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Procedura : 2006/2130(INI)
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Ciclo del documento : A6-0036/2007

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A6-0036/2007

Discussioni :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

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PV 29/03/2007 - 8.13
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P6_TA(2007)0100

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Giovedì 29 marzo 2007 - Bruxelles
Futuro del calcio professionistico in Europa
P6_TA(2007)0100A6-0036/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa (2006/2130(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste la relazione di Helsinki del 10 dicembre 1999(1) e la dichiarazione di Nizza dell'8 dicembre 2000(2) sulle caratteristiche specifiche dello sport e la sua funzione sociale in Europa,

–   visti gli articoli 17 e III-282 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (il trattato costituzionale),

–   vista l'iniziativa della Presidenza del Regno Unito sul calcio europeo, da cui è scaturita la "Valutazione indipendente sullo sport europeo 2006",

–   viste la giurisprudenza della Corta di giustizia delle Comunità europee (la Corte di giustizia), del Tribunale di prima istanza e le decisioni della Commissione su questioni inerenti allo sport,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6-0036/2007),

A.   considerando che nella relazione di Helsinki la Commissione ha posto l'accento sulla necessità di una collaborazione tra gli organi di governo del calcio e le autorità pubbliche, ai fini di una buona gestione di questo sport, che rispetti appieno le caratteristiche di autoregolamentazione dello sport professionistico,

B.   considerando che lo sport europeo, e il calcio in particolare, costituisce una parte inalienabile dell'identità e della cittadinanza europea, e che il modello del calcio europeo, caratterizzato da competizioni sportive aperte all'interno di una struttura piramidale nella quale diverse centinaia di migliaia di società amatoriali e milioni di volontari e di calciatori costituiscono la base per i club professionistici più prestigiosi, è il risultato di una lunga tradizione democratica e di un sostegno popolare nella società nel suo complesso,

C.   considerando che il calcio riveste un importante ruolo sociale ed educativo e rappresenta un efficiente strumento di inclusione sociale e di dialogo multiculturale e che deve svolgere un ruolo attivo nella lotta contro la discriminazione, l'intolleranza, il razzismo e la violenza, poiché molti incidenti di questa matrice avvengono ancora all'interno e attorno agli stadi, e considerando che i club e le leghe di calcio professionistico svolgono un ruolo essenziale anche dal punto di vista sociale e culturale in seno alle loro comunità locali e nazionali,

D.   considerando che il calcio professionistico ha una duplice dimensione economica e non economica,

E.  E considerando che gli aspetti economici del calcio professionistico sono assoggettati al diritto comunitario e che la giurisprudenza riconosce la specificità dello sport e la funzione sociale ed educativa che il calcio svolge in Europa,

F.   considerando che incombe pertanto alle autorità politiche e sportive nazionali ed europee garantire che l'applicazione del diritto comunitario al calcio professionistico non comprometta le sue funzioni sociali e culturali, sviluppando a tal fine un quadro giuridico adeguato che rispetti appieno i principi fondamentali della specificità del calcio professionistico, dell'autonomia dei suoi organi e della sussidiarietà,

G.   considerando che, stante la crescente rilevanza dello sport nell'ambito delle varie politiche dell'Unione europea (libertà di circolazione, riconoscimento delle qualifiche, concorrenza, politica sanitaria e dell'audiovisivo), si è deciso di inserire lo sport nel trattato costituzionale quale sfera di competenza dell'UE (articoli 17 e III-282); e considerando che il trattato costituzionale non è stato ratificato da tutti gli Stati membri e che la sola dichiarazione di Nizza sullo sport nell'Unione non è sufficiente ad affrontare gli attuali problemi che, trascendendo la dimensione nazionale, richiedono di conseguenza soluzioni europee,

