Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2007/2525(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B6-0077/2007

Testi presentati :

B6-0077/2007

Discussioni :

PV 13/03/2007 - 7
CRE 13/03/2007 - 7

Votazioni :

PV 14/03/2007 - 5.7
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0071

Testi approvati
PDF 94kDOC 47k
Mercoledì 14 marzo 2007 - Strasburgo Edizione definitiva
Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America
P6_TA(2007)0071B6-0077/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sulla conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (COM(2006)0169) ("progetto di accordo del novembre 2005"),

–   visto il testo del nuovo progetto di accordo concordato dalle delegazioni dell'Unione europea e degli Stati Uniti il 2 marzo 2007 a Bruxelles ("progetto di accordo del 2 marzo 2007"),

–   vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione(1) ,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che numerosi accordi bilaterali che gli Stati membri e gli Stati Uniti hanno concluso nel settore dell'aviazione contravvengono ai principi del diritto dell'Unione europea e che la conclusione di un accordo UE-USA sui trasporti aerei rappresenta il miglior modo di rispettare pienamente detto diritto,

B.   considerando che i mercati UE e USA dell'aviazione rappresentano insieme il 60% circa del traffico aereo mondiale e che un accordo UE-USA nel settore dell'aviazione potrebbe giovare ai consumatori di entrambe le sponde dell'Atlantico e costituire un modello per una maggiore liberalizzazione e convergenza normativa su scala mondiale,

C.   considerando che il Consiglio ha ritenuto che il progetto di accordo finalizzato nel novembre 2005 non fornisse un equilibrio di opportunità sufficiente, a meno che gli Stati Uniti non ampliassero per le compagnie aeree dell'Unione europea le possibilità di accesso al mercato interno statunitense, per il tramite di investimenti e di una partecipazione alle linee aeree del paese,

D.   considerando che il ministero dei trasporti degli Stati Uniti ha risposto con un "Avviso di proposte normative", attenuando la sua interpretazione dell'obbligo previsto dalla legge per le compagnie aeree USA di essere oggetto del controllo effettivo dei cittadini statunitensi, ma che ha deciso, nel dicembre 2006, di ritirare detto avviso, dopo aver esaminato un gran numero di commenti pubblici, fra cui quelli formulati dal Congresso degli Stati Uniti,

E.   considerando che ciò ha portato ad un altro ciclo di negoziati da cui è scaturito il progetto di accordo del 2 marzo 2007,

F.   considerando che in un accordo di questo tipo la convergenza delle regolamentazioni, segnatamente di quelle in materia di sicurezza, ambiente e diritti sociali dei lavoratori, riveste un'importanza particolare,

Principi generali

1.   riconosce l'importanza dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei non solo per il suo valore intrinseco, ma anche perché costituisce un esempio in vista di accordi futuri;

2.   si compiace quindi del progetto di accordo del 2 marzo 2007 quale importante passo avanti in direzione di un mercato transatlantico integrato dell'aviazione, che risulterà vantaggioso per i consumatori;

3.   avrebbe preferito la conclusione di un accordo globale equilibrato, che copra tutti gli aspetti dell'apertura del mercato e della convergenza normativa, all'adozione di un approccio scaglionato che assuma la forma di accordi parziali;

4.   accoglie quindi favorevolmente l'articolo 21 del progetto di accordo del 2 marzo 2007, che contiene un ordine del giorno e un calendario preciso per negoziati riguardanti un accordo di seconda fase, nonché disposizioni che consentono alle parti di sospendere i diritti precisati nell'accordo di prima fase nel caso in cui, 30 mesi dopo l'inizio dei negoziati per un accordo di seconda fase, tale obiettivo non fosse stato raggiunto;

5.   invita i ministri dei trasporti a sottoscrivere il progetto di accordo del 2 marzo 2007 durante la riunione del Consiglio del 22 e 23 marzo 2007;

Apertura del mercato

6.   sottolinea che un nuovo accordo UE-USA sui trasporti aerei dovrebbe essere equilibrato per quanto concerne l'accesso al mercato e prendere in considerazione anche aspetti quali il cabotaggio, il diritto di stabilimento, di proprietà e di controllo de facto, e gli aiuti di Stato;

7.   si compiace quindi, fra l'altro, del fatto che nel progetto di accordo del 2 marzo 2007 figurino clausole in materia di proprietà, investimenti e controllo (Allegato 4), nonché di franchising e di branding (Allegato 5), come anche dell'apertura del programma "Fly America" ai vettori dell'Unione europea;

8.   si rammarica tuttavia che non sia stato compiuto alcun progresso per quanto riguarda il cabotaggio e che, per i vettori dell'Unione europea, la possibilità di esercitare un controllo effettivo su una compagnia aerea statunitense sia ancora limitata, nonostante l'estensione delle clausole di proprietà;

9.   evidenzia che gli aiuti governativi alle compagnie aeree possono falsare la concorrenza e invita entrambe le parti a limitarne l'uso al minimo, accogliendo favorevolmente, nel contempo, l'adozione di procedure che consentono alle parti di informarsi reciprocamente e di discutere le misure prese dall'una e dall'altra;

Convergenza normativa

10.   osserva che il progetto di accordo del 2 marzo 2007 tratta solo parzialmente dello sviluppo della convergenza normativa, che viene lasciato in ampia misura al comitato misto;

