Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (2006/2008(INI))
Il Parlamento europeo
,
– vista la raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali autorizzati(1)
(in appresso "raccomandazione"),
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare i suoi articoli 95 e 151,
– visti gli articoli II-77 e II-82 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto l'articolo III-181 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa,
– visti gli accordi internazionali vigenti che si applicano ai diritti in campo musicale, segnatamente la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, il Trattato WIPO sui diritti d'autore del 20 dicembre 1996, il Trattato WIPO sulle esecuzioni e le registrazioni del 20 dicembre 1996 e l'Accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994,
– visto il corpus del diritto CE ("acquis communautaire") nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi che si applica ai diritti in campo musicale, segnatamente la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale(2)
, la direttiva del Consiglio 93/83/CEE del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo(3)
, la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi(4)
e la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(5)
,
– visto il Libro verde della Commissione sui diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (COM(1995)0382),
– vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sulla protezione degli operatori audiovisivi(6)
,
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi(7)
,
– vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2004 sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno (COM(2004)0261),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione - Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune(8)
,
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet(9)
,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0053/2007),
A. considerando che la Commissione non ha realizzato un ampio ed esaustivo processo di consultazione delle parti interessate e del Parlamento prima di adottare la raccomandazione; che tutte le categorie di titolari dei diritti devono essere consultate su qualsiasi futura attività regolamentare in questo settore, in modo da garantire una rappresentanza equa ed equilibrata degli interessi,
B. considerando inaccettabile il fatto che la Commissione abbia omesso di coinvolgere formalmente il Parlamento, in particolare in considerazione della sua risoluzione sopra menzionata del 15 gennaio 2004, visto che la raccomandazione va chiaramente oltre una mera interpretazione o integrazione delle norme esistenti,
C. considerando inaccettabile che sia stato scelto un approccio di "soft law" senza consultazione preventiva e senza il coinvolgimento formale del Parlamento e del Consiglio aggirando così il processo democratico, soprattutto in quanto l'iniziativa adottata ha già influenzato decisioni di mercato a potenziale svantaggio della concorrenza e della diversità culturale,
D. considerando che la raccomandazione, il cui solo scopo è di regolamentare la vendita on-line di registrazioni musicali, a causa della sua formulazione imprecisa potrebbe anche essere applicabile ad altri servizi on-line (come ad esempio i servizi di radiodiffusione) contenenti registrazioni musicali; considerando che la mancanza di chiarezza che ne risulta per l'applicabilità dei diversi regimi di licenze è fonte di incertezza giuridica e determina effetti pregiudizievoli in particolare per i servizi di radiodiffusione on-line,
E. considerando che esiste il rischio che i titolari dei diritti che si conformano alla raccomandazione per quanto riguarda i loro diritti on-line interattivi privino i gestori collettivi di diritti (CRM) locali di altri diritti (ad esempio quelli relativi alla radiodiffusione), impedendo in tal modo agli utilizzatori di tali diritti di acquistare i diritti di sfruttamento di un vasto repertorio presso un unico e stesso CRM,
F. considerando inaccettabile che sia nelle intenzioni della Commissione adottare una raccomandazione sull'attuale sistema dell'equo compenso per copia privata, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, aggirando così nuovamente il processo democratico in materia di disciplina del diritto d'autore e di diritti connessi,
G. considerando importante evitare i possibili rischi e raggiungere un ragionevole equilibro tra i diritti e gli interessi delle varie parti in causa,
H. considerando che la musica non è una merce, che i gestori collettivi dei diritti sono perlopiù organizzazioni senza scopo di lucro e che l'introduzione di un sistema basato su una concorrenza controllata serve gli interessi di tutti i titolari dei diritti e della promozione della diversità culturale e della creatività,
I. considerando che i CRM nazionali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante nel fornire sostegno alla promozione di titolari dei diritti nuovi e minoritari, della diversità culturale, della creatività e del repertorio locale, il che presuppone che i CRM nazionali mantengano il diritto di effettuare prelievi culturali,
J. considerando che la rete esistente di CRM nazionali svolge un ruolo rilevante nel fornire un sostegno finanziario per la promozione di un repertorio nuovo e minoritario in Europa, e che questo non debba andare perduto,
