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Procedura : 2006/0129(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0125/2007

Testi presentati :

A6-0125/2007

Discussioni :

PV 21/05/2007 - 18
CRE 21/05/2007 - 18

Votazioni :

PV 22/05/2007 - 9.5
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Testi approvati :

P6_TA(2007)0190

Testi approvati
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Martedì 22 maggio 2007 - Strasburgo
Standard di qualità ambientale nel settore delle acque ***I
P6_TA(2007)0190A6-0125/2007
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0397),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0243/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A6-0125/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE
P6_TC1-COD(2006)0129

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una minaccia per la salute umana. Si dovrebbero innanzitutto individuare le cause dell'inquinamento ed arrestare le emissioni alla fonte nel modo più efficace possibile sotto il profilo economico ed ecologico.

(2)  A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica comunitaria in materia ambientale si basa sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(3)  Una gestione razionale dei terreni nel quadro di un'agricoltura ecologica è necessaria per garantire una buona qualità delle acque.

(4)  Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(4) si stabilisce che l'ambiente, la salute e la qualità della vita sono priorità ambientali fondamentali del sesto programma d'azione per l'ambiente e si sottolinea, in particolare all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.

(5)  Gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(5) al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato da sostanze prioritarie e di abolire o arrestare gradualmente emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie pericolose.

(6)   La direttiva 2000/60/CE definisce una strategia per combattere l'inquinamento idrico e l'articolo 16 di tale direttiva impone altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientali (SQA).

(7)  Dal 2000 sono stati approvati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. Occorre pertanto privilegiare, in un primo tempo, l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli che possono rappresentare dei duplicati. In seguito alla trasmissione dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, compreso il programma di misure stabilite a norma dell'articolo 11 di tale direttiva, tuttavia, la Commissione dovrebbe valutare se l'applicazione e la revisione degli strumenti esistenti rispondono pienamente al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se è necessaria un'azione specifica ai sensi di detta direttiva. Qualora il rispetto degli SQA sia possibile solo mediante limitazioni d'uso o il divieto di determinate sostanze, questi provvedimenti dovrebbero essere attuati tramite atti legislativi della Comunità, in vigore o da emanare, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(6).

(8)  La direttiva 2000/60/CE comprende all'articolo 11, paragrafo 4, e nell'allegato VI, parte B, sul programma di misure un elenco non esaustivo delle misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare quale parte del programma di misure, segnatamente strumenti legislativi, strumenti amministrativi, e accordi negoziati per la protezione dell'ambiente.

(9)  Per quanto riguarda i controlli delle emissioni delle sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, ove necessario dovrebbero introdurre misure adeguate di controllo a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun bacino idrografico a norma dell'articolo 11 di tale direttiva, applicando, se del caso, l'articolo 10 della direttiva del Consiglio 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(7). Per garantire condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, ogni decisione che stabilisce misure di controllo per le fonti puntuali di sostanze prioritarie dovrebbe fondarsi sulla nozione delle migliori tecniche disponibili stabilite dall'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE.

(10)  Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE, qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle acque, ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione. Uno Stato membro dovrebbe altresì avere la possibilità di demandare una questione qualora le misure comunitarie appaiano più efficaci dal punto di vista dei costi o più adeguate. In tal caso, la Commissione dovrebbe avviare uno scambio di informazioni con tutti gli Stati membri e, se l'azione comunitaria sembra essere l'alternativa migliore, dovrebbe pubblicare una relazione e proporre delle misure.

(11)  Poiché la maggior parte degli altri atti comunitari pertinenti non sono ancora stati pienamente approvati e applicati, è attualmente difficile appurare se l'attuazione di tali politiche renderà possibile il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se risulterà necessaria una diversa azione comunitaria. Di conseguenza, sarebbe utile esperire una valutazione formale della coerenza e dell'efficacia di tutti gli atti legislativi comunitari che concorrono, in modo diretto o indiretto, alla buona qualità delle acque.

(12)  La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE(8) istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie delle quali occorre eliminare gradualmente o arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze esistenti in natura o prodotte da processi naturali, quali il cadmio, il mercurio e gli idrocarburi policiclici aromatici, tuttavia, non vi è la possibilità di eliminare completamente in modo progressivo, emissioni, scarichi e perdite da tutte le fonti potenziali, tuttavia, non vi è la possibilità di eliminare completamente in modo progressivo emissioni, scarichi e perdite da tutte le fonti potenziali. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. Al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE ulteriori sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco di sostanze prioritarie.

(13)  La Commissione dovrebbe continuare a riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie almeno ogni quattro anni, classificandole in ordine di priorità in base al rischio che rappresentano per l'ambiente acquatico o attraverso di esso, conformemente al calendario di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, e formulare opportune proposte.

