Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (COM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo
,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0190)(1)
,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37, 95, 133 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0146/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0354/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE)
n. .../2006
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all'occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie.
(2)E' opportuno prevedere che la nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare avvenga sulla base di un elenco proposto dalla Commissione, sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo.
(3) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione e sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo
.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(4)
,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 è sostituito dal testo seguente
:
"
1.Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo, per un periodo di cinque anni sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei suoi membri. Può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza.
Previa
valutazione e sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo, il consiglio di amministrazione può prorogare
il mandato del direttore esecutivo una volta per un periodo non superiore a cinque anni.
Nel corso della valutazione il consiglio di amministrazione
esamina in particolare:
–
i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
–
le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.
La valutazione è presentata senza indugio alla Commissione e al Parlamento europeo.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.