H.   considerando che la crescente professionalizzazione e commercializzazione dello sport in generale, e del calcio in particolare, conferiscono al diritto comunitario una rilevanza molto maggiore in ambito sportivo, il che si riflette nell'aumento del numero di casi all'esame della Corte di giustizia e della Commissione,

   considerando che ciò ha acuito il problema dell'incertezza giuridica e che il settore tende sempre più a ritenere inadeguato un approccio basato unicamente sull'esame puntuale di singoli casi, come documentato anche nello studio commissionato da diversi ministri dello sport degli Stati membri dell'UE e pubblicato di recente con il titolo "Valutazione indipendente sullo sport europeo 2006",
   che, ad esempio, non è chiaro se la norma dell'Unione europea delle associazioni del calcio (UEFA) che prevede che le squadre devono avere un numero minimo di giocatori del vivaio, una disposizione estremamente importante per la promozione delle giovani leve, potrà reggere a un esame di conformità all'articolo 12 del trattato CE da parte della Corte di Giustizia,
   I. considerando che, a seguito di questa situazione di incertezza giuridica, non è chiaro in che misura gli organismi di autoregolamentazione, quali l'UEFA e le federazioni nazionali e le leghe nazionali godano di autonomia e in che misura essi siano tenuti a rispettare taluni principi del diritto comunitario - come le norme in materia di libera circolazione, non discriminazione e concorrenza - nell'esercizio del loro diritto all'autogoverno e nello svolgimento delle loro funzioni di regolamentazione,

J.   considerando che tale incertezza giuridica non solo è problematica in termini economici, ma anche per quanto concerne la funzione sociale, culturale ed educativa del calcio e che, nel contempo, essa riduce l'interesse dei tifosi, compromette gli sforzi di valorizzazione qualitativa dello sport e nuoce al principio del fair play,

K.   considerando che è stata adottata una decisione atta a inserire lo sport nel trattato costituzionale quale aspetto di competenza dell'UE (articoli 17 e III-282) al fine di dare all'UE i poteri per sviluppare una dimensione europea,

L.   considerando che il calcio professionistico non funziona come un settore tipico dell'economia e che i club professionistici non possono operare alle stesse condizioni di mercato di altri settori economici, vista l'interdipendenza esistente tra gli avversari sportivi e visto l'equilibrio competitivo necessario per garantire l'incertezza dei risultati; che i suoi vari attori, inclusi i tifosi, i giocatori, le società, le leghe e le associazioni non operano come normali consumatori o imprese,

M.   considerando che il futuro del calcio professionistico in Europa è minacciato dalla crescente concentrazione della ricchezza economica e del potere sportivo,

N.   considerando che la crescente rilevanza dei proventi ricavati dalla vendita dei diritti di telediffusione potrebbe scardinare l'equilibrio concorrenziale fra le società di vari paesi poiché siffatti proventi dipendono in larga misura dalla dimensione dei mercati televisivi nazionali,

O.   considerando che da molti decenni il calcio professionistico ha assunto una dimensione sempre più internazionale ed è altresì caratterizzato da differenti regimi regolamentari e legislativi internazionali,

P.   considerando che le divergenti normative nazionali e i divergenti criteri vigenti in Europa in materia di concessione delle licenze provocano condizioni disomogenee sotto il profilo economico e giuridico e che tale situazione ostacola seriamente la corretta competizione sportiva tra squadre nei tornei europei, e di conseguenza anche tra squadre nazionali,

Q.   considerando che la partecipazione femminile nello sport in generale è tuttora di gran lunga inferiore a quella maschile, che le donne sono tuttora sottorappresentate negli organi decisionali e direttivi degli enti sportivi e che si constatano ancora casi di discriminazione fondate sul genere a livello di retribuzione delle sportive professioniste,

R.   considerando che, sebbene la sentenza Bosman del 1995 abbia avuto un effetto positivo sui contratti e la mobilità dei calciatori, nonostante i numerosi problemi occupazionali e sociali tuttora da risolvere, essa ha avuto anche varie conseguenze negative per lo sport, come l'aumento delle possibilità, per i club più ricchi, di assicurarsi i giocatori migliori, il maggior legame tra capacità finanziaria e risultati sportivi, la spirale inflazionistica degli ingaggi dei giocatori, minori opportunità per i giocatori provenienti dal vivaio di esprimere il loro talento ai massimi livelli e una minore solidarietà tra sport professionistico e amatoriale,

