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Procedura : 2005/0191(COD)
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Ciclo del documento : A6-0194/2006

Testi presentati :

A6-0194/2006

Discussioni :

PV 14/06/2006 - 12
CRE 14/06/2006 - 12

Votazioni :

PV 15/06/2006 - 9.4
CRE 15/06/2006 - 9.4
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P6_TA(2006)0267

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Giovedì 15 giugno 2006 - Strasburgo
Norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ***I
P6_TA(2006)0267A6-0194/2006
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2005)0429 – C6-0290/2005 – 2005/0191(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0429)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0290/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0194/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002
P6_TC1-COD(2005)0191

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Al fine di proteggere le persone ed i beni nell'Unione europea occorre impedire che vengano compiuti atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile attraverso l'adozione di norme comuni di base per la protezione dell'aviazione civile. Questo obbiettivo va conseguito istituendo norme e disposizioni comuni sulla sicurezza dell'aviazione, nonché i meccanismi atti a controllarne l'applicazione.

(2)  Nell'interesse della sicurezza dell'aviazione civile in generale, è opportuno istituire la base per un'interpretazione comune dell'annesso 17 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 nella versione di aprile 2002.

(3)  In risposta agli avvenimenti dell"11 settembre 2001 negli Stati Uniti è stato adottato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile(4).

(4)  Il contenuto del regolamento (CE) n. 2320/2002 va rivisto alla luce dell'esperienza maturata nel frattempo ed è opportuno sostituirlo con un nuovo atto legislativo finalizzato a semplificare e ad armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza.

(5)  Stante la necessità di disporre di una maggiore flessibilità nell'adottare misure e procedure di sicurezza in modo da tener conto dell'evolvere della valutazione dei rischi e da consentire l'introduzione di nuove tecnologie, è opportuno che il nuovo atto si limiti a definire i principi fondamentali delle misure che devono essere assunte per proteggere l'aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita, senza specificare i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta attuazione.

(6)  È opportuno che il nuovo atto si applichi negli aeroporti che servono l'aviazione civile, ubicati nel territorio di uno Stato membro, agli operatori che forniscono servizi in tali aeroporti ed ai soggetti che forniscono beni e/o servizi a tali aeroporti o attraverso essi.

(7)  Ferme restando le disposizioni della convenzione sui reati e su altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo 1963), della convenzione per la repressione del sequestro illecito di aeromobili (L'Aja 1970) e della convenzione per la repressione degli atti illeciti nei confronti della sicurezza dell'aviazione civile (Montreal 1971), il nuovo atto riguarda altresì le misure di sicurezza che si applicano a bordo degli aeromobili appartenenti a vettori aerei della Comunità o durante il volo di tali aeromobili.

(8)  Le varie attività esercitate nel settore dell'aviazione civile non sono necessariamente soggette allo stesso livello di minaccia. Nel definire norme comuni di base per la sicurezza dell'aviazione è pertanto opportuno tener conto delle dimensioni dell'apparecchio, della natura dell'attività e/o della frequenza delle attività nei vari aeroporti, allo scopo di consentire eventuali deroghe.

(9)  È opportuno che agli Stati membri venga consentito, sulla base di una valutazione del rischio, di applicare misure più severe di quelle disposte dal presente regolamento. Occorre tuttavia operare una distinzione tra norme comuni di base e misure più severe e si dovrebbe introdurre un'analoga distinzione in merito al loro finanziamento.

(10)  È opportuno distinguere la posta dalle merci tradizionali. Devono essere introdotte misure di sicurezza comuni e adeguate alle caratteristiche specifiche della posta.

(11)  È possibile che paesi terzi impongano l'osservanza di misure diverse da quelle istituite dal presente regolamento in relazione a voli provenienti da un aeroporto situato in uno Stato membro e diretti ad un aeroporto di tale Stato terzo o che ne sorvolano il territorio. Tuttavia, fermi restando eventuali accordi bilaterali dei quali la Comunità sia parte, è opportuno che la Commissione abbia il potere di valutare le misure imposte dal suddetto paese terzo e di decidere se uno Stato membro, un operatore o un altro soggetto interessato possa continuare ad applicare le misure prescritte.

(12)  Ciascuno Stato membro dovrà designare un'unica autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione delle norme di sicurezza, anche laddove al suo interno operino due o più enti o organismi con competenze nel campo della sicurezza dell'aviazione.

(13)  Ciascuno Stato membro deve elaborare un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile che stabilisca le responsabilità dell'attuazione delle norme comuni di base e precisi quali misure siano a tal fine prescritte agli operatori e ad altri soggetti. Inoltre, tutti gli enti aeroportuali, i vettori aerei e i soggetti che applicano norme per la sicurezza dell'aviazione dovranno predisporre, applicare e mantenere un programma di sicurezza per garantire l'osservanza sia del presente regolamento sia di qualunque altro programma per la sicurezza dell'aviazione civile che trovi applicazione.

(14)  Per controllare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, ciascuno Stato membro dovrà elaborare e far osservare un programma nazionale idoneo a verificare il grado di sicurezza della propria aviazione civile.

(15)  Allo scopo di controllare l'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento ed anche per individuare i punti deboli nella sicurezza dell'aviazione, è opportuno che la Commissione effettui delle ispezioni, anche senza preavviso.

