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Procedura : 2006/2129(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0399/2007

Testi presentati :

A6-0399/2007

Discussioni :

PV 28/11/2007 - 22
CRE 28/11/2007 - 22

Votazioni :

PV 29/11/2007 - 7.31
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P6_TA(2007)0575

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Giovedì 29 novembre 2007 - Bruxelles
Una nuova politica comunitaria per il turismo
P6_TA(2007)0575A6-0399/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 su una nuova politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo (2006/2129(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Rinnovare la politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo" (COM(2006)0134),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Agenda per un turismo sostenibile e competitivo" (COM(2007)0621) (Agenda 21),

–   vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile(1),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0399/2007),

A.   considerando che il turismo è menzionato una volta nel trattato CE, quale attività che può essere oggetto di "misure" (articolo 3 del trattato CE), ma che non rientra nelle competenze o nelle politiche dell'UE,

B.   considerando che la Comunità può tuttavia adottare misure volte ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno, compresi i servizi turistici (articolo 95 del trattato CE), essendo l'approccio della protezione dei consumatori particolarmente pertinente in tale contesto,

C.   considerando che il settore turistico è all'incrocio di numerose politiche dell'UE con un importante impatto sull'efficienza dell'Unione stessa e sulla sua capacità di contribuire alla crescita, all'occupazione e alla coesione territoriale e sociale,

D.   considerando che, nonostante il fatto che il Parlamento nella sua suddetta risoluzione abbia individuato i principi orientativi di una politica europea del turismo sostenibile, taluni aspetti individuali della politica stessa dovrebbero essere sottolineati in modo da poter essere più velocemente concretizzati,

E.   considerando che il gruppo per la sostenibilità del turismo ha presentato nel febbraio 2007 una relazione che fissa orientamenti che la Commissione ha preso come base al momento di redigere l'Agenda per un turismo sostenibile e competitivo,

F.   considerando che non è stato possibile sviluppare, a livello comunitario, un approccio intersettoriale coerente nei confronti del turismo e che ciò si è tradotto in svantaggi e in un insufficiente sviluppo del settore, nonché in un rischio sempre più grande che l'Europa perda la propria quota di mercato in tale ambito,

G.   considerando che la dimensione sociale e ambientale del turismo deve essere fortemente sottolineata nell'interesse della sostenibilità,

H.   considerando che la situazione di talune destinazioni turistiche europee popolari si sta deteriorando e che in queste stesse destinazioni avvengono talvolta gravi incidenti che le rendono meno attrattive,

I.   considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel nuovo articolo 176 b attribuisce all'UE e in particolare al Parlamento europeo maggiori competenze per quanto riguarda le politiche del turismo,

J.   considerando la necessità di accentuare l'importanza del ruolo che il turismo può svolgere in quanto strumento atto a favorire l'inclusione sociale e l'integrazione delle popolazioni meno avvantaggiate,

Turismo e politica europea in materia di visti

1.   sottolinea l'importanza del turismo per l'Europa, compresa quella del turismo proveniente da paesi terzi;

2.   rileva in particolare la necessità di semplificare le procedure di domanda di visto su base di reciprocità e di ridurre i costi dei visti turistici per l'entrata in un qualsiasi Stato membro;

3.   sottolinea la possibilità per gli Stati membri interessati di utilizzare il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen(2) quale nuovo strumento per facilitare il turismo da paesi terzi frontalieri;

4.   invita gli Stati membri firmatari dell'accordo di Schengen a stabilire sezioni consolari comuni per il rilascio di visti a cittadini di paesi terzi, ad assicurarsi che queste sezioni utilizzino gli stessi metodi di lavoro ed applichino gli stessi criteri in materia di visti e a migliorare l'accoglienza riservata ai richiedenti: ad esempio, la gestione degli appuntamenti, il modo in cui si svolgono le interviste e il limite di tempo per il trattamento delle domande, in quanto ciò porterebbe a notevoli risparmi di bilancio per gli Stati membri;

