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Procedura : 2005/0237A(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0070/2007

Testi presentati :

A6-0070/2007

Discussioni :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Votazioni :

PV 25/04/2007 - 11.7
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Testi approvati :

P6_TA(2007)0150

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Mercoledì 25 aprile 2007 - Strasburgo
Organismi abilitati ad effettuare l'ispezione e la visita delle navi (rifusione) ***I
P6_TA(2007)0150A6-0070/2007
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0587)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0038/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0070/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 aprile 2007 in vista dell'adozione direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione)
P6_TC1-COD(2005)0237

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80 paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle Regioni(2),

deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime(4) è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)  Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari(5), il Consiglio si è prefisso l'obiettivo di allontanare dalle acque comunitarie tutte le navi non conformi alle norme e ha dato la priorità a iniziative comunitarie intese a garantire l'attuazione efficace ed uniforme delle norme internazionali mediante l'elaborazione di norme comuni per le società di classificazione, definite come organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (in appresso "organismi riconosciuti").

(3)  È possibile migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento in mare applicando rigorosamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo di assicurare la libera prestazione dei servizi.

(4)  Il controllo della conformità delle navi alle norme internazionali uniformi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in mare spetta agli Stati di bandiera e di approdo.

(5)  Gli Stati membri sono responsabili del rilascio di certificati internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento a norma di convenzioni quali la convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), la convenzione internazionale sulla linea di carico (LL 66) e la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi (MARPOL 73/78), nonché dell'attuazione delle disposizioni in esse contenute.

(6)  Secondo dette convenzioni tutti gli Stati membri possono in varia misura autorizzare gli organismi riconosciuti per quanto riguarda la certificazione della conformità e possono delegare il rilascio dei pertinenti certificati di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento.

(7)  A livello mondiale numerosi organismi riconosciuti non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono attendibili quando operano a nome dei governi nazionali, dato che non dispongono delle strutture e delle competenze necessarie per svolgere i compiti loro affidati a livello altamente professionale.

(8)  Inoltre tali organismi riconosciuti elaborano e attuano norme per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l'ispezione delle navi e hanno la responsabilità di ispezionare navi a nome degli Stati di bandiera e di certificare che tali navi rispettano le prescrizioni delle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati pertinenti. Affinché possano svolgere tale compito in modo soddisfacente, gli organismi devono essere assolutamente indipendenti e devono avere una competenza tecnica estremamente elevata e una rigorosa gestione della qualità.

(9)  È opportuno che gli organismi riconosciuti che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi possano offrire i loro servizi in tutta la Comunità e competere fra loro, offrendo al tempo stesso un uguale livello di tutela della sicurezza e dell'ambiente. È, pertanto, opportuno fissare ed applicare uniformemente in tutta la Comunità le norme professionali necessarie per la loro attività.

(10)  Tale obiettivo va perseguito mediante misure che siano adeguatamente coordinate con i lavori e gli interventi in materia dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e, se del caso, li sviluppino e li integrino.

(11)  Devono essere fissati criteri minimi per il riconoscimento degli organismi.

(12)  Ai fini del rilascio del primo riconoscimento agli organismi che desiderano essere autorizzati a operare per conto degli Stati membri, la conformità ai criteri minimi di cui sopra può essere valutata più efficacemente in modo armonizzato e centralizzato da parte della Commissione, insieme agli Stati membri che chiedono il riconoscimento.

(13)  È opportuno concedere il riconoscimento esclusivamente sulla base delle prestazioni dell'organismo interessato in termini di qualità e sicurezza. Si deve garantire che il grado di tale riconoscimento sia sempre correlato all'effettiva capacità dell'organismo interessato. È inoltre opportuno che il riconoscimento tenga conto delle differenze nelle forme giuridiche e strutture degli organismi riconosciuti pur continuando a garantire l'applicazione uniforme dei criteri minimi di cui sopra e l'efficacia dei controlli comunitari.

(14)  Il rilascio del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico può essere affidato a organismi privati che dispongono di sufficiente esperienza e di personale qualificato.

(15)  Uno Stato membro può limitare il numero degli organismi riconosciuti da esso autorizzati in base alle sue esigenze, motivate in modo oggettivo e trasparente, sotto il controllo esercitato dalla Commissione secondo una procedura di comitato.

(16)  Poiché la presente direttiva garantisce la libera prestazione dei servizi nella Comunità, la Commissione dovrebbe essere legittimata a negoziare con i paesi terzi nei quali hanno sede alcuni organismi riconosciuti per garantire una parità di trattamento nei confronti degli organismi riconosciuti aventi sede nella Comunità.

(17)  È necessaria una rigorosa partecipazione dei governi nazionali alle operazioni di controllo delle navi e al rilascio dei certificati pertinenti affinché le norme internazionali in materia di sicurezza siano applicate correttamente, anche qualora lo Stato membro affidi ad organismi esterni riconosciuti il compito di adempiere gli obblighi previsti dalla legge; è pertanto opportuno stabilire uno stretto rapporto funzionale tra governi e organismi riconosciuti da essi autorizzati, prevedendo che queste ultime abbiano una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolgono i loro compiti.