(16)  Nel contesto dell'imminente ampliamento delle sue competenze, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbe essere gradualmente coinvolta nel controllo del rispetto delle disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile.

(17)  I provvedimenti attuativi che istituiscono misure e procedure comuni ai fini dell'applicazione delle norme comuni di base e che contengono informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza, unitamente ai rapporti d'ispezione della Commissione ed alle relative risposte delle autorità competenti devono essere considerati come "informazioni classificate UE" ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno(5). È opportuno che tali documenti non siano pubblicati; essi dovranno essere esclusivamente messi a disposizione degli operatori e dei soggetti titolari di un interesse legittimo.

(18)  Le misure e le procedure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento dovranno essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione(6).

(19)  Affinché i passeggeri e i bagagli che cambiano aeromobile nel corso del viaggio possano essere dispensati dai controlli all'arrivo su un volo proveniente da un paese terzo (sistema noto come "one-stop security") e per consentire ai passeggeri che arrivano su un tale volo di mescolarsi a passeggeri già controllati alla partenza, è opportuno incoraggiare accordi tra la Comunità e i paesi terzi che riconoscano che le norme di sicurezza applicate nel paese terzo sono equivalenti alle norme della Comunità.

(20)  Occorre promuovere l'obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli all'interno dell'Unione europea.

(21)  Devono essere previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(22)  Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

(23)  Occorre esaminare la possibilità di creare un meccanismo di solidarietà che possa prestare assistenza a seguito di atti terroristici aventi un impatto considerevole sul settore dei trasporti.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1.  Il presente regolamento istituisce norme comuni di base per proteggere l'aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile.

Il presente regolamento fornisce inoltre la base per un'interpretazione comune dell'annesso 17 (edizione di aprile 2002) della convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago.

2.  Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono:

   a) la definizione di regole e norme comuni di base sulla sicurezza aerea;
   b) l'istituzione di meccanismi per il controllo della loro applicazione.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica:

   a) a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti civili situati nel territorio di uno Stato membro;
   b) a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono servizi negli aeroporti di cui alla lettera a);
   c) a tutti i soggetti, operanti in locali situati all'interno o all'esterno dell'area aeroportuale, che forniscono beni e/o servizi agli aeroporti o attraverso gli aeroporti di cui alla lettera a).

2.  L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento i seguenti termini sono così definiti:

   1) "aviazione civile", qualsiasi operazione di trasporto aereo, sia commerciale che non commerciale, nonché ogni operazione di linea e non di linea/regolare e non regolare, ad esclusione delle operazioni effettuate da aeromobili statali di cui all'articolo 3 della convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale;
   2) "sicurezza aerea", la combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell'aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile;
   3) "aeroporto", qualsiasi area terrestre [o acquatica] specificamente attrezzata per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali;
   4) "operatore", una persona, un'organizzazione od un'impresa che effettua o che offre di effettuare, operazioni di trasporto aereo;
   5) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio o equivalente valida;
   6) "vettore aereo comunitario", un vettore aereo detentore di una valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992(7);
   7) "articoli proibiti", armi, esplosivi ed altri oggetti, sostanze o dispositivi pericolosi che possono essere utilizzati per compiere un atto di interferenza illecita che metta in pericolo la sicurezza;
   8) "controllo (screening)", l'applicazione di strumenti tecnici o di altro tipo destinati a identificare e/o rilevare la presenza di articoli vietati;
   9) "controllo di sicurezza", l'applicazione di sistemi che consentono di impedire l'introduzione di articoli vietati;
   10) "controllo dell'accesso", l'applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati;
   11) "area lato volo", l'area di manovra di un aeroporto, i terreni e gli edifici adiacenti, o parti di edifici, l'accesso ai quali è ristretto;
   12) "area lato città", le parti di un aeroporto, i terreni adiacenti e gli edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area lato volo;
   13) "area sterile", l'area lato volo di un aeroporto nella quale, oltre alle restrizioni dell'accesso, sono effettuati i controlli di accesso;
   14) "zona delimitata", una zona non accessibile al pubblico e separata dalle aree sterili, oppure, qualora sia essa stessa un'area sterile, da altre aree sterili dell'aeroporto;
   15) "controllo dei precedenti personali", il controllo verificabile dell'identità di una persona, compresi eventuali precedenti penali e dati di intelligence;
   16) "passeggeri, bagaglio, merci o posta che cambiano aeromobile", i passeggeri, il bagaglio, le merci o la posta che partono su un aeromobile diverso da quello sul quale sono arrivati o sullo stesso aeromobile ma con cambiamento di numero di volo;
   17) "passeggeri, bagaglio, merci e posta in transito", i passeggeri, il bagaglio, le merci o la posta che partono sullo stesso aeromobile con il quale sono arrivati e conservano lo stesso numero di volo;
   18) "passeggero potenzialmente pericoloso", il passeggero il cui comportamento è manifestamente anomalo e minaccia di compromettere la sicurezza del volo, o il passeggero che è una persona espulsa, una persona ritenuta inammissibile nel paese d'origine per ragioni di politica dell'immigrazione o una persona sottoposta a misure restrittive della libertà;
   19) "bagaglio a mano", il bagaglio destinato ad essere trasportato nella cabina dell'aeromobile;
   20) "bagaglio da stiva", il bagaglio destinato ad essere trasportato nella stiva dell'aeromobile;
   21) "bagaglio da stiva accompagnato", il bagaglio preso in consegna per essere trasportato nella stiva dell'aeromobile sul quale è imbarcato il passeggero che lo ha consegnato;
   22) "posta del vettore aereo", la posta di cui sia il mittente sia il destinatario è un vettore aereo;
   23) "materiale del vettore aereo", il materiale di cui tanto il mittente quanto il destinatario è un vettore aereo o il materiale che viene utilizzato da un vettore aereo;
   24) "posta", lettere, pacchetti, invio di corrispondenza e altri articoli destinati a essere consegnati a compagnie postali responsabili del loro trattamento in conformità delle disposizioni dell'Unione postale universale (UPU);
   25) "merce", i beni destinati a essere trasportati nell'aeromobile, diversi dal bagaglio, dalla posta, dalla posta del vettore aereo, dal materiale del vettore aereo, dalle provviste di bordo;
   26) "agente regolamentato", il vettore aereo, l'agente, lo spedizioniere o qualunque altro soggetto che assicura i controlli di sicurezza sulle merci o sulla posta in conformità col presente regolamento;
   27) "mittente conosciuto", il mittente da cui proviene la merce o la posta e le cui procedure ottemperano alle regole e norme comuni di sicurezza in misura sufficiente per consentire il trasporto di tali merci o posta su aeromobili di qualsiasi tipo;
   28) "mittente in conto presso lo spedizioniere", il mittente da cui proviene la merce o la posta e le cui procedure soddisfano le regole e norme di sicurezza in misura sufficiente per consentire il trasporto di tali merci su aeromobili cargo e su aeromobili esclusivamente adibiti al trasporto postale;
   29) "controllo di sicurezza dell'aeromobile", l'ispezione delle parti all'interno dell'aeromobile alle quali i passeggeri possono aver avuto accesso, unitamente all'ispezione della stiva dell'aeromobile allo scopo di rilevare la presenza di articoli vietati e di interferenze illecite che mettano a rischio la sicurezza dell'aeromobile;
   30) "ispezione di sicurezza dell'aeromobile", l'ispezione dell'interno e dell'esterno accessibile dell'aeromobile allo scopo di rilevare la presenza di articoli vietati e di interferenze illecite che mettano a rischio la sicurezza dell"aeromobile;
   31) "agente responsabile della sicurezza", la persona impiegata da uno Stato membro che ha l'incarico di viaggiare su un aeromobile del vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da tale Stato membro allo scopo di proteggere l'aeromobile e i suoi occupanti contro atti di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza del volo;
   32) "controlli a campione continui", controlli effettuati durante l'intero periodo di attività su un campione scelto a caso.