(14)  Nell'ottica dell'interesse comunitario e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE(9) e appartengono al gruppo di sostanze per le quali è necessario raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, non sono stati inseriti nell'elenco di sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.

(15)  Determinate sostanze, se presenti in acque di superficie, sono molto dannose per i pesci, ma non figurano negli elenchi degli SQA nel settore della politica delle acque. La Commissione, se necessario, dovrebbe presentare proposte che stabiliscano anche per queste sostanze SQA nel settore della politica delle acque.

(16)  Pertanto, le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini(10), nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio(11), nella direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini(12), nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano(13) e nella direttiva 86/280/CEE risulteranno superate e devono quindi essere soppresse.

(17)  L'ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine; per questo motivo per definire gli SQA occorre basarsi sui dati relativi agli effetti acuti e agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana occorre fissare standard di qualità medi annui in grado di garantire una protezione nei confronti dell'esposizione a lungo termine e concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine. Il rispetto di concentrazioni massime ammissibili, conformemente all'approccio combinato di cui all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare il trattamento di valori isolati e la determinazione di controlli di emissioni, dovrebbe essere armonizzato.

(18)  Considerata la mancanza di informazioni sufficienti e adeguate sulle concentrazioni delle sostanze prioritarie nel biota e nei sedimenti a livello della Comunità e visto che le informazioni sulle acque di superficie offrono apparentemente una base sufficiente per garantire una protezione generale e un controllo efficace dell'inquinamento, in questa fase è opportuno limitare la definizione di SQA alle sole acque di superficie. Per l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario semplicemente fissando SQA per le acque di superficie a livello comunitario. In questi casi, pertanto, occorre fissare SQA per il biota. Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla strategia di monitoraggio nazionale, essi dovrebbero poter monitorare questi SQA e successivamente verificarne la conformità nel biota oppure convertirli negli SQA fissati per le acque superficiali. È inoltre compito degli Stati membri definire gli SQA per i sedimenti o il biota, se ciò si rivela necessario e opportuno per integrare gli SQA istituiti a livello comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono di monitorare la presenza di sostanze con un significativo potenziale di accumulazione e rispetto ai cui effetti indiretti gli SQA per le acque di superficie non offrono attualmente alcuna protezione. Un tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato per far avanzare i futuri lavori tecnici e scientifici sugli SQA nei sedimenti e nel biota per le sostanze monitorate, ove ciò risulti necessario.

(19)  Per quanto riguarda il piombo, il nichel e i relativi composti non si è ancora concluso il dibattito in seno all'Ufficio europeo delle sostanze chimiche/Centro comune di ricerca sulle valutazioni del rischio e non è pertanto possibile definire standard di qualità definitivi per questi elementi. È pertanto opportuno indicare chiaramente che tali standard sono provvisori.

(20)  Il piombo, utilizzato nelle attrezzature da pesca, sia per la pesca ricreativa che professionale, è una fonte di inquinamento dell'acqua. Al fine di ridurre il livello di piombo nelle acque di pesca, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il settore a sostituire il piombo con alternative meno pericolose.

(21)  I policlorobifenili (PCB) e le diossine sono due gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulative. I due gruppi di sostanze comportano notevoli rischi per la salute delle persone e l'ambiente, hanno effetti estremamente negativi sulle specie acquatiche e compromettono di conseguenza la vitalità del settore della pesca. Inoltre, la Commissione ha segnalato in varie occasioni la necessità di includere queste sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie. Occorre quindi che la presente direttiva preveda il loro futuro inserimento in detto elenco.

(22)  Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano(14) e gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l'estrazione di acqua potabile a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere attuata fatte salve le disposizioni che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.

(23)  Può accadere che non sia possibile rispettare gli SQA in prossimità degli scarichi da fonti puntuali, perché in genere le concentrazioni degli inquinanti negli scarichi sono più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter tener conto di questo dato quando verificano la conformità agli SQA individuando per ciascuno scarico pertinente un'area transitoria, nella quale i valori possono essere superati. Per garantire che tali aree siano limitate, queste dovrebbero essere definite in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE e di altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Poiché gli sviluppi a livello di tecniche di trattamento e di innovazione tecnologica, come le migliori tecniche disponibili, potranno in futuro permettere di ridurre le concentrazioni di inquinanti in prossimità dei punti di scarico, gli Stati membri dovrebbero far sì che le aree transitorie si riducano di conseguenza.

(24)  La presente direttiva autorizza gli Stati membri ad avvalersi delle cosiddette zone di miscelazione (definite all'articolo 4 della presente direttiva "aree transitorie di superamento") purché ciò non pregiudichi la conformità della parte restante del corpo idrico superficiale con i pertinenti SQA. Nel designare tali zone di miscelazione, gli Stati membri devono adottare un approccio proporzionato riguardo al flusso, alla concentrazione e al volume degli scarichi consentiti e alla capacità del corpo idrico ricevente di assorbirli. Gli Stati membri ridurranno l'entità delle zone di miscelazione man mano che adempiono all'obbligo di ridurre gradualmente l'inquinamento imputabile alle sostanze prioritarie.