(18)  La divergenza tra i regimi di responsabilità finanziaria degli organismi riconosciuti che operano a nome degli Stati membri ostacolerebbe l'attuazione corretta della presente direttiva. Per contribuire a risolvere il problema è opportuno ottenere un certo grado di armonizzazione, a livello comunitario, della responsabilità derivante da un qualsiasi sinistro marittimo causato da un organismo riconosciuto, stabilita da un organo giurisdizionale - compresa la composizione di controversie attraverso procedure arbitrali.

(19)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(20)  In particolare la Commissione ha il potere di modificare la presente direttiva al fine di applicare modifiche successive delle convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni internazionali ad essa attinenti, di aggiornare i criteri dell'allegato I e di adattare i criteri intesi a misurare le prestazioni in materia di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento da parte degli organismi riconosciuti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e ad integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(21)  È opportuno mantenere aggiornate le disposizioni della presente direttiva, e in particolare i criteri minimi e gli obblighi che gli organismi riconosciuti devono rispettare, tenendo debito conto dei progressi nelle sedi internazionali, secondo una procedura di comitato.

(22)  È di fondamentale importanza poter trattare in modo tempestivo, efficace e proporzionato il mancato rispetto degli obblighi da parte di un organismo riconosciuto. L'obiettivo principale dovrebbe essere correggere eventuali mancanze al fine di eliminare fin dall'inizio qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza o all'ambiente. È opportuno, pertanto, conferire alla Commissione i poteri necessari per imporre all'organismo riconosciuto di adottare le debite azioni preventive e correttive, nonché per imporre misure coercitive sotto forma di ammende e penalità di mora.

(23)  Secondo l'approccio che coinvolge tutta la Comunità la decisione di revocare il riconoscimento di un organismo che non osservi le disposizioni della direttiva, ove le misure di cui sopra si dimostrino prive di efficacia o l'organismo riconosciuto rappresenti, altrimenti, una minaccia inaccettabile alla sicurezza o all'ambiente, deve essere adottata a livello comunitario, vale a dire dalla Commissione, sulla base di una procedura di comitato.

(24)  È opportuno che gli Stati membri abbiano comunque la possibilità di sospendere l'autorizzazione accordata ad un organismo riconosciuto a causa di gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente; la Commissione decide rapidamente, secondo la procedura di comitato, se sia necessario abrogare tali misure nazionali.

(25)  I singoli Stati membri devono valutare periodicamente le prestazioni degli organismi riconosciuti operanti per loro conto e comunicare alla Commissione e agli Stati membri informazioni particolareggiate in merito.

(26)  Allo stesso modo, il continuo controllo a posteriori degli organismi riconosciuti per valutare la loro conformità alle disposizioni della presente direttiva può essere più efficacemente garantito in modo armonizzato e centralizzato. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, e gli Stati membri che autorizzano gli organismi riconosciuti ad operare per loro conto, si vedano affidare tale compito a nome dell'intera Comunità.

(27)  Come parte del controllo delle prestazioni dell'attività degli organismi riconosciuti, gli ispettori comunitari devono avere accesso alle navi e alla relativa documentazione, indipendentemente dalla bandiera della nave, per accertarsi che gli organismi riconosciuti rispettino i criteri minimi stabiliti nella presente direttiva riguardo a tutte le navi nelle rispettive classi di appartenenza.

(28)  Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, devono migliorare le condizioni di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie mediante l'ispezione prioritaria di navi con certificati di organismi riconosciuti che non soddisfano i criteri comuni, garantendo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non abbiano un trattamento più favorevole.

(29)  Attualmente non esistono norme internazionali uniformi alle quali debbano conformarsi tutte le navi nella fase di costruzione e nell'intero periodo in cui sono in servizio per quanto riguarda lo scafo, i macchinari e gli impianti elettrici e di controllo; dette norme possono essere fissate secondo i regolamenti degli organismi riconosciuti o le norme equivalenti che le amministrazioni nazionali possono adottare in conformità della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(7).

(30)  La capacità degli organismi riconosciuti di individuare e correggere rapidamente le lacune presenti nei loro processi, regole e controlli interni è di fondamentale importanza per la sicurezza delle navi che gli organismi stessi ispezionano e certificano. È opportuno che tale capacità sia rafforzata per mezzo di un comitato di valutazione che opererà in modo indipendente al fine di proporre azioni per il continuo miglioramento di tutti gli organismi riconosciuti e garantire un'interazione proficua con la Commissione.

(31)  Le norme e i regolamenti degli organismi riconosciuti sono un fattore chiave per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento. Gli organismi riconosciuti hanno avviato il processo che dovrebbe portare all'armonizzazione delle loro norme e regolamenti. Tale processo dovrebbe essere promosso e sostenuto dalla legislazione comunitaria, in quanto avrebbe un impatto positivo sulla sicurezza marittima e la competitività dell'industria navale europea.

