essere chiaro che la responsabilità di elaborare i piani sociali per il reinserimento dei lavoratori interessati nel mercato del lavoro spetta in primo luogo alle imprese e agli Stati membri. Il FEG può svolgere solamente un ruolo complementare e dovrebbe concentrarsi sulle regioni in cui né le imprese interessate, né le autorità nazionali e regionali hanno le risorse per mettere in atto le misure necessarie. Inoltre, il valore aggiunto unionale è stato messo in dubbio nei casi in cui una società che in un primo momento ha ricevuto sussidi nazionali e dell'Unione (ad esempio per le sue attività di innovazione) decide quindi di trasferire un impianto redditizio in un altro Stato membro o addirittura in un paese terzo, senza assumersi la responsabilità di finanziare il reinserimento dei lavoratori interessati dalla chiusura del suo impianto e con la possibilità invece di beneficiare ancora una volta di sussidi unionali nella nuova collocazione, soprattutto in caso di trasferimento all'interno dell'UE. Inoltre, la procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga. Molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell'elaborare l'analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l'evento che ha provocato gli esuberi. Il motivo principale che impedisce di presentare domanda agli Stati membri che pure avrebbero i requisiti per un potenziale caso di intervento del FEG è dato da problemi di capacità finanziaria e istituzionale. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, sarebbe importante che gli Stati membri fossero pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza indugio. La soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate26.

_________________

_________________

COM(2018) 297 final, accompagnata da SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final, accompagnata da SWD(2018) 192 final.

Motivazione

Il FEG è inteso a garantire la coesione, il che significa che i contributi provenienti dal Fondo devono essere destinati alle regioni più povere e più colpite. Accade spesso che le imprese ricevano i sussidi tre volte: la prima volta in quanto imprese, la seconda quando chiudono un'attività redditizia e la terza quando ha luogo un trasferimento all'interno dell'UE.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di esprimere la solidarietà dell'Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all'attuazione del pacchetto di servizi personalizzati sia pari a quello del FSE+ nel rispettivo Stato membro interessato.

(15)  Al fine di esprimere la solidarietà dell'Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all'attuazione del pacchetto di servizi personalizzati sia pari al 70 % dei costi stimati totali.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

(18)  I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro – che abbiano un contratto a durata determinata, indeterminata o siano lavoratori interinali – nonché i lavoratori autonomi, inclusi i titolari di microimprese e di piccole imprese, la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero lasciare impregiudicata la responsabilità sociale delle imprese interessate ed essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, ma dovrebbero altresì mirare a promuovere la creazione di imprese, tra l'altro mediante l'insediamento di cooperative. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese dovrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Nel periodo compreso tra marzo 2007 e marzo 2017 la Commissione ha ricevuto 148 domande di cofinanziamento a titolo del FEG da 21 Stati membri, per un totale pari a quasi 600 milioni di EUR, a sostegno di 138 888 lavoratori espulsi dal lavoro e 2 944 persone non occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione (NEET).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter)  Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2017, sette Stati membri non hanno fatto ricorso al sostegno del FEG disponibile. È pertanto opportuno esaminare tutti i casi in cui la capacità normativa o amministrativa oppure ostacoli di altro genere hanno impedito la partecipazione al FEG e proporre azioni per rimuovere tali ostacoli.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, è importante garantire una collaborazione ottimale tra gli Stati membri e la Commissione affinché siano rispettati i termini per l'esame delle domande di contributo finanziario del FEG. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire ma dovrebbero, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali.

(24)  Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire ma dovrebbero integrare le misure di sostegno che le imprese interessate devono adottare nel quadro di un piano sociale, le misure che possono essere finanziate dalle autorità nazionali o regionali stesse come pure le misure disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali. È opportuno evitare situazioni in cui le imprese dapprima ricevono sussidi dell'Unione per le proprie attività, come l'innovazione, e poi chiudono stabilimenti redditizi. In questi casi, in particolare, i contributi del FEG dovrebbero essere subordinati al cofinanziamento da parte delle imprese interessate.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FEG.