(25)  Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale delle emissioni e scarichi e di riduzione dell'inquinamento definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un'operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica definiti significativi e non significativi. Le scadenze per l'arresto, l'eliminazione graduale e la riduzione dell'inquinamento devono inoltre essere correlate ad un inventario. Deve inoltre essere possibile valutare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 7, della direttiva 2000/60/CE. Serve anche uno strumento adeguato per quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che si producono attraverso processi naturali, in quanto è impossibile arrestare o eliminare gradualmente le perdite provocate da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tutte queste esigenze gli Stati membri devono istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun bacino idrografico situato sul loro territorio.

(26)  Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che questi siano coerenti con altri strumenti esistenti ai fini della tutela delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte nell'ambito della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio(15).

(27)  Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell'inventario. Occorre tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all'applicazione di pesticidi possono variare notevolmente da un anno all'altro, ad esempio a causa del diverso tasso di irrorazione, dovuto a sua volta alle diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, nel caso di alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(16), gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per tali sostanze.

(28)  Per ottimizzare l'uso dell'inventario è opportuno fissare una scadenza entro la quale la Commissione deve verificare se gli Stati membri hanno adottato tutte le misure necessarie per conseguire gli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.

(29)  Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(17), del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio(18) e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(19), istituisce criteri per individuare le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e le sostanze che destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/CE. Per garantire l'omogeneità tra i vari atti legislativi comunitari è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE e che l'allegato X della direttiva 2000/60/CE sia modificato e sostituito di conseguenza.

(30)  Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede una revisione al fine di valutare l'adeguatezza dei criteri per individuare le sostanze che sono persistenti, bioaccumulative e tossiche. La Commissione dovrebbe modificare di conseguenza l'allegato X della direttiva 2000/60/CE non appena saranno stati modificati i criteri del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(31)  Gli obblighi contemplati dalle direttive elencate nell'allegato IX della direttiva 2000/60/CE figurano già nella direttiva 96/61/CE e agli articoli 8 e 10 e all'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e h), della direttiva 2000/60/CE e in altre disposizioni della medesima direttiva; inoltre se gli SQA sono mantenuti o rivisti deve essere garantito lo stesso livello di protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell'inquinamento chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa comunitaria in vigore in quel campo, è opportuno abrogare, come prevede l'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2000/60/CE e a decorrere dal 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.

(32)  Le raccomandazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE, in particolare quelle del Comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in considerazione.

(33)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, cioè l'adozione di SQA per le acque, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, vista la necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall"articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(20).

(35)  Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, e come ribadito dalla direttiva 2000/60/CE, la Comunità deve tener conto, in sede di elaborazione della sua politica dell'ambiente, dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo economico e sociale della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni nonché dei vantaggi e dei costi che possono risultare dall'azione o dalla mancanza di azione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce misure per limitare l'inquinamento delle acque e standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti al fine di:

   a) ridurre scarichi, emissioni e perdite di sostanze prioritarie entro il 2015; e
   b) arrestare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose, conformemente agli articoli 1, 4 e 16 della direttiva 2000/60/CE, per realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie. L'obiettivo è anche di evitare qualsiasi ulteriore deterioramento e di realizzare entro il 2020 concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e concentrazioni vicine allo zero per tutte le sostanze sintetiche antropogeniche, conformemente agli accordi internazionali sulla protezione del mare.

Gli obiettivi definiti dalla presente direttiva vanno considerati come obiettivi a norma dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, presenta entro il 2020 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul successo dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Standard di qualità ambientale

1.  Al fine di raggiungere un buono stato chimico dei corpi idrici superficiali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono che la composizione di tali corpi idrici di superficie, dei loro sedimenti e del loro biota risponda agli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze prioritarie che figurano all'allegato I, parte A.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le industrie che immettono nell'ambiente idrico acque reflue contenenti sostanze prioritarie utilizzino le migliori tecniche disponibili ai fini sia della produzione che del trattamento delle acque reflue. Tali misure dovranno basarsi sui risultati dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE.

Gli Stati membri garantiscono la conformità agli standard di qualità ambientale secondo le disposizioni dell'allegato I, parte B.

Gli Stati membri devono migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e le vie di inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci.

2.  Quando un corso d'acqua attraversa uno o più Stati membri, occorre procedere al coordinamento dei programmi di monitoraggio e degli inventari nazionali, al fine di evitare la penalizzazione degli Stati membri a valle.