K. considerando che una concorrenza maggiore, ma controllata, nella gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel settore della musica on-line può risultare positiva per tutte le parti e sostenere la diversità culturale a condizione che sia equa e trasparente e che riguardi solo la qualità e il costo della fornitura del servizio in questione senza intaccare il valore dei diritti,
L. considerando le preoccupazioni in merito ai potenziali effetti negativi di alcune disposizioni della raccomandazione sui repertori locali e la diversità culturale, visto il potenziale rischio di favorire una concentrazione di diritti nelle mani dei CRM più grandi, e che l'impatto di qualsiasi iniziativa per l'introduzione di concorrenza tra gestori dei diritti al fine di attrarre i titolari dei diritti più redditizi deve essere esaminato e soppesato alla luce degli effetti negativi di un tale approccio sui più piccoli titolari dei diritti, sui piccoli e medi gestori collettivi di diritti e sulla diversità culturale,
M. considerando che la capacità dei titolari dei diritti e degli utilizzatori di scegliere un CRM a prescindere dallo Stato membro in cui si trovano deve:
–
essere accompagnata da misure adeguate per tutelare e promuovere la diversità delle espressioni culturali, in particolare offrendo agli utenti, attraverso un'unica e stessa società di gestione collettiva, ampi repertori diversificati, compresi quelli locali e di nicchia e, in particolare, il repertorio mondiale ad uso dei servizi di radiodiffusione,
–
garantire che tutti i titolari dei diritti, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza o dal modello commerciale, ricevano una quota equa di royalties quanto più direttamente possibile e godano dei pieni diritti democratici di esprimersi in merito alle questioni di governance riguardanti i CRM interessati,
–
non permettere ai titolari dei diritti più redditizi di rafforzare la loro posizione dominante a svantaggio dei titolari che guadagnano meno, o a svantaggio dei titolari dei diritti che pubblicano le proprie opere in virtù di licenze per contenuto aperto e gratuito,
–
non compromettere l'equità del trattamento di tutti i titolari dei diritti, e considerando che la scoperta di nuove tecnologie ha arricchito la società offrendo nuovi modi di distribuzione e fruizione delle opere musicali e di altri contenuti on-line e che, pertanto, è opportuno creare un ambiente che consenta di riflettere e tenere in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori finali,
N. considerando che l'attuale sistema di accordi reciproci e riscossione reciproca delle royalties andrebbe tutelato in modo che la concorrenza venga introdotta sulla base dell'efficienza e della qualità dei servizi che i CRM possono offrire e della quota percentuale rappresentata dai costi amministrativi, e che gli utilizzatori che trattano la vendita on-line di registrazioni musicali vengano autorizzati all'accesso sulla base della tariffa applicabile nel paese in cui l'utilizzatore individuale sfrutta il diritto d'autore; considerando che gli Stati membri, in totale coerenza con le norme in materia di radiodiffusione transfrontaliera previste dalla direttiva 93/83/CEE concernente la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo, dovrebbero creare certezza giuridica per i fornitori di servizi on-line diversi dalla vendita on-line di musica, e dovrebbero consentire a questi altri utilizzatori di richiedere il necessario permesso legale e di pagare debitamente royalties eque a tutte le categorie di titolari dei diritti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie,
O. considerando che il sistema degli accordi di rappresentanza reciproca dovrebbe essere mantenuto, dal momento che consente a tutti gli utilizzatori commerciali e individuali, senza discriminazioni, di accedere in condizioni di parità al repertorio mondiale, garantisce una migliore tutela dei titolari di diritti, nonché un'effettiva diversità culturale e stimola la concorrenza leale nel mercato interno,
P. considerando che i CRM dovrebbero essere liberi di fornire agli utilizzatori commerciali con sede ovunque nell'Unione europea licenze paneuropee e multi-repertorio per utilizzazioni transfrontaliere on-line e l'uso a livello di telefonia mobile e altre reti digitali quando sono in condizione di gestire adeguatamente lo sfruttamento dei diritti concessi, e che tali licenze multiterritoriali andrebbero rilasciate a condizioni equamente negoziate senza discriminazioni tra utilizzatori, garantendo l'interoperabilità tra diverse piattaforme tecnologiche in modo che le pratiche di concessione di licenze CRM non comportino distorsioni della concorrenza tra diversi utilizzatori dei diritti e diversi strumenti di trasmissione tecnologica non interoperabili,
