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Procedura : 2006/0005(COD)
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Ciclo del documento : A6-0182/2006

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A6-0182/2006

Discussioni :

PV 12/06/2006 - 20
CRE 12/06/2006 - 20

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PV 13/06/2006 - 7.8
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P6_TA(2006)0253

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Martedì 13 giugno 2006 - Strasburgo
Valutazione e gestione delle alluvioni ***I
P6_TA(2006)0253A6-0182/2006
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni (COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0015)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0020/2006),

–   visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0182/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvione
P6_TC1-COD(2006)0005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Le alluvioni possono provocare vittime e l'evacuazione di persone, causare danni ambientali, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.

(2)  Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire del tutto, ma la massiccia riduzione della capacità di ritenzione naturale dei bacini idrografici, la cattiva gestione delle attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento dei beni economici nelle pianure alluvionali nonché l'erosione e la riduzione del naturale assorbimento d'acqua da parte del terreno a causa della deforestazione e delle attività agricole nei bacini fluviali ), la siccità e il riscaldamento globale contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli effetti negativi.

(3)  Le strategie tradizionali di gestione del rischio di alluvione, incentrate sulla costruzione di infrastrutture per la protezione immediata delle persone, degli immobili e dei beni, non sono state in grado di garantire la sicurezza che ci si aspettava da esse.

(4)  Ridurre il rischio per la salute e la vita umana, l"ambiente e le infrastrutture provocato dalle inondazioni è possibile e auspicabile. Tuttavia, i provvedimenti necessari a tal fine devono essere coordinati tra gli Stati membri, le loro rispettive autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni responsabili della gestione dei fiumi a livello di bacini idrografici.

(5)  Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare provvedimenti che contribuiscano alla gestione del rischio di alluvione nelle aree a monte e a valle, nell'ambito del loro territorio e al di fuori di esso, cercando di preservare, ove possibile, il corso naturale del fiume. Qualora sia impossibile, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per reperire aree alternative nel loro territorio o per cercare tali aree cooperando con altri Stati membri.

(6)  Gli scienziati sono concordi nell'affermare che la frequenza di precipitazioni estreme è aumentata negli ultimi anni.

(7)  Le misure di gestione del rischio e di riduzione dei danni provocati dalle alluvioni dovrebbero rispettare il principio di solidarietà. Pertanto, la gestione del rischio di alluvione lungo il bacino idrografico di un fiume che scorre tra due o più paesi confinanti dovrebbe essere organizzata in modo tale che nessuna zona sia a rischio di alluvione a causa di una gestione non sostenibile del fiume.

(8)  Il Consiglio (Ambiente) ha riconosciuto nelle sue conclusioni del 14 ottobre 2004 che le attività umane contribuiscono ad un aumento della probabilità e degli effetti negativi di fenomeni alluvionali (estremi) e che il cambiamento climatico porterà anch'esso ad un aumento di tali fenomeni. Conformemente al principio dello sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un elevato livello di tutela dell'ambiente va integrato nella politica dell'Unione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure per migliorare la prevenzione delle alluvioni e la tutela dal rischio delle stesse nonché per ridurne i danni.

(9)  Non esiste attualmente a livello europeo alcuno strumento giuridico per la protezione dal rischio di alluvione. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(4) introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione integrata per tutti i bacini idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà ad alleviare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali della direttiva. Detto rischio, che diventerà più frequente in futuro in seguito al cambiamento climatico, non è preso in considerazione.

(10)  La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Gestione dei rischi di inondazione - Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni" presenta un'analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvione a livello comunitario e stabilisce che un'azione concertata e coordinata su scala comunitaria dovrebbe apportare un notevole valore aggiunto e migliorare il livello globale di protezione contro questi fenomeni.

(11)  La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile(5) mobilita finanziamenti e assistenza da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adeguate alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità, ma non risolve le cause alla base del fenomeno.

(12)  A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell"11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(6) è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli ecosistemi, gli abitanti, le regioni e i paesi colpiti possano riprendere una vita il più normale possibile; questi interventi, tuttavia, riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.

(13)  Gran parte dei bacini idrografici in Europa sono situati in più Stati membri. Per una prevenzione e un intervento efficaci contro le alluvioni, è necessaria, oltre al coordinamento a livello comunitario, la cooperazione transfrontaliera.