S.   considerando che molte attività criminali (partite truccate, corruzione, ecc.) sono il risultato della spirale delle spese, dell'inflazione degli ingaggi e della conseguente crisi finanziaria che molte società devono fronteggiare,

T.   considerando che la Commissione ha confermato in decisioni formali la compatibilità della vendita collettiva dei diritti di telediffusione con le regole comunitarie della concorrenza,

Contesto generale

1.   sottolinea il proprio attaccamento al modello calcistico europeo, con la sua relazione simbiotica tra calcio amatoriale e calcio professionistico;

2.   evidenzia l'importanza delle strutture piramidali nazionali interconnesse del calcio europeo, che alimentano i talenti della base e la competizione, poiché le leghe e le competizioni nazionali aprono anche la strada verso le competizioni europee e occorre trovare un giusto equilibrio fra la base nazionale del gioco e il livello europeo per consentire alle leghe e alle associazioni calcistiche di cooperare in modo efficiente;

3.   riconosce la necessità di uno sforzo comune da parte degli organi di governo del calcio e delle autorità politiche a diversi livelli teso a contrastare taluni sviluppi negativi, come l'eccessiva commercializzazione e la concorrenza sleale, onde garantire un futuro positivo per il calcio professionistico con competizioni avvincenti, un elevato grado di identificazione dei tifosi con la loro squadra e un ampio accesso del pubblico alle partite, mediante, tra l'altro, biglietti a prezzo ridotto per giovani e famiglie, in particolare per incontri internazionali di grande interesse;

4.   valuta positivamente il lavoro svolto ai fini della Valutazione indipendente sullo sport europeo 2006 e lo studio commissionato dal Parlamento europeo sullo "Sport professionistico nel mercato interno" e chiede agli Stati membri, alle autorità calcistiche europee e nazionali e alla Commissione nel suo prossimo Libro bianco sullo sport di portare avanti gli sforzi avviati dalla Presidenza del Regno Unito per valutare la necessità di misure politiche nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà tenendo presenti i principi e le raccomandazioni principali contenuti nella Valutazione;

5.   esprime la sua volontà di evitare che il futuro del calcio professionistico in Europa sia determinato unicamente caso per caso e di rafforzare la certezza del diritto;

6.   sottoscrive il principio essenziale secondo il quale gli aspetti economici dello sport professionistico ricadono nel campo di applicazione del trattato CE, tenuto conto della specificità degli sport quale sancita nella Dichiarazione di Nizza; e ritiene, a tale proposito, che gli effetti restrittivi di una norma sportiva siano conformi al diritto dell'UE, a condizione che la norma persegua un obiettivo legittimo connesso alla natura e allo scopo dello sport e che i suoi effetti limitativi siano intimamente legati al raggiungimento di tale obiettivo e proporzionati ad esso;

7.   invita la Commissione a definire orientamenti sulle modalità d'applicazione di tale principio e ad avviare un processo di consultazione con le autorità calcistiche nazionali e europee allo scopo di mettere a punto un accordo quadro formale tra l'UE e gli organi di governo nazionali e europei del calcio;

8.   chiede alla Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri, gli organi di governo del calcio europei e nazionali e gli altri soggetti interessati, di adottare, nel suo prossimo Libro bianco, i principi e le raccomandazioni contenuti nella presente risoluzione, e di istituire un piano d'azione per il calcio europeo che indichi le questioni suscettibili di essere trattate dalla Commissione nonché gli strumenti da utilizzare al fine di promuovere certezza giuridica e condizioni omogenee per il calcio professionistico;

9.   chiede alla Commissione di portare avanti un dialogo strutturato con gli organi di governo del calcio, comprese le associazioni e le leghe nazionali, e gli altri soggetti interessati al fine di superare il problema dell'incertezza giuridica;

10.   plaude al successo e al grande interesse suscitato dal calcio femminile in Europa e ne sottolinea la crescente rilevanza sociale;