3.  Gli Stati membri sorvegliano a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, le concentrazioni delle sostanze elencate all'allegato I, parte A, non aumentino nelle acque, nei sedimenti e nel biota.

4.  Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di esaclorobenzene, esaclorobutadiene e mercurio indicate di seguito non vengano superate nei tessuti (peso a umido) di pesci, molluschi, crostacei e altro biota:

   a) 10 µg/kg per l'esaclorobenzene,
   b) 55 µg/kg per l'esaclorobutadiene,
   c) 20 µg/kg per il metilmercurio.

Al fine di monitorare la conformità agli standard di qualità ambientale delle sostanze elencate al primo comma, gli Stati membri introducono uno standard più severo per le acque in sostituzione dello standard dell'allegato I, parte A, oppure definiscono uno standard supplementare per il biota.

Il monitoraggio di altre sostanze di cui all'allegato I può inoltre essere effettuato nei sedimenti o nel biota anziché nell'acqua se gli Stati membri ritengono che ciò sia più adeguato ed efficace sotto il profilo dei costi. Se vengono evidenziate notevoli concentrazioni di sostanze e gli Stati membri ritengono che esista il rischio di un mancato rispetto degli standard di qualità ambientale per le acque, viene effettuato un monitoraggio nelle acque per garantire il rispetto degli standard di qualità ambientale delle acque.

5.  La Commissione, entro 12 mesi dalla presentazione degli inventari da parte degli Stati membri, avanza una proposta in materia di standard di qualità ambientale applicabili alle concentrazioni delle sostanze prioritarie nei sedimenti o nel biota.

6.  Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE e all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda la gestione delle acque di superficie utilizzate per l'estrazione di acqua potabile. La presente direttiva si applica quindi fatte salve le disposizioni che impongono standard più rigorosi.

7.  I casi in cui il raggiungimento degli standard di qualità ambientale non sia tecnicamente fattibile o dia luogo a costi sociali o economici sproporzionati vanno fatti rientrare nell'ambito di applicabilità dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/60/CE, onde stabilire in tal modo l'approccio più efficace, sul piano ecologico e sul piano del rapporto costi-benefici, per conseguire l'obiettivo sancito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

8.  La Commissione, utilizzando sistematicamente la banca dati istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai fini dello screening delle sostanze che sono dannose per gli organismi acquatici, nonché per le sostanze bioaccumulative o persistenti, esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese le conclusioni delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE, e propone almeno ogni quattro anni la revisione degli standard di qualità ambientale che figurano all'allegato I, parte A, della presente direttiva.

La Commissione esamina l'informazione scientifica e i progressi tecnici più recenti per quanto riguarda le sostanze che si accumulano nei sedimenti e nel biota ed elabora standard di qualità ambientale in materia.

9.  Per mettere a punto un metodo di calcolo coerente e armonizzato, la Commissione istituisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, ed entro ...(21), metodologie obbligatorie almeno per quanto riguarda le questioni menzionate nell'allegato I, parte B, punto 3, secondo paragrafo, della presente direttiva.

10.  Qualora per il raggiungimento degli standard di qualità ambientale si renda necessario vietare determinate sostanze, la Commissione presenta idonee proposte per la modifica degli atti legislativi vigenti o per l'emanazione di nuovi atti a livello comunitario.

11.  Qualora, ai fini dell'applicazione dei principio "chi inquina paga" e del principio di prevenzione nonché di un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri, per determinate industrie, sostanze o fonti puntuali occorra adottare valori limite di emissione a livello comunitario o la loro introduzione sia necessaria per conseguire gli standard di qualità ambientale, la Commissione presenta proposte ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 96/61/CE.

Articolo 3

Per conseguire l'obiettivo stabilito all'articolo 2, gli Stati membri possono fissare limiti all'uso o allo scarico di sostanze oltre i limiti stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari(22), che la sostituisce, o da altri atti legislativi comunitari.

Articolo 4

Area transitoria di superamento dei valori

1.  Qualora per una o più fonti puntuali non esistano soluzioni tecniche per depurare le acque reflue in misura sufficiente, gli Stati membri designano aree transitorie nell'ambito delle quali le concentrazioni di uno o più inquinanti a condizioni di flusso ridotto superano gli standard di qualità ambientale applicabili a condizione che tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

Gli Stati membri prevedono un piano d'azione per ridurre la portata e la durata di ciascuna area transitoria di superamento nell'ambito della gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE al fine di raggiungere i previsti standard di qualità ambientale entro il 2018.

2.  In ciascun caso gli Stati membri delimitano l'estensione delle parti dei corpi idrici superficiali adiacenti ai punti di scarico suscettibili di essere classificate come aree transitorie di superamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

Gli Stati membri descrivono ogni delimitazione nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

3.  Nel caso di corsi d'acqua transfrontalieri, è necessario l'assenso dell'altro Stato membro interessato ai fini della determinazione dell'area transitoria di superamento dei valori.