(14)  Le disposizioni relative ad una gestione sostenibile del rischio di alluvione dovrebbero essere integrate nella definizione e attuazione di tutte le politiche degli Stati membri e della Comunità, quali ad esempio la politica dei trasporti, la pianificazione dello spazio, lo sviluppo urbano e la politica di industrializzazione, la politica agricola, la politica di coesione, la politica dell'energia e la politica in materia di ricerca.

(15)  Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene improvvise, le alluvioni urbane, l'inondazione delle fognature, le alluvioni delle zone costiere e le alluvioni causate da precipitazioni abbondanti. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o una regione all'altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvione devono tener conto delle condizioni esistenti in ambito locale e regionale.

(16)  In alcune zone della Comunità si potrebbe ritenere che il rischio di alluvione non sia significativo, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. Tali zone, tuttavia, potrebbero essere rilevanti nella mitigazione delle alluvioni. A livello di distretto idrografico occorre pertanto svolgere una valutazione preliminare del rischio di alluvione in ogni bacino idrografico e sottobacino e nell"area costiera associata per determinare il rischio di alluvione in ciascun caso specifico, il potenziale di mitigazione delle alluvioni e valutare la necessità di ulteriori interventi.

(17)  Per poter disporre di un valido strumento d'informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico è necessario prevedere la preparazione di mappe delle alluvioni e di mappe indicative dei danni delle alluvioni nelle quali le zone siano presentate in base ai vari livelli di rischio, compreso il rischio di inquinamento ambientale derivante dalle alluvioni.

(18)  In considerazione delle possibilità esistenti e ai sensi del principio di sussidiarietà, agli Stati membri andrebbe garantito un elevato livello di flessibilità in ambito locale e regionale, segnatamente per quanto riguarda l'organizzazione e le responsabilità delle autorità, i piani di gestione delle alluvioni e le mappe del rischio, il livello di protezione nonché le misure e i calendari per raggiungere gli obietti prefissati.

(19)  Per evitare o ridurre le conseguenze negative delle alluvioni nell'area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvione. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione devono pertanto tener conto delle specifiche condizioni geografiche, geologiche, idrologiche, topografiche e di altre condizioni, comprese la densità demografica e le attività economiche, che caratterizzano il bacino o il sottobacino idrografico o il tratto di litorale interessato e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità del bacino, del sottobacino o del litorale, garantendo sempre il coordinamento con i distretti idrografici. I piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero altresì tenere conto delle strutture industriali e agricole e di altre possibili fonti di inquinamento della zona interessata al fine di prevenire tale inquinamento.

(20)  Il ciclo di gestione del rischio di alluvioni – comprendente le fasi di prevenzione, protezione, preparazione, risposta alle emergenze e recupero e riesame – deve costituire uno degli elementi di base dei piani di gestione del rischio di alluvione e deve essere finalizzato, in particolare, agli aspetti della prevenzione, della protezione e della preparazione.

(21)  Per evitare attività superflue e al fine di adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri devono poter utilizzare le mappe del rischio di alluvione e i piani di gestione di tale rischio già esistenti.

(22)  Il Centro comune di ricerca della Commissione sta sviluppando un Sistema europeo di allarme inondazioni (EFAS) capace di fornire simulazioni di alluvioni di media entità con un tempo di previsione compreso tra 3 e 10 giorni. I dati dell'EFAS potrebbero contribuire ad aumentare il livello di preparazione ad un imminente evento alluvionale. Pertanto l'EFAS dovrebbe essere sviluppato ulteriormente una volta conclusa la fase di sperimentazione. L'EFAS potrebbe essere operativo a partire dal 2010.

(23)  La gestione delle inondazioni dei bacini idrografici dovrebbe mirare a creare una responsabilità e una solidarietà comuni all'interno del bacino. A tal fine gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per aumentare la consapevolezza e incoraggiare la cooperazione sia tra le parti interessate sia nelle aree non esposte o meno esposte al rischio di inondazioni, ma che possono contribuire con le loro pratiche e i loro usi del territorio ad inondazioni a monte o a valle.