Governance

11.   chiede a tutti gli organi di governo del calcio di definire e coordinare meglio le loro competenze, responsabilità, funzioni e procedure decisionali al fine di aumentare la loro democraticità, trasparenza e legittimità nell'interesse dell'insieme del settore calcistico; invita la Commissione a fornire orientamenti sui quali si fondi una legittima e adeguata autoregolamentazione con il dovuto rispetto per le legislazioni nazionali e il sostegno finanziario alle federazioni e alle associazioni finalizzato a promuovere e coltivare i giovani talenti e la squadra nazionale;

12.   invita l'UEFA a coinvolgere organizzazioni di rappresentanza di calciatori, club e leghe nell'ambito del processo decisionale;

13.   ritiene che una migliore governance, che consenta un'autoregolamentazione più concertata a livello nazionale ed europeo, ridurrà la tendenza a ricorrere alla Commissione e alla Corte di giustizia;

14.   riconosce la competenza e la legittimità dei tribunali sportivi nella misura in cui essi si richiamano al diritto ad un equo processo, stabilito all'articolo 47, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

15.   ritiene che il ricorso ai tribunali civili, anche se infondato sotto il profilo sportivo, non può costituire un illecito disciplinare e condanna le decisioni arbitrarie della Federazione internazionale del calcio (FIFA) in proposito;

16.   chiede all'UEFA e alla FIFA di accettare nei loro statuti il diritto di ricorso ai tribunali ordinari, ma riconosce tuttavia che il principio dell'autoregolamentazione implica e giustifica le strutture del modello sportivo europeo e i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione delle competizioni sportive, comprese le regolamentazioni anti-doping e le sanzioni disciplinari;

17.   insiste sul fatto che il principio di proporzionalità è essenziale per tutti gli organi di governo del calcio nell'esercizio delle loro competenze di autoregolamentazione e chiede alla Commissione di garantire che tale principio sia applicato alle cause giudiziarie in materia sportiva;

18.   chiede alla FIFA di accrescere la propria democrazia interna e la trasparenza delle sue strutture;

19.   ritiene che la causa Charleroi attualmente all'esame della Corte di giustizia potrebbe compromettere seriamente la capacità delle federazioni nazionali di piccole e medie dimensioni di partecipare alle competizioni internazionali e mettere a repentaglio gli investimenti essenziali effettuati dalle federazioni nazionali a favore del calcio di base; giudica, a tale riguardo, che i club devono liberare i propri giocatori chiamati a giocare nella squadra nazionale senza aver diritto a compensazioni; esorta l'UEFA e la FIFA, assieme alle leghe e ai club europei, a raggiungere un accordo sulle condizioni applicabili ai calciatori che subiscono infortuni mentre rappresentano i loro paesi e sulla messa a punto di un sistema di assicurazione collettiva;

20.   appoggia il sistema dell'UEFA di licenze per i club, che mira a garantire condizioni omogenee tra le società e a favorire la loro stabilità finanziaria, e chiede all'UEFA di sviluppare ulteriormente tale sistema, conformemente al diritto comunitario, per assicurare trasparenza finanziaria e una gestione corretta;

21.   raccomanda un'azione energica da parte delle autorità politiche e sportive nazionali ed europee, al fine di garantire una maggiore trasparenza ed una corretta gestione nel calcio professionistico europeo;

22.   sostiene gli sforzi tesi a tutelare l'integrità del gioco escludendo conflitti di interesse dei soggetti di primo piano dei club o degli organi di governo;

23.   invita la Commissione a riflettere, in consultazione con gli organi direttivi del calcio, le leghe e i club, sull'introduzione di uno statuto giuridico europeo per le società sportive onde tener conto delle attività economiche delle grandi società calcistiche pur preservando le loro specificità correlate allo sport; ritiene che tale statuto consentirebbe l'introduzione di norme per il controllo delle attività economiche e finanziarie di tali società, il coinvolgimento dei tifosi e la partecipazione della comunità;

