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Procedura : 2005/0183(COD)
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Ciclo del documento : A6-0234/2006

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A6-0234/2006

Discussioni :

PV 25/09/2006 - 13
CRE 25/09/2006 - 13

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PV 26/09/2006 - 5.6
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P6_TA(2006)0362

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Martedì 26 settembre 2006 - Strasburgo Edizione definitiva
Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa ***I
P6_TA(2006)0362A6-0234/2006
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 2005/0183(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0447)(1) ,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0356/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0234/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 settembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
P6_TC1-COD(2005)0183

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,

visto il parere del Comitato delle regioni(2) ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) ,

considerando quanto segue:

(1)  Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002(4) , sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico.

(2)  Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di sostanze inquinanti. Pertanto occorre evitare, prevenire o ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici nocivi. A tal fine è opportuno che la Commissione definisca senza indugio, per tutte le pertinenti fonti di inquinamento, adeguate norme di emissione che tengano conto delle norme, delle linee guida e dei programmi in materia di qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(3)  La direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(5) , la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo(6) , la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente(7) , la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria(8) e la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri(9) dovrebbero essere modificate sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri. A fini di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa è pertanto opportuno sostituire i cinque atti citati con un'unica direttiva.

(4)  Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente(10) si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva.

(5)  Occorre seguire un'impostazione comune alla valutazione della qualità dell'aria sulla base di criteri comuni di valutazione. Nel determinare la qualità dell'aria ambiente occorre tener conto della dimensione delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico. È pertanto opportuno classificare il territorio di ciascuno Stato membro in base a zone o agglomerati che rispecchino la densità della popolazione.

(6)  Ove possibile, è opportuno ricorrere alla modellizzazione della diffusione dell'inquinamento onde permettere un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione. Ciò potrebbe costituire una base per il calcolo dell'esposizione collettiva della popolazione nella zona interessata.

(7)  Per garantire che i dati rilevati sull'inquinamento atmosferico siano adeguatamente rappresentativi e comparabili in tutta la Comunità, ai fini della valutazione della qualità dell'aria è determinante utilizzare tecniche di misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è pertanto necessario definire i criteri per l'utilizzo delle suddette tecniche e per la necessaria accuratezza richiesta delle stesse.

(8)  Occorre procedere a misurazioni e calcoli dettagliati delle particelle sottili in siti di fondo per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante, per pervenire a una definizione del fenomeno della contaminazione di fondo e per poter formulare politiche adeguate al riguardo, il cui obiettivo dovrebbe essere soprattutto quello di tenere conto in maniera realistica della quota di contaminazione di fondo rispetto al carico inquinante globale, quota da includere nei valori limite. Le misurazioni dovrebbero essere effettuate in maniera efficace, per cui le informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni fisse dovrebbero essere integrate il più possibile da informazioni ottenute con tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative . Tali misurazioni dovrebbero essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa istituito dalla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione 81/462/CEE del Consiglio dell"11 giugno 1981(11) .

(9)  Lo stato di qualità dell"aria, se già buono, dovrebbe essere ulteriormente mantenuto in maniera tale da non superare gli standard di qualità dell'aria. Nel contesto dello sviluppo sostenibile della zona in questione, la qualità dell'aria dovrebbe continuare ad essere migliorata . In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri dovrebbero intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati. Gli Stati membri i cui valori sono stati ampiamente superati hanno un particolare obbligo al riguardo perché di norma meglio si prestano a un miglioramento della qualità dell'aria nelle condizioni più vantaggiose. Il superamento dei valori dovuto alla sabbiatura delle strade nella stagione invernale non dovrebbe essere considerato.

(10)  Il rischio che l'inquinamento atmosferico rappresenta per la vegetazione è più rilevante in siti distanti dalle zone urbane dove vive la vegetazione. Ai fini della valutazione dei rischi e della conformità agli standard di qualità dell'aria per la tutela della vegetazione occorre, pertanto, prendere in esame principalmente i luoghi distanti dalle zone edificate.

(11)  Le particelle sottili (PM2,5) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM2,5 non rappresenta un rischio. Dal momento che i dati disponibili per il PM 2,5 non sono ancora sufficienti per introdurre un valore limite, sarebbe opportuno applicare inizialmente un valore obiettivo fino al momento in cui possa entrare in vigore un valore limite. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante dovrebbe essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Soprattutto nelle zone e negli agglomerati con un elevatissimo carico inquinante da particelle sottili, il potenziale di riduzione presente andrebbe utilizzato in maniera ottimale . Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, occorre fissare un valore obiettivo valido per tutte le zone e per tutti gli agglomerati .

(12)  Gli attuali obiettivi a lungo termine finalizzati a garantire una protezione efficace contro gli effetti nocivi per la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi dovuti all'esposizione all'ozono devono rimanere invariati. Occorre fissare una soglia di allarme e una soglia di informazione per l'ozono al fine di tutelare, rispettivamente, la salute della popolazione in generale e delle fasce vulnerabili contro l'esposizione di breve durata a concentrazioni elevate di ozono. Il raggiungimento di tali soglie dovrebbe far scattare l'obbligo di informare il pubblico in merito ai rischi dell'esposizione e l'applicazione di provvedimenti adeguati a breve termine per ridurre il livello di ozono nelle zone in cui le soglie di allarme sono superate.

(13)  L'ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma in atmosfera dall'emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici(12) . I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e dai limiti di emissione previsti nella direttiva 2001/81/CE.

(14)  Le misurazioni degli inquinanti atmosferici dovrebbero essere compiute in maniera efficace e mirata. Pertanto le misurazioni fisse andrebbero completate il più possibile con tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative. Nelle zone in cui gli obiettivi a lungo termine sono superati è necessario rendere obbligatoria la misurazione del livello di ozono per mezzo di stazioni fisse. Al fine di ridurre il numero di punti di campionamento fissi dovrebbe essere possibile utilizzare altri strumenti di valutazione.

(15)  Le emissioni atmosferiche di inquinanti provenienti da fonti naturali possono essere misurate, ma non possono essere controllate. Pertanto, ove sia possibile determinare con sufficiente certezza il contributo delle fonti naturali al livello di inquinamento dell'aria ambiente, tale contributo dovrebbe essere detratto ai fini della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria.

(16)  Per le zone e gli agglomerati in cui le condizioni sono particolarmente difficili, è opportuno che il periodo di tempo entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite e ai valori obiettivo per la qualità dell'aria possa essere prolungato nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato devono essere corredate di un piano o da un programma globale finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato. La flessibilità risulta ancor più importante per gli Stati membri se entro il 1° gennaio 2010 non saranno entrate in vigore le necessarie misure comunitarie che rispecchiano il livello di ambizione scelto nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico per la riduzione delle emissioni alla fonte, comprese almeno le misure citate all'allegato XVII, giacché alcuni Stati membri non saranno in grado di rispettare i valori limite in assenza di tali misure, malgrado enormi sforzi a livello nazionale.

(17)  Occorre predisporre piani o programmi per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi standard di qualità dell'aria più eventuali margini di superamento provvisori. L'inquinamento atmosferico è dovuto a molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, i piani e i programmi dovrebbero essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(13) , della direttiva 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale(14) .

(18)  I piani d'azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare uno o più degli standard di qualità dell'aria o delle soglie di allarme pertinenti al fine di ridurre il rischio in questione e di limitare la durata di un tale evento. Per quanto riguarda l'ozono, i piani d'azione a breve termine dovrebbero tener conto delle disposizioni contenute nella decisione 2004/279/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria(15) .

(19)  I suddetti piani e programmi sono finalizzati ad ottenere un miglioramento diretto della qualità dell'aria e dell'ambiente e non dovrebbero pertanto essere soggetti alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente(16) .

(20)  Gli Stati membri dovrebbero consultarsi qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in un altro Stato membro, il livello di un inquinante superi o possa superare gli standard di qualità dell'aria del caso più il margine di superamento o, a seconda dei casi, la soglia di allarme. Data la natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici come l'ozono e il particolato, può essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani, programmi e piani d'azione a breve termine e dell'informazione del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero continuare, se del caso, la cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati.

(21)  Considerati il carattere transfrontaliero di determinate sostanze inquinanti e la conseguente possibilità che il superamento di un dato valore limite in uno Stato membro sia dovuto a fattori che tale Stato non può influenzare direttamente, la Commissione dovrebbe poter concedere agli Stati membri una proroga perché si possano conformare alle norme previste dalla presente direttiva.

(22)  Gli Stati membri che non hanno finora adottato misure sufficienti per ridurre l'inquinamento atmosferico, fra cui l'attuazione delle direttive di cui all'allegato XV, punto 10, entro i termini specificati in dette direttive, non dovrebbero aver diritto a deroghe ai sensi dell'articolo 20. La Commissione dovrebbe esaminare attentamente le richieste di deroga, tenendo conto del fatto che i periodi di deroga specificati all'articolo 20 sono periodi massimi. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento in merito alle proprie decisioni, motivandole, e indicare il periodo delle deroghe concesse agli Stati membri.

(23)  La presente direttiva è stata sottoposta ad un'accurata valutazione di impatto che ha tenuto conto sia dell'approccio "migliore regolamentazione" che della strategia per lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, giacché ci si attende che le riduzioni delle emissioni di CO 2 siano superiori a quanto previsto nella valutazione d'impatto, i costi potrebbero essere sovrastimati e i benefici sottostimati, visto che il proseguimento delle riduzioni delle emissioni dopo il 2012 contribuirà, tra l'altro, a un miglioramento alla qualità dell'aria.

(24)  Gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere resi nella misura del possibile compatibili con lo sviluppo sostenibile delle zone e degli agglomerati interessati.

(25)  Per quanto riguarda gli impianti industriali, la presente direttiva non dovrebbe comportare l'adozione di misure che vadano al di là dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili, come stabilito nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (17) e, in particolare, non dovrebbe comportare la chiusura di nessun impianto. È tuttavia necessario esigere che tutti gli Stati membri adottino tutte le misure di abbattimento economicamente razionali nei settori interessati.