11.   osserva altresì che il progetto di accordo del 2 marzo 2007 tratta della convergenza normativa principalmente in relazione a disposizioni sulla sicurezza, e solo in misura minima a disposizioni riguardanti gli aspetti ambientali e sociali;

Sicurezza

12.   accoglie favorevolmente la cooperazione fra autorità competenti dell'Unione europea e degli Stati Uniti nel settore della sicurezza aerea, a livello sia dell'Unione europea e federale degli Stati Uniti che degli Stati;

13.   evidenzia l'importanza della lista nera europea delle compagnie aeree che non rispettano le norme minime e del sistema statunitense per il controllo degli standard relativi ai vettori, e invita entrambe le parti a condividere le informazioni al riguardo;

14.  osserva l'importanza che le misure di sicurezza rivestono per l'aviazione, ma mette in guardia contro misure eccessive o non coordinate, non basate su un'adeguata valutazione dei rischi;

15.   invita la Commissione e gli Stati Uniti ad esaminare l'efficacia delle misure di sicurezza addizionali poste in atto dal 2001, così da eliminare le sovrapposizioni e gli anelli deboli nella catena della sicurezza;

16.   sottolinea che la privacy dei cittadini europei e statunitensi dovrebbe essere rispettata quando l'Unione europea e gli Stati Uniti si scambiano i dati personali dei passeggeri, in conformità dei criteri chiesti dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 13 marzo 2003(2) e del 7 settembre 2006(3) ; sottolinea a tale riguardo che è urgente definire, a livello mondiale, norme relative alla protezione dei dati e alla privacy;

17.   è favorevole al concetto di "sistema di sicurezza unico", il quale prevede che il controllo dei passeggeri e dei bagagli si effettui una sola volta all'inizio del viaggio e non ad ogni trasbordo;

Ambiente

18.   riconosce che il settore dell'aviazione ha numerosi effetti negativi sull'ambiente, in particolare per il fatto che è fonte di rumore e che contribuisce, come altri modi di trasporto, al cambiamento climatico, e che tali effetti aumenteranno con la crescita del settore;

19.   rileva che le disposizioni dell'articolo 15 del progetto di accordo del 2 marzo 2007 sottolineano principalmente i possibili inconvenienti delle misure ambientali e la necessità di attenuarli, anziché evidenziare la necessità di un'azione a favore dell'ambiente nel settore dell'aviazione;

20.   sottolinea quindi la necessità, sia per l'Unione europea che per gli Stati Uniti, di adottare misure efficaci intese a ridurre l'impatto ambientale negativo dell'aviazione, senza escludere a priori alcuno strumento normativo, finanziario o di altro tipo atto a raggiungere tale obiettivo;

21.   accoglie favorevolmente la proposta della Commissione volta ad includere l'aviazione nel sistema europeo di scambio di emissioni per ridurre l'impatto di tale settore sul cambiamento climatico; mette in evidenza che, per consentire all'aviazione di essere inclusa entro i termini previsti, sarà necessario avviare con anticipo trattative con gli Stati Uniti, al fine di comprendere il traffico aereo transatlantico nel sistema europeo di scambio di emissioni entro il 2012;

22.   invita entrambe le parti a scambiarsi le migliori prassi in materia di riduzione del rumore, riconoscendo che esistono differenze legate alle realtà locali;

23.   accoglie favorevolmente i punti 34 e 35 del protocollo di consultazione allegato al progetto di accordo del 2 marzo 2007, in cui gli Stati Uniti e l'Unione europea decidono di collaborare nel quadro dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile e del G8 per ridurre le emissioni, anche sonore, degli aeromobili; si compiace dell'intenzione delle autorità competenti degli USA e dell'Unione di rafforzare la cooperazione tecnica nei settori della ricerca sulla climatologia e dello sviluppo tecnologico, del rendimento del combustibile e della riduzione delle emissioni nel trasporto aereo;

Politica sociale

24.   invita le parti interessate del settore dell'aviazione USA e UE ad avviare un dialogo permanente sulle norme sociali, con lo scopo di promuovere, nel contempo, la comprensione reciproca, condizioni di parità e norme sociali di livello elevato;

25.   invita la Commissione a chiedere l'inclusione, in qualsiasi accordo, di riferimenti alla pertinente legislazione internazionale in materia di diritti sociali, in particolare alle norme del lavoro contenute nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL 1930-1999), nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (1976, riviste nel 2000) e nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980;

26.   insiste sul fatto che la legislazione sociale dell'Unione europea dovrebbe essere applicata al personale assunto e/o che lavora negli Stati membri, segnatamente le direttive concernenti la consultazione e l'informazione dei lavoratori (2002/14/CE, 98/59/CE e 80/987/CEE), la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile (2000/79/CE) e la direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (96/71/CE);

Condotta dei negoziati

27.   invita la Commissione ad assicurare che il Parlamento europeo e tutte le parti interessate siano pienamente informati e consultati prima della seconda fase dei negoziati e nel corso di essa;

28.   accoglie con favore l'idea di organizzare riunioni regolari fra membri del Parlamento europeo e membri del Congresso USA al fine di discutere tutte le questioni pertinenti riguardanti l'accordo UE-USA in materia di trasporti aerei;

o
o   o

29.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso degli USA.

(1) GU C 287 E del 24.11.2006, pag.84.
(2) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 381.
(3) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 250.

Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2008Avviso legale