24.   chiede agli Stati membri e agli organi di governo del calcio di promuovere attivamente il ruolo sociale e democratico dei tifosi di calcio, sostenitori dei principi del fair play, favorendo la creazione e lo sviluppo di fondi fiduciari, in riconoscimento della loro responsabilità, gestiti dai tifosi stessi ("supporters' trusts"), che potrebbero partecipare alla proprietà e alla gestione delle società, nominando un difensore civico per il calcio e in modo specifico estendendo a livello europeo il modello del movimento britannico di "Supporters Direct";

25.   chiede all'UEFA di esaminare in che modo le organizzazioni dei tifosi a livello europeo potrebbero assumere un ruolo importante e di studiare la possibilità di creare su scala europea una struttura analoga a quella britannica denominata "Supporters Direct";

26.   ritiene che i calciatori professionisti e i loro rappresentanti sindacali , le società e le leghe debbano essere maggiormente coinvolti nella governance del calcio grazie a un migliore dialogo sociale;

Lotta alle attività criminali

27.   sostiene gli sforzi esplicati dagli organi di governo del calcio europei e nazionali per introdurre una maggiore trasparenza nella struttura societaria dei club e chiede al Consiglio di mettere a punto e adottare misure di lotta alle attività criminali che minacciano il calcio professionistico, compreso il riciclaggio, le scommesse clandestine, il doping e le partite truccate nonché la prostituzione coatta a margine dei grandi eventi calcistici;

28.   sottolinea la necessità di assicurare che gli enti coinvolti nel settore del calcio rispettino pienamente la legislazione in materia di trasparenza e riciclaggio di denaro;

29.   invita tutti gli Stati membri a introdurre meccanismi atti a promuovere la cooperazione tra club, forze di polizia e tifoserie organizzate, al fine di combattere la violenza e i fenomeni di teppismo nonché altre forme di comportamento delinquenziale prima, durante e dopo le partite di calcio e a scambiare buone prassi;

30.   chiede al Consiglio di rafforzare il coordinamento delle misure preventive e delle sanzioni concernenti i teppisti, anche in relazione alle partite nazionali; invita a tale riguardo il Consiglio ad appicare la sua decisione 2002/348/JHA concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali e, se necessario, ad approvare misure supplementari in seguito ai recenti episodi di violenza all'interno e all'esterno degli stadi di calcio;

31.   invita gli Stati membri, le autorità europee del calcio nonché le federazioni e le leghe a condurre una vasta campagna europea di sensibilizzazione dei tifosi al fine di arginare la violenza all'interno e all'esterno degli stadi;

Ruolo sociale, culturale ed educativo del calcio

32.  pone in evidenza l'importanza dell'istruzione attraverso lo sport e le potenzialità insite nel calcio per aiutare i giovani socialmente vulnerabili a rimettersi in carreggiata e chiede alle federazioni nazionali, alle leghe e ai club di procedere a uno scambio delle migliori pratiche in proposito;

33.   invita la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare anche progetti di inserimento sociale promossi da società calcistiche;

34.   esprime il suo chiaro sostegno alle misure dell'UEFA tese a incoraggiare la formazione dei giovani calciatori esigendo la presenza di un numero minimo di calciatori locali tra i membri titolari di una squadra professionistica e ponendo un limite alle dimensioni della squadra; ritiene che tali incentivi siano proporzionati e chiede ai club professionistici di applicare rigorosamente tale norma;

35.   è convinto che sono necessarie disposizioni aggiuntive per far sì che l'iniziativa relativa ai giocatori locali non porti al traffico di minori derivante dalla concessione di contratti da parte di alcune società a giocatori giovanissimi (di età inferiore ai 16 anni);

36.   sottolinea che ai giovani giocatori deve essere data l'opportunità di un'istruzione generale e di una formazione professionale parallela alle attività legate alla loro società di calcio e agli allenamenti, e che le società dovrebbero garantire che i giovani giocatori provenienti da paesi terzi possano fare ritorno in piena sicurezza nei loro paesi se la loro carriera in Europa non decolla;