(26)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero raccogliere, scambiare e diffondere le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. Occorre fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati. Si dovrebbe garantire che il pubblico sia informato quotidianamente dei valori delle misurazioni giornaliere.

(27)  Per agevolare il trattamento e la comparazione delle informazioni sulla qualità dell'aria, i dati presentati alla Commissione dovrebbero avere un formato standard.

(28)  È necessario adeguare le procedure riguardanti la fornitura dei dati, la valutazione e la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria per consentire l'utilizzo di strumenti elettronici e di Internet quali strumenti principali per mettere a disposizione le informazioni, e per rendere tali procedure compatibili con la direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)] (18) .

(29)  È opportuno prevedere la possibilità di adeguare all'evoluzione scientifica e tecnica i criteri e le tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente e le informazioni da fornire. Inoltre, dovrebbero essere adottate tecniche di riferimento, se disponibili, per la modellizzazione della qualità dell'aria.

(30)  Poiché gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente perseguiti da questa direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della natura transfrontaliera degli inquinanti dell'aria, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare delle misure in conformità col principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi.

(31)  È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(32)  Alcune disposizioni degli atti abrogati dalla presente direttiva dovrebbero rimanere in vigore per garantire il mantenimento dei valori limite esistenti, ai fini della qualità dell'aria, per il biossido di azoto fino alla loro sostituzione a decorrere dal 1° gennaio 2010, il mantenimento delle disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria fino all'adozione di nuove modalità di applicazione e infine il mantenimento degli obblighi riguardanti la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui alla direttiva 2004/107/CE.

(33)  L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che costituiscono un cambiamento rilevante rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che rimangono invariate deriva dalle direttive precedenti.

(34)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela dell'ambiente e miglioramento della qualità ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile stabilito all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(35)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione riservate alla Commissione (19) .

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce misure volte a:

   1. definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
   2. valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni, e in particolare valutare le concentrazioni di alcuni inquinanti nell'aria ambiente;
   3. fornire informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento e gli effetti negativi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie;
   4. garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
   5. mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi;
   6. promuovere una cooperazione più sostenuta tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

   1. "aria ambiente": l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
   2. "inquinante": qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente e che può avere effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso;
   3. "livello": concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;
   4. "valutazione": qualsiasi metodo utilizzato per misurare, calcolare, prevedere o stimare i livelli;
   5. "valore limite": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato ;
   6) 6 . "livello critico": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
   7) 7 . "margine di superamento": percentuale di superamento del valore limite consentita alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;
   8) 8 . "valore-obiettivo": livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito;
   9) 9 . "soglia di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati;
   10) 10 . "soglia di informazione": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;
   11) 11 . "soglia di valutazione superiore": livello al di sotto del quale è possibile combinare le misurazioni con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;
   12) 12 . "soglia di valutazione inferiore": livello al di sotto del quale è possibile utilizzare solo tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;
   13) 13 . "obiettivo a lungo termine": livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
   14) 14 . "zona": parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria;
   15) 15 . "agglomerato": zona in cui è concentrata una popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, con una densità di popolazione per km² definita dagli Stati membri;
   16. "emissioni da fonti naturali ": qualsiasi sostanza presente nell'aria non riconducibile, direttamente o indirettamente, all'attività umana. In particolare esse comprendono le emissioni imputabili a fenomeni naturali come eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi naturali spontanei, sale marino o risospensione o trasporto atmosferico di particelle naturali provenienti da zone aride;

17.  "PM10": le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme alla norma EN 12341 con un'efficienza di interruzione del 50% per un diametro aerodinamico di 10 μm;

18.  "PM2,5": le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme alla norma EN 14907 con un'efficienza di interruzione del 50% per un diametro aerodinamico di 2,5 μm;

   19. "indicatore di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il territorio di uno Stato membro e che rispecchia l'esposizione della popolazione;
   20. "obiettivo di riduzione dell'esposizione": riduzione percentuale dell'indicatore di esposizione media fissata al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi, ove possibile, entro un termine prestabilito;
   21. "sito di fondo urbano": sito all'interno delle zone urbane dove i livelli apparenti sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione urbana generale;
   22. "ossidi di azoto": la somma del rapporto di mescolamento (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m3);
   23. "misurazione in siti fissi": misurazione effettuata in postazioni fisse, in continuo o con campionamento casuale, per determinare i livelli conformemente agli obiettivi di qualità dei dati richiesti;
   24. "misurazione indicativa": misurazione che rispetta criteri di qualità meno rigidi rispetto alla misurazione in siti fissi;
   25. "composti organici volatili" (COV): i composti organici provenienti da fonti antropiche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.

Articolo 3

Responsabilità

1.  Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:

   a) della valutazione della qualità dell'aria ambiente;
   b) dell'approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
   c) della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni;
   d) dell'analisi dei metodi di valutazione;
   e) del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione;
   f) della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell'allegato I, punto C.

2.  Gli Stati membri comunicano al pubblico il nome dell'autorità o dell'organismo competenti designati per espletare le mansioni di cui al paragrafo 1.

OSSERVAZIONI GENERALI

Articolo 4

Istituzione di zone e agglomerati

Gli Stati membri istituiscono zone e agglomerati in tutto il loro territorio. Le attività di valutazione della qualità dell'aria e di gestione della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone e gli agglomerati.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE CON RIFERIMENTO AL BIOSSIDO DI ZOLFO, AL BIOSSIDO DI AZOTO E AGLI OSSIDI DI AZOTO, AL PARTICOLATO, AL PIOMBO, AL BENZENE E AL MONOSSIDO DI CARBONIO

Articolo 5

Sistema di valutazione

1.  Ai fini della protezione della salute e della vegetazione, per il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5), il piombo, il benzene e il monossido di carbonio si applicano le soglie di valutazione superiore e inferiore indicate nell'allegato II, punto A.

Ciascuna zona e agglomerato è classificata/o in base alle suddette soglie di valutazione.

2.  La classificazione di cui al paragrafo 1 viene sottoposta a verifica e, previa valutazione dei risultati, viene riesaminata ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all'allegato II, punto B.

La classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano la concentrazione nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto o, se del caso, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene o monossido di carbonio.

Articolo 6

Criteri di valutazione

1.  Gli Stati membri procedono alla valutazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento agli inquinanti di cui all'articolo 5 in tutto il loro territorio, secondo i criteri fissati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.  In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni sono integrate da tecniche di modellizzazione e/o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente.

3.  In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente è inferiore alla soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente viene valutata con una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.

4.  In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente è inferiore alla soglia di valutazione inferiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata anche solo con tecniche di modellizzazione o con tecniche di stima obiettiva o con entrambe.

5.  Oltre alle valutazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, sono effettuate delle misurazioni presso siti di fondo distanti da fonti importanti di inquinamento atmosferico allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa e sulla speciazione chimica delle particelle sottili (PM2,5) su base media annua; nello svolgimento delle misurazioni devono essere rispettati i seguenti criteri:

   a) deve essere previsto un punto di campionamento ogni 100 000 km2;
   b) ciascuno Stato membro deve allestire almeno una stazione di misurazione oppure, previo accordo con Stati membri confinanti, può allestire una o più stazioni di misurazione comuni a copertura delle zone limitrofe interessate al fine di disporre della necessaria risoluzione spaziale;
   c) se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa ;
   d) l'allegato I, punto A, si applica in riferimento agli obiettivi di qualità dei dati per le misure di massa del particolato; l'allegato IV si applica nella sua interezza.

Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i metodi utilizzati per la determinazione della composizione chimica delle particelle sottili (PM2,5).

Articolo 7

Punti di campionamento

1.  I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del piombo, del benzene e del monossido di carbonio nell'aria ambiente sono ubicati secondo i criteri di cui all'allegato III.

2.  Nelle zone o negli agglomerati nei quali le misurazioni in siti fissi sono l'unica fonte di informazione per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato corrisponde almeno al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato V, punto A. In tali zone o agglomerati le misurazioni pertinenti vanno effettuate quotidianamente.

Tuttavia, nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi sono integrate da informazioni ottenute con tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative, il numero complessivo dei punti di campionamento di cui all'allegato V, punto A, può essere ridotto fino ad un massimo del 50% purché siano rispettate le seguenti condizioni:

   a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai valori obiettivo o alle soglie di allarme e ad un livello d'informazione adeguato per consentire d'informare il pubblico;
   b) siano effettuate misurazioni quotidiane nei punti di campionamento da installare;
   c) c ) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter consentire di accertare le concentrazioni dell'inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui al punto A dell'allegato I e far sì che i risultati della valutazione rispondano ai criteri di cui all'allegato I, punto B.

Nel caso di cui al secondo comma, ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori limite o ai valori obiettivo si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

3.  La Commissione e gli Stati membri assicurano l'applicazione uniforme dei criteri relativi alla scelta dei punti di campionamento.

Articolo 8

Metodi di misurazione di riferimento

Gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento e i criteri indicati nell'allegato VI, punti A e C.

Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che rispondano ai criteri di cui all'allegato VI, punto B.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA CON RIFERIMENTO ALL'OZONO

Articolo 9

Criteri di valutazione

1.  Nelle zone e negli agglomerati nei quali, durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII, punto 3 , è obbligatorio procedere a misurazioni in siti fissi.

2.  Se i dati disponibili non coprono un periodo di cinque anni, al fine di determinare se in tale periodo sono stati superati gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono combinare i risultati ottenuti dalle campagne di misurazione di breve durata effettuate nel periodo dell'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalle tecniche di modellizzazione.

Articolo 10

Ubicazione dei punti di campionamento ai fini della misurazione dell'ozono

1.  L'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dell'ozono è determinata in base ai criteri definiti nell'allegato VIII.

