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Procedura : 2007/0006(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0405/2007

Testi presentati :

A6-0405/2007

Discussioni :

Votazioni :

PV 25/10/2007 - 7.6
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Testi approvati :

P6_TA(2007)0477

Testi approvati
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Giovedì 25 ottobre 2007 - Strasburgo
Accordo di partenariato CE/Madagascar nel settore della pesca *
P6_TA(2007)0477A6-0405/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta modificata di regolamento del Consiglio (COM(2007)0428),

–   visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0064/2007),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0405/2007),

1.   approva la proposta modificata di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Madagascar.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  E' importante migliorare le informazioni fornite al Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe trasmettere a tal fine le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.
Emendamento 3
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo.
Emendamento 4
Articolo 3 ter (nuovo)
Articolo 3 ter
Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima che sia concluso un altro accordo che lo rinnova, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni in cui esso è stato attuato.
Emendamento 5
Articolo 3 quater (nuovo)
Articolo 3 quater
Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 ter e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio affida alla Commissione, se del caso, un mandato negoziale in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.
Emendamento 6
Articolo 3 quinquies (nuovo)
Articolo 3 quinquies
La Commissione trasmette al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.
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