Q. considerando che l'esistenza di sportelli unici dove gli utilizzatori commerciali possono ottenere una licenza che copra il repertorio mondiale per il territorio di cui necessitano, combinata con un elevato grado di tutela per i titolari di diritti, che eviti il cosiddetto "forum shopping" (ossia la ricerca da parte degli utilizzatori del gestore collettivo di diritti che offre le licenze più a buon mercato), dovrebbe essere al centro della stretta cooperazione tra gestori collettivi di diritti; considerando che, al fine di mantenere uno sportello unico di vendita (il cosiddetto "one stop shop"), il sistema esistente di riscossione reciproca degli introiti delle royalties andrebbe tutelato unitamente ad un elevato livello di protezione dei titolari dei diritti in modo da evitare una pressione al ribasso sugli introiti, garantendo altresì che non possano essere rilasciati mandati esclusivi non opportuni e contrari ad un'equa concorrenza,
R. considerando, in particolare per quanto riguarda gli eventuali abusi di posizioni dominanti, la necessità di una migliore gestione di taluni CRM attraverso una maggiore solidarietà, trasparenza, non discriminazione, rappresentazione equa ed equilibrata di ciascuna categoria di titolari dei diritti e norme di rendicontazione combinate con adeguati meccanismi di controllo negli Stati membri, e che i CRM dovrebbero fornire i loro servizi sulla base dei tre principi fondamentali di efficienza, equità e trasparenza,
S. considerando che, ogniqualvolta i diritti siano gestiti collettivamente, dovrebbero essere introdotti negli Stati membri meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci, tali da garantire che tanto i titolari di diritti quanto gli utilizzatori abbiano accesso ad un sistema di risoluzione delle controversie, fatto salvo il diritto di ciascuno di presentare ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria; considerando che meccanismi equi, imparziali ed efficaci, basati su criteri precisi e pertinenti, in materia di composizione delle controversie andrebbero quindi introdotti negli Stati membri per tutte le parti interessate,
T. considerando che la Commissione dovrebbe procedere ad un'approfondita valutazione d'impatto, basata su dati affidabili e completi, dell'evoluzione e dell'applicazione di accordi e disposizioni volti a promuovere possibili risultati e a valutare i rischi di una concessione di licenze multi-territoriali e multi- repertorio per i servizi online, tenendo pienamente conto della dimensione culturale, economica e sociale,
U. considerando la necessità di avere strumenti comuni e parametri comparabili nonché di coordinare i settori di attività dei CRM in modo da migliorare la cooperazione tra CRM e di tener conto dello sviluppo della società dell'informazione,
V. considerando che va accolto favorevolmente qualsiasi sforzo teso a stimolare la concorrenza nel mercato interno e a promuovere la distribuzione internazionale di opere musicali europee a prescindere da quale CRM gestisce i diritti d'autore, alla luce del fatto che ogni repertorio, sia o meno ampiamente noto, andrebbe trattato allo stesso modo,
W. considerando che, pur essendo intesa a coprire soltanto la vendita on-line di registrazioni musicali, la raccomandazione è formulata in modo talmente ampio da consentire di coprire anche altri servizi on-line ( ad esempio, i servizi di radiodiffusione) che includono eventualmente musiche registrate, ma potrebbero comunque risentire della mancanza di certezza giuridica creata dalla raccomandazione in ordine a quale regime di licenze debba applicarsi a tali servizi, e considerando che le soluzioni tecnologiche applicabili a questo mercato devono assolvere a quelle caratteristiche di apertura e interoperabilità idonee a consentire la tutela dei titolari dei diritti ma anche dei consumatori,
X. considerando che una maggiore concorrenza nella gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'industria musicale può, se equa e trasparente, e in un contesto adeguato, salvaguardare la posizione degli autori in Europa (compresi gli autori locali e il repertorio minoritario) nonché promuovere la diversità culturale in Europa,
Y. considerando che la Commissione dovrebbe valutare iniziative atte a garantire un ampio e continuato accesso del pubblico ai repertori, compresi quelli di dimensioni più modeste e quelli locali, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, dato il carattere particolare dell'era digitale, ma tenendo conto altresì delle ripercussioni dirette e indirette che ciò avrà sulla situazione generale degli autori e della diversità culturale,
1. invita la Commissione a chiarire che la raccomandazione del 2005 si applica esclusivamente alle vendite on-line di registrazioni musicali e a presentare al più presto - previa stretta consultazione delle parti interessate - una proposta di direttiva quadro flessibile, che deve essere adottata in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di disciplinare la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per quanto riguarda i servizi musicali on-line trasfrontalieri, tenendo altresì conto della specificità dell'era digitale e tutelando la diversità culturale europea, gli interessati più piccoli e i repertori locali sulla base del principio della parità di trattamento;
2. sottolinea che la Commissione dovrebbe procedere alla consultazione più ampia possibile delle parti interessate e inserire nel dibattito tutti gli altri modelli, oltre alle opzioni delineate nella raccomandazione e nel documento di lavoro della Commissione dal titolo "Studio concernente un'iniziativa comunitaria relativa alla gestione collettiva trasfrontaliera del diritto d'autore" del 7 luglio 2005;
3.