(31)  Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FEG ogni due anni.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

(37)  Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 30 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti all'articolo 151 TFUE e nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti ai mutamenti tecnologici. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati nonché agli Stati membri e alle regioni più duramente colpiti e in cui le autorità nazionali e regionali non dispongono di risorse adeguate per adottare le misure necessarie. L'assistenza del FEG non pregiudica la responsabilità sociale delle imprese interessate, in particolare per quanto concerne il loro contributo ai piani sociali per i lavoratori espulsi dal lavoro.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

a)  "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato a causa di un importante e inatteso evento di ristrutturazione;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  "beneficiario": una persona che partecipa a misure cofinanziate dal FEG;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita.

d)  "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio agli interessi finanziari del bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

b)  la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 nello stesso Stato membro o in Stati membri limitrofi oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2 nello stesso Stato membro o in Stati membri limitrofi, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Quando la cessazione dell'attività interessa un'impresa redditizia, la società interessata contribuisce al reinserimento dei lavoratori espulsi dal lavoro, preferibilmente nel quadro di un piano sociale. Qualsiasi sostegno finanziario da parte del FEG è subordinato a tale contributo.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti, in particolare mediante l'istituzione di cooperative, non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile e si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale e le misure attive per il mercato del lavoro.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  qualora l'impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi;

b)  qualora l'impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi come pure agli obblighi derivanti dai contratti collettivi o dai negoziati su un piano sociale;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  una chiara indicazione delle attività già intraprese dagli Stati membri per fornire assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro, nonché della natura complementare dei finanziamenti richiesti nell'ambito del FEG a causa della mancanza di risorse a disposizione delle autorità nazionali o regionali;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)  una panoramica dei finanziamenti dell'Unione di cui l'impresa che ha proceduto al licenziamento ha già beneficiato nei cinque anni precedenti agli esuberi collettivi;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  ai fini della valutazione, gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro per il caso specifico in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;

i)  ai fini della valutazione, gli indicatori e gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro per il caso specifico in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a sei mesi dal termine del periodo di attuazione;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)  una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del FEG richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

l)  una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del FEG richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi né alle misure che devono essere fornite dalle autorità competenti in termini di misure attive per il mercato del lavoro e misure passive di protezione sociale;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Uguaglianza tra uomini e donne e non discriminazione

Uguaglianza di genere e non discriminazione

Motivazione

Il concetto di genere non si limita alla distinzione tra uomini e donne.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del FEG, promosso in ognuna di esse.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza di genere quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del FEG, promosso in ognuna di esse.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Nell'ipotesi in cui la Commissione attui l'assistenza tecnica in regime di gestione indiretta, essa si adopera per garantire la trasparenza della procedura di nomina della parte terza che esegue la missione che le incombe e informa tutte le parti interessate dal FEG, tra cui il Parlamento europeo, in merito al subappaltatore selezionato a tal fine.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del FEG e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del FEG e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza.

La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del FEG e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza e alle valutazioni fornite dagli Stati membri, allo scopo di migliorare l'efficacia del FEG e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione.

2.  Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte non supera il 70 % dei costi stimati totali di cui all'articolo 9.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

In casi eccezionali, se le risorse finanziarie residue del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica l'importante evento di ristrutturazione non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell'esercizio in cui si verifica l'importante evento di ristrutturazione, sia nell'esercizio successivo.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

L'indagine condotta presso i beneficiari a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), è basata sul modello definito dalla Commissione attraverso un atto di esecuzione. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per la suddetta indagine secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

d)  sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta l'insieme di dati semplice che contiene informazioni sull'indicatore di risultato a lungo termine previsto al punto 3 dell'allegato.

2.  Entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta l'insieme di dati semplice completo e debitamente verificato che contiene informazioni sull'indicatore di risultato a lungo termine previsto al punto 3 dell'allegato.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro il 1º agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

1.  Entro il 1º agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sulle prestazioni e sui risultati ottenuti dal FEG rispetto agli obiettivi fissati e contiene in particolare informazioni sulla sana gestione finanziaria, sulle domande presentate, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FEG.

1.  Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FEG. Tale valutazione include in particolare informazioni sulle prestazioni, il valore aggiunto unionale e la sana gestione finanziaria dei contributi finanziari del FEG.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEAG)

Riferimenti

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Approvazione

15.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (26.10.2018)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Relatore per parere: Tamás Deutsch

BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato originariamente istituito nel 2007 al fine di contrastare le conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati, colpiti dagli esuberi dovuti alle trasformazioni dei flussi commerciali mondiali. Attraverso il cofinanziamento delle misure attive per il mercato del lavoro, il FEG mira ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori in un'attività subordinata o autonoma - in particolare dei disoccupati svantaggiati, anziani e giovani - in comparti e settori colpiti da un grave deterioramento della situazione economica. Il comprovato valore aggiunto del FEG, in quanto strumento della politica sociale dell'Unione europea, risiede nel fatto che esso fornisce un sostegno finanziario visibile e mirato a programmi personalizzati di riqualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori colpiti da esuberi collettivi.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di portare avanti le misure del FEG successivamente al 2020. Ciò dimostra la volontà politica di rafforzare ulteriormente il diritto delle persone a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, in modo che esse possano mantenere e acquisire competenze che consentano loro di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

Il relatore accoglie con particolare favore l'estensione dell'ambito di applicazione del FEG ad altri tipi di perturbazioni, quali l'automazione e la digitalizzazione, al fine di tenere conto delle nuove sfide sul mercato del lavoro. Ritiene pertanto che il nome del Fondo non sia appropriato, in quanto esso non affronta solo gli effetti della globalizzazione, e che occorrerebbe quindi considerare la sua ridenominazione.

Il relatore sottolinea inoltre la necessità di ridurre ulteriormente i tempi di trattamento delle domande e di semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, in modo tale che coloro che hanno perso il lavoro possano ottenere sostegno più rapidamente.

Infine, nell'ottica di aumentare la possibilità per piccoli gruppi di lavoratori in esubero di beneficiare del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e di ridurre gli ostacoli amministrativi che impediscono a uno Stato membro di presentare domanda, il relatore suggerisce di abbassare la soglia dei licenziamenti necessari per poter presentare domanda a 150, invece dei 250 proposti: i licenziamenti collettivi sono meno frequenti e le PMI forniscono una parte significativa degli attuali posti di lavoro. Pertanto, tale modifica potrebbe avere un effetto positivo per i beneficiari potenziali e aumentare le possibilità di ricollocamento in tutte le regioni dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

(1)  I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e agli articoli 9 e 10 del TFUE, tra cui i principi di non discriminazione, di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile, degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dell'impegno assunto dall'Unione nel quadro dell'accordo sui cambiamenti climatici concluso nel 2015 a Parigi a seguito della 21a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi") e della promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione16 all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile17 - il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico europeo e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

(3)  Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione16 all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile17 - il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale), compresa la cultura, in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico europeo e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

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16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione20 la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un'evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando l'apertura economica e lo sviluppo tecnologico con la protezione sociale.

(6)  Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione20 la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni, regioni e Stati, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un'evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che gli effetti della globalizzazione siano anticipati meglio e che i suoi potenziali vantaggi siano ripartiti in modo più equo conciliando l'apertura economica e lo sviluppo tecnologico con un ricollocamento e una protezione sociale rafforzati.

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20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE21 la Commissione sottolinea l'esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all'interno dei medesimi. Investire nell'uguaglianza, nell'inclusione sociale, nell'istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenta pertanto una priorità essenziale.

(7)  Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE21 la Commissione sottolinea l'esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all'interno dei medesimi. Investire nello sviluppo sostenibile, nell'uguaglianza, nell'inclusione sociale, nell'istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenta pertanto una priorità essenziale.

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21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

(8)  È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica, come pure i cambiamenti climatici, determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) come pure l'impatto sulle regioni in questione possano essere attenuati più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti eventi di ristrutturazione. Nel quadro di un approccio più dinamico, il FEG può essere usato per aiutare i lavoratori che sono ancora occupati ma saranno espulsi dal lavoro entro un determinato periodo di tempo.

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22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La Commissione sottolinea il ruolo del FEG in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG si baserà esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" e nel relativo allegato27.

(13)  La Commissione sottolinea il ruolo del FEG in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in attività lavorative sostenibili e di qualità (quali i posti di lavoro verdi) dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio previsto a un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni interessate dal graduale abbandono del carbone, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG si baserà esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" e nel relativo allegato27.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Il calo dell'estrazione di carbone e il passaggio a fonti di energia alternative, determinati in parte dalla politica europea sui cambiamenti climatici, pongono alcune regioni carbonifere di fronte a sfide considerevoli. Proprio per le regioni carbonifere, infatti, il graduale abbandono di tale fonte di energia comporta oneri economici e rischi in termini di posti di lavoro. Tale cambiamento strutturale deve essere attenuato, sostenuto e reso accettabile in termini di occupazione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 250 posti di lavoro persi nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori). Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