(32)  È opportuno obbligare gli organismi riconosciuti ad aggiornare le rispettive norme tecniche e ad applicarle per armonizzare le disposizioni relative alla sicurezza e per applicare uniformemente le norme internazionali all'interno della Comunità. Ove le norme tecniche degli organismi riconosciuti siano identiche o molto simili, sarà opportuno prendere in considerazione il riconoscimento reciproco dei certificati di classe, nei casi in cui sia possibile e prendendo come modello quelli più rigorosi e che prevedono standard più elevati.

(33)  Poiché la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli interessati, nonché il diritto del pubblico di accedere alle informazioni, sono strumenti fondamentali per evitare gli incidenti in mare, gli organismi riconosciuti dovrebbero fornire tutte le informazioni di carattere obbligatorio riguardanti le condizioni delle navi da loro classificate alle autorità di controllo dello Stato di approdo e metterle a disposizione del pubblico.

(34)  Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni che il loro organismo riconosciuto abbia loro prescritto in occasione di una determinata ispezione, occorre stabilire che gli organismi riconosciuti procedano preventivamente allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni delle navi che intendono cambiare classe e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera.

(35)  L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) dovrebbe fornire il sostegno necessario a garantire l'attuazione della presente direttiva.

(36)  Poiché l'obiettivo del provvedimento da adottare, vale a dire l'adozione di norme e regole comuni per gli organismi riconosciuti che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi che operano nella Comunità e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista l'entità dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)  L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali della direttiva 94/57/CE. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva da tale direttiva.

(38)  La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure che devono adottare gli Stati membri e gli organismi riconosciuti da essi incaricati dell'ispezione, del controllo e della certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino pur perseguendo l'obiettivo della libera prestazione di servizi. Questo processo comprende lo sviluppo e l'applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici, radiotelefonici e di controllo delle navi che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

   a) "convenzioni internazionali": la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) ad eccezione del capo XI-2 dell'allegato e del Codice ISPS - International Ship and Port Facility Security, la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 1973/1978 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate;
   b) "nave": qualsiasi nave che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
   c) "nave battente bandiera di uno Stato membro": una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
   d) "ispezioni e controlli": ispezioni e controlli imposti dalle convenzioni internazionali nonché dalla presente direttiva e dalle altre direttive comunitarie attinenti alla sicurezza marittima;
   e) "organismo riconosciuto": un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e che è riconosciuto in conformità della presente direttiva;
   f) "controllo": ai fini del punto e): i diritti, i contratti o ogni altro mezzo, giuridico o di fatto che, separatamente o in combinazione tra di loro, conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza decisiva su un soggetto giuridico oppure consentono a tale soggetto di svolgere i compiti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva;
   g) "autorizzazione": l'atto con cui gli Stati membri autorizzano o delegano un organismo riconosciuto;
   h) "certificato legale": il certificato rilasciato da uno Stato di bandiera oppure per suo conto conformemente alle convenzioni internazionali;
   i) "norme e regolamenti": le prescrizioni fissate e rese pubbliche da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
   j) "certificato di classe": il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e i regolamenti da esso fissati e resi pubblici;
   k) "certificato di sicurezza radio per navi da carico": il certificato introdotto dai regolamenti Radio SOLAS 1974/1978 modificati, adottati dall'OMI;
   l) "paese della sede": lo stato in cui è situata la sede legale, l'amministrazione centrale oppure in cui si svolge l'attività principale di un organismo.

Articolo 3

1.  Gli Stati membri, nell'esercizio delle responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, si adoperano affinché le loro amministrazioni competenti diano adeguata esecuzione alle norme delle convenzioni internazionali, in particolare riguardo alle ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei certificati legali, nonché dei certificati di esenzione a norma delle convenzioni internazionali. Gli Stati membri operano secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione OMI A.847(20) relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI.

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri decidono per le navi battenti la propria bandiera:

   i) di autorizzare determinati organismi riconosciuti ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati legali, ivi compresi quelli necessari per valutare la conformità alle norme di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati, ovvero
   ii) di affidare ad organismi riconosciuti, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli di cui al punto i).

Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque soggetto all'approvazione dell'amministrazione competente.

Tuttavia, per quanto riguarda il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, detti compiti possono essere affidati a un ente privato riconosciuto da un'amministrazione competente e avente competenze adeguate e personale qualificato per effettuare, per conto di tale amministrazione, accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni.

3.  Il presente articolo non si applica alla certificazione di apparecchiature navali specifiche.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto dei criteri definiti nell'allegato I e il principio e l'impegno di conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.

2.  La Commissione, unitamente agli Stati membri che hanno presentato le rispettive richieste, procedono alla valutazione degli organismi oggetto di una richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l'impegno a conformarsi ai principi di cui al primo comma.

Articolo 5

La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nega il riconoscimento agli organismi che non rispettino i criteri definiti nell'allegato I o i requisiti di cui agli articoli 20 e 21, come indicato all'articolo 4, paragrafo 1, o le cui prestazioni costituiscano, sulla base dei criteri fissati conformemente all'articolo 14, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o l'ambiente.

Articolo 6

1.  Il riconoscimento è concesso dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2.  Il riconoscimento è concesso al pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto, e si estende a tutti i soggetti giuridici che, in seno all'organismo, contribuiscono a che il soggetto giuridico principale assicuri la copertura dei suoi servizi a livello mondiale.