comprende e sostiene le disposizioni in merito all'esistente possibilità per i titolari di diritti di scegliere un gestore collettivo dei diritti, di determinare i diritti on-line affidati e il loro ambito territoriale, nonché il diritto al loro ritiro dal gestore collettivo o al loro trasferimento ad un altro gestore, e sottolinea l'importanza di tenere conto dell'efficacia della cooperazione tra gestori collettivi di diritti al fine di tutelare anche gli interessi dei titolari di diritti più piccoli e locali, salvaguardando così la diversità culturale;
4.
ritiene inoltre che gli interessi degli autori e quindi la diversità culturale in Europa, saranno meglio tutelati grazie all'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che eviti la pressione al ribasso sui redditi degli autori;
5.
invita gli Stati membri e i gestori collettivi di diritti ad assicurare una equa rappresentanza di tutte le categorie di titolari di diritti presso i gestori collettivi di diritti e, di conseguenza, la loro equilibrata partecipazione nel processo decisionale interno;
6.
sottolinea che la direttiva proposta non dovrebbe in alcun modo compromettere la competitività delle imprese creative del settore, l'efficacia dei servizi forniti dai CRM o la competitività delle imprese di utilizzatori - in particolare piccoli titolari dei diritti e utilizzatori - e dovrebbe:
–
garantire un elevato livello di protezione e di parità di trattamento dei titolari dei diritti,
–
fare in modo che, in quanto parte del quadro giuridico europeo o dell' "acquis communautaire"
riguardante i diritti di proprietà intellettuale, le disposizioni di legge abbiano un effettivo, significativo e un impatto adeguato sulla tutela efficace di tutte le categorie di titolari dei diritti, che dovrebbe essere regolarmente valutato e, se necessario, riveduto,
–
essere basata sulla solidarietà e su un equilibrio adeguato ed equo tra titolari dei diritti e CRM,
–
sottolineare l'importanza del sistema alternativo di composizione delle controversie, per offrire a tutte le parti interessate la possibilità di evitare costose e lunghe procedure giuridiche, garantendo allo stesso tempo la parità di trattamento per i titolari dei diritti e gli utilizzatori,
–
assicurare una gestione democratica, trasparente e responsabile a livello di CRM, tra l'altro definendo norme minime in materia di strutture organizzative, trasparenza, rappresentanza, regole per la ripartizione dei diritti, contabilità e azioni legali,
–
assicurare ampia trasparenza a livello di CRM, specie per quanto riguarda la base di calcolo delle tariffe, i costi di gestione e la struttura dell'offerta e, a tale scopo, stabilire eventualmente norme sulla regolamentazione e il controllo dei CRM,
–
promuovere la creatività e la diversità culturale,
–
consentire solo una concorrenza equa e controllata senza restrizioni territoriali ma con i necessari e auspicabili criteri qualitativi per la gestione collettiva dei diritti d'autore e la salvaguardia del valore dei diritti,
–
evitare una pressione al ribasso sui livelli delle royalties assicurando che gli utilizzatori ottengano la licenza sulla base della tariffa applicabile nel paese in cui avrà luogo il consumo dell'opera tutelata dal diritto d'autore (il cosiddetto "paese di destinazione") e cercare di giungere ad un adeguato livello di royalties per i titolari dei diritti,
–
tutelare il ruolo sociale e culturale dei CRM garantendo che amministrino i fondi dei titolari dei diritti e forniscano servizi agli utilizzatori e ai titolari dei diritti, in modo da assicurarne quanto più possibile la tutela,
–
promuovere, ai fini dell'efficienza, gli scambi di informazione e introdurre l'obbligo, per gli utilizzatori e i produttori commerciali, di fornire ai CRM, sulla base del libero accesso, le informazioni complete e accurate necessarie per consentire loro di individuare i titolari dei diritti e gestire in modo adeguato i loro diritti,
–