(14)  Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale, in particolare nelle aree monoindustriali. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a un minimo di 150 posti di lavoro persi nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi. Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, nelle regioni limitrofe o nelle regioni transfrontaliere, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale, e per realizzare un effettivo sostegno dei lavoratori è opportuno considerare anche le peculiarità del settore terziario. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, come nel caso di regioni che sono già particolarmente colpite da un alto tasso di disoccupazione, le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

(18)  I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro – che abbiano un contratto a durata determinata, indeterminata o siano lavoratori interinali – nonché i lavoratori autonomi, inclusi i titolari di microimprese e di piccole imprese, la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile e di qualità, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, attraverso l'inclusione in programmi di riqualificazione professionale e acquisizione di nuove competenze. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale, regionale o nazionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità volontaria ed equa dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove o in altre regioni. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale e all'accesso alle tecnologie digitali. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere rigorosamente limitata. I contributi finanziari dovrebbero costituire un valore aggiunto e non sostituire gli obblighi finanziari che incombono agli Stati membri o alle imprese per legge o in virtù di contratti collettivi. Le imprese dovrebbero essere incoraggiate a contribuire al cofinanziamento nazionale delle misure.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

(20)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa sostenibile e di qualità per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, meno istruiti o non sufficientemente qualificati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani, le persone con disabilità nonché le persone a rischio di povertà e quelle che vivono in zone remote o di difficile accesso, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

(22)  Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare urgentemente domande complete per il contributo finanziario del FEG e le istituzioni dell'UE dovrebbero adoperarsi per valutarle con rapidità. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti.

(25)  È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti. Su ciascun caso di intervento del FEG dovrebbero essere rese disponibili relazioni standardizzate per quanto concerne le misure intraprese e i risultati ottenuti, il che presenterebbe l'ulteriore vantaggio di rendere i casi raffrontabili in modo che gli Stati membri possano condividere le buone pratiche.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG. Pertanto l'autorità di bilancio deciderà in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del FEG.

(29)  Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere fornita in modo rapido ed efficiente. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare e adattare le procedure alle esigenze specifiche onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG. Pertanto l'autorità di bilancio deciderà in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del FEG.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali dettati dalla globalizzazione e dall'evoluzione tecnologica, come pure dalla transizione verso un'economia rispettosa del clima, circolare ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, affinché trovino una nuova occupazione. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica, sociale e territoriale tra tutte le regioni e tutti gli Stati membri, ed è complementare alle misure finanziate dal Fondo sociale europeo.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.

1.  L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno finanziario alle misure a favore della reintegrazione il più rapida possibile nel mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal lavoro che abbiano un contratto a durata determinata, indeterminata o siano lavoratori interinali, nonché ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, ristrutturazione o scomparsa di taluni settori economici, concorrenza con attori di paesi terzi che si trovano in una posizione privilegiata rispetto alle norme UE sulla concorrenza, controversie commerciali tra l'UE e i paesi terzi, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni interessate dal graduale abbandono del carbone, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati. Le azioni che beneficiano di contributi finanziari del Fondo mirano a garantire che tutti i lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione sostenibile e di qualità entro sei mesi dalla data della domanda.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

a)  "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore, anche interinale, il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  "lavoratore autonomo": una persona che ha impiegato meno di 10 lavoratori;

b)  "lavoratore autonomo": una persona, anche titolare di impresa, che ha impiegato meno di 15 lavoratori;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  "ristrutturazione": qualsiasi fenomeno del mercato del lavoro che produca esuberi con impatto rilevante per l'economia di un determinato territorio.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

a)  la cessazione dell'attività di almeno 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in un'impresa di uno Stato membro o nelle regioni transfrontaliere degli Stati membri limitrofi, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

b)  la cessazione dell'attività di almeno 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 150 in due delle regioni combinate;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

c)  la cessazione dell'attività di almeno 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15% del massimale annuo del FEG.

3.  Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 2, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale o regionale, soprattutto nelle aree monoindustriali. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 2, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15% del massimale annuo del FEG.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo sostenibile e di qualità dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale in un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

b)  misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità e di vitto, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza. Tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia rispettosa del clima, circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile che abbandoni gradualmente lo sfruttamento delle regioni carbonifere, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali.

3.  Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

2.  Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare detto termine, essa ne fornisce una spiegazione per iscritto indicando le motivazioni del ritardo.