2.  Nelle zone o negli agglomerati nei quali la misurazione è l'unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per la misurazione fissa dell'ozono non deve essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento di cui all'allegato IX, punto A.

Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dell'ozono siano integrate da informazioni ricavate da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero dei punti di campionamento di cui al punto A dell'allegato IX può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:

   a) i metodi supplementari forniscano informazioni sufficienti per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori obiettivo , agli obiettivi a lungo termine o alle soglie di allarme e d'informazione;
   b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche consentano di accertare la concentrazione di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, punto A e far sì che i risultati della valutazione rispondano ai criteri di cui all'allegato I, punto B;
   c) in ciascuna zona o agglomerato il numero di punti di campionamento sia almeno uno per due milioni di abitanti o uno per 50 000 km2, se ciò produce un numero maggiore di punti di campionamento; in ogni caso il numero non può essere inferiore a uno per ciascuna zona o agglomerato;
   d) il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo.

Nel caso di cui al secondo comma, ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori obiettivo si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

3.  In corrispondenza di almeno il 50% dei punti di campionamento dell'ozono previsti all'allegato IX, punto A, è effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Si tratta di una misurazione in continuo, ad eccezione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell'allegato VIII, punto A, nelle quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione.

4.  Nelle zone e negli agglomerati in cui, durante tutti gli ultimi cinque anni di misurazione, le concentrazioni siano state inferiori agli obiettivi a lungo termine, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi è stabilito ai sensi dell'allegato IX, punto B.

5.  Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio sia allestito e mantenuto operativo almeno un punto di campionamento per rilevare dati sulle concentrazioni dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato X. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l'ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i precursori dell'ozono, attenendosi agli obiettivi e ai metodi indicati nell'allegato X.

Articolo 11

Metodi di misurazione di riferimento

1.  Gli Stati membri applicano il metodo di misurazione di riferimento per l'ozono indicato nell'allegato VI, punto A.8. Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che rispondano ai criteri dell'allegato VI, punto B.

2.  Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la misurazione dei COV, secondo quanto indicato all'allegato X.

Gestione della qualità dell'aria ambiente

Articolo 12

Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite e ai valori obiettivo

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o valori obiettivo indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite o dei valori obiettivo e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile .

Articolo 13

Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana

1.  Gli Stati membri, tenuto conto dell'allegato III, punto A, provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, i valori limite istituiti all'allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

La conformità con tali requisiti è valutata secondo le modalità definite nell'allegato III, punto B.

I margini di superamento fissati all'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 21.

2.  Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di azoto nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato XII, punto A.

3.  Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM10 sono superati a causa delle concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbiatura delle strade nella stagione invernale o della pulizia delle strade, purché ciò non incida sui livelli di PM 2,5 .

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di tali zone o agglomerati, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10.

Nell'informare la Commissione a norma dell'articolo 25, gli Stati membri forniscono la documentazione necessaria per dimostrare che il superamento è dovuto alla risospensione di tali particelle e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire le concentrazioni.

Fatto salvo l'articolo 19, per le zone e gli agglomerati di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre i piani o i programmi di cui all'articolo 21 solo se il superamento dei valori del PM10 è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura e dalla salatura delle strade effettuate nei mesi invernali.

Articolo 14

Livelli critici

1.  Gli Stati membri provvedono affinché in zone distanti dagli agglomerati e da altre aree edificate siano rispettati i livelli critici indicati all'allegato XIII.

Ove sussista un rischio rilevante di effetti negativi, gli Stati membri possono applicare i livelli critici di cui al primo comma anche negli agglomerati e nelle aree edificate.

2.  Nei casi in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento corrisponde almeno al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato V, punto C. Se le informazioni in questione sono integrate da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero minimo di punti di campionamento può essere ridotto fino ad un massimo del 50% a condizione che le concentrazioni accertate dell'inquinante interessato possano essere determinate secondo gli obiettivi di qualità dei dati indicati nell'allegato I, punto A.

Articolo 15

Obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM2,5 e valore obiettivo e valore limite per la concentrazione di PM 2,5 per la protezione della salute umana

1.  Gli Stati membri garantiscono che l'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM2,5 di cui all'allegato XIV, punto B, sia conseguito entro i tempi indicati nello stesso allegato.

2.  L'indicatore di esposizione media per il PM2,5 è valutato secondo i criteri dell'allegato XIV, punto A.

3.  Gli Stati membri provvedono, a norma dell'allegato III, affinché la distribuzione dei punti di campionamento e il numero singolo di punti di campionamento sul quale si basa l'indicatore di esposizione media per il PM2,5 rispecchino adeguatamente l'esposizione della popolazione generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'allegato V, punto B.

4.  Gli Stati membri garantiscono che il valore obiettivo e il valore limite per le concentrazioni di PM2,5 nell'aria ambiente siano conseguiti in tutto il loro territorio a decorrere dalla data indicata nell'allegato XIV, punto C .

5.  I margini di superamento fissati nell'allegato XIV, punto C, si applicano a norma dell'articolo 21.

Articolo 16

Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera gli obiettivi a lungo termine

1.  Gli Stati membri garantiscono che i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII siano conseguiti entro i tempi indicati nello stesso allegato.

2.  Per le zone e gli agglomerati nei quali un valore-obiettivo risulta superato, gli Stati membri garantiscono che i piani o i programmi predisposti a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/81/CE siano messi in atto al fine di raggiungere i valori obiettivo a decorrere dalla data indicata nell'allegato VII, punto 2 , salvo quando ciò non sia realizzabile attraverso provvedimenti proporzionati.

Qualora, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 della presente direttiva, occorra predisporre o attuare piani o programmi relativi ad inquinanti diversi dall'ozono, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani o programmi integrati riguardanti tutti gli inquinanti interessati.

3.  Per le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria ambiente superano gli obiettivi a lungo termine ma sono inferiori o uguali ai valori obiettivo , gli Stati membri predispongono e attuano provvedimenti efficaci dal punto di vista dei costi finalizzati al conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Tali provvedimenti devono almeno essere in linea con i piani e i programmi di cui al paragrafo 2.

Articolo 17

Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono soddisfa gli obiettivi a lungo termine

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di ozono soddisfano gli obiettivi a lungo termine, e nella misura in cui lo consentano fattori attinenti, ad esempio, alla natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e alle condizioni meteorologiche, gli Stati membri mantengono tali livelli al di sotto degli obiettivi a lungo termine e preservano, tramite provvedimenti proporzionati, la migliore qualità dell'aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Articolo 18

Misure in caso di superamento delle soglie di allarme o di informazione

Se la soglia di informazione di cui all'allegato XII o una qualsiasi delle soglie di allarme specificate nello stesso allegato sono superate, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico a mezzo radio, televisione, stampa o via Internet.

Gli Stati membri trasmettono inoltre tempestivamente alla Commissione, in via provvisoria, informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.

Articolo 19

Emissioni da fonti naturali

1.  Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali il superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali.

Gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali zone o agglomerati unitamente alle informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché la documentazione che dimostri come il superamento sia dovuto a fonti naturali.

2.  Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento dovuto a fonti naturali ai sensi del paragrafo 1, tale superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.

Articolo 20

Proroga del termine per il conseguimento dei valori limite e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite

1.  Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto, il benzene, il PM 10 oppure il valore obiettivo per il PM2,5 entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tali termini di quattro anni al massimo dalla data di entrata in vigore della presente direttiva per la zona o l'agglomerato in questione, purché lo Stato membro dimostri che sono state prese tutte le opportune misure a livello nazionale, regionale e locale per rispettare i termini summenzionati. Per la zona o l'agglomerato in questione è predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 che dimostra quali misure saranno adottate per conseguire il limite o il valore obiettivo entro il nuovo termine fissato.

2.  Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio e il piombo di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 .

3.  Gli Stati membri possono prorogare i termini previsti per i valori limite per il PM 10 e il valore obiettivo per il PM 2,5 di cui al paragrafo 1, di un ulteriore periodo di due anni al massimo per una particolare zona o agglomerato, se il piano o il programma di cui al paragrafo 1 indica che i valori limite o i valori obiettivo non possono essere conseguiti, purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le opportune misure a livello nazionale, regionale e locale per rispettare i termini suddetti, compresa l'attuazione delle direttive e dei regolamenti di cui all'allegato XV, punto 10 entro i termini indicati in tali atti giuridici. Il piano o il programma rivisto precisa le cause del superamento delle scadenze summenzionate e presenta le misure che verranno adottate per conseguire i valori limite entro il nuovo periodo.

4 .  Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1, 2 o 3 , provvedono affinché il valore limite o il valore obiettivo per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

5 .  Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi 1, 2 o 3 e le comunicano i piani o i programmi di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili. In sede di valutazione della conformità si tiene particolarmente conto di quali misure comunitarie addizionali siano state adottate per aiutare gli Stati membri a rispettare i valori obiettivo e i valori limite pertinenti.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al primo comma , si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 o 3 siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi oppure di presentarne di nuovi .

Piani e programmi

Articolo 21

Piani o programmi per la qualità dell'aria

1.  Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi , più qualunque margine di superamento eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani o programmi per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il valore limite o il valore obiettivo del caso specificato negli allegati XI e XIV.

I piani o i programmi contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV .

Essi possono eventualmente includere misure a norma dell'articolo 22.

I piani e i programmi sono predisposti in modo tale che, per gli impianti industriali contemplati dalla direttiva 96/61/CE che applicano le migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 2, punto 11, di tale direttiva, non siano richieste altre misure, a parte l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. I piani e i programmi sono comunicati congiuntamente alla Commissione nell'appropriata forma elettronica, entro un termine da determinare a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza con altri piani previsti a norma della direttiva 2001/80/CE, della direttiva 2001/81/CE o della direttiva 2002/49/CE al fine di realizzare gli obiettivi ambientali del caso.