3.  La Commissione, in base a modalità determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può in qualsiasi momento limitare o estendere il riconoscimento per taluni tipi di navi, per navi di una determinata stazza, per certe operazioni commerciali o una combinazione di questi elementi, a seconda della capacità dimostrata dell'organismo riconosciuto interessato.

4.  La Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti a norma del presente articolo. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

1.  Gli Stati membri, quando agiscono in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, non possono, in linea di massima, rifiutare di autorizzare un organismo riconosciuto a svolgere dette funzioni, salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 8 e 16. Possono tuttavia, in funzione delle loro esigenze qualora vi siano motivi obiettivi e trasparenti, limitare il numero degli organismi riconosciuti da essi autorizzati.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2.  Per autorizzare un organismo riconosciuto situato in un paese terzo a svolgere per suo conto i compiti indicati nell'articolo 3 o una parte di essi, gli Stati membri possono esigere che lo Stato terzo interessato accordi un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità.

Inoltre la Comunità può esigere che lo Stato terzo nel quale ha sede l'organismo riconosciuto accordi un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri che decidano di agire in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 instaurano un rapporto funzionale tra l'amministrazione nazionale competente e gli organismi riconosciuti che agiscono per loro conto.

2.  Il rapporto funzionale è disciplinato da un patto scritto formale e non discriminatorio o da un atto giuridico equivalente che definisca gli specifici compiti e le funzioni dell'organismo riconosciuto e contenga quantomeno:

   a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione OMI A.739 (18) relativa agli orientamenti in materia di autorizzazione degli organismi che operano per conto dell'amministrazione, ispirandosi nel contempo all'allegato, alle appendici e altri elementi dei documenti OMI MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione.

Di conseguenza, un organismo riconosciuto, i suoi ispettori o il suo personale tecnico, quando provvedono al rilascio dei certificati obbligatori per conto dell'amministrazione, sono soggetti alle stesse garanzie giuridiche e alla stessa protezione giurisdizionale, incluso l'esercizio di tutte le azioni di difesa, di cui potrebbero valersi l'amministrazione e i suoi membri qualora fosse stata quest'ultima a provvedere al rilascio dei suddetti certificati obbligatori;

  b) le seguenti disposizioni in materia di responsabilità finanziaria:
   i) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave dell'organismo riconosciuto, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto;
   ii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti lese, in caso di lesioni personali che non danno luogo a morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto di esigere un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le lesioni personali che non danno luogo a morte siano dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere inferiore a 4 000 000 EUR salvo che lo sia la cifra stabilita nella sentenza o nel lodo arbitrale, nel qual caso la somma da compensare corrisponde a quest'ultima;
   iii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti lese, in caso di perdite o danni materiali di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto di esigere un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite o i danni materiali siano dovuti all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere inferiore a 2 000 000 EUR salvo che lo sia la cifra stabilita nella sentenza o nel lodo arbitrale, nel qual caso la somma da compensare corrisponde a quest'ultima;
   c) disposizioni relative a un controllo periodico ad opera dell'amministrazione o di un ente imparziale esterno designato da quest'ultima sui compiti che gli organismi riconosciuti svolgono per suo conto come stabilito all'articolo 16, paragrafo 1;
   d) disposizioni relative alla possibilità di approfondite ispezioni a campione delle navi;
   e) disposizioni per la comunicazione obbligatoria delle informazioni essenziali sulla propria flotta classificata, su modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come indicato all'articolo 20, paragrafo 4.

3.  L'accordo o l'intesa giuridica equivalente di cui al paragrafo 2 può stabilire il requisito che l'organismo riconosciuto abbia una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolge i compiti di cui all'articolo 3. Una rappresentanza locale che abbia personalità giuridica conformemente alle leggi dello Stato membro e sia soggetta alla competenza delle sue giurisdizioni nazionali può soddisfare siffatto requisito.

4.  I singoli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni precise sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del presente articolo. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri.

Articolo 9

1.  La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

1.  La presente direttiva può essere modificata, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, per:

   a) applicare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 2,
   b) aggiornare i criteri dell'allegato I prendendo in considerazione segnatamente le decisioni dell'OMI,
   c) modificare gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii).

2.  Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli delle convenzioni di cui all'articolo 2, lettera d) il Consiglio, su proposta della Commissione, decide, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri nonché delle pertinenti procedure seguite nell'ambito dell'OMI, in merito alle modalità dettagliate di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 8 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Articolo 11

Ove ritenga che un organismo riconosciuto non abbia rispettato i criteri fissati nell'allegato I o i suoi obblighi a norma della presente direttiva, oppure che le sue prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento di un organismo riconosciuto siano peggiorate significativamente pur non costituendo una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente, la Commissione prescrive all'organismo riconosciuto interessato di adottare i necessari provvedimenti preventivi e correttivi al fine di garantire il pieno rispetto di detti criteri e obblighi e, in particolare, eliminare ogni potenziale minaccia per la sicurezza o per l'ambiente o al fine di eliminare, con altri mezzi, le cause del peggioramento delle prestazioni.