5.   sottolinea la necessità di riesaminare, nella proposta di un codice comunitario sui visti(3), la quantità e il tipo di documenti richiesti per le domande di visto;

6.   raccomanda fermamente che tutte le politiche dell'UE in materia di visti siano a priori favorevoli al rilascio di visti per più ingressi;

7.   sottolinea che gli operatori turistici e le compagnie di trasporto necessitano di visti per un periodo più lungo, validi almeno un anno, per poter assumere il personale adeguato a far fronte alle esigenze dei loro clienti; insiste sulla necessità di mantenere e di rafforzare le possibilità di rilascio di visti per gruppi;

8.   invita gli Stati membri firmatari dell'accordo di Schengen a semplificare le procedure di domanda di visto Schengen per i turisti ai quali sono già stati rilasciati visti per gli Stati membri che non aderiscono all'accordo, o che si trovano già in questi paesi, e invita tutti gli Stati membri che non aderiscono all'accordo a fare altrettanto nei confronti dei titolari di visti Schengen;

9.   riconosce tuttavia che la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di rilascio dei visti e una generale agevolazione dell'entrata nell'UE per i turisti che provengono da paesi terzi devono essere compatibili con le norme di sicurezza necessarie per combattere l'immigrazione illegale, il terrorismo e il crimine organizzato, soprattutto quello transfrontaliero;

Statistiche

10.   rammenta la necessità di dati adeguati, affidabili, omogenei e aggiornati sul turismo, per consentire ai settori pubblico e privato di adottare decisioni in materia di strategie e di gestione, e la necessità di elaborare adeguate misure comunitarie di accompagnamento e di orientamento per far sì che l'Europa rimanga la prima destinazione in termini internazionali e diventi ancora una volta competitiva;

11.   chiede un riesame della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo(4) in modo da garantire una maggiore armonizzazione nella rilevazione dei dati da parte degli Stati membri, per quanto riguarda gli aspetti sia qualitativi che quantitativi della trasmissione dei dati;

12.   si compiace dell'iniziativa volta a modernizzare il quadro giuridico relativo al turismo tramite un nuovo regolamento da applicarsi uniformemente in tutta l'UE, e sottolinea che tale riforma deve essere applicata con rapidità;

13.   invita la Commissione ad esaminare la possibilità di incentivare negli Stati membri l'apertura di conti satelliti del turismo (TSA) in quanto questo tipo di strumenti consente di comparare in modo accurato il turismo con altri settori economici e possono contribuire a far capire meglio le esatte dimensioni e l'esatto valore dell'industria turistica;

14.   sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza in merito all'importanza del turismo per le economie e lo sviluppo regionale; chiede agli Stati membri di adottare integralmente i TSA e di aggiornare le statistiche su base annuale in modo da garantire che siano disponibili dati tempestivi ed adeguati al fine di sostenere la completa e solida integrazione del turismo nelle politiche economiche e per l'occupazione;

15.   invita la Commissione a esaminare l'esigenza di raccogliere dati statistici e di qualità per consentire la valutazione dell'impatto del turismo sull'economia, sull'ambiente e sulla qualità della vita degli abitanti delle destinazioni turistiche più popolari;

16.   invita la Commissione a pubblicare una relazione sulle varie regolamentazioni nazionali in vigore e volte a proteggere speciali siti naturali e storici mediante norme specifiche urbanistiche ed edilizie e, ove opportuno, a incoraggiare le migliori prassi mediante la pubblicazione di orientamenti;

17.   chiede alla Commissione di elaborare un quadro armonizzato dello stato dei siti naturali e storici, in particolare delle conseguenze della pressione turistica esercitata su questi luoghi, per consentire di regolarne la frequentazione garantendone la buona conservazione e la trasmissione alle generazioni future;