Articolo 4

Norme comuni di base

1.  Le norme comuni di base per la protezione dell'aviazione civile contro atti di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile sono riportate nell'allegato.

2.  Gli Stati membri e gli utenti condividono i costi relativi all'applicazione delle norme comuni di base per contrastare atti di interferenza illecita. Allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza tra Stati membri e tra aeroporti, vettori e altri soggetti interessati nella Comunità nonché tra Stati membri e paesi terzi, la Commissione presenta quanto prima una proposta per introdurre disposizioni uniformi concernenti il finanziamento di tali misure di sicurezza.

3.  Le disposizioni e le procedure particolareggiate necessarie ai fini dell'attuazione delle norme comuni di base di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all"articolo 20, paragrafo 2.

Tali disposizioni e procedure riguardano, in particolare:

   a) i metodi per l'effettuazione dei controlli, del controllo dell'accesso e di altri controlli di sicurezza;
   b) i metodi per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni degli aeromobili;
   c) gli articoli vietati;
   d) i criteri di rendimento e le prove di accettazione delle apparecchiature;
   e) l'assunzione del personale e i requisiti di formazione;
   f) la definizione delle parti critiche delle aree sterili;
   g) gli obblighi e le procedure di abilitazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti in conto;
   h) le categorie di persone e di merci che, per motivi oggettivi, sono soggetti a procedure speciali di sicurezza o sono esentate dai controlli, dal controllo di accesso o da altri controlli di sicurezza;
   i) il controllo dei precedenti personali.

La Commissione fissa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, criteri atti a consentire agli Stati membri di derogare alle norme comuni di base di cui al paragrafo 1 e di adottare misure di sicurezza idonee a garantire un adeguato livello di protezione negli aeroporti o nelle loro aree delimitate sulla base di una valutazione locale del rischio. Queste misure alternative devono essere giustificate da motivi attinenti le dimensioni dell'aeromobile, la natura dell'operazione e/o la frequenza delle operazioni negli aeroporti interessati.

4.  Gli Stati membri devono assicurare l'osservanza delle norme comuni di base di cui al paragrafo 1.

5.  Ciascuna delle disposizioni e procedure particolareggiate per l'attuazione delle norme comuni di base di cui al paragrafo 1 è definita sulla base di una valutazione del rischio e dell'impatto. La valutazione comprende una stima dei costi.

