Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2005)0586 – C6-0062/2006 – 2005/0236(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo
,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0586)(1)
,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0062/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0058/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 marzo 2007 in vista dell'adozione della direttiva
2007/.../CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3)
,
considerando quanto segue:
(1) La sicurezza dei trasporti marittimi comunitari e
dei cittadini che li utilizzano e degli operatori che forniscono trasporti marittimi,
e la protezione dell'ambiente dovrebbero
essere garantite
in via permanente.
(2) Con riferimento al trasporto marittimo internazionale, l'adozione di un certo numero di convenzioni, di cui l'Organizzazione marittima internazionale (OMI
) è depositaria, ha consentito di istituire un vasto quadro di regole che migliorano la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dalle navi.
(3) A norma delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS) e delle convenzioni di cui è depositaria l"OMI
, rientra fra le responsabilità degli Stati che sono parti di questi strumenti, adottare norme legislative e regolamentari e provvedere a tutte le altre misure necessarie per dare piena e completa attuazione a detti strumenti affinché, dal punto di vista della sicurezza della vita in mare e della protezione dell'ambiente marino, le navi siano idonee al servizio cui sono destinate e equipaggiate con personale marittimo competente.
(4) I rappresentanti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea presso l'
Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)hanno sostenuto l'adozione della convenzione del lavoro marittimo (MLC) del 2006 dell'OIL, che consolida
il complesso degli strumenti relativi al lavoro marittimo in un unico strumento. Tale convenzione tratta
anche gli obblighi connessi allo Stato di bandiera e dovrebbe essere integrata
nella presente direttiva a partire della sua entrata in vigore.
(5) Per assicurare l'effettiva applicazione delle convenzioni OMI
nell'Unione europea, visto che tutti gli Stati membri devono essere parti di dette convenzioni e sono tenuti ad adempiere gli obblighi in esse stabiliti riguardo alle navi che battono la loro bandiera, le disposizioni obbligatorie di dette convenzioni dovrebbero
essere recepite nella legislazione comunitaria.
(6) Dette disposizioni obbligatorie devono essere attuate congiuntamente alla normativa comunitaria riguardante la sicurezza delle navi, il personale di bordo, i passeggeri e il carico, la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, nonché l'orario di lavoro della gente di mare.
(7) Alcuni Stati membri che non hanno ancora completato la procedura necessaria per diventare parti contraenti di alcune convenzioni OMI
, come la convenzione SOLAS del 1988 e i protocolli relativi al bordo libero, gli allegati IV e VI della convenzione MARPOL, e di convenzioni specifiche OMI
cui la legislazione comunitaria fa esplicito riferimento, dovrebbero
essere sollecitati a portare a conclusione le relative procedure.
(8) A norma della direttiva 2007/../CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del ...
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime(4)
, gli Stati membri sono tenuti a operare secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice alla risoluzione OMI
A.847(20) relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI
affinché le loro amministrazioni competenti possano assicurare l'osservanza delle norme delle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alle ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei certificati prescritti, nonché dei certificati di esenzione.
(9) La risoluzione OMI
A.847(20) è stata revocata dalla risoluzione OMI
A.973(24) sul codice per l'attuazione degli strumenti obbligatori OMI
, contenente le disposizioni obbligatorie la cui esecuzione incombe agli Stati di bandiera.
(10) Gli Stati membri sono tenuti a ottemperare effettivamente e coerentemente ai loro obblighi di Stati di bandiera in conformità con le convenzioni OMI
e tenendo conto della risoluzione OMI
A.973(24).
(11) Le convenzioni OMI
riconoscono agli Stati di bandiera il diritto di dispensare le navi dall'osservanza delle norme di base in materia di Stati di bandiera fissate dalle convenzioni OMI
e il diritto di applicare disposizioni equivalenti, affidando altresì alla discrezione delle amministrazioni il compito di stabilire numerose prescrizioni. Fermo restando che è necessario un certo grado di flessibilità nell'attuazione di specifiche misure,
se tale facoltà fosse lasciata alla totale ed esclusiva discrezione delle singole amministrazioni, gli Stati membri potrebbero conseguire livelli diversi di sicurezza, falsando in tal modo la concorrenza fra gli Stati di bandiera.
(12) All'articolo 12 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri(5)
la Comunità si è impegnata a iniziare
interpretazioni armonizzate delle norme di sicurezza tecnica in relazione alle navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali. È opportuno seguire la stessa impostazione, ove necessario, adottando caso per caso una soluzione apposita e agendo a richiesta delle parti interessate,
fatta salva l'adozione di interpretazioni armonizzate da parte dell"OMI
, per disposizioni simili riguardanti altri tipi di navi disciplinati dalle convenzioni OMI
.
(13) Per l'attuazione dei loro obblighi di Stato di bandiera, commisurate alle dimensioni e alla natura della loro flotta e basate sulle pertinenti prescrizioni dell"OMI
, le amministrazioni marittime degli Stati membri dovrebbero
avere la possibilità di disporre di risorse idonee.
(14) È necessario stabilire requisiti minimi relativi alle risorse, in base all'esperienza pratica degli Stati membri.
(15) L'attuazione obbligatoria delle procedure raccomandate dall"OMI
nelle circolari MSC/Circ.1140/MEPC/Circ.424 del 20 dicembre 2004 sul "Trasferimento delle navi fra Stati" dovrebbe
rafforzare le disposizioni relative al cambiamento di bandiera di cui alle convenzioni OMI
e alla legislazione comunitaria sulla sicurezza marittima e migliorare la trasparenza dei rapporti fra gli Stati di bandiera, a tutto vantaggio della sicurezza marittima.
(16) Gli Stati membri dovrebbero
applicare alle navi battenti la loro bandiera regole armonizzate per la certificazione e l'ispezione, da parte dello Stato di bandiera, previste dalle procedure e dagli orientamenti pertinenti allegati alla risoluzione A.948(23) dell'assemblea dell"OMI
che adotta gli orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione.
(17) Un monitoraggio degli organismi riconosciuti che adempiono gli obblighi dello Stato di bandiera per conto degli Stati membri, che sia rigoroso, approfondito e adeguato alle dimensioni e alla natura della flotta degli Stati membri, dovrebbe
migliorare la qualità globale delle prestazioni delle navi battenti bandiera degli Stati membri.
(18) Il possesso di requisiti minimi da parte degli ispettori dello Stato di bandiera dovrebbe
assicurare la parità delle condizioni di concorrenza fra le amministrazioni marittime e concorrere a migliorare la qualità delle prestazioni delle navi battenti bandiera degli Stati membri.
(19) Gli Stati membri, in qualità di Stati di bandiera, hanno l'obbligo di svolgere inchieste sui sinistri e gli incidenti in cui sono coinvolte le loro navi.
(20) La direttiva 2007/…
/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE(6)
stabilisce regole specifiche che gli Stati membri devono osservare quando svolgono inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.
(21) L'attuazione obbligatoria dei principi dell"OMI
sulla composizione dell'equipaggio a garanzia della sicurezza dovrebbe concorrere a migliorare la qualità dei risultati ottenuti dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro
.
(22) La predisposizione di una banca dati che fornisca informazioni essenziali sulle navi battenti la bandiera di uno Stato membro e sulle navi che sono state cancellate dal registro di uno Stato membro, dovrebbe
migliorare la trasparenza delle prestazioni di una flotta di qualità elevata e contribuire a monitorare meglio il rispetto degli obblighi che incombono allo Stato di bandiera, nonché ad assicurare parità di condizioni di concorrenza fra le amministrazioni marittime
.
(23) La valutazione e la revisione dei risultati ottenuti dagli Stati di bandiera e, ove necessario, una serie di misure correttive dovrebbero
assicurare che tutti gli Stati membri siano inclusi nella "lista bianca" del protocollo di Parigi (Paris memorandum of Understanding) sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.
(24) Gli Stati membri si sono impegnati a dimostrare la propria conformità agli strumenti OMI
obbligatori, come da risoluzione A.974(24) sul quadro e le procedure del sistema di audit volontario degli Stati membri dell"OMI
, adottata dall'assemblea OMI
dell"1 dicembre 2005.
(25) Il sistema di audit volontario degli Stati membri dell"OMI
segue l'approccio classico in materia di gestione della qualità, che comprende principi, criteri, settori, processi e procedure di audit idonei a essere usati per determinare in quale misura gli Stati membri attuano e impongono il rispetto degli obblighi e delle responsabilità degli Stati di bandiera competenti nelle convenzioni OMI
obbligatorie di cui sono parti. Questo processo di audit potrebbe quindi essere introdotto nella legislazione comunitaria sulla sicurezza marittima.
(26) Anche la certificazione di qualità delle procedure amministrative conforme alle norme ISO o a norme equivalenti deve assicurare parità di condizioni di concorrenza fra le amministrazioni marittime di qualità.
(27) Per garantire la parità delle condizioni di concorrenza fra i proprietari di navi che operano navi battenti bandiera di uno Stato membro e quelli che operano navi battenti altre bandiere, dovrebbero
essere favorite sinergie fra gli Stati di bandiera che si impegnano ad attuare in modo vincolante il codice per l'attuazione degli strumenti OMI
obbligatori, adottato dall"OMI
con la risoluzione dell'assemblea A.973(24) dell"1 dicembre 2005, e che
accettano di essere sottoposti ad audit conformemente alle disposizioni della risoluzione OMI A.974(24).