18.   sollecita gli Stati membri a promuovere un assetto territoriale che prevenga la tendenza verso strutture alberghiere destinate a un turismo di massa, con un notevole impatto negativo sulla preservazione della natura e del patrimonio storico e culturale, ma senza legami di integrazione con le comunità locali né coinvolgimento delle stesse;

Armonizzazione delle norme di qualità per le strutture ricettive in Europa

19.   prende atto della varietà dei sistemi di classificazione negli Stati membri e ritiene che, per i consumatori, tale situazione pregiudichi l'affidabilità e la trasparenza del settore;

20.   nota che i consumatori considerano il sistema di classificazione uno strumento importante per scegliere un albergo o un altro tipo di alloggio: ritiene pertanto importante che i consumatori possano disporre agevolmente di informazioni accurate sul significato della classificazione nei vari paesi che tenga in grande considerazione le loro esigenze;

21.   ritiene opportuno e possibile stabilire una base e criteri comuni per i consumatori affinché, nel momento in cui decidono di viaggiare all'estero, possano scegliere sulla base di criteri di classificazione chiari e riscontrabili;

22.   constata a tale riguardo che, vista la grande quantità di criteri presenti in taluni sistemi nazionali e regionali, la semplificazione delle norme attuali contribuirebbe a chiarire e facilitare l'informazione destinata al consumatore e garantirebbe maggiori livelli di trasparenza anche da parte delle strutture ricettive;

23.   invita l'industria alberghiera europea a:

   continuare a fissare criteri per gli aspetti chiave dei vari sistemi di classificazione e continuare i suoi sforzi per ravvicinare questi sistemi, senza eliminare quelli esistenti, ciò che andrebbe a scapito dei consumatori e dell'industria;
   continuare i suoi sforzi per facilitare la comprensione del significato delle "stelle" nei vari Stati membri;
   informare regolarmente le istituzioni comunitarie dei progressi effettuati;

24.   invita le autorità nazionali, regionali e locali, ogniqualvolta contribuiscano a sistemi di classificazione, a sostenere, entro l'opportuno quadro di partenariato pubblico/privato, le attività correnti dell'industria alberghiera europea in relazione sia alla trasparenza sia al ravvicinamento, mediante l'adozione di criteri, degli esistenti sistemi di classificazione;

25.   è consapevole dell'estrema difficoltà di giungere a un sistema comune a livello europeo, vista la varietà dei tipi di strutture ricettive, a seguito di requisiti, culture e sensibilità locali, e viste le strutture molto differenti della classificazione attuale progettata;

26.   ritiene tuttavia che una serie di orientamenti basati su criteri comuni e uniformi per tutta l'UE potrebbe tener conto degli interessi del consumatore, rispettando al contempo l'ambiente e le caratteristiche locali;

27.   invita la Commissione, in cooperazione con l'industria alberghiera e le organizzazioni di catering europee, quali HOTREC (hotel, ristoranti e caffè in Europa), e con le organizzazioni europee per la protezione dei consumatori, a stabilire una metodologia per elaborare tali criteri minimi sulla sicurezza e la qualità dei servizi di sistemazione alberghiera; sottolinea che tale metodologia potrebbe includere l'introduzione di un marchio di qualità CE per la sistemazione alberghiera, comprendente criteri comuni paneuropei che garantiscano al consumatore quel livello minimo di qualità che può aspettarsi, a prescindere dallo Stato membro che visita;

Sistemi di gestione della qualità

28.   invita l'industria alberghiera europea a proseguire la sua attività per la creazione di un "ombrello" europeo per i sistemi di gestione della qualità informando regolarmente le istituzioni comunitarie dei progressi ottenuti;

29.   incoraggia le parti interessate dell'industria alberghiera europea a sviluppare ulteriormente criteri europei al fine di facilitare, fra l'altro, la trasmissione dell'informazione alle strutture ricettive migliorando la qualità della fornitura dei servizi; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, ove necessario, le loro iniziative;

