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Procedura : 2006/2597(RSP)
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Testi presentati :

B6-0396/2006

Discussioni :

PV 06/07/2006 - 12
CRE 06/07/2006 - 12

Votazioni :

PV 06/07/2006 - 14.4
CRE 06/07/2006 - 14.4

Testi approvati :

P6_TA(2006)0325

Testi approvati
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Giovedì 6 luglio 2006 - Strasburgo Edizione definitiva
Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi ("marchio di origine")
P6_TA(2006)0325B6-0384, 0390, 0392, 0394, 0396 e 0397/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sul marchio di origine

Il Parlamento europeo ,

–   visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate(1) ,

–   vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno(2) ,

–   visto l'articolo IX e l'articolo XXIV, paragrafo 5, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994,

–   vista la propria risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive per le relazioni commerciali tra l'UE e la Cina(3) ,

–   visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(4) e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione fra cui le norme di origine non preferenziale(5) ,

–   visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali(6) ,

–   vista la Comunicazione della Commissione su "Il futuro del settore tessile e dell'abbigliamento nell'Unione europea allargata" (COM(2003)0649),

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che l'Unione europea non dispone per il momento di disposizioni armonizzate o pratiche uniformi sul marchio di origine nell'UE e che le disparità fra le regolamentazioni in vigore negli Stati membri nonché l'assenza di regole chiare in materia a livello comunitario comportano una frammentazione del quadro giuridico,

B.   considerando che sono vietate le misure nazionali che impongono un marchio d'origine obbligatorio sulle merci importate da altri Stati membri mentre non esistono limitazioni analoghe sul marchio d'origine obbligatorio per le merci importate da paesi terzi,

C.   considerando che, con l'agenda di Lisbona, l'UE si è posta l'obiettivo di rafforzare l'economia europea, anche migliorando la competitività dell'industria europea nell'economia mondiale; che per talune categorie di beni di consumo la competitività può consistere nel fatto che la loro produzione nell'UE è sinonimo di qualità ed elevate norme di produzione,

D.   considerando che il marchio d'origine avrebbe lo scopo di permettere ai consumatori europei di essere pienamente consapevoli del paese d'origine dei prodotti che acquistano; che i consumatori sarebbero quindi in grado di identificare tali prodotti con le norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate a tale paese,

E.   considerando che la proposta di introdurre nell'UE un sistema obbligatorio d'indicazione del paese d'origine è circoscritta a un numero limitato di prodotti importati, quali tessili, gioielleria, abbigliamento, calzature, pelletteria, lampade e impianti d'illuminazione, articoli in vetro, ceramica e borse, per i quali in requisito "made in" fornisce informazioni essenziali e preziose ai fini della scelta del consumatore finale,

F.   considerando che alcuni dei maggiori partner commerciali dell'UE, come gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e il Canada, hanno introdotto il marchio d'origine obbligatorio,

G.   considerando l'importanza di assicurare parità di condizioni con i suddetti partner commerciali,

H.   considerando che una maggiore presa di coscienza dei consumatori, avente come conseguenza una maggiore attrattiva dei prodotti dell'UE, potrebbe avvantaggiare soprattutto le PMI e i settori esposti alla concorrenza globale,

I.   considerando che l'Accordo quadro interistituzionale, del 26 maggio 2005, tra il Parlamento europeo e la Commissione obbliga la Commissione a tener pienamente e puntualmente informato il Parlamento delle sue proposte legislative,

1.   prende atto della proposta di regolamento del Consiglio relativo all'indicazione obbligatoria del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'Unione europea ("marchio d'origine");

2.   deplora che, nonostante la piena consapevolezza della Commissione e del Consiglio dell'importanza che annette il Parlamento al marchio d'origine, la Commissione non gli abbia trasmesso il regolamento proposto neppure per conoscenza; è consapevole che la proposta in questione non prevede legalmente la consultazione del Parlamento; ribadisce, tuttavia, che esso dovrebbe sempre avere la possibilità di pronunciarsi tempestivamente su qualsiasi iniziativa importante avviata dalle altre istituzioni comunitarie;

3.   insiste sull'obbligo che incombe alla Commissione di assicurare la partecipazione del Parlamento, in conformità al summenzionato Accordo quadro interistituzionale, in modo tale da poter tener conto per quanto possibile del suo parere;

4.   invita la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento senza indugio dei risultati di ulteriori valutazioni d'impatto e analisi giuridiche effettuate, in particolare per quanto riguarda le presunte incoerenze della proposta di regolamento rispetto alla legislazione comunitaria vigente e alle norme dell'OMC;

5.   invita la Commissione e il Consiglio a privilegiare in modo particolare la promozione dell'immagine dell'industria europea all'interno e all'esterno della Comunità, salvaguardandone l'identità e le specificità e adoperandosi affinché la buona reputazione di cui gode in generale l'industria comunitaria e l'immagine e l'attrattiva dei prodotti dell'UE ad alto valore non siano offuscate da indicazioni d'origine imprecise o fuorvianti;

6.   sottolinea che la protezione dei consumatori presuppone norme commerciali trasparenti e coerenti, inclusa, tra l'altro, l'indicazione di origine;

7.   invita la Commissione e il Consiglio a compiere tutti i passi necessari per assicurare parità di condizioni con i partner commerciali che hanno applicato le disposizioni in materia di marchio d'origine;

8.   invita la Commissione e il Consiglio a porre in essere un'adeguata sorveglianza doganale e a istituire opportuni meccanismi d'esecuzione;

9.   esorta gli Stati membri a mantenere una coerente strategia comunitaria in questo settore per consentire ai consumatori dell'UE di ricevere informazioni più complete e accurate;

10.   incoraggia la Commissione ad intervenire con forza, insieme agli Stati membri, per difendere i diritti e le aspettative legittimi dei consumatori ogni qualvolta sussista la prova di contraffazioni e/o dell'impiego di marchi d'origine fraudolenti o fuorvianti da parte di produttori e importatori non appartenenti all'UE;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(2) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(3) Testi approvati, P6_TA(2005)0381.
(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(6) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2007Avviso legale