4.  Gli Stati membri procedono al riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 96/61/CE o mettono in atto la disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al fine di ridurre progressivamente l'estensione di ciascuna area transitoria di superamento ai sensi del paragrafo 1 che viene individuata nei corpi idrici interessati da scarichi di sostanze prioritarie.

5.  La Commissione definisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati membri devono applicare per individuare le aree transitorie di superamento dei valori prestabiliti.

Articolo 5

Metodi di controllo delle emissioni che devono essere applicati dagli Stati membri

1.  Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, gli Stati membri stabiliscono piani integrati per il controllo delle emissioni e misure di graduale eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze prioritarie pericolose nel quadro del programma di misure previsto dall'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. I piani contengono almeno:

   a) i risultati delle analisi effettuate conformemente all'articolo 6 della presente direttiva;
   b) gli obiettivi relativi alle sostanze, compreso per quanto riguarda volumi e bilanci di massa;
   c) le strategie settoriali riguardanti le principali fonti di inquinamento (soprattutto per quanto riguarda l'industria, l'agricoltura, le foreste, i nuclei domestici, il sistema sanitario e i trasporti);
   d) le misure di riduzione dell'inquinamento diffuso dovuto a perdite di sostanze di prodotti;
   e) le misure per la sostituzione di sostanze prioritarie pericolose;
   f) gli strumenti comprendenti misure economiche conformemente all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE;
   g) gli standard di emissione che integrano la legislazione comunitaria vigente;
   h) le misure in materia di informazione, consulenza e formazione.

2.  I piani devono essere elaborati sulla base di criteri trasparenti e rivisti nel quadro della revisione dei programmi di misure. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al pubblico ogni tre anni in merito all'andamento dell'applicazione e alle modalità con cui le misure hanno contribuito a conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 6

Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

1.  In base alle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE o di altri dati disponibili, e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario, corredato di eventuale mappatura, delle emissioni, degli scarichi, delle perdite e delle relative fonti nonché di tutte le fonti originarie di sostanze prioritarie (fonti puntuali e diffuse d'inquinamento) e degli inquinanti inseriti nell'allegato II o nell'allegato I, parte A, e relativi a ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio, specificandone le concentrazioni per i sedimenti e il biota. Le sostanze prioritarie e le sostanze inquinanti rilasciate da sedimenti per effetto della navigazione idroviaria, di attività di dragaggio o di fenomeni naturali non sono annoverate fra le perdite.

Gli Stati membri inseriscono nell'inventario tutte le misure di controllo delle emissioni adottate per sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A.

2.  Gli Stati membri predispongono programmi specifici di sorveglianza per i sedimenti e il biota, individuando le specie e i tessuti da analizzare nonché il modo in cui esprimere i risultati in funzione delle variazioni stagionali degli organismi.

3.  Il periodo di riferimento per la misurazione dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 deve essere un anno compreso tra il 2007 e il 2009.

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come media degli anni 2007, 2008 e 2009.

Al momento di compilare gli inventari, gli Stati membri possono utilizzare informazioni su emissioni, scarichi e perdite che sono state raccolte dalla data di entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE, purché ottemperino ai medesimi requisiti qualitativi applicati alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, in concomitanza con i piani di gestione dei bacini idrografici da presentare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

5.  Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi indicate all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l'analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento dell'analisi.

Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

6.  Emissioni, scarichi e perdite delle sostanze prioritarie devono essere gradualmente ridotti o arrestati, per cui è necessario che gli Stati membri corredino il loro inventario di uno scadenzario adattato al conseguimento di tali obiettivi.

7.  La Commissione verifica entro il 2015 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall'inventario possano prevedibilmente essere conformi, entro il 2025, agli obblighi di riduzione dell'inquinamento e di arresto delle emissioni, degli scarichi e delle perdite istituiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE. La Commissione presenta una relazione su tale verifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Se dalla relazione emerge che è improbabile pervenire a tale conformità, essa propone le necessarie misure comunitarie entro il 2016 conformemente all'articolo 251 del trattato.

Al momento di effettuare la verifica, la Commissione tiene conto:

   della fattibilità tecnica e della proporzionalità;
   dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
   dell'esistenza di concentrazioni di fondo naturali.

8.  La Commissione definisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, le specifiche tecniche per le analisi nonché il metodo di calcolo che gli Stati membri devono utilizzare per l"elaborazione degli inventari.

Articolo 7

Misure per ridurre l'inquinamento da sostanze prioritarie

1.  Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento da sostanze prioritarie e da sostanze prioritarie pericolose definiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono a che il programma di misure, elaborato conformemente all'articolo 11 di tale direttiva, tenga altresì conto delle misure di prevenzione o di controllo riguardanti le fonti di inquinamento puntuali e diffuse, nonché degli standard di qualità ambientale fissati dalla presente direttiva.