30.   invita le autorità nazionali, regionali e locali, ogniqualvolta siano coinvolti nei sistemi di qualità, a sostenere, nel quadro di un opportuno partenariato pubblico/privato, le attività correnti dell'industria alberghiera europea in relazione a un "ombrello" europeo per sistemi di gestione della qualità;

31.   si compiace che i marchi di qualità relativi alla protezione ambientale stiano aumentando, ma ritiene che il loro moltiplicarsi a livello locale possa ingenerare confusione nel turista andando a scapito della trasparenza, e che ciò comporti la necessità di informare meglio i turisti e di consolidare tali marchi di qualità garantendo in tal modo un migliore riconoscimento internazionale;.

32.   invita la Commissione, in cooperazione con HOTREC, quale associazione commerciale europea alberghiera, a favorire i processi di labelizzazione concernenti la sistemazione alberghiera, intrapresi in vari Stati membri, e a promuovere i modelli di qualità che altrove si sono dimostrati efficaci (ad esempio il Qualmark in Nuova Zelanda), per migliorare la visibilità;

33.   invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a contribuire al rafforzamento di una labelizzazione sostenibile basata su criteri economici, sociali, territoriali, ambientali e culturali, presentando le pratiche ottimali, trasferendole e sostenendo iniziative di industrie leader del settore;

34.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso di marchi di qualità per le strutture, i siti e i servizi turistici;

Protezione dei consumatori

35.   è consapevole del fatto che sempre più turisti prenotano i viaggi (trasporto, sistemazione alberghiera, ecc.) direttamente, utilizzando i mezzi elettronici ed evitando intermediari, cioè operatori turistici e agenzie di viaggio, la cui quota di mercato diminuisce (dal 98% nel 1997 al 60% nel 2007), ma che sono ancora soggetti a un regime giuridico, quale la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"(5); sottolinea che questa anomalia deve essere rettificata incorporando nella direttiva 90/314/CEE tutti i siti web che offrono in vendita più di un servizio, quali quelli offerti dalle compagnie aeree low cost ed altri attori in questo mercato;

36.   si compiace a tal fine del documento di lavoro della Commissione del 26 luglio 2007 sul riesame della direttiva 90/314/CEE che affronta i temi relativi a vari regimi normativi applicabili ai tour operator tradizionali e a chi offre pacchetti "dinamici" su Internet;

37.   sottolinea il ruolo crescente delle nuove tecnologie nel settore turistico, in particolare per la commercializzazione dei prodotti turistici nonché per la valorizzazione dei beni e degli avvenimenti culturali;

38.   ritiene che il rapido sviluppo dell'utilizzo delle TIC per i servizi turistici richieda un quadro di protezione dei consumatori e dei dati personali per la prenotazione elettronica, quadro che potrebbe basarsi su un'analisi del mercato in questione, effettuata in precedenza dalla Commissione; reputa che tale quadro debba garantire la tutela dei diritti dei consumatori online e dei dati personali e che le informazioni loro offerte siano veritiere, non ingannevoli, aggiornate e chiare; raccomanda, pertanto, nell'interesse della protezione dei consumatori, la certificazione dei siti web che forniscono informazioni ed offrono servizi turistici (prenotazione e pagamento) di natura elettronica;

39.   sottolinea il ruolo positivo svolto in materia dalle organizzazioni operanti nel settore del turismo sociale, la cui azione deve essere incoraggiata e sostenuta;

40.   plaude alla proposta della Commissione, del 7 giugno 2007, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio (COM(2007)0303), che si prefigge di estendere il campo di applicazione dell'attuale quadro regolamentare in modo da includere i nuovi prodotti di vacanze a lungo termine emersi sul mercato negli scorsi anni e talune transazioni, quali la rivendita e lo scambio, nel quadro della multiproprietà; ritiene che la proposta rafforzerà la protezione dei consumatori nel settore del turismo e creerà una parità di condizioni di concorrenza, proteggendo il settore della multiproprietà onesta dalla concorrenza sleale;