I provvedimenti preventivi e correttivi possono comprendere misure di protezione provvisorie nel caso in cui la minaccia potenziale per la sicurezza o per ambiente sia immediata.

Tuttavia, ferma restando la loro applicazione immediata, la Commissione comunica preliminarmente le misure che intende adottare a tutti gli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione a tale organismo riconosciuto.

Articolo 12

1.  Oltre ai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 11, la Commissione può infliggere ammende all'organismo riconosciuto:

   a) ove l'inosservanza grave o, eventualmente, ripetuta, dei criteri fissati nell'allegato I o degli obblighi ai sensi della presente direttiva oppure il peggioramento delle prestazioni riveli gravi carenze nei suoi sistemi, strutture, procedure o controlli interni, oppure
   b) ove esso abbia intenzionalmente fornito alla Commissione informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nell'ambito della valutazione condotta dalla stessa a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, o abbia altrimenti ostacolato tale valutazione.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, qualora l'organismo riconosciuto non adotti i provvedimenti preventivi e correttivi prescritti dalla Commissione, o intervenga con un ritardo ingiustificato, la Commissione può infliggere una penalità di mora fino a quando i provvedimenti richiesti non siano pienamente attuati.

3.  Le ammende e le penalità di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dissuasive e commisurate sia alla gravità del caso che alla capacità economica dell'organismo riconosciuto interessato, tenendo conto, in particolare, della misura in cui la sicurezza ne risulta compromessa.

Le ammende e le penalità sono inflitte solo dopo che l'organismo riconosciuto e gli Stati membri interessati abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni.

L'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora non deve superare il 5% del fatturato totale dell'organismo riconosciuto nell'anno di attività precedente, relativo alle attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

1.  La Commissione revoca il riconoscimento degli organismi riconosciuti:

   a) se il mancato rispetto, in forma ripetuta e grave, dei criteri fissati nell'allegato I o dei loro obblighi a norma della presente direttiva è tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente;
   b) se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente;
   c) se essi impediscono od ostacolano ripetutamente la valutazione da parte della Commissione, oppure
   d) se essi non pagano le ammende e/o le penalità di mora di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base:

   a) ai risultati della propria valutazione dell'organismo interessato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3;
   b) alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 18;
   c) alle analisi degli incidenti in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti;
   d) ad ogni eventuale ripetersi delle carenze di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
   e) alla misura in cui è colpita la flotta classificata dall'organismo riconosciuto, e
   f) all'inefficacia dei provvedimenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3.  La revoca del riconoscimento è decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e dopo aver dato all'organismo riconosciuto interessato la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 14

La Commissione adotta, con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e pubblica:

   a) criteri intesi a misurare l'efficacia delle norme, dei regolamenti e delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e prevenzione dell'inquinamento delle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal protocollo d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo e/o da altri sistemi analoghi, e
   b) criteri intesi a determinare quando determinate prestazioni, omissioni o dilazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile alla sicurezza o all'ambiente, tenendo conto di circostanze specifiche relative a organismi riconosciuti di piccole dimensioni o altamente specializzati.

La Commissione adotta norme dettagliate per l'attuazione dell'articolo 12 e, se del caso, dell'articolo 13, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 15

In deroga ai criteri specificati nell'allegato I, quando uno Stato membro considera che l'organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti indicati all'articolo 3, può sospendere tale autorizzazione applicando la seguente procedura:

   a) lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione, indicando gli elementi che l'hanno motivata;
   b) la Commissione analizza, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento, i motivi indicati dallo Stato membro per la sospensione dell'autorizzazione all'organismo riconosciuto;
   c) la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'autorizzazione è sufficientemente giustificata o meno da motivi di grave rischio per la sicurezza o l'ambiente. In caso negativo, la Commissione chiede allo Stato membro di ritirare la sospensione. Se la decisione è giustificata e lo Stato membro ha limitato il numero di organismi riconosciuti delegati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione chiede allo Stato membro di concedere una nuova autorizzazione ad un altro organismo riconosciuto, in sostituzione dell'organismo riconosciuto sospeso.

Articolo 16

1.  Gli Stati membri controllano che gli organismi riconosciuti che agiscono per suo conto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, svolgano efficacemente le funzioni specificate in detto articolo con soddisfazione dell'amministrazione nazionale competente.

2.  Gli Stati membri effettuano un controllo per ciascuno organismo riconosciuto delegato almeno ogni due anni e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sui risultati di tali verifiche al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui vengono effettuate.

3.  Gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se rispettano gli obblighi loro incombenti in applicazione della presente direttiva e soddisfano i criteri stabiliti nell'allegato I. La valutazione si limita alle attività marittime degli organismi riconosciuti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Nel selezionare gli organismi riconosciuti da valutare, la Commissione dedica particolare attenzione alle prestazioni dell'organismo in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, alle relazioni sui sinistri e alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 18.

