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Procedura : 2007/2664(RSP)
Ciclo di vita in Aula
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Testi presentati :

RC-B6-0495/2007

Discussioni :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Votazioni :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Testi approvati :

P6_TA(2007)0628

Testi approvati
DOC 46k
Giovedì 13 dicembre 2007 - Strasburgo Edizione definitiva
Tessili
P6_TA(2007)0628B6-0495, 0496, 0505, 0507, 0509 e 0510/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sul futuro del settore tessile dopo il 2007

Il Parlamento europeo ,

–   visto il memorandum d'intesa tra la Commissione europea e il Ministro del Commercio della Repubblica popolare cinese sull'esportazione di alcuni prodotti tessili e capi di abbigliamento cinesi nell'Unione europea, del 10 giugno 2005,

–   vista la decisione della Commissione e del governo cinese su un sistema di sorveglianza congiunta delle importazioni, adottata nell'ottobre 2007,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento, in particolare la risoluzione del 6 settembre 2005 sull'avvenire del settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005(1) ,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che l'abolizione delle quote nel settore tessile e dell'abbigliamento ha avuto gravi conseguenze sociali, colpendo soprattutto regioni in cui in detta attività si concentra la maggioranza delle imprese e dei lavoratori, in gran parte donne, e in cui persistono bassi salari,

B.   considerando che la Cina rappresenta il maggiore produttore ed esportatore di tessili e abbigliamento verso l'Unione europea,

C.   considerando che, in seguito alla scadenza dell'accordo multifibre il primo gennaio 2005, la Commissione e la Cina hanno concluso il succitato "memorandum d'intesa" che impone restrizioni alle importazioni dalla Cina di alcuni categorie di prodotti tessili per un periodo transitorio, che scadrà il 1° gennaio 2008,

D.   considerando che l'Unione europea e il governo cinese hanno concordato un sistema di sorveglianza comune per le importazioni per il 2008,

E.   considerando che il 70% di tutte le merci contraffatte che entrano nel mercato europeo proviene dalla Cina e che la metà di tutte le procedure doganali europee contro la contraffazione riguarda il settore dei tessili e dell'abbigliamento,

F.   considerando che in seguito all'adesione della Cina all'OMC, i membri dell'OMC sono stati autorizzati ad adottare misure speciali di salvaguardia sotto forma di restrizioni quantitative alle esportazioni cinesi fino al termine del 2008 qualora queste dovessero perturbare il mercato,

G.   considerando che l'Unione europea è il secondo esportatore mondiale di prodotti tessili e di abbigliamento,

H.   considerando che, nell'Unione europea, il settore dei tessili e dell'abbigliamento è principalmente composto da piccole e medie imprese (PMI) e che, alcune parti di esso si concentrano in regioni notevolmente interessate da ristrutturazioni economiche,

1.   è consapevole del fatto che l'eliminazione del sistema di quote scaturisce da un accordo giuridicamente vincolante e contestuale all'adesione della Cina all'OMC, ma ricorda che il Protocollo di adesione della Cina all'OMC consente a tutti i membri dell'OMC, compresa la Comunità europea, di applicare misure di salvaguardia nei confronti di importazioni dalla Cina fino alla fine del 2008, ove necessario;

2.   evidenzia che il cosiddetto meccanismo di monitoraggio con doppio controllo avrà un senso unicamente se eviterà il ripetersi della situazione del 2005 con la crescita esponenziale delle importazioni nell'UE; segnala che è necessario applicare nuove misure di salvaguardia, segnatamente nelle categorie indicate dagli Stati membri, onde consentire di mantenere e promuovere l'occupazione e l'attività del settore nell'UE;

Competitività esterna del settore tessile basato nell'Unione europea

3.   manifesta la sua preoccupazione per le elevate tariffe e barriere non tariffarie in numerosi paesi terzi; sottolinea che la Commissione, negli accordi bilaterali, regionali e multilaterali con i paesi terzi, dovrebbe garantire migliori condizioni di accesso ai mercati di tali paesi, essendo ciò essenziale per il futuro dell'industria tessile e dell'abbigliamento basata nell'Unione europea, in particolare le PMI;

4.   invita la Commissione a cogliere l'opportunità presentata dalla negoziazione di accordi commerciali per incoraggiare e rafforzare norme ambientali e sociali, come quelle inerenti a un lavoro dignitoso, nei paesi terzi, al fine di garantire eque condizioni di concorrenza;

5.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente l'ammodernamento dell'industria tessile presente nell'Unione europea sostenendo l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo attraverso il settimo programma quadro, nonché la formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le PMI; a tale riguardo, invita la Commissione a condurre un'indagine adeguata e globale su tale importante questione;

6.   ritiene che andrebbero applicate norme vincolanti sulla denominazione d'origine per i prodotti tessili importati da paesi terzi e invita al riguardo il Consiglio ad adottare la proposta di regolamento, attualmente all'esame, sull'indicazione del "made in "; rileva che tale regolamento contribuirebbe a tutelare meglio i consumatori e a sostenere l'industria europea che si fonda su ricerca, innovazione e qualità;

Industria e lavoratori del tessile nell'Unione europea

7.   invita la Commissione a garantire che una parte sostanziale del Fondo di adeguamento alla globalizzazione sia utilizzata per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore tessile e, in particolare, delle PMI duramente colpite dalla liberalizzazione del mercato;