41.   si rammarica per l'assenza di uno specifico strumento giuridico che copra la sicurezza dei servizi, il che è decisivo nel settore turistico, ed invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di trattare la questione in modo da rispondere alle preoccupazioni espresse da parecchi deputati;

42.   invita la Commissione ad effettuare una campagna di promozione europea sulla sicurezza stradale, evidenziando anche nuovi strumenti di controllo comuni, per rendere edotti i turisti delle diverse regole esistenti negli Stati membri diversi da quelli di loro residenza;

43.   invita la Commissione a semplificare le procedure relative all'HACCP e a tener conto delle esigenze delle piccole imprese, con particolare riguardo per le microimprese;

Turismo termale

44.   sottolinea l'importanza di utilizzare tutti i programmi comunitari disponibili, incluso il secondo programma d'azione comunitaria nel settore della salute (2008-2013)(6), per promuovere il turismo sanitario;

45.   sottolinea che le imprese del settore assicurativo devono svolgere un ruolo maggiore per sostenere il turismo sanitario; sottolinea inoltre che le imprese del settore assicurativo devono ricevere sostegno per trovare soluzioni per la cooperazione transfrontaliera volta a finanziare tale tipo di turismo;

46.   ritiene che, considerato il calo del turismo sanitario, occorra emanare una specifica direttiva comunitaria tesa a definire il riconoscimento e l'utilizzazione delle risorse idrotermali e, più in generale, del ruolo del turismo sanitario e delle cure termali nell'ambito dei sistemi turistici dei vari Stati membri - oltre che in quelli sanitari, previdenziali e assicurativi – rendendo inoltre disponibili adeguate risorse finanziarie per consentire a un settore di importanza strategica per l'economia degli Stati membri di attuare un processo di sviluppo tale da incrementare in termini significativi nuova occupazione diretta ed indiretta;

Turismo accessibile

47.   si compiace delle iniziative intese a coordinare a livello europeo le informazioni sul turismo accessibile che consentirebbero ai turisti a mobilità ridotta e alle loro famiglie di trovare informazioni sull'accessibilità delle destinazioni turistiche; invita tutti gli Stati membri, i prestatori di servizi turistici e le organizzazioni turistiche nazionali e locali a unirsi a tale tipo di iniziative e/o a sostenerle;

48.   invita altresì la Commissione e gli Stati membri ad esaminare l'opportunità di elaborare una carta dei diritti e dei doveri del turista europeo, dati gli incidenti incresciosi e gravi di cui si rendono colpevoli turisti europei in destinazioni europee, nonché un codice europeo di deontologia per le imprese turistiche;

49.   invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare la messa a punto di un marchio di qualità CE "Accesso per tutti" che garantisca servizi di accesso di base per i turisti a mobilità ridotta e copra offerte quali, ad esempio, la sistemazione alberghiera, i ristoranti, i siti ricreativi e naturali, gli auditori, i monumenti, i musei, ecc.;

50.   insiste inoltre sulla necessità di proteggere, conservare e restaurare il patrimonio culturale europeo e chiede una gestione più rigorosa dei siti e del modo in cui vengono effettuate le visite nonché un'intensificazione degli sforzi atti a migliorare l'accesso dei disabili, la cui partecipazione ai viaggi turistici è in aumento;

51.   invita la Commissione a elaborare una comunicazione, corredata di un piano d'azione, sulla messa a punto di un marchio di qualità CE "Accesso per tutti", basata sui lavori già effettuati, le esperienze e le pratiche migliori a livello nazionale e locale e che valuti attentamente i risultati conseguiti a livello comunitario nel settore dei trasporti;

52.   nota che la questione dell'accessibilità delle destinazioni turistiche si ricollega altresì ai servizi di trasporto prestati o disponibili; esorta pertanto la Commissione, nel contesto della nuova politica europea del turismo e nell'ambito dello sviluppo della politica europea dei trasporti, a tenere in debita considerazione il deficit di accessibilità delle regioni con caratteristiche naturali o geografiche specifiche, quali le regioni ultraperiferiche, le regioni insulari e montuose e le regioni più settentrionali scarsamente popolate;