(24)  Per quanto concerne le previsioni a breve termine, gli Stati membri dovrebbero fondare i loro piani sulle migliori pratiche disponibili nonché sulle tecnologie avanzate come il modello LAM (previsioni da due a quattro ore).

(25)  L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dei piani di gestione del rischio di alluvione di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici; i due processi devono pertanto sfruttare tutte le sinergie possibili. A fini di efficienza e per garantire un utilizzo oculato delle risorse, l'attuazione della presente direttiva deve essere strettamente coordinata con quella della direttiva 2000/60/CE.

(26)  Se un corpo idrico è utilizzato per forme di attività umane sostenibili in concorrenza (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni, l'ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica), con ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE propone un processo chiaro e trasparente per trattare tali utilizzi e ripercussioni. In caso di diritti contrastanti, la priorità deve essere sempre accordata ai diritti di tutela della vita e della salute umane rispetto ai diritti di tutela dell'ambiente.

(27)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(28)  Poiché gli scopi dell'azione prospettata non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, di cui all'articolo succitato, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di questi obiettivi. Nella prima fase che dura fino al 2018, gli Stati membri possono quindi ricorrere ai piani esistenti se questi rispettano i criteri minimi di cui all'articolo 4.

(29)  Le disposizioni del protocollo (n. 30), allegato al trattato, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sono state prese pienamente in considerazione nella elaborazione della presente direttiva.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

L'obiettivo della presente direttiva è di istituire una disciplina per la valutazione e la gestione del rischio di alluvione volta a ridurre le conseguenze negative arrecate alla salute umana, all'ambiente e alle attività economiche dalle alluvioni all'interno della Comunità. Contribuirà inoltre a perseguire gli obiettivi ambientali previsti dalla legislazione comunitaria vigente.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di "fiume", "bacino idrografico", "sottobacino" e "distretto idrografico" di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:

   1. "alluvione": l'allagamento temporaneo di terreni che abitualmente non sono coperti d'acqua, anche per effetto di precipitazioni abbondanti che determinano l'inondazione di zone abitate e/o industriali.
   2. "rischio di alluvione": la probabilità che avvenga un fenomeno alluvionale nonché i danni potenziali alla vita e alla salute umana, all'ambiente e alle attività economiche conseguenti ad un tale fenomeno.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri ricorrono alle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, della direttiva 2000/60/CE.

Quando gli Stati membri nominano, per l'attuazione della direttiva, un'altra autorità competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6, 8 e 9 della direttiva 2000/60/CE.

Capo II

Valutazione preliminare del rischio di alluvione

Articolo 4

1.  Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvione a norma del paragrafo 2. Le valutazioni esistenti preparate dagli Stati membri – che soddisfano i requisiti della presente direttiva – possono essere utilizzate a tal fine.

2.  La valutazione preliminare del rischio di alluvione comprende almeno i seguenti elementi:

   a) mappa del distretto idrografico comprendente i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle aree costiere, dalla quale risulti la topografia e l'utilizzo del territorio;
   b) descrizione delle alluvioni già avvenute in passato e che hanno avuto significative conseguenze negative sulla salute umana, le attività economiche e l'ambiente;
   c) descrizione dei processi di alluvione, compresi la loro sensibilità ai cambiamenti, precipuamente la subsidenza, e il ruolo che le zone occupate da pianure alluvionali svolgono come ritenzione/cuscinetto naturale per le inondazioni nonché descrizione delle vie di evacuazione delle acque, presenti e future;
   d) descrizione dei piani di sviluppo che potrebbero comportare modifiche nell'utilizzo del territorio o nella distribuzione della popolazione e delle attività economiche con il conseguente aumento del rischio di alluvione nell'area stessa o nelle regioni a monte o a valle;
   e) valutazione della probabilità che avvengano alluvioni sulla base dei dati idrologici, della tipologia delle alluvioni e degli impatti previsti che avranno i cambiamenti climatici e le tendenze nell'utilizzo del territorio;
   f) previsione delle conseguenze stimate di eventuali alluvioni future in termini di salute umana, ambiente e attività economiche, tenuto conto di sviluppi a lungo termine come i cambiamenti climatici;
   g) le misure di gestione del rischio di alluvione, in particolare quelle relative alla costruzione di infrastrutture, dovrebbero essere soggette ad una valutazione economica e ambientale accurata e trasparente al fine di assicurare benefici a lungo termine per i cittadini e per le aziende, tenuto conto del principio del recupero dei costi, inclusi i costi ambientali e delle risorse;
   h) una valutazione dell'efficacia delle infrastrutture esistenti costruite dall'uomo per la difesa dalle alluvioni, tenendo conto della loro reale capacità di prevenire i danni, nonché della loro efficacia economica ed ambientale.