fornire agli utilizzatori un elevato livello di certezza giuridica e tutelare la disponibilità del repertorio globale attraverso licenze ottenibili presso qualsiasi CRM operante nel territorio dell'UE e attraverso piattaforme tecnologiche interoperative,
–
tener conto degli interessi degli utilizzatori e del mercato e assicurare in particolare che gli utilizzatori piccoli e medi dispongano di adeguata tutela giuridica e che, in caso di contestazioni, siano introdotti efficaci meccanismi di composizione abbordabili sotto il profilo dei costi e che non pesino eccessivamente sugli utilizzatori in termini di costi per l'assistenza legale,
–
promuovere la capacità dei titolari dei diritti di mettere a punto in tutta l'UE una nuova generazione di modelli di licenze collettive per la musica, relative agli usi online e più adeguate all'ambiente online, sulla base di accordi di reciprocità e della reciproca riscossione di royalties, e assicurare allo stesso tempo che i titolari dei diritti non abusino della loro posizione al punto da impedire la realizzazione di uno "sportello unico'per l'acquisto collettivo di diritti del repertorio su scala mondiale,
–
valorizzare l'utilizzo, in questo mercato, di misure e piattaforme tecnologiche aperte e interoperabili, idonee a consentire la tutela dei titolari dei diritti, il normale utilizzo, da parte del consumatore, dei contenuti legittimi legalmente acquistati e lo sviluppo di nuovi modelli commerciali nella società dell'informazione,
–
soddisfare adeguatamente le esigenze future di un mercato online più snello senza pregiudicare l'equa concorrenza e la diversità culturale o il valore della musica,
–
tener conto delle diverse forme di servizi musicali legittimi online e fissare norme specifiche per promuoverne lo sviluppo,
–
garantire l'efficienza e la coerenza dei regimi di concessione delle licenze (ad esempio, offrendo agli organismi di radiodiffusione la possibilità di acquisire diritti in conformità della legislazione in materia di diritti d'autore vigente nello Stato membro da cui si trasmette) e agevolare l'estensione delle convenzioni collettive esistenti, in modo da coprire le forme interattive on-line di gestione dei contenuti esistenti (ad esempio, il "podcasting"),
–
evitare l'accentramento eccessivo dei poteri di mercato e dei repertori, garantendo che i più importanti titolari dei diritti non possano conferire mandati esclusivi a un singolo CRM o a un numero ristretto di CRM, assicurando in tal modo che il repertorio globale resti disponibile a tutti i CRM per la concessione delle licenze agli utilizzatori,
–
consentire agli utilizzatori di ottenere licenze paneuropee da qualsiasi CRM che copra il repertorio globale,
–
salvaguardare il sistema della raccolta reciproca di royalties da parte dei CRM per i loro membri,
–
introdurre concorrenza sulla base della efficienza e della qualità dei servizi che i CRM possono offrire e non sulla base del livello di remunerazione dei titolari dei diritti;
7.
considera inoltre che, al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema di reciprocità a vantaggio di tutti i titolari di diritti, sia essenziale vietare ogni forma di mandato esclusivo tra grandi titolari di diritti e gestori collettivi di diritti per la riscossione diretta delle royalties in tutti gli Stati membri, poiché ciò condurrebbe alla rapida estinzione dei gestori collettivi di diritti nazionali e metterebbe di conseguenza in pericolo la posizione del repertorio minoritario e la diversità culturale in Europa;
8.
sostiene l'idea che i gestori collettivi di diritti dovrebbero essere liberi di fornire agli utilizzatori commerciali, ovunque essi siano stabiliti nell'Unione europea, le licenze relative a tutta l'Europa e a svariati repertori per l'utilizzo on-line (compresi gli usi di telefonia mobile) a condizioni eque e negoziate individualmente, e senza discriminazioni tra utilizzatori; invita la Commissione a procedere ad uno studio di valutazione delle conseguenze di una licenza globale per i servizi on-line e delle relative incidenze sulla situazione economica e sociale degli autori;
9.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.