Articolo 5

Trasparenza dei costi

Qualora il prezzo di un biglietto aereo comprenda i costi aeroportuali o i costi di sicurezza a bordo, tali costi sono riportati in modo distinto sul biglietto o sono indicati in altro modo ai passeggeri.

Articolo 6

Azioni da adottare in caso di violazioni della sicurezza

Laddove vi sia motivo di ritenere che il livello di sicurezza è stato compromesso da una violazione della sicurezza, gli Stati membri assicurano l'adozione di misure adeguate e tempestive volte a rimediare a tale violazione e ad assicurare la sicurezza permanente dell'aviazione civile.

Prima di applicare tali misure, gli Stati membri consultano il comitato di cui all'articolo 20.

Articolo 7

Misure più severe applicate dagli Stati membri

1.  Gli Stati membri devono assicurare l'osservanza delle norme comuni di base di cui all'articolo 4. L'adozione di tali misure deve avvenire sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Le misure più severe sono pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio di cui trattasi.

Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione e al Comitato di cui all'articolo 20, prima di applicarle.

2.  La Commissione può esaminare l'applicazione del paragrafo 1 e, dopo aver consultato il Comitato di cui all"articolo 20, paragrafo 1, può decidere se consentire allo Stato membro di continuare o no ad applicare le suddette misure.

La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio ed agli Stati membri.

Nel termine di un mese decorrente dalla comunicazione della decisione della Commissione, uno Stato membro può chiedere al Consiglio di pronunciarsi su tale decisione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro tre mesi.

3.  Il secondo comma del paragrafo 1 ed il paragrafo 2 non si applicano se le misure più severe si limitano ad un volo determinato a una data determinata.

4.  Gli Stati membri si fanno carico dei costi di applicazione di misure più severe, conformemente al paragrafo 1.

Articolo 8

Ipoteca sulle tasse e sulle spese relative alla sicurezza

Le tasse per la sicurezza, siano esse prelevate dagli Stati membri o dai vettori aerei o da altri soggetti, sono trasparenti, sono impiegate esclusivamente per sostenere i costi della sicurezza presso l'aeroporto o a bordo dell'aeromobile e non superano i costi connessi all'applicazione delle norme comuni di base di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Misure di sicurezza prescritte da paesi terzi

1.  Fermi restando eventuali accordi bilaterali di cui la Comunità sia parte, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le misure prescritte dal paese terzo qualora divergano dalle norme comuni di base di cui all'articolo 4 in relazione a voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro con destinazione in tale paese terzo o che sorvolano il suo territorio.

2.  A richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione esamina se far luogo all'applicazione delle misure notificate ai sensi del paragrafo 1 e può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e dopo aver consultato il paese terzo, presentare a quest'ultimo una risposta adeguata.

La Commissione comunica la sua decisione al Consiglio ed agli Stati membri.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano se:

   a) lo Stato membro interessato applica le misure in questione nell'osservanza dell"articolo 7; oppure se
   b) la prescrizione del paese terzo è limitata ad un volo determinato ad una data determinata.

Articolo 10

Autorità nazionale

Se in uno Stato membro esistono due o più enti o organismi competenti per la sicurezza aerea, esso designa un'unica autorità ("l'autorità competente") competente per il coordinamento ed il monitoraggio dell'attuazione delle norme comuni di base di cui all'articolo 4.

Articolo 11

Programmi

Gli Stati membri, gli enti gestori aeroportuali, i vettori aerei e gli altri soggetti che applicano norme per la sicurezza dell'aviazione hanno l'obbligo di istituire, applicare e mantenere i loro programmi di sicurezza rispettivi nei modi prescritti dagli articoli da 12 a 16.

Inoltre, gli Stati membri eseguono le attività inerenti al controllo di qualità di cui all"articolo 17.

Articolo 12

Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile

1.  Ciascuno Stato membro istituisce, applica e mantiene un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

Tale programma definisce le responsabilità per l'attuazione delle norme comuni di base di cui all'articolo 4 e illustra le misure imposte a tal fine agli operatori e agli altri soggetti.

2.  L'autorità competente mette a disposizione, per iscritto, secondo il principio della "necessità di sapere", agli operatori ed agli enti che vi abbiano un interesse legittimo le parti pertinenti del proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 13

Programma nazionale per il controllo della qualità

1.  Ciascuno Stato membro istituisce, applica e mantiene un programma nazionale per il controllo della qualità.

Tale programma deve mettere lo Stato membro in condizione di controllare la qualità della sicurezza dell'aviazione civile allo scopo di verificare l'osservanza sia delle disposizioni del presente regolamento sia del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

2.  Le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Il programma deve consentire la pronta individuazione e correzione delle carenze riscontrate. Deve altresì prevedere che tutti gli aeroporti, gli operatori e gli altri soggetti responsabili dell'applicazione delle norme di sicurezza situati nello Stato membro interessato siano regolarmente soggetti a controlli effettuati dall'autorità nazionale ovvero sotto la sua sorveglianza.

Articolo 14

Programma per la sicurezza degli aeroporti

1.  Ciascun gestore aeroportuale istituisce, applica e mantiene un programma per la sicurezza dell'aeroporto.

Il programma descrive i metodi e le procedure che il gestore dell'aeroporto deve seguire per ottemperare sia alle disposizioni del presente regolamento sia al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile predisposto dallo Stato membro in cui è situato l'aeroporto.