(28) La Commissione, alle condizioni di cui alle risoluzioni A.973(24) e A.974(24) dell'OMI
, dovrebbe
favorire l'istituzione di un protocollo sullo Stato di bandiera per creare sinergie fra gli Stati di bandiera e prevedere incentivi per l'inserimento delle navi nei registri degli Stati membri: la possibilità, per gli Stati terzi che garantiscano un adeguato sistema di qualità e controllo, di concludere accordi con la Comunità europea, per sfruttare il prestigio degli standard comunitari e godere delle agevolazioni a livello amministrativo, può portare, in un clima di concorrenza globale tra registri nazionali e autorità marittime, a un innalzamento generale del rispetto delle convenzioni OMI e a un tendenziale superamento del dumping internazionale.
(29) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(7)
, deve fornire il supporto necessario per assicurare l'attuazione della presente direttiva.
(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono
adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8)
.
(31) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, cioè l'introduzione e l'attuazione di misure adeguate nel settore della politica del trasporto marittimo, non possono essere realizzati in misura sufficiente
dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito dall'
articolo 5 del trattato. La
presente direttiva si limita a
quanto è
necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo
,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva ha lo scopo di:
a)
assicurare che gli Stati membri rispettino con efficacia e coerenza i loro obblighi in qualità di Stati di bandiera conformemente alle convenzioni OMI e agli strumenti pertinenti dell'OIL,
b)
migliorare la sicurezza e prevenire l'inquinamento causato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro,
c)
fornire un meccanismo per interpretare in modo armonizzato le misure stabilite dalle convenzioni OMI
che sono state lasciate alla discrezione delle parti contraenti di tali convenzioni.
2. La presente direttiva si applica senza pregiudizio della normativa marittima comunitaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(9)
e alla direttiva 1999/63/CE del Consiglio(10)
.
Articolo
2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a)
"convenzioni OMI
": le convenzioni appresso elencate e relativi protocolli e modifiche successive, nonché codici di natura obbligatoria adottati nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI
), nella loro versione aggiornata:
i)
la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974);
ii)
la convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL 1966);
iii)
la convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi (Tonnage 69);
iv)
la convenzione internazionale sulla
prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL)
;
v)
la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (STCW 1978);
vi)
la convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
(vii)
vii) il codice del 1991 di regole di sicurezza pratiche per le navi che trasportano carichi di legname sul ponte;
viii)
il codice del 1965 di regole di sicurezza pratiche per portarinfuse per carichi solidi;
b)
"convenzioni OMI
specifiche": il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale del 1977 di Torremolinos per la sicurezza delle navi da pesca, la convenzione internazionale del 2001 sul controllo degli impianti antinquinamento nocivi sulle navi;
c) "codice dello Stato di bandiera (FSC)": le parti 1 e 2 del "codice per l'attuazione degli strumenti OMI
obbligatori" adottato dall"OMI con la
risoluzione A.973(24);
d)
"navi": navi e imbarcazioni alle quali si applicano una o più convenzioni OMI
;
e)
"amministrazione": le autorità marittime competenti dello Stato membro di cui la nave o l'imbarcazione ha diritto di battere la bandiera;
f)
"ispettore qualificato dello Stato di bandiera": un dipendente pubblico o altra persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro a svolgere controlli e ispezioni in relazione ai certificati e al rispetto dei criteri di qualifica e indipendenza di cui all'allegato II;
g)
"organismo riconosciuto": un organismo riconosciuto conformemente alla direttiva 2007/.../.../CE [
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime];
h)
"certificati": i certificati obbligatori connessi alle convenzioni OMI
.
2. Misure per modificare, a seguito di nuove convenzioni o disposizioni, le definizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, possono essere adottate secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 3
Attuazione del quadro internazionale
1. Gli Stati membri aderiscono alle convenzioni OMI
e alle convenzioni specifiche OMI
. Detto obbligo riguarda esclusivamente le convenzioni nella versione vigente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.
2. Gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non sono ancora parti di tutte le convenzioni OMI
e delle convenzioni specifiche OMI
avviano le procedure, di ratifica o di adesione a dette convenzioni, prescritte dalla rispettiva legislazione nazionale. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri notificano alla Commissione la data alla quale prevedono di depositare lo strumento di ratifica o adesione a dette convenzioni presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.
3. All'interno delle loro amministrazioni gli Stati membri assegnano con chiarezza i compiti connessi all'introduzione e all'elaborazione di politiche destinate a far osservare gli obblighi relativi allo Stato di bandiera previsti dalle convenzioni OMI
e provvedono affinché la loro amministrazione sia in grado di contribuire adeguatamente alla produzione della legislazione nazionale e a fornire assistenza per la sua attuazione e applicazione.
4. In particolare,
nel trasporto marittimo internazionale, gli Stati membri applicano integralmente le disposizioni obbligatorie relative allo Stato di bandiera stabilite dalle convenzioni OMI
conformemente alle condizioni e in relazione alle navi ivi menzionate, tenendo debitamente conto del codice dello stato di bandiera (CSB) di cui all'allegato I della presente direttiva.
5. Gli Stati membri migliorano in permanenza le misure adottate per attuare le convenzioni OMI
. Tali miglioramenti sono apportati mediante l'applicazione rigorosa ed efficace della legislazione nazionale, secondo le modalità opportune, e il monitoraggio costante della sua osservanza.
6. Secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sia su iniziativa della Commissione sia su richiesta di una o più amministrazioni o operatori interessati,
possono essere adottate misure per:
a)
elaborare procedure armonizzate per l'applicazione di deroghe e provvedimenti equivalenti applicati conformemente alle convenzioni OMI
,
b)
stabilire interpretazioni armonizzate di questioni che le convenzioni OMI
lasciano alla discrezione delle amministrazioni,
c)
unificare l'interpretazione e l'applicazione delle
disposizioni contenute nelle convenzioni.
Articolo 4
Risorse e procedure necessarie per applicare i requisiti di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro amministrazioni dispongano di risorse sufficienti, adeguate alle dimensioni e alla natura della flotta e tali da:
a)
garantire l'osservanza delle norme dettate dalle convenzioni e dalle convenzioni specifiche OMI come pure del Codice dello Stato di bandiera e dei pertinenti strumenti OIL
;
b)
garantire, per tutte le navi che battono la loro bandiera,
lo svolgimento di indagini sugli incidenti e il trattamento adeguato e tempestivo per palliare le
anomalie riscontrate;
c)
garantire in relazione alle prescrizioni contenute nelle convenzioni OMI
, l'elaborazione, la documentazione e la fornitura di orientamenti che soddisfino le esigenze degli Stati quali parti contraenti;
d)
includere personale qualificato in numero adeguato per attuare e far osservare la legislazione nazionale che attua le convenzioni OMI
, compresi ispettori qualificati dello Stato di bandiera che eseguono
indagini, audit, identificazioni
e ispezioni;
e)
includere personale dello Stato di bandiera qualificato e in numero sufficiente per svolgere indagini sugli incidenti per i quali le navi aventi diritto di battere la bandiera dello Stato membro sono state sottoposte a fermo dagli Stati di approdo; e
f)
includere personale dello Stato di bandiera qualificato e in numero sufficiente per svolgere inchieste sugli incidenti per i quali gli Stati di approdo contestino la validità di un certificato o di una convalida ovvero la competenza dei titolari di certificati o convalide rilasciati dallo Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri provvedono alla formazione degli ispettori e alla sorveglianza degli ispettori
e dei controllori dello Stato di bandiera e dello Stato costiero nei casi di incidenti o anomalie, come pure delle attività delle organizzazioni riconosciute nel caso in cui abbiano delegato la loro autorità alle stesse conformemente al disposto dell'articolo 7
.
3. Gli Stati membri elaborano o mantengono le capacità necessarie per il riesame, l'omologazione e l'autorizzazione
del progetto di costruzione e di equipaggiamento delle navi come pure
delle decisioni tecniche che siano adeguate alle dimensioni e alla natura della loro flotta.
4. Le disposizioni necessarie per stabilire i requisiti minimi per l'attuazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 5
Immatricolazione di una nave battente bandiera di uno Stato membro
1. Prima di immatricolare una nave gli Stati membri ne verificano l'identità, compreso, ove opportuno, il suo numero OMI
di identificazione e altri dati in modo che la nave non batta contemporaneamente la bandiera di due o più Stati. È necessario avere la conferma che una nave precedentemente immatricolata come battente bandiera di un altro Stato sia stata cancellata dal registro dello Stato in questione o che sia stata ottenuta l'autorizzazione a trasferire la nave dal registro dello Stato in oggetto.
2. Quale prerequisito della registrazione,
quando immatricolano una nave nel loro registro, gli Stati membri si accertano
che la nave in questione sia conforme alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili e che possieda i documenti che lo dimostrino.
Se necessario, ma in ogni caso se la nave non è di nuova costruzione,
prendono contatti con il precedente Stato di bandiera e gli chiedono di trasmettere i documenti e i dati necessari
.