Turismo sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale

53.   evidenzia la necessità che la nuova politica del turismo assicuri la sostenibilità economica, sociale, territoriale, ambientale, culturale del turismo europeo; appoggia, in tal senso, le azioni specifiche previste dalla Commissione per promuovere la sostenibilità economica e sociale del turismo europeo e plaude all'iniziativa della Commissione di elaborare l'Agenda per un turismo sostenibile e competitivo ;

54.   plaude al fatto che la Commissione chiede la promozione della sostenibilità nel turismo e sottolinea che la sostenibilità sociale, economica ed ambientale costituisce una condizione fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di qualsiasi attività turistica;

55.   insiste sulla necessità di appoggiare e promuovere pratiche più sostenibili e sociali del turismo e di valutarne l'efficacia in modo che tale settore acquisisca maggiore rilievo nella Strategia rinnovata di Lisbona;

56.   insiste che il turismo, sviluppato in modo sostenibile, deve rappresentare per le economie locali, segnatamente per le regioni svantaggiate, una forma di reddito duraturo e di promozione dell'occupazione stabile e con diritti, di sostegno a altre attività economiche a monte e a valle, salvaguardando e valorizzando nel contempo il patrimonio paesaggistico, culturale, storico e ambientale;

57.   plaude all'iniziativa della Commissione di presentare l'Agenda per un turismo sostenibile e competitivo quale base per la politica del turismo; invita la Commissione a fornire agli Stati membri una guida che permetta di migliorare il coordinamento politico nello sviluppo del turismo a livello nazionale, regionale e locale e di migliorare la sostenibilità delle attività turistiche;

58.   evidenzia il fatto che, a causa delle minacce gravanti sull'ambiente, in particolare le emissioni di biossido di carbonio, l'industria del turismo deve essere associata all'educazione dei turisti per quanto riguarda le questioni ambientali in sede di elaborazione della politica ambientale;

59.   ritiene che il turismo sia in parte responsabile dei danni causati all'ambiente, collegati alla quantità crescente di viaggi effettuati; sottolinea che i rappresentanti del settore del turismo dovrebbero partecipare alle attività concernenti le questioni relative alla protezione ambientale e alla loro programmazione;

60.   invita la Commissione a cooperare nel settore del turismo con i paesi ENP (Politica europea di vicinato) e con altri paesi dell'Europa orientale e della regione del Mediterraneo, come pure a potenziare il sostegno ai paesi in via di sviluppo a basso e medio reddito mediante investimenti diretti esteri dell'UE e imprese in partecipazione nel settore del turismo, in base a una strategia di sviluppo del turismo sostenibile;

Diritti del passeggero

61.   prende atto dell'esistenza di una nutrita serie di norme a livello comunitario per quanto riguarda i diritti del passeggero nel settore del trasporto aereo e che tali norme promuovono l'accessibilità e consentono un equo risarcimento in caso di ritardo o di annullamento, ma anche in caso di incidente;

62.   sottolinea il fatto che il Parlamento si sta attualmente sforzando di assicurare l'elaborazione di ulteriori disposizioni sostanziali al fine di consolidare tali diritti per i passeggeri del trasporto ferroviario e marittimo, in modo da garantire uno schema armonizzato a livello comunitario;

63.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare la fornitura di informazioni ai passeggeri e, in particolare, l'applicazione adeguata dei diritti dei passeggeri, in particolare dei passeggeri del trasporto aereo, e di garantire che siano previsti dagli Stati membri meccanismi di arbitrato facilmente accessibili in caso di mancato risarcimento da parte di un operatore inadempiente;