Il programma descrive altresì le modalità con le quali il gestore dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

2.  Il programma per la sicurezza aeroportuale è comunicato all'autorità competente.

Articolo 15

Programma per la sicurezza del vettore aereo

1.  Ciascuno Stato membro assicura che i vettori aerei che forniscono servizi a partire dal loro territorio applichino e mantengano un programma per la sicurezza del vettore aereo idoneo a soddisfare i requisiti dei programmi nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il vettore aereo deve seguire per ottemperare sia alle disposizioni del presente regolamento sia al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro a partire dal quale fornisce i propri servizi.

Il programma descrive altresì le modalità con le quali il vettore aereo vigila sul rispetto dei suddetti metodi e procedure.

2.  A domanda dell'autorità competente il vettore aereo trasmette a quest'ultima il proprio programma per la sicurezza.

3.  Se un programma comunitario per la sicurezza del vettore aereo è stato convalidato dall'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio, detto programma è riconosciuto da tutti gli altri Stati membri. La convalida e il riconoscimento non si applicano alle parti del programma relative a eventuali misure più severe applicabili in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Articolo 16

Programma di sicurezza di un agente regolamentato che applica norme per la sicurezza aerea

1.  Ogni soggetto che, ai sensi del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea istituisce, applica e mantiene un programma per la sicurezza.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il soggetto deve seguire per ottemperare principalmente al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro in questione per quanto riguarda le sue operazioni in tale Stato membro, nonché al presente regolamento.

Il programma descrive inoltre le modalità con le quali tale soggetto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

2.  A richiesta dell'autorità competente, il soggetto che applica le norme per la sicurezza aerea le trasmette il proprio programma di sicurezza.

Articolo 17

Ispezioni della Commissione

1.  La Commissione incarica l'Agenzia europea per la sicurezza aerea di effettuare, in cooperazione con l'autorità competente dello Stato membro in questione, ispezioni – incluse ispezioni di aeroporti, operatori e soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea – per controllare l'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento, individuare eventuali carenze della sicurezza aerea e, se del caso, formulare raccomandazioni per migliorarla. A tale scopo l'autorità competente informa la Commissione per iscritto in merito a tutti gli aeroporti situati nel suo territorio, diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, nei quali si svolgono attività di aviazione civile.

Le procedure per lo svolgimento delle ispezioni della Commissione sono adottate secondo la procedura di cui all"articolo 20, paragrafo 2.

2.  Le ispezioni effettuate dalla Commissione presso aeroporti, operatori ed altri enti che applicano norme sulla sicurezza aerea sono effettuate senza preavviso.

3.  Tutti i rapporti di ispezione della Commissione sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro interessato, il quale, nella sua risposta, indica le misure adottate per porre rimedio alle carenze riscontrate.

Il rapporto di ispezione e la risposta dell'autorità competente vengono successivamente comunicate alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

4.  La Commissione assicura che ogni aeroporto europeo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento sia ispezionato almeno una volta nell'arco dei ...(8).

Articolo 18

Diffusione delle informazioni

I documenti sotto indicati sono considerati "documenti classificati UE" ai fini della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e non sono resi pubblici:

   a) disposizioni e procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, qualora contengano informazioni sensibili per la sicurezza;
   b) rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle autorità competenti di cui all"articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 19

Relazione

La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, agli Stati membri e ai parlamenti nazionali una relazione che informa i destinatari in merito all'applicazione del presente regolamento e al suo impatto sul miglioramento della sicurezza area, nonché in merito ad eventuali carenze e punti deboli messi in evidenza dai controlli e dalle ispezioni della Commissione.

Articolo 20

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato (nel seguito denominato "il Comitato").

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

3.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Gruppo consultivo delle parti interessate

Fermo restando il ruolo del Comitato di cui all'articolo 20, la Commissione istituisce un "gruppo consultivo delle parti interessate in materia di sicurezza aerea", composto da organizzazioni europee rappresentative operanti nell'ambito della sicurezza aerea o da essa direttamente interessate. Il ruolo di detto gruppo è esclusivamente di fornire consulenza alla Commissione. Il Comitato di cui all'articolo 20 tiene informato il gruppo consultivo delle parti interessate durante l'intero processo di regolamentazione.

Articolo 22

Pubblicazione delle informazioni

La Commissione pubblica ogni anno, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(9), una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sulla situazione della sicurezza aerea nella Comunità, utilizzando per le sue conclusioni le relazioni di ispezione.

Articolo 23

Paesi terzi

Negli accordi globali in materia di aviazione stipulati tra la Comunità e un paese terzo in conformità con l'articolo 300 del trattato dovrebbero essere inclusi accordi che riconoscono che le norme di sicurezza applicate nel paese terzo sono equivalenti alle norme della Comunità, al fine di promuovere l'obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli tra l'Unione europea e i paesi terzi.

Articolo 24

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'osservanza. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è abrogato.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere da ....(10), ad eccezione degli articoli 4, paragrafo 3, 17, paragrafo 1 e 20, i quali si applicano dalla ....(11)*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

NORME COMUNI DI BASE PER LA PROTEZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE CONTRO GLI ATTI DI INTERFERENZA ILLECITA (ARTICOLO 4)

1.  SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

1.1  Requisiti per la progettazione degli aeroporti

1.  Nella progettazione e nella costruzione di nuovi impianti aeroportuali o nella modifica di impianti aeroportuali preesistenti si devono osservare integralmente le prescrizioni per l'attuazione delle norme comuni di base indicate nel presente allegato e degli altri provvedimenti attuativi.