3.Se la richiesta è avanzata da uno Stato membro a un altro Stato membro, lo Stato di bandiera precedente è obbligato a trasmettere i documenti e i dati in questione, come previsto dal regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità(11)
.
4. Quando un altro Stato di bandiera richiede informazioni su una nave che ha lasciato il registro di uno Stato membro, quest'ultimo fornisce tempestivamente allo Stato richiedente i dettagli di anomalie, non conformità riscontrate con le corrispondenti date e ogni altra informazione connessa alla sicurezza.
5. I paragrafi 1, 2 e 4
si applicano fatto salvo l"articolo 4
del regolamento (CE) n. 789/2004
.
Articolo 6
Garanzia di sicurezza delle navi battenti la bandiera di uno Stato membro
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle regole e delle norme internazionali da parte delle navi autorizzate a battere la loro bandiera. In particolare, sono previste le seguenti misure:
a)
proibire al
le navi autorizzate a battere la loro bandiera di salpare finché non possono prendere il largo rispettando le prescrizioni delle regole e delle norme internazionali;
b)
provvedere all'ispezione periodica delle navi autorizzate a battere la loro bandiera per verificare che le reali condizioni della nave e dell'equipaggio siano conformi ai certificati che trasporta;
c)
provvedere affinché, durante l'ispezione periodica di cui alla lettera b),
l'ispettore controlli, nei modi opportuni e coi mezzi necessari,
che la gente di mare assegnata alle navi conosca i propri compiti e l'organizzazione, gli impianti, le attrezzature e le procedure della nave;
d)
provvedere affinché gli effettivi della nave, nel complesso, siano dotati della capacità e dei mezzi necessari per
coordinare efficacemente le loro attività in una situazione di emergenza e svolgere le funzioni vitali per la sicurezza, la prevenzione o l'attenuazione dell'inquinamento;
e)
prevedere nelle leggi e nei regolamenti nazionali sanzioni adeguatamente severe per scoraggiare la violazione delle regole e delle norme internazionali da parte delle navi che battono la loro bandiera;
f)
promuovere, previa inchiesta, azioni giudiziarie contro le navi autorizzate a battere la loro bandiera che hanno violato regole e norme internazionali, indipendentemente dal luogo in cui la violazione si sia verificata;
g)
prevedere nelle leggi e nei regolamenti nazionali sanzioni adeguatamente severe per scoraggiare la violazione delle regole e delle norme internazionali da parte di persone alle quali sono stati rilasciati certificati o convalide sotto la loro autorità; e
h)
promuovere, previa inchiesta, azioni giudiziarie contro i titolari di certificati o convalide che hanno violato le regole e le norme internazionali, indipendentemente dal luogo in cui la violazione si è verificata.
2. Gli Stati membri, così come previsto dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione(12),
elaborano e attuano un adeguato programma di controllo e monitoraggio sulle navi battenti la loro bandiera
per essere in grado di
fornire, anche tramite il sistema comunitario di scambio di dati SafeSeaNet,
una risposta tempestiva ed esauriente alle richieste di informazioni e chiarimenti che sono presentate
da uno Stato di approdo o da uno Stato costiero nei casi di incidenti o anomalie
.
3. Gli Stati membri o gli organismi riconosciuti che agiscono per conto di questi rilasciano i certificati a una nave o li convalidano solamente dopo aver accertato che la nave soddisfa tutti i requisiti prescritti.
4. Gli Stati membri rilasciano un certificato internazionale di competenza o una convalida a una persona solamente dopo aver accertato che questa soddisfa i requisiti prescritti.
5. Gli Stati membri si accertano che tutte le loro navi siano state ispezionate conformemente alle procedure e agli orientamenti pertinenti previsti dal sistema armonizzato di ispezione e certificazione allegato alla risoluzione OMI
A.948(23) adottate dall'Assemblea, nella sua versione aggiornata.
6. Gli Stati membri agiscono conformemente agli orientamenti di cui all'allegato III quando le navi battenti la loro bandiera sono sottoposte a fermo dagli Stati di approdo.
7. Per migliorare gli orientamenti alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione delle disposizioni in vigore, l'allegato III può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 7
Delega di poteri per l'esecuzione di compiti obbligatori
1. Fatta salva la direttiva 94/57/CE o la direttiva 2007/.../CE [
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime], gli Stati membri che si avvalgono di organismi riconosciuti per l'ispezione e
la certificazione delle loro navi creano o mantengono la capacità necessaria, commisurata alle dimensioni e alla natura della loro flotta, per monitorare e controllare
in permanenza il processo di ispezione e certificazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle loro amministrazioni.
Provvedono a stabilire un collegamento Internet diretto a fini di comunicazione fra l'amministrazione e gli organismi riconosciuti e provvedono affinché il personale adibito al monitoraggio degli organismi riconosciuti abbia una buona conoscenza delle norme applicate da questi ultimi e dallo Stato di bandiera e sia idoneo a svolgere un controllo efficace sugli organismi riconosciuti.
2. Gli Stati membri ai quali si applica il paragrafo 1 prevedono la possibilità di svolgere inchieste supplementari sulle navi battenti
la loro bandiera per garantire che rispettino
le convenzioni OMI
e i requisiti nazionali.
3. Le inchieste supplementari
di cui al paragrafo 2 sono obbligatorie a intervalli non superiori ai 12 mesi
per le navi che:
a)
sono immatricolate nel registro dello Stato membro da meno di
due anni, e
b)
sono state fermate in qualche punto
negli ultimi 12 mesi conformemente alla direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri(13)
o alla direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ...(14) [
sul controllo dello Stato di approdo
].
4. Dopo l'entrata in vigore delle dettagliate misure in materia di ispezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2007/.../CE [
relativa al controllo dello Stato di approdo], le inchieste supplementari
di cui ai paragrafi
2 e 3
del presente articolo non saranno comunque necessarie
per le navi classificate come navi a basso rischio a norma di detta direttiva, in esito all'ispezione più recente.
5. Inoltre, gli Stati membri ai quali si applica il paragrafo 1:
a)
comunicano agli organismi riconosciuti istruzioni specifiche che indichino dettagliatamente le misure da adottare se una nave è giudicata non idonea a prendere il mare senza danno per la nave stessa e le persone a bordo ovvero se si ritiene che essa rappresenti una minaccia eccessiva per l'ambiente marino; e,
b)
forniscono al loro organismo riconosciuto tutti gli strumenti adeguati del diritto nazionale, comprese le relative interpretazioni, che attuano le disposizioni delle convenzioni o specificano se le norme dell'amministrazione prescrivono, sotto qualsivoglia aspetto, requisiti più severi di quelli delle convenzioni.
6. Gli orientamenti necessari
per stabilire le procedure d'inchiesta e i sistemi di controllo
per le inchieste
supplementari nonché
i requisiti minimi prescritti per gli ispettori e i controllori sono adottati
secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 8
Ispettori dello Stato di bandiera
1. Gli Stati membri definiscono e documentano le responsabilità e i poteri di tutto il personale dello Stato di bandiera che gestisce, esegue e verifica le attività connesse alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento, nonché le relazioni fra i membri del personale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il personale responsabile delle ispezioni o incaricato di eseguirle, comprese le ispezioni supplementari e gli audit su navi e società, possieda i requisiti minimi fissati all'allegato II.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il personale, diverso da quello di cui al paragrafo 2, che fornisce assistenza nell'esecuzione degli obblighi dello Stato di bandiera, disponga dell'istruzione e formazione nonché della supervisione necessarie per i compiti che è autorizzato a svolgere.
4. Gli Stati membri assicurano l'attuazione, con metodi appropriati e con gli strumenti necessari,
di un sistema documentato per la qualificazione permanente
del personale di cui ai paragrafi da 1 a 3
e il continuo aggiornamento delle loro conoscenze, in relazione ai compiti che essi sono designati o
autorizzati a svolgere.
5. Lo Stato di bandiera rilascia documenti
di identificazione che attestino l'autorità ad essi conferita tanto agli
ispettori che svolgono compiti per conto dell'amministrazione nazionale a bordo o sullo scafo
delle navi quanto, qualora necessario, al resto del personale di cui al paragrafo 3.
6.Per migliorare gli orientamenti alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione delle disposizioni in vigore, l'allegato II può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
7.Secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2 possono essere adottate disposizioni per stabilire requisiti minimi per la qualifica del personale di cui al paragrafo 3.
Articolo 9
Inchieste dello Stato di bandiera
Gli
Stati membri svolgono un'inchiesta a seguito di un incidente in mare o di un caso di inquinamento in cui è coinvolta una nave battente la loro bandiera, rispettando le responsabilità e gli obblighi di cui al codice per le inchieste sui sinistri e incidenti in mare, adottato dall'OMI con la risoluzione A.849(20), allegato alla risoluzione A.884(21) dell'assemblea dell'OMI, nella sua versione aggiornata.
Tali inchieste sono svolte da ispettori adeguatamente qualificati, competenti nei settori relativi all'incidente e messi a disposizione a tal fine dagli Stati membri,
indipendentemente dal luogo in cui si è verificato l'incidente.