4.  Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare detto termine, essa ne fornisce una spiegazione per iscritto indicando le motivazioni del ritardo e dispone di una proroga di 20 giorni per adempiere al proprio obbligo.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  l'identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti, nonché delle categorie di beneficiari interessati, disaggregati per genere, fascia di età e livello di istruzione;

d)  l'identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti, nonché delle categorie di beneficiari interessati, disaggregati per genere, età e livello di istruzione;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

e)  gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale, nazionale o, se del caso, transfrontaliero;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

f)  una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, scarsamente qualificati, giovani e meno giovani e provenienti da regioni svantaggiate;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis)  una dichiarazione attestante che le azioni proposte saranno complementari a quelle finanziate tramite i fondi strutturali e che si eviterà ogni forma di doppio finanziamento.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

2.  Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale, locale e, se del caso, transfrontaliero, comprese quelle cofinanziate da fondi e programmi dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dai fondi dell'Unione.

4.  Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dai fondi e dai programmi dell'Unione.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

2.  La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, corredate da una motivazione, nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I beneficiari del sostegno del FEG e le autorità di gestione hanno l'obbligo di comunicare informazioni al fine di aumentare la visibilità del fondo.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone il più rapidamente possibile l'importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

1.  Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone, entro 15 giorni lavorativi dal completamento della valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario, l'importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente.

4.  Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente, fornendo un'adeguata motivazione.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, purché dette spese siano state sostenute prima di tale data.

4.  Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni ai fini della riqualificazione professionale o dell'avvio di un'attività imprenditoriale, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, purché dette spese siano state sostenute prima di tale data.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

d)  sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro il 1º agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

1.  Entro il 1º agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, la rapidità con cui sono state trattate e le potenziali lacune nelle norme esistenti, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La relazione è trasmessa per informazione alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

2.  La relazione è trasmessa per informazione agli Stati membri, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – punto 1 – trattino 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-  persone con un'esperienza professionale inferiore a 2 anni;

 

-  persone con un'esperienza professionale compresa tra 2 e 10 anni;

 

-  persone con un'esperienza professionale superiore a 10 anni.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEAG)

Riferimenti

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Tamás Deutsch

20.6.2018

Esame in commissione

27.9.2018

 

 

 

Approvazione

25.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

10.9.2018

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinata alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Relatore: Vilija Blinkevičiūtė

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

(1)  I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In conformità all'articolo 8 TFUE, gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere garantendo che l'attuazione delle priorità finanziate dal FEG contribuisca alla promozione della parità di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo del FEG.

(17)  L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo del FEG. Tali analisi dovrebbero includere, ove opportuno, la valutazione della prospettiva di genere di tali tendenze, al fine di consentire al FEG e agli altri strumenti pertinenti di contrastare in modo più efficace le disuguaglianze di genere.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, laddove si promuovano nuove forme di equilibrio tra attività professionale e vita familiare al fine di sostenere i genitori e i prestatori di assistenza che lavorano nonché la parità di genere nel campo dell'occupazione. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

Motivazione

È importante specificare che le forme di occupazione sostenibile che consentono il reinserimento professionale dei beneficiari dovrebbero altresì prevedere la gamma completa di opzioni per conciliare attività professionale e vita familiare, conformemente alla legislazione nazionale e alla imminente direttiva dell'UE, contribuendo in tal modo alla parità di genere nel lavoro e nella vita privata.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

(19)  I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale e, ove del caso, al superamento degli stereotipi di genere nell'occupazione. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Nell'attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, volto ad agevolare il reinserimento professionale dei beneficiari interessati, gli Stati membri dovrebbero sfruttare e perseguire meglio gli obiettivi dell'agenda del digitale e della strategia per il mercato unico digitale, al fine di affrontare il grave divario di genere nei settori delle TIC e della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne nei settori delle TIC e STEM. Nell'attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, gli Stati membri dovrebbero inoltre evitare di perpetuare il dominio di un genere nelle industrie e nei settori dove ciò avviene tradizionalmente. Il rafforzamento della rappresentanza del genere meno rappresentato in diversi settori, come la finanza, le TIC e le STEM, contribuirebbe a ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere.