2.  Negli aeroporti devono essere predisposte le seguenti aree:

   a) area lato città;
   b) area lato volo;
   c) aree sterili;
   d) parti critiche delle aree sterili.

1.2  Controlli dell'accesso

1.  L'accesso all'area lato volo deve essere limitato in modo da impedire che persone e veicoli sprovvisti di autorizzazione possano accedervi.

2.  L'accesso alle aree sterili deve essere controllato in modo da garantire che persone e veicoli sprovvisti di autorizzazione possano accedervi.

3.  Alle persone e ai veicoli può essere consentito l'accesso all'area lato volo e alle aree sterili soltanto se soddisfano le prescritte condizioni di sicurezza.

4.  Tutto il personale, inclusi i membri dell'equipaggio di volo, deve aver superato il controllo dei precedenti personali prima dell'emissione del tesserino di riconoscimento aeroportuale o del tesserino di riconoscimento di membro dell'equipaggio che lo autorizza ad accedere senza accompagnamento alle aree sterili. Tali tesserini possono essere riconosciuti da un'autorità competente diversa da quella che li ha emessi.

1.3  Controllo delle persone diverse dai passeggeri e controllo degli oggetti da esse trasportati

1.  Le persone diverse dai passeggeri, unitamente agli oggetti da esse trasportati, devono essere sottoposte a controlli a campione continui al momento dell'ingresso nelle aree sterili in modo da impedire che in tali aree vengano introdotti articoli vietati.

2.  Tutte le persone diverse dai passeggeri, unitamente agli oggetti da esse trasportati, devono essere sottoposte a controlli al momento in cui entrano nelle parti critiche delle aree sterili in modo da impedire che in tali parti vengano introdotti articoli vietati.

1.4  Ispezione dei veicoli

I veicoli che entrano in un'area sterile devono essere ispezionati in modo da impedire che in tali aree vengano introdotti oggetti vietati.

1.5  Sorveglianza, pattugliamento ed altri controlli fisici

Le aree sterili e tutte le aree adiacenti accessibili al pubblico devono essere sottoposte a sorveglianza, pattugliamento e ad altri controlli fisici allo scopo di individuare eventuali comportamenti sospetti di persone, rilevare i punti vulnerabili che possano essere utilizzati per compiere atti di interferenza illecita e dissuadere chiunque dal compimento di tali atti.

2.  AREE AEROPORTUALI DELIMITATE

Gli aeromobili parcheggiati in aree delimitate dell'aeroporto alle quali si applicano le misure alternative di cui all"articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, devono essere separati dagli aeromobili ai quali si applicano integralmente le norme comuni di base definite dal presente allegato, allo scopo di assicurare che non vengano disattese le norme di sicurezza applicabili all'aeromobile, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci che questo trasporta.

3.  SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

1.  Quando i passeggeri sono sbarcati, si deve procedere ad un controllo di sicurezza dell'aeromobile prima della partenza allo scopo di assicurarsi che a bordo non siano presenti articoli vietati. Un aeromobile può essere esentato dal controllo se proviene da uno Stato membro, salvo che la Commissione o lo Stato membro in questione abbia fornito informazioni che indichino che i passeggeri e il loro bagaglio a mano non possono considerarsi controllati ai sensi delle norme comuni di base di cui all'articolo 4.

2.  I passeggeri che per questioni di carattere tecnico vengono fatti sbarcare da un aeromobile in un aeroporto riconosciuto e in seguito vengono tenuti in una zona di sicurezza in detto aeroporto non dovrebbero essere nuovamente soggetti a controllo.

3.  Ogni aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate. La presenza di un aeromobile nelle parti critiche delle aree sterili è considerata protezione sufficiente.

4.  Ogni aeromobile che non è stato protetto da interferenze non autorizzate deve essere sottoposto ad ispezione.

4.  PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO (BAGAGLIO DI CABINA)

4.1  Controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano

1.  Tutti i passeggeri che iniziano il loro viaggio (originanti), i passeggeri in transito e i passeggeri che cambiano aeromobile nel corso del viaggio (transfer passengers), nonché il loro bagaglio a mano devono essere sottoposti a controllo (screening) allo scopo di evitare che articoli vietati vengano introdotti nelle aree sterili ed a bordo di un aeromobile.

2.  I passeggeri che cambiano aeromobile nel corso del viaggio e il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal suddetto controllo qualora:

   a) arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di non ritenere che tali passeggeri ed il loro bagaglio a mano siano stati sottoposti a un controllo effettuato secondo le norme comuni di base; oppure qualora
   b) arrivino da un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso un accordo ai sensi dell"articolo 23 il quale riconosca che tali passeggeri ed il loro bagaglio a mano sono stati oggetto di controlli effettuati secondo norme di sicurezza equivalenti alle norme comunitarie.