Articolo 10
Composizione degli equipaggi per garantire la sicurezza
Gli Stati membri si assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano armate con un equipaggio adeguato dal punto di vista della sicurezza della vita in mare e che osservino i principi della composizione dell'equipaggio per garantire la sicurezza stabiliti dalla risoluzione A.890(21) sui principi della composizione degli equipaggi ai fini della sicurezza adottata dall'assemblea dell'OMI
, nella sua versione aggiornata, tenendo conto degli orientamenti pertinenti allegati alla risoluzione.
Articolo 11
Misure di accompagnamento
1. Gli Stati membri elaborano o mantengono una banca dati per la flotta delle loro navi, che registra i principali dati tecnici di ogni nave e le informazioni di cui al paragrafo 2, oppure si assicurano l'accesso diretto a una banca dati che fornisca informazioni simili. Gli Stati membri garantiscono alla Commissione il diritto di accedere o condividere l'accesso, secondo il caso, alla
banca dati delle loro navi, con la facoltà di trarre e
scambiare dette
informazioni.
2. La banca dati di ogni Stato membro
contiene le seguenti informazioni:
a)
dati individualizzati per ogni nave registrata:
i)
estremi di riconoscimento della nave (nome, numero OMI
, ecc.); data d'iscrizione e, se del caso, di radiazione dal registro,
ii)
identificazione degli organismi riconosciuti che partecipano alla certificazione e alla classificazione della nave su incarico dello Stato di bandiera,
iii)
date e risultati (Anomalie: Sì o No, descrizione e riparazioni effettuate o pendenti; Fermi: Sì o No, e durata)
delle ispezioni, comprese eventualmente quelle aggiuntive e supplementari, e date degli audit eseguiti sia direttamente dallo Stato di bandiera, sia da organizzazioni riconosciute abilitate a farlo,
iv)
identificazione dell'organismo che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni,
v)
risultato delle ispezioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo (anomalie: sì o no, descrizione e riparazioni effettuate o pendenti,
fermi: sì o no e durata
),
vi)
informazioni sui sinistri,
vii)
informazioni sulle violazioni delle convenzioni OMI e, in particolare,
della convenzione MARPOL e della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'inquinamento causato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni(15),
b)
dati generali relativi a tutte le navi del suo registro:
i)
relazione e
identificazione delle navi che hanno cessato di essere iscritte nel registro negli ultimi 12 mesi, essendo inteso che si devono conservare durante detto periodo tutte le informazioni raccolte nella banca dati nel periodo in cui sono rimaste in detto registro,
ii)
numero di ispezioni annuali di qualsiasi natura, ripartite per modalità, eseguite dallo Stato di bandiera o a suo nome.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere modificate, per tenere conto degli sviluppi relativi a nuove banche dati, secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Formati armonizzati per la comunicazione dei dati possono essere stabiliti secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4.Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono comunicate integralmente e immediatamente al nuovo Stato di bandiera nel caso in cui una nave sia radiata dal registro in seguito al suo trasferimento in un altro registro.
Articolo 12
Valutazione e riesame dei risultati degli Stati di bandiera
1. Gli Stati membri valutano ogni anno i risultati ottenuti nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. Le misure necessarie per valutare i risultati degli Stati di bandiera comprendono, senza che l'elenco seguente sia esaustivo, le percentuali di fermo delle navi nell'ambito dei controlli da parte dello Stato di approdo, i risultati delle ispezioni dello Stato di bandiera, le statistiche sui sinistri, i processi di comunicazione e informazione, le statistiche sulle perdite annue (escluse le perdite totali) e altri indicatori ritenuti idonei, per determinare se l'equipaggio, le risorse e le procedure amministrative sono adatte a soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera.
3. Secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2 sono adottate disposizioni per stabilire una metodologia comune di valutazione dei risultati dello Stato di bandiera.
4. Gli Stati membri che al 1° luglio dell'anno civile compaiono sulla lista nera o grigia pubblicata nella relazione annuale prevista dal Protocollo di intesa di Parigi in relazione al controllo da parte dello Stato di approdo, trasmettono alla Commissione, entro il 1° settembre, una relazione dettagliata sulle loro carenze in qualità di Stato di bandiera. La relazione individua e analizza le ragioni principali delle carenze riscontrate e identifica le categorie di navi a cui tali risultati sono ascrivibili. La relazione comprende un piano di azioni correttive, comprensivo, ove opportuno, di ispezioni supplementari, da attuare non appena possibile.
Articolo 13
Procedura di audit dello Stato di bandiera
1. Gli Stati membri provvedono affinché entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, a intervalli regolari venga effettuato un audit indipendente della loro conformità alla direttiva.
2. L'ambito e le procedure per l'audit di cui al paragrafo 1 sono stabiliti secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Tuttavia, gli audit svolti conformemente alle disposizioni della risoluzione OMI
A.974(24) sono
accettati come rispondenti all'audit di cui al paragrafo 1, se le condizioni stabilite al paragrafo 3 sono state rispettate. L'accettazione non pregiudica lo svolgimento di eventuali ispezioni aggiuntive svolte dalla Commissione, o su suo incarico, allo scopo di controllare la conformità con la legislazione marittima comunitaria.
3. Lo Stato membro sottoposto ad audit provvede affinché:
a)
l'audit comprenda anche la conformità con le disposizioni della presente direttiva,
b)
la Commissione partecipi in qualità di osservatore alla procedura di audit dell"OMI
,
c)
la relazione e le informazioni sul seguito dato all'audit siano messe a disposizione della Commissione.
4. Secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2:
a)
è fissato un calendario per lo svolgimento degli audit di cui al paragrafo 1,
b)
sono definite le condizioni per la pubblicità da dare ai risultati dell'audit.
5. Se necessario, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri,
elabora raccomandazioni e
proposte finalizzate a migliorare le procedure e i risultati
del sistema di audit dell'OMInell'ipotesi
di cui al paragrafo 2.
Articolo 14
Certificazione della qualità
1. Gli Stati membri elaborano, attuano e mantengono un sistema di gestione della qualità per la loro amministrazione. Il sistema è certificato conformemente alla norma ISO 9001:2000, o a una norma equivalente che copra almeno tutti gli aspetti della norma ISO 9001:2000, ed è sottoposto ad audit conformemente agli orientamenti della norma ISO 19011:2002 o di una norma equivalente che copra almeno tutti gli aspetti della norma ISO 19011:2002. È necessario garantire la conformità con la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(16)
in relazione alle norme equivalenti summenzionate.
2. Il sistema di gestione della qualità è introdotto entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
3. Il sistema di gestione della qualità è certificato entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
4. I riferimenti alle norme ISO di cui al paragrafo 1 possono essere aggiornati secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 15
Accordi di cooperazione
Entro la fine del [2007] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di istituire un protocollo di intesa tra la Comunità europea, gli Stati membri e i paesi terzi
in relazione agli obblighi in tema di controlli da parte dello Stato di bandiera, con l'obiettivo di assicurare parità di condizioni di concorrenza con
gli Stati membri per i paesi terzi
che si sono impegnati ad attuare in modo vincolante il codice per l'attuazione degli strumenti obbligatori dell"OMI
adottato con la
risoluzione OMI A.973(24)
e che hanno accettato di essere sottoposti ad audit conformemente alle disposizioni della risoluzione OMI A.974(24)
.
Articolo 16
Trasmissione
delle informazioni e
comunicazioni
1. Ogni Stato membro trasmette all"OMIe alla Commissione
le informazioni richieste dalle disposizioni delle convenzioni OMI
.
2. Ogni anno gli Stati membri informano la Commissione circa:
a)
il numero di ispezioni e audit svolti in qualità di Stati di bandiera,
b)
le risorse assegnate per i compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 7, paragrafo 1,
c)
le misure adottate per conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 11, all'articolo 12 e all'articolo 15.
3. Secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può stabilire un modello di formulario armonizzato per le comunicazioni
obbligatorie di cui al paragrafo 2.
4. Entro sei mesi dal ricevimento delle comunicazioni
dagli Stati membri la Commissione elabora una relazione consolidata riguardante l'attuazione della presente direttiva. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 17
Emendamenti
Oltre alle modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 7 e all'articolo 11, paragrafo 3, la presente direttiva può essere modificata, secondo
la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per tenere conto di nuovi impegni e disposizioni relativi allo Stato di bandiera elaborati a livello internazionale, in particolare in seno all"OMI
e all'ILO.
Gli emendamenti alle convenzioni OMI
e al codice per l'attuazione degli strumenti obbligatori OMI
possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 2099/2002.
Articolo 18
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'
articolo 8 della stessa
.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a
due mesi.
Articolo 19
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi ne informano immediatamente la Commissione e le trasmettono una tavola di concordanza fra le disposizioni nazionali e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva e sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni principali della legislazione nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il
presidente
Il
presidente
ALLEGATO I
CODICE DELLO STATO DI BANDIERA (CSB)
PARTI 1 E 2 del PROGETTO DI CODICE PER L'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI OBBLIGATORI DELL"OMI
PARTE 1 – AREE COMUNI
Obiettivo
1. Obiettivo del presente codice è migliorare globalmente la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino.
2. Le varie amministrazioni recepiranno il presente codice a seconda delle loro circostanze e saranno vincolate esclusivamente all'attuazione degli strumenti indicati al paragrafo 6, di cui sono governi contraenti o parti contraenti. Per effetto della loro posizione geografica o di altre circostanze è possibile che alcune amministrazioni svolgano un ruolo più importante in qualità di Stati di bandiera rispetto al ruolo di Stati di approdo o di Stati costieri, mentre è possibile che altre svolgano un ruolo più importante in qualità di Stati costieri o Stati di approdo anziché come Stati di bandiera. Queste differenze non riducono in alcun modo gli obblighi che ad essi incombono in quanto Stati di bandiera, di approdo o costieri.