37.   insiste sul fatto che la normativa in materia di immigrazione deve sempre essere rispettata in relazione all'ingaggio di giovani talenti stranieri e chiede alla Commissione di affrontare il problema del traffico di minori nell'ambito della decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani(3) e/o nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro(4); rileva che occorre dare ai giovani calciatori l'opportunità di ricevere un'istruzione generale e una formazione professionale parallelamente alla loro attività sportiva e in seno al loro club affinché non siano completamente dipendenti dai club; chiede che siano intraprese azioni volte a prevenire l'esclusione sociale dei giovani che infine non vengono selezionati;

38.   invita gli organi di governo del calcio e le società calcistiche a impegnarsi nella lotta contro la tratta di esseri umani:

   firmando una Carta europea per la solidarietà nel calcio, che impegni i firmatari a rispettare buone prassi in materia di scoperta, assunzione e accoglienza di giovani calciatori stranieri;
   partecipando alla creazione di un Fondo di solidarietà che finanzi programmi di prevenzione nei paesi maggiormente colpiti dalla tratta di essere umani;
   sottoponendo a revisione l'articolo 19 della regolamentazione della FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori per quanto concerne la protezione dei minori;

39.   sottolinea l'importanza sociale ed educativa dei centri di formazione e la funzione essenziale da essi svolta per il benessere dei club e lo sviluppo dei talenti calcistici del futuro e sostiene le iniziative finanziarie destinate ai club dotati di un centro di formazione, a condizione che gli incentivi siano compatibili con le norme del trattato in materia di aiuti di Stato e chiede alla Commissione di riconoscere questo ruolo essenziale in sede di definizione degli orientamenti per gli aiuti di Stato;

40.   sottolinea la necessità di garantire ai giovani giocatori possibilità di crescita adeguate e di formarli in uno spirito di onestà e correttezza;

41.   esorta gli Stati membri a introdurre la prospettiva di genere in tutte le fasi delle politiche sportive al fine di continuare a ridurre il divario esistente tra uomini e donne, tanto in termini di rappresentanza in seno agli organismi sportivi quanto di retribuzione nonché a livello di partecipazione effettiva allo sport, uniformando così i vantaggi personali e sociali derivanti dallo sport;

Aspetti occupazionali e sociali

42.   deplora le differenze tra le normative sociali e fiscali degli Stati membri che causano disequilibri tra i club nonché la mancanza di volontà degli Stati membri nel risolvere questo aspetto a livello europeo;

43.   sottolinea l'importanza del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro per consentire la libera circolazione dei lavoratori;

44.   ritiene che la realtà economica in cui operano attualmente gli agenti dei calciatori richieda azioni da parte degli organismi di governo del calcio a tutti i livelli, in consultazione con la Commissione, al fine di migliorare le norme che disciplinano l'attività di tali agenti; invita al riguardo la Commissione ad appoggiare gli sforzi dell'UEFA volti a regolamentare i procuratori dei giocatori, se necessario presentando una proposta di direttiva sugli agenti dei calciatori comprendente i seguenti aspetti: norme e criteri d'esame rigorosi per autorizzare un soggetto a svolgere l'attività di agente di calciatori; trasparenza nelle transazioni degli agenti; norme minime armonizzate per i contratti degli agenti; un sistema di controllo e disciplinare efficiente ad opera degli organismi europei di governo del calcio; introduzione di un "regime di concessione delle licenze di agente" e di un registro degli agenti; cessazione della "doppia rappresentanza" e del pagamento dell'agente da parte del giocatore;

45.   chiede all'UEFA e alla Commissione di intensificare i loro sforzi tesi a rafforzare il dialogo sociale a livello europeo su questioni quali la durata del contratto, la definizione del periodo di trasferimento, le possibilità di rescissione anticipata del contratto e il rimborso ai club di formazione, in quanto esso può evitare e superare tensioni tra i calciatori e i datori di lavoro;