8.   ribadisce la sua proposta di creare un programma comunitario – con adeguati mezzi di sostegno – per il settore tessile e dell'abbigliamento, specialmente per le regioni più sfavorite dipendenti dal settore, destinato a sostenere la ricerca, l'innovazione, la formazione professionale e le PMI, nonché un programma comunitario mirato a incentivare la creazione di marche e la promozione esterna dei prodotti del settore, segnatamente nelle fiere internazionali;

9.   invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere i lavoratori del settore tessile e dell'abbigliamento con misure sociali e a realizzare piani concreti per le imprese che devono attuare misure di ristrutturazione;

Pratiche commerciali sleali e contraffazione

10.   ricorda che gli strumenti di difesa commerciale (antidumping, antisovvenzioni e misure di salvaguardia) costituiscono meccanismi essenziali di regolamentazione e strumenti legittimi per far fronte alle importazioni legali ed illegali da paesi terzi, in particolare nel settore tessile e dell'abbigliamento, che attualmente è un mercato aperto non protetto dalle quote;

11.   invita la Commissione ad incoraggiare le autorità cinesi a flessibilizzare i tassi di cambio della loro moneta e a rivedere la loro bilancia del cambio estero euro/dollaro, che attualmente favorisce un flusso massiccio di importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dalla Cina;

12.   è preoccupato per le sistematiche violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; sollecita la Commissione a combattere tali violazioni, in particolare la contraffazione, a livello multilaterale, regionale e bilaterale, ivi inclusa ogni forma di pratica commerciale sleale;

Vigilanza sulle importazioni

13.   accoglie con favore un sistema di vigilanza congiunta sulle importazioni, che assicuri un doppio controllo delle importazioni cinesi verso l'Unione europea di otto prodotti tessili e di abbigliamento; esprime tuttavia profonda preoccupazione per le modalità di istituzione del sistema; invita la Commissione a garantire un'adeguata applicazione di questo doppio controllo e a valutarne l'efficacia, in modo da assicurare una transizione agevole verso il libero commercio dei prodotti tessili;

14.   sottolinea che un sistema di doppio controllo non può essere attuato solo nel 2008 e che occorre garantire un sistema di vigilanza efficace nel lungo periodo;

15.   ritiene che il gruppo ad alto livello del tessile dovrebbe assicurare la supervisione del sistema di vigilanza sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento nell'Unione europea;

16.   invita la Commissione e gli Stati Uniti ad avviare consultazioni sulla questione delle importazioni di tessili dalla Cina;

17.   invita la Commissione ad istituire un sistema di monitoraggio e a valutare i risultati entro la fine del primo trimestre del 2008, in modo da garantire che gli effetti perturbatori di un'impennata delle importazioni tessili siano debitamente e rapidamente presi in considerazione e le chiede di riferire in merito al Parlamento europeo;

Sicurezza e protezione del consumatore

18.   esorta la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri per proibire che siano immessi prodotti pericolosi nel mercato dell'Unione europea, anche nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento;

19.   invita la Commissione a garantire che i prodotti tessili importati che entrano nel mercato dell'Unione europea, in particolare quelli importati dalla Cina, siano soggetti ad esigenze di sicurezza e di protezione dei consumatori identiche a quelle applicate ai prodotti tessili fabbricati nel territorio dell'Unione europea;

20.   invita la Commissione ad effettuare una valutazione e uno studio adeguati sulla questione del presunto pass-through (trasferimento) delle riduzioni dei prezzi ai consumatori dell'Unione europea;

Paesi in via di sviluppo e partner mediterranei dell'Unione europea

21.   invita la Commissione ad appoggiare la creazione di una zona di produzione euro-mediterranea nel settore tessile, che tragga vantaggio dalla prossimità geografica tra i mercati dell'Unione europea e dei suoi partner mediterranei, al fine di creare una zona competitiva a livello internazionale che possa garantire il mantenimento degli attuali livelli di produzione industriale e di occupazione;

22.   sottolinea che la fine delle restrizioni all'importazione di prodotti tessili non soltanto comporterà mutamenti radicali nelle tendenze di importazione nel mercato dell'Unione europea ma, altresì, rischia di avere un impatto sui settori dell'abbigliamento e del tessile nei paesi in via di sviluppo, compresi i partner mediterranei dell'Unione europea;

23.   invita la Commissione a studiare l'impatto della piena liberalizzazione del settore tessile e dell'abbigliamento nei paesi meno sviluppati; è particolarmente preoccupato per il mancato rispetto di fondamentali diritti del lavoro e di previdenza sociale da parte di alcuni paesi meno sviluppati, per restare competitivi; invita la Commissione a valutare come programmi di aiuto per il commercio e simili possano aiutare i paesi meno sviluppati ad impegnarsi in programmi settoriali socialmente e ambientalmente sostenibili;

24.   invita la Commissione a valutare l'utilità di strumenti di gestione a livello dell'offerta per il settore dell'abbigliamento, in maniera da livellare la concorrenza globale e da evitare uno scadimento generalizzato delle norme sociali e ambientali;

Informazione del Parlamento europeo

25.   invita la Commissione a fornirgli informazioni complete in merito a qualsiasi sviluppo significativo nel quadro del commercio internazionale dei prodotti tessili;

o
o   o

26.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 193 E del 17.8.2006, pag.110.

Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2008Avviso legale