Strategia
3. Affinché uno Stato realizzi l'obiettivo del presente codice è necessario elaborare una strategia che riguardi i punti seguenti:
1)
attuazione degli strumenti internazionali obbligatori pertinenti e controllo della loro osservanza;
2)
adesione alle raccomandazioni internazionali, ove opportuno;
3)
riesame e verifica permanente dell'efficacia con cui lo Stato ottempera ai propri obblighi internazionali; e
4)
conseguimento, mantenimento e miglioramento della capacità e dei risultati organizzativi globali.
Per l'attuazione della strategia summenzionata è necessario seguire gli orientamenti elencati nel presente codice.
Indicazioni generali
4. Conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS) e alle convenzioni dell"OMI
, le amministrazioni hanno la responsabilità di emanare leggi e regolamenti e di adottare tutte le altre misure necessarie per dare piena e completa attuazione a questi strumenti al fine di assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita in mare e della protezione dell'ambiente marino, una nave sia idonea al servizio al quale è assegnata e sia armata con personale marittimo competente.
5. Nell'adottare misure per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati operano in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un settore all'altro o trasformare un tipo di inquinamento in un altro (UNCLOS, articolo 195).
Campo di applicazione
6. Gli strumenti obbligatori dell"OMI
oggetto del presente codice sono:
1) la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), come modificata;
2) il protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974, come modificata (PROT SOLAS 1978);
3) il protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 come modificata (PROT SOLAS 1988);
4) la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78);
5) il protocollo del 1997 di modifica della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL PROT 1997);
6) la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, 1978, come modificata (STCW);
7) la convenzione internazionale sul bordo libero, 1966 (LL 66);
8) il protocollo del 1988 alla convenzione internazionale sul bordo libero, 1966 (LL PROT 1988)
9) la convenzione internazionale per la misurazione del tonnellaggio delle navi, 1969 (Tonnage 69); e
10) la convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, 1972, come modificata (COLREG 72),
nonché tutti gli strumenti resi obbligatori dalle convenzioni e dai protocolli summenzionati. Gli allegati dall"1 al 4 contengono elenchi non esaustivi degli obblighi stabiliti dagli strumenti obbligatori di cui sopra. L'allegato 5 contiene un elenco degli strumenti pertinenti; l'allegato 6 contiene un sommario delle modifiche degli strumenti obbligatori di cui al codice(17)
.
Azioni iniziali
7. Quando uno strumento obbligatorio dell"OMI
nuovo o modificato, entra in vigore per uno Stato, il governo di detto Stato deve essere in grado di attuarne e farne rispettare le disposizioni adottando adeguate misure legislative nazionali, nonché di dotarsi dell'infrastruttura necessaria per garantirne l'attuazione e l'osservanza. Pertanto, il governo di detto Stato deve:
1)
avere la capacità di emanare leggi che permettano di esercitare la propria effettiva giurisdizione e controllare gli aspetti amministrativi, tecnici e sociali in relazione alle navi che battono la loro bandiera e, in particolare, di creare la base giuridica appropriata per le norme generali relative ai registri, per l'ispezione delle navi, per le leggi sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento applicabili a dette navi e per l'elaborazione della regolamentazione connessa;
2)
disporre di una base giuridica appropriata per l'attuazione della propria legislazione e regolamentazione nazionale, comprese le relative procedure di inchiesta e penali; e
3)
disporre di personale sufficiente con esperienza specifica nel settore marittimo per fornire assistenza nell'emanazione della legislazione nazionale necessaria e per adempiere a tutti gli obblighi che incombono allo Stato, compresa la presentazione delle relazioni richieste dalle rispettive convenzioni.
8. Il documento "Guidelines for Maritime Legislation" (Linee guida per la legislazione marittima), una pubblicazione delle Nazioni Unite(18)
, offre un possibile inquadramento per l'elaborazione della legislazione nazionale necessaria per attuare le disposizioni degli strumenti pertinenti dell"OMI
.
Comunicazione delle informazioni
9. Lo Stato comunica a tutte le parti interessate la strategia di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni sulla propria legislazione nazionale.
Registrazioni
10. Devono essere compilati e tenuti aggiornati gli opportuni registri per fornire prove della conformità alle norme e dei risultati effettivi conseguiti dallo Stato. Le registrazioni devono essere leggibili, facilmente identificabili e accessibili. Occorre stabilire una procedura documentata per definire i controlli necessari per l'identificazione, lo stoccaggio, la protezione, il recupero, i tempi di conservazione e di cancellazione delle registrazioni.
Miglioramenti
11. Gli Stati devono migliorare in permanenza le misure adottate per dare attuazione alle convenzioni e ai protocolli in questione che hanno accettato. I miglioramenti devono essere il frutto dell'efficace e rigorosa applicazione ed esecuzione della legislazione nazionale, secondo le esigenze, verificandone l'osservanza.
12. Lo Stato deve favorire una cultura che offra opportunità di miglioramento dei risultati ottenuti nella sicurezza marittima e nella protezione dell'ambiente.
13. Inoltre, lo Stato deve adottare le misure necessarie per identificare ed eliminare la causa di non conformità al fine di evitarne la ripetizione, fra cui:
1)
esame e analisi della mancata conformità alle norme;
2)
messa in atto dell'azione correttiva necessaria; e
3)
esame dell'azione correttiva adottata.
14. Lo Stato deve determinare le misure da adottare per eliminare le cause delle potenziali non conformità al fine di evitarne la ripetizione.
PARTE 2 – STATI DI BANDIERA
Attuazione
15. Per adempiere effettivamente alle responsabilità e agli obblighi che ad essi incombono, gli Stati di bandiera devono:
1)
attuare politiche mediante l'adozione di misure legislative nazionali e orientamenti, che aiutino ad applicare e osservare le prescrizioni di tutte le convenzioni e dei protocolli in materia di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento di cui essi sono parti; e
2)
assegnare responsabilità all'interno della loro amministrazione per aggiornare e rivedere le politiche adottate in materia, ove necessario.
16. Gli Stati di bandiera devono stabilire risorse e procedure capaci di gestire un programma di sicurezza e di protezione dell'ambiente che deve prevedere almeno i seguenti punti:
1)
istruzioni amministrative per attuare le norme e regolamentazioni internazionali applicabili, sviluppare e diffondere regolamentazioni nazionali interpretative eventualmente necessarie;
2)
risorse per assicurare la conformità alle prescrizioni degli strumenti obbligatori dell'OMI di cui al paragrafo 6 usando un programma di audit e di ispezione indipendente da qualsiasi organismo amministrativo che rilasci i certificati richiesti e la documentazione pertinente e/o da qualsiasi soggetto che gli Stati di bandiera hanno abilitato a rilasciare i certificati prescritti e la documentazione pertinente;
3)
risorse per assicurare l'osservanza delle prescrizioni della convenzione STCW del 1978, come modificata. Sono comprese risorse per assicurare che:
3.
1 la formazione, la valutazione delle competenze e la certificazione della gente di mare siano conformi alle disposizioni della convenzione;
3.
2 i certificati e le convalide STCW rispecchino accuratamente le competenze della gente di mare, usando la terminologia STCW appropriata e termini identici a quelli usati nei documenti relativi alla composizione dell'equipaggio per garantire la sicurezza rilasciati alla nave;
3.
3 un'inchiesta imparziale possa essere svolta in caso di irregolarità, dovuta a un'azione o a un'omissione, che può rappresentare una minaccia diretta per la sicurezza della vita umana o della proprietà in mare o all'ambiente marino, da parte dei titolari di certificati o convalide rilasciati dalla Parte interessate;
3.
4 certificati e convalide rilasciati dallo Stato di bandiera possano essere effettivamente ritirati, sospesi o cancellati, ove giustificato e necessario, per prevenire frodi; e
3.
5 le disposizioni amministrative, fra cui quelle riguardanti le attività di formazione, valutazione e certificazione svolte sotto l'autorità di un altro Stato, siano tali che lo Stato di bandiera accetti la responsabilità di garantire che comandanti, ufficiali e altra gente di mare in servizio sulle navi autorizzare a battere la propria bandiera(19)
dispongono delle competenze necessarie;
4)
risorse per assicurare lo svolgimento di inchieste sui sinistri e un trattamento adeguato e tempestivo dei casi di navi con anomalie identificate; e
5)
in relazione alle prescrizioni contenute nei pertinenti strumenti obbligatori dell'OMI
, l'elaborazione, la documentazione e la fornitura di orientamenti che soddisfino le esigenze dell'amministrazione.
17. Gli Stati di bandiera assicurano che le navi autorizzate a battere la loro bandiera abbiano un equipaggio sufficiente ed efficiente, tenendo conto dei principi dell'equipaggio di sicurezza adottati dall"OMI
.