3.  I passeggeri in transito ed il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal controllo, qualora:

   a) rimangano a bordo dell'aeromobile; oppure
   b) non si mescolino con passeggeri in partenza, già controllati, diversi da quelli che si trovano a bordo dello stesso aeromobile; oppure
   c) arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o lo Stato membro in questione abbiano comunicato di non ritenere che tali passeggeri e il loro bagaglio a mano siano stati sottoposti a un controllo effettuato secondo le norme comuni di base; oppure
   d) arrivino da un paese terzo con il quale la Comunità abbia concluso un accordo ai sensi dell"articolo 23 il quale riconosce che tali passeggeri e il loro bagaglio a mano sono stati sottoposti a controlli secondo norme di sicurezza equivalenti alle norme europee.

4.2  Protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano

1.  I passeggeri e il loro bagaglio a mano devono essere protetti da interferenze non autorizzate dal punto in cui vengono sottoposti a controllo fino alla partenza dell'aeromobile sul quale sono trasportati.

2.  I passeggeri in partenza che sono stati sottoposti a controllo non devono mescolarsi ai passeggeri in arrivo, a meno che:

   a) i passeggeri in arrivo provengano da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di non ritenere che tali passeggeri e il loro bagaglio a mano siano stati sottoposti a un controllo effettuato secondo le norme comuni di base; oppure
   b) i passeggeri in arrivo provengano da un paese terzo con il quale la Comunità abbia concluso un accordo ai sensi dell"articolo 23 il quale riconosca che tali passeggeri sono stati sottoposti a un controllo secondo norme di sicurezza equivalenti alle norme europee.

4.3  Passeggeri potenzialmente pericolosi

Prima della partenza i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad appropriate misure di sicurezza.

5.  BAGAGLIO DA STIVA

5.1  Controllo del bagaglio da stiva

1.  Tutto il bagaglio da stiva deve essere sottoposto a controllo prima di essere caricato a bordo di un aeromobile.

2.  Il bagaglio da stiva che deve essere trasferito su un altro aeromobile può essere esonerato dal controllo, qualora:

   a) provenga da un altro Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di non ritenere che esso sia stato sottoposto a controlli effettuati secondo le norme comuni di base; oppure
   b) arrivi da un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 23 il quale riconosca che tale bagaglio da stiva è stato sottoposto a controlli secondo norme di sicurezza equivalenti alle norme europee.

3.  Il bagaglio da stiva in transito può essere esonerato dai controlli se rimane a bordo dell'aeromobile.

5.2  Protezione del bagaglio da stiva

Il bagaglio da stiva destinato ad essere trasportato a bordo di un aeromobile deve essere protetto contro qualsiasi manomissione non autorizzata dal momento in cui è sottoposto a controllo (o preso in custodia dal vettore, se tale operazione ha luogo in precedenza) fino alla partenza dell'aeromobile sul quale deve essere trasportato.

5.3  Controllo di concordanza

1.  Tutti i colli del bagaglio da stiva devono essere muniti di un contrassegno che specifichi se si tratta di bagagli accompagnati o non accompagnati. Il bagaglio da stiva di un passeggero che è registrato per un volo ma che non si trova a bordo dell'aeromobile deve essere contrassegnato come bagaglio non accompagnato.

2.  Il bagaglio da stiva non accompagnato non può essere trasportato; fa eccezione il bagaglio da stiva che è stato separato dal passeggero per ragioni indipendenti dalla sua volontà, oppure che è stato sottoposto a controlli di sicurezza adeguati.

6.  MERCI E POSTA

6.1  Controlli di sicurezza delle merci

1.  Tutte le merci devono essere sottoposte a controlli di sicurezza prima di essere caricate a bordo di un aeromobile. Nessun vettore aereo deve accettare merci da trasportare a mezzo aeromobile a meno che un agente regolamentato di un altro vettore aereo, un mittente conosciuto o un mittente in conto abbiano confermato e attestato l'avvenuta applicazione dei controlli di sicurezza.

2.  Le merci che devono essere trasferite su altro aeromobile devono essere sottoposte a controlli di sicurezza secondo modalità precisate in un provvedimento di applicazione. Possono essere esentate dai controlli di sicurezza:

   a) se provengono da uno Stato membro, salvo che la Commissione o lo Stato membro in questione abbia fornito informazioni che indichino che le merci non possono considerarsi controllate ai sensi delle norme comuni di base di cui all'articolo 4; o
   b) se provengono da un paese terzo con cui la Comunità ha stipulato un accordo di cui all'articolo 23 che riconosce che le merci sono state controllate in conformità di norme di sicurezza equivalenti alle norme della Comunità; o
   c) in casi specificati in un provvedimento di applicazione.

3.  Le merci in transito possono essere esentate dai controlli di sicurezza se rimangono a bordo dello stesso aeromobile.

6.2  Controlli di sicurezza per la posta

1.  Tutta la posta è soggetta a controlli di sicurezza prima di essere caricata su un aeromobile. Un vettore aereo non accetta di trasportare posta su un aeromobile se non è stato confermato che sono stati applicati controlli di sicurezza postale adeguati, quali specificati in un provvedimento di applicazione.

2.  La posta che deve essere trasferita è soggetta ai controlli di sicurezza specificati in un provvedimento di applicazione. Essa può essere esentata dai controlli di sicurezza sulla base dei criteri di esenzione di cui alla sezione 5.1, punto 2.