La valutazione può comprendere una visita alle sedi regionali dell'organismo riconosciuto nonché un'ispezione a campione delle navi, sia in servizio che in costruzione, a fini di verifica delle prestazioni dell'organismo. In tal caso la Commissione informa, ove opportuno, gli Stati membri in cui sono ubicate le sedi regionali. La Commissione comunica agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

4.  Ciascun organismo riconosciuto mette annualmente a disposizione del comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità.

Articolo 17

1.  Nessuna clausola di un contratto concluso da un organismo riconosciuto con un soggetto terzo o di un accordo di autorizzazione concluso con uno Stato di bandiera può essere invocata per limitare l'accesso da parte della Commissione alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2.  Gli organismi fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con un soggetto terzo ai fini del rilascio di certificati legali o certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che il soggetto terzo non si opponga all'accesso degli ispettori comunitari alla nave ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 18

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi in materia di ispezione quali Stati di approdo, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se hanno accertato il rilascio di certificati legali validi da parte di organismi riconosciuti operanti a nome di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informano lo Stato di bandiera interessato.

Solo i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti sono soggetti all'obbligo di informazione di cui al presente articolo.

L'organismo riconosciuto è informato in merito al caso in questione al momento dell'ispezione iniziale di modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di follow-up.

Articolo 19

1.  Gli Stati membri si assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano progettate, costruite, attrezzate e mantenute in efficienza conformemente alle norme e ai regolamenti relativi alle prescrizioni in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.

2.  Uno Stato membro può decidere di valersi di norme da esso ritenute equivalenti alle norme e ai regolamenti di un organismo riconosciuto purché le notifichi immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE e purché gli Stati membri o la Commissione non abbiano obiezioni al riguardo e le norme non risultino, secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva, non essere equivalenti.

3.  Gli Stati membri cooperano, con gli organismi riconosciuti che essi autorizzano nell'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti degli organismi stessi. Essi consultano gli organismi riconosciuti ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali in conformità all'articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 20

1.  Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l'equivalenza e giungere all'armonizzazione delle rispettive norme e regolamenti e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali riconoscono reciprocamente i certificati di classe rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento i modelli più rigorosi e che prevedono standard più elevati, e tenendo conto in particolare dell'attrezzatura marittima recante il marchio di conformità a norma della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo(10).

Essi trasmettono periodicamente alla Commissione relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme e al riconoscimento reciproco.

2.   ...(11), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e regolamenti e nel riconoscimento reciproco. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 da parte degli organismi riconosciuti, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le misure necessarie.

3.  Gli organismi riconosciuti devono dimostrare di essere disposti a collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella loro classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle inadeguatezze o delle altre divergenze accertate.

4.  Gli organismi riconosciuti forniscono alle amministrazioni di tutti gli Stati membri che hanno concesso una delle autorizzazioni previste all'articolo 3 e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella loro classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.

Le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e ai ritiri di classe, comprese le informazioni sui ritardi nelle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi da loro classificate, indipendentemente dalla bandiera battuta, sono altresì comunicate elettronicamente alla base dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (12) [sul controllo dello Stato di approdo](13), nello stesso momento in cui sono registrate all'interno dei sistemi dell'organismo e comunque entro 72 ore dall'evento che ha fatto sorgere l'obbligo di comunicare le informazioni. Tali informazioni, ad eccezione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe i cui termini di adempimento non siano ancora scaduti, sono pubblicate nel sito web di detti organismi riconosciuti.

5.  Gli organismi riconosciuti non rilasciano certificati legali a una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo aver dato l'opportunità all'amministrazione competente dello Stato di bandiera di pronunciarsi entro un termine ragionevole sulla necessità o meno di un'ispezione completa.

6.  In caso di trasferimento di una nave da un organismo riconosciuto a un altro, l'organismo precedente fornisce al nuovo organismo la documentazione completa sulla nave, e in particolare gli comunica:

   a) gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle visite e
   b) gli eventuali ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe,
   c) le condizioni operative stabilite nei confronti della nave, e
   d) le restrizioni operative stabilite nei confronti della nave.

L'organismo successore può rilasciare nuovi certificati della nave solo una volta che saranno state effettuate con successo tutte le visite in ritardo e sarà stato dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente pronunciate nei confronti della nave, come stabilito dall'organismo precedente.

Prima della compilazione dei nuovi certificati il nuovo organismo deve notificare al precedente la data di rilascio degli stessi, confermandogli, per ciascuna delle visite, delle raccomandazioni e delle condizioni di classe ancora in sospeso, le misure prese, nonché il luogo e le date d'inizio e conclusione soddisfacente delle stesse.

Gli organismi riconosciuti fissano e attuano prescrizioni comuni adeguate per i casi di trasferimento di classe che richiedono precauzioni particolari. Tali casi devono comprendere quanto meno il trasferimento di classe di navi di quindici anni o più e il trasferimento da un organismo non riconosciuto a un organismo riconosciuto.