Delega di poteri
18. Gli Stati membri che autorizzano organismi riconosciuti ad agire per conto dell'amministrazione nazionale al fine di svolgere controlli e ispezioni, rilasciare certificati e documenti, marchiare le navi e compiere altri incarichi obbligatori richiesti dalle convenzioni dell"OMI
devono regolamentare tale autorizzazione conformemente al regolamento SOLAS XI-1/1 al fine di:
1)
determinare se l'organismo riconosciuto disponga di risorse adeguate, in termini di capacità tecniche, gestione e ricerca, per svolgere i compiti assegnatigli, conformemente ai requisiti minimi per gli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni prescritti dalla pertinente risoluzione dell"OMI(20)
;
2)
avere come base un accordo scritto formale fra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che, come requisito minimo, includa gli elementi stabiliti nella risoluzione pertinente dell"OMI(21)
, o disposizioni legali equivalenti, e che possa essere basato sul modello di accordo per l'autorizzazione di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione(22)
;
3)
fornire istruzioni specifiche che indichino con precisione le azioni da adottare se la nave è dichiarata non idonea a prendere il largo senza danno per la nave stessa o per le persone a bordo o se si ritiene che essa rappresenti una minaccia eccessiva per l'ambiente marino;
4)
fornire all'organismo riconosciuto tutti gli strumenti appropriati della legislazione nazionale, comprese le relative interpretazioni, che attuano le disposizioni delle convenzioni o specificare se le norme dell'amministrazione prescrivono requisiti più severi di quelle delle convenzioni; e
5)
imporre che l'organismo riconosciuto mantenga registri per fornire all'amministrazione i dati necessari per facilitare l'interpretazione delle regolamentazioni della convenzione.
19. Gli Stati membri che nominano ispettori per svolgere controlli e ispezioni per loro conto regolamentano tali nomine, come opportuno, conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 18, in particolare ai punti 3 e 4.
20. Lo Stato di bandiera istituisce o partecipa a un programma di sorveglianza con risorse adeguate per monitorare e comunicare con i propri organismi riconosciuti al fine di assicurare che i propri obblighi internazionali siano pienamente rispettati, nei modi seguenti:
1)
esercitando la propria autorità per svolgere inchieste supplementari al fine di assicurare che le navi autorizzate a battere la propria bandiera siano di fatto conformi agli strumenti obbligatori dell"OMI
;
2)
svolgendo le inchieste supplementari ritenute necessarie al fine di assicurare che le navi autorizzate a battere la propria bandiera siano conformi ai requisiti nazionali che integrano i requisiti delle convenzioni dell"OMI
; e
3)
fornendo personale con una buona conoscenza delle norme e delle regolamentazioni dello Stato di bandiera e degli organismi riconosciuti e che possa svolgere sul posto un'efficace sorveglianza degli organismi riconosciuti.
Controllo dell'osservanza
21. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle regole e norme internazionali da parte delle navi autorizzate a battere la loro bandiera e da organismi e persone sotto la loro giurisdizione al fine di assicurare la conformità con gli obblighi internazionali. Tali misure includono, fra l'altro:
1)
vietare alle navi autorizzate a battere la loro bandiera di salpare finché esse non possono prendere il mare nel rispetto dei requisiti delle regole e norme internazionali;
2)
eseguire un'ispezione periodica delle navi autorizzate a battere la loro bandiera per verificare che le condizioni effettive della nave e dell'equipaggio siano conformi ai certificati di cui sono titolari;
3)
durante l'ispezione periodica di cui al punto .2, l'ispettore accerta che la gente di mare assegnata alle navi conosca:
3.
1 i propri doveri specifici; e
3.
2 l'organizzazione, le installazioni, le attrezzature e le procedure della nave.
4)
assicurare che l'equipaggio della nave, nel complesso, possa coordinare effettivamente le proprie attività in una situazione di emergenza e svolgere funzioni vitali per la sicurezza o la prevenzione o attenuazione dell'inquinamento;
5)
stabilire nella legislazione e regolamentazione nazionale sanzioni di adeguata severità per scoraggiare la violazione di regole e norme internazionali da parte delle navi autorizzate a battere la loro bandiera;
6)
promuovere, previa indagine, un'azione giudiziaria contro le navi autorizzate a battere la loro bandiera che hanno violato regole e norme internazionali, indipendentemente dal luogo in cui la violazione si è verificata;
7)
stabilire nelle leggi e nei regolamenti nazionali sanzioni adeguatamente severe per scoraggiare la violazione di regole e norme internazionali da parte di persone alle quali sono stati rilasciati certificati o convalide sotto la loro autorità; e
8)
promuovere, previa indagine, un'azione giudiziaria contro le persone titolari di certificati o convalide che hanno violato regole e norme internazionali, indipendentemente dal luogo in cui la violazione si sia verificata.
22. Uno Stato di bandiera deve prendere in considerazione la possibilità di elaborare e realizzare un programma di controllo e monitoraggio, a seconda dei casi, per:
1)
garantire rapide e approfondite inchieste sui sinistri, trasmettendo una relazione all"OMI
, ove previsto;
2)
raccogliere dati statistici per analizzare le tendenze e identificare i settori problematici; e
3)
rispondere tempestivamente alle anomalie e ai casi di inquinamento presunti dichiarati dagli Stati di approdo o dagli Stati costieri.
23. Inoltre, lo Stato di bandiera deve:
1)
assicurare mediante la legislazione nazionale la conformità con gli strumenti dell"OMI
applicabili;
2)
prevedere personale qualificato in numero sufficiente per attuare e far rispettare le legislazione nazionale di cui al punto 15.1, compreso il personale addetto alle inchieste e ai controlli;
3)
prevedere proprio personale qualificato in numero sufficiente per svolgere inchieste sugli incidenti in cui le navi autorizzate a battere la propria bandiera sono state sottoposte a fermo dagli Stati di approdo;
4)
prevedere proprio personale qualificato in numero sufficiente per svolgere inchieste sugli incidenti in cui gli Stati di approdo contestano la validità di un certificato o di una convalida ovvero la competenza dei titolari di certificati o convalide rilasciati sotto la propria autorità; e
5)
assicurare la formazione e la sorveglianza dell'attività svolta dagli ispettori e dai controllori dello Stato di bandiera.
24. Quando uno Stato è informato che una nave autorizzata a battere la propria bandiera è stata immobilizzata da uno Stato di approdo, lo Stato di bandiera provvede alla messa in opera delle misure correttive appropriate per rendere la nave in questione immediatamente conforme alle convenzioni internazionali applicabili.
25. Uno Stato di bandiera, o un organismo riconosciuto che opera per suo conto, rilascia o vidima un certificato internazionale a una nave soltanto dopo aver accertato che essa soddisfa tutti i requisiti applicabili.
26. Uno Stato di bandiera rilascia un certificato internazionale di competenza o una convalida a una persona soltanto dopo aver accertato che essa soddisfa tutti i requisiti applicabili.
Ispettori dello Stato di bandiera
27. Lo Stato di bandiera dovrebbe definire e documentare le responsabilità, i poteri di tutto il personale preposto a gestire, svolgere e verificare le attività connesse alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento, nonché le relazioni fra i membri del personale.
28. Il personale responsabile o incaricato di svolgere controlli, ispezioni e audit a bordo di navi e presso società oggetto dei pertinenti strumenti obbligatori dell'OMI
dovrebbe avere almeno i seguenti requisiti:
1)
qualifiche adeguate rilasciate da un istituto marittimo o nautico ed esperienza ottenuta in servizio in mare in qualità di ufficiale marittimo certificato che detiene o che ha ottenuto un certificato di competenza STCW II/2 o III/2 in corso di validità e che ha mantenuto le proprie conoscenze tecniche delle navi e del loro funzionamento dal conseguimento del certificato di competenza; o
2)
una laurea o un titolo di studio equivalente rilasciato da un istituto superiore in un settore tecnico o scientifico pertinente riconosciuto dallo Stato.
29. Il personale qualificato ai sensi del punto 28, paragrafo 1 dovrebbe essere stato in servizio come ufficiale di coperta o di macchina per un periodo non inferiore a tre anni.
30. Il personale qualificato ai sensi del punto 28, paragrafo 2 dovrebbe essere stato in servizio con funzioni pertinenti per almeno tre anni.
31. Inoltre, il personale dovrebbe possedere adeguate conoscenze pratiche e teoriche delle navi, del loro funzionamento e delle disposizioni degli strumenti nazionali e internazionali pertinenti necessari per svolgere i propri compiti in qualità di ispettori dello Stato di bandiera, ottenute per mezzo di programmi di formazione documentati.
32. Il resto del personale che presta assistenza nello svolgimento di queste operazioni dovrebbe disporre di istruzione, formazione e supervisione adeguate ai compiti che è autorizzato a svolgere.
33. L'esperienza maturata precedentemente nel settore di competenza dovrebbe essere considerata un vantaggio; in caso di mancata esperienza precedente l'amministrazione dovrebbe fornire un'adeguata formazione pratica.
34. Gli Stati di bandiera possono accreditare gli ispettori mediante un dettagliato programma di formazione istituzionalizzato che porti allo stesso livello di conoscenze e capacità di quello richiesto ai paragrafi dal 29 al 32.