2.  In base agli articoli 4 e 12 della direttiva 2000/60/CE e per raggiungere gli obiettivi in essa specificati, gli Stati membri stabiliscono se vi sia necessità di rivedere l'applicazione delle misure vigenti o l'introduzione di nuove misure per la riduzione e il controllo dell'inquinamento da sostanze prioritarie e da sostanze prioritarie pericolose. Allorché sia meglio adottare tali misure a livello comunitario, la Commissione propone le misure opportune a livello comunitario.

3.  Nel corso dell'elaborazione della relazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE sull'attuazione di tale direttiva la Commissione svolge una valutazione formale di coerenza e di efficacia di tutti gli atti legislativi comunitari con un impatto diretto e indiretto sulla buona qualità delle acque. Tale valutazione consentirà che misure comunitarie siano proposte, adattate o attuate a seconda della necessità.

4.  Conformemente all'articolo 16, paragrafo 8 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione propone metodi di controllo delle emissioni per tutte le fonti basate sulle migliori tecnologie disponibili e prassi ambientali che devono essere utilizzate dagli Stati membri per tutti i punti fonte.

Articolo 8

Inclusione di diossine e policlorinati bifenili (PCB)

A norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE ed entro il 31 gennaio 2008, la Commissione presenta una proposta di revisione della presente direttiva intesa a includere le diossine e i PCB nell'elenco di sostanze prioritarie figuranti nell'allegato II e inserisce nell'allegato I i corrispondenti standard di qualità ambientale.

Articolo 9

Inquinamento proveniente da paesi terzi

La Commissione presenta entro ...(23) una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle situazioni di inquinamento proveniente da paesi terzi. Sulla base di tale relazione, e ove ciò sia giudicato necessario, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a formulare proposte.

Articolo 10

Modifica della direttiva 2000/60/CE

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal testo dell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 11

Modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE

L'allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE è soppresso.

Articolo 12

Modifica della direttiva 86/280/CEE

Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE sono soppresse.

Articolo 13

Abrogazione

1.  Le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono abrogate a decorrere dal 22 dicembre 2012.

2.  Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15 della direttiva 2000/60/CE anziché applicare le disposizioni in materia delle direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(24). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e forniscono una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 15

Azione comunitaria supplementare

La Commissione predispone procedure chiare e trasparenti per istituire un contesto razionalizzato e mirato per la comunicazione, da parte degli Stati membri, di informazioni sulle sostanze prioritarie atte a potenziare il processo decisionale comunitario e consentire di predisporre, in futuro, standard di qualità ambientale armonizzati per i sedimenti e il biota, nonché controlli di emissione supplementari.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER LE SOSTANZE PRIORITARIE

PARTE A: Standard di qualità ambientale (SQA) nelle acque di superficie

AA: media annua

MAC: concentrazione massima ammissibile

Unità di misura: [µg/l]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

N.

Denominazione della sostanza

Numero CAS

SQA-AA(25)

Acque superficiali interne

SQA-AA

Altre acque di superficie

SQA-MAC(26)

Acque superficiali interne

SQA-MAC2

Altre acque di superficie

(1)

Alacloro

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Antracene

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazina

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzene

71-43-2

10

8

50

50

(5)

Pentabromodifeniletere(27)

32534-81-9

0,0005

0,0002

non applicabile

non applicabile

(6)

Cadmio e composti

(in funzione della classe di durezza dell'acqua(28))

7440-43-9

≤ 0,08 (Classe 1)

0,08 (Classe 2)

0,09 (Classe 3)

0,15 (Classe 4)

0,25 (Classe 5)

0,2

≤ 0,45 (Classe 1)

0,45 (Classe 2)

0,6 (Classe 3)

0,9 (Classe 4)

1,5 (Classe 5)

(7)

Alcani, C10-13, cloro

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Clorfenvinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Clorpirifos

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(10)

1,2-Dicloroetano

107-06-2

10

10

non applicabile

non applicabile

(11)

Diclorometano

75-09-2

20

20

non applicabile

non applicabile

(12)

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

non applicabile

non applicabile

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluorantene

206-44-0

0,1

0,1

1

1

(16)

Esaclorobenzene

118-74-1

0,01

0,01

0,05

0,05

(17)

Esaclorobutadiene

87-68-3

0,1

0,1

0,6

0,6

(18)

Esaclorocicloesano

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Piombo e composti

7439-92-1

7,2

7,2

non applicabile

non applicabile

(21)

Mercurio e composti

7439-97-6

0,05

0,05

0,07

0,07

(22)

Naftalene

91-20-3

2,4

1,2

non applicabile

non applicabile

(23)

