Risoluzione del Parlamento europeo sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT
Il Parlamento europeo
,
– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e in particolare l'articolo 8,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare gli articoli 7 e 8,
– vista la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento automatico dei dati personali,
– visto l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e l'articolo 286 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1)
,
– visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(2)
,
– vista la proposta di regolamento riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi (COM(2005)0343),
– visti i reclami presentati dall'organizzazione "Privacy International" alle autorità garanti della protezione dei dati e della privacy in 33 paesi, secondo cui i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT sarebbero stati eseguiti senza rispettare la procedura giuridica prevista dalla legislazione sulla protezione dei dati, i quali sarebbero stati divulgati senza alcuna base o autorizzazione giuridica,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4 del suo regolamento,
A. considerando che i mezzi d'informazione europei e statunitensi hanno recentemente rivelato l'esistenza del "Terrorist Finance Tracking Program", un programma creato dall'Amministrazione degli Stati Uniti che ha consentito alle autorità statunitensi di accedere a tutti i dati finanziari registrati dalla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), una cooperativa appartenente al settore bancario con sede in Belgio che riunisce oltre 8.000 banche e istituti commerciali di 200 paesi, incluse varie banche centrali,
B. considerando che le informazioni registrate dalla SWIFT, alle quali le autorità statunitensi hanno avuto accesso, riguardano centinaia di migliaia di cittadini dell'Unione europea, visto che le banche europee utilizzano il sistema di messaggistica SWIFT per i trasferimenti interbancari di fondi a livello mondiale e che da SWIFT passano quotidianamente milioni di bonifici e di transazioni bancarie,
C. considerando che qualsiasi trasferimento di dati generato all'interno del territorio dell'Unione europea e destinato ad essere utilizzato al di fuori dello stesso dovrebbe come minimo essere oggetto di una verifica dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati a norma della direttiva 95/46/CE,
D. consapevole che l'accesso ai dati gestiti da SWIFT permette non solo di individuare le transazioni connesse ad attività illecite, bensì anche informazioni concernenti le attività economiche delle persone e dei paesi interessati, cosa che potrebbe tradursi in forme di spionaggio economico ed industriale su vasta scala,
1. ribadisce la propria determinazione a combattere il terrorismo ed è convinto della necessità di trovare un giusto equilibrio tra le misure di sicurezza e la tutela delle libertà civili e dei diritti fondamentali; esprime una seria preoccupazione per l'attuale situazione di deterioramento del rispetto della privacy e della protezione dei dati;
2. sottolinea che nell'Unione europea vale il principio della preminenza del diritto e che qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi è soggetto alla legislazione nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati, in forza della quale ogni trasferimento deve essere autorizzato da un'autorità giudiziaria e qualsiasi deroga a tale principio deve essere proporzionata e fondata sulla legge o su un accordo internazionale;
3. ritiene che solo mediante l'applicazione dell'articolo 8 della CEDU, nel quadro del diritto comunitario e nel rispetto dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri – nell'interesse della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini – possono derogare al principio della finalità dei dati che vieta il trasferimento di dati commerciali, che costituisce l'unica base legittima per la registrazione di dati personali da parte di privati, riducendo in tal modo il livello di protezione dei dati, solo laddove ciò è necessario, proporzionato e compatibile con una società democratica;
4. prende atto della suddetta proposta di regolamento che può contribuire alla definizione di un quadro giuridico per il trasferimento di tali informazioni; si rammarica del fatto che il Parlamento europeo, contrariamente al principio di cooperazione leale e costante tra le istituzioni della Comunità, non sia stato informato durante i negoziati e le concertazioni a tre da parte delle altre istituzioni, in particolare dalla Banca centrale europea, dell'esistenza dei bonifici SWIFT;
5. chiede che la Commissione, il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) spieghino in modo esaustivo in che misura erano a conoscenza dell'accordo segreto tra la SWIFT e il governo degli Stati Uniti;
6. chiede a tale riguardo che sia chiarito il ruolo e il funzionamento della BCE e invita il Garante europeo della protezione dei dati a verificare quanto prima se, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, la BCE era tenuta a reagire a un'eventuale violazione della protezione dei dati di cui fosse venuta a conoscenza;
7. ricorda che la BCE deve garantire che le banche centrali abbiano accesso alla SWIFT solo nell'ambito di un quadro giuridico;
8. invita gli Stati membri a garantire e verificare che non vi sia alcuna lacuna giuridica a livello nazionale e se la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati copre anche le banche centrali; chiede che gli Stati membri trasmettano i risultati di tale verifica alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo;
9. chiede che il Consiglio esamini con urgenza e adotti la proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM(2005)0475), al fine di garantire che i cittadini europei godano di un elevato e uniforme livello di protezione dei dati sull'intero territorio dell'Unione europea;
10. richiama l'attenzione del Consiglio in particolare sugli emendamenti 26 e 58 della posizione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio(3)
, adottata dal Parlamento il 14 giugno 2006, intesi a disciplinare il trattamento dei dati trasferiti a privati nell'interesse pubblico;
11. ribadisce il proprio disappunto per la mancanza di volontà da parte del Consiglio di superare l'attuale situazione legislativa, che vede l'applicazione di due diversi quadri procedurali per la protezione dei diritti fondamentali, a seconda che si tratti del primo o del terzo pilastro; ribadisce pertanto la richiesta di abolire questo duplice quadro mediante l'attivazione della "clausola passerella" di cui all'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea;
12. chiede che la Commissione proceda a una valutazione di tutti gli atti legislativi adottati dall'Unione europea in materia di lotta al terrorismo dal punto di vista dell'efficacia, della necessità, della proporzionalità e del rispetto dei diritti fondamentali; esorta la Commissione e il Consiglio a esaminare quali misure sia opportuno adottare per evitare che si ripetano in futuro siffatte gravi violazioni della privacy;
13. si oppone fermamente a qualsiasi tipo di operazione segreta sul territorio dell'Unione europea che si ripercuota sulla privacy dei cittadini europei; è profondamente preoccupato per il fatto che operazioni di questo tipo avvengono senza che ne siano stati informati i cittadini europei e i loro rappresentanti parlamentari; esorta gli Stati Uniti e i loro servizi di intelligence e di sicurezza ad agire in uno spirito di fattiva collaborazione e a notificare ai loro alleati le operazioni di sicurezza che intendono condurre sul territorio dell'Unione europea;
14. chiede alla sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, unitamente alla commissione economica e monetaria, a organizzare quanto prima una audizione comune con la partecipazione della BCE, la Commissione, il Consiglio,
il Garante europeo della protezione dei dati e altri organismi pubblici e privati che siano stati coinvolti in questo caso affinché possano rivelare eventuali informazioni in loro possesso;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi di adesione e dei paesi candidati, nonché al governo degli Stati Uniti e alle due camere del Congresso.