Motivazione

Le precedenti esperienze nel quadro dell'attuazione del FEG hanno dimostrato che, in genere, le donne sono state riqualificate in settori tradizionalmente a prevalenza femminile, dove le retribuzioni sono inferiori, perpetuando in tal modo il divario retributivo e pensionistico di genere.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, così come tenere conto della necessità di combattere le discriminazioni nei confronti delle donne nel settore dell'occupazione, in quanto tali gruppi incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. L'attuazione del FEG dovrebbe mirare a contribuire alla promozione di un'occupazione sostenibile che garantisca le pari opportunità, rispetti il principio della parità di retribuzione per lavoro di pari valore e sostenga le misure di conciliazione tra attività professionale e vita privata in grado di promuovere la parità di genere.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

(21)  Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani, le persone con disabilità, le persone con familiari dipendenti nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Alla luce del principio di uguaglianza, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso effettivo alle informazioni sul FEG in tutto il loro territorio, comprese le zone rurali.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FEG.

(31)  Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FEG che dovrebbe rispondere a precisi requisiti di monitoraggio e contenere un follow-up sui beneficiari e una valutazione d'impatto in materia di parità di genere.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Poiché la trasformazione digitale dell'economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto,

(39)  Poiché la trasformazione digitale dell'economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto e dovrebbe integrare l'obiettivo di accrescere la partecipazione delle donne alle professioni STEM,

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

2.  L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati e alla promozione della parità di genere.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  "principio della parità di trattamento tra donne e uomini": assenza di discriminazioni, dirette o indirette, basate sul sesso nelle varie fasi di attuazione del contributo finanziario, in particolare nella selezione dei gruppi di destinatari, nonché nella definizione dei criteri, degli indicatori e dei beneficiari;

Motivazione

È opportuno aggiungere la definizione del principio di parità di trattamento tra donne e uomini al fine di rafforzare la dimensione di genere del regolamento. Inoltre, occorre menzionare esplicitamente la discriminazione indiretta, poiché è proprio questo tipo di discriminazione (non intenzionale) che si riscontra spesso nell'ambito dell'attuazione dei vari programmi.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare le donne e i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

a)  la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, le informazioni relative all'apprendimento permanente, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione; tali attività sono attuate sulla base del principio della parità di trattamento tra donne e uomini, avendo particolare cura di mantenere le donne attive nel mercato del lavoro;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

a)  la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, moduli dedicati all'emancipazione femminile, alla fiducia in se stessi e alla motivazione, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

b)  misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di conciliazione tra attività professionale e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza che lavorano.

Motivazione

Occorre chiarire il bacino dei beneficiari, in quanto corrisponde a quanto previsto nell'atto legislativo di prossima adozione. Inoltre, poiché la definizione di prestatori di assistenza non esiste nel diritto dell'UE, vi è il rischio che i genitori che lavorano non vi rientrino qualora la disposizione faccia unicamente riferimento ai prestatori di assistenza.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  misure volte a incentivare in particolare i lavoratori svantaggiati, quelli a rischio più elevato di povertà o i lavoratori in età più avanzata a rimanere o ritornare nel mercato del lavoro.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35% dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 50% dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future e sostenibili del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e nei settori e lavori "verdi" e sostenibili, tenendo conto della domanda sul mercato del lavoro locale e della necessità di eliminare i divari di genere nell'occupazione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, volto a facilitare il reinserimento professionale dei beneficiari interessati, gli Stati membri mirano ad affrontare il divario di genere nei settori dell'informazione, della comunicazione, della scienza, della matematica e delle tecnologie promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne in settori tradizionalmente a prevalenza maschile, come la finanza, le TIC e le STEM.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del FEG, promosso in ognuna di esse.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del FEG, promosso in ognuna di esse, in particolare nella selezione dei gruppi di destinatari, nella fissazione di criteri e indicatori, nonché nella definizione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati per i beneficiari..

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del FEG, promosso in ognuna di esse.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo di tutte le tappe opportune di attuazione del contributo finanziario del FEG, promosso in ognuna di esse.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del FEG e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del FEG e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza.

La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del FEG e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del FEG e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza, compresi i cittadini e i lavoratori nelle zone rurali con difficoltà di accesso alle informazioni.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro la fine del settimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario comprendente informazioni:

1.  Entro la fine del settimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale, basata sui dati pubblicamente disponibili e disaggregati per genere, sull'attuazione del contributo finanziario comprendente informazioni:

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  su una distinta valutazione d'impatto in materia di parità di genere riguardo ai casi notificati;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FET.

1.  Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione, sensibile alle problematiche di genere, dei contributi finanziari del FET.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

3.9.2018

 

 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEAG)

Riferimenti

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Relatori

       Nomina

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Esame in commissione

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Approvazione

27.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Deposito

7.12.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Verts/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2019
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