Nichel e composti

7440-02-0

20

20

non applicabile

non applicabile

(24)

Nonilfenolo

25154-52-3

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

Octilfenolo

1806-26-4

0,1

0,01

non applicabile

non applicabile

(26)

Pentaclorobenzene

608-93-5

0,007

0,0007

non applicabile

non applicabile

(27)

Pentaclorofenolo

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)(29)

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Benzo(a)pirene

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

Σ=0,03

Σ=0,03

non applicabile

non applicabile

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

Benzo(g,h,i)perilene

191-24-2

Σ=0,002

Σ=0,002

non applicabile

non applicabile

Indeno(1,2,3-cd)pirene

193-39-5

(29)

Simazina

122-34-9

1

1

4

4

(30)

Tributilstagno (composti)

688-73-3

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Triclorobenzeni

(tutti gli isomeri)

12002-48-1

0,4

0,4

non applicabile

non applicabile

(32)

Triclorometano

67-66-3

2,5

2,5

non applicabile

non applicabile

(33)

Trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

non applicabile

non applicabile

(34)

DDT totale(30)

non applicabile

0,025

0,025

non applicabile

non applicabile

p,p'-DDT

50-29-3

0,01

0,01

non applicabile

non applicabile

(35)

Aldrin

309-00-2

Σ=0,010

Σ=0,005

non applicabile

non applicabile

(36)

Dieldrin

60-57-1

(37)

Endrin

72-20-8

(38)

Isodrin

465-73-6

(39)

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

12

12

non applicabile

non applicabile

(40)

Tetracloroetilene

127-18-4

10

10

non applicabile

non applicabile

(41)

Tricloroetilene

79-01-6

10

10

non applicabile

non applicabile

PARTE B: Conformità agli standard di qualità ambientale (SQA)

1.  Colonne 4 e 5: per ciascun corpo idrico superficiale, gli SQA-AA sono rispettati se, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi dell'anno è inferiore allo standard prescritto.

2.  Colonne 6 e 7: per ciascun corpo idrico superficiale, gli SQA relativi alla concentrazione massima ammissibile sono rispettati se la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

3.  Gli SQA definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e il nichel (di seguito "metalli"). Per i metalli l'SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 µm o altro pretrattamento equivalente.

Le concentrazioni di fondo naturali dei metalli sono aggiunte al valore fissato per l'SQA. Inoltre, se la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell'acqua incidono sulla biodisponibilità dei metalli, gli Stati membri possono tener conto di questo fattore quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA fissati. Le concentrazioni di fondo naturali dei metalli nelle acque di superficie interne o costiere sono determinate tenendo segnatamente conto del terreno e del dilavamento naturale nei bacini idrografici. Gli Stati membri riferiscono nei propri piani di gestione dei bacini idrografici in merito alle concentrazioni di fondo naturali dei metalli e alle modalità con cui si tiene conto di tali concentrazioni nella valutazione dei risultati a fronte degli SQA.

ALLEGATO II

MODIFICA DELL'ALLEGATO X DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal seguente testo:

"

ALLEGATO X

TAVOLA 1: ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE (*)

Numero

Numero CAS1

Numero UE2

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alacloro

X

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracene

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

X

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzene

(5)

non applicabile

non applicabile

Difeniletere bromato (**)

X (***)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmio e composti

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Alcani, C10-13, cloro (**)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpirifos

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dicloroetano

(11)

75-09-2

200-838-9

Diclorometano

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

X

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

959-98-8

non applicabile

(Alfa-endosulfan)

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantene (****)

(16)

118-74-1

204-273-9

Esaclorobenzene

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Esaclorobutadiene

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Esaclorocicloesano

X

58-89-9

200-401-2

(gamma-isomero, Lindano)

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

(20)

7439-92-1

231-100-4

Piombo e composti

X

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercurio e composti

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalene

X

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nichel e composti

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenolo

X

104-40-5

203-199-4

4-(para)nonilfenolo

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octilfenolo

X

140-66-9

non applicabile

(Para-terz-octilfenolo)

X

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaclorobenzene

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorofenolo (PCF)

X

(28)

non applicabile

non applicabile

Idrocarburi policiclici aromatici

X

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pirene)

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluorantene)

191-24-2

205-883-8

(benzo(g,h,i)perilene)

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluorantene)

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pirene)

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

X

(30)

688-73-3

211-704-4

Tributilstagno (composti)

X

36643-28-4

non applicabile

Tributilstagno-catione

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobenzeni

X

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-triclorobenzene)

X

(32)

67-66-3

200-663-8

Triclorometano

(cloroformio)

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

X

(34)

senza oggetto

xxx-xxx-x

DDT totale3

X(*****)

50-29-3

200-024-3

para-para-DDT

X(*****)

(35)

309-00-2

206-215-8

Aldrina

X(*****)

(36)

60-57-1

200-484-5

Dieldrina

X(*****)

(37)

72-20-8

200-775-7

Endrin

X(*****)

(38)

465-73-6

207-366-2

Isodrin

X(*****)

(39)

56-23-5

200-262-8

Tetracloruro di carbonio

X(*****)

(40)

127-18-4

204-825-9

Tetracloroetilene

X(*****)

(41)

79-01-6

201-167-4

Tricloroetilene

X(*****)

1 CAS: Chemical Abstract Services.

2 Numero UE: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

3 Il DDT totale comprende la somma degli isomeri seguenti: 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3); 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano (numero CAS 789-02-6); numero UE 212-332-5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).

