Parlamento Europeo

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Giovedì 7 febbraio 2002 - Strasburgo Edizione definitiva
Misure per combattere il terrorismo
P5_TA(2002)0055B5-0100/2002

Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa a misure per combattere il terrorismo

Il Parlamento europeo ,

–  viste le misure adottate dal Consiglio con procedura scritta e in particolare il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(1) , la decisione 2001/927/CE del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(2) , la posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa alla lotta al terrorismo(3) e la posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo(4) ,

–  visto l'articolo 39, paragrafo 2 del trattato UE secondo cui la Presidenza del Consiglio e la Commissione devono informare regolarmente il Parlamento europeo in merito alle discussioni concernenti la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

–  vista la Carta europea dei diritti fondamentali,

A.  considerando che il Consiglio ha adottato le misure sopracitate come "posizioni comuni" a norma degli articoli 15 e 34, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea, evitando in tal modo di consultare il Parlamento europeo,

B.  considerando che, nonostante lo status formale di posizioni comuni, i testi in questione, per la loro natura e i loro effetti, avrebbero dovuto essere adottati sotto forma di decisioni o di decisioni quadro che avrebbero richiesto la consultazione del Parlamento e considerando che i suddetti testi sono strettamente collegati e che la comprensione di ciascuno di essi presuppone la conoscenza degli altri e considerando che questi testi sono inoltre in stretta relazione con la decisione quadro sul terrorismo che non è stata ancora adottata formalmente,

C.  considerando che, nella lotta contro il terrorismo, la necessità di sostegno dell'opinione pubblica assicurata mediante la legittimità democratica è vitale e che i diritti della difesa e della vita privata vanno salvaguardati,

D.  considerando che questo Parlamento è stato consultato soltanto sul regolamento (CE) n. 2580/2001 e non sulla decisione che stabilisce l'elenco e neppure sulle posizioni e non sui testi approvati in base al trattato sull'Unione europea,

E.  preoccupato per la scelta di due diverse basi giuridiche a titolo del secondo e del terzo pilastro e per la posizione comune del Consiglio sull'esecuzione di misure specifiche per lottare contro il terrorismo in quanto questa duplice scelta rende oscuri gli obblighi sottoscritti dagli Stati membri;

F.  considerando che il Consiglio non ha accolto la proposta del Parlamento di procedere a consultazioni riservate e rapide per l'elaborazione dell'elenco delle organizzazioni terroristiche,

G.  considerando che i metodi impiegati dal Consiglio per il recepimento delle misure "provvisorie" adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU non sono necessariamente idonei per misure autonome della UE intese come base anche per azioni e politiche a più lungo termine;

1.  ricorda al Consiglio il pieno sostegno manifestato questo Parlamento nella lotta contro il terrorismo e la sua dimostrata capacità di essere pienamente coinvolto nel processo legislativo volto a rafforzare la capacità dell'Unione di lottare contro il terrorismo;

2.  si rammarica del fatto che le misure adottate dal Consiglio il 27 dicembre 2001 con la "procedura scritta" costituiscano una costruzione giuridicamente complessa che appare volta a evitare lo scrutinio democratico del Parlamento europeo;

3.  constata che il Consiglio ha accolto la sua proposta relativa a una base giuridica del primo pilastro per il regolamento, ma si rammarica di non essere stato consultato dal Consiglio in merito all'elenco delle organizzazioni terroristiche e del fatto che non sia stata prevista alcuna disposizione per quanto riguarda la consultazione del Parlamento sui successivi aggiornamenti periodici dell'elenco che rischia di perpetuare e aggravare la mancanza di controllo democratico in questo settore;

4.  deplora la scelta della base giuridica che rientra nell'ambito del terzo pilastro per la definizione dell'elenco di organizzazioni terroristiche, escludendo così ogni consultazione ed effettivo esame tanto da parte dei parlamenti nazionali quanto da parte di questo Parlamento, sottraendo inoltre il problema alla giurisdizione della Corte di giustizia;

5.  deplora che questa posizione comune, la quale definisce l'elenco delle organizzazioni terroristiche europee e non europee, possa essere aggiornata in qualsiasi momento dal Consiglio senza consultare questo Parlamento;

6.  chiede che l'esecuzione di queste quattro misure, in particolare della posizione comune sulle misure specifiche per lottare contro il terrorismo, vengano subordinate all'interpretazione della definizione prevista nella decisione quadro sulla definizione di terrorismo stabilita dal Consiglio il 6 dicembre 2001, in particolare per quanto riguarda le salvaguardie come descritto nei considerando e nelle relative dichiarazioni del Consiglio;

7.  chiede al Consiglio di confermare che una volta che la decisione quadro sul terrorismo sarà entrata in vigore e avrà stabilito il quadro per le azioni comunitarie di lotta contro il terrorismo, le misure "provvisorie" adottate per dare attuazione alle risoluzioni delle Nazioni Unite verranno di conseguenza riviste o revocate;

8.  invita il Consiglio, sebbene il trattato sull'Unione europea nella sua forma attuale non lo obblighi a consultare il Parlamento prima dell'adozione di posizioni comuni, ad impegnarsi a prevedere la partecipazione del Parlamento europeo, in qualità di Istituzione che rappresenta tutti i cittadini dell'Unione europea, prima di adottare tali posizioni comuni e eventuali successive misure di attuazione e, più in generale, a ricorrere in futuro a quelle procedure legislative che prevedono la partecipazione del Parlamento al processo di adozione delle misure nell'ambito del terzo pilastro;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 83.
(3) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 90.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2004Avviso legale