Gli organismi riconosciuti collaborano per dare corretta attuazione alle disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 21

1.  Gli Stati membri, unitamente agli organismi riconosciuti, istituiscono, entro ...(14), un comitato di valutazione in conformità delle norme di qualità EN 45012. Possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell'industria della navigazione. Tale comitato espleta i seguenti compiti:

   a) regolamentazione e valutazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità dei criteri delle norme di qualità ISO 9001;
   b) certificazione del sistema di qualità degli organismi riconosciuti;
   c) elaborazione di interpretazioni vincolanti degli standard di gestione della qualità riconosciuti a livello internazionale, con particolare riguardo alla natura specifica e agli obblighi specifici degli organismi riconosciuti e
   d) adozione di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle norme, delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti.

Il comitato di valutazione è indipendente, è dotato delle competenze necessarie per operare in modo autonomo rispetto agli organismi riconosciuti e dispone dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate. Il comitato di valutazione stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali.

Il comitato di valutazione fornisce alle parti interessate, compresa la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa.

2.  Il comitato di valutazione è oggetto di un audit periodico da parte della Commissione, che, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può prescrivere al comitato di valutazione di adottare i provvedimenti da essa ritenuti necessari per garantire la piena applicazione del paragrafo 1.

La Commissione riferisce agli Stati membri sui risultati e sulle conseguenze della sua valutazione.

Articolo 22

1.  Gli organismi riconosciuti che, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, abbiano ottenuto il riconoscimento conformemente alla direttiva 94/57/CE, conservano tale riconoscimento, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 bis.

2.  Gli organismi riconosciuti rispettano le nuove disposizioni fissate dalla presente direttiva fin dalla sua entrata in vigore.

3.  Fatti salvi gli articoli 11 e 13, la Commissione riesamina tutti i riconoscimenti limitati concessi in applicazione della direttiva 94/57/CE alla luce dell'articolo 6, paragrafo 3, della presente direttiva entro il ...(15), al fine di decidere, con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, se sia opportuno sostituire o eliminare le limitazioni. Le limitazioni resteranno in vigore fino a quando la Commissione non avrà deciso.

Articolo 23

Nel corso della valutazione effettuata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento sia il soggetto giuridico pertinente in seno all'organismo cui si applicano le disposizioni della presente direttiva. In caso contrario, essa modifica opportunamente il riconoscimento con una decisione.

Ove la Commissione modifichi il riconoscimento, gli Stati membri adeguano alla modificazione stessa gli accordi da essi conclusi con l'organismo riconosciuto.

Articolo 24

La Commissione informa periodicamente il Parlamento e il Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 25

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli [...] ed ai punti [...] della presente direttiva [articoli o partizioni di articoli e punti dell'allegato I che hanno subito modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva 94/57/CE] entro ...(16). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e trasmettono una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

2.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una dichiarazione in base alla quale i riferimenti presenti nelle disposizioni legislative, normative e amministrative esistenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva s'intendono come fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri fissano le modalità di tali riferimenti e la formulazione della dichiarazione.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

La direttiva 94/57/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, è abrogata a con effetto a decorrere dal ...(17), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive indicate nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di corrispondenza di cui all'allegato III.

Articolo 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli […] ed i punti [ ...] dell'allegato I [articoli o partizioni di articoli e punti dell'allegato I che hanno subito modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva 94/57/CE] si applicano a decorrere dal ...*.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI RICONOSCIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

(in appresso "organismi")

A.  CRITERI MINIMI GENERALI

1.  Un organismo, per poter ottenere o mantenere il riconoscimento comunitario, deve avere personalità giuridica nello Stato in cui ha sede. La sua contabilità deve essere certificata da revisori indipendenti.

2.  L'organismo deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.

3.  L'organismo deve disporre, in ogni momento, di un personale dirigente, tecnico, di supporto e di ricerca proporzionato alla dimensione della flotta iscritta nella sua classificazione, alla sua composizione e alla partecipazione dell'organismo alla costruzione e alla trasformazione delle navi. L'organismo deve essere in grado di assegnare a tutte le sedi di lavoro, in funzione delle esigenze, mezzi e personale proporzionati ai compiti da svolgere conformemente ai criteri generali minimi 6 e 7 e ai criteri minimi specifici.

4.  L'organismo deve avere ed applicare norme e regolamenti completi, in materia di progettazione, costruzione e controllo periodico delle navi mercantili, e che possiedono la qualità di norme riconosciute a livello internazionale. Tali norme e regolamenti sono pubblicati nonché tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.

5.  L'organismo annualmente il proprio registro navale o lo mantiene in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

6.  L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. L'organismo riconosciuto non deve svolgere attività di classificazione o regolamentari se è esso stesso armatore o esercente della oppure ha legami professionali, personali o familiari con questi ultimi. Tale incompatibilità si applica parimenti agli ispettori alle dipendenze dell'organismo riconosciuto.

7.  L'organismo deve operare in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato della risoluzione A.789(19) dell'OMI relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili i sensi della presente direttiva.

B.  CRITERI SPECIFICI MINIMI

1.  L'organismo assicura una copertura mondiale grazie al suo personale tecnico esclusivo o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, grazie al personale tecnico esclusivo di altri organismi riconosciuti.

