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RC-B6-0526/2007

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Giovedì 13 dicembre 2007 - Strasburgo
Diritti delle donne in Arabia Saudita
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sui diritti delle donne in Arabia Saudita

Il Parlamento europeo,

–   vista la ratifica da parte dell'Arabia saudita della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), avvenuta il 7 settembre 2000,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ratificata dall'Arabia Saudita il 23 settembre 1997,

–   visto il fatto che dal 26 gennaio 1996 l'Arabia Saudita è uno Stato parte della Convenzione sui diritti del fanciullo,

–   visto il fatto che nel maggio 2006 l'Arabia Saudita è stata eletta ad uno dei seggi del nuovo Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,

–   viste le proprie precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita del 18 gennaio 1996(1) e del 10 marzo 2005(2),

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che in Arabia Saudita le donne continuano a dover affrontare molte forme di discriminazione nella vita privata e in quella pubblica, sono frequentemente vittime di violenza sessuale e spesso si trovano di fronte ad ostacoli enormi nel sistema della giustizia penale,

B.   considerando che nell'ottobre 2006 una diciannovenne, indicata come "la ragazza di Qatif", è stata condannata a 90 frustate in seguito ad un episodio in cui si trovava da sola in un'automobile a parlare con un uomo che non era suo stretto parente quando subì un'aggressione e uno stupro di gruppo,

C.   profondamente preoccupato per il fatto che la Corte generale di Qatif (Arabia Saudita) ha riesaminato la sentenza nel novembre 2007 condannando la ragazza a sei mesi di reclusione e 200 frustate,

D.   considerando che un funzionario della Corte generale di Qatif ha dichiarato che la Corte stessa ha aumentato la pena inflitta alla donna, seguendo una direttiva del Consiglio supremo della magistratura, a causa del tentativo dell'interessata di influenzare la magistratura attraverso i mezzi d'informazione,

E.   considerando che all'avvocato difensore della vittima, Abdul Rahman Al-Lahem, è stato vietato l'ingresso nell'aula di udienza ed è stato proibito di rappresentare in futuro la sua cliente in seguito ai suoi tentativi di adire le vie legali contro il Ministero della Giustizia per non avergli quest'ultimo fornito una copia del verdetto concernente la sua cliente, copia di cui egli aveva bisogno per poter preparare un appello; considerando che il sig. Al-Lahem è ora sottoposto presso il Ministero della Giustizia ad un'azione disciplinare che prevede sanzioni che possono comprendere la sospensione per tre anni e la radiazione dall'albo,

F.   considerando che il sig. Al-Lahem è stato anche il difensore della coppia formata dai signori Fatimah e Mansour Al-Taimani, genitori di due bambini, che sono stati costretti al divorzio forzato nel luglio 2007 su richiesta del fratello della moglie, sulla base dell'argomentazione che la discendenza tribale di Fatimah è superiore a quella del marito; considerando che i due coniugi sono stati imprigionati per giorni e per mesi insieme ai loro figli per aver rifiutato di acconsentire al divorzio, e considerando che da allora Fatimah è costretta a vivere in un ricovero poiché rifiuta di tornare presso la sua famiglia,

G.   particolarmente preoccupato per il fatto che la criminalizzazione di ogni stretto contatto tra persone non sposate di sesso opposto ostacola gravemente in Arabia Saudita la possibilità per le vittime di violenza sessuale di cercare di ottenere giustizia, e che un giudice può considerare una denuncia di stupro da parte di una donna come un'ammissione di relazioni sessuali extramatrimoniali a meno che ella sia in grado di dimostrare, con prove stringenti, che il contatto non è stato consensuale,

H.   considerando che circa due milioni di lavoratrici migranti sono impiegate come collaboratrici domestiche in Arabia Saudita e subiscono spesso, da parte di autorità statali e datori di lavoro privati, abusi comprendenti maltrattamenti fisici e psicologici e il mancato pagamento del salario, l'arresto senza imputazione o processo e persino la pena capitale dopo un processo iniquo,

I.   richiamando l'attenzione in modo particolare sui casi di Rizana Nafeek, una collaboratrice domestica cingalese condannata alla pena capitale nel giugno 2007 per la morte di un bambino a lei affidato avvenuta quando aveva appena 17 anni, e delle collaboratrici domestiche indonesiane Siti Tarwiyah Slamet e Susmiyati Abdul Fulan, che nell'agosto 2007 sono state percosse a morte dalla famiglia presso la quale lavoravano, mentre altre due domestiche venivano ferite gravemente,

J.   osservando che gli Stati parti di convenzioni internazionali sui diritti umani (come la CEDAW) hanno l'obbligo di garantire uguali diritti a uomini e donne,

1.   chiede fermamente che il governo dell'Arabia Saudita compia altri passi al fine di eliminare le restrizioni ai diritti delle donne, per quanto riguarda fra l'altro la loro libertà di circolazione, il divieto per le donne di guidare veicoli e le limitazioni alle loro opportunità occupazionali, alla loro personalità giuridica e alla loro rappresentanza nei procedimenti giudiziari; chiede altresì che esso elimini tutte le forme di discriminazione contro le donne nella vita privata e pubblica e promuova la loro partecipazione in ambito economico, sociale e politico;

2.   deplora la summenzionata decisione della Corte generale di Qatif di punire la vittima dello stupro; invita le autorità dell'Arabia Saudita ad annullare la pena inflitta alla vittima dello stupro e a cancellare tutte le accuse a suo carico;

3.   prende atto del fatto che il 3 ottobre 2007 Re Abdullah ha annunciato una riforma giudiziaria, promettendo l'istituzione di nuovi tribunali specializzati e il miglioramento della formazione per giudici e avvocati; ricorda che nel maggio 2007 è stato riferito che Re Abdullah ha ordinato l'istituzione di un nuovo organo giudiziario specializzato nell'esame dei casi di violenza domestica;

4.   ritiene che una campagna di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne in Arabia Saudita, in particolare la violenza domestica, sarebbe un'iniziativa molto benaccetta, da lanciare con urgenza;

5.   sollecita le autorità a modificare e far rispettare la legislazione nazionale del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori domestici la stessa protezione di cui godono i lavoratori di altri settori e di assicurare che siano perseguiti i datori di lavoro responsabili di abusi sessuali o fisici e le condotte lesive dei diritti dei lavoratori che violino la legislazione nazionale vigente;

6.   invita il governo dell'Arabia Saudita a riesaminare tutti i casi di minori autori di reati che sono stati condannati a morte, a sospendere le condanne a morte pronunciate contro di loro e ad introdurre una moratoria della pena capitale;

7.   invita il Consiglio e la Commissione a sollevare questi problemi in occasione del prossimo Consiglio congiunto e della prossima riunione ministeriale fra l'UE e il Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo dell'Arabia Saudita, al Segretario generale dell'Organizzazione della Conferenza islamica e al Segretario generale del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo.

(1) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 98.
(2) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 281.

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