64.   invita la Commissione a riflettere su un approccio adeguato che consentirebbe all'UE di proteggere i passeggeri vittime della mancata prestazione di servizi da parte di un operatore charter, di intermediari o di vettori di linea, a seguito di fallimento o di abuso intenzionale; propone che sia compilata una lista nera di tali operatori, su scala comunitaria, in base a criteri chiaramente definiti dalla Commissione, previa consultazione con gli operatori dei trasporti e del turismo e le organizzazioni di tutela dei consumatori;

Promozione delle destinazioni turistiche europee

65.   si congratula per la creazione, finanziata dalla Commissione, del sito web delle destinazioni turistiche in Europa (European Tourist Destinations Portal); invita la Commissione a continuare a promuovere l'Europa quale destinazione turistica o gruppo di destinazioni turistiche attrattive, per esempio introducendo e pubblicizzando un marchio "Europa" nonché stabilendo meccanismi e strutture per la raccolta e successiva diffusione di informazioni su destinazioni turistiche europee presso gli operatori del settore turistico al di fuori dell'Europa;

66.   si compiace dell'applicazione di una procedura di selezione per designare annualmente destinazioni turistiche di eccellenza (Destinazione europea di eccellenza), come proposto nella sua succitata risoluzione; ritiene che iniziative del genere siano preziose, dato che valorizzano la varietà e la ricchezza delle destinazioni europee; sottolinea che, ogniqualvolta possibile, l'UE dovrebbe promuovere destinazioni meno note, soprattutto nei nuovi Stati membri;

67.   ritiene opportuno, dal momento che è necessario proteggere la qualità turistica di talune famose destinazioni turistiche europee, che tale iniziativa sia utilizzata per sviluppare un turismo responsabile e sostenibile in tutte le regioni turistiche dell'UE;

68.   invita la Commissione e gli Stati membri, visto che le infrastrutture transfrontaliere sono essenziali per il settore turistico europeo, a migliorare tali infrastrutture, comprese le vie navigabili (interne) a vocazione ricreativa;

69.   invita la Commissione a promuovere con maggiore determinazione il patrimonio industriale e di trasporto d'Europa;

70.   incoraggia pertanto le iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale europeo, quali gli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa, accentuandone la visibilità; propone, in tale contesto, di sostenere la creazione di un marchio del patrimonio europeo per mettere in risalto la componente europea dei siti e monumenti dell'UE;

71.   sottolinea l'urgenza di assicurare la protezione della cultura tradizionale e, in particolare, dell'artigianato popolare e artistico, dei mestieri e delle conoscenze che stanno scomparendo, essenziali per mantenere l'identità nazionale e l'attrattiva turistica delle zone rurali;

72.   invita la Commissione a promuovere le destinazioni europee nei paesi in cui l'alta stagione coincide con la bassa stagione in Europa e a considerare la possibilità di concludere accordi, ad esempio protocolli d'intesa, con tali paesi terzi, per sviluppare i flussi turistici con una ripartizione stagionale ottimale;

73.   invita la Commissione a mettere in rilievo la dimensione culturale del turismo europeo promuovendo i siti europei dichiarati patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO quali testimonianze della cultura europea;

74.   esorta la Commissione a promuovere l'itinerario ciclistico commemorativo transfrontaliero lungo l'ex cortina di ferro quale esempio di "mobilità leggera" nel turismo e quale simbolo della riunificazione dell'Europa;

Sviluppo del turismo

75.   esorta la Commissione, gli Stati membri, le regioni, le autorità locali e l'industria del turismo a coordinare le politiche aventi un impatto diretto o indiretto sul turismo, a cooperare maggiormente tra di loro e a fare miglior uso degli strumenti finanziari europei disponibili, durante il periodo 2007-2013, onde sviluppare il turismo europeo, favorendo segnatamente la competitività dell'industria del turismo e delle destinazioni turistiche, lo sviluppo delle imprese, dei servizi e delle infrastrutture turistiche, la creazione di posti di lavoro, la mobilità e la formazione professionale nel settore turistico, la diversificazione dell'economia e lo sviluppo delle regioni europee, in particolare nel caso delle regioni più svantaggiate;