3.  Gli Stati membri possono decidere, per bacini idrografici, sottobacini e tratti di litorale in relazione ai quali si può già presupporre un sufficiente rischio potenziale, di rinunciare alla valutazione preliminare del rischio di alluvione di cui al paragrafo 1 nella misura in cui:

   a) entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, siano già disponibili mappe del rischio di alluvione o piani di gestione di tale rischio;
   b) gli Stati membri informinino la Commissione entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del fatto che intendono ricorrere a tale deroga; e
   c) la verifica della valutazione preliminare del rischio di alluvione, delle mappe del rischio di alluvione e dei piani di gestione di tale rischio ai sensi dei capitoli II, III e IV venga effettuata rispettivamente entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 5

1.  In base alla valutazione di cui all'articolo 4, ciascun bacino idrografico, sottobacino, tratto di litorale o relative parti, che rientra in un distretto idrografico è assegnato ad una delle seguenti categorie:

   a) bacini idrografici, sottobacini, tratti di litorale o relative parti per i quali è stato stabilito che non esiste un rischio potenziale significativo di alluvione o per i quali si può ritenere che le potenziali conseguenze per l"ambiente o le attività economiche siano ragionevolmente ridotte, tenuto conto del prevedibile utilizzo del territorio e del cambiamento climatico;
   b) bacini idrografici, sottobacini o tratti di litorale per i quali è stato stabilito che esiste un rischio potenziale significativo di alluvione.

2.  La classificazione di cui al paragrafo 1 di un bacino idrografico o di un sottobacino, di tratti di litorale o relative parti internazionali nell'ambito di un distretto idrografico internazionale deve essere coordinata tra gli Stati membri interessati.

Gli Stati membri assicurano il trasferimento di dati rilevanti all'interno dei bacini idrografici condivisi per i fini di cui al presente articolo.

Articolo 6

1.  Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvione entro ....(8).

2.  Gli Stati membri verificano e, se necessario, aggiornano la valutazione di cui al paragrafo 1 entro il 2018 e successivamente ogni sei anni.

Capo III

Mappe del rischio di alluvione

Articolo 7

1.  Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico, mappe delle alluvioni e mappe indicative dei danni delle alluvioni, di seguito denominate "mappe del rischio di alluvione", per i bacini idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale indicati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Le mappe già esistenti preparate dagli Stati membri, che soddisfano i requisiti della presente direttiva, possono essere utilizzate a tal fine. Gli Stati membri utilizzano le mappe del rischio di alluvione per eliminare gradualmente le sovvenzioni dirette o indirette che determinano l'aumento dei rischi di alluvione.

2.  Le mappe delle alluvioni rappresentano le aree geografiche che potrebbero essere inondate secondo i seguenti scenari:

   a) alluvioni con periodo di ricorrenza probabile di dieci-trenta anni;
   b) alluvioni con periodo di ricorrenza probabile di cento anni;
   c) scarsa probabilità di alluvioni (fenomeni estremi).

Per ciascuno degli scenari illustrati nel primo comma è necessario indicare i seguenti elementi:

   a) livello previsto delle acque;
   b) velocità del flusso, se necessario;
   c) zone che potrebbero essere soggette a erosione delle terrazze alluvionali e dei pendii di valli alluvionali, a erosione degli argini e a deposito di lave torrentizie;
   d) zone fortemente in pendenza che potrebbero essere soggette ad alluvioni con un'elevata velocità di flusso e un'ampia quantità di lave torrentizie;
   e) agenti potenzialmente capaci di causare alluvioni che possono o potrebbero trovarsi nell'area segnalata nella mappa del rischio;
   f) le pianure alluvionali e altre aree naturali che possono fungere da cuscinetto per le alluvioni al momento attuale o in futuro.