46.   plaude all'iniziativa della FIFPro, dell'UEFA e dell'EPFL volta a far progredire i diritti dei giocatori assicurando che i giocatori ricevano sempre contratti scritti che prevedano taluni requisiti minimi;

47.   riconosce la necessità di attuare in modo più efficace, in tutti gli Stati membri, la legislazione in materia di lavoro al fine di assicurare che i giocatori professionisti si vedano riconosciuti i diritti loro spettanti e rispettino gli obblighi cui sono soggetti in quanto lavoratori dipendenti;

48.   invita la Commissione a sostenere attivamente iniziative e campagne di lotta contro il lavoro minorile nei settori connessi al calcio e ad esaminare tutte le possibilità politiche e giuridiche per assicurare il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori, compresi i bambini;

Lotta alla violenza, al razzismo e ad altre forme di discriminazione

49.   chiede alla Commissione, agli Stati membri e a tutti i soggetti operanti nel calcio professionistico di farsi carico della propria responsabilità di portare avanti e intensificare la lotta al razzismo e alla xenofobia condannando qualsiasi forma di discriminazione negli stadi e in prossimità degli stessi, dato che anche i calciatori hanno il diritto legittimo a un posto di lavoro in cui non vi sia razzismo né altre forme di discriminazione; chiede un inasprimento delle sanzioni contro qualsiasi atto discriminatorio nel calcio; chiede all'UEFA e alle federazioni e alle leghe nazionali di applicare norme disciplinari in modo coerente, fermo e coordinato senza ignorare la situazione finanziaria dei club;

50.   invita in tale contesto anche la Commissione, l'UEFA e gli altri soggetti interessati a dare seguito alla Dichiarazione del 14 marzo 2006 del Parlamento sulla lotta al razzismo nel calcio(5); si congratula con l'UEFA e la FIFA per l'inasprimento delle sanzioni introdotto nei loro statuti e per i provvedimenti adottati e attende con interesse ulteriori azioni da parte di tutti i soggetti interessati del settore calcistico;

51.   invita la Commissione, l'UEFA e altri interessati a non lasciare impunite anche altre forme di discriminazione quali le discriminazioni in base al sesso, all'origine, all'orientamento sessuale o simili negli stadi e in prossimità degli stessi;

52.  condanna tutte le forme di comportamento violento negli stadi di calcio, incoraggia gli Stati membri ad applicare le misure più rigorose a loro disposizione onde ridurre ed eliminare tutte le forme di violenza sui campi di calcio ed esprime il proprio sostegno alle misure dell'UEFA volte a sradicare la violenza;

Regole di concorrenza e mercato interno

53.   è fermamente convinto che l'introduzione di un sistema modulato di controllo dei costi possa essere un modo per migliorare la stabilità finanziaria e l'equilibrio competitivo tra squadre, ad esempio qualora esso fosse integrato in un sistema aggiornato di licenze per i club;

54.   ritiene che il calcio debba assicurare l'interdipendenza dei concorrenti e la necessità di garantire l'incertezza dei risultati delle competizioni, il che, per le organizzazioni sportive, potrebbe servire come giustificazione alla messa a punto di un quadro specifico nel mercato della produzione e la vendita di eventi sportivi; reputa tuttavia che queste caratteristiche specifiche non garantiscano automaticamente l'esenzione dalle norme comunitarie in materia di concorrenza previste per qualsiasi attività economica generata dal calcio professionistico, vista la crescente importanza economica di tali attività;

55.   invita la Commissione a mettere a punto orientamenti chiari sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, indicando quale tipo di partecipazione pubblica sia accettabile e legittima per adempiere alla missione sociale, culturale ed educativa del calcio, come il sostegno finanziario o d'altro genere accordato da autorità pubbliche alla costruzione o all'ammodernamento di stadi o di altre strutture calcistiche;

56.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di lavorare in stretto collegamento con gli organi di governo del calcio internazionali, europei e nazionali per riflettere sulle conseguenze di una possibile liberalizzazione del mercato delle scommesse e sui meccanismi volti ad assicurare il finanziamento dello sport in generale e del calcio in particolare, nonché di esaminare misure atte a salvaguardare l'integrità delle competizioni calcistiche nazionali ed europee;