3.  I piani o i programmi di cui al paragrafo 1 non sono soggetti alla valutazione prevista dalla direttiva 2001/42/CE.

Articolo 22

Piani d'azione a breve termine

1.  Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superino uno o più valori limite, valori obiettivo o soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI, XII e XIV, gli Stati membri provvedono, ove appaia opportuno, a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio e per limitarne la durata.

Tuttavia, gli Stati membri preparano i piani d'azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.

2.  I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso, contemplare provvedimenti di comprovata efficacia a breve termine per limitare e, se necessario, sospendere le attività che siano chiaramente responsabili dell'aumento del rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo o soglie di allarme siano superati . L'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma è applicabile per analogia.

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani. Tra le organizzazioni interessate figurano le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate.

4.  Dal ... (20) la Commissione pubblica regolarmente esempi di migliori pratiche in materia di predisposizione di piani d'azione a breve termine.

Articolo 23

Inquinamento atmosferico transfrontaliero

1.  Se le soglie di allarme, i valori limite, i valori obiettivo più il margine di superamento del caso o gli obiettivi a lungo termine sono superati a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di inquinanti o loro precursori, gli Stati membri interessati cooperano e, se opportuno, formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani o programmi comuni o coordinati a norma dell'articolo 21, al fine di eliminare il superamento, ricorrendo a provvedimenti adeguati ma proporzionati.

2.  La Commissione è invitata a partecipare e ad assistere alle iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 9 della direttiva 2001/81/CE, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello comunitario per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.

3.  Ove opportuno ai sensi dell'articolo 22, gli Stati membri predispongono e attuano piani d'azione concertati a breve termine che si applicano alle zone di frontiera di altri Stati membri. Gli Stati membri provvedono a comunicare tutte le informazioni utili nel caso in cui nelle zone di frontiera degli altri Stati membri siano stati predisposti piani d'azione a breve termine.

4.  Allorché si verifichino superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme in zone o agglomerati in prossimità dei confini nazionali, le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono essere informate quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.

5.  Nel predisporre i piani e programmi di cui ai paragrafi 1 e 3 e nell'informarne il pubblico come previsto al paragrafo 4, gli Stati membri cercano, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, con particolare attenzione ai paesi candidati all'adesione.

Informazione e comunicazione dei dati

Articolo 24

Informazione del pubblico

1.  Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili, altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate , in merito:

   a) alla qualità dell'aria ambiente secondo quanto disposto dall'allegato XVI,
   b) alle decisioni riguardanti le proroghe di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3 ,
   c) ad ogni esenzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2,
   d) ai piani o programmi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 1 , e all'articolo 21.

Le informazioni sono rese disponibili al pubblico gratuitamente e attraverso mezzi facilmente accessibili tra cui Internet o altro mezzo di telecomunicazione adeguato, e tengono conto delle disposizioni della direttiva 2006/.../CE [che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)] .

2.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annue riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del superamento dei valori limite, valori obiettivo , obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di mediazione interessati. Oltre a queste informazioni deve essere presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela dei boschi e delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell'ozono non regolamentati indicati nell'allegato X, punto B.

Articolo 25

Trasmissione delle informazioni e relazioni

Gli Stati membri provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente.

Articolo 26

Modifiche e disposizioni di attuazione

1.  La Commissione modifica, ove necessario, gli allegati da I a VI, gli allegati da VIII a X e l'allegato XV, secondo la procedura di cui all"articolo 27, paragrafo 3 .

Le modifiche non possono, tuttavia, avere l'effetto di modificare, direttamente o indirettamente,

   a) i valori limite , le prescrizioni per la riduzione dell'esposizione, i livelli critici, i valori obiettivo , le soglie di informazione, le soglie di allarme o gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII e agli allegati da XI a XIV, né
   b) le date alle quali garantire la conformità a uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a).

2.  La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all"articolo 27, paragrafo 3 , le informazioni da trasmettere agli Stati membri a norma dell'articolo 25.

La Commissione individua le soluzioni per razionalizzare il sistema di comunicazione dei suddetti dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico presenti negli Stati membri, in applicazione della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.  La Commissione formula linee guida in merito agli accordi sull'allestimento delle stazioni di misurazione comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

4.  La Commissione pubblica orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza dei metodi di cui all'allegato VI, punto B.

Comitato, disposizioni transitorie e finali

Articolo 27

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato denominato "Comitato per la qualità dell'aria ambiente", di seguito "il comitato".

2.  Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive .

Articolo 29

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.  Le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all"articolo 32 , paragrafo 1, della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento o l'applicazione delle suddette direttive.

I seguenti articoli rimangono, tuttavia, in vigore:

   a) articolo 5 della direttiva 96/62/CE: fino al 31 dicembre 2010;
   b) articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE e articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/3/CE: fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2 della presente direttiva;
   c) articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 1999/30/CE: fino al 31 dicembre 2009.

2.  I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all"allegato XVIII .

3.  La decisione 97/101/CE è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore delle misure di attuazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2 della presente direttiva.

Articolo 30

Riesame

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni relative al PM2,5 e al PM 10 , tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti . In particolare propone un approccio dettagliato per fissare obblighi giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione che tengano conto delle situazioni della qualità dell"aria e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri. Nell'ambito di tale riesame la Commissione determina se sia sufficiente continuare a fissare valori limite per il PM 10 o se invece essi vadano sostituiti da valori limite per il PM 2,5 .

Articolo 31

Misure comunitarie per la riduzione delle emissioni alla fonte

Qualora le necessarie misure comunitarie di riduzione delle emissioni alla fonte, di cui all'allegato XVII, non siano entrate in vigore anteriormente al 1° gennaio 2010, uno Stato membro può ottenere una deroga di due anni a partire dal 1°gennaio 2010 per il PM 2,5 e il PM 10 , a condizione che adotti le misure necessarie per lottare contro l'inquinamento. Il periodo totale della deroga non può superare i periodi specificati all'articolo 20, paragrafi 1  e 3.

Articolo 32

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (21) . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il p residente

ALLEGATO I

OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI

A.  OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, monossido di carbonio

Benzene

Particolato (PM10/PM2,5) e piombo

Ozono e NO

e NO2 connessi

Misurazioni in siti fissi(1)

Incertezza

Raccolta minima dei dati

Periodo minimo di copertura:

- fondo urbano e traffico

- siti industriali

15%

90%

25%

90%

35%(2)

90 %

25%

90%

15%

90% in estate

75% in inverno

Misurazioni indicative

Incertezza

Raccolta minima dei dati

Periodo minimo di copertura

25%

90%

14%(4)

30%

90%

14%(3)

50%

90%

14%(4)

30%

90%

>10% in estate

Incertezza modellizzazione

Medie orarie

Medie su otto ore

Medie giornaliere

Medie annuali

50%

50%

50%

30%

-

-

-

50%

da definire

50%

50%

50%

Stima obiettiva

Incertezza

75%

100%

100%

75%

(1) Gli Stati membri possono applicare misure a campione invece delle misurazioni in continuo per il benzene e il particolato se dimostrano alla Commissione che l'incertezza, anche quella dovuta al campionamento casuale, risponde all'obiettivo di qualità del 25% e se il periodo di copertura è sempre superiore al periodo minimo di copertura per le misurazioni indicative. Il campionamento casuale deve essere equamente distribuito nel corso dell'anno per evitare di falsare i risultati. L'incertezza dovuta al campionamento casuale può essere determinata secondo le procedure stabilite nella norma ISO 11222 (2002) Air Quality – Determination of the Uncertainty of the Time Average of Air Quality Measurements. Se le misurazioni a campione sono utilizzate per valutare il numero dei superamenti (N[stimato]) del valore limite giornaliero del PM10, è necessario applicare la seguente correzione: N[stimato] = N[misurato] x 365 giorni / numero di giorni di misurazione.

(2) Distribuita nell'arco dell'anno in maniera tale da essere rappresentativa delle varie condizioni climatiche e di traffico.

(3) Misurazione in un giorno scelto a caso di ogni settimana in modo che le misurazioni siano uniformemente distribuite nell'arco dell'anno, oppure 8 settimane di misurazioni distribuite equamente nell'arco dell'anno.

(4) Una misurazione alla settimana a caso, in modo che le misurazioni siano uniformemente distribuite nell'arco dell'anno, oppure 8 settimane di misurazioni distribuite equamente nell'arco dell'anno.

L'incertezza (con un intervallo di fiducia del 95%) dei metodi di misurazione sarà valutata in base ai principi della guida CEN Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (ENV 13005-1999), alla metodologia della norma ISO 5725-1994 e agli orientamenti contenuti nel rapporto del CEN Air Quality – Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods (CR 14377:2002E). Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le misurazioni individuali medie nel periodo considerato ai fini del calcolo del valore limite per un intervallo di fiducia del 95%. L'incertezza per le misurazioni in siti fissi va interpretata come applicabile nell'intorno dell'opportuno valore limite.

L'incertezza per la modellizzazione e la stima obiettiva è definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, dal valore limite, a prescindere dalla tempistica degli eventi.

Le prescrizioni per la raccolta minima dei dati e il periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

B.  RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse dalle misurazioni per completare le informazioni ottenute con le misurazioni, oppure dove queste fonti sono l'unico mezzo per valutare la qualità dell'aria è necessario presentare anche le seguenti informazioni:

   descrizione delle attività di valutazione svolte;
   metodi specifici utilizzati e loro descrizione;
   fonti dei dati e delle informazioni;
   descrizione dei risultati, comprese l'incertezza e, in particolare, l'estensione di qualsiasi area o, se del caso, la lunghezza della strada all'interno di una zona o di un agglomerato dove le concentrazioni superano il(i) valore(i) limite , il(i) valore(i) obiettivo o l'obiettivo a lungo termine più il margine di superamento applicabile, e di ogni area dove le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore o la soglia di valutazione inferiore;
   popolazione potenzialmente esposta a livelli superiori rispetto ai valori limite.