2.  L'attività dell'organismo è disciplinata da un codice etico.

3.  L'organismo è gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.

4.  L'organismo fornisce le informazioni pertinenti all'amministrazione, alla Commissione e agli interessati.

5.  L'organismo, come pure gli ispettori e il personale tecnico da esso impiegati, svolgono le proprie attività senza alcun pregiudizio dei diritti di proprietà intellettuale di cantieri navali, fornitori di attrezzature e armatori, ivi compresi brevetti, licenze, know-how o qualunque tipo di conoscenza la cui utilizzazione sia giuridicamente protetta a livello comunitario o nazionale; in nessun caso, e fermo restando il disposto dell'articolo 17, né l'organismo, né gli ispettori o il personale tecnico da esso impiegati possono trasmettere o divulgare dati commercialmente sensibili ottenuti nel quadro delle loro attività di ispezione, verifica e supervisione di nuove costruzioni e riparazioni di navi.

6.  La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo. La politica dell'organismo si fonda su obiettivi e indicatori di prestazioni relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento.

7.  L'organismo assicura quanto segue:

   a) le sue norme e i suoi regolamenti sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;
   b) le sue le norme e i suoi regolamenti sono rispettati ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto a tali norme e regolamenti;
   c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo è autorizzato a svolgere ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto all'osservanza delle convenzioni internazionali;
   d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo;
   e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;
   f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato dall'organismo;
   g) Gli ispettori esclusivi hanno una conoscenza approfondita del tipo di nave sul quale effettuano le loro attività per quanto attiene alla specifica ispezione da svolgere e delle norme applicabili in materia;
   h) è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;
   i) è tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità;
   j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;
   k) le ispezioni e le visite regolamentari previste dal sistema armonizzato di visite e di certificazione alle quali l'organismo è autorizzato a procedere sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione OMI A.948(23) relativa agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione;
   l) tra i servizi centrali e regionali della società e tra gli organismi di classifica e i rispettivi ispettori sono definite modalità chiare e dirette in materia di responsabilità e di controllo.

8.  L'organismo ha elaborato, attuato e mantiene in funzione un sistema interno efficace di qualità basato su parti pertinenti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e conformi alle norme EN ISO/IEC 17020:2004 (organismi di controllo) e EN ISO 9001:2000, in base all'interpretazione e certificazione date dal comitato di valutazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Il comitato di valutazione deve avere autonomia d'azione, e a tal fine deve disporre di tutti i mezzi necessari per poter funzionare adeguatamente e svolgere il proprio lavoro in modo continuo e approfondito. Esso possiede conoscenze tecniche molto specializzate e di livello elevato e un codice di condotta che garantisce l'indipendenza dell'operato dei revisori.

9.  Le norme e i regolamenti dell'organismo sono attuati in modo tale che l'organismo abbia sempre la possibilità di formulare, in base alle proprie conoscenze e valutazioni, una dichiarazione affidabile e oggettiva circa la sicurezza delle navi interessate, per mezzo dei certificati di classe sulla base dei quali possono essere rilasciati i certificati di legge.

10.  L'organismo possiede i mezzi necessari per valutare, ai fini della certificazione, attraverso il ricorso a professionisti qualificati e conformemente alle disposizioni fissate nell'allegato della risoluzione A.913 (22) dell'OMI relativa agli orientamenti per l'applicazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM, International Safety Management) da parte delle amministrazioni, l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza, sia a terra che sulle navi.

11.  L'organismo deve autorizzare i rappresentanti dell'amministrazione e di altre parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e sue successive modifiche

(menzionate all'articolo 26)

Direttiva 94/57/CE del Consiglio

GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20

Direttiva 97/58/CE della Commissione

GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8

Direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53

Parte B

Elenco dei termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale

(menzionati all'articolo 26)

Direttiva

Termine per il recepimento

94/57/CE

31 dicembre 1995

97/58/CE

30 settembre 1998

2001/105/CE

22 luglio 2003

2002/84/CE

23 novembre 2003

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 94/57/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, primo trattino

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, secondo trattino

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, terzo trattino

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, quarto trattino

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, quinto trattino

Articolo 2, lettera e)

---

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, sesto trattino

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, settimo trattino

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, ottavo trattino

Articolo 2, lettera i)

---

Articolo 2 lettera j)

Articolo 2, nono trattino

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, decimo trattino

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, undicesimo trattino

Articolo 2, lettera m)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, ultima frase

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

---

---

Articoli 5 e 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

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Articoli 5, 6, 7 e 8

Articoli 7, 8, 9 e 10

Articolo 9

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Articoli da 11 a 14

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4

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Articolo 11

Articolo 16

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Articolo 17

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 19, paragrafi 1 e 2

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Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 20

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Articol1 da 21 a 24

Articolo 16

Articolo 25

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Articolo 26

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Articolo 27

Articolo 17

Articolo 28

Allegato

Allegato I

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Allegato II

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Allegato III

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007.
(4) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
(5) GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(7) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(8) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).
(10) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
(11)* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(12)+ GU: Inserire la data e il numero di tale direttiva.
(13) GU L ...
(14)* Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(15)* Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(16)* Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(17)* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

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