35. Lo Stato di bandiera dovrebbe aver adottato un sistema documentato per la qualifica del personale e l'aggiornamento continuo delle loro conoscenze in relazione ai compiti che sono autorizzati a svolgere.
36. A seconda delle funzioni da svolgere, le qualifiche dovrebbero riguardare:
1)
la conoscenza delle norme e delle regolamentazioni nazionali e internazionali applicabili alle navi, alle compagnie, all'equipaggio, al carico e al funzionamento;
2)
la conoscenza delle procedure da applicare per le funzioni di indagine, certificazione, controllo, investigazione e supervisione;
3)
la comprensione delle finalità e degli obiettivi degli strumenti nazionali e internazionali in materia di sicurezza marittima e protezione dell'ambiente marino e dei relativi programmi;
4)
la comprensione delle procedure interne ed esterne, a bordo e a terra;
5)
il possesso delle competenze professionali necessarie per svolgere effettivamente ed efficacemente i compiti assegnati;
6)
la perfetta conoscenza delle norme di sicurezza in tutte le circostanze, anche per la propria sicurezza personale; e
7)
la formazione o l'esperienza nei vari compiti da svolgere e, preferibilmente, anche nelle funzioni da valutare.
37. Lo Stato di bandiera dovrebbe rilasciare all'ispettore un documento di identificazione che questi deve indossare durante lo svolgimento dei suoi compiti.
Inchieste dello Stato di bandiera
38. A seguito di un incidente marino o di un caso di inquinamento è necessario svolgere le opportune inchieste. Le inchieste sui sinistri sono svolte da ispettori adeguatamente qualificati, competenti nei settori di pertinenza. Lo Stato di bandiera deve essere pronto a mettere a disposizione a tal fine ispettori qualificati, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato l'incidente.
39. Lo Stato di bandiera deve assicurarsi che i singoli ispettori abbiano conoscenze operative ed esperienza pratica nei settori relativi ai loro normali compiti. Inoltre, per assistere i singoli ispettori nello svolgimento di compiti che esulano dai loro normali incarichi, lo Stato di bandiera provvede alla rapida messa a disposizione di consulenze specialistiche nei settori seguenti, ove necessario:
1)
navigazione e regolamento per prevenire gli abbordi in mare;
2)
regolamentazioni dello Stato di bandiera sui certificati di competenza;
3)
cause dell'inquinamento marino;
4)
tecniche per svolgere interviste;
5)
raccolta di prove; e
6)
valutazione degli effetti dell'elemento umano.
40. Si dovrebbero svolgere inchieste sugli incidenti che comportano lesioni personali che richiedono un'assenza dal lavoro di tre giorni o più e sui decessi dovuti a incidenti sul lavoro o sinistri connessi a navi dello Stato di bandiera. I risultati delle inchieste devono essere pubblicati.
41. Gli incidenti che coinvolgono navi devono essere oggetto di inchieste e relazioni conformemente alle convenzioni pertinenti dell"OMI
e agli orientamenti elaborati dall"OMI(23)
. La relazione sull'inchiesta deve essere trasmessa all"OMI
unitamente alle osservazioni dello Stato di bandiera, in conformità con gli orientamenti di cui sopra.
Valutazione e riesame
42. Gli Stati di bandiera dovrebbero valutare periodicamente i risultati che ottengono nello svolgimento di procedimenti amministrativi e nell'utilizzo delle risorse amministrative necessari per soddisfare gli obblighi, come richiesto dalle convenzioni di cui sono parti.
43. Le misure per valutare i risultati degli Stati di bandiera possono comprendere, fra l'altro, le percentuali di fermo a seguito dei controlli da parte dello Stato di approdo, i risultati delle ispezioni dello Stato di bandiera, le statistiche sui sinistri, i processi di comunicazione e informazione, le statistiche sulle perdite annue (escluse le perdite totali) e altri indicatori ritenuti idonei, per determinare se l'equipaggio, le risorse e le procedure amministrative sono adeguati a soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera.
44. Le misure in oggetto possono comprendere un esame periodico dei seguenti fattori:
1)
il tasso di perdita di navi e di incidenti per identificare tendenze specifiche in determinati periodi;
2)
il numero di casi verificati di navi sottoposte a fermo in rapporto alle dimensioni della flotta;
3)
il numero di casi comprovati di incompetenza o infrazione da parte di singoli titolari di certificati o convalide rilasciati sotto la propria autorità;
4)
le risposte alle relazioni sulle carenze o agli interventi dello Stato di approdo;
5)
le inchieste su gravi incidenti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti;
6)
le risorse finanziarie, tecniche e di altro tipo che sono state utilizzate;
7)
i risultati di ispezioni, inchieste e controlli sulle navi della flotta;
8)
le inchieste sugli incidenti sul lavoro;
9)
il numero di incidenti e violazioni della convenzione MARPOL 73/78, modificata; e
10)
il numero di sospensioni o ritiri di certificati, convalide, approvazioni, ecc.
ALLEGATO II
REQUISITI MINIMI PRESCRITTI PER GLI ISPETTORI DELLO STATO DI BANDIERA
(di cui all'articolo 8)
1. Gli ispettori devono essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a svolgere i controlli di cui alla presente direttiva.
2. Gli ispettori devono possedere le conoscenze teoriche adeguate e la necessaria esperienza pratica in materia di navi, del loro funzionamento e delle disposizioni delle pertinenti normative nazionali e internazionali. Le loro conoscenze e la loro esperienza devono essere acquisite mediante programmi di formazione documentati.
3. Come requisiti minimi, gli ispettori devono:
1)
essere in possesso dei titoli legali necessari per esercitare la funzione di ufficiale di ponte o di macchine di una nave, rilasciati
da un istituto marittimo o nautico comprovanti che, nella sua qualità di ufficiale, ha un'esperienza minima di tre anni a bordo di una nave o, in via alternativa, di un anno a bordo più altri due di pratica come ispettore dello Stato di bandiera agli ordini dell'autorità competente di uno Stato membro,
o che è o è
stato titolare di un valido certificato di competenza STCW II/2 o III/2;
2)
avere superato un esame riconosciuto dall'autorità competente per conseguire il titolo di architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere competente nel settore marino e aver svolto tali funzioni per almeno tre
anni; oppure per un anno oltre ad aver completato un periodo di due anni come ispettore tirocinante dello Stato di bandiera agli ordini dell'autorità competente di uno Stato membro; o
3)
essere in possesso di una laurea universitaria pertinente o di un titolo di studio equivalente ed aver seguito una formazione e ottenuto una qualifica presso un istituto di formazione per ispettori, e inoltre aver prestato servizio per almeno due anni presso l'autorità competente di uno Stato membro con la qualifica di ispettore tirocinante dello Stato di bandiera
.
4.Gli
ispettori con le qualifiche di cui ai punti 3,1) e 3,2)
devono aver mantenuto aggiornate le loro conoscenze tecniche delle navi e delle relative operazioni dal conseguimento del certificato di competenza o delle qualifiche.
5. Gli ispettori con le qualifiche di cui al punto 3,3) devono possedere lo stesso livello di conoscenze e capacità di quello richiesto agli ispettori con le qualifiche di cui ai punti 3,1) e 3,2)
.
6. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare verbalmente e per iscritto con la gente di mare nella lingua più comunemente parlata in mare.
7. Gli ispettori non devono avere alcun tipo di interesse commerciale, personale o familiare
in relazione alla nave ispezionata, al suo equipaggio, al suo agente, alla sua compagnia, al suo armatore o noleggiatore,
né con alcuna organizzazione non governativa
che svolga
visite obbligatorie o di classificazione o che rilasci
certificati alle navi.
8. Sono parimenti accettati gli ispettori che non soddisfano i requisiti di cui sopra se, alla data di adozione della presente direttiva, sono impiegati da un'autorità competente per visite obbligatorie o per ispezioni da parte dello Stato di approdo e tale Stato aderisce al Protocollo di intesa di Parigi in relazione al controllo da parte dello Stato di approdo.
ALLEGATO III
ORIENTAMENTI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO SULLE NAVI SOTTOPOSTE A FERMO DA UNO STATO DI APPRODO
(di cui all'articolo 6)
1.
Fermo da parte di uno Stato di approdo
1.
Quando è informata che una nave battente la propria bandiera è stata sottoposta a fermo da un altro
Stato di approdo, l'autorità competente di uno Stato membro (in appresso "lo Stato di bandiera") appronta le misure correttive adeguate per rendere la nave conforme alle regolamentazioni e alle convenzioni internazionali applicabili. Sono considerate adeguate le misure di seguito riportate: l'elenco non pregiudica l'adozione di misure ad effetto equivalente o a carattere integrativo, se coerenti con gli scopi e i mezzi della presente direttiva.
2. Azioni immediate
1. Non appena è informato del fermo, lo Stato di bandiera contatta la compagnia (la compagnia del codice ISM) e lo Stato di approdo per stabilire, per quanto possibile, le circostanze esatte del fermo.
2. Sulla base delle informazioni ottenute, lo Stato di bandiera valuta quale azione immediata sia necessaria per rendere la nave conforme. Se ritiene che alcune carenze possano essere facilmente corrette e confermate dallo Stato di approdo (per es. una scialuppa di salvataggio che necessita di manutenzione), lo Stato di bandiera deve ottenere la conferma dello Stato di approdo che le carenze sono state corrette.