C.  GARANZIA DI QUALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE: CONVALIDA DEI DATI

1.  Per garantire l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati istituiti nel punto A del presente allegato, le autorità e gli organismi competenti del caso designati a norma dell'articolo 3 devono garantire che:

   tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente a norma degli articoli 6 e 9 siano tracciabili;
   le istituzioni che gestiscono reti e singole stazioni di misurazione dispongano di un sistema consolidato di garanzia qualità e controllo qualità che preveda una manutenzione periodica per assicurare l'accuratezza degli strumenti di misura;
   sia istituita una procedura di garanzia/controllo qualità per il rilevamento e la comunicazione dei dati rilevati e che le istituzioni designate a tale scopo partecipino attivamente ai programmi correlati di garanzia qualità su scala dell'UE;
   i laboratori nazionali, designati dall'autorità competente o dall'organismo di cui all'articolo 3 e che partecipano alle attività di intercalibrazione a livello dell'UE per gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva, siano accreditati o siano in procinto di esserlo secondo la norma EN/ISO 17025 per i metodi utilizzati in tali intercalibrazioni. I laboratori devono partecipare al coordinamento, sul territorio degli Stati membri, dei programmi di garanzia qualità di scala comunitaria che la Commissione organizza e devono anche coordinare, a livello nazionale, l'esecuzione adeguata dei metodi di riferimento e le attività di dimostrazione dell'equivalenza per i metodi diversi da quelli di riferimento.

2.  Si considera che tutti i dati comunicati siano validi.

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) E OSSIDI DI AZOTO, PARTICOLATO (PM10 E PM2,5), PIOMBO, MONOSSIDO DI CARBONIO E BENZENE NELL'ARIA AMBIENTE IN UNA ZONA O IN UN AGGLOMERATO

A.  SOGLIE DI VALUTAZIONE SUPERIORE E INFERIORE

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

a)  Biossido di zolfo

Protezione della salute

Protezione della vegetazione

Soglia di valutazione superiore

60% del valore limite su 24 ore (75 µg/m3, da non superare più di 3 volte per anno civile)

60% del valore limite invernale (12 µg/m3)

Soglia di valutazione inferiore

40% del valore limite su 24 ore (50 µg/m3, da non superare più di 3 volte per anno civile)

40% del valore limite invernale (8 µg/m3)

b)  Biossido di azoto e ossidi di azoto

Valore limite orario per la protezione della salute umana (NO2)

Valore limite annuale per la protezione della salute umana (NO2)

Valore limite annuale per la protezione della vegetazione (NOx)

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (140 µg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile)

80% del valore limite

(32 µg/m3)

80% del valore limite (24 µg/m3)

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (100 µg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile)

65% del valore limite (26 µg/m3)

65% del valore limite (19,5 µg/m3)

c)  Particolato (PM 10 /PM 2,5 )

Media su 24 ore

Media annuale PM10

Media annuale PM2,5

Soglia di valutazione superiore

30 µg/m3, da non superare più di sette volte per anno civile

14 µg/m3

10 µg/m3

Soglia di valutazione inferiore

20 µg/m3, da non superare più di sette volte per anno civile

10 µg/m3

7 µg/m3

d)  Piombo

Media annuale

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (0,35 µg/m3)

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (0,25 µg/m3)

e)  Benzene

Media annuale

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (3,5 µg/m3)

Soglia di valutazione inferiore

40% del valore limite (2 µg/m3)

f)  Monossido di carbonio

Media su otto ore

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (7 µg/m3)

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (5 µg/m3)

B.  DETERMINAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI VALUTAZIONE SUPERIORE ED INFERIORE

I superamenti delle soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e da modellizzazioni.

ALLEGATO III

UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE DEL BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO, PARTICOLATO (PM10 E PM2,5), PIOMBO, MONOSSIDO DI CARBONIO E BENZENE NELL'ARIA AMBIENTE

Per le misurazioni in siti fissi si applicano i seguenti criteri.

A.  UBICAZIONE SU MACROSCALA

a)  Protezione della salute umana

1.  I punti di campionamento installati ai fini della protezione della salute umana devono essere situati in modo da fornire dati:

   sulle aree all'interno di zone ed agglomerati dove si verificano le concentrazioni più elevate alle quali la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del(i) valore(i) limite o del(i) valore(i) obiettivo; massimo di concentrazione;
   sui livelli nelle altre aree all'interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale.

2.  In generale, i punti di campionamento devono essere situati in modo da evitare misurazioni di micro-ambienti molto ridotti nelle immediate vicinanze dei punti; in altri termini, significa che il punto di campionamento deve essere situato in modo che, se possibile, l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria di una superficie circostante pari ad almeno 200 m2 per i siti relativi al traffico e di una superficie pari ad almeno 250 m x 250 m per i siti che rilevano l'inquinamento industriale.

3.  I siti di fondo urbano devono essere ubicati in modo tale che il livello di inquinamento cui sono esposti sia influenzato dal contributo integrato di tutte le fonti sopravvento rispetto alla stazione. In relazione al livello di inquinamento non deve prevalere un'unica fonte, a meno che tale situazione non sia caratteristica di un'area urbana più vasta. Questi punti di campionamento devono, in genere, essere rappresentativi di vari chilometri quadrati.

4.  Se si devono valutare i livelli di fondo, il sito di campionamento non deve essere influenzato da agglomerati o siti industriali situati nelle vicinanze, cioè siti a una distanza inferiore a pochi chilometri.

5.  Quando devono essere valutati i contributi delle fonti industriali, almeno un punto di campionamento deve essere installato sottovento rispetto alla fonte all'interno della zona residenziale più vicina. Se la concentrazione di fondo è sconosciuta, è necessario installare un altro punto di campionamento nella direzione principale del vento.

6.  Per quanto possibile, i punti di campionamento devono anche essere rappresentativi di località simili non nelle loro immediate vicinanze.

7.  Si deve tener conto della necessità di installare punti di campionamento nelle isole, dove ciò sia necessario per la protezione della salute umana.

b)  Valutazione del rispetto dei valori limite per la protezione della salute dell'uomo

Gli Stati membri assicurano che nell'intero territorio nazionale i valori per il diossido di zolfo, il PM 10 , il piombo e il monossido di carbonio nell'aria ambiente non superino i valori limite fissati all'allegato XI.

Il rispetto dei valori limite non è valutato nei seguenti luoghi:

   in tutti i luoghi nei quali, in base ai criteri del presente allegato, non vengano disposti siti di campionamento per gli agenti inquinanti oggetto del presente allegato;
   nelle aree non accessibili al pubblico o non abitate stabilmente o disabitate;
   all'interno di zone industriali o impianti industriali per i quali valgano tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che non siano accessibili al pubblico;
   sulle strade, sulle isole spartitraffico e in corrispondenza delle linee spartitraffico di autostrade o strade a scorrimento veloce;
   nelle zone in cui il pubblico non è esposto direttamente o indirettamente per un periodo significativo.

c ) Protezione della vegetazione  

I punti di campionamento finalizzati alla protezione della vegetazione devono essere situati a più di 20 km di distanza dagli agglomerati o a più di 5 km di distanza da altre zone edificate, impianti industriali o autostrade; ciò significa che un punto di campionamento deve essere situato in modo tale che l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria presente in una superficie circostante di almeno 1 000 km2. Gli Stati membri possono provvedere affinché un punto di campionamento venga posto ad una distanza inferiore o sia rappresentativo della qualità dell'aria di un'area meno estesa tenendo conto delle condizioni geografiche.

Si deve tener conto della necessità di valutare la qualità dell'aria sulle isole.

B.  UBICAZIONE SU MICROSCALA

Per quanto possibile devono applicarsi i seguenti criteri:

   l'ingresso della sonda di campionamento deve essere libero (per un angolo di almeno 270°) e non vi debbono essere ostacoli che possano disturbare il flusso d'aria nelle vicinanze del campionatore (di norma a una distanza, espressa in metri, da edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli, pari a più del doppio della sporgenza dell'ostacolo al di sopra del campionatore e, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria sulla linea degli edifici, ad almeno una distanza di 0,5 m dall'edificio più prossimo);
   di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'ampia area;
   l'ingresso della sonda non deve essere collocato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non miscelate all'aria ambiente;
   lo scarico del campionatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore;
   per tutti gli inquinanti i rilevatori dei campionatori relativi al traffico sono situati almeno a 25 m dal margine dei principali incroci e a non più di 10 m dal bordo stradale.

Si può anche tener conto dei fattori seguenti:

   fonti di interferenza;
   sicurezza;
   accesso;
   disponibilità di energia elettrica e di linee telefoniche;
   visibilità del punto di campionamento rispetto all'ambiente circostante;
   sicurezza del pubblico e degli addetti;
   opportunità di ubicare punti di campionamento per diversi inquinanti nello stesso sito;
   vincoli di pianificazione.

C.  DOCUMENTAZIONE E RIESAME DELLA SCELTA DEL SITO

I metodi di scelta del sito devono essere pienamente documentati nella fase di classificazione mediante fotografie dell'area circostante che riportino le coordinate geografiche e una mappa particolareggiata. I siti devono essere riesaminati ad intervalli periodici, aggiornando la documentazione per garantire che i criteri di selezione restino validi.

ALLEGATO IV

MISURAZIONI NEI SITI DI FONDO A PRESCINDERE DALLA CONCENTRAZIONE

A.  OBIETTIVI

Queste misurazioni servono principalmente a rendere disponibili informazioni sufficienti sui livelli di fondo. Si tratta di informazioni essenziali per valutare i livelli più elevati nelle zone più inquinate (come il fondo urbano, i siti connessi ad attività industriali, i siti relativi al traffico), determinare il possibile contributo dato da inquinanti atmosferici trasportati su lunghe distanze e contribuire all'analisi della ripartizione tra le varie fonti. Sono inoltre fondamentali per capire il comportamento di inquinanti specifici come il particolato e per poter utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle zone urbane.

B.  SOSTANZE

La misurazione del PM2,5 deve comprendere almeno la concentrazione di massa e i componenti più opportuni per determinarne la composizione chimica. Devono essere comprese almeno le specie chimiche che figurano nell'elenco della tabella seguente.