3.  Le mappe indicative dei danni delle alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative associate alle alluvioni nell'ambito degli scenari descritti al paragrafo 2 ed espresse in termini di:

   a) numero di abitanti potenzialmente interessati;
   b) potenziali danni economici per l'area;
   c) potenziali danni per l'ambiente - comprese le aree definite protette ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE, tenuto conto dell'ubicazione dei punti o delle fonti diffuse di inquinamento e dei rischi connessi per gli ecosistemi acquatici o terrestri in caso di fenomeni alluvionali -nonché dei rischi per la salute umana;
   d) impianti tecnici di cui all'Allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(9) e coperti dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose(10) che potrebbero causare inquinamento accidentale in caso di inondazione e aree protette di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE.

Le mappe del rischio di alluvione possono contenere una suddivisione delle aree in zone, in funzione dell'utilizzo del territorio e della vulnerabilità ai possibili danni.

4.  Gli Stati membri determinano i punti specifici in cui il rischio di alluvione è elevato. Detta informazione deve essere presa in considerazione nella pianificazione dell'utilizzo del territorio.

5.  A seconda delle particolari caratteristiche delle proprie regioni, gli Stati membri, qualora lo ritengano opportuno, possono includere disposizioni specifiche nelle rispettive mappe del rischio.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2013.

2.  Le mappe sono riesaminate ed eventualmente aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.

Capo IV

Piani di gestione del rischio di alluvione

Articolo 9

1.  Gli Stati membri adottano e mettono in atto piani di gestione del rischio di alluvione a livello di distretto idrografico per i bacini idrografici, i sottobacini e i tratti di litorale indicati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo le modalità descritte nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, nonché nella direttiva del Consiglio 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(11) e la direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(12), e in conformità agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

2.  Nell'elaborare tali piani gli Stati membri descrivono i processi di alluvione e la loro sensibilità ai cambiamenti, compreso il ruolo delle zone occupate da pianure alluvionali come ritenzione/cuscinetto naturale per le inondazioni e delle vie di evacuazione delle acque, al momento attuale o in futuro. Descrivono inoltre i piani di sviluppo che potrebbero comportare modifiche nell'utilizzo del territorio o nelle distribuzione della popolazione e delle attività economiche con il conseguente aumento del rischio di alluvione nell'aerea stessa o nelle regioni a monte o a valle.

3.  Qualora esistano già mappe o piani per distretti idrografici o relative parti, che rispondano ai requisiti della presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzarli ai fini della direttiva stessa. La verifica e l'aggiornamento, di cui all'articolo 11, paragrafo 2 non decadono.

4.  Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le autorità locali e regionali, definiscono livelli adeguati di protezione specifici per ciascun bacino idrografico, sottobacino o tratto di litorale, in particolare al fine di limitare le potenziali conseguenze che le inondazioni potrebbero avere sulla salute umana, l'ambiente e le attività economiche, tenendo conto dei seguenti aspetti: gestione delle acque, gestione del suolo, pianificazione del territorio, utilizzo del territorio, vulnerabilità dell'area in questione ad ogni danno potenziale e conservazione della natura, nonché costi e benefici. In caso di bacini idrografici, sottobacini o tratti di litorale condivisi, gli Stati membri cooperano all'attuazione degli obblighi di cui sopra. Gli utilizzi umani delle pianure alluvionali dovrebbero essere adeguati ai rischi di alluvione identificati.

5.  I piani di gestione del rischio di alluvione comprendono misure che:

   a) interagiscono con i processi naturali quali il mantenimento e/o il ripristino di pianure alluvionali al fine di ridare spazio ai fiumi, ove possibile, e promuovere un utilizzo del territorio e pratiche in materia di agricoltura e silvicoltura appropriati in tutto il distretto idrografico;
   b) contribuiscono alla gestione delle alluvioni nelle regioni a monte e a valle o almeno assicurano che le regioni a monte e a valle non incorrano in costi sproporzionati nel tentativo di conseguire il livello adeguato di prevenzione e protezione dal rischio;
   c) tengono conto dell'efficacia delle esistenti infrastrutture artificiali per la difesa dalle alluvioni, ivi inclusa la relativa efficacia economica e ambientale.