57.   riconosce l'importanza dei marchi registrati nell'industria dello sport, purché essi non siano utilizzati per impedire la libera circolazione delle merci;

58.   osserva che spesso si registra uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di biglietti per i grandi incontri di calcio che è vantaggioso per gli sponsor, ma pregiudizievole per i consumatori; sottolinea l'importanza di considerare appieno gli interessi dei consumatori in sede di distribuzione dei biglietti e di garantire che la vendita dei medesimi avvenga in modo equo e non discriminatorio a tutti i livelli; riconosce tuttavia che la distribuzione dei biglietti può, se del caso, essere ristretta ai membri delle associazioni di tifosi, alle associazioni di viaggio o ad organismi analoghi, l'adesione ai quali avvenga su base non discriminatoria;

Vendita dei diritti televisivi e regole di concorrenza

59.   ritiene che in tutte le competizioni la vendita collettiva è essenziale per tutelare il modello della solidarietà finanziaria del calcio europeo; auspica che la Commissione avvii un dibattito pubblico e un'ulteriore indagine sull'opportunità di adottare tale modello in tutta Europa per le competizioni paneuropee e nazionali, come proposto dalla Valutazione indipendente sullo sport europeo 2006; chiede, a tale proposito, alla Commissione di fornire una valutazione particolareggiata dell'impatto economico e sportivo delle sue decisioni che interessano i diritti di telediffusione e della misura in cui esse hanno funzionato o meno;

60.   sottolinea che la vendita dei diritti di telediffusione nelle leghe nazionali di calcio europee deve sempre rispettare le regole di concorrenza comunitarie, tenuto conto della specificità dello sport, ed essere negoziata e ultimata in modo trasparente; fermo restando ciò, ritiene tuttavia che le trasmissioni calcistiche debbano essere accessibili al più vasto pubblico possibile anche mediante i canali che trasmettono in chiaro;

61.   sottolinea che difficilmente si possono sopravvalutare i meriti dell'articolo 3 bis dell'attuale direttiva 97/36/CE(6) sulla televisione senza frontiere;

62.   rileva che per il calcio professionistico è essenziale che i proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi siano ripartiti equamente secondo modalità che garantiscano la solidarietà tra il gioco professionale e amatoriale e tra club concorrenti in tutte le competizioni; prende atto che l'attuale distribuzione degli introiti derivanti dai diritti televisivi nella Champions League dell'UEFA rispecchia in modo significativo la dimensione dei mercati televisivi dei club nazionali; osserva che ciò avvantaggia i grandi paesi, diminuendo così il potere dei club di paesi più piccoli;

63.   invita pertanto l'UEFA, assieme alla Commissione, a continuare a studiare meccanismi che instaurino un maggiore equilibrio competitivo in questo campo attraverso una maggiore ridistribuzione;

64.   rileva che la trasmissione televisiva delle gare sportive avviene sempre più su reti codificate e a pagamento e che tali gare diventano pertanto inaccessibili per molti consumatori;

Doping

65.   raccomanda che la prevenzione e la lotta contro il doping diventino un importante preoccupazione per gli Stati membri; sollecita una politica di prevenzione e di repressione del doping e sottolinea la necessità di combattere le irregolarità attraverso controlli, la ricerca, test, un monitoraggio permanente effettuato da medici indipendenti e, parallelamente, mediante la prevenzione e la formazione; esorta i club professionisti ad assumersi l'impegno di combattere il doping e a verificarne il rispetto attraverso controlli interni;

o
o   o

66.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'UEFA, alla FIFA, all'EPFL, allo European Club Forum, e al FIFPro.

(1) COM(1999)0644.
(2) Conclusioni della Presidenza, Riunione del Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000, Allegato IV.
(3) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
(4) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(5) GU C 291 E, del 30.11.2006, pag. 143.
(6) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

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