SO42-

Na+

NH4+

Ca2+

carbonio elementare (CE)

NO3-

K+

Cl-

Mg2+

carbonio organico (CO)

C.  UBICAZIONE

Le misurazioni devono essere effettuate in particolare in zone di fondo rurale, secondo le modalità definite nell'allegato III, punti A, B e C.

ALLEGATO V

CRITERI PER DETERMINARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2), BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) E OSSIDI DI AZOTO (NOx), PARTICOLATO (PM10 E PM2,5), PIOMBO, MONOSSIDO DI CARBONIO E BENZENE NELL'ARIA AMBIENTE

A.  NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER MISURAZIONI IN SITI FISSI AL FINE DI VALUTARE LA CONFORMITÀ AI VALORI LIMITE O AI VALORI OBIETTIVO PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E LE SOGLIE DI ALLARME NELLE ZONE E NEGLI AGGLOMERATI DOVE LA MISURAZIONE IN SITI FISSI È L'UNICA FONTE DI INFORMAZIONE

a)  Fonti diffuse

Popolazione dell'agglomerato o della zona (in migliaia di abitanti)

Se la concentrazione supera la soglia di valutazione superiore(1)

Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore

Agenti inquinanti esclusi i PM 2,5

PM 2,5

Agenti inquinanti esclusi i PM 2,5

PM 2,5

0-249

1

1

1

1

250-499

2

1

1

1

500-749

2

1

1

1

750-999

3

1

1

1

1 000-1 499

4

2

2

1

1 500-1 999

5

2

2

1

2 000-2 749

6

3

3

1

2 750-3 749

7

3

3

1

3 750-4 749

8

4

4

2

4 750-5 999

9

4

4

2

≥ 6 000

10

5

5

2

(1) Per l'NO2, il particolato, il monossido di carbonio e il benzene: prevedere almeno un punto di campionamento di fondo urbano e un punto orientato al traffico, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero di punti di campionamento. La differenza tra il numero totale di stazioni di fondo urbano e il numero totale di stazioni orientate al traffico presenti in uno Stato membro non deve essere superiore ad un fattore 2.

b)  Fonti puntuali

Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali, si deve calcolare il numero di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi tenendo conto delle densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione.

B.  NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER MISURAZIONI IN SITI FISSI AL FINE DI VALUTARE LA CONFORMITÀ ALL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL PM 2,5 PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

A tal fine deve essere predisposto un punto di campionamento per milione di abitanti per gli agglomerati e altri centri con più di 100 000 abitanti. Questi punti di campionamento possono coincidere con quelli previsti al punto A.

C.  NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER MISURAZIONI IN SITI FISSI AL FINE DI VALUTARE LA CONFORMITÀ AI VALORI CRITICI PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE IN ZONE DIVERSE DAGLI AGGLOMERATI

Se la concentrazione supera la soglia di valutazione superiore

Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore

1 stazione ogni 20 000 km2

1 stazione ogni 40 000 km2

Nelle zone insulari, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi deve essere calcolato tenendo conto del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della vegetazione.

ALLEGATO VI

METODI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO, PARTICOLATO (PM10 E PM2,5), PIOMBO, MONOSSIDO DI CARBONIO, BENZENE E OZONO

   A. METODI DI RIFERIMENTO PER LA MISURAZIONE

1.  Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è descritto nella norma EN 14212:2005 "Ambient air quality – Standard method for the measurement of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence".

2.  Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è descritto nella norma EN 14211:2005 "Ambient air quality – Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence".

3.  Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo

Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è descritto nel presente allegato, punto A. 4. Il metodo di riferimento per la misurazione del piombo è descritto nella norma EN 14902:2005 "Reference method for determination of Pb/Cd/As/Ni in ambient air".

4.  Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM 10

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è descritto nella norma EN 12341:1999 "Qualità dell'aria – Procedura di prova in campo per dimostrare l'equivalenza di riferimento dei metodi di campionamento per la frazione di PM10 delle particelle".

5.  Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM 2,5

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 è descritto nella norma EN 14907:2005 "Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM2,5 mass fraction of suspended particulate matter in Ambient air."

6.  Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene

Il metodo di riferimento per la misurazione del benzene è descritto nella norma EN 14662:2005, parti 1, 2 e 3, "Ambient air quality - Reference method for measurement of benzene concentrations".

7.  Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio

Il metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio è descritto nella norma EN 14626:2005 "Ambient air quality – Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy."

8.  Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono

Il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono è descritto nella norma EN 14625:2005 "Ambient air quality – Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry."

   B. DIMOSTRAZIONE DELL'EQUIVALENZA

1.  Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi altro metodo di campionamento e misurazione a condizione che riescano a dimostrare che esso dà risultati equivalenti a quelli dei metodi di cui al punto A o, nel caso del particolato, qualsiasi altro metodo per il quale gli Stati membri interessati riescano a dimostrare che presenta un rapporto coerente con il metodo di riferimento prescritto. In tal caso, i risultati ottenuti con il metodo utilizzato devono essere rettificati con un fattore di correzione per ottenere risultati equivalenti a quelli che si sarebbero conseguiti con il metodo di riferimento.

2.  La Commissione può chiedere agli Stati membri di preparare e presentarle un rapporto per dimostrare l'equivalenza a norma del paragrafo 1.

3.  Nel valutare l'accettabilità del rapporto di cui al paragrafo 2, la Commissione fa riferimento ai suoi orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza (non ancora pubblicati). Se gli Stati membri hanno applicato fattori di correzione provvisori per ottenere un'approssimazione dell'equivalenza, tali fattori devono essere confermati e/o modificati con riferimento agli orientamenti della Commissione.

4.  Gli Stati membri garantiscono che, ove opportuno, la correzione sia anche applicata retroattivamente ai dati sulle misurazioni ricavati in passato per ottenere una migliore comparazione dei dati.

C.  STANDARDIZZAZIONE

Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente.

ALLEGATO VII

VALORI OBIETTIVO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO

1.  Definizioni e criteri

a)  Definizioni

Per AOT40 (espresso in (µg/m³)·ora) s'intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ (= 40 parti per miliardo) e 80 µg/m³ in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET)(22) .

b)  Criteri

Per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:

Parametro

Percentuale richiesta di dati validi

Valori su 1 ora

75% (ovvero 45 minuti)

Valori su 8 ore

75% dei valori (ovvero 6 ore)

Valore medio massimo giornaliero su 8 ore sulla base delle medie consecutive di 8 ore

75% delle concentrazione medie consecutive su 8 ore calcolate in base a dati orari (ossia 18 medie su 8 ore al giorno)

AOT40

90% dei valori di 1 ora nel periodo di tempo definito per il calcolo del valore

AOT 40(a)

Media annuale

90% dei valori di 1 ora nella stagione estiva (da aprile a settembre) e 75% nella stagione invernale (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre) rispettivamente

Numero di superamenti e valori massimi per mese

90% dei valori medi massimi giornalieri su 8 ore (27 valori giornalieri disponibili al mese)

90% dei valori di 1 ora tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale

Numero di superamenti e valori massimi per anno

5 mesi estivi su 6 (da aprile a settembre)

(a) Qualora non siano disponibili tutti i dati misurati possibili, i valori AOT40 saranno calcolati in base ai seguenti fattori:

AOT40stimato = AOT40misurato x

numero totale di ore possibili*

numero di valori orari misurati

* Il numero di ore compreso nel periodo di tempo di cui alla definizione di AOT40 (ossia tra le ore 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale, dal 1° maggio al 31 luglio di ogni anno per la protezione della vegetazione e dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno per la protezione dei boschi e delle foreste).

2.  .2. Valori obiettivo

Finalità

Periodo di mediazione

Valore-obiettivo

Data entro la quale deve essere raggiunto il valore-obiettivo

Protezione della salute umana

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore(a)

120 µg/m3 da non superare più di 25 volte per anno civile come media su tre anni(b)

2010

Protezione della vegetazione

Da maggio a luglio

AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)

18 000 µg/m3•h come media su cinque anni(b)

2010

(a) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore deve essere determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.

(b) Se non è possibile determinare le medie su tre o cinque anni in base ad una serie intera e consecutiva di dati annui, i dati annui minimi per verificare la conformità ai valori obiettivo saranno i seguenti:

– per il valore-obiettivo ai fini della protezione della salute umana: dati validi relativi a un anno;

– per il valore-obiettivo ai fini della protezione della vegetazione: dati validi relativi a tre anni.

3.  Obiettivi a lungo termine

Finalità

Periodo di mediazione

Valore-obiettivo

Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo a lungo termine

Protezione della salute umana

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile

120 µg/m3

-

Protezione della vegetazione

Da maggio a luglio

AOT40,

(calcolato sulla base dei valori di 1 ora)

6 000 µg/m3•h

-

ALLEGATO VIII

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO

Per le misurazioni in siti fissi si applicano i seguenti criteri.

A.  Ubicazione su macroscala

Tipo di stazione

Finalità della misurazione

Rappresentatività (a)

Criteri per l'ubicazione su macroscala

Urbana

Protezione della salute umana:

determinare l'esposizione all'ozono della popolazione delle zone urbane, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni

di ozono relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale

Alcuni km2

Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc.;

zona sufficientemente areata da garantire un'adeguata miscela delle sostanze da misurare, per esempio zone cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), ampie strade o piazze con traffico minimo o nullo, zone aperte appartenenti a strutture scolastiche o a impianti ricreativi o sportivi

Suburbana

Protezione della salute umana e della vegetazione:

determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia degli agglomerati, dove si riscontrano i massimi livelli di ozono ai quali la popolazione e la vegetazione

possono essere esposti direttamente o indirettamente

Alcune decine di km2

Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni principali del vento, in condizioni favorevoli alla formazione di ozono;

aree in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un agglomerato sono esposti ad elevati livelli di ozono;

ove appropriato, anche qualche stazione suburbana situata sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo da ozono

Rurale

Protezione della salute umana e della vegetazione:

determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale

Livelli subregionali

(alcuni km2)

Le stazioni possono essere situate in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o colture;

aree rappresentative dell'ozono purché distanti dall'influenza di emissioni locali immediate, come insediamenti industriali e strade;

aree aperte, ma non alla sommità di montagne

Fondo rurale

Protezione della vegetazione e della salute umana:

determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale

Livelli regionale, nazionale/

continentale

(da 1 000 a 10 000 km2)

Stazioni situate in aree a bassa densità di popolazione, ad esempio con ecosistemi naturali, foreste, a grande distanza da aree urbane ed industriali e distanti dall'influenza delle emissioni locali;

evitare zone soggette ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne;

sconsigliate le zone costiere caratterizzate da

evidenti cicli di vento diurni a carattere locale

(a) I punti di campionamento devono, nella misura del possibile, essere rappresentativi di zone analoghe non ubicate nelle immediate vicinanze.