I piani di gestione del rischio di alluvione riguardano tutte le fasi del ciclo di gestione del rischio di alluvione, ed in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio includono altresì una valutazione delle misure di salvataggio e recupero.

I piani di gestione del rischio di alluvione includono misure finalizzate a prevenire l'inquinamento accidentale causato da impianti tecnici come previsto all'Allegato I della direttiva 96/61/CE e dalla direttiva 96/82/CE in conseguenza delle inondazioni.

6.  Le misure di gestione del rischio di alluvione, in particolare quelle relative alla costruzione di infrastrutture, dovrebbero essere soggette ad una valutazione economica e ambientale accurata e trasparente al fine di assicurare benefici a lungo termine per i cittadini e per le aziende, tenuto conto del principio del recupero dei costi, ivi inclusi i costi ambientali e delle risorse.

7.  In ottemperanza al principio di solidarietà, le misure nelle zone a monte e a valle dovrebbero essere considerate, ove opportuno, come parte dei piani di gestione del rischio di alluvione. Le misure di gestione del rischio di alluvione, o qualsivoglia altra misura, adottate in uno Stato membro non devono aumentare il rischio di alluvione nei paesi vicini.

8.  Qualora uno Stato membro intenda modificare in modo significativo le misure di attuazione o le scadenze stabilite per detta attuazione nel periodo di riesame di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare il coordinamento con gli altri Stati membri situati in un distretto idrografico internazionale, nonché l'informazione e la partecipazione pubblica.

Articolo 10

1.  Il primo piano di gestione del rischio di alluvione comprende gli elementi indicati nell'allegato, parte A. Dopo il riesame di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il piano comprende gli elementi elencati nella parte B dell'allegato.

2.  Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione intermedia sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure previste entro tre anni dalla pubblicazione o dall'aggiornamento di ciascun piano di gestione del rischio di alluvione.

Articolo 11

1.  Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2015 e ad attuarli a partire dal 23 dicembre 2015.

2.  Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvione sono riesaminati e aggiornati entro il 2021 e successivamente ogni sei anni.

Articolo 12

1.  Per i bacini idrografici che ricadono interamente nel loro territorio gli Stati membri garantiscono che venga predisposto un unico piano di gestione del rischio di alluvione.

2.  Per i distretti idrografici internazionali che ricadono interamente nel territorio della Comunità gli Stati membri garantiscono il coordinamento, per esempio creando delle reti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvione. I paesi in via di adesione e i paesi candidati sono fortemente incoraggiati a collaborare attivamente in tali azioni di coordinamento.

In assenza di un tale piano unico, gli Stati membri elaborano piani di gestione del rischio di alluvione almeno per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio. Nella predisposizione di tali piani, essi consultano gli Stati membri situati nel bacino idrografico internazionale, riferiscono i pareri di questi ultimi e tengono conto dell'impatto dei loro piani sui paesi vicini.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.

4.  Per i distretti idrografici internazionali che si estendono oltre i confini comunitari e nel caso in cui non venga predisposto un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvione che coinvolga il paese o i paesi terzi interessati, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con i paesi terzi in questione per realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico.

5.  Per quanto riguarda eventuali problemi che abbiano effetti sulla gestione del rischio di alluvione in uno Stato membro e non possono essere trattati a livello nazionale, si rimanda all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE.

Capo V

Coordinamento con la direttiva 2000/60/CE, informazione e partecipazione del pubblico

Articolo 13

1.  Le prime mappe del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui all'articolo 8 della presente direttiva devono essere preparati in stretto coordinamento con e integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

2.  I primi piani di gestione del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui all'articolo 10 della presente direttiva devono essere preparati in stretto coordinamento con e integrati nei riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

3.  Gli Stati membri garantiscono che la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, istituita dall'articolo 14 della presente direttiva, sia coordinata con la partecipazione attività di tutte le parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 14

1.  Gli Stati membri, in linea con la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso all'informazione ambientale(13) e con la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvione, le mappe del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione.

2.  Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti interessate partecipino attivamente all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvione di cui al Capo IV.

3.  Gli Stati membri informano e coinvolgono attivamente il pubblico al fine di assicurare un elevato livello di preparazione come parte dei piani di gestione del rischio di alluvione per attenuare gli effetti dannosi provocati dalle alluvioni.