3. Per le carenze più gravi, in particolari quelle strutturali e quelle disciplinate da certificati rilasciati da un organismo riconosciuto o dallo stesso Stato di bandiera, quest'ultimo ordina un'ispezione supplementare speciale da parte di uno dei propri ispettori o nomina un ispettore dell'organismo riconosciuto affinché ne svolga una per suo conto. Inizialmente l'ispezione si concentra sulle aree in cui lo Stato di approdo ha riscontrato carenze. Se ritenuto necessario dall'ispettore dello Stato di bandiera o dell'organismo riconosciuto, l'ispezione può essere svolta sotto forma di una nuova ispezione completa a copertura di tutte le aree disciplinate dai pertinenti certificati obbligatori.
4. Dopo che l'organismo riconosciuto ha svolto l'ispezione di cui al precedente punto 3, l'ispettore riferisce allo Stato di bandiera sulle azioni adottate e sulle condizioni della nave a seguito dell'ispezione in modo che lo Stato di bandiera possa determinare le eventuali ulteriori azioni da intraprendere.
5. Se l'ispezione da parte dello Stato di approdo è stata sospesa conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 95/21/CE, o all'articolo 13, paragrafo 5 della direttiva 2007/.../CE [sul controllo dello Stato di approdo] lo Stato di bandiera organizza una nuova ispezione della nave per i certificati che coprono le aree in cui lo Stato di approdo ha riscontrato carenze e per le altre eventuali aree che successivamente sono state ritenute carenti. Lo Stato di bandiera svolge l'ispezione direttamente oppure richiede una relazione completa all'ispettore dell'organismo riconosciuto e, ove opportuno, conferma che è stata svolta un'ispezione soddisfacente e che tutte le carenze sono state corrette. Una volta soddisfatto, lo Stato di bandiera conferma allo Stato di approdo che la nave è conforme ai requisiti delle regolamentazioni e delle convenzioni internazionali di applicazione.
6. Nei casi più gravi di non conformità con le regolamentazioni e le convenzioni internazionali, lo Stato di bandiera invia sempre un proprio ispettore e non si avvale di un ispettore dell'organismo riconosciuto per svolgere o controllare le ispezioni e i controlli di cui ai punti da 3 a 5.
7. Salvo nei casi in cui si applica il punto 10, lo Stato di bandiera richiede che le misure correttive siano adottate dalla compagnia per rendere la nave conforme alle regolamentazioni e alle convenzioni internazionali applicabili prima che la nave sia autorizzata a prendere il mare dal porto in cui è stato imposto il fermo (oltre all'azione correttiva richiesta dallo Stato di approdo). Se l'azione correttiva in questione non è eseguita, i certificati pertinenti sono ritirati.
8. Lo Stato di bandiera valuta in quale misura le carenze registrate dallo Stato di approdo e riscontrate a seguito di un'ispezione/un controllo dello Stato di bandiera indicano un'insufficienza del sistema di gestione della sicurezza della nave e della compagnia. Ove necessario, lo Stato di bandiera dispone il nuovo audit della nave e/o della compagnia e, in collaborazione con lo Stato di approdo, valuta se il nuovo audit debba essere eseguito prima che la nave sia autorizzata a lasciare il porto in cui è stata sottoposta a fermo.
9. Lo Stato di bandiera resta sempre in contatto e coopera con lo Stato di approdo per contribuire a correggere le carenze riscontrate e risponde con la massima rapidità alle richieste di chiarimenti inoltrate dallo Stato di approdo.
10. Se le carenze non possono essere corrette nel porto in cui la nave è sottoposta a fermo e, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 95/21/CE o dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2007/…/CE [sul controllo dello Stato di approdo], lo Stato di approdo autorizza la nave a raggiungere un cantiere navale per le riparazioni, lo Stato di bandiera si mette in contatto con lo Stato di approdo per determinare le condizioni alle quali il trasferimento può avvenire e conferma le condizioni in oggetto per iscritto.
11. Se la nave non è conforme alle condizioni di cui al punto 10 e non riesce a fare scalo in un cantiere navale per le riparazioni, lo Stato di bandiera chiede immediatamente una spiegazione alla compagnia e valuta la possibilità di ritirare i certificati della nave. Inoltre, lo Stato di bandiera esegue un'ispezione supplementare alla prima occasione possibile.
12. Se, in base alle informazioni disponibili, lo Stato di bandiera ritiene che il fermo non sia giustificato, ne informa lo Stato di approdo e si mette in contatto con la compagnia per valutare se usare la procedura di appello disponibile nello Stato di approdo.
3. Misure successive
1. A seconda della gravità delle carenze riscontrate e delle misure immediate adottate, lo Stato di bandiera valuta inoltre l'opportunità di svolgere un'ispezione supplementare della nave dopo che è stato revocato il fermo. L'ispezione supplementare comprende una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza. Indicativamente, l'ispezione supplementare della nave dovrebbe essere svolta dallo Stato di bandiera entro [6] settimane dal momento in cui è stata informata del fermo. L'ispezione supplementare è eseguita a spese della compagnia. Lo Stato di bandiera che ha in programma di svolgere un'ispezione obbligatoria sulla nave entro [3] mesi ha facoltà di ritardare l'ispezione obbligatoria fino a tale scadenza.
2. Inoltre, lo Stato di bandiera valuta se svolgere un nuovo audit della compagnia interessata. Lo Stato di bandiera riesamina inoltre i risultati delle precedenti ispezioni di altre navi che operano sotto la responsabilità della stessa compagnia per stabilire se la flotta della compagnia in questione presenta carenze comuni.
3. Se la nave è stata sottoposta a fermo più di una volta nei 2 anni precedenti per validi motivi, le misure di controllo devono essere prese con maggiore urgenza e in ogni caso lo Stato di bandiera deve eseguire un'ispezione supplementare entro [4] settimane da quando è stato informato del fermo.
4. Se il fermo comporta anche il divieto di accesso della nave conformemente all'articolo 7, lettera b) della direttiva 95/21/CE ovvero all'articolo 10 della direttiva 2007/.../CE [sul controllo dello Stato di approdo], lo Stato di bandiera esegue un'ispezione supplementare e adotta tutte le misure necessarie per assicurare che la compagnia renda la nave completamente conforme alle convenzioni e regolamentazioni pertinenti. Una volta soddisfatto, lo Stato di bandiera trasmette alla compagnia un documento a tal fine.
5. In tutti i casi, lo Stato di bandiera valuta quali azioni giudiziarie possono essere intentate contro la compagnia, compresa l'applicazione di sanzioni pecuniarie adeguatamente severe per scoraggiare la violazione delle norme comunitarie e delle regole internazionali. Se una nave non rispetta sistematicamente le prescrizioni delle regolamentazioni comunitarie e delle convenzioni internazionali, lo Stato di bandiera valuta quali eventuali sanzioni supplementari possono applicarsi, compresa la cancellazione della nave dal registro.
6. Una volta che tutte le misure correttive per rendere la nave conforme alle regolamentazioni comunitarie e alle convenzioni internazionali sono terminate, lo Stato di bandiera trasmette all'OMI e alla Commissione una relazione conformemente alla convenzione SOLAS 74, come modificata, capitolo I, regolamento 19(d) e paragrafo 5.2 della risoluzione OMI A.787(19), come modificata, con riferimento all'OMI, e contenente informazioni supplementari relative alle disposizioni comunitarie collegate, con riferimento alla Commissione.
4.
Ispezione supplementare
1. L'ispezione supplementare di cui sopra prevede un esame sufficientemente approfondito delle seguenti aree così da consentire allo Stato di bandiera di accertarsi che la nave, le attrezzature e l'equipaggio sono conformi a tutte le regolamentazioni e convenzioni internazionali ad essi applicabili:
certificati e documenti
struttura dello scafo e relativa attrezzatura
condizioni di assegnazione delle linee di carico
principali sistemi e macchine
pulizia della sala macchine
mezzi di salvataggio
sicurezza antincendio
strumentazione di navigazione
movimentazione del cargo e relativa attrezzatura
attrezzatura radio
attrezzatura elettrica
prevenzione dell'inquinamento
condizioni di vita e di lavoro
equipaggio
certificazione dell'equipaggio
sicurezza dei passeggeri
norme operative, comprese la comunicazione con l'equipaggio, le esercitazioni, la formazione, le operazioni sul ponte e nella sala macchine e la sicurezza.
2. L'ispezione supplementare comprende le voci pertinenti previste per l'ispezione estesa di cui all'allegato
V della
direttiva 95/21/CE ovvero
alla parte C dell'allegato VIII della direttiva 2007/.../CE [
relativa al controllo dello Stato di approdo], senza tuttavia limitarsi ad esse. Gli ispettori dello Stato di bandiera non devono esitare a includere, ove ritenuto necessario, prove funzionali su elementi quali i dispositivi di salvataggio e le relative procedure di lancio, le macchine principali e ausiliarie, le coperture dei boccaporti, il sistema di alimentazione elettrica principale e i sistemi di sentina.
GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
7 Cfr. il Codice in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi, adottato dall"OMI
con la risoluzione A.849(20), modificata dalla risoluzione A.884(21).