Per le stazioni rurali e rurali di fondo occorre eventualmente coordinare l'ubicazione dei punti di campionamento con le disposizioni relative al monitoraggio prescritte dal regolamento (CE) n. 1091/94 della Commissione del 29 aprile 1994 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico(23) .

B.  Ubicazione su microscala

Se possibile deve essere seguita la procedura per l'ubicazione su microscala indicata nell'allegato III, punto B, assicurandosi che l'ingresso della sonda sia posizionato ben distante da fonti quali fornaci e camini di incenerimento e a più di 10 m dalla strada più vicina e via via più distante in funzione dell'intensità di traffico.

C.  Documentazione e riesame della scelta del sito

Devono applicarsi le procedure descritte nell'allegato III, punto C, con un'adeguata selezione ed interpretazione dei dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate nei rispettivi siti.

ALLEGATO IX

CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO

A.  Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo in siti fissi atte a valutare la qualità dell'aria in vista della conformità ai valori obiettivo , obiettivi a lungo termine e soglie di allarme ed informazione se la misurazione in continuo è l'unica fonte di informazione

Popolazione

(× 1 000)

Agglomerati

(urbani e suburbani) (a)

Altre zone

(suburbane e rurali) (a)

Background rurale

< 250

1

1 stazione/50 000 km2 come densità media di tutte le zone di un paese (b)

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti

1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti

(a) Almeno una stazione nelle zone suburbane, dove può verificarsi la maggiore esposizione della popolazione. Negli agglomerati almeno il 50% delle stazioni deve essere situato nelle zone suburbane.

(b) Si raccomanda 1 stazione per 25 000 km2 per terreni complessi.

B.  Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi in zone ed agglomerati che raggiungono gli obiettivi a lungo termine

Il numero di punti di campionamento per l'ozono, unito ad altri metodi di valutazione supplementari quali le tecniche di modellizzazione della qualità dell'aria e la misurazione contestuale di biossido di azoto, deve essere sufficiente per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e verificare la conformità agli obiettivi a lungo termine. Il numero di stazioni situate negli agglomerati e nelle altre zone può essere ridotto ad un terzo del numero indicato al punto A. Qualora le informazioni raccolte da stazioni di misurazione in siti fissi siano l'unica fonte di informazione, deve essere mantenuta almeno una stazione di monitoraggio. Se nelle zone in cui esistono altri metodi di valutazione a seguito di ciò una zona rimane priva di stazioni, deve essere istituito un coordinamento con un numero di stazioni nelle zone limitrofe tale da garantire una corretta valutazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine. Il numero delle stazioni rurali di fondo deve essere pari a 1 per ogni 100 000 km².

ALLEGATO X

MISURAZIONE DEI PRECURSORI DELL'OZONO

A.  Obiettivi

Scopo principale di queste misurazioni è l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della coerenza tra gli inventari delle emissioni e la correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di inquinamento rilevate.

Ci si prefigge inoltre di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare l'applicazione di modelli fotochimici.

B.  Sostanze

La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno gli ossidi di azoto (NO ed NO2) e i seguenti composti organici volatili (COV):

1-butene

isoprene

etilbenzene

Etano

trans-2-butene

n-esano

m+p-xilene

Etilene

cis-2-butene

i-esano

o-xilene

Acetilene

1,3-butadiene

n-eptano

1,2,4-trimetilbenzene

Propano

n-pentano

n-ottano

1,2,3- trimetilbenzene

Propene

i-pentano

i-ottano

1,3,5- trimetilbenzene

n-butano

1-pentene

benzene

formaldeide

i-butano

2-pentene

toluene

idrocarburi non metanici totali

C.  Ubicazione

Le misurazioni devono essere effettuate principalmente nelle aree urbane e suburbane, presso tutti i siti di monitoraggio istituiti ai sensi della presente direttiva e considerati idonei alla luce degli obiettivi di monitoraggio di cui al punto A.

ALLEGATO XI

VALORI LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di superamento

Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto

Biossido di zolfo

1 ora

350 µg/m3, da non superare più di 24 volte per anno civile

150 µg/ m3 (43%)

1 giorno

125 µg/m3, da non superare più di 3 volte per anno civile

Nessuno

Biossido di azoto

1 ora

200 µg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile

50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010

1° gennaio 2014

Anno civile

40 µg/m3

50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010

1° gennaio 2014

Monossido di carbonio

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore(1)

10 mg/m3

60%

Benzene

Anno civile

5 µg/m3

5 µg/m3 (100%) il 13 dicembre 2000, con una riduzione il 1° gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi di 1 µg/m3 fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010

1° gennaio 2010

Piombo

Anno civile

0,5 µg/m3

100%

PM10

1 giorno

50 µg/m3, da non superare più di 35 volte per anno civile

50%

Fino al 31 dicembre 2009

1 giorno

50 µg/m 3 , da non superare più di 35 volte per anno civile (2)

50%

1° gennaio 2010

Anno civile

40 µg/m3

20%

fino al 31 dicembre 2009

Anno civile

33 µg/m 3

20%

1° gennaio 2010

(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.

(2) Salvo che non sia possibile conformarsi al valore limite per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse,o per le condizioni geografiche oppure per significativi contributi transfrontalieri. Gli Stati membri fissano il numero esatto di giorni in cui il valore limite può essere superato, fino a un massimo di 55 giorni, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo della relativa disposizione.

ALLEGATO XII

SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME

A.  Soglie di allarme per inquinanti diversi dall'ozono

Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive in siti rappresentativi della qualità dell'aria su almeno 100 km2 oppure in una zona o un agglomerato interi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

Inquinante

Soglia di allarme

Biossido di zolfo

500 µg/m3

Biossido di azoto

400 µg/m3

B.  Soglie di informazione e di allarme per l'ozono

Finalità

Periodo di mediazione

Soglia

Informazione

1 ora

180 µg/m3

Allarme

1 ora (a)

240 µg/m3

(a) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, il superamento della soglia deve essere misurato o previsto per tre ore consecutive.

ALLEGATO XIII

LIVELLI CRITICI PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE

Periodo di mediazione

Livello critico

Margine di superamento

Data entro la quale il livello critico deve essere raggiunto

Biossido di zolfo

Anno civile e stagione invernale (1° ottobre-31 marzo)

20 µg/m3

Nessuno

Ossidi di azoto

Anno civile

30 µg/m3

Nessuno

ALLEGATO XIV

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE, VALORE OBIETTIVO E VALORE LIMITE PER IL PM2,5

   A. Indicatore di esposizione media

L'indicatore di esposizione media ("Average Exposure Indicator" – AEI), espresso in µg/m3, deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano in zone e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma degli articoli 6 e 7. L'indicatore di esposizione media per l'anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2008, 2009 e 2010. Analogamente, l'indicatore di concentrazione media per l'anno 2020 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020) ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento.

B.  Obiettivo di riduzione dell'esposizione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010

Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione

Concentrazione iniziale in µg/m 3

Obiettivo di riduzione dell'esposizione in %

2020

< 10

0 %

= 10 – <15

10 %

= 15 – <20

15 %

= 20 – < 25

20 %

>25

Tutte le misure appropriate per conseguire l'obiettivo di 20 μg/m 3

Se AEI nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a 10 µg/m 3 , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

C.  VALORE OBIETTIVO E VALORE LIMITE

Periodo di mediazione

Valore obiettivo

Margine di superamento(1)

Data entro la quale deve essere raggiunto il valore obiettivo

anno civile

20 µg/m 3

1º gennaio 2010

(1) Il margine di superamento massimo si applica anche in conformità all'articolo 15, paragrafo 4.

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di superamento (1)

Data entro la quale deve essere raggiunto il valore limite

anno civile

20 µg/m 3

20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015

(1) Il margine di superamento massimo si applica anche in conformità all'articolo 15, paragrafo 4.

ALLEGATO XV

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PIANI O PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE A NORMA DELL'ARTICOLO 21

1.  Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:

   a) regione;
   b) città (mappa);
   c) stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).

2.  Informazioni generali:

   a) tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);
   b) stima della superficie inquinata (km²) e della popolazione esposta all'inquinamento;
   c) dati utili sul clima;
   d) dati topografici utili;
   e) informazioni sufficienti sui tipi di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3.  Autorità responsabili:

nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4.  Natura e valutazione dell'inquinamento:

   a) concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);
   b) concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;
   c) tecniche di valutazione applicate.

5.  Origine dell'inquinamento:

   a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);
   b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);
   c) informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6.  Analisi della situazione:

   a) informazioni precise sui fattori che hanno causato il superamento dei valori (ad esempio i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell'atmosfera);
   b) informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria.

7.  Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire:

   a) provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
   b) effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8.  Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva:

   a) elenco e descrizione di tutti i provvedimenti messi a punto nell'ambito del progetto;
   b) calendario di attuazione;
   c) stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi;
   d) elenco e descrizione delle risorse finanziarie e delle linee di bilancio destinate all'applicazione delle suddette misure o progetti nei tempi previsti.