Capo VI

Misure di attuazione e modificazioni

Articolo 15

1.  La Commissione può adottare, secondo la procedura dell'articolo 16, paragrafo 2, formati tecnici per la trasmissione e l'elaborazione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici.

2.  La Commissione può, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l'aggiornamento e secondo la procedura istituita all'articolo 16, paragrafo 2, adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 e l'allegato.

3.  Gli Stati membri provvedono regolarmente all'informazione e formazione degli abitanti delle zone di cui all'articolo 7, paragrafo 2, al fine di consentire loro di adottare precauzioni e interventi adeguati rispettivamente prima e dopo l'alluvione.

Articolo 16

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE (in seguito denominato "il comitato").

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

1.  Gli Stati membri possono decidere di non predisporre la valutazione preliminare del rischio di alluvione di cui all'articolo 4 per quei bacini idrografici e tratti di litorale per i quali è stato stabilito a partire dal ...(14) che esiste o si può ragionevolmente ritenere probabile che esista un rischio potenziale significativo di alluvione, nella misura in cui essi siano riconosciuti come aree di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b.

2.  Gli Stati membri possono decidere a partire dal ...* di utilizzare le attuali mappe del rischio di alluvione se esse rispondono agli obiettivi delle mappe di cui all'articolo 7.

3.  Gli Stati membri possono decidere di non predisporre i piani di gestione del rischio di alluvione di cui all'articolo 9 se i piani in vigore al ...* sono appropriati per perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9.

4.  Gli Stati membri notificano alla Commissione la propria decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo entro le scadenze previste dall'articolo 6, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 1 e articolo 11, paragrafo 1.

Capo VII

Relazioni e disposizioni finali

Articolo 18

Gli Stati membri presentano alla Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvione, le mappe del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione, incluso il rischio transfrontaliero, entro tre mesi dal loro completamento.

Articolo 19

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell'elaborare la relazione si tiene conto degli effetti del cambiamento climatico.

Articolo 20

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...(15). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

Piani di gestione del rischio di alluvione

A.  Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvione:

   1. conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvione prevista dal Capo II;
   2. mappe del rischio di alluvione predisposte a norma del Capo III e conclusioni ricavate dalla lettura delle mappe;
   3. descrizione del livello adeguato di protezione definito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4;
   4. descrizione delle misure necessarie per raggiungere i livelli di protezione adeguati, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 9, e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari;
  5. attribuzione della priorità alle misure a favore della prevenzione dei danni secondo gli obiettivi di "non deterioramento" e/o di "buono stato ecologico, chimico e quantitativo" della direttiva 2000/60/CE, come:
   la protezione delle zone umide e delle pianure alluvionali,
   il ripristino delle zone umide e delle pianure alluvionali deteriorate (compresi i meandri dei fiumi), segnatamente quelle che ristabiliscono il collegamento tra i fiumi e le loro pianure alluvionali,
   la rimozione dai fiumi delle infrastrutture obsolete di protezione dalle inondazioni,
   il divieto di nuove costruzioni (infrastrutture, abitazioni, ecc.) nelle pianure alluvionali,
   la promozione di misure edilizie per l'ammodernamento degli edifici esistenti (ad esempio, fondazioni su pali),
   il sostegno a pratiche sostenibili di utilizzo del suolo nei bacini idrografici, quali il rimboschimento, al fine di migliorare la naturale ritenzione delle acque e il ricarico delle falde acquifere,
   l'autorizzazione o la registrazione preventiva delle attività permanenti nelle pianure alluvionali, come l'edificazione e lo sviluppo industriale;
   6. descrizione delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;
   7. descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE; elenco delle autorità competenti interessate.

B.  Elementi che devono figurare nei successivi piani di gestione del rischio di alluvione:

   1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvione, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dei Capi II, III e IV;
   2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire il livello di prevenzione del rischio e di protezione fissato;
   3. descrizione delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate, con relativa motivazione;
   4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvione.

(1) GU C
(2) GU C
(3) Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006.
(4) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(5) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.
(6) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8)* Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(9) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva come modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(10) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).
(11) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(12) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(13) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(14)* La data di entrata in vigore della presente direttiva.
(15)* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

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