(*) Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative.

(**) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

(***) Solo pentabromodifenil etere (Numero CAS 32534-81-9).

(****) Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi."

(*****) Per questa sostanza, precedentemente nota come "altro inquinante", la classificazione come sostanza pericolosa prioritaria non modifica gli obblighi specifici fissati nella direttiva 2000/60/CE, in particolare all'Allegato V, punto 1.3.

TAVOLA 2: ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A RIESAME AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE QUALI POSSIBILI "SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE" O "SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza

Sostanza prioritaria pericolosa

(1)

131-49-7

205-024-7

Amidotrizoato

(*)

(2)

1066-51-9

--

AMPA

X(**)

(3)

25057-89-0

246-585-8

Bentazon

X(**)

(4)

80-05-7

Bisfenolo A

X(**)

(5)

92-88-6

202-200-5

4 4'-Bisfenolo

X(**)

(6)

298-46-4

06-062-7

Carbamazepina

(*)

(7)

23593-75-1

245-764-8

Clotrimazolo

X(**)

(8)

84-74-2

201-557-4

Dibutilftalato (DBP)

X(**)

(9)

15307-86-5

Diclofenac

(*)

(10)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X(**)

(11)

67-43-6

200-652-8

DTPA

X(**)

(12)

60-00-4

200-449-4

EDTA

X(**)

(13)

637-92-3

211-309-7

ETBE

X(**)

(14)

57-12-5

Free Cyanide

(*)

(15)

1071-83-6

213-997-4

Glyphosate

X(**)

(16)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

X(**)

(17)

60166-93-0

262-093-6

Iopamidol

(*)

(18)

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

X(**)

(19)

36861-47-9

253-242-6

4-Methylbenzylidene camphor

X(**)

(20)

81-14-1

201-328-9

Musk ketone

X(**)

(21)

81-15-2

201-329-4

Musk xylene

X(**)

(22)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

X(**)

(23)

81-04-9

201-317-9

Naftalene-1,5-disolfonato

(24)

5466-77-3

226-775-7

Octil-metoxicinnamato

X(**)

(25)

1763-23-1

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

206-397-9

223-320-4

Perfluorinated Compounds (PFCs)

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS)

Sale di potassio

Sale di ammonio

Sale di litio

Sale di dietanolamina (DEA)

Sale di acido perfluorottanico (PFOA)

Ammonio perfluorottanoico (APFO)

X(**)

(26)

124495-18-7

--

Quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoxi)quinolina)

X(**)

(27)

79-94-7

201-236-9

Tetrabromobisfenolo A (TBBP-A)

X(**)

(28)

21145-77-7

244-240-6

Tonalid (AHTN)

X(**)

(*) Questa sostanza è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale possibile "sostanza prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva entro ...*, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

(**) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva entro ...(31), fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

"

(1) GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.
(2) GU C ...
(3) Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007.
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(6) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(8) GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.
(9) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
(10) GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
(11) GU L 291 del 21.10.1983, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
(12) GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
(13) GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
(14) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(15) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.
(16) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(17) GU L 227 dell"8.9.1993, pag. 9.
(18) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(19) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 23).
(20) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione n. 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(21)* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(22) GU ...
(23)* Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(24)* Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(25) Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-AA).
(26) Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-MAC). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-MAC, i valori SQA-AA tutelano anche contro i picchi di inquinamento di breve termine, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.
(27) Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromati" (voce n. 5) elencate nella decisione n. 2455/2001/CE, viene fissato un SQA solo per il pentabromodifeniletere.
(28) Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: Classe 1: <40 mg CaCO3/l, Classe 2: da 40 a <50 mg CaCO3/l, Classe 3: da 50 a <100 mg CaCO3/l, Classe 4: da 100 a <200 mg CaCO3/l e Classe 5: ≥200 mg CaCO3/l.
(29) Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (voce n. 28) è necessario rispettare ogni singolo SQA, cioè l'SQA per il benzo(a)pirene, l'SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l'SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
(30) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (Numero CAS 50-29-3); 1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (Numero CAS 789-02-6); 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (Numero CAS 72-55-9) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (Numero CAS 72-54-8).
(31)* Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

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