9.  Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine .

10 .  Le informazioni sullo stato di attuazione delle direttive indicate di seguito.

1)   direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori dei veicoli a motore(24) ;

2)   direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli(25) ;

3)   direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio(26) ;

4)   direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(27) ;

5)   direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali(28) ;

6)   direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio(29) ;

7)   direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell"11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti(30) ;

8)   direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE(31) ;

9)   direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(32) ;

10)   direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

11)   direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

12)   direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE(33) ;

13)   direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici(34) ;

14)   direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo(35) .

11 .  Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui è programmata l'attuazione in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:

a livello di agglomerato o zona:

a)   riduzione delle emissioni da fonti fisse garantendo che gli impianti di combustione di piccole e medie dimensioni che costituiscono fonti di inquinamento fisse (anche per la biomassa) siano dotati di dispositivi di limitazione delle emissioni o siano sostituiti;

b)   riduzione delle emissioni dei veicoli dotandoli di dispositivi di controllo delle emissioni. Deve essere valutata la possibilità di ricorrere ad incentivi economici per accelerare l'adozione di tali dispositivi;

c)   acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici compatibili con l'ambiente(36) , di veicoli stradali, carburanti/combustibili e impianti di combustione per ridurre le emissioni, compreso l'acquisto di:

   veicoli nuovi, ivi compresi quelli a basse emissioni,
   servizi di trasporto con veicoli più ecologici,
   fonti di combustione fisse a basse emissioni,
   combustibili a basse emissioni per fonti fisse e mobili;

d)   provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (comprese tariffazione della congestione, tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici; istituzione di "zone a basse emissioni");

e)   provvedimenti per incentivare il passaggio verso modi di trasporto meno inquinanti;

f)   garanzia che vengano utilizzati combustibili a basse emissioni in fonti fisse di piccola, media e grande scala e in fonti mobili;

a livello regionale o nazionale:

g)   provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso il sistema di autorizzazioni di cui alla direttiva 96/61/CE, i piani nazionali previsti dalla direttiva 2001/80/CE e il ricorso a strumenti economici come imposte, tasse, tariffe o scambi delle quote di emissione.

12.  Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste a norma del presente allegato.

ALLEGATO XVI

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

2.  Le concentrazioni ambiente ottenute devono essere presentate come valori medi secondo i periodi di mediazione applicabili indicati nell" allegato VII e negli allegati da XI a XIV. Le informazioni devono indicare almeno i livelli superiori agli obiettivi di qualità dell'aria, in particolare i valori limite , i valori obiettivo , le soglie di allarme, le soglie di informazione o gli obiettivi a lungo termine fissati per l'inquinante interessato. Deve inoltre essere presentata una breve valutazione riguardo agli obiettivi di qualità dell'aria e informazioni adeguate sugli effetti per la salute o, se del caso, per la vegetazione.

3.  Le informazioni sulle concentrazioni ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, ozono e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico disponga di informazioni tempestive sui superamenti, effettivi o previsti, delle soglie di allarme e di qualsiasi soglia di informazione. I dati forniti devono riguardare almeno le seguenti informazioni:

  a) informazioni sui superamenti registrati:
   località o area in cui si è verificato il fenomeno,
   tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),
   ora d'inizio e durata del fenomeno,
   concentrazione oraria più elevata e, per l'ozono, concentrazione media più elevata su 8 ore;
  b) previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti:
   area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di informazione o di allarme,
   cambiamento previsto nell'inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto;
  c) informazione sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:
   informazione sui gruppi di popolazione a rischio,
   descrizione dei sintomi riscontrabili,
   precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono prendere,
   dove ottenere ulteriori informazioni;
   d) informazioni sulle azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento e/o dell'esposizione ad esso; indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;
   e) qualora i superamenti siano solo previsti, gli Stati membri s'impegnano affinché i dati al riguardo siano forniti nella misura del possibile.

ALLEGATO XVII

MISURE DA ADOTTARE ALLA FONTE PER PERMETTERE AGLI STATI MEMBRI DI CONSEGUIRE I VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA ENTRO I TERMINI PRESTABILITI

   inclusione nella direttiva 96/61/CE degli impianti di combustione da 20 a 50 MW;

  EURO VI per i mezzi pesanti;

   nuove norme per gli impianti di riscaldamento domestici;

   misure coordinate a livello della Comunità per incoraggiare gli armatori a ridurre le emissioni e/o a introdurre norme per le emissioni dei motori delle navi UE, o nuove norme per le emissioni prodotte dai motori delle navi, da negoziare sotto l'egida dell'IMO.

ALLEGATO XVIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 96/62/CE

Direttiva 1999/30/CE

Direttiva 2000/69/CE

Direttiva 2002/3/CE

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 1-5

Articolo 2, paragrafi 1-5

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 6

-

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 7

-

-

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 6

-

-

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 6

-

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 10

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafi 11 e 12

-

Articolo 2, paragrafi 13 e 14

Articolo 2, lettere a) e b)

-

Articolo 2, paragrafo 13

-

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-

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafi 14 e 15

Articolo 2, paragrafi 9 e 10

Articolo 2, paragrafi 8 e 9

-

Articolo 2, paragrafi 7 e 8

Articolo 2, paragrafi 16

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-

Articolo 2, paragrafi 17 e 18

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Articolo 2, paragrafi 11 e 12

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Articolo 2, paragrafi 19, 20 e 21

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Articolo 2, paragrafo 22

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Articolo 2, paragrafo 10

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Articolo 2, paragrafi 23 e 24

Articolo 6, paragrafo 5

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Articolo 2, paragrafo 25

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Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 3, escluso paragrafo 1, lettera f)

Articolo 3

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-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

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-

Articolo 4

Articolo 2, paragrafi 9 e 10, articolo 6, paragrafo 1

-

-

-

Articolo 5

-

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafi 1-4

Articolo 6, paragrafi 1-4

-

-

-

Articolo 6, paragrafo 5

-

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-

Articolo 7

-

Articolo 7, paragrafi 2 e 3, con modifiche

Articolo 5, paragrafi 2 e 3 con modifiche

Articolo 8

-

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

-

Articolo 9

-

-

-

Articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 10

-

-

-

Articolo 9, paragrafi 1-3, con modifiche

Articolo 11, paragrafo 1

-

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-

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2

-

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-

Articolo 12

Articolo 9

-

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-

Articolo 13, paragrafo 1

-

Articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 1 e 6

Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4

-

Articolo 13, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 2

-

-

Articolo 13, paragrafo 3

-

Articolo 5, paragrafo 5

-

-

Articolo 14

-

Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 1, con modifiche

-

-

Articolo 15

-

-

-

-

Articolo 16, paragrafo 1

-

-

-

Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

-

-

-

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 16, paragrafo 3

-

-

-

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 17

-

-

-

Articolo 5

Articolo 18

Articolo 10 con modifiche

Articolo 8, paragrafo 3

-

Articolo 6 con modifiche

Articolo 19

-

Articolo 3, paragrafo 4 e articolo 5, paragrafo 4, con modifiche

-

-

Articolo 20

-

-

-

-

Articolo 21

Articolo 8, paragrafi 1-4, con modifiche

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-

Articolo 22

Articolo 7, paragrafo 3, con modifiche

-

-

Articolo 7 con modifiche

Articolo 23

Articolo 8, paragrafo 5, con modifiche

-

-

Articolo 8 con modifiche

Articolo 24

-

Articolo 8 con modifiche

Articolo 7 con modifiche

Articolo 6 con modifiche

Articolo 25

Articolo 11 con modifiche

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 10 con modifiche

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, con modifiche

-

-

-

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 11 con modifiche

-

-

-

Articolo 26, paragrafo 3

-

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-

-

Articolo 26, paragrafo 4

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Allegato IX con modifiche

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Articolo 27

Articolo 12, paragrafo 2

-

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Articolo 28

-

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 29

-

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-

Articolo 30

-

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-

Articolo 31

-

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Articolo 32

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 15

Articolo 33

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 34

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 18

Allegato I

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Allegato VIII con modifiche

Allegato VI

Allegato VII

Allegato II

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Allegato V con modifiche

Allegato III

Allegato III

-

Allegato VI

Allegato IV

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Allegato IV

-

-

-

-

Allegato V

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Allegato VII con modifiche

Allegato V

-

Allegato VI

-

Allegato IX con modifiche

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VII

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Allegato I, allegato III, parte II

Allegato VIII

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Allegato IV

Allegato IX

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Allegato V

Allegato X

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-

Allegato VI

Allegato XI

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Allegato I, parte I, allegato II, parte I e allegato III (con modifiche); allegato IV (invariato)

Allegato I, allegato II

-

Allegato XII

-

Allegato I, parte II, allegato II, parte II

-

Allegato II, parte I

Allegato XIII

-

Allegato I, parte I , allegato II, parte I

-

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Allegato XIV

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Allegato XV, punti 1-9 e 12

Allegato IV

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Allegato XV, punti 10 e 11

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Allegato XVI

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Articolo 8

Articolo 7

Articolo 6 con modifiche

Allegato XVII

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(1) GU C 195 del 18.8.2006, pag. 84.
(2) GU C 206 del 29.8.2006, pag. 1.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 settembre 2006.
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. Direttiva come modificata dalla decisione 2001/744/CE della Commissione (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 35).
(7) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.
(8) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.
(9) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 69).
(10) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
(11) GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.
(12) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(13) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(14) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
(15) GU L 87 del 25.3.2004, pag. 50.
(16) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
(17) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(18) GU L …
(19) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(20)* Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(21)* Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva .
(22) O l'ora del caso per le regioni ultraperiferiche.
(23) GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1.
(24) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.
(25) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.
(26) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.
(27) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 22.
(28) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
(29) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(30) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.
(31) GU L 121 dell"11.5.1999, pag. 13.
(32) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(33) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
(34) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(35) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 59.
(36) SEC(2004)1050.

Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2007Avviso legale