76.   invita la Commissione ad elaborare una relazione sull'impatto che le azioni e le proposte nell'ambito delle altre politiche comunitarie possono avere sul settore del turismo, in modo da assumere un'impostazione olistica e integrata verso il settore e evitare qualsiasi frammentazione nella politica europea del turismo;

77.   invita tutte le parti interessate a promuovere le destinazioni turistiche dei paesi in via di adesione, ma insiste sulla necessità di collegare qualsiasi stanziamento dell'UE relativo al turismo alla promozione di norme qualitative elevate nella fornitura di servizi turistici;

78.   è consapevole dei benefici delle vacanze in pullman per i turisti a più basso reddito e per lo sviluppo del turismo nelle regioni che non dispongono di aeroporti o ferrovie regionali; attira l'attenzione sulla particolare situazione delle compagnie di pullman di piccole e medie dimensioni per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(7), in particolare relativamente ai viaggi di andata e ritorno; invita la Commissione a trattare tale questione specifica esaminando le possibilità di rinviare il periodo di riposo dopo i viaggi di andata e ritorno (senza superare i 12 giorni);

79.   sottolinea che le piccole e medie imprese dovrebbero essere maggiormente associate all'imprenditorialità in materia di turismo e che si dovrebbero trovare possibilità di semplificare le procedure necessarie per ottenere il sostegno finanziario dell'UE; sottolinea, inoltre, che si dovrebbero introdurre nelle regioni corsi di formazione e adozione delle migliori prassi sponsorizzati dall'UE, in particolare per i nuovi Stati membri;

80.   propone che la Commissione studi un "Pass di trasporto per i giovani" per i giovani europei titolari di borse di studio Erasmus, Leonardo, Comenius o volontari nel quadro di un servizio civile in seno all'UE, onde favorirne gli spostamenti e la conoscenza del paese d'accoglienza;

81.   sottolinea che, in base al fatto che il programma Leonardo da Vinci è un programma unico nel settore turistico di numerosi paesi, si dovrebbero sviluppare e promuovere tali opportunità; pone l'accento sul fatto che ciò comporterebbe un considerevole miglioramento nel programma educativo; sottolinea che, oltre ad attuare il programma, si dovrebbe effettuare una ricerca sui risultati conseguiti;

Varie

82.   ribadisce la necessità, data l'importanza dei cambiamenti imminenti nella struttura demografica dell'UE, di avviare un programma europeo del turismo per la terza età in bassa stagione, che contribuirebbe alla qualità di vita dei cittadini europei anziani, alla creazione occupazionale e a generare maggior domanda e crescita nell'economia europea; ritiene che detto programma potrebbe essere denominato ULISSE;

83.   approva i piani della Commissione intesi ad agevolare la cooperazione di soggetti che promuovono l'acquisizione di conoscenze, quali le università, gli istituti di ricerca e gli osservatori pubblici e privati nel settore del turismo, come pure ad incoraggiare la mobilità in tutta Europa mediante il sostegno a una formazione transnazionale e al collocamento e allo scambio di posti di lavoro, nonché mediante lo sviluppo di metodi, materiali e contenuti di formazione;

84.   invita la Commissione a commissionare uno studio generale sulle conseguenze di uno scaglionamento delle vacanze europee in termini di date e su base regionale;

85.   sottolinea la necessità di un sostegno comunitario a favore degli Stati membri la cui industria turistica sia colpita da calamità naturali;

86.   sottolinea l'importanza del multilinguismo nella politica in materia di turismo e sollecita la diffusione dell'informazione relativa ai siti che è possibile visitare nel maggior numero possibile di lingue degli Stati membri;

o
o   o

87.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 325.
(2) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Proposta della Commissione, del 19 luglio 2006, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (COM(2006)0403).
(4) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.
(5) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(6) Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).
(7) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

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