3.  La posta in transito può essere esentata dai controlli di sicurezza se rimane a bordo dell'aeromobile.

6.3  Protezione delle merci

1.  Le merci destinate ad essere trasportate su un aeromobile devono essere protette contro qualsiasi manomissione non autorizzata dal momento in cui vengono effettuati i controlli di sicurezza fino alla partenza dell'aeromobile sul quale devono essere trasportate.

2.  Le merci non adeguatamente protette contro manomissioni non autorizzate dopo l'effettuazione dei controlli di sicurezza devono essere sottoposte a controllo (screening).

7.  POSTA E MATERIALE DEL VETTORE AEREO

La posta e il materiale del vettore aereo sono sottoposti a controlli di sicurezza e successivamente protetti fino al momento in cui vengono caricati a bordo dell'aeromobile in modo da impedire che a bordo di questo vengano introdotti articoli vietati.

8.  FORNITURE DI BORDO

Le forniture di bordo, compreso il vettovagliamento (catering), destinate ad essere trasportate o utilizzate a bordo di un aeromobile devono essere sottoposte a controlli di sicurezza e successivamente protette fino al momento in cui vengono caricate nell'aeromobile in modo da impedire che a bordo di esso vengano introdotti articoli vietati.

9.  FORNITURE PER L'AEROPORTO

Le forniture destinate ad essere vendute o utilizzate nelle aree sterili degli aeroporti, comprese le forniture dei ristoranti e dei negozi di articoli esenti da dazio, devono essere sottoposte a controlli di sicurezza in modo da impedire che in queste aree vengano introdotti articoli vietati.

10.  MISURE PER LA SICUREZZA IN VOLO

1.  Ferme restando le norme applicabili per la sicurezza aerea:

   - alle persone sprovviste di autorizzazione deve essere impedito l'ingresso nel compartimento dell'equipaggio di volo durante il volo;
   - i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad adeguate misure di sicurezza durante il volo.

2.  Se durante il volo un passeggero cerca di commettere un atto di interferenza illecita, devono essere adottate misure di sicurezza appropriate onde impedire la commissione di tale atto.

3.  Il trasporto di armi, ad eccezione di quelle trasportate come carico dichiarato, a bordo di aeromobili è vietato a meno che siano stati rispettati tutti i prescritti requisiti di sicurezza, e

   a) sia stata data l'autorizzazione dallo Stato che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo in questione, e
   b) sia stata data previa approvazione dagli Stati di partenza e di arrivo e, se del caso, da qualsiasi Stato che viene sorvolato o in cui sono effettuati scali intermedi.

4.  Gli agenti addetti alla sicurezza del volo possono essere posti a bordo di un aeromobile soltanto se sono state osservate le prescritte condizioni di sicurezza e di formazione. Gli Stati membri si riservano il diritto di non autorizzare l'impiego di agenti della sicurezza su voli di vettori aerei ai quali hanno rilasciato la loro licenza.

5.  I punti da 1 a 4 si applicano ai vettori aerei comunitari e ai vettori che hanno la sede principale di attività in uno o più Stati membri.

6.  Occorre definire chiaramente le responsabilità per le azioni intraprese opportunamente in caso di atti di interferenza illecita commessi a bordo di un aeromobile civile o durante il volo, fermo restando il principio dell'autorità del capitano dell'aeromobile.

11.  ASSUNZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1.  Le persone che effettuano i controlli, i controlli di accesso o altri controlli di sicurezza, o che sono responsabili dell'esecuzione di tali controlli, devono essere assunte, addestrate e, ove opportuno, certificate secondo modalità atte a garantirne l'idoneità all'impiego che esercitano e la competenza a espletare le mansioni che vengono loro assegnate.

2.  Le persone diverse dai passeggeri e le persone accompagnate in possesso di un lasciapassare aeroportuale di breve durata che devono accedere alle aree sterili devono ricevere una formazione sulla sicurezza prima che venga loro rilasciato il tesserino di riconoscimento aeroportuale o il tesserino di riconoscimento di membro dell'equipaggio, a meno che non siano costantemente accompagnati da una o più persone in possesso di tesserino di riconoscimento aeroportuale o di tesserino di riconoscimento di membro dell'equipaggio.

3.  La formazione di cui ai punti 1 e 2 è iniziale e permanente.

4.  Gli istruttori addetti alla formazione delle persone di cui ai punti 1 e 2 devono essere in possesso delle prescritte qualifiche.

12.  ATTREZZATURE DI SICUREZZA

Le attrezzature utilizzate per il controllo, il controllo di accesso e gli altri controlli di sicurezza devono essere conformi alle specifiche approvate ed essere in condizione di effettuare i controlli di sicurezza prescritti.

13.  CONTROLLO DEI PRECENDENTI PERSONALI

Tutti i piloti e i richiedenti di licenze di pilota di velivoli a motore devono essere sottoposti a un controllo uniforme dei precedenti personali, che sarà ripetuto ad intervalli regolari. Le decisioni delle autorità competenti in relazione al controllo dei precedenti personali devono essere prese in base a criteri identici.

(1) GU C
(2) GU C
(3) Posizione del Parlamento europeo del 15.6.2006.
(4) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
(5) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(8)* Quattro anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.
(9) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(10)* Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(11)** Data dell'entrata in vigore.

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